COMUNE DI SASSO MARCONI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI SASSO MARCONI NELLA GESTIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi pubblici per le politiche abitative, e in particolare, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell'ambito dei principi previsti dalla legge regionale medesima. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "edilizia residenziale pubblica", anche individuata con l'acronimo "ERP", gli alloggi definiti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24/2001; b) per "ACER", l'ente pubblico economico denominato "Azienda Casa Emilia-Romagna" della provincia, derivante dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP della provincia); c) per "gestione del patrimonio abitativo", l'effettuazione di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari; d) per "soggetto gestore", il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio abitativo di proprietà del Comune, qualora previsto; e) per "legge regionale" -oppure L.R. 24/2001-, la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, recante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo". ART. 2 COMPETENZE DEI COMUNI 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2001, esercita, in forma preferibilmente associata, le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l'attuazione e la gestione degli stessi. 2.Il Comune inoltre: può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali e economiche, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di programmazione e sviluppo del patrimonio di ERP; esercita le funzioni amministrative relative alla concessione e alla revoca dei contributi pubblici anche in forma associata; 1 predispone i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di ERP. TITOLO II ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER I RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E GESTORI DI ALLOGGI DI ERP ART. 3 CONCERTAZIONE SOCIALE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI 1.Il Comune, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/2001, informa la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi di cui alla L.R. 3 del 1999, favorendo inoltre, l'apporto delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari alla definizione delle politiche abitative a livello locale. 2. Il Comune può, altresì, attivare iniziative di collaborazione e di confronto con altri Enti Locali, finalizzate a sviluppare interventi per rispondere al fabbisogno abitativo dei cittadini, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle fasce sociali deboli. 3. Il Comune, per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, può realizzare progetti di carattere sperimentale con gli altri Comuni, con le Associazioni o Unioni Comunali, con la Provincia e con l’ACER, finalizzate in particolare alla gestione dei casi di criticità nella disponibilità di abitazioni in ambiti territoriali anche afferenti a più Comuni. ART. 4 GESTIONE DEL PATRIMONIO E RAPPORTI CON IL SOGGETTO GESTORE 1. II Comune può affidare ad ACER o ad altro soggetto gestore, la gestione del patrimonio abitativo di ERP, nonché la gestione di tutto o parte del proprio patrimonio, stipulando apposito contratto di servizio in cui siano disciplinati i contenuti minimi relativi ai servizi prestati, alle modalità e ai tempi di erogazione dei medesimi, nonché i proventi derivanti dall'attività. 2.Il contratto di cui al precedente comma 1 definisce, in particolare: a) le attività ed i servizi di natura tecnica ed amministrativa affidati al soggetto gestore; b) le attività istruttorie eventualmente affidate al soggetto gestore con riferimento a procedimenti comportanti l'adozione di provvedimenti autoritativi da parte del Comune; c) gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio abitativo, con relativa indicazione degli standard gestionali minimi; d) i profili economici del rapporto. 3 Il contratto deve comunque contenere: a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa; b) gli standard minimi relativi allo svolgimento dell'attività e il recepimento del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e la carta dei servizi a garanzia dei diritti degli utenti; c) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività; d) le modalità dei controlli del Comune sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione; 2 TITOLO III ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E GESTIONE DEGLI ALLOGGI ART. 5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP 1. All'assegnazione degli alloggi il Comune provvede, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/2001, mediante concorso pubblico, con cadenza biennale, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali. ART. 6 NORME CONCERNENTI I BANDI DI CONCORSO 1. Il Bando di concorso è di carattere generale e deve essere indetto dal Comune ogni due anni dall'approvazione della graduatoria definitiva del Bando generale. 2. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente. 3. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni. 4. Il Bando di concorso generale e speciale deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Contemporaneamente, copia del Bando deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme. 5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando generale deve contenere i seguenti elementi: a- le modalità di presentazione della domanda; b- termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della domanda; c- i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio, come specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002, prevedendo che l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sasso Marconi; venga svolta per almeno il 70% sul territorio comunale, attestata dal datore di lavoro; d- le condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti che attribuiscono i punteggi ai sensi del presente regolamento; e- la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di ERP. ART. 7 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1.La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini prefissati, deve indicare: a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; b) la composizione del nucleo familiare con le generalità di ciascun componente; c) la situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutata secondo i criteri stabili dal D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. d) le condizioni utili ai fine dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria; 3 e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso. 2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001, nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001. ART. 8 PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA TABELLA A Condizioni oggettive - Disagio abitativo A-1 Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente dai periodi come sotto indicati alla data della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni: Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad A.1.1 abitazione, esistente da almeno un anno alla data della domanda intendendosi tali quegli spazi che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni: - immobili di categoria catastale diversi dalla A/ es.: cantine, soffitte, autorimesse, negozi - roulottes- camper – casa mobile A.1.2 sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale: - Comunità - casa famiglia - Istituti madre bambino - Istituti per adulti - Contratto di locazione provvisoria in alloggi pubblici o in