Intesa
DOSSIER n. 22
STRUMENTO INFORMATIVO RISERVATO AI QUADRI SINDACALI DELLA FIBA/CISL INTESABCI
Anche quest'anno, la Segreteria di Coordinamento Fiba/Cisl IntesaBci ritiene di poter fornire con il
presente Annuario un valido supporto per i Quadri sindacali della nostra Organizzazione. Maggiori
dettagli sui singoli avvenimenti sono già stati, di volta in volta, forniti tramite i consueti numeri dei
periodici “Flash News” e de “La Voce”.
Milano, gennaio 2002.
Anghinoni
Cavanna
Ciani
De Nisi
Dotto
Mario
Edoardo
Marco
Fabio
Caterina
Segretari di Coordinamento Fiba / Cisl delle banche fuse in IntesaBci
Azienda
Sede
E - Mail
provenienza
Sindacale Fiba Cisl
Cariplo
Via Fratelli Gabba 1/A – 20121 Milano [email protected]
Cariplo
Via Fratelli Gabba 1/A – 20121 Milano [email protected]
BAV
Via Broletto, 22 - 20121 Milano
[email protected]
BAV
Via Broletto, 22 - 20121 Milano
[email protected]
Comit
P.zza Scala - 20121 Milano
[email protected]
Galise
Gallorini
Gambardella
Marchiori
Mazzon
Merlini
Domenico
Pierangiolo
Edoardo
Paolo
Gian Luigi
Pier Paolo
BAV
Comit
Cariplo
Comit
Cariplo
Comit
Via Broletto, 22 - 20121 Milano
P.zza Scala - 20121 Milano
Via Fratelli Gabba 1/A – 20121 Milano
P.zza Scala - 20121 Milano
Via Fratelli Gabba 1/A – 20121 Milano
P.zza Scala - 20121 Milano
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Minora
Tagliarini
Marcello
Ernesto
Mediocredito
Cariplo
P.zza Cadorna 3 - 20121 Milano
Via Fratelli Gabba 1/A – 20121 Milano
[email protected]
[email protected]
Togna
Roberto
Comit
P.zza Scala - 20121 Milano
[email protected]
Cognome
Nome
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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1
Tel. Ufficio
Cellulare
0376/3061
010/2476117
02/88704394
02/88704394
0422/593203
02/88502999
02/88704394
0575/353632
0574/564010
335/5876818
335/6700002
347/1237460
338/8452873
338/6089112
02/41424285
02/29549399
02/88502999
02/88705419
02/88662365
02/88662388
02/41424214
02/88504042
339/6312202
337/693492
335/369918
335/8172790
333/7656939
339/7531034
339/4154645
339/7179835
333/4325357
SOMMARIO
CALENDARIO................................................................................................................................................3
Tabelle di raccordo.........................................................................................................................................16
Tabella di raccordo FlashNews .......................................................................................................................16
Tabella di raccordo de "La Voce" ...................................................................................................................16
Verbali - Accordi - Lettere..............................................................................................................................17
Verbale di riunione del 26.2.2001 - GenerComit Distribuzione SIM................................................................17
Verbale d'intesa del 16.3.2001 - Trattamento dei 500 dipendenti Carime che resteranno in Banca Intesa. .........18
Verbale di Accordo 13.4.2001 - Accordo di fusione e Protocollo sulle garanzie...............................................19
VERBALE DI ACCORDO 27.4.2001 - Conferimento in Mediofactoring S.p.A. del ramo d’azienda “factoring”
di Comit Factoring S.p.A................................................................................................................................24
VERBALE DI ACCORDO 27.4.2001 Mediofactoring S.p.A. .........................................................................25
Verbale di Accordo 3.5.2001 - Premio Aziendale 2000 Banca Intesa...............................................................26
Verbale di Accordo 3.5.2001 - Premio Aziendale 2000 Comit.........................................................................27
Verbale di riunione del 4.5.2001 - Modifiche allo Statuto della Cassa di Previdenza IBI ..................................28
Verbale di Accordo del 10.5.2001 - Trasformazione del Fondo Pensioni per il personale esattoriale.................29
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Adesione IGC a Fapa di Gruppo ....................................................................30
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Adesione di IntesaBci a Fapa.........................................................................31
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Adesione I.S.S. a Fapa...................................................................................32
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Assistenza sanitaria IGC................................................................................33
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Previdenza IGC.............................................................................................34
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Assistenza sanitaria ISS.................................................................................35
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Previdenza ISS..............................................................................................36
Verbale di riunione 30.5.2001 - Modifiche allo Statuto della Cassa di Previdenza IBI......................................37
Verbale di riunione 30.5.2001 - GenerComit Distribuzione SIM......................................................................39
Verbale di riunione 1.6.2001 - Distacchi Caboto .............................................................................................40
Verbale di accordo 8.6.2001 - Cessione sportelli ad UNIPOL Banca ...............................................................41
Verbale di accordo 12.6.2001 - Distacchi CIS in IGC......................................................................................44
Lettera 22.6.2001 - Chiarimenti sull'Accordo del 13.4.2001 ............................................................................45
Verbale di accordo 27.6.2001 - Riconoscimento premio aziendale lavoratori assunti direttamente in ISS .........46
Verbale di accordo 28.6.2001 - Costituzione Intesa Trade SIM........................................................................47
Verbale di accordo 28.6.2001 - Conferimento ramo aziendale da IntesaBci a Banca IntesaBci Mediocredito....48
Verbale di accordo 29.6.2001 - Intese varie CABOTO ....................................................................................50
Verbale di accordo 13.7.2001 - Filiali ex Intesa acquistate da Unipol Banca ....................................................51
Verbale di riunione 30.6.2001 - Ferie arretrate ................................................................................................52
Nota interpretativa 24.7.2001 - Accordo 13.4.2001 .........................................................................................53
Verbale di riunione 24.7.2001 - Provvidenze aziendali....................................................................................54
Verbale di riunione 25.7.2001 - Modifiche al Regolamento del Fondo Pensioni Cariplo...................................55
Verbale di riunione 25.7.2001 - Regolamento anticipo posizioni individuali Fondo Pensioni Cariplo ...............56
Verbale accordo 31.7.2001 - Incorporazione GenerComit Distribuzione SIM in Intesa Italia SIM....................57
Verbale di accordo 1.8.2001 - Cessione sportelli a Banca Carige.....................................................................59
Verbale di accordo 17.9.2001 - Premio aziendale 2000 Dirigenti IntesaBci......................................................62
Verbale di accordo 17.9.2001 - Previdenza complementare Dirigenti IntesaBci ...............................................63
Verbale di riunione 24.9.2001 - Poli Estero Merci...........................................................................................64
Verbale di riunione 3.10.2001 - Interpretazione Norma transitoria art. 2 Reg.to Fondo Pensioni Cariplo ..........65
Verbale accordo 8.10.2001 - Trasformazione Fondo personale esattoriale già dipendente Cariplo ....................66
Verbale di accordo 26.10.2001 - Adesione Intesa E-Lab al Fapa......................................................................69
Verbale di accordo 26.10.2001 - Adesione Intesa Trade al Fapa ......................................................................70
Verbale di riunione 9.11.2001 - Mensilizzazione contributo aziendale alla Cassa di Previdenza IBI .................71
Verbale di accordo 29.11.2001 - Versamento contribuzione aziendale Fondo Pensioni Cariplo ........................72
Verbale di accordo 18.12.2001 - Anticipazioni T.F.R. .....................................................................................73
Verbale di accordo 19.12.2001 - Fusione Intesa Asset Management / Comit Asset Management......................74
Verbale di accordo 22.12.2001 - Cassa sanitaria di Gruppo .............................................................................76
Lettera 21.12.2001 - Agevolazioni finanziarie per il Personale ........................................................................78
Lettera 21.12.2001 - Prestito straordinario per il Personale..............................................................................79
ATTO COSTITUTIVO DELLA CASSA PER L’ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL
GRUPPO BANCARIO INTESABCI..............................................................................................................80
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
2
CALENDARIO
GENNAIO 2001
3 gennaio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo.
4 gennaio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo.
Viene pubblicato il Comunicato sindacale intitolato "Normativa di
fusione: circolari non condivise".
8 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze sindacali di Gruppo.
Le OO.SS. hanno consegnato all'azienda un documento con
riferimento alle Circolari aziendali recentemente emanate.
10 gennaio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo.
11 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS.. L’Azienda ha comunicato il parziale accoglimento delle
richieste presentate dalle OO.SS. nel precedente incontro
dell’8.1.2001;
saranno
pertanto
modificate
le
circolari
recentemente emanate in tema di orario di lavoro (per la Rete
Cariplo, Circolare n. 7790 del 29.12.2000).
12 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. per l’illustrazione del nuovo Master Plan. L’Azienda ha
inoltre illustrato l’avvio della fase “pilota” del Progetto di
Divisionalizzazione.
15 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. L’Azienda ha consegnato il nuovo manuale operativo della
Procedura GTA. E’ stato inoltre stabilito un calendario per gli
incontri successivi.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl Gruppo Intesa dal
titolo “Prosegue il confronto su orari e Masterplan”.
16 gennaio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo. Si è provveduto alla
predisposizione del Comunicato sindacale unitario intitolato
“Confronto sulla normativa di fusione: nessuna Intesa” e di una
lettera di diffida a Banca Intesa in merito agli spostamenti di
personale nelle Aree interessate alle recenti cessioni.
Esce il Comunicato stampa di Banca Intesa intitolato "PROSEGUE
LA
FASE
DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLA
RETE
COMMERCIALE" riguardante la cessione di 51 sportelli a Unipol
Banca.
17 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sul Contratto d’ingresso.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl Cariplo intitolato
“Rimborsi – Tassa sul Medico di Famiglia”.
22 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sul progetto Back - Office in fase di sperimentazione
presso Comit.
23 gennaio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl - Gruppo Banca
Intesa dal titolo "Proposta aziendale su Accordo di fusione e
aggiornamento riorganizzazione Back Office".
24 gennaio 2001
Esce la Circolare Aziendale riguardante la parte normativa della
Nuova procedura Gestione Tempi e Attività (per Cariplo Circolare
n. 7816).
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sul Contratto d'ingresso.
25 gennaio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl - Gruppo Banca
Intesa intitolato "Accordo di fusione: proposte sindacali".
26 gennaio 2001
Escono i messaggi interni di precisazione sugli stipendi del mese
di Gennaio 2001 (per Rete Cariplo Ceposta $GENNA01 e
$GENNA02".
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sul Protocollo delle Garanzie. Le OO.SS. hanno
presentato all'azienda un loro documento. Banca Intesa ha invece
comunicato alcuni aggiornamenti sulla riorganizzazione del Back Office.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl - Gruppo Banca
Intesa, rivolto ai Quadri Sindacali.
29 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sulla fusione. Banca Intesa ha presentato una bozza di
accordo sulla quale le OO.SS. hanno formulato le loro
osservazioni.
Esce la Circolare aziendale riguardante le “Disposizioni inerenti
alla gestione del personale” (per la Rete Cariplo Circolare n. 7822).
30 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sulla fusione.
31 gennaio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sulla fusione. Banca Intesa ha presentato una bozza di
accordo a modifica di quella del 29.1.2001, una bozza di circolare
sui finanziamenti al personale dipendente ed una bozza di
comunicazione aziendale.
Riunione delle Segreterie Fiba/Cisl presenti alla trattativa di
fusione.
Riunione intersindacale di Gruppo.
FEBBRAIO 2001
1 febbraio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo.
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sul Protocollo delle Garanzie.
2 febbraio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sulla fusione. Banca Intesa ha presentato una bozza di
protocollo a modifica di quella del 28.12.2000. L'incontro è
proseguito durante la notte.
5 e 6 febbraio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le rappresentanze di Gruppo delle
OO.SS. sulla fusione. Banca Intesa ha presentato una bozza di
Protocollo a modifica di quella del 2.2.2001. Nella serata del 6.2. è
stata interrotta la trattativa.
6 febbraio 2001
Le Segreterie di Coordinamento della Fiba/Cisl presenti alle
trattative convocano i propri Direttivi per una riunione congiunta da
tenersi a Milano in data 12.2.2001.
Esce il messaggio di posta interna riguardante le "Iniziative di
solidarietà in favore delle popolazioni del nord Italia vittime
dell'alluvione dell'ottobre 2000" (per la Rete Cariplo Ceposta
$SOLIDAR).
Riunione intersindacale di Gruppo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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3
7 febbraio 2001
Riunione intersindacale di
Comunicato.
Gruppo per
la stesura
di
un
8 febbraio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo per l'avvio delle procedure di
sciopero. E' stata predisposta una lettera indirizzata al Ministero
del Lavoro e all'A.B.I.
12 febbraio 2001
Le OO.SS. della Rete Mediocredito Lombardo indirizzano una
lettera al Servizio Risorse Umane relativa ai distacchi di lavoratori
in Intesa Gestione Crediti.
Si è tenuta a Milano, presso la Sede della CISL, una riunione
congiunta dei Direttivi di Coordinamento della Fiba/Cisl di BAV CARIPLO - COMIT - MEDIOCREDITO LOMBARDO. Il Segretario
Nazionale Pier Luigi Ramponi ha illustrato lo stato delle trattative
per la fusione e per la definizione del Protocollo delle garanzie.
14 febbraio 2001
Esce un messaggio di posta aziendale relativo alle indennità
spettanti per lo scorso mese di gennaio (per la Rete Cariplo $INDEN1).
Riunione intersindacale di Gruppo per la stesura del calendario
delle prossime Assemblee del personale sulla vertenza di fusione.
15 febbraio 2001
Il Ministero del Lavoro convoca le OO.SS. e Banca Intesa per il
giorno successivo, per espletare il tentativo di conciliazione tra le
parti.
Riunione intersindacale di Gruppo per la stesura del calendario
delle prossime Assemblee del personale sulla vertenza di fusione.
16 febbraio 2001
Esce la Circolare aziendale sull'avvio della Divisione Private (per la
Rete Cariplo Circolare n. 7838).
Alle ore 10 si tiene l'incontro, presso il Ministero del Lavoro, per
espletare il tentativo di conciliazione tra Banca Intesa e le OO.SS.
L'incontro ha esito negativo.
Esce il Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. dal titolo
"Avvio vertenza e mobilitazione - Gruppo Banca Intesa".
Riunione della Segreteria Fiba/Cisl Cariplo.
Riunione intersindacale di Gruppo per la stesura del calendario
delle prossime Assemblee del personale sulla vertenza di fusione.
19 febbraio 2001
Riunione intersindacale di Gruppo per la stesura del calendario
delle prossime Assemblee del personale sulla vertenza di fusione.
20 febbraio 2001
Le OO.SS. inviano alle Aziende del Gruppo Intesa la lettera di
preavviso per gli scioperi.
22 febbraio 2001
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl Gruppo Banca Intesa
sul calendario di scioperi.
23 febbraio 2001
Esce il Comunicato sindacale unitario intitolato "Sciopero!!!!!".
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. per la presentazione di
modifiche al Modello Estero Merci Target.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl dal titolo "Continua la
ristrutturazione: 15 Poli per l'Estero Merci".
26 febbraio 2001
La Direzione Risorse Umane di Banca Intesa indirizza una lettera
(datata 26.1.2001) ai dipendenti delle Aziende interessate dalla
fusione, comunicando la prosecuzione del rapporto di lavoro con
Banca Intesa S.p.A. e l'attribuzione del nuovo numero di matricola.
Esce il messaggio di posta aziendale sulle retribuzioni del mese di
febbraio 2001 (per la Rete Cariplo $FEB2001).
Si è riunito il Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà ABI.
Ratificando l'accordo raggiunto tra le OO.SS. e l'Abi, ha deliberato
la possibilità che il Fondo possa operare anche nelle ipotesi in cui
una banca convenga, con le OO.SS. in sede aziendale, di
disciplinare le eccedenze di personale mediante ricorso a modalità
di esodo volontario rivolte a soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento ed escluda, nel contempo, l'attivazione
della Legge 223 e dunque escluda la volontà di attivare procedure
di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi.
Sottoscritto un Verbale di Riunione tra BANCAINTESA,
GenerComit Distribuzione SIM e le Delegazioni Sindacali facenti
capo alle Organizzazioni sindacali FIBA/CISL e UIL.CA sulla
mobilità derivante dal trasferimento della sede legale ed
amministrativa della GenerComit Distribuzione Sim da Mogliano
Veneto a Milano.
27 febbraio 2001
Esce la Circolare aziendale riguardante l'avvio della fase "Pilota"
del Nuovo Modello di Gruppo" (per la Rete Cariplo Circolare n.
7847).
MARZO 2001
1 marzo 2001
L'assemblea degli azionisti di Banca Intesa, riunitasi in sede
straordinaria e ordinaria ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione della Banca Commerciale Italiana in Banca Intesa.
L'Assemblea ha inoltre revocato la delibera del 28.7.2000
limitatamente alla fusione per incorporazione di Banca Carime che
sarà ceduta alla Banca Popolare Commercio e Industria. La nuova
denominazione sociale sarà "Banca Intesa Banca Commerciale
Italiana", o in forma abbreviata "IntesaBci" o "Banca Intesa Comit".
L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di amministrazione la delega
ad incrementare il capitale sociale, in una o più volte nel termine di
cinque anni, per un importo massimo di 58 miliardi, mediante
emissione di massime 58 milioni di azioni ordinarie di nominali
mille lire ciascuna. Le nuove azioni saranno offerte in
sottoscrizione ad amministratori delegati e a dipendenti di Banca
Intesa e delle società dalla stessa controllate.
2 marzo 2001
La Commissione di garanzia per l'attuazione della Legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali invia una lettera alle
OO.SS. del Gruppo Banca Intesa. Nella comunicazione sono
indicate dalla Commissione violazioni alla legge, relativamente alla
proclamazione degli scioperi previsti per i giorni 5 - 9 - 12 e 16
marzo ed allo sciopero del lavoro straordinario. La Commissione
dichiara illegittima la proclamazione dello sciopero del giorno 16,
che verrà successivamente rinviato dalle OO.SS. al giorno 30
marzo.
5 marzo 2001
Sciopero dell'intera giornata per le:
Filiali ed agenzie, Aree, Centri Private, Centri Imprese di
Milano città e provincia.
Direzioni centrali
Distaccati in ISS che operano presso i Palazzi del Centro
Storico e Piazza Vetra
IGC di Milano e provincia
Intesa Formazione di Milano e provincia
Società Prodotto: Mediofactoring, Comit factoring, Intesa
Leasing, Intesa Asset Management, Comit Asset Management,
Genercomit, Caboto Holding, Caboto Sim, Intesa Italia Sim
Mediocredito Lombardo uffici di Milano
Sulla piazza di Milano, in concomitanza con lo sciopero di cui
sopra, si è svolta una manifestazione davanti alla sede di Banca
Intesa in Via Monte di Pietà.
7 marzo 2001
Esce il Comunicato sindacale unitario intitolato "Scioperi in Banca
Intesa".
8 marzo 2001
Le OO.SS. del Gruppo Banca Intesa indirizzano una lettera di
chiarimento alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
9 marzo 2001
Sciopero dell'intera giornata per:
CED del CAE Parma Comit
Polo Estero Merci Comit di Bologna
Centro Torri di Vicenza per il solo SIT
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
4
Filiali ed agenzie, Aree, Centri Private, Centri Imprese della
Lombardia (ad esclusione di Milano città e provincia)
12 marzo 2001
Sciopero dell'intera giornata per:
Filiali ed agenzie, Aree, Centri Private, Centri Imprese di tutta
Italia (ad eccezione della Lombardia)
Complesso di via Bisceglie a Milano
IGC di tutta Italia (ad eccezione della Lombardia)
Intesa Formazione e Intesa Formazione Sud (con esclusione
di Milano e provincia)
ISS che opera presso il complesso di Assago (Mi)
Centro Torri di Vicenza, ad esclusione del personale SIT
CAE Parma Comit (ad esclusione del CED)
Complessi di via Sile e di via Polesine (Comit service, Comit
on line, S.O.S.I.)
Mediocredito Lombardo (ad esclusione degli uffici di Milano)
22 marzo 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
26 marzo 2001
Banca Intesa presenta agli analisti finanziari il nuovo Piano
Industriale.
Esce il Comunicato Stampa di Banca Intesa dal titolo "Presentato
al mercato il Business Plan 2001- 2003".
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. di Gruppo. L'Azienda ha
illustrato a queste ultime il nuovo Piano Industriale attraverso una
serie di slides. In coda alla riunione, Banca Intesa ha comunicato
alle
OO.SS.
l'opportunità
di
riprendere
la
trattativa
precedentemente interrotta, alla luce di sue possibili "aperture"
sulle tematiche oggetto di discussione. Si è pertanto deciso di
fissare un incontro per il giorno successivo.
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
APRILE 2001
14 marzo 2001
Esce il Comunicato sindacale unitario intitolato "Grande risposta
dei lavoratori alla mobilitazione indetta in Banca Intesa/Comit".
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
15 marzo 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
2 aprile 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
Le OO.SS. hanno predisposto la lettera relativa al tentativo di
conciliazione per la vertenza in atto.
Le OO.SS. inviano a Banca Intesa le lettera di preavviso per lo
sciopero del 30.3.2001.
3 aprile 2001
Incontro tra le OO.SS. aziendali e di Gruppo e le rappresentanze
aziendali e di Banca Intesa in merito al conferimento a
Mediofactoring S.p.A. del ramo d’azienda “Factoring” di Comit
Factoring S.p.A.
Viene predisposto un Comunicato per la clientela a sostegno della
mobilitazione in corso.
4 aprile 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
Banca Intesa indirizza a tutto il personale una lettera riguardante la
"Restituzione di una percentuale della quota fissa individuale per
l'assistenza medica di base - art. 33 legge 21 novembre 2000 n.
342".
Esce il Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. – Delegazione
Gruppo Intesa intitolato “30 Marzo: decisa risposta dei lavoratori!”.
16 marzo 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
Esce il Comunicato sindacale intitolato "Comunicato ai lavoratori".
Le OO.SS. di Banca Intesa / Comit indirizzano una lettera
all'Azienda in riferimento al trasferimento di personale da Via della
Chiusa a Via Poma.
Viene sottoscritto tra Banca Intesa e le OO.SS. Carime un
accordo sul trattamento dei 500 dipendenti che resteranno in
Banca Intesa.
19 marzo 2001
Riunione del C.d.A. di Banca Intesa.
Le OO.SS. di Banca Intesa / Comit emettono un Comunicato
Stampa sulla vertenza.
Esce il comunicato stampa di Banca Intesa sui risultati di bilancio
2000.
20 marzo 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
Si è tenuta a Milano un'udienza per la causa intentata da alcuni
pensionati contro la trasformazione dei Fondi Pensione Cariplo da
prestazione definita a contribuzione definita. Le OO.SS. si sono
inserite volontariamente nella causa al fine di tutelare l'accordo di
trasformazione sottoscritto. L'udienza è stata rinviata al 30.5.2001
per la discussione.
Esce il Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. Banca
Intesa/Comit intitolato "Estero - Merci / Divisionalizzazione: ripetute
violazioni contrattuali".
21 marzo 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
Le OO.SS. di Banca Intesa / Comit indirizzano al Dr. Edoardo
Bacis - Direzione Area Risorse di Banca Intesa due lettere. La
prima riguarda l'accordo sottoscritto il 16.3.2001 tra Banca Intesa e
le OO.SS. Carime, la seconda riguarda diverse contestazioni in
merito a problematiche da tempo irrisolte riguardanti i lavoratori del
Gruppo.
5 aprile 2001
A Palermo riunione dei Dirigenti sindacali Fiba/Cisl di Banca
Intesa/Comit della Sicilia.
Riunione intersindacale delle OO.SS. di Banca Intesa.
Esce il messaggio interno alla Rete Cariplo Ceposta $$INCEN
relativo alle filiali Ex Cariplo premiate con il sistema di
incentivazione per l'anno 2000.
6 aprile 2001
Esce il messaggio interno alla Rete Cariplo Ceposta $INCE1
relativo all'elenco delle filiali Ex Cariplo premiate con il sistema di
incentivazione per l'anno 2000 e il messaggio Ceposta $INCE1ST
relativo a quelle premiate attraverso l'incentivazione straordinaria.
9 aprile 2001
Presso la CISL di Milano, si è tenuta la riunione dei Dirigenti
sindacali della Fiba/Cisl di Banca Intesa / Comit delle regioni
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna.
10 aprile 2001
A Roma, presso la Federazione Nazionale, si è tenuta la riunione
dei Dirigenti sindacali della Fiba/Cisl di Banca Intesa / Comit delle
regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise.
Nel pomeriggio, presso la sede ABI di Roma si è tenuto l’incontro
per esperire il tentativo di conciliazione tra le parti in merito alla
vertenza in atto in Banca Intesa. Al termine della riunione è stato
sottoscritto un verbale a garanzia della prosecuzione del confronto.
11 aprile 2001
A Napoli riunione dei Dirigenti sindacali Fiba/Cisl di Banca
Intesa/Comit delle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
A Cagliari riunione dei Dirigenti sindacali Fiba/Cisl di Banca
Intesa/Comit della regione Sardegna.
Esce il Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. Gruppo Banca
Intesa / Comit intitolato "Si riprende a trattare?!".
12 aprile 2001
Esce su Web Intesa News la Comunicazione Interna riguardante i
nuovi manager delle Aree delle Divisioni Rete Italia, Corporate,
Private, Banca d'Affari - Direzione Grandi Clienti.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
5
Incontro tra Banca Intesa, le Segreterie Nazionali e la
rappresentanza delle OO.SS. Banca Intesa / Comit per l'Accordo
di fusione ed il Protocollo sulle garanzie.
13 aprile 2001
Incontro tra Banca Intesa, le Segreterie Nazionali e la
rappresentanza delle OO.SS. Banca Intesa / Comit per l'Accordo
di fusione ed il Protocollo sulle garanzie. Si è giunti alla
sottoscrizione di un verbale.
Esce il Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. Gruppo Banca
Intesa / Comit intitolato "Siglato l'accordo di fusione e il protocollo
sulle garanzie".
Esce la Circolare aziendale riguardante la "Fusione per
incorporazione in Banca Intesa di Banca Commerciale Italiana"
(per la Rete Cariplo - Circolare n. 7890).
18 aprile 2001
Si è tenuta a Milano un'udienza per un'ulteriore causa intentata da
alcuni pensionati contro la trasformazione dei Fondi Pensione
Cariplo da prestazione definita a contribuzione definita. Le OO.SS.
si sono inserite volontariamente nella causa al fine di tutelare
l'accordo di trasformazione sottoscritto. La causa è stata dal
Pretore unificata con quella precedentemente trattata il 20.3.2001
e quindi rinviata al 30.5.2001 per la discussione.
19 aprile 2001
Si è svolta l'Assemblea degli azionisti di Banca Intesa per
l'approvazione del Bilancio 2000.
20 aprile 2001
Incontro tra Comit e le OO.SS. aziendali per l'avvio del passaggio
a Intesa Gestione Crediti di personale e sofferenze Comit.
23 aprile 2001
Si è svolta a Milano la riunione dei Direttivi congiunti Fiba/Cisl di
BAV, Cariplo, Comit, Mediocredito e Banca Intesa. Sono stati
approvati all'unanimità:
L'Accordo di fusione ed il Protocollo sulle garanzie;
La nomina del Coordinamento Banca Intesa / Comit formato
dall'insieme delle precedenti Segreterie di Coordinamento
Fiba/Cisl di BAV, Cariplo, Comit e Mediocredito;
La designazione dei componenti del Comitato di Settore
Credito nazionale di pertinenza della Fiba/Cisl di Banca
Intesa/Comit (Dotto, Ciani e Tagliarini).
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. Banca Intesa/Comit sulle
strutture organizzative delle Divisioni.
24 aprile 2001
Riunione del Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa. Si è
provveduto a:
Firmare l'atto di fusione con Comit;
Approvare l'offerta di Banca Carige per l'acquisto di 41
sportelli del Gruppo;
Approvare il regolamento attuativo del Piano triennale 2001 2003 di stock option.
26 aprile 2001
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. su argomenti diversi:
L'Azienda ha comunicato che sta predisponendo le lettere
per i Colleghi oggi distaccati in ISS e IGC che diverranno
dipendenti di dette società.
Inizio del confronto sulla riparametrazione dei Premi
Aziendali 2000 per i dipendenti ex BAV, Cariplo, Mediocredito e
Comit.
Riunione intersindacale per la predisposizione di un calendario di
Assemblee sull'Accordo del 13.4.2001.
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha approvato il
nuovo Statuto del Fondo Pensioni Cariplo. Giunge così a termine il
processo di trasformazione da prestazione a contribuzione definita.
Occorrerà tuttavia ancora qualche tempo per consentire
all'Amministrazione del Fondo di predisporre con esattezza le
posizioni individuali e quindi per la piena applicazione del nuovo
Statuto e Regolamento.
27 aprile 2001
Riunione intersindacale sui Premi Aziendali e sul calendario delle
Assemblee.
Sottoscritto un VERBALE DI ACCORDO tra Mediofactoring Spa,
Comit Factoring Spa e le Delegazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL e
FISAC/CGIL in relazione al conferimento in Mediofactoring S.p.A.
del ramo d’azienda “factoring” di Comit Factoring S.p.A. con effetto
dal 1° maggio 2001.
Sottoscritto un VERBALE DI ACCORDO tra Mediofactoring S.p.A.
e le rappresentanze sindacali aziendali FABI, FIBA/CISL,
FISAC/CGIL in relazione alla possibilità di ridurre la durata
dell’intervallo da un’ora a 30 minuti, ferma restando la durata
dell’orario giornaliero previsto.
MAGGIO 2001
2 maggio 2001
E' proseguito il confronto sulla riparametrazione dei Premi
Aziendali 2000 per i dipendenti ex BAV, Cariplo, Mediocredito e
Comit.
Banca IntesaBci, Unipol Banca e Cariparma hanno indirizzato alle
OO.SS. due lettere per l'informativa riguardante la cessione di
sportelli ad Unipol Banca.
Esce per la Rete Cariplo il messaggio interno Ceposta $FONDO
riguardante l'entrata in vigore dal 1.5.2001 del nuovo Statuto del
Fondo Pensioni Cariplo a seguito dell'approvazione da parte della
Covip avvenuta il 26.4.2001.
3 maggio 2001
E' proseguito il confronto sulla riparametrazione dei Premi
Aziendali 2000 per i dipendenti ex BAV, Cariplo, Mediocredito e
Comit. Si è raggiunto l'accordo con la sottoscrizione di due Verbali.
Va ricordato che, rispetto alle somme lorde evidenziate, andranno
aggiunte £. 500.000 fisse per tutti i lavoratori.
4 maggio 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. su argomenti diversi:
Fondo di previdenza per gli Ex Esattoriali
Cassa di Previdenza IBI - E' stato sottoscritto un Verbale di
riunione per la revisione di talune norme dello Statuto alla luce
delle disposizioni del D. Lgs. 124/93 e successive integrazioni.
5 maggio 2001
Assemblea ordinaria / straordinaria dei soci della Cassa di
Assistenza Mutua Cariplo presso il Teatro di via delle Erbe per:
Esame ed approvazione bilancio consuntivo esercizio 2000
Presentazione bilancio preventivo esercizio 2001
Esame ed approvazione modifica art. 8 Statuto
Esame ed approvazione modifica art. 15 Statuto
8 maggio 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla cessione di filiali ad Unipol
Banca. L'Azienda ha illustrato una serie di slides ed ha presentato
alle OO.SS. una Bozza di accordo. Inoltre l'Azienda ha consegnato
alle OO.SS. il fac - simile di lettera che sarà inviata da ISS e IGC ai
lavoratori interessati dal trasferimento del rapporto di lavoro.
Esce il messaggio interno aziendale riguardante i permessi al
personale chiamato ad espletare funzioni elettorali presso i seggi
in occasione delle elezioni politiche ed amministrative del 13 / 27
maggio (per la Rete Cariplo - Ceposta $EL1).
10 maggio 2001
Assemblea ordinaria dell'AGOAL Cariplo presso il Teatro delle
Erbe per:
Bilancio al 31.12.2000, relazione del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori e deliberazioni conseguenti;
Varie ed eventuali
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. per il Fondo Ex Esattoriali. E'
stato raggiunto un accordo per la trasformazione del Fondo.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla Banca d'Affari. L'Azienda
ha illustrato il progetto attraverso una serie di slides.
Inoltre l'Azienda ha consegnato alle OO.SS. una Bozza di lettera
con chiarimenti rispetto all'Accordo del 13.4.2001 e gli elenchi
delle filiali Private e Corporate che saranno attivate.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla cessione ad Unipol Banca.
Esce su Web IntesaBci News la Comunicazione interna sui nuovi
responsabili del Centro di Governo di IntesaBci.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
6
11 maggio 2001
Esce il messaggio di posta interna di precisazione al precedente
del 30.4.2001 e riguardante le elezioni del 13 maggio 2001 (per la
Rete Cariplo - Ceposta $PERMELE).
14 maggio 2001
Esce la Circolare aziendale relativa all'attivazione delle Filiali della
Divisione Private (per la Rete Cariplo - Circolare n. 7934).
Esce la Circolare aziendale relativa all'attivazione delle Filiali e
della Regione Nord Ovest della Divisione Corporate (per la Rete
Cariplo - Circolare n. 7935).
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. sulla Cassa di Previdenza
IBI. L'Azienda ha presentato una prima Bozza del Nuovo Statuto
sulla quale le OO.SS. hanno formulato le loro osservazioni.
Riunione a Milano della Commissione Internazionale del C.A.E.
Banca Intesa.
16 maggio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. sui colleghi distaccati di
Cariparma in ISS e su alcune precisazioni in merito all'Accordo del
13.4.2001.
L'Azienda ha consegnato alle OO.SS. due lettere riguardanti il
trasferimento del rapporto di lavoro dei colleghi ex - Comit
rispettivamente a ISS e IGC con decorrenza 1° luglio 2001.
Infine, l'Azienda ha proposto 4 Bozze di Verbale di Accordo
riguardanti la previdenza aziendale e l'assistenza sanitaria
riguardanti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato o sarà
trasferito in ISS e IGC.
Esce la Circolare aziendale riguardante i nuovi processi di lavoro
(per la Rete Cariplo n. 7939).
17 maggio 2001
Riunione Intersindacale per l'esame della situazione sulla Banca
d'affari con particolare riferimento ai distaccati da Caboto in
IntesaBci e viceversa.
18 maggio 2001
Esce il messaggio di posta interna riguardante il deposito della
firma della categoria dei Quadri Direttivi (per la Rete Cariplo Ceposta $FIRME).
21 maggio 2001
Incontro tra IntesaBci, Unipol Banca e le OO.SS. sulla cessione
degli sportelli.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sullo spin off di Banca IntesaBci
Mediocredito S.p.A. L'azienda ha consegnato alle OO.SS. due
lettere riguardanti il trasferimento di ramo d'azienda da Caboto
SIM a Intesa Trade e da IntesaBci a Banca IntesaBci
Mediocredito.
22 maggio 2001
Esce il messaggio interno aziendale relativo alle Polizze Infortuni
Professionali ed Extraprofessionali (per la Rete Cariplo - Ceposta
$DENINFO).
23 maggio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. su argomenti diversi:
Cassa di Previdenza IBI - L'Azienda ha presentato una
seconda Bozza del Nuovo Statuto.
l'Azienda ha proposto 7 Bozze di Verbale di Accordo
riguardanti la previdenza aziendale e l'assistenza sanitaria
riguardanti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato o sarà
trasferito in ISS e IGC e l'adesione al FAPA di Gruppo da parte di
IntesaBci, I.S.S. e I.G.C.
L'Azienda ha presentato una Bozza di Verbale sui distacchi
di lavoratori di IntesaBci e di Caboto per la realizzazione della
"Banca d'Affari".
Su tutte le Bozze presentate le OO.SS. hanno formulato le loro
osservazioni.
24 maggio 2001
Incontro tra IntesaBci, Unipol Banca e le OO.SS. sulla cessione
degli sportelli. E' proseguito il confronto sulle ricadute per il
personale ceduto. Il prossimo incontro è stato fissato per il giorno
8.6.2001.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. Sono stati sottoscritti 7 Verbali
di Accordo riguardanti la previdenza aziendale e l'assistenza
sanitaria per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato o sarà
trasferito in ISS e IGC e l'adesione al FAPA di Gruppo da parte di
IntesaBci, I.S.S. e I.G.C..
Le OO.SS. hanno consegnato ad IntesaBci due lettere riguardanti
rispettivamente la previdenza complementare per i lavoratori
assunti post 28.4.93 e il Premio Aziendale 2000 per i lavoratori
temporanei.
25 maggio 2001
Esce la Circolare aziendale sul Roll - out Grandi Clienti del nuovo
modello di Gruppo (per la Rete Cariplo - Circolare n. 7952).
28 maggio 2001
Esce il messaggio interno aziendale riguardante la scadenza ferie
e i Buoni pasto (per la Rete Cariplo - $FERIE).
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. sul Piano Industriale di
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. L'azienda ha provveduto
all'illustrazione attraverso una serie di slides.
29 maggio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. su argomenti diversi:
Registrazione ordini telefonici
Intesa Trade
Cessione sportelli
30 maggio 2001
Incontro tra Banca Intesa, alcuni rappresentanti del Consiglio di
Amministrazione del Fondo Pensioni Cariplo e le OO.SS.. Questo
incontro è stato programmato per una prima verifica delle posizioni
delle parti sui capitoli delle anticipazioni sulle posizioni individuali e
sulla invalidità e premorienza per poter predisporre una specifica
regolamentazione delle materie.
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. sulla Cassa di Previdenza
IBI. Si è giunti alla sottoscrizione di un Accordo.
Incontro tra GenerComit Distribuzione SIM S.p.A., IntesaBci e le
OO.SS. per la procedura relativa al trasferimento di sede sociale
della Azienda da Mogliano Veneto a Milano. Si è giunti alla
sottoscrizione di un Verbale di riunione.
GIUGNO 2001
1 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. di Caboto e IntesaBci sulla
Banca d'Affari. E' proseguita la trattativa relativa al distacco di
personale da IntesaBci a Caboto e da Caboto ad IntesaBci, e si è
giunti alla sottoscrizione di un Verbale di riunione.
Esce la Circolare aziendale n. 6/2001 riguardante la nomina dei
Responsabili delle filiale Private di prossima apertura.
4 giugno 2001
A Bellaria, prima giornata del Congresso Nazionale della Fiba/Cisl.
Le OO.SS. hanno indirizzato ad IntesaBci una lettera in merito alla
costituenda Banca IntesaBci Mediocredito Lombardo S.p.A..
Esce il Comunicato sindacale unitario intitolato "Conclusa la
consultazione sull'Accordo del 13 aprile 2001".
Esce la Circolare aziendale n. 7/2001 riguardante l'attivazione
della Regione Nord Ovest e delle rispettive Aree nell'ambito della
Divisione Rete Italia.
5 giugno 2001
A Bellaria, seconda giornata del Congresso Nazionale della
Fiba/Cisl.
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl IntesaBci intitolato
"L'ex Premio di Rendimento nella Rete Cariplo".
Riunione del Consiglio di Amministrazione di IntesaBci. E' stata
deliberata la cessione di ulteriori 19 sportelli a Banca Carige.
Esce per la Rete Cariplo il messaggio Ceposta $FONDO1,
riguardante l'entrata in vigore del nuovo Statuto del Fondo
Pensioni Cariplo.
Esce la Circolare INPS n. 121, riguardante i nuovi livelli di reddito e
le nuove tabelle per usufruire dell'Assegno per il nucleo familiare.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
7
Esce la Circolare aziendale n. 8/2001 riguardante il nuovo Modello
di Gruppo - Grandi Clienti.
6 giugno 2001
A Bellaria, terza giornata del Congresso Nazionale della Fiba/Cisl.
7 giugno 2001
A Bellaria, quarta e conclusiva giornata del Congresso Nazionale
della Fiba/Cisl.
Esce la Comunicazione interna riguardante la nomina di 203
responsabili del mercato delle 38 aree della Divisione Rete Italia.
8 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulle cessioni a Banca UNIPOL.
Si è pervenuti alla firma di un Verbale di Accordo.
IntesaBci e Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. indirizzano una
lettera alle OO.SS. in risposta a quella del 4.6.2001.
11 giugno 2001
Esce il Comunicato sindacale unitario intitolato "Raggiunto
l'accordo sulla vendita dei 51 sportelli ad Unipol Banca".
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl IntesaBci intitolato
"News Donne".
Incontro tra le OO.SS. e i R.L.S. - Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza. I Rappresentanti - eletti in passato soltanto nelle
aziende Comit e Mediocredito - hanno illustrato alle OO.SS.
l'attività svolta sino al maggio scorso e le hanno informate circa le
problematiche riscontrate per lo svolgimento della loro attività,
anche in considerazione dell'ampliamento della loro competenza
alla nuova realtà nata dalla fusione in IntesaBci. I presenti hanno
infine convenuto sulla necessità di costituire una Commissione che
possa proporre un regolamento elettorale in vista di un'elezione di
R.L.S. in IntesaBci.
12 giugno 2001
Riunione a Milano della Segreteria Fiba/Cisl IntesaBci. La
Segreteria dopo un aggiornamento sulla situazione sindacale
aziendale ha provveduto ad attribuire ai vari Segretari il
coordinamento dei componenti Fiba per le Commissioni di lavoro,
già ipotizzate dagli Accordi aziendali sottoscritti o comunque
funzionali alla soluzione delle problematiche in sospeso:
Commissione Cassa Assistenza: Anghinoni, Ferrero,
Marchiori, Minora;
Commissione rinnovo R.L.S.: Minora, Togna, De Nisi,
Gambardella;
Commissione Associazioni Dipendenti: Minora, Togna,
Testa, Mazzon;
Commissione Part - Time: Gallorini, Ciani, Minora,
Anghinoni.
Incontro tra Banca CIS e le OO.SS. per il distacco di personale ad
IGC. E' stato sottoscritto un Accordo.
13 giugno 2001
Esce il Comunicato sindacale unitario intitolato "Premio di
fedeltà/anzianità".
14 giugno 2001
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. su argomenti diversi:
Costituzione d'Intesa Trade Sim S.p.A. - L'Azienda ha
presentato una Bozza d'accordo.
Verifica applicazione dell'Accordo del 13.4.2001 per la
Divisione Corporate - Regione Nord Est.
Progetto di migrazione della Rete Cariplo - L'Azienda ha
presentato una serie di slides.
15 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sullo Spin Off di Mediocredito.
L'Azienda ha consegnato un prospetto riguardante lo scorporo di
attività.
19 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sul Modello Organizzativo.
L'Azienda ha consegnato alcuni documenti riguardanti l'attività del
Settore Risorse Umane della Rete Italia, l'attività della Divisione
Private ed un aggiornamento del Progetto RIVER.
Esce la Circolare IntesaBci - Circolare Piazzata n. 38/2001 riguardante la riorganizzazione della struttura periferica di Intesa
Gestione Crediti.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 11/2001 riguardante
l'attivazione di filiali della Divisione Private.
20 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS su argomenti diversi:
Pagamento liberalità di £ 500.000 per il Premio aziendale
Ritardo nella consegna dei tickets.
Premi di fedeltà
Orario di lavoro nelle giornate semi - festive
Cessione sportelli a Banca Carige.
Esce il messaggio di posta interna riguardante la Polizza Kasko
relativa ad autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per
motivi di servizio (per la Rete Cariplo - $KASKO).
21 giugno 2001
Esce il Comunicato Stampa di IntesaBci riguardante la fusione tra
Intesa Italia SIM e GenerComit Distribuzione SIM.
22 giugno 2001
Riunione della Commissione sulla Cassa di Assistenza.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. su argomenti diversi:
Intesa Trade
organici della Banca d'Affari
Accordo 13.4.2001 - L'Azienda ha consegnato alle OO.SS.
una lettera di chiarimenti.
25 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci, Banca Carige e le OO.SS. sulla cessione
sportelli a Banca Carige. Banca Carige ha illustrato i dati del
proprio gruppo attraverso una serie di slides.
Esce il Comunicato Stampa di IntesaBci riguardante la cessione
del controllo di Banca di Legnano.
27 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. su argomenti diversi:
Spin off di IntesaBci
Intesa Sistemi e Servizi: si è sottoscritto un verbale di
accordo per il riconoscimento del premio aziendale ai lavoratori
assunti direttamente in ISS nel corso dell’anno 2000.
Intesa Trade
Cessioni a Banca Carige.
Incontro tra la dirigenza di Comit Asset Management SGR S.p.A. e
le OO.SS. sul sistema incentivante anno 2001.
Esce il Comunicato Stampa di IntesaBci sull'acquisto del 94,47%
del capitale di VUB.
28 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. su argomenti diversi:
Spin Off di Banca IntesaBci Mediocredito da IntesaBci. Si è
giunti alla sottoscrizione di un Verbale di Accordo.
Intesa Trade - Si è giunti alla firma di un Verbale di Accordo.
Fusione per incorporazione in Intesa Italia SIM di
GenerComit Distribuzione SIM;
Fondo Pensioni Cariplo
Cassa Assistenza;
Compenso per l'anno 2000 delle prestazioni eccedenti il
limite orario convenzionale dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello
29 giugno 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sull'introduzione dell'Euro.
