2. RICAVI E COMPENSI
La Legge di stabilità per il 2015 (Legge numero 190/2014), individua al comma 54, dell’articolo 1,
il limite di ricavi o compensi che i contribuenti possono percepire nell’anno, in funzione
dell’attività esercitata.
Per i soggetti già in attività, il superamento della soglia di ricavi, costituisce causa ostativa al regime
forfettario. (1)
I compensi di lavoro autonomo occasionale non concorrono all’individuazione dei ricavi e
compensi, in quanto classificabili tra i “redditi diversi” (articolo 67 del TUIR). (2)
Ai sensi dell’art. 57 del TUIR, sono considerati ricavi, i beni destinati al consumo personale o
familiare dell’imprenditore (non le prestazioni di servizi) o destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa, il cui valore è individuato dal 3° comma, dell’articolo 9 del TUIR. (3)
Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi di cui al comma 54, lettera a), articolo 1,
il comma 55, lettera a), precisa che “non rilevano i ricavi e i compensi che derivano
dall’adeguamento agli studi di settore e parametri”.
____________________________________
1) I compensi percepiti occasionalmente per una attività di consulenza fatta da un imprenditore la cui attività
prevalente è quella imprenditoriale, non rientrano nel novero dell’attività d’impresa.
2) L’art. 85 del TUIR dispone che sono considerati ricavi anche beni destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore.
3) Art. 9, terzo comma, TUIR - per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i
beni o i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e in mancanza nel
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tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, in
mancanza alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a
disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Articolo 55 del TUIR- Redditi d’impresa
1.
sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese
commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art.
2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art.32 che eccedono i limiti ivi stabiliti,
anche se non organizzate in forma d’impresa.
2.
Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a)
i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi
che non rientrano nell’articolo 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c)
3.
i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei
limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa.
Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se
non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
Il contribuente che opera in regime forfettario non è soggetto all’applicazione degli studi di settore
o parametri. (4-5)
Ai fini dell’accesso al regime forfettario, nel caso in cui un contribuente svolga
contemporaneamente più attività, contraddistinte da codici ATECO diversi, l’attività che deve
essere presa a riferimento è quella contraddistinta dal livello di ricavi o compensi più elevato
(attività prevalente).
________________________________________
4) Legge di stabilità per il 2015 (n.190/2014), articolo 1, comma 55 – ai fini dell’individuazione del limite dei
ricavi e dei compensi di cui al comma 44, lettera a), per l’accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive
modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
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b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici
ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attività esercitate.
5) Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria accerti per il periodo d’imposta precedente a quello di adesione al
nuovo regime un reddito superiore a quello che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, e nel caso in cui
l’accertamento sia divenuto definitivo, si potrebbe ipotizzare la fuoriuscita dal regime stesso come previsto dal
co.74, dell’art.1, della Legge di stabilità 2015.
Esempio: un imprenditore esercente attività di Lavanderia ha realizzato nel 2014 ricavi per euro 18.000 e possiede
attrezzature strumentali all’esercizio dell’attività il cui costo di acquisto, al lordo degli ammortamenti è pari ad euro
8.000, non ha lavoratori dipendenti, nel 2014 per due mesi ha fruito della prestazione di lavoro occasionale di un
aiutante il cui compenso pagato ammonta ad euro 2.400.
Il suddetto soggetto per il 2015 può accedere al regime forfettario in quanto rispetta i requisiti previsti dallo stesso:
• i ricavi non superano il limite di euro 20.000 stabilito per il codice ATECO 96.01.20;
• il valore dei beni strumentali al 31 dicembre 2014 pari a 8.000 euro, non supera 20.000 euro;
• il contribuente non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro rilevanti ai fini del computo di euro 5.000;
• non ha percepito nell’anno precedente compensi di pensione, da lavoro dipendente o attività assimilate.
