Ord. N.5/2014
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LE MARCHE
nella persona del Giudice Unico Consigliere Giuseppe De Rosa
Visto l’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
sull’istanza cautelare contestuale al ricorso iscritto al n.
21676/PC del Registro di Segreteria presentato il 30 dicembre 2013
dal Comune di Venarotta, in persona del Sindaco pro-tempore
Sciamanna
Emidio
elettivamente
domiciliato
presso
la
Sede
comunale in via E. Nardi 3 in Venarotta.
Nei confronti dell’ordinanza ingiunzione n. 10 del 18 novembre
2013 dell’INPS Direzione provinciale di Ascoli Piceno.
UDITI, nelle camera di consiglio dei giorni 17 e 30 gennaio
2014, il Segretario e il Ragioniere del Comune di Venarotta (presente
il Sindaco Sig. Sciamanna Emidio nella camera di consiglio del 17
gennaio 2014) e l’Avvocato Italo Pierdominici per l’INPS.
PREMESSO che:
con il ricorso in epigrafe, il Comune di Venarotta impugnava
l’ordinanza ingiunzione n. 10 del 18 novembre 2013 dell’INPS sede di
Ascoli Piceno con la quale si ingiungeva all’Ente locale il pagamento
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della somma di euro 11.574,51 oltre agli interessi di legge, entro
trenta giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione medesima, con
riferimento alla pretesa di rifusione dell’indebito pensionistico
concernente il sig. Santoni Giuseppe;
risulta dagli atti che l’INPS gestione ex INPDAP, con nota prot.
0013750 del 21 maggio 2012 quantificava in euro 11.574,51 il
complessivo
indebito
pensionistico
evidenziatosi
in
sede
di
liquidazione del trattamento definitivo del sig. Santoni Giuseppe (rif.:
determinazione INPDAP n. AP012011569525 del 26 settembre 2011;
rata di applicazione dicembre 2011) - già dipendente del Comune,
cessato dal servizio dal 1° settembre 1996 -
rispetto quanto
provvisoriamente liquidatogli dal Comune stesso (rif.: modello 755/R
del 1° agosto 1996; a far data dalla cessazione del servizio);
nella precitata nota, si sosteneva che il trattamento provvisorio
veniva attribuito sul computo di anni 40 e mesi 0 di servizio utile, in
luogo degli anni 38 mesi 9 giorni 26 vantabili dall’interessato (al netto
dei periodi di contemporaneità tra il servizio militare e una
ricongiunzione di servizi ex legge n. 29 del 1979);
nella sede giurisdizionale il Comune domandava ovvero
contestava:
- di aver presentato all’Istituto previdenziale un’istanza di revocaannullamento del provvedimento impugnato sulla quale l’INPS non si
era mai pronunciato e, quindi, sulla quale si sosteneva essersi
formato il silenzio assenso ai sensi della legge n. 241 del 1990, con
la conseguenza dell’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione una volta
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accolta la predetta istanza;
- con richiamo alle motivazioni addotte nell’istanza precitata (prot.
