LO SFRUTTAMENTO COMUNIONE DEL MARCHIO E ALL’INTERNO DELL’IMPRESA DI GRUPPO 1 IN INTRODUZIONE Gli obiettivi di questo studio sono quelli di analizzare la disciplina della comunione di marchio e di comprendere i problemi connessi all‟uso plurimo del medesimo segno distintivo cui dà luogo la contitolarità del marchio nonché di proporre una soluzione per questi ultimi. La necessità di questo approfondimento deriva dal fatto che il legislatore del Codice della Proprietà Industriale ha affrontato in modo poco approfondito il tema della comproprietà dei diritti di proprietà industriale. Per la regolamentazione di quest‟ultima ipotesi, infatti, il legislatore, all‟art. 6 del predetto codice, rinvia semplicemente alla disciplina della comunione civilistica in quanto compatibile e salvo convenzioni in contrario, senza tener conto delle peculiarità della comunione dei diritti immateriali. Si analizzeranno inoltre, per completezza, altri casi in cui un diritto di proprietà intellettuale appartiene a più soggetti, cioè la comunione del diritto di brevetto e la comunione del diritto d‟autore. Per meglio comprendere i problemi connessi all‟uso plurimo del medesimo segno distintivo, nella seconda parte di questa trattazione, si esaminerà un‟altra situazione in cui si verifica il couso dello stesso marchio, l‟istituto del marchio di gruppo, cioè del marchio che è nella titolarità della società capogruppo o holding ed è utilizzato anche o soltanto dalle società o imprese affiliate. Lo sfruttamento del marchio in comunione e del marchio all‟interno di un‟impresa di gruppo, pur presentando delle differenze di fondo (perché solo nel primo caso si verifica una situazione di contitolarità e di couso dello stesso marchio, mentre nel secondo si verifica solo un‟ipotesi di couso) hanno in comune il fatto che ad entrambi è sottesa la medesima esigenza di tutela del pubblico dei consumatori da usi decettivi del marchio. Quale strumento per evitare il pericolo di uso ingannevole del marchio co-usato, si 2 propone di regolamentare l‟uso plurimo attraverso gli accordi di coesistenza. 3 Capitolo 1 LA COMUNIONE DI MARCHIO 1.1Definizione e funzioni del marchio d‟impresa 1.2Art 6 CPI e individuazione della fattispecie 1.2.1Comunione di marchio originaria 1.2.2Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28 CPI 1.2.3Comunione di marchio derivata e cessione parziale del marchio 1.3Ammissibilità della comunione 1.4Limiti e condizioni della fattispecie 1.5.Il couso del marchio 1.6Disciplina civilistica della comunione: analisi dell‟applicabilità alla comunione di marchio degli artt.1100 c.c. ss 1.6.1Art.1101 c.c. (Quote dei partecipanti) 1.6.2Art. 1102c.c. (Uso della cosa comune) 1.6.3Art. 1103c.c. (Disposizione della quota) 1.6.4Art. 1104c.c. (Obblighi dei partecipanti) 1.6.5Art. 1105c.c.(Amministrazione) e Art. 1108c.c. (Innovazioni e altri atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione) 1.6.6Art. 1106c.c.(Regolamento della comunione e nomina di amministratore) 1.6.7Art.1111c.c.(Scioglimento della comunione) 1.7Decadenza del marchio 4 Capitolo 2 ACCORDI DI COESISTENZA 2.1Definizione e funzioni degli accordi di coesistenza 2.1.1Accordi relativi al medesimo marchio 2.1.2Accordi relativi a marchi interferenti:il caso Apple 2.2Validità e fondamento giuridico 2.3Efficacia degli accordi di coesistenza 2.4Contenuto degli accordi di coesistenza 2.5Durata degli accordi di coesistenza 2.5.1Accordo di coesistenza e convalidazione 2.6Accordi di coesistenza e contratti di licenza di marchio: differenze e similitudini 2.7Compatibilità degli accordi di coesistenza con il diritto antitrust Capitolo 3 LA COMUNIONE DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 3.1I vari tipi di creazione intellettuale suscettibili di tutela 3.2La comunione di diritto d‟autore 3.2.1Le opere in comunione 3.2.2Le opere composte 3.2.3Le opere collettive 3.3La comunione di brevetto 3.3.1Il diritto al brevetto 3.3.2Il diritto di brevetto 5 Capitolo 4 IL MARCHIO DI GRUPPO 4.1 Introduzione 4.2Il gruppo: analisi della sua struttura e dei rapporti di controllo e di collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate 4.2.1Il controllo 4.2.2Controllo e direzione unitaria 4.3Nozione del marchio di gruppo e funzione 4.3.Titolarità del marchio di gruppo 4.4Ammissibilità del marchio di gruppo 4.4.1Ammissibilità del marchio comunitario di gruppo 4.5Disciplina 4.5.1Cessione e Licenza del marchio di gruppo 4.5.2Decadenza del marchio di gruppo 4.5.3Altre cause di estinzione del marchio di gruppo 4.6Tutela del marchio di gruppo 4.7Marchio di gruppo e tutela dei consumatori 4.8Altri casi di utilizzazione plurima dello stesso segno:analisi delle differenze. 4.9Marchio di gruppo e accordi di coesistenza 4.10I marchi del gruppo 6 Capitolo 1 La comunione di marchio 1.1Definizione e funzioni del marchio d’impresa Il marchio d‟impresa è, innanzitutto, un segno distintivo, cioè un mezzo di espressione “idoneo a soddisfare il bisogno di identificare soggetti e oggetti di diritto”1, bisogno di identificare all‟interno di un genus di prodotti e servizi la species rappresentata dai prodotti e servizi che, oltre ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune, sono contraddistinti dalla presenza del marchio e dal bisogno del titolare dello stesso di essere riconosciuto sul mercato dai consumatori quale unico soggetto autorizzato a mettere in commercio beni contrassegnati con quel marchio. Questo segno distintivo, quindi, può essere definito come un simbolo che instaura un collegamento ideale, esclusivo e costante tra sé e i prodotti e servizi che con lo stesso vengono identificati, un simbolo che comunica un “messaggio” ai consumatori circa la specie, la qualità, il valore, la fonte di origine e altre caratteristiche delle entità così identificate. A questo proposito un Autore afferma che “sul piano economico, il marchio è infatti oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d‟impresa, poiché viene impiegato (e valorizzato) non soltanto per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è utilizzato da una determinata impresa e quindi dell‟esistenza di un‟esclusiva di questa impresa sull‟uso di esso in un determinato settore (la tradizionale “funzione di indicazione di provenienza” del marchio), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del “messaggio” che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall‟esame e dall‟uso di questi 1 GUGLIELMETTI, Il marchio. Oggetto e contenuto, Milano,1968, p.240 7 prodotti o servizi; sia - e soprattutto - le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall‟imprenditore attraverso la pubblicità”.2 Questo sistema di comunicazione e informazione che si stabilisce tra impresa e consumatori presuppone che la prima, titolare dell‟esclusiva attribuita su di un marchio, sia la sola, nell‟ambito al quale l‟esclusiva si estende, a comunicare con il pubblico attraverso il segno che ne forma oggetto, e che il flusso informativo sia veritiero e tale da non indurre in inganno il pubblico. In alcuni casi i consumatori possono avere più interlocutori (mi riferisco alle ipotesi in cui l‟impresa titolare dell‟esclusiva stipuli uno o più contratti di licenza non esclusiva o ceda parzialmente il marchio per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato oppure a quelle ipotesi in cui più soggetti siano contitolari di un medesimo marchio) e allora emerge con più forza l‟esigenza di tutelare i consumatori dall‟inganno sulla natura, provenienza e qualità dei prodotti. Riguardo allo “statuto di non decettività”3 l‟Autore in precedenza citato, sostenitore della tesi del marchio come “messaggero” evidenzia che “al riconoscimento del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione fa da contraltare un‟articolata posizione di responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi del messaggio percepiti dal pubblico come collegati a quel marchio, che viene posta a carico del titolare di esso, il quale deve garantire la 2GALLI, Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario, in Il dir. ind. n. 5/2008, p. 426. Di marchio come strumento di comunicazione parlano anche GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano,1996, p. 109ss.; SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2001, p.15 ss. e la decisione della Commissione di Ricorsi UAMI del 25 aprile 2001, n. 283/1999, reperibile sul sito UAMI www.oami.europa.eu: “Therefore the trade mark is not only a sign affixed to a product to indicate its business origin, but is also a vehicle for communicating a message to the public, and itself rapresents financial value. This message is incorporated into the trade mark through use, essentially for advertising purposes, which enables the trade mark to assume the message itself.” “Pertanto il marchio non è solo un segno apposto su un prodotto per indicare la propria origine commerciale, ma è anche un veicolo per comunicare un messaggio al pubblico, e esso stesso rappresenta valore economico. Questo messaggio è incorporato nel marchio attraverso l'uso, essenzialmente per scopi pubblicitari, che consente al marchio di assumere il messaggio stesso. 3 L‟espressione è di FRASSI, Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, in Riv. dir. ind., 2009, p.29. 8 conformità a questo messaggio dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio.”4 Chiarita la natura del marchio d‟impresa è opportuno soffermarsi brevemente su quali siano le funzioni di questo e sui riflessi che la riforma introdotta dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 4805 ha avuto su questo tema. A parere si chi scrive, è utile individuare in primo luogo le funzioni economiche del marchio, e, poi, controllare quale attenzione la normativa vigente riservi a ciascuna di esse e se è possibile evidenziare una o più “funzioni giuridicamente protette.”6 Possono ravvisarsi tre distinte funzioni economiche del marchio: funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio (mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche); funzione distintiva, intesa quale “funzione di garantire al consumatore l‟identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza rischio di confusione questo prodotto da quelli di provenienza diversa”7; funzione attrattiva che si evidenzia quando “il marchio non è solo un nome (cioè un segno di collegamento ideale tra parola e cosa) ma costituisce, in presenza di determinate condizioni, una “qualità” del prodotto cioè quando esso è in se stesso visto come un pregio del prodotto.”8 4 GALLI, op. cit., p.426 Il D. Lgs. n.480/1992 è attuativo della Direttiva n.89/104/CE sul riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d‟impresa. 6 GALLI, op. cit., p.52, dove chiarisce che cosa debba intendersi per “funzione giuridicamente protetta”del marchio; funzione che non si identifica con la funzione economica che il marchio di fatto adempie sui mercati, bensì è la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un ordinamento giuridico dato e che tale ordinamento intende tutelare con l‟attribuire a determinate condizioni un diritto assoluto all‟uso di un marchio. 7 In tal senso Corte di Giustizia Ce, caso SAT 1 del16 settembre 2004,C-329/02, in Raccolta della giurisprudenza, 2004 p. I-08317; PETTITI, Il marchio di gruppo, Milano, 1996, p.89 “Per funzione distintiva deve intendersi quella capacità del marchio di individuare e rappresentare il prodotto e l‟impresa produttrice del bene contrassegnato dal marchio”. 8 DI CATALDO, I segni distintivi, Milano,1993, p.25 5 9 Il testo originale del regio decreto del 21 giugno 1942, n. 9299 induceva ad affermare che solo la funzione di indicazione di provenienza, la funzione, per così dire, di “stato civile” 10 potesse essere considerata funzione giuridicamente protetta11 perché essa prevedeva un forte collegamento tra marchio e impresa: legittimazione esclusiva dell‟imprenditore alla registrazione del marchio, ex art 22 l.m.; divieto di cessione del marchio senza l‟azienda o un ramo di essa, ex art. 15 l.m.; decadenza del marchio per cessazione definitiva dell‟impresa, ex art. 43, 2° comma l. m.. Il D. Lgs. 480/1992, prevedendo la libera circolazione del marchio indipendentemente dall‟azienda di riferimento (art.15 l. m, ora art. 23 CPI12), ha sicuramente allentato il suddetto collegamento e quindi ha accordato alla funzione di garanzia qualitativa e alla funzione attrattiva nuova attenzione. A mio parere13, nonostante nei “considerando” che introducono la Direttiva14 della quale la legge vigente è attuazione si dica che la tutela accordata al marchio “mira in particolare a garantir(ne) la funzione d‟origine”, non è più possibile attribuire al marchio esclusivamente una funzione giuridicamente tutelata di indicazione di provenienza perché il CPI contempla diverse ipotesi di coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da soggetti diversi (nel prosieguo della trattazione esaminerò l‟art. 6 CPI relativo alla comunione di marchio) ergo non è più possibile, attraverso il marchio, risalire ad un‟unica origine imprenditoriale perché il legislatore tutela anche altri interessi oltre a quelli tutelati dalla funzione distintiva del marchio, quali quelli dei consumatori a non essere ingannati da un uso scorretto del marchio. Mi riferisco al rischio che può profilarsi a seguito R. D. 21 Giugno 1942, n.929 da ora in avanti legge marchi (l.m.) è di GUGLIELMETTI, op. cit., p. 9 11 Di opinione contraria è GUGLIELMETTI, op. cit., p.10ss., sostenitore della tesi della funzione del marchio come segno distintivo del prodotto in sé e per sé, secondo la quale, funzione essenziale del marchio è quella di individuare dei prodotti e non l‟organismo che li produce o commercia. 12 Codice della Proprietà Industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 13 In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p. 150; DI CATALDO, op. cit., p.20 14 Direttiva n.89/104/CE cit. 9 10 L‟espressione 10 dell‟abrogazione della circolazione vincolata del marchio, cioè all‟eventualità che le aspettative del pubblico dei consumatori in relazione ad un prodotto marcato siano deluse, infatti, “se un consumatore confida che un prodotto che reca un certo marchio provenga dallo stesso imprenditore, nel quale aveva fiducia, che ieri o un anno fa produceva quel prodotto con quel marchio, il fatto che a sua insaputa il marchio sia stato trasferito ad altro imprenditore fa sì che egli sia ingannato”15; mi riferisco, inoltre, al pericolo insito nella coesistenza sul mercato di marchi dei quali siano titolari soggetti diversi: “coesistenza che, a sua volta, può determinare l‟ inganno del pubblico che acquisti un prodotto che è marcato come quello già soddisfacentemente sperimentato e proveniente da un determinato imprenditore ma che invece proviene da un imprenditore diverso”16 . Concludendo questo breve excursus sulle funzioni del marchio d‟impresa, ad avviso di chi scrive, il marchio continua ad avere anche una funzione di indicazione d‟origine e che il “considerando” che introduce la Direttiva suddetta prevedendo che la tutela del marchio “mira in particolare a garantire la funzione di origine” in realtà non esclude che altre funzioni siano tutelate17 ad esempio la funzione pubblicitaria del marchio.18 L‟esempio è tratto da VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., p. 151 L‟esempio è tratto da VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., p.151 16 17 In questo senso anche VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, in AA.VV., Segni e forme distintive, Milano, 2001, p.8 18 Sulla funzione pubblicitaria del marchio si veda RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIAMANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza,Torino, 2009, p.62ss. 15 11 1.2 Art. 6 CPI e individuazione della fattispecie L‟art. 6 del CPI prevede che “Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. La norma in commento trova il suo archetipo nell‟art. 20 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.19 Sebbene tra le due disposizioni ci siano delle differenze, quali ad esempio20, l‟ estensione del rinvio codicistico a tutte le ipotesi di contitolarità di diritti relativi a titoli di proprietà industriale e la precisazione che la disciplina civilistica della comunione è applicabile nella misura in cui sia compatibile con la natura dei diritti di proprietà industriale, la norma in esame non risolve le numerose questioni poste dalla fattispecie della comunione dei diritti di proprietà industriale anzi “lo schema codicistico sembra quasi preoccuparsi di creare più problemi di quanti aiuti a risolvere”.21A parere di che scrive, il legislatore, nell‟emanare il CPI nel 2005, avrebbe potuto prevedere una disciplina specifica che tenesse conto delle peculiarità dei diritti sui beni immateriali oppure, sulla scia della valorizzazione dell‟autonomia privata (l‟art. 6 CPI consente che i contitolari del diritto scelgano una disciplina diversa da quella della comunione civilistica), avrebbe potuto dettare delle linee guida per regolare i rapporti interni tra i contitolari del marchio, ad esempio, circa la forma, il contenuto dell‟accordo tra le parti oppure prevedere, ai fini della prova del contratto tra le parti, una forma di registrazione presso l‟UIBM22. Non si può procedere alla trattazione della comunione di marchio se non si individua prima la fattispecie, se non si chiarisce che cosa debba intendersi per marchio a questi fini, infatti, “solo ricorrendo R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, (cd. legge invenzioni, di seguito l. inv.) abrogato dal CPI, in materia di brevetti per invenzioni, disponeva: “Se l‟invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione”. 