L'Azienda ha illustrato le problematiche connesse attraverso una
serie di slides.
Incontro tra le OO.SS. e Comit Asset Management sgr S.p.A. sul
sistema di autovalutazione delle competenze tecniche definito
"Skills inventory".
Sottoscritto un Verbale di accordo di intese varie tra CABOTO
SIM, CABOTO HOLDING SIM e le Rappresentanze sindacali
aziendali FABI di CABOTO SIM e CABOTO HOLDING.
LUGLIO 2001
2 luglio 2001
Esce il Comunicato stampa congiunto di Banca di Roma, IntesaBci
e Sanpaolo IMI sulla cessione delle partecipazioni detenute in
Montedison.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
8
Esce un Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. IntesaBci
sulle prestazioni eccedenti le 10 ore mensili medie dei Quadri
Direttivi di 1° e 2° livello.
3 luglio 2001
Esce la Comunicazione interna intitolata “2 luglio 2001: nasce
IntesaBci Mediocredito”.
Esce la Circolare aziendale n. 101/2001
l’incentivazione straordinaria Rete Italia 2001.
riguardante
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla verifica degli organici.
L’Azienda ha illustrato alcuni dati avvalendosi di una serie di
slides.
Le OO.SS. di Mediofactoring S.p.A. hanno presentato la
Piattaforma del CIA all’Azienda.
4 luglio 2001
Esce il Comunicato sindacale Fiba/Cisl Comit Asset Management
sgr S.p.A. riguardante l’incontro del 29.6.2001 sulle “Skills
Inventory”.
Riunione intersindacale tra le OO.SS. IntesaBci e quelle di Esatri
in preparazione dell’incontro con IntesaBci del 9 luglio.
5 luglio 2001
Esce la Circolare aziendale di Governo n. 16/2001 riguardante
l’attivazione della Regione Nord Est e rispettive Aree della
Divisione Rete Italia.
Esce la Circolare aziendale di Governo n. 17/2001 riguardante il
Codice Disciplinare.
6 luglio 2001
Esce la Circolare aziendale di Governo n. 21/2001 riguardante la
costituzione di Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A.
Incontro tra IntesaBci, Banca Carige e le OO.SS. sulla cessione
sportelli a Banca Carige.
9 luglio 2001
Incontro tra Banca Intesa e le OO.SS. su argomenti diversi:
Piano Industriale Esatri
Distacchi in Banca Intesa
Ferie arretrate
Esce il Comunicato sindacale della Fiba/Cisl IntesaBci News
Donne sulle domande più frequenti delle lavoratrici madri.
Esce il Comunicato stampa di IntesaBci sulla nascita di
IntesaTrade SIM S.p.A..
10 luglio 2001
La prevista riunione sul Premio aziendale non si è tenuta poiché si
è chiesto il chiarimento su tutta la materia riguardante le
provvidenze e le agevolazioni finanziarie ai dipendenti di Banca
Intesa. Si è concordato di fissare una riunione su tutta la materia
per i giorni 18 e 19 luglio.
Esce un Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. IntesaBci
sulla trattativa in corso relativa alle provvidenze per il personale.
La Segreteria di Coordinamento Fiba/Cisl IntesaBci indirizza
all’Amministrazione del Personale dell’azienda una lettera con
riferimento al prossimo Vertice dei G8 a Genova.
12 luglio 2001
Esce un Comunicato unitario delle Segreterie Nazionali
riguardante la delibera della Commissione di Garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero.
13 luglio 2001
E’ siglato da Unipol Banca S.p.A. e le OO.SS. Unipol un Verbale di
accordo post acquisizione delle Filiali ex Banca Intesa.
16 luglio 2001
Incontro tra le OO.SS. e Comit Asset Management sgr S.p.A. sul
sistema di autovalutazione delle competenze tecniche definito
"Skills inventory".
17 luglio 2001
Incontro tra IntesaBci, Banca Carige e le OO.SS. sulla cessione
sportelli a Banca Carige. E’ proseguito il confronto tra le parti.
Esce la Comunicazione Interna riguardante l’avvio operativo dei
“Ponti completi”.
18 luglio 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulle provvidenze aziendali a
favore del Personale.
19 luglio 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulle provvidenze aziendali a
favore del Personale.
23 luglio 2001
Incontro tra IntesaBci, Banca Carige e le OO.SS. sulla cessione
sportelli a Banca Carige. E’ proseguito il confronto tra le parti. Le
aziende hanno fornito ulteriore documentazione (tra cui alcune
schede di comparazione economica) e le OO.SS. hanno formulato
una loro proposta.
24 luglio 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sugli organici. L’Azienda ha
ripresentato una serie di slides aggiornate al 30.6.2001.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulle provvidenze aziendali a
favore del Personale, sulle ferie arretrate e sulle indennità di
trasferimento istituite dall’Accordo del 13.4.2001. Sono stati
sottoscritti due verbali di riunione ed una nota interpretativa.
25 luglio 2001
Incontro tra le OO.SS. Mediofactoring e l’azienda in merito ai
recenti colloqui con il personale.
Primo incontro delle OO.SS. con l'azienda per la fusione di
GenerComit Distribuzione SIM S.p.A. in Intesa Italia SIM S.p.A..
Emessa la sentenza del giudice riguardante due ricorsi presentati
dai pensionati contro il Fondo Pensioni Cariplo. Il giudice li ha
respinti entrambi.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sul Fondo Pensioni Cariplo. Le
parti hanno sottoscritto due verbali di accordo riguardanti alcune
modifiche al Regolamento del Fondo e l’istituzione del
Regolamento per le anticipazioni.
La commissione Cassa Sanitaria ha continuato il proprio lavoro
confrontandosi con l’azienda.
Esce il messaggio di posta interna riguardante lo stipendio del
mese di luglio 2001 (per la Rete Cariplo Ceposta $STILUG).
Esce la Circolare aziendale di Governo n. 24/2001 riguardante
l’attivazione della Regione Centro e rispettive Aree della Divisione
Corporate.
26 luglio 2001
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sui Poli Estero.
Esce un Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. IntesaBci
riguardante il Fondo Pensioni Cariplo.
11 luglio 2001
Il TAR del Lazio ha respinto un ricorso dei pensionati Cariplo
contro la COVIP.
La commissione Cassa Sanitaria ha continuato il proprio lavoro
solo come Intersindacale.
Esce la Circolare aziendale di Governo n. 26/2001 riguardante
l’attivazione della Regione Sud e rispettive filiali della Divisione
Corporate.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 34/2001 riguardante le
Provvidenza per i figli o equiparati portatori di handicap.
27 luglio 2001
Riunione della Segreteria Fiba/Cisl IntesaBci con il Segretario
Nazionale Pier Luigi Ramponi. Si è avviata una discussione, che
proseguirà nei prossimi mesi, in vista del futuro assetto
organizzativo della nostra sigla in IntesaBci e nel Gruppo.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 35/2001 riguardante
l’attivazione della Regione Centro e rispettive Aree della Divisione
Rete Italia.
Esce la Circolare IntesaBci n. 152/2001 riguardante le modalità di
sostituzione del Direttore delle Filiali.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
9
30 luglio 2001
Incontro delle OO.SS. con l'azienda per la fusione di GenerComit
Distribuzione SIM S.p.A. in Intesa Italia SIM S.p.A..
Esce una Comunicazione Interna riguardante l’integrazione ISS –
Comit Service.
5 settembre 200 1
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
Riunione intersindacale delle OO.SS di IntesaBci.
Esce per la Rete Cariplo il messaggio di posta interna aziendale
$$CAT8 riguardante il trasferimento della Filiale di Milano 98 – c/c
cat. 8 nei nuovi locali di Via Verdi 2/a.
31 luglio 2001
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 38/2001 riguardante i
poteri in materia di firme autorizzate.
6 settembre 200 1
Riunione intersindacale delle OO.SS di IntesaBci.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 36/2001 riguardante
l’assegno per il nucleo familiare.
Esce la comunicazione interna Web IntesaBci News riguardante
l’attivazione dei servizi navetta per la Sede ISS di Via Bisceglie.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 37/2001 riguardante
l’operatività di IntesaBci Mediocredito S.p.A.
7 settembre 200 1
Riunione intersindacale delle OO.SS di IntesaBci. Al termine di
questo terzo giorno di incontro le OO.SS. hanno diramato il
Comunicato intitolato “Il difficile autunno in IntesaBci”.
Incontro delle OO.SS. con l'azienda per la fusione di GenerComit
Distribuzione SIM S.p.A. in Intesa Italia SIM S.p.A.. Si è giunti alla
firma di un Accordo.
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
Incontro tra IntesaBci, Banca Carige e le OO.SS. sulla cessione
sportelli a Banca Carige. La trattativa è proseguita nella notte e
nella mattinata del giorno 1.8.2001, giungendo alla firma di un
Accordo.
AGOSTO 2001
1 agosto 2001
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
2 agosto 2001
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 44/2001 riguardante la
prestazione lavorativa in giornata semi - festiva.
Incontro tra le OO.SS. di IntesaBci/Mediocredito Lombardo e la
rappresentanza Aziendale.
9 agosto 2001
Esce la Circolare IntesaBci n. 183/2001 riguardante il
Regolamento, la struttura e le attività delle unità centrali e
territoriali della Divisione Corporate.
11 settembre 20 01
Riunione del Consiglio d’Amministrazione del Fondo Pensioni
Cariplo. E’ stato emanato il Regolamento che disciplina le
anticipazioni sulle posizioni individuali, che potranno essere
richieste dal 1° ottobre 2001.
Gravissima serie di attentati terroristici negli Stati Uniti attraverso il
dirottamento di aerei di linea:
Ore 8.45 (14.45 in Italia) – viene colpita la Torre Nord del
World Trade Center di New York
Ore 9.03 (15.03) – viene colpita la seconda torre
Ore 9.45 (15.45) – viene colpito il Pentagono
Ore 10.00 (16.00) – un quarto aereo precipita a Jennerstown
12 settembre 20 01
Esce su Web IntesaBci News una comunicazione interna che –
con riferimento agli atti terroristici negli USA – conferma che non si
registrano danni alle persone e alle strutture delle filiali di New
York di IntesaBci e Caboto Usa.
Esce il Comunicato sindacale unitario di CGIL CISL UIL
riguardante gli attentati negli USA.
Esce il Comunicato stampa di IntesaBci riguardante l’approvazione
della semestrale 2001. L’utile consolidato cresce di quasi il 50% a
1.386 milioni di Euro.
Esce la Circolare IntesaBci n. 182/2001 riguardante le modalità di
sostituzione del Responsabile delle Filiali.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sui Poli Estero.
20 agosto 2001
Riunione del Consiglio di Amministrazione del FAPA Gruppo
Intesa.
13 settembre 20 01
Incontro tra IntesaBci
problematiche diverse.
24 agosto 2001
Spedizione delle posizioni individuali del Fondo Pensioni Cariplo.
14 settembre 20 01
Il 13 – 14 settembre 2001 si è svolta a Marsiglia la riunione dei
rappresentanti sindacali della Fabi - Falcri – Fisac/Cgil - Fiba/Cisl –
Uilca di IntesaBci, dei colleghi dei Sindacati francesi Cfdt e FO e
dei rappresentati dei lavoratori di Intesa Bci Londra, Cib Budapest,
Bankhaus Loebbecke e Privedna Banka della Croazia per la
costituzione del Comitato Aziendale Europeo.
27 agosto 2001
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
28 agosto 2001
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
29 agosto 2001
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 48/2001 riguardante
l’attivazione della Regione Lombardia e rispettive filiali della
Divisione Corporate.
SETTEMBRE 2001
3 settembre 200 1
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 50/2001 riguardante
l’attivazione delle filiali Private di Como e La Spezia.
Escono due comunicati della Fiba/Cisl IntesaBci intitolati
rispettivamente “T.U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege
104/92 e congedo straordinario per figli handicappati” e “Part –
Time e straordinari”.
4 settembre 200 1
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
Esce la Circolare n. 231 della Segreteria Nazionale Fiba/Cisl
riguardante il Documento consegnato all’ABI per l’Euro.
e
le
OO.SS.
Sono
state
trattate
Riunione del Consiglio di Amministrazione di IntesaBci e uscita del
relativo Comunicato stampa.
17 settembre 20 01
Esce il Comunicato stampa congiunto Pirelli - IntesaBci –
Unicredito Italiano sull’operazione Olimpia.
Riunione della Segreteria di Gruppo IntesaBci della Fiba/Cisl.
Le OO.SS. hanno firmato per adesione due Verbali di Accordo
riguardanti rispettivamente la previdenza ed il premio aziendale dei
Dirigenti IntesaBci.
19 settembre 20 01
Incontro della Segreteria Fiba/Cisl IntesaBci con la Commissione
di studio sulla Divisionalizzazione, composta da Quadri sindacali
della nostra Organizzazione: Biagio Corselli e Pier Luigi Masi (ex
Comit), Sergio Di Pasquale e Sandro Testa (ex Bav), Sebastiana
Meazza e Michela Ficocelli (ex Cariplo). La Commissione, che
avvierà i propri lavori in tempi brevissimi, approfondirà le
problematiche relative ai processi di Divisionalizzazione, con la
missione di fornire un utile supporto alla Segreteria.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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20 settembre 20 01
Escono due Comunicati sindacali della Fiba/Cisl IntesaBci
riguardanti rispettivamente gli incontri del 12 e 13 aprile e la
convocazione delle strutture.
24 settembre 20 01
Riunione della Commissione per la Cassa di Assistenza.
Riunione dell’Intersindacale per l’individuazione delle tematiche da
affrontare più urgentemente e per ipotesi di relativa
calendarizzazione.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. su tematiche diverse.
Le OO.SS. hanno richiesto un incontro con i massimi vertici
della Direzione Risorse Umane in merito agli organici ed alla
riorganizzazione della Rete
Hanno richiamato l’Azienda al rispetto delle scadenze
previste da Accordi precedenti (verifiche su distacchi, rientri da
ISS, organici aziendali e di Gruppo, accordi di cessione sportelli)
Poli Estero – Si è giunti alla firma di un Verbale di riunione
sui rientri dalle missioni.
25 settembre 20 01
Riunione dell’Intersindacale per la discussione sull’esito dei lavori
della Commissione per la Cassa di Assistenza.
26 settembre 20 01
Incontro tra il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni
Cariplo e le OO.SS. Argomento di discussione l’interpretazione
delle norme che disciplinano la rivalutazione delle posizioni
individuali dei Colleghi dimessi e non ancora liquidati dal Fondo
Pensioni.
Incontro tra l’Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi.
Euro
Migration
Agevolazioni finanziarie
27 settembre 20 01
Esce il Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. IntesaBci
intitolato “Uscire dal … caos”.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 56/2001 riguardante la
rettifica del calendario dell’attivazione delle filiali e della Regione
Lombardia della Divisione Corporate.
Esce il messaggio di posta interna aziendale $FONDPE
riguardante l’emanazione del Regolamento che disciplina le
anticipazioni sulle posizioni previdenziali individuali del Fondo
Pensioni Cariplo.
28 settembre 20 01
A Milano, riunione della Segreteria Fiba/Cisl IntesaBci, con la
partecipazione dei Segretari Nazionali Pierluigi Ramponi e
Giuseppe Orizio.
Nel corso della riunione si è discusso del progetto di
riorganizzazione interna alla sigla, della comunicazione e di un
questionario
predisposto
dalla
Commissione
sulla
Divisionalizzazione.
Esce il Comunicato stampa congiunto di Pirelli S.p.A., IntesaBci
S.p.A. e UniCredito Italiano S.p.A. sul perfezionamento
dell’acquisto di una partecipazione del 10% da parte di ciascuno
dei due istituti di credito, del capitale sociale di Olimpia S.p.A.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla Migration.
L’Azienda ha consegnato alle OO.SS. un documento relativo al
personale Comit messo a disposizione delle Filiali Cariplo.
29 settembre 20 01
Le OO.SS. nazionali (comprese Federdirigenticredito e Sinfub) e
ABI si sono scambiate le lettere di disdetta del C.C.N.L. 11.7.1999,
in scadenza con il prossimo 31.12.2001. La notizia è stata
segnalata con la Circolare n. 243 del 1.10.2001 della nostra
Federazione. Ricordiamo che si tratta di un atto dovuto, al fine di
evitare il rinnovo automatico del contratto per i successivi quattro
anni.
riunione, così come di quelle dei giorni seguenti, la situazione
aziendale e la bozza del modello organizzativo della nostra sigla in
azienda.
3 ottobre 2001
Si è tenuta a Roma, presso la Federazione, la riunione delle
strutture Fiba/Cisl IntesaBci delle regioni TOSCANA, MARCHE,
LAZIO, ABRUZZO MOLISE ed UMBRIA.
IntesaBci e le OO.SS. sottoscrivono un Verbale di Riunione in
merito all’interpretazione della Norma Transitoria aggiunta, con il
Verbale del 25.7.2001, all’art. 2 del Regolamento del Fondo
Pensioni Cariplo. Con detta Norma Transitoria si stabiliva che:
“fino alla data in cui risulterà operativa la rilevazione delle posizioni
individuali in quote su base mensile e comunque non oltre il
31.12.2003, le prestazioni del Fondo saranno riconosciute
incrementando l'ultima valorizzazione della posizione individuale
effettuata dal Fondo di un tasso d'interesse trimestralmente
deliberato
dal
Consiglio
d’Amministrazione
sulla
base
dell'andamento dei mercati di riferimento per il patrimonio del
Fondo". Ora, con questo ulteriore Verbale interpretativo si
stabilisce che il tasso d’interesse deliberato dal Consiglio
d’Amministrazione non potrà in nessun caso essere negativo.
Esce la Circolare IntesaBci n. 300/2001 riguardante
l’accentramento dell’attività di affrancatura e spedizione della
corrispondenza ordinaria prodotta dalle Filiali.
4 ottobre 2001
Si è tenuta ad Oristano, presso il Centro Commerciale il Tucano, la
riunione delle strutture Fiba/Cisl IntesaBci della regione Sardegna.
Si è tenuta a Palermo, presso la CISL, la riunione delle strutture
Fiba/Cisl IntesaBci della regione Sicilia.
5 ottobre 2001
Si è tenuta a Milano, presso il Teatro delle Erbe, la riunione delle
strutture Fiba/Cisl IntesaBci delle regioni LOMBARDIA,
PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA, VENETO, TRENTINO
ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 60/2001 riguardante
l’attivazione della Regione Lombardia e rispettive Aree, della
Divisione Rete Italia.
Esce la Circolare IntesaBci n. 309/2001 riguardante la formazione
delle risorse della Rete Cariplo nell’ambito del Progetto di
migrazione.
8 ottobre 2001
Esce il messaggio di posta interna aziendale $INFORT,
riguardante le Polizze infortuni professionali ed extra –
professionali del personale. La comunicazione, relativa alle
modalità di denuncia dell’infortunio, non riguarda al momento il
personale proveniente da Comit, per il quale continuano a
rimanere in vigore le disposizioni precedenti.
Riunione dell’Intersindacale per la discussione sull’esito dei lavori
della Commissione per la Cassa di Assistenza. Il prossimo
appuntamento è stato fissato per il giorno 16.10.2001.
Incontro tra l’Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi.
Euro
Lavoro interinale
Monitoraggio della tempistica e funzionalità delle procedure
Siglato Accordo e Regolamento del Fondo oneri integrativi
previdenziali per il personale esattoriale già dipendente Cariplo.
9 ottobre 2001
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 65/2001 riguardante le
borse di studio agli studenti figli di lavoratori.
Esce un Comunicato sindacale delle OO.SS. FABI – FIBA –
FISAC – UIL.CA – IntesaBci Rete Comit sul Fondo Pensioni
Comit.
OTTOBRE 2001
11 ottobre 2001
Incontro tra le OO.SS. ed il Responsabile del Servizio retribuzioni
Dott. Pagani.
2 ottobre 2001
Si è tenuta a Napoli, c/o la CISL, la riunione delle strutture
Fiba/Cisl IntesaBci delle regioni CAMPANIA, PUGLIA,
BASILICATA, e CALABRIA. All’ordine del giorno di questa
12 ottobre 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. sulle provvidenze a favore
dei lavoratori.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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15 ottobre 2001
Incontro tra l’Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi:
Richiesta d’incontro con il Responsabile delle Risorse
Umane Dott. Bacis
Richiesta d’incontro con IGC
Adesione di Intesa Trade e Intesa E-Lab al Fapa di Gruppo
Promozioni per automatismi e percorsi professionali
Agevolazioni finanziarie
Lavoratori interinali
Incontri semestrali
16 ottobre 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. Al fine di razionalizzare ed
ottimizzare l’approfondimento delle tematiche da affrontare in
seguito con l’Azienda, le OO.SS. hanno convenuto di costituire
delle Commissioni di Lavoro sulle seguenti materie:
Premio Aziendale – Sistemi incentivanti (prima riunione 17
ottobre)
Inquadramenti – Sistemi di Valutazione – Formazione – Pari
Opportunità (prima riunione 19 ottobre)
Salute/Sicurezza – Politiche Sociali – Part Time (prima
riunione 18 ottobre)
17 ottobre 2001
Riunione intersindacale delle OO.SS. sulle provvidenze. E’ stato in
particolare affrontato il tema delle anticipazione del T.F.R.,
approntando una bozza che sarà presentata all’Azienda in
occasione del prossimo incontro sull’argomento.
Riunione della Commissione Sindacale sul Premio Aziendale e i
Sistemi incentivanti.
Il Consiglio del Fondo Pensioni Cariplo ha deliberato di prorogare i
termini al 30.11.2001 sia per l’opzione per il riscatto (lavoratori di
ISS e IGC) sia per le ricongiunzioni relative al periodo del servizio
militare.
Il Presidente del F.A.P.A. (Fondo Aggiuntivo di Previdenza
Aziendale) Mariarosa Cannatà ha indirizzato una lettera a
IntesaBci e alle OO.SS. affinché siano accelerati i lavori per la
revisione dello Statuto del Fondo.
18 ottobre 2001
Riunione dell’Intersindacale per la discussione sull’esito dei lavori
della Commissione per la Cassa di Assistenza. Nel corso della
riunione, l’Azienda è intervenuta per comunicare la disponibilità del
Dott. Bacis all’incontro precedentemente richiesto dalle OO.SS.,
per il giorno successivo – 19.10.2001 – alle ore 11.00.
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Incontro tra IntesaBci Italia SIM S.p.A. e le OO.SS. Fabi e
Fiba/Cisl.
19 ottobre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Inquadramenti –
Sistemi di Valutazione – Formazione – Pari Opportunità
Esce il Messaggio di posta interna aziendale $FONDOP
riguardante il Fondo Pensioni Cariplo. Con esso si comunica la
proroga al 30.11.2001:
dei termini per la presentazione della domanda di
riconoscimento dei periodi di servizio militare
dei termini per l’esercizio dell’opzione ad opera degli iscritti
alla data del 30.6.1998 per i quali è successivamente venuto meno
il rapporto di lavoro con Cariplo / IntesaBci senza maturazione dei
requisiti per le prestazioni previdenziali del Fondo
Esce la Circolare IntesaBci n. 364/2001 relativa a raccomandazioni
e regole riguardanti la sicurezza antifurto e antirapina da osservare
per l’introduzione dell’Euro.
Incontro tra le OO.SS. ed il Responsabile del Servizio retribuzioni
Dott. Pagani.
25 ottobre 2001
Riunione dell’Intersindacale per la discussione sull’esito dei lavori
della Commissione per la Cassa di Assistenza.
Esce un Comunicato della Fiba/Cisl IntesaBci intitolato “Cassa IBI
– Che salasso!”.
Esce il messaggio di posta interna aziendale $STIPEN,
riguardante chiarimenti sullo stipendio del mese di ottobre 2001.
26 ottobre 2001
Incontro tra l’Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi.
Cassa di Previdenza IBI
Lavoratori interinali
Fusione per incorporazione di CABOTO SIM in CABOTO
HOLDING SIM.
Adesione di Intesa Trade e Intesa E-Lab al Fapa di Gruppo –
Le OO.SS. di IntesaBci hanno firmato i Verbali di Accordo.
Agevolazioni finanziarie.
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
31 ottobre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla Cassa di Assistenza.
Incontro tra IntesaBci e le OO.SS. sulla Cassa di Previdenza IBI.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 94/2001 riguardante il
Piano di Business Continuity del Programma Euro Fase 2.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 95/2001 riguardante
l’accorpamento delle filiali di Gallarate Nord e Sud della Divisione
Corporate.
Esce la Circolare IntesaBci n. 380/2001 riguardante le misure di
sicurezza per la prevenzione di eventi criminosi.
NOVEMBRE 2001
Incontro tra le OO.SS. ed il Responsabile del Servizio Risorse
Umane Dott. Bacis.
Esce il messaggio di Posta interna aziendale $UFFELET che
riporta il testo della comunicazione dell’Ufficio Elettorale Centrale
con la quale sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio dei Sindaci del Fondo Pensioni
Cariplo.
22 ottobre 2001
Incontro con l’Azienda su argomenti diversi:
Poli Estero
Banca d’Affari
Divisione Corporate
23 ottobre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Inquadramenti –
Sistemi di Valutazione – Formazione – Pari Opportunità
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 85/2001 riguardante le
condizioni agevolate a favore del personale IntesaBci e società del
Gruppo per i servizi IntesaTrade e FundsWorld.
24 ottobre 2001
5 nov embre 2001
Esce un Comunicato della Fiba/Cisl IntesaBci intitolato "Auto formazione: funziona davvero?".
Si è riunito il Direttivo FIBA/CISL di Banca IntesaBCI (72 presenti
su 87). Nel corso della riunione è stata presentata la Proposta di
Regolamento Congressuale e la delibera per l’indizione del I
Congresso della S.a.s. di Complesso di Banca IntesaBCI e dei
Precongressi
per
l’elezione
dei
delegati.
A
seguito
dell'approfondita discussione il Direttivo ha votato a larghissima
maggioranza, con l’astensione di due soli componenti, il
documento della Segreteria integrato dalle osservazioni emerse
nel corso del dibattito.
A seguito è stata brevemente illustrata da parte della Segreteria la
proposta, già presentata nelle riunioni precedenti, della Struttura
Sindacale che la nostra Organizzazione si vorrebbe dare. Anche
su questo argomento il Direttivo ha dibattuto giungendo con una
votazione a maggioranza all’approvazione (56 a favore, 13
astenuti, 3 contrari).
Il terzo punto all’ordine del giorno prevedeva l’illustrazione sulla
situazione sindacale aziendale con riferimento alle tematiche
tuttora in fase di trattativa con la controparte (agevolazioni
finanziarie, Cassa Mutua, etc.).
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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Si è deciso di aggiornare la riunione ad un prossimo Direttivo da
tenersi in tempi stretti.
7 nov embre 2001
Incontro tra l'Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi.
Assistenza Sanitaria Integrativa
Banca d’Affari
E’ stata consegnata dall’azienda alle OO.SS. presenti, lettera
formale di disdetta delle RLS di Comit e MCL che potranno
pertanto svolgere il loro mandato solo sino al 31.12.2001.
8 nov embre 2001
Riunione della Commissione Sindacale sul Premio Aziendale e i
Sistemi incentivanti.
Varato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di legge collegato alla
Finanziaria 2002 contenente la "Delega al Governo in materia di
mercato del lavoro".
Incontro tra l'Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi:
Circoli Aziendali
Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Agevolazioni finanziarie
Part - Time
Divisione Corporate.
16 nov embre 2001
Esce la Circolare IntesaBci n. 425/2001 riguardante le
autorizzazioni elettroniche della procedura di Sportello Unificato
(AIF) nelle filiali Rete Italia - Rete BAV.
Incontro tra ABI e le Segreterie Nazionali.
9 nov embre 2001
Sciopero dei lavoratori IntesaBci di Torino e provincia.
Le OO.SS. d'IntesaBci hanno inviato una lettera aperta agli
Amministratori delegati.
Incontro con l’Azienda su argomenti diversi:
IntesaBci Gestione Crediti
Conferimento di ramo d'azienda da parte di Intesa Asset
Management SGR S.p.A. a favore di Comit Asset Management
SGR S.p.A.
Cassa di Previdenza IBI – L'Azienda ha confermato che nel
prossimo statino dello stipendio saranno evidenziati i dati
progressivi relativi alla contribuzione versata dall'Azienda e dal
dipendente. Ha inoltre comunicato che il "prestito" effettuato ai
dipendenti che lo scorso mese hanno subito il pesante conguaglio
fiscale dovuto al superamento della quota esente fiscalmente, sarà
trattenuto in busta paga in 5 rate e dunque si concluderà nel marzo
2002. Le parti hanno infine sottoscritto un Verbale di riunione.
Fondo Pensioni Cariplo.
13 nov embre 2001
Esce un Comunicato della Segreteria di Coordinamento Fiba/Cisl
IntesaBci riguardante la proposta aziendale sulla Cassa Sanitaria
di Gruppo.
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci riguardante la Relazione
trimestrale consolidata al 30 settembre 2001. Nei primi nove mesi
dell'esercizio l'Utile Netto è pari a 1.062,8 milioni di Euro.
Scendono i costi operativi.
Esce il messaggio di Posta interna aziendale $LISTCAN
riguardante le liste ed i candidati per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio dei Sindaci del Fondo Pensioni
per il Personale Cariplo.
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi:
Divisionalizzazione
Poli Estero Merci
Divisione Corporate
Divisione Private
Migration Cariplo
Lettera agli Amministratori
Indennità di sostituzione
IntesaBci Gestione Crediti.
14 nov embre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Riunione dell’Intersindacale per la discussione di una proposta
sulle relazioni sindacali aziendali.
L'Azienda rende disponibile su Intranet un corso di formazione a
distanza intitolato "Euro Materialità".
15 nov embre 2001
Presentazione della società di Asset Management del Gruppo
IntesaBci ai dipendenti.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 109/2001 riguardante
l'attivazione dell'Area Rete Italia di Como.
Esce la Circolare IntesaBci n. 419/2001 riguardante la migrazione
delle Filiali ex Comit alla Procedura GTA.
Incontro tra l'Azienda e le OO.SS. su argomenti diversi:
Sostituzioni e relative indennità
Conferimento di ramo d'azienda da parte di Intesa Asset
Management SGR S.p.A. a favore di Comit Asset Management
Fusione per incorporazione di Caboto SIM in Caboto Holding
SIM
Sistema di valutazione.
19 nov embre 2001
Riunione della Commissione Sindacale sul Premio Aziendale e i
Sistemi incentivanti.
La Segreteria di Coordinamento ha diffuso una lettera per la
segnalazione dei nostri candidati per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensioni
Cariplo.
20 nov embre 2001
Presentazione ufficiale con Conferenza Stampa della società di
Asset Management del Gruppo IntesaBci.
Riunione della Commissione Sindacale su Inquadramenti –
Sistemi di Valutazione – Formazione – Pari Opportunità
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi:
Cassa di Previdenza IBI.
Fondo Pensioni Cariplo.
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci per la costituzione di
Nextra Investment Management SGR, società che nasce
dall'integrazione di Comit Asset Management e Intesa Asset
Management.
Esce un Comunicato delle RSA Mediofactoring sull'incontro con
l'Azienda del 19.11.2001.
21 nov embre 2001
Riunione dell’Intersindacale per la valutazione della Bozza
aziendale sulla Cassa di Assistenza presentata alle OO.SS. in
data 7.11.2001.
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci per comunicare la
formalizzazione dell'acquisto del 94,47% della banca slovacca
VUB (Vseobcna Uveroba Banka), la seconda banca della
Repubblica Slovacca per totale attivo.
22 nov embre 2001
Incontro con l'Azienda sulla Cassa di Assistenza.
Esce un Comunicato sindacale unitario delle OO.SS. IntesaBci in
risposta alla Circolare aziendale n. 434/2001 del 20.11.2001 con
oggetto "Progetto per la riduzione del tasso di abbandono".
23 nov embre 2001
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi:
Fapa di Gruppo
Divisionalizzazione
Poli Estero Merci
Sistema Incentivante
26 nov embre 2001
Riunione del Comitato di Amministrazione della Cassa di
Previdenza IBI.
28 nov embre 2001
Incontro con l'Azienda per chiarimenti sulla Circolare aziendale n.
434/2001 del 20.11.2001 con oggetto "Progetto per la riduzione
del tasso di abbandono". L'Azienda ha chiarito lo spirito propositivo
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
13
della stessa, che si prefigge di arginare un fenomeno negativo
quale la chiusura dei c/c, senza volerne assolutamente attribuire la
responsabilità ai colleghi a diretto contatto con la clientela.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 120/2001 ad
integrazione ed aggiornamento dei Regolamenti delle strutture
IntesaBci.
29 nov embre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Riunione della Commissione Sindacale sul Premio Aziendale e i
Sistemi incentivanti.
Riunione dell’Intersindacale per la discussione della bozza
aziendale sulle provvidenze, al termine della quale le OO.SS.
hanno proposto all'Azienda modifiche alle bozze a suo tempo
consegnate. E' stato inoltre sottoscritto un Verbale di Accordo per
le scadenze dei prossimi versamenti aziendali al Fondo Pensioni
Cariplo e sulle modalità di calcolo del contributo per i casi di
premorienza ed invalidità.
Esce il Comunicato delle Segreterie Nazionali riguardante lo
sciopero del 14.12.2001 contro la riforma dell'art. 18 dello Statuto
dei Lavoratori.
30 nov embre 2001
Riunione dell’Intersindacale per la discussione di una proposta
sulle relazioni sindacali aziendali.
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi:
Cassa di Previdenza IBI
Provvidenze
DICEMBRE 2001
3 dicembre 2 001
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 127/2001 riguardante il
trasferimento della Direzione Risorse Umane nei nuovi locali di
Piazza Ferrari 10 - Milano.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 126/2001 riguardante la
costituzione del "Progetto costo del lavoro e amministrazione del
personale", all'interno della Direzione Risorse Umane. La
responsabilità del progetto è affidata al Dott. Giacomo Verso.
Esce la Circolare IntesaBci n. 480/2001 riguardante la formazione
delle risorse delle Divisioni Private e Corporate sul Sistema Target.
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci che smentisce la notizia
apparsa nello stesso giorno su "La Repubblica" nell'inserto Affari e
Finanza riguardante le dimissioni di Lino Benassi dalla carica di
Amministratore Delegato.
4 dicembre 2 001
Incontro con l'Azienda sull'integrazione delle società di Asset
Management CAM e IAM.
Riunione dell’Intersindacale per la valutazione della Bozza
aziendale sulla Cassa di Assistenza presentata alle OO.SS. in
data 7.11.2001.
Riunione dei Segretari Responsabili delle S.a.s. di Complesso
Fiba/Cisl del Gruppo IntesaBci.
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 131/2001 riguardante
l'attivazione delle Filiali Private di Cosenza, Salerno e Perugia.
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci al fine di precisare
l'esposizione del nostro Gruppo nei confronti del Gruppo Enron,
società americana che svolge attività di intermediazione di energia,
ufficialmente entrata in amministrazione controllata.
Incontro tra le Segreterie Nazionali delle OO.SS. e l'Abi sul tema
"EURO".
5 dicembre 2 001
Riunione dell’Intersindacale per la valutazione della Bozza
aziendale sulla Cassa di Assistenza presentata alle OO.SS. in
data 7.11.2001.
Riunione della Commissione Sindacale su Inquadramenti –
Sistemi di Valutazione – Formazione – Pari Opportunità
6 dicembre 2 001
Incontro tra IntesaBci, le OO.SS. e i rappresentanti dei Circoli
Aziendali. E' stata decisa la costituzione di una Commissione
mista per lo studio delle problematiche inerenti alla costituzione di
un unico circolo. La prima riunione della Commissione è prevista
per il giorno 11.12.2001.
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi.
Roll out delle Filiali della Rete Italia su Modello Target
Poli Estero - Merci
Cassa sanitaria
Sistema incentivante - L'Azienda ha comunicato alcune
precisazioni rispetto a quanto illustrato nell'incontro del
23.11.2001.
10 dicembre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Riunione della Commissione Sindacale su Inquadramenti –
Sistemi di Valutazione – Formazione – Pari Opportunità
Le OO.SS. hanno indirizzato a IntesaBci una lettera riguardante i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta della
risposta alla lettera aziendale del 7.11.2001 con la quale IntesaBci
comunicava alle OO.SS. che avrebbe cessato, con il prossimo
31.12.2001, di riconoscere i R.L.S. attualmente in carica. Le
OO.SS. hanno ribadito come il mandato dei R.L.S. a suo tempo
eletti in Comit e Mediocredito debba proseguire senza soluzione di
continuità sino alla elezione dei R.L.S. di IntesaBci.
11 dicembre 2001
Riunione dell’Intersindacale per la valutazione della Bozza
aziendale sulla Cassa di Assistenza presentata alle OO.SS. in
data 7.11.2001.
Riunione della Commissione mista per lo studio delle
problematiche inerenti alla costituzione di un unico Circolo
Aziendale dei dipendenti.
Incontro tra le Segreterie Nazionali delle OO.SS. e l'Abi sul
problema Euro e sul percorso per il rinnovo contrattuale.
12 dicembre 2001
Esce la Circolare di Governo IntesaBci n. 138/2001 riguardante i
Corsi di formazione a distanza in tema di Euro.
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi.
Cassa sanitaria
Sostituzioni
Anticipazioni sul T.F.R.
13 dicembre 2001
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Riunione dell’Intersindacale per
Commissioni istituite.
la sintesi
dei lavori
delle
Esce un Comunicato delle OO.SS. IntesaBci sulle criticità delle
procedure. Con riferimento ai gravi e pesanti disagi verificatisi lo
scorso mese di novembre, derivanti da anomalie dovute al mal
funzionamento delle procedure ed a seguito dei ripetuti interventi
delle OO.SS., è stato riscontrato l’impegno di Banca IntesaBci a
trovare una soluzione alle problematiche rivenienti da tale
situazione ed esposte nel comunicato del 22 novembre u.s.. La
soluzione consiste nella reale disponibilità a prendere seriamente
in esame la possibilità di sollevare le lavoratrici ed i lavoratori da
responsabilità che dovessero derivare da errori o disguidi ascrivibili
al mal funzionamento delle procedure, alla luce della particolare
complessità degli eventi in atto ed alla straordinarietà delle
condizioni operative. Tale disponibilità si riferisce alle criticità
registratesi il 20 e 21 novembre 2001 o che dovessero verificarsi
entro il 30 aprile 2002.
14 dicembre 2001
Incontro con l'Azienda sull'integrazione delle società di Asset
Management.
Sciopero nazionale per tutto il personale dipendente dalle aziende
di credito per l'intero pomeriggio, contro la riforma dell'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori. Ottima la percentuale di adesione allo
sciopero della categoria.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
14
Le Segreterie Nazionali hanno consegnato all'ABI una lettera sul
percorso propedeutico al rinnovo del C.C.N.L..
17 dicembre 2001
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci di precisazione sulle
notizie apparse sulla stampa internazionale in merito alla cessione
del gruppo Sudameris. Viene confermato che l'operazione è in
corso di valutazione.
Escono una nota informativa ed un comunicato delle OO.SS.
IntesaBci riguardanti i contenuti degli incontri del 21.12.2001.
E' stato sottoscritto l'Atto di Costituzione della Cassa Sanitaria di
Gruppo.
Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. hanno inviato una lettera ad
ABI per avviare le procedure di legge preventive alla
proclamazione di sciopero.
18 dicembre 2001
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi:
Cassa sanitaria di Gruppo
Anticipazioni del T.F.R. - E' stato sottoscritto un Verbale di
Accordo.
Incontro con l'Azienda sull'integrazione delle società di Asset
Management.
Le OO.SS. hanno consegnato all'Azienda una lettera di sollecito
rispetto agli argomenti oggetto di discussione.
19 dicembre 2001
Incontro con l'Azienda sulla Cassa sanitaria di Gruppo - E'
proseguita la discussione tra le parti.
Riunione della Commissione Sindacale su Salute/Sicurezza –
Politiche Sociali – Part Time.
Esce un messaggio di Posta interna aziendale (per Rete Cariplo
$STIPEND) riguardante precisazioni sullo stipendio del mese di
dicembre 2001.
Incontro con l'Azienda sull'integrazione delle società di Asset
Management. E' stato siglato l'Accordo di fusione.
20 dicembre 2001
Incontro con l'Azienda sulla Cassa sanitaria di Gruppo - E'
proseguita la discussione tra le parti.
Incontro tra l'Abi e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. sulla
vertenza del contratto e dell’Euro.
21 dicembre 2001
Riunione della Commissione mista per lo studio delle
problematiche inerenti alla costituzione di un unico Circolo
Aziendale dei dipendenti.
Incontro con l'Azienda su argomenti diversi:
Cassa sanitaria di Gruppo - E' proseguita la discussione tra
le parti. Nella nottata, è stato sottoscritto un Accordo.
Agevolazioni finanziarie - A conclusione degli incontri dei
giorni precedenti, l'Azienda ha consegnato alle OO.SS. due lettere.
Personale distaccato in IGC
Personale distaccato in Intesa Italia SIM
Personale Comit Factoring distaccato in IntesaBci
EURO - L'Azienda ha comunicato alcuni dati relativi
all'operatività straordinaria per l'avvio dell'Euro
Ticket
Personale coinvolto nelle giornate Target
Sostituzioni
Inquadramenti di alcune figure professionali derivanti
dall'applicazione dei CIA di provenienza
Automatismi retributivi
Esce la Circolare IntesaBci n. 558/2001 riguardante il
completamento della portafogliazione della clientela di segmento
Private.
22 dicembre 2001
Esce un Comunicato Stampa di IntesaBci riguardante l'offerta
ricevuta dal Banco Itaù SA per l'acquisto del 99,975% del capitale
di Banque Sudameris SA.
27 dicembre 2001
Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. inviano all'ABI una lettera
per la proclamazione di uno sciopero per l'intera giornata del
7.1.2002.
28 dicembre 2001
Esce la Circolare di Governo n. 157/2001 riguardante la partenza
delle Filiali Pilota nell'ambito della Migration Cariplo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
15
Tabelle di raccordo
Tabella di raccordo FlashNews
Contiene i fatti*
Flash News
n. 49
n. 50
n. 51
n. 52
n. 53
n. 54
n. 55
n. 56
n. 57
n. 58
n. 59
n. 60
n. 61
n. 62
n. 63
n. 64
n. 65
n. 66
n. 67
n. 68
n. 69
n. 70
n. 71
n. 72
n. 73
n. 74
n. 75
n. 76
n. 77
n. 78
n. 79
Pubblicato il
11.1.01
22.1.01
31.1.01
12.2.01
21.2.01
1.3.01
12.3.01
21.3.01
2.4.01
11.4.01
20.4.01
2.5.01
10.5.01
21.5.01
1.6.01
11.6.01
21.6.01
30.6.01
16.7.01
1.8.01
11.9.01
21.9.01
1.10.01
11.10.01
22.10.01
2.11.01
12.11.01
21.11.01
3.12.01
11.12.01
24.12.01
Dal
1.1.01
11.1.01
21.1.01
1.2.01
11.2.01
21.2.01
1.3.01
11.3.01
21.3.01
1.4.01
11.4.01
21.4.01
1.5.01
11.5.01
21.5.01
1.6.01
11.6.01
21.6.01
1.7.01
16.7.01
1.9.01
11.9.01
21.9.01
1.10.01
11.10.01
21.10.01
1.11.01
11.11.01
21.11.01
1.12.01
11.12.01
Al
10.1.01
20.1.01
31.1.01
10.2.01
20.2.01
28.2.01
10.3.01
20.3.01
31.3.01
10.4.01
20.4.01
30.4.01
10.5.01
20.5.01
31.5.01
10.6.01
20.6.01
30.6.01
15.7.01
31.7.01
10.9.01
20.9.01
30.9.01
10.10.01
20.10.01
31.10.01
10.11.01
20.11.01
30.11.01
10.12.01
21.12.01
(*) In alcuni casi, dati o notizie sono pervenute in ritardo e di conseguenza sono state pubblicate non appena possibile.
Questo, di norma, non è invece accaduto nel periodico “La Voce” che, tuttavia, per motivi di spazio, è meno dettagliato.
Quest'ultimo inoltre, essendo stato pubblicato regolarmente ogni mese, copre anche i periodi che non è stato possibile
comprendere nel FlashNews.
