Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 02.02.2015 Nuovo regime forfettario: la verifica dei ricavi Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a quelli individuati in un’apposita Tabella, differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000). Più precisamente la norma prevede che, nell’anno precedente, i contribuenti interessati non devono avere “conseguito ricavi ovvero … percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati in apposito allegato …, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”. In particolare si tratta di 9 categorie e macro gruppi di attività a ciascuno dei quali corrisponde un limite da non superare. Requisiti Al fine di accedere al nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma: nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007; le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono eccedere i 5.000 euro lordi; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell'esercizio non deve superare i 20.000 euro, considerando: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il loro valore normale (articolo 9 del Tuir); per i beni utilizzati promiscuamente, il 50%. Nel conteggio non rientrano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e i beni immobili, in qualsiasi modo acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono essere superiori a quelli d'impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro. I suddetti requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfetario occorre quindi riferirsi al 2014. Limite ricavi Per quanto riguarda il primo requisito come sopraesposto la norma circoscrive l'ambito di applicazione del regime ai soli soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie che variano in base all'attività imprenditoriale, artistica o professionale esercitata e che il legislatore ha differenziato tenendo conto della diversa redditività dei settori economici di appartenenza. Il limite di ricavi o compensi, da ragguagliare ad anno, che occorre rispettare per avere diritto all'applicazione del regime agevolato, è diversificato in funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata; una tabella (si veda sotto) individua i codici Ateco e, in corrispondenza di ciascun codice, la relativa soglia di ricavi o compensi oltre la quale non spetta l'accesso al regime forfetario (ovvero se ne verifica la fuoriuscita). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info PROGRESSIVO LIMITE GRUPPO DI CODICI ATTIVITÀ SETTORE ATECO 2007 DEI RICAVI/COMPENSI (10 – 11) 35.000 Industrie 1 alimentari e delle bevande Commercio 2 45 – (da 46.2 a all’ingrosso e al 46.9) – (da 47.1 a dettaglio 40.000 47.7) – 47.9 Commercio ambulante di 3 prodotti 47.81 30.000 47.82 – 47.89 20.000 alimentari e bevande Commercio 4 ambulante di altri prodotti Costruzioni e 5 attività immobiliari 6 Intermediari del commercio (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 46.1 15.000 (55 – 56) 40.000 Attività dei 7 Servizi di alloggio e di ristorazione Attività Professionali, Scientifiche, 8 Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – 15.000 (85) – (86 – 87 – 88) ed Assicurativi Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 9 Altre attività – 32 – 33) – (35) – 20.000 (36 – 37 – 38 – economiche 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Diversamente, ricordiamo che potevano rientrare nel precedente regime dei minimi, disciplinato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 (decorrenza dal 1° gennaio 2012), i soggetti che nell’anno solare precedente avevano conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nel precedente regime quindi vigeva un unico limite per tutti i contribuenti pari a 30.000 €. I criteri La norma, inoltre, aggiunge che ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi, per l’accesso al regime: non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore; nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ai fini del calcolo inoltre, la relazione illustrativa precisa le modalità di calcolo del requisito per l’accesso al regime i ricavi: per quanto concerne le imprese essi devono essere assunti considerando, la competenza economica. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Pertanto, al fine della verifica del limite citato si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, co. 2, del Tuir. Un professionista che operava in regime ordinario ha cessato la propria attività il 30.09.2014. Fino a tale data ha conseguito ricavi totali per € 17.000. Se nel 2015 intende riaprire la partita Iva non potrà accedere al nuovo regime forfettario in quanto nell’anno precedente ha superato il limite dei ricavi consentito. Un professionista che operava in regime ordinario nel 2014 ha conseguito ricavi per € 25.000. Nel 2015 sa già che non supererà il limite di 15.000 ma in ogni caso non può accedere al regime forfettario in quanto il limite verificato per l’anno precedente risulta superato. Al contrario potrà accedere dal 2016 in quanto per il 2015 il requisito risulta rispettato. I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad un’attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta. Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria. Esempi Per un professionista il cui limite dei ricavi è di 15.000 euro che ha aperto la Partita Iva l’01.07.2014, i ricavi conseguiti dovranno essere ragguagliati ad anno e pertanto per accedere nel 2015 al nuovo regime agevolato al 31.12.2014 non deve aver superato il limite di 7.500 euro. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Un contribuente svolge due attività: Industrie alimentari e Commercio all’ingrosso di alimentari. Al fine del superamento del limite dei ricavi dovrà verificare i due limiti che coincidono con: industrie alimentari 35.000; commercio all’ingrosso di alimentari 40.000. Considerato che il limite più elevato è dato dal commercio all’ingrosso di alimentari il contribuente non dovrà superare il limite di 40.000 euro di ricavi. Un commerciante all’ingrosso vuole entrare a partire dal 1.1.2015 nel regime forfettario. I ricavi conseguiti nel 2014 sono pari a 36.000 € tutti regolarmente incassati ed inoltre ci sono ricavi per 8.000 regolarmente fatturati in quanto la merce è stata spedita ma il corrispettivo non ancora incassato. Per l’accesso al regime per quanto concerne le imprese, i ricavi devono essere assunti considerando la competenza economica. Il contribuente in questione presenta quindi ricavi per il 2014 pari a 43.000 € superiore al limite previsto per l’attività di commercio all’ingrosso tale per cui gli è preclusa la possibilità di accedere al regime in esame. RIEPILOGO non rilevano quelli derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o parametri; nel caso di contemporaneo esercizio di attività contraddistinte da codici Ateco diversi, ai fini dell'accesso al regime, il limite di ricavi o compensi è più elevato sono ricomprese anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore; per le attività d'impresa, i ricavi dell'anno precedente devono essere quantificati secondo criteri di competenza fiscale; il criterio della competenza opera unicamente ai fini dell'accesso al nuovo regime; per gli anni successivi, anche gli imprenditori dovranno invece utilizzare il criterio di cassa; i ricavi conseguiti e i compensi percepiti, nel periodo d'imposta precedente, devono essere ragguagliati ad anno. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. 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