20 Come si evince dal commento dell‟ art. 6 di SCUFFI- FRANZOSI – FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2005, pp. 79 ss. 21 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.81 22 Ufficio italiano brevetti e marchi 19 12 ad una definizione di marchio che tenga conto, oltre che delle caratteristiche sensibili del marchio, anche di altri elementi giuridicamente rilevanti quali i prodotti o servizi contraddistinti e l‟ambito territoriale in cui questo è usato o per il quale è registrato, solo allora potrà dirsi che un marchio potrà o meno essere il medesimo. In tale prospettiva non potrà mai aversi comunione di marchio nel caso in cui due imprenditori utilizzino uno stesso segno per identificare prodotti o servizi diversi ovvero stessi prodotti o servizi, ma commercializzati su diversi territori. In sostanza solo quando due soggetti vanteranno un legittimo diritto di esclusiva avente il medesimo contenuto potrà parlarsi di comunione di marchio”23. Secondo un orientamento dottrinale24 esistono tre ipotesi principali di comunione di marchio: la prima, ritenuta la più frequente, in cui più soggetti, titolari di un unico marchio e di imprese diverse, utilizzano il marchio per contrassegnare prodotti che ciascuno fabbrica e/o mette in commercio con la propria azienda; la seconda, in cui un marchio, appartenente a più soggetti (ad esempio perché registrato su domanda congiunta di più soggetti), venga usato da un‟ impresa gestita da uno dei contitolari del marchio o da un terzo; la terza, in cui più soggetti sono contitolari di un‟ unica impresa comune e di un marchio che viene utilizzato per i prodotti di questa. Secondo un Autore “quest‟ultima ipotesi da un lato risulta condizionata dal noto problema della ammissibilità di una comunione d‟impresa, e che comunque, ove si desse a tale problema risposta positiva, avrebbe di fatto uno spazio sicuramente marginale; dall‟altro che in caso di comunione d‟impresa si avrebbe un‟impresa unica ed un unico utilizzatore del marchio, così che non si presenterebbero i problemi tipici della RAMPONE, Appunti in tema di comunione di marchio d’impresa, in Riv. dir. ind., 2009, p.104 24 DI CATALDO, Note in tema di comunione di marchio, in Riv. dir. ind.,1997, pp.5 ss. 23 13 comunione di marchio, non essendovi couso di marchio da parte di soggetti distinti.”25 Considerando il profilo della fattispecie costitutiva della comunione di marchio, ritengo che la stessa può essere originaria o derivata. “La contitolarità originaria si realizza per i diritti titolati ove la privativa sia stata richiesta da più soggetti con un‟unica domanda; per i diritti non titolati quando una pluralità di soggetti ne realizzi congiuntamente la fattispecie costitutiva (e realizzi dunque l‟uso che comporta notorietà). La contitolarità derivata si realizza qualora il diritto sia stato acquistato per quota , da più persone per atto tra vivi, o a causa di morte.”26 Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”, Milano, 1973, p.415; In merito alla posizione di Auteri, DI CATALDO, op. ult. cit., condivide pienamente la seconda osservazione ma relativamente alla prima afferma che “impresa in comune” si avrebbe anche nel caso di impresa esercitata da una società in nome collettivo, della quale siano soci i condomini del marchio. 26UBERTAZZI,Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,Padova, 2007, p.182 25 AUTERI, 14 1.2.1Comunione di marchio originaria Si ha comunione di marchio originaria quando più soggetti, ab origine separati e indipendenti, procedono a domandare, congiuntamente o singolarmente, ma nell‟interesse di entrambi, la registrazione di un marchio per contrassegnare i loro prodotti o servizi. Ciò avviene, per esempio, “quando più imprese commercino prodotti fabbricati in base ad un unico brevetto industriale di prodotto o di procedimento, che pure sia comune , o posti in essere con caratteristiche uguali o analoghe in base a scambi di assistenza o informazioni” 27 (anche se “ quando più operatori progettano un‟utilizzazione comune dello stesso marchio si tende a preferire il ricorso a strumenti diversi dalla contitolarità del marchio stesso28). “Si configura una contitolarità originaria anche nell‟ipotesi di rinomanza del marchio e conseguente protezione ultramerceologica”29. La categoria del marchio che gode di rinomanza “è individuata facendo riferimento a quei segni che, oltre a godere per l‟appunto di rinomanza, sono dotati di carattere distintivo o notoriètà tali che il loro uso in autorizzato da parte dei terzi conferirebbe un “indebito vantaggio” ai terzi medesimi o, in alternativa, comporterebbe un “pregiudizio” alle caratteristiche di distintività o notorietà del marchio che gode di rinomanza”.30 La protezione ultramerceologica fa riferimento al potere invalidante di tale categoria di segni distintivi nei confronti di marchi posteriori registrati anche per prodotti o 27 L‟esempio è tratto da FRANCESCHELLI, Saggio sulla cessione del marchio in Studi riuniti di diritto industriale, Milano,1959, p. 144 28 AUTERI, op. cit., p.377, nota 22 29 RAMPONE, op. cit., p. 105 Diritto industriale 30AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2009, p.127 15 servizi non affini31. Secondo un‟opinione dottrinale “La legittima espansione della privativa può sconfinare e sovrapporsi alla privativa altrui. Da quel momento in poi il marchio sarà lo stesso, ma i titolari saranno diversi, saranno quindi contitolari. (…) Il riferimento è al graduale ampliamento dell‟esclusiva dovuto alla notorietà acquisita (protezione ultramerceologica) o a nuove iniziative imprenditoriali (apposizione del marchio su nuovi prodotti): potrebbe così accadere che due imprenditori registrino un identico segno per differenti prodotti. Si tratterebbe in tal caso di due marchi diversi essendo diverso un elemento dell‟esclusiva: i prodotti contraddistinti. In seguito, del tutto legittimamente, uno dei due marchi in questione potrebbe gradualmente acquisire una protezione ultramerceologica sovrapponendo il diritto di esclusiva dei rispettivi titolari. In tal caso, i due marchi originari, si fonderebbero tra loro costituendo un unico bene giuridico soggetto ad un unico diritto di esclusiva”.32A parere di chi scrive un‟ipotesi di tal genere è astrattamente ipotizzabile ma in concreto difficilmente configurabile dal momento che nella maggior parte dei casi, i titolari di segni distintivi interferenti tra loro, si difendono dalla costituzione di una comunione incidentale attraverso la stipulazione di accordi di coesistenza per mezzo dei quali regolano l‟uso dei marchi in questione. 31 A questo proposito si vedano gli artt.12.1 f) e 20.1 c) CPI op. cit., p.112 32 RAMPONE, 16 1.2.2 Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28 CPI La comunione di marchio sopravvenuta è conseguenza di una successione mortis causa o inter vivos; un‟ipotesi del primo tipo si realizza, ad esempio “nel caso del decesso del titolare di un‟unica azienda, che era titolare di un certo marchio, seguito da divisione dell‟azienda tra gli eredi, i quali diventano così titolari di aziende allontanarsi distinte, nel che tempo vengono l‟una progressivamente dall‟altra, e ad tutti contemporaneamente utilizzano, per i propri prodotti, il marchio già del de cuius”33; un‟ipotesi del secondo tipo può discendere, ma non necessariamente, da atti negoziali. Con la precisazione “non necessariamente” intendo fare riferimento alla comunione di marchio che deriva da un‟ipotesi di convalidazione ex art.28 CPI34, secondo il quale “Il titolare di un marchio d‟impresa anteriore ai sensi dell‟articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l‟uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all‟uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del L‟ esempio è tratto da DI CATALDO, op. ult. cit., p.6 Il testo dell‟art. 28 CPI riprende con modifiche di nessun rilievo quello art. 48 l.m., nella versione susseguente al D. Lgs. n.480/1992.Il testo dell‟art 48 l.m. previgente alla novella recitava: “La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione, non può essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona”. 33 34 17 marchio posteriore non può opporsi all‟uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. La disciplina del comma 1° si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli artt. 8 e 14, comma 1, lettera c)”. Francesco Rampone è stato il primo a sottolineare come la convalidazione porti ad un‟ipotesi di costituzione ex lege di comunione di marchio; egli ritiene che: “la convalidazione è una sorta di usucapione del secondo registrante con la differenza che con l‟usucapione il proprietario originario viene spogliato del proprio diritto nel momento in cui questo sorge a titolo originario in capo all‟usucapiente, con la convalidazione, invece, il titolare originario resta tale e decadrà solo dal diritto di domandare la dichiarazione di nullità della registrazione posteriore. Alla fine si avranno due soggetti con un diritto di esclusiva sullo stesso marchio. Su uno stesso marchio e non su due marchi: coinciderà infatti il segno, il territorio e i prodotti contraddistinti.”35 E‟ da ricordare che sulla natura giuridica dell‟istituto della convalidazione vi sono opinioni dottrinali contrastanti. In merito a questo dibattito dottrinale, un Autore36 ricorda che “secondo una dottrina esso integra una forma di usucapione fondata sul possesso pacifico e di buona fede del marchio protratto per cinque anni; altri autori criticano la tesi testé esposta in quanto l‟uso di un bene immateriale non costituisce possesso ed in quanto l‟acquisto del marchio da parte di chi ne fa uso non porta ad una corrispondente perdita a carico del preutente, anche se ravvisano nella convalida un fatto preclusivo in fondo non dissimile all‟usucapione; altra dottrina inquadra il fenomeno della convalida del marchio in istituti tradizionali quali la prescrizione o la decadenza. Si afferma 35 RAMPONE,op. 36 cit.,p.111 UBERTAZZI, op. cit.,p.327 18 infatti che il contenuto della norma in esame rispecchierebbe un principio generale di prescrizione estintivo dell‟azione di nullità del marchio per mancanza di novità o che essa darebbe luogo ad una forma particolare di decadenza; non manca infine chi sostiene che la convalida del marchio non ha nulla in comune con alcun altro istituto, presentandosi nel nostro ordinamento come fenomeno del tutto originale, legato a condizioni proprie e autonome.”37 Fatte queste precisazioni sulla natura della convalidazione, è opportuno chiarire i presupposti in presenza dei quali essa può essere invocata: in primo luogo l‟art 28 CPI non si limita, come faceva l‟art 48 l.m. prima della la novella 199238, a richiedere l‟uso pubblico quinquennale del marchio anteriore, infatti “richiede un particolare atteggiamento psicologico del titolare del segno anteriore, consistente nella vera e propria tolleranza dell‟uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile. Il concetto di tolleranza deve essere interpretato in senso rigoroso: questa non è quindi esclusa da una qualsiasi manifestazione di volontà del titolare del marchio anteriore, quale l‟invio di una diffida, ma solo dalla proposizione dell‟azione di nullità.”39 In secondo luogo, è necessario che il marchio posteriore non sia stato “domandato in mala fede.”40 UBERTAZZI, op. cit.,p.327 Si veda nota 31 38 UBERTAZZI, op. cit., p.330, in questo senso vedi anche SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, 39 op. cit., p. 179: “La tolleranza viene interrotta con un atto di citazione (o con un‟azione penale). Non mi pare invece che una lettera di diffida, o una diffida stragiudiziale, siano sufficienti. Esse non mostrano una volontà inequivoca di opporsi all‟uso del segno successivo. Anche se formulate in modo severo possono sempre dar luogo ad accordi”; in questo senso, inoltre,vedi Cass. Sez. Un., 1 luglio 2008, n. 17927, in Riv. dir. ind. 2009, p.254: “La contestazione deve manifestarsi con un‟iniziativa giudiziaria (una causa di nullità o di contraffazione o un ricorso cautelare per l‟inibitoria dell‟uso del marchio) nei confronti del titolare del marchio posteriore, non sono sufficienti contestazioni manifestate in altro modo, ad esempio tramite diffide”. 40 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.197 “Tale espressione deve essere interpretata nel senso che “il legislatore abbia voluto in particolare attirare l‟attenzione sulla necessità, perché la sanatoria operi, che al momento del deposito della domanda del marchio successivo il 37 19 La ratio della norma può essere individuata nella tutela dell‟affidamento consapevolmente generato nel terzo, affidamento di cui si è reso responsabile il titolare originario del marchio attraverso una cosciente inerzia nel reagire. Infatti, trascorsi cinque anni dal momento della conoscenza dell‟uso illegittimo altrui del proprio marchio, la tardiva reazione del registrante anteriore viene considerata come manifestazione della volontà di impadronirsi del valore di avviamento insito nel marchio posteriore. Ritornando al rapporto tra convalidazione e comunione di marchio, a parere di chi scrive, l‟intuizione di Francesco Rampone è pienamente condivisibile perché, effettivamente, dopo la consolidazione del marchio, potranno vantare un‟ esclusiva sul medesimo segno distintivo due diversi soggetti, ambedue legittimi titolari, cioè il titolare del marchio convalidato e il titolare originario del segno distintivo. Si ritiene che un limite alla configurabilità della fattispecie sia rappresentato dal divieto di uso decettivo del marchio, infatti, se il marchio diventa idoneo ad indurre in inganno il pubblico, esso decade ai sensi dell‟art. 14.2 lett. a) CPI. richiedente non conoscesse l‟esistenza del marchio o del preuso anteriore, ovvero, pur essendone a conoscenza, ritenesse senza sua colpa che fra i due segni non sussistesse confondibilità o che fra i rispettivi prodotti o servizi non vi fosse affinità. La prova della mala fede sarà a carico di chi agisca per la nullità del marchio successivo; e sembra che una mala fede sopravvenuta dopo il deposito della domanda, e durante il quinquennio d‟uso, non sia di ostacolo alla convalida.” 20 1.2.3Comunione di marchio derivata e cessione parziale del marchio “Un caso di contitolarità incidentale è dato dall‟ipotesi di cessione parziale per territorio di un marchio registrato. Sebbene qualcuno abbia escluso la legittimità di tali trasferimenti perché intrinsecamente decettivi, identificando due fonti produttive autonome con lo stesso segno, tali trasferimenti non condurrebbero necessariamente alla nullità del marchio se solo si considerasse che non di titolarità plurima si tratta, quanto di contitolarità, ovvero costituzione volontaria di comunione. Naturalmente una tale ricostruzione è possibile solo quando la cessione parziale riguardi gli stessi prodotti o servizi sui quali il cedente si riserva la contitolarità, e non quando la cessione investa prodotti o servizi diversi. In quest‟ultimo caso l‟effetto della cessione non sarebbe la contitolarità, ma un frazionamento dell‟originario diritto del cedente.”41Anche altra dottrina ragiona in termini di contitolarità e non di titolarità plurima.42 Prima di analizzare la tesi di Rampone si ritiene opportuno delineare brevemente i contorni dell‟istituto della cessione del marchio partendo dal disposto dell‟art 23 CPI, soprattutto per valutare l‟ammissibilità del trasferimento parziale del marchio avente ad oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale43. L‟art. 23 CPI recita: “1. Il marchio può essere trasferito per la 41 RAMPONE, op. cit., p.112 CATALDO, op. cit., p.256 “Se dunque la cessione parziale avrà per oggetto il marchio con riferimento a prodotti affini a quelli per i quali il cedente ne conserva la titolarità, si determinerà una situazione analoga a quella di una contitolarità di uno stesso marchio da parte di imprenditori diversi”; UBERTAZZI, op. cit., p.306 “Non necessariamente il frazionamento determina il sorgere di diritti autonomi e quindi potenzialmente confliggenti, ma si può anche ipotizzare il sorgere di una comunione di uno stesso diritto e quindi il sorgere di facoltà d‟uso necessariamente armonizzate”. 43 UBERTAZZI, op. cit., p.307,”La cessione territoriale parziale del marchio non può essere accolta poiché il sistema economico è caratterizzata da forme pubblicitarie a diffusione nazionale, poiché la mobilità dei consumatori la renderebbe sicuramente fonte di confusione e poiché il frazionamento territoriale ammesso dalla legge per disciplinare i rapporti tra marchio registrato e di fatto rappresenta un‟ eccezione al sistema”. 