Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 RGAC n. 79417/14 TRIBUNALE DI ROMA IX sezione civile Sezione specializzata in materia di Impresa Il Giudice in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25/03/2015, ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 79417 del ruolo generale degli affari civili dell’anno 2014 promosso da Cefid Multimedia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Oslavia n. 7, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Rombolà che la rappresenta e difende per delega in atti ricorrente contro Lippi Massimo, in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. Club Italia Offshore Race, elettivamente domiciliati in Roma alla via A. Doria n. 16/c, presso lo studio dell’Avv. Pierpaolo Pizzuto che la rappresenta e difende per deleghe in atti PREMESSO CHE Con ricorso ex artt. 126, 129, 131 c.p.i. e 700 c.p.c. depositato in data 15/12/2014 la Cefid Multimedia srl - premesso di aver acquistato con contratto del 17/06/1995 dalla Serenissima Iniziative Sportive srl il marchio di fatto “Venezia-Montecarlo Offshore” con il relativo logo ed ogni diritto relativo all’organizzazione della gara motonautica a tappe intorno all’Italia con partenza da Venezia ed arrivo nel Principato di Monaco e di aver costantemente utilizzato il suddetto segno distintivo (da essa stessa modificato nel 1996) per organizzare la gara in questione ed una serie di eventi ad essa collegati - ha dedotto che nell’agosto del 2014, nel registrare il marchio, era venuta a conoscenza che il sig. Massimo Lippi (che nel 1997 aveva preso parte, quale pilota, alla gara motonautica Venezia-Montecarlo organizzata dalla ricorrente), in qualità di Presidente 1 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 resistenti Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 della ASD Club Italia Offshore Race, lo aveva già registrato nel dicembre del 2008; la Cefid Multimedia srl ha chiesto che, previo accertamento del preuso del marchio “Venezia-Montecarlo” da parte della ricorrente a livello nazionale ed internazionale e della decadenza (rectius nullità) del marchio “Venezia-Montecarlo” registrato dalla ASD Club Italia Offshore Race per mancanza dell’elemento della novità e per malafede nonché della decadenza dal diritto per mancato uso quinquennale, fosse inibito al sig. Massimo Lippi e alla ASD Club Italia Offshore Race qualsiasi utilizzo del marchio “Venezia-Montecarlo” e fosse ordinata la rimozione dello stesso dalle pagine Facebook dei due resistenti con pubblicazione del provvedimento sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport” e sul sito internet della resistente, www.romaoffshorespeedrace.it. Costituitasi in giudizio la ASD Club Italia Offshore Race ha chiesto di accertare la validità della registrazione del marchio comunitario “Venezia-Montecarlo” di cui alla richiesta depositata in data 19/12/2008 e contestualmente la decadenza per mancato utilizzo per 5 anni del marchio di fatto, di cui la ricorrente era titolare, evidenziando che quest’ultima non aveva svolto alcun tipo di attività imprenditoriale e commerciale per almeno un decennio (essendo stata dichiarata fallita nel 1998 ed essendo ritornata in bonis solamente nel 2008) e non aveva utilizzato il marchio in questione per almeno 17 anni (avendo ripreso ad organizzare l’evento sportivo per l’anno 2015); la resistente ha chiesto, in via subordinata, che fosse dichiarata la convalidazione ex art. 28 c.p.i. della registrazione del suo marchio; sempre in via principale ha chiesto, oltre al rigetto delle domande cautelari avversarie, di accertare la nullità per mancanza di novità della quest’ultima qualsiasi attività organizzativa di eventi sportivi denominati “VeneziaMontecarlo” e/o l’utilizzo a qualsiasi titolo del marchio “Venezia-Montecarlo” con pubblicazione del provvedimento. Successivamente si è costituito anche il sig. Massimo Lippi, il quale ha aderito alle difese svolte dalla ASD Club Italia Offshore Race e si è associato a tutte le richieste di quest’ultima. All’udienza del 25/03/2015 il Giudice, all’esito della discussione, ha riservato la decisione. OSSERVA 2 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 richiesta di registrazione presentata dalla Cefid Multimedia srl e di inibire a Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 Nella fattispecie in esame è in discussione il conflitto tra chi (la Cefid Multimedia srl) invoca la tutela per un marchio di fatto con notorietà nazionale ed internazionale e chi (la ASD Club Italia Offshore Race) ha ottenuto la successiva registrazione di un marchio uguale al suddetto marchio di fatto. Si tratta del marchio denominativo e figurativo, costituito dalla scritta “Venezia Montecarlo” riportata sotto un cerchio tagliato in due da una imbarcazione stilizzata e contraddistinto, nella parte superiore, da alcuni stemmi e, nella parte inferiore, da rombi bianchi e rossi. La Cefid Multimedia srl ha documentato di aver acquistato, con contratto del 17/06/1995, regolarmente