COMUNE DI SASSO MARCONI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI NELLA GESTIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
1. Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio delle funzioni conferite ai
Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi
pubblici per le politiche abitative, e in particolare, la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell'ambito dei principi
previsti dalla legge regionale medesima.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "edilizia residenziale pubblica", anche individuata con l'acronimo "ERP", gli
alloggi definiti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24/2001;
b) per "ACER", l'ente pubblico economico denominato "Azienda Casa Emilia-Romagna"
della provincia, derivante dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari
(IACP della provincia);
c) per "gestione del patrimonio abitativo", l'effettuazione di tutti gli interventi volti a
garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del
Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al
soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;
d) per "soggetto gestore", il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio
abitativo di proprietà del Comune, qualora previsto;
e) per "legge regionale" -oppure L.R. 24/2001-, la legge regionale Emilia-Romagna 8
agosto 2001, n. 24, recante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo".
ART. 2
COMPETENZE DEI COMUNI
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2001, esercita, in forma preferibilmente
associata, le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i
compiti concernenti l'attuazione e la gestione degli stessi.
2.Il Comune inoltre:
può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali e
economiche, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di programmazione e
sviluppo del patrimonio di ERP;
esercita le funzioni amministrative relative alla concessione e alla revoca dei contributi
pubblici anche in forma associata;
1
predispone i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del
patrimonio di ERP.
TITOLO II
ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER I RAPPORTI CON SOGGETTI
PUBBLICI E GESTORI DI ALLOGGI DI ERP
ART. 3
CONCERTAZIONE SOCIALE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
1.Il Comune, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/2001, informa la propria attività al metodo
della concertazione istituzionale, secondo i principi di cui alla L.R. 3 del 1999, favorendo
inoltre, l'apporto delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari alla
definizione delle politiche abitative a livello locale.
2. Il Comune può, altresì, attivare iniziative di collaborazione e di confronto con altri Enti
Locali, finalizzate a sviluppare interventi per rispondere al fabbisogno abitativo dei
cittadini, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle fasce sociali deboli.
3. Il Comune, per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, può
realizzare progetti di carattere sperimentale con gli altri Comuni, con le Associazioni o
Unioni Comunali, con la Provincia e con l’ACER, finalizzate in particolare alla gestione
dei casi di criticità nella disponibilità di abitazioni in ambiti territoriali anche afferenti a più
Comuni.
ART. 4
GESTIONE DEL PATRIMONIO E RAPPORTI CON IL SOGGETTO GESTORE
1. II Comune può affidare ad ACER o ad altro soggetto gestore, la gestione del
patrimonio abitativo di ERP, nonché la gestione di tutto o parte del proprio patrimonio,
stipulando apposito contratto di servizio in cui siano disciplinati i contenuti minimi relativi
ai servizi prestati, alle modalità e ai tempi di erogazione dei medesimi, nonché i proventi
derivanti dall'attività.
2.Il contratto di cui al precedente comma 1 definisce, in particolare:
a) le attività ed i servizi di natura tecnica ed amministrativa affidati al soggetto gestore;
b) le attività istruttorie eventualmente affidate al soggetto gestore con riferimento a
procedimenti comportanti l'adozione di provvedimenti autoritativi da parte del Comune;
c) gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio abitativo, con
relativa indicazione degli standard gestionali minimi;
d) i profili economici del rapporto.
3 Il contratto deve comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione
di essa;
b) gli standard minimi relativi allo svolgimento dell'attività e il recepimento del protocollo
di intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e la carta dei servizi a
garanzia dei diritti degli utenti;
c) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
d) le modalità dei controlli del Comune sull'espletamento delle attività oggetto della
convenzione;
2
TITOLO III
ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E GESTIONE DEGLI
ALLOGGI
ART. 5
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
1. All'assegnazione degli alloggi il Comune provvede, ai sensi dell'art. 25 della L.R.
24/2001, mediante concorso pubblico, con cadenza biennale, da emanarsi anche per
ambiti sovracomunali.
ART. 6
NORME CONCERNENTI I BANDI DI CONCORSO
1. Il Bando di concorso è di carattere generale e deve essere indetto dal Comune ogni
due anni dall'approvazione della graduatoria definitiva del Bando generale.
2. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale, gli alloggi
vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.
3. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in
dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali,
indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali
specifiche condizioni.
4. Il Bando di concorso generale e speciale deve essere pubblicato mediante affissione
di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
Contemporaneamente, copia del Bando deve essere inviata alla Regione per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il Comune dovrà
assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme.
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando generale deve contenere i
seguenti elementi:
a- le modalità di presentazione della domanda;
b- termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la
presentazione della domanda;
c- i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio,
come specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002,
prevedendo che l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sasso
Marconi; venga svolta per almeno il 70% sul territorio comunale, attestata dal datore di
lavoro;
d- le condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti che attribuiscono i punteggi
ai sensi del presente regolamento;
e- la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di ERP.
ART. 7
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo
stesso nei termini prefissati, deve indicare:
a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta
la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare con le generalità di ciascun componente;
c) la situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutata secondo i criteri
stabili dal D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
d) le condizioni utili ai fine dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della
graduatoria;
3
e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni
relative al concorso.
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono
a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001, nonché
in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere
c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001.
ART. 8
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA
TABELLA A
Condizioni oggettive - Disagio abitativo
A-1
Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità
competente ed esistente dai periodi come sotto indicati alla data della
domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti per
l’assegnazione, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad
A.1.1
abitazione, esistente da almeno un anno alla data della domanda
intendendosi tali quegli spazi che inequivocabilmente hanno una
destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e
funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni:
- immobili di categoria catastale diversi dalla A/ es.: cantine, soffitte,
autorimesse, negozi
- roulottes- camper – casa mobile
A.1.2
sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dai
Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione
sociale:
- Comunità - casa famiglia - Istituti madre bambino - Istituti per
adulti
- Contratto di locazione provvisoria in alloggi pubblici o in centri
di prima accoglienza esistente da almeno un anno
- Posto letto in strutture di bassa soglia, dormitorio, posto letto in
abitazione privata da almeno sei mesi
- Sistemazione in centri di seconda accoglienza o in
appartamenti polifunzionali (*) da almeno due anni
- Alloggio con contratto di locazione transitorio fino a 18 mesi
assegnato per pronta emergenza abitativa
(*) per appartamento polifunzionale si intende la sistemazione in
appartamento comune con uso esclusivo di camera e bagno
A.1.3
4
p. 8
p. 6
p. 10
p. 8
p. 8
p. 6
p. 4
Condizione di coabitazione esistente da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda come da risultanza anagrafica:
- Nuclei coabitanti in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di p. 4
p. 3
parentela, in situazione di ospitalità
- Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con contratto cointestato
p. 2
- Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di
p. 2
parentela, in situazione di ospitalità
- Coppia di giovane età anagrafica, come definita al successivo punto
B.5, coabitante con nucleo di origine
Inabitabilità - residenza in alloggio per il quale sia stato rilasciato
A.1.4
dall’Autorità competente certificato di inabitabilità, intendendosi come
tale l’alloggio sprovvisto dei servizi igienico – sanitari, o di allacciamento
a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano
terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità
p. 4
diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi
;
la residenza deve sussistere da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda
Inidoneità immobile – residenza anagrafica in immobile e/o alloggio
A.1.5
inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti appartenenti al
nucleo familiare richiedente, in condizione certificata di invalidità,
handicap o non autosufficienza con problemi di mobilità documentati da p. 2
idonea certificazione da parte dell’Autorità competente.
