Ord. N.5/2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella persona del Giudice Unico Consigliere Giuseppe De Rosa Visto l’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205; Visti gli atti e i documenti tutti di causa; Nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza cautelare contestuale al ricorso iscritto al n. 21676/PC del Registro di Segreteria presentato il 30 dicembre 2013 dal Comune di Venarotta, in persona del Sindaco pro-tempore Sciamanna Emidio elettivamente domiciliato presso la Sede comunale in via E. Nardi 3 in Venarotta. Nei confronti dell’ordinanza ingiunzione n. 10 del 18 novembre 2013 dell’INPS Direzione provinciale di Ascoli Piceno. UDITI, nelle camera di consiglio dei giorni 17 e 30 gennaio 2014, il Segretario e il Ragioniere del Comune di Venarotta (presente il Sindaco Sig. Sciamanna Emidio nella camera di consiglio del 17 gennaio 2014) e l’Avvocato Italo Pierdominici per l’INPS. PREMESSO che: con il ricorso in epigrafe, il Comune di Venarotta impugnava l’ordinanza ingiunzione n. 10 del 18 novembre 2013 dell’INPS sede di Ascoli Piceno con la quale si ingiungeva all’Ente locale il pagamento 2 della somma di euro 11.574,51 oltre agli interessi di legge, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione medesima, con riferimento alla pretesa di rifusione dell’indebito pensionistico concernente il sig. Santoni Giuseppe; risulta dagli atti che l’INPS gestione ex INPDAP, con nota prot. 0013750 del 21 maggio 2012 quantificava in euro 11.574,51 il complessivo indebito pensionistico evidenziatosi in sede di liquidazione del trattamento definitivo del sig. Santoni Giuseppe (rif.: determinazione INPDAP n. AP012011569525 del 26 settembre 2011; rata di applicazione dicembre 2011) - già dipendente del Comune, cessato dal servizio dal 1° settembre 1996 - rispetto quanto provvisoriamente liquidatogli dal Comune stesso (rif.: modello 755/R del 1° agosto 1996; a far data dalla cessazione del servizio); nella precitata nota, si sosteneva che il trattamento provvisorio veniva attribuito sul computo di anni 40 e mesi 0 di servizio utile, in luogo degli anni 38 mesi 9 giorni 26 vantabili dall’interessato (al netto dei periodi di contemporaneità tra il servizio militare e una ricongiunzione di servizi ex legge n. 29 del 1979); nella sede giurisdizionale il Comune domandava ovvero contestava: - di aver presentato all’Istituto previdenziale un’istanza di revocaannullamento del provvedimento impugnato sulla quale l’INPS non si era mai pronunciato e, quindi, sulla quale si sosteneva essersi formato il silenzio assenso ai sensi della legge n. 241 del 1990, con la conseguenza dell’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione una volta 3 accolta la predetta istanza; - con richiamo alle motivazioni addotte nell’istanza precitata (prot. 3478 dell’11 giugno 2012): - che corretta si sostanziava la liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio avvenuto sulla base del decreto di ricongiunzione n. 801485/8109984 del 13 agosto 1993 del Ministero del Tesoro (anni 8 mesi 1 e giorni 12) al fine del trattamento di quiescenza del Sig. Santoni Giuseppe; - che tra la liquidazione del trattamento provvisorio e la liquidazione del trattamento definitivo erano intercorsi circa 15 anni; a mente della sentenza n. 7/2007/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo non poteva più effettuarsi il recupero dell’indebito, non potendo pertanto l’Amministrazione comunale procedere alla ripetizione delle relative somme nei confronti del pensionato; - che risultava maturata in fattispecie la prescrizione decennale con decorrenza dal primo pagamento; - che l’impugnata ordinanza non aveva spiegato le ragioni per cui non potevano essere accolte le eccezioni sollevate dal Comune, difettando pertanto di motivazione; nel ricorso il Comune concludeva - previa richiesta di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (“visti i pericoli sopra prospettati”, vale a dire il rischio dell’irripetibilità delle somme nei confronti del pensionato) - per il riconoscimento del silenzio rifiuto 4 asserito formatosi sull’istanza del Comune e, pertanto, per la dichiarazione di nullità e/o revoca del provvedimento di recupero dell’INPS e dell’ordinanza ingiunzione; in subordine, per la dichiarazione di nullità dell’atto impugnato; in ulteriore subordine per la riduzione dell’ammontare previsto nell’ordinanza secondo quanto di giustizia; con memoria depositata il 15 gennaio 2014 si costituiva l’INPS nel giudizio eccependo tra l’altro che: - “... spettando all’ente datore di lavoro il potere dovere non solo di determinare l’importo della pensione annua lorda da corrispondere, ma anche di stabilirne l’attribuzione sia pure a titolo provvisorio, l’errore di cui detto ente è tenuto a rispondere.... comprende non soltanto quello che è causa di erogazione di maggiori somme rispetto all’ammontare del trattamento effettivamente goduto, ma anche quello che incide sulla stessa concessione della pensione” (Cass. Sez. I Civile 12 dicembre 19023); - le argomentazioni del Comune non attenevano