42 VANZETTI-DI 21 totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. (…) 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del pubblico”. Non ci sono dubbi sulla legittimità del trasferimento parziale che ha ad oggetto beni non affini, invece ci sono contrastanti opinioni nel caso in cui lo stesso si riferisca a beni affini. Secondo un orientamento dottrinale,44 il tipo di cessione in questione darebbe luogo ad una divisione estrema del marchio, operazione che se fosse realizzata attraverso contratti di licenza sarebbe considerata legittima in quanto il licenziante manterrebbe la titolarità del marchio e con essa la possibilità di controllare che i licenziatari si attengano a regole comuni, ma se fosse posta in essere attraverso un contratto di cessione parziale, avente ad oggetto beni affini, o per territorio sarebbe illegittima perché il cedente perderebbe ogni forma di controllo sul cessionario e si verificherebbe un uso decettivo del marchio che conduce alla decadenza. Per l‟orientamento prima citato “Nel caso del trasferimento ciascuna impresa diviene titolare del marchio risultante dal frazionamento limitatamente alle classi di sua pertinenza e può quindi sfruttarlo in piena autonomia dalle altre. Se il trasferimento parziale avesse ad oggetto un marchio registrato per prodotti affini, esso non rispetterebbe la condizione di esclusività e pertanto dovrebbe ritenersi illegittimo – e, quindi, invalido- l‟atto di disposizione del marchio registrato per prodotti affini a quelli che restano registrati a nome del cedente oppure vengano trasferiti ad altro soggetto. Inoltre, l‟uso del medesimo marchio per prodotti affini ad opera di soggetti economicamente indipendenti può ritenersi vietato dall‟art. 23.4 44 RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., p141ss 22 CPI e condurre alla decadenza. Per la stessa ragione è da ritenersi che il trasferimento del marchio non possa concernere una zona geografica territorialmente limitata all‟interno dello Stato italiano”45. Anche altri sono d‟accordo nel negare la legittimità della cessione parziale per prodotti affini ma contemperano questa conclusione “ con una nozione di affinità fra i prodotti che tenga conto della crescente specializzazione produttiva, nota al pubblico,e che può indurre a ritenere fra loro non affini prodotti che da un punto di vista soltanto merceologico potrebbero dirsi tali.”46 Secondo un‟ altra posizione dottrinale, invece, “la cessione deve avere ad oggetto un‟intera categoria di prodotti affini per escludere la coesistenza, in capo a soggetti diversi, di marchi fra loro interferenti”.47 A parere di chi scrive, la cessione del marchio può essere considerata fatto costitutivo di una comunione derivata se, dopo aver ammesso la liceità del trasferimento del marchio avente ad oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale, si pensa ai diritti autonomi che nascono dal frazionamento del segno distintivo non come “potenzialmente confliggenti tra loro ma come facoltà d‟uso necessariamente armonizzate”48 cioè se si interpreta il risultato del frazionamento “in termini di comunione RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., p141ss; nello stesso senso, inoltre, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.166, “Nell‟ipotesi di cessione parziale, la titolarità del marchio si sdoppia tra il cedente (per i prodotti o servizi per i quali il segno non è stato ceduto) e il nuovo titolare. Si pone, però, un problema di limitazione della frazionabilità del marchio: a rigore , la cessione dovrebbe avere ad oggetto solo prodotti tra loro non omogenei: in caso contrario,si avrebbero due titolari del medesimo marchio per gli stessi prodotti, con ovvi problemi di confondibilità. 46 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.257 47 SENA,op. cit., p174 48 Vedi nota 39 45 23 e non di titolarità plurima che si pone in contrasto con la facoltà di far uso esclusivo del marchio ex art. 20 CPI.”49 49 RAMPONE, op. cit., p.114 24 1.3 Ammissibilità della comunione Parlare di ammissibilità della comunione di marchio significa parlare della “possibilità di ritenere conforme al sistema normativo che un unico marchio d‟impresa sia proprietà di imprenditori diversi, titolari di imprese diverse, che lo utilizzano ciascuno per i prodotti della propria azienda,”50 significa rispondere all‟ interrogativo se la disciplina della comunione possa considerarsi adeguata a garantire il rispetto degli interessi collettivi (il diritto dei consumatori ad una scelta consapevole e a non essere ingannati), consentendo comunque il legittimo godimento del bene da parte dei titolari. La configurabilità della suddetta possibilità ha dato luogo ad un intricato nodo interpretativo che analizzeremo tenendo distinti i periodi antecedente e successivo l‟entrata in vigore del D. Lgs. n.480/1992 e le correlate posizioni della giurisprudenza e della dottrina. Per quanto riguarda le posizioni della giurisprudenza e della dottrina prima della riforma del 1992, tra le prima pronunce giurisprudenziali che ammettono la contitolarità del marchio ricordiamo la sentenza 4 aprile 1941 attraverso la quale la Corte di Cassazione affermava che “Il marchio può costituire l‟oggetto di concorrenti facoltà di godimento, in un regime di comproprietà, regolato dal rapporto stesso che la istituisce, o eventualmente dal giudice; né osta a tale regime di comproprietà l‟indivisibilità del marchio, quando le rispettive facoltà di uso siano regolate in modo che quelle riservate ad uno dei condomini non ledano agli interessi dell‟altro.” 51La Corte ammetteva pacificamente la comunione del marchio e faceva rimando alla disciplina della comunione civilistica sic et simpliciter, trattando il “bene marchio” alla stregua di un bene materiale comune che, con l‟unica limitazione di non ledere il diritto degli altri comunisti, doveva e poteva essere nella libera disponibilità del 50 DI CATALDO, op. cit., p.7 4 aprile 1941, in Giur. it., 1941,I, p.385ss. 51 Cass., 25 titolare della quota, il quale non decadeva in alcun modo dal proprio diritto anche qualora ne avesse fatto un uso lesivo del diritto altrui. L‟ orientamento della giurisprudenza mutò sotto la vigenza del nuovo codice civile e, soprattutto, della legge marchi del 1942, che prevedeva la circolazione del marchio vincolata al trasferimento dell‟azienda o di un ramo di essa. Le sentenze di merito che seguivano la pronuncia del 1941 escludevano l‟ammissibilità della comunione del marchio perché ritenuta in contrasto, vuoi con la funzione distintiva e con l‟esclusività dell‟uso per prodotti provenienti da un‟ unica impresa considerata essenziale alla prima, vuoi con il divieto di inganno del pubblico.52 “Nei primi anni ‟70, la giurisprudenza nuovamente mutava il proprio convincimento sulla problematica.53 Rifacendosi all‟antico orientamento della Cassazione, essa si ispirava ad una maggiore autonomia contrattuale delle parti contitolari del segno. Vi è da dire che scarsi erano i casi in cui la questione si delineava e, quindi, difficilmente si poteva assistere ad una maturazione delle posizioni che tenessero conto dell‟evoluzione della realtà sociale. Tuttavia, come se non fossero passati decenni, la contitolarità del marchio veniva sempre ritenuta ammissibile e regolabile come se si trattasse di un bene materiale in comunione tra più proprietari. Successivamente ed a ridosso della riforma del 1992, la giurisprudenza affinava le proprie convinzioni avvicinandosi maggiormente all‟interesse espresso della tutela del pubblico dei consumatori. “La Direttiva 89/104/CE (della quale la Cfr. App. Milano, 24 ottobre 1958, in Riv. dir. ind., 1959, II,p.291; Trib. Milano 18 gennaio 1962, in Riv. dir. ind, 1963, II, p274; secondo la prima delle sentenze citate “Una comunione del diritto di marchio non è concepibile altrimenti che nel senso tradizionale, come utilizzazione collettiva del segno da parte di una pluralità di soggetti in una comunione d‟impresa.” Per la seconda delle sentenze citate, non sembra concepibile “una comunione o contitolarità su brevetti per marchi d‟impresa, sembrando questa una contraddizione in termini, se si considera appunto che il marchio è destinato a contraddistinguere i prodotti di una singola impresa per la qualità che essi hanno e per la fiducia che il pubblico dei consumatori vi attribuisce e verrebbe meno appunto nella sua funzione se potesse contraddistinguere prodotti di un numero indefinito di imprese”. 53 Ammette la comunione di marchio Trib. Napoli, 26 febbraio 1973, in Riv. dir. ind., 1977, II, p.229ss. 52 26 riforma del 1992 è attuazione) era già nota da tre anni, sicché i giudici, non si limitavano ad affermare l‟ammissibilità della comunione di marchio e la contemporanea salvaguardia dei diritti degli altri comunisti e del singolo contitolare, bensì si preoccupavano di specificare anche la modalità di fondo del couso.”54 La sentenza del Tribunale di Milano dell‟ 11 giugno 1992 disponeva: “La contitolarità in capo a più soggetti dello stesso marchio, di per sé, non è incompatibile con la tipica funzione distintiva del marchio. Per l‟ammissibilità di una comunione di questo genere occorre la sussistenza di una gestione concertata della cosa comune (marchio), che sia tale da evitare inganni nei confronti dei consumatori. Fra le imprese contitolari deve esistere una forma di adeguato collegamento ed i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento analogo e risultare provvisti di caratteristiche uguali, sulla base di scambi di assistenza o informazioni.”55 Per quanto riguarda la dottrina, ad un estremo si ponevano quegli Autori che non sembravano vedere ostacolo alcuno né limite alla possibilità che un marchio appartenesse in comunione a più imprenditori56; all‟altro estremo si collocava chi negava in modo assoluto tale possibilità;57 su posizioni intermedie, invece, la maggioranza della dottrina riteneva possibile la comunione del marchio, ma a condizione che i contitolari gestissero in comune anche l‟impresa o esercitassero imprese economicamente collegate.58 Secondo un Autore, “la contemporanea utilizzazione di un marchio da parte di più imprese economicamente collegate era riconosciuta già dall‟art.5 C 3 del 54DONATO, La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore, , Avellino, 2007,p.50 55 Cfr. Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 921ss 56GRECO, I diritti sui beni immateriali,Torino, 1948,p.104; GUGLIELMETTI, op. cit., p.185 57 SCHEGGI, Concorrenza, trust, crisi,Napoli, 1954, p.96 58 FRANCESCHELLI, Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate, in Studi riuniti di diritto industriale, Milano, 1959,p.190ss 27 testo di Londra (1934) della Convenzione di Unione di Parigi”59 secondo il quale “l’ emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’ après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’ enregistrement”60. L‟ Autore citato afferma che “ l‟ oggetto del diritto al marchio si presenta come una cosa immateriale, analoga a quella che forma oggetto del diritto d‟autore o d‟inventore (e per le quali la possibilità di una comunione è espressamente sancita: art. 20 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 per le privative industriali, art. 10 della l. 22 aprile 1941, n. 633 per il diritto d‟autore) e per di più indivisibile, sicché l‟ipotesi di una titolarità plurima contemporanea, che non si può a priori escludere, si realizza necessariamente sottoforma di comunione.”61 L‟intricato nodo interpretativo cui abbiamo fatto riferimento all‟inizio di questo paragrafo, inizia a sciogliersi dopo la riforma del 1992, cioè dopo l‟abrogazione del regime di circolazione vincolata del marchio che “aveva costituito (o, quanto meno, che era stato visto come) il più serio ostacolo all‟ammissibilità di comunione e couso di marchio.”62 La contitolarità di marchio non veniva più soltanto ammessa ma affermata con maggiore vigore: “Pare opportuno precisare, per escludere il dubbio adombrato di un vuoto di normativa ed altresì in considerazione della funzione nomofilattica della Corte Suprema, che non può dubitarsi della possibilità di una comunione sul marchio, analogamente a ciò che la giurisprudenza ha chiarito in tema di brevetto per invenzione. Ciò (…) anche in considerazione di 59FRANCESCHELLI, Saggio sulla cessione del marchio, in Studi riuniti di diritto industriale, Milano,1959, p. 142 60 L‟uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali, considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del paese in cui è richiesta la protezione, non deve impedirne la registrazione. 61 FRANCESCHELLI, op. cit., p.143 62 DI CATALDO,op. cit., p.8 28 riferimenti positivi nella disciplina del marchio europeo. Espressamente, infatti, l‟art. 1 punto 4) del regolamento di esecuzione del marchio europeo prevede la presentazione della domanda di registrazione da parte di più titolari e la possibilità della nomina di un rappresentante, mentre l‟ art. 16 punto 3) del regolamento menziona la contitolarità per la iscrizione di più persone nel registro apposito.”63 La dottrina affermava quindi la sicura ammissibilità di comunione e couso di marchio.64 63 Cfr. 64 Cass., 9 marzo 2001, n. 3444, in Giur. It., 2001 In questo senso: SENA,op. cit.,p.88; DI CATALDO,op. cit., p8; PETTITI, op. cit., p.52 29 1.4 Limiti e condizioni della fattispecie Risolto positivamente il problema dell‟ammissibilità della comunione di marchio è necessario riflettere sul fatto se il diritto vigente ponga alla fattispecie limiti o condizioni. “In assenza di regole e limiti dettati specificatamente per la comunione di marchio, si deve porre a confronto la fattispecie con le regole e i limiti di carattere generale. E‟ certo anche che l‟uso del marchio comune dovrà rispettare quello che, nel nuovo sistema è il dato centrale del diritto di marchio: il divieto di uso ingannevole del marchio (…) L‟uso del marchio comune dovrà svolgersi in modo che il pubblico non venga a trovare segnati con lo stesso marchio prodotti merceologicamente identici, ma sostanzialmente differenti, e cioè prodotti la cui qualità presenti sbalzi che il pubblico, per quel tipo di prodotto, considera rilevanti. La fattispecie della comunione del marchio sarà perciò legittima se (e soltanto se ) l‟uso del marchio comune si svolge nel rispetto di questo principio.”65 Secondo un indirizzo dottrinale “la tutela del pubblico è un principio cardinale in tutta la dottrina dei marchi, sia considerati nella loro funzione, sia nel momento dinamico del loro trasferimento pieno o no. Un principio (…) che non potrà mai venir meno ove non si voglia trasformare i marchi da segni distintivi in segni di confusione di prodotti. (…) Così, la convenzione di Parigi, nel testo di Londra, là dove ammette l‟impiego simultaneo del marchio da parte di più imprese collegate (art. 5 c.3), lo condizione al fatto que ledit emploi n’ait pas pour effet d’ induire le public en erreur”.66 Concorde sull‟ importanza degli interessi dei consumatori nell‟ipotesi di contitolarità del marchio e uso plurimo dello stesso è un Autore, secondo il quale “poiché, infatti, il marchio può appartenere a più soggetti e, almeno in linea di principio, i contitolari possono egualmente far uso del 65 DI CATALDO, op. cit., p. 10 op. cit., p. 146 66 FRANCESCHELLI, 30 medesimo segno contemporaneamente, ci si potrà bene rendere conto di come questa ipotesi, ben più sensibilmente di altre, si presta a violare le norme poste a salvaguardia del diritto dei consumatori ad una scelta consapevole ed a non essere ingannati.67 Ciò, naturalmente, non vuol dire che lo stato di contitolarità del marchio- sia esso originario o successivo rispetto alla registrazione- di per sé determini confusione presso il pubblico, bensì, ad avviso di chi scrive, rivela che la contitolarità del segno necessita di un più alto livello di guardia”.68 Posto che il problema è quello di conciliare la possibile contitolarità del marchio con il rispetto del principio che vieta l‟uso ingannevole del marchio,69 occorre individuare degli strumenti che garantiscano il corretto uso del marchio, ad esempio, un “regolamento” imperativo per i condomini, il quale fissi 67Non essendo questa la sede per un‟ampia trattazione dell‟argomento della decettività richiamiamo in nota, per maggiore completezza, il pensiero di TRIGONA, Il marchio, la ditta, l’insegna, Padova, 2002, p. 150 “Nella decettività sopravvenuta giocano diversi fattori: il riconoscimento da parte del consumatore del messaggio incorporato nel segno; un deterioramento della qualità del prodotto , che non sia stato in qualche modo comunicato all‟esterno (l‟elemento oggettivo della fattispecie), accoppiato a modalità ingannevoli nell‟ utilizzo del segno da parte del titolare (elemento soggettivo). E‟proprio tale sopravvenuta frattura nella trasparente continuità del messaggio qualitativo del marchio a costituire un danno potenziale nei confronti del consumatore (…) Sotto l‟aspetto del verificarsi dell‟elemento soggettivo costitutivo della fattispecie, si ritiene che sia sufficiente che il titolare del marchio si limiti: a sfruttare un inganno in cui il pubblico è caduto senza esservi stato indotto da particolari artifici o macchinazioni: la legge infatti dà rilievo anche all‟inganno generatosi dal contesto in cui il marchio è utilizzato. L‟elemento soggettivo della fattispecie si conferma, a contrario, nel fatto che un‟adeguata informazione del pubblico, attraverso la comunicazione commerciale e la pubblicità è in grado di eliminare la potenzialità ingannevole delle variazioni qualitative del prodotto”. 68 DONATO, op. cit., p.45 69 La violazione di questo principio è sanzionata con la decadenza del marchio ai sensi dell‟art. 14.2 lett. a) , secondo il quale,“ il marchio d‟impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o dei servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotto o servizi per i quali è registrato”; prima dell‟ emanazione del CPI, l‟ipotesi dell‟uso ingannevole del marchio era contemplata dall‟art.11 l.m. “ Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui , o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura , qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”. Secondo GUSTAVO GHIDINI e BIANCA MANUELA GUTIERREZ, Marchio decettivo e uso decettivo del marchio, in Il dir. ind., n.2/1994 “Anche se l‟art. 11 è sfornito di sanzione specifica, comunque l‟ipotesi prevista può fondare pur sempre un‟ azione inibitoria ai sensi delle norme in materia di concorrenza sleale”. 