3478 dell’11 giugno 2012):
- che corretta si sostanziava la liquidazione del trattamento
pensionistico provvisorio avvenuto sulla base del decreto di
ricongiunzione n. 801485/8109984 del 13 agosto 1993 del Ministero
del Tesoro (anni 8 mesi 1 e giorni 12) al fine del trattamento di
quiescenza del Sig. Santoni Giuseppe;
- che tra la liquidazione del trattamento provvisorio e la
liquidazione del trattamento definitivo erano intercorsi circa 15 anni; a
mente della sentenza n. 7/2007/QM delle Sezioni Riunite della Corte
dei
conti,
decorso
il
termine
posto
per
l’emanazione
del
provvedimento definitivo non poteva più effettuarsi il recupero
dell’indebito, non potendo pertanto l’Amministrazione comunale
procedere alla ripetizione delle relative somme nei confronti del
pensionato;
- che risultava maturata in fattispecie la prescrizione decennale
con decorrenza dal primo pagamento;
- che l’impugnata ordinanza non aveva spiegato le ragioni per cui non
potevano essere accolte le eccezioni sollevate dal Comune,
difettando pertanto di motivazione;
nel ricorso il Comune concludeva
- previa richiesta di
sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (“visti i pericoli sopra
prospettati”, vale a dire il rischio dell’irripetibilità delle somme nei
confronti del pensionato) - per il riconoscimento del silenzio rifiuto
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asserito formatosi sull’istanza del Comune e, pertanto, per la
dichiarazione di nullità e/o revoca del provvedimento di recupero
dell’INPS
e
dell’ordinanza
ingiunzione;
in
subordine,
per la
dichiarazione di nullità dell’atto impugnato; in ulteriore subordine per
la riduzione dell’ammontare previsto nell’ordinanza secondo quanto
di giustizia;
con memoria depositata il 15 gennaio 2014 si costituiva l’INPS
nel giudizio eccependo tra l’altro che:
- “... spettando all’ente datore di lavoro il potere dovere non solo di
determinare l’importo della pensione annua lorda da corrispondere,
ma anche di stabilirne l’attribuzione sia pure a titolo provvisorio,
l’errore di cui detto ente è tenuto a rispondere.... comprende non
soltanto quello che è causa di erogazione di maggiori somme rispetto
all’ammontare del trattamento effettivamente goduto, ma anche
quello che incide sulla stessa concessione della pensione” (Cass.
Sez. I Civile 12 dicembre 19023);
- le argomentazioni del Comune non attenevano al merito della
vicenda - asserito pacifico siccome desumibile dalla documentazione
in atti - limitandosi queste ad affermare il non potersi più attuare il
recupero nei confronti del pensionato; tali argomentazioni si
affermavano prive di fondamento, in quanto tutelanti unicamente la
posizione
soggettiva
del
pensionato
e
non
quella
dell’ente
responsabile della liquidazione della pensione provvisoria;
- infondata si prospettava l’eccezione di prescrizione in quanto solo in
data 18 gennaio 2011 il Comune aveva trasmetto la documentazione
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necessaria per il calcolo della pensione definitiva da parte
dell’Istituto;
- priva di fondatezza si configurava anche la richiesta della tutela
cautelare, non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in
mora; sotto tale secondo profilo non apparendo la somma richiesta di
particolare entità per le risorse di un ente pubblico;
la memoria dell’Istituto previdenziale concludeva per il rigetto
sia del ricorso sia dell’istanza cautelare, con vittoria delle spese di
giudizio;
nella camera di consiglio del 17 gennaio 2014, su richiesta di
chiarimenti del Giudice
- avente ad oggetto l’accertamento della
sussistenza o meno dei requisiti dell’invocata tutela cautelare - il
Segretario comunale e il Ragioniere del Comune di Venarotta,
presente il Sindaco, esponevano quanto segue:
- la somma, per quanto all’apparenza non ingente, non poteva
inserirsi nel bilancio e avrebbe determinato un debito fuori bilancio in
relazione al quale il Comune avrebbe dovuto provvedere alla relativa
copertura;
- in ragione del trascorso periodo di oltre quindici anni, non sarebbe
stato possibile il recupero delle somme costituenti indebito nei
confronti del pensionato;
- il Comune aveva dato corretta applicazione del provvedimento di
ricongiunzione dei servizi, considerato che nell’ambito dello stesso
