Primo piano Fiscale Il contratto di rete Opportunità innovative per il terzo millennio di IVAN LIBERO NOCERA, avvocato in Torino e dottore di ricerca presso la scuola Sant’Anna di Pisa e GIULIO SENSI, Laboratorio Farmacia, Pisa N egli ultimi anni si è assistito a un “rete d’imprese”, definito dalla dottrina qua- i bisogni degli utenti, in modo da riposizionare declino della grande impresa di le «l’insieme di relazioni di tipo cooperativo e questo presidio sanitario diffuso sul territorio produzione e delle concentra- tendenzialmente stabili tra due o più imprese riducendo i costi, uniformando quantità e qua- zioni di queste, fortemente “ge- formalmente e giuridicamente distinte, anche lità dei servizi offerti e rimanendo competitivi. rarchizzate”, a fronte dell’ascesa concorrenti, tra le cui attività esista o si ge- A livello legislativo si è tentato di rispondere alle di un modello imprenditoriale “relazionale”. Un neri una qualche interdipendenza ed emerga esigenze di flessibilità e, al contempo, di piena sistema di piccole e medie imprese specializ- un’esigenza di coordinamento alla quale la re- autonomia decisionale e stabilità del rapporto, zate in lavorazioni complementari di prodotti te risponda ricorrendo a strumenti di governo con una disciplina, pur scarna e priva di coordi- complessi che, pur mantenendo la loro auto- diversi, formali e informali, contrattuali e non» namento sistematico con gli altri contratti, che nomia giuridica e decisionale, operano in ma- (Lamiceli, “Le reti di imprese: modelli contrat- possa agevolare lo sviluppo di innovazione e niera coordinata mediante relazioni reticolari tuali di coordinamento”, in Reti di imprese tra competitività secondo logiche di mercato. e di coordinamento più o meno stabili, realiz- regolazione norme sociali, a cura di Cafaggi, zando svariate forme di aggregazione. Ciò è Bologna, 2004). UN RAPPORTO FLESSIBILE stato reso necessario in seguito all’esigenza Appaiono dunque sempre più necessarie Il contratto di rete è regolato dall’art. 3, comma delle imprese della società post-industriale forme di collaborazione, includendo anche le 4-ter e ss. del Decreto legge n. 5 del 2009 n. di creare piattaforme di relazione sempre più partnership pubblico-privato in materia di in- 33 del 2009, successivamente modificato con complesse, in modo da conseguire economie novazione, in modo da rispondere all’esigenza la Legge n. 99 del 2009, e ulteriormente in- di scala idonee a renderle competitive in un di una disciplina concernente forme di collabo- novato dalla Legge n. 122 del 2010 (“manovra mercato sempre più globalizzato, mantenen- razione reticolare tra imprese e organismi pub- correttiva”), e dal Dl Sviluppo n. 83 del 2012. do i costi transattivi contenuti. Si è dunque af- blici di ricerca e di policy. Il legislatore italiano definisce esplicitamente il fermato nella prassi imprenditoriale, allo scopo In ambito farmaceutico l’aggregazione in rete di contratto di rete, affermando all’art. 3, comma di far fronte alla natura frammentaria del no- più farmacie risponde alla finalità di individua- 4-ter della suddetta legge, che questi con- stro capitalismo industriale, il fenomeno della re e gestire in maniera più efficace e efficiente siste nel contratto con cui «più imprenditori 49 febbraio 2014 Primo piano Fiscale perseguono lo scopo di accrescere, individual- ad alcuni limiti. Infatti non deve venir meno l’a- parti possono scegliere se costituire un nuo- mente e collettivamente, la propria capacità desione del contribuente al contratto di rete; vo soggetto) ma si configura come contratto innovativa e la propria competitività sul mer- la riserva non può essere utilizzata per finalità plurilaterale con comunione di scopo tra più cato e a tal fine si obbligano, sulla base di un differenti dalla copertura di perdite; l’agevola- parti tra loro indipendenti. Il contratto di rete è programma comune di rete, a collaborare in zione non può essere superiore a un milione essenzialmente, appunto, un contratto, ossia forme e in ambiti predeterminati attinen- di euro; infine, gli investimenti devono essere un atto di autonomia privata che permette ai ti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a realizzati entro l’esercizio successivo alla de- soggetti partecipanti