31 convenzionalmente le modalità dell‟uso comune del marchio70. Una parte della dottrina71, ritiene questa idea solo in parte corretta, sostenendo che “quel che occorre, perché vi sia un uso non ingannevole del marchio, è che l‟uso comune si svolga di fatto in un certo modo: che i prodotti dei condomini, pur provenienti da imprese diverse, siano privi di differenze qualitative rilevanti, si presentino cioè al mercato come prodotti provenienti da una stessa impresa. Non importa, per contro, se vi sia, e che forma abbia, un regolamento pattizio di tale attività. (…) L‟ esistenza di un regolamento potrà solo costituire un indice della concertazione nell‟uso del marchio, dovendosi tuttavia sempre verificare la realtà fattuale della sua esecuzione”.72 Secondo un‟altra parte73, invece, “attraverso il richiamo sistematico all‟art. 15, 2° comma, l.m., che prevedeva espressamente il couso da parte di più licenziatari esclusivi, purché essi si obbligassero ad utilizzare il marchio per contraddistinguere prodotti aventi caratteristiche uguali e predeterminate, ammette la comunione di marchio fra imprese indipendenti purché la domanda di registrazione sia accompagnata da un accordo di cooperazione, in base al quale i contitolari del marchio si impegnino ad utilizzarli per prodotti vincolati a un determinato disciplinare comune.”74 Gli orientamenti dottrinali citati, concordi sulla necessità dell‟uso concertato del marchio, sostengono opinioni contrastanti sul grado di formalità dell‟accordo: il primo guarda alla realtà fattuale della sua esecuzione, il secondo ritiene necessario un accordo formale. A parere di chi scrive, l‟ inesistenza di un quadro pattizio formale non esclude che in concreto vi sia un uso concertato del marchio che consente ai contitolari di rispettare la qualità della merce già conosciuta, lo standard qualitativo della produzione ergo gli interessi dei consumatori. In questo senso le sentenze del caso “Fioravanti,” Trib. Milano, 11giugno 1992 e App. Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss 71 DI CATALDO, op. cit., p. 10 72 DI CATALDO, op. cit., p. 10 73 SENA, op. cit., p. 126ss 74 SENA, op. cit., p. 126ss 70 32 1.5 Il couso del marchio L‟esame della fattispecie della comunione di marchio è stato finora condotto analizzando l‟aspetto della contitolarità, è ora opportuno soffermarsi su quello del couso e dei potenziali conflitti che potrebbero derivare dall‟uso del marchio da parte di più soggetti. Già a proposito dei limiti della comunione ho chiarito che vige il divieto dell‟uso decettivo del segno e che per evitare l‟uso ingannevole del marchio in comunione i contitolari possono adottare un regolamento il quale fissi le modalità di uso comune del marchio. L‟ art. 6 CPI prevede l‟applicabilità alla comunione di marchio delle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili; quindi, per quello che qui interessa, si deve valutare la compatibilità dell‟ art. 1102 c.c., rubricato “Uso della cosa comune”. La norma in esame prevede che: “1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. 2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Relativamente alla disciplina civilistica della comunione, Vincenzo Di Cataldo ritiene che: “la ragione di fondo che rende tale disciplina incapace di regolare la comunione di marchio sia proprio il fatto che essa non contiene alcuna regola che precisi come ciascun condomino debba usare il bene comune; laddove, per la comunione di marchio, l‟imperativo fondamentale è proprio questo, è che l‟uso di ciascun condomino si svolga in un certo modo, che i condomini svolgano le proprie distinte attività in modo coordinato. L‟art. 1102 c.c., infatti, non detta regole di ordine sostanziale, non precisa in alcun modo le modalità dell‟uso. Viceversa, la comunione di marchio esige una disciplina materiale dell‟attività comune, che non è l‟attività di uso del 33 marchio, ma è, invece, l‟attività d‟impresa; esige che i condomini procedano in un certo modo (non all‟uso del marchio in sé, ma) alla propria attività di fabbricazione e commercializzazione del prodotto.”75 Circa l‟uso della cosa comune, un altro Autore osserva che “nel caso del marchio, l‟utilizzazione indipendente da parte di ciascun titolare (…) interferirebbe con l‟uso dello stesso marchio da parte degli altri partecipanti alla comunione; non può quindi trovare applicazione nella nostra materia il principio della libera utilizzazione plurima della cosa comune. L‟uso del marchio in comunione deve essere unitario, cioè limitato ad un solo soggetto, od eventualmente un uso plurimo, ma coordinato, quasi si trattasse della sua utilizzazione da parte di un‟unica impresa”.76 Secondo altra dottrina,“lo sfruttamento da parte di ciascun contitolare deve essere condotto secondo uno standard qualitativo, che eviti l‟ inganno circa i caratteri (essenziali nell‟apprezzamento del pubblico) dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comune e che presuppone una concertazione, quantomeno implicita, tra i medesimi partecipanti alla comunione, finendo così per rendere ciascuno di questi controllore dell‟attività degli altri. Occorre che i prodotti o servizi, pur provenendo da imprese diverse , siano privi di differenze qualitative rilevanti, a pena di decadenza.”77 Personalmente condivido l‟orientamento di Di Cataldo e, quindi, l‟idea che l‟art. 1102 c.c. sia inadatto ad indirizzare i contitolari del marchio sulle modalità di uso del segno dal momento che “il punto nodale della comunione di marchio attiene alla precisazione delle modalità di fabbricazione e/o commercializzazione del prodotto, operazioni che in senso proprio non sono modalità di uso del bene comune marchio.”78 In questo senso si esprimono anche la sentenza del Tribunale di Milano dell‟ 11 giugno 1992, a mente della quale,“Fra le imprese interessate 75 DI 76 CATALDO, op. cit.,p. 12 SENA, op. cit., p. 127 77 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE,op. cit., p. 88 78 DI CATALDO,op. cit., p. 12 34 (dalla comunione di marchio) deve esistere una forma di adeguato collegamento, ed i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento analogo e risultare provvisti di caratteristiche uguali o analoghe, sulla base di scambi di assistenza e informazioni”79 e una parte della dottrina secondo la quale “poiché non è possibile un‟ utilizzazione del marchio che sia indipendente dall‟attività produttiva, ne consegue che la comunione del marchio in tanto è ammissibile in quanto esistano dei rapporti tra i comunisti che regolino lo svolgimento di tale attività.(…) Certamente bisogna escludere che il regime della comunione sia idoneo da solo a dar vita a quella regolamentazione dell‟uso del marchio e della relativa attività produttiva che è necessaria per fare del marchio il simbolo di un‟attività produttiva unitaria.”80 79 Cfr. 80 Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss AUTERI, op. cit., p. 392 ss 35 1.6 Disciplina civilistica della comunione :analisi dell’applicabilità alla comunione di marchio degli artt. 1100 c.c. ss. Chiarito che cosa debba intendersi per marchio in comunione, occorre individuare le modalità di sfruttamento dello stesso, ossia la sua disciplina regolatrice. A questo fine l‟art. 6 CPI rinvia alle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili senza fornire alcuna indicazione da seguire in questo giudizio sulla compatibilità. Nel trattare quest‟ultimo tema intendo analizzare gli orientamenti dottrinali antecedenti e successivi all‟ entrata in vigore nel 2005 del CPI, ossia al formale riconoscimento legislativo della comunione di marchio e del rinvio alla disciplina civilistica della comunione per la regolamentazione del nuovo istituto81. Proprio perché i due orientamenti studiano l‟istituto della comunione di marchio in due momenti storici diversi, essi si collocano su due fronti contrapposti, ma entrambi ricchi di spunti di riflessione. In merito all‟applicabilità alla comunione di marchio degli artt. 1100 c.c. ss., la dottrina antecedente all‟entrata in vigore del CPI ritiene che gli artt. 1100 c.c. ss. siano del tutto inapplicabili ai segni distintivi, mentre quella successiva, sebbene ritenga che “la disciplina della comunione di marchio necessiti, più di qualsiasi altro caso di comunione, che i condomini adottino un regolamento per supplire alle carenze del codice civile”82 non propende per la totale inapplicabilità della disciplina civilistica. La trattazione in questione sarà condotta analizzando articolo per articolo le norme del codice civile, evidenziando le particolarità della comunione di un bene immateriale,83 quale è quella di marchio, rispetto a quella avente ad 81 Per l‟analisi della comunione di marchio prima del 2005 vedi Di Cataldo, “Note in tema di comunione di marchio,” in Riv. dir. ind.,1997, pp.5 ss, mentre per la dottrina successiva al 2005 si rinvia a RAMPONE, “Appunti in tema di comunione di marchio d’impresa,” in Riv. dir. ind., 2009, p.104 82 RAMPONE, op. cit., p.105 nota 9 83 Secondo l‟opinione prevalente la disciplina civilistica è applicabile anche ai diritti su beni immateriali. Vedi BRANCA, Della Comunione, in Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna - Roma, 1972,p.43 ss.; GRECO, I diritti sui beni 36 oggetto una cosa materiale, sulla quale è strutturato l‟istituto recepito dal codice civile, al fine di individuare le modalità di sfruttamento del marchio in comunione. immateriali, Torino, 1948, p.219 ss.; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, p. 597; di opinione contraria è FEDELE, La comunione, in Tratt. di dir. civ., Milano, 1967, p. 76 ss. 37 1.6.1 Art. 1101 c.c.(Quote dei partecipanti) L‟art. 1101 c.c. dispone che “1. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali84. 2. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.” Il concetto di quota è legato al fatto che “la consistenza, sulla medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza mediante l‟ideale scomposizione della cosa in una pluralità di quote. Considerata idealmente la cosa comune si scompone in tante quote quanti sono i partecipanti: la quota è una sua frazione ideale, determinata aritmicamente. (…) Essa segna la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione.”85 Ha senso parlare di quota per la comunione di marchio? Secondo un Autore, “la risposta più ragionevole dovrebbe rapportare le quote alle percentuali di prodotto marcato che ciascun titolare mette in commercio (anche se non crede che la si possa davvero proporre). Secondo questa idea, infatti, le quote non sarebbero mai fisse; la regola che le fissasse sarebbe, o potrebbe essere, in conflitto con la normativa antitrust; e l‟entità di ciascuna quota sarebbe esposta a variazioni per effetto del comportamento degli altri contitolari. (…) Se questo ordine di idee viene condiviso, si può negare che si tratti di comunione, o affermare che di Secondo BRANCA, op. cit., p. 47 “Il 1° comma è sostanzialmente immutato rispetto al codice civile del 1865. Le parole “fino a prova contraria", che figuravano in questo, non sono state riprodotte per brevità e perché erano superflue. Che la cosiddetta presunzione di uguaglianza delle quote sia ancora iuris tantum e perciò ammetta la prova contraria, è principio intuitivo”. 85 GALGANO, op. cit., p.552; Secondo SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 87 “La quota è la partecipazione ad un diritto comune, che può fornire un criterio oggettivo per la ripartizione del godimento solo in quanto i partecipanti alla comunione lo abbiano espressamente e volontariamente stabilito (e regolato): dunque, quando il godimento rimane indifferenziato o promiscuo la quota di partecipazione offre un‟indicazione quantitativa a specificazione del criterio che impone a tutti di servirsi della cosa civiliter, criterio di reciproco rispetto la cui inosservanza concreta un abuso verso gli altri partecipanti”. 84 38 comunione si tratta, ma comunione “a mani unite”86; e però in entrambi i casi la disciplina della comunione civilistica (che certo non è “a mani unite”) non sarebbe direttamente applicabile.”87 Per un altro Autore88, l‟indirizzo dottrinale prima citato, “benché condivisibile, non comporta necessariamente l‟abbandono delle norme codicistiche le quali, sebbene in tema di comunione adottino per lo più una prospettiva romanistica,”89 dopo essere state filtrate dall‟interprete, possono essere applicate alla comunione di marchio; infatti, a suo avviso, “la quota è la misura del diritto spettante a ciascuno ed è tradotta in termini di volume o tipo di prodotti ed estensione del territorio.”90 A parere di chi scrive, si può parlare di quota a proposito di comunione di marchio e, pensando ad una comunione originaria, questa potrebbe essere calcolata facendo riferimento all‟apporto di ciascun contitolare alla creazione del marchio per quanto riguarda il contenuto creativo dello stesso (l‟idea), il valore estetico (la grafica), le spese di registrazione ecc. La percentuale calcolata in questo modo, rappresenterebbe la misura della partecipazione di ciascuno “nei vantaggi quanto nei pesi della comunione”. Per quanto riguarda invece la comunione derivata mortis causa, la quota di partecipazione alla comunione corrisponderebbe a quella testamentaria o legittima; nella DONATO, op. cit., p.65 nota 102 “E‟ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la comunione disciplinata dagli artt. 1100 e ss. è la comunione di tipo romanistico, caratterizzata dalla presenza di quote di appartenenza individuali, in cui ciascuno può disporre della propria quota così come il creditore personale di quest‟ultimo può far espropriare la cosa nei limiti di tale quota, in quanto elemento del patrimonio individuale del comunista- debitore. a questa comunione si contrappone la c.d. comunione a mani riunite (Gemeinschaft zur gesamten hand), istituto tipico del diritto germanico caratterizzato proprio dalla mancanza di quote di appartenenza individuale del bene comune: in tale forma di contitolarità, di conseguenza, non è riconosciuto ai singoli compartecipi un diritto suscettibile di disposizione che sia anche oggetto di responsabilità patrimoniale”. 87 DI CATALDO, op. cit., p.14 88 RAMPONE, op. cit., p. 106, nota 11 89RAMPONE, op. cit., p. 106, nota 11 90 RAMPONE, op. cit., p. 123 86 39 comunione derivata per atto inter vivos, corrisponderebbe al valore del corrispettivo pagato dal cessionario. 40 1.6.2 Art. 1102 c.c.(Uso della cosa comune) Ai sensi dell‟art. 1102 c.c. “1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. 2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.91 La norma in questione sembra far riferimento unicamente all‟uso individuale da parte di ciascun comproprietario, tralasciando il fatto che il marchio in comunione è suscettibile di diverse modalità di sfruttamento: esercizio dei diritti uti singulis ; di concerto tra tutti i contitolari, sfruttamento che può essere diretto o indiretto (detto anche negoziale). Per quanto riguarda l‟ esercizio diretto dei diritti uti singulis, occorre innanzitutto chiarire se un singolo comunista possa fare del marchio un uso diretto senza il consenso degli altri contitolari e quindi se l‟art. 1102 c.c. sia compatibile con la fattispecie della contitolarità del marchio. Per rispondere a questo interrogativo è opportuno analizzare separatamente i due commi della norma in esame. Quanto al primo comma, secondo un indirizzo dottrinale, esso sembra deporre in senso positivo circa l‟ammissibilità di un uso diretto senza il consenso degli altri contitolari prevedendo solo un paio di limiti, ovvero il rispetto della destinazione della cosa comune e della facoltà degli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro Cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652, in Giust. civ. Mass. 1994, p.1129 “l‟ art.1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l‟esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso del bene, egli deve sentirsi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibilità di utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi”. 