MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Anno LVII - N. 2
28 Febbraio 2013
IL MARE
SUPPLEMENTO AL
BOLLETTINO UFFICIALE
DEGLI IDROCARBURI
E DELLE GEORISORSE
Anno LVII N.2 - 28 Febbraio 2013
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L ’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Anno LVII - N. 2
28 Febbraio 2013
IL MARE
SUPPLEMENTO AL
BOLLETTINO UFFICIALE
DEGLI IDROCARBURI
E DELLE GEORISORSE
Anno LVII N.2 - 28 Febbraio 2013
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Direttore responsabile : OMBRETTA COPPI
R e d a z i o n e : N I C O LA S A N T O C C HI – A N N A LI G A TO – A N TO N EL LA O R LA N D I – MA R I A PI A P EL L EG R I N I
Hanno collaborato a questo numero : ILARIA ANTONCECCHI – LUCA DI DONATANTONIO –
RAFFAELLA MASTRELLA – MARIA GIOVANNA MONTALBANO
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
SOMMARIO
PREFAZIONE ............................................................................................................. 6
INTRODUZIONE ........................................................................................................ 7
IL MARE
MARE TERRITORIALE E PIATTAFORMA CONTINENTALE
Acque interne, linee di base e mare territoriale ............................................................. 8
Tavola delle linee di base e limite delle acque territoriali ................................................ 9
Piattaforma continentale .......................................................................................... 10
Piattaforma continentale italiana ............................................................................... 10
Zona economica esclusiva (ZEE) ............................................................................... 10
Tavola della piattaforma continentale italiana ............................................................. 11
ACCORDI E CONVENZIONI NEL MEDITERRANEO
CROAZIA (ex Jugoslavia) – Accordi ratificati con D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830 e
con Legge del 14 marzo 1977, n. 73. ....................................................................
TUNISIA – Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 347. ...............................
GRECIA – Accordo ratificato con Legge del 23 marzo 1980, n. 290. ...............................
ALBANIA – Accordo ratificato con Legge del 12 aprile 1995, n. 147. ..............................
SPAGNA – Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 348. ...............................
FRANCIA – Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986 ......................................
12
13
14
15
16
17
MODUS VIVENDI
MALTA – Modus vivendi dal 29 aprile 1970. ................................................................ 18
GLOSSARIO DEL MARE
Glossario del diritto del mare .................................................................................... 19
ATTIVITÀ MINERARIE IN MARE
ZONE MARINE APERTE ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI
Tavola delle zone marine. .........................................................................................
ZONA “A” - Mare Adriatico settentrionale e centrale .....................................................
ZONA “B” - Mare Adriatico centrale e meridionale ........................................................
ZONA “C” - Mare Tirreno meridionale, Canale di Sicilia, Mar Ionio meridionale ................
ZONA “D” - Mare Adriatico meridionale e Mare Ionio ....................................................
ZONA “E” - Mar Ligure, Mare Tirreno, Mare di Sardegna ...............................................
ZONA “F” - Mare Adriatico meridionale e Mare Ionio. ...................................................
ZONA “G” - Mar Tirreno meridionale e Canale di Sicilia. ................................................
Criteri e norme sui divieti relativi alle attività minerarie ................................................
27
28
29
30
31
32
33
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35
ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELL’OFFSHORE ITALIANO
BREVI CENNI DI GEOLOGIA REGIONALE
Evoluzione geologica dei mari italiani .........................................................................
Caratteri geologici ...................................................................................................
I maggiori giacimenti offshore...................................................................................
Le tappe più significative della ricerca di idrocarburi nei mari italiani ..............................
36
39
40
42
TITOLI MINERARI
Permessi di ricerca .................................................................................................. 43
Concessioni di coltivazione ....................................................................................... 45
Carta dei titoli minerari vigenti in mare ...................................................................... 48
ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE
Dati storici.............................................................................................................. 49
Attività di perforazione in mare nell’anno 2012 ........................................................... 51
Progetto VIDEPI ...................................................................................................... 52
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
Dati storici di produzione ..........................................................................................
Pozzi produttivi .......................................................................................................
Centrali di raccolta e trattamento ..............................................................................
Piattaforme marine ..................................................................................................
52
55
57
59
STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN)
Obiettivi e priorità di azione ...................................................................................... 63
SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ OFFSHORE
Panorama mondiale .................................................................................................
Panorama continentale ............................................................................................
Panorama nazionale ................................................................................................
Il “dopo Macondo”: proposta di Regolamento Offshore, EUOAG e adesione al Protocollo
Offshore ............................................................................................................
65
65
66
66
NORME DI RIFERIMENTO
Premessa ...............................................................................................................
Principali norme sulla delimitazione della piattaforma continentale ................................
Accordi e convenzioni con i paesi frontisti ...................................................................
Principali norme sulla istituzione delle zone marine ai fini delle attività minerarie ............
Principali norme che disciplinano lo svolgimento delle attività minerarie .........................
Principali norme relative alla sicurezza e alla tutela ambientale .....................................
67
67
67
67
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68
ELENCO DELLE AZIENDE CHE OPERANO NELL’OFFSHORE ITALIANO
Società titolari di permessi di ricerca in mare .............................................................. 71
Società titolari di concessioni di coltivazione in mare.................................................... 72
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE (A.I.S.I.)
Elenco dei soci A.I.S.I. ............................................................................................. 74
BIBLIOGRAFIA
Testi di riferimento .................................................................................................. 75
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PREFAZIONE
Dall’inizio del XX secolo, gli idrocarburi hanno acquisito progressiva importanza nell’economia dei Paesi
industrializzati prima e mondiale poi. E’ grazie agli idrocarburi che gli Stati possono, tra l’altro, far
funzionare le loro industrie e produrre altre forme di energia, vitali per il funzionamento della società.
Ciò è alla base delle profonde trasformazioni che il regime giuridico della ricerca e dello sfruttamento
degli idrocarburi in mare ha subìto lungo tutto il secolo scorso. Queste trasformazioni, che sono state alla
fine recepite e formalizzate nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare del
1982, hanno portato all’abbandono della dicotomia tra alto mare, improntato al regime di libertà, e mare
territoriale, sottoposto alla sovranità dello Stato costiero, e alla previsione di zone marine c.d.
“intermedie”, caratterizzate da varie combinazioni tra libertà di tutti gli Stati e poteri dello Stato costiero,
tra le quali spiccano ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie e degli idrocarburi, la piattaforma
continentale e la zona economica esclusiva.
Se il regime della ricerca e dello sfruttamento delle risorse marine e, in particolare, degli idrocarburi varia
a seconda delle zone marittime in cui tali risorse si trovano, è però vero che, al di là del mare territoriale,
nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva spetta sempre e solo allo Stato costiero
esercitare poteri sovrani funzionali in materia di esplorazione e sfruttamento delle risorse minerarie e
degli idrocarburi, mentre all’antico regime della libertà dei mari rimangono sottoposte altre attività.
Sfuggono al controllo dello Stato costiero soltanto le risorse minerarie e gli idrocarburi siti nell’Area dei
fondali marini profondi, per i quali è predisposto un innovativo regime equitativo, quello del “patrimonio
comune dell’umanità”.
Allo stesso tempo, poiché le risorse minerarie marine e gli idrocarburi presentano una ben precisa
collocazione spaziale, per la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, così come per il
mare territoriale, la questione della soluzione dei conflitti discendenti da pretese contrapposte su
medesime porzioni di mare e fondale marino è fondamentale. Tuttavia, il regime delle delimitazioni
marine non è unitario: mentre per il mare territoriale trova applicazione la regola della linea mediana, per
la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, rileva il principio della “soluzione equa”, il cui
contenuto è stato fornito dalla giurisprudenza internazionale, che ha dato rilievo all’idea della
proporzionalità tra la lunghezza delle coste rilevanti ed estensione delle aree marine che vengono
assegnate all’uno e all’altro Stato, e ha poi ritenuto di tenere conto di determinate particolarità
geografiche.
La vastità e l’articolazione del quadro normativo internazionale applicabile all’esplorazione e sfruttamento
degli idrocarburi off-shore sottolineano l’importanza della pubblicazione: Il mare, Supplemento al
Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, per l’obiettivo che esso persegue, di diffondere tra
gli addetti ai lavori il dato giuridico interno ma anche internazionale, in termini semplici e immediati, al
fine di favorire una gestione delle risorse dei mari, rispettosa del dato giuridico e per ciò anche
economicamente efficiente per lo Stato e per gli operatori.
Prof. Umberto Leanza
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
INTRODUZIONE
Questa pubblicazione, dedicata alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, raccoglie le
informazioni e i dati, i criteri e le norme che regolano e che limitano tali attività, nonché i recenti sviluppi
e le ultime novità normative.
L’Italia, con i suoi 7.500 km di coste che si affacciano sul Mare Mediterraneo, è dotata per natura di una
posizione geografica privilegiata e strategica e gli idrocarburi del sottosuolo marino costituiscono
un’apprezzabile risorsa il cui sfruttamento contribuisce alla sicurezza energetica del Paese. Come noto la
quantità di idrocarburi prodotti nell’offshore italiano costituisce circa il 71% della produzione nazionale di
gas e circa l’8% di quella di olio, che complessivamente rappresentano circa il 4% del consumo nazionale
di idrocarburi. Per tali motivi, le attività minerarie sono il quarto pilastro della Strategia energetica
nazionale, in corso di adozione.
I giacimenti di idrocarburi - bene indisponibile dello Stato - sono studiati e coltivati in base a una
disciplina normativa settoriale da imprese dotate di capacità tecnica ed economica adeguata, nell’ambito
di titoli minerari ricadenti in zone del mare italiano aperte alle attività minerarie. Queste aree di mare
territoriale e di piattaforma continentale sono istituite con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
sulla base di conoscenze geologiche e scientifiche che ne dimostrino l’interesse minerario da parte dello
Stato e da parte di operatori del settore.
Per la delimitazione della propria piattaforma continentale, l’Italia ha firmato con la maggior parte dei
paesi frontisti o adiacenti (Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Grecia, Libia, Malta, Tunisia, Spagna,
Francia) specifici accordi internazionali. A completamento dell’apertura di zone marine nel Canale di
Sicilia e nello Ionio meridionale, rimangono ancora da concludere gli accordi con la Libia e con Malta.
Nell’ambito delle relazioni internazionali e per i casi di giacimenti condivisi con altri Paesi frontisti sono
previste particolari forme di collaborazione: con la Croazia è vigente un accordo tecnico specifico, mentre
con Malta è stato recentemente avviato un tavolo tecnico-giuridico di approfondimento.
Il nostro Paese, già dotato di una normativa tra le più severe a livello internazionale e forte di una lunga
esperienza settoriale caratterizzata da elevati standard di sicurezza e competenza anche in termini di
protezione dell’ambiente marino, partecipa oggi attivamente all’elaborazione della proposta di direttiva
europea sulla sicurezza delle attività offshore. Inoltre, considerata la posizione strategica nel
Mediterraneo, l’Italia si candida quale mediatore nei rapporti con i Paesi non appartenenti all’Unione
europea, ma aderenti alla Convenzione di Barcellona – strumento di cooperazione internazionale a
carattere regionale per la protezione del Mare Mediterraneo.
Nella consapevolezza dell’interesse che il settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi in mare
ha sia sul piano propriamente industriale ed economico, sia su quello politico di sovranità nazionale, sia
per le implicazioni ambientali e di sicurezza, è stato elaborato il “Bollettino del Mare” - sintetico e allo
stesso tempo completo ed esaustivo – che si mette a disposizione di tutti i soggetti interessati:
amministrazioni, operatori di settore e cittadini.
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7
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
IL MARE
MARE TERRITORIALE E PIATTAFORMA CONTINENTALE
ACQUE INTERNE, LINEE DI BASE E MARE TERRITORIALE
La Legge 2 dicembre 1994, n. 689 stabilisce, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare del 1982, che la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle
sue acque interne, a una fascia adiacente di mare denominata mare territoriale, sullo spazio aereo
soprastante tale mare territoriale e al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.
Per mare territoriale, o acque territoriali, si intende la fascia di acque costiere che si estendono per 12
miglia marine dalle linee di base.
Le linee di base normali coincidono con la linea di costa come indicata sulle carte nautiche a grande scala
ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero, e, in questo caso, non vi sono acque interne.
Nelle località in cui la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole
lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base rette che
collegano punti appropriati, in genere promontori, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la
larghezza del mare territoriale. In questo caso la parte di mare tra la linea di costa e la linea di base è
definito come acque interne.
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Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali nel Golfo di Taranto
L’Italia, con DPR 26.4.1973, n. 816, ha adottato un sistema di linee di base (articolato, lungo la penisola,
in 21 segmenti, e attorno alla Sicilia e alla Sardegna, rispettivamente, in 10 e 7 segmenti) che ha
prodotto una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale e delle isole.
Punti salienti del sistema sono la chiusura:
- dell’Arcipelago Toscano con linee che, partendo dalla foce dell’Arno, in prossimità di Pisa,
congiungono le Isole Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Scoglio d’Africa, Montecristo, Giglio,
Giannutri, per poi ritornare sulla costa a Civitavecchia;
- delle Isole Pontine e dei Golfi di Napoli e Salerno con linee congiungenti Anzio, le Isole di
Palmarola, Ponza, Ischia e Capri, l’estremità meridionale del Golfo di Salerno;
- del Golfo di Squillace e, a titolo di baia storica, del Golfo di Taranto;
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
del Golfo di Manfredonia e delle Isole Tremiti con linee congiungenti Peschici, le Tremiti,
Termoli e Punta Penna a Nord di Vasto;
del Golfo di Venezia da Punta della Maestra a Ponte di Piave.
-
TAVOLA DELLE LINEE DI BASE E LIMITE DELLE ACQUE TERRITORIALI
Ai sensi del DPR 26.4.1973, n. 816
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Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali italiane
9
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PIATTAFORMA CONTINENTALE
La piattaforma continentale di uno stato costiero, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare del 1982, comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono
al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino
all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base. Il
limite esterno della piattaforma continentale non supera comunque la distanza di 350 miglia dalle linee di
base.
Lo stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne
le risorse naturali, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso. Per risorse
naturali si intendono le risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo.
La delimitazione della piattaforma continentale tra stati a coste opposte o adiacenti viene stabilita per
accordo sulla base del diritto internazionale.
PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA
I principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella
propria piattaforma continentale sono contenuti nella Legge 21 luglio 1967, n. 613. La normativa
disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative
disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana
è costituito dalla isobata dei 200 metri o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta
la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano»,
a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.
Successivamente, con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, è stata data ratifica ed esecuzione alla
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
La definizione di piattaforma continentale, data in origine dall'articolo 1 della Legge 613/1967, è stata
quindi sostituita dalla definizione data dall'articolo 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare precedentemente citata.
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE)
Appare opportuno menzionare il regime giuridico relativo alla Zona Economica Esclusiva ("ZEE") in
quanto, seppur l'Italia non ha instaurato una propria ZEE, detta normativa interesserà gli operatori
giuridici in quanto numerosi sono gli Stati nel Mediterraneo, anche contigui o frontisti dell'Italia che hanno
già una loro propria ZEE.
La zona economica esclusiva (ZEE), comprende la colonna d’acqua sovrastante il fondo del mare.
Si estende al di là del mare territoriale non oltre le 200 miglia marine dalle linee di base.
Nella ZEE lo stato costiero gode di:
- diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle
risorse naturali, biologiche e o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare,
sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l’esplorazione e lo
sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai
venti.
La ZEE, per poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della comunità
internazionale. Questo, a differenza della piattaforma continentale che, costituendo il naturale
prolungamento sommerso della terraferma, appartiene invece ab initio a uno Stato e non deve quindi
essere proclamata.
La delimitazione della ZEE tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base
del diritto internazionale. (art. 74 - legge n. 689/94). Non esiste nessun obbligo di far coincidere ZEE e
piattaforma continentale, anche se l’ipotesi normale è da ritenersi quella della completa sovrapposizione
delle due aree nell’ambito del limite delle 200 miglia dalle linee di base del mare territoriale, è comunque
possibile che la delimitazione del fondo marino facente parte della piattaforma continentale di uno Stato
diverga da quella della colonna d’acqua sovrastante di cui lo stesso Stato ha la titolarità nell’ambito della
ZEE.
Nel Mediterraneo i Paesi che hanno istituito proprie ZEE sono: Egitto, Cipro, Libano, Siria, Tunisia e
Israele.
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
TAVOLA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA
In base agli accordi con i seguenti stati: CROAZIA, ALBANIA, GRECIA, FRANCIA, SPAGNA, TUNISIA.
CROAZIA
ALBANIA
GRECIA
FRANCIA
SPAGNA
TUNISIA
Linee di delimitazione della piattaforma continentale italiana
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ACCORDI E CONVENZIONI NEL MEDITERRANEO
CROAZIA (EX JUGOSLAVIA) –
Accordi ratificati con D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830 e con Legge del 14 marzo 1977, n. 73.
L’accordo con la Jugoslavia dell'8 gennaio 1968 (ratificato con Decreto del Presidente della Repubblica 22
maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della linea mediana tra le coste dei
due Paesi, attribuendo un effetto nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all'isola jugoslava
di Pelagosa e agli isolotti (disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono
stati attuati in favore dell'Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto
dell'effetto delle Isole di Jabuka e Galiola. Successivamente la Legge del 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica
ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ha
definito la linea di delimitazione nel golfo di Venezia con la Slovenia.
Gli Stati sorti dalla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, in base al principio di
successione degli accordi bilaterali, sono subentrati negli accordi internazionali siglati con l’Italia.
Si ricorda che, l’Italia e la Croazia hanno stipulato nel 2005 un'Intesa tecnica (Comunicato Ministeriale 30
settembre 2005) che, lasciando inalterato il contenuto dell'Accordo del 1968, per ovviare all'incertezza
dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della
linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave
allegate all'Accordo del 1968.
Nel quadro giuridico dell’Accordo tra Italia ed ex Jugoslavia e per garantire lo sfruttamento del giacimento
“Annamaria”, situato a cavallo tra la piattaforma continentale italiana e quella croata, è stato firmato il
Technical Agreement del primo luglio 2009, aggiornato nel gennaio 2013 con il Technical Agreement
between the Ministry of Economic Development of the Italian Republic (Directorate General for Energy
and Mineral Resources) and the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of
Croatia (Directorate for Mining) on the Joint Exploitation of the Annamaria Gas Field in the Adriatic Sea”.
Linea di delimitazione Italia – Croazia
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
TUNISIA –
Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 347.
Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 347; in vigore dal 16
dicembre 1978): segue il criterio della linea mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della
Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle
isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e dall'isolotto disabitato di Lampione. La porzione di
piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia marine di
raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l'attuale estensione delle acque
territoriali.
Linea di delimitazione Italia – Tunisia
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GRECIA –
Accordo ratificato con Legge del 23 marzo 1980, n. 290.
Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con Legge 23 marzo 1980, n. 290; in vigore dal 3
luglio 1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e
Corfù. Unica eccezione è l'Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto.
Linea di delimitazione Italia – Grecia
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ALBANIA –
Accordo ratificato con Legge del 12 aprile 1995, n. 147.
Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con Legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in
vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza
espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte. Da
segnalare inoltre che:
-
la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia ed ex Repubblica Federale di
Jugoslavia da definire successivamente con gli Stati interessati;
viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma
continentale;
si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti
eventualmente esistenti a cavallo della linea mediana;
si stabilisce l'impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le
attività di esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano
pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi
legittimi del mare.
Linea di delimitazione Italia – Albania
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SPAGNA –
Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 348.
Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16
novembre 1978): segue il criterio della linea mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea
leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all'Isola
di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente
parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna.
Linea di delimitazione Italia – Spagna
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FRANCIA –
Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986
Nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio
(Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986)
Linea di delimitazione Italia – Francia
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MODUS VIVENDI
MALTA – Modus vivendi dal 29 aprile 1970.
2 00 0
CA
200
NA
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IT A LI A
200
3 00
DI
SI
0
50
2 00
LI
0
0
CI
0
1 00
1 00
1 00 0
A
15°10'
50
200
1 00
1 00
T
0
0
U
3620
530
1 00
I
0
S
I
A
ISOLA
DI
MALTA
0
N
13°50'
2 00
Esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con
scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la
delimitazione parziale, a carattere provvisorio e senza
pregiudizio dei diritti sovrani degli Stati frontisti, dei
fondali entro la batimetrica dei 200 metri per mezzo della
linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e
le prospicienti coste della Sicilia. Il segmento del Modus
vivendi ITALIA-MALTA, che in via cautelativa e
provvisoria non coincide con la linea di equidistanza tra le
coste, ma è leggermente spostato a nord verso quelle
italiane, è definito dai seguenti punti di coordinate
geografiche:
Vertice A Lat. N 36°27’ - Long. W 14°23’
Vertice B Lat. N 36°02’ - Long. W 15°23’
3 00
2 00
410
330
2 00
510
200
200
550
X
Banco Medina
146
354
179
34°20'
Nell’ambito della controversia tra Malta e Libia per la
suddivisione delle rispettive piattaforme continentali,
l’Italia è intervenuta in giudizio dinanzi alla Corte
Internazionale di Giustizia, rappresentando i propri
interessi su due zone geografiche: una delimitata a
Ovest dal meridiano 15°10’, a sud del parallelo 34°30’, a
Est dalla linea concordata tra Italia e Grecia; l’altra
delimitata dal poligono illustrato nella mappa dal poligono
illustrato nella mappa a Ovest del meridiano 13°50’.
34°30'
G
15°10'
200
13°50'
545
292
1 00
0
200
1 00
L
I
B
I
0
A
Limiti della sentenza del 3/06/85 della C.I.G.
La Corte non ha riconosciuto all’Italia un interesse meritevole di tutela, tuttavia, con la sentenza del 3
giugno 1985 la stessa Corte ha stabilito che l’Accordo tra Malta e Libia doveva limitarsi ad un’area dove
non intervenivano gli interessi di paesi terzi, fra cui l’Italia, ovvero l’area tra i meridiani 13°50’ e 15°10’.
Nel corso del 2012, il Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche, su incarico del Ministro
dello sviluppo economico e in collaborazione con il Ministro degli affari esteri, ha promosso la ripresa dei
rapporti con le Autorità maltesi sulla questione sfruttamento della piattaforma continentale volti a
negoziare, previa analisi della compatibilità della disciplina normativa e tecnica tra i due Paesi, un accordo
preliminare alla delimitazione della piattaforma continentale e senza pregiudizio dei diritti di sovranità
degli Stati, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 della Convenzione UNCLOS.
A
B
Linea di delimitazione Italia – Malta
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0
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
GLOSSARIO DEL MARE
GLOSSARIO DEL DIRITTO DEL MARE
di Fabio Caffio, pubblicato nella Rivista marittima – III Edizione, settembre 2007.
Per gentile concessione dell’autore e della Rivista marittima, si riportano di seguito alcune voci dal
“Glossario del mare” ritenute particolarmente utili per le finalità di questo Bollettino. Per una conoscenza
integrale dell’opera si rimanda al sito della Marina Militare dove è possibile scaricare il documento in pdf:
http://www.marina.difesa.it/documentazione/editoria/marivista/Pagine/glossariodelmare.aspx
ACQUE ARCIPELAGHE
Sono definite acque arcipelagiche le zone di mare che in un arcipelago (insieme di isole collegate tra loro
in modo così stretto da formare un’ intrinseca entità geografica, politica ed economica) sono racchiuse
all’interno di un sistema di linee di base arcipelagiche. Su di esse lo Stato arcipelagico, e cioè uno Stato
costituito interamente da uno o più formazioni insulari (UNCLOS 46) esercita la sua sovranità, come
anche sul sovrastante spazio aereo, sul fondo e sul sottofondo marino (UNCLOS 49).
Le acque arcipelagiche, dal punto di vista giuridico, costituiscono una categoria del tutto particolare. La
sovranità dello Stato, a differenza di quanto avviene per le acque interne, non è infatti completa, in
quanto esso, nell’esercitare i suoi diritti, deve:
— rispettare i diritti di altri Stati derivanti da Accordi preesistenti o concernenti consolidati interessi di
pesca (UNCLOS 51);
— permettere il transito inoffensivo delle navi straniere, al pari di quanto previsto in materia di passaggio
attraverso le acque territoriali, nonché quel particolare tipo di transito non sospendibile denominato
«passaggio arcipelagico» che può essere esercitato in determinati corridoi di traffico relativi a rotte usate
per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare (v.) o di zona economica esclusiva e un’altra
parte di alto mare o di zona economica esclusiva.
Il caso più importante di Stato arcipelagico è rappresentato dall’Indonesia. Hanno titolo ad uno status
arcipelagico Antigua-Barbuda, Bahamas, Capo Verde, Isole Fiji, Jamaica, Maldive, Papua-Nuova Guinea,
St. Vincennes e Grenadines, Isole Salomon, Trinidad e Tobago. Non costituisce viceversa uno Stato
arcipelagico Malta.
ACQUE INTERNE
Le acque comprese tra la costa e le linee di base del mare territoriale costituiscono le acque interne
(Ginevra,5,1; UNCLOS 8,1). Condizione perché esse esistano è dunque la circostanza che le linee di base
non coincidano con la linea di bassa marea della costa, fermo restando, comunque, che sono
giuridicamente tali anche gli specchi e le vie d’acqua esistenti sulla terraferma, quali laghi, fiumi e canali.
Lo status legale delle acque interne è caratterizzato dal completo e incondizionato esercizio della
sovranità dello Stato costiero, al pari di quanto avviene nell’ambito dei suoi confini terrestri. Non esiste
dunque, per le navi straniere, diritto di transito inoffensivo in queste zone. Esse devono essere
preventivamente autorizzate per poterle attraversare o sostarvi, a meno che non siano costrette a far ciò
in una situazione di pericolo o di forza maggiore. Unica deroga a questo regime è il caso in cui continui a
essere in vigore il preesistente diritto di transito inoffensivo in aree che, per effetto del tracciamento di
linee di base rette, sono passate dallo status di acque territoriali a quello di acque interne (Ginevra I,5,1;
UNCLOS, 8,2).
ACQUE TERRITORIALI
Tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo hanno adottato il limite delle 12 miglia delle acque territoriali.
(……)
Quanto all’Italia, il limite delle 12 miglia è stato adottato con la L. 14 agosto 1974, n. 359. In precedenza,
il Codice della Navigazione (del 1942) prevedeva una fascia di acque territoriali di 6 miglia. La
delimitazione delle acque territoriali tra l’Italia e i Paesi confinanti, in zone in cui la distanza tra le
rispettive linee di base è inferiore alle 24 miglia, è stata attuata con:
— la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986 tra Italia e Francia relativa alla delimitazione delle
frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio. (……)
— il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 tra la ex Iugoslavia e l’Italia, accordo, concernente la
sistemazione delle questioni pendenti tra i due Paesi la cui validità è stata confermata dalla Slovenia
come Stato della ex Yugoslavia. (……)
ALTO MARE
Secondo nozione consolidata (Ginevra, I, 1) per alto mare si intendono tutte quelle parti del mare che
non appartengono né al mare territoriale né alle acque interne. Per quanto ancora valida, questa nozione
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
va vista alla luce del principio secondo cui le disposizioni relative al regime dell’alto mare non si applicano
alle aree marine incluse nella zona economica esclusiva (UNCLOS 86). In sostanza il regime della zona
economica esclusiva non è pleno jure quello dell’alto mare in quanto mancante di alcune delle libertà
relative. Analoga la situazione giuridica della zona contigua. Per questo motivo si fa ricorso alla categoria
più generale delle acque internazionali che comprende la zona contigua e la zona economica esclusiva,
mentre si usa il termine alto mare per indicare gli spazi marini al di là della zona economica esclusiva.
L’alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri che interni, che possono esercitarvi - con l’unico limite di
non intaccare le libertà degli altri Stati e di tenere nel dovuto conto i diritti connessi allo sfruttamento
dell’area internazionale dei fondi marini - le attività di navigazione, sorvolo, posa di cavi, costruzione di
isole e installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica (UNCLOS 87).
Ogni Stato, sia costiero che interno, ha diritto di navigare in alto mare con navi battenti la sua bandiera
(UNCLOS 90) le quali sono soggette alla sua giurisdizione esclusiva (UNCLOS 92, 1), a meno che sia
diversamente stabilito da specifici accordi ovvero si verta in un caso in cui le navi da guerra e le navi in
servizio governativo degli altri Stati si avvalgano dei poteri di intervento esercitabili a titolo di diritto di
visita e di diritto di inseguimento.
Ogni Stato il quale sia direttamente e gravemente minacciato da inquinamento derivante da sinistro
marittimo avvenuto in alto mare, ha il diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare l’evenienza
(UNCLOS 221). A questo diritto fa riscontro l’obbligo, previsto da UNCLOS 192 come principio di carattere
generale, di proteggere e preservare in alto mare l’ambiente marino.
L’alto mare deve essere riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di assoggettarne alcuna
parte alla sua sovranità (UNCLOS 88 e 89). Le navi da guerra possono tuttavia eseguire in alto mare
attività operative, quali
esercitazioni combinate, operazioni di volo con aeromobili imbarcati, sorveglianza, raccolta di
informazioni, prove di armi, lancio di ordigni esplosivi da aeromobili in situazioni di necessità, tenendo nel
dovuto riguardo i diritti degli altri Stati. A tal fine è però necessario che la zona in cui si svolge
l’esercitazione o in cui è stato sganciato un ordigno rimasto inesploso sia dichiarata zona pericolosa per la
navigazione e il sorvolo con appropriati mezzi di diffusione internazionali.
AREA MARINA PARTICOLARMENTE SENSIBILE
Gli Stati costieri possono istituire nella propria zona economica esclusiva aree particolari chiaramente
definite (UNCLOS 211, 6) in cui adottare leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto
controllo l’inquinamento provocato da navi.
Condizione per l’istituzione di queste aree marine, che l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), è
che sussistano evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della
zona e/o al «carattere peculiare del traffico locale».
Spetta all’IMO autorizzarne l’istituzione dopo consultazioni con gli Stati (contro) interessati.
Linee guida in materia sono contenute nella IMO Resolution A.927 (22) «Guidelines for the Identification
and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas».
Esse indicano come singoli criteri, da seguire alternativamente, quelli ecologici (quali l’unicità
dell’ecosistema o la sua vulnerabilità per effetto di attività umane), sociali e economici (quali la
protezione del turismo), scientifici e culturali (quali la ricerca biologica o la tutela storica).
Dopo l’approvazione dell’IMO gli Stati costieri pubblicano i limiti di tali aree particolari. La creazione di tali
aree può porre problemi dal punto di vista della libertà di navigazione libertà dei mari di cui godono gli
Stati terzi nelle ZEE: il punto è se si tratti di iniziative realmente giustificate secondo gli standard IMO o
se esse siano invece preordinate a spostare le rotte di traffico in alto mare o nelle ZEE di altri Paesi.
Differenti dalle aree particolarmente sensibili sono le «Special areas» che possono essere istituite, anche
in alto mare, per la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi, in applicazione della MARPOL 73/78
(protezione dell’ambiente marino).
In queste aree speciali — tra quelle già istituite vi è il Mar Mediterraneo il Mar Nero e il Mar Rosso — sono
stabiliti standard restrittivi per la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi e rifiuti solidi.
AREA MARINA SPECIALMENTE PROTETTA
Il Protocollo di Barcellona del 1995 sulla biodiversità, emanato nell’ambito della Convenzione di
Barcellona del 1976 sulla protezione del Mediterraneo è dedicato all’istituzione di aree marine
specialmente protette. Esse possono essere create in qualsiasi zona di mare del Mediterraneo soggetta
alla «sovranità o alla giurisdizione» degli Stati parte, comprese le zone economiche esclusive, ed anche in
aree adiacenti di «alto mare». In quest’ultimo caso la proposta deve essere avanzata, previe
consultazioni, da due o più Stati interessati anche se non siano parti del Protocollo. La decisione, adottata
dagli Stati parti per consenso, si formalizza con l’inclusione nella «List of Specially Protected Areas of
Mediterranean Importance» (SPAMI List) ed è vincolante erga omnes. Gli Stati interessati possono
adottare nelle SPAMI misure di protezione attinenti la Convenzione di Barcellona o altri Protocolli
correlati, quali la proibizione di scaricare in mare rifiuti, la regolazione del passaggio delle navi (ivi
compresi la sosta e l’ancoraggio), il divieto
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
di introdurre specie viventi non indigene, la regolazione delle attività di esplorazione del fondo o di ricerca
scientifica. Particolare importanza, in considerazione della situazione della pesca nel Mediterraneo,
assume la misura di regolazione o proibizione della pesca.
BAIE STORICHE
La nozione di baia storica non è codificata in Diritto Internazionale. La normativa vigente (UNCLOS 10,6
che ripete la disciplina di Ginevra I, 7, 6.) prevede infatti che le baie storiche costituiscano una eccezione
al principio per cui lo Stato costiero ha il diritto di sottoporre al regime delle acque interne una insenatura
nel caso in cui:
— rappresenta una baia in senso giuridico, vale a dire una «insenatura ben marcata» avente una
superficie almeno eguale a quella del semicerchio il cui diametro sia costituito dalla linea di base dritta,
non eccedente le 24 miglia, tracciata tra i punti di entrata;
— la costa presenti «profonde frastagliature» e lo Stato costiero si avvalga della facoltà di includerle
(anche mediante il tracciamento di linee di chiusura superiori alle 24 miglia) all’interno di un sistema
complessivo di linee di base. (……)
BAIE STORICHE (MEDITERRANEO)
Golfo della Sirte
La chiusura dell’intero Golfo della Sirte è stata attuata dalla Libia Decreto del «Consiglio della Guida della
Rivoluzione» del 9 ottobre 1973, prevedendo il tracciamento di una linea di base di 306 mg di lunghezza
tra le città di Bengasi e Misurata, alla latitudine 32° 30’. Nel comunicato del Governo libico, emesso in
concomitanza con l’emanazione del suindicato Decreto, si giustifica l’iniziativa con il fatto che «I diritti di
sovranità sul Golfo della Sirte sono stati esercitati senza alcun contrasto, durante i lunghi periodi della
storia». In relazione a ciò, il Golfo è stato inserito nell’ambito della categoria delle «baie storiche».
La dichiarazione libica richiama peraltro l’esistenza di interessi vitali come fondamento della sovranità
laddove afferma che «Il suo pieno controllo rappresenta una necessità per garantire la sicurezza e
l’incolumità del paese, in considerazione della sua posizione geografica che controlla il paese».
(……)
Circa le caratteristiche geografiche va notato che, a fronte di un’apertura di 306 miglia, la Sirte ha una
profondità massima, nel punto di maggiore concavità della costa, di sole 125 miglia. Questa circostanza,
cui è correlato il fatto che la superficie dell’area è nettamente inferiore a quella del semicerchio avente
come diametro la linea di chiusura, fa sì che l’insenatura, essendo priva della caratteristica di marcata
indentazione
nella terraferma, non possa definirsi una «baia» né dal punto di vista geografico né da quello giuridico. In
relazione a queste premesse è convincimento quasi unanime, in campo internazionale, che la chiusura del
Golfo della Sirte, non sia legittima (l’iniziativa libica risulta essere stata riconosciuta esclusivamente da
Siria e Sudan). Tutti i Paesi europei hanno espresso riserve in merito. Una nota di protesta è stata
formulata
nel 1985 dalla Comunità Europea con cui si è affermata l’illegalita della «proclamazione, contrariamente
al vigente diritto consuetudinario internazionale, della sovranità libica sulla totalità delle acque del Golfo
della Sirte». La pretesa libica è stata di recente rinnovata nell’ambito del provvedimento del 2005 di
creazione della Zona di protezione della pesca.
(……)
Golfo di Taranto
È qualificato come «baia storica» dal DPR 26 aprile 1977, n. 816 sulle linee di base del mare territoriale
italiano che ne ha previsto la chiusura con una linea (della lunghezza di 60 miglia) tracciata tra S.Maria di
Leuca e Punta Alice. L’insenatura è una baia in senso giuridico, in quanto, ha una superficie pari a quella
del semicerchio che ha come diametro la linea di chiusura e presenta, perciò, caratteristiche di marcata
indentazione nella terraferma. Questa circostanza, cui è collegata quella particolare situazione di
sottoposizione al dominio terrestre che è presupposto dell’esercizio di diritti esclusivi di sovranità, trova
anche conferma nel fatto che le fauces terrarum del Golfo (Penisola Salentina e Calabria) sono di
notevole lunghezza e modesta larghezza.
Gli elementi su cui si basa la storicità non sono stati indicati dal nostro Paese né al momento della
emanazione del suindicato provvedimento sulle linee di base né in altre precedenti o successive occasioni.
Il caso del Golfo di Taranto è inoltre ignorata dalla letteratura sulle baie storiche a eccezione del già citato
de Cussy (Phases et Causes Célèbres du Droit Maritime des Nations) che lo enuncia assieme a quelle
della Baia
canadese di Hudson , al Golfo del Messico e ai golfi italiani di Napoli e Salerno.
(……)
21
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
LINEA DI BASE
Il termine indica genericamente la linea dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. La
tipologia delle varie ipotesi previste dalla normativa internazionale in rapporto alla situazione geografica
dell’area interessata, è, in particolare, quella sottoindicata.
Linea di base normale
È detta linea di base normale (normal baseline) la linea di bassa marea lungo la costa (Ginevra I, 3;
UNCLOS 5). Essa costituisce il limite interno dal quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. Casi
particolari che consentono di far allontanare dalla costa la linea di base, spostandola verso il largo, sono
costituiti dalla presenza, negli atolli o barriere coralline, di scogli o rocce affioranti o dalla esistenza di
opere portuali permanenti, come le scogliere, o dalla speciale configurazione geografica di foci o delta di
fiumi. Sono invece esclusi da questo regime i bassifondi o gli scogli che
emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita una installazione fissa quale, ad
esempio, un faro (Ginevra, I, 11; UNCLOS 13).
Linea di base retta
Ai fini del tracciamento delle linee di base può altresì essere impiegato il metodo delle linee di base rette
(straight baselines) colleganti punti appropriati della costa, nel caso in cui questa presenti profonde
rientranze e sia molto frastagliata o quando esista nelle sue immediate vicinanze una frangia di isole
(Ginevra, I, 4,1; UNCLOS,7,1).
La configurazione di queste linee di base — la cui lunghezza massima non è di misura predeterminata —
non deve tuttavia allontanarsi in modo apprezzabile dalla direzione della costa; le zone di mare racchiuse
da esse, per poter essere considerate acque interne, devono, in aggiunta, essere strettamente collegate
al dominio terrestre.
È peraltro consentito il tracciamento di particolari linee di base rette che deroghino a tale principio,
qualora lo Stato costiero abbia in loco interessi economici particolari la cui esistenza e importanza sia
chiaramente testimoniata dal lungo uso (Ginevra, i, 4, 4.; UNCLOS 7, 5.).
Il tracciamento di linee di base rette tra i punti di entrata di una insenatura è anche ammesso, oltre che
nella citata ipotesi in cui la costa sia molto frastagliata o presenti profonde rientranze, nel caso in cui si
tratti di una baia in senso giuridico, vale a dire di un «incavo ben marcato» avente una superficie almeno
eguale a quella del semicerchio
il cui diametro sia costituito dalla linea di chiusura dell’insenatura. Questa non può tuttavia eccedere le 24
miglia (Ginevra, I, 7,2.; UNCLOS 10,2).
Il limite delle 24 miglia, nella determinazione della linea di chiusura di una insenatura, può essere
derogato nell’ipotesi in cui l’area sia rivendicata dallo Stato costiero a titolo di «baia storica».
Linea di base arcipelagica
Sono dette linee di base arcipelagiche (Arcipelagich baselines) le linee di base rette congiungenti i punti
più estremi delle isole e degli scogli più esterni di uno «Stato arcipelagico » intendendo come tale uno
Stato costituito interamente da uno o più arcipelaghi e, eventualmente, da altre isole (UNCLOS 46).
Le linee di base arcipelagiche, a partire dalle quali vengono misurate le acque territoriali, la zona
contigua, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva racchiudono al loro interno le acque
arcipelagiche.
I principali requisiti cui devono rispondere queste linee (UNCLOS 47) sono:
— lunghezza di ogni linea non superiore a 100 miglia (o 125 miglia per non più del 3% del totale dei
segmenti);
— rapporto tra superfici marine e terre emerse in ragione, al massimo, di 9 a 1;
— tracciato complessivo che non si discosta in modo sensibile dalla configurazione dell’arcipelago.
LINEA MEDIANA O DI EQUIDISTANZA
È tale la linea, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base dalle quali è
misurata, tracciata per la delimitazione delle zone di rispettiva giurisdizione di Stati con coste opposte o
adiacenti.
I termini di linea mediana e di linea di equidistanza sono attualmente considerati equivalenti (UNCLOS
15).
In effetti sembra più corretto parlare di principio dell’equidistanza sulla base del quale è tracciato una
linea mediana. In precedenza il concetto di linea mediana veniva impiegato riguardo alla delimitazione
frontale della piattaforma continentale degli Stati con coste opposte (Ginevra, IV, 6,1), mentre quello di
linea di equidistanza veniva riferito alla delimitazione laterale nel caso di coste adiacenti (Ginevra, IV, 6,
2.).
22
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE (IMO)
L’ International Maritime Organization (IMO) è un’agenzia delle Nazioni Unite competente in materia di
sicurezza della navigazione e di prevenzione dell’inquinamento del mare (Protezione dell’ambiente
marino).
Il ruolo dell’Organizzazione è riconosciuto dalla Convenzione del Diritto del Mare del 1982 (UNCLOS), che
invita tutti gli Stati a osservarne gli standars. Creata nel 1948, l’IMO è divenuta un organismo che,
attraverso la sua produzione normativa (Convenzioni internazionali, Regolamenti e Raccomandazioni)
disciplina tutti i settori di attività riguardanti la navigazione.
I principali trattati approvati nell’ambito dell’IMO sono: la Convenzione di Londra del 1974 sulla sicurezza
della vita umana in mare (SOLAS 1974), la Convenzione di Londra del 1973 sulla prevenzione
dell’inquinamento da navi (MARPOL), la Convenzione di Roma del 1988 per la repressione dei reati diretti
contro la sicurezza della navigazione marittima (SUA Convention). La tradizionale competenza dell’IMO in
materia di sicurezza marittima intesa come safety si è di recente, sulla spinta delle nuove minacce
terroristiche, estesa alla sicurezza internazionale (maritime security). In questo quadro, nel 2005 sono
stati approvati due Protocolli di modifica alla SUA Convention.
PIATTAFORMA CONTINENTALE
Il termine indica il fondo e il sottofondo delle zone marine costiere che si estendono, al di fuori delle
acque territoriali, sino all’isobata dei 200 metri o, al di là di questo limite, sino al punto in cui, in relazione
allo sviluppo della tecnologia estrattiva, è possibile lo sfruttamento di zone situate a profondità maggiori
(Ginevra, IV, 1).
(……)
La definizione geologica di piattaforma continentale è quella di piana sommersa che degrada dolcemente,
a partire dalla linea di costa, verso il largo, sino al punto in cui l’inclinazione aumenta considerevolmente,
per poi sprofondare nella scarpata continentale ai piedi della quale inizia la zona di sedimenti rocciosi
denominata risalita continentale, che discende gradualmente nella piana abissale fino al limite esterno del
margine continentale.
Tale margine non comprende, dunque, il fondo degli abissi oceanici con le dorsali marine e il relativo
sottofondo (UNCLOS, 73,3).
La nozione giuridica ha subito modifiche col tempo, in conseguenza dell’evolversi della prassi e della
giurisprudenza internazionale in materia. Per piattaforma continentale si intende attualmente (UNCLOS
76,1) l’area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento
naturale
del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia
dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza.
Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione del 1982 come il limite minimo
della piattaforma continentale.
Nel caso in cui la piattaforma continentale si estenda oltre il limite minimo delle 200 miglia, lo stato
