PON 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo” (FSE)
Asse II – Capacità istituzionale Obiettivo H
Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA
nella programmazione e gestione di attività e progetti.
Formazione e social networking.
H-2-FSE-2011-1
Rassegna giurisprudenziale sulle procedure
ad evidenza pubblica
Aprile – Maggio 2014
04/06/2014
Sommario
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 1° aprile 2014 n. 1563 ...........................................................4
TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 8 aprile 2014 n. 2010 .........................................................4
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 8 aprile 2014 n. 1647 ..............................................................4
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 10 aprile 2014 n. 1744 ...........................................................5
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 aprile 2014 n. 1771 ...........................................................5
TAR MARCHE, SEZ. I - sentenza 16 aprile 2014 n. 549 ..............................................................................6
TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 17 aprile 2014 n. 674 ..........................................................................6
TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - sentenza 18 aprile 2014 n. 1001....................................................6
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 18 aprile 2014 n. 1987 ...........................................................6
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 aprile 2014 n. 2052 ............................................................7
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 aprile 2014 n. 2063 ............................................................7
TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. II - sentenza 24 aprile 2014 n. 1108 ........................................................8
TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VIII - sentenza 24 aprile 2014 n. 2306 ..................................................8
TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 24 aprile 2014 n. 1205 .........................................................9
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 aprile 2014 n. 2201 ............................................................9
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 aprile 2014 n. 2191 .......................................................... 10
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 30 aprile 2014 n. 2274 ......................................................... 10
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 aprile 2014 n. 2252 .......................................................... 11
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 aprile 2014 n. 2255 .......................................................... 11
TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. III - sentenza 29 aprile 2014 n. 1300....................................................... 11
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 5 maggio 2014 n. 2289 ........................................................ 11
TAR TOSCANA, SEZ. I - sentenza 5 maggio 2014 n. 703 .......................................................................... 12
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 8 maggio 2014 n. 2365 ........................................................ 12
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - sentenza 8 maggio 2014 n. 4802 ................................................................ 13
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 maggio 2014 n. 2343 .......................................................... 13
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 13 maggio 2014 n. 2444 ........................................................ 13
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 14 maggio 2014 n. 5080 ........................................................... 14
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 14 maggio 2014 n. 2501 ...................................................... 14
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II BIS - sentenza 19 maggio 2014 n. 5248 ...................................................... 15
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - sentenza 21 maggio 2014 n. 517..................................15
TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 21 maggio 2014 n. 2785 ................................................... 15
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - sentenza 21 maggio 2014 n. 517..................................16
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 21 maggio 2014 n. 2622 ...................................................... 16
TAR ABRUZZO - L’AQUILA, SEZ. I - sentenza 22 maggio 2014 n. 484 ................................................... 16
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - sentenza 22 maggio 2014 n. 527..................................17
TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. II - sentenza 23 maggio 2014 n. 1342.................................................... 17
TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 26 maggio 2014 n. 1287 ....................................................... 17
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 1° aprile 2014 n. 1563
Dichiarazione sostitutiva anche per conto terzi e per i cessati in caso di fusione di aziende
1. La previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti
e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui
al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la dichiarazione, resa nell’interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della
norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza.
2. I concorrenti che omettano la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere
esclusi dalla gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs. - solo se
il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l’esclusione può
essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno
pregiudizi penali.
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TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 8 aprile 2014 n. 2010
Sulla necessaria indicazione degli oneri di sicurezza aziendali
E’ legittima l’esclusione da una gara di appalto (nella specie si trattava di un appalto di lavori pubblici) di una ditta che
non ha indicato nell’offerta, il costo relativo agli oneri per la sicurezza. Infatti, nelle gare pubbliche, considerata la
differenza che intercorre fra tra gli oneri di sicurezza per le cc.dd. interferenze (che sono predeterminati dalla stazione
appaltante e riguardano rischi relativi alla presenza nell'ambiente della stessa di soggetti estranei chiamati ad eseguire il
contratto) e gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale (la cui quantificazione spetta a ciascuno dei
concorrenti e varia in rapporto alla qualità ed entità della sua offerta), l'omessa indicazione specifica nell'offerta sia
dell'una che dell'altra categoria di costi giustifica la sanzione espulsiva, ingenerando incertezza ed indeterminatezza
dell'offerta e venendo, quindi, a mancare un elemento essenziale, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti
pubblici.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 8 aprile 2014 n. 1647
Sulla regolarità contributiva anche per l’impresa ausiliaria
1. Nelle gare di appalto, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve
essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara, fino al momento dell’aggiudicazione, sussistendo l’esigenza
della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa,
restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti
retroattivi, giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta,
configurandosi come violazione della "par condicio".
2. Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrano a pubblici appalti (in veste di affidatari, sub-affidatari, consorziati,
componenti di a.t.i., ausiliari in sede di avvalimento) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dichiararli, assumendosi le relative responsabilità; in particolare, per ciò che concerne
l’avvilimento, l’art. 49, comma 2, lett. c), del codice dei contratti pubblici, prevede, per l’accertamento dei requisiti di
ordine generale, una totale equiparazione tra gli operatori economici offerenti e gli operatori economici in rapporto di
avvalimento, ciò in omaggio ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di
esclusione delineati dall’art. 38 ed in relazione all’ineludibile esigenza che tutti gli operatori chiamati, a qualunque
titolo, all’esecuzione di prestazioni di lavori, servizi e forniture siano dotati dei necessari requisiti di ordine generale.
3. Nel caso in cui risulti che l’impresa ausiliaria non possegga il requisito della regolarità contributiva, deve disporsi
l’esclusione dell’intero raggruppamento che ha partecipato alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, per la
carenza dei requisiti di ordine generale, ciò non costituendo un’inammissibile ipotesi di responsabilità per fatto del
terzo, quanto piuttosto la ineludibile conseguenza della mancanza in capo all’impresa ausiliata degli stessi requisiti di
partecipazione (posseduti proprio e soltanto tramite l’impresa ausiliaria).
Sui limiti della modificazione soggettiva di un’ATI
4. La modificazione della composizione di un’a.t.i., non aggiuntiva o sostituiva, ma riduttiva per il recesso di talune
delle componenti mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui se posseduti, è possibile solo se è dettata dalle
esigenze organizzative della compagine concorrente e non anche quando ciò serve per evitare una sanzione di
esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo ai componenti.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 10 aprile 2014 n. 1744
Sulla distinzione tra responsabile tecnico e direttore tecnico
Legittimamente viene ammessa ad una gara di appalto una ditta che ha reso la dichiarazione ex art. 38 del codice dei
contratti pubblici solo con riferimento alla figura del direttore tecnico, non occorrendo detta dichiarazione - in assenza
di espressa previsione della lex specialis - anche per il responsabile tecnico, il quale è figura da ritenersi di certo non
assimilabile a quella del direttore tecnico.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 aprile 2014 n. 1771
Sulla doverosità dell’esclusione per omessa dichiarazione di una condanna
Ove il bando di gara non si limiti a richiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione ex
art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, ma prescriva la dichiarazione di tutte le condanne penali, è legittimo l’annullamento in
autotutela dell’aggiudicazione motivato con riferimento al fatto che l'aggiudicataria ha omesso di dichiarare una
sentenza penale di condanna per omicidio colposo risultata a carico di un amministratore di una delle società facenti
parte della r.t.i. aggiudicataria, senza effettuare alcuna valutazione della eventuale gravità della condanna stessa e della
sua effettiva incidenza sulla moralità professionale. Infatti, in tal caso, l’omessa dichiarazione di qualsivoglia condanna
penale è causa di esclusione dalla gara.
--------------------------------------Nelle gare pubbliche, la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti rappresenta di per sé un valore da
perseguire, dato che consente la celere decisione, da parte della stazione appaltante dei compiti di valutazione delle
offerte, in ordine all'ammissione alla gara dei candidati. Con la conseguenza che, una dichiarazione inaffidabile (perché
falsa o incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che
l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.
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TAR MARCHE, SEZ. I - sentenza 16 aprile 2014 n. 549
Sull’illegittimità di requisiti specifici e puntuali
E’ illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità, libertà di concorrenza e favor partecipationis, e, quindi, per
ingiustificata restrizione del numero dei partecipanti, il bando di una gara per l’affidamento in concessione del servizio
ispettivo sugli impianti termici di competenza della Provincia, nella parte in cui prevede, quale requisito necessario per
la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, riguardante la formazione professionale specifica dei dipendenti
delle ditte concorrenti, il necessario possesso da parte degli ispettori da impiegare nel servizio, dell’attestazione di
frequenza del corso espressamente indetto da ENEA per installatori di impianti termici: a) in primo luogo, l’attività
dell’ENEA è solo eventuale, non prevedendo la norma un obbligo per gli enti interessati di avvalersi del contributo
tecnico del citato Ente; b) in secondo luogo, ai fini della partecipazione alle gare debbono valere anche corsi organizzati
senza il supporto tecnico dell’ENEA, purché finalizzati ad impartire ai frequentanti le nozioni indispensabili per poter
svolgere il delicato incarico di ispettore di impianti termici.
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TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 17 aprile 2014 n. 674
Sulla distinzione tra rinnovo e proroga del contratto
L’elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga va identificato nella circostanza che mentre il rinnovo
presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale.