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Prestazione non ancora fatturata
Un agente di commercio (codice ATECO 46.11.01- Agenti e rappresentanti di materie prime agricole) ha concluso
nell’anno 2014 un affare sul quale è maturata una provvigione, che non ha ancora fatturato perché ai sensi del terzo
comma dell’articolo 6 del Dpr 633/72, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo.
Il contribuente rientra tra i soggetti che possono fruire del regime agevolato?
Ai fini della verifica del superamento del limite di 15.000 euro, previsti per il su indicato codice ATECO, rientra nel
calcolo dei ricavi la provvigione relativa ad affari conclusi nel 2014, ma non ancora fatturata. .
Il contribuente che rispetta il limite previsto per accedere al regime forfettario nel 2015, emetterà la fattura relativa a
ricavi di competenza dell’anno precedente (2014), per il quale si applicava il normale regime Iva, senza addebito
d’imposta.
I corrispettivi che hanno già concorso alla formazione del reddito dell’anno antecedente l’ingresso nel nuovo regime
forfettario (nel rispetto del principio della competenza), non saranno ulteriormente tassati quando avverrà la loro
manifestazione numeraria.
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Soggetto che cessa la propria attività nel periodo di imposta precedente quello di ingresso nel regime
forfettario
Un soggetto che opera in regime ordinario cessa la propria attività il 31 ottobre del 2014, i ricavi conseguiti
ammontano ad euro 38.400.
Nel mese di maggio 2015 inizia una nuova attività d’impresa contraddistinta dal codice ATECO 56.30.0, “attività di
bar senza cucina”.
Tra i requisiti richiesti per applicare il regime forfettario, rilevano i ricavi di competenza dell’anno precedente, anche
se relativi ad un’attività cessata, i cui dati devono essere ragguagliati ad anno.
I ricavi conseguiti nell’anno 2014 pari a 38.400 euro, relativi ad una frazione di anno, devono essere ragguagliati
all’intero periodo d’imposta.
Su base annua i ricavi maturati sarebbero pari a: (euro 38.400:304) x 365 = 46.105 euro.
Il contribuente nel 2015 non potrà accedere al regime forfettario, in quanto nell’anno precedente, pur avendo svolto
un’attività che è cessata, ha superato l’importo di euro 40.000 che rappresenta il limite massimo di ricavi
corrispondente alla nuova attività d’impresa.
2.1 Criteri di quantificazione dei ricavi
Nella Relazione illustrativa al provvedimento viene specificato che i ricavi dell’esercizio devono
essere individuati secondo i criteri di competenza fiscale. La norma di riferimento è individuata
all’articolo 109 del TUIR; il primo comma del suddetto articolo prevede che:
“i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di
competenza”.
Ai fini della determinazione del reddito d’esercizio vige il principio della competenza economica
(primo comma, articolo 109 del TUIR).
In ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma, dell’articolo 109 del TUIR.
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della
stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero se diversa e successiva alla
data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
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Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La
locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione
dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui
derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
……………………
Il primo comma dell’articolo 109 del TUIR, prevede che gli effetti impositivi dei componenti di
reddito si manifestino nell’esercizio in cui è certa la loro esistenza e determinabile il loro
ammontare. (6)
Il primo comma, articolo 109, del TUIR, recita: “……… tuttavia i ricavi, le spese e gli altri
componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in
modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali
condizioni”.
I ricavi dell’esercizio comprendono anche le cessioni di beni o prestazioni di servizi non ancora
fatturate, per le quali si sono verificati i presupposti previsti dal secondo comma dell’articolo 109
del TUIR.
Il “principio della competenza economica” è applicato per determinare e quantificare i ricavi ed i
compensi conseguiti nell’anno precedente quello di accesso al regime forfettario, in quanto
quest’ultimo prevede categoricamente l’applicazione del principio di cassa, per cui rilevano solo i
ricavi realmente conseguiti ed i compensi percepiti.