alla rete di modulare e scambiarsi informazioni o prestazioni di natura stinazione alla rete. Il vincolo maggiormente modellare lo strumento del contratto a secon- industriale, commerciale, tecnica o tecnologi- rilevante è però quello costituito dalla circo- da delle concrete necessità. Ciò si può osser- ca ovvero ancora a esercitare in comune una o stanza per cui il risparmio fiscale può essere vare sia nelle ipotesi in cui si origina una rete più attività rientranti nell’oggetto della propria concesso nel limite complessivo, per tutte le prettamente contrattuale a rilievo meramente impresa». imprese italiane, di 14 milioni di euro per cia- interno (subfornitura, franchising, licenza di Dalla lettera della norma emerge, dunque, scuno degli anni 2012 e 2013. brevetti), sia nelle fattispecie dove si costitu- come si tratti di un contratto intrinsecamente Le reti costituiscono, quindi, forme di collabo- iscono reti organizzative a rilevanza esterna connotato dallo scopo di accrescere, indivi- razione che presuppongono l’indipendenza e (cooperative, consorzi, società consortili), ov- dualmente e collettivamente, la capacità inno- il mantenimento dell’autonomia delle singole vero ancora nelle reti in forma mista: il contratto è comunque il fulcro regolativo. Dalla lettera della norma emerge, dunque, come si tratti di un contratto intrinsecamente connotato dallo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Aspetti dei quali la farmacia italiana oggi ha notevolmente bisogno I suddetti modelli, pur rispondendo a funzioni differenti, sono ascrivibili al medesimo genus della rete contrattuale. Visto che si tratta essenzialmente di un contratto, è possibile plasmare il contenuto della rete in modo tale da renderlo più consono alle esigenze della realtà socio-economica delle imprese e dell’attività economica che costituisce il cardine dell’organizzazione dei rapporti che si vativa e la competitività sul mercato. Aspetti imprese partecipanti, a differenza dei gruppi svolgono all’interno della rete. Di conseguen- dei quali la farmacia italiana ha notevolmente di società nei quali invece si è in presenza di un za, è ben possibile combinare altre tipologie di bisogno oggi. Tali obiettivi devono essere per- controllo che si traduce in direzione e coordi- contratto e inserirle nel contratto di rete. In tal seguiti sulla base di un programma comune di namento. Si promuove, dunque, un interesse modo si avrà un negozio che pur presentando rete, il quale deve indicare gli obblighi in capo comune legato a un progetto imprenditoriale caratteri simili a un consorzio, a un franchising a ciascuna impresa, consistenti, secondo una strategico che deve coniugarsi con quello delle o a un’associazione in partecipazione, risulterà scala crescente, nel mero scambio di informa- singole imprese che continuano a svolgere in “immerso” nel contratto di rete. zioni o prestazioni, nella collaborazione nell’e- autonomia la propria attività parallelamente a La duttilità dell’istituto comporta, infatti, la sercizio imprenditoriale, fino a potere anche quelle della rete: si “mette in rete” la capacità di possibilità di creare nuove modalità di colla- realizzare una stretta interrelazione con l’eser- fornire in maniera flessibile ma rapida i prodotti borazione, superando gli schemi contrattuali cizio in comune di un’attività d’impresa. e servizi che il cliente richiede. tradizionali per costituire reti di imprese com- L’adesione a tale contratto è favorita dalla La rete funge infatti da elemento di coordi- plesse, in grado di governare segmenti, anche previsione alle imprese partecipanti alla rete namento o interazione o collaborazione tra le rilevanti, della filiera produttiva. di agevolazioni di carattere fiscale, ammini- imprese a essa partecipanti, mentre l’assun- strativo e di accesso al credito. In particolare, si zione delle scelte strategiche permane in capo I SOGGETTI PARTECIPANTI dispone una sospensione d’imposta: gli utili di a ciascuna impresa separatamente, sebbene È evidente che l’istituto del contratto di re- esercizio, destinati a investimenti finalizzati alla in funzione del perseguimento dello scopo te si possa applicare all’impresa farmacia. La realizzazione del programma di rete e accanto- comune di cui al contratto