Primo piano Fiscale
Il contratto di rete
Opportunità innovative per il terzo millennio
di IVAN LIBERO NOCERA, avvocato in Torino
e dottore di ricerca presso la scuola Sant’Anna di Pisa
e GIULIO SENSI, Laboratorio Farmacia, Pisa
N
egli ultimi anni si è assistito a un
“rete d’imprese”, definito dalla dottrina qua-
i bisogni degli utenti, in modo da riposizionare
declino della grande impresa di
le «l’insieme di relazioni di tipo cooperativo e
questo presidio sanitario diffuso sul territorio
produzione e delle concentra-
tendenzialmente stabili tra due o più imprese
riducendo i costi, uniformando quantità e qua-
zioni di queste, fortemente “ge-
formalmente e giuridicamente distinte, anche
lità dei servizi offerti e rimanendo competitivi.
rarchizzate”, a fronte dell’ascesa
concorrenti, tra le cui attività esista o si ge-
A livello legislativo si è tentato di rispondere alle
di un modello imprenditoriale “relazionale”. Un
neri una qualche interdipendenza ed emerga
esigenze di flessibilità e, al contempo, di piena
sistema di piccole e medie imprese specializ-
un’esigenza di coordinamento alla quale la re-
autonomia decisionale e stabilità del rapporto,
zate in lavorazioni complementari di prodotti
te risponda ricorrendo a strumenti di governo
con una disciplina, pur scarna e priva di coordi-
complessi che, pur mantenendo la loro auto-
diversi, formali e informali, contrattuali e non»
namento sistematico con gli altri contratti, che
nomia giuridica e decisionale, operano in ma-
(Lamiceli, “Le reti di imprese: modelli contrat-
possa agevolare lo sviluppo di innovazione e
niera coordinata mediante relazioni reticolari
tuali di coordinamento”, in Reti di imprese tra
competitività secondo logiche di mercato.
e di coordinamento più o meno stabili, realiz-
regolazione norme sociali, a cura di Cafaggi,
zando svariate forme di aggregazione. Ciò è
Bologna, 2004).
UN RAPPORTO FLESSIBILE
stato reso necessario in seguito all’esigenza
Appaiono dunque sempre più necessarie
Il contratto di rete è regolato dall’art. 3, comma
delle imprese della società post-industriale
forme di collaborazione, includendo anche le
4-ter e ss. del Decreto legge n. 5 del 2009 n.
di creare piattaforme di relazione sempre più
partnership pubblico-privato in materia di in-
33 del 2009, successivamente modificato con
complesse, in modo da conseguire economie
novazione, in modo da rispondere all’esigenza
la Legge n. 99 del 2009, e ulteriormente in-
di scala idonee a renderle competitive in un
di una disciplina concernente forme di collabo-
novato dalla Legge n. 122 del 2010 (“manovra
mercato sempre più globalizzato, mantenen-
razione reticolare tra imprese e organismi pub-
correttiva”), e dal Dl Sviluppo n. 83 del 2012.
do i costi transattivi contenuti. Si è dunque af-
blici di ricerca e di policy.
Il legislatore italiano definisce esplicitamente il
fermato nella prassi imprenditoriale, allo scopo
In ambito farmaceutico l’aggregazione in rete di
contratto di rete, affermando all’art. 3, comma
di far fronte alla natura frammentaria del no-
più farmacie risponde alla finalità di individua-
4-ter della suddetta legge, che questi con-
stro capitalismo industriale, il fenomeno della
re e gestire in maniera più efficace e efficiente
siste nel contratto con cui «più imprenditori
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perseguono lo scopo di accrescere, individual-
ad alcuni limiti. Infatti non deve venir meno l’a-
parti possono scegliere se costituire un nuo-
mente e collettivamente, la propria capacità
desione del contribuente al contratto di rete;
vo soggetto) ma si configura come contratto
innovativa e la propria competitività sul mer-
la riserva non può essere utilizzata per finalità
plurilaterale con comunione di scopo tra più
cato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
differenti dalla copertura di perdite; l’agevola-
parti tra loro indipendenti. Il contratto di rete è
programma comune di rete, a collaborare in
zione non può essere superiore a un milione
essenzialmente, appunto, un contratto, ossia
forme e in ambiti predeterminati attinen-
di euro; infine, gli investimenti devono essere
un atto di autonomia privata che permette ai
ti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
realizzati entro l’esercizio successivo alla de-
soggetti partecipanti alla rete di modulare e
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
stinazione alla rete. Il vincolo maggiormente
modellare lo strumento del contratto a secon-
industriale, commerciale, tecnica o tecnologi-
rilevante è però quello costituito dalla circo-
da delle concrete necessità. Ciò si può osser-
ca ovvero ancora a esercitare in comune una o
stanza per cui il risparmio fiscale può essere
vare sia nelle ipotesi in cui si origina una rete
più attività rientranti nell’oggetto della propria
concesso nel limite complessivo, per tutte le
prettamente contrattuale a rilievo meramente
impresa».