costiero è obbligato a versare all’Autorità internazionale dei fondi marini una percentuale variabile del
ricavato dell’attività estrattiva, per la successiva distribuzione tra i Paesi meno sviluppati o privi delle
risorse prodotte nella piattaforma continentale (UNCLOS 80).
La norma, in materia di delimitazione delle piattaforme continentali tra stati frontisti e confinanti, è quella
dell’accordo, sulla base del diritto internazionale, in modo da raggiungere una «soluzione equa» (UNCLOS
83,1.). Non è invece più ritenuto un principio valido la regola secondo cui la base della delimitazione
tra Stati dovrebbe essere costituita dalla linea mediana o di equidistanza con le deroghe giustificate dalle
«circostanze speciali (il termine indicava, nella prassi e nella giurisprudenza internazionale, situazioni di
vario genere, quali, per esempio, la presenza di isole in prossimità delle coste dell’altro stato, la
particolare
configurazione concava o convessa delle coste dei due Stati e la loro lunghezza in rapporto all’estensione
della piattaforma, l’esistenza di interessi economici consolidati).
I diritti sovrani di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali della piattaforma continentale
(minerali quali i noduli polimetallici o il petrolio, risorse non viventi, o specie viventi sedentarie)
appartengono allo Stato costiero ipso facto e ab initio, nel senso che la loro titolarità non è la
conseguenza di un atto di proclamazione o di un possesso effettivo realizzato mediante occupazione
(UNCLOS 77).
Ai Paesi terzi spetta invece il diritto di navigazione e sorvolo sulla massa d’acqua sovrastante la
piattaforma continentale (UNCLOS 78).
Egualmente libera è l’attività di pesca (v.) di tutte le specie ittiche tranne quelle stanziali, a meno che non
siano state proclamate in loco zone riservate di pesca o zone economiche esclusive. La posa di cavi e
condotte sottomarine è soggetta alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, mentre la ricerca scientifica
deve essere da questo espressamente autorizzata.
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PIATTAFORMA CONTINENTALE (MEDITERRANEO)
Pochi sono ancora, rispetto a quelli che sarebbe necessario negoziare, gli accordi di delimitazione
concernenti la piattaforma continentale dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. A fronte di quasi trenta
accordi che sono ancora da stipulare, ne risultano invece già conclusi solo sette, quattro dei quali
riguardano l’Italia. La situazione è in particolare la seguente:
PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA
I principi adottati dall’Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella
propria piattaforma continentale sono contenuti nella L. 21 luglio 1967, n. 613. La normativa disciplina le
condizioni per il rilascio dei permessi di ri cerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV
Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla
isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva,
sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con
accordo, non venga stabilito un confine diverso.
Questi i trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall’Italia con i Paesi
mediterranei frontisti:
— Accordo con la Iugoslavia dell’8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830; in vigore
dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della mediana tra le coste dei due Paesi, attribuendo un effetto
nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all’isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti
(disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore
dell’Italia, nel
quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell’effetto delle Isole di Jabuka e
Galiola. La Slovenia, la Croazia ed il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo (v.
Successione tra Stati). Italia e Croazia hanno stipulato nel 2005 un’Intesa tecnica che, lasciando
inalterato il contenuto dell’Accordo del 1968, per ovviare all’incertezza dei dati cartografici non univoci,
ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della
piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegate all’Accordo del
1968.
— Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 357; in vigore dal 16
dicembre 1978): segue il criterio della mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia
senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole
italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e all’isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma
di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia. di raggio e
coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l’attuale estensione delle acque
territoriali. Per effetto dello stesso Trattato è stata concessa alla Tunisia un’area di quasi 30.000
chilometri quadrati, corrispondente a quella che sarebbe spettata all’Italia ove fosse stato adottata la
linea mediana rispetto alle Isole Pelagie. Da notare che la soluzione prescelta comporta che il cosiddetto
«Mammellone»
ricade interamente all’interno della piattaforma tunisina;
— Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16
novembre 1978): segue il criterio della mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente
concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all’Isola di Minorca. La
delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della
propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna;
— Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con L. 23 marzo 1980, n. 290; in vigore dal 3
luglio
1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù.
Unica eccezione è l’Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto;
— Accordo con l’Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in
vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza
espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte.
Da segnalare inoltre che:
— la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia e Repubblica Federale di Iugoslavia da
definire successivamente con gli Stati interessati;
— viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma
continentale;
— si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti
eventualmente esistenti a cavallo della mediana;
— si stabilisce l’impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le attività di
esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano pregiudicare l’equilibrio ecologico
del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare.
In materia di piattaforma continentale italiana bisogna inoltre considerare che:
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
— la trattativa con la Francia si interruppe nel 1974 per la pretesa di questo Paese di pervenire ad una
delimitazione non conforme agli interessi italiani e non in linea con i principi al tempo vigenti in materia di
definizione della piattaforma continentale tra stati confinanti;
— esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970,
riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m
per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia;
— la Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della
piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell’ambito della controversia tra Malta e la Libia per
la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale. In particolare nell’ottobre 1983 l’Italia ha
presentato alla Corte una richiesta di intervento, quale terzo, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto della
Corte, nell’ambito del giudizio instauratosi tra i due Paesi, per rivendicare propri interessi sia ad Ovest del
meridiano 13° 50” (a
Sud Est delle Isole Pelagie), sia a Est del punto 34° 30’ N, 15°10” E, ove ricade il Banco di Medina,
oggetto di pretese italiane, libiche e maltesi. Il Banco di Medina è un bassofondo posizionato 68 miglia a
sud est di Malta, in cui sembra essere stato localizzato un vasto giacimento petrolifero che è ripartito solo
per una parte tra la Libia e Malta, mentre, per la restante, risulta non delimitato sì da non pregiudicare gli
interessi italiani.. (……)
La Corte, con la sentenza 3 giugno 1985, nel decidere sulla controversia per la delimitazione della
piattaforma continentale tra Malta e la Libia, ha tenuto conto degli interessi dell’Italia a non vedere
pregiudicate le proprie pretese sulla piattaforma inerente le aree ad Est ed a Ovest di Malta. La Corte ha
infatti stabilito (para 22 della motivazione) che i limiti entro i quali la Corte, al fine di preservare i diritti
dei terzi Stati, restringerà la propria decisione nel presente caso, possono perciò essere definiti nei
termini della
pretesa dell’Italia che sono riportati con precisione sulla mappa per mezzo di coordinate geografiche.
Durante il procedimento tenutosi a seguito della sua richiesta di intervento, l’Italia ha stabilito che essa
ritiene di avere diritto su una zona geografica delimitata ad Ovest dal meridiano 15° 10’ E, a Sud dal
parallelo 34° 30’N, ad Est dalla linea di delimitazione concordata tra Italia e Grecia ed il suo
prolungamento, ed a Nord dalle coste italiane della Calabria e della Puglia; e [ritiene di aver diritto] sopra
una seconda area delimitata dalle linee che uniscono i seguenti punti: (i) il punto sud-orientale terminale
della linea definita nell’Accordo tra l’Italia e la Tunisia del 20 agosto 1971; (ii) punti X e G mostrati
su una carta presentata alla Corte il 25 gennaio 1984; (iii) il punto 34° 20 ‘ N e 13°50’ E; e (iv) il punto
collocato sul meridiano 13° 50’ E a Nord del punto precedente ed a Est del punto terminale menzionato
ad (i). Queste aree sono mostrate nella carta qui inclusa.La Corte, nel rispondere alla questione posta [da
Libia e Malta] nell’Accordo speciale,si limiterà all’area in cui non esistono pretese di terzi Stati, vale a dire
l’area tra il meridiano13° 50’ E e 15° 10’ E. La Corte nota che vi è ad Est (della stessa area) un’ulteriore
area di piattaforma continentale, situata a Sud del parallelo 34° 30’ N, alla quale non si estendono le
pretese dell’Italia ma che è soggetta alle pretese contrastanti di Libia e Malta (…). I limiti entro i quali la
Corte, al fine di preservare i diritti dei terzi, restringerà la sua decisione nel presente caso, possono
perciò essere definiti nei termini della pretesa dell’Italia.
RICERCA SCIENTIFICA IN MARE
Gli stati costieri hanno il diritto esclusivo di condurre ricerche scientifiche nelle loro acque territoriali; le
navi straniere possono tuttavia essere autorizzate, previo consenso espresso (UNCLOS 21, 1 lett. g.), a
compiere tali attività che possono riguardare anche le prospezioni idrografiche.
Il principio del consenso esplicito dello Stato costiero è anche la regola per la ricerca che navi straniere
intendono effettuare nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale. Hanno una
posizione preferenziale, a questo scopo, le ricerche condotte «a fini esclusivamente pacifici per accrescere
le conoscenze scientifiche sull’ambiente marino a vantaggio dell’umanità intera» (UNCLOS 246, 3) in
settori
come la oceanografia, la biologia marina, l’esecuzione di prospezioni geologiche o geofisiche.
La concessione del consenso è subordinata a varie condizioni, quali la partecipazione dello stato costiero
alla campagna di ricerca o la comunicazione dei risultati della stessa.
L’Italia ha regolamentato questa materia con la circolare ministeriale dell’11.7.1984 (diramata per via
diplomatica a tutti i Paesi interessati) relativa alle «ricerche in zone ricadenti sotto la giurisdizione
italiana», termine con il quale, in mancanza di una ZEE nazionale, si fa riferimento alle acque territoriali e
alla piattaforma continentale italiana.
Quanto alla ricerca scientifica per fini militari (che comprende sia l’esecuzione di prospezioni idrocartografiche sia la raccolta di dati oceanografici, chimici, biologici, acustici o di altra natura a fini non
offensivi) vanno distinte le situazioni a seconda che venga condotta nelle acque territoriali straniere o al
di fuori di esse.
Nessun dubbio che tali attività, ove condotte in acque territoriali straniere senza il consenso esplicito dello
Stato costiero, costituiscano una violazione dei principi del transito inoffensivo e siano perciò vietate
(UNCLOS 19, 2, lett. j.). Eguale regime vige negli stretti internazionali (UNCLOS 40).
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Diverso il discorso per la loro esecuzione sulla piattaforma continentale o nella ZEE: in assenza di norme
espresse di diritto positivo è da ritenersi consentita in quanto al libero e legittimo uso del mare e alle
libertà associate alle attività operative (UNCLOS 58, 1; 78, 2; 87, 1). Tenuto conto, tuttavia, che in
materia non esiste uniformità di prassi applicativa (alcuni Stati pretendono, per esempio, che l’esecuzione
di campagne
idrografiche sulla loro piattaforma continentale sia soggetta a preventiva notifica o autorizzazione) va
sottolineato che la scelta da parte delle Marine di svolgere autonomamente ricerche militari o idrografiche
in tali zone costituisce materia di rilievo politico-diplomatico che va preliminarmente definita a livello di
Autorità di governo tenendo conto di possibili eventuali contenziosi.
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ATTIVITÀ MINERARIE IN MARE
ZONE MARINE APERTE ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI
DELIMITAZIONI, TAVOLE E NORME DI RIFERIMENTO
TAVOLA DELLE ZONE MARINE.
I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare, vengono conferiti dal Ministero dello
sviluppo economico in aree della piattaforma continentale italiana istituite con leggi e decreti ministeriali,
denominate “Zone marine” e identificate con lettere dell’alfabeto. Finora sono state aperte le Zone marine
da A a E con la legge 613/67, e le zone F e G con decreti ministeriali. La superficie totale delle zone
aperte alle attività minerarie costituisce circa il 40 % della superficie totale della piattaforma continentale
italiana.
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Zone marine aperte alle attività minerarie
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ZONA “A” - MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE E CENTRALE
Si estende nel mare Adriatico settentrionale fino al parallelo 44°00’; è delimitata a ovest dalla linea di
costa delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna; a est dalle linee di delimitazione ItaliaSlovenia e Italia-Croazia.
Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale”, è stata
vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel
tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante
per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
Successivamente con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, è stato stabilito che tale divieto “si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non
abbia definitivamente accertato la non sussistenza di Doste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che
dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione,
utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili
per la coltivazione”.
La zona A si estende per circa 13.300 kmq e costituisce circa il 2 % della piattaforma continentale
italiana.
Competenza territoriale: UNMIG di Bologna.
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Riferimenti normativi:
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale
Legge 9 gennaio 1991 n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005
Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
-
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Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di
delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
ZONA “B” - MARE ADRIATICO CENTRALE E MERIDIONALE
Si estende nel mare Adriatico centrale dal parallelo 44°00’ al parallelo 42°00’; è delimitata a ovest dalla
linea di costa delle regioni Marche, Abruzzo e parte del Molise; a est dalla linea di delimitazione ItaliaCroazia.
La zona B si estende per circa 23.000 kmq e costituisce circa il 4 % della piattaforma continentale
italiana.
Competenza territoriale: UNMIG di Roma.
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Riferimenti normativi:
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale
Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005
Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata
Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di
delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.
29
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ZONA “C” - MARE TIRRENO MERIDIONALE, CANALE DI SICILIA, MAR IONIO MERIDIONALE
Si estende a nord nel mare Tirreno meridionale, tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200
metri; a ovest nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 metri e un tratto
della linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA; a sud nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la
linea isobata dei 200 metri e il “Modus vivendi” ITALIA-MALTA; a est nel Mare Ionio meridionale tra la
linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri.
Fa parte della zona C anche il sottofondo marino adiacente l'isola di Lampedusa tra l'isobata dei 200
metri e la linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA.
Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” è stata
vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi.
Recentemente con D.M. 27/12/2012 (pubblicato nel B.U.I.G. LVII-2) la zona C è stata ampliata a sud est
in una parte della piattaforma continentale italiana del Mare Ionio meridionale tra il meridiano 15°10’
(limite definito dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3/06/85) e da archi di meridiano
e parallelo internamente alla linea di delimitazione ITALIA-GRECIA.
La zona C si estende per circa 46.390 kmq e costituisce circa l’8 % della piattaforma continentale italiana.
Isola Stromboli
Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.
Isola Filicudi Isola Salina Isola Panarea
Isola Alicudi
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12°00'
13°00'
14°00'
15°00'
16°00'
17°00'
Zona marina “C”
Riferimenti normativi:
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale
Legge 9 gennaio 1991 n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012
Ampliamento della zona marina “C” aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in
mare.
30
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
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ZONA “D” - MARE ADRIATICO MERIDIONALE E MARE IONIO
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Si estende nel mare Adriatico meridionale e nel mare Ionio; è delimitata ad ovest dalla linea di costa delle
regioni Puglia, Basilicata e Calabria, fino allo stretto di Messina; a est dalla isobata dei 200 metri.
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Lago di
Varano
MARE
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CAMPOBASSO
ADRIATICO
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ZONA D
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Isola di Capri
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Isola Stromboli
ISOLE EOLIE
Isola Filicudi
Isola Alicudi
Isola Panarea
Isola Salina
Isola Lipari
Isola Vulcano
Zona marina “D”
Riferimenti normativi:
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale
31
O
Lago di Lesina
R
ISOLE TREMITI
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La zona D si estende per circa
18.470 kmq e costituisce circa il 3 % della piattaforma continentale
Isola Pianosa
italiana. Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ZONA “E” - MAR LIGURE, MARE TIRRENO, MARE DI SARDEGNA
Si estende nel mare Ligure, nel mare Tirreno e nel mare di Sardegna; è delimitata da un lato dalla linea
di costa delle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, fino allo stretto di Messina,
per la parte continentale e dalla linea di costa della regione Sardegna nella parte insulare; dall’altro lato è
delimitata dalla isobata dei 200 metri. A nord delle coste sarde, nell’area marina delle Bocche di
Bonifacio, è delimitata dalla linea di delimitazione ITALIA-FRANCIA.
Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” – è stata
vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli e di
Salerno. La zona E si estende per circa 39.260 kmq e costituisce circa il 7 % della piattaforma
continentale italiana. Competenza territoriale: UNMIG di Bologna, Roma e Napoli
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ISOLE EGADI
MARE
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ZONA C
Zona marina “E”
Riferimenti normativi:
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ZONA “F” - MARE ADRIATICO MERIDIONALE E MARE IONIO.
Si estende nel mare Adriatico meridionale e nel mare Ionio fino allo stretto di Messina; è delimitata ad
ovest dalla isobata dei 200 metri; ad est dalle linee di delimitazione ITALIA-CROAZIA, ITALIA-ALBANIA e
ITALIA-GRECIA; a sud da archi di meridiano e parallelo.
M
La zona F, istituita con D.M. 13/06/1975, è stata aperta precedentemente agli accordi con Grecia e
Albania, e quindi inizialmente era delimitata da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea
mediana. Per adeguarla ai citati accordi, con D.M. 30/10/2008, è stata riperimetrata e ampliata sul lato
sud, anche in considerazione delle nuove tecnologie che consentono attività minerarie in acque profonde.
La zona F si estende per circa 50.520 kmq e costituisce circa il 9 % della piattaforma continentale
italiana. Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.
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legge 9/1991
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Isola Panarea
Isola Filicudi Isola Salina
Isola Alicudi
MARE
Isola Lipari
IONIO
Isola Vulcano
38°00'
Zona marina “F”
Riferimenti normativi:
Decreto Ministeriale 13 giugno 1975
Delimitazione dell’area marina da nominare “zona F” ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008
Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di
idrocarburi.
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ZONA “G” - MAR TIRRENO MERIDIONALE E CANALE DI SICILIA.
E’ divisa in due settori: il settore nord, che si estende nel mare Tirreno meridionale e nel Canale di Sicilia,
è delimitato a nord da archi di meridiano e parallelo, a sud ovest dalla linea di delimitazione ITALIATUNISIA e a est dalla isobata dei 200 metri.
Il settore sud, che si estende nel Canale di Sicilia, è stato recentemente ampliato con D.M. 29/03/2010
ed è delimitato a nord dalla isobata dei 200 metri, a ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a
est da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea mediana ITALIA-MALTA.
Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” – è stata
vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi.
La zona G si estende per circa 36.220 kmq e costituisce circa il 7 % della piattaforma continentale
italiana.
CAGLIARI
Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.
CA
MARE TIRRENO
Isola di Ustica
Isola Stromboli
ISOLE EOLIE
Isola Panarea
Isola Filicudi
Isola Salina
Isola Alicudi
Isola Lipari
Isola Vulcano
ZONA G
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PALERMO
Isola di Levanzo
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Isola di Favignana
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Isola di Lampedusa
Zona marina “G”
Riferimenti normativi:
Decreto Ministeriale 26 giugno 1981
Delimitazione di due aree marine nella piattaforma continentale italiana denominate nel
complesso “zona G” ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008
Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di
idrocarburi.
Decreto Ministeriale 29 marzo 2010
Aree marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi. Ampliamento della “Zona G”.
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
CRITERI E NORME SUI DIVIETI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ MINERARIE
I titoli minerari in mare, permessi di ricerca o concessioni di coltivazione, vengono conferiti/rilasciati dal
Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare (MATTM), successivamente all’emanazione di un decreto di VIA / AIA , con cui il MATTM esprime
un parere e sancisce specifiche prescrizioni, obblighi o divieti che il concessionario è tenuto ad osservare.
Il MATTM, facendo riferimento all’art. 1, comma 9 del DM 28/07/1994, impone il divieto di scarico in
mare di materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
in aree sensibili, ovvero “nella fascia delle tre miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree
protette indicate nel comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel
decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;”.
Sempre in merito alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, la Legge
9/1991, all’art. 4, vieta tali attività nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi,
e nel golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume
Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
Successivamente il Decreto legge 112/2008 , all’art. 8, comma 1, ha disposto che il divieto nelle acque
del golfo di Venezia si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente
accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori
tecnologie disponibili per la coltivazione.
7° 00'
9° 00'
8° 00'
10° 00'
11° 00'
12° 00'
13° 00'
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15° 00'
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Una nuova delimitazione delle aree interdette alle
attività minerarie è stata introdotta con il Decreto
legislativo 128/2010, estendendo il divieto nelle
zone di mare poste entro le 12 miglia marine dal
perimetro esterno delle aree protette marine e
costiere per gli idrocarburi liquidi e gassosi, oltre
che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina
compresa entro 5 miglia dalle linee di base delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero
nazionale. Tale norma è stata successivamente
modificata dal Decreto legislativo 121/2011, che
ha stabilito che per la baia storica del golfo di
Taranto il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è
stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.
42° 00'