registrato (doc. 2), dalla società Serenissima Iniziative Sportive srl i diritti relativi all’organizzazione della gara motonautica d’altura a tappe con partenza da Venezia ed arrivo nel Principato di Monaco ivi compreso un marchio non registrato che è stato successivamente modificato (nella versione qui in contestazione) ed utilizzato dalla stessa ricorrente per pubblicizzare il suddetto evento sportivo organizzato da quest’ultima negli anni 1996, 1997 e 1998 (docc. 6, 7 e 8). Si deve, quindi, ritenere accertato il preuso da parte della Cefid Multimedia srl del segno distintivo in esame che certamente aveva raggiunto un grado di notorietà quantomeno nazionale nel pubblico di riferimento (gli appassionati di motonautica d’altura) in considerazione della reiterazione delle iniziative pubblicitarie collegate alla manifestazione sportiva “Venezia-Montecarlo” organizzata dalla ricorrente negli anni 1996, 1997 e 1998 (cfr. ancora i docc. 6, 7 e 8). La ASD Club Italia Offshore Race e il sig. Massimo Lippi non hanno contestato eccepito la decadenza per il mancato utilizzo da almeno 17 anni. Al riguardo i due resistenti hanno evidenziato che con sentenza del Tribunale di Roma del 18/12/1998 la Cefid Multimedia srl era stata dichiarata fallita e che, pur ritornata in bonis in seguito al decreto del 9/09/2008 di chiusura del fallimento, aveva ripreso ad utilizzare il marchio in questione soltanto in concomitanza con l’organizzazione dell’edizione 2015 della gara motonautica “Venezia-Montecarlo”. L’eccezione è infondata. In materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato che prevede la decadenza dai diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio (artt. 24 e 26 lett. C) c.p.i.). La diversità dei presupposti fra marchio di fatto e marchio registrato non consente un’estensione analogica della norma sopra 3 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 l’originario acquisto del diritto di privativa rivendicato dalla ricorrente, ma ne hanno Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 richiamata, in quanto, mentre nel caso del marchio registrato è il mero non-uso il fatto costitutivo della decadenza, nel caso del marchio di fatto il non-uso integra il fatto estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà (cfr. in tal senso Tribunale Trieste Sez. spec. Impresa 25/06/2014, in Riv. Dir. Ind. 2014, 6, II, 443; Tribunale Bari sez. IV 14/05/2009, in GADI 2009, 882). Ed infatti, ai sensi dell'art. 12 c.p.i. non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno "già noto" come marchio o segno distintivo. Può essere cessato l'uso, ma la permanenza della notorietà esclude la novità del segno. Affinché quest'ultima possa ricorrere è, dunque, necessario che alla cessazione dell'uso abbia fatto seguito il venir meno della notorietà. È necessario, cioè, che nell'apprezzamento del pubblico di riferimento il segno abbia cessato di ricollegarsi alla precedente utilizzazione. La valutazione in ordine al venir meno della relazione mnemonica che lega il segno al pubblico dipende dalle circostanze del caso concreto, ed ha riguardo, fra l'altro, al grado di diffusione del segno, alla tipologia del prodotto o servizio, alle caratteristiche del pubblico di riferimento. In questo quadro la durata del non-uso acquista rilevanza, ma sempre non in quanto tale, bensì in riferimento agli ulteriori indici evidenziati. Anche per questa ragione il quinquennio previsto per il marchio registrato non può di per sé costituire un parametro, come anche non può costituirlo il ventennio richiesto da una risalente pronuncia della Suprema Corte in una particolare fattispecie di interruzione dell'uso del marchio di fatto (Cass. 1 aprile 1994, n. 3224). Nel caso di specie, in un giudizio a cognizione sommaria proprio di questa fase marchio da parte della ASD Club Italia Offshore Race (19/12/2008) il segno distintivo qui in esame avesse già perso notorietà nel pubblico di riferimento costituito dagli appassionati di motonautica d’altura, verosimilmente memori delle ripetute gare a tappe “Venezia-Montecarlo” svoltesi annualmente fino al 1998. Peraltro, il mancato utilizzo da parte della Cefid Multimedia srl del marchio in esame nel decennio compreso tra il 1998 e il 2008 trova giustificazione nella dichiarazione di fallimento della società ricorrente e nella durata della relativa procedura conclusasi proprio nel 2008. In giurisprudenza e in dottrina, infatti, si è più volte affermato che la mancata utilizzazione del marchio dopo l’inizio di una procedura concorsuale, ed in particolar modo del fallimento, non ne comporta la decadenza in 4 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 cautelare, non può ritenersi provato che al momento della richiesta di registrazione del Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 quanto causa indipendente dalla volontà del titolare (cfr. Tribunale Bologna 27/07/1983, in GADI 1984, 222; Corte Appello Napoli 31/07/1980, in GADI 1980, 552). Quindi, la permanenza della notorietà del