Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Titolo VIII - Agenti fisici
Capo V Radiazioni Ottiche Artificiali
Claudio Arcari, Alessandra Pompini
Piacenza, 09 giugno 2010
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo I
Principi comuni
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Luoghi di lavoro
Uso di attrezzature di lavoro e DPI
Cantieri Temporanei o mobili
Segnaletica di salute e sicurezza
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di VDT
Titolo VIII
Titolo IX
Titolo X
Titolo XI
Titolo XII
Titolo XIII
Agenti Fisici
Sostanze pericolose
Esposizione ad agenti biologici
Protezione da atmosfere esplosive
Disposizioni in materia di procedura penale
Norme transitorie e finali
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo VIII
Agenti Fisici
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a vibrazioni
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a campi elettromagnetici
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a radiazioni ottiche artificiali
TITOLO VIII – Capo I
Disposizioni generali
Art. 180 – Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 – Valutazione dei rischi
Art. 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o
ridurre i rischi
Art. 183 – Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 – Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 – Sorveglianza sanitaria
Art. 186 – Cartella sanitaria e di rischio
TITOLO VIII – Capo I
Art. 180 – Definizioni e campo di applicazione
1. … per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le
atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività
comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle
comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per
quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si
applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a
radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.
TITOLO VIII – Capo I
Art. 181 – Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di
lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di
prevenzione e protezione con particolare riferimento alle
norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti
fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno
quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio
di prevenzione e protezione in possesso di specifiche
conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata
ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero
renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I
dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli
di esposizione costituiscono parte integrante del documento
di valutazione del rischio.
TITOLO VIII – Capo I
Art. 181 – Valutazione dei rischi
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa
quali misure di prevenzione e protezione devono
essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul
documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa
può includere una giustificazione del datore di lavoro
secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
TITOLO VIII – Capo I
Art. 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di
misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti
al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli
agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti
nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e
V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro
in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione
risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione,
individua le cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
TITOLO VIII – Capo I
Art. 185 – Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è
effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi
previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati
della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di
lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi
lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel
rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che
provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
TITOLO VIII – Capo I
Art. 186 – Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico competente riporta i dati della sorveglianza
sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali,
ove previsti negli specifici capi del presente titolo,
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo VIII
Agenti Fisici
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a vibrazioni
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a campi elettromagnetici
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a radiazioni ottiche artificiali
TITOLO VIII – Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Articolo 213 – Campo di applicazione
Articolo 214 – Definizioni
Articolo 215 – Valori limite di esposizione
Articolo 216 – Identificazione delle esposizioni e valutazione dei
rischi
Articolo 217 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 218 – Sorveglianza sanitaria
Allegato XXXVII
- parte 1 per radiazioni incoerenti
- parte 2 per le radiazioni laser
IN VIGORE DAL 26 APRILE 2010
TITOLO VIII – Capo V
Articolo 213 - Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce prescrizioni
minime di protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza che
possono derivare, dall’esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro
con particolare riguardo ai rischi dovuti agli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
L’assorbimento di energia determina effetti
biologici diretti dovuti a :
MECCANISMO FOTOCHIMICO
MECCANISMO TERMICO
Reazioni chimiche catalizzate
dall’assorbimento di fotoni, mediate o
meno da sostanze fotosensibilizzanti
Aumento di temperatura
Radiazione UV e visibile
Radiazione IR e visibile
PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE SOTTO TUTELA
Regione spettrale
Ultravioletto C
(da 100 nm a 280 nm)
Ultravioletto B
(da 280 nm a 315 nm)
Occhio
Fotocheratite
Fotocongiuntivite
Ultravioletto A
(da 315 nm a 400 nm)
Cataratta
fotochimica
Visibile
(da 400 nm a 780 nm)
Lesione fotochimica
e termica della
retina
Infrarosso A
(da 780 nm a 1400 nm)
Cataratta
bruciatura della
retina
Infrarosso B
(da 1400 nm a 3000
nm)
Cataratta,
bruciatura della
cornea
Infrarosso C
(3000 nm a 1 mm)
Bruciatura della
cornea
Pelle
Eritema
(scottatura della pelle)
Tumori cutanei
Processo
accelerato di
invecchiamento
della pelle
Reazione di
fotosensibilità
Bruciatura della
pelle
PRINCIPALI RISCHI PER LA SICUREZZA SOTTO TUTELA
• Esposizione intensa a luce visibile: abbagliamento,
accecamento temporaneo. Possibili “determinanti”
di infortuni.