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TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - sentenza 18 aprile 2014 n. 1001
Sugli oneri di sicurezza aziendali
E’ legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che non ha indicato nella propria offerta gli
oneri di sicurezza da rischio specifico od aziendale, nel caso in cui la lex specialis di gara non abbia prescritto questa
indicazione, non essendo applicabile, rispetto a tale tipo di oneri, l’art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 18 aprile 2014 n. 1987
Sulla necessaria permanenza dei requisiti di partecipazione sino all’aggiudicazione
Nelle gare di appalto, i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella specie attestati dalla certificazione SOA)
devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, ma anche a quello dell’aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza
pubblica (3). Va pertanto esclusa da una gara di appalto una ditta che, nel corso della gara stessa, abbia perso la
richiesta attestazione SOA, a nulla rilevando che abbia riacquistato la detta attestazione successivamente, a gara già
conclusa.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 aprile 2014 n. 2052
Sulla portata delle revisione prezzi e sull’indice da applicare
1. Nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, l’istituto della revisione dei prezzi è preordinato,
secondo l'attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza dell’Amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di
durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è
avvenuta la stipulazione del contratto; solo in via mediata l’istituto tutela l’interesse dell’impresa a non subire
l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del
rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.
2. Nel caso di contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, le imprese interessate, dinanzi alla mancata
attuazione in sede amministrativa delle previsioni dell’art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5, del codice dei contratti e
stante la necessità della determinazione dei costi standardizzati posti dall’art. 115 dello stesso codice a base
dell’istruttoria per la revisione periodica del prezzo del singolo appalto, possono attivare il rimedio previsto dall’art. 31
c.p.a. (azione avverso il silenzio della P.A.).
3. E’ possibile riconoscere la revisione prezzi nonostante l’indisponibilità dei costi standardizzati determinati
dall’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 115, nonché 7 (comma 4, lett. c), e comma 5) del codice dei
contratti pubblici. In tal caso, conformemente alla consolidata giurisprudenza formatasi sotto l’impero del precedente
art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che aveva delineato un similare meccanismo operativo rimasto parimenti
inattuato (2), l’istituto della revisione prezzi deve comunque trovare per quanto possibile riconoscimento, attesa la
logica imperativa e cogente che lo connota, mediante il ricorso al cosiddetto "indice F.O.I."; l’utilizzo di quest’ultimo
parametro, tuttavia, non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto, al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo
oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella
determinazione del compenso revisionale. Inoltre, laddove l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di
circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all’indice F.O.I., la quantificazione del compenso revisionale potrà
effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 aprile 2014 n. 2063
Sull’impugnazione necessaria dell’aggiudica definitiva.
1. Il ricorso avverso l'esclusione da una gara di appalto diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale
intervenga, e sia conosciuta, prima della pronunzia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche
al nuovo atto; tale principio si applica anche alla luce dell’art. 79, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, che impone
all'Amministrazione appaltante di comunicare il provvedimento di aggiudicazione anche ai concorrenti esclusi che
abbiano proposto - o siano in termini per proporre - ricorso avverso l'esclusione.
2. L’impresa esclusa da una gara di appalto non può ritenersi esonerata dall’onere di impugnazione dell’aggiudicazione
definitiva, per il fatto che ha già impugnato gravato la precedente aggiudicazione provvisoria. Quest’ultima, infatti, ha
natura di atto endoprocedimentale (la cui autonoma impugnabilità si riconnette ad una mera facoltà, e giammai ad un
onere, del concorrente non aggiudicatario), ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre
la definitiva lesione del soggetto non risultato aggiudicatario, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva.
3. L’onere di agire in giudizio contro l’aggiudicazione definitiva di cui si sia venuti a conoscenza è immediato, e la sua
insorgenza non può essere differita all’esito del successivo controllo sul possesso dei requisiti di gara in capo
all’aggiudicataria ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, detto onere non può essere
ritenuto venuto meno nel caso in cui la determina di aggiudicazione definitiva sia risultata, almeno nell’immediato,
carente di attestazione di copertura finanziaria, e versi quindi in una condizione di non esecutività discendente dall’art.
151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (a norma del quale "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa … sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria").
Sui presupposti per il risarcimento dei danni
4. L’annullamento dell'esclusione dalla gara, di per sé solo, non dà luogo al risarcimento del danno, ma solo nel caso di
fattispecie concreta nella quale l'interessato dimostri la concreta possibilità, attraverso il rinnovo delle operazioni di
gara, di poter quantomeno avere in astratto titolo all'aggiudicazione. Infatti, la domanda di risarcimento del danno non
può essere valutata in presenza della sola illegittimità dell'esclusione, non rilevando un "danno risarcibile" connesso
direttamente a tale illegittimità.
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TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. II - sentenza 24 aprile 2014 n. 1108
Sul collegamento sostanziale tra le imprese
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso due ditte da una gara di appalto, motivato
con riferimento al collegamento sostanziale delle stesse, nel caso in cui sussistano plurimi profili e/o indici idonei a
comprovare l’esistenza di un unico centro decisionale, e, in particolare, sussistano i relativi indici sintomatici,
correttamente individuati dall’Amministrazione, rinvenibili non solo in relazione al dato, incontestabile, delle modalità
di presentazione delle offerte (contestualmente pervenute ed assunte con protocollo progressivo), ma soprattutto dalla
comunanza delle sedi amministrativa e legale, dalla progressività delle rispettive polizze fideiussorie sottoscritte con la
stessa Compagnia di assicurazioni e presso la medesima agenzia nello stesso giorno, e, da ultimo, sul piano soggettivo,
dalla partecipazione alle quote sociali.