marchio di fatto preutilizzato dalla Cefid Multimedia srl esclude la novità del segno distintivo registrato dalla resistente nel 2008 e ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 25 e 12 lett. a) c.p.i. Detta nullità non può ritenersi convalidata ai sensi dell’art. 28 c.p.i. come preteso dai due resistenti. Ed infatti, a differenza del testo originario della norma, anteriore alla novella del 1992, che ai fini della convalidazione del marchio si limitava a richiedere l’uso pubblico quinquennale di esso, l’attuale testo richiede un elemento costitutivo in più, consistente nella vera e propria tolleranza dell’uso altrui da parte del titolare del diritto di privativa sorto anteriormente, il che presuppone la conoscenza dell’abuso e, quindi, la sopportazione dello stesso (cfr. Cass. 04/12/1999 n. 13592), circostanza da escludere nel caso di specie, non essendovi prova che la società ricorrente, prima del deposito del proprio marchio, avvenuto nell’agosto del 2014, abbia conosciuto la precedente richiesta di registrazione depositata dalla ASD Club Italia Offshore Race nel dicembre del 2008. Una volta, quindi, accertata, quantomeno sul piano del fumus, la nullità del marchio registrato dalla società resistente, va affermata la validità della successiva registrazione del medesimo marchio richiesta dalla ricorrente, la quale ha la facoltà di farne uso esclusivo, con diritto di vietare a terzi l’utilizzo di segno identico o simile anche per prodotti o servizi affini qualora la somiglianza tra i segni distintivi o l’affinità tra i prodotti o servizi possa causare una confusione per il pubblico. ASD Club Italia Offshore Race e dal suo legale rappresentante anche in relazione a gare motonautiche d’altura. Siffatto utilizzo è pacificamente ammesso dai resistenti ed è comunque provato dalla documentazione prodotta da entrambe le parti. Sotto il profilo del periculum appare evidente il pregiudizio irreparabile consistente, oltre che nella oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriori l’esatta dimensione dei danni, nel serio rischio che l’organizzazione della gara motonautica “Venezia-Montecarlo” edizione 2015 possa essere irrimediabilmente compromessa. Pertanto, sussistono i presupposti per l’adozione delle misure cautelari richieste dalla Cefid Multimedia srl e segnatamente: per inibire alla ASD Club Italia Offshore Race e al sig. Massimo Lippi l’utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del marchio denominativo e figurativo “Venezia-Montecarlo” preusato dalla ricorrente; per 5 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 Deve, pertanto, ritenersi illecito l’utilizzo del marchio in questione effettuato dalla Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 ordinare la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook dei due resistenti; per ordinare, a cura e spese della ASD Club Italia Offshore Race, la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulla pagina iniziale del sito internet www.romaoffshorespeedrace.it. Le ulteriori pubblicazioni richieste dalla ricorrente appaiono, allo stato, sproporzionate rispetto agli illeciti accertati. In forza di quanto previsto dall’art. 131 secondo comma c.p.i., è opportuno fissare una penale (da quantificare nella somma di euro 200,00) per ogni violazione dell’inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Al contrario vanno respinte tutte le richieste cautelati avanzate in via riconvenzionale dalle parti resistenti. Il contenuto anticipatorio delle misure cautelari concesse e la non necessità della instaurazione del successivo giudizio di merito impongono una decisione sulle spese di lite che devono essere poste a carico dei due soccombenti, in solido, nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente che si è dichiarato antistatario. P.Q.M. visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c. e gli artt. 126 e 131 c.p.i.; - inibisce alla ASD Club Italia Offshore Race e al sig. Massimo Lippi l’utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del marchio denominativo e figurativo “Venezia-Montecarlo” preusato dalla ricorrente; - ordina la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook dei due - fissa la somma di euro 200,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva; - dispone, a cura e spese della ASD Club Italia Offshore Race, la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulla pagina iniziale del sito internet www.romaoffshorespeedrace.it; - respinge le richieste cautelari avanzate dai due resistenti; - condanna la ASD Club Italia Offshore Race e il sig. Massimo Lippi, in solido, a rifondere alla Cefid Multimedia srl le spese di lite, liquidate in euro 6.749,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da distrarre in favore del difensore. Si comunichi. 6 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 resistenti; Accoglimento totale del 23/04/2015 RG n. 79417/2014 Roma, 22/04/2015 Il Giudice 7 Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3 dott. Giuseppe Russo