Il punteggio è riconosciuto qualora il nucleo risieda in alloggio ubicato
non al piano terra, in immobile privo di ascensore e/o servo-scala
idoneo alla disabilità presente, oppure in alloggio conformato su due
piani.
N. B. Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle
condizioni soggettive di cui al successivo punto B.4 (condizione di
invalidità)
A-2
A. 2.1
A. 2.2
A. 2.3
A-3
A.3.1
A.3.2
Sfratto e condizioni equiparate - abitazione che debba essere
rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita
locazione, di ordinanza di sgombero, convalida rilascio per occupazione
senza titolo, senza effrazione.
Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato
per morosità dell’inquilino o per altra inadempienza contrattuale con la
sola eccezione per quei nuclei inseriti in un progetto socio-assistenziale
condiviso e sottoscritto.
provvedimento da eseguirsi entro dodici (12) mesi dalla data di
presentazione della domanda:
provvedimento da eseguirsi oltre 12 mesi dalla data di presentazione
della domanda:
provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza
passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio (il presente
punteggio non sarà riconosciuto se al momento della domanda sono
trascorsi più di 12 mesi dalla data indicata come termine di uscita
nell’atto di separazione ed i due coniugi risultano ancora conviventi):
Sistemazione precaria a seguito di esecuzione di sfratto:
sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto
per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza
di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale
o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio
purchè il rilascio dell’alloggio sia avvenuto da non oltre tre anni alla data
della domanda:
- in alloggio presso terzi o in alloggio con concessione amministrativa
del Comune
- in locazione con contratto di natura transitoria non superiore a 18 mesi
Le condizioni A.1.1), A.1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro
5
p. 10
p. 7
p. 7
p. 10
p. 5
e con A.1.3) e A.1.4)
Il punteggio delle condizioni sopra indicate non viene riconosciuto se le
condizioni di disagio sono state determinate da esecuzione di sfratto
intimato per morosità ad esclusione del caso in cui il nucleo sia inseriti
in un progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto.
Condizioni oggettive - Disagio economico
In presenza di valore ISE zero i punteggi relativi alle successive
condizioni A-4 e A-5 non vengono riconosciuti. Fanno eccezione i
casi in cui:
- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF,
- il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il
reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
- il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai
Servizi Sociali (condizione attribuibile solo in presenza di una specifica
relazione dei servizi sociali);
- il nucleo richiedente dimostri che il reddito nell'anno in cui presenta la
domanda è di importo tale da comportare un valore ISE superiore a zero.
A-4
nucleo familiare richiedente con valore ISEE inferiore o uguale al 50% del
limite previsto per l’accesso, senza tener conto quindi delle maggiorazioni
previste per casi particolari:
30,00 % del limite per l’accesso all’ERP
p. 4
A.4.1 - inferiore o uguale al
p. 3
p. 2
A.4.2 - compreso tra il 30,01 % e il 40,00 % del limite per l’accesso all’ERP
A.4.3
- compreso tra il 40,01 % e il 50,00 % del limite per l’accesso all’ERP
A-5
Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della
domanda, abiti ed abbia residenza anagrafica in un alloggio o in uno
spazio per il quale uno dei componenti il nucleo richiedente sia titolare di
contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo
riferito all’anno di presentazione della domanda incida sul Valore ISE del
nucleo familiare richiedente, così come indicato dalla Dichiarazione
Sostitutiva Unica allegata alla domanda, nelle sottoindicate misure
percentuali:
p. 6
A.5.1 - in misura superiore al 80% del valore ISE
p. 4
- in misura superiore al 60% e fino al 80% del valore ISE
p. 2
A.5.2 - in misura pari o superiore al 40% e fino al 60% del valore ISE
A.5.3
TABELLA B
Condizioni soggettive - Disagio sociale
B-1
B.1.1
B.1.2
B-2
B.2.1
6
Nucleo pluricomponente - nucleo familiare richiedente, in cui è presente
almeno un minore, composto da 4 componenti ed oltre di cui:
p. 3
almeno 3 minori:
p. 2
uno o due minori:
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda
che al momento della verifica dei requisiti
Condizione di anzianità.
nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 70
B.2.2
B-3
B-4
B.4.1
B.4.2
B.4.3
anni, (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei
due abbia superato i 70 anni purchè l’altro non svolga attività lavorativa)
anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al
75% :
Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i
65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei
due abbia superato i 65 anni purchè l’altro non svolga attività lavorativa)
anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al
75%:
presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età
superiore a 70 anni:
N.B.: I punti relativi alle condizioni B-2 e B-3 non sono cumulabili tra di
loro; in presenza di più condizioni verrà attribuito il punteggio più
favorevole al richiedente.
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda
che al momento della verifica dei requisiti
Condizione invalidità - presenza nel nucleo familiare richiedente di una o
più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si
considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di
qualsiasi genere che comportino:
una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata pari al
100% o una disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3
comma 3 della L. 104/92 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età
certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92
una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al
74% fino al 99% o certificazione di non-autosufficienza rilasciata ad anziani
ultrasessantacinquenni dalla competente U.V.G.T con punteggio BINA non
inferiore a punti 500 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età
certificato ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92
una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al
66% fino al 74%
In caso di presenza nel nucleo richiedente di più componenti con disabilità il
punteggio viene attribuito come segue:
a) primo componente: punteggio pieno corrispondente alla propria
condizione
b) secondo componente e successivi: punteggio di pertinenza ridotto di
un punto.
p. 4
p. 3
p. 2
p. 5
p. 3
p. 2
Il punteggio massimo attribuibile al nucleo per la condizione B.4) sarà pari a
punti 8.
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda
che al momento della verifica dei requisiti
B-5
7
Coppia di giovane età anagrafica - Coppia di giovani con o senza figli,
nella quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni di età
alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica dei
requisiti prima dell’assegnazione, e che la somma dell’età di entrambi non p. 3
superi 75 anni.