che le vincola in normativa richiede che i protagonisti siano nati in un’apposita riserva, sono sottratti dalla rete. La differenza con l’associazione tempo- soggetti che esercitano attività d’impresa, in base imponibile per il pagamento delle imposte ranea d’imprese, come anche dal consorzio, forma sia individuale sia associata, e quindi sui redditi (si veda in proposito l’art. 2-quater si individua proprio nella caratteristica per cui imprenditori individuali, società di persone e di Dl n. 78/2010). È opportuno tuttavia precisare il contratto di rete non dà normalmente vi- capitali, cooperative, consorzi, imprese sociali. che il suddetto vantaggio fiscale è sottoposto ta a un nuovo soggetto giuridico (anche se le Il contratto di rete deve essere concluso per 50 febbraio 2014 Primo piano Fiscale l’esercizio di attività economiche rientranti nei l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti Secondo una progressione d’intensità si po- rispettivi oggetti sociali delle imprese parteci- da ciascuna impresa partecipante e le modali- trebbe costituire una rete “più intensa” avente panti, tuttavia, data l’ontologica eterogeneità di tà di realizzazione dello scopo comune. La rete come oggetto la collaborazione finalizzata a obiettivi e interessi della rete, possono legarsi tra farmacie tende naturalmente a soddisfa- uno scopo comune, pur mantenendo un ele- alla rete, sebbene come interlocutori legati da re i bisogni di salute e benessere del cliente/ vato livello di indipendenza giuridica ed eco- vincoli contrattuali esterni senza accedere ai paziente, adottando un approccio struttura- nomica: si potrebbero coordinare attività benefici della rete, gli enti pubblici non esercen- to che individua tutti gli aspetti del servizio, complementari dirette a un risultato finale ti impresa, le università, i dipartimenti, i centri in sintonia dinamica con le caratteristiche del unitario oppure creare un marchio comune per di ricerca, associazioni di volontariato. Infatti proprio contesto di riferimento. attività svolte individualmente dalle imprese, nella lettera a del nuovo art. 4-ter, si affianca il un logo che caratterizzi i prodotti a marchio o “nome”, proprio di non imprenditori, alla “ditta, L’OGGETTO DELLA RETE ragione, denominazione sociale” dei parteci- La rete rappresenta uno strumento assai Infine, un grado “massimo” di intensità di colla- panti. Possono, pertanto, far parte del contratto flessibile, che può prevedere formule diver- borazione potrebbe giungere fino a configurare di rete anche enti pubblici che hanno per ogget- se. Così, sarà possibile una rete “leggera”, che una rete che si riferisca all’esercizio in comune la “filosofia” alla base della rete. di attività da parte delle farmacie partecipanti alla rete, comprendendo forme miste di coor- La rete rappresenta uno strumento assai flessibile, che può prevedere formule diverse. Così, sarà possibile una rete “leggera”, che consente per esempio di condividere informazioni dirette alla produzione di innovazione o relazioni con terzi tenuti a svolgere la prestazione principale dinamento e svolgimento in comune di attività complementari, come la ricerca o la gestione di logistica o di reti telematiche, o lo svolgimento di attività dirette a migliorare la qualità di prodotti e servizi, rispondendo alla domanda di servizi supplementari. La farmacia potrebbe sfruttare la sua articolata e diffusa presenza sul territorio per valorizzare il ruolo strategico di centro to esclusivo o principale un’attività di impresa consente per esempio di condividere infor- polifunzionale del sistema sanitario, innovando non necessariamente commerciale; così come mazioni dirette alla produzione di innovazione in funzione della necessità di rispondere alla aziende senza scopo di lucro, non essendo pre- o relazioni con terzi tenuti a svolgere la pre- crescente domanda di salute, in modo da po- clusa la possibilità di realizzare reti miste in cui stazione principale. Le farmacie potrebbero tenziare l’assistenza territoriale. In particolare, siano presenti soggetti con e senza scopo di affidare una determinata attività a una sin- si potrebbero mettere in rete, estendendone la lucro. Non esiste, inoltre, alcun impedimento alla gola impresa, oppure condividere la funzione