imprese italiane, di 14 milioni di euro per cia-
interno (subfornitura, franchising, licenza di
Dalla lettera della norma emerge, dunque,
scuno degli anni 2012 e 2013.
brevetti), sia nelle fattispecie dove si costitu-
come si tratti di un contratto intrinsecamente
Le reti costituiscono, quindi, forme di collabo-
iscono reti organizzative a rilevanza esterna
connotato dallo scopo di accrescere, indivi-
razione che presuppongono l’indipendenza e
(cooperative, consorzi, società consortili), ov-
dualmente e collettivamente, la capacità inno-
il mantenimento dell’autonomia delle singole
vero ancora nelle reti in forma mista: il contratto è comunque il fulcro regolativo.
Dalla lettera della norma emerge, dunque, come si tratti
di un contratto intrinsecamente connotato dallo scopo
di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità
innovativa e la competitività sul mercato. Aspetti dei quali
la farmacia italiana oggi ha notevolmente bisogno
I suddetti modelli, pur rispondendo a funzioni
differenti, sono ascrivibili al medesimo genus
della rete contrattuale.
Visto che si tratta essenzialmente di un contratto, è possibile plasmare il contenuto della rete in
modo tale da renderlo più consono alle esigenze della realtà socio-economica delle imprese e dell’attività economica che costituisce il
cardine dell’organizzazione dei rapporti che si
vativa e la competitività sul mercato. Aspetti
imprese partecipanti, a differenza dei gruppi
svolgono all’interno della rete. Di conseguen-
dei quali la farmacia italiana ha notevolmente
di società nei quali invece si è in presenza di un
za, è ben possibile combinare altre tipologie di
bisogno oggi. Tali obiettivi devono essere per-
controllo che si traduce in direzione e coordi-
contratto e inserirle nel contratto di rete. In tal
seguiti sulla base di un programma comune di
namento. Si promuove, dunque, un interesse
modo si avrà un negozio che pur presentando
rete, il quale deve indicare gli obblighi in capo
comune legato a un progetto imprenditoriale
caratteri simili a un consorzio, a un franchising
a ciascuna impresa, consistenti, secondo una
strategico che deve coniugarsi con quello delle
o a un’associazione in partecipazione, risulterà
scala crescente, nel mero scambio di informa-
singole imprese che continuano a svolgere in
“immerso” nel contratto di rete.
zioni o prestazioni, nella collaborazione nell’e-
autonomia la propria attività parallelamente a
La duttilità dell’istituto comporta, infatti, la
sercizio imprenditoriale, fino a potere anche
quelle della rete: si “mette in rete” la capacità di
possibilità di creare nuove modalità di colla-
realizzare una stretta interrelazione con l’eser-
fornire in maniera flessibile ma rapida i prodotti
borazione, superando gli schemi contrattuali
cizio in comune di un’attività d’impresa.
e servizi che il cliente richiede.
tradizionali per costituire reti di imprese com-
L’adesione a tale contratto è favorita dalla
La rete funge infatti da elemento di coordi-
plesse, in grado di governare segmenti, anche
previsione alle imprese partecipanti alla rete
namento o interazione o collaborazione tra le
rilevanti, della filiera produttiva.