Adulto solo convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale nucleo familiare richiedente composto da un solo genitore con uno o più figli
minori a proprio carico, anche in presenza di figli maggiorenni a carico
fiscale. La condizione non sussiste quando il richiedente convive
anagraficamente con altro adulto non legato da vincoli di parentela.
B.6.1 con due o più minori:
B.6.2 con un minore:
punteggio aggiuntivo nel caso in cui tutti i figli a carico fiscale siano
riconosciuti solo dal genitore del nucleo richiedente:
punteggio aggiuntivo nel caso in cui tutti i figli a carico fiscale del nucleo
richiedente risultano orfani dei genitori non presenti nel nucleo:
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda
che al momento della verifica dei requisiti
B-6
B-7
B.7.1
B.7.2
B-8
B-9
B-10
B.10.1
B.10.2
B.10.3
B-11
B.11.1
B.11.2
B-12
8
Nucleo familiare composto da una persona sola - (risultante
anagraficamente da almeno un anno precedente alla data di
presentazione della domanda)
di età minore di 65 anni:
di 65 anni o di età superiore (punteggio cumulabile con la condizione di
anzianità B-2):
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda
che al momento della verifica dei requisiti
Nucleo familiare di cittadini italiani, emigrati all’estero e già iscritti
AIRE, rientrato da meno di un anno nel Comune e in stato di disagio
abitativo (artt. 2 e 4 della L.R. 3/2006):
Profughi - Condizioni di profugo italiano di cui alla legge 26/12/1981 n. 763
come prorogata dalle disposizioni di cui all’art. 1 Legge 13/07/1995 n. 295 e
all’art. 2 Legge 8/4/1998 n. 89 o cittadini stranieri a cui sia stato riconosciuto
il diritto di asilo secondo le normative vigenti:
(Tale punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui alla condizione A
1.2).
Condizione di pendolarità - Richiedente in condizione di pendolarità
quotidiana nell’ambito della settimana lavorativa, con distanza tra il Comune
di residenza ed il Comune di SASSO MARCONI nel quale svolge attività
lavorativa calcolata in base al percorso stradale più breve da Municipio a
Municipio:
Oltre 70 km:
Oltre 40 fino a 70 km:
Da 25 fino a 40 km:
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda
che al momento della verifica dei requisiti
Anzianità di residenza – Richiedente che risiede nel Comune di Sasso
Marconi senza interruzioni:
Da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda
Da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda
Nucleo familiare in condizione di disagio, anche abitativo, per il quale l’Ufficio
Servizi Sociali ha in corso un progetto di sostegno/recupero al fine di
garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo:
Tale punteggio non è cumulabile con altri punteggi di disagio abitativo.
p. 3
p. 2
p. 3
p. 3
p. 4
p. 2
p. 1
p. 1
p. 3
p. 2
p. 1
p. 1
p. 2
p. 3
N.B.. - L’attribuzione del presente punteggio avviene esclusivamente su
valutazione e conseguente relazione del Settore Politiche Sociale
relativamente a nuclei già inseriti in un progetto socio-assistenziale
condiviso e sottoscritto.
ART. 9
ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA
1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la
completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base
della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e/o accertata d'ufficio, al fine di
determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.
2. Durante l’istruttoria il Comune può inoltre sanare eventuali dichiarazioni parziali o
inesattezze di modesta entità rilevate sulla base degli accertamenti istruttori, invitando
per iscritto il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione. In assenza di regolarizzazione da parte del
richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per
l’accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale
documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede
all’attribuzione dello stesso.
Qualora, a seguito degli accertamenti istruttori, si riscontri l’inattendibilità di dichiarazioni
contenute nella domanda o la sussistenza di false e/o mendaci dichiarazioni, si
applicano i provvedimenti di decadenza della domanda e le sanzioni di cui agli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche
3.Il Comune procede alla formazione e approvazione della graduatoria di cui al comma 1
del presente articolo, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine
massimo di mesi sei dalla chiusura del Bando. Nella graduatoria provvisoria sono
indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di
consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.
4. II Comune provvede alla pubblicazione nell'Albo pretorio della graduatoria provvisoria
per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente,
nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.
5. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o
affidamento pre-adottivo, nonché le condizioni preesistenti alla chiusura del bando, ma
non dichiarate in domanda, possono essere documentati anche dopo la presentazione
della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono
considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli
interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
6. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse
forme previste per il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio,
gli interessati possono presentare ricorso alla commissione all'uopo istituita dal Comune.
Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione di cui al successivo art.
10, esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni, secondo le
modalità di cui all'articolo successivo.
8. Il Comune può stabilire anche delle graduatorie speciali in cui inserire le domande di
richiedenti che si trovino in particolari o gravi condizioni, individuate ai sensi dell'art. 11.
del presente regolamento.
9
ART. 10
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E
L'ESAME DEI RICORSI
1.Il Comune, per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP,
istituisce un'apposita commissione tecnica, composta da tre o cinque membri.
2. Il Comune può procedere, d'intesa con gli altri Comuni della Associazione o Unione di
appartenenza, ovvero per ambiti territoriali omogenei, alla costituzione di un'unica
commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP.
La Commissione opera per l'intero ambito territoriale di riferimento.
3. La graduatoria definitiva di assegnazione è formata dalla commissione tecnica di cui
al comma 2, costituita da un rappresentante delle OO.SS. degli inquilini, individuato dalle
stesse e da esperti in materia di cui almeno 1 dipendente comunale, con possibilità di
reperire membri all’esterno dell’organico del Comune .
4.La commissione dura in carica tre anni. I componenti della commissione possono
essere rieletti non più di tre volte. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza
del 50% più uno dei componenti.
5.La commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la
graduatoria provvisoria di cui all'art. 9, comma 4, del presente regolamento e provvede
alla formazione della graduatoria definitiva. In caso di domande con pari punteggio, le
stesse verranno ordinate in base al valore ISEE, dando precedenza al valore inferiore; in
caso di domande col valore ISEE uguale o pari a zero, si procederà al sorteggio con
l'utilizzo di strumentazioni informatiche.
6.La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene
pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e
contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
7. La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
ART. 11
GRADUATORIE SPECIALI
1.Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di
concorrenti con le condizioni di cui ai punti:
A-5) caso di coppia di nuova formazione,
A-6) caso di adulto con minore/i a carico,
B-2) caso di anziano ultrasessantacinquenne,
B-3) caso di anziano ultrasettantenne,
col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di
alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente,
secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.
2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei
familiari con presenza di handicappati di cui al punto B-4) di cui all'art. 8 del presente
regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno
nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche,
secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.
ART 12
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI
1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti
richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio - di cui all'art. 8, comma l, del
presente regolamento- nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in
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posizione utile nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti, prescritti ai fini dell'assegnazione, e tutte le condizioni oggettive devono
sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della
assegnazione dell'alloggio di ERP; le condizioni soggettive devono sussistere
unicamente al momento della domanda fatto salvo quanto espressamente richiesto nelle
singole condizioni.