ROM A

CAM POBASSO
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 – “Misure
urgenti per la crescita del Paese”, ha ulteriormente
modificato l’articolo 6, comma 17 del Codice
dell’ambiente, stabilendo l’applicabilità del divieto
alle istanze presentante successivamente al 20
giugno 2010 e prevedendo, per lo svolgimento di
tutte le attività minerarie, l’obbligatorietà della
valutazione
d’impatto
ambientale
e
del
coinvolgimento degli enti locali posti in un raggio di
dodici miglia. Infine le attività di cui all'articolo 1,
comma 82-sexies, della Legge 23 agosto 2004, n.
239, sono autorizzate, nel rispetto dei vincoli
ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di
vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia
delle relative autorizzazioni al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
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7° 00'
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11° 00'
12° 00'
13° 00'
14° 00'
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16° 00'
17° 00'
18° 00'
Mappa indicativa delle aree vietate alle attività minerarie
35
19° 00'
35° 00'
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELL’OFFSHORE ITALIANO
BREVI CENNI DI GEOLOGIA REGIONALE
EVOLUZIONE GEOLOGICA DEI MARI ITALIANI
L’evoluzione geologica del territorio italiano e dei suoi mari è stata particolarmente complessa dando
origine pertanto ad un assetto strutturale decisamente articolato ed eterogeneo, ancorché poco tranquillo
dal punto di vista tettonico. Ciò non ha certamente favorito la formazione di grandi bacini petroliferi ma
ha di fatto generato solo localmente situazioni favorevoli alla formazione di alcune province petrolifere di
piccole e medie dimensioni se paragonate a quelle del nord Europa e ancor più a quelle americane.
Nel processo di convergenza tra placche l'Africa si è "indentata" nell'Europa attraverso un cuneo rigido
scarsamente deformato chiamato Adria. Questo cuneo si estende dal Mar Ionio fino all'estremità
occidentale della Pianura Padana ed è bordato dalle Dinaridi, dalle Alpi Meridionali e dall'Appennino.
L'Adria costituisce oggi un frammento della grande placca africana. La zona di rottura è segnata dalla
scarpata di Malta, una sorta di parete sommersa attraverso la quale il fondo marino viene ribassato da
una profondità di qualche centinaio di metri nel canale di Sicilia ad una profondità di circa 4.000 metri
nella piana abissale ionica. Si sono originate catene montuose (Alpi e Dinaridi) dalla collisione tra Europa
ed Adria e dalla deformazione dei relativi margini continentali; altre catene montuose (Appennino ed Arco
Calabro) si sono create lungo il margine sud-occidentale del promontorio adriatico nel corso del suo
sprofondamento (subduzione). I rilievi siciliani settentrionali e interni si sono originati dalla deformazione
della placca africana; bacini post-collisionali, con litosfera oceanica di nuova generazione (Mediterraneo
Occidentale e Tirreno) si sono aperti in corrispondenza di zone di subduzione di placche (sprofondamento
della placca africana-adriatica sotto il blocco sardo-corso nel caso del Mediterraneo occidentale,
sprofondamento della placca adriatica sotto l'Appennino e sotto l'arco calabro nel caso del Tirreno);
frammenti di litosfera continentale (blocco sardo-corso, in origine facente parte della placca europea)
sono ruotati e sono stati trasportati lontano dall'originaria area di appartenenza.
I tempi nei quali sono avvenuti i fenomeni geologici
che hanno portato all'attuale configurazione dell'area
centro-mediterranea sono misurabili in milioni di
anni. La “storia geologica recente” ci dice che intorno
a 30 milioni di anni fa cominciò la rotazione del blocco
sardo-corso e l'apertura del Mediterraneo occidentale;
intorno ad 8 milioni di anni fa cominciò ad aprirsi il
bacino tirrenico alle spalle dell'Appennino e dell'arco
calabro che nel corso della loro formazione
avanzarono progressivamente verso l'attuale Pianura
Padana e verso gli attuali mari Adriatico e Ionio.
Schema strutturale-cinematico dell'area
centro-mediterranea. Modificato da: CNR-Progetto
Finalizzato Geodinamica (1990).
Structural Model of Italy 1:500.000 and Gravity Map.
Quad. Ric. Scient., 3 (114).
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
La distribuzione spaziale delle province petrolifere riproduce in modo evidente l’assetto geologico e
strutturale italiano, il quale certamente ne condiziona la quantità di riserve che in esse si possono trovare
e recuperare. Prova ne è il confronto tra la carta strutturale del nostro Paese e quella dei principali
giacimenti sia a terra che a mare: in particolare è possibile affermare che circa il 40% di essi si trova in
aree di catena (tra essi quelli famosi dell’Appennino meridionale e della Sicilia centrale) ed il 60% invece
nelle zone di avanfossa e avampaese.
CNR – Neotectonic sketch map of Italy (Mem. Soc. Geol. , 1996)
Infatti dal punto di vista tettonico-strutturale l’Italia può essere divisa in quattro macroaree:
1. un “bacino di retroarco” ovvero una zona poco deformata costituita dal Mar Tirreno, che tende ad
aprirsi verso SE;
2. una “area di catena” che si estende dalla zona alpina a quella appenninica per proseguire
nell’arco calabro – peloritano delle zone interne di Calabria e Sicilia;
3. una “area di avanfossa” assimilabile ad un esteso bacino particolarmente depresso e
geologicamente poco deformato che possiamo localizzare sul fronte della catena e rappresentato
dal margine adriatico, da quello ionico e dal Canale di Sicilia;
4. una zona di “avampaese” che possiamo definire come un’area non ancora deformata e costituita
in particolare dalla Pianura Padana, dal Mare Adriatico, dalla Sicilia sud-orientale e dal Canale di
Sicilia.
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
In generale i campi petroliferi dell’alto Adriatico e della Pianura Padana si trovano chiusi tra il fronte
alpino ed appenninico che avanzano l’uno verso l’altro, il bacino adriatico centrale e meridionale che è
invece chiuso tra la catena appenninica e dinarica ad est, i giacimenti dell’offshore calabrese, della Sicilia
sud-orientale e del canale di Sicilia.
Le province petrolifere più importanti del nostro Paese sono: l’alto Adriatico e la Pianura Padana (gas e
olio), il bacino abruzzese e l’Adriatico centrale (olio e gas), l’Adriatico meridionale (olio e gas),
l’Appennino meridionale (olio), l’offshore calabrese (gas), l’offshore ibleo e il canale di Sicilia (olio e gas).
I giacimenti italiani offshore di gas naturale contengono in prevalenza gas biogenico (derivante da attività
batterica avvenuta in sedimenti poco profondi e composto essenzialmente da metano puro) associato a
depositi clastici di avanfossa
plio - quaternari; una parte meno rilevante contiene invece gas
termogenico (che si crea in sedimenti rocciosi molto profondi e alte temperature senza l’intervento di
batteri) spesso associato a depositi clastici terziari di catena o a carbonati mesozoici di catena e di
avampaese.
I giacimenti italiani offshore mineralizzati ad olio sono generalmente associati a carbonati mesozoici di
avampaese e più raramente a carbonati mesozoici di catena.
Province petrolifere italiane
Carta dei titoli minerari per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
CARATTERI GEOLOGICI
Come già ricordato le aree marine italiane sono caratterizzate da un assetto stratigrafico-strutturale assai
variabile. In particolare la carta geologica del sottofondo marino alla scala 1:250.000 pone in evidenza,
attraverso la mappatura di uno o più orizzonti stratigrafici significativi ed arealmente estesi, le
caratteristiche geologiche generali ed i principali caratteri stratigrafico - strutturali dei nostri mari. E’
possibile quindi ricordarne alcune caratteristiche.
Mare Adriatico
Il mare Adriatico è una zona prevalentemente di mare basso. Solo nel settore meridionale, antistante le
coste pugliesi, raggiunge profondità elevate (circa 1.200 m).
Dal punto di vista geologico il mare Adriatico si presenta assai differenziato: la parte occidentale
costituisce l’avanfossa della catena appenninica, mentre nel lato orientale è presente l’avanfossa della
catena dinarica; fra queste due aree si estende l’avampaese delle due catene, relativamente indeformato.
Le anomalie di Bouguer presentano un minimo a nord del Conero, in continuità con quello che marca
l’avanfossa padana, e un altro minimo nella zona di Pescara. Un’altra regione con valori gravimetrici
fortemente negativi è presente verso est, nell’area adiacenti le coste albanesi. Due massimi gravimetrici
sono comunque presenti nella zona del Gargano ed in Istria.
La parte occidentale dell’Adriatico centro-settentrionale è occupata dalla più recente di una serie di
avanfosse originate al fronte della catena appenninica e migrate in tempi successivi verso est. In questa
regione la base della successione plio-quaternaria si trova flessurata con pendenza verso la catena
appenninica. L'avampaese relativamente indeformato delle catene che circondano l'Adriatico affiora in
Istria ed in Puglia. Queste regioni sono caratterizzate da modesti spessori della successione plio –
quaternaria e da tettonica verticale.
I numerosi pozzi disponibili nell'Adriatico consentono di ricostruirne l'evoluzione stratigrafica. Al di sotto
dei depositi plio-quaternari è stata evidenziata la presenza di successioni simili a quelle umbromarchigiane e a quelle sudalpine. La loro stratigrafia riflette l'evoluzione tettonica del margine
continentale adriatico dalla sua individuazione, legata al rifting permotriassico e alla frammentazione
liassica, al suo coinvolgimento nella strutturazione della catena appenninica. Un evento particolare si
verifica nel Messiniano, quando un abbassamento del livello del mare relativo e condizioni iper-saline, alla
scala dell'intero Mediterraneo, produce erosione subaerea e deposizione di sedimenti evaporitici dando
origine a una superficie particolarmente ben identificabile nei profili sismici. Nell'area adriatica le evaporiti
e gli altri sedimenti deposti durante questo intervallo di tempo sono presenti quasi uniformemente.
Mare Ionio
Il mar Ionio è compreso fra l'arco calabro e la scarpata di Malta ad ovest, e la dorsale apula ad est. Si
tratta di un bacino profondo fino a 4.000 m che rappresenta i resti di una vecchia zona oceanica o di
crosta continentale molto assottigliata originatasi durante le fasi distensive che hanno portato all'apertura
della Tetide.
Il mare Ionio è oggi in via di consumazione a causa dei processi di subduzione ancora attivi nell'area
centro mediterranea.
Le anomalie di Bouguer presentano generalmente valori che dai margini aumentano verso le regioni
centrali del bacino.
Una regione distinta dal punto di vista gravimetrico coincide con il golfo di Taranto che è caratterizzato da
un minimo gravimetrico con direzione NO-SE in continuità con quello relativo all'avanfossa bradanica.
La scarpata di Malta, che costituisce il limite occidentale del bacino, ha direzione circa N-S e lunghezza di
circa 300 km; la sua individuazione risale al Lias, durante le fasi di apertura della Tetide, come faglia
distensiva attraverso la quale si attuò lo sprofondamento del blocco ionico.
La regione del golfo di Taranto, dove sono presenti i tre elementi che caratterizzano l' Appennino
meridionale ovvero la catena, l'avanfossa bradanico-ionica e l'avampaese, è anche sede di tettonica
distensiva che si attua tramite faglie con orientamento NO-SE e NE-SO, a modesto rigetto nella
piattaforma apula e con rigetto maggiore sul margine calabro dove risultano evidenti nella formazione del
graben di Sibari.
Canale di Sicilia
Il canale di Sicilia è un’area di mare basso situata sul margine settentrionale della placca africana che
rappresenta l'avampaese della catena appenninico-maghrebide. Nella porzione centrale è presente un
insieme di strette depressioni caratterizzate da elevata profondità. Questa zona centrale coincide con un
massimo gravimetrico orientato in direzione NO-SE. Le anomalie di Bouguer evidenziano anche una
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
regione, in prossimità della costa siciliana meridionale, con valori negativi in continuazione con il minimo
centrato sul bacino di avanfossa di Caltanissetta.
In esso sono differenziabili domini geologici con diverso assetto tra cui la falda di Gela, il cui fronte si
estende in mare rappresentando la struttura più esterna appartenente al sistema deformativo delle
maghrebidi siciliane, l’avanfossa di Gela, il plateau di Malta, dove si rinviene uno spessore di sedimenti di
circa 5.000 m di età pre – pliocenica che sovrastano rocce cristalline del basamento africano, le fosse di
Pantelleria, Linosa e i bacini delle isole Egadi che frammentano l'avampaese africano e sono costituiti da
sedimenti plio-pleistocenici di tipo torbiditico con spessori che vanno dai 1.000 m a Pantelleria fino a
2.500 m nei bacini delle Egadi.
Mare Tirreno
Il Tirreno è un mare profondo che costituisce un bacino di retro arco sviluppatosi in un’area di catena
prodotta dalle orogenesi alpina ed appenninica. Esso è suddivisibile in due settori, meridionale e
settentrionale, con caratteristiche geofisiche e strutturali diverse.
Tirreno meridionale
E' un bacino profondo (3.620 m di profondità massima). Nelle due aree bacinali profonde, bacini
Vavilov e Marsili, si hanno valori estremamente positivi delle anomalie di Bouguer. Tra queste
zone batiali profonde e le aree emerse peri-tirreniche si interpone una serie di ampi bacini di
scarpata. Oltre che dalla formazione di crosta oceanica nei bacini Vavilov e Marsili l'evoluzione del
bacino tirrenico è stata accompagnata da altri importanti fenomeni vulcanici: si sono infatti
susseguiti nel tempo tre archi vulcanici. Il più antico in Sardegna, il più recente delle isole Eolie e
dei vulcani marini adiacenti e un presunto arco intermedio centro-tirrenico. Sono inoltre presenti
vulcani, i più importanti dei quali sono quelli che costituiscono i rilievi sottomarini del Magnaghi,
del Vavilov e del Marsili.
Tirreno settentrionale
Il Tirreno settentrionale raggiunge, a sud, la massima profondità di 2.200 m. L'anomalia di
Bouguer è caratterizzata da valori leggermente positivi in graduale aumento verso sud. La dorsale
dell'Elba, a direzione N-S, divide questa zona in due settori: il margine toscano ed il bacino Corso.
Mar Ligure e Mare di Sardegna
Costituiscono il settore più orientale del Mediterraneo occidentale e comprendono aree batiali che
raggiungono la profondità di circa 3.000 m. Le anomalie di Bouguer sono fortemente positive nelle aree
centrali del bacino e decrescono rapidamente verso le zone marginali.
I MAGGIORI GIACIMENTI OFFSHORE
I profili sismici, le anomalie gravimetriche, la subsidenza e gli episodi tettonici, i dati dei pozzi esplorativi
sono stati utilizzati per studiare in dettaglio e descrivere la stratigrafia e l'evoluzione dei mari italiani.
La storia deformazionale in particolare è di grande importanza nella generazione e nell’accumulo di
idrocarburi: circa tre quarti del gas italiano è di tipo biogenico e legato alle serie plioceniche di
avanfossa, la maggior parte del gas termogenico è invece probabilmente legato alle serie mioceniche
flyschoidi e in molti accumuli di olio la roccia madre entra nella finestra di maturazione durante le fasi di
subsidenza e deformazione.
Analizzando in particolare i petroleum exploration plays italiani, in relazione anche alla loro storia
deformazionale e alla loro evoluzione sedimentaria, è possibile descrivere quelli di maggiore interesse in
ambito off-shore.
Nel margine esterno calabrese si riconosce un bacino terrigeno, che si estende sia verso la terraferma che
in off-shore lungo tutte le coste ioniche della Calabria, il quale ha subito in diversi periodi degli episodi
tettonici, trasgressivi ed erosivi piuttosto complessi. In particolare il campo di LUNA, che costituisce un
vasto giacimento di gas secondo solo a quelli della Pianura Padana e dell’Adriatico settentrionale, risulta
produttivo da diversi pool il più importante dei quali è quello riconducibile alla presenza di gas
termogenico, con una roccia madre probabilmente di età terziaria, migrato e poi intrappolato al top di un
thrust fold con una copertura costituita da marne e argille.
Nel canale di Sicilia alcuni campi produttivi ad olio come quello di NILDE si trovano lungo la parte più
interna dell’avanfossa e producono, in particolare, da calcari bioclastici carsificati di età miocenica. La
roccia madre è riconducibile al Mesozoico.
40
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Nell’Adriatico centrale molti campi di medie dimensioni (SARAGO MARE, EMILIO, SAN GIORGIO MARE,
DAVID) risultano produttivi ad olio e gas da alcuni livelli calcarei fratturati di età compresa tra il
Cretacico e il Paleocene e intercalati ad argilliti pelagiche. I livelli calcarei vengono interpretati come
provenienti da bordi instabili di ambiente intra – pelagico che successivamente sono stati erosi.
Nel Pliocene inferiore è iniziata una importante fase orogenica che ha interessato in particolare
l’Appennino centro – settentrionale generando una nuova ed ampia avanfossa ed originando un nuovo
assetto strutturale e fisiografico di alcuni bacini. Il più importante di essi è di gran lunga quello che
comprende ad esempio i giacimenti di AGOSTINO, PORTO GARIBALDI e SQUALO CENTRALE. Essi
contengono gas biogenico accumulatosi in alcuni livelli di sabbie torbiditiche deformati e piegati.
Durante il Pleistocene, a causa di un abbassamento del livello marino arealmente diffuso, si depositarono
grandi quantità di sabbie ed argille nei bacini quaternari. Nell’Adriatico settentrionale in questi livelli
sabbiosi sono stati rinvenuti molti ed ingenti pool di gas biogenico, alcuni dei quali anche di grandi
dimensioni come quelli di BARBARA, ADA E BONACCIA, in trappole strutturali di tipo anticlinale.
A .C 2 7 .E A
P O RT O
C O RSI N I M .
A N T A RE S
P O RT O C O RSI N I M A RE
NA IDE
A .C 4 .A S A .C 2 1 .A G
A RI A N N A
C E RV I A
C E RV I A
A .C 2 8 .E A
FA SC I AM A RE
A .N E M O N E
C E RV I A M
A .C 6 .A S
M O RE N A
A .C 5 .A VA N T O N E L L A
A .C 3 0 .E A
A .C 2 4 .E A
RU BI C O N E
A N N A M A RI A
A .C 1 8 .A G
A .C 1 1 .A G
A N N A BE L L A
A .C 3 2 .A G
A .C 8 .M E
A ZA L E A
GIU LIA
A .C 1 7 .A G
RE G I N A
M
A N N A L I SA
BA SI L
A .C 1 2 .A G
BRE N D A
D A RI A
A
R
BA RBA RA T 2
BA RBA RA
E
A .C 1 3 .A S
A
A .C 7 .A S
B.C 1 8 .RI
C L A RA
D
B.C 2 2 .A G C A L P U RN I A
R
IA
TI
C
O
C L A RA O V E ST
B.C 1 4 .A S
C A L I P SO B.C 1 3 .A S
FA N O
C L A RA E ST
B.C 2 0 .A S
FA L C O N A RA

