“SCHEMA DI PROVVEDIMENTO”
OGGETTO: D.G.C. N. 112 DEL 04/06/2015 RELATIVA AD APPROVAZIONE DI CONVENZIONE
INTEGRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO RESIDENZIALE IN
EDILIZIA CONVENZIONATA SOVVENZIONATA DA PARTE DELL’A.T.C.PIEMONTE SUD IN VIA VECCHIA DI BORGO SAN DALMAZZO – DETERMINA A
CONTRARRE (ART.192 D.LGS N. 267/2000 S.M.I.).
Premesso che :
-
con provvedimento di G.C. n. 309 del 15/11/2011 venne deliberato di acquisire gratuitamente
dall’ATC CUNEO (ora ATC - PIEMONTE SUD) il lotto di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP), identificato al Catasto Terreni al Foglio 82 mappale n. 696, della superficie di mq. 2139
- ubicato in Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, all’interno della zona urbanistica classificata
“AR.1- Ambiti di riqualificazione urbana” - e di retrocederlo all’ATC stessa, in diritto di
superficie novantanovennale, al fine di realizzare un intervento di edilizia sovvenzionata, dietro
corresponsione dell’importo di € 50.694,30, quale corrispettivo economico dovuto
dall’operatore ai sensi dell’articolo 49.04 della Norme di Attuazione del P.R.G.;
-
con il medesimo provvedimento venne altresì approvato lo schema di convenzione, ai sensi
dell’art. 35 della L. n. 865/1971, disciplinante l’intervento, la quale è stata stipulata con atto a
rogito del Segretario Generale del Comune Dott. P. PANDIANI rep. n. 11390 del 15/12/2011;
Considerato che:
-
a tutt’oggi i lavori relativi alla costruzione dell’edificio previsto nel lotto in questione sono in
fase di ultimazione;
-
in fase di rilievo del fabbricato finalizzato al suo accatastamento, a causa di alcune inesattezze
ed imprecisioni nella rappresentazione della mappa catastale, è risultato un modesto
sconfinamento, lungo il confine nord-est del lotto, sul terreno limitrofo di proprietà dell’ATC
stessa, di una porzione dei box posti al piano seminterrato e della relativa rampa di accesso, per
cui occorre regolarizzare quanto sopra riscontrato mediante stipula di atto integrativo alla
convenzione edilizia sopracitata;
-
con provvedimento di G.C. n. 112 del 04/06/2015 è stato quindi deliberato di acquisire
gratuitamente dall’ATC PIEMONTE SUD il sedime oggetto di ampliamento del lotto ERP, già
individuato catastalmente nel mappale n. 1824 del Foglio 82, di mq. 110, e di retrocederlo
all’operatore stesso in diritto di superficie novantanovennale, al prezzo di € 2.172,00;
Considerato inoltre che:
-
in conformità agli schemi tipo, è stata redatta la bozza di convenzione da stipularsi tra la Civica
Amministrazione da un lato e l’operatore sopra citato dall’altra, per la concessione in proprietà
superficiaria novantanovennale del suddetto terreno oggetto di sconfinamento;
il testo di detto atto aggiuntivo è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla redazione della Determinazione a contrarre, con
allegato il testo della convenzione integrativa sopra citata;
Dato atto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Dato atto che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto
Legislativo 30/03/2001 n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale;
-
DETERMINA
1. di procedere — in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/06/2015 –
all’accettazione della convenzione edilizia integrativa da stipularsi tra la Civica
Amministrazione da un lato e l’ATC PIEMONTE SUD in premessa indicata dall’altra, ai sensi
dell’ articolo 35 della sopracitata Legge n. 865/1971 e s.m.i., nel testo allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la cessione del lotto ERP di cui
sopra, utilizzato per la realizzazione di un intervento di edilizia sovvenzionata in fase di
ultimazione;
2. di precisare — in merito alla Convenzione che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» quanto segue:
Oggetto del
contratto1
Fine da perseguire2
Forma del
contratto3
Convenzione edilizia integrativa tra la Civica Amministrazione
da un lato e l’ATC PIEMONTE SUD, in qualità di operatore
dall’altra, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 865/1971 e s.m.i.
Cessione di lotto edificatorio ERP per l’utilizzazione edilizia ed
urbanistica del terreno sito in Cuneo - Via Vecchia di Borgo
San Dalmazzo, all’interno della zona urbanistica classificata
“AR.1- Ambiti di riqualificazione urbana”, ai fini della
realizzazione di un intervento di edilizia sovvenzionata
Atto pubblico notarile.