91 41 diritto. In merito al primo limite, l‟indirizzo dottrinale citato, ritiene che “nel caso di marchio per destinazione non deve intendersi la funzione distintiva, la quale è connaturata al bene stesso, bensì il messaggio del marchio, ovvero il significato ad esso impresso con l‟uso e la pubblicità. (… ) Ogni volta che l‟utilizzo diretto del marchio da parte di un condomino implichi una modifica del suo significato, ciò non potrà che essere deliberato collegialmente; relativamente al secondo limite,(…) data l‟espressione “secondo il loro diritto” sembrerebbe che, benché tutti abbiano diritto di utilizzare un marchio comune direttamente per immettere nel mercato i propri prodotti e servizi, nessuno di loro possa farlo in misura tale da ostacolare di fatto l‟ingresso degli altri comunisti nello stesso mercato.”92 In conclusione, per la dottrina prima richiamata, non occorre giungere all‟estrema conseguenza di negare in radice ogni possibilità di utilizzo indipendente del marchio comune, come ritiene chi vede nella comunione di beni immateriali esclusivamente una comunione di tipo germanico o che teme la polverizzazione dell‟esclusiva, ma si deve ammettere che l‟art 1102 1°comma sia compatibile con la natura trascendente del marchio. In senso contrario un‟altra parte della dottrina nega la suddetta compatibilità ritenendo che i limiti ex art. 1102 all‟utilizzazione individuale della cosa comune non sembrino ben adattarsi al caso della comunione di marchio. Quanto al limite della destinazione della cosa comune, l‟orientamento dottrinale ora citato, richiamando il concetto di destinazione elaborato dal Branca93, sostenendo quindi la prevalenza della volontà dei comunisti sulla naturale destinazione del bene, constata come “il suddetto limite ben poco vale nell‟ambito della 92 RAMPONE, op. cit., p.120 ss. 42 comunione di marchio dal momento che il principio della supremazia della volontà dei condomini, ovviamente, mal si concilia con il sistema dei marchi, dove il segno svolge una o più funzioni tipiche che difficilmente potrebbero essere travolte dalla volontà del titolare o dei titolari. (…) Il presupposto della disciplina codicistica è che il comunista può fare uso della cosa comune, oltre che della propria quota, liberamente purché non intacchi la destinazione naturale del bene. Al contrario, il principio posto alla base della fattispecie della comunione di marchio richiede che i contitolari si pongano in relazione ad un limite ulteriore rispetto alla destinazione del bene (il marchio in comunione), ossia quello di dare vita a prodotti identici, benché originati da attività aziendali diverse”94. Quanto all‟ ultimo periodo del primo comma, per un Autore, “occorre innanzitutto distinguere il miglior godimento contemplato da questo articolo da quello contemplato dagli artt. 1106 e 1108 c. c.. Nel primo caso, infatti, si fa riferimento alle sole modificazioni che servono al migliore godimento della cosa da parte del comunista che le compie. Nel secondo caso, invece, si tratta delle innovazioni che permettono il miglior godimento da parte di tutti i comunisti e che, perciò, richiedono almeno il consenso della maggioranza. La ratio di questa distinzione è che fino a quando un singolo comunista può modificare la cosa comune senza farne ricadere gli effetti sul patrimonio degli altri (ovvero senza innovare, ma introducendo mutamenti che riguardano lui solo e non turbano il godimento pieno dei compartecipi), la legge glielo permette”95. A suo avviso, posto che un singolo comunista possa modificare il marchio per il miglior godimento, l‟unica modifica possibile è la registrazione a 94 95 DONATO, op. cit.,p. 68-69 RAMPONE,op. cit., p.124ss. 43 nome di un singolo comunista di un marchio di fatto in comune. Un altro Autore96 analizza il problema partendo da una prospettiva diversa, cioè partendo dal presupposto che i contitolari del marchio devono rispettare le esigenze di stretto coordinamento perché sia salvaguardato l‟interesse collettivo (a suo avviso, questa è la condizione legittimante la comunione). Su tale basi, ritiene incompatibile con la comunione di marchio ogni alterazione del suddetto coordinamento, ergo in questo caso ritiene incompatibili le modificazioni della cosa ad opera del singolo partecipante, poiché esse consentono, anche se entro certi confini, la possibilità di apportare delle modifiche al bene. L‟Autore prima citato afferma che “ se si volesse pensare alle modificazioni in relazione ai prodotti contrassegnati dal marchio, magari anche in senso migliorativo, ecco che verrebbe meno la condizione legittimante di cui abbiamo sempre parlato. Può accadere, infatti, che una divaricazione sostanziale della qualità dei prodotti fabbricati e commercializzati dai condomini derivi dal fatto che uno di essi realizzi un miglioramento della qualità del proprio prodotto. La variazione in melius realizzata da parte di uno solo dei contitolari del marchio, può infatti causare le condizioni di un uso decettivo del segno provocato dal permanere del prodotto non migliorato nella sfera degli altri utilizzatori”97. Quanto al secondo comma dell‟art 1102 c.c., Rampone propende per la sua compatibilità con la natura trascendente dei marchi affermando che “è sufficiente che ciascun comunista rispetti il pari diritto degli altri nella misura della quota di ciascuno; entro 96 DONATO, op. cit., p. 71 op. cit., p. 71 97 DONATO, 44 tali limiti potrà cedere la quota e concedere licenze sulla stessa”98. A parere di chi scrive l‟orientamento più condivisibile è quello di Rampone, dal momento che non può ignorarsi il dato positivo dell‟art. 6 CPI e si deve cercare, così come fa l‟Autore del quale abbracciamo la tesi, di adattare la normativa codicistica alla comunione di marchio. All‟inizio di questo paragrafo si è fatto riferimento allo sfruttamento di concerto tra i contitolari del marchio ricordando che esso può essere diretto o indiretto. Per uso indiretto (o sfruttamento negoziale) si intende la concessione di uso in godimento a terzi (o reciproca tra i condomini99); invece, l‟uso diretto (o sfruttamento produttivo) implica, per la natura stessa del marchio, lo svolgimento di un‟ attività d‟impresa nell‟ambito della quale, se svolta collettivamente con altri contitolari del marchio,”100 dà luogo ad una società di fatto, ergo trova applicazione la disciplina societaria. Lo sfruttamento produttivo richiede delle precisazioni sul rapporto tra società e comunione101. Ogni volta che i contitolari utilizzano il marchio nell‟ambito di un‟attività d‟impresa comune, allora, essendo inammissibile la “comunione d‟impresa”102, dal momento che il codice civile contempla, all‟art 98 RAMPONE, 2248,103 unicamente la op. cit., p.123 L‟ammissibilità di una licenza interna alla comunione, e cioè concessa da uno ad altro 99 contitolare, è fuori discussione tanto più che è stata confermata da Trib. Milano 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss 100 RAMPONE, op. cit., p.118 sarebbe l‟esercizio di un‟ attività produttiva 101 BRANCA, op. cit., p. 18, “Una cosa (comunione d‟esercizio o dinamica, società), altra sarebbe invece il godimento, che si attua mantenendo un‟attitudine passiva, conservando i beni alla loro destinazione normale (comunione di godimento o statica, comunione). 102 GALGANO, op. cit., p.568, “Ricorre una comunione d‟impresa quando più persone utilizzano i beni, dei quali sono comproprietari, esercitando in comune un‟attività d‟impresa e, tuttavia, fra esse non è intercorso un contratto, quale il contratto di società, diretto a modificare la condizione giuridica dei beni utilizzati, i quali restano, perciò, beni in comunione”. 103 Art. 2248 c.c. “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III ( artt. 1100ss.)”. 45 comunione a scopo di godimento, si costituisce una società di fatto “la cui disciplina regolerà i rapporti tra condomini e l‟utilizzo del marchio nell‟ambito di un‟attività d‟impresa comune, ma sopravvive anche la comunione di marchio per regolare i rapporti tra i comunisti in quanto tali e non in quanto soci”104. 104 RAMPONE, op. cit., p.117; Relativamente ai rapporti tra i comunisti in quanto tali e non in quanto soci “Le regole della comunione regoleranno i rapporti tra i condomini in merito ai termini e condizioni entro cui concedere l‟uso dello stesso alla società di fatto nonché, ad esempio, il diritto di disporre della quota di marchio ex art. 1103 c.c.; oppure il diritto di agire in giudizio per la conservazione del diritto ex art.1104 c.c. 46 1.6.3 Art. 1103 c.c.(Disposizione della quota) L‟art. 1103 c.c. dispone che “1. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. 2. (…)”. La norma in esame riguarda il profilo dello sfruttamento negoziale o indiretto del marchio cioè gli atti di disposizione della quota e le licenze del titolo che ciascun contitolare può porre in essere. L‟ applicazione del principio della libertà di disposizione della quota ex art. 1103 c.c. alla comunione di marchio, suscita la preoccupazione che “le decisioni di uno solo o di alcuni o anche della maggioranza possano alterare gli equilibri concorrenziali esistenti tra i partecipanti alla comunione, favorendo l‟ingresso, a vario titolo, di terzi nel mercato dello sfruttamento del bene comune”105. Nonostante le suddette preoccupazioni, non si può negare la lettera dell‟art. 1103 c.c., infatti, per quanto riguarda gli atti di disposizione della quota, è opinione diffusa che il singolo comunista possa cedere la propria quota liberamente, personalmente ritengo che esso possa farlo a favore di uno o più aventi causa scelto/i anche al di fuori del gruppo dei comunisti. Ritengo che, una volta ammessa la libera cessione della quota, non abbia senso discutere se sia consentita soltanto a favore di un unico avente causa ovvero se il singolo contitolare possa frazionare liberamente la propria quota tra più aventi causa, dal momento che i problemi legati alla contitolarità del marchio e all‟uso plurimo dello stesso restano sempre gli stessi sia che il numero dei contitolari resti invariato sia che lo stesso aumenti. Quanto alla scelta dell‟ avente causa o degli aventi causa, ritengo che anch‟essa debba essere libera cioè nego che in capo agli altri 105 SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE,op. cit., p. 88 47 contitolari ci sia il diritto di prelazione,106 salvo il caso in cui si tratti di comunione derivata mortis causa. Alcuni Autori107 hanno ricavato la sussistenza di tale diritto dal rinvio generale dell‟ art. 1116 c.c. alle norme in tema di divisione ereditaria e, in particolare, all‟art. 732 c.c.,108 sul retratto successorio. “Tale norma, però, oltre ad avere carattere eccezionale,109 non è sistematicamente riconducibile alla divisione ereditaria e, soprattutto, è in contrasto con l‟art. 1103 c.c. che, invece, stabilisce la libera cedibilità della quota”.110 Per quanto riguarda la licenza, al fine di stabilire se il singolo comunista possa “cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della sua quota”, la dottrina maggioritaria 111 riconduce tale contratto alla figura della locazione e, sulla base del disposto dell‟ art. 1108.3 c.c.,112 afferma che se la licenza ha durata ultranovennale occorre il consenso unanime dei comunisti, mentre se ha durata infranovennale è ritenuta un atto di ordinaria amministrazione, ergo deve essere concessa con le maggioranze ex art. 1105 c.c. Altra dottrina113 distingue tra licenze esclusive e In questo senso SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 89; RAMPONE, op. cit., p. 123 nota 52. 107 Per un ampio dibattito dottrinale sull‟argomento si veda UBERTAZZI, op. cit., p. 183 108 Art. 732 c.c.( Diritto di prelazione) “1. Il coerede, che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall‟ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall‟acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. 2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.” 109 In questo senso BRANCA, op. cit., p. 155 “ L‟art. 1103 c.c. non pone altri limiti che quello della quota al potere di disposizione del singolo compartecipe. Perciò l‟ art. 732 non è estensibile alla comunione in generale, tanto più che è nato e si è consolidato per ragioni particolari nella sola comunione ereditaria”; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 89. 110 RAMPONE, op. cit., p. 123 nota 52. 111; GUIDI, sub art. 20 l. i., in UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, terza ed., Padova, 2004, p.1543. Per un ampio dibattito dottrinale sull‟argomento si veda UBERTAZZI, op. cit., p. 183., 112 Art. 1108.3 c.c. “E‟ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”. 113 VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., p. 370 106 48 non esclusive, altra114 ancora abbandona qualunque distinzione e richiede sempre e comunque l‟ espressione della unanimità dei consensi da parte dei contitolari. A parere di chi scrive, l‟ art. 1103 c.c. è applicabile alla comunione di marchio e il principio della libera disposizione della quota da parte del contitolare deve essere concretamente attuato consentendo a ciascun contitolare di stipulare contratti di licenza a prescindere dalla volontà degli altri contitolari. Si ritiene che lo sfruttamento negoziale attuato mediante i contratti di licenza non alteri le modalità dell‟uso plurimo del marchio dal momento che il licenziante, attraverso le clausole del contratto, ha la possibilità di impartire al licenziatario delle direttive sull‟uso del segno, di controllare che le stesse vengano attuate e di risolvere il contratto di licenza nel caso di violazione delle suddette direttive. 114 LEVI, Cenni sulla comunione d’invenzione, in Probl. attuali. dir. ind., Milano, 1977, p. 705 49 1.6.4 Art. 1104 c.c.(Obblighi dei partecipanti) Ai sensi dell‟art. 1104 c.c.“1. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”. Secondo un‟opinione dottrinale, “questa norma implicitamente riconosce che tutti i partecipanti sono obbligati a conservare e mantenere la cosa comune idonea al normale godimento secondo la destinazione impressale dal costituente o dalla maggioranza ex art. 1108 c.c.”.115 Per un Autore, le spese funzionali al godimento della cosa comune “devono essere a carico di tutti non tanto perché ciascuno beneficia dei vantaggi della cosa (cuius commoda eius et incommoda) quanto perché (…) è un interesse della comunione tenere il bene in istato di poter servire. In breve la norma che commentiamo si limita a dire che a mantenere la cosa in quello stato e nella sua capacità di godimento sono obbligati tutti i compartecipi”.116A parere di chi scrive, la norma in esame è sicuramente applicabile alla comunione di marchio perché in questo contesto è necessaria una disposizione che individui i soggetti obbligati al pagamento di alcune spese necessarie, addirittura, all‟esistenza del bene in comunione. Mi riferisco alle spese necessarie per testimoniare l‟uso del marchio, quali ad esempio le spese per la pubblicità, le tasse di rinnovo della registrazione, a quelle necessarie ad evitare l‟uso decettivo del segno, quali ad esempio quelle per realizzare un uso concertato del marchio attraverso l‟adozione delle stesse modalità di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti 115 RAMPONE, 116 BRANCA, op. cit., p. 126 op. cit., p. 155 50 marcati (il non uso del marchio e l‟uso decettivo dello stesso sono cause di decadenza). 51 1.6.5 Art. 1105 c.c.(Amministrazione) e Art. 1108 c.c. (Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) “ La ratio che distingue gli atti di cui agli artt. 1105-1108, è frutto della tensione che si avverte in tutto il Titolo VII e che caratterizza le due opposte prospettive con cui considerare il fenomeno della comunione, intesa come sintesi oppure come somma delle singole volontà di ciascun partecipante. La soluzione adottata dal codice è di modulare il grado di partecipazione collegiale alle decisioni dei comunisti in funzione della rilevanza dell‟atto da compiere sul bene comune.”117 L‟art. 1105, 2°comma, infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione stabilisce che le relative deliberazioni devono essere assunte dalla maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, mentre l‟art. 1108 commi 1° e 2°, per le innovazioni e gli altri atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione, richiede una maggioranza diversa, cioè la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune. Quanto alla compatibilità delle norme in esame con la contitolarità di marchio, un orientamento dottrinale sostiene che “la disciplina civilistica incontri difficoltà a gestire anche i momenti organizzativi e procedurali della comunione di marchio”118 mentre un altro119, cerca di individuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla comunione di marchio al fine di applicare gli articoli 1105 e 1108 c.c. Per l‟orientamento appena citato, sono atti di ordinaria amministrazione quelli conservativi funzionali ma non necessari al godimento della cosa comune (in tali atti rientrano quelli di pianificazione e realizzazione della pubblicità quando 117 RAMPONE,op. 118 119 cit., p. 129 DI CATALDO,op. cit., p. 13 RAMPONE,op. cit., p. 129 52 riguardino iniziative diverse quanto a modalità e costi rispetto a quelle già effettuate in passato senza tuttavia spingersi fino ad innovare il messaggio), quelli che si limitano alla regolare gestione del bene comune nonché quelli volti ad una sua più proficua o più comoda utilizzazione qualora ciò non importi né innovazione né mutamento della destinazione economica (ad esempio la cura dei rapporti con i licenziatari, la conclusione di contratti di licenza infranovennale, l‟ estensione del marchio per altri servizi o prodotti della stessa specie di quelli già contraddistinti); sono atti di straordinaria amministrazione, gli atti che importano innovazione (cioè gli atti che mutano il contenuto del diritto di esclusiva, ad esempio, la registrazione di un marchio di fatto nel caso in cui il marchio comune abbia assunto rinomanza ex art. 20.1c) CPI tale da garantirgli una protezione ultramerceologica) o che mutano la destinazione della cosa comune ( cioè gli atti che mutano il messaggio insito nel marchio). Personalmente condivido la classificazione effettuata dalla dottrina ora ricordata, ma dubito che gli artt. 1105 e 1108 c.c., anche se ritenuti compatibili con la comunione di marchio, possano trovare concreta applicazione. Ritengo ad esempio inapplicabile l‟art. 1105, 4° comma120 in quanto “ l‟assenza di accordi tra i condomini per l‟uso comune del marchio, ed a maggior ragione il rifiuto, da parte di taluno di essi, di addivenire ad intese del genere, non può certo dare spazio alla creazione di un regolamento da parte del giudice”.121A sostegno di questa posizione ricordiamo la sentenza del Tribunale di Milano dell‟11 giugno 1992 nella quale si legge “l‟ordine di ottemperare al Art. 1105.4 c.c. “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l‟amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all‟autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”. 121 DI CATALDO, op. cit., p. 13 ss. 120 53 principio secondo il quale i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all‟amministrazione della cosa comune e il dovere di osservare le modalità concordate relative all‟uso del marchio non può essere adottato dal Tribunale perché riflette un comportamento generale ed astratto previsto come tale dalla norma dell‟art 1105 c.c. e non l‟attuazione del diritto nel caso concreto”.122 122 Cfr. Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss 54 1.6.6 Art. 1106 c.c.