3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi,
nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle
condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in
opposizione al Comune.
4.Il ricorso viene esaminato dalla commissione tecnica di cui all'art. 10 del presente
regolamento, e il Comune provvede a comunicare la decisione assunta.
5.In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di
graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.
6.Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare
l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive
dichiarate nella domanda. (il presente articolo recepisce e da attuazione al Capo III
della Legge Regionale 24/2001).
ART. 13
ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO 1.
L'alloggio è assegnato in base:
a- alla composizione del nucleo;
b- alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla disponibilità
degli alloggi.
2. Il Soggetto Gestore, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio abitativo ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento, è tenuto a fornire al Comune l'elenco di
tutti gli alloggi da assegnare, che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati
liberi da precedenti nuclei assegnatari.
3. Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.
4. Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla
dimensione dell'alloggio - ossia superficie in mq - rapportata al numero dei componenti
il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, calcolando la
superficie in mq. utili con una tolleranza in più o in meno del 5% dell’unità uso
abitazione esclusi balconi, terrazze e altri accessori ,come di seguito specificato :
a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 49,00 mq. sono assegnabili ai nuclei
familiari composti da 1 e 2 persone; in presenza di disponibilità per l’assegnazione di
monolocali, di porli in assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria dei soli nuclei
familiari composti da una persona.
b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 49,1mq. e 67,00 mq. sono assegnabili ai
nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 67,1 mq. e 92 mq. sono assegnabili ai nuclei
familiari composti da 5 persone;
d) gli alloggi con superficie oltre i 92,1 mq, sono assegnabili ai nuclei familiari composti
da 6 persone ed oltre;
e) per le particolari caratteristiche tipologiche degli alloggi del Borgo di Colle Ameno che
per quanto riguarda le superfici non rispondono alla consuetudine degli standard
costruttivi dell'ERP è data facoltà al Comune di valutare le singole situazioni applicando
ove si rendesse necessaria la deroga agli standard di cui ai commi 6 e 7 del presente
articolo.
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5. Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere
considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all’art. 27,
comma 3, della L.R. 24/2001, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare
ai sensi dell'art. 27, comma 1, della medesima L.R. 24/2001 e coloro che occupano
irregolarmente 1'alloggio.
6. In deroga a quanto stabilito nel comma 5 che precede, in caso di assegnazione a
nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard
abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più Il Comune può effettuare
di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni in deroga agli standard fissati ai
sensi del comma 4 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in
relazione a entrambi gli elementi che seguono:
- peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non
consentano una soluzione valida al problema abitativo del nucleo stesso;
- caratteristiche dell'alloggio non idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo
familiare interessato.
8. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da
non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla
metratura di quell’alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso
effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.
9.
Gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq di cui al comma 3, lett. a)
del presente articolo sono assegnabili anche al nucleo familiare composto da due adulti
e un minore di età non superiore dieci anni.
ART. 14
ALLOGGI SOTTRATTI O TEMPORANEAMENTE SOTTRATTI ALL'ERP
l. Gli alloggi di proprietà comunale, già esclusi dall'ERP ai sensi della normativa
previgente, possono essere utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei
concorrenti collocati nelle graduatorie comunali e con accertati requisiti e punteggi utili
per l'assegnazione, i quali si trovino nelle seguenti situazioni:
a- sfratto eseguito,
b- esecuzione con tempi definiti dello sfratto,
c- presenza di altre situazioni abitative gravi, valutate caso per caso dal Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, della L.R. 24/2001, può sottrarre
temporaneamente all'assegnazione gli alloggi non più idonei, per vetustà,
inadeguatezza tipologica o per ubicazione, ad essere assegnati come residenza
permanente, per inserirli con priorità in programmi di recupero e riqualificazione e può,
altresì, destinare gli alloggi ERP ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea
sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.
3. Secondo quanto dispone l'art. 20, comma 7, della L.R. 24/2001, i programmi di
riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica
devono garantire la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi ERP
all'interno degli ambiti oggettivi del programma.
ART. 15
ASSEGNAZIONI IN DEROGA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
ABITATIVA
1. Il Comune prevede casi di assegnazioni, di seguito specificati, in deroga alla
graduatoria nelle situazioni di particolare emergenza abitativa. A tale fine riserva con
proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, una quota di
alloggi da definire annualmente in relazione al numero di alloggi che, stante la
disponibilità di alloggi dell'anno precedente, si preveda di avere a disposizione. Si
possono identificare nell'ambito dell'Associazione o Unione di Comuni un numero
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stabilito di alloggi da utilizzare nei casi di situazioni di emergenza abitativa.
2. Nei casi di cui al comma 1 e specificati al comma 3, il Comune può provvedere
all'assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due
anni.
3. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei nuclei
familiari che rientrino nelle categorie o situazioni di seguito specificate:
a) casi gravi ed emergenti ("casi sociali"), individuati sulla base dei criteri formalmente
definiti dal Comune;
b) altre situazioni particolari e gravi, individuate sulla base dei criteri formalmente definiti
dal Comune, con specifico riguardo a:
• nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio,
• nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di
maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia;
• nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità,
coabitazioni conflittuali,sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni
abitative alquanto precarie (senza casa, in strutture pubbliche, ecc.);
• nuclei numerosi con la presenza di minori;
• nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni;
c) sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763;
d) emigrati che rientrano in un Comune della Regione Emilia-Romagna o che siano
rientrati da non più di dodici mesi dall'adozione del provvedimento annuale di riserva di
alloggi per emergenza abitativa di cui alla L.R. 21 febbraio 1990 n. 14;
e) trasferimento appartenenti all’arma dei Carabinieri in servizio nella Caserma di Sasso
Marconi.
4. I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni
sopra ricordate ai fini della loro sistemazione provvisoria, sono tutti quelli stabiliti per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, indicati nella normativa regionale in materia.
5. Il Comune può procedere all’assegnazione definitiva dell'alloggio:
- alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 2;
- previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP, di cui
alla L.R. 24/2001.;
- previa verifica dell'efficacia e della validità che la sistemazione provvisoria ha avuto
nei confronti del nucleo familiare interessato.
- nel caso del comma e) del presente articolo, previa verifica della sussistenza delle
condizioni che avevano determinato l’assegnazione in emergenza.
6. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 5, l'alloggio deve essere rilasciato
in base a provvedimento del Comune.
7. Qualora nell'ambito della gestione delle graduatorie comunali non si verifichino le
condizioni generali per l'utilizzo degli alloggi esclusi dall'ERP, di cui al precedente art. 14,
comma 1, del presente regolamento, questi, nel numero stabilito dal Comune, vengono
destinati per la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari in emergenza abitativa di cui
al comma 3 del presente articolo del Regolamento. In tal caso, l'assegnazione
definitiva, conseguente al periodo di sistemazione provvisoria, avverrà in un alloggio di
ERP.