• Innesco di incendi e di esplosioni
• Rischi associati alle apparecchiature: contatti con
superfici calde e rischi di natura elettrica
• Rischi associati ai danni dovuti alla esposizione a
fasci di luce laser
TITOLO VIII – Capo V
Articolo 214 – Definizioni
SORGENTE COERENTE
SORGENTE NON COERENTE
ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI*
IR
VISIBILE
UV
• Riscaldatori radianti
• Forni di fusione metalli e vetro
• Lampade per riscaldamento a incandescenza, a scarica, ad arco
• Dispositivi militari per la visione notturna
• Sorgenti di illuminazione artificiale
(lampade ad alogenuri metallici, al mercurio …)
• Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) / estetico
• luce pulsata –IPL (Intense Pulsed Light)–
• Saldatura
• Sterilizzazione
• Essiccazione inchiostri, vernici
• Fotoincisione
• Controlli difetti di fabbricazione
• Lampade per uso medico (es.: fototerapia dermatologica) e/o estetico
• luce pulsata –IPL–
• Saldatura ad arco / al laser
* Alcune delle sorgenti di cui sopra emettono non solo nella banda di riferimento, ma anche in
quelle vicine
TITOLO VIII – Capo V
Articolo 214 – Definizioni
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione
alle radiazioni ottiche che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su
considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti
artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro
tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute
conosciuti
GRANDEZZE RADIOMETRICHE
POTENZA RADIANTE
RADIANZA
IRRADIANZA
POTENZA RADIANTE
Energia emessa, ricevuta o trasferita come
radiazione elettromagnetica nell’unità di tempo.
Grandezza fondamentale sulla base della quale sono
definite tutte le grandezze successive.
RADIANZA
Descrive la potenza radiante emessa da una
porzione di sorgente in una certa direzione.
Grandezza fondamentale per valutare
i danni alla retina.
IRRADIANZA
Descrive la potenza radiante che incide su un
elemento di superficie, dipende dalla distanza.
Grandezza fondamentale per valutare
i danni alla pelle, alla cornea e al cristallino.
Titolo VIII Capo V - Definizioni
IRRADIANZA (E) o densità di potenza:
la potenza radiante incidente per unità di area
su una superficie espressa in watt su metro
quadrato (W/m2)
DANNI ALLA PELLE, ALLA CORNEA, AL CRISTALLINO
Titolo VIII Capo V - Definizioni
ESPOSIZIONE RADIANTE (H):
integrale nel tempo dell’irradianza espresso in
joule su metro quadrato (J/m2)
DANNI ALLA PELLE, ALLA CORNEA, AL CRISTALLINO
Titolo VIII Capo V - Definizioni
RADIANZA (L):
il flusso radiante o la potenza per unità
d’angolo solido per unità di superficie,
espressa in watt su metro quadrato su
steradiante (W/m2 . sr)
DANNI ALLA RETINA
Titolo VIII Capo V - Definizioni
LIVELLO:
la combinazione di irradianza, esposizione
radiante e radianza alle quali è esposto un
lavoratore
VALORI (BIOLOGICI) EFFICACI
TRE FATTORI DI PESO SPETTRALE
S (λ)
tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda
degli effetti sulla salute delle radiazioni UV su occhi e
cute
R (λ)
tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda
delle lesioni termiche provocate sull’occhio da VIS e
IRA
B (λ)
tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda
della lesione fotochimica provocata all’occhio dalla
radiazione di luce blu (VIS)
FATTORE DI PONDERAZIONE S (λ)
FATTORE DI PONDERAZIONE R (λ)
FATTORE DI PONDERAZIONE B (λ)
Esposizione radiante efficace
esposizione radiante ponderata spettralmente con S (λ),
espressa in joule su metro quadrato [J m- 2]
UV
OCCHIO E CUTE
Radianza efficace (lesione termica)
radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ),
espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m- 2 sr –1]
VIS
IRA
LESIONI TERMICHE E SU OCCHIO
Radianza efficace (luce blu)
radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ),
espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1]
VIS
LUCE BLU
400-480 nm
DANNO ALLA RETINA
TITOLO VIII – Capo V
Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione
dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle
radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel
calcolo rispetta:
- le norme IEC per radiazioni laser,
- le raccomandazioni CIE e CEN per radiazioni incoerenti.
o in assenza
- buone prassi Commissione consultiva permanente
o, in subordine,
- linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate.
