Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo VIII - Agenti fisici Capo V Radiazioni Ottiche Artificiali Claudio Arcari, Alessandra Pompini Piacenza, 09 giugno 2010 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo I Principi comuni Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Luoghi di lavoro Uso di attrezzature di lavoro e DPI Cantieri Temporanei o mobili Segnaletica di salute e sicurezza Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di VDT Titolo VIII Titolo IX Titolo X Titolo XI Titolo XII Titolo XIII Agenti Fisici Sostanze pericolose Esposizione ad agenti biologici Protezione da atmosfere esplosive Disposizioni in materia di procedura penale Norme transitorie e finali Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo VIII Agenti Fisici Capo I Disposizioni generali Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali TITOLO VIII – Capo I Disposizioni generali Art. 180 – Definizioni e campo di applicazione Art. 181 – Valutazione dei rischi Art. 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi Art. 183 – Lavoratori particolarmente sensibili Art. 184 – Informazione e formazione dei lavoratori Art. 185 – Sorveglianza sanitaria Art. 186 – Cartella sanitaria e di rischio TITOLO VIII – Capo I Art. 180 – Definizioni e campo di applicazione 1. … per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni. TITOLO VIII – Capo I Art. 181 – Valutazione dei rischi 1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. TITOLO VIII – Capo I Art. 181 – Valutazione dei rischi 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. TITOLO VIII – Capo I Art. 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto. 2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. TITOLO VIII – Capo I Art. 185 – Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. TITOLO VIII – Capo I Art. 186 – Cartella sanitaria e di rischio 1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo VIII Agenti Fisici Capo I Disposizioni generali Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali TITOLO VIII – Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali Articolo 213 – Campo di applicazione Articolo 214 – Definizioni Articolo 215 – Valori limite di esposizione Articolo 216 – Identificazione delle esposizioni e valutazione dei rischi Articolo 217 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi Articolo 218 – Sorveglianza sanitaria Allegato XXXVII - parte 1 per radiazioni incoerenti - parte 2 per le radiazioni laser IN VIGORE DAL 26 APRILE 2010 TITOLO VIII – Capo V Articolo 213 - Campo di applicazione Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. L’assorbimento di energia determina effetti biologici diretti dovuti a : MECCANISMO FOTOCHIMICO MECCANISMO TERMICO Reazioni chimiche catalizzate dall’assorbimento di fotoni, mediate o meno da sostanze fotosensibilizzanti Aumento di temperatura Radiazione UV e visibile Radiazione IR e visibile PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE SOTTO TUTELA Regione spettrale Ultravioletto C (da 100 nm a 280 nm) Ultravioletto B (da 280 nm a 315 nm) Occhio Fotocheratite Fotocongiuntivite Ultravioletto A (da 315 nm a 400 nm) Cataratta fotochimica Visibile (da 400 nm a 780 nm) Lesione fotochimica e termica della retina Infrarosso A (da 780 nm a 1400 nm) Cataratta bruciatura della retina Infrarosso B (da 1400 nm a 3000 nm) Cataratta, bruciatura della cornea Infrarosso C (3000 nm a 1 mm) Bruciatura della cornea Pelle Eritema (scottatura della pelle) Tumori cutanei Processo accelerato di invecchiamento della pelle Reazione di fotosensibilità Bruciatura della pelle PRINCIPALI RISCHI PER LA SICUREZZA SOTTO TUTELA • Esposizione intensa a luce visibile: abbagliamento, accecamento temporaneo. Possibili “determinanti” di infortuni. • Innesco di incendi e di esplosioni • Rischi associati alle apparecchiature: contatti con superfici calde e rischi di natura elettrica • Rischi associati ai danni dovuti alla esposizione a fasci di luce laser TITOLO VIII – Capo V Articolo 214 – Definizioni SORGENTE COERENTE SORGENTE NON COERENTE ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI* IR VISIBILE UV • Riscaldatori radianti • Forni di fusione metalli e vetro • Lampade per riscaldamento a incandescenza, a scarica, ad arco • Dispositivi militari per la visione notturna • Sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio …) • Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) / estetico • luce pulsata –IPL (Intense Pulsed Light)– • Saldatura • Sterilizzazione • Essiccazione inchiostri, vernici • Fotoincisione • Controlli difetti di fabbricazione • Lampade per uso medico (es.: fototerapia dermatologica) e/o estetico • luce pulsata –IPL– • Saldatura ad arco / al laser * Alcune delle sorgenti di cui sopra emettono non solo nella banda di riferimento, ma anche in quelle vicine TITOLO VIII – Capo V Articolo 214 – Definizioni e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti GRANDEZZE RADIOMETRICHE POTENZA RADIANTE RADIANZA IRRADIANZA POTENZA RADIANTE Energia emessa, ricevuta o trasferita come radiazione elettromagnetica nell’unità di tempo. Grandezza fondamentale sulla base della quale sono definite tutte le grandezze successive. RADIANZA Descrive la potenza radiante emessa da una porzione di sorgente in una certa direzione. Grandezza fondamentale per valutare i danni alla retina. IRRADIANZA Descrive la potenza radiante che incide su un elemento di superficie, dipende dalla distanza. Grandezza fondamentale per valutare i danni alla pelle, alla cornea e al cristallino. Titolo VIII Capo V - Definizioni IRRADIANZA (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W/m2) DANNI ALLA PELLE, ALLA CORNEA, AL CRISTALLINO Titolo VIII Capo V - Definizioni ESPOSIZIONE RADIANTE (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J/m2) DANNI ALLA PELLE, ALLA CORNEA, AL CRISTALLINO Titolo VIII Capo V - Definizioni RADIANZA (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W/m2 . sr) DANNI ALLA RETINA Titolo VIII Capo V - Definizioni LIVELLO: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore VALORI (BIOLOGICI) EFFICACI TRE FATTORI DI PESO SPETTRALE S (λ) tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV su occhi e cute R (λ) tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda delle lesioni termiche provocate sull’occhio da VIS e IRA B (λ) tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda della lesione fotochimica provocata all’occhio dalla radiazione di luce blu (VIS) FATTORE DI PONDERAZIONE S (λ) FATTORE DI PONDERAZIONE R (λ) FATTORE DI PONDERAZIONE B (λ) Esposizione radiante efficace esposizione radiante ponderata spettralmente con S (λ), espressa in joule su metro quadrato [J m- 2] UV OCCHIO E CUTE Radianza efficace (lesione termica) radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m- 2 sr –1] VIS IRA LESIONI TERMICHE E SU OCCHIO Radianza efficace (luce blu) radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1] VIS LUCE BLU 400-480 nm DANNO ALLA RETINA TITOLO VIII – Capo V Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta: - le norme IEC per radiazioni laser, - le raccomandazioni CIE e CEN per radiazioni incoerenti. o in assenza - buone prassi Commissione consultiva permanente o, in subordine, - linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 (recepimento della Dir. 2006/42/CE) REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 1.5.10. Radiazioni Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone. Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione. Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone. 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti: v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte. ALTRE NORME DI PRODOTTO DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2007/47/CE (Direttiva dispositivi medici in attesa di recepimento) [in vigore D. Lgs. 46/97] DIRETTIVA 98/79/CE (Direttiva dispositivi medici diagnostici in vitro) recepita con D. Lgs. 332/00 DIRETTIVA 2006/95/CE (Direttiva bassa tensione) per lampade e sistemi di lampade NORME UNI EN 12198-1-2-3:2009 • Trattano le macchine che possono emettere radiazioni non ionizzanti: CEM e ROA • Classificano, da parte del fabbricante, la macchina in una categoria in funzione del livello di radiazione secondo valori assegnati dalla norma stessa: NORME UNI EN 12198-1-2-3:2009 • Le macchine che rientrano nella categoria 1 e 2 devono riportare una marcatura specifica con i seguenti elementi: - il segnale di sicurezza rappresentante il tipo di emissione - il numero di categoria - il riferimento alla norma UNI EN 12198:2009 NORMA CEI EN 62471:2010 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade • Le lampade e i sistemi di lampade sono classificate in 4 gruppi. • Non sono definiti vincoli specifici per la marcatura Gruppo Stima del Rischio Esente Nessun rischio fotobiologico Gruppo 1 Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego Gruppo 2 Non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici Gruppo 3 Pericoloso anche per esposizioni momentanee DISPOSITIVI MEDICI Per quanto riguarda i dispositivi medici (ad es. apparecchiature per diagnosi e terapia) ed i dispositivi medici diagnostici in vitro (ad es. apparecchiature di laboratorio, cappe