veniva unicamente riportato il periodo complessivo da ricongiungere
senza chiarire le date di svolgimento del medesimo;
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- il Comune aveva tempestivamente inviato tutta la documentazione
in possesso al fine della determinazione, da parte dell’Istituto
previdenziale, della pensione definitiva;
- la richiesta di documentazione, cui aveva svolto riferimento l’INPS al
fine di addebitare un ritardo nella trasmissione degli atti all’Istituto
medesimo, concerneva unicamente la redazione del modello PA04;
alla richiesta del Giudice di comprovare tutte le argomentazioni
svolte, i rappresentanti del Comune affermavano di poter inviare
documentazione al riguardo in tempi brevi;
il difensore dell’INPS, a sua volta, si riservava a sua volta di
produrre documentazione concernenti i medesimi fatti;
il Giudice, ritenuto necessario al fine del decidere sull’istanza
cautelare l’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, aggiornava la
camera di consiglio al giorno 30 gennaio 2014, disponendo il
deposito della documentazione proposta dalle parti entro il quinto
giorno antecedente quello della nuova camera di consiglio al fine di
consentire un corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti;
con memoria depositata il 24 gennaio 2014, il Comune di
Venarotta presentava la seguente documentazione:
- nota del dipendente Santoni Giuseppe del 5 giugno 1993, con la
quale si domandava il computo del servizio militare nel trattamento
pensionistico, con allegati il foglio matricolare e l’atto di notorietà
attestante che il relativo periodo (08.09.1961 - 01.03.1963): “non è
già stato utilizzato ai fini della liquidazione di trattamenti di
quiescenza”;
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- nota del Ministero del Tesoro – Direzione generale degli Istituti di
Previdenza del 14 agosto 1993 (acquisita al prot. 5550 del
12.10.1993) contenente il decreto di ricongiunzione di periodi
assicurativi (n.d.r.: non meglio specificati e/o individuati) antecedenti
all’immissione in ruolo del dipendente;
nella memoria, inoltre, il Comune:
- ribadiva la richiesta di sospensiva alla luce del pericolo concreto di
dover contabilizzare un debito fuori bilancio di difficile copertura;
- affermava che il Ministero del Tesoro (n.d.r:: Direzione Generale
Istituti di previdenza) risultava perfettamente edotto della situazione
del dipendente e, pertanto, doveva presumersi che ne teneva conto
nel decreto di ricongiunzione dei servizi dunque senza valutazione
del periodo di servizio militare; se errore v’era stato questo doveva,
pertanto, addebitarsi esclusivamente al Ministero;
- concludeva rilevando che il precitato Dicastero aveva tutti gli
elementi necessari per l’esatta quantificazione del periodo di servizio,
come poi applicato nell’anno 2011;
con memoria depositata il 24 gennaio 2014 l’INPS produceva
la seguente documentazione:
- comunicazione in data 5 marzo 1991 dell’INPS di Ascoli Piceno al
Ministero del Tesoro e al dipendente, relativa ai periodi assicurativi ex
articolo 5 della legge n. 29 del 1979 unitamente a cinque allegati (tra
cui i prospetti di contribuzione);
- certificato di nascita del Sig. Santoni;
- istanza del Comune all’INPS del 19 gennaio 1960 di richiesta della
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tessera assicurativa;
- atti istruttori di ricongiunzione del Ministero Tesoro inviati in data 17
dicembre 1990 al Comune;
- domanda di ricongiunzione del 18 dicembre 1989 del dipendente,
inviata al Ministero del Tesoro all’INPS di Ascoli Piceno e al Comune
di Venarotta;
con la memoria l’INPS si costituiva in giudizio in persona
dell’Avvocato Italo Pierdominici “il quale unitamente agli altri difensori
rappresenta e difende l’ente in controversia” riportandosi agli atti
difensivi e alle conclusioni già rassegnate; nel merito si precisava che
la verifica dei periodi dell’anno 1961 consentiva di limitare il
riconoscimento del servizio militare a mesi tre e giorni ventitre;
nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Giudice
rappresentava che con deliberazione n. 84/2013/PRSP del 23
dicembre 2013 della Sezione di controllo della Corte dei conti per le
Marche erano state accertate criticità negativamente influenti sugli
equilibri di bilancio (rendiconto 2011, bilancio di previsione 2012, con