Clausole ritenute
essenziali4
Come da bozza di atto allegata.
Modalità di scelta
del contraente5
//
3. di approvare lo schema di Convenzione edilizia, che viene allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
4. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sottoscritto
Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Ing. Luca Gautero;
5. di mandare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 30 — comma 8 — del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi,
all’Assessore al Patrimonio nonché al Settore Ragioneria Generale.
IL DIRIGENTE
Ing. Luca GAUTERO
1
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
2
Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
33
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata
autenticata, scambio di lettere]
4
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
5
Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
ALLEGATO “A”
“SCHEMA DI CONVENZIONE”
ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 15/12/2011 CON ATTO
A ROGITO DR. P. PANDIANI REP. N. 11390 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 EDIFICI IN
EDILIZIA SOVVENZIONATA CON CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI
LOTTO EDIFICATORIO NELL’ AMBITO DI PRG “AR.1” A FAVORE DELL’ATC –
PIEMONTE SUD E ACQUISIZIONE AREE PER URBANIZZAZIONI
FRA
Il Comune di Cuneo
E
l’ ATC – PIEMONTE SUD, con sede in Alessandria, Via Milano n. 79, si conviene e si stipula quanto
segue:
PREMESSO CHE:
− con precedente rogito Dr. P. PANDIANI Rep. n. 11390 del 15/12/2011 è stata stipulata la
convenzione edilizia, ex art. 35 della L. n. 865/1971, per la realizzazione di un intervento di edilizia
sovvenzionata con concessione in diritto di superficie di lotto edificatorio ERP in Via Vecchia di
Borgo San Dalmazzo, nell’ ambito di PRG “AR.1” a favore dell’ATC – CUNEO (ora ATC –
PIEMONTE SUD);
− il lotto fondiario concesso in diritto di superficie era stato individuato al Catasto Terreni con il
mappale n. 696 del Foglio 82, di mq. 2139 di superficie e, in applicazione dell’art. 49.04 delle N.d.A.
del P.R.G. e della legge 865/71, all’atto della stipula della convenzione venne acquisito al patrimonio
comunale e successivamente retrocesso in proprietà superficiaria novantanovennale a favore dell’
ATC - CUNEO, dietro pagamento di un corrispettivo economico determinato, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 208 del 26.06.2011, in € 50.694,30;
− i lavori relativi alla costruzione dell’edificio, composto da n. 20 alloggi con relativi accessori e
pertinenze, previsto nel suddetto lotto furono autorizzati con permesso di costruire n. 206 del
27/12/2011 ed iniziati in data 27/03/2012;
− l’ATC PIEMONTE SUD, con lettera datata 20/05/2015 prot. n. 30415, ha comunicato che in fase
di rilievo del fabbricato finalizzato al suo accatastamento, a causa di alcune inesattezze ed
imprecisioni nella rappresentazione della mappa catastale, è risultato un modesto sconfinamento,
lungo il confine nord-est del lotto, sul terreno limitrofo di proprietà dell’ATC stessa, di una porzione
dei box posti al piano seminterrato e della relativa rampa di accesso;
− occorre quindi provvedere a rettificare il confine del lotto ERP in regime di proprietà superficiaria
ed a tale scopo l’ATC - PIEMONTE SUD ha provveduto a redigere apposito tipo di frazionamento
catastale, approvato dall’Agenzia delle Entrate di Cuneo in data 02/04/2015, individuando nel
mappale n. 1824 del Foglio 82, di mq. 110, il sedime oggetto di sconfinamento, il quale dovrà essere
1
ALLEGATO “A”
ceduto gratuitamente al Comune per essere retrocesso nuovamente all’ATC, in diritto di superficie
novantanovennale e ricongiunto al suddetto lotto ERP;
− con provvedimento di G.C. n. 112 del 04/06/2015 la Civica Amministrazione ha deliberato di
acquisire gratuitamente dall’ATC PIEMONTE SUD il suddetto mappale n. 1824 del Foglio 82, di
mq. 110, e di retrocederlo all’operatore stesso in proprietà superficiaria novantanovennale, al prezzo
di € 2.172,00;
le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e qualifica sono certo, dato atto che le
premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto pubblico, stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
ACQUISTO E CONCESSIONE DELL’AERA EDIFICATORIA E CORRISPETTIVO
ECONOMICO
L’ATC – PIEMONTE SUD cede e trasferisce gratuitamente al Comune di Cuneo, che accetta, la
proprietà dell’area costituente parte del lotto edificatorio di ERP nell’ Ambito AR.1 del PRG, censita al
C.T. al Foglio n. 82, mappale n. 1824 di mq. 110.