di agevolazioni di carattere fiscale, ammini-
imprese a essa partecipanti, mentre l’assun-
strativo e di accesso al credito. In particolare, si
zione delle scelte strategiche permane in capo
I SOGGETTI PARTECIPANTI
dispone una sospensione d’imposta: gli utili di
a ciascuna impresa separatamente, sebbene
È evidente che l’istituto del contratto di re-
esercizio, destinati a investimenti finalizzati alla
in funzione del perseguimento dello scopo
te si possa applicare all’impresa farmacia. La
realizzazione del programma di rete e accanto-
comune di cui al contratto che le vincola in
normativa richiede che i protagonisti siano
nati in un’apposita riserva, sono sottratti dalla
rete. La differenza con l’associazione tempo-
soggetti che esercitano attività d’impresa, in
base imponibile per il pagamento delle imposte
ranea d’imprese, come anche dal consorzio,
forma sia individuale sia associata, e quindi
sui redditi (si veda in proposito l’art. 2-quater
si individua proprio nella caratteristica per cui
imprenditori individuali, società di persone e di
Dl n. 78/2010). È opportuno tuttavia precisare
il contratto di rete non dà normalmente vi-
capitali, cooperative, consorzi, imprese sociali.
che il suddetto vantaggio fiscale è sottoposto
ta a un nuovo soggetto giuridico (anche se le
Il contratto di rete deve essere concluso per
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l’esercizio di attività economiche rientranti nei
l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti
Secondo una progressione d’intensità si po-
rispettivi oggetti sociali delle imprese parteci-
da ciascuna impresa partecipante e le modali-
trebbe costituire una rete “più intensa” avente
panti, tuttavia, data l’ontologica eterogeneità di
tà di realizzazione dello scopo comune. La rete
come oggetto la collaborazione finalizzata a
obiettivi e interessi della rete, possono legarsi
tra farmacie tende naturalmente a soddisfa-
uno scopo comune, pur mantenendo un ele-
alla rete, sebbene come interlocutori legati da
re i bisogni di salute e benessere del cliente/
vato livello di indipendenza giuridica ed eco-
vincoli contrattuali esterni senza accedere ai
paziente, adottando un approccio struttura-
nomica: si potrebbero coordinare attività
benefici della rete, gli enti pubblici non esercen-
to che individua tutti gli aspetti del servizio,
complementari dirette a un risultato finale
ti impresa, le università, i dipartimenti, i centri
in sintonia dinamica con le caratteristiche del
unitario oppure creare un marchio comune per
di ricerca, associazioni di volontariato. Infatti
proprio contesto di riferimento.
attività svolte individualmente dalle imprese,
nella lettera a del nuovo art. 4-ter, si affianca il
un logo che caratterizzi i prodotti a marchio o
“nome”, proprio di non imprenditori, alla “ditta,
L’OGGETTO DELLA RETE
ragione, denominazione sociale” dei parteci-
La rete rappresenta uno strumento assai
Infine, un grado “massimo” di intensità di colla-
panti. Possono, pertanto, far parte del contratto
flessibile, che può prevedere formule diver-
borazione potrebbe giungere fino a configurare
di rete anche enti pubblici che hanno per ogget-
se. Così, sarà possibile una rete “leggera”, che
una rete che si riferisca all’esercizio in comune
la “filosofia” alla base della rete.
di attività da parte delle farmacie partecipanti
alla rete, comprendendo forme miste di coor-
La rete rappresenta uno strumento assai flessibile,
che può prevedere formule diverse. Così, sarà possibile
una rete “leggera”, che consente per esempio di condividere
informazioni dirette alla produzione di innovazione o relazioni
con terzi tenuti a svolgere la prestazione principale
dinamento e svolgimento in comune di attività
complementari, come la ricerca o la gestione di
logistica o di reti telematiche, o lo svolgimento di
attività dirette a migliorare la qualità di prodotti
e servizi, rispondendo alla domanda di servizi
supplementari. La farmacia potrebbe sfruttare
la sua articolata e diffusa presenza sul territorio per valorizzare il ruolo strategico di centro
to esclusivo o principale un’attività di impresa
consente per esempio di condividere infor-
polifunzionale del sistema sanitario, innovando
non necessariamente commerciale; così come
mazioni dirette alla produzione di innovazione
in funzione della necessità di rispondere alla
aziende senza scopo di lucro, non essendo pre-
o relazioni con terzi tenuti a svolgere la pre-
crescente domanda di salute, in modo da po-
clusa la possibilità di realizzare reti miste in cui
stazione principale. Le farmacie potrebbero
tenziare l’assistenza territoriale. In particolare,
siano presenti soggetti con e senza scopo di
affidare una determinata attività a una sin-
si potrebbero mettere in rete, estendendone la
lucro. Non esiste, inoltre, alcun impedimento alla
gola impresa, oppure condividere la funzione
possibilità anche alle piccole farmacie, una se-
stipula di un contratto di rete tra imprese legate
“Marketing e comunicazione”, oppure scam-
rie di servizi ad alto contenuto socio-sanitario;
da rapporti partecipativi o collegate tra loro.
