Periodico informativo n. 36/2015 Il volume di affari e i ricavi Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che ad inizio dell’anno è richiesta la verifica dell’ammontare dei ricavi/volume d’affari dell’anno precedente al fine di “confermare” la tenuta della contabilità semplificata e l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Contabilità semplificata La tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali è subordinata al rispetto di determinati limiti di ricavi conseguiti nell’anno precedente. Il limite di ricavi, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (prestazioni di servizi/altre attività) è così individuato: PRESTAZIONI DI SERVIZI RICAVI NON SUPERIORI A € 400.0000 ALTRE ATTIVITÀ RICAVI NON SUPERIORI A € 700.000 Per la verifica del regime contabile adottabile nel 2015, assume rilevanza l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2014. Per individuare i “ricavi” vanno considerati, ad esempio: i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa; SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; l’assegnazione dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare; la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; i contributi in c/esercizio a norma di legge. Per i contribuenti che soddisfano i predetti limiti la contabilità semplificata rappresenta il “regime naturale”. Per tenere la contabilità ordinaria è necessario esercitare un’apposita opzione con le modalità previste dal D.P.R. n. 442/97, ossia comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO. Si rammenta che l’opzione ha una durata minima di 1 anno ed è valida fino a revoca. Liquidazioni Iva trimestrali È inoltre consentito alle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti di liquidare l’IVA trimestralmente maggiorando il saldo della liquidazione degli interessi dell’1%. Il limite di volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è stato parificato alle soglie di ricavi relative alla tenuta della contabilità. Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA è necessario continuare a verificare il volume d’affari realizzato nell’anno precedente. Per il 2015 va quindi fatto riferimento al volume d’affari 2014. Pertanto: LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2015 VOLUME D’AFFARI 2013 NON SUPERIORE A: € 400.000 (PRESTAZIONI DI SERVIZI); € 700.000 (ALTRE ATTIVITÀ). SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] Check list raccordo volume affari e ricavi Al fine di individuare correttamente gli importi rilevanti Vi comunichiamo che il volume d’affari risultate dalla Dichiarazione IVA corrisponde a quello indicato di seguito e pertanto Vi chiediamo di compilare la check list di seguito riportata per individuare l’importo corretto dei ricavi da considerare. DITTA: ................................................................................................ Volume d’affari da quadro operazioni attive imponibili dichiarazione Iva · Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi. · Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno. · Fatture da emettere al 31.12 dell’anno precedente. · Fatture da emettere dell’anno in corso. ·Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura,facoltativa, di riduzione della base imponibile. · Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile. · Note di accredito con recupero dell’IVA ai sensi dell’art. 26, c. 2, emesse oltre l’anno in cui è stata effettuata l’operazione originaria. · Note di accredito con recupero dell’IVA ai sensi dell’art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall’operazione originaria ma nell’esercizio successivo. · Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972). ·Omaggi indicati in fattura ed assoggettati ad IVA (di importo superiore a € 25,82-€ 50,00)1. ·Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad IVA (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale). · Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non costituiscono cessioni di beni ai fini IVA [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972]. · Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae. SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] ANNO: ............... € € € € € € - (+) (-) (+) (-) (+) (-) € (-) € (+) € (+) € (-) € (-) € (-) - € (+) € (+) - ·Altri: ........................................................................................................ € (+) € Ricavi e proventi (Sez. A Conto economico)2 (=) - Nota1: € 25,82 fino al 12.12.2014, € 50,00 dal 13.12.2014 (modificato dal D. Lgs. 175/2014) Nota2: • • A5 - contributi c/esercizio. A1 Altri ricavi Ricavi e prontevi caratteristici esclusi: plusvalenze; Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna, 09 marzo 2015 SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]