In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati
dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive
comunitarie di prodotto.
D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010
(recepimento della Dir. 2006/42/CE)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate
o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo
sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il
funzionamento e la pulitura.
Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il
funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti
negativi sulle persone.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni
seguenti:
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle
persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le
informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.
ALTRE NORME DI PRODOTTO DI RIFERIMENTO
DIRETTIVA 2007/47/CE (Direttiva dispositivi medici in
attesa di recepimento) [in vigore D. Lgs. 46/97]
DIRETTIVA 98/79/CE (Direttiva dispositivi medici
diagnostici in vitro) recepita con D. Lgs. 332/00
DIRETTIVA 2006/95/CE (Direttiva bassa tensione) per
lampade e sistemi di lampade
NORME UNI EN 12198-1-2-3:2009
• Trattano le macchine che possono emettere
radiazioni non ionizzanti: CEM e ROA
• Classificano, da parte del fabbricante, la macchina
in una categoria in funzione del livello di radiazione
secondo valori assegnati dalla norma stessa:
NORME UNI EN 12198-1-2-3:2009
• Le macchine che rientrano nella categoria 1 e 2 devono
riportare una marcatura specifica con i seguenti elementi:
- il segnale di sicurezza rappresentante il tipo di
emissione
- il numero di categoria
- il riferimento alla norma UNI EN 12198:2009
NORMA CEI EN 62471:2010
Sicurezza fotobiologica
delle lampade e dei sistemi di lampade
• Le lampade e i sistemi di lampade sono
classificate in 4 gruppi.
• Non sono definiti vincoli specifici per la
marcatura
Gruppo
Stima del Rischio
Esente
Nessun rischio fotobiologico
Gruppo 1
Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego
Gruppo 2
Non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di
avversione alla luce o effetti termici
Gruppo 3
Pericoloso anche per esposizioni momentanee
DISPOSITIVI MEDICI
Per quanto riguarda i dispositivi medici (ad es. apparecchiature per
diagnosi e terapia) ed i dispositivi medici diagnostici in vitro (ad es.
apparecchiature di laboratorio, cappe di manipolazione) il
fabbricante è tenuto a dichiararne la conformità ai requisiti delle
pertinenti Direttive attenendosi alle prescrizioni in esse contenute, in
relazione ai rischi e alle emissioni di radiazioni ottiche
potenzialmente pericolose (allegato I, par. 11 della Direttiva
93/42/CE o 2007/47/CE dal 21 marzo 2010 e allegato I, par. 5 e
par. 8 della Direttiva 98/79/CE).
In particolare, il fabbricante deve fornire le indicazioni nella
documentazione allegata al dispositivo circa la corretta
installazione, le avvertenze e/o le precauzioni da prendere per
l’uso, le specifiche istruzioni di utilizzazione, le informazioni
necessarie riguardanti la natura, il tipo, l’intensità e la distribuzione
delle radiazioni ed una pertinente etichettatura. I fabbricanti sono
inoltre tenuti ad indicare la conformità a specifiche norme di
prodotto (IEC, EN, UNI, CEI) ove esistenti.
Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali
di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle
interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche
fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza
sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in
relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser
della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative
attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure
adottate previste dagli articoli 217 e 218.
SORGENTI CHE NELLA VALUTAZIONE SI POSSONO
“GIUSTIFICARE”
In prima approssimazione [sulla base delle Norme]:
• Sorgenti classificate secondo la Norma UNI EN 12198-2009
in CATEGORIA 0
• Lampade e sistemi di lampade classificate secondo la
Norma CEI EN 62471-2009 nel gruppo ESENTE
• Apparecchiature che emettono radiazioni laser classificate
nelle classi 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 [nuova
classificazione; non sono giustificabili le classi 1M e 2M]
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO MODALITA’ DI ESPOSIZIONE
Analisi preliminare:
• il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da
considerare,
• la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da
pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
• i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere
determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite
dal costruttore;
• se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
• la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del
campo visivo professionale;
• il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione
esposta.