centri di prima accoglienza esistente da almeno un anno - Posto letto in strutture di bassa soglia, dormitorio, posto letto in abitazione privata da almeno sei mesi - Sistemazione in centri di seconda accoglienza o in appartamenti polifunzionali (*) da almeno due anni - Alloggio con contratto di locazione transitorio fino a 18 mesi assegnato per pronta emergenza abitativa (*) per appartamento polifunzionale si intende la sistemazione in appartamento comune con uso esclusivo di camera e bagno A.1.3 4 p. 8 p. 6 p. 10 p. 8 p. 8 p. 6 p. 4 Condizione di coabitazione esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda come da risultanza anagrafica: - Nuclei coabitanti in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di p. 4 p. 3 parentela, in situazione di ospitalità - Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con contratto cointestato p. 2 - Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di p. 2 parentela, in situazione di ospitalità - Coppia di giovane età anagrafica, come definita al successivo punto B.5, coabitante con nucleo di origine Inabitabilità - residenza in alloggio per il quale sia stato rilasciato A.1.4 dall’Autorità competente certificato di inabitabilità, intendendosi come tale l’alloggio sprovvisto dei servizi igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità p. 4 diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi ; la residenza deve sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda Inidoneità immobile – residenza anagrafica in immobile e/o alloggio A.1.5 inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti appartenenti al nucleo familiare richiedente, in condizione certificata di invalidità, handicap o non autosufficienza con problemi di mobilità documentati da p. 2 idonea certificazione da parte dell’Autorità competente. Il punteggio è riconosciuto qualora il nucleo risieda in alloggio ubicato non al piano terra, in immobile privo di ascensore e/o servo-scala idoneo alla disabilità presente, oppure in alloggio conformato su due piani. N. B. Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui al successivo punto B.4 (condizione di invalidità) A-2 A. 2.1 A. 2.2 A. 2.3 A-3 A.3.1 A.3.2 Sfratto e condizioni equiparate - abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, convalida rilascio per occupazione senza titolo, senza effrazione. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell’inquilino o per altra inadempienza contrattuale con la sola eccezione per quei nuclei inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto. provvedimento da eseguirsi entro dodici (12) mesi dalla data di presentazione della domanda: provvedimento da eseguirsi oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda: provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio (il presente punteggio non sarà riconosciuto se al momento della domanda sono trascorsi più di 12 mesi dalla data indicata come termine di uscita nell’atto di separazione ed i due coniugi risultano ancora conviventi): Sistemazione precaria a seguito di esecuzione di sfratto: sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio purchè il rilascio dell’alloggio sia avvenuto da non oltre tre anni alla data della domanda: - in alloggio presso terzi o in alloggio con concessione amministrativa del Comune - in locazione con contratto di natura transitoria non superiore a 18 mesi Le condizioni A.1.1), A.1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro 5 p. 10 p. 7 p. 7 p. 10 p. 5 e con A.1.3) e A.1.4) Il punteggio delle condizioni sopra indicate non viene riconosciuto se le condizioni di disagio sono state determinate da esecuzione di sfratto intimato per morosità ad esclusione del caso in cui il nucleo sia inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto. Condizioni oggettive - Disagio economico In presenza di valore ISE zero i punteggi relativi alle successive condizioni A-4 e A-5 non vengono riconosciuti. Fanno eccezione i casi in cui: - vi siano redditi esenti ai fini IRPEF, - il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; - il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (condizione attribuibile solo in presenza di una specifica relazione dei servizi sociali); - il nucleo richiedente dimostri che il reddito nell'anno in cui presenta la domanda è di importo tale da comportare un valore ISE superiore a zero. A-4 nucleo familiare richiedente con valore ISEE inferiore o uguale al 50% del limite previsto per l’accesso, senza tener conto quindi delle maggiorazioni previste per casi particolari: 30,00 % del limite per l’accesso all’ERP p. 4 A.4.1 - inferiore o uguale al p. 3 p. 2 A.4.2 - compreso tra il 30,01 % e il 40,00 % del limite per l’accesso all’ERP A.4.3 - compreso tra il 40,01 % e il 50,00 % del limite per l’accesso all’ERP A-5 Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, abiti ed abbia residenza anagrafica in un alloggio o in uno spazio per il quale uno dei componenti il nucleo richiedente sia titolare di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda incida sul Valore ISE del nucleo familiare richiedente, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda, nelle sottoindicate misure percentuali: p. 6 A.5.1 - in misura superiore al 80% del valore ISE p. 4 - in misura superiore al 60% e fino al 80% del valore ISE p. 2 A.5.2 - in misura pari o superiore al 40% e fino al 60% del valore ISE A.5.3 TABELLA B Condizioni soggettive - Disagio sociale B-1 B.1.1 B.1.2 B-2 B.2.1 6 Nucleo pluricomponente - nucleo familiare richiedente, in cui è presente almeno un minore, composto da 4 componenti ed oltre di cui: p. 3 almeno 3 minori: p. 2 uno o due minori: Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al momento della verifica dei requisiti Condizione di anzianità. nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 70 B.2.2 B-3 B-4 B.4.1 B.4.2 B.4.3 anni, (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni purchè l’altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75% : Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purchè l’altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%: presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni: N.B.: I punti relativi alle condizioni B-2 e B-3 non sono cumulabili tra di loro; in presenza di più condizioni verrà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente. Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al momento della verifica dei requisiti Condizione invalidità - presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino: una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata pari al 100% o una disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al 74% fino al 99% o certificazione di non-autosufficienza rilasciata ad anziani ultrasessantacinquenni dalla competente U.V.G.T con punteggio BINA non inferiore a punti 500 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età certificato ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92 una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al 66% fino al 74% In caso di presenza nel nucleo richiedente di più componenti con disabilità il punteggio viene attribuito come segue: a) primo componente: punteggio pieno corrispondente alla propria condizione b) secondo componente e successivi: punteggio di pertinenza ridotto di un punto. p. 4 p. 3 p. 2 p. 5 p. 3 p. 2 Il punteggio massimo attribuibile al nucleo per la condizione B.4) sarà pari a punti 8. Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al momento della verifica dei requisiti B-5 7 Coppia di giovane età anagrafica - Coppia di giovani con o senza figli, nella quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni di età alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti prima dell’assegnazione, e che la somma dell’età di entrambi non p. 3 superi 75 anni. Adulto solo convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale nucleo familiare richiedente composto da un solo genitore con uno o più figli minori a proprio carico, anche in presenza di figli maggiorenni a carico fiscale. La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con altro adulto non legato da vincoli di parentela. B.6.1 con due o più minori: B.6.2 con un minore: punteggio aggiuntivo nel caso in cui tutti i figli a carico fiscale siano riconosciuti solo dal genitore del nucleo richiedente: punteggio aggiuntivo nel caso in cui tutti i figli a carico fiscale del nucleo richiedente risultano orfani dei genitori non presenti nel nucleo: Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al momento della verifica dei requisiti B-6 B-7 B.7.1 B.7.2 B-8 B-9 B-10 B.10.1 B.10.2 B.10.3 B-11 B.11.1 B.11.2 B-12 8 Nucleo familiare composto da una persona sola - (risultante anagraficamente da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda) di età minore di 65 anni: di 65 anni o di età superiore (punteggio cumulabile con la condizione di anzianità B-2): Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al momento della verifica dei requisiti Nucleo familiare di cittadini italiani, emigrati all’estero e già iscritti AIRE, rientrato da meno di un anno nel Comune e in stato di disagio abitativo (artt. 2 e 4 della L.R. 3/2006): Profughi - Condizioni di profugo italiano di cui alla legge 26/12/1981 n. 763 come prorogata dalle disposizioni di cui all’art. 1 Legge 13/07/1995 n. 295 e all’art. 2 Legge 8/4/1998 n. 89 o cittadini stranieri a cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo secondo le normative vigenti: (Tale punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui alla condizione A 1.2). Condizione di pendolarità - Richiedente in condizione di pendolarità quotidiana nell’ambito della settimana lavorativa, con distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di SASSO MARCONI nel quale svolge attività lavorativa calcolata in base al percorso stradale più breve da Municipio a Municipio: Oltre 70 km: Oltre 40 fino a 70 km: Da 25 fino a 40 km: Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al momento della verifica dei requisiti Anzianità di residenza – Richiedente che risiede nel Comune di Sasso Marconi senza interruzioni: Da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda Da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda Nucleo familiare in condizione di disagio, anche abitativo, per il quale l’Ufficio Servizi Sociali ha in corso un progetto di sostegno/recupero al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo: Tale punteggio non è cumulabile con altri punteggi di disagio abitativo. p. 3 p. 2 p. 3 p. 3 p. 4 p. 2 p. 1 p. 1 p. 3 p. 2 p. 1 p. 1 p. 2 p. 3 N.B.. - L’attribuzione del presente punteggio avviene esclusivamente su valutazione e conseguente relazione del Settore Politiche Sociale relativamente a nuclei già inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto. ART. 9 ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e/o accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio. 2. Durante l’istruttoria il Comune può inoltre sanare eventuali dichiarazioni parziali o inesattezze di modesta entità rilevate sulla base degli accertamenti istruttori, invitando per iscritto il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di regolarizzazione da parte del richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l’accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all’attribuzione dello stesso. Qualora, a seguito degli accertamenti istruttori, si riscontri l’inattendibilità di dichiarazioni contenute nella domanda o la sussistenza di false e/o mendaci dichiarazioni, si applicano i provvedimenti di decadenza della domanda e le sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 3.Il Comune procede alla formazione e approvazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di mesi sei dalla chiusura del Bando. Nella graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi. 4. II Comune provvede alla pubblicazione nell'Albo pretorio della graduatoria provvisoria per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati. 5. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, nonché le condizioni preesistenti alla chiusura del bando, ma non dichiarate in domanda, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva. 6. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione all'uopo istituita dal Comune. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione di cui al successivo art. 10, esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni, secondo le modalità di cui all'articolo successivo. 8. Il Comune può stabilire anche delle graduatorie speciali in cui inserire le domande di richiedenti che si trovino in particolari o gravi condizioni, individuate ai sensi dell'art. 11. del presente regolamento. 9 ART. 10 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E L'ESAME DEI RICORSI 1.Il Comune, per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP, istituisce un'apposita commissione tecnica, composta da tre o cinque membri. 2. Il Comune può procedere, d'intesa con gli altri Comuni della Associazione o Unione di appartenenza, ovvero per ambiti territoriali omogenei, alla costituzione di un'unica commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP. La Commissione opera per l'intero ambito territoriale di riferimento. 3. La graduatoria definitiva di assegnazione è formata dalla commissione tecnica di cui al comma 2, costituita da un rappresentante delle OO.SS. degli inquilini, individuato dalle stesse e da esperti in materia di cui almeno 1 dipendente comunale, con possibilità di reperire membri all’esterno dell’organico del Comune . 4.La commissione dura in carica tre anni. I componenti della commissione possono essere rieletti non più di tre volte. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti. 5.La commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria di cui all'art. 9, comma 4, del presente regolamento e provvede alla formazione della graduatoria definitiva. In caso di domande con pari punteggio, le stesse verranno ordinate in base al valore ISEE, dando precedenza al valore inferiore; in caso di domande col valore ISEE uguale o pari a zero, si procederà al sorteggio con l'utilizzo di strumentazioni informatiche. 6.La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 7. La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. ART. 11 GRADUATORIE SPECIALI 1.Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti con le condizioni di cui ai punti: A-5) caso di coppia di nuova formazione, A-6) caso di adulto con minore/i a carico, B-2) caso di anziano ultrasessantacinquenne, B-3) caso di anziano ultrasettantenne, col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso. 2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto B-4) di cui all'art. 8 del presente regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione. ART 12 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI 1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio - di cui all'art. 8, comma l, del presente regolamento- nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in 10 posizione utile nella graduatoria definitiva. 