Variante al P.R.G. per la Città Antica Approvata con D.G.R.V. n. 3987 del 09.11.1987 – Pubblicata sul B.U.R. n. 106 del 07.12.1999, in vigore dal 23.12.1999. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Titolo III° - Destinazioni d’uso - Art. 21 – Prescrizioni Generali. Applicazione art. 21.8. Allegato A alla Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 5 novembre 2015 RELAZIONE a cura del Maestro d’Arte Pier Paolo Bullo Venezia, maggio 2015 Richiesta PG/2014/0482798 del 19.11.2014 – Federico Biasin Il richiedente, Federico Biasin in qualità di proprietario dell’unità edilizia ubicata in Cannaregio civv. 1252, 1253, 1254, 1255 - Venezia, individuata al N.C.E.U. - Sez. VE - Fg. 12 - Mapp. 1073, Sub. 6 – 7 – 8, Mapp. 1074, Sub. 2 – 4+5111, Mapp. 1072+1073, Sub. 3, Mapp. 1073+1074, Sub. 5, con domanda presentata alla Direzione Sviluppo del Territorio – Ufficio Gestione Urbanistica Centro Storico e Isole in data 19.11.2014 – PG/2014/0482798 e atti integrativi in data 29.01.2015 con PG/2015/0042568, chiede ai sensi dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, la possibilità di mutare la destinazione d’uso da residenziale a ricettivo alberghiero dell’unita edilizia, dell’unità immobiliare situata al secondo piano (con accesso dal civ. 1254) dell’unità edilizia in oggetto. Istruttoria L’unità edilizia in oggetto, è classificata nella tav. B1/8 della V.P.R.G. per la Città Antica, come “tipo fa - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di fusioni od addizioni”. All'unità edilizia è stata attribuita una nuova classificazione ai sensi dell’art. 25 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, a seguito del parere espresso dalla Commissione Scientifica Comunale nella seduta n. 147 del 25.01.2013, che ha ritenuto di riunire le tre unità edilizie presenti in precedenza “tipo Bg – fa – fa” in un’unica unità edilizia classificata come “tipo fa”; modifica successivamente approvata da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 57 del 15.07.2013. L’unità edilizia si sviluppa su tre piani con destinazione d’uso ricettivo alberghiero, con esclusione di due unità immobiliari residenziali con superficie inferiore a 120 mq.: la prima di mq. 45,15 al piano terra con accesso indipendente dal civ. 1255 e la seconda di mq. 41,17 al secondo piano con accesso promiscuo dal civ. 1254. Nell’agosto 1989, a seguito dell’accoglimento del condono 47/85 n. 2117/C, è stata rilasciata la concessione in sanatoria per le opere abusivamente eseguite e consistenti “nel cambio di destinazione d’uso da residenza ad attività turistica (pensione) e ristrutturazione con opere”. Lo stato di consistenza dell’unità edilizia deriva sostanzialmente dal condono edilizio del 1989. Le destinazioni d’uso e le metrature delle singole unità immobiliari sono rimaste invariate dal 1989 ad oggi, quindi alla data di adozione della vigente Variante al P.R.G. (dicembre 1996), la situazione in essere era la medesima di quella oggi riscontrabile. La richiesta è finalizzata al cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare al secondo piano da residenziale a ricettivo alberghiero, da accorpare all’attività principale dell’unità edilizia ai sensi dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica. Alla documentazione presentata è allegata una “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il proprietario dichiara che l’appartamento al secondo piano (N.C.E.U. Sez. di VE, Fg. 12, Mapp. 1073 – 1074, Sub. 5) non è locato a terzi e per detto motivo non si ritiene necessaria la stipula di una convenzione con il Comune come previsto dall’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, alle lettere b) e c)”. Nel successivo quadro riassuntivo sono evidenziate la distribuzione delle superfici e delle destinazioni d’uso presenti nell’unità edilizia: PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO VANI SCALA TOTALE RICETTIVO ALBERGHIERO 129,11 163,83 111,04 14,86 418,84 RESIDENZIALE TOTALE 45,15 174,26 163,83 152,21 22,66 512,96 41,17 7.80 94,12 La superficie complessiva dell’unità edilizia, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 21.5 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica risulta pari a mq. 512,96, di cui: mq. 418,84 con destinazione ricettivo alberghiero; mq. 94,12 residenziale; pertanto, la superficie dell’unità edilizia con destinazione d’uso non abitativa (ricettivo alberghiero) alla data di adozione dello strumento urbanistico vigente, dicembre 1996, risulta pari a mq. 418,84, superiore ai 2/3 richiesti dalla normativa (mq. 341,98), rispondendo così alla condizione prevista dall’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica Verificato, che le due unità immobiliari con superficie utile inferiore a 120 mq. destinate a residenza, per complessivi mq. 94,12, sono inferiori a 1/3 (corrispondenti a mq. 170,98 della superficie utile complessiva dell’intera unità edilizia di mq. 512,96), si ritiene che sia ammissibile, come richiesto, il cambio dell’utilizzazione in atto da residenziale a ricettivo alberghiero per l’unità immobiliare situata al secondo piano con accesso promiscuo dal civico 1254. Parere della Commissione La Commissione Scientifica Comunale, riunitasi in data 13 aprile 2015, vista la richiesta presentata, la relativa documentazione e l’istruttoria dell’Ufficio, verificato che le due unità immobiliari con superficie utile inferiore a 120 mq. destinate a residenza, per complessivi mq. 94,12, sono inferiori a 1/3 (corrispondenti a mq. 170,98 della superficie utile complessiva dell’intera unità edilizia di mq. 512,96), ritiene che per l’unità immobiliare situata al secondo piano con accesso promiscuo dal civico 1254, sia ammissibile il cambio dell’utilizzazione in atto, da residenziale a ricettivo alberghiero. La Commissione Scientifica Comunale sottolinea che il parere espresso ai sensi dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, non costituisce in nessun caso atto legittimante dell’immobile.