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Quadro RX
QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI M.Ja.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI CAPITALI
2009
genzia
ntrate
REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi
SEZIONE I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione
Importo a credito
risultante dalla
presente
dichiarazione
Eccedenza di
versamento a saldo
Credito di cui
si chiede il rimborso
Credito da utilizzare
in compensazione
e/o in detrazione
1
2
3
4
RX1 IRES
Credito trasferito
al consolidato
,00
,00
,00
,00
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
5
RX2
IVA
RX3
Eccedenza a credito
di cui al quadro RK
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RG
,00
,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RH
RX6
Imposte sostitutive
di cui al quadro RI - sez. I
RX7
Imposte sostitutive
di cui al quadro RI - sez. II
,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - scioglimento
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - trasformazione
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-A
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-B
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VIII
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X
RX21 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XI
RX22 Imposta di cui al quadro RM
RX23 Imposta sostitutiva di cui al rigo RS113, col. 4
RX24 Imposta di cui al rigo RS116, col. 2
,00
– continua –
Unico 2009 – Società di capitali ed enti commerciali
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Quadro RX
– segue –
Codice fiscale (*)
SEZIONE II
Codice
tributo
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione
1
Eccedenza o
credito precedente
Importo compensato
nel Mod. F24
Importo di cui
si chiede il rimborso
2
3
4
RX25
RX26
RX27
RX28
SEZIONE III
Importo residuo
da compensare
5
Importo trasferito
al consolidato
6
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RX29 Versamento annuale dell’IVA
Saldo annuale IVA
,00
I crediti risultanti dal Mod. Unico 2009 possono essere utilizzati in compensazione dal
giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve
essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti, ovvero
possono essere chiesti a rimborso.
Il quadro RX è composto da tre sezioni:
l
la
prima sezione
relativa all’utilizzo dei crediti e delle eccedenze risultanti dalla
presente dichiarazione;
l
la
seconda sezione riguardante il riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazio-
ne che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione;
l
la
terza sezione
relativa al versamento annuale dell'Iva.
N.B.: il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili
è di e 516.456,90 per ciascun anno solare.
Sezione I – Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione
crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché le relative modalità di
Nella presente sezione devono essere indicati i
utilizzo.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei righi
RIGHI da RX1 a RX24
Nella colonna 1 ,
va indicato l’importo a credito risultante dalla presente
dichiarazione ed in particolare:
–
nel
rigo RX1
da RX1 a RX24.
(IRES), l’importo a credito di cui al
rigo RN26,
al netto
dell’importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN27) e di quello
utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori
derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in
qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza devono riportare
nella presente colonna l’importo risultante, rispettivamente, dal
(o
GC11)
e dal
rigo TN9
e dal
rigo PN13,
rigo GN11
al netto dell’importo utilizzato
per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da
conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7;
–
nel
rigo RX2
rigo VL39. In caso di
somma degli importi di cui ai
(IVA), l’importo a credito di cui al
compilazione del rigo VL40 va riportata la
righi VL39 e VL40. Se sono state compilate più Sezioni 3
del quadro VL,
come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere
riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dal-
righi VL39
rigo VL38;
la differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei
e
VL40
e la somma degli importi a debito indicati nel
Unico 2009 – Società di capitali ed enti commerciali
Quadro RX
341
Al fine di compilare la colonna 1, si evidenzia che le società risultate non
operative per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti, che
hanno indicato il codice 4 nel rigo VA46, non possono ripartire nelle colonne successive l’importo evidenziato nel presente rigo. Infatti, nei confronti
di tali soggetti trova applicazione la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del co. 4, dell’art. 30, L. 724/1994, che prevede la perdita definitiva del
credito Iva annuale;
– nel rigo RX3 (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l’importo a credito
di cui al rigo RK27;
– nel rigo RX4 (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), l’importo a credito
di cui al rigo RG34;
– nel rigo RX6 (imposte sostitutive di cui al quadro RI), l’ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nel campo 20 della
sezione I del quadro RI;
– nel rigo RX21 (imposta da tassazione separata di cui al quadro RM),
l’importo a credito di cui al rigo RM5, colonna 6.
Nella colonna 2, va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a
saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra
le colonne 3, 4 e 5.
Nella colonna 3, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda
che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già
utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente
dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di
rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione
della dichiarazione IVA 2009 da presentare nell’ambito della dichiarazione
unificata).
Nella colonna 4, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai
sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all’IRES e
all’IVA, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che
il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli
acconti IRES dovuti per l’anno 2008 senza esporre la compensazione sul
Mod. F24.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 30, co. 4, L. 724/1994, come modificato dal
D.L. 223/2006, per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente
dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel
modello F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo
degli utilizzi già effettuati.
Nella colonna 5, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai
sensi degli artt. da 117 a 142 del Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale),
va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell’IRES dovuta
dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro
GN (o nel quadro GC).
Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati
nelle colonne 1 e 2 tra le colonne 3, 4 e 5.
Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall’art. 7, lett. b), del D.M.
9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in
conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, pari
a e 516.456,90, deve essere ricompreso anche l’ammontare del credito ceduto
al gruppo consolidato.
Unico 2009 – Società di capitali ed enti commerciali
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Aggiornamento in seguito all`approvazione delle