DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Generale Tipo materia Conferimento incarico professionale Misura/Azione NO Privacy SI Pubblicazione SI integrale N. 234 del registro delle deliberazioni Data adozione: 14/09/2015 OGGETTO: Proposizione del ricorso, ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale ordinario di Foggia – Sezione Lavoro R.G. n. 8754/15: udienza del 16 settembre 2015 -. da parte, del Sig. G.A.T. nei confronti dell’ARIF. Costituzione nel giudizio ed affidamento dell’ incarico professionale, di natura occasionale e legale. L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di settembre in Bari nella sede dell’ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1 IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO CHE: in data 14/09/2015, è stato notificato a questa Agenzia il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto, dal Sig. G.A.T., innanzi al Tribunale ordinario di Foggia – Sezione Lavoro; mediante il citato atto introduttivo del giudizio del lavoro di primo grado, il ricorrente articola apposita domanda, volta ad ordinare all’ARIF l’assunzione prioritaria presso la Foresta Umbra in Provincia di Foggia, in caso di nuove assunzioni previste per l’anno corrente e per quelli successivi, con contratto di diritto privato e con la mansione e la qualifica spettanti, con espresso riconoscimento figurativo dell’anzianità riferita ai periodi di assunzione a cui avrebbero diritto per gli anni 2014 e 2015, con condanna alle spese del giudizio oltre oneri accessori, IVA e CPA; nell’ambito della relazione, acquisita al numero di protocollo n. 38131 del 10/09/2015 a firma degli Avvocati Antonio Capodieci e Maria Spinosa, afferente n.11 analoghi ricorsi, è dato di leggere che da una ricerca effettuata dagli scriventi in ordine alla vigente normativa relativa alla possibilità di assunzione da parte di un ente pubblico quale l’ARIF, la richiesta del ricorrente è da considerarsi infondata, alla luce anche di quanto espressamente sancito dall’art. 97 u.c. Cost. secondo cui detta assunzione può aversi esclusivamente a seguito di svolgimento dell’apposita procedura selettiva concorsuale; Pag. 1 RAVVISATA, pertanto, in conseguenza di quanto sopra esposto, la necessità di costituirsi nel giudizio di lavoro cautelare di primo grado, di cui sopra, coincidente con il ricorso, proposto, dal Sig. G.A.T., innanzi al Tribunale ordinario di Foggia – Sezione Lavoro, iscritto al n. 8754/15 di R.G.; RITENUTA, inoltre, l’opportunità di conferire l’ incarico professionale, di natura occasionale e legale, avente ad oggetto tutte le attività di rappresentanza e difesa degli interessi di questo Ente, in relazione al giudizio “de quo”, in favore di legali esperti in diritto del lavoro, iscritti presso l’apposito albo, all’uopo istituito da quest’Agenzia; RILEVATO che l’Avv. Antonio CAPODIECI, del Foro di Lecce e l’Avv. Maria SPINOSA del Foro di Bari, risultano dotati delle richieste competenze professionali, come si evince dalla lettura dei curricula professionali, pervenuti a questa Agenzia(inoltre essi, in relazione ad analoghi ricorsi, hanno ricevuto già appositi incarichi, con Deliberazione n.231 del 10 settembre 2015) fatte salve le previsioni di cui all’art. 20, commi 1 e 4, del D. Lgvo n. 39/2013 e che dunque, sussistono tutti i presupposti, delineati dall’art. 62, comma 2, del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, ai fini del conferimento, in favore dei medesimi, dell’incarico professionale, di cui al superiore periodo; VISTA la deliberazione 24 aprile 2008, n. 6 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, a mente della quale il conferimento di un incarico, a beneficio di un avvocato esterno all’amministrazione, avente ad oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente “esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza”; VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF al quale, a far data dal 1/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito degli obiettivi prefissati; VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del già evocato Regolamento interno di funzionamento e contabilità dell’ARIF e, segnatamente, gli artt. 57 e ss; VISTA la D.G.R. n. 1165 del 26 maggio 2015 mediante la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio finanziario 2015 dell'ARIF Puglia; EVIDENZIATO che l’impegno di spesa, derivante dal presente provvedimento, conformemente agli oneri enunciati, all’interno della nota prot. n. 38132 del 10/09/2015, a firma degli Avvocati Antonio CAPODIECI e Maria SPINOSA, sarà assunto, dal Direttore degli uffici della D.G., ai sensi dell’art. 85 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, con imputazione al corrispondente capitolo (n. 380) del Bilancio annuale di previsione, relativo all’esercizio finanziario 2015; Pag. 2 DELIBERA DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, che, in questa parte, si intende integralmente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI COSTITUIRE l’ARIF Puglia, innanzi al Tribunale ordinario di Foggia – Sezione Lavoro, nell’ambito del giudizio del lavoro cautelare di primo grado, incardinato dal Sig. G.A.T. , mediante la proposizione del ricorso sopra enunciato; DI CONFERIRE, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell’Avv. Antonio