al merito della vicenda - asserito pacifico siccome desumibile dalla documentazione in atti - limitandosi queste ad affermare il non potersi più attuare il recupero nei confronti del pensionato; tali argomentazioni si affermavano prive di fondamento, in quanto tutelanti unicamente la posizione soggettiva del pensionato e non quella dell’ente responsabile della liquidazione della pensione provvisoria; - infondata si prospettava l’eccezione di prescrizione in quanto solo in data 18 gennaio 2011 il Comune aveva trasmetto la documentazione 5 necessaria per il calcolo della pensione definitiva da parte dell’Istituto; - priva di fondatezza si configurava anche la richiesta della tutela cautelare, non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora; sotto tale secondo profilo non apparendo la somma richiesta di particolare entità per le risorse di un ente pubblico; la memoria dell’Istituto previdenziale concludeva per il rigetto sia del ricorso sia dell’istanza cautelare, con vittoria delle spese di giudizio; nella camera di consiglio del 17 gennaio 2014, su richiesta di chiarimenti del Giudice - avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti dell’invocata tutela cautelare - il Segretario comunale e il Ragioniere del Comune di Venarotta, presente il Sindaco, esponevano quanto segue: - la somma, per quanto all’apparenza non ingente, non poteva inserirsi nel bilancio e avrebbe determinato un debito fuori bilancio in relazione al quale il Comune avrebbe dovuto provvedere alla relativa copertura; - in ragione del trascorso periodo di oltre quindici anni, non sarebbe stato possibile il recupero delle somme costituenti indebito nei confronti del pensionato; - il Comune aveva dato corretta applicazione del provvedimento di ricongiunzione dei servizi, considerato che nell’ambito dello stesso veniva unicamente riportato il periodo complessivo da ricongiungere senza chiarire le date di svolgimento del medesimo; 6 - il Comune aveva tempestivamente inviato tutta la documentazione in possesso al fine della determinazione, da parte dell’Istituto previdenziale, della pensione definitiva; - la richiesta di documentazione, cui aveva svolto riferimento l’INPS al fine di addebitare un ritardo nella trasmissione degli atti all’Istituto medesimo, concerneva unicamente la redazione del modello PA04; alla richiesta del Giudice di comprovare tutte le argomentazioni svolte, i rappresentanti del Comune affermavano di poter inviare documentazione al riguardo in tempi brevi; il difensore dell’INPS, a sua volta, si riservava a sua volta di produrre documentazione concernenti i medesimi fatti; il Giudice, ritenuto necessario al fine del decidere sull’istanza cautelare l’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, aggiornava la camera di consiglio al giorno 30 gennaio 2014, disponendo il deposito della documentazione proposta dalle parti entro il quinto giorno antecedente quello della nuova camera di consiglio al fine di consentire un corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti; con memoria depositata il 24 gennaio 2014, il Comune di Venarotta presentava la seguente documentazione: - nota del dipendente Santoni Giuseppe del 5 giugno 1993, con la quale si domandava il computo del servizio militare nel trattamento pensionistico, con allegati il foglio matricolare e l’atto di notorietà attestante che il relativo periodo (08.09.1961 - 01.03.1963): “non è già stato utilizzato ai fini della liquidazione di trattamenti di quiescenza”; 7 - nota del Ministero del Tesoro – Direzione generale degli Istituti di Previdenza del 14 agosto 1993 (acquisita al prot. 5550 del 12.10.1993) contenente il decreto di ricongiunzione di periodi assicurativi (n.d.r.: non meglio specificati e/o individuati) antecedenti all’immissione in ruolo del dipendente; nella memoria, inoltre, il Comune: - ribadiva la richiesta di sospensiva alla luce del pericolo concreto di dover contabilizzare un debito fuori bilancio di difficile copertura; - affermava che il Ministero del Tesoro (n.d.r:: Direzione Generale Istituti di previdenza) risultava perfettamente edotto della situazione del dipendente e, pertanto, doveva presumersi che ne teneva conto nel decreto di ricongiunzione dei servizi dunque senza valutazione del periodo di servizio militare; se errore v’era stato questo doveva, pertanto, addebitarsi esclusivamente al Ministero; - concludeva rilevando che il precitato Dicastero aveva tutti gli elementi necessari per l’esatta quantificazione del periodo di servizio, come poi applicato nell’anno 2011; con memoria depositata il 24 gennaio 2014 l’INPS produceva la seguente documentazione: - comunicazione in data 5 marzo 1991 dell’INPS di Ascoli Piceno al Ministero del Tesoro e al dipendente, relativa ai periodi assicurativi ex articolo 5 della legge n. 29 del 1979 unitamente a cinque allegati (tra cui i prospetti di contribuzione); - certificato di nascita del Sig. Santoni; - istanza del Comune all’INPS del 19 gennaio 1960 di richiesta della 8 tessera assicurativa; - atti istruttori di ricongiunzione del Ministero Tesoro