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QUADRO
INQUADRAMENTO
NORMATIVO
Tratto da: Collana Dichiarazioni Fiscali 2009 – Unico Enti non commerciali, a cura di Marta Saccaro
Aspetti generali
Contabilità semplificata
Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata i soggetti che, nel precedente periodo d'imposta,
hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:
a 309.874,14 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
a 516.456,90 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
e che non hanno optato per la contabilità ordinaria (art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo criteri di competenza. Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si deve fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano distintamente annotati; in mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Contabilità "supersemplificata"
Gli enti non commerciali in contabilità semplificata, che hanno conseguito nell'anno solare precedente
ricavi non superiori a:
15.493,71 euro, relativamente alle attività di prestazione di servizi;
25.822,84 euro negli altri casi;
assolvono gli obblighi contabili secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Determinazione del reddito
Gli enti ammessi alla contabilità semplificata determinano il reddito in conformità a quanto previsto
dall'art. 66 del TUIR.
Il reddito d'impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato
per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra:
l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR e degli altri proventi di cui agli artt. 89 e
90, comma primo, del TUIR conseguiti nel periodo d'imposta e
l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.
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ATTENZIONE
La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR ed è ulteriormente aumentata
delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86 del TUIR e delle sopravvenienze attive
di cui all'art. 88 del TUIR e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive
di cui all'art. 101 del TUIR.
Regimi forfetari
Sono tenuti alla compilazione del quadro RG, oltre agli enti non commerciali in regime di contabilità
semplificata, anche i soggetti che si avvalgono di disposizioni particolari, che consentono la determinazione forfetaria del reddito d'impresa.
Si tratta, in primo luogo, degli enti non commerciali in contabilità semplificata che applicano l'art. 145
del TUIR. Tale norma consente di applicare all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla specifica classe di appartenenza (v. Tavola n. 1) ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi ed interessi ed i proventi immobiliari.
UNICO – ENTI NON COMMERCIALI
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QUADRO
INQUADRAMENTO
NORMATIVO
Tavola n. 1 - Classi di ricavi
Tipo di attività
Limite di ricavi
Coefficiente
a) Prestazioni di servizi
fino a 15.493,706 euro
15%
da 15.493,707 euro a 309.874,14 euro
25%
fino a 25.822,844 euro
10%
da 25.822,845 euro a 516.456,90 euro
15%
b) Altre attività
Opzione
Questo regime forfetario è applicabile dietro l'esercizio di un'apposita opzione, da esprimere nella dichiarazione annuale dei redditi. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nella quale è
esercitata fino a revoca e comunque per un triennio.
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ATTENZIONE
L'opzione si può esprimere in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. C.M. 12 maggio
1998, n. 124/E). All'atto della compilazione del quadro RG del modello UNICO gli enti
non commerciali potranno, quindi, se ne ricorrono i presupposti, valutare la convenienza dell'applicazione del metodo forfetario.
Legge n. 398/91
Sono tenuti alla compilazione del quadro RG anche quei soggetti che applicano le disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398.
Si tratta di:
associazioni sportive dilettantistiche;
associazioni senza fini di lucro;
pro- loco.
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ATTENZIONE
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 il regime della L. n.
398/1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche,
di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, comma 31,
L. n. 350/2003).
Questi soggetti possono applicare la normativa speciale qualora abbiano conseguito, nel periodo
d'imposta precedente, ricavi annui inferiori a 250.000 euro.
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ATTENZIONE
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Ris. n. 63/E del 16 maggio 2006, per le
associazioni e gli altri soggetti che applicano il regime forfetario della L. n. 398/91, il limite massimo di ricavi annui di 250.000 euro deve essere rapportato, nel primo periodo
d'imposta, ai giorni effettivi di durata dell'esercizio.
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QUADRO
INQUADRAMENTO
NORMATIVO
ATTENZIONE
Il regime di cui alla L. n. 398/1991 consente di determinare il reddito forfetariamente, applicando all'ammontare annuo dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività
del 3%, ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
ESEMPIO 
Un'associazione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che determina il reddito secondo le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991 dovrà operare il seguente calcolo:
- totale ricavi conseguiti nell'anno: 62.000 euro;
- costi conseguiti nell'anno: 25.000 euro;
- plusvalenze realizzate; 250 euro.
