Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 32
02.02.2015
Nuovo regime forfettario: la verifica
dei ricavi
Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: 2015
Categoria: Regimi speciali
Sottocategoria: Contribuenti minimi
Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone
fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a quelli
individuati in un’apposita Tabella, differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra €
15.000 e € 40.000).
Più precisamente la norma prevede che, nell’anno precedente, i contribuenti interessati non devono
avere “conseguito ricavi ovvero … percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati in
apposito allegato …, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”.
In particolare si tratta di 9 categorie e macro gruppi di attività a ciascuno dei quali corrisponde un limite
da non superare.
Requisiti
Al fine di accedere al nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di
Stabilità 2015 occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla
norma:
nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un
ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate
soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007;
le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori
dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme
erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono
eccedere i 5.000 euro lordi;
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il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali
risultanti alla chiusura dell'esercizio non deve superare i 20.000 euro,
considerando: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal
concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il loro valore
normale (articolo 9 del Tuir); per i beni utilizzati promiscuamente, il
50%. Nel conteggio non rientrano i beni di costo unitario non superiore a
516,46 euro e i beni immobili, in qualsiasi modo acquisiti, utilizzati per
l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono
essere superiori a quelli d'impresa, arte o professione, a meno che il
rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito
non ecceda i 20.000 euro.
I suddetti requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31
dicembre dell’anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfetario
occorre quindi riferirsi al 2014.
Limite ricavi
Per quanto riguarda il primo requisito come sopraesposto la norma circoscrive
l'ambito di applicazione del regime ai soli soggetti persone fisiche esercenti
attività d'impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, abbiano
conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a
determinate soglie che variano in base all'attività imprenditoriale, artistica o
professionale esercitata e che il legislatore ha differenziato tenendo conto della
diversa redditività dei settori economici di appartenenza.
Il limite di ricavi o compensi, da ragguagliare ad anno, che occorre rispettare
per avere diritto all'applicazione del regime agevolato, è diversificato in
funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata; una tabella
(si veda sotto) individua i codici Ateco e, in corrispondenza di ciascun codice, la
relativa soglia di ricavi o compensi oltre la quale non spetta l'accesso al regime
forfetario (ovvero se ne verifica la fuoriuscita).
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PROGRESSIVO
LIMITE
GRUPPO DI
CODICI ATTIVITÀ
SETTORE
ATECO 2007
DEI RICAVI/COMPENSI
(10 – 11)
35.000
Industrie
1
alimentari e
delle bevande
Commercio
2
45 – (da 46.2 a
all’ingrosso e al 46.9) – (da 47.1 a
dettaglio
40.000
47.7) – 47.9
Commercio
ambulante di
3
prodotti
47.81
30.000
47.82 – 47.89
20.000
alimentari e
bevande
Commercio
4
ambulante di
altri prodotti
Costruzioni e
5
attività
immobiliari
6
Intermediari del
commercio
(41 – 42 – 43) –
(68)
15.000
46.1
15.000
(55 – 56)
40.000
Attività dei
7
Servizi di
alloggio e di
ristorazione
Attività
Professionali,
Scientifiche,
8
Tecniche,
Sanitarie, di
Istruzione,
Servizi Finanziari
(64 – 65 – 66) –
(69 – 70 – 71 – 72
– 73 – 74 – 75) –
15.000
(85) – (86 – 87 –
88)
ed Assicurativi
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(01 – 02 – 03) –
(05- 06 – 07 – 08
– 09) – (12 – 13 –
14 – 15 – 16 – 17
– 18 – 19 – 20 –
21 – 22 – 23 – 24
– 25 – 26 – 27 –
28 – 29 – 30 – 31
9
Altre attività
– 32 – 33) – (35) –
20.000
(36 – 37 – 38 –
economiche
39) – (49 – 50 –
51 – 52 – 53) –
(58 – 59 – 60 – 61
– 62 – 63) – (77 –
78 – 79 – 80 – 81
– 82) -(84) – (90 –
91 – 92 – 93) –
(94 – 95 – 96) –
(97 – 98) – (99)
Diversamente, ricordiamo che potevano rientrare nel precedente regime dei
minimi, disciplinato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 (decorrenza
dal 1° gennaio 2012), i soggetti che nell’anno solare precedente avevano
conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000 euro. Nel precedente regime quindi vigeva un unico
limite per tutti i contribuenti pari a 30.000 €.