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TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VIII - sentenza 24 aprile 2014 n. 2306
Sulla revisione prezzi e sull’applicabilità del cd “indice FOI”
1. In tema di revisione dei prezzi relativa ai contratti di appalto di durata, aventi ad oggetto servizi e forniture, il
subprocedimento di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale di
cui all’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si risolve in una funzione di accertamento, in cui la P.A. svolge compiti
di natura tecnico-discrezionale.
2. In tema di revisione dei prezzi relativa ai contratti di appalto di durata, aventi ad oggetto servizi e forniture, poiché,
da un lato, i parametri di riferimento richiamati dall’art. 115 e dall’art. 7 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non risultano
tuttora applicabili, dal momento che l’ISTAT non ha proceduto al compimento delle necessarie rilevazioni al riguardo,
e, dall’altro, l’istituto ha natura indefettibile quale meccanismo perequativo di salvaguardia del sinallagma funzionale
contenuto già nell’idea primigenia espressa nell’art. 6 della legge n. 537 del 1993, deve ritenersi legittimo l’utilizzo, in
sostituzione, degli indici FOI, notoriamente costituiti da valori dell’inflazione ritraibili dal costo medio, nell’unità di
tempo considerata, di beni contenuti in un paniere che si relaziona con il consumo di essi da parte di famiglie di operai
ed impiegati.
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TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 24 aprile 2014 n. 1205
Sui presupposti per la dichiarazione ex art. 38 in caso di fitto di ramo d’azienda
Legittimamente la Stazione appaltante, in mancanza di espressa previsione del bando, non ha escluso da una gara di
appalto una ditta, ma ha fatto ricorso al c.d. "soccorso istruttorio", nel caso in cui la ditta stessa non abbia anche
dichiarato il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) codice dei contratti pubblici anche con
riferimento all’amministratore ed al direttore tecnico di una ditta di cui era stato affittato un ramo di azienda. In tal caso,
infatti, da un lato, in difetto di espressa comminatoria nel bando, la mancanza delle dichiarazioni di assenza di tali cause
di esclusione in relazione al legale rappresentante dell’impresa "affittata" non può comportare alcuna sanzione di
esclusione diretta dalla gara e, dall’altro, non essendo l’affitto di azienda contemplato tra le ipotesi per le quali gli atti di
autoregolamentazione e la normativa del codice dei contratti pubblici stabiliscono un espresso onere dichiarativo, in
mancanza di una "indicazione chiara" della lex specialis, è del tutto legittimo il ricorso al cd. "soccorso istruttorio".
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 aprile 2014 n. 2201
Sull’inapplicabilità del diritto sopravvenuto
1. In sede di gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto, la P.A. è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate
nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera d'invito, costituisce la lex specialis della procedura ad evidenza
pubblica, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa
contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela; il
bando di una gara di appalto è infatti atto a carattere normativo, lex specialis della procedura, rispetto alla quale
l'eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori, ciò anche in ragione del
principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, così che le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente
alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura.
Sul limiti al soccorso istruttorio
2. La facoltà, espressamente prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la Stazione appaltante di invitare le
imprese a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati (c.d. "dovere di soccorso") deve essere esercitata
secondo i principi generali della buona fede e della ragionevolezza e deve essere altresì raccordata all'esigenza di
carattere generale delle pubbliche gare di consentire la massima partecipazione, che potrebbe essere compromessa da
carenze di ordine meramente formale nel rispetto tuttavia dell’altrettanto fondamentale principio della par condicio;
pertanto, l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può essere
considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile e non ne consente l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non
trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, e ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati
dall'ambiguità di clausole della legge di gara.
Sulle sanzioni di cui all’art. 48 del codice dei contratti
3. L’articolo 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 (sui controlli sul possesso dei requisiti, il quale prevede che, nel caso di
mancata dimostrazione del possesso dei requisiti o di loro mancata conferma, "le stazioni appaltanti procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorità") è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva
liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente,
così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione, esigenza
rispetto alla quale la sanzione dell’esclusione dalla gara, con l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici risulta essere del tutto coerente, adeguata e si ricollega correttamente
alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 aprile 2014 n. 2191
Sull’incompatibilità dei commissari di gara
1. L’art. 84, comma 4, del codice dei contratti pubblici (secondo cui, nella gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, "i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"), è
destinato a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni
giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano
intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole della procedura.