CAPODIECI, con studio in Trepuzzi alla Via San. Giuseppe, civ. 71 e dell’Avv. Maria SPINOSA, con studio in Bari, alla Via Ponte n. 47, l’incarico di rappresentare e difendere gli interessi di questo Ente dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro, in relazione al cennato giudizio, munendolo del prescritto mandato; DI DARE ATTO che l’impegno di spesa, pari ad € 1.363,64, omnicomprensivo derivante dal presente provvedimento, conformemente agli onorari ed alle spese enunciati, all’interno della nota prot. n. 38132 del 10/09/2015, a firma degli Avvocati Antonio CAPODIECI e Maria SPINOSA, sarà assunto dal Direttore degli uffici della D.G., ai sensi dell’art. 85 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, con imputazione al corrispondente capitolo (n. 380) del Bilancio annuale di previsione 2015; DI DARE ATTO che la durata, luogo, oggetto e compenso della presente collaborazione professionale, di natura occasionale e legale sono stabiliti nello schema di convenzione allegato al presente atto (All. “A”), per costituirne parte integrante e sostanziale, avente la forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità; DI PUBBLICARE il presente atto, all’Albo istituzionale online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it; DI TRASMETTERE il presente provvedimento al referente PERLA PA (R.P.P.A.) Dott. Felice Marinelli, al RP Anagrafe delle Prestazioni rag. Giovanni Francone, al quale verranno trasmesse le correlate schede anagrafiche, al Direttore degli Uffici della Direzione Generale, all’Ufficio Ragioneria (Rag. Lucia Littoriano) e agli Avvocati Antonio CAPODIECI e Maria SPINOSA, per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento; DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo; Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 8 (otto) facciate, comprensive dell’allegato “A”, è adottato in originale. Firmato da: Giuseppe Maria Taurino Motivo: adozione atto IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Giuseppe Maria Taurino) Data: 14/09/2015 14:06:39 Pag. 3 REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI La presente deliberazione, composta da n. 8 (otto) facciate viene pubblicata, all’Albo istituzionale sul sito www.arifpuglia.it, a partire dal 10/09/2015 . Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari. L’incaricato Firmato da: rag. Francesco Fanelli Francesco Fanelli Motivo: procedimento di pubblicazio ne Data: 14/09/2015 14:40:51 Pag. 4 ALLEGATO “A” SCHEMA DI CONVENZIONE OGGETTO: Proposizione del ricorso, ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale ordinario di Foggia – Sezione Lavoro R.G. n. 8754/15: udienza del 16 settembre 2015 -. da parte, del Sig. G.A.T. nei confronti dell’ARIF. Costituzione nel giudizio ed affidamento dell’ incarico professionale, di natura occasionale e legale. TRA L’A.R.I.F. - Puglia (codice fiscale 07026760723) con sede in Bari, al Viale Luigi Corigliano, civico 1, rappresentata nel presente atto dall’Avv. Giuseppe Maria TAURINO, nella sua qualità di Direttore Generale; E - l’Avv. Antonio Capodieci, nato a Trepuzzi il 30/03/1960, C.F. CPDNTN60C30L383 con studio in Trepuzzi alla Via S. Giuseppe n. 71, l’Avv. Maria Spinosa, nata a Bari il 10/07/1977, C.F. SPNMRA77L50A662X con studio in Bari alla Via Ponte n. 47, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 1. L’A.R.I.F. - Puglia conferisce, in esecuzione della D.D.G. n. 234 del 14/09/2015 , l’ incarico professionale, di natura occasionale e legale, inerente l’oggetto di seguito indicato in favore degli Avvocati Antonio Capodieci e Maria Spinosa. Art. 2 Oggetto dell’incarico 1. L’incarico ha per oggetto l’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 e ss.cc., consistente nell’attività di rappresentanza e difesa degli interessi dell’A.R.I.F. - Puglia, in relazione al giudizio del lavoro cautelare di primo grado, di cui all’oggetto. 2. Gli incaricati assumono l’obbligo di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari, ai fini di una concreta ed effettiva tutela degli interessi di questo Ente, in relazione al giudizio del lavoro indicato al superiore articolo. 3. Gli incaricati assumono, inoltre, l’obbligo di informare, tempestivamente, l’A.R.I.F. - Puglia, e, segnatamente, la Direzione degli uffici della D.G., in ordine a qualsivoglia atto posto in essere ovvero alle determinazioni assunte nell’ambito del procedimento giurisdizionale sopra individuato, inviando, senza indugio, comunicazioni, verbali d’udienza e quant’altro possa risultare utile nella prospettiva del perseguimento delle finalità testè citate. 4. Essi, comunque, informano periodicamente l’A.R.I.F. – Puglia e, segnatamente, la Direzione degli uffici della D.G, circa lo stato del giudizio, adottando ove reputato opportuno, tutte le iniziative di natura propulsiva in relazione alla controversia cennata. Pag. 5 5. In ogni caso, gli incaricati sottopongono, previamente, all’attenzione dell’A.R.I.F. – Puglia ed in particolare della Direzione degli uffici della D.G, la possibilità di addivenire alla stipula di un accordo transattivo, enucleando i termini, le condizioni, l’oggetto specifico e le modalità di quest’ultimo negozio. 