I criteri
La norma, inoltre, aggiunge che ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e
dei compensi, per l’accesso al regime:
non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi
di settore;
nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da
differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei
compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Ai fini del calcolo inoltre, la relazione illustrativa precisa le modalità di calcolo
del requisito per l’accesso al regime i ricavi: per quanto concerne le imprese essi
devono essere assunti considerando, la competenza economica.
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Pertanto, al fine della verifica del limite citato si dovrà tener conto anche delle
cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si
sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, co. 2, del Tuir.
Un professionista che operava in regime ordinario ha cessato la propria
attività il 30.09.2014. Fino a tale data ha conseguito ricavi totali per € 17.000.
Se nel 2015 intende riaprire la partita Iva non potrà accedere al nuovo regime
forfettario in quanto nell’anno precedente ha superato il limite dei ricavi
consentito.
Un professionista che operava in regime ordinario nel 2014 ha conseguito
ricavi per € 25.000.
Nel 2015 sa già che non supererà il limite di 15.000 ma in ogni caso non può
accedere al regime forfettario in quanto il limite verificato per l’anno
precedente risulta superato.
Al contrario potrà accedere dal 2016 in quanto per il 2015 il requisito risulta
rispettato.
I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime
rilevano anche se relativi ad un’attività cessata diversa da quella iniziata nel
corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime
forfetario.
In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono,
totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del
contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica
attività svolta.
Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della
verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di
cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione
numeraria.
Esempi
Per un professionista il cui limite dei ricavi è di 15.000 euro che ha aperto la
Partita Iva l’01.07.2014, i ricavi conseguiti dovranno essere ragguagliati ad
anno e pertanto per accedere nel 2015 al nuovo regime agevolato al
31.12.2014 non deve aver superato il limite di 7.500 euro.
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Un contribuente svolge due attività: Industrie alimentari e Commercio
all’ingrosso di alimentari.
Al fine del superamento del limite dei ricavi dovrà verificare i due limiti che
coincidono con:
industrie alimentari 35.000;
commercio all’ingrosso di alimentari 40.000.
Considerato che il limite più elevato è dato dal commercio all’ingrosso di
alimentari il contribuente non dovrà superare il limite di 40.000 euro di ricavi.
Un commerciante all’ingrosso vuole entrare a partire dal 1.1.2015 nel regime
forfettario. I ricavi conseguiti nel 2014 sono pari a 36.000 € tutti regolarmente
incassati ed inoltre ci sono ricavi per 8.000 regolarmente fatturati in quanto la
merce è stata spedita ma il corrispettivo non ancora incassato.
Per l’accesso al regime per quanto concerne le imprese, i ricavi devono essere
assunti considerando la competenza economica.
Il contribuente in questione presenta quindi ricavi per il 2014 pari a 43.000 €
superiore al limite previsto per l’attività di commercio all’ingrosso tale per cui
gli è preclusa la possibilità di accedere al regime in esame.
RIEPILOGO
non rilevano quelli derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli
studi di settore o parametri;
nel caso di contemporaneo esercizio di attività contraddistinte da
codici Ateco diversi, ai fini dell'accesso al regime, il limite di ricavi o
compensi è più elevato
sono ricomprese anche il valore normale dei beni destinati al
consumo personale o familiare dell'imprenditore;
per le attività d'impresa, i ricavi dell'anno precedente devono essere
quantificati secondo criteri di competenza fiscale;
il criterio della competenza opera unicamente ai fini dell'accesso al
nuovo regime; per gli anni successivi, anche gli imprenditori dovranno
invece utilizzare il criterio di cassa;
i ricavi conseguiti e i compensi percepiti, nel periodo d'imposta
precedente, devono essere ragguagliati ad anno.
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