Variante al P.R.G. per la Città Antica
Approvata con D.G.R.V. n. 3987 del 09.11.1987 – Pubblicata sul B.U.R. n. 106
del 07.12.1999, in vigore dal 23.12.1999.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Titolo III° - Destinazioni d’uso
- Art. 21 – Prescrizioni Generali. Applicazione art. 21.8.
Allegato A alla Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 5 novembre 2015
RELAZIONE
a cura del Maestro d’Arte Pier Paolo Bullo
Venezia, maggio 2015
Richiesta PG/2014/0482798 del 19.11.2014 – Federico Biasin
Il richiedente, Federico Biasin in qualità di proprietario dell’unità edilizia ubicata in
Cannaregio civv. 1252, 1253, 1254, 1255 - Venezia, individuata al N.C.E.U. - Sez.
VE - Fg. 12 - Mapp. 1073, Sub. 6 – 7 – 8, Mapp. 1074, Sub. 2 – 4+5111, Mapp.
1072+1073, Sub. 3, Mapp. 1073+1074, Sub. 5, con domanda presentata alla
Direzione Sviluppo del Territorio – Ufficio Gestione Urbanistica Centro Storico e
Isole in data 19.11.2014 – PG/2014/0482798 e atti integrativi in data 29.01.2015 con
PG/2015/0042568, chiede ai sensi dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la
Città Antica, la possibilità di mutare la destinazione d’uso da residenziale a ricettivo
alberghiero dell’unita edilizia, dell’unità immobiliare situata al secondo piano (con
accesso dal civ. 1254) dell’unità edilizia in oggetto.
Istruttoria
L’unità edilizia in oggetto, è classificata nella tav. B1/8 della V.P.R.G. per la Città
Antica, come “tipo fa - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di
fusioni od addizioni”.
All'unità edilizia è stata attribuita una nuova classificazione ai sensi dell’art. 25 delle
N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, a seguito del parere espresso dalla
Commissione Scientifica Comunale nella seduta n. 147 del 25.01.2013, che ha
ritenuto di riunire le tre unità edilizie presenti in precedenza “tipo Bg – fa – fa” in
un’unica unità edilizia classificata come “tipo fa”; modifica successivamente
approvata da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 57 del 15.07.2013.
L’unità edilizia si sviluppa su tre piani con destinazione d’uso ricettivo alberghiero,
con esclusione di due unità immobiliari residenziali con superficie inferiore a 120
mq.: la prima di mq. 45,15 al piano terra con accesso indipendente dal civ. 1255 e la
seconda di mq. 41,17 al secondo piano con accesso promiscuo dal civ. 1254.
Nell’agosto 1989, a seguito dell’accoglimento del condono 47/85 n. 2117/C, è stata
rilasciata la concessione in sanatoria per le opere abusivamente eseguite e consistenti
“nel cambio di destinazione d’uso da residenza ad attività turistica (pensione) e
ristrutturazione con opere”.
Lo stato di consistenza dell’unità edilizia deriva sostanzialmente dal condono
edilizio del 1989. Le destinazioni d’uso e le metrature delle singole unità
immobiliari sono rimaste invariate dal 1989 ad oggi, quindi alla data di adozione
della vigente Variante al P.R.G. (dicembre 1996), la situazione in essere era la
medesima di quella oggi riscontrabile.
La richiesta è finalizzata al cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare al
secondo piano da residenziale a ricettivo alberghiero, da accorpare all’attività
principale dell’unità edilizia ai sensi dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la
Città Antica.
Alla documentazione presentata è allegata una “Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, nella quale il proprietario dichiara che l’appartamento al secondo piano
(N.C.E.U. Sez. di VE, Fg. 12, Mapp. 1073 – 1074, Sub. 5) non è locato a terzi e per
detto motivo non si ritiene necessaria la stipula di una convenzione con il Comune
come previsto dall’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, alle
lettere b) e c)”.
Nel successivo quadro riassuntivo sono evidenziate la distribuzione delle superfici e
delle destinazioni d’uso presenti nell’unità edilizia:
PIANO TERRA
PIANO PRIMO
PIANO SECONDO
VANI SCALA
TOTALE
RICETTIVO
ALBERGHIERO
129,11
163,83
111,04
14,86
418,84
RESIDENZIALE
TOTALE
45,15
174,26
163,83
152,21
22,66
512,96
41,17
7.80
94,12
La superficie complessiva dell’unità edilizia, calcolata secondo quanto previsto
dall’art. 21.5 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica risulta pari a mq.
512,96, di cui:
 mq. 418,84 con destinazione ricettivo alberghiero;
 mq. 94,12 residenziale;
pertanto, la superficie dell’unità edilizia con destinazione d’uso non abitativa
(ricettivo alberghiero) alla data di adozione dello strumento urbanistico vigente,
dicembre 1996, risulta pari a mq. 418,84, superiore ai 2/3 richiesti dalla normativa
(mq. 341,98), rispondendo così alla condizione prevista dall’art. 21.8 delle N.T.A.
della V.P.R.G. per la Città Antica
Verificato, che le due unità immobiliari con superficie utile inferiore a 120 mq.
destinate a residenza, per complessivi mq. 94,12, sono inferiori a 1/3 (corrispondenti
a mq. 170,98 della superficie utile complessiva dell’intera unità edilizia di mq.
512,96), si ritiene che sia ammissibile, come richiesto, il cambio dell’utilizzazione in
atto da residenziale a ricettivo alberghiero per l’unità immobiliare situata al secondo
piano con accesso promiscuo dal civico 1254.
Parere della Commissione
La Commissione Scientifica Comunale, riunitasi in data 13 aprile 2015, vista la
richiesta presentata, la relativa documentazione e l’istruttoria dell’Ufficio, verificato
che le due unità immobiliari con superficie utile inferiore a 120 mq. destinate a
residenza, per complessivi mq. 94,12, sono inferiori a 1/3 (corrispondenti a mq.
170,98 della superficie utile complessiva dell’intera unità edilizia di mq. 512,96),
ritiene che per l’unità immobiliare situata al secondo piano con accesso promiscuo
dal civico 1254, sia ammissibile il cambio dell’utilizzazione in atto, da residenziale a
ricettivo alberghiero.
La Commissione Scientifica Comunale sottolinea che il parere espresso ai sensi
dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica, non costituisce in
nessun caso atto legittimante dell’immobile.
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