Tabella di raccordo de "La Voce"
La Voce
n. 21
n. 22
n. 23
n. 24
n. 25
n. 26
n. 27
n. 28
n. 29
n. 30
n. 31
n. 32
Pubblicata nel mese di
Febbraio 2001
Marzo 2001
Aprile 2001
Maggio 2001
Giugno 2001
Luglio 2001
Agosto 2001
Settembre 2001
Ottobre 2001
Novembre 2001
Dicembre 2001
Gennaio 2002
Contiene i fatti del mese di
Gennaio 2001
Febbraio 2001
Marzo 2001
Aprile 2001
Maggio 2001
Giugno 2001
Luglio 2001
Agosto 2001
Settembre 2001
Ottobre 2001
Novembre 2001
Dicembre 2001
E' possibile richiedere numeri arretrati indirizzando una e-mail a [email protected]
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL IntesaBci
16
Verbali - Accordi - Lettere
Verbale di riunione del 26.2.2001 - GenerComit Distribuzione SIM
Verbale di Riunione
Il giorno 26 febbraio 2001
tra
BANCAINTESA
GenerComit Distribuzione SIM
e
le Delegazioni Sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali FIBA/CISL e UIL.CA
premesso che
negli incontri in data 25 ottobre e 23 novembre 2000 sono state dettagliatamente illustrate le ragioni tecnico organizzative che hanno determinato la scelta dì trasferire la sede legale ed amministrativa della GenerComit
Distribuzione Sim da Mogliano Veneto a Milano,
con lettera in data 26 gennaio 2001, a seguito della formale determinazione assunta dal Consiglio di
Amministrazione di GenerComit Distribuzione nella seduta del 20 dicembre 2001 di attuare il trasferimento predetto entro
il primo semestre dell'anno in corso, 6 stata rinviata in tal senso la procedura prevista dall'art. 147 del C.C.N.L.
19.12.1994 come modificato dal C.C.N.L. 11.7.l999,
hanno convenuto che
a) le modalità e lo stato di attuazione del trasferimento in discorso, il quale avrà corso operativo a far tempo dal 15
marzo p.v., saranno oggetto, tempo per tempo, di tempestiva e periodica informativa di aggiornamento alle
Organizzazioni sindacali: nel corso di detti incontri saranno affrontate tutte le problematiche inerenti le ricadute sul
Personale; le parti si danno pertanto atto che la procedura di cui al 2° cpv della premessa rimarrà aperta sino alla
definizione delle regole per il trasferimento del rapporto di lavoro di cui al punto f);
b) la GenerComit Distribuzione individuerà i Collaboratori da trasferire a Milano tenendo conto della loro disponibilità al
riguardo. I Collaboratori in parola saranno inviati in missione presso i nuovi uffici di Milano della predetta società per lo
svolgimento di un periodo di ambientamento e di addestramento formativo fino al 31 maggio 2001; al termine del
predetto periodo, l'Azienda individuerà i lavoratori che verranno trasferiti definitivamente a Milano, tenuto conto della
volontà espressa dagli interessati entro il 15 marzo p.v., compatibilmente con le esigenze di servizio;
c) a tali Dipendenti si applicherà, ai fini economici e normativi, l'istituto della missione sino al 31 maggio 2001; in
particolare agli stessi saranno corrisposte le seguenti indennità: 2/3 di diaria dal lunedì alla domenica; spese ferroviarie
per il viaggio settimanale di andata e ritorno dalla residenza a Milano; rimborso a piè di lista del pernottamento per n. 5
giorni alla settimana; 3/3 di diana in caso di rinuncia alle spese di pernottamento;
d) la predetta società darà corso al temporaneo distacco sino al 31 maggio 2001 di coloro fra i Dipendenti della Sim
che abbiano espresso esplicita richiesta entro il 15 marzo p.v., presso Filiali del gruppo BANCA INTESA ubicate in un
ambito territoriale da definire sulla base del livello di ricettività di dette Filiali tenuto conto dei luoghi di residenza degli
interessati, iniziando dalle Filiali situate nelle provincie di Treviso, Venezia e Padova; la destinazione definitiva delle
suddette risorse sarà successivamente individuata - al termine del processo di riorganizzazione di GenerComit in corso presso realtà operative facenti capo ad aziende del Gruppo ubicate nella medesima area territoriale;
e) a tutti i lavoratori distaccati sarà applicato il trattamento economico e normativo dell'Azienda distaccante mentre
saranno impartite le direttive organizzative ed operative dell'Azienda distaccataria;
f) le Parti si incontreranno entro la fine del mese di maggio 2001 per definire le modalità e i criteri del trasferimento del
rapporto di lavoro dei lavoratori che confluiranno in Banca Intesa in linea con le regole che saranno definite a livello di
"Gruppo".
FIBA/CISL
UIL.C.A.
GenerComit Distribuzione S.p.A. SIM
Banca Intesa S.p.A.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
17
Verbale d'intesa del 16.3.2001 - Trattamento dei 500 dipendenti Carime che resteranno in Banca
Intesa.
Verbale d'intesa
Premesso che:
a) nel corso dell'incontro del 2 marzo u.s., Banca Intesa, nella sua qualità di Capo Gruppo, ha confermato alle Organizzazioni
Sindacali la definizione dell'accordo - cui sarà data esecuzione presumibilmente entro il primo semestre 2001 - per il passaggio di
Banca Carime a Comindustria;
b) Banca Intesa ha ribadito inoltre che, ai sensi contrattuali, si dovrà far carico di circa n. 500 dipendenti di Carime;
c) nel novero di tali risorse, n. 206 risultavano alla data di sottoscrizione dell'accordo già distaccate presso aziende del Gruppo Intesa,
mentre n. 300 risorse saranno individuate fra gli attuali addetti di Banca Carime;
Banca Intesa ha comunicato che intende avviare il processo di cui in premessa:
proponendo su base volontaria a dipendenti di Banca Carime:
a)
distaccati in Banca Intesa o in Società del Gruppo Intesa;
b)
addetti di Banca Carime disponibili a trasferirsi in Banca Intesa, presso sportelli consistenti nella medesima area territoriale di
Banca Carime, ovvero presso strutture di Banca Intesa in località dagli stessi esplicitamente richieste, cui verranno assegnati in
organico,
una consensuale assunzione in Banca Intesa con contestuali dimissioni volontarie da Banca Carime.
valutando le richieste di incentivo all'esodo di personale non in possesso dei requisiti pensionistici
Ciò premesso
L'Azienda ha altresì confermato che l'assunzione di tale personale avverrà tenendo conto dei seguenti principi:
Salvaguardia dei trattamenti normativi ed economici non già regolati dalla vigente normativa di legge e contrattuale, fatte salve le
più favorevoli previsioni eventualmente rivenienti dal protocollo generale in corso dì definizione presso Banca Intesa, e più
precisamente:
Inquadramenti
Il personale appartenente alle Aree professionali (dalla 1a alla 3a) e alla categoria dei Quadri Direttivi verrà utilizzato in mansioni
equivalenti a quelle svolte presso Banca Carime e allo stesso verrà proposto un inquadramento non inferiore a quello acquisito alla data
delle dimissioni, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella Banca di
provenienza, valide a tutti i fini previsti dalla normativa vigente presso Banca Intesa. In nessun caso, quindi, detti dipendenti potranno
essere considerati come personale di nuova assunzione ai fini economici e normativi.
Retribuzione
Al personale di cui sopra Banca Intesa applicherà i trattamenti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. tempo per tempo vigente e
quelli previsti dai contratti e normative aziendali per i dipendenti di Banca Intesa.
Le retribuzioni annue lorde percepite individualmente dal personale proveniente da Banca Carime (escluse le indennità collegate alla
funzione, ma comprese le altre indennità anche in corso di maturazione) saranno comunque salvaguardate, con riconoscimento degli
eventuali maggiori importi rispetto a quanto corrisposto dalla predetta Banca, sotto forma di "assegno ad personam" non assorbibile per
gli stessi effetti che saranno determinati nel protocollo generale in corso di definizione presso Banca Intesa.
Tale "assegno ad personam" sarà computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e sarà considerato valido ai fini pensionistici.
Per quanto riguarda il premio di fedeltà saranno individuate soluzioni volte a salvaguardare le anzianità maturate.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà data la possibilità di proseguire detto rapporto come da richiesta.
Previdenza
Il personale iscritto ai Fondi di previdenza complementare costituiti presso Banca Carime, potrà riscattare o trasferire la propria
posizione presso il Fondo di previdenza complementare del Gruppo Intesa. In quest'ultimo caso sarà salvaguardato - fatto salvo il caso
di più favorevoli previsioni rivenienti dal protocollo generale in corso di definizione presso Banca Intesa - il livello di contribuzione già
previsto a carico di Banca Carime, nei medesimi importi e/o quantità percentuali, determinato sulla stessa base di calcolo. Per il
personale assunto dopo il 28.4.1993 varranno le previsioni di cui all'Accordo 28.12.2000.
Polizze assicurative
Relativamente alla assistenza sanitaria sarà garantito un contributo in linea con le previsioni contenute nel protocollo generale in corso
di definizione presso Banca Intesa.
Esposizione debitoria
Banca Intesa garantirà il mantenimento dei finanziamenti per mutui alle stesse condizioni e misure in essere alla data delle dimissioni
sino all'estinzione.
Formazione
Per il personale è previsto un periodo di formazione di almeno 10 giorni per l'apprendimento delle diverse procedure e dei criteri
organizzativi in atto presso gli sportelli di Banca Intesa.
Sede di lavoro
La sede di lavoro sarà proposta al dipendente tenendo conto della sua residenza o delle richieste avanzate dallo stesso e non si darà
luogo ad ulteriori trasferimenti di ufficio nei successivi 24 mesi.
Per il personale attualmente già distaccato presso Intesa Gestione Crediti, l'Azienda conferma che successivamente alle
dimissioni da Banca Carime e all'assunzione in Banca Intesa, il trasferimento del rapporto di lavoro presso Intesa Gestione Crediti
avverrà contestualmente con i dipendenti di Cariplo e Bav, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito presso la predetta Società. Per tale
personale Banca Intesa, inoltre, nel caso di eccedenze accertate dopo le procedure contrattuali e di legge relative a ristrutturazioni e
riorganizzazioni si impegna ad effettuarne la riassunzione riallocando lo stesso nella propria struttura o in aziende del Gruppo presenti
nelle zone di provenienza. In ogni caso saranno applicate nei confronti del predetto personale le medesime garanzie di cui risultasse
destinatario, a seguito del protocollo generale in corso di definizione, il personale della medesima Società proveniente dalle banche
commerciali del Gruppo.
Banca Intesa, al fine di assicurare una più efficace e trasparente gestione del processo di fuoriuscita da Banca Carime delle circa n. 500
risorse, di cui ai precedenti punti, si impegna ad incontrarsi con le OO.SS., per tutto il periodo di esecuzione degli interventi di cui sopra,
al fine di fornire dettagliata informativa sugli stessi e sui risultati conseguiti ed individuare occorrendo eventuali ed ulteriori soluzioni.
Bari, 16 marzo 2001
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Verbale di Accordo 13.4.2001 - Accordo di fusione e Protocollo sulle garanzie
VERBALE DI ACCORDO
In data 13 aprile 2001
tra
Banca Intesa S.p.A. e Banca Commerciale Italiana S.p.A.
e
la F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
la F.A.L.C.R.I. (Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani)
la F.I.B.A./C.I.S.L. (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi)
la F.I.S.A.C./C.G.I.L. (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito)
la UIL C.A. (Unione Italiana del Lavoro Credito e Assicurazioni)
premesso che:
nel novembre 2000 sono state avviate le procedure di legge e contratto relative all’incorporazione in Banca Intesa, a decorrere dal
31 dicembre 2000, di BAV (Banco Ambrosiano Veneto), CARIPLO, MCL (Mediocredito Lombardo), e a decorrere dal 1° maggio 2001,
di COMIT (Banca Commerciale Italiana) e al trasferimento del rapporto di lavoro a ISS (Intesa Sistemi e Servizi) e IGC (Intesa Gestione
Crediti) del personale all’epoca dipendente di CARIPLO e BAV,
il 29 dicembre 2000 è stato sottoscritto un Verbale di riunione con il quale le Parti si davano atto dell’esito delle suddette
procedure, concordando l’impegno a definire un “contratto di ingresso” per il personale proveniente dalle Banche incorporate e a
disciplinare talune specifiche regolamentazioni applicabili a tutto il personale di Banca Intesa, nonché prorogando consensualmente le
procedure relative a ISS e IGC,
tenuto altresì conto che
per la realizzazione del modello organizzativo definito nel Masterplan di Banca Intesa - diffusamente illustrato alle Organizzazioni
Sindacali in occasione degli incontri in data 11 aprile, 7 giugno, 10 ottobre, 20 dicembre 2000, 12 gennaio, 23 febbraio e 26 marzo 2001
- è stato progettato un percorso in più fasi che si completerà alla fine del 2003 con l’unificazione dei sistemi informativi, garantendo la
continuità di presidio sul territorio e sulla clientela e realizzando nei minimi tempi necessari la nuova struttura organizzativa e
manageriale,
le Parti
hanno definito nel presente Accordo:
le regole per la gestione del Piano Industriale del Gruppo Intesa, in particolare con riferimento ai processi di riequilibrio degli
organici, di mobilità territoriale, al trasferimento dei rapporti di lavoro a ISS e IGC, nonché alle procedure di informativa e confronto
sindacale per la gestione dei progetti di riorganizzazione,
la disciplina dei rapporti di lavoro del personale proveniente dalle Banche incorporate, nonché alcuni istituti applicabili a tutto il
personale di Banca Intesa.
Confronto sul Piano Industriale
In relazione agli articolati progetti di intervento organizzativo e/o societario comportanti:
operazioni di trasferimenti di azienda (quali fusioni, cessioni di ramo d’azienda, scissioni ecc.);
rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni di immediata realizzazione dalle quali derivino comunque ricadute sul personale;
riorganizzazioni a realizzazione progressiva che, in ragione della loro complessità, si sviluppano in fasi di sperimentazione, di
attuazione transitoria e di attuazione operativa (come nel caso del riassetto delle reti commerciali secondo il modello divisionale, della
razionalizzazione delle attività di back office delle reti e dell’attuazione dei processi riorganizzativi delle Direzioni Centrali),
Le OO.SS.LL. saranno coinvolte - anche su loro richiesta - nelle diverse fasi dei progetti di riorganizzazione per un esame congiunto
sulla loro progressiva evoluzione.
Resta inteso che, per l’attuazione dei progetti di cui sopra, saranno attivate le procedure previste dalle norme di legge e di contratto.
Si darà corso all’attuazione in via definitiva dei provvedimenti comportanti ricadute sul personale nell’ambito organizzativo, volta per
volta interessato (esempio: trasferimenti e/o processi di riconversione e riqualificazione) solo dopo la conclusione delle procedure di cui
sopra; il termine previsto dalle predette procedure - relativamente ai progetti a realizzazione progressiva - decorre dalla data
dell’informativa sull’avvio della fase di attuazione operativa.
Strumenti e modalità di riequilibrio degli organici e di gestione delle eccedenze di Gruppo
In relazione ai diversi obiettivi da perseguire stabiliti nel Piano Industriale, relativi alla razionalizzazione degli organici, ci si atterrà a
modalità gestionali e si farà ricorso agli strumenti contrattuali come di seguito precisato:
equilibrata gestione del turn over e contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario;
processi di riqualificazione e riconversione professionale;
adesione volontaria a forme di flessibilizzazione della prestazione lavorativa (part time e forme di flessibilità dell’orario di lavoro);
incentivazioni all’esodo volontario;
attivazione del c.d. “Fondo esuberi”, così come previsto dal Verbale di Incontro 24 gennaio 2001 sottoscritto in sede nazionale.
Tale iniziativa potrà essere attuata a far tempo dal secondo semestre 2002.
Confronto relativo agli organici alle seguenti scadenze:
entro il 30 giugno 2001 le Parti si impegnano ad effettuare una verifica a livello aziendale;
entro il 31 ottobre 2001 analoga verifica sarà effettuata a livello di Gruppo;
entro il primo semestre del 2002 incontro per un esame a livello di Gruppo delle prospettive di conseguimento degli obiettivi di
riequilibrio degli organici delineati dal Piano Industriale, anche al fine di concordare criteri e modalità (numero risorse interessate, ambiti
organizzativi, tempistica, ecc.) per l’attivazione del c.d. “Fondo esuberi”.
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Modalità per la gestione di operazioni di cessione di filiali
In relazione al processo di razionalizzazione delle Filiali previsto dal Piano Industriale 2001-2003 (disposizioni dell’antitrust, nonché
ottimizzazione del presidio territoriale con la cessione di filiali sovrapposte ritenute non strategiche), l’Azienda conferma che, oltre alle
operazioni già comunicate – ultima delle quali UNIPOL – la vendita degli sportelli contemplata dal Piano suddetto si concluderà con
l’individuazione dei cessionari presumibilmente entro il primo semestre 2001.
Il perfezionamento delle relative operazioni avverrà entro l’anno.
Tali ultime cessioni riguarderanno circa n. 60 sportelli e n. 320/360 risorse.
Ai fini delle previste informative resta inteso che gli organici di riferimento saranno individuati alla data della delibera che autorizza la
cessione di cui si darà tempestiva comunicazione alle OO.SS.LL..
In proposito si precisa che nelle suddette e conclusive operazioni di cessione, Banca Intesa impegnerà le banche cessionarie:
a non effettuare nei confronti del personale oggetto di cessione alcuna risoluzione del rapporto di lavoro per effetto
dell’acquisizione del ramo di azienda;
a non effettuare ulteriori trasferimenti a terzi dei medesimi sportelli nell’arco dei successivi 24 mesi;
a salvaguardare la professionalità nonché un trattamento complessivamente equivalente a quello acquisito dai dipendenti, tenuto
conto delle anzianità maturate.
Inoltre, nell’ambito delle previste procedure, saranno ricercate, di concerto con l’acquirente, soluzioni atte a individuare un trattamento
economico complessivamente equivalente, comprensivo del trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori oggetto di
cessione, nonché finalizzate a limitare la mobilità del personale appartenente alle Aree Professionali, individuando ambiti temporali e
territoriali circoscritti per eventuali trasferimenti.
Nelle stesse procedure sarà altresì ricercata la necessaria continuità di esercizio delle attività sindacali.
Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa
L’attuazione della fase operativa dei progetti di riorganizzazione delle reti commerciali secondo il modello divisionale, di
razionalizzazione delle attività di back office delle reti e dei processi riorganizzativi delle Direzioni Centrali, potrà comportare mobilità
territoriale per quote di lavoratori.
L’Azienda, nel corso dei previsti incontri, fornirà alle OO.SS.LL. adeguate e preventive informative sui fenomeni di mobilità - temporanea
e/o definitiva - connessi agli specifici progetti in atto e sul numero delle risorse interessate.
Resta stabilito che la gestione delle ricadute in termini di riallocazione territoriale delle risorse conseguenti alla realizzazione di detti
processi avverrà nel rispetto dei criteri di seguito specificati.
Banca Intesa s’impegna, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, ad orientare anche la mobilità territoriale a criteri
di valorizzazione delle risorse e di crescita professionale, garantendo al riguardo i necessari e specifici percorsi formativi.
I trasferimenti derivanti dall’attuazione dei progetti di riorganizzazione delle reti commerciali secondo il modello divisionale, di
razionalizzazione delle attività di back office delle reti e dei processi riorganizzativi delle Direzioni Centrali - ferme restando le previsioni
di legge e contratto vigenti in materia - saranno effettuati su base volontaria qualora la distanza tra la residenza/domicilio del lavoratore
e la nuova sede di lavoro sia superiore a 50 Km per gli appartenenti alle Aree Professionali e a 70 Km per i Quadri direttivi di 1° e 2°
livello, salvo che detto trasferimento comporti un avvicinamento al luogo di residenza/domicilio.
Tali previsioni hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica nel corso di apposito incontro da tenersi entro il mese di
ottobre 2001.
Laddove le esigenze aziendali di mobilità connesse all’avvio dei progetti di cui sopra non potessero risultare soddisfatte, le Parti
s’impegnano ad individuare le soluzioni idonee al fine di raggiungere alle scadenze stabilite gli obiettivi prefissati dal piano industriale.
Resta comunque inteso che nel caso si rendesse necessario disporre trasferimenti presso unità produttive situate ad oltre 25 km di
distanza dal luogo di residenza/domicilio del dipendente, il provvedimento potrà essere disposto solo in presenza del consenso per gli
appartenenti alle seguenti categorie di personale:
personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai tre anni (ovvero del padre lavoratore quando detti figli siano
affidati a lui esclusivamente);
dipendenti portatori di handicap ovvero nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e
documentate condizioni di malattia;
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Banca Intesa, per agevolare il personale coinvolto nel processo di mobilità, favorirà - compatibilmente con le esigenze di servizio - il
ricorso agli strumenti in materia di flessibilità degli orari di lavoro previsti dal C.C.N.L..
In caso di trasferimento – che non comporti l’effettivo cambio di residenza per l’interessato – Banca Intesa, nei casi di distanza
superiore a 30 km tra la residenza e la nuova sede di lavoro, qualora sussista un oggettivo maggior disagio per l’interessato,
riconoscerà i seguenti importi ripartiti in due quote semestrali:
da 30 sino a 45 Km
da 46 Km sino a 70 Km
oltre i 70 Km
Lit. 2.500.000
Lit. 5.000.000
Lit. 7.000.000
oltre a n. 30 giorni di diaria nella misura contrattualmente spettante.
La distanza è quella più breve tra la residenza – da intendersi come abituale dimora – e la nuova sede di lavoro.
Detto trattamento non sarà erogato nel caso in cui:
il lavoratore sia trasferito ad unità produttiva situata nel luogo in cui ha la propria residenza/domicilio ovvero, per effetto del
trasferimento, sia avvicinato alla propria residenza/domicilio;
il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda presentata dal lavoratore.
Nel caso di trasferimento che comporti l’effettivo cambio di residenza, si applicano le disposizioni previste dal C.C.N.L. 11 luglio 1999.
Le presenti intese hanno carattere eccezionale ed hanno validità sino al 31 dicembre 2003.
Esigenze di organico delle Società del Gruppo
Le esigenze operative che determinano necessità temporanee di rafforzamento degli organici nell’ambito delle aziende del Gruppo,
pure collegate a trasferimenti di attività, potranno essere soddisfatte anche ricorrendo all’istituto del distacco, ferma restando la
salvaguardia delle professionalità acquisite.
In tale prospettiva, la Capogruppo presenterà preventivamente alle Delegazioni Sindacali di Gruppo, nell’ambito di appositi incontri, i
progetti complessivi di mobilità riguardanti gruppi di lavoratori.
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In presenza di mobilità territoriale, nella concreta attuazione dei provvedimenti di distacco - anche in un’ottica di crescita professionale si terrà prioritariamente conto delle disponibilità che dovessero emergere a livello individuale, fermo restando che i provvedimenti di
distacco saranno adottati nel rispetto delle condizioni stabilite nel capitolo sui “Processi di mobilità territoriale” del presente Verbale di
Accordo.
Le esigenze di rafforzamento strutturale degli organici nell’ambito delle aziende del Gruppo, al di fuori delle ipotesi di trasferimento di
rami d’azienda, potranno essere soddisfatte mediante risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e riassunzione presso altra
Società del Gruppo.
Fermo restando il rispetto del generale principio di salvaguardia dei trattamenti normativi ed economici, resta inteso che al momento
dell’assunzione - che avverrà senza soluzione di continuità - di tale personale saranno ricercate soluzioni atte a individuare un
trattamento economico complessivamente equivalente, tenendo anche conto del trattamento previdenziale ed assistenziale in
precedenza fruito da ciascun interessato.
Nei casi in cui nell’ambito di un’azienda il fenomeno delle assunzioni di personale proveniente da altre Società del Gruppo dovesse
risultare significativo, Banca Intesa informerà preventivamente le Delegazioni Sindacali nel corso di un apposito incontro per la ricerca
di soluzioni condivise.
In ogni caso, negli incontri di verifica periodica sull’evoluzione degli organici - previsti dal presente Verbale di Accordo - Banca Intesa
fornirà, una puntuale informativa sul totale del personale interessato da operazioni di siffatta natura.
Disposizioni per il personale conferito a ISS e IGC
Trasferimento del rapporto di lavoro a Intesa Sistemi e Servizi e a Intesa Gestione Crediti
Ad esito delle procedure avviate in data 17 novembre 2000 per il trasferimento dei rapporti di lavoro a ISS/IGC si conferma che per il
personale di Banca Intesa detto trasferimento avrà decorrenza 1° maggio 2001.
Per i dipendenti della Banca Commerciale Italiana il trasferimento sarà effettuato, successivamente al passaggio di questi ultimi in
Banca Intesa e, presumibilmente, dopo il 1° giugno 2001, espletate le relative procedure destinate ad esaurirsi con la ratifica del
presente Accordo.
Considerata la valenza strategica di ISS/IGC, le Parti concordano sulla necessità di definire un complesso di tutele di carattere
contrattuale e occupazionale per il personale ad esse conferito.
Tutele di carattere contrattuale
Nei riguardi di tutto il personale di ISS/IGC (in servizio e di futura assunzione) troverà applicazione il C.C.N.L. 11 luglio 1999. Le
Società in questione provvederanno ad iscriversi all’A.B.I.;
al personale conferito saranno applicate le norme di cui al capitolo “Accordo economico relativo alla fusione” del presente Verbale
di Accordo;
premio aziendale per gli esercizi 2000 e 2001: sarà riconosciuto quello della società di provenienza, secondo le relative
regolamentazioni. Per l’anno 2002 sarà definita un’apposita disciplina che prevederà anche il riferimento a indicatori relativi alle
performance della Capogruppo;
inquadramenti, orari, turni di lavoro ecc.: saranno definite specifiche discipline correlate alla particolarità dei processi produttivi.
Fino ad allora al personale conferito continueranno ad essere applicate, in materia di inquadramento, le norme che saranno convenute
ai sensi del presente accordo;
il personale conferito continuerà ad essere adibito alle attuali mansioni o in altre di equivalente contenuto professionale.
Gestione delle richieste di ricollocazione nella rete
Valutate le esigenze di servizio si conviene che in caso di domande di ricollocazione pervenute:
entro il 31 maggio 2000: il personale sarà mantenuto in distacco presso ISS/IGC e la ricollocazione avverrà, con la necessaria
gradualità, entro il 30 giugno 2002;
dopo il 31 maggio 2000, da personale in servizio a ISS: saranno accolte sino al raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento
previsto dal Piano Industriale, a partire dal secondo semestre 2002 e secondo la seguente progressione:
sino a 50 entro il 31 dicembre 2002
sino a 50 entro il 30 giugno 2003
sino a 50 entro il 31 dicembre 2003
sino a 100 entro il 31 dicembre 2004;
dopo il 31 maggio 2000, da personale in servizio a IGC: saranno accolte in coerenza con il dimensionamento della Società
secondo la seguente progressione:
sino a 10 entro il 31 dicembre 2002
sino a 10 entro il 30 giugno 2003
sino a 10 entro il 31 dicembre 2003
sino a 20 entro il 31 dicembre 2004.
Le Parti verificheranno trimestralmente la situazione delle domande giacenti per valutare l’impatto sulla funzionalità delle predette
Società; entro il 31 dicembre 2003, accertata la situazione delle domande all’epoca giacenti, le Parti si incontreranno per individuare
idonee soluzioni al riguardo.
Le richieste di avvicendamento e di rotazione in altri compiti ovvero di rientro presso la rete commerciale del Gruppo, avanzate in
un’ottica di crescita professionale dal Personale conferito, entro il biennio successivo alla conclusione del processo di efficientamento,
saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle professionalità acquisite e delle condizioni
personali e familiari dell’interessato, previa definizione di apposito percorso formativo.
Banca Intesa accoglierà, inoltre, le domande di rientro presentate dal personale conferito, in presenza di particolari e gravi necessità di
carattere personale e/o familiare, debitamente documentate.
Clausole sulle garanzie occupazionali
In caso di tensioni occupazionali presso ISS/IGC, che si verificassero anche una volta esaurito il processo di efficientamento, connesse
a crisi aziendali, perdita di controllo proprietario, vendita o cessazione dell’azienda nonché in caso di trasferimento delle sedi di lavoro in
altra località significativamente distante dalle attuali, qualora – esperite le previste procedure contrattuali – dovessero permanere
eccedenze di personale, la Capogruppo riallocherà le risorse presso Società del Gruppo Intesa, favorendo, compatibilmente con le
esigenze di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di provenienza.
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Qualora – in caso di cessione delle predette aziende a società non bancarie – dovessero emergere, entro il limite massimo di sette anni
dall’operazione, tensioni occupazionali conseguenti alla decisione di Banca Intesa di far rientrare in tutto o in parte le attività cedute,
ovvero di affidarne il relativo svolgimento ad altra società, Banca Intesa si renderà disponibile a riallocare le risorse eccedenti presso
società del Gruppo, favorendo, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di
provenienza.
Ambito di applicazione
Le garanzie contenute nei precedenti comma:
si applicano al personale trasferito presso ISS/IGC ai sensi del presente Accordo;
non riguardano coloro i quali abbiano maturato il diritto al trattamento di pensione I.N.P.S. o all’accesso alle prestazioni del “Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito” esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.
Accordo economico relativo alla fusione
Trattamento economico
Conservazione sotto forma di “Assegno ad personam ex Verbale di Accordo 13.4.2001” delle eventuali differenze fra il trattamento
contrattuale aziendale previgente (escluse le quote extrastandard del premio annuale di rendimento standard di settore che
continueranno ad essere corrisposte secondo le modalità precedentemente in atto) e quello spettante ai sensi del C.C.N.L. 11 luglio
1999, non assorbibile negli incrementi retributivi conseguenti a futuri avanzamenti di merito.
Riconoscimento dell’eventuale automatismo economico e di carriera in corso alla data di incorporazione secondo le regole della
previgente contrattazione aziendale.
Mantenimento esclusivamente a favore del personale che le percepisca alle date di incorporazione sotto forma di “Indennità di funzione
ad personam ex Verbale di Accordo 13.4.2001” delle eventuali indennità aziendali legate a specifiche funzioni (con cessazione all’atto
dell’assegnazione di un nuovo incarico).
Premio aziendale
Per il premio aziendale 2000, che sarà erogato nel mese di luglio p.v., sottoscrizione di un Accordo che preveda un importo parametrato
(3ª area professionale 3° livello retributivo):
L. 3.700.000 personale Banca Intesa (Cariplo, BAV e MCL); L. 3.100.000 per il personale COMIT;
una quota fissa di L. 500.000 uguale per tutti collegata al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione previsti dal piano di
integrazione, quota che sarà altresì prevista nel premio aziendale dei prossimi anni.
Entro il 30 giugno 2001 impegno a concordare criteri e modalità per il premio aziendale 2001, 2002 e 2003.
Buono Pasto
A decorrere dalle date di fusione corresponsione, secondo le modalità previste dall’art. 42 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, di un buono
pasto di L. 9.000 giornaliere.
Per il personale a part-time che effettua una pausa, un buono pasto di L. 6.000 giornaliere ovvero, per il personale già a part-time, nelle
misure in atto se di miglior favore.
Previdenza complementare
Conferma degli accordi aziendali in essere.
Per il personale già BAV iscritto al FAPA anteriormente al 28 aprile 1993, nonché per quello di Banca Carime (sempre se iscritto
anteriormente al 28 aprile 1993) che trasferisca la propria posizione ed infine per il personale ex Mediosud se già destinatario di accordi
alla data del 28 aprile 1993, contributo aziendale non inferiore al 4,30 % della retribuzione utile ai fini del T.F.R..
Conferma per il personale CARIPLO già destinatario dell’accordo aziendale del gennaio 1992, regolante il riassetto della previdenza
aziendale conseguente all’entrata in vigore della legge n. 218/1990 (legge Amato), della specifica indennità così come convenuta nel
suddetto accordo.
Banca Intesa conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto fra le Parti al fine di definire la trasformazione dei fondi a
prestazione definita ancora in essere nell’ambito aziendale.
Assistenza Sanitaria Integrativa
Per l’anno 2001 conferma dell’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa, con le misure e i criteri di contribuzione in
essere presso le Banche incorporate.
Impegno delle Parti a confrontarsi al fine di addivenire, entro il 30 settembre 2001, ad una proposta volta a uniformare il sistema
assistenziale aziendale a far tempo dal 1° gennaio 2002, con l’obiettivo di istituire una cassa sanitaria di Gruppo.
Al riguardo le Parti terranno in considerazione le situazioni esistenti e confermano la volontà di adottare una forma atta a fornire
prestazioni aggiuntive/integrative, in linea con quelle attualmente assicurate dalle casse assistenziali del Gruppo, compatibilmente con
l’evoluzione del quadro normativo in materia.
A far tempo dal 1° gennaio 2002 la contribuzione complessiva a forme di assistenza sanitaria integrativa sarà del 2,30% suddivisa fra
Banca Intesa (1,30%) e dipendente (1%), ferme restando per il personale proveniente dalle diverse Banche le misure di cui all’allegata
tabella.
Impegno delle Parti a vincolare, anche nella nuova forma istituita, le disponibilità ora esistenti nei singoli Enti a favore del personale
iscritto agli Enti medesimi.
Impegno della Banca, nei primi tre anni, a tenersi a proprio carico gli oneri di parte del personale di cui la Cassa medesima si avvarrà
per la propria operatività.
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Allegato
PERSONALE
Ex B.A.V.
Ex CARIPLO
Ex COMIT
Ex MEDIOCREDITO
Ex CARIME
QUOTA A CARICO
LAVORATORE
0,30%
1,10%
0,10%
1,10%
0,30%
QUOTA A CARICO
BANCA INTESA
2%
1,20%
2,20%
1,20%
2%
Le Parti si incontreranno a far tempo dal 2 maggio p.v. per definire le materie non disciplinate dal presente Verbale di Accordo tra le
quali:
inquadramenti;
rapporti di lavoro a tempo parziale;
formazione professionale;
condizioni igienico - sanitarie;
sicurezza antirapina;
ferie arretrate;
associazioni dipendenti;
accordi ex art. 4 L. 300/70 in materia di registrazione del traffico telefonico;
regime delle anticipazioni del TFR;
fonti istitutive FAPA di Gruppo (ivi compreso l’accordo per il personale di Banca Intesa non ancora iscritto a forme di previdenza
complementare);
agibilità sindacali;
pari opportunità;
politiche sociali.
Banca Intesa, inoltre, entro il 30 settembre 2001, promuoverà un apposito incontro per esaminare congiuntamente le disposizioni che
saranno applicate in materia di agevolazioni finanziarie e condizioni per il personale, sino a tale data continueranno a trovare
applicazioni le disposizioni in atto presso le aziende di rispettiva provenienza.
In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento, Banca Intesa proseguirà nell’applicazione delle condizioni già previste presso
le rispettive Banche incorporate.
Il presente Verbale di Accordo sarà sottoposto alle assemblee dei lavoratori.
______________________________________________________________________________________________
Milano, 13 aprile 2001
Alle OO.SS.
Loro Sedi
A chiarimento di quanto previsto nel paragrafo “ Trattamento economico” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001, in merito alla
clausola di assorbibilità, si precisa che l’assegno ad personam ivi contemplato non sarà assorbibile a fronte di futuri incrementi retributivi
derivanti da:
promozione di merito;
promozioni conseguenti alla copertura di posizioni di lavoro/ruoli previsti dal contratto aziendale;
rinnovi del contratto nazionale,
maturazione di scatti di anzianità
istituti contrattuali collegati a risultati di produttività/redditività.
Si precisa altresì che l’assorbimento non riguarderà gli importi derivanti dal riconoscimento degli eventuali automatismi in corso di
maturazione alla data di incorporazione.
Si conferma inoltre, relativamente al paragrafo “Previdenza complementare” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001, che il contributo
aziendale del 4,30% ivi previsto è da intendersi al netto del contributo di solidarietà all’I.N.P.S.
Distinti saluti
BANCA INTESA S.p.A.
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VERBALE DI ACCORDO 27.4.2001 - Conferimento in Mediofactoring S.p.A. del ramo d’azienda “factoring” di
Comit Factoring S.p.A.
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 27 aprile 2001,
tra
Mediofactoring Spa
Comit Factoring Spa
e
Le Delegazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL e FISAC/CGIL
Premesso che:
Nel processo di integrazione delle attività svolte dai Gruppi Intesa e Comit è stato elaborato il piano dei lavori finalizzati a far confluire in
Mediofactoring il complesso delle attività di factoring del Gruppo Intesa, attualmente distribuite in Comit Factoring S.p.A. e Mediofactoring S.p.A.;
In relazione a ciò è stato deliberato dai competenti organi statutari il progetto relativo al conferimento in Mediofactoring S.p.A. del ramo
d’azienda “factoring” di Comit Factoring S.p.A. con effetto dal 1° maggio 2001;
Detto conferimento tende a realizzare le maggiori sinergie possibili, attraverso la concentrazione delle attività di factoring in un’unica entità del
Gruppo, con l’obiettivo di ottenere incrementi di attività più che proporzionali rispetto a quelli singolarmente prevedibili per i due segmenti nell’ottica, altresì,
di salvaguardare e sviluppare i livelli occupazionali;
Le predette società hanno proceduto a fornire alle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni sindacali aziendali di Banca
Intesa, la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
Su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme;
Durante il confronto si è altresì tenuto conto del Verbale di Accordo sottoscritto in data 1.4.2001 in Banca Intesa, per quanto applicabile alla
fattispecie di cui si tratta,
si è convenuto quanto segue:
1.
a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° maggio 2001) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Comit Factoring
appartenente al ramo d’azienda ceduto (cfr. accluso elenco) proseguirà, senza soluzione di continuità, con Mediofactoring al quale verrà trasferito il TFR
maturato dal suddetto personale sino al 30.4.2001;
2.
il personale di Comit Factoring non appartenente al predetto ramo di azienda proseguirà il rapporto di lavoro con la Società medesima, sino a quando
non avverrà la fusione di Comit Factoring in Banca Intesa. Nel frattempo detto personale verrà gradualmente distaccato presso Banca Intesa od altre
Società del Gruppo, tenendo conto principalmente delle domande eventualmente presentate dal personale medesimo e del tipo di attività svolta dagli
interessati. Al personale il cui rapporto di lavoro verrà trasferito, previo passaggio in Banca Intesa, ad Intesa Gestione Crediti saranno applicate le garanzie
previste nel Verbale di Accordo 13.4.2001;
3.
prima della fusione di Comit Factoring in Banca Intesa verranno attivate in tempo utile le previste procedure; in tale sede le parti si incontreranno per
definire condizioni di passaggio in linea con quelle stabilite per il personale confluito in Banca Intesa;
4.
dalla predetta data del 1° maggio 2001 al personale di cui al punto 1 verrà applicato, in via esclusiva e sostitutiva di quanto precedentemente in atto a
qualsiasi titolo o causa, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11.7.1999, il Contratto Integrativo aziendale e tutti gli accordi a latere vigenti in
Mediofactoring, salvo quanto previsto dal presente accordo. Il personale di Comit Factoring conferito verrà utilizzato in mansioni equivalenti a quelle svolte
presso la società cedente, tenendo conto delle anzianità nel ruolo ricoperto, e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo
livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di
maturazione nella società cedente. Le parti si incontreranno entro il 30.9.2001 per verificare gli inquadramenti del personale in relazione alle attività svolte
dalle attuali figure professionali. In tale sede ci si confronterà sulle eventuali nuove figure professionali che potranno derivare dal nuovo assetto
organizzativo, salvaguardando le esperienze maturate in materia presso la società di provenienza;
5.
per quanto riguarda il personale a tempo parziale l’azienda manterrà le attuali articolazioni orarie;
6.
per i lavoratori di cui al punto 1 è previsto un periodo di formazione di almeno tre giorni per l’apprendimento dei criteri e dei processi organizzativi in
atto presso la società cessionaria;
7.
per quanto concerne la previdenza complementare, il personale conferito manterrà la propria iscrizione a Simcogef fino alla fine dell’anno in corso;
dopo di che potrà trasferire, alle stesse condizioni in atto la propria posizione presso il FAPA del Gruppo Intesa, al quale sono iscritti i dipendenti di
Mediofactoring;
8.
per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, il personale di Comit Factoring conferito potrà mantenere l’iscrizione alle attuali casse per tutto
l’anno 2001, mantenendo gli attuali criteri di contribuzione e le prestazioni in essere. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di ottobre per
concordare una forma di assistenza sanitaria unica per tutto il personale di Mediofactoring o per valutare la possibilità di aderire alla eventuale Cassa
Sanitaria di Gruppo. Qualora alla predetta data non fosse ancora stata costituita la Cassa di Gruppo, il personale proveniente da Comit Factoring potrà
mantenere l’iscrizione alla Cassa di provenienza fino a quando la medesima rimarrà in essere e comunque non oltre il 31.12.2002;
9.
nei confronti del personale conferito da Comit Factoring continueranno a trovare applicazione le condizioni attualmente previste in materia di
agevolazioni finanziarie e condizioni per il personale sino al 30.9.2001. Entro tale data Mediofactoring presenterà le nuove condizioni da applicare a tutto il
personale della società che saranno congiuntamente esaminate. In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento, continueranno ad essere
applicate le condizioni previste presso la società cedente;
10. Comit Factoring e Mediofactoring procederanno separatamente a definire con le rispettive rappresentanze aziendali, sulla base dei criteri in atto, il
premio aziendale relativo all’anno 2000 che sarà erogato alle scadenze aziendalmente stabilite. Per l’esercizio 2001 e seguenti verranno invece definiti
criteri comuni per tutto il personale di Mediofactoring;
11. ai fini degli importi erogati a titolo di “Premio di Fedeltà” da parte di Mediofactoring valgono le anzianità acquisite presso Comit Factoring. I dipendenti
oggetto del conferimento che alla data del 30.4.2001 abbiano totalizzato almeno 15 anni interi di anzianità presso la società cedente potranno chiedere a
quest’ultima la liquidazione di un importo pari al rateo dell’analogo premio maturato. In tal caso l’anzianità per la maturazione del premio di fedeltà previsto
presso Mediofactoring, sarà comunque riconosciuta ed il premio riproporzionato agli anni di effettivo servizio prestato presso Mediofactoring;
12. al personale di Comit Factoring conferito in Mediofactoring e a quello che rimarrà alle dipendenze di Banca Intesa sarà riconosciuto, a far tempo dal
1° maggio 2001, un ticket pasto di Lit. 9.000;
13. le parti si danno atto che, in relazione a quanto stabilito dal capitolo “Strumenti e modalità di riequilibrio degli organici e di gestione delle eccedenze di
Gruppo” del verbale di accordo 13.4.2001, si darà luogo, anche presso Mediofactoring al confronto sulla materia degli organici. Entro 6 mesi dal
conferimento si effettuerà un’ulteriore verifica relativa alle ricadute sugli organici conseguenti all’operazione di cui trattasi al fine di valutare la possibilità di
accogliere alcune delle domande pendenti di trasferimento presso la rete del Gruppo Intesa – alle condizioni previste dal capitolo “Esigenze di organico
delle società del Gruppo” del verbale di accordo 13.4.2001 – dando la precedenza ai Collaboratori residenti in località più distanti e a quelli con più urgenti
necessità familiari (assistenza a figli minori o a familiari portatori di handicap), tenendo presente, a parità di condizioni, la data della richiesta.
Le parti si danno atto che Banca Intesa ha partecipato alle procedure così come previsto dalla normativa contrattuale vigente.
A tale procedura hanno altresì partecipato, ai sensi degli attuali accordi di Gruppo, le sottoscritte Organizzazioni sindacali.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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24
VERBALE DI ACCORDO 27.4.2001 Mediofactoring S.p.A.
in relazione alla possibilità di ridurre la durata dell’intervallo da un’ora a 30 minuti, ferma restando la durata
dell’orario giornaliero previsto.
VERBALE DI ACCORDO
In data 27 aprile 2001
tra
Mediofactoring S.p.A.
e
Le rappresentanze sindacali aziendali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL
In relazione a quanto previsto dall’art. 89, secondo comma del CCNL 11.7.1999, si è convenuto quanto segue:
1. l’azienda consentirà, in via sperimentale, a Collaboratori appartenenti alle Aree Professionali che ne facciano
richiesta, la possibilità di ridurre la durata dell’intervallo da un’ora a 30 minuti, ferma restando la durata dell’orario
giornaliero previsto;
2. le richieste verranno accolte tenuto conto delle esigenze di servizio di ciascun nucleo di lavoro. A questo fine
l’azienda comunicherà preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali il numero massimo di richieste
accoglibili. Qualora il numero delle richieste presentate per ciascun nucleo fosse superiore a quello delle accoglibili, si
darà la precedenza alle domande presentate dai lavoratori con problemi di pendolarismo o di carattere familiare (per
esempio assistenza a figli minori o a familiari portatori di handicap);
3. le parti si rivedranno entro il 31.12.2001 per verificare gli effetti della sperimentazione.
______________________________________________________________________________
Milano 27 aprile 2001
Spettabili
Rappresentanze Sindacali aziendali
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
Con riferimento alla richiesta formulataci in data odierna, Vi conferiamo la nostra disponibilità ad individuare, a margine
della prossima contrattazione integrativa aziendale, interventi economici da destinare ai Collaboratori con figli o
equiparati portatori di handicap.
Cordiali saluti.