ART. 16
INDIVIDUAZIONE, CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA
1. Il Comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto e, qualora sia possibile, prevede
la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l’assegnazione, al
fine di esprimere una preferenza, fissando comunque un termine massimo di sette giorni
per la scelta dell'alloggio.
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2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da
persona a ciò delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal
diritto di scelta.
3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi
ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati
da parte del Comune.
4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente
motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di
non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza
dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto
all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente
disponibili.
6. Secondo quanto pattuito nella convenzione di cui all'art. 4, l’Ente Gestore, sulla base
del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione con lettera
raccomandata, qualora non sia stato possibile un reperimento più rapido dell'avente
diritto, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei
regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida
dell'Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere
in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto
dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
7. Il Comune stabilisce in sessanta giorni il termine entro il quale l'assegnatario deve
occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di
motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la
decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La
dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e
comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato
mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e
documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
8. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità
competente.
ART. 17
MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI
1. La mobilità dell’utenza che occupa gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in
conformità ai principi dettati dalla L.R. 24/2001, può aver luogo attraverso la richiesta
dell’assegnatario o attivata d’ufficio .
2. La mobilità è disposta a favore di coloro che risultano essere componenti regolari del
nucleo familiare assegnatario escludendo ospiti o occupanti non regolari, saranno
ammesse soltanto le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti di
permanenza nell’erp.
3. Nel caso di mobilità richiesta dall’assegnatario non saranno prese in considerazione
le istanze di coloro che hanno ottenuto l’assegnazione da meno di due anni ( salvo
quanto previsto per la mobilità d’ufficio) o di coloro che si trovano in situazioni di grave
sovraffollamento per presenza di ospiti.
Non potranno avere la mobilità coloro che hanno morosità, se prima non provvedono a
saldare tutti i debiti riscontrati e/o indennizzati i danni causati nell’alloggio di
provenienza.
4. Le domande di cambio alloggio potranno essere presentate in qualsiasi momento,
dovranno indicare e documentare le condizioni per le quali si chiede la mobilità.
Saranno istruite dal Comune attraverso la verifica dei requisiti previsti per la
permanenza nell’erp, per tutti i componenti del nucleo avente titolo e valutando le
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condizioni di disagio abitativo rappresentato, secondo parametri e punteggi di seguito
previsti.
Sulla base dell’istruttoria effettuata si determinerà una graduatoria aperta, aggiornabile
con cadenza semestrale, con le nuove istanze pervenute e/o con le istanze di modifica
di quelle già presentate, predisposta dal responsabile dell’Area competente.
La graduatoria verrà formulata in base ai punteggi di seguito indicati al comma 10.
5. Il numero degli alloggi da destinarsi alla mobilità richiesta dall’assegnatario è definita
annualmente dalla Giunta Comunale .
6. La mobilità d’ufficio può essere attivata dal Comune per eliminare le condizioni di
grave sottoutilizzo degli alloggi erp, per esigenze di ristrutturazione, per piani vendita
dell’alloggio occupato e/o dell’edificio di cui esso faccia parte; ovvero per i seguenti
gravi motivi:
- condizioni di grave pericolosità e/o fatiscenza dell’alloggio occupato o dell’edificio in
cui esso si trova;
- gravi casi di invalidità o menomazione fisica sopraggiunta imprevedibilmente e non
risolvibile;
- condizione di grave morosità riconducibile alla particolarità della situazione
economico-sociale del nucleo assegnatario documentata dai Servizi Sociali di
competenza di cui all’art. 32 – commi 4
e 5 della L.R. 24/2001;
- documentati problemi di convivenza risolvibili esclusivamente attraverso il cambio
alloggio.
La mobilità attivata d’ufficio sarà attuata nel rispetto delle norme e dei criteri di gestione
previsti dal Regolamento e nel rispetto della Legge e norme vigenti.
Il Comune assicura il trasferimento dell'assegnatario in altro alloggio di erp situato
nell'ambito del territorio comunale
7. Per garantire un utilizzo ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il
Comune provvede alla gestione delle situazioni di grave sottoutilizzo degli alloggi
occupati attraverso proposte di mobilità in alloggi e.r.p., adeguati alla composizione del
nucleo avente diritto.
Il Comune rileva la situazione di cui sopra mediante:
- le domande presentate dall’assegnatario;
- le verifiche gestionali effettuate nel corso del rapporto locativo.
Le modalità di gestione di questa mobilità avverranno nel rispetto del presente atto ed
in accordo con gli interessati. Qualora la proposta di cambio alloggio non sia accettata
si applicherà il canone massimo applicato alla fascia della permanenza, calcolato
secondo i vigenti regolamenti in materia.
8. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione il Comune deve assicurare agli
assegnatari il trasferimento in altro alloggio, fornendo altresì formale garanzia circa i
tempi di ultimazione dell’intervento e sulla possibilità, su richiesta dell’assegnatario, di
rientrare nell’alloggio di provenienza o di rimanere in quello dove si è trasferito, se di
edilizia residenziale pubblica, e se idoneo per standard abitativo.
Le spese di trasloco, comprese quelle dei nuovi contratti di fornitura dei servizi, sono a
carico del Comune.
Qualora per esigenze di ristrutturazione dell’alloggio erp l’assegnatario opponga rifiuto
alla proposta di cambio, viene attivata la decadenza dall’assegnazione.
9. Nell’ambito dei programmi di alienazione di alloggi erp, predisposti ai sensi dell’art.
37 della L.R. n. 24/01 esclusivamente per l’esigenza di una più razionale ed economica
gestione del patrimonio pubblico, e definiti dai Comuni, anche in forma associata,
d’intesa con il Tavolo di concertazione istituito dalla Provincia, il Comune prima di porre
in vendita gli alloggi occupati, attraverso la procedura dell’asta pubblica, predispone dei
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piani di mobilità. Tali piani sono volti a reperire adeguata soluzione abitativa nell’erp per
gli assegnatari non interessati all’acquisto, al fine di salvaguardare i loro diritti.
Il Comune assicurerà il trasferimento di detti assegnatari in altri alloggi di erp, individuati
sulla base della disponibilità esistente e garantendo priorità rispetto a tutte le altre
domande di cambio comunque gestite.
Per coloro che accetteranno il trasferimento prima dell’indizione dell’asta il Comune
assicurerà le agevolazioni già previste per la mobilità derivante dai piani di
ristrutturazione.