inviati in data 17 dicembre 1990 al Comune; - domanda di ricongiunzione del 18 dicembre 1989 del dipendente, inviata al Ministero del Tesoro all’INPS di Ascoli Piceno e al Comune di Venarotta; con la memoria l’INPS si costituiva in giudizio in persona dell’Avvocato Italo Pierdominici “il quale unitamente agli altri difensori rappresenta e difende l’ente in controversia” riportandosi agli atti difensivi e alle conclusioni già rassegnate; nel merito si precisava che la verifica dei periodi dell’anno 1961 consentiva di limitare il riconoscimento del servizio militare a mesi tre e giorni ventitre; nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Giudice rappresentava che con deliberazione n. 84/2013/PRSP del 23 dicembre 2013 della Sezione di controllo della Corte dei conti per le Marche erano state accertate criticità negativamente influenti sugli equilibri di bilancio (rendiconto 2011, bilancio di previsione 2012, con riflessi ulteriori per l’anno 2013) del Comune di Venarotta; tale provvedimento, in quanto pubblico, veniva dunque acquisito direttamente agli atti del processo; quanto alla documentazione versata in atti a seguito della camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2014, il Giudicante rilevava che il Comune non sembrava essere stato posto nella condizione - diversamente dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza - di potersi avvedere della sovrapposizione concernenti i servizi ricongiunti e il servizio militare 9 relativi allo specifico dipendente; i rappresentanti del Comune, riscontrando quanto dal Giudice rilevato, adducevano l’esistenza di un “errore di comunicazione” commesso dal Ministero del Tesoro che non aveva reso edotto il Comune dei periodi di servizi ricongiunti; su richiesta di chiarimenti dell’Avvocato Pierdominici, il Giudice precisava che il tabulato dei periodi contributivi veniva dall’INPS inviato unicamente al Ministero del Tesoro e all’interessato; il rappresentante dell’INPS eccepiva che in data 24 gennaio 2014 la delegata dell’Istituto al deposito della documentazione proposta nella camera di consiglio del 17 giugno 2014 non aveva ottenuto dall’addetto della Corte dei conti (che la nota INPS aveva preso in carico) la documentazione prodotta dal Comune di Venarotta “perché la Sig.ra Giarlo era assente” e che lo stesso addetto aveva dichiarato di non sapere dove poter rinvenire la documentazione medesima; il Giudice prendeva atto di quanto eccepito dall’Avvocato Pierdominici e si riservava di decidere sulle questioni sottostanti con formale provvedimento che sarebbe stato comunicato alle parti. CONSIDERATO che, al fine della pronuncia da rendere sull’istanza cautelare, occorre accertare la congiunta presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; che, a seguito della sommaria ricognizione delle argomentazioni espresse dalle parti risultano sussistenti, ad avviso di questo Giudice, sia il requisito del fumus boni juris (considerato che nello specifico rapporto tra enti l’operato dell’Ente datore di lavoro 10 sembrerebbe, prime facie, essere stato negativamente condizionato dall’Ente all’epoca gestore dello stesso trattamento pensionistico), sia quello del periculum in mora (in ragione delle criticità relative alla gestione finanziaria-contabile dell’Ente ex datore di lavoro), con la conseguenza che la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza ingiunzione n. 10 del 18 novembre 2013 dell’INPS Direzione provinciale di Ascoli Piceno può essere accolta. Al riguardo appalesandosi infondata la doglianza riferita dall’INPS a presunta violazione del principio di contraddittorio posto che, in relazione al carattere informale dell’istruttoria svolta nella sede cautelare, l’Istituto previdenziale non ha comprovato di non aver potuto acquisire - per causa al medesimo non imputabile - copia della documentazione depositata il giorno 24 gennaio 2014 dal Comune di Venarotta anche successivamente, comunque prima dello svolgimento della camera di consiglio siccome aggiornata e rinviata. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per le Marche, con sede ad Ancona, impregiudicata ogni decisione definitiva di rito e di merito ACCOGLIE l’istanza cautelare contenuta nel ricorso iscritto al n. 21676/PC del Registro di Segreteria, proposto dal Comune di Venarotta. Contestualmente fissa l’udienza di trattazione della causa in data giovedì 29 maggio 2014, ore 10.00, innanzi a questo Giudice unico, con l’avvertenza che ulteriori atti e documenti 11 potranno essere depositati presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale entro il termine utile del decimo giorno precedente l’udienza medesima. Spese al definitivo. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, altresì per la predisposizione degli assetti organizzativi necessari per il migliore ordinamento della Segreteria stessa. Così deciso nelle camere di consiglio del 17 e del 30 gennaio 2014. IL GIUDICE UNICO f.to (Dott. Giuseppe DE ROSA) PUBBLICATA IL 3 febbraio 2014 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA f.to (Dott.ssa Raffaella Omicioli) 12