Determinazione del reddito imponibile IRES: 62.000 x 3% = 1.860 + 250 = 2.110
Opzione
Per accedere al regime della L. n. 398/1991 è necessario presentare l'opzione:
all'ufficio SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione stessa;
agli uffici finanziari (ufficio IVA o Ufficio delle Entrate, se istituito), con le modalità previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
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ATTENZIONE
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ATTENZIONE
Questa opzione è valida finché non viene superato il limite di ricavi stabilito per legge e
comunque è vincolante per 5 anni.
Le associazioni che intendono esprimere l'opzione per l'applicazione del regime
di cui alla L. n. 398/1991 (che comporta l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA) possono barrare la casella VO contenuta nel frontespizio ed allegare alla dichiarazione il quadro VO della dichiarazione IVA.
Qualora si superi, nel corso del periodo d'imposta, il limite di ricavi previsto per legge, l'opzione per
l'applicazione del regime di cui alla L. n. 398/1991 cessa di avere efficacia a decorrere dal mese
successivo a quello in cui è avvenuto il superamento e tornano ad avere efficacia gli ordinari obblighi contabili e di determinazione del reddito. Nello stesso periodo d'imposta si possono, così, avere
due diversi criteri di determinazione del reddito:
uno forfetario (L. n. 398/1991), applicabile dall'inizio del periodo d'imposta e fino al
mese in cui si è superato il limite di ricavi;
uno analitico, applicabile a partire dal mese successivo a quello in cui si è superato il limite di ricavi e fino alla fine del periodo d'imposta.
Nel caso in cui l'associazione, nel corso del 2008, abbia perso il diritto ad applicare le disposizioni di cui
alla L. n. 398/1991 ma non abbia superato il limite per la contabilità semplificata, può determinare
il reddito relativo al periodo che va dal mese successivo a quello di superamento del limite per l'applicazione del regime di cui alla L. n. 398/1991 al termine del periodo d'imposta applicando i coefficienti
dell'art. 145 del TUIR.
Nello stesso periodo d'imposta si possono, quindi, avere, due distinti regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa.
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INQUADRAMENTO
NORMATIVO
ESEMPIO 
Un'associazione sportiva dilettantistica con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che ha esercitato
l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. n. 398/1991 ha conseguito, a tutto il mese di settembre
2008, ricavi per 186.000 euro e vuole continuare a determinare il reddito d'impresa in maniera forfetaria anche una volta uscita dal regime speciale. Il reddito viene determinato:
• fino al mese di settembre, con il coefficiente della L. n. 398/1991 (3%);
• da ottobre a dicembre, con i coefficienti dell'art. 145 del TUIR (10% o 25%).
Esclusioni dall'imponibile
Per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni di cui alla L. n. 398/1991 non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero complessivo non superiore a due eventi all'anno e per un importo non superiore al limite annuo di
51.645,69 euro:
i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e
quelli realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate in conformità all'art. 143,
comma 3, lett. a) del TUIR.
L'agevolazione è stata illustrata dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella C.M. 8 marzo 2000, n.
43/E e nella C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E.
Attività di agriturismo
Gli enti non commerciali che esercitano attività di agriturismo (L. 20 febbraio 2006, n. 96) determinano il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al
netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25% (art. 5, comma 1, L. 30
dicembre 1991, n. 413). Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c..
Attività di assistenza fiscale agli associati
Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale
resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9% (art. 78, comma 8, della L. n. 413/1991). Per tale attività gli obblighi di
tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su di un apposito
registro.
Soggetti obbligati
Gli enti non commerciali in contabilità semplificata
Gli enti non commerciali che hanno applicato il regime forfetario di cui
all’art. 145 del TUIR
Sono tenuti alla compilazione del quadro RG
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di
lucro e le pro-loco che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L.
n. 398/1991
Gli enti non commerciali che svolgono attività di agriturismo, in base alle
disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 413/1991
Le associazioni sindacali e di categoria che svolgono attività di assistenza
fiscale agli associati, secondo le disposizioni di cui all’art. 78, comma 8,
della L. n. 413/1991
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UNICO – ENTI NON COMMERCIALI
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