riflessi ulteriori per l’anno 2013) del Comune di Venarotta; tale
provvedimento,
in
quanto
pubblico,
veniva
dunque
acquisito
direttamente agli atti del processo; quanto alla documentazione
versata in atti a seguito della camera di consiglio del giorno 17
gennaio 2014, il Giudicante rilevava che il Comune non sembrava
essere stato posto nella condizione - diversamente dalla Direzione
generale degli Istituti di previdenza -
di potersi avvedere della
sovrapposizione concernenti i servizi ricongiunti e il servizio militare
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relativi allo specifico dipendente; i rappresentanti del Comune,
riscontrando quanto dal Giudice rilevato, adducevano l’esistenza di
un “errore di comunicazione” commesso dal Ministero del Tesoro che
non aveva reso edotto il Comune dei periodi di servizi ricongiunti; su
richiesta
di
chiarimenti
dell’Avvocato
Pierdominici,
il
Giudice
precisava che il tabulato dei periodi contributivi veniva dall’INPS
inviato unicamente al Ministero del Tesoro e all’interessato; il
rappresentante dell’INPS eccepiva che in data 24 gennaio 2014 la
delegata dell’Istituto al deposito della documentazione proposta nella
camera di consiglio del 17 giugno 2014 non aveva ottenuto
dall’addetto della Corte dei conti (che la nota INPS aveva preso in
carico) la documentazione prodotta dal Comune di Venarotta “perché
la Sig.ra Giarlo era assente” e che lo stesso addetto aveva dichiarato
di non sapere dove poter rinvenire la documentazione medesima;
il Giudice prendeva atto di quanto eccepito dall’Avvocato
Pierdominici e si riservava di decidere sulle questioni sottostanti con
formale provvedimento che sarebbe stato comunicato alle parti.
CONSIDERATO
che, al fine della pronuncia da rendere sull’istanza cautelare,
occorre accertare la congiunta presenza del fumus boni iuris e del
periculum in mora;
che,
a
seguito
della
sommaria
ricognizione
delle
argomentazioni espresse dalle parti risultano sussistenti, ad avviso di
questo Giudice, sia il requisito del fumus boni juris (considerato che
nello specifico rapporto tra enti l’operato dell’Ente datore di lavoro
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sembrerebbe, prime facie, essere stato negativamente condizionato
dall’Ente all’epoca gestore dello stesso trattamento pensionistico), sia
quello del periculum in mora (in ragione delle criticità relative alla
gestione finanziaria-contabile dell’Ente ex datore di lavoro), con la
conseguenza
che
la
domanda
di
sospensione
dell’efficacia
dell’ordinanza ingiunzione n. 10 del 18 novembre 2013 dell’INPS
Direzione provinciale di Ascoli Piceno può essere accolta.
Al riguardo appalesandosi infondata la doglianza riferita
dall’INPS a presunta violazione del principio di contraddittorio posto
che, in relazione al carattere informale dell’istruttoria svolta nella
sede cautelare, l’Istituto previdenziale non ha comprovato di non aver
potuto acquisire - per causa al medesimo non imputabile - copia
della documentazione depositata il giorno 24 gennaio 2014 dal
Comune di Venarotta anche successivamente, comunque prima dello
svolgimento della camera di consiglio siccome aggiornata e rinviata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per le Marche, con
sede ad Ancona, impregiudicata ogni decisione definitiva di rito e di
merito
ACCOGLIE
l’istanza cautelare contenuta nel ricorso iscritto al n. 21676/PC
del Registro di Segreteria, proposto dal Comune di Venarotta.
Contestualmente fissa l’udienza di trattazione della causa
in data giovedì 29 maggio 2014, ore 10.00, innanzi a questo
Giudice unico, con l’avvertenza che ulteriori atti e documenti
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potranno essere depositati presso la Segreteria della Sezione
giurisdizionale entro il termine utile del decimo giorno precedente
l’udienza medesima.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza,
altresì per la predisposizione degli assetti organizzativi necessari per
il migliore ordinamento della Segreteria stessa.
Così deciso nelle camere di consiglio del 17 e del 30 gennaio
2014.
IL GIUDICE UNICO
f.to (Dott. Giuseppe DE ROSA)
PUBBLICATA IL 3 febbraio 2014
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to (Dott.ssa Raffaella Omicioli)
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