(Regolamento della comunione e nomina di amministratore) L‟art. 1106 c.c. prevede che “1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato nell‟articolo precedente, può essere formato un regolamento per l‟ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune”. Secondo un Autore123, le norme contenute negli artt. 1100 ss. c.c. sono essenzialmente dispositive pertanto “sono ammissibili anche quei regolamenti della comunione aventi fonte e meccanismo di formazione più o meno diversi. Non si contesta e il silenzio del codice non permette tuttavia di contestare che essi possano essere formati dal costituente nella disposizione testamentaria con cui si dà origine alla comunione ereditaria o ovviamente da tutti i compartecipi se si ecceda l‟ordinaria amministrazione. A parte tali differenze questi regolamenti hanno in comune di essere destinati, con un insieme di regole, a disciplinare in futuro l‟ azione dei compartecipi in merito al bene”.124A parere di chi scrive, l‟ art. 1106 è la norma che presenta meno dubbi di compatibilità perché nella comunione di marchio il coordinamento tra comunisti è fondamentale e il regolamento in questione rappresenta, appunto, uno strumento di concertazione nell‟uso del marchio. Già a proposito del couso del segno ho evidenziato la necessità che i prodotti marcati abbiano le stesse caratteristiche se si vogliono evitare ipotesi di inganno del pubblico e l‟idoneità del regolamento della comunione a soddisfare tale necessità attraverso la disciplina delle modalità di fabbricazione e commercializzazione del prodotto.125 123 BRANCA, op. cit., p. 200 op. cit., p. 200 125 In questo senso RAMPONE, op. cit., p. 135; DI CATALDO, op. cit., p.12, il quale accosta concettualmente il regolamento della comunione di marchio ad un accordo consortile per organizzare “lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”( art. 2602 c.c.) 124 BRANCA, 55 Quanto all‟esecuzione coattiva del regolamento, personalmente ritengo che essa sia impensabile dal momento che “il regolamento punta all‟integrazione dell‟attività di produzione e commercializzazione del prodotto, esso quindi, con tutta evidenza, si traduce in tutta una rete di prestazioni di fare, come tali sicuramente incoercibili”.126 Nel caso “Fioravanti”,127 ad esempio, la domanda degli attori, i quali chiedevano al giudice di ordinare ai convenuti di ottemperare al principio secondo il quale tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell‟ amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c.) e il dovere di osservare le modalità concordate, nella sentenza di primo grado128, è stata respinta con la motivazione prima ricordata a proposito dell‟inapplicabilità dell‟art. 1105.4 c.c. (vedi p. 46) e, nella sentenza di appello,129 è stata parimenti respinta con la seguente motivazione: “Pur dandosi atto che, nel caso in esame, non si tratta di astratta enunciazione della volontà legislativa, stante la documentata controversia in atti, si deve comunque confermare l‟ improponibilità della domanda, sul rilievo che una siffatta pretesa non trova nel nostro ordinamento la possibilità di una tutela coattiva: il regolamento di comunione deve essere spontaneamente negoziato ed accettato dai comunisti, né può essere imposto dall‟autorità giudiziaria”. Un‟ ultima notazione relativa al regolamento della comunione riguarda la differenza tra questo tipo di accordo e quei contratti DI CATALDO, op. cit., p.15 Il caso “Fioravanti” riguarda la controversa titolarità del marchio “Fioravanti.” Il Tribunale di Milano, nella sentenza dell‟ 11giugno 1992, dichiara che tra i tre fratelli Fioravanti, Mario, Guido e Corrado, esiste la comunione dell‟omonimo marchio; la Corte d‟Appello di Milano, nella sentenza del 20 giugno 1995, dichiara la Corrado Fioravanti s.r.l. decaduta dal marchio comune a decorrere dal 1981 e conferma tutte le altre statuizioni del primo giudice; la Corte di Cassazione, nella sentenza del 9 marzo 2001, rigetta i ricorsi davanti alla stessa proposti. A titolo informativo ricordiamo che dal 2008 il marchio “Fioravanti”,a seguito di una cessione, appartiene in esclusiva al Nuovo Pastificio Italiano s. r. l.. 128 Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 927 129 App. Milano, 20 giugno,1995, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 935s 126 127 56 noti nella prassi come “accordi di coesistenza”. Secondo un Autore “questi ultimi non servono a regolare i rapporti tra condomini, quanto –al contrario- proprio ad evitare che lo sconfinamento delle attività di diversi imprenditori titolari di marchi limitrofi porti nel tempo a costituire tra loro una comunione incidentale di marchio.”130 La Corte di Cassazione, tuttavia, nella sentenza 19 ottobre 2004, n. 20472 ha precisato come detti accordi “possono riguardare anche l‟utilizzazione di uno stesso marchio, come nell‟ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso di frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti (…)”. Anche se ritengo applicabili gli accordi di coesistenza alla comunione di marchio, devo precisare che gli accordi in questione hanno una natura profondamente diversa da quella del regolamento ex art. 1106 c.c. . “Quest‟ultimo ha infatti natura normativa, frutto di una potestà regolamentare avente fonte nella legge; laddove gli accordi di coesistenza hanno natura contrattuale. Ancora, il regolamento ha efficacia propter rem, l‟ accordo di coesistenza ha efficacia personale; il regolamento vincola anche la minoranza dissenziente, l‟accordo di coesistenza vincola solo le parti che hanno manifestato il loro consenso.”131 Per coloro che vedono delle similitudini tra contitolarità del marchio e marchio collettivo,132 può essere di qualche interesse evidenziare anche la differenza tra il regolamento ex art. 1106 c.c. e il regolamento del marchio collettivo. Il regolamento, nel caso del marchio RAMPONE, op. cit., p. 136 RAMPONE, op. cit., p. 137 131 In questo senso DONATO, op. cit., p. 101, “Le due fattispecie, naturalmente ,non sono 132 identiche; non vi è dubbio, infatti, che molte siano le differenze in atto: innanzitutto la questione della titolarità.(…) Però in entrambi i casi l‟uso è plurimo e in entrambi i casi si avverte l‟esigenza che i vari utilizzatori, pur liberi di far uso del segno, non ingenerino confusione verso il pubblico”. 130 57 collettivo, è elemento necessario per ottenere la registrazione e deve prevedere un preciso disciplinare che fissi le modalità dell‟uso del marchio tra i vari utilizzatori, pena la decadenza dal diritto. L‟art. 157 CPI, infatti, a pena di irricevibilità della domanda di registrazione, richiede che unitamente alla domanda medesima sia allegato il regolamento di cui all‟art. 11 CPI;133 l‟adozione del regolamento cui fa riferimento l‟ art. 1106 c.c., invece, è facoltativa e la norma ora citata non prevede un contenuto minimo dell‟accordo tra i comunisti né alcuna forma di controllo sull‟attuazione dello stesso così come avviene per il marchio collettivo. Art. 11.2 CPI “I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda”. 133 58 1.6.7 Art. 1111 c.c.(Scioglimento della comunione) L‟art. 1111c.c. consente ad ogni comunista di chiedere lo scioglimento della comunione salvo che il giudice imponga una dilazione (non superiore a cinque anni) ove lo scioglimento immediato pregiudichi gli altri comunisti; il un patto relativo alla durata della comunione non potrà comunque impedire lo scioglimento per un periodo superiore a dieci anni e consente all‟autorità giudiziaria, se gravi circostanze lo richiedono, di ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. L‟ art. 1112 c.c. esclude poi il diritto di chiedere lo scioglimento “quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all‟uso cui sono destinate.” Ad avviso di chi scrive, tale norma è inapplicabile alla comunione di marchio perché essa fa riferimento alla divisione in natura di un bene materiale, problema che non si pone per il diritto di marchio in quanto è un bene immateriale che, pertanto, può essere diviso senza cessare di servire all‟uso cui è destinato. Personalmente ritengo che lo scioglimento può riguardare unicamente l‟intera comunione,134 quindi, ritenendo che esso coinvolga tutti i contitolari, nego il riconoscimento a ciascuno di essi della facoltà di provocare lo scioglimento della comunione e sostengo che questo debba essere deciso di concerto tra tutti i comunisti (in via eccezionale, considero ammissibile tale facoltà nell‟ipotesi in cui sia in pericolo l‟esistenza stessa del diritto di proprietà industriale, cioè nell‟ipotesi di decadenza del marchio imputabile al comportamento di un singolo comunista). Per questo motivo, ritengo l‟ art. 1111c.c. inapplicabile alla comunione di marchio e senso contrario SCUFFI -FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 93, “Lo scioglimento della comunione del titolo di proprietà industriale può essere parziale, cioè relativo alla posizione di uno o più contitolari, permanendo così la comunione tra gli altri”. 134 In 59 inoltre perché le ragioni poste alla base della norma in questione devono essere ritenute incompatibili con la struttura e la funzione dei diritti di proprietà industriale. La prima delle ragioni suddette “è collegata al disfavore per la comunione, dovuto all‟ imperfezione dei mezzi che regolano i rapporti tra i contitolari e alla limitazione che la comunione stessa arreca al concetto di proprietà, inteso come signoria generale illimitata,”135 la seconda è collegata, invece, al disfavore per i vincoli potenzialmente perpetui. Ad avviso di chi scrive si deve propendere per l‟ incompatibilità della prima ratio perché, “qualora si ritenga che il singolo partecipante alla comunione possa sfruttare liberamente, in via diretta o produttiva, il bene comune, vengono meno le ragioni di diffidenza verso la comunione che anzi, paradossalmente, introduce una sia pur limitata (ai contitolari) libera concorrenza all‟ interno della posizione di esclusiva riconosciuta dal titolo. Inoltre, a differenza della comunione di diritti relativi a beni materiali regolata dal codice civile, rispetto alla quale non è possibile predeterminare una durata massima, la durata del diritto di proprietà industriale comune è invece prefissata per legge, facendo così venir meno la seconda ratio della norma”.136 Si ricorda che, ai sensi dell‟art. 138.1 lett. c) CPI, l‟atto di divisione deve essere trascritto presso l‟UIBM. Per quanto riguarda la divisione del diritto di marchio in conseguenza dello scioglimento della comunione, secondo una parte della limitatamente dottrina137 alle “essa ipotesi 135 SCUFFI deve di ritenersi divisione ammissibile per classi -FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 93 SCUFFI - FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 94, secondo i quali “uno spunto a favore 136 dell‟ inapplicabilità dei limiti temporali posti dall‟ art. 1111c.c. si può poi ritrovare nell‟art. 159.5, a proposito della rinnovazione della registrazione di marchio. La regola non avrebbe senso, infatti, se non si ammettesse la possibilità della durata del patto di rimanere in comunione superiore a dieci anni”. 137 SENA, op. cit., p. 126 60 merceologiche”,138 secondo un‟altra parte139, invece, essa può essere eseguita con “attribuzione a ciascuno dei condomini di un equivalente in denaro delle loro quote attraverso la concentrazione delle stesse in capo ad un partecipante o per cessione ad un terzo estraneo”140. 138 SENA, 139 op. cit., p. 126 RAMPONE, op. cit., p. 139 140 RAMPONE, op. cit., p. 139 61 1.7 Decadenza del marchio Un caso particolare di scioglimento della comunione ricorre nell‟ipotesi di decadenza del marchio. Posto che può aversi decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso oppure nel caso di illiceità sopravvenuta ai sensi dell‟art 14.2 CPI, per volgarizzazione del segno ai sensi dell‟art. 13.4 CPI e per non uso ai sensi dell‟art. 24.1 CPI, devono distinguersi le diverse ipotesi e verificare se l‟istituto in questione sarà applicabile nei confronti di tutti i comunisti anche nel caso in cui il comportamento che dà origine alla dichiarazione di decadenza sia stato posto in essere da uno solo di loro. Secondo un Autore141, quando la sanzione della decadenza è posta a salvaguardia dei consumatori, cioè nei casi ex artt. 13.4 e 14.2 CPI, essa investe il marchio nella sua interezza anche se dipende dal comportamento di un singolo comunista. “In tal caso, l‟unica consolazione dei condomini che non abbiano provocato la decadenza sarà l‟esercizio dell‟azione extracontrattuale di risarcimento del danno ex art. 2043c.c. e la pubblicazione della sentenza.”142 Quando, invece, l‟istituto in parola non ha l‟obiettivo di tutelare i terzi, bensì di evitare l‟accaparramento di un segno impedendo a terzi l‟uso effettivo nel mercato, cioè nel caso ex art. 24.1CPI, l‟Autore citato ritiene che “nei rapporti esterni, tra comunisti e terzi, per interrompere la decadenza a vantaggio di tutti i partecipanti sia sufficiente l‟uso del marchio da parte anche di un solo comunista; nei rapporti interni si verifichi un‟ipotesi di decadenza pro quota”.143 Per un orientamento dottrinale144, “l‟unicità del diritto di marchio in comunione, se da un lato provoca la decadenza del diritto anche in capo al condomino che con il suo comportamento non ha causato l‟uso ingannevole del marchio, vale, per altro verso, a salvare da decadenza per non uso il condomino che non usi il marchio, quando vi 141 RAMPONE, op. cit., p. 139 RAMPONE, op. cit., p. 139 143 RAMPONE, op. cit., p. 140 144 DI CATALDO, op. cit., p. 17 142 62 sia uso da parte di altro condomino”.145 Si ricorda che il problema è stato affrontato anche nel già citato caso “Fioravanti.”146 La decisione di primo grado ha escluso la decadenza del diritto del condomino per non uso mentre la decisione di secondo grado e quella della Cassazione l‟hanno ammessa. Un‟ Autrice147, riguardo alla massima148 della Corte d‟Appello di Milano, afferma che “la stessa non può essere condivisa per la considerazione che nel caso del mancato uso del marchio oggetto della comunione da parte di uno solo dei comunisti non ricorre la ratio della decadenza, la quale risiede nella necessità di restituire il marchio inutilizzato alla possibilità di adozione da parte di qualsiasi terzo come segno distintivo dei suoi prodotti. (…) Il non uso al quale consegue la decadenza è per definizione un non uso del marchio in assoluto”.149A parere di chi scrive, quando la sanzione della decadenza è posta a salvaguardia dei consumatori, essa investe il marchio nella sua interezza anche se dipende dal comportamento di un singolo comunista e, in questo caso, il condomino che tema l‟estinzione per fatto di altro condomino potrà adire il giudice, anche in via d‟urgenza, per chiedere l‟inibitoria dell‟uso del marchio nei confronti del soggetto che, con il suo comportamento ha messo in pericolo l‟esistenza del segno e per chiedere la divisione della comunione150. Per quanto riguarda la decadenza per non uso, ritengo che essa abbia luogo solo nei confronti del comunista che non usi effettivamente 151 il DI CATALDO, op. cit., p. 17, in questo senso anche Trib. Reggio Emilia,11 giugno 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4501,291, secondo il quale “l‟uso del marchio da parte di uno dei condomini impedisce la decadenza del diritto in capo a ciascun condomino”. 146 Trib. Milano, 11giugno 1992, App. Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 927; Cass., 9 marzo 2001, n.3444, in Giur. ann. dir. ind.,2003, n. 4476,46 147 CAVALLARO, Commento al caso Fioravanti, in Il dir. ind. n.10/1995,p. 939 148 “La Corte ha statuito che dall‟ inattività di uno dei contitolari nell‟uso del marchio in comunione non può non derivare la decadenza di costui dal diritto di usare il marchio già comune, a far tempo da quando l‟ inattività si è protratta per il periodo necessario a far maturare la decadenza stessa” 149 CAVALLARO, op. cit., in Il dir. ind. n.10/1995, p. 939 150 In questo senso anche DI CATALDO, op. cit., p16 151 RAMPONE,op. cit., p. 140 “Il mancato uso di un condomino dovrà essere effettivo e non sostanziarsi, per esempio, in una licenza, ad uno o più degli altri comunisti”; cfr. App. Torino, 145 63 marchio in quanto, proprio perché è vero che “il non uso al quale consegue la decadenza è per definizione un non uso del marchio in assoluto”, non deve dimenticarsi che il segno continua ad essere usato dagli altri comunisti. 9 marzo 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 752; App. Milano, 28 marzo 1980, in Giur. ann. dir. ind, 1980, 313 64 Capitolo 2 Accordi di coesistenza 2.1Definizione e funzioni degli accordi di coesistenza Gli accordi di coesistenza sono contratti di diritto privato attraverso i quali due o più titolari di diritti di marchio (o di altri segni distintivi), potenzialmente interferenti, riconoscono il rispettivo diritto sul proprio marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni.152 L‟utilità di questi accordi è di evitare lo sconfinamento dei marchi in mercati concorrenti con reciproca sottrazione di clientela, nonché di proteggere la loro idoneità distintiva. Dal punto di vista temporale la stipulazione degli accordi in esame può avvenire prima della registrazione, allo scopo di predeterminare gli ambiti di utilizzo di segni in rapporto di interferenza, ma anche successivamente, con finalità tipicamente transattive. Secondo un‟opinione dottrinale, anche se “in non poche circostanze153, e forse quasi sempre i patti di coesistenza mettono fine ad una lite giudiziaria o mirino a prevenirne il sorgere, (…) non si può escludere che un accordo di delimitazione dei marchi sia fatto al di là dell‟esistenza di una lite pendente o minacciata, come pura e semplice manifestazione dell‟ autonomia privata e dell‟ iniziativa economica dei titolari dei marchi. (…) Pertanto, se è vero che di regola gli accordi di delimitazione sono anche delle transazioni, non è escluso che essi diano vita ad accordi del tutto atipici.”154 Non è mancato chi, infatti, nello sforzo di dare all‟istituto una qualificazione giuridica, ne ha riconosciuto la natura di 152 L‟INTA (International Trademark Association) definisce l‟ accordo di coesistenza come “an agreement by two or more persons that similar trademarks can coexist without any likelihood of confusion; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully coexist” “Un accordo tra due o più persone (il quale stabilisce che) marchi simili possano coesistere senza alcun rischio di confusione; (esso) consente alle parti di definire le regole in base alle quali i marchi possono coesistere pacificamente.” 