2. I requisiti, prescritti ai fini dell'assegnazione, e tutte le condizioni oggettive devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP; le condizioni soggettive devono sussistere unicamente al momento della domanda fatto salvo quanto espressamente richiesto nelle singole condizioni. 3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione al Comune. 4.Il ricorso viene esaminato dalla commissione tecnica di cui all'art. 10 del presente regolamento, e il Comune provvede a comunicare la decisione assunta. 5.In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio. 6.Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda. (il presente articolo recepisce e da attuazione al Capo III della Legge Regionale 24/2001). ART. 13 ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO 1. L'alloggio è assegnato in base: a- alla composizione del nucleo; b- alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla disponibilità degli alloggi. 2. Il Soggetto Gestore, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio abitativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento, è tenuto a fornire al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari. 3. Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva. 4. Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio - ossia superficie in mq - rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, calcolando la superficie in mq. utili con una tolleranza in più o in meno del 5% dell’unità uso abitazione esclusi balconi, terrazze e altri accessori ,come di seguito specificato : a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 49,00 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone; in presenza di disponibilità per l’assegnazione di monolocali, di porli in assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria dei soli nuclei familiari composti da una persona. b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 49,1mq. e 67,00 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone; c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 67,1 mq. e 92 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone; d) gli alloggi con superficie oltre i 92,1 mq, sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre; e) per le particolari caratteristiche tipologiche degli alloggi del Borgo di Colle Ameno che per quanto riguarda le superfici non rispondono alla consuetudine degli standard costruttivi dell'ERP è data facoltà al Comune di valutare le singole situazioni applicando ove si rendesse necessaria la deroga agli standard di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. 11 5. Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all’art. 27, comma 3, della L.R. 24/2001, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 1, della medesima L.R. 24/2001 e coloro che occupano irregolarmente 1'alloggio. 6. In deroga a quanto stabilito nel comma 5 che precede, in caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni in deroga agli standard fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione a entrambi gli elementi che seguono: - peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentano una soluzione valida al problema abitativo del nucleo stesso; - caratteristiche dell'alloggio non idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare interessato. 8. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell’alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati. 9. Gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo sono assegnabili anche al nucleo familiare composto da due adulti e un minore di età non superiore dieci anni. ART. 14 ALLOGGI SOTTRATTI O TEMPORANEAMENTE SOTTRATTI ALL'ERP l. Gli alloggi di proprietà comunale, già esclusi dall'ERP ai sensi della normativa previgente, possono essere utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei concorrenti collocati nelle graduatorie comunali e con accertati requisiti e punteggi utili per l'assegnazione, i quali si trovino nelle seguenti situazioni: a- sfratto eseguito, b- esecuzione con tempi definiti dello sfratto, c- presenza di altre situazioni abitative gravi, valutate caso per caso dal Comune. 2. Il Comune, ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, della L.R. 24/2001, può sottrarre temporaneamente all'assegnazione gli alloggi non più idonei, per vetustà, inadeguatezza tipologica o per ubicazione, ad essere assegnati come residenza permanente, per inserirli con priorità in programmi di recupero e riqualificazione e può, altresì, destinare gli alloggi ERP ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo. 3. Secondo quanto dispone l'art. 20, comma 7, della L.R. 24/2001, i programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica devono garantire la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi ERP all'interno degli ambiti oggettivi del programma. ART. 15 ASSEGNAZIONI IN DEROGA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA 1. Il Comune prevede casi di assegnazioni, di seguito specificati, in deroga alla graduatoria nelle situazioni di particolare emergenza abitativa. A tale fine riserva con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, una quota di alloggi da definire annualmente in relazione al numero di alloggi che, stante la disponibilità di alloggi dell'anno precedente, si preveda di avere a disposizione. Si possono identificare nell'ambito dell'Associazione o Unione di Comuni un numero 12 stabilito di alloggi da utilizzare nei casi di situazioni di emergenza abitativa. 2. Nei casi di cui al comma 1 e specificati al comma 3, il Comune può provvedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due anni. 3. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei nuclei familiari che rientrino nelle categorie o situazioni di seguito specificate: a) casi gravi ed emergenti ("casi sociali"), individuati sulla base dei criteri formalmente definiti dal Comune; b) altre situazioni particolari e gravi, individuate sulla base dei criteri formalmente definiti dal Comune, con specifico riguardo a: • nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, • nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia; • nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità, coabitazioni conflittuali,sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa, in strutture pubbliche, ecc.); • nuclei numerosi con la presenza di minori; • nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni; c) sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763; d) emigrati che rientrano in un Comune della Regione Emilia-Romagna o che siano rientrati da non più di dodici mesi dall'adozione del provvedimento annuale di riserva di alloggi per emergenza abitativa di cui alla L.R. 21 febbraio 1990 n. 14; e) trasferimento appartenenti all’arma dei Carabinieri in servizio nella Caserma di Sasso Marconi. 4. I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni sopra ricordate ai fini della loro sistemazione provvisoria, sono tutti quelli stabiliti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, indicati nella normativa regionale in materia. 5. Il Comune può procedere all’assegnazione definitiva dell'alloggio: - alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 2; - previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP, di cui alla L.R. 24/2001.; - previa verifica dell'efficacia e della validità che la sistemazione provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato. - nel caso del comma e) del presente articolo, previa verifica della sussistenza delle condizioni che avevano determinato l’assegnazione in emergenza. 6. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 5, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune. 7. Qualora nell'ambito della gestione delle graduatorie comunali non si verifichino le condizioni generali per l'utilizzo degli alloggi esclusi dall'ERP, di cui al precedente art. 14, comma 1, del presente regolamento, questi, nel numero stabilito dal Comune, vengono destinati per la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari in emergenza abitativa di cui al comma 3 del presente articolo del Regolamento. In tal caso, l'assegnazione definitiva, conseguente al periodo di sistemazione provvisoria, avverrà in un alloggio di ERP. ART. 16 INDIVIDUAZIONE, CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA 1. Il Comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto e, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l’assegnazione, al fine di esprimere una preferenza, fissando comunque un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio. 13 2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta. 3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune. 4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. 5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili. 6. Secondo quanto pattuito nella convenzione di cui all'art. 4, l’Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione con lettera raccomandata, qualora non sia stato possibile un reperimento più rapido dell'avente diritto, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria. 7. Il Comune stabilisce in sessanta giorni il termine entro il quale l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione. 8. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità competente. ART. 17 MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI 1. La mobilità dell’utenza che occupa gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in conformità ai principi dettati dalla L.R. 24/2001, può aver luogo attraverso la richiesta dell’assegnatario o attivata d’ufficio . 2. La mobilità è disposta a favore di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare assegnatario escludendo ospiti o occupanti non regolari, saranno ammesse soltanto le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti di permanenza nell’erp. 3. Nel caso di mobilità richiesta dall’assegnatario non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che hanno ottenuto l’assegnazione da meno di due anni ( salvo quanto previsto per la mobilità d’ufficio) o di coloro che si trovano in situazioni di grave sovraffollamento per presenza di ospiti. Non potranno avere la mobilità coloro che hanno morosità, se prima non provvedono a saldare tutti i debiti riscontrati e/o indennizzati i danni causati nell’alloggio di provenienza. 4. Le domande di cambio alloggio potranno essere presentate in qualsiasi momento, dovranno indicare e documentare le condizioni per le quali si chiede la mobilità. Saranno istruite dal Comune attraverso la verifica dei requisiti previsti per la permanenza nell’erp, per tutti i componenti del nucleo avente titolo e valutando le 14 condizioni di disagio abitativo rappresentato, secondo parametri e punteggi di seguito previsti. Sulla base dell’istruttoria effettuata si determinerà una graduatoria aperta, aggiornabile con cadenza semestrale, con le nuove istanze pervenute e/o con le istanze di modifica di quelle già presentate, predisposta dal responsabile dell’Area competente. La graduatoria verrà formulata in base ai punteggi di seguito indicati al comma 10. 5. Il numero degli alloggi da destinarsi alla mobilità richiesta dall’assegnatario è definita annualmente dalla Giunta Comunale . 6. La mobilità d’ufficio può essere attivata dal Comune per eliminare le condizioni di grave sottoutilizzo degli alloggi erp, per esigenze di ristrutturazione, per piani vendita dell’alloggio occupato e/o dell’edificio di cui esso faccia parte; ovvero per i seguenti gravi motivi: - condizioni di grave pericolosità e/o fatiscenza dell’alloggio occupato o dell’edificio in cui esso si trova; - gravi casi di invalidità o menomazione fisica sopraggiunta imprevedibilmente e non risolvibile; - condizione di grave morosità riconducibile alla particolarità della situazione economico-sociale del nucleo assegnatario documentata dai Servizi Sociali di competenza di cui all’art. 32 – commi 4 e 5 della L.R. 24/2001; - documentati problemi di convivenza risolvibili esclusivamente attraverso il cambio alloggio. La mobilità attivata d’ufficio sarà attuata nel rispetto delle norme e dei criteri di gestione previsti dal Regolamento e nel rispetto della Legge e norme vigenti. Il Comune assicura il trasferimento dell'assegnatario in altro alloggio di erp situato nell'ambito del territorio comunale 7. Per garantire un utilizzo ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il Comune provvede alla gestione delle situazioni di grave sottoutilizzo degli alloggi occupati attraverso proposte di mobilità in alloggi e.r.p., adeguati alla composizione del nucleo avente diritto. Il Comune rileva la situazione di cui sopra mediante: - le domande presentate dall’assegnatario; - le verifiche gestionali effettuate nel corso del rapporto locativo. Le modalità di gestione di questa mobilità avverranno nel rispetto del presente atto ed in accordo con gli interessati. Qualora la proposta di cambio alloggio non sia accettata si applicherà il canone massimo applicato alla fascia della permanenza, calcolato secondo i vigenti regolamenti in materia. 8. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione il Comune deve assicurare agli assegnatari il trasferimento in altro alloggio, fornendo altresì formale garanzia circa i tempi di ultimazione dell’intervento e sulla possibilità, su richiesta dell’assegnatario, di rientrare nell’alloggio di provenienza o di rimanere in quello dove si è trasferito, se di edilizia residenziale pubblica, e se idoneo per standard abitativo. Le spese di trasloco, comprese quelle dei nuovi contratti di fornitura dei servizi, sono a carico del Comune. Qualora per esigenze di ristrutturazione dell’alloggio erp l’assegnatario opponga rifiuto alla proposta di cambio, viene attivata la decadenza dall’assegnazione. 9. Nell’ambito dei programmi di alienazione di alloggi erp, predisposti ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 24/01 esclusivamente per l’esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio pubblico, e definiti dai Comuni, anche in forma associata, d’intesa con il Tavolo di concertazione istituito dalla Provincia, il Comune prima di porre in vendita gli alloggi occupati, attraverso la procedura dell’asta pubblica, predispone dei 15 piani di mobilità. Tali piani sono volti a reperire adeguata soluzione abitativa nell’erp per gli assegnatari non interessati all’acquisto, al fine di salvaguardare i loro diritti. Il Comune assicurerà il trasferimento di detti assegnatari in altri alloggi di erp, individuati sulla base della disponibilità esistente e garantendo priorità rispetto a tutte le altre domande di cambio comunque gestite. Per coloro che accetteranno il trasferimento prima dell’indizione dell’asta il Comune assicurerà le agevolazioni già previste per la mobilità derivante dai piani di ristrutturazione. Per gli assegnatari che non esercitano il diritto di prelazione, a fronte della comunicazione dell’esito dell’asta pubblica, il Comune promuoverà il trasferimento in altro alloggio erp o quello nel settore delle locazioni, attraverso il reperimento di alloggi nel mercato privato e nell’ambito delle locazioni permanenti o a termine. 10. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate: A - Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali dei suoi occupanti, intendendosi per inidoneo l'alloggio che rientra almeno in uno dei seguenti parametri, in rapporto alle condizioni personali: - conformazione dell'alloggio - accessibilità all'alloggio (barriere architettoniche, assenza di ascensore ecc.) - condizioni climatiche e ambientali (assenza dell'impianto di riscaldamento, scarsezza di luce, umidità, rumore eccessivo) - ubicazione dell'alloggio rispetto a strutture assistenziali o familiari di supporto - ubicazione dell'alloggio che possa causare devianza per ex tossicodipendenti. Si elencano le condizioni personali, che rapportate all'inidoneità dell'alloggio di cui sopra, possono comportare l'attribuzione di punteggio: invalidità superiore ai 2/3 suddivisa: p.9 se totale p.8 se non totale (dal 67% al 99%) Condizioni di salute: pubblica p.9 gravi patologie accertate dalla struttura p.5 malattia cronicizzata accertata dalla struttura pubblica Età: p.5 se anziani oltre 65 anni p.6 se anziani oltre 75 anni p.9 presenza minorenne portatore di handicap, con certificazione U.S.L. p.5 presenza di minorenne p.5 presenza di familiari componenti il nucleo familiare, di generazione e/o sesso diversi. Esigenze di cura e assistenza in strutture mediche : p.3 Familiari di supporto quotidiano: p.3 B - Inidoneità dell'alloggio che non sia in relazione a particolari condizioni dei suoi occupanti: sottoaffollamento: - tre persone in meno rispetto allo standard abitativo di cui al presente regolamento: p.6 - una o due persone in meno rispetto a tale standard: p.3 sovraffollamento: 16 - quattro o più persone rispetto allo standard abitativo di cui al presente regolamento: p.6 - tre persone in più rispetto a tale standard: p.4 - una o due persone in più rispetto a tale standard p.3 Disagio economico (spese accessorie superiori od equivalenti al canone di locazione): p.1 Assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita e non intenzionati all'acquisto: p.1 A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio tra le domande dei concorrenti aventi il medesimo punteggio. ART. 18 MOBILITA' SOVRACOMUNALE DEGLI ASSEGNATARI 1. II Comune può optare, nell'ambito della Associazione o Unione di Comuni di appartenenza, per una gestione della mobilità anche a livello sovracomunale, favorendo forme di collaborazione tra i Comuni appartenenti alla Associazione o Unione comunale di riferimento e al fine di garantire una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei soggetti interessati. 2. Il Comune, nell'ipotesi di cui ai comma 1, dà preferenza alle richieste di mobilità per l'avvicinamento al luogo di cura e assistenza per motivi di salute e a quelle per l'avvicinamento ai familiari per necessità di assistenza. 3. Al Comune è consentita, altresì, la stipula di eventuali Accordi con il Comune del capoluogo, considerata la densità di alloggi in quest'ultimo presente, o altri Comuni, per disciplinare ipotesi speciali di mobilità. 4. Per l'individuazione delle procedure di mobilità intercomunale degli assegnatari si applica quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. c), della L.R. 24/2001. ART. 19 GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA' 1.Il Comune provvede alla raccolta e verifica delle domande, alla formazione ed aggiornamento periodico delle graduatorie ogni sei mesi. 2. Avverso a tale graduatoria gli interessati possono presentare osservazioni entro i 30 giorni successivi la data di pubblicazione. Le osservazioni devono essere presentate al Responsabile dell’Area Competente per materia. Esse verranno esaminate dalla commissione intercomunale. Dell’esito di tale esame viene data notifica scritta all’interessato entro 60 giorni dalla data ultima per la presentazione dell’osservazione. 3. Gli utenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati sulla base della disponibilità degli alloggi. 4. L’assegnatario dovrà trasferirsi nel nuovo alloggio con tutto il nucleo avente diritto: l’alloggio di provenienza dovrà essere riconsegnato libero e vuoto da persone e cose e in normale stato d’uso, entro 30 giorni dalla consegna del nuovo alloggio. Qualora ciò non avvenisse , si applica quanto disposto dall’art. 34 della L.R. 24/2001. 5. L’assegnatario che ottiene il cambio alloggio non potrà presentare una successiva istanza di cambio prima che siano trascorsi dieci anni. 6. Per la mobilità sono proposti agli assegnatari uno o più alloggi fino a un massimo di tre alloggi, anche in fasi distinte. 7.La rinuncia sottoscritta dall'assegnatario all'alloggio o alloggi proposti, comporta 17 l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato non potrà presentare nuova domanda per un anno, decorrente dalla data di esclusione. 8. Il Comune può affidare, mediante apposito accordo, la fase istruttoria relativa alla gestione della graduatoria di mobilità di cui all'art. 17, comma 12, del presente regolamento, al Soggetto Gestore di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento. In tale ipotesi il Soggetto Gestore provvede alla attività di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Comune affidatario. TITOLO IV DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI INCIDENTI SUL RAPPORTO TRA IL NUCLEO ASSEGNATARIO E IL COMUNE E/O L'ENTE GESTORE DELL'ALLOGGIO DI ERP ART. 20 TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP 1.I rapporti con i destinatari finali degli alloggi di ERP sono regolati da contratti di locazione, che possono appartenere a una delle seguenti tipologie: 1) contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche e integrazioni; 2) contratto di locazione a titolo provvisorio ai sensi dell'art.15 del presente regolamento. 2. Si farà riferimento al contratto-tipo di locazione degli alloggi di ERP predisposto dal Tavolo di concertazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. 24/2001. ART. 21 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI ERP 1. L’annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento comunale, in contraddittorio con l’assegnatario, nei casi di: a) illegittimità e/o contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell’assegnazione; b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; c) nei casi previsti di mancata stipula del contratto e di presa in possesso stabile dell’alloggio. 2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. a) e b). Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell’alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. ART. 22 DECADENZA DALLA PERMANENZA NELL'ALLOGGIO DI ERP Il Responsabile competente emana provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggio ERP nei confronti degli assegnatari, nei casi e per le situazioni previste all’art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il soggetto gestore comunica al Comune con tempestività il verificarsi di fatti e condizioni che determinano l’emanazione di un provvedimento di decadenza e il Comune provvede ad instaurare il contraddittorio con l’assegnatario entro trenta giorni dall’accertamento dei fatti o condizioni che determinano la decadenza. 