Principali sorgenti ottiche non coerenti delle quali si dovrebbe approfondire la
valutazione del rischio
Sorgente
Possibilità di
sovraesposizione
Note
Molto elevata
Le saldature ad arco elettrico (tranne quelle a gas) a
prescindere dal metallo, possono superare i valori limite
previsti per la radiazione UV per tempi di esposizione
dell’ordine delle decine di secondi a distanza di un metro
dall’arco. I lavoratori, le persone presenti e di passaggio
possono essere sovraesposti in assenza di adeguati
precauzioni tecnico-organizzative
Elevata
Gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare
aree di lavoro e locali in ospedali, industrie alimentari e
laboratori
Media
Le sorgenti UV sono usualmente posizionate all’interno di
apparecchiature, ma l’eventuale radiazione che può uscire
attraverso aperture o fessure è in grado di superare i limiti in
poche decine di secondi
Media - Bassa
Il rischio è riconducibile all’emissione di UVA associata alla
radiazione visibile
Lampade UVA sono utilizzate in dispositivi quali quelli
dedicati al controllo e all’ispezione dei materiali o per il
controllo delle banconote; analoghe sorgenti sono usate nei
locali per intrattenimento quali discoteche, pub e nei
concerti.
Elevata
La radiazione UV utilizzata per le terapie in dermatologia e la
“luce blu” utilizzata per la fototerapia dell’ittero neonatale
supera, nel caso del paziente, i limiti di esposizione.
Arco elettrico
(saldatura elettrica)
Lampade germicide per
sterilizzazione e
disinfezione
Lampade per
fotoindurimento di
polimeri, fotoincisione,
“curing”
“Luce Nera” usata nei
dispositivi di test e
controllo non distruttivi
(eccetto lampade classificate
nel gruppo “Esente” secondo
CEI EN 62471:2009)
Lampade/sistemi LED
per fototerapia
Lampade ad alogenuri
metallici
Elevata
Sono utilizzate nei teatri, in ambienti vasti (es.:
supermercati) e aperti per l’illuminazione esterna e
possono superare sia i limiti per gli UV che per la
radiazione visibile e in particolare per la “luce blu”
Media – Elevata
La maggioranza delle sorgenti utilizzate in ambito
estetico per l’abbronzatura emette soprattutto UVA
con una piccola percentuale di UVB. Queste
sorgenti superano i limiti di per i lavoratori per
esposizioni dell’ordine dei minuti.
Media – Elevata
Lampade fluorescenti non per illuminazione
generale quali quelle utilizzate in acquari e terrari.
Queste lampade presentano elevate irradianze
UVB che possono portare a sovraesposizioni in
pochi minuti, soprattutto a distanze ravvicinate.
Lampade abbronzanti
Lampade per usi particolari
eccetto lampade classificate nel
gruppo “Esente”
Lampade per uso generale e
lampade speciali classificate
nei gruppi 1,2,3 ai sensi della
norma CEI EN 62471:2009
Bassa-MediaElevata in relazione
alla classificazione
Corpi incandescenti (metallo o
vetro fuso ad esempio nei crogiuoli
dei forni di fusione con corpo
incandescente a vista) e loro
Elevata
Molto elevata
Nel corso della colata e in prossimità dei crogiuoli
le esposizioni a IRB-IRC possono superare i valor
limite per tempi di esposizione dell’ordine di pochi
secondi.
Medio-basso
Emissioni di radiazioni infrarosse potenzialmente
superiori ai valori limite
Elevata
Molto elevata
Emissioni di radiazioni ottiche potenzialmente
molto superiori ai valori limite anche per pochi
secondi
lavorazione
Riscaldatori radiativi a
lampade
Apparecchiature con sorgenti
IPL per uso medico o estetico
Inclusi sistemi LED
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le misure non si rendono necessarie:
- nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi
corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si
raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano
dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio
estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la
determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto
superflua per l’operatore addetto; ulteriori valutazioni possono
essere richieste se l’addetto alla saldatura deve essere assistito da
altro personale o opera in ambienti di lavoro “promiscui” come i
cantieri;
- nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN
12198:2009 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009
(lampade o sistemi di lampade) dove i dati di classificazione
consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.