2. Devono ritenersi integralmente illegittimi gli atti di una gara - ivi compresa l’aggiudicazione - indetta da un Comune
per la concessione di suolo pubblico nonché la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di un Piano
particolareggiato, nel caso in cui un componente della commissione giudicatrice abbia partecipato e/o abbia avuto un
ruolo di collaborazione alla redazione di tale Piano; in tal caso, infatti, gli atti della procedura di evidenza pubblica sono
stati adottati in violazione dell’art. 84, 4° comma, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, per evidenti ragioni di
incompatibilità, non possono far parte della commissione soggetti che possono svolgere un qualsiasi ruolo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 30 aprile 2014 n. 2274
Sul termine di esibizione della documentazione da parte dell’aggiudicataria e sulle relative sanzioni
1. E’ legittimo il provvedimento che dispone l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara (nella specie per la
fornitura di medicinali), l’escussione della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione dell’annullamento - dovuto
all'esclusione dalla gara stessa - all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, adottato perché la ditta aggiudicataria
non aveva provveduto ad ottemperare nei termini alla richiesta di documentazione comprovante il possesso dei requisiti
relativi alla capacità economico-finanziaria dalla stessa dichiarati, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del
2006.
2. L’art. 48, 2° comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nello stabilire che «La richiesta di cui al comma 1 è, altresì,
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione» prevede un termine che, al pari di quello previsto per la verifica a campione contemplata dal 1° comma della stessa
norma, ha natura perentoria, tranne il caso di un oggettivo impedimento nella produzione della documentazione non in
disponibilità. Infatti, anche al disposto in questione è sottesa l’eadem ratio di garantire la celere definizione della fase
del procedimento in cui si inserisce l’adempimento, che è quella conclusiva della procedura di selezione del contraente.
3. L'incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel caso di
mancata produzione della documentazione da parte dell’aggiudicataria entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, è una
conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna
valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti ed in particolare alle ragioni meramente formali ovvero
sostanziali che l'Amministrazione abbia ritenuto di porre a giustificazione dell'esclusione medesima.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 aprile 2014 n. 2252
Sull’obbligo di astensione di un commissario di gara
E' illegittima una procedura selettiva indetta ed esperita da un Comune per l’affidamento di un incarico esterno (nella
specie l’incarico aveva ad oggetto la gestione dei servizi museali), nel caso in cui sia risultata la sussistenza di una
situazione di conflitto di interessi in cui si è trovato un membro della commissione di concorso, in ragione di una causa
pendente con un concorrente. In tal caso, infatti, sussistendo in capo a tale componente della commissione di concorso
una causa di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., la procedura selettiva esperita deve ritenersi viziata per la
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che devono informare l’azione amministrativa.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 aprile 2014 n. 2255
Sulla natura eccezionale della procedura negoziata e sull’avvalimento
1. Il ricorso al sistema di scelta della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la stipula di un contratto
relativo a lavori, forniture e servizi pubblici, prevista dall'art. 57 comma 2 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, rappresenta
un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la
conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore
e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Tra i presupposti richiesti dal citato art. 57, non può annoverarsi
l’ipotesi in cui venga individuata quale affidataria l’impresa in quanto affittuaria dei terreni sui quali i lavori stessi
devono essere realizzati; eventualità quest’ultima in nessun modo assimilabile a quelle "ragioni di natura tecnica o
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi", contemplate dal citato art. 57, comma 2, lett. b).
2. E’ illegittimo il ricorso all’avvalimento nel caso in cui manchi la dichiarazione dell’impresa ausiliata. Infatti, ai sensi
dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, è necessario che l’impresa ausiliata produca una dichiarazione attestante l’intenzione
di utilizzare l’avvalimento con espressa indicazione: a) dei requisiti per i quali intende utilizzare l’istituto de quo; b)
dell’impresa ausiliaria.
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TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. III - sentenza 29 aprile 2014 n. 1300
Sulla non vincolatività del sistema di verifica dell’offerta anomala per gli “appalti esclusi”
Non possono ritenersi illegittimi gli atti di una gara di appalto per l’affidamento di un servizio sanitario e sociale di cui
all’allegato II B del codice dei contratti pubblici (nella specie si trattava del servizio di gestione di un centro diurno
Alzheimer), nel caso in cui la stazione appaltante, nel corso della procedura ad evidenza pubblica, non abbia attivato il
sub-procedimento di verifica di anomalia delle offerte. Infatti, il suddetto servizio è "escluso", ai sensi dell’art. 20 del
D.lgs. 163 del 2006, dall’integrale applicazione delle norme del codice dei contratti e disciplinato esclusivamente dagli
artt. 65, 68 e 225 del D.lgs. 163 del 2006; con la conseguenza che, in tal caso, la stazione appaltante non è tenuta a
procedere ad alcuna attività di verifica della pretesa anomalia.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 5 maggio 2014 n. 2289
Sull’esclusione della ditta per omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione di una gara
di appalto ed ha escluso la ditta aggiudicataria dalla medesima gara, motivato con riferimento al fatto che tale ditta ha
omesso di dichiarare, ex art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163 del 2006, una precedente risoluzione contrattuale disposta
dalla P.A. per gravi inadempimenti contrattuali, a nulla rilevando che detta risoluzione contrattuale sia stata disposta da
parte da una stazione appaltante diversa da quella che ha bandito l’appalto. Infatti la dichiarazione di cui all’art. 38, c. 1,
lett. f) del D.Lgs. n. 163 del 2006 è essenziale e prescinde dal fatto che la stazione appaltante sia la stessa od altra,
perché attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con
la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque alla P.A.
la valutazione dell’errore grave, che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova.