di manipolazione) il fabbricante è tenuto a dichiararne la conformità ai requisiti delle pertinenti Direttive attenendosi alle prescrizioni in esse contenute, in relazione ai rischi e alle emissioni di radiazioni ottiche potenzialmente pericolose (allegato I, par. 11 della Direttiva 93/42/CE o 2007/47/CE dal 21 marzo 2010 e allegato I, par. 5 e par. 8 della Direttiva 98/79/CE). In particolare, il fabbricante deve fornire le indicazioni nella documentazione allegata al dispositivo circa la corretta installazione, le avvertenze e/o le precauzioni da prendere per l’uso, le specifiche istruzioni di utilizzazione, le informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo, l’intensità e la distribuzione delle radiazioni ed una pertinente etichettatura. I fabbricanti sono inoltre tenuti ad indicare la conformità a specifiche norme di prodotto (IEC, EN, UNI, CEI) ove esistenti. Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi 2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. 3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218. SORGENTI CHE NELLA VALUTAZIONE SI POSSONO “GIUSTIFICARE” In prima approssimazione [sulla base delle Norme]: • Sorgenti classificate secondo la Norma UNI EN 12198-2009 in CATEGORIA 0 • Lampade e sistemi di lampade classificate secondo la Norma CEI EN 62471-2009 nel gruppo ESENTE • Apparecchiature che emettono radiazioni laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 [nuova classificazione; non sono giustificabili le classi 1M e 2M] - VALUTAZIONE DEL RISCHIO MODALITA’ DI ESPOSIZIONE Analisi preliminare: • il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare, • la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente; • i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore; • se l’emissione della sorgente è costante o variabile; • la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale; • il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta. Principali sorgenti ottiche non coerenti delle quali si dovrebbe approfondire la valutazione del rischio Sorgente Possibilità di sovraesposizione Note Molto elevata Le saldature ad arco elettrico (tranne quelle a gas) a prescindere dal metallo, possono superare i valori limite previsti per la radiazione UV per tempi di esposizione dell’ordine delle decine di secondi a distanza di un metro dall’arco. I lavoratori, le persone presenti e di passaggio possono essere sovraesposti in assenza di adeguati precauzioni tecnico-organizzative Elevata Gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare aree di lavoro e locali in ospedali, industrie alimentari e laboratori Media Le sorgenti UV sono usualmente posizionate all’interno di apparecchiature, ma l’eventuale radiazione che può uscire attraverso aperture o fessure è in grado di superare i limiti in poche decine di secondi Media - Bassa Il rischio è riconducibile all’emissione di UVA associata alla radiazione visibile Lampade UVA sono utilizzate in dispositivi quali quelli dedicati al controllo e all’ispezione dei materiali o per il controllo delle banconote; analoghe sorgenti sono usate nei locali per intrattenimento quali discoteche, pub e nei concerti. Elevata La radiazione UV utilizzata per le terapie in dermatologia e la “luce blu” utilizzata per la fototerapia dell’ittero neonatale supera, nel caso del paziente, i limiti di esposizione. Arco elettrico (saldatura elettrica) Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing” “Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009) Lampade/sistemi LED per fototerapia Lampade ad alogenuri metallici Elevata Sono utilizzate nei teatri, in ambienti vasti (es.: supermercati) e aperti per l’illuminazione esterna e possono superare sia i limiti per gli UV che per la radiazione visibile e in particolare per la “luce blu” Media – Elevata La maggioranza delle sorgenti utilizzate in ambito estetico per l’abbronzatura emette soprattutto UVA con una piccola percentuale di UVB. Queste sorgenti superano i limiti di per i lavoratori per esposizioni dell’ordine dei minuti. Media – Elevata Lampade fluorescenti non per illuminazione generale quali quelle utilizzate in acquari e terrari. Queste lampade presentano elevate irradianze UVB che possono portare a sovraesposizioni in pochi minuti, soprattutto a distanze ravvicinate. Lampade abbronzanti Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009 Bassa-MediaElevata in relazione alla classificazione Corpi incandescenti (metallo o vetro fuso ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista) e loro Elevata Molto elevata Nel corso della colata e in prossimità dei crogiuoli