NORME DI RIFERIMENTO PER LA MISURAZIONE
SORGENTI INCOERENTI
UNI EN 14255-1:2005
Radiazioni ultraviolette emesse
artificiali nel posto di lavoro
UNI EN 14255-2:2006
Radiazioni visibili e infrarosse emesse da sorgenti
artificiali nel posto di lavoro
UNI EN 14255-3:2008
Radiazioni UV emesse dal sole
UNI EN 14255-4:2007
Terminologia e grandezze utilizzate per le
UV,
misurazioni delle esposizioni a radiazioni
visibili e IR
CEI EN 62471:2009
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade
LASER
NORMA CEI EN
60825-1
Sicurezza degli apparecchi laser
da
sorgenti
CONFRONTO CON VLE
I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche
sono correlati direttamente ai possibili effetti sulla
salute che sono stati accertati nelle esperienze
lavorative sulla base di considerazioni di natura
prettamente biologica: il rispetto di questi limiti
fornisce un elevato livello di protezione della salute
per i lavoratori esposti.
Questi valori limite permettono anche di valutare il
tempo massimo di permanenza in un ambiente ove
sia possibile una esposizione, misurabile o
calcolabile, a radiazioni incoerenti o laser senza
subire danni alla salute.
CONFRONTO CON VLE
Le formule e i parametri da utilizzare per la
valutazione dell’esposizione dipendono dall’intervallo
di lunghezza d’onda in cui si colloca lo spettro della
radiazione
emessa
dalla
sorgente,
dalle
caratteristiche di emissione e da quelle di
esposizione.
I risultati delle valutazioni dell’esposizione devono
essere poi confrontati con i corrispondenti valori
limite delle grandezze radiometriche considerate e
indicati negli allegati citati.
Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche
possono essere pertinenti differenti valori limite di
esposizione che in questo caso devono essere tutti
rispettati contemporaneamente.
TITOLO VIII – Capo V
Articolo 217 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in
evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore
di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure
tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori
limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni
ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso,
quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi
meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi
e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
Articolo 217 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
2.
In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere
esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori
limite di esposizione devono essere indicati con
un'apposita segnaletica.
Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse
è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3.
Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente
articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
¾ il contenimento della sorgente all’interno di ulteriori idonei
alloggiamenti schermanti completamente ciechi oppure di
attenuazione nota, in relazione alle lunghezza d’onda di interesse;
ad esempio, la radiazione UV si può schermare con finestre di vetro
o materiali plastici trasparenti nel visibile;
¾ l’adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti (es.:
i normali schermi che circondano le postazioni di saldatura, come
da UNI EN 1598:2004);
¾ la separazione fisica degli ambienti nelle quali si generano ROA
potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine;
¾ l’impiego di automatismi (interblocchi) per disattivare le sorgenti
ROA potenzialmente nocive (es.: lampade germicide a raggi UV)
sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate;
¾ la definizione di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da
idonea segnaletica di sicurezza, ove chiunque acceda deve essere
informato e formato sui rischi di esposizione alla radiazione emessa
dalle sorgenti in esse contenute e sulle appropriate misure di
protezione, soluzione particolarmente utile per evitare esposizioni
indebite, vale a dire di lavoratori non direttamente coinvolti nelle
operazioni con sorgenti ROA potenzialmente nocive, nonché
esposizioni di soggetti particolarmente sensibili.
ZONE AD ACCESSO LIMITATO
NORME DI RIFERIMENTO PER I DPI
UNI EN 166: 2004
Protezione personale dagli occhi - Specifiche
UNI EN 167: 2003
Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici
UNI EN 168: 2003
Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici
UNI EN 169: 2003
Protezione personale degli occhi – Filtri per saldatura e tecniche connesse –
Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
UNI EN 170: 2003
Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate
UNI EN 171: 2003
Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi – Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate
UNI EN 172: 2003
Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale
UNI EN 175: 1999
Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e
del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
UNI EN 207: 2004
Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni
laser (protettori dell’occhio per laser)
UNI EN 208: 2004
Protezione personale degli occhi
- Protettori dell'occhio per i lavori di
regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)
UNI EN 379: 2004
Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura
UNI 10912: 2000
Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la
manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attività
lavorative.