possibilità anche alle piccole farmacie, una se- stipula di un contratto di rete tra imprese legate “Marketing e comunicazione”, oppure scam- rie di servizi ad alto contenuto socio-sanitario; da rapporti partecipativi o collegate tra loro. biarsi informazioni professionali e commer- attività di co-work avvalendosi di farmacisti Per quanto attiene la partecipazione alla rete, ciali (dati, eccetera). liberi professionisti specializzati (in gestione, il contratto ha una struttura aperta, sarà quindi Una “rete di farmacie” potrebbe ben sostene- in cosmesi, omeopatia, allestimento vetrine, possibile che nuovi soggetti entrino a far parte re e gestire, in accordo con l’amministrazione eccetera) che possono integrare in maniera della rete. Il contratto, pertanto, dovrà necessa- pubblica e secondo le norme, la creazione di flessibile la forza lavoro delle varie farmacie (o riamente prevedere i criteri di adesione di nuovi data-base integrati in senso regionale o nazio- coprire turni notturni o altro). La rete, dunque, soggetti, fermo restando il rispetto dei suddetti nale, magari collegati ad altri database istituzio- consentirebbe anche alle piccole farmacie di requisiti soggettivi. Tali criteri potranno indicare nali. Una rete “in rete” al servizio della salute del divenire “farmacia dei servizi” al pari delle altre anche specifiche caratteristiche soggettive e cittadino e degli obiettivi sanitari e di gestione più grandi e realizzando l’ideale dell’uguaglian- oggettive per i nuovi aderenti, ovvero subor- delle risorse e lotta agli sprechi degli enti pub- za dei cittadini nell’accesso ai servizi. dinare l’adesione a deliberazioni con maggio- blici è oggi alla portata del sistema farmacia. ranze qualificate dei membri o addirittura con Una rete “leggera” potrebbe, inoltre, scambiare l’unanimità degli stessi. La legge richiede l’indi- sia informazioni sia prestazioni, governando per FONDO PATRIMONIALE E GOVERNANCE cazione degli obiettivi strategici e delle attività esempio segmenti di filiera attraverso scambi Coerentemente con la caratteristica della comuni poste a base della rete, che dimostrino di prestazioni diretti alla fornitura di componen- flessibilità che connota l’istituto, si consen- il miglioramento della capacità innovativa e del- ti o “parti” di servizio al produttore finale che te alla rete di scegliere se dotarsi o meno di la sua competitività sul mercato, e l’individua- possono comprendere anche scambi tra sub- un fondo patrimoniale, come di un organo zione di un programma di rete, che contenga fornitori di diverso livello. comune. Il fondo patrimoniale potrà essere 52 febbraio 2014 Primo piano Fiscale costituito dai conferimenti dei singoli parteci- rete di uno strumento di trasparenza patrimo- l’esecuzione del contratto, e gli attribuiranno la panti per tutti gli scopi della rete. In tale ipotesi, niale e contabile che i terzi, siano essi imprendi- rappresentanza nei confronti dei terzi. Nel caso dovranno essere stabiliti i criteri di valutazio- tori, creditori o enti che erogano finanziamenti, in cui, invece, vi sia un contratto di rete senza ne dei conferimenti che ciascun contraente si possano valutare e ritenere affidabile e in man- organo comune, si affiderà ai partecipanti la ge- obbliga a eseguire per la sua costituzione e le canza del quale, probabilmente, sarebbero più stione collegiale, con la possibilità di delegare un relative modalità di gestione. difficilmente erogabili anche elargizioni di natura soggetto partecipante o esterno alla rete allo Al fondo patrimoniale così formato si applicano, pubblica e/o comunitaria a fronte della sopra svolgimento di compiti specifici, attraverso l’im- giacché compatibili, le disposizioni dettate in descritta separazione patrimoniale che rende piego del mandato che potrà essere generale o tema di consorzi, di conseguenza: non si potrà i partecipanti alla rete tendenzialmente non re- per uno specifico affare. richiedere la divisione finché dura il contratto; i sponsabili per le obbligazioni da questa assunte. Il recente Dl Sviluppo-Bis n. 179/2012 è interve- creditori dei partecipanti non potranno aggredi- È comunque opportuno che il contratto preveda nuto sull’istituto del contratto di rete afferman- re il fondo; per le obbligazioni assunte in nome