Giornata di studio
TRASPORTO AEREO E TUTELA DEI PASSEGGERI
TRA NUBI E NUOVE REGOLE
Roma
5 luglio 2010
Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole
Risultati Questionario Assaereo
Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole
a) Incremento o meno dell’entità/numero delle richieste risarcitorie a seguito
della sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19
Novembre 2009, cause riunite C – 402/07, C – 432/07, Sez. IV:
La risposta degli Associati è stata prevalentemente negativa.
b) Incremento o meno, nel corso dell’anno 2009, del contenzioso passeggeri
rispetto all’esercizio precedente:
La risposta degli Associati è stata prevalentemente positiva.
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c) Composizione del contenzioso in percentuale tra:
Bagagli 35%
Altro 5%
Ritardi
Cancellazioni
Bagagli
Altro
Cancellazioni 10%
Ritardi 50%
* Le percentuali risultano dalla media delle risposte fornite dagli Associati, con una sola eccezione che prevede il 75% per l’evento
bagaglio ed il 4% per l’evento ritardo.
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d) Percentuale delle richieste risarcitorie risolte in via stragiudiziale e percentuale di
quelle che sfociano in contenzioso giudiziale:
Contenziosi
definiti con
sentenza 45%
Contenziosi risolti in via stragiudiziale
Contenziosi definiti con sentenza
Contenziosi risolti
in via
stragiudiziale 55%
* Le percentuali risultano dalla media tra situazioni in cui le controversie definite in via transattiva raggiungono il 97% dei casi ed
altre situazioni in cui le percentuali sono decisamente molto più basse.
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e) Percentuale del contenzioso promosso avanti il Tribunale/Giudice di Pace:
Giudice di Pace
Tribunale
Tribunale 5%
Giudice di Pace
95%
* Le percentuali risultano dalla media tra risposte secondo cui i procedimenti promossi avanti al Tribunale sono prossimi allo 0%
ed altre secondo cui sono nell’ordine del 12%.
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f) Aeroporti di partenza/arrivo dove si registrano i maggiori disservizi che
generano contenzioso:
Roma – Fiumicino; Napoli – Capodichino; Catania – Fontanarossa.
g) Ricorrenza del medesimo nominativo di passeggeri e/o avvocati nei
contenziosi instaurati:
La risposta degli Associati è stata prevalentemente positiva, con
l’indicazione di un maggior contenzioso nel Sud Italia.
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h) eventuali commenti/osservazioni:
Alcuni Associati hanno segnalato la frequenza di atti di citazione
“fotocopia”, uno per ciascun passeggero dei voli interessati dal disservizio.
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Esperienza italiana:
•
in Italia, anche prima della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
del 19 Novembre 2009 (c.d. Sturgeon & A.), i danni derivanti da ritardo del volo
venivano risarciti in base alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che
prevede massimali ancora più elevati) e/o ai principi generali (codice civile/codice
della navigazione). L’unica esimente per il vettore aereo era costituita dai casi di
forza maggiore e/o caso fortuito. L’onere della prova era ed è a carico del vettore
aereo;
•
le domande risarcitorie svolte dai consumatori/passeggeri nei confronti del vettore
ricadono solitamente nella competenza per valore dei Giudici di Pace.
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Alcune pronunce:
•
Giudice di Pace di Frosinone, sentenza n. 265/09:
Il Giudice ha rigettato la domanda attorea perché il ritardo lamentato è stato causato
da un fatto eccezionale ed imprevedibile quale l’ingestione di un volatile nel motore
destro dell’aeromobile, rilevando che tale fatto integra gli estremi del caso fortuito e della
forza maggiore, che escludono la responsabilità del vettore aereo;
•
Giudice di Pace di Voghera, sentenza n. 10/09:
Il Giudice ha rigettato la domanda attorea perché non risultano provate le condizioni
di disagio lamentate e l’ammontare degli asseriti danni. Il Giudice, pertanto, ha
ritenuto superfluo l’accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione dei
danni lamentati;
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Segue
•
Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 6771/07:
Il Giudice ha rigettato le domande di parte attrice rilevando che la stessa non aveva
assolto l’onere probatorio circa il danno ingiusto asseritamente subito in conseguenza
della cancellazione del volo;
•
Giudice di Pace di Rho, sentenza n. 01/06:
Il Giudice ha condannato la società di handling al risarcimento del danno derivante
dallo smarrimento del bagaglio. Il Giudicante ha ritenuto infatti che la società che
svolge l’attività di handling per conto del vettore aereo è responsabile della custodia dei
bagagli.
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Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 Novembre 2009
(Sturgeon & A. – cause riunite C – 402/07, C – 432/07, Sez. IV)
Trasporto aereo – Regolamento CE n. 261/2004 – Artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 – nozioni di
ritardo e di cancellazione del volo – diritto alla compensazione pecuniaria –
nozione di circostanze eccezionali
• la recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (c.d. Sturgeon & A.)
ha riconosciuto la c.d. denied-boarding compensation (e cioè il diritto alla compensazione
pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/04) anche quando, a causa di un volo ritardato, i
passeggeri “subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro
destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”;
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Segue
• pertanto, gli artt. 5, 6 e 7 del Reg. CE 11 febbraio 2004, n. 261 devono essere interpretati
nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli
cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria che prevede:
Euro 250,00 per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 Km; Euro 400,00 per tutte le tratte
intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500
Km; Euro 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti;
• l’unica esimente a favore del vettore aereo è prevista solo nel caso in cui quest’ultimo
riesca a dimostrare che tale ritardo “è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero
comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che
sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”;
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Segue
• l’art. 5, n. 3 del Reg. CE n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che “un problema
tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella
nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da
eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del
vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo”. L’onere della prova è rigorosamente
a carico del vettore aereo.
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Esperienza europea:
•
negli altri paesi europei, prima della sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee del 19 novembre 2009 (c.d. Sturgeon & A.), generalmente non
erano riconosciuti risarcimenti per ritardi inferiori alle otto (8) ore. In alcune realtà,
le contestazioni dei passeggeri sono demandate ad organismi specializzati di
conciliazione istituiti in seno alle competenti autorità dell’aviazione civile (si veda il
modello inglese; in particolare l’Air Transport Users Council);
•
forte preoccupazione a livello comunitario circa l’impatto che la sentenza Sturgeon
& A. potrebbe avere sul mercato del trasporto aereo, in particolare in merito alla
possibilità che le compagnie aeree decidano di cancellare i voli a rischio ritardo;
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•
sono allo studio ipotesi di revisione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” nonché del Regolamento CE 11
febbraio 2004 n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione
pecuniaria ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
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Considerazioni conclusive:
- coinvolgere anche gli altri operatori della filiera, le cui effettive
responsabilità, in episodi di disservizio, troppo spesso non vengono
riconosciute;
- promuovere: la creazione di organismi specializzati nella risoluzione delle
c.d. small claims; la creazione di più appropriati modelli di contratto con gli
altri operatori (tour operator, handler, agenti) nonché di idonee condizioni
generali di trasporto; la revisione delle condizioni delle polizze
assicurative; l’attività formativa e di informazione delle categorie
interessate sulle dinamiche presenti e future del settore del trasporto aereo
nazionale ed internazionale.
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Slide presentate nel corso del Convegno