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TAR TOSCANA, SEZ. I - sentenza 5 maggio 2014 n. 703
Sull’immodificabilità dell’offerta
E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara per un appalto di servizi (nella specie si trattava dei servizi ausiliari presso le
scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco) in favore di una ditta che, da un lato - in contrasto con la
clausola del bando che individua il numero minimo di ore lavorative giornaliere complessive, che l'operatore avrebbe
dovuto svolgere in ogni sede scolastica, in relazione al numero di utenti serviti - articolando al ribasso i limiti fissati
dalla lex specialis, ha determinato, nel complesso, la sua offerta in un monte ore giornaliero inferiore a quello minimo e,
dall’altro - a seguito dell’esperimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta - con il consenso della
stazione appaltante, ha modificato alcuni aspetti essenziali dell’offerta, integrando i turni di lavoro in precedenza
indicati, così da coprire anche i periodi del servizio per i quali non era originariamente indicato il personale occorrente,
e modificando il costo del lavoro, in tal modo mutando, per un aspetto sostanziale, i contenuti economici dell’offerta;.
In tal caso, infatti, l’aggiudicazione deve ritenersi illegittima, sia per violazione della lex specialis, che del principio di
immutabilità dell’offerta.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 8 maggio 2014 n. 2365
Sull’inammissibilità di un avvalimento generico
1. Ai fini della validità di un avvalimento in una gara di appalto, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici), le parti principale e ausiliaria devono impegnarsi a mettere a disposizione
non il solo requisito soggettivo «quale mero valore astratto», ma è necessario che risulti con chiarezza che l’ausiliaria
presti le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito (a
seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). L’art. 88, comma 1, lett. a), del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE») ha recepito, a livello normativo, questo principio, stabilendo che il contratto di avvalimento deve
riportare «in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico».
2. L’esigenza di determinazione dell’oggetto del contratto di avvalimento esiste anche con riferimento alla
dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria, in quanto nell’istituto dell’avvalimento l’impresa ausiliaria stessa non è
semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l'impresa concorrente
ausiliata ma anche verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia
carente, sicché l’ausiliario è tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei
confronti della stazione appaltante. Invero, occorre soddisfare esigenze di certezza dell’Amministrazione, essendo la
dichiarazione dell’impresa ausiliaria volta a soddisfare l’interesse della Stazione appaltante ad evitare, dopo
l’aggiudicazione, l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliaria.
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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - sentenza 8 maggio 2014 n. 4802
Sull’esclusione in caso di domanda di partecipazione firmata da un soggetto privo di poteri
Deve ritenersi nulla - con conseguente legittimità della esclusione della società interessata dalla gara di appalto - la
domanda di partecipazione alla gara stessa che sia stata sottoscritta non già dall'amministratore unico indicato nell'atto
costitutivo e nello statuto della società, bensì da un soggetto di cui nessun atto attesta il subentro nelle predette funzioni.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 maggio 2014 n. 2343
Sugli oneri di sicurezza aziendali
1. Nelle gare di appalto, l’obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza è imposto dal
legislatore, ex art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di
servizi e forniture, mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e
coordinamento ex art. 100, d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 del codice dei
contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza
dell’art. 86, comma 3 bis, dello stesso codice.
Sulla tassatività delle ipotesi di esclusione
2. Alla luce di un’interpretazione coerente con i canoni di tassatività delle cause di esclusione (art. 46, comma 1 bis, del
codice dei contratti pubblici), di ragionevolezza e del favor partecipationis, deve ritenersi che non possa essere esclusa
da una gara di appalto una riunione temporanea d’imprese i cui legali rappresentanti abbiano omesso di apporre, così
come previsto dal bando, una firma per esteso e leggibile, almeno nella prima e nell’ultima pagina dell’offerta tecnica,
nel caso in cui la volontà di appropriarsi della paternità dell’offerta sia comunque evincibile in termini certi
dall’apposizione su tutte le pagine dell’offerta tecnica delle sigle dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate,
identificati con i timbri e con i documenti di identità allegati e dall’inserimento dell’offerta in plichi sigillati e
controfirmati inclusi in contenitori parimenti sigillati e controfirmati; d’altra parte, un’interpretazione formalistica della
normativa di gara, che imponesse l’esclusione nonostante la pacifica riconducibilità dell’offerta alla sfera volitiva del
concorrente, esporrebbe la lex specialis a censure per vizi di eccesso di potere e di contrasto con l’art. 46, comma 1 bis,
del codice dei contratti pubblici.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 13 maggio 2014 n. 2444
Sulla sufficienza del punteggio numerico
1. Nelle gare di appalto, in sede di valutazione delle offerte, il punteggio numerico ben può essere ritenuto sufficiente ex
se ad esternare e sostenere il giudizio della commissione sui singoli elementi tecnici, allorquando la lex specialis della
gara abbia predeterminato in modo adeguato i parametri di misurazione degli stessi consentendo la ricostruzione
dell’iter logico seguito dall’organo tecnico.