MEDIOFACTORING SPA
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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25
Verbale di Accordo 3.5.2001 - Premio Aziendale 2000 Banca Intesa
VERBALE DI ACCORDO
In data 3 maggio 2001,
tra
-
IntesaBci
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento facenti capo a FABI, FALCRI, FIBA/CISL,
FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che:
a)
il personale appartenente alle Banche incorporate (Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo, e Mediocredito
Lombardo) è stato sinora destinatario di specifiche previsioni in materia di premio aziendale correlate a indicatori di
produttività e redditività tra loro diversificati;
b)
l’operazione di fusione per incorporazione in Banca Intesa (oggi IntesaBci) di Banco Ambrosiano Veneto,
Cariplo e Mediocredito Lombardo ha avuto effetto giuridico dal 31 Dicembre 2000 ma con effetti fiscali e di bilancio che
decorrono dal 1° Gennaio 2000 e, per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, ha trovato definizione con
l’accordo 13.4.2001;
c)
la norma transitoria posta in calce all’art. 40 del CCNL 11 Luglio 1999 ha previsto che i criteri relativi
all’erogazione del premio aziendale saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali
(ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento;
d)
le parti hanno effettuato una verifica congiunta, sui risultati del bilancio di Banca Intesa relativo all’esercizio
2000, prendendo a riferimento gli indicatori individuati nei previgenti contratti aziendali di BAV, Cariplo e Mediocredito
Lombardo;
e)
la verifica ha confermato il complessivo raggiungimento dei risultati economici dell’impresa,
verranno riconosciuti i seguenti importi non computabili nel trattamento di fine rapporto, a titolo di premio aziendale per
l’esercizio 2000 da erogare nel Luglio 2001:
Inquadramento
Importo
Funzionario (ex F1)
L. 9.845.142
Funzionario (ex F2/3 BAV, ex F2 Cariplo, ex F2 MCL)
L. 8.956.379
Funzionario (ex F4 BAV, ex F3 Cariplo, ex F3/4 ex MCL)
L. 8.067.615
Funzionario (ex F5/F6 BAV, ex F4 Cariplo, ex F5/F6 MCL) e Quadro Direttivo di 4° Livello (non L. 7.288.835
Funzionario)
Quadro Direttivo di 3° livello (non Funzionario)
L. 5.387.200
Quadro Direttivo di 2° livello
L. 4.773.000
Quadro Direttivo di 1° livello
L. 4.490.737
3° Area prof. 4° liv. e personale ex Cariplo equiparato
L. 4.049.777
3° Area prof. 3° liv. e personale ex Cariplo equiparato
L. 3.700.000
3° Area prof. 2° liv. e personale ex Cariplo equiparato
L. 3.515.000
3° Area prof. 1° liv. e personale ex Cariplo equiparato
L. 3.486.349
2° Area prof. 3° liv. e personale ex Cariplo equiparato
L. 3.281.383
2° Area prof. 2° liv. e personale ex Cariplo equiparato
L. 3.108.000
2° Area prof. 1° liv e personale ex Cariplo equiparato
L. 3.080.770
1° Area professionale
L. 2.937.052
Per la corresponsione del premio in parola si avrà riguardo:
per il personale delle Aree professionali e i Quadri direttivi di 1° e 2° livello: all’inquadramento rivestito alla data
del 31 Dicembre 2000;
per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello ex Funzionari: al grado ricoperto alla data del 30 Giugno 2000;
per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello (non già appartenenti alla categoria dei Funzionari) promossi/assunti dal 1°
Luglio 2000: all’inquadramento rivestito alla data del 31 Dicembre 2000.
Per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione del premio si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 40 del
CCNL 11.7.1999.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano che entro il 30.6.2001, nell’ambito della negoziazione dei criteri e delle modalità per il premio
aziendale relativo agli anni 2001, 2002 e 2003, andranno individuati i nuovi parametri, per la nuova categoria dei Quadri
direttivi tenendo conto in particolare della specifica situazione di quelli di 1°, 2° e 3° livello (post 30.6.2001).
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Verbale di Accordo 3.5.2001 - Premio Aziendale 2000 Comit
VERBALE DI ACCORDO
In data
2001
tra
-
la Banca Commerciale Italiana
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento facenti capo a FABI, FALCRI, FIBA/CISL,
FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che :
a)
il personale della Banca Commerciale Italiana è stato sinora destinatario di specifiche previsioni in materia di
premio Aziendale correlate a indicatori di produttività e redditività;
b)
con lettera in data 17 Novembre 2000 si è dato avvio alla procedura per la fusione per incorporazione della
Banca Commerciale Italiana in Banca intesa che ha avrà effetto giuridico dal 1° Maggio 2001; al riguardo è stato
sottoscritto con le OOSSLL il Verbale d’Accordo in data 13 Aprile 2001;
c)
la norma transitoria posta in calce all’art. 40 CCNL 11 Luglio 1999 prevede che i criteri per la determinazione
del Premio Aziendale saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio,
fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento;
d)
le parti hanno effettuato una verifica congiunta, all’atto dell’approvazione del bilancio della Banca Commerciale
Italiana relativo all’esercizio 2000, prendendo a riferimento gli indicatori individuati nei previgenti contratti;
e)
la verifica ha confermato il complessivo raggiungimento dei risultati economici dell’impresa,
verranno riconosciuti i seguenti importi, non computabili nel trattamento di fine rapporto, a titolo di premio aziendale per
l’esercizio 2000 da erogare nel Luglio 2001:
Inquadramento
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 12
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 10
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 9
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 8
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 6
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 4
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 3
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 2
Quadro Direttivo di 4° livello ex magg. 1
Quadro Direttivo di 3° e 4° livello ex magg 0
Quadro Direttivo di 3° livello dall’1.7.2000
Quadro Direttivo di 2° livello
Quadro Direttivo di 1° livello
3° Area Prof. 4° liv.
3° Area Prof. 3° liv.
3° Area Prof. 2° liv.
3° Area Prof. 1° liv.
2° Area Prof. 3° liv
2° Area Prof. 2° liv.
2° Area Prof. 1° liv.
1° Area professionale
Importo
L. 8.990.822
L. 8.575.685
L. 8.368.117
L. 8.160.548
L. 7.745.411
L. 7.330.274
L. 7.122.706
L. 6.915.137
L. 6.707.569
L. 6.500.000
L. 4.513.116
L. 3.995.591
L. 3.757.345
L. 3.331.345
L. 3.100.000
L. 2.938.060
L. 2.776.120
L. 2.614.179
L. 2.614.179
L. 2.614.179
L. 2.614.179
Per la corresponsione del premio in parola si avrà riguardo:
per il personale delle Aree professionali e i Quadri Direttivi del 1° e 2° livello: all’inquadramento rivestito alla
data del 31 dicembre 2000;
per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello ex Funzionari: al grado ricoperto alla data del 30 giugno 2000;
per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello (non già appartenenti alla categoria dei Funzionari) promossi/assunti dal 1°
luglio 2000: all’inquadramento rivestito alla data del 31 dicembre 2000.
Per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione del premio si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 40 del
CCNL 11.7.1999.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano che entro il 30 giugno 2001, nell’ambito della negoziazione dei criteri e delle modalità per il premio
aziendale relativo agli anni 2001, 2002 e 2003, andranno individuati i nuovi parametri, per la nuova categoria dei Quadri
direttivi tenendo conto in particolare della specifica situazione di quelli di 1°, 2° e 3°
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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27
Verbale di riunione del 4.5.2001 - Modifiche allo Statuto della Cassa di Previdenza IBI
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 4.5.2001
tra IntesaBci
e
FABI FALCRI FIBA FISAC UILCA
In relazione all’esigenza di definire, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 124/1993 e successive integrazioni
normative e di quanto previsto dal Verbale di accordo 13.4.2001, la revisione di talune norme regolanti la Cassa di
Previdenza Aggiuntiva del Personale già dipendente dell’Istituto Bancario Italiano si conviene quanto segue.
1) ORGANI DELLA CASSA
Introduzione del Collegio dei Sindaci, organo paritetico fra rappresentanti della Banca e dei partecipanti
2) GESTIONE DELLE RISORSE
Attribuzione della facoltà al Comitato di Amministrazione (con deliberazione da assumere con maggioranza qualificata)
di prevedere di impiegare le risorse finanziarie della Cassa anche mediante convenzione con soggetti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
3) TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro opzione per il trasferimento integrale della propria posizione presso altro
fondo pensione cui il dipendente acceda in relazione alla nuova attività ovvero presso uno dei fondi pensione aperti
ovvero per il riscatto integrale della propria posizione individuale.
Possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso un altro fondo, anche in mancanza delle condizioni di cui al
punto precedente nel rispetto delle previsioni di legge.
Previsione, inoltre, della possibilità a richiesta dell’interessato di conservare l’iscrizione presso la Cassa in caso di
operazioni societarie comportanti il passaggio del rapporto di lavoro in altre Aziende del Gruppo
Per quanto concerne la contribuzione saranno mantenute le attuali norme statutarie in materia.
Le parti si impegnano infine a proporre entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo una bozza di nuovo
Statuto e Regolamento al Comitato di Amministrazione della Cassa
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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28
Verbale di Accordo del 10.5.2001 - Trasformazione del Fondo Pensioni per il personale esattoriale
già dipendente Cariplo
VERBALE DI ACCORDO PER LA TRASFORMAZIONE DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE ESATTORIALE
GIA’ DIPENDENTE CARIPLO
Premesso che:
1.
nel bilancio Banca Intesa ora IntesaBci è presente il “Fondo oneri
integrativi previdenziali per il personale esattoriale già dipendente
Cariplo”;
2.
tale forma previdenziale complementare risulta regolata
dall’accordo aziendale del 26.3.1975 e successive modifiche ed
integrazioni;
3.
a seguito del verbale di accordo del 18.12.1989 i sopra indicati
accordi aziendali hanno continuato a trovare applicazione nei soli
confronti del personale già Cariplo alla data del 31.12.1989 e passati
dal 01.01.1990 in Esa.Tri.;
4.
con accordo del 02.05.2000 tra Cariplo e le OO.SS., nel definire
le modalità di trasferimento del personale Esa.Tri. già in servizio in
Cariplo in data 31.12.1989, le parti si sono impegnate a valutare la
possibilità di pervenire ad una trasformazione da prestazione definita a
contribuzione definita di tale Fondo;
5.
con l’Accordo 13.4.2001 le parti hanno confermato la propria
disponibilità a proseguire il confronto al fine di definire la trasformazione
dei fondi a prestazione definita ancora in essere nell’ambito aziendale
le parti, ad esito del suddetto accordo, convengono e stipulano con il
presente la trasformazione del suddetto, per gli iscritti sistemati in
Cariplo nonché per gli iscritti rimasti in Esa.Tri. da Fondo integrativo a
prestazione definita a regime a capitalizzazione a contribuzione definita.
1.
E’ istituita una “sezione a contribuzione definita”, avente
contabilità separata da quella a prestazione definita, nella quale
verranno fatte confluire le posizioni individuali degli iscritti al Fondo (in
servizio presso Cariplo ovvero rimasti in servizio presso Esa.Tri.) alla
data del 31.12.2000.
2.
Per il personale in servizio alla suddetta data iscritto al Fondo si
stabilisce la costituzione di una dotazione iniziale patrimoniale
complessiva all’01.01.2001 pari a lire 15.620.000.000.
3.
La dotazione iniziale a favore degli iscritti verrà determinata
secondo il seguente criterio.
Per ogni iscritto si provvederà a moltiplicare l’anzianità di servizio utile
ai fini del Fondo al 31.12.2000 per la retribuzione annua utile ai fini del
calcolo delle prestazioni del Fondo al 31.12.1999 e, per dare maggiore
rilievo alle anzianità maturate, per un ulteriore coefficiente o peso (di cui
alla tabella a), ottenendo una base di calcolo individuale. La
sommatoria di tutte le basi di calcolo individuali sarà poi rapportata
all’importo da distribuire in modo da ottenere un numero indice: questo
numero indice sarà infine moltiplicato per la base di calcolo di ogni
singolo iscritto per determinare la propria dotazione iniziale.
4.
A decorrere dal 01.01.2001 il regime a contribuzione definita sarà
finanziato mediante:
a)
un contributo annuale obbligatorio a carico del datore di
lavoro nella misura del 4%;
b)
un contributo a carico di ciascun dipendente pari allo 0,90%
allo 0,50% ed allo 0,35% rispettivamente per i dirigenti, per i quadri
direttivi di 3° e 4° livello e per il restante personale. Con cadenza
annuale tale contributo potrà essere aumentato da parte dei dipendenti
entro i limiti previsti per la deducibilità fiscale;
c)
i redditi derivanti dagli investimenti della sezione a
contribuzione definita.
Le contribuzioni di cui alle lettere a) e b) saranno determinate sulla
retribuzione utile ai fini della assicurazione generale obbligatoria.
5.
Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare per morte, invalidità
permanente o inabilità riconosciute dall’INPS da cui derivi la
sopravvenuta impossibilità di proseguire l’attività lavorativa, la posizione
individuale maturata complessivamente nell’ambito del Fondo verrà
calcolata maggiorando del 50% l’anzianità di iscrizione al Fondo
effettiva fino a raggiungere un minimo di 20 anni e un massimo di 35
anni.
Per poter erogare la prestazione di cui sopra verrà stipulata una
convenzione assicurativa, il cui costo massimo a carico del datore di
lavoro è fissato nello 0,30% della retribuzione imponibile di cui al punto
3.
6.
Per il personale iscritto al Fondo già pensionato al 31.12.2000,
continuano ad applicarsi i precedenti accordi aziendali. Resta inteso
che il personale iscritto al Fondo, cessato con diritto a pensione fra il
1.1.2001 e la data di entrata in vigore delle presenti Intese, potrà optare
fra il trattamento di cui al presente accordo e quello previsto in
precedenza.
7.
La sezione a contribuzione definita del Fondo sarà disciplinata dal
Regolamento che le parti si impegneranno a stendere entro 15 giorni
dal presente accordo. Ogni modifica del suddetto Regolamento sarà
concordata tra le parti.
La validità del presente accordo e della dichiarazione di seguito
enunciata è subordinata all’approvazione dei competenti organi di
IntesaBci ed all’approvazione del Regolamento da parte dell’Organo di
Vigilanza.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Premesso che l’amministrazione e la gestione finanziaria di Fondi
Pensione a contribuzione definita raggiunge la massima efficacia per gli
iscritti in presenza di un consistente numero di aderenti le parti si
impegnano ad agevolare il trasferimento delle posizioni individuali dal
Fondo di cui al presente Accordo al FAPA di Gruppo. Al riguardo le
parti concordano sin d’ora che la contribuzione complessiva prevista nel
presente Accordo è già confermata in caso di trasferimento della
posizione individuale dal Fondo di cui al presente al FAPA di Gruppo.
Milano, 10 maggio 2001
TABELLA A.
ANZIANITA’
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
PESO
0,900
0,920
0,940
0,960
0,980
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,107
1,113
1,120
1,127
1,133
1,137
1,141
1,145
1,149
1,153
1,156
1,159
1,162
1,165
1,168
1,170
1,172
1,174
1,177
1,179
29
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Adesione IGC a Fapa di Gruppo
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
Intesa Gestione Crediti
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo aziendale, al
Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla categoria Dirigenti)
dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato FAPA di
Gruppo;
preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;
le parti
convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto delle
previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
Intesa Gestione Crediti corrisponderà mensilmente, a far tempo dal 1° gennaio 2001 o dalla data di assunzione, se
successiva, per ciascuno dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purché
abbiano superato il periodo di prova) che risulteranno aderire quali soci al FAPA di gruppo, un contributo pari al 2% della
retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
ciascuno dei dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione, corrisponderà, mensilmente, a far
tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo minimo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il
calcolo del TFR;
ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 % degli
accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione;
se non di prima occupazione, destinerà una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data
della propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all’importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al
100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente versati nell’anno.
Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l’eventuale variazione della quota di
TFR o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.
Resta inteso che il personale proveniente da CARIPLO, BAV e COMIT iscritto ad altre forme di previdenza
complementare non risulta destinatario di quanto qui previsto in materia di adesione al FAPA di Gruppo, mentre per il
personale proveniente da Banca Carime troverà applicazione quanto previsto nel Verbale di Accordo 13.4.2001.
Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la
contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Ove l’azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le
OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
30
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Adesione di IntesaBci a Fapa
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
IntesaBci S.p.A.
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo aziendale, al
Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla categoria Dirigenti)
dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato FAPA di
Gruppo;
preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;
le parti
convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto delle
previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
IntesaBci S.p.A. corrisponderà mensilmente, a far tempo dal 1° gennaio 2001 o dalla data di assunzione, se
successiva, per ciascuno dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purché
abbiano superato il periodo di prova) che risulteranno aderire quali soci al FAPA di gruppo, un contributo pari al 2% della
retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
ciascuno dei dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione, corrisponderà, mensilmente, a far
tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo minimo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il
calcolo del TFR;
ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 % degli
accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione;
se non di prima occupazione, destinerà una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data
della propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all’importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al
100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente versati nell’anno.
Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l’eventuale variazione della quota di
TFR o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.
Resta inteso che il personale proveniente da CARIPLO, BAV, MCL e COMIT iscritto ad altre forme di previdenza
complementare non risulta destinatario di quanto qui previsto in materia di adesione al FAPA di Gruppo, mentre per il
personale proveniente da Banca Carime troverà applicazione quanto previsto nel Verbale di Accordo 13.4.2001.
Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la
contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Ove l’azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le
OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
31
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Adesione I.S.S. a Fapa
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
Intesa Sistemi e Servizi
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo aziendale, al
Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla categoria Dirigenti)
dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato FAPA di
Gruppo;
preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;
le parti
convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto delle
previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
Intesa Sistemi e Servizi corrisponderà mensilmente, a far tempo dal 1° gennaio 2001 o dalla data di assunzione, se
successiva, per ciascuno dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purché
abbiano superato il periodo di prova) che risulteranno aderire quali soci al FAPA di gruppo, un contributo pari al 2% della
retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
ciascuno dei dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione, corrisponderà, mensilmente, a far
tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo minimo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il
calcolo del TFR;
ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 % degli
accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione;
se non di prima occupazione, destinerà una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data
della propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all’importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al
100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente versati nell’anno.
Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l’eventuale variazione della quota di
TFR o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.
Resta inteso che il personale proveniente da CARIPLO, BAV e COMIT iscritto ad altre forme di previdenza
complementare non risulta destinatario di quanto qui previsto in materia di adesione al FAPA di Gruppo, mentre per il
personale proveniente da Banca Carime troverà applicazione quanto previsto nel Verbale di Accordo 13.4.2001.
Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la
contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Ove l’Azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le
OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo. Resta inteso che il personale
proveniente da CARIPLO, BAV, MCL e COMIT non risulta destinatario di quanto qui previsto in materia di adesione al
FAPA di Gruppo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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32
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Assistenza sanitaria IGC
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
Intesa Gestione Crediti
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che:
a) con il Verbale di accordo 13/4/2001 ad esito delle procedure avviate in data 17.11.2000 per il trasferimento dei
rapporti di lavoro in Intesa Gestione Crediti le Parti hanno confermato per il personale di Banca Intesa detto
trasferimento con decorrenza 1° maggio 2001;
b) con decorrenza 1° luglio p.v. si darà luogo altresì – esperite le necessarie procedure – al trasferimento dei rapporti
di lavoro in Intesa Gestione Crediti dei dipendenti di IntesaBci della incorporata Banca Commerciale Italiana, già
distaccati presso la medesima Società;
c) nel medesimo Accordo è stato previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa che per l’anno 2001 venisse
confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa con le misure e i criteri di contribuzione in essere
presso le Banche incorporate;
d) per esplicita previsione contenuta nel suddetto Verbale l’alinea precedente trova applicazione anche nei confronti
del personale conferito a Intesa Gestione Crediti;
e) il personale di IntesaBci proveniente da Cariplo è socio della Cassa di Assistenza Mutua;
f) il personale di IntesaBci proveniente da Comit è iscritto alla “Cassa Aziendale per l’assistenza di malattia per il
personale della BCI” ovvero al “Fondo di assistenza sanitaria per il personale direttivo della B.C.I.”
g) risulta possibile mantenere l’iscrizione presso le Casse assistenziali di provenienza,
le parti concordano:
a) di confermare l’adesione del personale di Intesa Gestione Crediti proveniente da Cariplo alla Cassa di Assistenza
Mutua e di quello proveniente da Comit alle rispettive Casse;
b)
di contribuire alle Casse stesse nella misura già stabilita dagli accordi aziendali già vigenti in Cariplo e Comit.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda conferma, nel caso di future assunzioni, l’intenzione di iscrivere il personale in questione ad una forma di
assistenza sanitaria aggiuntiva in attesa che si pervenga alla conclusione dei lavori volti a uniformare il sistema
assistenziale aziendale con l’obiettivo di istituire una Cassa sanitaria di Gruppo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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33
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Previdenza IGC
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
Intesa Gestione Crediti
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che:
a) con il Verbale di accordo 13/4/2001 ad esito delle procedure avviate in data 17.11.2000 per il trasferimento dei
rapporti di lavoro in Intesa Gestione Crediti le Parti hanno confermato per il personale di Banca Intesa detto
trasferimento con decorrenza 1° maggio 2001;
b) con decorrenza 1° luglio p.v. si darà luogo altresì – esperite le necessarie procedure – al trasferimento dei rapporti
di lavoro in Intesa Gestione Crediti dei dipendenti di IntesaBci della incorporata Banca Commerciale Italiana, già
distaccati presso la medesima Società;
c) nel medesimo Accordo 13/4/2001 è stato previsto nel paragrafo “Previdenza complementare” il trattamento
applicabile, tra l’altro, al personale di Banca Intesa (ora IntesaBci) già Bav, Cariplo e Comit;
d) per esplicita previsione contenuta nel suddetto Verbale l’alinea precedente trova applicazione anche nei confronti
del personale conferito a Intesa Sistemi e Servizi;
e) il personale IntesaBci proveniente da Bav, Cariplo e Comit risulta già iscritto a forme di previdenza complementare;
f) Statuti dei Fondi Pensioni interessati prevedono la possibilità di mantenere l’iscrizione per fattispecie quali quella in
esame, in presenza di accordo aziendale fra le OO.SS. del personale e la Società,
le parti concordano che:
a) PERSONALE BANCA INTESA GIA’ PROVENIENTE DA BAV
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione al “Fondo Aggiuntivo di previdenza aziendale a
capitalizzazione per il personale dipendente del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.” troverà applicazione in materia di
contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già BAV.
b) PERSONALE BANCA INTESA GIA’ PROVENIENTE DA CARIPLO
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione nel “Fondo Pensioni per il personale Cariplo”, troverà
applicazione in materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto al Fondo.
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione nel così detto FAPA di Gruppo, troverà applicazione in
materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto al FAPA.
Per il personale iscritto alla “Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell’Istituto Bancario Italiano” le parti hanno
già sottoscritto un accordo al fine di consentire il mantenimento della iscrizione alla Cassa. Resta sin d’ora inteso che,
una volta entrate in vigore le conseguenti modifiche statutarie nei confronti del personale che mantenga la propria
iscrizione nella Cassa troverà applicazione in materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già
Cariplo iscritto alla Cassa.
c)
PERSONALE INTESABCI GIA’ PROVENIENTE DA COMIT
Nei confronti del personale, già iscritto al Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana alla data del
30 giugno p.v. (per i “vecchi iscritti” purché abbiano confermato l’adesione al Fondo a seguito del Verbale di accordo in
data 16.12.1999) troverà applicazione per il versamento della contribuzione al predetto Fondo quanto previsto per lo
stesso personale IntesaBci già Comit.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
34
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Assistenza sanitaria ISS
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
Intesa Sistemi e Servizi
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, UILCA
Premesso che:
a) con il Verbale di accordo 13/4/2001 ad esito delle procedure avviate in data 17.11.2000 per il trasferimento dei
rapporti di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi le Parti hanno confermato per il personale di Banca Intesa detto
trasferimento con decorrenza 1° maggio 2001;
b) con decorrenza 1° luglio p.v. si darà luogo altresì – esperite le necessarie procedure – al trasferimento dei rapporti
di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi dei dipendenti di IntesaBci della incorporata Banca Commerciale Italiana, già
distaccati presso la medesima Società;
c) nel medesimo Accordo è stato previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa che per l’anno 2001 venisse
confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa con le misure e i criteri di contribuzione in essere
presso le Banche incorporate;
d) per esplicita previsione contenuta nel suddetto Verbale l’alinea precedente trova applicazione anche nei confronti
del personale conferito a Intesa Sistemi e Servizi;
e) il personale di IntesaBci proveniente da Cariplo è socio della Cassa di Assistenza Mutua;
f) il personale di IntesaBci proveniente da Comit è iscritto alla “Cassa Aziendale per l’assistenza di malattia per il
personale della BCI” ovvero al “Fondo di assistenza sanitaria per il personale direttivo della B.C.I.”
g) risulta possibile mantenere l’iscrizione presso le Casse assistenziali di provenienza,
le parti concordano:
a) di confermare l’adesione del personale di Intesa Sistemi e Servizi proveniente da Cariplo alla Cassa di Assistenza
Mutua e di quello proveniente da Comit alle rispettive Casse;
b)
di contribuire alle Casse stesse nella misura già stabilita dagli accordi aziendali già vigenti in Cariplo e Comit.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda conferma che sussiste anche nei confronti del personale direttamente assunto da ISS una forma di assistenza
sanitaria aggiuntiva che copre il personale sino al 31.12.2001 in attesa che si pervenga alla conclusione dei lavori volti a
uniformare il sistema assistenziale aziendale con l’obiettivo di istituire una Cassa sanitaria di Gruppo.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
35
Verbale di Accordo 23.5.2001 - Previdenza ISS
VERBALE DI ACCORDO
In data 23 maggio 2001
tra
Intesa Sistemi e Servizi
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che:
a) con il Verbale di accordo 13/4/2001 ad esito delle procedure avviate in data 17.11.2000 per il trasferimento dei
rapporti di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi le Parti hanno confermato per il personale di Banca Intesa detto
trasferimento con decorrenza 1° maggio 2001;
b) con decorrenza 1° luglio p.v. si darà luogo altresì – esperite le necessarie procedure – al trasferimento dei rapporti
di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi dei dipendenti di IntesaBci della incorporata Banca Commerciale Italiana, già
distaccati presso la medesima Società;
c) nel medesimo Accordo 13/4/2001 è stato previsto nel paragrafo “Previdenza complementare” il trattamento
applicabile, tra l’altro, al personale di Banca Intesa (ora IntesaBci) già Bav, Cariplo e Comit;
d) per esplicita previsione contenuta nel suddetto Verbale l’alinea precedente trova applicazione anche nei confronti
del personale conferito a Intesa Sistemi e Servizi;
e) il personale IntesaBci proveniente da Bav, Cariplo e Comit risulta già iscritto a forme di previdenza complementare;
f) Statuti dei Fondi Pensioni interessati prevedono la possibilità di mantenere l’iscrizione per fattispecie quali quella in
esame, in presenza di accordo aziendale fra le OO.SS. del personale e la Società,
le parti concordano che:
a) PERSONALE BANCA INTESA GIA’ PROVENIENTE DA BAV
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione individuale nel “Fondo Aggiuntivo di previdenza aziendale
a capitalizzazione per il personale dipendente del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.” troverà applicazione in materia di
contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già BAV.
b) PERSONALE BANCA INTESA GIA’ PROVENIENTE DA CARIPLO
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione nel “Fondo Pensioni per il personale Cariplo”, troverà
applicazione in materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto al Fondo.
Nei confronti del personale aderente al così detto FAPA di Gruppo, troverà applicazione in materia di contribuzione
quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto al FAPA.
Per il personale iscritto alla “Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell’Istituto Bancario Italiano” è già stato
sottoscritto un accordo al fine di consentire il mantenimento della iscrizione alla Cassa. Resta sin d’ora inteso che, una
volta entrate in vigore le conseguenti modifiche statutarie nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione
nella Cassa troverà applicazione in materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto
alla Cassa.
c) PERSONALE INTESABCI GIA’ PROVENIENTE DA COMIT
Nei confronti del personale, già iscritto al Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana alla data del
30 giugno p.v. (per i “vecchi iscritti” purché abbiano confermato l’adesione al Fondo a seguito del Verbale di accordo in
data 16.12.1999) troverà applicazione per il versamento della contribuzione al predetto Fondo quanto previsto per lo
stesso personale IntesaBci già Comit.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
36
Verbale di riunione 30.5.2001 - Modifiche allo Statuto della Cassa di Previdenza IBI
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 30.5.2001
tra IntesaBci
e
FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, UILCA
Premesso che con Verbale di riunione in data 4.5.2001 le parti si erano impegnate, tra l’altro, a proporre una bozza di nuovo Statuto al
Comitato di Amministrazione della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale già appartenente all’Istituto Bancario Italiano, ad
esito del confronto intervenuto, le parti, in quanto fonti istitutive, convengono sulle allegate modifiche allo Statuto della Cassa e si
impegnano a proporne il contenuto al Comitato di Amministrazione per il seguito di competenza.
In ordine a proposte di modifica dei Regolamenti le parti si impegnano a definirle entro il 30 settembre prossimo.
_____________________________________________________________________________________
CASSA DI PREVIDENZA AGGIUNTIVA PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
STAT UT O
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO- SEDE - DURATA
Art. 1. - Denominazione (NON MODIFICATO)
Art. 2. – Scopo (NON MODIFICATO)
Art. 3. – Sede (MODIFICA DEMANDATA AL COMITATO DI
AMMINISTRAZIONE)
Art. 4. – Durata
La durata della Cassa è fissata sino al 31 dicembre 2050 e a tale
scadenza potrà essere ulteriormente prorogata in relazione alla
necessità di perseguire lo scopo di cui al precedente art. 2.
TITOLO II - PARTECIPANTI - ORGANI DELLA CASSA
Art. 5 - Partecipanti.
La partecipazione alla Cassa, secondo le norme stabilite dal presente
Statuto, è volontaria e riguarda il Personale di tutte le qualifiche e
categorie contrattuali che, già iscritto alla Cassa alla data di
incorporazione dell’Istituto Bancario Italiano in Cariplo, sulla base delle
disposizioni recate dall’Accordo 30 luglio 1992 stipulato con le
Organizzazioni Sindacali abbia mantenuto la propria iscrizione alla
Cassa.
L’iscrizione verrà a cessare in tutti i casi di risoluzione del rapporto di
lavoro del Partecipante da IntesaBci.
Su richiesta dell’interessato potrà conservare l’iscrizione il Partecipante
che al venir meno del rapporto del contratto di lavoro con la Banca avvii
analogo rapporto, senza soluzione di continuità, con altra società del
Gruppo IntesaBci che provvederà ai relativi versamenti dei contributi.
Art. 6. - Organi della Cassa.
Sono Organi della Cassa:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato di Amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci;
d) il Presidente.
Art. 7. - Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti e vi sono ammessi
di diritto tutti i Partecipanti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a mezzo di
“referendum”, con votazione diretta e segreta; ogni iscritto ha diritto ad
un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e
sono valide quando conseguono il voto favorevole della metà più uno
dei votanti; è però necessario il voto favorevole dei 2/3 dei votanti per le
deliberazioni riguardanti modificazioni dello Statuto.
Per la convocazione dell’Assemblea e per le relative deliberazioni, il
Presidente del Comitato di Amministrazione della Cassa, sentito il
Comitato stesso, dirama a tutti i Partecipanti una comunicazione nella
quale devono essere precisati la data della votazione e gli argomenti su
cui i Partecipanti sono chiamati a pronunciarsi.
Il Comitato di Amministrazione provvede alla formulazione di un
Regolamento che disciplina le modalità di votazione e le operazioni di
scrutinio.
Art. 8. - Comitato di Amministrazione.
Il Comitato di Amministrazione è composto da 8 membri effettivi, dei
quali:
a) 4 nominati dalla Banca, tra cui il Presidente della Cassa;
b) 4 eletti dall’Assemblea dei Partecipanti, scelti tra i Partecipanti.
Verranno altresì nominati, con le modalità di cui ai suddetti punti a) e b),
2 membri supplenti che potranno partecipare alle riunioni del Comitato,
in sostituzione dei membri effettivi assenti del gruppo di appartenenza.
Nei confronti dei componenti del Comitato di Amministrazione trovano
applicazione le disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro
14 gennaio 1997, n. 211 in materia di requisiti di onorabilità e
professionalità.
I membri del Comitato di Amministrazione durano in carica 3 anni e
sono rieleggibili.
Qualora uno di essi venga a cessare dalle funzioni per qualsiasi motivo
durante la permanenza in carica, gli succederà colui che nella
votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti tra i non eletti;
se trattasi di Rappresentanti Banca, sarà la Banca stessa a nominare il
sostituto.
In ogni caso i nuovi nominativi scadranno unitamente al Comitato di
Amministrazione di cui entrano a far parte.
Le funzioni di membro del Comitato non sono retribuite.
Art. 9 Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci è composto da 4 membri effettivi, dei quali:
a)
2 nominati dalla Banca
b)
2 eletti dall’Assemblea dei Partecipanti
Verranno altresì nominati, con le modalità di cui ai suddetti punti a) e b),
2 membri supplenti che potranno partecipare alle riunioni del Comitato,
in rappresentanza dei membri effettivi assenti del gruppo di
appartenenza.
Nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci trovano
applicazione le disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro
14 gennaio 1997, n. 211 in materia di requisiti di onorabilità e
professionalità.
I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
I componenti effettivi del Collegio dei sindaci cessati per qualsiasi
motivo dalla carica sono sostituiti dai rispettivi supplenti.
I compensi ai componenti del Collegio dei sindaci sono fissati dal
Comitato di Amministrazione per l’intera durata del mandato, tenendo
anche conto dei criteri per la determinazione del compenso dei revisori
contabili.
Nella prima riunione sarà eletto il Presidente del Collegio.
TITOLO III - AMMINISTRAZIONE
Art. 10. - Poteri degli Organi della Cassa.
Spetta all’Assemblea:
1. nominare i componenti il Comitato di Amministrazione di cui all’art.
8 del punto b) e i componenti il Collegio dei sindaci di cui all’art.9 del
punto b);
2. deliberare sulle questioni attinenti le eventuali modifiche dello
Statuto e lo scioglimento della Cassa e su tutto quant’altro ad essa
demandato per Legge o per Statuto;
3. approvare il Bilancio.
Spetta al Comitato di Amministrazione:
1. riunirsi almeno una volta all’anno per deliberare in merito al bilancio
2. riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando
almeno tre membri ne facciano formale richiesta;
3. deliberare in merito alla gestione della Cassa e sul Regolamento di
attuazione degli scopi della Cassa.
I membri del Comitato sono convocati mediante invito personale del
Presidente, con lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni
prima dell’adunanza.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
37
Le sedute del Comitato sono valide quando sono presenti almeno 5
membri e le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza
degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della
Cassa.
Spetta al Collegio dei sindaci esercitare le funzioni previste dal decreto
legislativo 124/1993 e dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile in
quanto applicabili.
I sindaci debbono essere invitati alle riunioni del Comitato di
Amministrazione.
Spetta al Presidente:
1. assumere la legale rappresentanza della Cassa;
2. dare
esecuzione
delle
deliberazioni
del
Comitato
di
Amministrazione impartendo le disposizioni generali della gestione della
Cassa e controllarne le esecuzioni;
3. firmare congiuntamente con altro Amministratore i prelevamenti sul
c/c di cui all’art. 14.
TITOLO IV - CONTRIBUZIONE
Art. 11- Contribuzione della Banca (NON MODIFICATO)
Art. 12 - Contribuzione dei Partecipanti (NON MODIFICATO)
TITOLO V - GESTIONE
Art.13. - Entrate.
La Cassa viene alimentata:
a) dalla contribuzione ordinaria della Banca per la previdenza
contrattuale, nei termini di cui all’art. 11;
b) dai contributi di ciascun Partecipante, di cui all’art. 12;
c) dal reddito degli investimenti operanti secondo il disposto di cui al
successivo art. 14;
d) dalle eventuali quote di contribuzione volontaria di cui all’art. 12;
e) da ogni qualsivoglia altra entrata.
Art.14. - Impiego delle risorse finanziarie.
Le riserve tecniche ed i fondi in genere della Cassa possono essere
investiti, in base alle deliberazioni del Comitato di Amministrazione, in:
a) titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ed equiparati;
b) obbligazioni di primarie Società quotate in Borsa;
c) fondi di investimento mobiliare a reddito fisso;
d) depositi fruttiferi.
Il Comitato di Amministrazione della Cassa può anche deliberare
investimenti diversi da quelli sopra indicati; in tal caso le relative
deliberazioni dovranno essere assunte con i criteri di cui all’art. 19,
fermo restando che gli investimenti in titoli azionari (comunque di
primarie Società quotate in Borsa), in fondi di investimento azionari non
potranno superare complessivamente il 20% del patrimonio della
Cassa.
Il Comitato di Amministrazione della Cassa potrà inoltre deliberare, in
eccezionali circostanze, ogni altra forma di investimento che,
conformemente allo spirito prudenziale che deve presiedere alla
gestione, sia ritenuta necessaria per salvaguardare l’integrità della
Cassa stessa.
E’ data inoltre facoltà al Comitato di Amministrazione di deliberare, con
la maggioranza di cui al successivo art. 19, in ordine ad eventuali
convenzioni con i soggetti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo n.
124/1993 per la gestione delle risorse.
La Banca provvederà a corrispondere sulle somme liquidate, che
verranno versate su un apposito conto acceso a nome della Cassa, un
interesse pari a quello praticato sui depositi del Personale.
Art. 15. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro - eccettuati i casi di morte e
invalidità totale permanente - avvenga prima che il Partecipante abbia
maturato il diritto alle prestazioni di cui all’art. 17, la Cassa consentirà
le seguenti opzioni:
a) il trasferimento integrale della propria posizione presso altro fondo
pensione cui il dipendente acceda in relazione alla nuova attività ovvero
presso uno dei fondi pensione aperti;
b) il riscatto integrale della propria posizione individuale.
Tali opzioni dovranno essere formalizzate entro 60 giorni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro mediante lettera raccomandata a.r. da
trasmettere alla Cassa. In assenza di comunicazioni si presume che il
Partecipante abbia optato per il riscatto.
Gli adempimenti di cui sopra, a carico della Cassa, saranno effettuati
entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione della lettera.
E’ inoltre consentito al Partecipante di trasferire l’intera posizione
individuale presso altro fondo, anche in mancanza delle condizioni di
cui ai commi precedenti, nei termini previsti dall’art.10 comma 3bis del
decreto legislativo n. 124/1993 e secondo le modalità indicate al
comma precedente
Per i casi previsti dal previgente art. 14, 2° comma, il termine di 60
giorni della suddetta opzione avrà decorrenza dalla data di ricezione
della comunicazione che la Cassa invierà agli interessati. In questo
caso l’interessato potrà anche richiedere il mantenimento della
posizione nella Cassa fino alla data di maturazione dei requisiti
pensionistici.
Art. 16. - Destinazione delle attività
Le attività della Cassa non possono essere destinate a fini diversi da
quelli stabiliti dal presente Statuto.
TITOLO VI - PRESTAZIONI
Art. 17. - Prestazioni.
La Cassa eroga agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro, avendo
maturato il diritto al trattamento pensionistico di base, una prestazione
in capitale, di importo pari all’ammontare della posizione individuale. La
percezione di tale capitale determina la cessazione dell’iscrizione alla
Cassa.
La Cassa riconosce altresì sempre agli iscritti cessati dal rapporto di
lavoro, a richiesta, il diritto alla prestazione di cui sopra in presenza di
almeno quindici anni di iscrizione e di un’età di non più di dieci anni
inferiore a quella prevista dall’AGO per l’attribuzione della pensione di
vecchiaia.
In alternativa alla liquidazione della prestazione in capitale prevista dal
comma I, ciascun iscritto, previa domanda da avanzare entro trenta
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ha facoltà di richiederne
la trasformazione parziale o totale in rendita.
La rendita contemplata dal comma che precede è attribuita per il tramite
di una compagnia di assicurazione, secondo un ventaglio di opzioni
tipologiche, oggetto di specifica informativa da parte della Cassa all’atto
del pensionamento.
In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento, la posizione
individuale di competenza è liquidata agli aventi diritto a sensi di legge.
In mancanza dei soggetti indicati dal comma che precede, ivi compresi
quelli oggetto di espressa designazione del dipendente, la posizione
resta acquisita alla Cassa, divenendo sopravvenienza attiva
dell’esercizio in corso, a vantaggio di tutti gli iscritti.
Art. 18 Anticipazioni
L’iscritto in servizio che vanti un’anzianità di almeno otto anni può
conseguire un’anticipazione dell’ammontare della posizione individuale
per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell’art. 31, comma 1, della l. 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre
1997, n. 449.
All’iscritto che abbia conseguito un’anticipazione ai sensi del comma
che precede è attribuita la facoltà di reintegro della propria posizione
individuale, secondo le modalità fissate nel regolamento contemplato
dal seguente comma.
Il Comitato di Amministrazione, previa approvazione da parte delle fonti
istitutive, emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di
attribuzione delle anticipazioni e quelle di eventuale reintegro della
posizione individuale.
TITOLO VII - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 19. - Regolamento di attuazione.
Le delibere del Comitato di Amministrazione concernenti il
Regolamento di attuazione a suo tempo approvato e le successive
variazioni del Regolamento stesso avranno validità qualora riportino il
voto favorevole di almeno 6 membri del Comitato stesso.
TITOLO VIII - LIQUIDAZIONE DELLA CASSA
Art. 20 - Scioglimento e messa in liquidazione (NON MODIFICATO)
Art. 21 (ex Art. 19 NON MODIFICATO)
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 (ex Art. 20 NON MODIFICATO)
Art. 23 (ex Art. 21 NON MODIFICATO)
Art. 24 (ex Art. 22 NON MODIFICATO)
NORMA TRANSITORIA
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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38
Verbale di riunione 30.5.2001 - GenerComit Distribuzione SIM
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 30 maggio 2001
tra
IntesaBci S.p.A.
GenerComit Distribuzione SIM S.p.A.
e
le Delegazioni Sindacali facenti capo alle organizzazioni sindacali FIBA/CISL e UIL.CA
premesso che:
a seguito degli incontri in data 25 ottobre e 23 novembre 2000 sono state illustrate le ragioni tecnico - organizzative
che hanno determinato la scelta di trasferire la sede legale ed amministrativa della GenerComit Distribuzione Sim da
Mogliano Veneto a Milano.
Con lettera in data 26 gennaio 2001, a seguito della formale determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione
di GenerComit Distribuzione nella seduta del 20 dicembre 2000 di attuare il trasferimento predetto entro il primo semestre
dell'anno in corso, è stata attivata la procedura prevista dall'art. 147 del C.C.N.L. 19.12.1994 come modificato dal C.C.N.L.
11.7.1999,
In relazione a quanto convenuto con il verbale di riunione del 26 febbraio 2001, sono stati individuati i Collaboratori da
trasferire a Milano nel numero massimo di otto lavoratori così come si è provveduto al momentaneo distacco di altri
dipendenti presso le filiali del Gruppo IntesaBci,
In conformità a quanto previsto dal punto f) del predetto verbale di riunione, le parti si sono incontrate per definire le
modalità e i criteri del trasferimento del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati e da distaccare in IntesaBci,
tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:
1. I lavoratori di GenerComit Distribuzione Sim attualmente distaccati presso Filiali di IntesaBci S.p.A. proseguiranno il
loro distacco sino al 31 dicembre 2001; tutti gli altri lavoratori sinora non oggetto di distacco, ad esclusione di quelli da
trasferire a Milano, verranno a loro volta distaccati a partire dal 1° giugno e fino al 31 dicembre presso Filiali delle reti di
IntesaBci;
2. IntesaBci, nella sua qualità di capogruppo, propone su base volontaria a detti dipendenti di GenerComit Distribuzione
Sim una assunzione consensuale con contestuali dimissioni volontarie da GenerComit Distribuzione Sim;
3. L'assunzione del personale in premessa avverrà entro l'anno in corso alle condizioni di cui al capitolo "Esigenze di
organico delle Società del Gruppo" del Verbale di accordo in data 13 aprile 2001;
4. Restano fermi gli altri punti del Verbale di riunione del 26 febbraio 2001 non espressamente richiamati e/o modificati e
comunque compatibili con il presente Verbale;
5. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di ottobre per concordare in via definitiva le collocazioni di tutti i
lavoratori già in servizio presso la sede GenerComit di Mogliano Veneto.
In tale occasione saranno altresì individuate, in via definitiva, le destinazioni delle lavoratrici attualmente in congedo per
gravidanza e puerperio.
IntesaBci S.p.A.
GenerComit Distribuzione SIM S.p.A.
FIBA/CISL
UIL C.A.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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39
Verbale di riunione 1.6.2001 - Distacchi Caboto
VERBALE DI RIUNIONE
Il 1° giugno 2001, in Milano
tra
—
INTESABCI S.p.A.
e
la F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
la F.A.L.C.R.I. (Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani)
la F .I.B .A./C .I. S .L. (Federazione Italiana Bancari Assicurativi)
la F.I.S.A.C./C.G.I.L (Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito)
la UIL.CA. (Unione Italiana del Lavoro Credito e Assicurazioni)
In data 10 maggio 2001 la Banca, a NORMA dell’art. 15 del C.C.N.L. 11.7.1999, ha preventivamente informato le
Organizzazioni sindacali in merito alla necessità di disporre, per la realizzazione del modello complessivo della Banca
d’Affari, distacchi di Personale da IntesaBci a Caboto e da Caboto ad IntesaBci.