153 Natura di transazione hanno gran parte degli accordi di coesistenza tra marchi sui quali la nostra giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi: Cfr. Trib. Roma, 24 settembre 1984, in Giur. ann. dir. ind., 1986, p.532 ( caso “Valentino”); App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur. ann. dir. ind,1987, p.183 ( caso “Ciocca/ Filatura di Tollegno”); Lodo arb., 2 settembre 1998, in Giur. ann. dir. ind, 1998, p. 3837/3 (caso “Zegna”) 154 SPOLIDORO, Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, in AA.VV., Segni e forme distintive, Milano, 2001, p. 218 65 negozio atipico, “ la cui causa è di trasferire in regolamento contrattuale l‟osservanza di determinate regole di comportamento concorrenziale che traggono origine dalla legge; ciò nell‟interesse di entrambe le parti sotto il profilo di una maggior certezza dei reciproci rapporti concorrenziali”.155 Quanto ai tratti caratterizzanti tali accordi, si può affermare che i segni distintivi, la cui sfera di rilevanza viene disciplinata dalla pattuizione, appartengono a soggetti diversi e tra loro indipendenti e sono potenzialmente interferenti per l‟identità o la confondibilità dei segni ovvero per l‟identità o l‟affinità dei prodotti. CASABURI, Diritto civile e diritto industriale: un rapporto difficile. Riflessione estemporanea sugli accordi di coesistenza tra i marchi, a margine del caso Zegna, in Il dir. ind., n. 5/2004, p. 441 155 66 2.1.1Accordi relativi al medesimo marchio Per la maggioranza della dottrina gli accordi di coesistenza propriamente detti sono solo quelli che hanno ad oggetto marchi interferenti; secondo un Autore, infatti, i patti stipulati da contitolari di un medesimo marchio non fanno parte della categoria degli accordi di coesistenza perché “ questi ultimi non servono a regolare i rapporti tra condomini, quanto –al contrarioproprio ad evitare che lo sconfinamento delle attività di diversi imprenditori titolari di marchi limitrofi porti nel tempo a costituire tra loro una comunione incidentale di marchio” 156 . Personalmente ritengo, invece, che si possa parlare di patti di delimitazione anche con riferimento al marchio in comunione157. In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo la quale gli accordi di coesistenza, “possono riguardare anche l‟utilizzazione di uno stesso marchio, come nell‟ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti.”158 A livello comunitario159 nel caso di contitolarità del segno si è infatti sostenuta l‟ammissibilità di accordi aventi ad oggetto la regolamentazione dell‟uso plurimo del segno (in particolare in caso di limitazioni territoriali) nella misura in cui detta regolamentazione permette di evitare l‟uso decettivo del segno stesso. A parere di chi scrive, la possibilità di stipulare accordi di coesistenza aventi ad oggetto l‟uso di un marchio in comunione, trova il proprio fondamento normativo nell‟art. 6 CPI, il quale statuisce l‟applicabilità alla contitolarità di un diritto di proprietà 156 RAMPONE, op. cit., p. 136 In questo senso anche SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 91 158 Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida al Diritto, 2004, 49, 67 159 Cfr. Sentenza Hag II ,Corte di Giustizia CE, 17 ottobre 1990, causa C- 10/89, HAG GF, in Raccolta, 1990, I- 3711 157 67 industriale delle norme del codice civile in materia di comunione in quanto applicabili, facendo salva la possibilità che intervengano convenzioni in contrario. Ad avviso di chi scrive l‟autonomia privata gioca un importante ruolo nella disciplina del marchio in comunione, soprattutto nella regolamentazione di quegli aspetti per i quali la disciplina civilistica risulta incompatibile. L‟art. 6 CPI (D. Lgs. 30/05) sancisce formalmente la validità di “convenzioni” dei contitolari ma ritengo che, di fatto, tale validità fosse riconosciuta anche prima del 2005. Nel più volte citato caso “Fioravanti,”160 infatti, si fa riferimento ad una scrittura privata risalente al 1962 attraverso la quale si attua una delimitazione territoriale dei mercati sui quali utilizzare il marchio in comunione fra i tre fratelli Fioravanti161. La delimitazione territoriale costituisce uno dei possibili contenuti degli accordi di coesistenza. 160 Trib. 161 Milano, 11 giugno 1992, in Il dir. ind. n. 10/95, p.923 Questa la suddivisione territoriale concordata: a Guido fu assegnato il laboratorio per la produzione di gnocchi di Milano con riserva di sfruttamento nella Lombardia e nel Piemonte a nord del fiume Po; a Corrado fu assegnato il laboratorio per la produzione di gnocchi di Trieste con riserva di sfruttamento nelle tre Venezie e all‟estero; a Mario fu assegnato il laboratorio per la produzione di gnocchi di Genova con riserva di sfruttamento in tutto il territorio nazionale a sud del fiume Po. 68 2.1.2Accordi relativi a marchi interferenti:il Caso Apple Gli accordi di coesistenza hanno ad oggetto, nella maggior parte dei casi, segni potenzialmente interferenti. L‟interferenza può derivare dall‟identità o dalla somiglianza tra i marchi ovvero dall‟affinità o identità dei prodotti o dei servizi che i marchi interessati contraddistinguono. Si ricorda che ai sensi dell‟art. 20.1 lett. a-b CPI e dell‟art 9.1 lett. a-b del Regolamento sul marchio comunitario162, il marchio conferisce al titolare della registrazione il diritto di vietare a terzi l‟uso nell‟attività economica di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini quando, a causa dell‟identità o somiglianza tra i segni e a causa dell‟identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni.163 “La possibilità di confusione tra marchi significa che il complesso di informazioni che un consumatore ricollega ad un certo marchio può erroneamente essere ricollegato ad un marchio simile. Questo può derivare sia dal fatto che il pubblico ritiene che l‟origine dei prodotti sia comune, sia dal fatto che il pubblico ritiene che l‟origine dei prodotti non sia comune ma sia in qualche modo collegata”.164 Secondo un orientamento dottrinale, i patti di coesistenza “si traducono specificamente nel consenso all‟utilizzazione di segni teoricamente confondibili, ma non Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, da ora in avanti r. m.c. 163 Gli artt. 20.1 lett. c) e 9.1 lett. c) R. m.c. prevedono con riferimento ai marchi che godono di rinomanza, che il titolare del diritto può altresì vietare a terzi l‟uso di un segno identico o simile per prodotti identici o simili se l‟uso del segno senza giusto motivo consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ovvero rechi pregiudizio agli stessi. 164 FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999, p. 279; l‟autore ritiene che le lesioni ad un marchio possono essere effettuate mediante l‟uso di marchi che diano luogo a: confusione in concreto; rischio di confusione; rischio di associazione; annacquamento della capacità distintiva; deterioramento dell‟immagine del marchio. 162 69 sentiti come “pericolosi” dal titolare, in quanto estranei al concreto messaggio che il primo marchio vuole recare ai consumatori per volontà del suo titolare”.165 Un esempio di patto avente ad oggetto marchi interferenti è rappresentato dall‟accordo di coesistenza intervenuto tra le società Apple Corps166 e Apple Computers 167 al fine di evitare lo sconfinamento dei marchi in mercati concorrenti con reciproca sottrazione di clientela. Al fine di meglio comprendere la portata della somiglianza tra i marchi riporto di seguito i rispettivi loghi nella grafica originale. Apple Computers Apple Corps Nel 1989, Apple Corps, la casa discografica dei The Beatles, siglò un accordo di coesistenza con Apple Computer. L‟accordo riconobbe la somiglianza tra i rispettivi marchi e stabilì delle regole per disciplinare la pacifica coesistenza dei due marchi interferenti. Secondo i termini dell‟accordo, Apple Computers avrebbe avuto il diritto esclusivo di usare il proprio marchio su componentistica per computers, accettando di non utilizzarlo per contraddistinguere computer equipments per la registrazione e per la riproduzione musicale; Apple Corps avrebbe avuto il diritto esclusivo di usare il proprio logo in relazione ad ogni 165 SPOLIDORO, 166 op. cit., p. 204 La Apple Corps Ltd. è stata fondata nel gennaio del 1968 dal gruppo musicale dei Beatles. Il nome dell'azienda fu ideato da McCartney sotto l'influenza di un quadro di René Magritte, il logo fu disegnato da Gene Mahon. 167 La Apple Computer Inc. (dal 2007 Aplle Inc.) venne fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak nel 1976 a Cupertino, nella Silicon Valley in California. Il primo logo di Apple Computer è stato progettato da Jobs e Wayne e raffigura Sir Isaac Newton seduto sotto un albero di mele. Quasi subito, però, questo logo è stato sostituito da Rob Janoff's con la sagoma di una mela morsicata color arcobaleno (Rainbow apple). Dal 1998 il rainbow "bitten" logo è stato sostituito dalle versioni monocromatiche, nei colori bianco o nero. 70 servizio o prodotto il cui principale contenuto fosse la musica o la riproduzione musicale. Entrambe le parti inoltre non avrebbero tentato di invalidare le registrazione dei rispettivi marchi. Come rileva un‟Autrice,168 i problemi legati a questo trademark coexistence agreement nacquero “quando la Apple computers lanciò il software iTunes, un iTunes store (un negozio virtuale dal quale la musica poteva essere scaricata mediante l‟utilizzo dell‟ iTunes software) e l‟iPod , la Apple Corps citò la Apple Computers sostenendo la violazione dell‟accordo di coesistenza in virtù dello sconfinamento perpetrato in uno dei fields riservati ad Apple Corps. La Corte inglese adita non accolse la pretesa della parte attrice ritenendo che il logo venisse utilizzato per contraddistinguere un programma informatico e non in relazione alla musica riprodotta dallo stesso”.169 Si può affermare che le società in questione non si dimostrarono particolarmente lungimiranti in quanto non furono in grado di prevedere lo sviluppo della tecnologia nei software e le proprie prospettive di espansione sul mercato170. Ad avviso di una parte della dottrina, “malgrado gli sforzi di anticipare contrattualmente i futuri sviluppi, il rapporto che si instaura con l‟accordo di coesistenza è normalmente destinato ad una serie di successivi adattamenti (…). Per questi motivi i contratti di coesistenza sono contratti “incompleti”, suscettibili di modifiche e variazioni concordate fra le parti nel corso della loro attuazione e che 168 DI BON, Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust, in PMI N. 6/2008, p. 24 169 DI BON, op. cit., p. 24 170 DI BON, op. cit., p. 27 “Particolare attenzione dovrà essere riservata alla pianificazione futura dell‟ attività: è essenziale che l‟impresa si prefiguri i possibili sviluppi della propria presenza sul mercato, in particolare individuando i settori merceologici ovvero i territori geografici nei quali, ragionevolmente, potrebbe espandersi e nei quali potrebbe confliggere con le altre imprese parti dell‟ accordo. Di tale essenziale aspetto dovrà rendersi conto nella redazione del testo contrattuale”. 71 presuppongono una certa collaborazione tra esse.”171 Per concludere l‟analisi del caso Apple si ricorda che ogni controversia relativa al marchio “Apple” si è definitivamente conclusa nel 2007, anno in cui Apple Corps ha ceduto il proprio marchio alla Apple Computers (oggi Apple Inc.). Proprio con una cessione si è conclusa un‟altra vicenda che ha coinvolto un altro marchio della Apple Inc.: il marchio“iPhone”. La società di Cupertino aveva registrato in Cina il marchio “iPhone” nel 2002, ma compì l‟errore di legarlo specificatamente ad hardware e software e non ad apparecchi e dispositivi telefonici, per questo due anni dopo il marchio "i-phone” fu astutamente registrato da una piccola società cinese (Hanwang Technology) legandolo ad “apparecchi e dispositivi telefonici" in maniera completamente legale (tanto che furono messi in commercio telefoni cellulari contrassegnati con il marchio “i-phone” appena registrato). Dopo lo sbarco dell' iPhone in Cina, si verificò un caso di coesistenza di marchi interferenti: “i-phone” ed “iPhone.” Il 5 gennaio 2010 il marchio “i-phone” è stato ceduto dalla società cinese Hanwang Technology alla Apple Inc. 171 SPOLIDORO, op. cit., p. 216 72 2.2Validità e fondamento giuridico La questione della validità di accordi che possono lasciar convivere marchi simili per prodotti affini, che vengono stipulati per risolvere controversie che potrebbero concludersi con una declaratoria di nullità del o dei marchi di una delle parti in conflitto e/o con una condanna per contraffazione, ha dato luogo ad un intricato nodo interpretativo che analizzerò tenendo distinti i periodi antecedente e successivo l‟entrata in vigore del D. Lgs. n. 480/1992 e le correlate posizioni della giurisprudenza e della dottrina e considerando anche il profilo dell‟eventuale inganno per il pubblico. Posto che non esiste una disciplina propria del contratto, legislativamente tipizzata, la dottrina ha individuato nell‟accordo di coesistenza un contratto atipico e quindi un implicito riferimento alla validità di quest‟ultimo nell‟art. 1322, 2°comma, c.c. 172 dal momento che si ritiene che il patto in questione persegua “un interesse meritevole di tutela”. Secondo un orientamento dottrinale ,173tra le principali caratteristiche socialmente apprezzabili degli accordi dei quali ci occupiamo, si deve ricordare “l‟idoneità a risolvere in modo concordato e durevole una situazione di incertezza dannosa per le parti; l‟idoneità a circoscrivere la portata delle facoltà negative del titolare riducendole alle reali esigenze di tutela dello sfruttamento delle facoltà positive, con conseguente apertura di spazi disponibili ai concorrenti in settori affollati di registrazione (…).” Chiarito che gli accordi di coesistenza devono essere valutati positivamente alla stregua dell‟art.1322, 2° comma, c.c., occorre ricordare che “resta il limite secondo il quale in tanto l‟accordo di coesistenza è valido in quanto sia adeguato a raggiungere lo scopo in vista del quale esso appare degno di protezione giuridica: questo Art. 1322.2 c. c. “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi, aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l‟ordinamento giuridico”. 173 SPOLIDORO, op. cit., p.212; MAGGI, Sulla validità e sugli effetti degli accordi di coesistenza dei diritti di marchio nei confronti dei terzi, in Riv. dir. ind., 2004, II, p.311 172 73 controllo è infatti necessario ogni volta che si tratti di applicare l‟art. 1322, 2°comma, c. c.. Questo principio si traduce in pratica soprattutto nella necessità di considerare non validi gli accordi di delimitazione che (…) siano ex ante manifestamente inadeguati a realizzare in concreto l‟obiettivo di evitare incertezze per le parti e d‟impedire l‟inganno del pubblico sui prodotti e sui servizi.”174 Un altro riferimento normativo che, secondo un Autore,175 implicitamente conferma la legittimità degli accordi di coesistenza, è rappresentato dall‟art. 43, 4°comma, r.m.c., il quale, disciplinando l‟esame dell‟opposizione, stabilisce espressamente che “l‟Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad una conciliazione”. La maggioranza della dottrina,176 inoltre, ha da sempre individuato la base normativa della validità degli accordi che ci interessano, prima dell‟emanazione del CPI, nell‟art. 1, 1° comma, l.m.177 e, ora, nell‟art.20, 1° comma, CPI178. Le norme in questione prevedono che il titolare di un diritto di marchio possa vietare ai terzi di utilizzare un segno con esso interferente “salvo proprio consenso”. Secondo Spolidoro, il consenso cui fanno riferimento le norme menzionate è un consenso di “grado uno”, cioè, “un‟espressa autorizzazione dell‟uso potenzialmente oggetto di un‟azione inibitoria, che può essere il contenuto di una dichiarazione di volontà unilaterale o SPOLIDORO, op. cit., p. 212 SPOLIDORO, op. cit., p. 211 176 Cfr. SPOLIDORO, op. cit., p. 211; MAGGI, op. cit., p. 309; CASABURI, op. cit., p. 442; SENA, op. cit., p. 185 177 Art. 1, 1° comma, l.m. “ 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 178 L‟ art. 20, 1°comma, CPI riproduce il testo del vecchio art. 1, 1°comma l.m. 174 175 74 di un vero e proprio accordo contrattuale.”179 A questo proposito, è opportuno ricordare che l‟inciso “salvo il proprio consenso” è stato introdotto nell‟art. 1, 1° comma, l.m. con la riforma attuata dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ma che anche nel vigore della vecchia legge del 1942, gli accordi di delimitazione nell‟uso di marchi erano stati riconosciuti legittimi dalla giurisprudenza. A titolo di esempio si può ricordare il caso “Ciocca/Tollegno”180: in primo grado il Tribunale di Milano181 aveva riconosciuto la legittimità degli accordi in oggetto sul presupposto che i diritti sui marchi rientrano fra i diritti disponibili, di cui un soggetto può disporre mediante rinuncia; in secondo grado, la Corte d‟Appello di Milano182, in senso contrario, statuiva che “l‟accordo transattivo con il quale il titolare di un marchio concede ad un terzo l‟uso di un segno distintivo confondibile con il proprio è sostanzialmente un atto dispositivo del proprio segno, ossia il cedere al terzo il diritto di usare il marchio unitamente al titolare, concretando la coesistenza di marchi confondibili, ed è nullo in quanto ha per oggetto diritti rispetto ai quali sussiste soltanto una limitata capacità dispositiva”. Corte di Cassazione, 184 183 Infine la ha cassato la sentenza della Corte d‟ Appello, ribadendo che “una transazione nella quale si preveda che una delle parti possa proseguire nell‟uso di un marchio, pur simile e confondibile con altro marchio del cui brevetto è titolare l‟altra parte, non costituisce atto SPOLIDORO, op. cit., p. 194, distingue tre gradi del consenso: grado zero (il consenso è inespresso, è una tolleranza cosciente come quella evocata dall‟art. 48, 1° comma, l.m. per la convalidazione del marchio); grado uno (il consenso è un‟espressa autorizzazione dell‟uso potenzialmente oggetto di un‟azione inibitoria, che può essere il contenuto di una dichiarazione di volontà unilaterale o di un vero e proprio accordo contrattuale); grado due (questa espressa autorizzazione è assorbita nell‟ atto di disposizione del diritto di marchio: un atto di disposizione consistente, in senso specifico, nella costituzione di un‟investitura in capo al licenziatario di taluni dei poteri del titolare del marchio sulla registrazione) 180 Il caso riguardava un accordo transattivo con il quale una parte (Ciocca) accettava di rinunciare ad ogni segno distintivo che contenesse la parola “gatto” e l‟altra parte (Tollegno) accettava che Ciocca continuasse ad usare come proprio segno distintivo un marchio che contenesse la figura stilizzata di un gatto. 