ANCONA
BO N A C C I A
B.C 1 7 .T O
B.C 1 1 .A S
SA RA G O M A RE
B.C 1 2 .A S
V O N G O L A M A RE
M A RI A A M A RE
B.C 7 .L F
SA N G I O RG I O M A RE
B.C 2 .L F
SA N G I O RG I O
M A RE C E N T RA L E
B.C 4.AS

PERUGIA
Impianti attivi nel Mare Adriatico centrale
JO LE
DA V ID
E LE NA
B.C 2 1 .A G
FA BRI ZI A
PENNINA
Esistono comunque alcuni importanti sistemi petroliferi che nella loro formazione ed evoluzione non
G RO T T A M M A RE
B.C 3 .A S
risentono in modo prevalente di fenomeni legati a forti deformazioni.
E M ILIO
B.C 1 5 .A V
C A M formazione
ILLA
Tra di essi vanno certamente citati i giacimenti di VEGA, PREZIOSO E PERLA in cui la
Inici,
costituita essenzialmente da calcari grigio-biancastri spesso fortemente dolomitizzati (equivalente alla
B.C 1 0 .A S
E L E O N O RA
formazione Siracusa del settore ibleo), produce olio pesante e ricco di zolfo; si
ritiene che la roccia madre
sia costituita da calcari e da scisti della formazione Streppenosa.
Nella parte più settentrionale della piattaforma apula si localizza il grande giacimento di ROSPO MARE. In
quest’area la piattaforma apula è costituita stratigraficamente da una alternanza di dolomie e anidriti di
età tardo triassica, forti spessori di dolomie giurassiche, tipiche di un ambiente di piattaforma interna, e
da argille e argilliti bioclastiche del Cretacico inferiore. La sismica ed i profili dei pozzi mostrano che
questa serie cambia facies lateralmente verso serie argillitiche ben stratificate tipiche di acque profonde
ed ambiente euxinico; durante il Cretacico superiore si è certamente verificato un evento di emersione
della piattaforma che è stata quindi erosa mentre la sedimentazione proseguiva nelle aree sommerse.
Un’ampia area di alto topografico fu così occupata da olio pesante ricco anch’esso di zolfo, sovrastata da
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IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
una roccia di copertura costituita da anidriti messiniane e marne plioceniche. La roccia madre, a tutt’oggi
discussa dagli studiosi, è riconosciuta nella formazione di Burano o nei calcari della formazione Emma.
Nel giacimento profondo di AQUILA si riconosce una serie stratigrafica composta principalmente da una
spessa sequenza di sabbie, argille e marne di ambiente pelagico e di età compresa tra il Pleistocene e
l’Oligocene, da alternanza di argilliti, peliti e marne di età compresa tra il Paleocene e il Cretacico
superiore, da argille di mare profondo di età giurassica e da dolomie alternate a calcareniti del Giurassico
inferiore. L’olio occupa uno spessore di circa 130 metri nella serie calcarea pelagica fratturata. La
struttura è probabilmente costituita da un’anticlinale parzialmente scivolata durante i fenomeni di
fagliazione del margine di piattaforma.
LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA RICERCA DI IDROCARBURI NEI MARI ITALIANI
Nonostante la complessità geologica l’Italia ha incominciato a interessarsi alla ricerca di idrocarburi in
mare sin dagli anni cinquanta, quando le ricerche di gas effettuate dall’AGIP, espandendosi a sud della
Pianura Padana, arrivarono a Ravenna dove nel 1953, ancora a terra però, si ottenne il primo grande
successo con la scoperta del giacimento di gas omonimo.
C’erano però tutte le premesse perché i ricchi giacimenti di gas scoperti nella Pianura Padana
proseguissero nell’offshore adriatico; in quegli anni si stavano sviluppando le tecnologie per ricercare,
perforare e produrre in offshore.
La ragionevole certezza che l’Adriatico fosse una ricca provincia a gas spinse l’AGIP ad effettuare il primo
rilievo sismico marino in Italia alla metà degli anni Cinquanta. Contemporaneamente fu fatto un altro
rilievo sismico nell’offshore di Gela per studiare e verificare l’estensione in mare dell’omonimo giacimento
petrolifero scoperto a terra nel 1957.
Nel 1959 fu così perforato il pozzo Gela 21, produttivo ad olio, che è riconosciuto come il primo pozzo
offshore perforato nell’Europa Occidentale. Seguì subito dopo il pozzo Ravenna Mare 1 in Adriatico.
Altre numerose e importanti scoperte di gas furono fatte nell’Adriatico ravennate, in particolare Ravenna
Mare sud, Cervia Mare, Porto Garibaldi, Porto Corsini e nell’Adriatico centrale il giacimento di S. Stefano
Mare.
Nell’offshore calabrese, tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ‘70 fu scoperto il giacimento a gas di Luna,
nelle acque di Crotone.
Sempre in Adriatico centrale a metà degli anni ’70 avvenne la scoperta del giacimento di Rospo Mare e
nel 1982 fu perforato orizzontalmente il pozzo Rospo Mare 6dir.
Nei primi anni ‘90 fu eseguito dall’Agip il primo pozzo in acque profonde oltre 800 metri scoprendo il
giacimento a olio di Aquila, al largo delle coste pugliesi.
Nella zona marina C tra il 1970 e il 1980 vennero scoperti i giacimenti di Nilde, Mila, Perla e Vega.
Agli inizi degli anni 2000 si riferiscono infine le scoperte dei giacimento di Panda, Argo e Cassiopea.
Attualmente anche a seguito dell’apertura e dell’estensione di alcune aree marine si studiano le acque
molto profonde oltre i 1.000 metri sia nel mare Ionio che nel canale di Sicilia.
42
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
TITOLI MINERARI
Nel corso degli ultimi anni si è consolidata la tendenza, iniziata nella seconda metà degli anni ‘90, alla
riduzione del numero di titoli minerari e della superficie totale da essi occupata. Mentre nei primi anni ‘90
erano attivi oltre 80 permessi di ricerca in mare al 31 dicembre 2012 sono vigenti 25 permessi di ricerca
per un totale di 7.252 kmq di area occupata. E’ invece rimasto costante il numero di concessioni di
coltivazione; al 31 dicembre 2012 sono vigenti 67 concessioni per un totale di 8.940 kmq di area
occupata.
Va precisato che l’area di un titolo minerario è definita secondo criteri stabiliti dalla normativa vigente ed
ha generalmente un’estensione di alcuni chilometri quadrati. Essa costituisce la zona in cui può operare in
esclusiva il titolare e risulta molto superiore rispetto a quella effettivamente occupata dagli impianti che
generalmente occupano solo alcuni ettari. I territori ricadenti nell’ambito di un titolo minerario non
risultano quindi interessati dalle attività di ricerca ed estrazione se non nelle ridotte porzioni in cui sono
realizzati, previe specifiche autorizzazioni, gli impianti. Al fine di rendere evidente l’impatto delle attività
rispetto all’area complessiva dei titoli, sono state elaborate e pubblicate sul sito internet, nella sezione
“Cartografia”, le carte dei titoli minerari e degli impianti, dove, con un dettaglio regionale vengono
riportati rispettivamente i titoli detenuti da permissionari e concessionari e l’ubicazione degli impianti
presenti sul territorio.
PERMESSI DI RICERCA
ANNI 2001-2012
Numero
kmq
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E
Zona F
Zona G
Totale
2001
45
19.719
16
11
3
2
0
11
2
45
2002
40
18.818
14
6
3
2
0
11
4
40
2003
34
15.996
13
5
2
0
0
10
4
34
2004
27
11.502
11
4
4
0
1
3
4
27
2005
30
11.726
11
6
3
0
1
2
7
30
2006
29
11.343
10
6
3
0
1
2
7
29
2007
32
14.654
10
5
3
0
1
3
10
32
2008
27
12.825
7
4
3
0
1
3
9
27
2009
24
11.006
7
3
3
0
0
2
9
24
2010
24
11.006
7
3
3
0
0
2
9
24
2011
25
11.689
7
3
3
0
1
2
9
25
2012
21
7.252
8
5
2
0
1
2
3
21
Permessi di ricerca in mare distinti per anno e per zona marina
43
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
50
25.000
45
40
20.000
35
30
15.000
numero
25
kmq
20
10.000
15
10
5.000
5
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Permessi di ricerca in mare negli anni 2001-2012
50
45
40
35
Zona G
Zona F
30
Zona E
25
Zona D
Zona C
20
Zona B
15
Zona A
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Numero di permessi di ricerca in mare negli anni 2001-2012 distinti per zona marina
44
2012
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE
ANNI 2001-2012
numero
kmq
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona F
Totale
2001
69
9.638
36
21
5
5
2
69
2002
69
9.665
36
21
5
5
2
69
2003
69
9.672
36
21
5
5
2
69
2004
69
9.604
36
21
5
5
2
69
2005
66
9.283
36
20
4
4
2
66
2006
67
9.430
37
20
4
4
2
67
2007
66
9.373
37
19
4
4
2
66
2008
66
9.373
37
19
4
4
2
66
2009
65
8.864
37
19
3
4
2
65
2010
65
8.864
37
19
3
4
2
65
2011
66
8.940
38
19
3
4
2
66
2012
66
8.940
38
19
3
4
2
66
Concessioni di coltivazione distinte per anno e per zona marina
45
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
70
9.800
69
9.600
68
9.400
67
9.200
numero
66
9.000
65
8.800
64
8.600
63
8.400
kmq
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Concessioni di coltivazione in mare negli anni 2001-2012
80
70
60
50
Zona F
Zona D
40
Zona C
Zona B
30
Zona A
20
10
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Numero di concessioni di coltivazione in mare negli anni 2001-2012 distinte per zona marina
46
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Nell’alto adriatico è presente un’area in cui vige un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi. Questa zona è soggetta all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste secondo quanto previsto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. I titoli
minerari già conferiti e vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.L. 112/2008 sono attualmente
sospesi.
Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si applica fino a quando il Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza
sulle coste.
Zona vietata alle attività minerarie nel Mare Adriatico settentrionale
47
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
CARTA DEI TITOLI MINERARI VIGENTI IN MARE
Situazione al 31 dicembre 2012
SV
IZ
ZE
AUS
TRI
A
RA
SL
O
V
E

TRENTO
N
IA

AOSTA
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
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O
A
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
BOL OGNA
GENOVA
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
C

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A
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Iso la d i Pia n o sa
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Iso la d i Ca p ra ra
Iso la d i S a n Do min o
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Iso la d i Pia n o sa
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ROM A

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Iso la d i BuIso
d elli
la d ella M a d d a len a
Iso la d i Ca p rera

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Iso la d ell' Asin a ra
Iso la Z a n o n e
Iso la
Pa lma ro la
IS OL E PONT INE
Iso la d i Po n za
Iso la d i T a vo la ra
Iso la d i M o la ra
NAPOL I

Iso la d i Ven to ten e
Iso la d i Pro cid a
Iso la d ' Isch ia

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
Iso la d i
S . Pietro
Iso la d i S erp en ta ra
Iso la d i
S . An tio co
CATANZARO