I distacchi saranno disposti alle condizioni previste nel Protocollo per le relazioni industriali del Gruppo Intesa del 22 luglio
1998 e dal Verbale di accordo 13 aprile 2001.
La durata dei distacchi, nel caso di specie, non potrà inizialmente andare oltre il mese di maggio 2002.
Le parti si rivedranno, con scadenza trimestrale a partire dal 30 giugno 2001, per una verifica sul numero complessivo dei
distacchi disposti e per confrontarsi in merito alla destinazione futura dei lavoratori interessati ed alle modalità di rientro per
chi ne facesse richiesta.
I periodi di distacco varranno ai fini della maturazione dei tempi previsti per l'eventuale maturazione di gradi in relazione a
quanto previsto dalle norme aziendali delle Banche di provenienza.
Durante il periodo di distacco le aziende si impegnano da attivare momenti di confronto con le OO.SS.LL., in data da
concordare, su talune materie quali, ad esempio: formazione, sistema di valutazione, sistema incentivante, trattamenti
relativi al sistema Target.
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40
Verbale di accordo 8.6.2001 - Cessione sportelli ad UNIPOL Banca
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 8 giugno 2001, in Milano
tra
UNIPOL BANCA S.p.A.
IntesaBci S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
e
Le delegazioni sindacali
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
UNIPOL BANCA S.p.A.
Le delegazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
IntesaBci S.p.A.
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza
Premesso che
IntesaBci e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (di seguito Banche cedenti) e UNIPOL BANCA sono pervenute ad un accordo in forza del quale
verranno ceduti dalla prima alla seconda, con effetto dal 1° luglio 2001, gli sportelli indicati nell’allegato elenco che fa parte integrante dell’accordo;
la cessione comporterà anche il trasferimento in capo all’acquirente della titolarità dei rapporti di lavoro del Personale addetto ai suddetti sportelli ai
sensi dell’art. 2112 c.c. come modificato dall’art. 47 L. n. 428/1990;
le Banche cedenti e UNIPOL BANCA hanno proceduto, in data 2 maggio 2001, a fornire alle rispettive OO.SS.LL., ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
della L. n. 428/1990 e delle vigenti norme contrattuali, la comunicazione stabilita per le operazioni della specie;
su richiesta delle OO.SS.LL., sono state avviate ed esperite le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle norme citate al precedente
alinea;
tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l’accordo sottoscritto il 13 aprile 2001 a cui si fa riferimento per le parti applicabili;
le premesse formano parte integrante dell’accordo;
si è convenuto quanto segue.
1.
UNIPOL BANCA riconferma che l’operazione rientra in una precisa strategia di potenziamento della propria rete distributiva sull’intero territorio
nazionale. Ribadisce che l’operazione non comporta ricadute sui livelli occupazionali e si impegna pertanto a non effettuare nei confronti del personale
oggetto del trasferimento alcuna risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell’operazione su richiamata.
Si impegna altresì a non effettuare ulteriori trasferimenti a terzi dei medesimi sportelli nell’arco dei successivi 24 mesi.
2.
Il rapporto di lavoro del Personale in servizio presso le Banche cedenti (cfr.elenco allegato) prosegue, con decorrenza 1° luglio 2001, senza soluzione di
continuità, alle dipendenze di UNIPOL BANCA alla quale sarà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale fino al 30 giugno 2001.
3.
Il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1a alla 3a) e ai Quadri Direttivi della Banca cedente verrà utilizzato in mansioni equivalenti a
quelle svolte presso le Banche cedenti e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla
data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute, o in corso di maturazione nelle Banche cedenti, valide a tutti i fini
previsti dal C.C.N.L., dal C.I.A., dai relativi accordi a latere e dalla normativa vigente presso la Banca acquirente.
In nessun caso,
quindi, il personale interessato potrà essere trattato come personale di nuova assunzione.
Saranno
parimenti salvaguardate l’esperienza e l’anzianità maturate in mansioni di analogo contenuto ai fini degli inquadramenti previsti dalla normativa vigente e da
quella che potrà scaturire dalla prossima contrattazione aziendale presso la Banca acquirente.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso la Banca cedente, alle stesse condizioni con la medesima
convenute e con la stessa articolazione d’orario.
Al personale oggetto di cessione saranno riconosciuti gli eventuali automatismi economici e di carriera in corso di maturazione con le modalità e le scadenze
previste dai Contratti Integrativi Aziendali delle Banche cedenti (ex BAV, ex Cariplo, ex Comit, Cariparma).
Per quanto relativo ad eventuali elementi dinamici collegati ad incrementi della retribuzione – comprese la quota extra standard del premio di rendimento e
l’indennità prevista per il Personale ex Cariplo dall’accordo aziendale del gennaio 1992 – UNIPOL BANCA S.p.A. si impegna a trovare equivalenti soluzioni
nel corso di appositi incontri da tenersi nel corso del prossimo mese di novembre con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo.
4.
Al personale oggetto di cessione UNIPOL BANCA S.p.A. applicherà i trattamenti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. tempo per tempo vigente e,
in sostituzione dei trattamenti aziendali vigenti presso le Banche cedenti, quelli previsti dal proprio contratto integrativo aziendale e relativi accordi a latere,
nonché dalle proprie normative aziendali, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 1 luglio 2001, fatto salvo quanto stabilito dal presente accordo e quanto
previsto dai seguenti punti.
a.
Le retribuzioni annue lorde percepite individualmente dal personale oggetto di cessione (incluse le indennità collegate alla funzione) saranno
comunque salvaguardate, con riconoscimento degli eventuali maggiori importi rispetto a quanto corrisposto dalla Banca cessionaria, sotto forma di “assegno
ad personam“ riassorbibile, fino a concorrenza, da eventuali incrementi di retribuzione derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa, con l’esclusione degli
incrementi contrattuali previsti dai C.C.N.L. di categoria e quelli derivanti da istituti contrattuali collegati a risultati di produttività e redditività nonché quelli
derivanti da promozioni di merito, promozioni conseguenti alla copertura di posizioni di lavoro/ruoli previsti dal contratto aziendale, maturazione degli scatti di
anzianità. L’assorbimento non riguarderà inoltre gli importi derivanti dal riconoscimento degli eventuali automatismi in corso di maturazione.
Tale assegno sarà computato ai fini del trattamento di fine rapporto e sarà considerato valido ai fini pensionistici.
Una volta ricomposto il trattamento economico dei lavoratori oggetto di cessione secondo i criteri sopra indicati, le parti firmatarie del presente accordo si
incontreranno in sede aziendale, per una verifica congiunta del presente punto 4., nel corso del prossimo mese di novembre. In tale sede si procederà altresì
alla verifica di cui al punto d., secondo comma.
b.
Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale oggetto di cessione, iscritto a Fondi di previdenza complementare costituiti presso
le banche cedenti (o presso Banche incorporate in IntesaBci), potrà riscattare la propria posizione previdenziale o trasferire la medesima presso il Fondo a
contribuzione definita in essere per i dipendenti di UNIPOL BANCA. In quest’ultimo caso sarà salvaguardato il livello di contribuzione già previsto a carico
delle Banche cedenti nei confronti di ciascun Collaboratore ceduto, nei medesimi importi e/o quantità percentuali vigenti, determinato sulla stessa base di
calcolo e con le modalità previste negli attuali statuti e accordi vigenti presso ciascuna azienda cedente (ex BAV, ex Comit, ex Cariplo, Cariparma), da
considerarsi assorbibili, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi, in tema di previdenza complementare, derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa.
Coloro i quali opteranno per i riscatto della propria posizione previdenziale, anziché per il trasferimento, potranno essere iscritti al fondo sopra
menzionato alle condizioni previste per gli iscritti dopo il 28 aprile 1993.
c.
Al personale oggetto di cessione sarà erogato, nei termini contrattualmente previsti e con le modalità in essere presso la UNIPOL BANCA, un
buono pasto giornaliero di lire 9.000 (per la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza la differenza tra il valore attuale del ticket restaurant lire 10.200 ed il
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
41
valore del ticket restaurant di UNIPOL BANCA in vigore al 1° luglio 2001 – Lit. 9.000 – verrà corrisposta sotto forma di retribuzione pari a Lit. 2.300 lorde per
ogni giorno lavorato assorbibili in occasione di futuri aumenti allo stesso titolo).
Al personale a tempo parziale sarà corrisposto un buono pasto di Lit. 6.000, ovvero nelle misure in atto se di miglior favore.
d.
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2001 IntesaBci e UNIPOL BANCA si impegnano ad individuare idonee soluzioni in materia di assistenza
sanitaria tali da assicurare al Personale oggetto di cessione prestazioni equivalenti a quelle previste dalle Banche di provenienza a parità di contribuzione per
i lavoratori.
UNIPOL BANCA e le Organizzazioni sindacali si incontreranno entro la fine del prossimo mese di novembre per definire i termini (livelli di contribuzione e
prestazioni) della nuova forma di assistenza sanitaria che si applicherà dal 1° gennaio 2002 al Personale di UNIPOL BANCA. In tale occasione saranno
individuate soluzioni atte ad assicurare al Personale oggetto di cessione condizioni equivalenti a quelle in vigore presso le Banche cedenti sulla base di
quanto stabilito dal Verbale di accordo 13 aprile 2001.
e.
Ai fini degli importi erogati a titolo di “Premio di fedeltà” da parte di UNIPOL BANCA, valgono le anzianità acquisite presso la Banca cedente.
I dipendenti oggetto di cessione che, alla data del 30 giugno 2001, abbiano totalizzato almeno 15 anni interi di anzianità presso la Banca cedente (compresa
l’anzianità maturata presso le Banche incorporate), potranno chiedere alla Banca cedente un importo pari al rateo dell’analogo premio maturato. In tal caso
l’anzianità per la maturazione del premio di fedeltà previsto presso UNIPOL BANCA sarà comunque riconosciuta ai fini della maturazione del diritto al premio
ed il premio medesimo sarà riproporzionato agli anni di effettivo servizio prestato presso UNIPOL BANCA.
f.
Le Banche cedenti erogheranno al Personale oggetto di cessione, nei termini contrattualmente stabiliti, oltre al premio aziendale relativo all’anno
2000, nonché eventuali altre spettanze maturate, il premio aziendale e l’eventuale quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore relativi
all’esercizio 2000 ed al primo semestre 2001. Per il periodo successivo il premio aziendale sarà riconosciuto sulla base dei criteri che verranno stabiliti da
accordi aziendali presso la Banca cessionaria.
Resta inteso che la quota di premio aziendale relativa al primo semestre 2001 che verrà erogata dalle Banche cedenti comprenderà l’intera “quota fissa” di
tale premio.
g.
UNIPOL BANCA garantirà al personale oggetto di cessione, su richiesta dello stesso, il mantenimento dei finanziamenti per mutui e prestiti erogati o già deliberati - alle stesse condizioni e misure in essere al 30 giugno 2001, senza oneri per i dipendenti. Laddove ciò non fosse possibile le banche
cedenti si renderanno disponibili a conservare sino all’estinzione i mutui concessi al personale oggetto di cessione in corso di ammortamento alla data del 30
giugno 2001, alle stesse condizioni riservate ai propri dipendenti. Le variazioni delle condizioni avverranno secondo i criteri applicati presso UNIPOL BANCA.
Vedi lettera a latere.
h.
Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle ore, UNIPOL BANCA subentrerà in tutte le posizioni di
debito/credito della Banca cedente nei confronti del personale oggetto di cessione alla data del 30 giugno 2001.
5.
Mobilità
UNIPOL BANCA dichiara che l’operazione di acquisizione sportelli di cui si tratta non comporterà di per sé ricadute in termini di mobilità territoriale nei
confronti del Personale.
In ogni caso, qualora si rendesse necessario, nei casi di comprovate necessità operative, disporre trasferimenti – fermo restando quanto previsto in materia di
trasferimenti dalla normativa contrattuale in vigore – si adotteranno le seguenti regole
a)
Per il personale oggetto di cessione, inquadrato nelle aree professionali (dalla 1a alla 3a) che sarà trasferito presso unità produttive situate a più di 35
chilometri di distanza dal luogo di residenza/domicilio dello stesso, sarà necessaria l’accettazione volontaria del trasferimento, con esclusione del personale
che per effetto del trasferimento sarà avvicinato al luogo di residenza/domicilio.
b)
Per il personale oggetto di cessione, inquadrato nei quadri direttivi (1° e 2° livello) che sarà trasferito presso unità produttive situate a più di 65 chilometri
di distanza dal luogo di residenza/domicilio dello stesso, sarà necessaria l’accettazione volontaria del trasferimento, con esclusione del personale che per
effetto del trasferimento sarà avvicinato al luogo di residenza/domicilio.
c)
Nel caso si rendesse necessario disporre trasferimenti presso unità produttive situate ad oltre 25 Km di distanza dal luogo di residenza/domicilio del
dipendente, il provvedimento potrà essere disposto solo in presenza del consenso per gli appartenenti alle seguenti categorie di personale:
personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai tre anni (ovvero del padre lavoratore quando detti figli siano affidati a lui
esclusivamente);
dipendenti portatori di handicap ovvero nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate
condizioni di malattia;
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
d)
Ai lavoratori trasferiti presso unità produttive distanti più di 25 chilometri dal luogo di residenza/domicilio – che non comportano cambi di residenza - sarà
riconosciuta una indennità mensile di “disagiata destinazione” per dodici mensilità lorde, per il periodo di permanenza, nelle seguenti misure:
1.
l’indennità sarà determinata moltiplicando la distanza chilometrica dal domicilio/residenza all’unità produttiva di assegnazione per il moltiplicatore
fisso di lire 8.000 per distanza tra domicilio/residenza e luogo di lavoro superiori a 25 Km e sino a 70 Km.;
2.
per distanze superiori a 70 Km verrà corrisposta un’indennità di lire 600.000 fisse mensili da intendersi come contributo minimo.
La distanza deve intendersi quella più breve tra residenza/domicilio ed unità produttiva di assegnazione.
Le suddette indennità non saranno erogate se il trasferimento avviene su accoglimento di domanda di trasferimento dell’interessato.
Le suddette indennità non saranno erogate al lavoratore che per effetto del trasferimento venga avvicinato alla propria residenza/domicilio.
Per i trasferimenti che comportano cambio di residenza si applicheranno le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 11 luglio 1999.
L’accordo in termini di mobilità, di cui ai punti precedenti, si applica ai trasferimenti effettuati dal 1° luglio 2001 e scadrà il 30 giugno 2003, salvo proroga da
concordarsi tra le parti. In tal senso UNIPOL BANCA e le Organizzazioni sindacali si incontreranno 60 giorni prima della scadenza.
6.
Formazione
Per il personale oggetto di cessione è previsto, prima dell’integrazione, un periodo di formazione così articolato:
per n. 60 persone circa, formazione intensiva su tutte le procedure della Banca (front - office, back - office, titoli, fidi ed estero della durata massima di
10 giorni e successivo affiancamento, prima del 1° luglio 2001, presso le Filiali della rete UNIPOL Banca per un periodo di massimo di giorni 5. Queste
persone, così opportunamente addestrate per mezzo dei corsi sopra indicati, saranno i punti di riferimento, per tutti gli altri colleghi, presso le Filiali oggetto di
cessione;
per n. 90 persone circa, un corso minimo di giorni 5 riguardante le conoscenze procedurali in base al tipo di operatività attuale (corso procedure front office, corso procedure back - office, corso procedure fidi);
per il rimanente personale sarà previsto, dopo il 1° luglio, un periodo di formazione minimo di almeno 5 giorni per l’apprendimento delle diverse
procedure e dei criteri organizzativi in atto presso gli sportelli UNIPOL BANCA;
resta inteso che il programma formativo di cui al presente punto 6. è di carattere straordinario e si propone di favorire il processo di integrazione del
personale coinvolto nella cessione. I previsti momenti formativi sono, pertanto, da considerarsi in aggiunta a quanto previsto dall’art. 54 del C.C.N.L.
11.7.1999.
7.
Agibilità sindacali
UNIPOL BANCA si impegna a riconoscere, sino al 31 dicembre 2001, le RR.SS.AA. già costituite nelle Filiali oggetto di cessione, nonché ad accordare le
relative agibilità sindacali ai rispettivi dirigenti. Qualora a quella data fossero ancora in corso le verifiche previste dal presente accordo tale termine verrà
prorogato al 30 giugno 2002.
A ciascuna Organizzazione sindacale sarà consegnato a parte un elenco nominativo dei dipendenti in servizio alla data odierna presso ciascuno sportello
interessato alla cessione.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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______________________________________________________________________________________________
Milano, 8 giugno 2001
Spettabili OO.SS.LL.
In relazione alla richiesta da Voi avanzata, nel corso delle trattative relative alla cessione di 51 sportelli appartenenti alle Banche del Gruppo Intesa, di
conservare le eventuali posizioni di scoperto in conto corrente del personale oggetto di cessione, eccedenti i limiti previsti presso la scrivente Banca, Vi
confermiamo la nostra disponibilità a trasformare tali quote in prestiti speciali da regolare secondo il T.U.R. e da rimborsare in un arco di tempo non superiore
a 60 mesi.
Siamo, altresì, disponibili a prevedere, sulla base di accordi individuali, la possibilità di utilizzare l’anticipazione del Trattamento di fine rapporto, nelle misure e
con le modalità previste dalle norme di legge e dalle norme aziendali in vigore presso la scrivente Banca, per l’estinzione di pregresse posizioni debitorie.
Distinti saluti
UNIPOL BANCA S.p.A.
___________________________________________________________________________________________
Milano, 8 giugno 2001
Spettabili OO.SS.LL.
In relazione alle intese intervenute all’atto della stipula del Verbale di accordo in data odierna, Vi confermiamo la nostra disponibilità a riconoscere ai
dipendenti oggetto di cessione, che avessero in corso di maturazione promozioni conseguenti alla copertura di posizioni di lavoro/ruoli previsti dal contratto
integrativo aziendale dell’azienda di provenienza, il corrispondente inquadramento alla data della prevista maturazione.
Distinti saluti.
UNIPOL BANCA S.p.A.
___________________________________________________________________________________________
Milano, 8 giugno 2001
Spettabili OO.SS.LL.
Vi confermiamo che, a partire dal corrente anno, è nostro intendimento introdurre a favore di tutto il personale avente figli o equiparati portatori di handicap, il
riconoscimento di un’apposita provvidenza annuale pari a Lit.3.000.000.
Distinti saluti.
UNIPOL BANCA S.p.A.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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43
Verbale di accordo 12.6.2001 - Distacchi CIS in IGC
VERBALE DI ACCORDO
Premesso che:
nell’ambito della riorganizzazione strategica e societaria del Gruppo Intesa e degli obiettivi strategici di Banca CIS, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato la cessione di una consistente quantità di crediti in sofferenza ad
Intesa Gestione Crediti;
tale scelta avviene mentre il livello di definizione del piano industriale di Banca CIS non consente un quadro di
riferimento certo per la determinazione di un accordo definitivo;
in data 13 aprile 2001 è stato firmato un verbale d’accordo fra le OO.SS. e Banca Intesa con l’obiettivo di regolare la
gestione del Piano Industriale del Gruppo Intesa, con particolare riferimento ai processi di riequilibrio degli organici, di
mobilità territoriale, al trasferimento di rapporto di lavoro, nonché alle procedure di informativa e confronto sindacale per la
gestione dei progetti di riorganizzazione,
tale accordo disciplina altresì i rapporti di lavoro del personale proveniente da diverse banche del Gruppo, nonché
alcuni istituti applicabili a tutto il personale del Gruppo Intesa:
Le parti, nel definire il presente verbale d’accordo, dichiarano di recepire interamente l’accordo citato con particolare
riferimento alle problematiche connesse al confronto sul piano industriale, ai processi di mobilità territoriale, al distacco
presso società del gruppo.
Si danno atto, inoltre, che:
il personale di Banca CIS interessato al progetto di recupero del credito – nella misura di 12 dipendenti - sarà
distaccato in Intesa gestione Crediti sino al 31 dicembre 2001. Ulteriori distacchi potranno essere effettuati previo specifico
confronto con le OO.SS.;
Tale distacco potrà essere ulteriormente prorogato in relazione all’evoluzione della situazione di Intesa Gestione
Crediti e delle esigenze di organico che si determineranno a regime;
La Banca terrà conto nella individuazione dei dipendenti da distaccare, nei limiti del possibile, della volontarietà, delle
esperienze professionali maturate, dei profili professionali, dell’età;
Il distacco in Intesa Gestione Crediti avverrà alle seguenti condizioni:
Titolarità del rapporto di lavoro in capo a Banca CIS;
Mantenimento del trattamento economico e normativo, compresi i sistemi di inquadramento, le complessive
obbligazioni previdenziali e le provvidenze, vigenti tempo per tempo presso Banca CIS senza soluzione di continuità nel
rapporto di lavoro ivi compresa l’anzianità contrattuale;
Attribuzione dei poteri gestionali e di coordinamento organizzativo ad IGC;
La valutazione del personale distaccato sarà effettuata con i criteri e le modalità previsti da Banca CIS e darà diritto
all’applicazione delle normative previste negli accordi della Banca CIS. Resta inteso che il valutatore sarà individuato
nell’ambito di IGC e sarà al riguardo adeguatamente preparato all’utilizzo degli strumenti. ;
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza e di agibilità sindacale anche
per il personale del CIS in distacco, le OO.SS. di Banca CIS manterranno la rappresentanza di tale personale in
coordinamento con le Rappresentanze Sindacali di IGC nei termini che verranno concordati.
Entro il 30 novembre si effettuerà una valutazione congiunta e l’Azienda comunicherà i propri intendimenti in
relazione all’eventuale rinnovo del distacco;
In merito al personale che al termine del distacco optasse per il trasferimento del rapporto di lavoro, si procederà ad
un confronto fra le parti nel rispetto delle procedure contrattuali e di legge previste per l’applicazione delle condizioni e
delle garanzie di tutela contrattuale e occupazionale avendo presente l’accordo del 13 aprile 2001 fra OO.SS. e Banca
Intesa.
In caso di rientro presso Banca CIS, compatibilmente con le esigenze aziendali, tenendo altresì conto della richiesta
del dipendente avvenuta nel periodo di distacco, il personale verrà assegnato nella sede di provenienza;
Cagliari, 12 giugno 2001
Banca CIS
Fabi – Falcri – Fiba - Fisac – Uilca
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Lettera 22.6.2001 - Chiarimenti sull'Accordo del 13.4.2001
DIREZIONE RISORSE UMANE
Milano, 22 giugno 2001
Spettabili OO.SS.LL.
Con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate in ordine all'attuazione di talune norme contenute nel Verbale di
Accordo sottoscritto in data 13 aprile 2001, si precisa quanto segue:
1. Personale di altre società del Gruppo ora distaccato in ISS, IGC e IntesaBci.
Ad integrazione di quanto contenuto nel "Protocollo per le relazioni industriali del Gruppo Intesa del 22 luglio 1998" e nel
Verbale di Accordo in data 13 aprile 2001, si conferma la disponibilità della Banca a proseguire nei momenti di confronto
con le cadenze concordate a partire dal prossimo incontro previsto per il 9 luglio p.v.
2. Decorrenze
Ove non diversamente precisato, quanto contenuto nel Verbale di Accordo 13.4.2001 avrà decorrenza dal l°.5.200l, con le
seguenti eccezioni:
il contributo minimo del 4,30% stabilito nel capitolo Previdenza complementare decorre dal l° aprile 2001;
la nuova misura del Buono Pasto decorre, per i dipendenti provenienti dalla Cariplo, dal BAV e dal Mediocredito,
da 1° aprile 2001. In relazione a tale istituto si precisa altresì che, in via di eccezione alla regola generale, il ticket pasto
sarà corrisposto nella misura prevista per il Personale a tempo parziale anche alle lavoratrici che effettuano i riposi
giornalieri post partum previsti dagli artt. 39, 40 e 41 del T.U. 26 marzo 2001 n.151 o al Personale che fruisce nel
pomeriggio dei permessi previsti dalla Legge n.104/1992.
3. Premio Aziendale
Fermo restando che con il Verbale di Accordo in data 30 aprile 2001, per i Dipendenti della Banca Commerciale Italiana, e
quello del 3 maggio 2001, per i Dipendenti di Banca Intesa, è stata data piena ed esaustiva attuazione a quanto previsto
dal Verbale di Accordo 13 aprile 2001 per l'esercizio 2000, Vi precisiamo che, in occasione dei prossimi incontri per la
definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione del premio per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, si dovrà altresì
provvedere a completare la disciplina relativa alla "quota fissa" di Lit. 500.000, correlata al raggiungimento degli obiettivi di
riorganizzazione previsti dal piano di integrazione, relativa ai predetti anni.
4. Capitolo "Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa"
Le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai Collaboratori il cui rapporto di lavoro è stato o sarà trasferito ad Intesa
Gestione Crediti o ad Intesa Sistemi e Servizi, nel caso in cui detto trasferimento avesse anche riflessi in termini di mobilità
territoriale, nonché a coloro i quali, rientrati dalle Società in parola presso la rete di IntesaBci a seguito di domanda,
dovessero essere collocati presso Filiali situate in località diverse da quelle di residenza, qualora il trasferimento dovesse
comportare un oggettivo maggior disagio per gli interessati.
5. Provvidenze per figli o equiparati portatori di handicap
Si conferma che sarà riconosciuta una provvidenza annuale di Lit. 3.000.000 a tutti i lavoratori di IntesaBci aventi figli o
equiparati portatori di handicap. Il Personale verrà intrattenuto quanto prima ed invitato a produrre la documentazione
necessaria; il pagamento sarà effettuato entro il prossimo mese di ottobre.
6. Premi di fedeltà
Si conferma altresì che continueranno ad essere corrisposte ai Dipendenti delle Banche incorporate le somme sino ad ora
erogate a titolo di premio di fedeltà da parte delle Banche stesse. Ai dipendenti provenienti da Banca Carime saranno
parimenti riconosciute le somme corrisposte a tale titolo dalla Banca di provenienza.
Distinti saluti.
IntesaBci S.p.A.
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Verbale di accordo 27.6.2001 - Riconoscimento premio aziendale lavoratori assunti direttamente in ISS
nel corso dell’anno 2000.
VERBALE DI ACCORDO
In data 27 giugno 2001
tra
Intesa Sistemi e Servizi
e
Le Organizzazioni Sindacali Aziendali FABI,FALCRI,FIBA/CISL,FISAC/CGIL,UILCA
Premesso che:
Il verbale di accordo del 13.4.2001 prevede che al personale conferito dalle Banche incorporate in IntesaBci sia
riconosciuto, per gli esercizi 2000 e 2001, un premio aziendale pari a quello della società di provenienza, secondo le
relative regolamentazioni;
L’art. 40 del CCNL 11 luglio 1999, prevede che il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori
relativi alle performance del Gruppo e/o dell’azienda Capogruppo per le società controllate che, per vincoli di committenza
o contrattuale con aziende o azienda del Gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinare la sussistenza,
essendo perciò carenti di autonomia economica;
è stato convenuto quanto segue:
tenuto conto di quanto premesso e sulla base dei risultati economici raggiunti dalla Capogruppo evidenziati nel bilancio di
Banca Intesa relativo all’esercizio 2000, le parti concordano che il premio aziendale relativo a detto esercizio sarà
riconosciuto, entro luglio 2001, ai dipendenti assunti direttamente da Intesa Sistemi e Servizi, secondo i seguenti importi,
non computabili ai fini del T.F.R.:
Inquadramento
Quadro direttivo di 4° livello ex maggiorazione 12
Quadro direttivo di 4° livello ex maggiorazione 8
Quadro direttivo di 4° livello ex maggiorazione 4
Quadro direttivo di 4° livello ex maggiorazione 0
Quadro direttivo di 4° livello (non funzionario)
Quadro direttivo di 3° livello (non funzionario)
Quadri direttivo di 2° livello
Quadro direttivo di 1° livello
3° Area prof. 4° livello
3° Area prof. 3° livello
3° Area prof. 2° livello
3° Area prof. 1° livello
2° Area prof. 3° livello
Lire
Lire
Lire
Lire
Importo
9.845.142
8.956.379
8.067.615
7.288.835
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
5.387.200
4.773.000
4.490.737
4.049.777
3.700.000
3.515.000
3.486.349
3.281.383
Per la corresponsione del premio in parola si avrà riguardo:
per il personale delle Aree professionali e i Quadri direttivi di 1° e 2° livello:
all’inquadramento rivestito alla data del 31 dicembre 2000;
per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello ex Funzionari:
alla maggiorazione riconosciuta alla data del 30 giugno 2000;
per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello (non già appartenenti alla categoria dei Funzionari) promossi/assunti dal 1°
luglio 2000:
all’inquadramento rivestito alla data del 31 dicembre 2000.
Per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione del premio si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 40 del CCNL
11 luglio 1999.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano che entro il 30.6.2001, nell’ambito della negoziazione dei criteri e delle modalità per il premio aziendale
relativo agli anni 2001, 2002 e 2003, andranno individuati i nuovi parametri per la nuova categoria dei Quadri direttivi
tenendo conto in particolare della specifica situazione di quelli di 1°, 2° e 3° livello (post 30.6.2000).
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Verbale di accordo 28.6.2001 - Costituzione Intesa Trade SIM
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 giugno 2001
tra
CABOTO Sim S.p.A.
CABOTO Holding S.p.A.
INTESABCI S.p.A.
Le Rappresentanze sindacali aziendali FABI di Caboto Sim e Caboto Holding
Le delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA
premesso che
è stato deliberato dai competenti organi statutari il progetto relativo al conferimento alla costituenda INTESA TRADE
Sim S.p.A. delle attività produttive, dei beni, delle strutture e dei processi relativi alla gestione delle attività del Trading On
Line già facenti capo alla divisione Intesa Trade della Caboto Sim S.p.A. con effetto dal 1° luglio 2001 o data successiva in
relazione all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;
tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l’accordo sottoscritto il 13 aprile 2001 a cui si fa riferimento per le parti
applicabili;
la predetta società, unitamente alla società capogruppo IntesaBci, ha proceduto a fornire alle rispettive
Rappresentanze sindacali aziendali di Caboto Sim e Caboto Holding e alle Delegazioni sindacali aziendali di IntesaBci, la
comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette
norme;
il progetto industriale del gruppo prevede che Intesa Trade si costituisca quale entità giuridica autonoma per la
realizzazione delle attività di intermediazione mobiliare nel settore del trading on line. Per meglio rispondere alle necessità
del Gruppo IntesaBci è stata determinata la scissione parziale e proporzionale del ramo di attività di Caboto Sim S.p.A.
denominato appunto divisione Intesa Trade in una nuova costituenda SIM;
il conferimento del ramo d’azienda in parola alla costituenda Intesa Trade Sim tende a realizzare le maggiori sinergie
possibili ed è limitato alla concentrazione delle attività di trading on line, già facenti capo alla divisione “Intesa Trade” della
Caboto Sim S.p.A.-, ad Intesa Trade. Caboto Sim continuerà a sviluppare la propria attività istituzionale nel settore
dell’intermediazione mobiliare,
si è convenuto quanto segue.
1.
A decorrere dalla data di efficacia giuridica del trasferimento (1° luglio 2001 o data successiva in relazione
all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale della Divisione Intesa
Trade di Caboto Sim proseguirà, senza soluzione di continuità, con INTESA TRADE SIM S.p.A. alla quale sarà trasferito il
TFR maturato dal suddetto personale sino alla data del giorno precedente il trasferimento.
2.
Dalla predetta data continuerà a trovare applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 per i
quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle aziende di credito, finanziarie e strumentali.
3.
Il personale conferito sarà utilizzato in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente e sarà di
conseguenza inquadrato nella stessa categoria nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data
dell’operazione con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società
cedente e troveranno altresì applicazione i trattamenti di previdenza complementare e di assistenza sanitaria in essere
all’atto del trasferimento del ramo d’azienda.
4.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, a conclusione dell’accordo di costituzione della Cassa sanitaria di
Gruppo, le parti si incontreranno per definire i criteri e le modalità di adesione.
5.
Il premio aziendale relativo all’esercizio 2001 sarà corrisposto con le stesse modalità di erogazione e per l’intera
misura che sarà individuata per Caboto Holding e Caboto Sim. Per gli anni successivi Intesa Trade concorderà un’apposita
disciplina con le Organizzazioni sindacali nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale.
6.
L’azienda corrisponderà un buono pasto di Lit. 9.000 a tutto il personale in servizio a tempo pieno (compresi i
turnisti) e di Lit. 6.000 al personale in servizio a tempo parziale.
7.
Qualora in Intesa Trade dovessero verificarsi tensioni occupazionali che coinvolgano i lavoratori oggetto della
scissione (ivi compreso il Personale con contratto di formazione e lavoro), esperite le necessarie procedure, le eventuali
eccedenze verranno riallocate presso aziende del Gruppo IntesaBci S.p.A.
A tale riguardo le parti si impegnano ad effettuare una verifica sui contratti di formazione e lavoro due mesi prima della
scadenza degli stessi.
8.
Le parti si danno atto che la cessione del contratto di 16 lavoratori da Caboto Sim a IntesaBci è avvenuto alle
condizioni previste dal capitolo “esigenze di organico delle Società del Gruppo” del Verbale di accordo del 13 aprile 2001.
9.
Le parti si incontreranno successivamente al fine di recepire quanto sarà stato previsto per le altre Società del
Gruppo per le prestazioni lavorative nelle giornate in cui deve essere assicurata l’operatività dei sistemi Target e Borsa.
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Verbale di accordo 28.6.2001 - Conferimento ramo aziendale da IntesaBci a Banca IntesaBci
Mediocredito
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 giugno 2001,
tra
IntesaBci S.p.A. e Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A.
e
le Delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA IntesaBci S.p.A.
Premesso che
è stato deliberato dai competenti organi statutari il progetto di conferimento di ramo aziendale da parte di IntesaBci a favore della
società Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. da realizzarsi mediante il trasferimento delle attività produttive, dei beni non strumentali, delle
strutture organizzative e dei processi per l’esercizio, prevalentemente a medio e lungo termine, del credito industriale nelle sue diverse
forme e dell’attività di banca concessionaria;
l’operazione si propone di conferire le attività già proprie del core business dell’ex Mediocredito Lombardo S.p.A. (MCL) in una
società prodotto indipendente - con l’obiettivo di presidiare e sviluppare l’operatività nel segmento del credito industriale e navale e delle
attività ad esso correlate - al servizio della rete commerciale delle Banche del gruppo IntesaBci S.p.A., fermo restando che la società
manterrà proprie autonomie di sviluppo di relazioni anche con clientela non comune e/o canali non di Gruppo;
la cessione comporterà anche il trasferimento in capo a Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. dei rapporti di lavoro del personale di
IntesaBci, già dipendente da MCL, addetto alle attività sopra elencate;
il personale non conferito alla nuova società sarà:
assegnato presso le strutture di IntesaBci ove continuerà ad essere utilizzato nelle attuali mansioni o in altre, previa riconversione
professionale assistita da interventi formativi,
utilizzato nell’ambito delle società di servizi del Gruppo IntesaBci – Intesa Sistemi e Servizi e Intesa Gestione Crediti – presso le quali
potrà essere distaccato,
ricollocato, se non destinato ai presidi territoriali decentrati della nuova società, presso le Filiali della rete di IntesaBci o di altre
Società del Gruppo previa riconversione professionale;
IntesaBci S.p.A. e Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. in data 21 maggio 2001 hanno fornito e illustrato - ai sensi e per gli effetti
delle vigenti norme di legge e di contratto - la comunicazione scritta stabilita per le operazioni di specie;
su richiesta delle organizzazioni sindacali sono state avviate ed esperite le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle
vigenti disposizioni di legge e di contratto;
tra IntesaBci S.p.A. e le organizzazioni sindacali è in vigore il Verbale di Accordo 13 aprile 2001,
si è convenuto quanto segue
Trattamento normativo
a decorrere dal
la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di IntesaBci S.p.A. appartenente al ramo d’azienda ceduto
proseguirà, senza soluzione di continuità, con Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. alla quale sarà altresì trasferito il trattamento di fine
rapporto maturato dal suddetto personale sino al 30 giugno 2001;
il personale oggetto di cessione continuerà ad essere adibito alle attuali mansioni o, ad altre equivalenti, e sarà di conseguenza
inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di
servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente;
nei confronti di detto personale troverà applicazione il C.C.N.L. 11 luglio 1999 nonché quanto convenuto con Verbale di Accordo 13
aprile 2001 (e successivi chiarimenti e integrazioni);
al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso IntesaBci, alle stesse condizioni e
con la stessa articolazione d’orario.
Trattamento economico
Al personale conferito si applicherà il capitolo “Accordo economico relativo alla fusione” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.
Il premio aziendale per l’anno 2001 sarà corrisposto nella stessa misura che sarà riconosciuta al personale di IntesaBci.
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a concordare - entro il 30 settembre 2001 - criteri e modalità per la corresponsione del
premio aziendale 2002 e 2003.
Tenuto conto della complessità del processo riorganizzativo in corso, le Parti si danno atto che, nell’individuazione dei criteri per la
determinazione del premio aziendale per gli anni in questione, saranno prioritariamente utilizzati indicatori di produttività, efficienza e/o
qualità.
Al personale conferito, già dipendente da MCL, continueranno ad essere corrisposte le somme sino ad ora erogate a titolo di premio di
fedeltà da MCL stesso.
Criteri per l’individuazione del personale da conferire nei presidi territoriali
Premesso che le strutture dei 12 presidi territoriali decentrati della nuova società sono dimensionate secondo logiche di efficienza tenuto
conto che il personale ivi addetto svolgerà funzioni esclusivamente di sviluppo commerciale (front office), nel caso in cui il totale degli
addetti alle attività di front office nell’ambito di un presidio risulti superiore al fabbisogno stimato, si conferiranno alla nuova società gli
addetti aventi il ruolo di “proponenti di fido” con anzianità minima di tre anni nella mansione di analista fidi, a parità di tali requisiti, prevarrà
il criterio della maggiore anzianità nella mansione di “analista fidi”, nonché dell’anzianità di servizio.
Assistenza sanitaria integrativa
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Il personale conferito resterà destinatario delle attuali forme di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2001, mantenendo gli
attuali livelli di contribuzione e le prestazioni in essere.
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna ad aderire all’eventuale Cassa Sanitaria di Gruppo e a garantire la quota di contribuzione
a carico azienda già prevista a favore del personale ex MCL nel ripetuto Verbale di Accordo 13 aprile 2001, ferma restando la misura della
quota a carico lavoratore prevista dal medesimo accordo.
Previdenza complementare
In relazione alle intese di cui al Verbale di Accordo 13 aprile 2001, Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a mantenere il
contributo aziendale per il personale proveniente dall’ex Mediosud (se già destinatario di accordi alla data del 28 aprile 1993) pari al
4,30% della retribuzione utile ai fini del T.F.R., e pari al 2% per il Personale iscritto al FAPA.
Le Parti si impegnano entro il 16 luglio p.v. a modificare il Regolamento del Fondo integrativo a prestazione definita al fine di consentire al
personale che già ne beneficia di continuare a risultare destinatario delle previsioni contenute nel Regolamento medesimo ed al fine di
adeguarlo alle vigenti disposizioni legislative in materia.
A questo proposito si precisa che il personale che dovesse essere destinato a prestare servizio presso diverse società del Gruppo
IntesaBci sarà inizialmente mantenuto in regime di distacco. Prima di disporre trasferimenti del rapporto di lavoro di collaboratori
destinatari delle previsioni del Regolamento sopra indicato le Parti si incontreranno per trovare idonee soluzioni.
Agevolazioni finanziarie e condizioni
Le disposizioni previste in materia di agevolazioni finanziarie e condizioni per il personale continueranno a trovare applicazione in via
transitoria; Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. promuoverà un apposito incontro per l’applicazione delle condizioni che saranno
individuate in materia per i dipendenti di IntesaBci.
In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento si conferma l’applicazione delle condizioni previste.
Clausola di garanzia occupazionale
Qualora presso Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. dovessero verificarsi tensioni occupazionali che coinvolgano i dipendenti conferiti,
esperite le previste procedure, le eventuali eccedenze saranno ricollocate presso aziende del Gruppo IntesaBci.
Processi di mobilità territoriale
Le Parti inoltre si danno atto che nei confronti del personale di IntesaBci S.p.A., già dipendente da MCL, che, come indicato in premessa,
dovrà essere ricollocato presso le Filiali della rete di IntesaBci o di altre società del Gruppo ci si atterrà ai seguenti criteri:
nell’individuazione della nuova sede di lavoro si terrà conto di eventuali preferenze espresse dal personale interessato, delle
situazioni personali e familiari e, per quanto oggettivamente possibile, si ricercheranno tutte le soluzioni atte a ridurre i disagi connessi al
processo di mobilità;
in tema di mobilità si applicheranno per tali dipendenti le previsioni contenute nel capitolo “Processi di mobilità territoriale relativi ai
progetti di riorganizzazione di Banca Intesa” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.
Resta inteso che, laddove le esigenze aziendali di mobilità connesse al piano di ricollocazione sopra individuato non potessero essere
soddisfatte, le Parti si incontreranno entro il 31 luglio p.v. per individuare idonee soluzioni.
Incontri di verifica
Entro il 31 ottobre 2001, sarà fornita un’informativa sull’andamento economico e produttivo dell’Azienda.
In tale occasione le Parti
effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del piano industriale, sulle ricadute sugli organici conseguenti all’operazione di cui
trattasi nonché sugli interventi formativi e di riconversione professionale avviati nei confronti del personale coinvolto nell’operazione stessa
(conferito e non conferito);
valuteranno le posizioni del personale in distacco presso Intesa Sistemi e Servizi e Intesa Gestione Crediti (o altre società del
gruppo IntesaBci) per ricercare idonee soluzioni in coerenza con le esigenze di corretto dimensionamento delle predette società e con
quanto previsto dal Capitolo “Esigenze di organico delle Società del Gruppo” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001;
esamineranno le eventuali richieste di rientro nell’ambito della rete commerciale di IntesaBci.
Agibilità sindacali
IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a riconoscere, sino al 31 dicembre 2001, le RR.SS.AA. già costituite nelle proprie unità
produttive nonché ad accordare le relative agibilità sindacali ai rispettivi dirigenti. Qualora a quella data fossero ancora in corso le verifiche
previste dal presente accordo tale termine sarà prorogato al 30 giugno 2002.
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Verbale di accordo 29.6.2001 - Intese varie CABOTO
VERBALE D'ACCORDO
II giorno 29 giugno 2001
la CABOTO SIM e CABOTO HOLDING SIM
e
le Rappresentanze sindacali aziendali FABI di CABOTO SIM e CABOTO HOLDING rispettivamente rappresentate dai Sigg. Caputo
e Sermo
premesso che
in data 13 marzo 2001 le suddette Rappresentanze sindacali aziendali hanno presentato la piattaforma del Contratto Integrativo
Aziendale;
con lettere in data 6 giugno 2001 sia Caboto Sim sia Caboto Holding hanno invitato le Organizzazioni sindacali a uniformarsi ai
demandi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 luglio 1999;
tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l'accordo sottoscritto il 13 aprile 2001 a cui si fa riferimento per le parti applicabili;
in data 8 giugno 2001 si è tenuto un incontro nel corso del quale, alla luce di quanto stabilito all'alt. 22 del C.C.N.L. 11.7.1999, è stata
avviata la fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate ai demandi della citata contrattazione collettiva e tale fase si è
conclusa nella giornata odierna,
hanno convenuto quanto segue.
1. Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2001 per definire i criteri di erogazione del Premio aziendale relativo agli esercizi 2001 2003 fermo restando che detto premio potrà essere determinato anche sulla base di indicatori relativi alla performance della società
capogruppo IntesaBci. Gli incontri per la definizione della misura di detto premio saranno condotti tenendo conto dell'inserimento di
Caboto Holding e di Caboto SIM nell'ambito della Divisione Banca d'Affari in un'ottica di complessiva armonizzazione del gruppo
IntesaBci.
2. Per quanto concerne gli inquadramenti, tenuto conto del complesso processo di riorganizzazione in atto, le Parti si incontreranno per
la definizione delle eventuali intese in materia anche alla luce di quanto sarà stato definito dalla società capogruppo IntesaBci purché le
figure professionali in discorso siano tra loro assimilabili.
3. L'azienda corrisponderà un buono pasto di Lit. 9.000 a tutto il personale in servizio a tempo pieno (compresi i turnisti) e di Lit. 6.000
al personale in servizio a tempo parziale fatte salve le migliori condizioni in essere.
4. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, a conclusione dell'eventuale accordo di costituzione della Cassa sanitaria di Gruppo, le
parti si incontreranno per definire i criteri e le modalità di adesione.
5. Le parti si incontreranno successivamente al fine di recepire quanto sarà stato previsto per le altre Società del Gruppo per le
prestazioni lavorative nelle giornate in cui deve essere assicurata l'operatività dei sistemi Target e Borsa.