biarsi informazioni professionali e commer-
attività di co-work avvalendosi di farmacisti
Per quanto attiene la partecipazione alla rete,
ciali (dati, eccetera).
liberi professionisti specializzati (in gestione,
il contratto ha una struttura aperta, sarà quindi
Una “rete di farmacie” potrebbe ben sostene-
in cosmesi, omeopatia, allestimento vetrine,
possibile che nuovi soggetti entrino a far parte
re e gestire, in accordo con l’amministrazione
eccetera) che possono integrare in maniera
della rete. Il contratto, pertanto, dovrà necessa-
pubblica e secondo le norme, la creazione di
flessibile la forza lavoro delle varie farmacie (o
riamente prevedere i criteri di adesione di nuovi
data-base integrati in senso regionale o nazio-
coprire turni notturni o altro). La rete, dunque,
soggetti, fermo restando il rispetto dei suddetti
nale, magari collegati ad altri database istituzio-
consentirebbe anche alle piccole farmacie di
requisiti soggettivi. Tali criteri potranno indicare
nali. Una rete “in rete” al servizio della salute del
divenire “farmacia dei servizi” al pari delle altre
anche specifiche caratteristiche soggettive e
cittadino e degli obiettivi sanitari e di gestione
più grandi e realizzando l’ideale dell’uguaglian-
oggettive per i nuovi aderenti, ovvero subor-
delle risorse e lotta agli sprechi degli enti pub-
za dei cittadini nell’accesso ai servizi.
dinare l’adesione a deliberazioni con maggio-
blici è oggi alla portata del sistema farmacia.
ranze qualificate dei membri o addirittura con
Una rete “leggera” potrebbe, inoltre, scambiare
l’unanimità degli stessi. La legge richiede l’indi-
sia informazioni sia prestazioni, governando per
FONDO PATRIMONIALE
E GOVERNANCE
cazione degli obiettivi strategici e delle attività
esempio segmenti di filiera attraverso scambi
Coerentemente con la caratteristica della
comuni poste a base della rete, che dimostrino
di prestazioni diretti alla fornitura di componen-
flessibilità che connota l’istituto, si consen-
il miglioramento della capacità innovativa e del-
ti o “parti” di servizio al produttore finale che
te alla rete di scegliere se dotarsi o meno di
la sua competitività sul mercato, e l’individua-
possono comprendere anche scambi tra sub-
un fondo patrimoniale, come di un organo
zione di un programma di rete, che contenga
fornitori di diverso livello.
comune. Il fondo patrimoniale potrà essere
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costituito dai conferimenti dei singoli parteci-
rete di uno strumento di trasparenza patrimo-
l’esecuzione del contratto, e gli attribuiranno la
panti per tutti gli scopi della rete. In tale ipotesi,
niale e contabile che i terzi, siano essi imprendi-
rappresentanza nei confronti dei terzi. Nel caso
dovranno essere stabiliti i criteri di valutazio-
tori, creditori o enti che erogano finanziamenti,
in cui, invece, vi sia un contratto di rete senza
ne dei conferimenti che ciascun contraente si
possano valutare e ritenere affidabile e in man-
organo comune, si affiderà ai partecipanti la ge-
obbliga a eseguire per la sua costituzione e le
canza del quale, probabilmente, sarebbero più
stione collegiale, con la possibilità di delegare un
relative modalità di gestione.
difficilmente erogabili anche elargizioni di natura
soggetto partecipante o esterno alla rete allo
Al fondo patrimoniale così formato si applicano,
pubblica e/o comunitaria a fronte della sopra
svolgimento di compiti specifici, attraverso l’im-
giacché compatibili, le disposizioni dettate in
descritta separazione patrimoniale che rende
piego del mandato che potrà essere generale o
tema di consorzi, di conseguenza: non si potrà
i partecipanti alla rete tendenzialmente non re-
per uno specifico affare.
richiedere la divisione finché dura il contratto; i
sponsabili per le obbligazioni da questa assunte.