TITOLO VIII – Capo V
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
9 Una volta all’anno o periodicità inferiore decisa dal Medico
Competente … con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati
della valutazione …
9 E’ effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire
tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché
prevenire effetti a lungo termine, negativi per la salute, e
rischi di malattie croniche derivanti da esposizione e
radiazioni ottiche
9 I lavoratori esposti a valori superiori al VLE sono sottoposti
tempestivamente a controllo medico
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PER
RADIAZIONI INCOERENTI
Sono soglie al di sotto delle quali
la maggior parte dei lavoratori
non subiscono i danni
da esposizione acuta e
quei danni da esposizione cronica
per i quali sono state determinate
soglie di insorgenza
(es. danni al cristallino da esposizione cronica a
infrarossi)
ESPOSIZIONE A RADIAZIONE
ULTRAVIOLETTA
• Il rispetto dei VLE previene l’insorgenza di effetti
da esposizione acuta (eritema, fotocheratite,
fotocongiuntivite)
• Il rispetto dei VLE NON previene totalmente il
rischio di effetti a lungo termine conseguenti
all’esposizione cronica (la fotocancerogenesi
cutanea, il fotoinvecchiamento cutaneo e i danni
oculario da esposizione cronica) per i quali non
sono state determinate soglie di induzione
ESPOSIZIONE A “LUCE BLU”
Si riferisce al danno indotto prevalentemente dalla
radiazione visibile “luce blu” (ma anche da parte di
UVB e UVA)
Il rispetto dei VLE:
• previene la possibile ’insorgenza di danni acuti
• NON può tuttavia prevenire il danno retinico
da esposizione cronica (dose totale accumulata
EFFETTI A LUNGO TERMINE
Gli effetti a lungo termine delle ROA possono
verificarsi anche nel rispetto degli attuali limiti di
esposizione.
Limitazioni sotto le soglie per gli effetti acuti
diminuiscono la dose totale accumulata e in questo
senso contribuiscono alla riduzione degli effetti a
lungo termine:
- riducendone la probabilità (effetti stocastici e
fotocancerogenesi cutanea)
- riducendone la gravità (effetti deterministici e
occhio e cute)
SOGGETTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL
RISCHIO
(elenco non esaustivo)
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Donne in gravidanza
Minorenni
Albini ed individui del fototipo 1 (UV)
Portatori di malattie del collagene (UV)
Soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci
fotosensibilizzanti
Soggetti affetti da alterazione dell’iride o della pupilla
Soggetti portatori di drusen (Luce Blu)
Soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte (UV e IR)
Soggetti affetti da xeroderma pigmentosus (UV)
Soggetti epilettici per esposizione a luce visibile
intermittente
Soggetti portatori di impianto IOL (cristallino artificiale)
FARMACI FOTOSENSIBILIZZANTI
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Antibiotici (come tetracicline e fluorochinolonici)
FANS (come l’ibuprofene ed il naprossene)
Diuretici (come la furosemide)
Ipoglicemizzanti (come le sulfaniluree)
Psoraleni
Acido retinoico
Neurolettici (come le fenotiazine)
Antiaritmici (come l’amiodarone)
Antistaminici (come la prometazina)
Neurolettici (come la promazina)
Ecc.
RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO
PERMANENTE PER LE NIR DELL’AIRP
Il protocollo di Sorveglianza sanitaria proposto dal Comitato
permanente per le NIR dell’AIRP (1981) prevede:
• la visita medica per valutare le condizioni generali di
salute del lavoratore
• la visita oculistica (sia in occasione della visita medica
preventiva che della visita periodica): con esame
dell’acutezza visiva, del campo visivo e del fondo, nonché
la biomicroscopia con lampada a fessura. Come esame
integrativo viene proposta la retinografia
• la visita dermatologica (sia in occasione della visita medica
preventiva che della visita periodica) con eventuale
indagine fotografica in bianco nero e a colori e con l’esame
alla luce di Wood
TITOLO VIII – Capo I
Art. 186 – Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico competente riporta i dati della sorveglianza
sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali,
ove previsti negli specifici capi del presente titolo,
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
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DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo VIII