6. Per quanto concerne il personale proveniente o che proverrà da IntesaBci (Bav, Cariplo e Comit) già iscritto a forme di previdenza
complementare e passato alle dipendenze dirette di Caboto Holding e Caboto Sim senza sostanziale soluzione di continuità rispetto al
precedente rapporto di lavoro, che non abbia riscattato la propria posizione, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2001, si adotterà quanto
segue.
a) PERSONALE INTESABCI E/O GIÀ PROVENIENTE DA BAV
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione individuale nel "Fondo Aggiuntivo di previdenza aziendale a
capitalizzazione per il personale dipendente del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A." troverà applicazione in materia di contribuzione quanto
previsto per il personale IntesaBci e/o già BAV.
b) PERSONALE INTESABCI E/O GIÀ PROVENIENTE DA CARIPLO
Nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione nel "Fondo Pensioni per il personale Cariplo", troverà applicazione in
materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci e/o già Cariplo iscritto al Fondo.
c) Nei confronti del personale aderente al così detto FAPA di Gruppo, troverà applicazione in materia di contribuzione quanto previsto
per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto al FAPA.
d) Per il personale iscritto alla "Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto Bancario Italiano" è già stato sottoscritto un
accordo al fine di consentire il mantenimento della iscrizione alla Cassa. Resta sin d'ora inteso che, una volta entrate in vigore le
conseguenti modifiche statutarie nei confronti del personale che mantenga la propria iscrizione nella Cassa troverà applicazione in materia
di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo iscritto alla Cassa.
e) PERSONALE INTESABCI GIÀ PROVENIENTE DA COMIT
Nei confronti del personale, già iscritto al Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana alla data del 30 giugno p.v.
(per i "vecchi iscritti" purché abbiano confermato l'adesione al Fondo a seguito del Verbale di accordo in data 16.12.1999) troverà
applicazione per il versamento della contribuzione al predetto Fondo quanto previsto per Io stesso personale IntesaBci già Comit.
7. A parziale modifica dell'accordo 7.2.2000 di adesione al "F.A.P.A. di gruppo", a decorrere dal 1° gennaio 2001, il Personale in
servizio a tale data che non abbia ancora aderito al "PAPA di gruppo" potrà parteciparvi con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese
successivo a quello della formulazione della richiesta.
La disposizione che precede trova applicazione anche nei confronti del personale di nuova assunzione che, dopo il superamento positivo
del periodo di prova non aderisca al "FAPA di gruppo" senza soluzione di continuità al termine del periodo stesso. E' da ritenere, inoltre,
abrogato il testo della lettera b) dell'accordo 7.2.2000 laddove al Personale che all'atto dell'assunzione manifesti di non aderire al suddetto
Fondo nonché a coloro che erano in servizio alla data del 7.2.2000 che ugualmente non abbiano espresso tale intenzione entro il
30.11.2000, consente di parteciparvi solo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
8. Per quanto attiene alle agevolazioni finanziarie, le parti si incontreranno dopo il 30 settembre 2001 per esaminare le relative
problematiche, tenuto conto delle intese che saranno raggiunte per i dipendenti IntesaBci.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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50
Verbale di accordo 13.7.2001 - Filiali ex Intesa acquistate da Unipol Banca
VERBALE DI ACCORDO POST ACQUISIZIONE FILIALI EX BANCA INTESA
Il giorno 13 luglio 2001, tra Unipol Banca S.p.A. rappresentata dal
Direttore Generale, dott.Antonio Di Matteo
e
la delegazione sindacale FABI Costituita dai sigg.ri: Pascale Fabrizio e
Macchi Rino
la delegazione sindacale FISAC/CGIL costituita dai sigg.ri: Papa Catia,
Lambertini Mauro e Luccarini Elide
la delegazione sindacale UILCA/UIL costituita dai sigg.ri: Cavallari
Gianpiero, Bregola Licio Casentino Adriano
la delegazione sindacale FIBA/CISL costituita dai sigg.ri: Rossi Paolo e
Sandoni Marco Premesso che:
IntesaBci, Cariparma e Unipol Banca S.p.A. sono pervenute ad un
accordo in forza del quale sono stati ceduti dalle prime due alla terza,
con effetto dal l° luglio 2001, n. 51 sportelli;
tra IntesaBci, Cariparma, Unipol Banca S.p.A. e le OO.SS.LL. è in vigore
l'accordo sottoscritto in data 8/6/2001 a cui si fa riferimento per le parti
applicabili;
che in tema di mobilità si applicherà quanto di seguito pattuito, per tutto il
personale Unipol Banca S.p.A., fermo restando quanto previsto nel
succitato accordo;
le premesse formano parte integrante dell'accordo. Si è convenuto
quanto segue:
1.
MOBILITA'
Ai lavoratori trasferiti, successivamente alla data del presente accordo,
oltre i 25 km - senza che ciò comporti cambio di residenza/domicilio sarà riconosciuta una indennità mensile di disagiata destinazione per il
periodo di permanenza, di lire 8.000 al chilometro, per distanza
chilometrica (di sola andata) superiore a 25 km e sino a 70 km. Oltre 70
km sarà corrisposta una indennità di lire 600.000 fisse mensili come
contributo minimo. Ai fini della determinazione della misura di detta
indennità, saranno computate le maggiori distanze dagli attuali luoghi di
lavoro e/o residenza del lavoratore. Tali indennità non verranno
corrisposte se il trasferimento avviene su accoglimento di domanda di
trasferimento dell'interessato o se, per effetto del trasferimento, il
lavoratore viene avvicinato alla propria residenza/domicilio. Per i
trasferimenti che comportano il cambio di residenza si applicano altresì le
disposizioni contrattuali.
L'Azienda valuterà, inoltre, compatibilmente con le esigenze di servizio,
particolari situazioni oggettive di disagio.
Per gli appartenenti alle seguenti categorie di personale:
personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore
a tre anni (ovvero al padre lavoratore quando detti figli siano affidati a lui
esclusivamente);
dipendenti portatori di handicap, ovvero nel cui nucleo familiare
siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate
condizioni di malattia;
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
resta inteso che nel caso si rendesse necessario disporre trasferimenti
presso unità produttive situate ad oltre 25 km di distanza dal luogo di
residenza/domicilio del dipendente, il provvedimento potrà essere
disposto solo in presenza del consenso dello stesso.
2.
POLIZZA SANITARIA
A far tempo dal l° gennaio 2002 verrà predisposta una polizza sanitaria
che, ferme restando le intese intercorse in data 8/6/2001 circa i
dipendenti ex IntesaBci, tenderà a livellare, mantenendo l'attuale
distinzione tra QD3/QD4 - QD1/QD2 ed Aree Professionali, le prestazioni
in maniera omogenea per tutti i dipendenti, in relazione alle rispettive
categorie.
Le parti si incontreranno entro il 31/10/2001 per la definizione delle
prestazioni, delle estensioni al nucleo familiare e dei relativi premi e per
l'individuazione del prestatore del servizio.
3.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per il personale Unipol banca già iscritto a forme di previdenza
complementare anteriormente al 28/4/1993, o comunque di nuova
assunzione, purché avente lo status di "vecchio iscritto", il contributo
aziendale passerà con decorrenza 1/1/2002 dall'attuale 2,75% al 3,25%
della retribuzione utile ai fini del TFR, con un ulteriore aumento dello
050% (3,75%) con decorrenza 1/1/2003.
Per quanto riguarda la disciplina della previdenza complementare (in
particolare per i lavoratori iscritti post 28/4/1993) le parti si incontreranno
entro il 31/10/2001 per adeguare lo statuto ed il regolamento del Fondo
Pensioni Unipol banca alla normativa vigente.
Relativamente ai dipendenti iscritti post 28/4/1993 si provvederà ad un
equivalente incremento della contribuzione per tutti i dipendenti in forza
ad Unipol banca alla data di stipula del presente accordo.
Entro il 30/6/2003 le parti si incontreranno per una verifica in materia di
previdenza complementare al fine di esaminare le eventuali posizioni non
ancora equiparate.
4.
AGIBILITA' SINDACALI
L'azienda consentirà, per temi che riguardano l'intero corpo lavorativo, ai
lavoratori delle unità produttive con meno di otto addetti di partecipare
alle assemblee indette in orario di lavoro dalle R.S.A. e/o dagli organi di
coordinamento delle stesse e tenute nella filiale più prossima in cui è
costituita o comunque riconosciuta una R.S.A.
La banca si impegna a favorire la partecipazione alle assemblee anche
dei lavoratori addetti agli sportelli con orari speciali e di servizi particolari
(call center, borsa/titoli ecc.).
Esauriti i termini di cui al punto 7 dell'accordo 8/6/2001 relativo
all'acquisizione degli sportelli ex IntesaBci, le parti si incontreranno ai fini
di definire i livelli interni di agibilità sindacale.
5.
FAMILIARI HANDICAPPATI
Ai dipendenti con figli (o equiparati) a carico, portatori di handicap, viene
erogata annualmente la somma di lire 3.000.000. A tale fine l'interessato
dovrà presentare idonea certificazione medica.
A richiesta del lavoratore interessato l'azienda concederà, in aggiunta a
quanto già previsto, fino a 100 ore annue di permesso non retribuito per
l'assistenza ai soggetti medesimi.
6.
PREMIO DI ANZIANITA'
Il premio di anzianità viene riconosciuto secondo i seguenti criteri:
al raggiungimento del 20° anno di servizio presso Unipol Banca
viene erogato al personale un premio nella misura del 50% della
mensilità lorda di stipendio riferita al mese di dicembre dell'anno
precedente;
al raggiungimento del 25° anno di servizio presso Unipol Banca
viene erogato al personale un premio nella misura del 100% della
mensilità lorda di stipendio riferita al mese di dicembre dell'anno
precedente;
al raggiungimento del 35° anno di servizio presso Unipol Banca
viene erogato al personale un premio nella misura del 100% della
mensilità lorda di stipendio riferita al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Per tutto il personale assunto da altra azienda di credito, o da aziende
del Gruppo Unipol, viene riconosciuto il 50% dell'anzianità
eventualmente maturata. Sono esclusi dalla presente previsione i
dipendenti provenienti da sportelli oggetto di acquisizione per i quali, alla
data odierna, siano già state esperite trattative collettive e che abbiano
esercitato il diritto di opzione di cui al punto E dell'accordo 8/6/2001; per
questi ultimi i suddetti premi verranno erogati pro quota in ventesimi,
venticinquesimi e trentacinquesimi in relazione all'esclusiva permanenza
in servizio presso Unipol banca S.p.A.
7.
UNA TANTUM
Con riferimento al progetto di acquisizione delle 51 filiali ex
IntesaBci/Cariparma, con il cedolino stipendio del mese di agosto 2001,
ai dipendenti già in servizio al 30/6/2001 ed ancora in servizio alla data di
erogazione, sarà corrisposto un importo di lire 500.000, con riferimento
all'art. 48 T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
comma 2 lettera B.
8.
TICKET PASTO
Per i - dipendenti Part-Time, fatto salvo l'accordo 8/6/2001, - le parti si
impegnano a valutare meccanismi di perequazione al fine di
omogeneizzare l'attuale importo giornaliero erogato a quello percepit9
dai dipendenti ex IntesaBci e Cariparma (allo stato lire 6.000), con
decorrenza 1/10/2001.
NOTE A VERBALE
Le parti si incontreranno entro il 30/11/2001 per verificare la possibilità di
disciplinare le ore di lavoro eccedenti per i Quadri Direttivi.
Unipol Banca S.p.A.
FABI - FISAC / CGIL - UILCA / UIL - FIBA / CISL
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51
Verbale di riunione 30.6.2001 - Ferie arretrate
VERBALE DI RIUNIONE
Premesso che:
con Verbale di Accordo del 13.4.2001 le parti si erano impegnate tra l’altro ad incontrarsi al fine di definire
materie, tra le quali, le ferie arretrate;
nell’ambito delle banche incorporate sussistevano sul punto prassi divergenti;
sussiste l’esigenza di convenire criteri volti a consentire un progressivo recupero delle ferie arretrate anche in
considerazione delle penalizzazioni contributive previste nei confronti del personale che non fruisca, entro 18 mesi dalla
data di scadenza, dei riposi contrattualmente previsti
le parti,
fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia, ritengono necessario regolamentare il progressivo esaurimento da
parte del personale delle ferie eventualmente accumulate negli anni 1999 e 2000. Al riguardo le parti si danno atto di
ritenere congrua la misura minima di almeno 25 giorni di ferie al semestre (comprensive ovviamente delle ferie annuali)
che il personale interessato dovrà fruire al fine di avviare il suddetto processo di esaurimento entro il 30.6.2002.
In ogni caso ferie arretrate relative agli anni 1998 e antecedenti dovranno essere fruite entro il 31.12.2002.
Le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente al fine di verificare l’andamento del fenomeno, fornendo alle
OO.SS.LL. i dati disaggregati per categorie, anzianità di servizio raggruppati per fasce e unità operative.
30 giugno 2001
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52
Nota interpretativa 24.7.2001 - Accordo 13.4.2001
NOTA INTERPRETATIVA
In data 24 luglio 2001
Premesso che
nel capitolo “Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa” del Verbale di
Accordo 13 aprile 2001 è stato previsto che in caso di trasferimento – non comportante l’effettivo cambio di residenza per
l’interessato – Banca Intesa, nei casi di distanza superiore a 30 km tra la residenza e la nuova sede di lavoro, qualora
sussista un oggettivo maggior disagio per l’interessato, riconoscerà i seguenti importi:
A)
Da 30 sino a 45 km
Da 46 sino a 70 km
Oltre i 70 km
Lit. 2.500.000
Lit. 5.000.000
Lit. 7.000.000
B) oltre a n.30 giorni di diaria nella misura contrattualmente spettante.
i suddetti trasferimenti prevedono comunque un periodo iniziale di mantenimento della sede di lavoro con invio in
missione inteso a verificare le compatibilità personali e professionali dell’interessato in relazione all’adattamento dello
stesso a una nuova realtà operativa. Il trasferimento effettivo dovrà essere pertanto sempre successivo al termine della
missione,
si è convenuto quanto segue:
1.
in luogo degli importi indicati sub A) il beneficio economico complessivo previsto dal Verbale di accordo 13 aprile
2001 potrà essere assicurato mantenendo in missione i lavoratori interessati per il periodo che risulterà necessario;
2.
durante tale periodo sarà riconosciuta agli interessati la diaria contrattualmente prevista, nella misura di 1/3 per
ciascuna giornata di missione.
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53
Verbale di riunione 24.7.2001 - Provvidenze aziendali
VERBALE DI RIUNIONE
In data 24 luglio 2001
Con riferimento a quanto previsto nel verbale di accordo 13 aprile 2001, IntesaBci conferma la propria disponibilità a
proseguire il confronto con le OO.SS.LL. sull’intero capitolo delle provvidenze aziendali al fine di applicare nella nuova
realtà trattamenti uniformi in materia in linea con il trattamento complessivo preesistente.
I singoli capitoli saranno oggetto di valutazione congiunta tra le parti ed i relativi incontri dovranno concludersi entro il 30
settembre 2001.
Nella disamina si terrà conto della situazione preesistente sulle specifiche materie presso le Banche incorporate.
La proposta aziendale terrà conto anche della situazione peculiare relativa all’anno 2001.
IntesaBci conferma la propria disponibilità a fornire i dati che saranno ritenuti necessari per l’esame dei singoli argomenti.
Le parti concordano di costituire una apposita Commissione i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2001 per la
definizione dello Statuto della nuova associazione dipendenti e della relativa articolazione territoriale.
Dichiarazione delle OO.SS.LL.
Le OO.SS.LL. dichiarano che l’armonizzazione dovrà comunque salvaguardare, anche in forma diversa, il trattamento
esistente.
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54
Verbale di riunione 25.7.2001 - Modifiche al Regolamento del Fondo Pensioni Cariplo
VERBALE DI RIUNIONE
Premesso che:
ai sensi dell'Accordo 25.l.2000 ogni modifica allo Statuto ed al Regolamento del Fondo Pensioni Cariplo viene
definita d'intesa fra le parti;
è emersa l'esigenza di correggere ed integrare il Regolamento vigente,
le parti convengono le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Pensioni per il personale Cariplo:
- aggiungere al termine dell'art. 2 la seguente norma transitoria:
“NORMA TRANSITORIA
Fino alla data in cui risulterà operativa la rilevazione delle posizioni individuali in quote su base mensile e comunque non
oltre il 3l.l2.2003, le prestazioni del Fondo saranno riconosciute incrementando l'ultima valorizzazione della. posizione
individuale effettuata dal Fondo di un tasso d'interesse trimestralmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla
base dell'andamento dei mercati di riferimento per il patrimonio del Fondo.";
- Art. 13 Formazione delle liste dei candidati
La dizione "in possesso dei requisiti contemplati dall'art. 9, comma 3, dello Statuto " contenuta in più punti del suddetto
articolo è sostituita da “in possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto".
Il quinto comma viene sostituito dal presente: "Sia nella votazione relativa a Consiglio di Amministrazione che in quella
relativa al Collegio dei Sindaci ciascuna lista non può recare candidati in numero superiore a quelli da eleggere, eccezion
fatta per le liste dei pensionati che potranno recare un candidato in più rispetto a quelli da eleggere”
- Art. 19 Compensi per i …………………
L'espressione "compenso annuo" contenuta nel primo comma del suddetto articolo è sostituita da "compenso".
25.7.2001
IntesaBci
FABI – FALCRI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UIL.C.A.
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Verbale di riunione 25.7.2001 - Regolamento anticipo posizioni individuali Fondo Pensioni Cariplo
VERBALE DI RIUNIONE
In relazione a quanto previsto dall'art 51 dello Statuto del Fondo Pensioni Cariplo le parti istitutive concordano sull'allegata proposta di Regolamento per
l'anticipo delle posizioni individuali.
25/7/2001
IntesaBci
FABI – FALCRI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UIL C.A.
______________________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO PER L'ANTICIPO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI
Premesso che:
la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con delibera del 5
settembre 2000 ha disposto che le forme di anticipazioni previste dall’art.
7, comma 4 del d. lgs. n. 124/93 si applicano automaticamente ai “nuovi
iscritti". Nei confronti degli iscritti anteriormente al 28 aprile 1993 la
Commissione ha precisato che sia rimessa all'autonomia di ciascun
fondo, nel rispetto delle regole di sana e prudente gestione, la facoltà di
estendere anche a questi ultimi il diritto all 'anticipazione;
la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con delibera del
15 febbraio 2001 ha altresì precisato che anche con riferimento ai vecchi
iscritti la 'tipologia" di anticipazioni erogate non può essere diversa da
quella individuata dal d. lgs. n. 124/93;
al Fondo Pensioni per il Personale Cariplo aderiscono unicamente
iscritti anteriormente al 27 aprile 1993;
l'art. 51 dello Statuto del Fondo Pensioni prevede che “l'iscritto in
servizio che vanti un'anzianità di almeno otto anni può conseguire un
'anticipazione dell’ammontare della posizione individuale di cui all'art. 50
per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31,
comma 1, della l. 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di
abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.
All'iscritto che abbia conseguito un’anticipazione ai sensi del comma che
precede è attribuita la facoltà di reintegro della propria posizione
individuale, secondo le modalità fissate nel regolamento contemplato dal
seguente comma.
Il Consiglio di Amministrazione - previa approvazione da parte delle fonti
istitutive – emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di
attribuzione delle anticipazioni e quelle di eventuale reintegro della
posizione individuale";
regole di sana e prudente gestione inducono a disciplinare la
fattispecie delle anticipazioni secondo i criteri quali - quantitativi indicati
nei seguenti articoli.
Il Fondo adotta il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Il Fondo, sentite le parti istitutive, delibererà periodicamente, la somma
da mettere a disposizione a titolo di anticipazioni per ciascun anno fermo
restando che tale limite non dovrà essere inferiore ai contributi obbligatori
dei datori di lavoro e dei dipendenti confluiti nelle posizioni individuai
nell’anno precedente.
ARTICOLO 2
Le causali per le quali è possibile ottenere l'anticipazione sono le
seguenti:
a)
spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Tale caso concerne unicamente
eventi ai quali deve sottoporsi l'iscritto.
b)
acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i
figli documentato con le certificazioni della proprietà richieste dalla legge.
Per prima casa di abitazione si intende la dimora stabile ed ordinaria del
nucleo familiare dell'iscritto o del figlio/a con l'esclusione di trasmissione
di proprietà dall'iscritto al figlio/a. Per l'iscritto il luogo prescelto può
anche non coincidere con quello ove l'interessato svolge la propria opera
a condizione, peraltro, che dallo stesso la località di lavoro sia
quotidianamente e normalmente raggiungibile.
c)
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.
31, comma 1, della l. 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449. Si tratta di:
interventi di manutenzione ordinaria di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ovvero di
integrazione o mantenimento dell'efficienza degli impianti tecnologici
esistenti;
interventi di manutenzione straordinaria di rinnovamento e
sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso;
interventi di restauro e di risanamento conservativo
dell’organismo edilizio;
interventi di ristrutturazione edilizia non conservativi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi preesistenti, in tutto o in parte.
L'anticipazione sulla posizione previdenziale può essere accordata una
sola volta nel corso del periodo di iscrizione al Fondo e può riguardare
l'intero importo della posizione individuale.
ARTICOLO 3
Le domande dovranno essere presentate dagli iscritti esclusivamente
mediante l’utilizzo della modulistica predisposta dal Fondo e saranno
inserite in ordine cronologico di ricezione in apposito registro.
Entro 30 giorni (60 per l'anno 2001), il Fondo, verificata la disponibilità
della somma richiesta, darà comunicazione all'iscritto in merito
all'accoglimento della domanda.
Ai fini della verifica della disponibilità si terrà conto che per acquisto e
ristrutturazione della prima casa di abitazione dell'iscritto sarà riservata
un'aliquota almeno pari al 25% del plafond annuale. In caso di mancato
utilizzo nell'anno le somme residue andranno ad incrementare il plafond
dell'anno successivo.
In caso di esaurimento del plafond annuale sono comunque soddisfatte
le richieste riferibili a spese sanitarie.
NORMA TRANSITORIA
Con riferimento al biennio 2002 - 2003 in considerazione della fase di
avvio del presente Regolamento e delle priorità che le fonti istitutive
intendono prevedere per l'utilizzo di anticipazioni l'aliquota annua
prevista nel 3° comma del presente articolo viene elevata al 75% e
ridotta, in caso di mancato utilizzo, alla fine di ciascun quadrimestre
dell’anno della parte non utilizzata riferibile al periodo (25%).
ARTICOLO 4
L'iscritto dovrà corredare la domanda con tutta la documentazione
necessaria per l'ottenimento della somma nel più breve tempo possibile
e comunque entro 6 mesi dalla comunicazione del Fondo.
Ove ciò non avvenisse la domanda si intenderà come non presentata e
l'iscritto non potrà ripresentarne altre per un periodo di un anno fatta
eccezione per le richieste riferibili a spese sanitarie.
ARTICOLO 5
L'ottenimento dell’anticipazione è compatibile, fino a concorrenza delle
spese, con altre forme di anticipo, finanziamento o rimborso. In ogni caso
le suddette domande saranno soddisfatte al netto di quanto erogato per
lo stesso titolo:
a.
nei casi di cui all'articolo 2 punto a): da forme di assistenza
sanitaria aziendale o a titolo di anticipazione del trattamento di fine
rapporto;
b.
nei casi di cui all'articolo 2 punti b) e c): mediante mutui,
prestiti o anticipazioni del trattamento di fine rapporto.
ARTICOLO 6
L’importo liquidato a titolo di anticipazione sarà al netto delle ritenute di
legge. Dalla posizione previdenziale dell'interessato verrà detratto il
corrispondente ammontare lordo che verrà pertanto escluso da ogni
successiva rivalutazione.
ARTICOLO 7
Gli iscritti potranno reintegrare le proprie posizioni individuali mediante
contribuzione volontaria destinando al Fondo aliquote della retribuzione
aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie fissate negli accordi aziendali.
I piani di reintegro sono presentati dai singoli interessati e sottoposti
all'approvazione del Fondo.
ARTICOLO 8
In caso di impossibilità da parte dell'interessato di documentare in tutto o
in parte le spese sostenute, l’anticipazione dovrà essere totalmente o
parzialmente restituita. In questo caso l'importo da restituire sarà pari al
corrispondente importo lordo a suo tempo detratto dalla posizione
previdenziale individuale.
ARTICOLO 9
Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2002 ed il Fondo attiverà la
raccolta delle domande a decorrere dal 1.10.2001.
25.7.2001
IntesaBci
FABI – FALCRI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UIL C.A.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Verbale accordo 31.7.2001 - Incorporazione GenerComit Distribuzione SIM in Intesa Italia SIM
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 31 Luglio 2001
tra
Intesa Italia Sim S.p.A.
GenerComit Distribuzione Sim S.p.A.
IntesaBci S.p.A.
e
Le Rappresentanze sindacali aziendali
FABI Costituita presso Intesa Italia Sim
FIBA/CISL e UIL.CA costituite presso GenerComit Distribuzione Sim
Le Delegazioni sindacali aziendali di IntesaBci
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
premesso che
è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di GenerComit Distribuzione SIM S.p.A. in Intesa Italia SIM S.p.A. la quale muterà la propria
denominazione in “INTESABCI ITALIA SIM S.p.A.".;
le predette società hanno proceduto a fornire alle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni sindacali aziendali di IntesaBCI, la
comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme,
l'obiettivo del progetto di integrazione è quello di valorizzare le due Società attraverso la loro integrazione in un unica Azienda, al fine di raggiungere una
posizione di leadership sul mercato, promuovendo la fidelizzazione e la motivazione dei promotori finanziari, e di realizzare significative sinergie,
tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l'accordo 13 aprile 2001 cui si fa riferimento per le parti applicabili;
si è convenuto quanto segue.
1.
A decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento (1° agosto 2001) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di GenerComit Distribuzione
- disciplinati dal Verbale di accordo in data 15 maggio 2000 - proseguirà, senza soluzione di continuità, con Intesa Italia Sim che muterà la propria
denominazione in INTESABCI ITALIA Sim alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 31 luglio 2001.
2.
Il Personale di GenerComit attualmente distaccato presso Filiali di IntesaBCI, in relazione a quanto previsto dai Verbali di riunione in data 26 febbraio e
30 maggio 2001, trasferirà il proprio rapporto di lavoro senza soluzione di continuità presso quest'ultima alle condizioni previste dal Verbale di accordo 13
aprile 2001 a far tempo dal 1° agosto 2001 (cfr. allegato 1).
3.
Dalla predetta data del 1° agosto 2001 al Personale di cui al punto 1 verrà applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 e tutte le
normative applicabili al Personale di Intesa Italia Sim salvo quanto previsto dal presente accordo. Il personale di GenerComit Distribuzione Sim conferito sarà
utilizzato in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società incorporante e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello
retributivo che risulta acquisita alla data dell'operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella
società incorporante.
4.
Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale sarà mantenuto il contratto attualmente in essere presso l’Azienda di provenienza, alle
stesse condizioni con la medesima convenute e con la stessa articolazione d'orario. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in servizio presso
IntesaBci Italia Sim che effettua una pausa, verrà riconosciuto un ticket pasto nella misura di Lit.6.000 giornaliere.
5.
Per l'intero anno 2001 sarà riconosciuto a tutti i dipendenti di IntesaBci Italia Sim (compresi quelli provenienti da GenerComit) il premio aziendale nella
misura che sarà convenuta con le OO.SS.LL. Ai dipendenti di GenerComit che saranno assunti in IntesaBci sarà riconosciuto il premio aziendale che sarà
determinato in sede contrattuale per l’intero anno.
6.
Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale di cui al punto 1 e 2 potrà essere iscritto al FAPA di gruppo a far tempo dal 1° agosto
2001 alle condizioni di cui al prospetto allegato 2. GenerComit verserà a questo fine al Fondo in parola quanto accantonato a questo titolo per ciascun
Dipendente.
7.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa, il personale di GenerComit Distribuzione Sim potrà mantenere l'iscrizione alla attuale forma di
assistenza sino al 31 dicembre 2001. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di ottobre al fine di aderire alla eventuale Cassa Sanitaria di Gruppo. In
tale circostanza sarà determinata la misura del contributo da destinare alla assistenza sanitaria del personale di IntesaBci Italia Sim e di quello di IntesaBci
trasferito da GenerComit, tenuto conto di quanto previsto dal Verbale di accordo 13 aprile 2001 e della situazione precedentemente in atto presso le singole
aziende.
8.
Nei confronti del Personale conferito da GenerComit Distribuzione continueranno a trovare applicazione le condizioni attualmente previste in materia di.
agevolazioni finanziarie e condizioni per il Personale sino al 30 settembre 2001. Le disposizioni che saranno applicate al Personale di Intesa Italia Sim
saranno oggetto di valutazione congiunta con le OO.SS.LL., entro il 31.10.2001, tenuto conto di quanto sarà stato stabilito per il Personale di IntesaBci.
In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento, continueranno ad essere applicate le condizioni previste presso la Società cedente.
9.
Per i lavoratori conferiti è previsto, al momento dell’unificazione delle procedure, un'adeguata formazione per l'apprendimento dei criteri e dei processi
organizzativi in atto presso la Società cessionaria.
Tempi e modalità della formazione verranno comunicati a tempo debito alle R.S.A. per ogni eventuale conseguente valutazione.
10. In materia di orario del lavoro saranno applicate le disposizioni previste nel Cap. XVI del CCNL 11 luglio 1999, tenuto conto delle esigenze di carattere
organizzativo della Società. L'attuazione di dette disposizioni verrà rappresentata dall'Azienda alle Rappresentanze sindacali aziendali nel corso di un
apposito incontro.
11. Il Personale di IntesaBci attualmente distaccato presso GenerComit distribuzione continuerà a rimanere in regime di distacco sino al 31 dicembre 2001.
Le parti si incontreranno prima della scadenza per confrontarsi in merito alla destinazione di tali Dipendenti tenendo conto anche delle eventuali domande di
rientro presso l'Azienda distaccante che fossero state presentate.
12. In caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni verrà attivata la procedura di cui all'art. 14 del CCNL 11 luglio 1999. Qualora dovessero verificarsi
tensioni occupazionali saranno attivate a livello di capogruppo le previste procedure, secondo quanto previsto dal Verbale di accordo 13 aprile 2001.
13. Agibilità sindacali
L'Azienda si impegna a riconoscere, sino al 31 luglio 2002, ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso la Società incorporata le
relative agibilità sindacali.
INTESA ITALIA SIM S.p.A.
GENERCOMIT DISTRIBUZIONE SIM S.p.A.
IntesaBci S.p.A.
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Allegato 1
GenerComit Distribuzione SIM S.p.A.
Dipendenti il cui rapporto di. lavoro sarà trasferito a IntesaBci Italia Sim
Q Dir
17 (di cui 1 a Roma, 1 a Napoli e 1 a Mogliano Veneto)
Aree Prof.
21
Totale
38
Ivi compresi due dipendenti appartenenti alle aree professionali da poco in maternità che saranno trasferite temporaneamente in IntesaBci Italia Sim e che
saranno assunte in IntesaBci all'atto del rientro in servizio, oltre a due dipendenti (1 Qdir e 1 Area prof.) che passano in IntesaBci Italia Sim e che entro la fine
dell'anno saranno parimenti assunti in IntesaBci.
Dipendenti distaccati in IntesaBci che saranno assunti da quest'ultima
Q Dir
3
Aree Prof.
24
Totale
27
Dipendenti IntesaBci distaccati in GenerComit
Q Dir
8
Aree Prof.
8
Totale
16
_____________________________________________________________________________________________
Allegato 2
La Società verserà, per ciascuno dei dipendenti che avranno aderito al “Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale per il personale dipendente da IntesaBci e
da società controllate a collegate al Gruppo IntesaBci" (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, purché abbiano superato il
periodo di prova), a far tempo dalla data di assunzione (per il personale conferito dal 1 agosto 2001) ed in quote mensili, un contributo annuo pari al 2% della
retribuzione utile per il calcolo del TFR.
I dipendenti che aderiranno al FAPA verseranno al Fondo, in quote mensili, un contributo annuo almeno pari al 2% della retribuzione come sopra determinata,
oltre alla quota degli accantonamenti annuali di TFR almeno pari alla misura prevista nelle vigenti disposizioni di legge.
In particolare ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 % degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori
alla data della propria iscrizione;
se non di prima occupazione, potrà destinare una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data della propria iscrizione al FAPA di
gruppo, almeno pari all'importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al 100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei
contributi complessivamente versati nell'anno.
Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l'eventuale variazione della quota di TFR o di contribuzione individuale superiore
al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.
Al riguardo si provvederà ad inviare a tutto il personale interessato la documentazione necessaria, che dovrà essere letta con la massima attenzione.
In proposito ciascun interessato riceverà, in apposito plico, la seguente documentazione:
lettera di adesione al Fondo;
nota informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96;
lettera per il consenso al trattamento dei dati personali;
copia dello Statuto del Fondo;
informativa sulla gestione finanziaria.
DISTACCHI da GenerComit in IntesaBci
AGUZZI
BARI
BORTOLOZZO
BRUSEGAN
BRUSO'
CANDUS
CARRARA
CASALI
CHECCHIN I.
CHECCHIN L.
CHINELLATO
CIUSSI
COPPA
CROZZOLI
GAMBATO
GUIZZETTI
MARTELLA
MARZI
MILAN
PILOTTI
SABATO
SCUTO
SENO
SEVERIN
VALENTINI
VERONESE P.
VIVIAN
COMIT VE
BAV VE
COMIT TV
COMIT PD
BAV VE
BAV TV
COMIT PD
COMIT PD
BAV VE
BAV VE
COMIT TV
COMIT PD
COMIT TV
COMIT VE
COMIT TV
BAV TV
COMIT VE
COMIT VE
BAV TV
COMIT PD
BAV VE
COMIT TV
BAV TV
BAV TV
COMIT TV
BAV TV
COMIT VE
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Verbale di accordo 1.8.2001 - Cessione sportelli a Banca Carige
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 1° agosto 2001, in Milano
tra
BANCA CARIGE S.p.A.
IntesaBci S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Biverbanca S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.
e
Le delegazioni sindacali di Banca Carige
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Le delegazioni sindacali di Gruppo IntesaBci
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che
cedenti e cessionaria sono pervenute ad un accordo in forza del quale verranno ceduti dalle prime alla seconda, con effetto dal 1° ottobre 2001, gli
sportelli delle Banche del Gruppo Intesa, di seguito denominate “Banche di provenienza”, indicati nell'allegato elenco (Allegato A), che fa parte integrante
dell'Accordo;
la cessione comporterà anche il trasferimento in capo alla Cessionaria della titolarità dei rapporti di lavoro del personale addetto ai suddetti sportelli ai
sensi dell'art. 2112 c.c. come modificato da1la L. n. 428/1990 e dal D.Lgs. n. 18/2001;
cedenti e cessionaria hanno provveduto, in data 20 giugno 2001, a fornire alle rispettive OO.SS.LL., ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. n.
428/1990 e delle vigenti norme contrattuali, la comunicazione stabilita per le operazioni della specie;
su richiesta delle OO.SS.LL., sono state avviate ed esperite le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle norme citate al precedente
alinea, al fine di valutare congiuntamente la salvaguardia degli interessi dei Lavoratori e favorirne l’integrazione nella nuova realtà aziendale, procedendo agli
opportuni raccordi delle diverse discipline normative ed economiche in essere presso le Aziende interessate;
tra Intesa BCI e le OO.SS.LL. è in vigore l’accordo sottoscritto il 13/4/2001 a cui ciascuna di esse fa riferimento per le parti applicabili;
le parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo si intendono assolte ed esaurite le procedure di legge e di contratto riguardanti la
materia;
le premesse formano parte integrante del presente Accordo,
si è convenuto quanto segue.
Art. 1
La cessionaria riconferma che l'operazione rientra in una precisa strategia di potenziamento della propria rete distributiva sull'intero territorio nazionale.
Ribadisce che l'operazione non comporta ricadute sui livelli occupazionali e si impegna pertanto a non effettuare nei confronti del personale oggetto del
trasferimento alcuna risoluzione del rapporto di lavoro in diretta conseguenza dell'operazione sopra richiamata. Si impegna altresì a non effettuare ulteriori
trasferimenti a terzi dei medesimi sportelli nell’arco dei successivi 24 mesi.
Art. 2
Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso le Banche di provenienza prosegue, con decorrenza 1° ottobre 2001, senza soluzione di continuità alle
dipendenze della Cessionaria alla quale sarà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale fino al 30 settembre 2001.
Art. 3
Il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla la alla 3a) ed ai Quadri Direttivi delle Banche cedenti verrà utilizzato in mansioni contrattualmente
equivalenti a quelle svolte presso le Banche cedenti e sarà inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello che risulta acquisito alla data di efficacia
dell'operazione con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute, valide a tutti i fini previsti dal C.C.N.L, dal CIA e dai relativi accordi a
latere e dalla normativa in atto presso la Banca acquirente, vigente per il personale entrato in Azienda a far data dall’1/1/2001.
Al personale oggetto di cessione, saranno riconosciuti gli eventuali automatismi economici e di carriera in corso di maturazione con le modalità e le scadenze
previste dai contratti integrativi e dagli accordi a latere applicati attualmente al personale ceduto (in sostituzione del prossimo automatismo per lo stesso
previsto secondo la normativa aziendale vigente in Carige).
Art. 4
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso le Banche di provenienza, alle stesse condizioni con le
medesime convenute e con la stessa articolazione d'orario.
Art. 5
La cessionaria applicherà i trattamenti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. tempo per tempo vigente e, in sostituzione dei trattamenti aziendali vigenti
presso le Banche di provenienza, quelli previsti dal proprio CIA e relativi accordi a latere, nonché dalle proprie normative aziendali tempo per tempo vigenti a
decorrere dall'1/10/2001, fatto salvo quanto stabilito dal presente Accordo. Ciascun lavoratore manterrà, quale assegno ad personam, l’eventuale parte
eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepita presso ciascuna Banca di provenienza, rivalutabile secondo l’andamento delle tabelle
nazionali, nonché, in caso di avanzamenti di carriera, secondo la percentuale di aumento tabellare della voce “stipendio”. Detto assegno, in caso di assenze
dal servizio o giudizio professionale annuale negativo, sarà disciplinato secondo le regole aziendalmente in atto presso la cessionaria.
Inoltre, al fine precipuo di omogeneizzare i diversi trattamenti economici goduti al 30/9/2001 presso le banche di provenienza con quelli in atto presso Carige
all’1/10/2001 (atteso che i trattamenti tabellari derivanti dal CCNL sono identici), verrà raffrontato il livello retributivo percepito dal personale interessato presso
le Banche di provenienza ragguagliato ad anno, discendente da voci retributive tabellate aventi natura e/o origine aziendale (quali, ad esempio, la suddetta
parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento ove percepita, le indennità collegate alla funzione gli assegni ad personam erogati in via
permanente e continuativa, il premio aziendale ragguagliato ad anno intero, il buono pasto, ecc.), nonché dalle somme versate sia per la previdenza
complementare e per la copertura del rischio premorienza e invalidità, sia per l’assistenza sanitaria (secondo gli importi in cifra fissa ovvero in percentuale in
essere alla data del 30.9.2001).
Per BAV a far data dall’1.10.2001 l’importo da parametrarsi è quello risultante dalla percentuale del 2% della retribuzione utile percepita al 30.9.2001 su base
annua. Limitatamente a queste ultime posizioni gli eventuali assegni ad personam di cui infra, saranno soggetti ad assorbimento anche a fronte di eventuali
aumenti della contribuzione aziendale che CARIGE dovesse prevedere entro il 30.4.2004, ai fini in questione, rispetto all’importo in atto (Lire 694.900). Il
suddetto raffronto avverrà con il livello retributivo (anch’esso rapportato ad anno) che verrà percepito presso la Cessionaria all’atto dell’instaurazione del
rapporto, sempre discendente da analoghe voci retributive aventi natura e/o origine aziendale, nonché dalle somme versate sia per la previdenza
complementare e per la copertura del rischio premorienza e invalidità, sia per l’assistenza sanitaria.
Qualora dal raffronto in questione emerga che il precedente livello retributivo annuo è superiore a quello nuovo, la differenza (detratto l’eventuale assegno ad
personam di cui al 1° comma del presente articolo) verrà mantenuta a favore del lavoratore sotto forma di assegno ad personam, suddiviso per dodici
mensilità, assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali incrementi di retribuzione derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa, con l’esclusione degli
incrementi contrattuali previsti dai C.C.N.L. di categoria e quelli derivanti da istituti contrattuali collegati a risultati di produttività e redditività, inquadramenti
conseguenti alla copertura di posizioni di lavoro/ruoli previsti dal contratto aziendale, maturazione degli scatti di anzianità. L’assorbimento non riguarderà,
inoltre, gli importi derivanti dai riconoscimenti degli eventuali automatismi in corso di maturazione.
Tale assegno sarà computato ai fini del trattamento di fine rapporto e sarà considerato valido ai fini pensionistici (contribuzione).
NOTA A VERBALE
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Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il premio aziendale non dovesse essere erogato nella misura massima negli anni di rispettiva competenza,
entro il 31.12.2004, si incontreranno per definire i necessari interventi finalizzati a mantenere i livelli retributivi di cui sopra.
DICHIARAZIONI DELLA CESSIONARIA
Banca CARIGE si impegna ad incontrare le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo trascorsi 24 mesi dalla data di efficacia della cessione (1.10.2001) per
valutare l’attuazione delle salvaguardie dei precedenti trattamenti tabellari attivate per dare corso alle intese come sopra raggiunte.
Banca CARIGE si impegna altresì ad incontrare entro il 30.6.2002 le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo onde verificare con queste la possibilità di
adeguamento di quelle sporadiche posizioni riconducibili a istituti dinamici della retribuzione in atto presso Cariplo e Cariparma.
Art. 6
Il personale iscritto a Fondi di previdenza complementare costituiti presso le Banche di provenienza, potrà riscattare la propria posizione previdenziale ai
sensi dei rispettivi Statuti e/o Regolamenti o trasferire la medesima presso il Fondo Pensione Aperto Carige (FPA). In ogni caso è prevista una contribuzione
al FPA che sarà determinata secondo le seguenti misure:
a)
contributo a carico della Cessionaria, in costanza di rapporto di lavoro con la stessa, nella percentuale del 3,50 % della retribuzione annua
complessiva assunta a base della determinazione del TFR (non considerando le voci espressamente escluse dalla Contrattazione integrativa aziendale), con
un tetto massimo pari al trattamento retributivo tabellare annuo tempo per tempo previsto in sede nazionale per il dirigente di grado minimo, a far data dal
mese di adesione al FPA;
b)
accantonamento annuale del TFR maturato successivamente all'adesione al FPA, ove consentito, su base volontaria e nella misura prescelta;
c)
contributo a carico del dipendente nella misura minima dell’1% della retribuzione annua complessiva assunta a base della determinazione del
TFR, da versarsi secondo le modalità tutte previste dal Regolamento del FPA; detto contributo può essere modificato nella misura prescelta dal singolo
dipendente nel rispetto dell'anzidetta aliquota minima una sola volta in corso d'anno, con comunicazione da effettuarsi alla Cessionaria entro il mese di
novembre, a valere dal 1° gennaio del successivo anno.
Contestualmente all’adesione, il lavoratore conferirà alla Cessionaria delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione di cui alla lett. c) che precede ed
opterà per una delle tre linee di investimento nelle quali è articolato il FPA secondo le modalità tutte previste dal relativo Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del FPA tempo per tempo vigente che, nella stesura in atto, forma parte integrante del
presente Accordo, nonché tutte le previsioni di cui allo specifico accordo aziendale sottoscritto dalle OOSSLL in data 11.7.2001 per il Personale della CARIGE
in servizio a far data dal 1.12.1991 (e non anteriormente).
Art. 7
La Cessionaria si impegna a non dar luogo a trasferimenti dei dipendenti oggetto di cessione al di fuori dell’ambito della provincia di attuale assegnazione,
ovvero della provincia di residenza se difforme, se non su base volontaria per un periodo di tempo di 24 mesi dalla data di acquisizione effettiva del ramo
d’azienda.
Art. 8.
Al personale oggetto di cessione sarà erogato, nei termini previsti e con le modalità in essere presso la cessionaria, un buono pasto giornaliero del valore di
Lit. 13.000 (con possibilità di optare per la corresponsione di un buono pasto di Lit. 10.000 e le restanti Lit. 3.000 in busta paga).
Al personale a tempo parziale sarà corrisposto un buono pasto di Lit. 10.500 (con possibilità di optare per la corresponsione di un buono pasto di Lit. 10.000 e
le restanti Lit. 500 in busta paga).
Art. 9
Il personale verrà iscritto, a far data dal 1°/10/2001, alla Cassa di assistenza sanitaria in essere presso la Cessionaria, secondo le regole in atto presso
quest’ultima.
Art. 10
Ai fini del “Premio di anzianità” (o fedeltà) previsto dal CIA in essere presso la cessionaria valgono le anzianità acquisite presso le Banche cedenti.
Peraltro i dipendenti oggetto di cessione che, alla data del 30/9/2001, abbiano maturato almeno 10 anni interi di anzianità presso la Banca cedente
(comprendendo in essa anche le anzianità maturate presso Banche eventualmente incorporate) potranno chiedere alla Banca cedente un importo pari al
rateo del premio ivi maturato; conseguentemente l’anzianità per la maturazione del premio di anzianità previsto presso la cessionaria sarà comunque
riconosciuta ai fini della maturazione del diritto al premio ed il premio medesimo sarà riproporzionato agli anni di effettivo servizio prestato presso la
cessionaria.