3. Il procedimento instaurato dal Comune in contraddittorio con l’interessato è concluso entro trenta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto 18 delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, disponendo in alternativa l’emanazione di un provvedimento di: a) decadenza; b) presa d’atto del venire meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell’interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela dell’Amministrazione; c) sospensione dell’emanazione del provvedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 30 comma 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24. 4. L’emanazione del provvedimento di decadenza di cui alla lettera c) del comma precedente può essere sospesa una sola volta, nei casi individuati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. ART. 23 MOROSITA' 1. Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell’art. 32 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi. 2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell’autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori. 3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l’assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio. 4. La procedura per il perseguimento della morosità di cui al comma precedente prevede la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero del debito maturato. 5. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità previste nella procedura per il perseguimento della morosità di cui al precedente comma 4, il Comune provvede, eventualmente attraverso l’Ente gestore, ad avviare azione giudiziale per il rilascio dell’alloggio ed il recupero del credito. ART.24 OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI DI ERP 1. Ai sensi dell’art. 34 della L.R. 24/2001, il Comune persegue le occupazioni illegali degli alloggi di ERP, siano esse abusive o senza titolo. 2. Nel caso delle occupazioni abusive, il Comune, attraverso un proprio operatore, sviluppa ogni azione utile a convincere l'occupante a rilasciare l'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, il Comune invia all'occupante diffida a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'occupazione e procede contestualmente ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del c.p., Successivamente, valutate le eventuali deduzioni, il Comune adotta un provvedimento di rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei messi comunali all'occupante 3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, il Comune diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio, dandogli un termine di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte. Successivamente, valutate le eventuali deduzioni, il Comune adotta un provvedimento di rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei messi comunali all'occupante. 4. II soggetto occupante abusivamente o senza titolo un alloggio di ERP è escluso dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finché perdura la suddetta condizione di occupazione illegale. Nessun punteggio può essere attribuito al 19 momento della presentazione della domanda e l'occupazione illegale di alloggio ERP costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione. Parimenti, gli occupanti illegali di alloggio pubblico non possono essere interessati all'utilizzo di un alloggio Erp nell'ambito dell'emergenza abitativa di cui all'art. 12 del presente regolamento. ((Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga di un Soggetto gestore)).5. Il Soggetto Gestore di cui all'art. 4 del presente regolamento è tenuto a segnalare al Comune i casi di occupazione senza titolo o abusiva di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. TITOLO V DISCIPLINA CONNESSA AL SUBENTRO, AMPLIAMENTO E OSPITALITA' ART.25 SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELL'ALLOGGIO 1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’alloggio. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo avente diritto originario e coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24. 2. Nel caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 30, può essere concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Comune. 3. In caso di decesso o abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario l’Ente gestore richiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell’E.R.P. di cui all’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo alla eventuale titolarità di diritti reali su immobili. 4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l’assegnazione dell’abitazione inoltra apposita comunicazione all’Ente gestore, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione del giudice. 5. L’Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell’E.R.P. e delle condizioni per il subentro del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e alla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza. 6. L’Ente gestore in esito alle verifiche provvede all’autorizzazione o al diniego del subentro. 7. Con il subentro l’assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all’assegnatario precedente. 8. Qualora l’Ente gestore provveda al diniego del subentro, procede alla trasmissione degli atti al Comune per: a) l’avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell’alloggio; 20 b) nei casi di verifica dell’assenza dei requisiti per la permanenza nell’E.R.P. l’avvio del procedimento di decadenza. ART. 26 AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE 1. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all’ampliamento a motivo dell’esigenza di reciproca assistenza morale e materiale; b) la convivenza perduri continuativamente per almeno quattro anni dalla data di presentazione di apposita dichiarazione di inizio coabitazione corredata da risultanze anagrafiche; c) l’avvio della convivenza è comunicato con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento all’Ente gestore, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. L’Ente gestore, mediante proprio personale tecnico ed il competente Settore, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l’effettiva continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni; d) che il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti a favore dei quali è richiesto l’ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell’E.R.P. previsti dall’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento e al momento del rilascio dell’autorizzazione finale all’ampliamento; e) che il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori; f) che nei confronti del nucleo assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24; g) che le persone per le quali si richiede l’ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di un alloggio E.R.P., salvo il caso di rinuncia all’assegnazione dell’altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatti salvo il rispetto dei limiti per la permanenza nell’E.R.P., è assicurato l’ampliamento del nucleo al termine del periodo quadriennale, anche qualora il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine. 2. La modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di tutte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. L’assegnatario, che intende ampliare il proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare idonea dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento all’Ente gestore. 4. La dichiarazione di inizio coabitazione è corredata da contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti, indicando i dati anagrafici delle persone in favore delle quali si richiede l’ampliamento. 5. Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo ampliando, dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell’E.R.P. di cui all’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo all’eventuale titolarità di diritti reali su immobili. 