Per gli assegnatari che non esercitano il diritto di prelazione, a fronte della
comunicazione dell’esito dell’asta pubblica, il Comune promuoverà il trasferimento in
altro alloggio erp o quello nel settore delle locazioni, attraverso il reperimento di alloggi
nel mercato privato e nell’ambito delle locazioni permanenti o a termine.
10. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei
punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate:
A - Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di
salute, in relazione alle condizioni personali dei suoi occupanti, intendendosi per
inidoneo l'alloggio che rientra almeno in uno dei seguenti parametri, in rapporto alle
condizioni personali:
- conformazione dell'alloggio
- accessibilità all'alloggio (barriere architettoniche, assenza di ascensore ecc.)
- condizioni climatiche e ambientali (assenza dell'impianto di riscaldamento, scarsezza di
luce, umidità, rumore eccessivo)
- ubicazione dell'alloggio rispetto a strutture assistenziali o familiari di supporto
- ubicazione dell'alloggio che possa causare devianza per ex tossicodipendenti.
Si elencano le condizioni personali, che rapportate all'inidoneità dell'alloggio di cui
sopra, possono comportare l'attribuzione di punteggio:
invalidità superiore ai 2/3 suddivisa:
p.9 se totale
p.8 se non totale (dal 67% al 99%)
Condizioni di salute:
pubblica
p.9 gravi patologie accertate dalla struttura
p.5 malattia cronicizzata accertata dalla struttura pubblica
Età:
p.5 se anziani oltre 65 anni
p.6 se anziani oltre 75 anni
p.9 presenza minorenne portatore di handicap, con
certificazione U.S.L.
p.5 presenza di minorenne
p.5 presenza di familiari componenti il nucleo familiare, di generazione e/o
sesso diversi.
Esigenze di cura e assistenza in strutture mediche :
p.3
Familiari di supporto quotidiano:
p.3
B - Inidoneità dell'alloggio che non sia in relazione a particolari condizioni dei suoi
occupanti:
sottoaffollamento:
- tre persone in meno rispetto allo standard abitativo di cui al
presente regolamento:
p.6
- una o due persone in meno rispetto a tale standard:
p.3
sovraffollamento:
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- quattro o più persone rispetto allo standard abitativo di cui al presente regolamento: p.6
- tre persone in più rispetto a tale standard: p.4
- una o due persone in più rispetto a tale standard p.3
Disagio economico (spese accessorie superiori od equivalenti al canone di
locazione):
p.1
Assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita e non intenzionati all'acquisto:
p.1
A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio tra le domande dei concorrenti aventi il
medesimo punteggio.
ART. 18
MOBILITA' SOVRACOMUNALE DEGLI ASSEGNATARI
1. II Comune può optare, nell'ambito della Associazione o Unione di Comuni di
appartenenza, per una gestione della mobilità anche a livello sovracomunale, favorendo
forme di collaborazione tra i Comuni appartenenti alla Associazione o Unione comunale
di riferimento e al fine di garantire una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei
soggetti interessati.
2. Il Comune, nell'ipotesi di cui ai comma 1, dà preferenza alle richieste di mobilità per
l'avvicinamento al luogo di cura e assistenza per motivi di salute e a quelle per
l'avvicinamento ai familiari per necessità di assistenza.
3. Al Comune è consentita, altresì, la stipula di eventuali Accordi con il Comune del
capoluogo, considerata la densità di alloggi in quest'ultimo presente, o altri Comuni, per
disciplinare ipotesi speciali di mobilità.
4. Per l'individuazione delle procedure di mobilità intercomunale degli assegnatari si
applica quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. c), della L.R. 24/2001.
ART. 19
GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA'
1.Il Comune provvede alla raccolta e verifica delle domande, alla formazione ed
aggiornamento periodico delle graduatorie ogni sei mesi.
2. Avverso a tale graduatoria gli interessati possono presentare osservazioni entro i 30
giorni successivi la data di pubblicazione. Le osservazioni devono essere presentate al
Responsabile dell’Area Competente per materia.
Esse verranno esaminate dalla commissione intercomunale. Dell’esito di tale esame
viene data notifica scritta all’interessato entro 60 giorni dalla data ultima per la
presentazione dell’osservazione.
3. Gli utenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati sulla base della
disponibilità degli alloggi.
4. L’assegnatario dovrà trasferirsi nel nuovo alloggio con tutto il nucleo avente diritto:
l’alloggio di provenienza dovrà essere riconsegnato libero e vuoto da persone e cose e
in normale stato d’uso, entro 30 giorni dalla consegna del nuovo alloggio. Qualora ciò
non avvenisse , si applica quanto disposto dall’art. 34 della L.R. 24/2001.
5. L’assegnatario che ottiene il cambio alloggio non potrà presentare una successiva
istanza di cambio prima che siano trascorsi dieci anni.
6. Per la mobilità sono proposti agli assegnatari uno o più alloggi fino a un massimo di
tre alloggi, anche in fasi distinte.
7.La rinuncia sottoscritta dall'assegnatario all'alloggio o alloggi proposti, comporta
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l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato non potrà presentare nuova domanda per un
anno, decorrente dalla data di esclusione.
8. Il Comune può affidare, mediante apposito accordo, la fase istruttoria relativa alla
gestione della graduatoria di mobilità di cui all'art. 17, comma 12, del presente
regolamento, al Soggetto Gestore di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento.
In tale ipotesi il Soggetto Gestore provvede alla attività di cui al comma 1 del presente
articolo, secondo le modalità stabilite dal Comune affidatario.
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI INCIDENTI SUL RAPPORTO TRA IL NUCLEO
ASSEGNATARIO E IL COMUNE E/O L'ENTE GESTORE DELL'ALLOGGIO DI ERP
ART. 20
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
1.I rapporti con i destinatari finali degli alloggi di ERP sono regolati da contratti di
locazione, che possono appartenere a una delle seguenti tipologie:
1) contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e
successive modifiche e integrazioni;
2) contratto di locazione a titolo provvisorio ai sensi dell'art.15 del presente
regolamento.
2. Si farà riferimento al contratto-tipo di locazione degli alloggi di ERP predisposto dal
Tavolo di concertazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. 24/2001.
ART. 21
ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI ERP
1. L’annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento
comunale, in contraddittorio con l’assegnatario, nei casi di:
a) illegittimità e/o contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento
dell’assegnazione;
b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
c) nei casi previsti di mancata stipula del contratto e di presa in possesso stabile
dell’alloggio.
2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto nelle
ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. a) e b). Il provvedimento ha carattere
definitivo, indica il termine di rilascio dell’alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o
proroghe.
ART. 22
DECADENZA DALLA PERMANENZA NELL'ALLOGGIO DI ERP
Il Responsabile competente emana provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di
alloggio ERP nei confronti degli assegnatari, nei casi e per le situazioni previste all’art.