le esposizioni a IRB-IRC possono superare i valor limite per tempi di esposizione dell’ordine di pochi secondi. Medio-basso Emissioni di radiazioni infrarosse potenzialmente superiori ai valori limite Elevata Molto elevata Emissioni di radiazioni ottiche potenzialmente molto superiori ai valori limite anche per pochi secondi lavorazione Riscaldatori radiativi a lampade Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico Inclusi sistemi LED - VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le misure non si rendono necessarie: - nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per l’operatore addetto; ulteriori valutazioni possono essere richieste se l’addetto alla saldatura deve essere assistito da altro personale o opera in ambienti di lavoro “promiscui” come i cantieri; - nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN 12198:2009 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009 (lampade o sistemi di lampade) dove i dati di classificazione consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione. NORME DI RIFERIMENTO PER LA MISURAZIONE SORGENTI INCOERENTI UNI EN 14255-1:2005 Radiazioni ultraviolette emesse artificiali nel posto di lavoro UNI EN 14255-2:2006 Radiazioni visibili e infrarosse emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro UNI EN 14255-3:2008 Radiazioni UV emesse dal sole UNI EN 14255-4:2007 Terminologia e grandezze utilizzate per le UV, misurazioni delle esposizioni a radiazioni visibili e IR CEI EN 62471:2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade LASER NORMA CEI EN 60825-1 Sicurezza degli apparecchi laser da sorgenti CONFRONTO CON VLE I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche sono correlati direttamente ai possibili effetti sulla salute che sono stati accertati nelle esperienze lavorative sulla base di considerazioni di natura prettamente biologica: il rispetto di questi limiti fornisce un elevato livello di protezione della salute per i lavoratori esposti. Questi valori limite permettono anche di valutare il tempo massimo di permanenza in un ambiente ove sia possibile una esposizione, misurabile o calcolabile, a radiazioni incoerenti o laser senza subire danni alla salute. CONFRONTO CON VLE Le formule e i parametri da utilizzare per la valutazione dell’esposizione dipendono dall’intervallo di lunghezza d’onda in cui si colloca lo spettro della radiazione emessa dalla sorgente, dalle caratteristiche di emissione e da quelle di esposizione. I risultati delle valutazioni dell’esposizione devono essere poi confrontati con i corrispondenti valori limite delle grandezze radiometriche considerate e indicati negli allegati citati. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti differenti valori limite di esposizione che in questo caso devono essere tutti rispettati contemporaneamente. TITOLO VIII – Capo V Articolo 217 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature. Articolo 217 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. 3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ¾ il contenimento della sorgente all’interno di ulteriori idonei alloggiamenti schermanti completamente ciechi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezza d’onda di interesse; ad esempio, la radiazione UV si può schermare con finestre di vetro o materiali plastici trasparenti nel visibile; ¾ l’adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti (es.: i normali schermi che circondano le postazioni di saldatura, come da UNI EN 1598:2004); ¾ la separazione fisica degli ambienti nelle quali si generano ROA potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine; ¾ l’impiego di automatismi (interblocchi) per disattivare le sorgenti ROA potenzialmente nocive (es.: lampade germicide a raggi UV) sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate; ¾ la definizione di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza, ove chiunque acceda deve essere informato e formato sui rischi di esposizione alla radiazione emessa dalle sorgenti in esse contenute e sulle appropriate misure di protezione, soluzione particolarmente utile per evitare esposizioni indebite, vale a dire di lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni con sorgenti ROA potenzialmente nocive, nonché esposizioni di soggetti particolarmente sensibili. ZONE AD ACCESSO LIMITATO NORME DI RIFERIMENTO PER I DPI UNI EN 166: 2004 Protezione personale dagli occhi - Specifiche UNI EN 167: 2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici UNI EN 168: 2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici UNI EN 169: 2003 Protezione personale