Per ogni più precisa individuazione e delimitazione del terreno ceduto, le parti fanno pieno e
incondizionato riferimento alla planimetria catastale in scala 1:_____ sulla quale l’area in questione è
contornata in tinta gialla, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, previa sottoscrizione dei
comparenti e mia, per farne parte integrante e sostanziale.
Il predetto terreno viene ceduto in proprietà al Comune, libero da persone e da cose, da ipoteche, da liti
pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, con le più ampie garanzie da evizione.
Relativamente al sopra citato mappale n. 1824, oggetto di cessione gratuita da parte dell’ATC, ai fini
fiscali e per ogni conseguente effetto derivante dalla presente convenzione, il valore del terreno rimane
pattuito in complessivi € 550,00, IVA compresa.
Correlativamente e contestualmente il Comune di Cuneo concede in diritto di superficie per 99 anni all’
ATC – PIEMONTE SUD, che accetta, l’area sopra acquistata, alle condizioni, modalità, termini ed
obblighi di cui alla precedente convenzione Dr. P. PANDIANI Rep. n. 11390 del 15/12/2011 (in
premessa richiamata), nonché dei successivi articoli, in cambio di un corrispettivo economico, calcolato
ai sensi dell’articolo 49.04 delle Norme di Attuazione del PRG e determinato, ai sensi della deliberazione
di G.C. n. 208 del 26.06.2011, in € 2.712,00. Detto corrispettivo, da intendersi quale risorsa concorrente
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard previsti nell’Ambito, è stato versato
dall’ATC – PIEMONTE SUD con quietanza n. ________ del _______________.
Il lotto edificatorio ERP in regime di proprietà superficiaria risulta pertanto costituito dal mappale n. 696
del Foglio 82, di mq. 2139 (già concesso in diritto di superficie all’ATC – PIEMONTE SUD con la citata
precedente convenzione) e dal mappale n. 1824 del Foglio 82, di mq. 110, per una superficie complessiva
di mq. 2249.
2
ALLEGATO “A”
ARTICOLO 2
ESENZIONI FISCALI
Trattandosi di concessione di terreno destinato alla costruzione di case di civile abitazione di tipo
economico-popolare, le parti invocano l’applicazione dei benefici di legge previsti in favore dell’edilizia
economico-popolare.
ARTICOLO 3
RINUNCIA A IPOTECA LEGALE
Le parti dichiarano espressamente di rinunciare a ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse
eventualmente competere loro in dipendenza del presente atto, con esonero di responsabilità per il
competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
ARTICOLO 4
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Ai sensi dell'articolo 30 — comma 1 e 2 — del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i., le parti dichiarano e
garantiscono che:
gli immobili oggetto di cessione nel presente atto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal
-
certificato
di
destinazione
urbanistica
rilasciato
dal
Comune
di
Cuneo
in
data
___________protocollo n. _____, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera [B],
omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, e che fino a oggi non sono intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tale terreno;
non è stata fino a oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante
-
l’effettuazione di lottizzazione non autorizzata.
ARTICOLO 5
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Le parti chiedono sia dato atto che:
-
sui terreni oggetto di cessione non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale;
-
non esistono a carico dei beni sopra descritti vincoli di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353 s.m.i.
Gli immobili sopra descritti vengono dedotti in contratto e trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano, con accessi e pertinenze, usi, diritti, ragioni, servitù attive e passive che agli
immobili suddetti competono per legge e per i titoli di provenienza.
ARTICOLO 6
SPESE
Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, comprese quelle notarili, di registrazione e
trascrizione, nonché catastali inerenti al frazionamento, saranno a totale carico dell’operatore.
3
ALLEGATO “A”
Allo scopo, si richiede il trattamento fiscale agevolato di cui alla legge 28 giugno 1943, n. 666 s.m.i., oltre
all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.
Atto pubblico amministrativo, contenuto in _____fogli uso bollo, resi legali con l’apposizione di marche
da bollo, per complessive _______ facciate e quanto della seguente, riprodotto in parte da me e in parte
da persona di mia fiducia, che, letto ai signori comparenti, viene dai medesimi ritenuto conforme alla loro
volontà e, a conferma, sottoscritto con me ufficiale rogante _________________.
Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della precedente convenzione a rogito Dr. P.
PANDIANI Rep. n. 11390 del 15/12/2011.
Modifica conv ATC PIEMONTE SUD.doc
4
ALLEGATO “A”
1
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Schema di provvedimento_ATC PIEMONTE SUD