30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il soggetto gestore comunica al Comune con tempestività il verificarsi di fatti e
condizioni che determinano l’emanazione di un provvedimento di decadenza e il
Comune provvede ad instaurare il contraddittorio con l’assegnatario entro trenta giorni
dall’accertamento dei fatti o condizioni che determinano la decadenza.
3. Il procedimento instaurato dal Comune in contraddittorio con l’interessato è concluso
entro trenta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto
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delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, disponendo in alternativa l’emanazione
di un provvedimento di:
a) decadenza;
b) presa d’atto del venire meno della causa di decadenza a seguito delle
controdeduzioni dell’interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela
dell’Amministrazione;
c) sospensione dell’emanazione del provvedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 30
comma 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.
4. L’emanazione del provvedimento di decadenza di cui alla lettera c) del comma
precedente può essere sospesa una sola volta, nei casi individuati dalla Giunta
Comunale con proprio provvedimento.
ART. 23
MOROSITA'
1. Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell’art. 32 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24
e successive modifiche ed integrazioni sono considerati morosi gli assegnatari che si
rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione
dei servizi.
2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si
rendono morosi nei confronti dell’autogestione nel pagamento delle quote relative ai
servizi accessori.
3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l’assegnatario, al
pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio.
4. La procedura per il perseguimento della morosità di cui al comma precedente prevede
la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero del debito maturato.
5. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità previste nella procedura
per il perseguimento della morosità di cui al precedente comma 4, il Comune provvede,
eventualmente attraverso l’Ente gestore, ad avviare azione giudiziale per il rilascio
dell’alloggio ed il recupero del credito.
ART.24
OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI DI ERP
1. Ai sensi dell’art. 34 della L.R. 24/2001, il Comune persegue le occupazioni illegali
degli alloggi di ERP, siano esse abusive o senza titolo.
2. Nel caso delle occupazioni abusive, il Comune, attraverso un proprio operatore,
sviluppa ogni azione utile a convincere l'occupante a rilasciare l'alloggio e, se ciò non
avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti.
Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, il Comune invia
all'occupante diffida a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza
dell'occupazione e procede contestualmente ad inoltrare querela contro gli occupanti
abusivi, ai sensi dell'art. 633 del c.p., Successivamente, valutate le eventuali deduzioni,
il Comune adotta un provvedimento di rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei
messi comunali all'occupante
3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, il Comune diffida l'occupante a
rilasciare l'alloggio, dandogli un termine di 30 giorni per la presentazione di deduzioni
scritte. Successivamente, valutate le eventuali deduzioni, il Comune adotta un
provvedimento di rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei messi comunali
all'occupante.
4. II soggetto occupante abusivamente o senza titolo un alloggio di ERP è escluso dalle
procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finché perdura la
suddetta condizione di occupazione illegale. Nessun punteggio può essere attribuito al
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momento della presentazione della domanda e l'occupazione illegale di alloggio ERP
costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.
Parimenti, gli occupanti illegali di alloggio pubblico non possono essere interessati
all'utilizzo di un alloggio Erp nell'ambito dell'emergenza abitativa di cui all'art. 12 del
presente regolamento.
((Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga di un Soggetto gestore)).5. Il Soggetto Gestore
di cui all'art. 4 del presente regolamento è tenuto a segnalare al Comune i casi di
occupazione senza titolo o abusiva di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
TITOLO V
DISCIPLINA CONNESSA AL SUBENTRO, AMPLIAMENTO E OSPITALITA'
ART.25
SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELL'ALLOGGIO
1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto
nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell’assegnatario o di
abbandono dell’alloggio. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo avente diritto
originario e coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello
stesso, ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.
Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per
ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della
composizione del nucleo originario, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 8 agosto
2001 n. 24.
2. Nel caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’alloggio da parte
dell’assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b) dell’art.
30, può essere concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata
dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento, in presenza di particolari
condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Comune.
3. In caso di decesso o abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario l’Ente gestore
richiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai
sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n.
130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la
permanenza nell’E.R.P. di cui all’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare
riguardo alla eventuale titolarità di diritti reali su immobili.
4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
dello stesso, si procede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi
alla decisione, anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il
giudice ha disposto l’assegnazione dell’abitazione inoltra apposita comunicazione
all’Ente gestore, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione del giudice.
5. L’Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell’E.R.P. e delle
condizioni per il subentro del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone
di locazione e alla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e
decadenza.
6. L’Ente gestore in esito alle verifiche provvede all’autorizzazione o al diniego del
subentro.
7. Con il subentro l’assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di
locazione che facevano capo all’assegnatario precedente.
8. Qualora l’Ente gestore provveda al diniego del subentro, procede alla trasmissione
degli atti al Comune per:
a) l’avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell’alloggio;
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b) nei casi di verifica dell’assenza dei requisiti per la permanenza nell’E.R.P. l’avvio del
procedimento di decadenza.
ART. 26
AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
1. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che
comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all’ampliamento
a motivo dell’esigenza di reciproca assistenza morale e materiale;
b) la convivenza perduri continuativamente per almeno quattro anni dalla data di
presentazione di apposita dichiarazione di inizio coabitazione corredata da
risultanze anagrafiche;
c) l’avvio della convivenza è comunicato con apposita dichiarazione di inizio
coabitazione finalizzata all’ampliamento all’Ente gestore, con contestuale richiesta
di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. L’Ente gestore, mediante proprio
personale tecnico ed il competente Settore, anche mediante il Servizio di Polizia
Municipale, hanno titolo per verificare l’effettiva continuità e stabilità della
convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;
d) che il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti
a favore dei quali è richiesto l’ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti
per la permanenza nell’E.R.P. previsti dall’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, al
momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata
all’ampliamento e al momento del rilascio dell’autorizzazione finale all’ampliamento;
e) che il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione
e/o degli oneri accessori;
f) che nei confronti del nucleo assegnatario non sia in corso un procedimento volto
alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R.
8 agosto 2001 n. 24;
g) che le persone per le quali si richiede l’ampliamento del nucleo non siano già
assegnatarie di un alloggio E.R.P., salvo il caso di rinuncia all’assegnazione
dell’altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatti salvo
il rispetto dei limiti per la permanenza nell’E.R.P., è assicurato l’ampliamento del
nucleo al termine del periodo quadriennale, anche qualora il richiedente e i
componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine.
2. La modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a
seguito delle verifiche di tutte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L’assegnatario, che intende ampliare il proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare
idonea dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento all’Ente gestore.
4. La dichiarazione di inizio coabitazione è corredata da contestuale richiesta di
iscrizione anagrafica dei nuovi componenti, indicando i dati anagrafici delle persone in
favore delle quali si richiede l’ampliamento.
5. Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo ampliando,
dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche
ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in
merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell’E.R.P. di cui all’art. 15
della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo all’eventuale titolarità di diritti
reali su immobili.