Sul giudizio di anomalia dell’offerta
2. In materia di gare di appalto, la valutazione di anomalia (e a fortiori quella di non anomalia) attiene a scelte rimesse
alla Stazione appaltante quale espressione di autonomia negoziale in ordine alla convenienza dell’offerta ed alla serietà
e affidabilità del concorrente, ed è pertanto sindacabile in s.g. solo ab externo, nei limiti della abnormità, manifesta
irragionevolezza e travisamento dei fatti.
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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 14 maggio 2014 n. 5080
Sul diritto di accesso al contratto del subappaltatore
Sussiste il diritto del subappaltore di accedere al contratto di appalto stipulato tra la P.A. e l'appaltatore, nel caso di
istanza ostensiva motivata con riferimento alla sussistenza di un credito vantato dall’accedente nei confronti
dell’appaltatore e avanzata al fine di attivare, anche in sede giurisdizionale, i rimedi previsti dall’art. 118, comma 3, del
D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite). In tal caso, infatti, sussiste un interesse concreto ed
attuale all’accesso, poiché la conoscenza della documentazione richiesta con l’istanza ostensiva, consente al
subappaltatore-accedente di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere a tutela del proprio credito,
sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello giurisdizionale.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 14 maggio 2014 n. 2501
Sul cottimo fiduciario e sull’invito all’affidatario “uscente”
1. Ai contratti della P.A. devono sempre applicarsi le regole comunitarie sulla concorrenza, inclusi gli obblighi di parità
di trattamento e di trasparenza. E’ bene precisare che i principi generali del Trattato valgono anche per i contratti e le
fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate; quali - oltre alla concessione di servizi e beni pubblici - gli
appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei
professionisti.
2. Il cottimo fiduciario costituisce procedura annoverabile tra gli appalti e, specificatamente, riconducibile - giusta
disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 del D.L.vo n. 163/2006 -, nell'ambito delle procedure negoziate. In quanto
tale, ad esso si devono applicare norme e principi classici della gara, non potendosi escludere affatto l'applicazione dei
principi generali contrattuali - legalità, trasparenza e parità di trattamento.
3. La disposizione di cui all’art. 125, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006 (secondo cui, "per servizi o forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento") prevede il tendenziale criterio della rotazione.
Tale norma, non impone, è vero, di invitare il precedente affidatario del servizio; è tuttavia incontestabile però che
costituisce regola di buona amministrazione quella di prendere atto della circostanza che, laddove questi richieda di
partecipare, non v’è ragione alcuna che legittimi l’Amministrazione a non rispondere chiarendo le ragioni del mancato
invito (foss’anche richiamando la norma di legge, in teoria).
E’ inoltre incontestabile che, con riferimento al cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro si potrebbe optare
per l’affidamento diretto; ma ove ciò l’Amministrazione non faccia, esperita la procedura negoziata, essa si deve
conformare ai canoni di trasparenza e pubblicità.
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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II BIS - sentenza 19 maggio 2014 n. 5248
Sull’irrilevanza dell’omessa presentazione della domanda di partecipazione alla gara
E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso una ditta da una gara, motivato con
riferimento alla mancanza della domanda di partecipazione, nel caso in cui, da un lato, la domanda di partecipazione
prevista dal bando non contempli alcuna dichiarazione e, dall'altro, la volontà della ditta stessa di voler partecipare alla
gara e la riferibilità all’impresa partecipante di quanto effettivamente presentato, possano essere chiaramente desunte
dal complesso della documentazione allegata all'offerta.
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TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - sentenza 21 maggio 2014 n.
517
Sulla rilevanza della dichiarazione mendace
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria
che sia motivato con riferimento al fatto che, a seguito di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, è emersa, a
carico della ditta interessata, una pregressa risoluzione contrattuale per prestazioni analoghe comminata da altra P.A.
non dichiarata in sede di domanda di partecipazione, a nulla rilevando che la risoluzione contrattuale sia ancora
sottoposta ad accertamento giudiziale; tale ultima circostanza, infatti, non sposta i termini della questione in quanto
assumono rilevanza, ai fini del diniego di aggiudicazione, le false dichiarazioni rese in ordine alle condizioni generali di
partecipazione alla gara, considerate nella loro oggettività e quindi indipendentemente da qualsiasi indagine
sull’elemento soggettivo riguardante l’autore della condotta.