6. Eventuali situazioni di impossibilità allo svolgimento totale o parziale degli incarichi dovranno essere immediatamente comunicate alla Pubblica Amministrazione, attraverso le modalità informative e funzionali sopra individuate, al fine di valutare, di comune accordo, le soluzioni atte a consentire la conclusione dell’incarico. Art. 3 Durata dell’incarico 1. L’ incarico assume una durata pari a quella richiesta per la definizione del primo grado di giudizio da parte del Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro. Art. 4 Compenso della collaborazione 1. L’espletamento degli incarichi in questione comporta l’assunzione dei seguenti oneri finanziari a carico dell’A.R.I.F. - Puglia, derivanti dalla corresponsione: a) della somma onnicomprensiva, individuata dagli Avvocati Antonio Capodieci e Maria Spinosa, mediante la nota prot. n. 38132 del 10/09/2015 nella misura di € 1.363,64 comprensivi di Cassa Avvocati al 4% ed IVA; b) di acconti, nella misura pari ad € 681,82 comprensivo di Cassa Avvocati al 4% ed IVA, rispetto alla somma impegnata, mediante l’apposita determinazione gestionale. 2. Il pagamento delle suddette somme può essere da questo Ente subordinato alla previa presentazione di apposita parcella vistata dal competente Ordine professionale. 3. Questo Ente assume gli oneri derivanti dall’I.V.A. e dal C.N.A.P. immediatamente connessi al riconoscimento delle somme sopra dette. 4. Gli incaricati ricevono, a richiesta, acconti in misura non superiore al 50% della somma onnicomprensiva sopra enunciata, senza la necessità di adozione di ulteriori atti. Art. 5 Luogo di espletamento dell’incarico 1. L’incarico dovrà essere espletato, presso la sede del Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro ovvero, ove occorra, presso tutti i luoghi, in relazione ai quali si consideri necessaria o utile la presenza degli incaricati. Art. 6 Responsabilità dell’incaricato 1. La presente collaborazione è affidata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 e ss.cc. Gli incaricati dovranno eseguire tutte le prestazioni ed adempiere a tutti gli obblighi sopra indicati con tempestività e diligenza. In caso contrario, l’A.R.I.F. – Puglia eserciterà, su proposta della Direzione degli uffici della D.G., il diritto di recesso dalla presente convenzione, ai sensi dell’art. 2237, c.c., rimborsando agli incaricati le spese sostenute e riconoscendo il compenso per l’opera svolta. 2. In quest’ultima ipotesi le spese sostenute ed il compenso saranno liquidati da questo Ente sulla base dell’opera prestata sino all’esercizio del diritto di recesso da parte della stessa A.R.I.F. – Puglia. Pag. 6 3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 2, commi 1 e 2, del Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.R.I.F., approvato con D.D.G. n. 15 del 31 gennaio 2014, gli obblighi di condotta, scolpiti dal richiamato atto di normazione secondaria e dal menzionato provvedimento interno, sono estesi agli incaricati, con la conseguenza che, nell’ipotesi di inosservanza degli stessi, la presente convenzione sarà risolta dall’A.R.I.F. – Puglia, fermo quanto previsto sub 2), sulla scorta di conforme proposta della Direzione degli uffici della D.G. Art. 7 Rapporti con l’A.R.I.F. - Puglia 1. Nello svolgimento dei rapporti con l’A.R.I.F. – Puglia, attraverso la Direzione degli Uffici della D.G., gli incaricati dovranno ispirarsi ai principi di buona fede, lealtà e di ampio spirito collaborativo, fornendo tutte le informazioni e notizie all’uopo richieste. 2. L’esecuzione delle prestazioni di opera intellettuale, di natura occasionale e legale, posta ad oggetto della presente convenzione non comportano, in alcun modo, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Art. 8 Informativa, ex art. 13 del D. Lgvo n. 196/2003 e s.m. 1. Alla luce delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni: a) i dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, tra le quali vi è quella relativa al conferimento di incarichi, di natura professionale – legale, così come definiti dalla normativa vigente; b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto a); l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o conservazione del contratto in questione; c) il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, nonché mediante l’uso di procedure informatiche; d) i dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto a); e) il titolare e responsabile del trattamento è: Dott. Giovanni MUIA – A.R.I.F. – Puglia, viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 Bari - Tel. 080 9183008 - posta elettronica: [email protected]; f) al titolare del trattamento e al responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: “Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. Gli interessati hanno diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; Pag. 7 b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. Gli interessati hanno diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. Gli interessati hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. Art. 9 Disposizioni finali Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di professioni intellettuali, libro V, titolo III, capo II. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale, in caso d’uso. Letto, confermato e sottoscritto. Bari, lì ______________ (Avv. Antonio CAPODIECI) (Avv. Maria SPINOSA) IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Giuseppe Maria TAURINO) Pag. 8