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Iso la d i Ustica
IS OL E EOL IE
Iso la d i FilicuIso
d i la d i S a lin a
Iso la d i Alicu d i
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S QU
Iso la d i Pa n a rea
Iso la d i L ip a ri
Iso la d i Vu lca n o

PAL ERM O
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Iso la d i L eva n zo
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Iso la d i
Fa vig n a n a
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MARE
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Iso la d i Pa n telleria
T
U
A L G E R I A
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I
S
I
A
Iso la d i L in o sa
IS OL E
PEL AGIE
L a mp io n eIso la d i L a mp ed u sa
48
ISOLA
DI
MALTA
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE
DATI STORICI
L’attività di ricerca di nuovi giacimenti in mare ha visto il suo massimo periodo di espansione nei primi
anni 90 con una media di circa 80 nuovi pozzi perforati all’anno dei quali una buona parte di tipo
esplorativo. Dalla seconda metà degli anni 90 il numero di nuove perforazioni in mare è andato
gradualmente a ridursi e nell’ultimo decennio si è assistito ad una progressiva diminuzione dell’attività di
ricerca di nuovi giacimenti.
L’attività degli operatori è ormai quasi esclusivamente orientata alla ottimizzazione e allo sviluppo dei
giacimenti noti piuttosto che alla ricerca di nuove risorse. In particolare dal 2008 al 2012 sono stati
effettuati in media 15-20 nuovi pozzi all’anno, nessuno dei quali però di tipo esplorativo.
Anche dal punto di vista dei ritrovamenti l’ultimo decennio è risultato poco incoraggiante con soli 11 pozzi
esplorativi con esito positivo a gas e con il solo pozzo “Ombrina Mare 2 dir” con esito positivo ad olio.
Anno
Numero pozzi effettuati
Esplorazione
Sviluppo
Metri perforati
TOTALE
Esplorazione
Sviluppo
TOTALE
1991
26
54
80
52.094
187.105
239.199
1992
15
73
88
39.718
222.934
262.652
1993
6
21
27
10.123
37.414
47.537
1994
10
46
56
23.467
128.733
152.200
1995
8
10
18
14.793
26.375
41.168
1996
10
27
37
27.550
87.911
115.461
1997
11
10
21
30.266
29.285
59.551
1998
9
17
26
18.794
41.448
60.242
1999
6
12
18
12.374
28.086
40.460
2000
6
19
25
19.065
27.058
46.123
2001
2
15
17
2.325
39.086
41.411
2002
5
7
12
11.200
19.699
30.899
2003
5
21
26
8.658
28.380
37.038
2004
0
22
22
0
41.189
41.189
2005
0
24
24
0
49.399
49.399
2006
3
17
20
9.139
29.714
38.853
2007
1
15
16
3.517
33.027
36.544
2008
3
7
10
6.673
14.330
21.003
2009
0
20
20
0
37.770
37.770
2010
0
17
17
0
23.568
23.568
2011
0
22
22
0
31.621
31.621
2012
0
15
15
0
24.561
24.561
49
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2010
2011
2012
2011
2012
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2010
Esplorazione
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
Sviluppo
Numero dei pozzi perforati in mare negli anni 1991-2012
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Esplorazione
Metri perforati in mare negli anni 1991-2012
50
Sviluppo
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
RITROVAMENTI IN MARE NEGLI ANNI 2002-2012
Anno
Zona A
2002
Zona B
Zona G
CALIPSO 003 DIR A
CALIPSO 004 DIR A
DIDONE 002
2003
ANNAMARIA 002
ARMIDA 001 DIR A
2006
BENEDETTA 001 DIR
2008
PANDA 001
PANDA OVEST 001
ARGO 001
OMBRINA MARE 002 DIR
CASSIOPEA 001 DIR
ARGO 002
ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE IN MARE NELL’ANNO 2012
Nel corso dell’anno 2012 l’attività di perforazione in mare ha interessato 15 postazioni, per un totale di
24.561 metri perforati. Di queste 4 perforazioni sono relative ad attività di sviluppo e le restanti 11 sono
workover su pozzi esistenti. Nel corso dell’anno non è stato effettuato nessun nuovo pozzo esplorativo.
POZZI PERFORATI NEL CORSO DELL’ANNO 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nome pozzo
Scopo
ANTONELLA 006 DIR B
BARBARA E 044 DIR B
BARBARA E 053 DIR A
BARBARA E 055 DIR B
BARBARA E 048 DIR B
BARBARA E 051 DIR A
BASIL 006 DIR C
BASIL 009 DIR A
BRENDA 002 DIR A
BRENDA 006 DIR A
BRENDA 003 DIR A
BRENDA 004 DIR A (*)
NAOMI 002 DIR A
PANDORA 002 DIR
PORTO CORSINI MARE OVEST C 026 DIR B
Sviluppo
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Workover
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Metri perforati
nell'anno
3.313
761
1.401
1.405
1.048
1.270
1.205
828
1.949
1.387
1.910
893
1.862
2.131
3.198
(*) non ancora ultimato alla data del 31/12/2012
Sempre nel corso dell’anno 2012 sono stati ultimati i seguenti tre pozzi perforati nell’anno 2011
Nome pozzo
1.
2.
3.
CLARA NORD 007 DIR A
DARIA 005 DIR A
LUNA 041 DIR A
Completamento
18/01/2012
15/01/2012
08/01/2012
51
Scopo
Esito
Workover
Workover
Workover
Gas
Gas
Gas
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PROGETTO VIDEPI
Visibilità dei dati afferenti all’attività di esplorazione petrolifera in Italia
Il progetto VIDEPI è stato realizzato con l’obiettivo di rendere facilmente accessibili i documenti tecnici
relativi all’esplorazione petrolifera in Italia.
Si tratta di documentazione riguardante titoli minerari cessati, e pertanto pubblica, depositata a partire
dal 1957 presso l’UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse) del Ministero
dello sviluppo economico.
La normativa vigente stabilisce che le Compagnie operatrici dei singoli titoli minerari debbano fornire
all’UNMIG rapporti tecnici progressivi sull’attività svolta nei titoli medesimi includenti copia di documenti
esemplificativi, quali carte geologiche, carte strutturali, profili finali di pozzi, linee sismiche, etc.
La stessa legge prevede che i documenti consegnati divengano di pubblica disponibilità dopo un anno
dalla cessazione del titolo per il quale erano stati prodotti.
In più di mezzo secolo si è venuto a costituire
un’importante base di dati concernenti il sottosuolo del
nostro paese. Parte di questa documentazione riguarda
le attività di upstream petrolifero nell’offshore italiano.
Prima dell’attuazione del progetto ViDEPI, l’intera
documentazione era disponibile solo in formato cartaceo
e di difficile consultazione in quanto classificata
esclusivamente secondo il criterio del titolo minerario in
cui era stata acquisita e depositata nei diversi uffici
UNMIG.
Il progetto, proposto e diretto dalla Società Geologica
Italiana, è stato reso possibile dal Ministero dello
sviluppo economico che ha fornito la base di dati e
dall’Assomineraria
(Associazione
delle
compagnie
petrolifere attive in Italia) che lo ha finanziato. Tutta la
documentazione cartacea reperita e processata, è stata
affidata alla Biblioteca di area scientifico tecnologica
dell'Università Roma Tre (BAST), secondo gli accordi
stabiliti con il Ministero dello sviluppo economico, dove è
consultabile.
L’intera banca dati è stata digitalizzata e resa disponibile gratuitamente al pubblico tramite il sito
internet: http://www.videpi.com
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
DATI STORICI DI PRODUZIONE
La produzione nazionale di gas nell’anno 2012 è stata di 8.540 milioni di Smc e di questi 6.074 sono stati
prodotti da giacimenti in mare (71%). La produzione di olio in mare è più ridotta e nel 2012, a fronte di
una produzione nazionale di 5,37 milioni di tonnellate, sono stati prodotti in mare solo 0,47 milioni di
tonnellate (9%).
52
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PRODUZIONE DI GAS NATURALE DISTINTA PER ZONE
(milioni di Smc) - ANNI 1992-2012
ZA
ZB
ZC
ZD
ZF
Totale
1992
9.899
1.502
15
1.937
103
13.457
1993
10.030
2.479
15
2.069
70
14.663
1994
11.265
2.210
11
2.520
61
16.067
1995
11.720
1.831
11
2.494
48
16.104
1996
11.663
2.056
8
2.396
20
16.144
1997
11.716
1.602
6
2.227
0
15.552
1998
11.965
1.422
6
2.072
72
15.538
1999
10.651
1.641
6
1.905
89
14.292
2000
9.541
1.755
6
1.735
68
13.104
2001
8.434
2.479
4
1.639
55
12.611
2002
7.916
2.513
5
1.587
369
12.390
2003
7.372
2.286
4
1.621
37
11.320
2004
6.878
2.079
5
1.545
32
10.539
2005
6.358
1.738
4
1.428
15
9.543
2006
5.907
1.324
5
1.252
7
8.494
2007
5.163
1.083
4
1.016
0
7.267
2008
4.700
1.234
4
877
0
6.815
2009
3.939
1.084
4
892
0
5.919
2010
4.230
979
5
896
0
6.110
2011
4.055
1.089
5
849
0
5.997
2012
4.086
1.153
4
830
0
6.074
18.000
16.000
14.000
12.000
ZF
10.000
ZD
ZC
8.000
ZB
6.000
ZA
4.000
2.000
0
Produzione di gas in mare distinta per zone (migliaia di tonnellate) – Anni 1992-2012
53
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PRODUZIONE DI OLIO DISTINTA PER ZONE
(migliaia di Tonnellate) - ANNI 1992-2012
ZB
ZC
ZF
Totale
1992
1.026
817
0
1.843
1993
842
670
0
1.511
1994
645
618
0
1.262
1995
557
564
0
1.121
1996
508
529
0
1.037
1997
601
468
0
1.069
1998
554
428
537
1.520
1999
490
402
700
1.592
2000
430
386
542
1.358
2001
396
198
436
1.031
2002
391
341
339
1.071
2003
381
332
288
1.002
2004
367
329
256
952
2005
342
307
119
768
2006
332
309
59
700
2007
467
297
0
764
2008
377
157
0
534
2009
354
172
0
526
2010
321
374
0
695
2011
310
331
0
640
2012
182
287
2
471
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
ZF
1.000
ZC
800
ZB
600
400
200
0
Produzione di olio in mare distinta per zone (migliaia di tonnellate) – Anni 1992-2012
54
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
RAPPORTO TRA PRODUZIONE E CONSUMI DI IDROCARBURI (tep)
Consumi
[tep]
Produzione
nazionale
[tep]
% della produzione sul
consumo nazionale
Produzione da
campi in mare
[tep]
% della produzione in mare
sul consumo nazionale
GAS
63,81
7,00
11,0%
4,98
7,8%
OLIO
69,16
5,37
7,8%
0,47
0,7%
Totale
132,97
12,37
9,3%
5,45
4,1%
In mancanza del dato 2012 si riportano i consumi di idrocarburi dell'anno 2011
1.000 mc di gas = 0.82 tep (tonnellate equivalente di petrolio)
POZZI PRODUTTIVI
Nell’off-shore italiano al 31 dicembre 2012 erano presenti 722 pozzi attivi dei quali 396 in produzione
(335 produttivi a gas e 61 produttivi ad olio), 312 potenzialmente produttivi ma non eroganti, e 14
utilizzati per monitoraggio e altri scopi. I 335 pozzi produttivi a gas sono ubicati in Zona A (252), in zona
B (55) e in zona D (28). La produzione di olio greggio è limitata alla zona B (31 pozzi) e alla zona C (30).
POZZI ATTIVI NELL’OFF-SHORE ITALIANO AL 31 DICEMBRE 2012
Zona B
Zona C
Zona D
Zona F
Zona G
Produttivi
Zona A
252
86
30
28
0
0
396
Potenzialmente produttivi
227
63
14
1
3
4
312
13
1
0
0
0
0
14
492
150
44
29
3
4
722
Altra utilizzo
Totale
Totale
28
30
Zona A
Zona B
Zona C
86
Zona D
252
Numero pozzi produttivi in mare al 31 dicembre 212 distinti per zona marina
55
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
POZZI IN PRODUZIONE IN MARE DISTINTI PER MINERALE PRODOTTO E PER ZONA MARINA
Zona A
Gas naturale
Olio greggio
Totale
Zona B
Zona C
Zona D
Totale
252
55
0
28
335
0
31
30
0
61
252
86
30
28
396
300
252
250
200
Gas naturale
150
Olio greggio
100
55
50
31
30
28
0
Zona A
Zona B
Zona C
Pozzi produttivi distinti per minerale prodotto e per zona marina
56
Zona D
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
CENTRALI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO
La produzione di gas naturale da giacimenti idrocarburi ubicati in mare è convogliata tramite gasdotto alle
10 centrali di raccolta e trattamento riportate nella seguente tabella.
Nome centrale
Provincia
Operatore
Piattaforme collegate
Zona
n. pozzi
collegati
n. pozzi in
produzione
1
CASALBORSETT
I
Ravenna
Eni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
AGOSTINO A
AGOSTINO A CLUSTER
AGOSTINO B
AGOSTINO C
GARIBALDI A
GARIBALDI A CLUSTER
GARIBALDI B
GARIBALDI C
GARIBALDI D
NAOMI PANDORA
PORTO CORSINI M W A
PORTO CORSINI M W B
PORTO CORSINI M W C
Zona A
147
63
2
RAVENNA MARE
Ravenna
Eni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
AMELIA A
AMELIA B
AMELIA C
AMELIA D
ANGELA ANGELINA
ANGELA CLUSTER
ANTARES
ANTARES 1
ARMIDA
ARMIDA 1
DIANA
GUENDALINA
PORTO CORSINI 80
PORTO CORSINI 80 BIS
PORTO CORSINI M E C
PORTO CORSINI M S 1
PORTO CORSINI M S 2
TEA
Zona A
130
42
3
RUBICONE
ForlìCesena
Eni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ANEMONE B
ANEMONE CLUSTER
ANTONELLA
ARIANNA A
ARIANNA A CLUSTER
AZALEA A CLUSTER
AZALEA B
CERVIA A
CERVIA A CLUSTER
CERVIA B
CERVIA C
MORENA 1
NAIDE
Zona A
74
40
4
FANO
Pesaro e
Urbino
Eni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ANNABELLA
ANNALISA
ANNAMARIA B
BASIL
BRENDA
DARIA A
REGINA
REGINA 1
Zona A
53
42
57
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Nome centrale
Provincia
Operatore
Piattaforme collegate
Zona
5
FALCONARA
Ancona
Eni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BARBARA A
BARBARA B
BARBARA C
BARBARA D
BARBARA E
BARBARA F
BARBARA G
BARBARA H
BARBARA NW
BONACCIA
CALIPSO
CALPURNIA
CLARA EST
CLARA NORD
CLARA OVEST
Zona A
Zona B
142
101
6
SAN GIORGIO
MARE
Fermo
Edison
1.
2.
3.
SAN GIORGIO MARE 3
SAN GIORGIO MARE 6
VONGOLA MARE 1
Zona B
11
8
7
GROTTAMMARE
Ascoli
Piceno
Adriatica
Idrocarburi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DAVID
DAVID 7
ELENA 1
EMILIO 3
FABRIZIA 1
JOLE 1
PENNINA
Zona B
16
5
8
PINETO
Teramo
Adriatica
Idrocarburi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CAMILLA 2
ELEONORA
EMILIO
EMMA
FRATELLO CLUSTER
FRATELLO EST 2
FRATELLO NORD
GIOVANNA
SIMONETTA 1
SQUALO
VIVIANA 1
Zona B
51
22
9
SANTO
STEFANO MARE
Chieti
Edison
1. SANTO STEFANO MARE
101
2. SANTO STEFANO MARE
9
3. SANTO STEFANO MARE
