REACH LE FASI PRINCIPALI REGISTRAZIONE Articoli 5 - 24 Chi deve Registrare ? Il fabbricante che fabbrica la sostanza > 1 ton/anno L’importatore che importa la sostanza > 1 ton/anno Cosa deve Registrare ? La sostanza in quanto tale La sostanza contenuta in preparati La sostanza in articoli Sopra le 10 ton/anno scatta l’obbligo della valutazione del rischio Cosa vuol dire registrare? Informazioni tossicologiche Informazioni Ecotossicologiche Informazioni Chimico - Fisiche Informazioni sull’esposizione Eventuale valutazione del rischio DOSSIER DI REGISTRAZIONE Accompagnato dal pagamento della tariffa Principio O.S.O.R One Substance One Registration PRINCIPIO “no data – no market” EINECS - "European inventory of existing commercial chemical substances" ELINCS - "European list of notified chemical substances" 18 settembre 1981 “Sostanze esistenti” 1 giugno 2008: REGISTRAZ REACH “Sostanze nuove” al 1981 sostanze con n. EINECS sostanze con n. ELINCS 100.196 composti 3.267 sostanze notificate “Sostanza nuova” al 2008 Sostanze “non phase-in” Sostanze non a regime transitorio Fin da subito vale il principio “no data - no market” Si considerano registrate secondo REACH Sostanze “phase-in“ / Sostanze a regime transitorio entrano gradualmente nel sistema di registrazione REACH in funzione della pericolosità e dei quantitativi. Allo scadere dei termini varrà il principio: “no data – no market” No longer polymer Fabbricate/importate almeno 1 volta nei 15 anni precedenti al 2008, ma mai immesse sul mercato STOP Scadenze 1.12.2010 1.6.2013 1.6.2018 COMUNICAZIONE Articoli 25 - 36 Comunicazione attraverso la catena di approvvigionamento Conoscenza sulle proprietà delle sostanze (Hazard) Fabbricante Conoscenza sull’uso delle sostanze (Exposure) Utilizzatore a valle Importatore Importante perché la registrazione vincola gli usi che si possono fare di una sostanza SDS = “Safety Data Sheet” – Scheda dei dati di sicurezza SE = “Exposure Scenary” – Scenari di esposizione Produttore/ Importatore Fornitore SDS + SE (Misure Raccomandate Di Gestione del Rischio) SDS REACH richiede in particolare di dare informazioni in alto alla catena dei fornitori relativamente a: Uso Specifico • nuove informazioni sui pericoli • misure inappropriate di gestione del rischio • nuovi usi da parte degli Utilizzatori finali Downstream User(s) Lo strumento di comunicazione per il settore professionale è la SDS [Art 31 e allegato II] SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA Punti della SDS 1. Identificazione della sostanza/miscela e della compagnia/impresa Novità 1.1 e 1.2 Esempi di elementi addizionali o di estensione Numero di registrazione; e-mail del fornitore; numero di emergenza Usi identificati 2. Identificazione del pericolo 3. Composizione/informazione sui componenti 4. Misure di primo soccorso 5. Misure lotta-antincendio 6. Misure per rilascio accidentale 7. Manipolazione conservazione 8. Controlli dell’esposizione/protezione personale 8.1 e 8.2 Limiti di esposizione nel rispetto della salute umana (DNEL) e dell’ambiente (PNEC) Misure di protezione 9. Proprietà Fisico Chimiche 10. Stabilità e Reattività 11. Informazioni Tossicologiche 12. Informazioni Ambientali 13. Considerazioni per lo Smaltimento 14. Informazioni per il Trasporto 15. Informazioni Normative 15 Autorizzazione e restrizioni 16. Altre informazioni 16 Usi impropri indicati dal fornitore ALLEGATO Scenari di esposizione eSDS (SDS estesa) Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica (Risk Assessment – Valutazione del rischio per quantità fabbricate/ importate sopra 1 ton/anno) riporta anche i pertinenti scenari di esposizione in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni operative. VALUTAZIONE Articoli 40 - 54 Chi deve valutare? Valutazione della sicurezza chimica (del rischio) effettuata dal Fabbricatore/Importatore (> 10 ton/anno) Valutazione del dossier, effettuata dall’Agenzia, che comprende: Valutazione delle proposte di test Valutazione della conformità delle informazioni, fornite nell’ambito della registrazione, su