Il recente Dl Sviluppo-Bis n. 179/2012 è interve-
creditori dei partecipanti non potranno aggredi-
È comunque opportuno che il contratto preveda
nuto sull’istituto del contratto di rete afferman-
re il fondo; per le obbligazioni assunte in nome
l’assunzione da parte dei partecipanti dell’obbli-
do che anche se «prevede l’organo comune e
della rete da chi ne ha la rappresentanza, i terzi
go di sostenere pro quota e annualmente alme-
il fondo patrimoniale, questi non è necessa-
potranno far valere i loro diritti esclusivamente
no le spese di gestione ordinaria del contratto.
riamente dotato di soggettività giuridica, salva
sul fondo patrimoniale comune; per le obbli-
Per quanto riguarda la responsabilità patrimo-
la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del
gazioni assunte dall’organo gestorio della rete
niale, il legislatore fa rinvio, poiché compatibile,
comma 4-quater ultima parte». A differenza
per conto dei singoli contraenti questi ultimi ri-
alla disciplina sul consorzio (in particolare agli
del passato quindi, se i contraenti lo desiderano
sponderanno solidalmente con il fondo. In caso
artt. 2614 - 2615 c.c.) che prevede la responsa-
possono far assumere al contratto di rete sog-
d’insolvenza nei rapporti tra contraenti il debito
bilità sussidiaria e solidale dei consorziati. Tut-
gettività giuridica, con le relative conseguenze
dell’insolvente si ripartisce fra tutti in propor-
tavia, tale rinvio sarà operativo solo nel caso in
sotto il profilo dell’imputazione dei beni, dell’as-
zione delle quote. Inoltre, il fondo patrimoniale
cui le parti non abbiano previsto diversamente:
sunzione di dipendenti, del bilancio (come una
potrà essere formato dai vari patrimoni desti-
quindi sarebbe possibile evitare meccanismi di
società vera e propria). Coerentemente con la
nati costituiti dalle imprese partecipanti ovvero
sussidiarietà. La rete non può avere una partita
suddetta facoltà, la legge n. 134/2012 stabilisce
facendo ricorso alla costituzione, da parte delle
Iva, tuttavia può essere dotata di un codice fi-
che «l’organo comune agisce in rappresentan-
società aderenti alla rete, di un patrimonio de-
scale di rete.
za della rete quando essa acquista soggettività
stinato ai sensi dell’art. 2447-bis c.c.
Qualora si escluda la soggettività (come detto
giuridica e, in assenza della soggettività, degli
In ogni caso le somme corrisposte a titolo di
facoltativa) del contratto di rete, il fondo sarà in
imprenditori, anche individuali, partecipanti al
corrispettivo del servizio sono integralmen-
comunione, per cui le varie imprese saranno
contratto, salvo che sia diversamente disposto
nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
Il contratto di rete rappresenta uno strumento
che le farmacie, in particolar modo le piccole e medie,
hanno a disposizione per rispondere alle nuove sfide
che l’economia globalizzata odierna presenta.
La realtà imprenditoriale deve infatti convivere
con la flessibilità che il mercato richiede
nelle procedure inerenti a interventi di garanzia
per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo
sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza».
In conclusione, il contratto di rete rappresen-
te deducibili dal reddito di impresa, tanto ai fini
cotitolari. È importante precisare inoltre che nel
ta uno strumento che le farmacie, in particolar
dell’Irpef, quanto ai fini dell’Irap. L’unica condizio-
caso in cui si escluda la soggettività la rete non
modo le piccole e medie, hanno a disposizione
ne è che le spese siano ascrivibili all’attività della
può fallire.
per rispondere alle nuove sfide che l’economia
farmacia, come recita la legge (art. 75, comma
Il contratto di rete può indicare, trattandosi an-
globalizzata odierna presenta. La realtà im-
5, del Tuir), spese deducibili se e nella misura
che qui di una mera facoltà, un organo comune
prenditoriale deve infatti convivere con la fles-
in cui si riferiscono ad attività o beni da cui de-
incaricato dell’esecuzione del contratto, pre-
sibilità che il mercato richiede, sfruttando le
rivano ricavi o altri proventi che concorrono a
cisandone i poteri, anche di rappresentanza,
sinergie e la fiscalità di favore che il contratto di
formare il reddito. È quindi importante prevedere
e le modalità di partecipazione di ogni impre-
rete può offrire, in modo da avere margini di svi-
una rendicontazione contabile secondo le rego-
sa all’attività dell’organo: i partecipanti, dun-
luppo decisamente maggiori rispetto a quelli
le dettate per le società di capitali, per dotare la
que, daranno mandato agli organi gestori per
che si avrebbero continuando ad agire da soli.
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