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6. L’Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell’E.R.P. del nucleo
ampliando, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in
ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza nei confronti del nucleo
familiare. L’avvio del procedimento e le risultanze delle verifiche compiute sono
comunicate al Comune.
7. Dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione
finalizzata all’ampliamento, l’Ente gestore provvede a rideterminare il canone di
locazione tenendo conto della nuova situazione economica del nucleo ampliando
presentata a mezzo della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. ai sensi del D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive
modifiche ed integrazioni. Il canone di locazione così rideterminato non può essere
inferiore a quello precedentemente applicato.
8. Durante il periodo quadriennale a tal fine instaurato, l’Ente gestore, mediante proprio
personale tecnico, e il Settore competente, anche mediante il Servizio di Polizia
Municipale, hanno titolo per verificare l’effettiva continuità e stabilità della convivenza.
Viene posta particolare attenzione ai controlli in ordine alla continuità e stabilità della
convivenza di situazioni di nipoti per i quali è stata presentata apposita dichiarazione di
inizio coabitazione da parte dell’assegnatario. La verifica con esito negativo della
continuità e della stabilità della convivenza, conseguente all’iscrizione anagrafica delle
persone per le quali si richiede l’ampliamento del nucleo familiare, comporta la
comunicazione all’interessato del diniego all’ampliamento e la conclusione immediata
del procedimento. In caso di dichiarazioni mendaci si procede per inadempimento
contrattuale nei confronti dell’assegnatario.
9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro anni di stabile convivenza
dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione
all’ampliamento, l’assegnatario è tenuto ad inoltrare domanda all’Ente gestore. L’Ente
gestore provvede ad invitare l’assegnatario a presentare la predetta domanda qualora
questo non abbia provveduto. Fatti salvi casi di forza maggiore, nel caso in cui
l’interessato non provveda ad inoltrare la richiesta finale di ampliamento, si intende
venuta meno la volontà dell’assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a
favore delle quali era stata presentata la relativa comunicazione sono considerate
nell’ambito della disciplina dell’ospitalità di cui al successivo art. 27
10. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
all’ampliamento l’Ente gestore provvede alla verifica della permanenza dei requisiti di
permanenza nell’E.R.P. del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone
di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e
decadenza. Le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall’Ente gestore al
Settore competente.
11. Il Comune provvede all’emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego
all’ampliamento del nucleo familiare entro trenta giorni dal ricevimento delle verifiche
compiute dall’Ente gestore.
12. Il Comune, prima di emanare il provvedimento di ampliamento si riserva di effettuare
ulteriori indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il
termine indicato al comma 12 del presente articolo può essere sospeso per una sola
volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte
del Comune. Può essere richiesta documentazione integrativa; in caso di mancata
integrazione della documentazione la richiesta incompleta decade d’ufficio.
13. In caso di inadempienza a quanto prescritto al comma precedente la posizione
dell’assegnatario sarà valutata ai fini dell’avvio della procedura di risoluzione contrattuale
ravvisandosi gli estremi di cui all’art. 31 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, per violazione di
specifici obblighi contrattuali.
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ART. 27
OSPITALITA'
1. L’ospitalità temporanea di terze persone nell’alloggio in nessun caso modifica la
composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.
2. L’ospitalità temporanea nell’alloggio E.R.P. di persone estranee al nucleo familiare di
durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione all’Ente gestore entro
trenta giorni dall’inizio della coabitazione di fatto. L’assegnatario è tenuto a comunicare i
dati anagrafici dell’ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente
all’U.E., deve allegare copia di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
3. L’ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni e non possono
essere ospitate più del 50% delle persone consentite dallo standard abitativo
dell’alloggio.
4. Nei casi in cui l’ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre
mesi, l’assegnatario è tenuto alla corresponsione di un’indennità mensile pari al 20% del
canone per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione
effettuata all’Ente gestore.
5. In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all’assegnatario
un’indennità pari al triplo della misura prevista al comma precedente del presente
articolo, fino alla regolarizzazione della posizione.
6. L’ospitalità non può perdurare più di due anni. L’assegnatario è tenuto a comunicare
all’Ente gestore la cessazione dell’ospitalità in qualunque momento essa avvenga.
Trascorso il tempo massimo previsto di due anni, qualora l’ospitalità non venga
interrotta, ovvero l’assegnatario non provveda a comunicare la cessazione dell’ospitalità,
l’Ente gestore invia apposita diffida con termine perentorio alla conclusione
dell’ospitalità. Qualora l’assegnatario persista ad ospitare terze persone nell’alloggio
assegnato, nonostante la diffida dall’Ente gestore ad interrompere l’ospitalità, l’Ente
gestore inizierà la procedura di risoluzione per inadempimento contrattuale.
7. L’ospitalità fino alla durata massima di due anni può essere negata in qualunque
momento dal Comune, anche su proposta dell’Ente gestore per:
a) grave sovraffollamento dell’alloggio;
b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni e
per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza
dell’ospite.
ART. 28
OSPITALITA' PER ASSISTENZA
1. La coabitazione nell’alloggio di E.R.P. di familiari entro il secondo grado o terze
persone legate da rapporto di lavoro, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività
assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare
assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap
certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini
del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né dà diritto al subentro, anche
qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell’alloggio. La coabitazione
finalizzata all’assistenza è ammessa anche a favore di parenti entro il secondo grado
che entrano nell’alloggio per ricevere la tutela e/o le cure assistenziali effettuata nei loro
confronti da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario.
2. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la
coabitazione, salvo venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono
dell’alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, la coabitazione si
interrompe.
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3. L’assegnatario è tenuto a comunicare all’Ente gestore entro trenta giorni dall’inizio
della coabitazione, allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali
di alcuno dei componenti del nucleo.
4. In caso di coabitazione finalizzata all’assistenza comunicata nei termini
dall’assegnatario il canone di locazione non è modificato.
5. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le
norme sull’ospitalità.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 29
RINVIO AD ALTRA DISCIPLINA E REGIME TRANSITORIO
1. La disciplina relativa all'uso degli alloggi e delle parti comuni è definita da specifico
regolamento, adottato dal Comune sulla base dei criteri stabiliti con delibera del
Consiglio regionale.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, per quanto concerne la
definizione degli obblighi degli inquilini degli alloggi di ERP di proprietà del Comune si
applica la disciplina prevista dalla Legge 12/1984 e successive modifiche e integrazioni,
relativamente al regolamento d'uso degli alloggi di ERP, di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 2579 del 2/05/85.
3. Per la determinazione dei gradi di parentela si richiamano le disposizioni del codice
civile.
ART. 30
ENTRATA IN VIGORE
1. II presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di
approvazione dello stesso.
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regolamento disciplina interventi gestione ERP