Art. 11
Il premio aziendale di competenza dell’anno 2001, in quanto spettante, verrà erogato pro-quota al personale interessato, in proporzione ai mesi di servizio
prestato presso la Cessionaria. La restante parte del premio relativa all’anno 2001, nonché eventuali altre spettanze maturate, ivi compresi eventuali premi
incentivanti, verranno erogate dalle Banche di provenienza.
La 13^ mensilità relativa all’anno 2001 verrà corrisposta agli interessati in ratei dalle Banche cedenti e dalla Cessionaria in relazione al servizio prestato nel
corso dell’anno.
La parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento relativa al servizio prestato nell’anno 2001, ove spettante, verrà liquidata agli interessati
dalle Banche cedenti con riferimento al servizio prestato a tutto il 30/9/2001.
Art. 12
Le esposizioni debitorie che verranno trasferite alla Cessionaria continueranno ad essere regolate alle condizioni in atto presso la Cedente; la Cessionaria
consentirà peraltro la chiusura di dette esposizioni con contestuale apertura di nuova esposizione presso di essa, per la parte e la durata residua del debito,
secondo le regole tutte in essere per i dipendenti Carige.
DICHIARAZIONE DELLA CESSIONARIA
Eventuali posizioni debitorie sul conto corrente per importi superiori a quelli previsti dalle regole in atto presso la Cessionaria saranno oggetto di definizione da
parte dei singoli secondo le seguenti opzioni: prestiti personali, cessioni del V° o utilizzo del TFR.
Art. 13
Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella banca delle ore, CARIGE subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della Banca
cedente – anche per quanto attiene gli aspetti contributivi - nei confronti del Personale oggetto di cessione alla data del 30 settembre 2001.
Art. 14
Il personale, prima della data di efficacia della cessione, fruirà di un periodo di formazione – che va da un minimo di tre giorni ad un massimo di dieci giorni e,
per alcune posizioni, successivo affiancamento - al fine di poter operare correttamente con le nuove procedure. Ulteriori momenti formativi saranno
successivamente previsti per il personale assegnato a mansioni comportanti l’assunzione di maggiori responsabilità.
Il programma formativo, i cui dettagli vengono forniti nell’allegato B, è di carattere straordinario e si propone di favorire il processo di integrazione del
personale coinvolto nella cessione. I previsti momenti formativi sono, pertanto, da considerarsi in aggiunta a quanto previsto dall’art. 54 del C.C.N.L.
11.7.1999.
Art. 15
Banca Carige si impegna a riconoscere, sino al 30/9/2002, le RSA già costituite nelle filiali oggetto di cessione, nonché ad accordare le relative agibilità
sindacali ai rispettivi dirigenti.
*******
A ciascuna Organizzazione sindacale sarà consegnato a parte un elenco nominativo dei dipendenti in servizio alla data odierna presso ciascuno sportello
interessato alla cessione.
BANCA CARIGE S.p.A.
IntesaBci S.p.A.
Biverbanca S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Le delegazioni sindacali FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL.CA
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Milano, 1 agosto 2001
Spettabili OO.SS.LL.
Con riferimento all’accordo stipulato in data odierna relativo alla cessione di sportelli del Gruppo IntesaBci alla Banca CARIGE S.p.A., la Cassa di Risparmio
della Provincia di Viterbo (CARIVIT S.p.A.) - tenuto conto della particolare situazione prospettata relativa ad alcuni propri dipendenti residenti nella provincia di
Viterbo che prestano servizio presso filiali oggetto di cessione situate in Comune di Roma - dichiara quanto segue.
Qualora, entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data di efficacia della cessione (1/10/2001) la scrivente Cassa dovesse effettuare assunzioni a tempo
indeterminato per le unità produttive situate in provincia di Viterbo, darà la precedenza, con la dovuta gradualità, ai lavoratori oggetto della presente cessione
che avessero fatto richiesta di rientro in CARIVIT, in possesso delle competenze professionali necessarie.
Per l’individuazione delle persone si farà riferimento ad elementi obiettivi di disagio quali la distanza tra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro e i carichi
familiari.
L’assunzione avverrà senza soluzione di continuità alle condizioni previste nel capitolo “Esigenze di organico delle Società del Gruppo” del Verbale di accordo
13/4/2001.
Banca CARIGE prende atto di quanto sopra rappresentato e conferma la propria disponibilità a rilasciare le risorse necessarie, purché con un preavviso di
norma della durata di 6 mesi.
Le parti sottoscriventi si dichiarano disponibili, a richiesta, ad una verifica annuale congiunta in ordine a quanto sopra previsto.
Distinti saluti.
CARIVIT
IntesaBci
per presa d’atto Banca CARIGE S.p.A.
_____________________________________________________________________________________________
Milano, 1 agosto 2001
Spettabili OO.SS.LL.
Banca CARIGE S.p.A., onde consentire la fase di avviamento della gestione delle filiali acquisende conferma la propria disponibilità a mantenere per il
personale già di Biverbanca e già appartenente a Carivit che attualmente ne fruisce, l’uso dell’auto aziendale per raggiungere il posto di lavoro e fare ritorno
alla propria residenza, con le modalità, i criteri e le condizioni sino ad oggi utilizzati e ciò sino a 30 mesi dalla data di efficacia della cessione (1/10/2001).
Banca CARIGE si impegna a ricercare, in quanto percorribili, soluzioni nell’ambito della propria rete territoriale (attuale e futura) che possano consentire di
ridurre i disagi per trasferimento giornaliero dalla propria residenza al luogo di lavoro per il Personale di Biverbanca e Carivit che superino giornalmente i 60
chilometri (di sola andata) di spostamento e attualmente assegnati alle piazze di Roma, Chieri, Moncalieri e Gallarate.
Distinti saluti.
Banca CARIGE S.p.A.
______________________________________________________________________________________________
Spettabili OO.SS.LL.
Milano, 1 agosto 2001
Con riferimento alla richiesta da Voi avanzata nel corso delle trattative relative alla cessione di 60 sportelli appartenenti alle Banche del Gruppo IntesaBci, di
consentire, se richiesto dagli interessati, il rinnovo dei rapporti di lavoro a part-time a tempo determinato attualmente in corso, Vi confermiamo la nostra
disponibilità per un rinnovo, alle stesse condizioni, dei rapporti predetti , alla data di rispettiva scadenza, per un ulteriore periodo di 30 mesi.
Distinti saluti.
Banca CARIGE S.p.A.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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61
Verbale di accordo 17.9.2001 - Premio aziendale 2000 Dirigenti IntesaBci
Verbale di Accordo
in data 17 settembre 2001
tra IntesaBci
e, per adesione,
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
premesso che:
i dirigenti della Banca Commerciale Italiana, della Cariplo e del Mediocredito Lombardo sono stati sinora destinatari di
specifiche previsioni in materia di premio aziendale correlate a indicatori di produttività e redditività tra loro diversificati;
l'operazione di fusione per incorporazione in Banca Intesa (successivamente rinominata IntesaBci) di Cariplo e
Mediocredito Lombardo ha avuto effetti giuridici dal 31 dicembre 2000 ma con effetti fiscali e di bilancio che decorrono dal
10 gennaio 2000, mentre l'incorporazione di Comit ha avuto effetto dal l° maggio 2001;
le parti hanno effettuato una verifica congiunta, sui risultati dei bilanci di Banca Intesa e di Banca Commerciale Italiana
relativi all'esercizio 2000, prendendo a riferimento gli indicatori individuati nei previgenti contratti aziendali di Cariplo, Comit
e Mediocredito Lombardo;
la verifica ha confermato il complessivo raggiungimento dei risultati economici dell'impresa e, pertanto, in data 30
aprile e l° maggio 2001 sono stati stipulati accordi per la corresponsione del premio aziendale alle aree professionali e ai
quadri direttivi,
si è convenuto che verranno riconosciuti a titolo di premio aziendale per l'esercizio 2000
ai dirigenti, assunti o divenuti tali prima del 1° luglio 2000, già in servizio nel 2000 presso le incorporate Banca
Commerciale Italiana, Cariplo e Mediocredito Lombardo;
i dirigenti, assunti o divenuti tali dopo il l° luglio 2000, in servizio nel 2000 presso tutte le Banche incorporate (Banca
Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo, Mediocredito Lombardo) o presso Banca Intesa
i seguenti importi lordi, non computabili nel trattamento di fine rapporto
- dirigenti provenienti dalla incorporata Banca Commerciale Italiana
Lit. 9.360.000
- altri dirigenti destinatari del presente accordo
Lit.10.260.000
Per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione del premio si fa riferimento, per analogia, a quanto previsto
dall'art. 40 ultimi tre commi del CCNL 11.7.1999.
Nel caso di inizio o cessazione dal servizio nel corso del 2000 verranno riconosciuti tanti dodicesimi pari ai mesi di lavoro
prestato, considerando mese intero l'eventuale frazione.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Verbale di accordo 17.9.2001 - Previdenza complementare Dirigenti IntesaBci
VERBALE DI ACCORDO
In data 17 settembre 2001,
tra
IntesaBci
e, per adesione,
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
premesso che
1) non sussistono e non operano nei confronti dei Dirigenti di nuova assunzione della Società fonti istitutive di cui all'art.
3 comma 1 del decreto legislativo n.124/1993;
2) talune forme di previdenza complementare cui sono iscritti dipendenti della Società prevedono l'esclusione dal novero
dei destinatari del personale che venga inquadrato nella categoria dei Dirigenti;
3) le parti hanno preso atto del Regolamento e del Prospetto Informativo del Fondo Pensione Aperto Previd – System,
le parti convengono di aderire su base contrattuale collettiva al suddetto Fondo secondo le seguenti regole:
1) i Dirigenti della Società privi di copertura previdenziale complementare potranno aderire su base volontaria al Fondo
Previd - System;
2) la contribuzione al Fondo in discorso è determinata secondo le seguenti misure
a)
contributo minimo a carico della Società: 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito, per brevità, T.F.R.); detto contributo non potrà essere
comunque inferiore alla percentuale attualmente prevista per la categoria di provenienza;
b)
contributo minimo a carico del Dirigente: 0,2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del T.F.R (con facoltà di limitarla a L 500.000);
3) ciascun Dirigente destinerà altresì al Fondo, oltre al contributo di cui sopra:
a)
se di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, l’intero T.F.R. accantonato annualmente dopo la data di
iscrizione;
b)
se già occupato alla predetta data, una quota dell'accantonamento annuale del TFR di ammontare pari almeno
alla metà del contributo complessivo annuo sopra indicato e sino a concorrenza dell'intero T.F.R.;
c)
se “vecchio iscritto” (intendendosi per tali coloro che sono così individuati sulla base della vigente normativa di
legge), su base volontaria, una quota dell'accantonamento annuale del T.F.R. pari almeno alla metà del contributo
complessivo annuo sopra indicato e sino a concorrenza dell'intero T.F.R.;
4) la Società provvederà direttamente alle operazioni di versamento dei contributi a proprio carico, di quelli a carico del
lavoratore e della quota di accantonamento annuale del T.F.R – con decorrenza dalla data di ingresso nella categoria dei
dirigenti, comunque non antecedente al 1° gennaio 2001 - comunicando al Fondo le informazioni necessarie per la
gestione delle posizioni individuali per ciascun Dirigente e per l'espletamento degli obblighi fiscali da parte dell'ente di
previdenza complementare;
5) nel caso in cui norme di legge o di contratto dovessero rendere obbligatorio a carico della Società o dei Dirigenti
interessati il versamento di contributi per analoghe finalità di previdenza complementare i rispettivi obblighi di versamento
di contributi al Fondo Previd - System saranno assorbiti, fino a concorrenza, da quelli previsti da tali nuove norme e
disposizioni;
6) per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo le parti rinviano alla disciplina contenuta nelle norme del
Regolamento del Fondo in discorso.
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Verbale di riunione 24.9.2001 - Poli Estero Merci
Verbale di riunione
In relazione a quanto previsto nel Verbale di riunione in data 2 febbraio 2001 e ai successivi incontri intervenuti
sull’argomento, IntesaBci, tenuto conto che alcuni lavoratori attualmente utilizzati in missione presso il Polo Estero merci di
Bologna, hanno da tempo chiesto di ritornare presso le Filiali di provenienza, consentirà a tali Dipendenti di rientrare
secondo il seguente scaglionamento: quattro entro la fine del mese di ottobre, quattro entro la fine di novembre e quattro
entro la fine dell’anno, dando la precedenza a coloro i quali provengono dalle Filiali più distanti.
Per quanto concerne il Polo Estero Merci di Firenze, l’Azienda si impegna ad incontrarsi entro 15 giorni dalla data odierna
con le OO.SS.LL, per indicare un piano di rientro presso le Filiali di provenienza - da completarsi entro il 31 marzo 2002 di lavoratori che ne avessero fatto richiesta e che non possono essere trasferiti senza il loro consenso a norma delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto, tenendo prioritariamente conto delle situazioni individuali di maggior disagio.
In tale occasione verranno illustrate le iniziative di formazione che saranno attuate nei confronti dei lavoratori interessati.
L’azienda si impegna altresì a presentare entro la fine dell’anno un ulteriore piano per il rientro di eventuali altri lavoratori in
missione presso il Polo di Bologna che ne avessero fatto richiesta e che non possono essere trasferiti senza il loro
consenso, da attuarsi entro il 30 aprile 2002.
Nel corso di successivi incontri di verifica con le Organizzazioni sindacali saranno illustrati gli ulteriori sviluppi del progetto;
in tale occasione potranno essere prese in considerazione altre eventuali analoghe necessità di rientro dei Dipendenti
attualmente in missione presso i Poli.
Milano, 24 settembre 2001
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Verbale di riunione 3.10.2001 - Interpretazione Norma transitoria art. 2 Reg.to Fondo Pensioni Cariplo
VERBALE DI RIUNIONE
Premesso che:
con Verbale del 25 luglio scorso si è convenuto di pervenire a modifiche del Regolamento del Fondo Pensioni Cariplo;
successivamente a tale Verbale si è reso necessario tenere un incontro con il Fondo Pensioni in particolare al fine di
pervenire ad un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione da attribuire a quanto previsto nella Norma Transitoria
aggiunta all’art. 2 del suddetto Regolamento,
le parti,
nel riconfermare la validità del Verbale di Riunione 25.7.2001, puntualizzano che il tasso di interesse richiamato nella
suddetta Norma Transitoria è da intendersi come valore numerico non negativo.
3.10.2001
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Verbale accordo 8.10.2001 - Trasformazione Fondo personale esattoriale già dipendente Cariplo
VERBALE DI ACCORDO
Premesso che:
nei confronti del personale esattoriale, già dipendente della Cariplo alla data del 31.12.1989, e passato alle dipendenze di Esatri ai sensi del Verbale di
accordo 18.12.1989, ha continuato a trovare applicazione l’accordo aziendale 26.3.1975 con le successive modificazioni;
in data 10.5.2001 è stato stipulato un accordo per la trasformazione del Fondo oneri integrativi previdenziali per il personale esattoriale già dipendente
Cariplo;
le parti convengono quanto segue:
1)
viene abrogato il punto 5) del verbale di accordo 10.5.2001 fermo restando che il contributo aziendale ivi previsto verrà versato nelle singole posizioni
individuali;
2)
l’allegato testo di Regolamento del Fondo è stato definito d’intesa fra le parti stesse;
3)
ogni ulteriore modifica al Regolamento del Fondo sarà definita d’intesa fra le parti;
4)
il trattamento di previdenza complementare di cui trattasi sarà regolato unicamente dall’allegato Regolamento; le altre disposizioni in materia, ove non
espressamente richiamate dal suddetto Regolamento, risultano pertanto superate;
5)
l’entrata in vigore del presente accordo è subordinata all’approvazione dell’Organo di Vigilanza.
8.10.2001
______________________________________________________________________________________________
INTESABCI S.p.A.
FONDO ONERI INTEGRATIVI / PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE ESATTORIALE GIA’ DIPENDENTE CARIPLO
REGOLAMENTO
Milano,
ottobre 2001
TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPO
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento e per brevità di dizione:
il Fondo oneri integrativi previdenziali per il personale esattoriale
già dipendente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
iscritto all’albo dei fondi pensione III Sezione Speciale con il n. 9156
viene denominato "Fondo";
IntesaBci S.p.A. viene denominata "Banca";
l'Istituto nazionale di previdenza sociale viene denominato "INPS";
il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni viene denominato "Decreto".
Il rinvio ad articoli non altrimenti specificati si intende effettuato a quelli
del presente Regolamento.
Articolo 2 - Denominazione e Fonti istitutive
L’accordo aziendale in data 26 marzo 1975, con le sue successive
modifiche e integrazioni, ha disciplinato un trattamento pensionistico
integrativo della pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria nei
confronti del personale Cariplo ramo esattoriale.
Tale trattamento viene assicurato da un Fondo interno al patrimonio
aziendale – da ultimo della Banca – operante quale fondo pensione
integrativo per il personale che, già alle dipendenze di Cariplo, ramo
esattoriale, dopo essere passato in ESA-TRI a far tempo dal 1° gennaio
1990, presta attualmente servizio presso IntesaBci o presso Esatri.
In virtù dell’accordo sottoscritto tra la Banca e le rappresentanze
sindacali aziendali dei lavoratori il 10 maggio 2001, si è pervenuti ad una
trasformazione del Fondo, operata dalle parti senza alcun intento
novativo, attraverso l’istituzione di un’apposita sezione del medesimo che
opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale.
Il predetto accordo del 10 maggio 2001 costituisce “Fonte istitutiva” del
Fondo, nonché parte integrante del presente Regolamento.
Il Fondo è regolato dalle disposizioni del presente Regolamento, nonché
dalle norme del Decreto e da ogni altra disposizione di legge in quanto
applicabile.
Articolo 3 - Scopo, durata e sede
Il Fondo ha lo scopo di erogare agli aventi diritto e ai loro aventi causa
trattamenti pensionistici integrativi / complementari del sistema
obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale.
Il Fondo ha durata a tutto il 2050.
La durata, previo accordo tra le parti firmatarie del presente
Regolamento, può essere cambiata.
Il Fondo ha sede in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10.
Articolo 4 - Natura del Fondo
Il Fondo è costituito senza personalità giuridica all'interno del patrimonio
della Banca, come patrimonio di destinazione, autonomo e separato, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 2117 del codice civile.
Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto in azioni esecutive da
parte dei creditori della Banca o dei rappresentanti degli stessi, nonché
da parte dei creditori degli iscritti o dei loro rappresentanti. E’ altresì
indenne dalle procedure concorsuali riguardanti la Banca.
Il Fondo è destinato al perseguimento dello scopo previdenziale di cui
all'articolo 3 del presente Regolamento e non può pertanto essere da
questo distratto.
Il Fondo è articolato in due sezioni distinte:
a)
la prima sezione (sezione I) opera in regime di prestazione definita
ed eroga trattamenti pensionistici integrativi, sulla base delle regole
stabilite con l'accordo aziendale del 26 marzo 1975 e con le sue
successive modifiche e integrazioni;
b)
la seconda sezione (sezione II) opera in regime di contribuzione
definita a capitalizzazione individuale ed eroga trattamenti previdenziali
complementari.
TITOLO II
Articolo 5 - Iscritti – Destinatari delle prestazioni
Sono destinatari delle prestazioni previste dalla sezione I del Fondo i
titolari, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, delle
pensioni integrative, regolate dall'accordo 26 marzo 1975 e dalle sue
successive modifiche e integrazioni.
Sono iscritti alla sezione II del Fondo tutti i lavoratori che, già alle
dipendenze di Cariplo, ramo esattoriale, alla data del 31 dicembre 1989,
hanno optato per il successivo passaggio in ESA – TRI, purché in
servizio presso Cariplo o presso Esatri alla data del 31 dicembre 2000,
con eccezione di quelli che, avendo cessato il loro rapporto di lavoro con
diritto a pensione nel periodo decorrente tra il 1° gennaio 2001 e la data
di entrata in vigore del presente regolamento, esercitino l'opzione per il
mantenimento del trattamento pensionistico integrativo previgente, ai
sensi del punto 6 dell’accordo aziendale 10 maggio 2001, entro 3 mesi
dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Sono destinatari delle prestazioni previste dalla sezione II i futuri titolari
delle posizioni pensionistiche in forma di rendita.
TITOLO III
ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
Articolo 6 - Composizione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Decreto, è istituito un organismo di
sorveglianza composto da quattro membri così ripartiti:
due nominati dalla Banca;
due effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti, in rappresentanza dei
lavoratori aderenti al Fondo.
L'organismo di sorveglianza elegge al proprio interno un presidente
secondo il criterio dell'alternanza per ogni triennio tra i componenti
nominati dalla Banca e quelli eletti dagli iscritti. L'organismo di
sorveglianza elegge altresì un vice presidente tra i componenti che non
esprimono il presidente. Al presidente spetta indire le elezioni per i
rappresentanti degli iscritti. In caso di assenza o impedimento, le funzioni
del presidente sono svolte dal vice presidente.
L'organismo di sorveglianza elegge per ogni seduta un segretario.
I membri elettivi dell'organismo di sorveglianza restano in carica tre anni
e sono rieleggibili. La funzione di membro dell'organismo di sorveglianza
non è retribuita.
Qualora uno o più membri elettivi dell'organismo di sorveglianza
venissero a cessare dalle loro funzioni, per qualsiasi motivo, subentra il
relativo supplente. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, si procede a
nuove elezioni per l'intera componente elettiva dell'organismo di
sorveglianza. In caso di cessazione di un componente nominato dalla
Banca, la stessa procede a nuova nomina. Il mandato del supplente
cessa nel momento in cui sarebbe scaduto quello del membro effettivo.
I membri dell’organismo di sorveglianza dovranno possedere i requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211. La verifica della
sussistenza di detti requisiti rimane a carico del Consiglio di
amministrazione della Banca secondo la procedura prevista per i
componenti degli organi di controllo dalle vigenti istruzioni di vigilanza per
le banche.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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66
I membri dell'organismo di sorveglianza sono, inoltre, soggetti alla
responsabilità di cui all'articolo 2407 del codice civile, applicabile in
quanto richiamato dall'articolo 15, comma 2 del Decreto.
Articolo 7 - Compiti
L'organismo di sorveglianza, a tutela del risparmio previdenziale,
provvede a vigilare e a controllare che la gestione del Fondo sia
conforme alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle norme
di legge tempo per tempo vigenti, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 2403 del codice civile. In particolare:
a)
verifica l'avvenuta divisione contabile fra sezione a contribuzione
definita e sezione a prestazione definita;
b)
verifica l'effettivo accredito sui conti individuali delle somme versate
dal datore di lavoro e dall’iscritto;
c)
accerta l'esistenza dei valori e dei titoli del Fondo e l'eventuale
sbilancio rispetto alla consistenza del Fondo nel passivo;
d)
formula pareri non vincolanti indirizzati al Consiglio di
amministrazione della Banca in ordine alle modalità di investimento delle
disponibilità del Fondo;
e)
verifica i rendimenti tempo per tempo accreditati sulle disponibilità
del Fondo;
f)
segnala all'autorità di vigilanza competente, ai sensi dell'articolo 11,
comma 4 del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere
sull'equilibrio del Fondo;
g)
predispone una relazione sull'andamento della gestione del Fondo,
da inviare, unitamente alla comunicazione di cui al successivo articolo
20, agli iscritti alla sezione II;
h)
comunica all'autorità di vigilanza competente le eventuali
irregolarità.
Ai sensi dell'articolo 2403, comma 3 del codice civile, nell'esercizio delle
funzioni ad essi attribuite, i membri dell'organismo di sorveglianza
possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
L'organismo di sorveglianza svolge funzioni consultive in merito alla
scelta della compagnia di assicurazioni, cui viene affidata l'erogazione
delle rendite pensionistiche. Il Consiglio di amministrazione della Banca è
tenuto pertanto ad acquisire preventivamente il parere, non vincolante,
dell'organismo relativamente ai criteri di selezione da adottare e alla
valutazione delle offerte ricevute dalle compagnie.
Articolo 8 - Convocazione, deliberazioni e relazioni
L'organismo di sorveglianza è convocato dal proprio presidente con
frequenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 2404, comma 1 del
codice civile, e comunque ogni volta che egli ne ravvisi l'opportunità
ovvero ne venga fatta richiesta da parte di almeno due componenti
dell'organismo stesso.
La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'ordine del
giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, da inviare a ciascun
membro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per
l'adunanza.
In casi di particolare urgenza la convocazione può altresì avvenire
mediante telegramma, telefax o posta elettronica da inviare a ciascun
membro con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
fissata. In tal caso l'avviso contiene la dicitura "convocazione d'urgenza".
L'organismo di sorveglianza è altresì validamente convocato, anche nei
casi in cui le forme previste nel presente articolo non venissero
rispettate, qualora tutti i componenti siano presenti all'adunanza.
L'organismo di sorveglianza è validamente costituito con la presenza di
metà più uno dei componenti e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Le relazioni e i verbali riguardanti l'attività, le deliberazioni e le riunioni
dell'organismo di sorveglianza e dei suoi membri sono trascritti in un
apposito libro debitamente sottoscritto dai partecipanti e tenuto a cura
dell'organismo stesso.
TITOLO IV
PATRIMONIO: ENTRATE E GESTIONE
Articolo 9 - Patrimonio
Nell'ambito del patrimonio del Fondo sono distinte due sezioni e
precisamente:
a)
sezione I a prestazione definita, che corrisponde alla riserva
matematica dei pensionati. La Banca garantisce, nei limiti delle
normative vigenti, il mantenimento della riserva della sezione I a un
livello adeguato per le prestazioni da erogare;
b)
sezione II a contribuzione definita, che corrisponde alla sommatoria
delle posizioni individuali degli iscritti alla sezione.
Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito che, a
qualsiasi titolo, affluisca allo stesso.
Articolo 10 - Amministrazione del Fondo
Il Consiglio di amministrazione della Banca amministra il patrimonio del
Fondo. Ad esso è pertanto attribuito ogni potere di amministrazione
ordinaria e straordinaria, nei limiti di quanto stabilito dalle Fonti istitutive,
dal presente Regolamento e dalle norme di legge.
Acquisito il parere, non vincolante, dell'organismo di sorveglianza, il
Consiglio di amministrazione della Banca potrà incaricare i soggetti terzi,
individuati fra quelli indicati dall'articolo 6 del Decreto, allo svolgimento
dell'attività di gestione finanziaria di parte o della totalità delle risorse del
Fondo.
Articolo 11 - Tenuta dei conti della sezione I
L'impostazione contabile della sezione I è basata sulla tenuta del "Conto
riserva matematica generale".
Articolo 12 - Rideterminazione annua della riserva della sezione I
La Banca, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), valuta ogni anno la
congruità della riserva della sezione I provvedendo, qualora se ne ravvisi
la necessità, a versare un contributo straordinario di equilibrio.
Articolo 13 - Entrate della sezione II
Le entrate della sezione II sono costituite:
a)
dalla dotazione iniziale di cui all’accordo aziendale sottoscritto il 10
maggio 2001;
b)
dalla contribuzione a carico del datore di lavoro e a carico
dell’iscritto stabilita negli accordi sindacali tempo per tempo vigenti ai
sensi del successivo art. 14;
c)
dai rendimenti generati dagli investimenti del patrimonio della
sezione II;
d)
da ogni altro provento ordinario e straordinario che spetti o affluisca
alla sezione II.
L'impostazione contabile della sezione II si basa sulla tenuta di conti
pensione individuali sui quali vengono contabilizzate le posizioni
individuali di ciascun iscritto.
Articolo 14 - Contribuzione e cessazione della contribuzione nella
sezione II
La contribuzione a carico del datore di lavoro e a carico dell’iscritto è
fissata negli accordi sindacali tempo per tempo vigenti.
L'obbligo contributivo è assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei
confronti dei lavoratori iscritti al Fondo. Pertanto la contribuzione non è
dovuta a favore dei lavoratori che perdano i requisiti di partecipazione al
Fondo, salvo quanto previsto nella “Dichiarazione delle parti” di cui al
citato accordo 10 maggio 2001.
Articolo 15 - Investimenti delle disponibilità della sezione II
Le disponibilità della sezione II devono essere investite in strumenti
finanziari compatibili con le finalità previdenziali del Fondo e con le
disposizioni di legge vigenti.
A decorrere dal 28 aprile 2003 gli investimenti dovranno essere effettuati
conformemente ai principi di cui al decreto del Ministro del tesoro 21
novembre 1996, n. 703, avendo riguardo agli obiettivi di:
diversificazione degli investimenti;
efficiente gestione del portafoglio;
diversificazione dei rischi;
contenimento dei costi;
massimizzazione dei rendimenti.
Articolo 16 - Divieto di concessione prestiti
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Decreto, il Fondo non può assumere
né concedere prestiti.
Articolo 17 - Informativa
La Banca adempie la funzione di trasmissione dati di cui all'articolo 17,
comma 2, lettera h) del Decreto, inviando al Consiglio di amministrazione
e all'organismo di sorveglianza:
a)
mensilmente:
la movimentazione degli investimenti, con i relativi saldi;
la movimentazione delle entrate e delle uscite, con i relativi saldi;
la movimentazione dei proventi e dei redditi di competenza, con i
relativi saldi;
i tassi medi di rendimento degli investimenti;
le previsioni di entrate e di uscite del semestre successivo;
b)
trimestralmente:
l'analisi del portafoglio titoli e degli altri investimenti;
il prospetto delle prestazioni erogate dal Fondo.
TITOLO V
GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
Articolo 18 - Esercizio e relazione annuale
L'esercizio del Fondo coincide con quello della Banca.
Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione della
Banca predispone una relazione dimostrante la situazione del Fondo,
dandone comunicazione all'organismo di sorveglianza entro il primo
quadrimestre e in ogni caso prima dell'assemblea relativa
all'approvazione del bilancio della Banca.
Essa deve contenere:
per la sezione I a prestazione definita:
a)
stato dimostrativo:
prospetto illustrante il numero dei pensionati, diretti ed indiretti,
suddivisi per categoria e sesso;
prospetto illustrante il patrimonio all’inizio e alla fine dell’anno;
prospetto illustrante le entrate e le uscite;
b)
redazione del bilancio tecnico;
per la sezione II a contribuzione definita:
a)
prospetto analitico, per ogni iscritto, illustrante il patrimonio all'inizio
e alla fine dell'anno;
b)
prospetto analitico, per ogni iscritto, illustrante le entrate suddivise
in:
contribuzione;
redditi derivanti dagli investimenti;
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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c)
in:
prospetto analitico, per ogni iscritto, illustrante le uscite suddivise
prestazioni erogate;
riscatti;
trasferimenti a compagnie di assicurazioni per il pagamento delle
rendite;
d)
trasferimenti ad altri fondi pensione.
Articolo 19 - Spese e imposte
Le spese e gli oneri per l'amministrazione del Fondo sono a carico della
Banca.
In caso di modificazione del regime fiscale attualmente in essere per il
Fondo, le parti firmatarie delle Fonti istitutive si incontreranno per
individuare le necessarie modifiche regolamentari.
Gli oneri fiscali e le eventuali commissioni per la gestione finanziaria
delle risorse sono esclusivamente imputabili a carico del Fondo, salvo
ogni disposizione di legge.
Articolo 20 - Informativa agli iscritti alla sezione II
Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio, la Banca invia a ciascun
iscritto alla sezione II:
un rendiconto della posizione individuale contenente l'estratto
conto della posizione stessa al 31 dicembre dell'anno precedente;
un dettaglio dei versamenti contributivi effettuati nell'anno;
una nota sintetica delle strategie di investimento adottate e del
rendimento ottenuto;
una scheda informativa concernente la disciplina di accesso e le
eventuali spese relative alla gestione del patrimonio.
Tale informativa è accompagnata dalla relazione dell'organismo di
sorveglianza di cui al precedente articolo 7, lettera g).
TITOLO VI
PRESTAZIONI: BENEFICIARI E TRASFERIBILITA’ DELLE POSIZIONI
Articolo 21 - Prestazioni
I destinatari delle prestazioni della alla sezione I continuano a beneficiare
del trattamento pensionistico integrativo disciplinato dall’accordo
aziendale in data 26 marzo 1975 e dalle sue successive modifiche e
integrazioni.
Gli iscritti alla sezione II, al raggiungimento dei requisiti di cui all’articolo
22, possono beneficiare di una prestazione pensionistica complementare
scelta tra le seguenti forme:
a)
rendita periodica, eventualmente anche reversibile;
b)
rendita periodica / capitale;
c)
capitale.
Alle prestazioni in forma di rendita periodica, di cui al comma 2, lettere a)
e b), il Fondo provvede tramite convenzione con imprese assicuratrici.
L'entità della rendita è determinata, in base a criteri di corrispettività e in
conformità al principio della capitalizzazione, dalla conversione del
montante maturato sulla posizione individuale all'atto del pensionamento.
Articolo 22 - Requisiti di accesso alle prestazioni
Il diritto alla erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo si
consegue al raggiungimento di una delle seguenti condizioni:
a)
requisito di età per il diritto alla pensione di vecchiaia secondo le
disposizioni tempo per tempo vigenti nel regime obbligatorio, con il
concorso di almeno cinque anni di iscrizione al Fondo;
b)
requisito di appartenenza al Fondo per un periodo almeno pari a
quindici anni e un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia presso il regime obbligatorio.
L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di
apposita domanda alla Banca, a condizione che cessi il rapporto di
lavoro.
L'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 21 deve essere esercitato per
iscritto contestualmente alla domanda di erogazione delle prestazioni.
Articolo 23 - Anticipazioni
Gli iscritti alla sezione II, che vantino un’anzianità di almeno otto anni,
hanno diritto all'anticipazione di quanto maturato sulla posizione
individuale, nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di
legge tempo per tempo vigenti.
Articolo 24 - Perdita dei requisiti di partecipazione
L'iscritto, che per qualsiasi motivo risolva il rapporto di lavoro prima del
conseguimento del diritto al pensionamento, perde i requisiti di
partecipazione al Fondo e può optare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1
del Decreto, per una delle seguenti possibilità:
a)
trasferimento della posizione individuale presso altro fondo
pensione cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b)
trasferimento della posizione individuale a un fondo pensione
aperto, di cui all'articolo 9 del Decreto o a una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Decreto medesimo;
c)
riscatto della posizione individuale.
In caso di decesso dell’iscritto il riscatto della posizione individuale spetta
agli aventi diritto indicati dall’art. 10 comma 3-ter del Decreto.
Articolo 25 - Trasferibilità delle posizioni
All'iscritto è data la facoltà, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del
Decreto, di chiedere il trasferimento della propria posizione individuale
presso altro fondo pensione.
Il Fondo è tenuto ad ottemperare agli impegni che gli derivano
dall'esercizio delle opzioni di cui al precedente comma e al precedente
articolo, entro il termine massimo di 6 mesi dalla comunicazione delle
opzioni ivi previste.
All’iscritto è data altresì la facoltà di trasferimento prevista dalla
“Dichiarazione delle Parti” in calce all’accordo sottoscritto tra la Banca e
le rappresentanze sindacali dei lavoratori in data 10 maggio 2001.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26 - Modifiche regolamentari e variazioni delle Fonti
istitutive
Le modifiche al presente Regolamento sono concordate dalle parti
firmatarie delle Fonti istitutive.
Nel caso di variazioni o innovazioni delle Fonti istitutive di cui all'articolo
2, il legale rappresentante della Banca è tenuto a trasmetterne copia
all'autorità di vigilanza competente, includendo una nota informativa circa
i contenuti della variazione o innovazione.
Articolo 27 - Scioglimento del Fondo
Il Fondo può essere sciolto, con accordo delle parti firmatarie delle Fonti
istitutive, nei casi di sopravvenienza di situazioni o eventi che ne
rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il
funzionamento.
In caso di scioglimento del Fondo, si applica quanto disposto dall'articolo
11 del Decreto.
Articolo 28 -Disposizioni finali – Foro competente
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto e alle altre norme di
legge in quanto applicabili, nonché alle Fonti istitutive e alle direttive
dell'autorità di vigilanza competente.
Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione ed
esecuzione del presente Regolamento è competente in via esclusiva il
foro di Milano.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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68
Verbale di accordo 26.10.2001 - Adesione Intesa E-Lab al Fapa
VERBALE DI ACCORDO
In data
tra
Intesa E-Lab S.p.A.
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo aziendale, al
Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla categoria Dirigenti)
dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato FAPA di
Gruppo;
preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;
le parti
convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto delle
previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
Intesa E-Lab S.p.A. corrisponderà mensilmente, a far tempo dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di assunzione, se
successiva, per ciascuno dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purché
abbiano superato il periodo di prova) che risulteranno aderire quali soci al FAPA di gruppo, un contributo pari al 2% della
retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
ciascuno dei dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione, corrisponderà, mensilmente, a far
tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo minimo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il calcolo
del TFR;
ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 % degli
accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione;
se non di prima occupazione, destinerà una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data della
propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all’importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al 100% di
tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente versati nell’anno.
Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l’eventuale variazione della quota di TFR
o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.
Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la
contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Ove l’azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le
OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo.
Intesa E-Lab S.p.A.
Le OOSSLL
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
INTESABCI
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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69
Verbale di accordo 26.10.2001 - Adesione Intesa Trade al Fapa
VERBALE DI ACCORDO
In data
tra
Intesa Trade S.p.A.
e
le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo
aziendale, al Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla
categoria Dirigenti) dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito
denominato FAPA di Gruppo;
preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;
le parti
convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto
delle previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
Intesa Trade S.p.A. corrisponderà mensilmente, a far tempo dalla data di assunzione per ciascuno dei
dipendenti (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purché abbiano superato il
periodo di prova) che risulteranno aderire quali soci al PAPA di gruppo, un contributo pari al 2% della
retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
ciascuno dei dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione, corrisponderà,
mensilmente, a far tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo minimo pari al 2% della retribuzione
assunta come base per il calcolo del TFR;
ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 %
degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione;
se non di prima occupazione, destinerà una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla
data della propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all’importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al
75% o al 100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente
versati nell’anno.
Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l’eventuale variazione della
quota di TFR o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.
Resta inteso che per il personale proveniente da Caboto già iscritto al PAPA di Gruppo le suddette condizioni
troveranno applicazione a decorrere dalla data di trasferimento del rapporto di lavoro.
Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la
contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta.
DICHIARAZIONE DELL ‘AZIENDA
Ove l’azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le
OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo.
Intesa Trade S.p.A.
La Rappresentanza Sindacale Aziendale
FABI
Le OOSSLL
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
FABI (Gruppo Intesa)
IntesaBci
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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70
Verbale di riunione 9.11.2001 - Mensilizzazione contributo aziendale alla Cassa di Previdenza
IBI
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 9.11.2001
tra IntesaBci e
FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, UILCA
Premesso che con Verbale di Riunione 30.5.2001 le parti, tra l’altro, si erano impegnate a definire entro il
30.9.2001 proposte di modifica al Regolamento della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale già
appartenente all’Istituto Bancario Italiano,
con il presente Verbale, nel differire il termine di scadenza al 30 novembre prossimo, le parti convengono sin
d’ora sulla necessità che la contribuzione ordinaria, anche per quanto riguarda la quota a carico della Banca,
confluisca mensilmente alla Cassa.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
In relazione alle previsioni contenute nell’art. 45 dell’attuale Regolamento le parti invitano la Cassa a voler
dispone con la massima sollecitudine un’informativa agli iscritti che consenta la facoltà di mutare la misura della
contribuzione volontaria alla luce delle vigenti disposizioni legislative di carattere fiscale.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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71
Verbale di accordo 29.11.2001 - Versamento contribuzione aziendale Fondo Pensioni Cariplo
VERBALE DI ACCORDO
Premesso che:
il nuovo Statuto del Fondo Pensioni per il personale Cariplo è entrato in vigore il 1.5.2001;
le Intese del 30.6.1998 hanno fissato la misura della contribuzione a carico dell’Azienda e del personale e la
relativa decorrenza;
nel frattempo il quadro normativo, regolante i criteri di deducibilità fiscale della contribuzione, ha subito
rilevanti modifiche,
le parti convengono che:
a) il versamento della contribuzione per i periodi riferiti in premessa sia effettuato per il 50% entro il prossimo
mese di dicembre e per il restante 50% nel mese di gennaio 2002;
b) il contributo a carico della Società per i casi di premorienza e invalidità non sussistendo più la retribuzione
imponibile prevista nell’accordo 19.4.1994, venga calcolato sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine
rapporto.
Milano, 29 novembre 2001
IntesaBci
FABI - FALCRI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - UIL C.A.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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72
Verbale di accordo 18.12.2001 - Anticipazioni T.F.R.
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 dicembre 2001, in Milano
tra
IntesaBci,
e le OOSSLL
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CIGL, UIL.CA
Premesso che:
ai sensi dell’art. 2120, ultimo comma del Codice Civile, i contratti collettivi possono prevedere, in materia di
anticipazione del T.F.R., condizioni di miglior favore, nonché stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle
richieste di anticipazione;
talune esigenze finanziarie del personale sono caratterizzate da un elevato contenuto sociale;
ferme restando le previsioni stabilite dalle leggi — tra le quali quella relativa al sostegno economico durante i
periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (“Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 L. 8
marzo 2000 n. 53") - e dall’Accordo nazionale di settore del 29 settembre 1983
Si è convenuto quanto segue.
Possono trovare accoglimento anche le richieste di anticipazione del T.F.R., nei limiti del 70% del trattamento
maturato, aventi per oggetto le seguenti causali:
1. pagamento di spese relative alla ristrutturazione e all'ammodernamento dell’abitazione in cui il dipendente o
il figlio ha stabilito la propria dimora;
2. pagamento di spese relative a cure mediche specialistiche sostenute dal lavoratore e/o da familiari
conviventi, o se non conviventi, fiscalmente a carico;
3. pagamento di spese straordinarie personali e/o familiari quali spese legali, matrimoniali o derivanti da
modifiche del proprio stato civile, funerarie, di successione, di studio, per assistenza malattia;
4. acquisto di autovettura, arredamento e/o mobilio;
5. riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi;
6. ripianamento dello scoperto di conto corrente e estinzione mutui;
7. copertura di debiti nei confronti di terzi per l’acquisto prima casa.
Le richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto possono essere accolte nei limiti stabiliti dalla legge.
Inoltre possono essere:
reiterate per le causali di cui ai punti 2., 3. e 5., nonché per le richieste di sostegno economico ex D. Lgs
151/2000 ed infine per le richieste di acquisto autovettura da parte di soggetti disabili;
accolte una sola volta per il ripianamento dello scoperto di conto corrente ed estinzione di mutui;
accolte due volte nel corso del rapporto di lavoro per le rimanenti causali previste dal presente accordo.
Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano, dal 1° gennaio 2002, anche per coloro i quali avessero già
usufruito di precedenti anticipazioni, fermo restando, ovviamente, il limite del 70% del TFR maturato e
disponibile.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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73
Verbale di accordo 19.12.2001 - Fusione Intesa Asset Management / Comit Asset Management
VERBALE DI ACCORDO
Il
giorno 19 dicembre 2001,
tra
Intesa Asset Management SGR S.p.A.
Comit Asset Management SGR S.p.A.
Le delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA
premesso che
1. nel processo di integrazione dell’Asset Management del Gruppo IntesaBci finalizzato a creare un’unica struttura nel
risparmio gestito è stato elaborato il piano di lavoro finalizzato a far confluire, con effetto dal 1° gennaio 2002, in Comit Asset
Management SGR S.p.A. il complesso di attività di gestione collettiva di risparmio di Intesa Asset Management SGR S.p.A.,
costituito dall’insieme di beni, diritti ed obbligazioni afferenti l’attività di gestione collettiva del risparmio, riguardante gli OICR
gestiti e promossi da I.A.M. e parte delle gestioni di patrimoni su base individuale, nonché le strutture alle stesse dedicate;
2. detta operazione non comporterà ricadute sugli attuali livelli occupazionali;
3. le predette Società hanno proceduto a fornire alle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni
sindacali di IntesaBci la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
4. su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme;
5. durante il confronto si è tenuto altresì conto del Verbale di accordo sottoscritto in data 13 aprile 2001 in Banca Intesa, per
quanto applicabile alla fattispecie di cui si tratta;
si è convenuto quanto segue
1. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° gennaio 2002) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale
di Intesa Asset Management SGR S.p.A. appartenente al ramo di azienda ceduto proseguirà, senza soluzione di continuità, in
capo a Comit Asset Management SGR S.p.A., che assumerà la nuova denominazione di Nextra Investment Management SGR
S.p.A., alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 31 dicembre 2001.
2. I dipendenti di Intesa Asset Management SGR S.p.A., appartenenti al ramo di azienda non oggetto della cessione relativo
alla gestione amministrativa dei Fondi Pensioni ed alla commercializzazione dei Fondi pensione aperti (di cui all'art. 9 della
Legge 124/93) nonché alle strutture alle stesse dedicate, proseguiranno il rapporto di lavoro con la società medesima.