7
4. SANTO STEFANO MARE
5. SANTO STEFANO MARE
1. HERA LACINIA 14
2. HERA LACINIA BEAF
3. LUNA 27
4. LUNA 40 SAF
5. LUNA A
6. LUNA B
Zona B
7
1
Zona D
Zona F
30
28
10
CROTONE
Crotone
Ionica Gas
58
n. pozzi
collegati
n. pozzi in
produzione
134
8
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Parte della produzione di olio greggio da giacimenti idrocarburi ubicati in mare è convogliata tramite
oleodotto alle 3 centrali di raccolta e trattamento ubicate in terraferma riportate nella seguente tabella.
Nome centrale
Provincia
Operatore
Piattaforme collegate
Zona
1 MARIA A MARE
Fermo
Edison
1.
2.
SARAGO MARE 1
SARAGO MARE A
2 CENTRO RACCOLTA
OLIO PERLA E
PREZIOSO
3 TERZO CENTRO
OLIO GELA
Caltanissetta
Eni
mediterranea
idrocarburi
Eni
mediterranea
idrocarburi
1.
2.
1.
Caltanissetta
n. pozzi
collegati
n. pozzi in
produzione
Zona B
10
4
PERLA
PREZIOSO
Zona C
13
10
GELA
Zona C
25
16
La restante produzione di olio in mare non è trasportata a terra tramite oleodotto e i campi sono messi in
produzione per mezzo di unità galleggianti di stoccaggio temporaneo (FSO e FPSO - floating production
storage and offloading). Sono sistemi galleggianti di produzione, stoccaggio e trasbordo costituiti da
petroliere di grandi capacità che ospitano anche gli impianti di trattamento. La nave è ormeggiata a prua
per mantenere una posizione geostazionaria. L’olio estratto dalle piattaforme di produzione o dalle teste
pozzo sottomarine è trasportato a bordo tramite riser per essere temporaneamente stoccato e infine
trasbordato e trasportato a terra tramite navi cisterna.
In italia sono operative 3 riportati nella seguente tabella.
Nome FPSO
Titolo
Operatore
Piattaforme collegate
Zona
n. pozzi
collegati
n. pozzi in
produzione
1
ALBA MARINA
B.C 8.LF
Edison
1.
2.
3.
ROSPO MARE A
ROSPO MARE B
ROSPO MARE C
Zona B
31
29
2
FIRENZE FPSO
F.C 2.AG
Eni
1.
2.
AQUILA 2
AQUILA 3
Zona F
2
0
3
LEONIS
C.C 6.EO
Edison (r.u. 60%)
Eni (40%)
1.
VEGA A
Zona C
20
15
PIATTAFORME MARINE
Nell’off-shore italiano sono installate 104 piattaforme di produzione (80 delle quali produttive), 7 teste
pozzo sottomarine (2 delle quali in produzione) e 8 piattaforme di supporto alla produzione (raccordo e/o
compressione). I dati sono riferiti al 31 dicembre 2012.
Sono inoltre presenti 7 altre strutture non operative. Tra queste la piattaforma ADA non è operativa in
quanto ubicata in zona attualmente interdetta (D.L. 112/2008). Le rimanenti 6 strutture non sono
operative in quanto si tratta di nuovi ritrovamenti effettuati in permessi di ricerca e sono in attesa del
conferimento della concessione di coltivazione per la messa in produzione.
Di seguito sono riportate le tabelle delle piattaforme attive alla data del 31 dicembre 2012.
59
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PIATTAFORME DI PRODUZIONE
Nome piattaforma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
AGOSTINO A
AGOSTINO A CLUSTER
AGOSTINO B
AGOSTINO C
AMELIA A
AMELIA B
AMELIA C
AMELIA D
ANEMONE B
ANEMONE CLUSTER
ANGELA ANGELINA
ANGELA CLUSTER
ANNABELLA
ANNALISA
ANNAMARIA B
ANTARES
ANTARES 1
ANTONELLA
ARIANNA A
ARIANNA A CLUSTER
ARMIDA
ARMIDA 1
AZALEA A CLUSTER
AZALEA B
BARBARA A
BARBARA B
BARBARA C
BARBARA D
BARBARA E
BARBARA F
BARBARA G
BARBARA H
BARBARA NW
BASIL
BONACCIA
BRENDA
CALIPSO
CALPURNIA
CERVIA A
CERVIA A CLUSTER
CERVIA B
CERVIA C
CLARA EST
CLARA NORD
CLARA OVEST
DARIA A
DAVID
DAVID 7
DIANA
ELEONORA
EMILIO
EMMA
FABRIZIA 1
FRATELLO CLUSTER
FRATELLO EST 2
FRATELLO NORD
GARIBALDI A
GARIBALDI A CLUSTER
GARIBALDI B
GARIBALDI C
n.pozzi
produt.
4
2
8
3
2
0
1
4
4
3
10
1
5
4
6
4
0
5
6
3
5
0
0
2
6
1
6
14
12
15
12
5
6
7
10
2
2
4
3
1
5
6
3
4
1
13
1
2
0
0
1
8
0
2
1
2
6
1
10
4
Zona
Min
Tipo piattaforma
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZB
ZA
ZB
ZB
ZA
ZA
ZA
ZA
ZB
ZB
ZB
ZA
ZB
ZB
ZA
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZA
ZA
ZA
ZA
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
struttura reticolare
cluster
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
cluster
struttura reticolare
cluster
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
struttura reticolare
struttura reticolare
cluster
struttura reticolare
monotubolare
cluster
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
cluster
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
monotubolare
cluster
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
cluster
monotubolare
bitubolare
struttura reticolare
cluster
struttura reticolare
struttura reticolare
60
Centrale
8 gambe
8
8
8
8
4
4
4
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
8 gambe
8
4
4
6
gambe
gambe
gambe
gambe
8 gambe
6 gambe
6 gambe
4
4
4
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
8
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
6
8
4
4
8
4
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
8 gambe
4 gambe
4 gambe
8 gambe
8 gambe
8 gambe
CASALBORSETTI
CASALBORSETTI
CASALBORSETTI
CASALBORSETTI
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RUBICONE
RUBICONE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
FANO
FANO
FANO
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RUBICONE
RUBICONE
RUBICONE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RUBICONE
RUBICONE
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FANO
FALCONARA
FANO
FALCONARA
FALCONARA
RUBICONE
RUBICONE
RUBICONE
RUBICONE
FALCONARA
FALCONARA
FALCONARA
FANO
GROTTAMMARE
GROTTAMMARE
RAVENNA MARE
PINETO
PINETO
PINETO
GROTTAMMARE
PINETO
PINETO
PINETO
CASALBORSETTI
CASALBORSETTI
CASALBORSETTI
CASALBORSETTI
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
Nome piattaforma
n.pozzi
produt.
6
5
Zona
Min
Tipo piattaforma
Centrale
ZA
ZC
Gas
Olio
struttura reticolare 8 gambe
pontile
4
0
2
1
3
1
11
12
0
2
1
1
4
ZB
ZA
ZA
ZD
ZD
ZB
ZD
ZD
ZA
ZA
ZA
ZB
ZC
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Olio
struttura reticolare
monotubolare
monotubolare
monotubolare
struttura reticolare
monotubolare
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
bitubolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
8 gambe
8 gambe
8 gambe
8 gambe
12
CASALBORSETTI
NUOVO CENTRO OLIO
GELA
PINETO
FANO
RAVENNA MARE
CROTONE
CROTONE
GROTTAMMARE
CROTONE
CROTONE
RUBICONE
RUBICONE
CASALBORSETTI
GROTTAMMARE
CENTRO RACCOLTA
OLIO PERLA E
PREZIOSO
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
RAVENNA MARE
CASALBORSETTI
12
CASALBORSETTI
8 gambe
8 gambe
4 gambe
CASALBORSETTI
CENTRO RACCOLTA
OLIO PERLA E
PREZIOSO
FANO
FANO
ALBA MARINA
ALBA MARINA
ALBA MARINA
SAN GIORGIO MARE
SAN GIORGIO MARE
SANTO STEFANO
MARE
SANTO STEFANO
MARE
SANTO STEFANO
MARE
SANTO STEFANO
MARE
SANTO STEFANO
MARE
MARIA MARE
MARIA MARE
PINETO
PINETO
RAVENNA MARE
LEONIS
PINETO
SAN GIORGIO MARE
61
62
GARIBALDI D
GELA
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
GIOVANNA
GIULIA 1
GUENDALINA
HERA LACINIA 14
HERA LACINIA BEAF
JOLE 1
LUNA A
LUNA B
MORENA 1
NAIDE
NAOMI PANDORA
PENNINA
PERLA
76
77
78
79
80
81
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
80
80 BIS
MEC
MS1
MS2
MWA
0
0
7
1
1
0
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
82
PORTO CORSINI M W B
0
ZA
Gas
83
84
PORTO CORSINI M W C
PREZIOSO
6
6
ZA
ZC
Gas
Olio
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
monotubolare
struttura reticolare
gambe
struttura reticolare
gambe
struttura reticolare
struttura reticolare
85
86
87
88
89
90
91
92
5
0
9
12
8
0
1
0
ZA
ZA
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
Gas
Gas
Olio
Olio
Olio
Gas
Gas
Gas
struttura reticolare
monotubolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
1
ZB
Gas
struttura reticolare 5 gambe
0
ZB
Gas
struttura reticolare 4 gambe
95
REGINA
REGINA 1
ROSPO MARE A
ROSPO MARE B
ROSPO MARE C
SAN GIORGIO MARE 3
SAN GIORGIO MARE 6
SANTO STEFANO MARE
101
SANTO STEFANO MARE
1-9
SANTO STEFANO MARE
3-7
SANTO STEFANO MARE 4
0
ZB
Gas
struttura reticolare 4 gambe
96
SANTO STEFANO MARE 8
0
ZB
Gas
monotubolare
1
1
1
2
4
15
0
1
ZB
ZB
ZB
ZB
ZA
ZC
ZB
ZB
Olio
Olio
Gas
Gas
Gas
Olio
Gas
Gas
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
struttura reticolare
struttura reticolare
struttura reticolare
monotubolare
struttura reticolare
93
94
97
98
99
100
101
102
103
104
CORSINI
CORSINI
CORSINI
CORSINI
CORSINI
CORSINI
SARAGO MARE 1
SARAGO MARE A
SIMONETTA 1
SQUALO
TEA
VEGA A
VIVIANA 1
VONGOLA MARE 1
61
4 gambe
8 gambe
8 gambe
4 gambe
8 gambe
4 gambe
4
8
4
4
4
4
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
gambe
4 gambe
8 gambe
4 gambe
4 gambe
8 gambe
4 gambe
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
TESTE POZZO SOTTOMARINE
Nome piattaforma
Zona
Minerale
Tipo di piattaforma
Centrale
Produttiva
1
AQUILA 2
ZF
Olio
testa pozzo sottomarina
FIRENZE FPSO
2
AQUILA 3
ZF
Olio
testa pozzo sottomarina
FIRENZE FPSO
3
CAMILLA 2
ZB
Gas
testa pozzo sottomarina
PINETO
4
ELENA 1
ZB
Gas
testa pozzo sottomarina
GROTTAMMARE
5
EMILIO 3
ZB
Gas
testa pozzo sottomarina
GROTTAMMARE
6
LUNA 27
ZF
Gas
testa pozzo sottomarina
CROTONE
7
LUNA 40 SAF
ZD
Gas
testa pozzo sottomarina
CROTONE
Sì
Sì
PIATTAFORME DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE
Nome piattaforma
Zona
Minerale
Tipo di piattaforma
Centrale
1
BARBARA T
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
FALCONARA
2
BARBARA T2
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
FALCONARA
3
CERVIA K
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
RUBICONE
4
DARIA B
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
FANO
5
GARIBALDI K
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
CASALBORSETTI
6
GARIBALDI T
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
CASALBORSETTI
7
PORTO CORSINI M W T
ZA
GAS
struttura reticolare 4 gambe
CASALBORSETTI
8
SAN GIORGIO MARE
CENTRALE
ZB
GAS
struttura reticolare 4 gambe
SAN GIORGIO MARE
PIATTAFORME NON OPERATIVE
Nome piattaforma
Zona
Minerale
Tipo di piattaforma
1
ADA
ZA
Gas
monotubolare
2
ARGO 2
ZG
Gas
testa pozzo sottomarina
3
BENEDETTA 1
ZA
Gas
monotubolare
4
CASSIOPEA 1
ZG
Gas
testa pozzo sottomarina
5
OMBRINA MARE 2
ZB
Olio
monotubolare
6
PANDA 1
ZG
Gas
testa pozzo sottomarina
7
PANDA W 1
ZG
Gas
testa pozzo sottomarina
62
Collegamento a centrale
RUBICONE
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN)
OBIETTIVI E PRIORITÀ DI AZIONE
Riduzione dei costi dell’energia, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in
materia ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia:
sono questi gli obiettivi del documento di Strategia Energetica Nazionale, pensati ad oltre vent’anni
dall’ultimo Piano Energetico Nazionale.
Con riferimento al settore dell’upstream, l’Italia ha a disposizione ingenti riserve provate di gas e petrolio,
le più importanti dell’ Europa continentale dopo i paesi nordici.
In particolare, dagli ultimi dati disponibili al 31.12.2011, circa il 60% delle riserve di gas si trova nelle
zone marine (in modo specifico nella zona A) e proprio dal mare proviene anche il 70% della produzione
italiana (zone A e B).
Secondo il documento di Strategia Energetica Nazionale al 2020 verrà sviluppata l’attuale produzione
annuale italiana, sia onshore che offshore, ritornando sostanzialmente ai livelli degli anni novanta. E’
prevista infatti ulteriore produzione di idrocarburi pari a circa 24 milioni di boe/anno (barili di olio
equivalente) di gas e 57 di olio, portando dal 7 al 14% il contributo al fabbisogno energetico totale.
Questo consentirà non solo di mobilitare investimenti e creare ulteriore occupazione ma soprattutto di
conseguire un risparmio sulla bolletta energetica di circa 5 miliardi di euro l’anno.
La realizzazione dei progetti legati alle attività estrattive prevedono comunque un impegno del Governo a
non perseguirne lo sviluppo in aree sensibili in mare o in terraferma, ponendo quindi la massima
attenzione alle tematiche ambientali e rispettando i più elevati standard internazionali in termini di
sicurezza. Tutti gli sforzi del Paese devono essere infatti orientati verso la ripresa di una crescita
sostenibile.
Coerentemente con queste necessità, la nuova Strategia Energetica Nazionale si incentra sui quattro
obiettivi principali citati in premessa:
1. ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un
allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei;
2. raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020;
3. continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e
ridurre la dipendenza dall’estero;
4. favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.
Per il raggiungimento degli obiettivi citati, nel medio - lungo periodo ovvero per il 2020 che rappresenta il
principale orizzonte di riferimento del documento, la strategia si articola in sette priorità con specifiche
misure, avviate o in corso di definizione, tra cui quella che interessa la “produzione sostenibile di
idrocarburi nazionali”
Saranno quindi necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano proprio il rispetto dei più
elevati standard internazionali per la sicurezza delle attività estrattive e la tutela ambientale
semplificando anche gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire
l’ulteriore sviluppo di poli tecnologici.
In particolare gli interventi di carattere normativo che interessano il settore offshore si propongono di:

rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l’implementazione delle
misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di regolamento europeo;

adeguare gli iter autorizzativi agli standard europei, in particolare quelli previsti dalla recente
proposta del Parlamento europeo, adottando ad esempio un modello di conferimento di un titolo
abilitativo unico per esplorazione e produzione e prevedendo un termine ultimo per l’espressione
di intese e pareri;

fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente, recentemente aggiornato dal
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.
134, sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di
sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di
sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale.
Le attività offshore sono state profondamente condizionate proprio dalle modifiche introdotte in passato
al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ha interdetto tali attività in molte aree, bloccando di fatto
la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo offshore e cancellando progetti per 3,5 miliardi di
euro.
63
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
In materia di sicurezza delle attività offshore e dal confronto con le performance europee, in termini di
blow-out registrati, l’Italia si colloca in una posizione di assoluta eccellenza, come dimostrano le
statistiche che riportano infatti, tra il 2000 e il 2010, la perforazione di 230 pozzi di operatori italiani nelle
acque italiane con 0 blowout e 817 nel mondo con un unico blowout (Temsah NW), ovvero con un indice
pari a 1,22 ogni 1000 pozzi. Gli operatori europei raggiungono invece un indice pari a 1,88 ogni 1000
pozzi perforati in aree offshore.
Inoltre i dati raccolti durante le attività di perforazione e produzione condotte in Italia, sia onshore che
offshore, evidenziano un decremento di incidenti rispettivamente del 74% e del 78% nell’anno 2011, se
confrontati con i dati del 1995. Con particolare riferimento alle attività offshore si evidenzia che i nostri
giacimenti sono ampiamente conosciuti e caratterizzati da regimi di basse temperature e pressioni.
Nel documento di Strategia Energetica Nazionale, tra le 5 zone che in Italia offrono un elevato potenziale
di sviluppo, vengono citate anche l’Alto Adriatico e il Canale di Sicilia in cui si intendono sviluppare nuove
e maggiori attività sostenibili in ambito offshore.
64
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ OFFSHORE
In merito alle tematiche afferenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la salvaguardia e la tutela
dell’ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico svolge un ruolo chiave, in quanto tramite le sue
strutture centrali e periferiche valuta dal punto di vista tecnico ed economico i progetti, rilascia le relative
autorizzazioni, vigila sul regolare svolgimento dei lavori e sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi
di lavoro nell’intero settore della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi incluse le attività
offshore.
PANORAMA MONDIALE
Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP) è stato
il primo organismo mondiale a occuparsi di tutela delle acque marine, lanciando nel 1974 il Regional Seas
Programme (Programma per i Mari Regionali, RSP). Esso si propone di stabilire una comune strategia
globale e un quadro per la protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, dandone,
però, un’attuazione operativa a livello “regionale”, a seguito dell’individuazione di 18 differenti
macroaree.
Gli RSP espletano le loro funzioni attraverso un Piano d'Azione (Action Plan, AP). Nella maggior parte dei
casi il Piano d'Azione è sostenuto da un solido quadro giuridico nella forma di una “convenzione
regionale” e protocolli associati sui problemi specifici.
PANORAMA CONTINENTALE
COMUNITARIO
E’ ben noto come la politica dell'Unione Europea sia sempre stata mirata a ridurre il verificarsi di
incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e a limitarne le conseguenze,
aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e
migliorando i meccanismi di risposta in caso d’incidente.
Di conseguenza, il quadro normativo comunitario è divenuto nel tempo estremamente ampio,
poggiando su alcune direttive di capitale importanza quali:
-
Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione;
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
REGIONALE: FOCUS SUL MAR MEDITERRANEO
In riferimento al citato RSP, 16 paesi del Mediterraneo e la Comunità europea hanno adottato il Piano
d'Azione per il Mediterraneo (Mediterranean Action Plan, MAP). Il MAP è stato in assoluto il primo
piano adottato come programma regionale sotto l'ombrello dell'UNEP, a riprova della grande
attenzione mostrata dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sui temi della tutela ambientale
marina.
In particolare, si segnala la “Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi
dell'inquinamento” (Convenzione di Barcellona), quale strumento giuridico e operativo del MAP, che
vede come firmatari i Paesi rivieraschi di entrambe le sponde del bacino, sia UE che extra UE.
In attuazione della citata “Convenzione di Barcellona”, per quanto di pertinenza delle tematiche
offshore, con specifico riferimento agli aspetti ambientali, si cita il “Protocollo per la protezione del
Mare Mediterraneo contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e coltivazione dello piattaforma
continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo” (Protocollo Offshore), entrato in vigore il 25
Marzo 2011.
65
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
PANORAMA NAZIONALE
Il nostro Paese ha tradotto nel proprio ordinamento normativo le deliberazioni UE in materia in modo
puntuale e stringente, dotandosi di norme severe e all’avanguardia, a tal punto da essere state più volte
prese a riferimento a livello comunitario; si segnalano in particolare:
-
-
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 “Integrazione ed adeguamento
delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di
coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in attuazione della Direttiva 92/91/CEE;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
L’Italia è, inoltre, firmataria del citato Protocollo Offshore.
IL “DOPO MACONDO”:
PROPOSTA DI REGOLAMENTO OFFSHORE, EUOAG E ADESIONE AL PROTOCOLLO OFFSHORE
La Commissione europea ha reagito al disastro nel Golfo del Messico (occorso al “pozzo Macondo”)
dell’Aprile 2010, avviando un’approfondita analisi delle attuali norme adottate nell‘intera Unione Europea
e dai suoi Stati Membri.
Lo studio è sfociato nella redazione del documento “Affrontare la sfida della sicurezza delle attività
offshore nel settore degli idrocarburi” (Commissione Europea, 2010), nel quale si riporta come, benché
l'Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali (tra le quali figurano, a buon
diritto, quelle italiane), un'armonizzazione “verso l'alto” dell'attuale quadro normativo potrebbe
ulteriormente migliorare la sicurezza di tali attività.
Sulla scorta di tali risultanze, il 27 ottobre 2011, la Commissione Europea ha adottato lo schema di
“Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di
prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi” (Regolamento Offshore), che ha come
obiettivo quello fissare elevati standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione
di idrocarburi in mare aperto, riducendo le probabilità di accadimento di incidenti gravi, limitandone le
conseguenze e aumentando, così, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.
Attualmente (Gennaio 2013), il testo è all’esame di Parlamento Europeo, Commissione Europea e
Consiglio Europeo e sarà adottato quasi certamente nel corso del primo semestre 2013 sotto forma di
Direttiva. La DGRiME partecipa attivamente ai lavori mediante la formulazione di osservazioni e proposte
volte ad accrescere gli standard di sicurezza europei. In particolare, è stata accolta la proposta italiana di
inserire nella normativa l’adozione di strumenti quali la “black box”, già introdotti nel nostro ordinamento
a seguito degli approfondimenti tecnici successivi all’incidente del Golfo del Messico, e che entreranno a
far parte del patrimonio di sicurezza comune di tutti gli Stati membri.
Parallelamente, è riconosciuto che lo scambio regolare di esperienze fra le autorità di regolamentazione e
l'industria e l'individuazione condivisa delle migliori pratiche, così come il miglioramento delle misure di
attuazione, costituiscono gli aspetti fondanti di un regime normativo efficace.
A tal proposito, con Decisione della Commissione Europea del 19 Gennaio 2012, è stato istituito l’EU
Offshore Authority Group (EUOAG), composto da esperti nominati dalle autorità competenti degli Stati
membri per la sorveglianza dell’applicazione delle norme nelle attività offshore nel settore degli
idrocarburi e delle politiche connesse.
L’Italia riveste un ruolo chiave in questo Gruppo sin dalla sua costituzione, facendovi parte con due
rappresentanti nominati dal Ministero dello sviluppo economico e partecipando attivamente ai tavoli di
lavoro, sulla base delle rilevanti esperienze nel settore della ricerca e produzione di idrocarburi, maturate
in oltre cinquant’anni di attività offshore.
Inoltre, l’Unione Europea ha recentemente aderito anch’essa al Protocollo Offshore con Decisione della
Commissione Europea del 17 Dicembre 2012. Essa ha, quindi, valutato positivamente i benefici, derivanti
da un’eventuale azione combinata tra Protocollo Offshore e Regolamento Offshore, in quanto, come
detto, il primo è finalizzato principalmente ad assicurare “la protezione contro l’inquinamento da attività
offshore”, il secondo “la sicurezza delle attività offshore”.
66
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
NORME DI RIFERIMENTO
PREMESSA
Le attività offshore sono oggetto di specifica disciplina normativa, primaria e di attuazione, con riguardo
alla individuazione delle aree potenzialmente sfruttabili, alle condizioni, alle modalità di rilascio e alle
vicende modificative dei titoli minerari e, infine, agli aspetti di sicurezza e di tutela ambientale.
La Direzione generale monitora l’evoluzione normativa con potenziale impatto sulle attività minerarie a
mare e sui relativi procedimenti autorizzativi di competenza. Sulla base delle modifiche alle principali fonti
normative, vengono aggiornate le fonti secondarie relative alla produzione di idrocarburi (Decreti
Ministeriali, Decreti Direttoriali, Circolari, Comunicati), in altri casi si procede in conformità alle nuove
disposizioni di legge.
PRINCIPALI NORME SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
-
Legge 8 dicembre 1961, n. 1658 – “Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona
contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione”
-
Legge 21 luglio 1967, n. 613 – “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n.6,
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
-
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 – “Norme regolamentari
relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile
1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”
-
Legge 2 dicembre 1994, n. 689 – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a
New York il 29 luglio 1994”
ACCORDI E CONVENZIONI CON I PAESI FRONTISTI
-
Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n. 830 - “Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia”
-
Legge 14 marzo 1977 n. 73 - “Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia “
-
Legge 3 giugno 1978 n. 347 – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica tunisina “
-
Legge 23 maggio 1980 n. 290 – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Grecia”
-
Legge 12 aprile 1995 n. 147 – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Albania”
-
Legge 3 giugno 1978 n. 348 – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna
relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a
Madrid il 19 febbraio 1974”
-
Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986 – “Convenzione tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle
frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio”
PRINCIPALI NORME SULLA ISTITUZIONE DELLE ZONE MARINE AI FINI DELLE ATTIVITÀ MINERARIE
-
Legge 21 luglio 1967, n. 613 – “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, n.
6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
-
Decreto Ministeriale 13 giugno 1975 – “Delimitazione dell'area marina da nominare "zona F"
ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi”
-
Decreto Interministeriale 26 giugno 1981 – “Delimitazione di due aree marine della
piattaforma continentale italiana denominate nel complesso "zona G" ai fini della ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
-
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 – “Ampliamento e riperimetrazione di aree marine
aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi”
67
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
-
Decreto Ministeriale 29 marzo 2010 – “Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di
idrocarburi. Ampliamento della “Zona G”.
-
Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012 – “Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione
di idrocarburi. Ampliamento della "Zona C".”
PRINCIPALI NORME CHE DISCIPLINANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MINERARIE
-
Legge 21 luglio 1967, n. 613 – “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, N.6,
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
-
Legge 9 gennaio 1991, n. 9 – “Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni
e disposizioni fiscali”
-
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 – “Attuazione della direttiva 94/22/CEE
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi”
-
Legge 31 luglio 2002, n. 179 – “Disposizioni in materia ambientale”
-
Legge 23 agosto 2004, n. 239 – “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” - Come modificata ed integrata
dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
-
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale” - Come modificato
ed integrato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011,
n. 121, dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile
2012, n. 35 e dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 134.
-
Circolare Ministeriale del 17/10/2012 - “Modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 82sexies, della Legge 23 agosto 2004, n.239 introdotto dall’articolo 27, comma 34, della Legge 23
luglio 2009 n.99 e dal comma 1 dell’articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n. 134“, emessa dalla Direzione, fornisce
direttive in materia di procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione
delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti (Art. 1, comma 82-sexies,
della L. 23 agosto 2004,n. 239) e per le successive verifiche del rispetto dei limiti emissivi e di
produzione già approvati.
-
Decreto legge 18 ottobre 2012, n 179, art. 34, comma 19 - “Per la piena attuazione dei
piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al Decreto
Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del
Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre
2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base
dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente
prorogata fino all'anzidetto completamento”.
PRINCIPALI NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA TUTELA AMBIENTALE
-
Legge 9 gennaio 1991, n. 9 – “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale.”.
Articolo 4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli,
del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in
atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del
fiume Po.
-
Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 luglio 1994, art. 1, comma 9 – “Determinazione
delle attività istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti
da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi”.
9.Scarico in aree protette e sensibili.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non possono essere
rilasciate nuove autorizzazioni agli scarichi ricadenti nelle aree protette o sensibili così come di
seguito definite. Le aree protette sono:
aree archeologiche marine di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e all’art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431;
68
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
zone marine di tutela biologica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, di attuazione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
zone marine di ripopolamento di cui all’art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
zone marine e costiere elencate all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come
perimetrale, in via provvisoria, dall’allegato alla circolare n. 2 del 31 gennaio 1987 del
Ministro della marina mercantile nonché quelle istituite ai sensi dell’art. 18 della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali) individuate o
istituite in forza della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero da leggi statali o regionali o
comunque vincolate da altri provvedimenti amministrativi attuativi.
Le aree sensibili sono:
la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel
comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel decreto
istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;
praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate.
Per le sole aree sensibili eventuali deroghe in caso di giacimenti aventi particolare rilevanza per
l’economia del Paese, potranno essere concesse dal Ministero dell’ambiente, sentito il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
-
-
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”. Convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
Articolo 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di
cui all'articolo della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, (d'intesa con la regione
Veneto), su proposta del (Ministro dell'ambiente e della tutela) del territorio e del mare, non
abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste,
sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e
prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
-
Decreto legislativo 20 giugno 2010, n. 128 – “Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 03/04/2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69”.
L’articolo 2, comma 3, lett. h) aggiunge il seguente comma 17 all'articolo 6 del Decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di
prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6
e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella
fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo
l'intero perimetro costiero nazionale.
-
Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 – “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla
tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per
violazioni”.
L'articolo 3, comma 1 introduce le seguenti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Al comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è
stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».
-
Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209 – “Regolamento recante
istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del
Mar Tirreno”.
-
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, Art. 35, comma 1,– “Misure urgenti per la crescita
del Paese”.
L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
69
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di
prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6
e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro
dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui
agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della
esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti
e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il
parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate
dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di
coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al
10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è
tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali,
ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento
rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività
di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare.".
All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il
seguente periodo: "con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta
del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso
esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o
nelle diverse porzioni di essi.".
-
Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, Art. 16, comma 2 convertito con modificazioni
dalla L. 27 del 24/3/2012 - stabilisce che le attività offshore da effettuarsi con l’impiego di
operatori subacquei (Art. 53 del DPR n.886 del 24/5/1979,), devono essere svolte nel rispetto
delle regole della buona tecnica definite dalla norma UNI 11366 (“Sicurezza e tutela della salute
nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell’industria”). Il rinvio esplicito
alla norma UNI fornisce un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che, per la
specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme che possano garantire il
raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza per tutti i lavoratori subacquei e la possibilità per le
aziende italiane di concorrere sul mercato internazionale con proprie regole senza dover ricorrere
ad organizzazioni straniere per le omologazioni delle procedure operative aziendali, necessarie
per partecipare alle gare di appalto internazionali. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori
subacquei sono oggi più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore
degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all’estero.
-
Decreto-Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, Art. 24, convertito con modificazioni dalla legge n.
35 del 4 aprile 2012 – modifica dell’Art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 relativo al rispetto delle
condizioni dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e stabilisce che “Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli
[…], coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico”, ovvero
l’UNMIG che si avvale del Laboratori di analisi della Direzione.
-
Circolare Ministeriale del 18/12/2012 contenente le “procedure di prevenzione incendi per le
attività di cui al n. 7 dell’ Allegato I al D.P.R. 151/2011” , cui corrisponde una speculare Circolare
emanata dal Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile). L’emanazione di tale Circolare si è resa necessaria in quanto il D.P.R. 151/11 ha
incluso nei controlli anche le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale”, col fine di aggiornare le analoghe Circolari del 1997 che già
regolavano il coordinamento tra procedure di prevenzione incendi e procedimenti autorizzativi per
tali attività di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979
ed del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.
70
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
ELENCO DELLE AZIENDE CHE OPERANO NELL’OFFSHORE ITALIANO
SOCIETÀ TITOLARI DI PERMESSI DI RICERCA IN MARE









AUDAX ENERGY S.r.l. - Via Antonio Nibby, 7 - 00161 Roma
o
Unico titolare
1. G.R 15.PU
EDISON S.p.A. - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
o
Contitolare
1. A.R 78.RC
2. G.R 13.AG
3. G.R 14.AG
ENI S.p.A. - Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
o
Unico titolare
1. A.R 80.AG
2. A.R 87.AG
3. A.R 91.EA
4. A.R 92.EA
5. A.R 93.EA
6. B.R266.AG
o
Rappresentante unico
1. A.R 78.RC
2. A.R 81.FR
3. G.R 13.AG
4. G.R 14.AG
MEDOILGAS ITALIA S.p.A. - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma
o
Unico titolare
1. B.R269.GC
o
Contitolare
1. A.R 81.FR
NORTHERN PETROLEUM (UK) Ltd - Viale Trastevere, 249 - 00153 Roma
o
Unico titolare
1. C.R146.NP
2. F.R 39.NP
3. F.R 40.NP
PETROCELTIC ITALIA S.r.l. - Via Paola, 24 - 00186 Roma
o
Unico titolare
1. B.R270.EL
2. B.R271.EL
o
Rappresentante unico
1. B.R268.RG
PO VALLEY OPERATIONS PTY Ltd. - Via Ludovisi, 16 - 00187 Roma
o
Unico titolare
1. A.R 94.PY
PUMA PETROLEUM S.r.l. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano
o
Unico titolare
1. E.R 54.PU
VEGA OIL S.p.A. - Via Romeo Romei, 27 - 00100 Roma.
o
Unico titolare
1. C.R148.VG
o
Contitolare
1. B.R268.RG
71
IL MARE - Supplemento al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LVII N. 2 - 28 Febbraio 2013
SOCIETÀ TITOLARI DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN MARE



ADRIATICA IDROCARBURI S.p.A. - Via Aterno, 157 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
o
Unico titolare
1. B.C 3.AS
2. B.C 4.AS
3. B.C 5.AS
4. B.C 15.AV
o
Rappresentante unico
1. B.C 9.AS
2. B.C 10.AS
3. B.C 12.AS
4. B.C 21.AG
EDISON S.p.A. - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
o
Rappresentante unico
1. B.C 1.LF
2. B.C 2.LF
3. B.C 7.LF
4. B.C 8.LF
5. C.C 6.EO
o
Contitolare
1. A.C 8.ME
2. A.C 13.AS
3. A.C 14.AS
4. A.C 15.AX
5. A.C 16.AG
6. A.C 17.AG
7. A.C 21.AG
8. B.C 9.AS
9. B.C 10.AS
10. B.C 11.AS
11. B.C 12.AS
12. B.C 13.AS
13. B.C 14.AS
14. B.C 20.AS
15. B.C 21.AG
ENI S.p.A. - Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
o
Unico titolare
1. A.C 1.AG
2. A.C 2.AS
3. A.C 3.AS
4. A.C 4.AS
5. A.C 5.AV
6. A.C 6.AS
7. A.C 7.AS
8. A.C 9.AG
9. A.C 10.AG
10. A.C 11.AG
11. A.C 12.AG
12. A.C 18.AG
13. A.C 20.AG
14. A.C 22.EA
15. A.C 23.EA
16. A.C 24.EA
17. A.C 25.EA
18. A.C 26.EA
19. A.C 27.EA
20. A.C 28.EA
21. A.C 29.EA
22. A.C 30.EA
23. A.C 31.EA
24. A.C 32.AG
25. A.C 33.AG
26. A.C 34.AG
27. B.C 17.TO
28. B.C 18.RI
29. B.C 22.AG
30. CERVIA MARE
31. D.C 3.AG
32. F.C 2.AG
33. FASCIA CERVIA MARE
34. PORTO CORSINI MARE
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Rappresentante unico
1. A.C 8.ME
2. A.C 13.AS
3. A.C 14.AS
4. A.C 15.AX
5. A.C 16.AG
6. A.C 17.AG
7. A.C 19.PI
8. A.C 21.AG
9. A.C 35.AG
10. B.C 11.AS
11. B.C 13.AS
12. B.C 14.AS
13. B.C 20.AS
o
Contitolare
1. B.C 8.LF
2. C.C 6.EO
ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.p.A. - Strada Statale 117 bis - Contrada Ponte Olivo Gela (CL)
o
Unico titolare
1. C.C 1.AG
2. C.C 3.AG
GAS PLUS ITALIANA S.p.A. - Via Enrico Forlanini, 17 - 20134 Milano
o
Contitolare
1. B.C 1.LF
2. B.C 2.LF
3. B.C 7.LF
IONICA GAS S.p.A. - Via Aterno 157 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
o
Unico titolare
1. D.C 1.AG
2. D.C 2.AG
3. D.C 4.AG
4. F.C 1.AG
MEDOILGAS ITALIA S.p.A. - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma
o
Contitolare
1. A.C 19.PI
2. A.C 35.AG
o




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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE (A.I.S.I.)
ELENCO DEI SOCI A.I.S.I.

CNS (Cooperativa Nazionale Sommozzatori) c.r.s.l.
Via Passo della Volpe, 110/e 54031 Avenza Carrara (MS) - Italy Tel: +39 0585 533.66, +39 0585 858.371
Fax: +39 0585 858.372
Store: +39 0585 502.42 Fax +39 0585 851.903
http://www.cns-net.com

IMPRESUB DIVING & MARINE CONTRACTOR srl
42, El Medina El Menawara St. - Mohandessin – CAIRO - EGYPT
Tel: +20 2 74 85 105, +20 2 33 56 508, +20 2 33 86 765
Fax: +20 2 33 75 611
e-mail: [email protected]

IMPRESUB DIVING & MARINE CONTRACTOR (I.D.M.C.) S.r.l.
Loc. Lamar di Gardolo, 97 - 38014 Gardolo - TRENTO - ITALY
Tel: +39 0461 99 33 00
Fax: +39 0461 99 35 06
e-mail: [email protected]
http://www.impresub.com.eg

MARINE CONSULTING srl
Via Bonvicini, 13 - 48100 Mezzano (RA) Italy
Tel: +39 0544 520.250
Fax: +39 0544 521.601
email: [email protected]
http://www.marinec.com

RANA DIVING & MARINE CONTRACTOR srl
Via A. Vecchi 7 - 48023 Marina di Ravenna - (RA) Italy
Tel: +39 0544 530742
Fax: +39 0544 531015
e-mail: [email protected]
http://www.ranadiving.it

DRAFINSUB srl
Sede legale: Piazza della Vittoria - 16121 Genova (GE) - Italy
Sede operativa: Molo Giano - Ponte Paro di Levante 16128 Genova Porto
Tel: +39 010 261354, +39 010 2463511
Fax +39 010 256142
email: [email protected]
http://www.drafinsub.it

NAUTILUS VENEZIA srl
Sede legale: Via Brentella - 30175 Venezia - Italy
Sede amministrativa: Via Moranzani 42/b - 30176 Malcontenta (Venezia)
Sede operativa: Via Moranzani 84 - 30176 Malcontenta (Venezia)
Tel:+39 041 698523, Fax:+39 041 5470225, +39 335 5984083
Tel e fax +39 041 698733, Tel: +39 335 6628377
e-mail: [email protected]
http://www.nautilusvenezia.it

DEEP SEA TECHNOLOGY S.r.l.
Sede Legale: Via Armando Diaz, 148 - 80055 Portici (NA)
Sede Operativa: Calata Marinella Int. Porto - 80133 Napoli
Tel: +39 081 5535816, +39 335 5646355
Fax +39 081 5535816
e-mail: [email protected]
http://www.deepseatechnology.com

PALUMBARUS srl
Via Sampolo, 39 - 90143 Palermo
Tel: +39 091 546513
Fax +39 091 6376344
e-mail: [email protected]
http://www.palumbarus.it

ARENA SUB S.r.l.
Strada Provinciale 47, snc 98164 Torre Faro (ME)
Tel: +39 090 3974060
Fax: +39 090 3974060
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.arenasub.com
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BIBLIOGRAFIA
TESTI DI RIFERIMENTO
Francalanci G.P., Presciuttini P. (2000): “Storia dei trattati e dei negoziati per la delimitazione della
piattaforma continentale e del mare territoriale” – Istituto Idrografico della Marina – Genova
Caffio F. (2007): “Glossario del mare” - Rivista marittima – III Edizione
AA.VV. (1986): “Neotectonic Sketch Map of Italy” – CNR
CNR (1990): “Progetto Finalizzato Geodinamica. Structural Model of Italy 1:500.000 and Gravity Map” –
Quad. Ric. Scient., 3(114), S.E.L.C.A.
Hunt J. M. (1995): “Petroleum Geochemistry and Geology” – W. H. Freeman & Co.
AA.VV (2004): “Geology of Italy”.Volumi Speciali” – Società Geologica Italiana
AA.VV. (2004): “Gli idrocarburi: origine, ricerca e produzione” – Eni’s Way
Bosellini A. (2005): “Storia geologica d'Italia. Gli ultimi 200 milioni di anni” – Zanichelli
AA. VV.: “Carta geologica dei mari italiani - Quaderni del Servizio Geologico d’Italia, serie iii, volume 8 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali del Servizio Geologico
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