I ricavi ed i compensi relativi al periodo d’imposta precedente quello di adesione al regime
forfettario, riconducibili ad un’attività al contempo cessata, devono essere ragguagliati ad anno, al
fine di determinare il requisito di ammissibilità richiesto dal regime stesso.
I ricavi ed i compensi relativi al primo esercizio di assoggettamento al regime forfettario, devono,
se del caso, essere ragguagliati ad anno, pena la fuoriuscita dal regime forfettario, dall’esercizio
successivo. (7)
________________________________________
6) primo comma, articolo 109, del TUIR, “i ricavi, le spese e altri componenti positivi e negativi per i quali le
precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito
nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza
non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo
nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
7) Se a titolo esemplificativo un soggetto in data 1 aprile 2014, ha iniziato l’attività di idraulico, e aderisce in via
previsionale al regime dei minimi, e nel corso dello stesso anno (2014) ha percepito ricavi per un ammontare di
euro 25.000, effettuando il conguaglio ad anno si otterrà un importo di euro 33.182 (25.000/275) x 365.
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Ciò comporta che tale soggetto a decorrere dal 2015 è soggetto al regime normale di
determinazione dell’imposta sul reddito, dell’Irap, e Iva. → a meno che non rientri nel
nuovo regime di determinazione forfettaria del reddito.
Non rientrano tra i ricavi, i compensi occasionali di lavoro autonomo, perché classificati tra i
redditi diversi, di cui all’articolo 67 del TUIR. (8)
Sintesi dei requisiti di accesso al regime semplificato di determinazione del reddito.
1) Quantificazione di ricavi e compensi (ragguagliati ad anno) che consentono l’accesso al regime agevolato in
funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
2) Verifica delle spese di lavoro dipendente, accessorio, assimilato, corrisposte nell’anno precedente, somme
erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari
(limite complessivo annuo consentito, 5.000 euro lordi).
Individuazione delle spese che non concorrono al computo di 5.000 euro (somme corrisposte agli associati che
apportano solo capitale o capitale e lavoro, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dall’assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere).
3) Verifica del valore dei beni mobili strumentali che i soggetti che vogliono aderire al regime forfettario possono
possedere (valore ammesso, 20.000 euro al lordo degli ammortamenti)..
4) Verifica dei compensi percepiti dal contribuente nell’anno precedente a quello di applicazione del regime
forfettario, corrisposti a titolo di lavoro dipendente o assimilato o di trattamenti pensionistici, se, superiori ai
redditi d’impresa o di arte e professione, conseguiti dallo stesso, nello stesso anno.
Verifica della disapplicazione del requisito indicato al punto 4, nel caso in cui la somma dei redditi d’impresa o
di lavoro autonomo e quella di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l’importo di 20.000 euro.
________________________________________
8) Se a titolo esemplificativo un soggetto in data 1 aprile 2014, ha iniziato l’attività di idraulico, e aderisce in via
previsionale al regime dei minimi, e nel corso dello stesso anno (2014) ha percepito ricavi per un ammontare di
euro 25.000, effettuando il conguaglio ad anno si otterrà un importo di euro 33.182 (25.000/275) x 365.
Ciò comporta che tale soggetto a decorrere dal 2015 è soggetto al regime normale di determinazione
dell’imposta sul reddito, dell’Irap, e Iva. → a meno che non rientri nel nuovo regime di determinazione
forfettaria del reddito.
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9) L’Agenzia delle entrate con la circolare numero 13/E del 2008, risposta n. 1.9, ha
affrontato la problematica di un imprenditore che svolge anche occasionalmente
un’attività di consulenza per la quale percepisce dei compensi, chiarisce che tali
compensi non devono essere sommati ai ricavi dell’attività esercitata abitualmente e
sommati ai ricavi da questa prodotti (per la verifica del superamento del limite).
Genova, 30 settembre 2015
Autore:
Dottor Roberto Cartasegna, commercialista – revisore contabile, Genova, via Colombo, n. 11/7,
telefono 010.8937433, mail: [email protected]
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