Proseguiranno con Intesa Asset Management SGR anche i rapporti di lavoro delle risorse, non ancora passate ad IntesaBci,
addette alle strutture dedicate all’attività di gestione di patrimoni su base individuale svolta per conto della clientela private
banking non conferita (c.d. "private banking aperto").
Le parti si incontreranno preventivamente per l’attivazione delle procedure di legge e di contratto vigenti relative a tali
operazioni.
3. Il personale delle Società del Gruppo attualmente distaccato in Comit Asset Management ed in Intesa Asset Management
continuerà a rimanere in regime di distacco fino al 30 aprile 2002. Le parti si incontreranno prima di tale scadenza per
confrontarsi in merito alla destinazione di tali dipendenti, tenendo anche conto delle eventuali domande di rientro presso
l’azienda distaccante che fossero state presentate entro la suddetta data.
4. Nel caso di eventuali richieste di passaggio ad altre società del Gruppo, le stesse saranno disciplinate alle condizioni di
cui al capitolo esigenze di organico delle Società del Gruppo del verbale di accordo del 14 aprile 2001.
5. Dal 1° gennaio 2002 al Personale di cui al punto 1 continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro 11 luglio 1999 e saranno applicati i trattamenti economici e normativi attualmente previsti, nonché tutti gli accordi
aziendali vigenti presso Intesa Asset Management, con i necessari interventi di armonizzazione, come di seguito specificato.
6. I1 personale di Intesa Asset Management SGR S.p.A. conferito verrà utilizzato nelle stesse mansioni e/o in mansioni
equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo conto dell’anzianità nel ruolo ricoperto, e sarà di conseguenza
inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le
anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.
7. Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2002 per un confronto sugli inquadramenti del personale in relazione alle
attività svolte, salvaguardando le esperienze e i periodi temporali maturati in materia presso la Società di provenienza.
8. Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale, l’Azienda manterrà, sino alla scadenza ove prevista, le
attuali articolazioni orarie, secondo quanto previsto dai contratti individuali di lavoro.
9. Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale di Intesa Asset Management manterrà l'iscrizione al
FAPA di gruppo, alle condizioni ha atto.
Per i dipendenti di Intesa Asset Management iscritti al FAPA anteriormente al 28 aprile 1993, il contributo aziendale sarà pari al
4,3% della retribuzione utile ai fini del TFR (al netto del contributo di solidarietà).
Nextra Investment Management aderirà, con decorrenza 1° gennaio 2002 al FAPA di Gruppo, alle condizioni stabilite
nell’accluso verbale.
Il personale di Comit Asset Management potrà mantenere l'iscrizione a SIMCOGEF o trasferire, su base volontaria, la propria
posizione individuale al FAPA a far tempo dal 1° gennaio 2003, ferma restando l’attuale misura di contribuzione.
10. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, per l’anno 2002 verranno mantenute le coperture attualmente in
essere nelle società, fermo restando che le parti si incontreranno per esaminare la possibilità di accedere alla Cassa Sanitaria
di Gruppo, ove costituita. In tale caso la misura della contribuzione aziendale sarà pari, a partire dalla data di costituzione della
stessa:
per il personale proveniente da Comit Asset Management, al 2,20% (oltre allo 0,10% a carico del lavoratore)
per il personale proveniente da Intesa Asset Management, al 1,20% (oltre all’l,10% a carico del lavoratore) per l’anno
2002, al 1,70% a partire dal 1° gennaio 2003, al 2,20% dal 1° gennaio 2004.
11. Con riferimento al punto che precede, Nextra Investment Management Sgr aderirà, con decorrenza 1° gennaio 2002 ed ai
sensi dell’art. 30, comma II del relativo Statuto, alla Cassa di Assistenza Mutua fra il personale della Cariplo S.p.A., alle
condizioni di cui al Verbale di Accordo 15 dicembre 1999.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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74
12. Le parti si incontreranno, entro il 30 giugno 2002, per definire i criteri per la determinazione del Premio Aziendale relativo
agli anni 2002 e 2003. In quella sede si procederà anche alla definizione del Premio Aziendale per l’anno 2001, tenendo anche
conto di quanto sarà convenuto per i dipendenti di IntesaBci.
13. A tutto il personale di Nextra Investment Management sarà riconosciuto, a far tempo dal 1° gennaio 2002, un ticket pasto
di Lit. 9.000 (Lit. 6.000 per il Personale a tempo parziale).
14. In caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni verrà attivata la procedura di cui all’art. 14 del CCNL 11 luglio 1999.
Qualora dovessero verificarsi tensioni occupazionali saranno attivate a livello di capogruppo le previste procedure, secondo
quanto previsto dal Verbale di accordo 13 aprile 2001.
15. Le parti si danno atto che gli accordi relativi alla registrazione del traffico telefonico vigenti presso Intesa Asset
Management (Provvedimento Ispettorato del Lavoro 9 settembre 1994) nonché quelli sino ad oggi applicati ai dipendenti di
Comit Asset Management (accordo 12 aprile 2000) continueranno ad essere transitoriamente validi.
Le parti si incontreranno per definire entro il 31 marzo 2002 un nuovo accordo che regoli la materia per tutto il personale di
Nextra Investment Management S.p.A., in coerenza con i principi che saranno applicati nell’accordo quadro di IntesaBCI.
INTESA ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.
COMIT ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.
R.S.A di INTESA ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.
FABI
FISAC/CGIL
R.S.A di COMIT ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.
FIBA/CISL
Le parti si danno atto che INTESABCI ha partecipato alle procedure così come previsto dalla normativa contrattuale vigente.
A tale procedura hanno altresì partecipato, ai sensi degli attuali accordi di Gruppo, le sottoscritte organizzazioni sindacali
INTESABCI
FABI
FALCRI FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA
________________________________________________________________________________________________
DIREZIONE RISORSE UMANE
Milano,
Spettabili OO.SS.LL.
Con riferimento alle richieste da Voi formulate in occasione degli incontri per l’operazione di trasferimento di ramo di azienda da
parte di Intesa Asset Management a favore di Comit Asset Management, si conferma quanto segue:
1. Provvidenze per i figli o equiparati portatori di handicap
Sarà riconosciuta una provvidenza annuale di L. 3.000.000 a tutti i lavoratori di Nextra Investment Management SGR aventi
figli o equiparati portatori di handicap. Il personale verrà intrattenuto quanto prima ed invitato a produrre la documentazione
necessaria.
Agevolazioni finanziarie
A tutti i dipendenti di Nextra Investment Management saranno estese le condizioni convenute con IntesaBci in materia di mutui,
prestiti, scoperti di conto e condizioni di conto corrente.
2. Anticipazione T.F.R
In materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto sarà sottoscritto un accordo analogo a quello stipulato in IntesaBci.
3. Associazione dipendenti
A tutti i dipendenti di Nextra Investment Management sarà consentito l’accesso - ove costituita - all’Associazione dipendenti di
IntesaBci.
4. Target
Le parti si incontreranno successivamente al fine di recepire quanto sarà stato previsto per IntesaBci per le prestazioni
lavorative nelle giornate in cui deve essere assicurata l'operatività dei sistemi Target e Borsa.
5. Permessi retribuiti per visite mediche
L’Azienda è disponibile ad incontrare le organizzazioni sindacali entro il 31 gennaio 2001 per confrontarsi in materia di
permessi retribuiti per motivi familiari e visite mediche, sulla base della normativa e prassi esistenti nelle Società.
Distinti saluti
Nextra Investment Management SGR
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Verbale di accordo 22.12.2001 - Cassa sanitaria di Gruppo
ACCORDO
Il giorno 22 dicembre 2001
fra
IntesaBci e
le OO.SS. FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
Premesso che:
nel Verbale di accordo 13.4.2001 è stato, tra l’altro, previsto un apposito capitolo in tema di “Assistenza Sanitaria Integrativa” che qui si
intende interamente richiamato e confermato;
le parti si sono confrontate in sede tecnica esaminando le situazioni esistenti ed approfondendo le criticità connesse all’ipotesi di uniformare
il sistema assistenziale con particolare riferimento a temi quali: Statuto e Regolamento della Cassa; contribuzioni; prestazioni; organizzazione e
utilizzo dei fondi disponibili
con il presente Verbale si intende definire il programma attuativo di quanto stabilito con l’Accordo 13.4.2001
PROPOSTE SUI PRINCIPALI CONTENUTI DELLO STATUTO/REGOLAMENTO
Natura giuridica: La Cassa è una Associazione volontaria senza fini di lucro;
Principi di adesione: L’iscrizione alla Cassa è volontaria.
Individuazione dei Soci:
Personale in servizio di IntesaBci. Tale personale potrà mantenere l’iscrizione anche allorquando cesserà dal servizio con diritto a pensione
ed analogo diritto riguarderà gli eventuali superstiti con diritto alla pensione indiretta e di reversibilità;
Personale in servizio delle Società del Gruppo bancario IntesaBci che abbiano aderito alla Cassa previo accordo sindacale aziendale. Tale
personale potrà mantenere l’iscrizione anche allorquando cesserà dal servizio con diritto a pensione ed analogo diritto riguarderà gli eventuali
superstiti con diritto alla pensione indiretta e di reversibilità;
Personale di Enti e Società che abbiano aderito alla Cassa previo accordo sindacale aziendale, purché già iscritto alla Cassa Aziendale per
l’Assistenza di Malattia per il personale della Banca Commerciale Italiana, o al Fondo di assistenza sanitaria per il personale direttivo della Banca
Commerciale Italiana o alla Cassa di Assistenza Mutua fra il personale della Cariplo;
Personale in quiescenza di IntesaBci, ovvero delle Società incorporate da IntesaBci ovvero di Enti e Società sopra indicate purché già
iscritto, alla data di avvio della nuova Cassa, alla Cassa Aziendale per l’Assistenza di Malattia per il personale della Banca Commerciale Italiana,
o al Fondo di assistenza sanitaria per il personale direttivo della Banca Commerciale Italiana o alla Cassa di Assistenza Mutua fra il personale
della Cariplo o alla CASDIC;
Personale (ex BAV) di IntesaBci, ISS e IGC cessato dal servizio dopo il 13.4.2001 con diritto a pensione.
Altri beneficiari delle prestazioni: Coniuge o convivente nonché i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affidati, affiliati, naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati) a carico e non a carico, questi ultimi purché conviventi con uno dei due genitori.
Obblighi del socio: In caso di parziale o totale rifusione di danni da parte di terzi il socio per sé o per altri beneficiari è tenuto a dichiarare
tale situazione in sede di ricorso all’assistenza della Cassa.
PROPOSTE IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FUNZIONALMENTE COLLEGATE AL CAPITOLO PRESTAZIONI
Familiari fiscalmente a carico: si considerano tali quelli che hanno un reddito non superiore a quello annualmente fissato dalla Legge per le
detrazioni d’imposta. Non è dovuta contribuzione per tali familiari;
Familiari fiscalmente non a carico: la contribuzione dovuta viene annualmente stabilita dai competenti organi della Cassa. Per il 2002 è
fissata nella misura di L. 900.000 (ridotta a L. 700.000 nel caso in cui la somma del reddito del socio e del familiare non superi L. 95 milioni);
Pensionati: la contribuzione dovuta per tali soci viene annualmente stabilita dai competenti organi e sarà rapportata per il 2002 al 2,3%
della pensione INPS con un massimo di L. 3,5 milioni. Il Consiglio valuterà eventuali contribuzioni a carico del pensionato che presti attività
lavorativa.
Contribuzione aziendale: Sarà determinata sulle retribuzioni annue utili ai fini AGO del personale iscritto alla Cassa nel mese di dicembre di
ciascun anno e versata nell’anno successivo in due rate semestrali anticipate.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale la contribuzione aziendale verrà rapportata alla retribuzione che avrebbero percepito
nell’anno se avessero prestato servizio a tempo pieno.
PROPOSTA IN MERITO ALLE SPESE
Le spese di funzionamento e gestione, ivi comprese quelle del personale, sono a carico della Cassa.
La Banca si impegna, per un periodo transitorio ed in conformità a quanto stabilito dall’accordo 13.4.2001, in relazione alle esigenze conseguenti
al processo di cambiamento relativo all’attivazione della nuova struttura, a partecipare anche alle spese connesse alla riorganizzazione della
cassa stessa, che saranno individuate entro il 30.6.2002.
PERCORSO ATTUATIVO DEL PERIODO TRANSITORIO
Entro il 31.12.2001 redazione a cura dei sotto indicati rappresentanti dell’atto costitutivo della Associazione, dello Statuto e del
Regolamento della stessa sulla base delle prestazioni convenute nel presente Accordo. La rappresentanza della Associazione sarà affidata
temporaneamente ad un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo e a tre rappresentanti della
Banca. L’Associazione avrà durata massima di un anno dalla data di costituzione.
Entro il 31 gennaio prossimo raccolta delle adesioni degli associati:
Dipendenti assunti direttamente da IntesaBci, ISS e IGC;
Dipendenti di IntesaBci, ISS e IGC di provenienza BAV;
Personale di IntesaBci, ISS e IGC cessati dal servizio dopo il 13.4.2001 con diritto a pensione, limitatamente al personale ex BAV;
Pensionati ex BAV purché iscritti alla CASDIC a tutto il 31.12.2001
Stipula del contratto tra l’Associazione e società fornitrice di servizi in materia, della durata di mesi 6
Alla fine di assicurare la piena fruibilità di tutte le prestazioni (in rete e fuori rete), le parti invitano l’Associazione ad attivarsi da subito per
stipulare opportuni convenzioni dirette.
Impegno delle parti firmatarie del presente accordo ad incontrarsi dal 2.1.2002 al fine di definire entro il 31.3.2002:
Statuto e Regolamento della Cassa Sanitaria per il personale del Gruppo IntesaBci sulla base delle prestazioni convenute nel presente
accordo;
adempimenti per addivenire ad un’unica Cassa, per il passaggio delle strutture (ivi compreso il personale dalle stesse dipendente) nonché
delle convenzioni in essere e per il trasferimento dei dati dalle preesistenti Casse (Cassa di Assistenza Mutua per il personale Cariplo, Cassa di
assistenza malattia per il personale della BCI, Fasdicomit, Cassa milanese di assistenza Casdic), in linea con quanto previsto dal presente
Accordo;
Criteri e modalità di passaggio e gestione degli eventuali avanzi delle Casse preesistenti, fermo restando che tali avanzi confluiranno nella
“nuova” Cassa e che le parti si impegnano a trovare soluzioni in conformità all’accordo 13 aprile2001.
Norme transitorie per le attuali Casse aziendali:
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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dal 1.1.2002 continueranno ad erogare le attuali prestazioni secondo criteri e modalità in essere;
dal 1.1.2002 la contribuzione aziendale e del dipendente sarà variata sulla base di quanto previsto dall'Accordo 13.4.2001 e dal presente
Accordo anche relativamente ai familiari a carico. Restano viceversa confermati per le Casse collegate a polizze assicurative i premi
precedentemente stabiliti.
A decorrere dal 1.7.2002 la contribuzione aziendale confluirà unicamente a favore degli iscritti alla “nuova” Cassa.
DETTAGLIO PRESTAZIONI
CONDIZIONI
Valori in Euro
Prescrizione medica necessaria
ESCLUSIONI
Interventi a scopo estetico (come da allegato)
Ricoveri impropri per accertamenti (check up)
Nucleo coperto
Unità logica per l’applicabilità delle condizioni
Rete convenzionata
Consiglio della Cassa)
(di
competenza
del
TIPOLOGIA PRESTAZIONE
OSPEDALIERE
Massimale per evento
Grande Intervento (secondo una apposita lista
da verificare da parte del Consiglio della Cassa)
Ricovero Ordinario (privato) (per quanto
concerne “malattie nervose” determinazione del
Consiglio di amministrazione in ordine a
modalità, criteri e limiti di rimborso)
Day Hospital/Intervento Ambulatoriale
Parto
Diana Sostitutiva
Pre/Post
Garanzie complementari
Tutto il nucleo iscritto
In generale l’evento (se non diversamente specificato), definito come tutte le spese relative
alla stessa patologia, non la singola prestazione
Accesso a Rete convenzionata con pagamento delle prestazioni direttamente dalla Cassa
alla Struttura Sanitaria
Copertura omogenea del territorio italiano congruente con distribuzione del personale
IntesaBCI
Centri di eccellenza internazionali
CONDIZIONI
Globale Euro 150.000
Aumento a Euro 250.000 in caso di Grande Intervento
Copertura al 100% con franchigia fissa per evento a carico dell’assistito di:
In Rete: Euro 500
Misto:
(convenzionata o Struttura o équipe Professionisti): Euro 1.000
Fuori Rete: Euro 1.500
Ulteriore limite sulla retta di degenza Fuori Rete pari a Euro 250 al giorno
In Rete: franchigia fissa per evento Euro 220 a carico dell’assistito
Misto: (convenzionata o Struttura o équipe Professionisti): scoperto 15% minimo Euro 750
per evento a carico assistito
Fuori Rete: scoperto 20% minimo Euro 1.200 per evento a carico assistito. Ulteriore limite
sulla retta di degenza Fuori Rete pari a Euro 250 al giorno
In Rete: franchigia fissa per evento Euro 150 (D.H.) ovvero Euro 100 (Int.Amb.) a carico
dell’assistito
Fuori Rete: scoperto 20% minimo Euro 200 (D.H.) ovvero Euro 120 (Int.Amb) per evento a
carico assistito
Massimali specifici per evento. Parto naturale: Euro 2.500
Parto cesareo: Euro 6.500 Parto a domicilio: Euro 1.200
Euro 80 per ogni giorno di degenza fino ad un massimo di gg. 300 (escluso giorno
dimissioni)
Day-Hospital: Euro 40 al giorno
Vengono considerate parte dell’evento ricovero (anche in caso di Diaria Sostitutiva e DayHospital) le spese relative a visite specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie sostenute,
medicinali e cure termali (escluse quelle alberghiere) rispettivamente nel periodo precedente
e successivo al ricovero stesso. Grande Intervento: gg.120/180
Ricovero Ordinario: gg. 90/90 Ricovero SSN: gg. 120/90
Trasporto: fino ad un massimale per evento di Euro 1.500 Accompagnatore: rimborso spese documentate con un limite massimo di Euro 80 al giorno
massimo gg. 30 per evento
TIPOLOGIA PRESTAZIONE
CONDIZIONI
EXTRA OSPEDALIERE
Tickets SSN: al 100%
Accertamenti, Diagnostica e Visite Specialistiche Prestazioni In Rete: franchigia fissa 10 Euro a prestazione
Prestazioni Fuori Rete: - per accertamenti e diagnostica rimborso fino a quanto previsto dal
(comprese sedute psicoterapiche)
tariffario specifico di riferimento — per visite specialistiche scoperto 25% con un massimo di
100 Euro per visita
Altre
extraospedaliere,
terapie,
cure Massimale Euro 1.500 a nucleo per anno
omeopatiche, ecc.
In Rete: franchigia fissa 30 Euro per evento
Fuori Rete: Scoperto 20% minimo Euro 30 per evento a carico dell’assistito
Medicinali: 50% delle spese sostenute per farmaci reperibili solo all’estero
Protesi e presidi
Massimale biennale Euro 1.300 a nucleo
Scoperto 20% per evento
Lenti ed occhiali
Massimale Euro 700 biennale a nucleo
Scoperto 20% per prescrizione a carico dell’assistito
Terapie per malattie oncologiche e trapianti
Se al di fuori di pre/post rimborso al 100% con franchigia di Euro 30
Dentarie (compresa ortodonzia)
Massimale Euro 5.600 quadriennale a nucleo familiare.
In Rete: franchigia Euro 10 per voce di tariffario
Fuori Rete: rimborso fino a quanto stabilito dal tariffario di riferimento dopo l’applicazione di
una franchigia fissa a carico dell’assistito di Euro 50
Visita di controllo e igiene orale: Euro 70 a persona
Allegato
Interventi a scopo estetico
Sono escluse dal rimborso le spese relative a chirurgia plastica a scopo estetico, tranne che per i neonati (fino al compimento del 3° anno di età),
per le forme ricostruttive rese necessarie da infortunio e/o malattia. nonché per i casi di gravi deturpazioni, comprovate da documentazione.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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Lettera 21.12.2001 - Agevolazioni finanziarie per il Personale
DIREZIONE RISORSE UMANE
Rif.: fp1c0302/j44
Milano, 21 dicembre 2001
Raccomandata
Spettabili
OO.SS.LL.
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
Oggetto: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL PERSONALE
In relazione a quanto confermatoVi nel corso dei recenti incontri, anche con riferimento alle istanze da Voi formulate, Vi comunichiamo di seguito
le condizioni che applicheremo a partire dal 1° gennaio 2002 ai Dipendenti di IntesaBci, ISS, IGC e Banca IntesaBci Mediocredito,
appartenenti ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali.
FINANZIAMENTI CONCEDIBILI
Mutuo agevolato
Il mutuo agevolato è consentito - una sola volta nel corso del rapporto di lavoro per un totale pari al massimale, fruibile anche in più frazioni - per
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’alloggio ad uso di abitazione propria e della propria famiglia.
Importo massimo concedibile: 80% del valore dell’immobile o del costo di costruzione dello stesso, per un importo massimo di 100.000 Euro.
Per la ristrutturazione si potrà richiedere sino al 100% delle opere preventivate.
Tasso:
pari al 75% del T.U.R.; il tasso viene aggiornato con cadenza semestrale (1° gennaio / 1° luglio).
Rimborso: rate semestrali o mensili a scelta.
Durata massima: 25 anni
L’alloggio oggetto del finanziamento deve essere intestato al dipendente ovvero al coniuge, nel caso in cui l’immobile ricada in regime di
comunione dei beni; è altresì consentita la cointestazione anche a favore del coniuge e/o dei figli, nonché con altra persona purché convivente.
La quota di proprietà intestata al personale non può essere inferiore al 50% (fatta eccezione per le agevolazioni concesse per il finanziamento
della casa del figlio anche non convivente per le quali tale condizione non viene richiesta).
Il finanziamento deve essere intestato al dipendente richiedente. E’ ammessa la cointestazione con il coniuge e/o i figli, nonché con altra persona
purché convivente.
Qualora gli intestatari dell’immobile siano entrambi dipendenti è consentito il cumulo dell’agevolazione.
Per ristrutturazione e/o acquisto di immobile in costruzione è possibile ottenere somministrazioni garantite da ipoteca allo stesso tasso agevolato
di cui sopra.
Sarà possibile accedere al finanziamento anche in caso di acquisto di abitazione resosi necessario a seguito di provvedimento di separazione e/o
divorzio, purché nell’ambito dell’importo massimo concedibile.
Potrà essere richiesto un ulteriore finanziamento, da parte del Personale che abbia già usufruito di un mutuo agevolato, alle seguenti regole
in caso di acquisto previa vendita della casa di abitazione e/o ristrutturazione della stessa potrà essere richiesto un finanziamento per la
somma che risulta dalla differenza tra l’importo massimo concedibile e l’importo già usufruito,
in caso di acquisto di ulteriore abitazione il finanziamento concedibile è dato dalla differenza tra l’importo massimo concedibile e l’importo
già usufruito opportunamente attualizzato.
Mutuo integrativo
L’eventuale quota eccedente l’importo massimo concedibile verrà erogata ad un tasso che sarà periodicamente comunicato dalla Direzione
Marketing (attualmente Euribor a 6 mesi + 0,90).
Mutuo altri prodotti
In aggiunta a quanto sopra indicato è consentito al personale richiedere ulteriori finanziamenti di credito fondiario (ad esempio: abitazione di
qualsiasi tipo, negozio...).
In tal caso l’immobile offerto in garanzia e il finanziamento devono essere intestati al personale richiedente, anche per una quota inferiore al 50%.
Ne è consentita la cointestazione con altre persone, anche al di fuori del nucleo familiare.
L’importo massimo concedibile è pari all’80% del valore dell’immobile o del costo di costruzione.
Tali finanziamenti saranno erogati ad un tasso, che sarà poi periodicamente comunicato dalla Direzione Marketing tempo per tempo vigente
(attualmente Euribor a 6 mesi + 0,90).
Prestiti personali
Possono essere concessi prestiti personali con i seguenti limiti massimi:
Qd. 4° liv. / Qd. 3° liv.:
Qd. 1° liv. / Qd. 2° liv.:
restante personale:
20.000 Euro
15.000 Euro
10.000 Euro
Tasso: pari al T.U.R.
Durata massima: 8 anni
Scoperto di conto
Lo sconfinamento sarà concesso sul conto corrente in cui viene accreditato lo stipendio, con i seguenti limiti massimi:
Qd. 4° liv. Qd. 3° liv.:
Qd. 1° liv. Qd. 2° liv.:
restante personale:
Euro 10.500
Euro 7.800
Euro 6.200
Tasso: pari al tasso creditore.
Mutui contratti in anni precedenti
I mutui contratti in anni precedenti verranno portati, a far tempo dal 1° gennaio 2002 - per la residua quota concessa a tasso agevolato fino ad un
massimo di 150 milioni - al tasso del 2,75% (se non già a tale condizione) che verrà adeguato in relazione all’andamento del mercato a seguito di
appositi incontri di verifica.
Potrà essere richiesto da parte dei Dipendenti l’adeguamento dei tassi alle nuove condizioni - sempre limitatamente alla residua quota concessa
a tasso agevolato fino ad un massimo di 150 milioni - fermo restando che, in tal caso, si darà integrale applicazione alle nuove regole.
***
Resta confermata la disponibilità della Banca ad incontrarsi con le OO.SS.LL. sulla materia, in presenza di significative variazioni dell’attuale
tasso ufficiale di riferimento.
Distinti saluti.
IntesaBci
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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Lettera 21.12.2001 - Prestito straordinario per il Personale
DIREZIONE RISORSE UMANE
Rif.: fp1c0301/j44
Milano, 21 dicembre 2001
Raccomandata
Spettabili
OO.SS.LL.
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
In relazione a quanto comunicato nel corso delle riunioni relative alle agevolazioni finanziarie, Vi confermiamo
che l’Azienda è disponibile a concedere, previa valutazione della necessaria documentazione, un prestito ai
Dipendenti che manifestassero esigenze economiche straordinarie impreviste a titolo di spese sanitarie non
coperte dall’assistenza sanitaria aziendale, generate da eventi straordinari (infortuni, spese legali, funerarie, ecc.)
o legate alla categoria del disagio sociale (acquisto di strumentazione e apparecchiature per lavoratori disabili o
per familiari portatori di handicap).
I suddetti prestiti saranno erogati per un massimo di 15.000 Euro al tasso pari al T.U.R. per una durata di 8 anni
e rimborsabili con rate mensili.
Distinti saluti.
IntesaBci
Direzione Risorse Umane
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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ATTO COSTITUTIVO DELLA CASSA PER L’ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESABCI
Premesso che:
nel Verbale di Accordo 13 aprile 2001 la Società e le OO.SS. aziendali, nel capitolo denominato “Assistenza Sanitaria Integrativa”, si
erano impegnate ad uniformare il sistema assistenziale aziendale mediante l’istituzione di una cassa sanitaria di Gruppo;
in attuazione di quanto previsto nel capitolo “Percorso attuativo del periodo transitorio” 1° capoverso le parti medesime hanno
stabilito di redigere entro il 31 dicembre 2001 atto costitutivo, Statuto e Regolamento di un’associazione avente scopo assistenziale,
tutto ciò premesso, il giorno 28 dicembre 2001 in Milano i Sigg.
-
…………………………… …………………………………………….;
. …………………………………………………………………………
. …………………………………………………………………………
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
E’ costituita una “Cassa Sanitaria”, disciplinata dallo Statuto allegato e relativo Regolamento che fanno parte integrante del presente Atto
costitutivo. La medesima comincerà ad assicurare le proprie prestazioni con decorrenza 1° gennaio 2002.
Art. 2
La Cassa è denominata “Cassa per l’assistenza sanitaria per il personale del Gruppo bancario IntesaBci” ed ha sede sociale in Piazza Paolo
Ferrari 10 presso la Sede Sociale della Banca.
Art. 3
La Cassa è un’associazione senza di fini di lucro, ha finalità esclusivamente assistenziali e si propone di erogare a favore degli iscritti e dei loro
familiari prestazioni integrative di trattamenti sanitari forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 4
La nomina degli Organi Collegiali della Cassa sarà effettuata entro il 15 gennaio 2002.
__________________________________________________________________________________________________________________
STATUT O
Art. 1 – Costituzione
In attuazione dell’Accordo 13 aprile 2001, nonché in forza dell’atto
costitutivo sottoscritto in data 28 dicembre 2001 in conseguenza di
quanto previsto dall’Accordo 22 dicembre 2001 relativamente al
capitolo “Percorso attuativo del periodo transitorio”, è costituita la
“Cassa per l’assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo
Bancario IntesaBci” (di seguito chiamata semplicemente “Cassa”).
Art.2 - Definizione
La Cassa è un’Associazione volontaria senza fini di lucro costituita
e operante con spirito mutualistico per assicurare le finalità di cui
all’art. 4 secondo le disposizioni di legge vigenti in materia nonché
degli Accordi aziendali stipulati in tema di tutela sanitaria.
Art. 3 - Sede
La Cassa ha la sua sede legale ed amministrativa in Milano,
Piazza Paolo Ferrari n. 10.
Art. 4 - Finalità
La Cassa ha finalità esclusivamente assistenziali e, nello spirito dei
valori mutualistici e della solidarietà sociale, si propone di erogare,
a favore dei Soci e dei loro familiari, in occasione di malattie e/o di
infortuni, prestazioni integrative e/o migliorative di trattamenti
sanitari forniti dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti
convenzionati con quest’ultimo o da strutture diverse da quelle
facenti capo allo stesso, comunque previste e regolate dalle
disposizioni di legge in materia, alle condizioni e con le modalità
previste nel Regolamento. Le erogazioni di natura economica
potranno avvenire sia in forma diretta che a rimborso.
La Cassa assicurerà le proprie prestazioni con decorrenza 1°
gennaio 2002.
Art. 5 - Durata
La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2002.
Art. 6 - Scioglimento
La cessazione anticipata della Associazione può avvenire per
sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano
impossibili gli scopi ovvero il funzionamento, anche per effetto di
vicende degli accordi istitutivi;
deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di scioglimento della Cassa, il Consiglio di
Amministrazione provvederà a
nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri
deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività
risultanti dalla chiusura della liquidazione.
Il patrimonio della Cassa deve comunque essere devoluto ad una
Associazione aziendale avente finalità analoghe a quelle della
Cassa.
Art. 7 Soci
Previa domanda di iscrizione, sono Soci
i Dipendenti, superato il periodo di prova, assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o a
tempo parziale) direttamente da IntesaBci, IntesaBci Sistemi e
Servizi e IntesaBci Gestione Crediti;
i Dipendenti, superato il periodo di prova, assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o a
tempo parziale) da IntesaBci, IntesaBci Sistemi e Servizi e Intesa
Bci Gestione Crediti di provenienza B.A.V;
il Personale di IntesaBci, IntesaBci Sistemi e Servizi e
IntesaBci Gestione Crediti cessato dal servizio dopo il 13 aprile
2001 con diritto a pensione, limitatamente al Personale ex B.A.V.;
i Pensionati ex B.A.V. purché comprovino di essere stati
iscritti alla CASDIC a tutto il 31 dicembre 2001;
il Personale delle Società di cui al successivo art. 19, 3°
comma.
Art. 8 Familiari a carico
Il Socio può includere tra i beneficiari delle prestazioni della Cassa
il coniuge ed i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) gli affiliati e gli
affidati, fiscalmente a carico, anche non conviventi.
Si precisa che sono considerati fiscalmente a carico
o
il coniuge non legalmente separato o divorziato;
o
i figli celibi o nubili (legittimi, legittimati, adottivi, naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati), gli affiliati e gli
affidati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
o
i figli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a
tirocinio gratuito;
o
i figli maggiorenni che convivono con l’iscritto
che non abbiano posseduto redditi propri per ammontare
complessivamente superiore a quello annualmente fissato dalla
legge.
Durante il servizio militare di leva o il servizio civile, i figli dei Soci
continuano ad essere considerati a carico, eccezion fatta per il
caso in cui percepiscano redditi propri per un ammontare
complessivamente superiore a quello annualmente fissato dalla
legge.
Il coniuge di fatto, risultante dallo stato di famiglia, purché
non sia titolare di redditi propri per un ammontare
complessivamente superiore a quello annualmente fissato dalla
legge.
Il Socio per fruire delle prestazioni della Cassa a favore dei
suddetti familiari deve comprovare con idonea documentazione, il
reddito, l’età, lo stato di invalidità, la frequenza scolastica e lo stato
di disoccupazione dei medesimi.
Art. 9 Familiari non a carico
Il Socio può includere tra i beneficiari delle prestazioni della Cassa
il coniuge fiscalmente non a carico purché non legalmente
separato o divorziato;
il coniuge di fatto, risultante dallo stato di famiglia, se titolare
di redditi propri per un ammontare complessivamente superiore a
quello annualmente fissato dalla legge;
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
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i figli celibi o nubili (legittimi, legittimati, adottivi, naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati), gli affiliati e gli
affidati, fiscalmente non a carico ma conviventi con uno dei due
genitori;
i figli celibi o nubili (legittimi, legittimati, adottivi, naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati)gli affiliati e gli
affidati del coniuge, anche di fatto, non legalmente separato
purché conviventi con il Socio.
Chi intende includere tra i beneficiari delle prestazioni della Cassa
uno dei familiari di cui ai punti che precedono deve esercitare tale
facoltà nei confronti di tutti i familiari non a carico risultanti dallo
stato di famiglia del Socio o del coniuge.
L’obbligo di cui al comma che precede non sussiste
per quei familiari che comprovino di essere autonomamente
beneficiari di altre forme di assistenza sanitaria integrativa;
nel caso di coniugi entrambi Soci che intendano includere
separatamente
i figli purché tutti i figli medesimi vengano
comunque inclusi.
La facoltà prevista dal 1° comma deve essere esercitata:
per i nuovi Soci entro l’ultimo giorno del terzo mese
successivo a quello in cui il soggetto è stato iscritto alla Cassa;
per i soggetti già Soci, entro l’ultimo giorno del terzo mese
successivo a quello in cui si sia verificato l’evento (matrimonio,
nascita, ecc.) che consente l’inclusione del familiare tra i
beneficiari delle prestazioni della Cassa.
Art. 10 – Variazione situazione familiare
Al socio è fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla Cassa
qualsiasi variazione del proprio stato di famiglia e della posizione
dei propri familiari sotto il profilo del carico fiscale.
Art. 11 – Accertamenti, abusi e rifiuti
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere accertamenti
avvalendosi oltre che degli organi amministrativi anche di propri
consulenti sanitari (cui saranno affidati gli accertamenti di natura
medica) circa le richieste di prestazioni avanzate dai Soci.
Qualora da detti controlli dovessero emergere irregolarità a carico
dell’assistito (Socio o familiare) o l’assistito si rifiutasse di
sottoporsi ad accertamenti medici, lo stesso perderà il diritto alle
prestazioni richieste e sarà tenuto al rimborso di quanto
eventualmente già percepito, fermo restando che le circostanze
emerse dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione per i provvedimenti del caso.
E’ inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare, a
carico dell’assistito (Socio o familiare), nei cui confronti vengano
accertate irregolarità, la sospensione dal beneficio delle
prestazioni della Cassa per un periodo di tempo variabile in
relazione alla entità dei fatti accertati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più sanitari ai
quali affidare di volta in volta compiti di consulenza sull’uso delle
strutture sanitarie pubbliche e private.
Art. 12 - Prestazioni
Le prestazioni vengono erogate dalla Cassa nei limiti fissati dal
Regolamento e dai Tariffari Rimborsi, a condizione che l’assistito
(Socio o familiare) sia in regola con il versamento del contributo
associativo.
Le prestazioni di natura economica sono liquidate con accredito
sul conto corrente dei Soci, anche per quanto riguarda quelle
riguardanti i familiari a carico e non.
Art. 13 – Infortuni con responsabilità di terzi
Nel caso di infortuni causati da terzi, il Socio per sé e/o per i
familiari beneficiari delle prestazioni della Cassa è tenuto a
dichiarare in sede di ricorso all’assistenza della Cassa tale
situazione.
Art. 14 – Sospensione
In caso di mancato pagamento dei contributi associativi per un
periodo non inferiore a tre mesi, la Cassa dispone la sospensione
dell’iscrizione per il Socio ed il suo nucleo familiare.
Trascorso il periodo di sospensione, che non può essere superiore
a sei mesi, se il Socio non avrà provveduto al pagamento dei
contributi associativi arretrati la Cassa si attiverà per il recupero
delle prestazioni erogate nel periodo in cui la posizione contributiva
risultava irregolare e disporrà la cessazione dall’Associazione del
Socio e del nucleo familiare.
Art. 15 - Cessazione
La qualifica di Socio viene a cessare per:
dimissioni volontarie dalla Cassa, con comunicazione scritta
da indirizzare al Consiglio di Amministrazione ed al proprio datore
di lavoro;
decesso del Socio, ferma restando la possibilità di divenire
Socio degli eventuali superstiti con diritto alla pensione indiretta e
di reversibilità;
risoluzione del rapporto di lavoro con datori che hanno
aderito alla Cassa. Il Socio che rassegna le dimissioni avendo
maturato il diritto a trattamento pensionistico immediato o che,
avendo maturato i requisiti contributivi e di età per aver diritto al
trattamento pensionistico anticipato con effetto da una delle
scadenze previste dalla Legge, lascia il servizio prima di detta
scadenza, può chiedere di essere iscritto come Socio Pensionato;
delibera del Consiglio di Amministrazione quando il Socio o
un suo familiare si sia reso responsabile di gravi irregolarità;
mancato pagamento dei contributi associativi.
Il recesso del Socio comporta che i familiari perdono
automaticamente la qualifica di beneficiari delle prestazioni della
Cassa.
I Soci che esercitano la facoltà di recesso non possono più
presentare domanda di iscrizione alla Cassa. Parimenti qualora il
Socio abbia richiesto l’esclusione di familiari dal novero dei
beneficiari, tali familiari non potranno più essere inclusi fra i
beneficiari delle prestazioni della Cassa.
In relazione alle ipotesi di cui ai commi che precedono, la Cassa
non rimborserà i contributi ad essa versati.
Art. 16 - Contribuzioni
La Cassa provvede al conseguimento delle proprie finalità con i
seguenti mezzi:
contributi che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere in
forza degli Accordi sindacali;
contributi versati dai Soci e dai familiari fiscalmente non a
carico;
altre entrate di qualsivoglia natura;
avanzi di gestione.
Il contributo a carico dei datori di lavoro e dei i Soci in attività di
servizio è stabilito con Accordi sindacali in materia, mentre quello
dovuto dai Soci Pensionati e dai familiari fiscalmente non a carico
è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci receduti o cessati per qualsiasi motivo, non potranno in
nessun caso chiedere e tanto meno vantare diritto alcuno sul
patrimonio della Cassa.
Art. 17 – Organi sociali
Gli organi sociali della Cassa sono:
il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
il Vice Presidente
il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa è formato da 12
componenti di cui 3 designati da IntesaBci ed 1 nominato da
ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell’Accordo 22
dicembre 2001.
In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno o più Consiglieri
se trattasi di Consigliere designato dalla Banca, questa
provvede alla sua sostituzione
se trattasi di Consigliere nominato da una delle
Organizzazioni Sindacali, l’Organizzazione che lo aveva designato,
provvederà alla sua sostituzione.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre
sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sono
dichiarati decaduti.
I Consiglieri durano in carica fino al 31 dicembre 2002 e comunque
non oltre la data di approvazione del Rendiconto del 2002.
Art. 19 – Attribuzioni ed esercizio delle funzioni del Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare la
Cassa ed è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto.
In particolare il Consiglio
nomina nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto, il
Presidente fra i Consiglieri designati da IntesaBci;
nomina nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto, il
Vice Presidente fra i Consiglieri nominati dalle Organizzazioni
Sindacali;
nomina il Segretario;
fissa gli indirizzi circa il funzionamento, l’organizzazione e la
gestione della Cassa;
predispone il rendiconto annuale nonché la relazione
generale attinente alla situazione finanziaria e all’attività svolta;
delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali dei
beneficiari;
delibera in merito alle richieste di iscrizione e di recesso dei
Soci e dei loro familiari nonché sulla loro esclusione;
delibera e stipula convenzioni con case di cura, ospedali,
laboratori, medici specialisti, centri ambulatoriali o altre strutture
assistenziali.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre dare favorevole seguito
alla richiesta di iscrizione avanzata dal Personale alle dipendenze
di Società del “Gruppo” Bancario IntesaBci, aventi sede legale in
Italia, che abbiano sottoscritto apposito Accordo Sindacale
Aziendale di adesione.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via
straordinaria quando il Presidente ritenga necessario convocarlo o
almeno 5 Consiglieri lo richiedano.
Dossier n. 22 – Annuario 2001 – pubblicato Gennaio 2002
Strumento informativo riservato ai Quadri sindacali della FIBA/CISL Intesa
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Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del
giorno – con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora - e
dell’eventuale documentazione, saranno fatte a mezzo
Raccomandata da spedire ai componenti il Consiglio stesso ed il
Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data della
riunione.
In caso di urgenza, questo termine potrà essere ridotto sino a
cinque giorni. In tal caso, le comunicazioni dovranno essere
diramate telegraficamente oppure mediante telefax.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso
di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza
di almeno 7 Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Le delibere per essere valide dovranno essere approvate da
almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti e, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto
verbale, a cura del Segretario che deve essere trascritto in
apposito libro dei verbali e sottoscritto dal Presidente.
Art. 20 - Presidente
Il Presidente della Cassa:
è nominato dal Consiglio di Amministrazione
è il legale rappresentante della Cassa nei confronti di terzi ed
in giudizio
convoca, presiede e sovrintende le riunioni del Consiglio di
Amministrazione
sovrintende al regolare funzionamento della Cassa ed
assicura l’attuazione delle delibere degli organi collegiali
ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio soggetti
estranei alla Cassa quando ritenga che gli stessi possono fornire
chiarimenti su argomenti tecnici.
Il Presidente dura in carica come gli altri componenti del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 21 – Vice Presidente
Il Vice Presidente
è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento
di quest’ultimo.
Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova
dell’assenza e dell’impedimento.
Il Vice Presidente dura in carica come gli altri componenti il
Consiglio di Amministrazione.
Art.22 – Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri di cui 1 designato
dalla Banca e 2 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie dell’Accordo 22 dicembre 2001.
Il Collegio dei Revisori nomina nel proprio seno il Presidente.
Al Collegio dei Revisori spettano le seguenti funzioni
vigilare sull’osservanza delle disposizioni di leggi, dello
Statuto, del Regolamento e del Tariffario Rimborsi
verificare la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture
contabili, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli
di proprietà sociale, adempiendo ai doveri previsti dall’art. 2403 del
Codice Civile
compilare alla fine di ogni esercizio una relazione
assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
In qualsiasi momento i Revisori, anche individualmente, possono
autonomamente
eseguire
ispezioni
e
controlli
circa
l’amministrazione della Cassa.
I Revisori sono altresì tenuti ad effettuare adempimenti su richiesta
del Consiglio di Amministrazione al quale dovranno riferire.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo
verbale che viene trascritto nell’apposito libro.
Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza di
tutti i Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a
maggioranza.
I Revisori che senza giustificato motivo non intervengono a tre
sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sono
dichiarati decaduti.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
I Revisori devono essere in possesso della prescritta abilitazione
professionale.
I Revisori durano in carica fino al 31 dicembre 2002 e comunque
non oltre la data di approvazione del Rendiconto del 2002.
Art. 23 – Divieto di accordare prestiti
Nessuna operazione di prestito per nessun titolo e per nessun
motivo può essere fatta dalla Cassa ai Soci ed ai loro familiari.
Art. 24 – Coniugi entrambi soci
Ogni Socio conserva il proprio autonomo diritto ad essere iscritto
alla Cassa per tutti gli effetti previsti dal presente Statuto e
dall’accluso Regolamento anche quando coniugato con altro
Socio.
In particolare, si chiarisce che a ciascuno dei coniugi si applicano
separatamente e per intero i massimali di rimborso previsti.
Art. 25 – Rendiconto annuale
L’esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre 2002.
Al termine dell’esercizio è redatto, a cura del Consiglio di
Amministrazione, un rendiconto che deve essere approvato dal
medesimo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si
riferisce.
Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio non
possono essere distribuiti durante la vita dell’Associazione salvo
che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
Art. 26 - Controversie
Le controversie tra i Soci e la Cassa, con esclusione di quelle per
legge riservate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria, sono
deferite alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale,
composto di tre membri, uno designato dalla Cassa, uno dal
ricorrente ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Il Collegio deve rilasciare le proprie determinazioni per iscritto,
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, comunicandole
alla Cassa che ne cura la tempestiva trasmissione al ricorrente.
Le spese inerenti il Collegio sono a carico della parte
soccombente.
Art. 27 – Limitazione di responsabilità
La Cassa risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dei Soci
e dei loro familiari unicamente con il proprio patrimonio, restando
comunque esclusa ogni responsabilità personale dei componenti
gli organi statutari.
Art. 28 – Disposizioni di rinvio
Per quanto non contemplato specificamente nel presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti
in materia.
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