l’assunzione da parte dei partecipanti dell’obbli- do che anche se «prevede l’organo comune e della rete da chi ne ha la rappresentanza, i terzi go di sostenere pro quota e annualmente alme- il fondo patrimoniale, questi non è necessa- potranno far valere i loro diritti esclusivamente no le spese di gestione ordinaria del contratto. riamente dotato di soggettività giuridica, salva sul fondo patrimoniale comune; per le obbli- Per quanto riguarda la responsabilità patrimo- la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del gazioni assunte dall’organo gestorio della rete niale, il legislatore fa rinvio, poiché compatibile, comma 4-quater ultima parte». A differenza per conto dei singoli contraenti questi ultimi ri- alla disciplina sul consorzio (in particolare agli del passato quindi, se i contraenti lo desiderano sponderanno solidalmente con il fondo. In caso artt. 2614 - 2615 c.c.) che prevede la responsa- possono far assumere al contratto di rete sog- d’insolvenza nei rapporti tra contraenti il debito bilità sussidiaria e solidale dei consorziati. Tut- gettività giuridica, con le relative conseguenze dell’insolvente si ripartisce fra tutti in propor- tavia, tale rinvio sarà operativo solo nel caso in sotto il profilo dell’imputazione dei beni, dell’as- zione delle quote. Inoltre, il fondo patrimoniale cui le parti non abbiano previsto diversamente: sunzione di dipendenti, del bilancio (come una potrà essere formato dai vari patrimoni desti- quindi sarebbe possibile evitare meccanismi di società vera e propria). Coerentemente con la nati costituiti dalle imprese partecipanti ovvero sussidiarietà. La rete non può avere una partita suddetta facoltà, la legge n. 134/2012 stabilisce facendo ricorso alla costituzione, da parte delle Iva, tuttavia può essere dotata di un codice fi- che «l’organo comune agisce in rappresentan- società aderenti alla rete, di un patrimonio de- scale di rete. za della rete quando essa acquista soggettività stinato ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. Qualora si escluda la soggettività (come detto giuridica e, in assenza della soggettività, degli In ogni caso le somme corrisposte a titolo di facoltativa) del contratto di rete, il fondo sarà in imprenditori, anche individuali, partecipanti al corrispettivo del servizio sono integralmen- comunione, per cui le varie imprese saranno contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, Il contratto di rete rappresenta uno strumento che le farmacie, in particolar modo le piccole e medie, hanno a disposizione per rispondere alle nuove sfide che l’economia globalizzata odierna presenta. La realtà imprenditoriale deve infatti convivere con la flessibilità che il mercato richiede nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza». In conclusione, il contratto di rete rappresen- te deducibili dal reddito di impresa, tanto ai fini cotitolari. È importante precisare inoltre che nel ta uno strumento che le farmacie, in particolar dell’Irpef, quanto ai fini dell’Irap. L’unica condizio- caso in cui si escluda la soggettività la rete non modo le piccole e medie, hanno a disposizione ne è che le spese siano ascrivibili all’attività della può fallire. per rispondere alle nuove sfide che l’economia farmacia, come recita la legge (art. 75, comma Il contratto di rete può indicare, trattandosi an- globalizzata odierna presenta. La realtà im- 5, del Tuir), spese deducibili se e nella misura che qui di una mera facoltà, un organo comune prenditoriale deve infatti convivere con la fles- in cui si riferiscono ad attività o beni da cui de- incaricato dell’esecuzione del contratto, pre- sibilità che il mercato richiede, sfruttando le rivano ricavi o altri proventi che concorrono a cisandone i poteri, anche di rappresentanza, sinergie e la fiscalità di favore che il contratto di formare il reddito. È quindi importante prevedere e le modalità di partecipazione di ogni impre- rete può offrire, in modo da avere margini di svi- una rendicontazione contabile secondo le rego- sa all’attività dell’organo: i partecipanti, dun- luppo decisamente maggiori rispetto a quelli le dettate per le società di capitali, per dotare la que, daranno mandato agli organi gestori per che si avrebbero continuando ad agire da soli. 54 febbraio 2014