degli occhi – Filtri per saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate UNI EN 170: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate UNI EN 171: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate UNI EN 172: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale UNI EN 175: 1999 Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi UNI EN 207: 2004 Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell’occhio per laser) UNI EN 208: 2004 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazione laser) UNI EN 379: 2004 Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura UNI 10912: 2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attività lavorative. TITOLO VIII – Capo V Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria 9 Una volta all’anno o periodicità inferiore decisa dal Medico Competente … con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione … 9 E’ effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine, negativi per la salute, e rischi di malattie croniche derivanti da esposizione e radiazioni ottiche 9 I lavoratori esposti a valori superiori al VLE sono sottoposti tempestivamente a controllo medico VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PER RADIAZIONI INCOERENTI Sono soglie al di sotto delle quali la maggior parte dei lavoratori non subiscono i danni da esposizione acuta e quei danni da esposizione cronica per i quali sono state determinate soglie di insorgenza (es. danni al cristallino da esposizione cronica a infrarossi) ESPOSIZIONE A RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA • Il rispetto dei VLE previene l’insorgenza di effetti da esposizione acuta (eritema, fotocheratite, fotocongiuntivite) • Il rispetto dei VLE NON previene totalmente il rischio di effetti a lungo termine conseguenti all’esposizione cronica (la fotocancerogenesi cutanea, il fotoinvecchiamento cutaneo e i danni oculario da esposizione cronica) per i quali non sono state determinate soglie di induzione ESPOSIZIONE A “LUCE BLU” Si riferisce al danno indotto prevalentemente dalla radiazione visibile “luce blu” (ma anche da parte di UVB e UVA) Il rispetto dei VLE: • previene la possibile ’insorgenza di danni acuti • NON può tuttavia prevenire il danno retinico da esposizione cronica (dose totale accumulata EFFETTI A LUNGO TERMINE Gli effetti a lungo termine delle ROA possono verificarsi anche nel rispetto degli attuali limiti di esposizione. Limitazioni sotto le soglie per gli effetti acuti diminuiscono la dose totale accumulata e in questo senso contribuiscono alla riduzione degli effetti a lungo termine: - riducendone la probabilità (effetti stocastici e fotocancerogenesi cutanea) - riducendone la gravità (effetti deterministici e occhio e cute) SOGGETTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO (elenco non esaustivo) • • • • • • • • • • • Donne in gravidanza Minorenni Albini ed individui del fototipo 1 (UV) Portatori di malattie del collagene (UV) Soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti Soggetti affetti da alterazione dell’iride o della pupilla Soggetti portatori di drusen (Luce Blu) Soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte (UV e IR) Soggetti affetti da xeroderma pigmentosus (UV) Soggetti epilettici per esposizione a luce visibile intermittente Soggetti portatori di impianto IOL (cristallino artificiale) FARMACI FOTOSENSIBILIZZANTI • • • • • • • • • • • Antibiotici (come tetracicline e fluorochinolonici) FANS (come l’ibuprofene ed il naprossene) Diuretici (come la furosemide) Ipoglicemizzanti (come le sulfaniluree) Psoraleni Acido retinoico Neurolettici (come le fenotiazine) Antiaritmici (come l’amiodarone) Antistaminici (come la prometazina) Neurolettici (come la promazina) Ecc. RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO PERMANENTE PER LE NIR DELL’AIRP Il protocollo di Sorveglianza sanitaria proposto dal Comitato permanente per le NIR dell’AIRP (1981) prevede: • la visita medica per valutare le condizioni generali di salute del lavoratore • la visita oculistica (sia in occasione della visita medica preventiva che della visita periodica): con esame dell’acutezza visiva, del campo visivo e del fondo, nonché la biomicroscopia con lampada a fessura. Come esame integrativo viene proposta la retinografia • la visita dermatologica (sia in occasione della visita medica preventiva che della visita periodica) con eventuale indagine fotografica in bianco nero e a colori e con l’esame alla luce di Wood TITOLO VIII – Capo I Art. 186 – Cartella sanitaria e di rischio 1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.