un campione rappresentativo almeno il 5% per ogni fascia di tonnellaggio Chi deve valutare? Valutazione delle sostanze, effettuata dagli Stati Membri sulla base di una lista aperta (rolling plan) di sostanze: ogni Stato Membro indica le sostanze che intende valutare annualmente. AUTORIZZAZIONE Articoli 55 - 66 Come funziona l’autorizzazione? L’obbligo di autorizzazione prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno Rientrano nella procedura di autorizzazione: a) sostanze CMR cat. 1 e 2 b) sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) c) perturbatori endocrini e sostanze che pur non rientrando nel criterio b) possono presentare rischi analoghi per l’uomo e per l’ambiente Come funziona l’autorizzazione? Le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione sono elencate nell’elenco di cui all’allegato XIV L’autorizzazione è sempre concessa a tempo determinato (caso per caso) L’autorizzazione è sempre individuale ed è soggetta a revisione. Quando si può rilasciare un’autorizzazione? Sostanze molto problematiche [SVHC] Il rischio è adeguatamente controllato: CMR con limiti di soglia Il rischio non è adeguatamente controllato: CMR senza limiti di soglia SI Alternative tecniche ed economiche SI NO BENEFICI SOCIO-ECONOMICI SI AUTORIZZAZIONE NO DIVIETO SOSTITUZIONE RESTRIZIONI Articoli 67 – 73 Allegato XVII Le disposizioni in materia di RESTRIZIONI dovrebbero prevedere che la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze che presentano rischi comportanti l'adozione di opportune misure possano essere oggetto di divieti totali o parziali o di altre restrizioni, in base ad una valutazione di tali rischi. … sulla fabbricazione, sull'uso o sull'immissione sul mercato di sostanze che determinano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente o Si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno o Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno Stato membro o per iniziativa della stessa Commissione o Una restrizione può essere adottata relazione alle conclusioni della valutazione in o E’ previsto un allegato specifico (All. XVII) nel quale sono elencate tutte le restrizioni adottate o Correlata alla sostanza Sanzioni REACH D.lgs. 133/2009 Leggero 2.00012.000 € Severo 15.000 – 90.000 € 10.000 – 60.000 € Molto severo Sanzione penale ( 3 mesi di arresto) o ammenda 40.000150.000 € art. 3 • • • • art. 5 • art. 6 • art. 8 • Mancata registrazione : € 15.000 - 90.000 Mancata registrazione “semplificata” di intermedi isolati : € 10.000 60.000 Mancata notifica di sostanza in articoli SVHC (candidate list) e conc. >0,1%: €15.000 - 90.000 Colui che agisce come Rappresentante esclusivo senza essere stato designato: € 10.000 - 60.000 Mancato comunicazione all’ECHA del superamento della soglia quantitativa, anche per le sostanze notificate (dir 67/548/CEE): €15.000 - 90.000 • Mancato aggiornamento di informazioni della registrazione: € 10.000 - 60.000 Mancato CSA € 15.000 - 90.000 Il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta necessità e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di test : €10.000 - 60.000 • Mancato accertamento dell’esistenza di una registrazione prima di effettuarne una ex-novo: €3.000 – 18.000 art. 10 • Chi non trasmette una SDS conforme all’allegato II del REACH: € 10.000 - 60.000 • Chi trasmette una SDS non italiano, non datata o incompleta o inesatta: € 3.000 -18.000 • Chi trasmette una SDS priva degli scenari di esposizione, pur soggetto a CSA: € 10.000 - 60.000 • Chi non conserva le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi che impone il REACH per 10 anni: € 3.000 - 18.000 art. 14 • art. 16 • art. 17 Le disposizioni Titolo XI (INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE) del REACH sono state trasferite nel reg 1272/2008 (CPI) Chi immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV senza autorizzazione: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 - 150.000 € Chi non rispetta le condizioni di restrizione: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 - 150.000 €.