21 6. L’Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell’E.R.P. del nucleo ampliando, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza nei confronti del nucleo familiare. L’avvio del procedimento e le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate al Comune. 7. Dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento, l’Ente gestore provvede a rideterminare il canone di locazione tenendo conto della nuova situazione economica del nucleo ampliando presentata a mezzo della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni. Il canone di locazione così rideterminato non può essere inferiore a quello precedentemente applicato. 8. Durante il periodo quadriennale a tal fine instaurato, l’Ente gestore, mediante proprio personale tecnico, e il Settore competente, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l’effettiva continuità e stabilità della convivenza. Viene posta particolare attenzione ai controlli in ordine alla continuità e stabilità della convivenza di situazioni di nipoti per i quali è stata presentata apposita dichiarazione di inizio coabitazione da parte dell’assegnatario. La verifica con esito negativo della continuità e della stabilità della convivenza, conseguente all’iscrizione anagrafica delle persone per le quali si richiede l’ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all’interessato del diniego all’ampliamento e la conclusione immediata del procedimento. In caso di dichiarazioni mendaci si procede per inadempimento contrattuale nei confronti dell’assegnatario. 9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento, l’assegnatario è tenuto ad inoltrare domanda all’Ente gestore. L’Ente gestore provvede ad invitare l’assegnatario a presentare la predetta domanda qualora questo non abbia provveduto. Fatti salvi casi di forza maggiore, nel caso in cui l’interessato non provveda ad inoltrare la richiesta finale di ampliamento, si intende venuta meno la volontà dell’assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a favore delle quali era stata presentata la relativa comunicazione sono considerate nell’ambito della disciplina dell’ospitalità di cui al successivo art. 27 10. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all’ampliamento l’Ente gestore provvede alla verifica della permanenza dei requisiti di permanenza nell’E.R.P. del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza. Le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall’Ente gestore al Settore competente. 11. Il Comune provvede all’emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all’ampliamento del nucleo familiare entro trenta giorni dal ricevimento delle verifiche compiute dall’Ente gestore. 12. Il Comune, prima di emanare il provvedimento di ampliamento si riserva di effettuare ulteriori indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il termine indicato al comma 12 del presente articolo può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune. Può essere richiesta documentazione integrativa; in caso di mancata integrazione della documentazione la richiesta incompleta decade d’ufficio. 13. In caso di inadempienza a quanto prescritto al comma precedente la posizione dell’assegnatario sarà valutata ai fini dell’avvio della procedura di risoluzione contrattuale ravvisandosi gli estremi di cui all’art. 31 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, per violazione di specifici obblighi contrattuali. 22 ART. 27 OSPITALITA' 1. L’ospitalità temporanea di terze persone nell’alloggio in nessun caso modifica la composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro. 2. L’ospitalità temporanea nell’alloggio E.R.P. di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione all’Ente gestore entro trenta giorni dall’inizio della coabitazione di fatto. L’assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell’ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all’U.E., deve allegare copia di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 3. L’ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni e non possono essere ospitate più del 50% delle persone consentite dallo standard abitativo dell’alloggio. 4. Nei casi in cui l’ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l’assegnatario è tenuto alla corresponsione di un’indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all’Ente gestore. 5. In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all’assegnatario un’indennità pari al triplo della misura prevista al comma precedente del presente articolo, fino alla regolarizzazione della posizione. 6. L’ospitalità non può perdurare più di due anni. L’assegnatario è tenuto a comunicare all’Ente gestore la cessazione dell’ospitalità in qualunque momento essa avvenga. Trascorso il tempo massimo previsto di due anni, qualora l’ospitalità non venga interrotta, ovvero l’assegnatario non provveda a comunicare la cessazione dell’ospitalità, l’Ente gestore invia apposita diffida con termine perentorio alla conclusione dell’ospitalità. Qualora l’assegnatario persista ad ospitare terze persone nell’alloggio assegnato, nonostante la diffida dall’Ente gestore ad interrompere l’ospitalità, l’Ente gestore inizierà la procedura di risoluzione per inadempimento contrattuale. 7. L’ospitalità fino alla durata massima di due anni può essere negata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell’Ente gestore per: a) grave sovraffollamento dell’alloggio; b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell’ospite. ART. 28 OSPITALITA' PER ASSISTENZA 1. La coabitazione nell’alloggio di E.R.P. di familiari entro il secondo grado o terze persone legate da rapporto di lavoro, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell’alloggio. La coabitazione finalizzata all’assistenza è ammessa anche a favore di parenti entro il secondo grado che entrano nell’alloggio per ricevere la tutela e/o le cure assistenziali effettuata nei loro confronti da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario. 2. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell’alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe. 23 3. L’assegnatario è tenuto a comunicare all’Ente gestore entro trenta giorni dall’inizio della coabitazione, allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali di alcuno dei componenti del nucleo. 4. In caso di coabitazione finalizzata all’assistenza comunicata nei termini dall’assegnatario il canone di locazione non è modificato. 5. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le norme sull’ospitalità. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 29 RINVIO AD ALTRA DISCIPLINA E REGIME TRANSITORIO 1. La disciplina relativa all'uso degli alloggi e delle parti comuni è definita da specifico regolamento, adottato dal Comune sulla base dei criteri stabiliti con delibera del Consiglio regionale. 2. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, per quanto concerne la definizione degli obblighi degli inquilini degli alloggi di ERP di proprietà del Comune si applica la disciplina prevista dalla Legge 12/1984 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al regolamento d'uso degli alloggi di ERP, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2579 del 2/05/85. 3. Per la determinazione dei gradi di parentela si richiamano le disposizioni del codice civile. ART. 30 ENTRATA IN VIGORE 1. II presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. 24