Connessa alle predette false dichiarazioni è la sanzione della decadenza dell’aggiudicazione provvisoria prevista
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il quale dispone che dalla non veridicità del contenuto della dichiarazione deriva la
decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
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TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 21 maggio 2014 n. 2785
Sulla rilevanza della mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali
E’ illegittima l’ammissione in gara (nella specie, si trattava di un appalto di progettazione esecutiva e di lavori), di una
ditta che non ha indicato nell’offerta gli oneri da rischio specifico, detti anche "aziendali", né in sede di presentazione
dell’offerta né in occasione delle giustificazioni prodotte nel corso della verifica di anomalia dell’offerta; infatti,
l’indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce un requisito ineliminabile dell’offerta e, in caso di omissione,
comporta l’esclusione dalla gara anche ove non espressamente richiesto dal bando.
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TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - sentenza 21 maggio 2014 n.
517
Sulla revoca dell’aggiudica per falsa dichiarazione
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria
che sia motivato con riferimento al fatto che, a seguito di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, è emersa, a
carico della ditta interessata, una pregressa risoluzione contrattuale per prestazioni analoghe comminata da altra P.A.
non dichiarata in sede di domanda di partecipazione, a nulla rilevando che la risoluzione contrattuale sia ancora
sottoposta ad accertamento giudiziale; tale ultima circostanza, infatti, non sposta i termini della questione in quanto
assumono rilevanza, ai fini del diniego di aggiudicazione, le false dichiarazioni rese in ordine alle condizioni generali di
partecipazione alla gara, considerate nella loro oggettività e quindi indipendentemente da qualsiasi indagine
sull’elemento soggettivo riguardante l’autore della condotta. Connessa alle predette false dichiarazioni è la sanzione
della decadenza dell’aggiudicazione provvisoria prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il quale dispone che dalla
non veridicità del contenuto della dichiarazione deriva la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 21 maggio 2014 n. 2622
Sul ruolo del progettista nell’appalto integrato
1. Alla stregua dell’articolo 53, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui, in caso di appalti integrati di
progettazione ed esecuzione di lavori, il concorrente può limitarsi ad indicare in sede di offerta il soggetto qualificato
per la progettazione), deve ritenersi che il professionista non assuma la veste formale di ‘concorrente’ nell’ambito della
gara di appalto, con la conseguenza che nei suoi confronti non risultano direttamente applicabili le previsioni in tema di
requisiti di ordine soggettivo di cui all’articolo 38 del codice dei contratti pubblici.
Sulla necessità di una congrua motivazione nel solo caso di rilevanza della condanna
2. La Stazione appaltante, ove non ritenga che il precedente penale dichiarato dal concorrente sia incisivo sulla sua
moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la
motivazione di non gravità del reato essere anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara
dell'impresa; viceversa, è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale. La
stazione appaltante deve infatti motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni.
_____________________________
TAR ABRUZZO - L’AQUILA, SEZ. I - sentenza 22 maggio 2014 n. 484
Sull’ammissibilità dell’avvalimento anche per la certificazione della qualità
E’ legittima l’ammissione in gara di una ditta che, al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità, ha
fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento; infatti, la formulazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, che il
concorrente "… può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico
- organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto", è molto ampia e non prevede alcun divieto; sicché ben può l’avvalimento
riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica.
____________________________
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - sentenza 22 maggio 2014 n.
527
Sulla revoca dell’aggiudica per mancata sottoscrizione del contratto.
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione di una gara
di appalto, che sia motivato con riferimento al fatto che l’impresa aggiudicataria ha formalmente rinunciato
all’aggiudicazione e, contestualmente, si è rifiutata di stipulare il contratto nel termine di legge, a nulla rilevando che, a
fondamento di tale rinuncia, il concorrente interessato abbia posto ragioni inerenti la non convenienza del contratto
stesso.
________________________________
TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. II - sentenza 23 maggio 2014 n. 1342
Sulla natura del rapporto tra direttore dei lavori e stazione appaltante
Il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente
medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di
una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di
cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nell’ipotesi in cui la collaborazione
assuma carattere continuativo, e il professionista riceva direttive e istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera
di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della
controversia al giudice ordinario.
________________________________
TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 26 maggio 2014 n. 1287
Sulla revoca dell’aggiudica per fallimento dell’impresa ausiliaria
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria
di una gara di appalto disposta in favore di una ditta che ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, che sia motivato
con riferimento al fatto che è risultato che l’ausiliaria, al momento della partecipazione alla gara, era assoggettata a
fallimento; infatti, l’art. 49, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 impone che la società ausiliaria possegga tutti i
requisiti richiesti dall’art. 38 del medesimo d.lgs. per la partecipazione alla gara, tra cui è ricompreso anche il fatto di
non essere assoggettati a procedure concorsuali.
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Rassegna giurisprudenziale sulle procedure ad evidenza