181 Trib. Milano, 3 maggio 1984, in Rep. Foro it., 1986 n. 12 182 App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur. ann. dir. ind., 1987, p. 183 183 Ricordiamo che, anteriormente alla riforma attuata dal D. Lgs. 480/92, la disposizione dei diritti di marchio era vincolata al trasferimento dell‟ azienda o del ramo d‟azienda 184 Cass. ,19 aprile 1991, n. 4225, in Rep. Foro it., 1991, n. 109 179 75 di disposizione del diritto di esclusiva di quest‟ultima e non è quindi affetta da nullità”. La giurisprudenza successiva alla riforma del 1992 ha senz‟altro riconosciuto la validità degli accordi di coesistenza.185 Sotto il profilo dell‟inganno dei consumatori che potrebbe derivare dagli accordi di coesistenza che cristallizzano la convivenza di marchi confondibili, personalmente ritengo che, in forza di questi accordi, non dovrà comunque mai consentirsi un uso decettivo del marchio e che, in via analogica, debba trovare applicazione l‟art. 23,4° comma, CPI. Il patto di coesistenza è un atto dispositivo, il CPI all‟art. 23, 4° comma,186 per altre ipotesi di disposizione del diritto di marchio, prevede che “in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del pubblico” ergo il consenso del titolare non può comunque tradursi in inganno per il pubblico; “quando tale ingannevolezza sussiste, il contratto (consenso o accordo di coesistenza) sarà nullo e la nullità del marchio successivo per difetto di novità potrà essere fatta valere, ai sensi dell‟art. 59,1° comma, l.m.187 (ora art. 122, 2°comma, CPI188) dal titolare del diritto anteriore, il quale potrà anche 185 La validità di accordi di coesistenza tra marchi è attestata da Trib. Milano, 26 febbraio 1996, in Rep. Foro it.,1999, p. 98; Trib. Milano, 16 marzo 2000, e App. Milano, 9 gennaio 2004, entrambe in Riv. dir. ind., 2004, , p. 277 ; Cass. civ.,Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida al Diritto, 2004, 49, 67 “Gli accordi di coesistenza non hanno carattere “dispositivo”, poiché non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio (…)” 186 Anteriormente all‟ emanazione del CPI l‟art. 15,4°comma, l.m. conteneva la stessa disposizione. 187Ricordiamo che il D. Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, ha sancito il passaggio dal regime di nullità assoluta a quella relativa, ha cioè soppresso la legittimazione dei terzi e del Pubblico Ministero all‟ azione di nullità, quando essa sia fondata sul conflitto con anteriori diritti di marchio. Il regime di nullità relativa si collega al rilievo del consenso del titolare del marchio e alla liberà di scelta di quest‟ultimo se agire o non agire per la contraffazione del marchio. FRASSI, Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al D. Lgs. 447/99, in Riv. dir. ind.,2000, p. 164, secondo la quale “Fino alla riforma del 1999, gli accordi di coesistenza erano sempre soggetti alla spada di Damocle che un terzo agisse per far dichiarare la nullità per mancanza di novità del segno successivo (…) sono oggi più stabili perché la questione del difetto di novità è, nel sistema della nullità relativa, una questione divenuta disponibile.” 188 Art. 122, 2°comma, CPI “L‟azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori (…) può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o avente diritto” 76 agire in contraffazione.”189Per un orientamento dottrinale, “non è plausibile l‟ipotesi che sia automaticamente (o anche solo normalmente) ingannevole la coesistenza di segni simili o identici per prodotti uguali o affini. Perché ci sia inganno occorre insomma qualcosa di più di quello che giustificherebbe, dal punto di vista del titolare del marchio anteriore, un‟azione di contraffazione o di nullità della registrazione posteriore, oppure un‟ opposizione alla registrazione.”190 E‟ mia convinzione che i patti di coesistenza che legittimano la presenza sul mercato di segni interferenti non siano causa, sic et simpliciter, di un inganno del pubblico; tale inganno può essere evitato dalle parti attraverso l‟adozione di distinguishing additions oppure attraverso un‟adeguata informazione del consumatore, o la differenziazione dei prodotti confondibili. 189 SENA, op. cit., p. 187 op. cit., p. 199 190 SPOLIDORO, 77 2.3Efficacia degli accordi di coesistenza Quanto agli effetti degli accordi in questione, la giurisprudenza che si è pronunciata sull‟argomento ha affermato che essi hanno efficacia obbligatoria inter partes.191 Ciò significa che questi patti non limitano la possibilità del titolare del marchio che ha sottoscritto un accordo di coesistenza con un certo soggetto di far valere il suo diritto di esclusiva nei confronti di altri soggetti che non hanno preso parte alla stipulazione e che utilizzano un marchio interferente con il suo.192 Questa tesi è stata seguita nel “Caso Valentino”, nel quale emerge anche il principio secondo il quale gli accordi di coesistenza, essendo dei normali contratti di diritto privato (ergo si applica l‟art. 1372 c.c.), producono i loro effetti nei confronti delle parti e dei loro eredi. “Il caso in esame trae origine da un accordo concluso in sede transattiva nel 1979 da una serie di società facenti capo allo stilista Valentino Garavani, da un lato, e ad un altro stilista, Mario Valentino (in seguito deceduto) e dalla sua società Mario Valentino s.p.a., dall‟altro lato, accordo con il quale le parti, che pretendevano entrambe di essere titolari del marchio “Valentino”, si erano divise i rispettivi diritti di esclusiva in relazioni alle varie classi merceologiche. In base all‟originario accordo del 1979 l‟uso del marchio “Valentino” da solo era stato attribuito a Mario Valentino per il settore delle calzature e della pelletteria e a Valentino Garavani per gli altri settori. Viceversa, nel settore della pelletteria e delle calzature, Valentino 191 In questo senso si veda Trib. Milano, 26 febbraio 1996, in Rep. Foro it.,1999, n. 98, secondo cui gli accordi in parola regolano gli ambiti territoriali e merceologici di utilizzo di marchi interferenti determinando la mera insorgenza di rapporti obbligatori a carico di ciascuna delle parti; Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24909 , in Mass. Giur. It., 2008 “Tali convenzioni hanno efficacia meramente obbligatoria "inter partes" e non limitano la tutela del marchio nei confronti dei terzi, salvo il caso in cui abbiano assunto indirettamente un rilievo esterno, contribuendo ad una diversa delimitazione reale dell'ambito di protezione del segno, con effetti potenzialmente irreversibili anche nei confronti dei terzi e dei consumatori” 192 In questo senso MAGGI, op. cit., p. 311; SPOLIDORO, op. cit., p. 218; cfr Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24909 , in Mass. Giur. It., 2008 “Il carattere relativo di tale vincolo giuridico non impedisce alla società Valentino di agire per opporsi all‟ingresso, nello stesso mercato dei prodotti delle classi 18 e 25, di altri operatori concorrenti, né costituisce ostacolo all‟esercizio, da parte della medesima società, delle azioni di tutela dei propri marchi anteriori contenenti il nome “Valentino” verso l‟altrui pretesa- contra legem –di fare uso di marchi con essi interferenti. 78 Garavani si era impegnato ad usare il segno “Valentino” accompagnato dal cognome Garavani, mentre Mario Valentino e l‟omonima s.p.a. si erano impegnati ad utilizzare il segno “Valentino” accompagnato dal nome Mario nel settore dell‟abbigliamento. I marchi oggetto di questa transazione erano: “Valentino”, “Mario Valentino”, “Valentino Garavani”. Dopo alcuni anni di coesistenza fra i marchi di cui si è detto, entrava nei mercati cui si riferiva l‟accordo con il marchio “Giovanni Valentino” l‟omonimo stilista, figlio di Mario Valentino, il quale concedeva poi alla società inglese Florence Fashion Jersey Limited la facoltà di registrare e di utilizzare il segno costituito dal suo nome”. 193 Nel “Caso Valentino” alcune società facenti capo a Valentino Garavani avevano convenuto la società Florence Fashion per ottenere la declaratoria di nullità della registrazione del marchio “Giovanni Valentino”, in quanto contenente il segno “Valentino”, nonché la contraffazione di esso da parte del marchio “Giovanni Valentino.” La Florence Fashion si era difesa invocando l‟efficacia anche a favore di Giovanni Valentino dell‟accordo transattivo stipulato dal di lui padre, in ragione del fatto che questo accordo era stato sottoscritto da Mario Valentino anche in proprio e che quindi Giovanni, in qualità di erede, avrebbe dovuto succedere al de cuius anche nei diritti derivanti dall‟accordo stesso. La sentenza di primo grado194 ha accolto le ragioni della Florence Fashion, ritenendo che Giovanni Valentino dovesse essere considerato erede di Mario e come tale suo successore nell‟accordo in questione. La sentenza di secondo grado195 ha affermato che l‟accordo di cui si trattava aveva effetto solo tra le parti che lo avevano originariamente sottoscritto e che sarebbe stato quindi privo di efficacia nei confronti di Giovanni Valentino e della Florence Fashion. Con la conseguenza che le società di Valentino Garavani, nonostante la Sul punto v. MAGGI, op. cit., p. 307 Milano, 16 marzo 2000, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277 195 App. Milano, 9 gennaio 2004, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277 193 194 Trib. 79 sottoscrizione dell‟accordo delimitativo del 1979, avrebbe mantenuto i diritti di marchio sul nome “Valentino” nel settore delle calzature e della pelletteria e avrebbe potuto azionare questi diritti nei confronti dei terzi. La sentenza della Corte di Cassazione196 ha confermato la decisione della Corte d‟Appello, la quale non ha negato che Giovanni Valentino fosse uno degli eredi di Mario Valentino, il quale sottoscrisse anche in proprio l‟accordo transattivo del 1979, ma ha sottolineato un profilo importantissimo: l‟irrilevanza della qualità di erede di Giovanni Valentino in ragione della diversità del marchio in contestazione. Ritornando all‟efficacia puramente obbligatoria del patto di coesistenza, “si dovrebbe pensare che esso, per la parte in cui non ha già avuto esecuzione ed in quella in cui determina l‟insorgere di un rapporto di durata, di per sé non circoli con il marchio, salvo che un‟apposita clausola non lo preveda specificatamente. Detta clausola ha peraltro effetto solo per i contraenti e non per l‟eventuale terzo acquirente che ovviamente non può essere vincolato dall‟accordo, cui è pur sempre estraneo. Sono ormai di stile, nei modelli contrattuali più diffusi, le clausole con cui i diritti contrattuali delle parti vengono estesi a beneficio dei relativi licenziatari e alle imprese del gruppo.”197 Quanto all‟efficacia probatoria dell‟accordo di coesistenza, secondo la Decisione della Quarta Commissione di Ricorso UAMI del 30 aprile 2003,198 sembra che essa “debba ritenersi limitata a quel preciso regolamento di interessi privati in esso pattuiti, vale a dire che le parti hanno deciso di non ostacolarsi a vicenda. E‟ assai più discutibile se tale efficacia probatoria debba includere l‟ assenza di confusione sul mercato. Infatti, se da un lato, quest‟ultima è spesso indicata come fondamento 196 Cass. civ., Sez. I Sent., 10 ottobre 2008, n. 24909, in Mass. Giur. It., 2008 op. cit., p. 220, 198 Decisione della Quarta Commissione di Ricorso UAMI del 30 aprile 2003, procedimento R35/2002-4, reperibile sul sito www. oami. europa. eu. L‟ UAMI è l‟Ufficio per l‟armonizzazione a livello di mercato interno con sede ad Alicante 197 SPOLIDORO, 80 dell‟accordo di coesistenza, dall‟altro, si potrebbe ritenere che se non vi è rischio di confusione, l‟accordo è inutile”. 81 2.4Contenuto degli accordi di coesistenza Gli accordi in esame hanno ad oggetto “la concreta delimitazione delle sfere di protezione, con lo scopo di eliminare sia il conflitto economico fra i titolari dei marchi sia il pericolo di inganno per i consumatori. La delimitazione può riguardare la sfera merceologica della registrazione o dell‟utilizzo, la composizione del segno, il territorio in cui esso viene usato, i canali distributivi, la destinazione dell‟offerta o altri aspetti. Nulla vieta che più tipi di delimitazioni concorrano fra loro.199 Secondo una parte della dottrina,200 l‟accordo può avere ad oggetto anche un patto di non aggressione, cioè un patto contenente l‟impegno di non aggredire le rispettive registrazioni. “Esso è senz‟altro valido, quando l‟oggetto della rinuncia sia il diritto a far valere la contraffazione oppure un impedimento relativo alla registrazione. Il patto di non aggressione non sarebbe valido nella parte in cui il contraente si impegnasse a non far valere impedimenti assoluti o decadenze, con la sola eccezione della decadenza per non uso”201. 199 SPOLIDORO, op. cit., p. 227 DI BON, op. cit., p. 26; SPOLIDORO, op. cit., p. 224 201 SPOLIDORO, op. cit., p. 224 200 82 2.5Durata degli accordi di coesistenza Quanto alla durata, la dottrina è divisa sull‟applicabilità agli accordi di coesistenza dell‟art. 2596 c.c. .202 Secondo un orientamento, “la risposta dovrebbe essere affermativa con riferimento alle pattuizioni intercorse tra soggetti che esercitino attività d‟impresa;”203secondo un altro orientamento, invece, il limite temporale ex art. 2596 c.c. non è applicabile perché “il patto di coesistenza normalmente è stipulato per un lungo periodo, o quantomeno presenta caratteri di stabilità. Se la durata e le cause di recesso o di risoluzione sono espressamente disciplinate, con l‟eventuale preavviso, non si pone alcuna questione. (…) Se nulla è detto circa la durata, il contratto dovrebbe intendersi a tempo indeterminato, con la conseguente applicabilità del principio che ciascuna parte può recedere in qualunque momento con un congruo preavviso.”204Secondo un importante lodo arbitrale, però, “le obbligazioni nascenti da un accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno una durata correlata alla durata della situazione reale (l‟esclusiva) cui accedono in rapporto di funzionalità, cosicché non si applica ad esse il principio della recedibilità dalle obbligazioni perpetue”.205 E‟ mia convinzione che il limite quinquennale previsto dall‟art. 2596 c.c. non sia applicabile agli accordi che ci interessano perché la ratio della norma citata è quella di evitare lunghi limiti contrattuali alla concorrenza ma, a mio avviso, gli accordi di coesistenza hanno un effetto pro-concorrenziale. Essi, infatti, se fanno in modo che il pubblico sia in grado di percepire che sul mercato sono presenti due diversi marchi, se contengono una chiara disciplina delle modalità di utilizzo dei segni confondibili, possono essere fonte di Art. 2596 c.c. (Limiti contrattuali della concorrenza) “1. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. 2.Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.” 203 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 92, afferma l‟applicabilità dell‟art. 2596 c.c. anche RAMPONE, op. cit., p. 136 204 SPOLIDORO, op. cit., p. 225 205 Lodo arb., 2 settembre 1998, in Giu. ann. dir. ind., 1998, 3837/3 202 83 vantaggio sia per i consumatori, i quali non rischiano di essere ingannati dalla coesistenza sul mercato di segni simili o identici per prodotti affini o identici, sia per i titolari dei marchi confondibili, in quanto i loro segni distintivi, agli occhi del pubblico, sono riferibili a due origini imprenditoriali diverse ergo non c‟è rischio di “sviamenti di clientela”. Secondo la Corte di Cassazione, “sia le norme che regolano la materia di segni distintivi propri (ditta, marchio, insegna) sia la disciplina della concorrenza, non sono limitazioni della concorrenza, ma strumenti per garantire che la concorrenza sia legittima, autentica e piena. (…) Gli accordi di coesistenza consentono la distinzione tra le attività delle imprese e concorrono quindi a far sì che il mercato sappia discernere bene un prodotto da un altro, una impresa da un‟altra, senza cadere nella confusione che potrebbe sorgere per l'uso di segni confondibili”206 206 Cass. ,.10 dicembre 1988, n. 6715, in Giu. ann. dir. ind.,1988, 2244/2 (caso Dolomiten Loden) 84 2.5.1Accordo di coesistenza e convalidazione Un Autore207 si è posto la domanda se il consenso contenuto in un patto di coesistenza possa avere gli stessi effetti della tolleranza di cui parla l‟art. 28 CPI a proposito dell‟istituto della convalidazione, con la conseguenza che, se il contratto di coesistenza durasse più dei cinque anni previsti dalla norma (fermi ovviamente gli altri requisiti previsti dalla stessa), il titolare del marchio più antico perderebbe il diritto di avvalersene contro quello più recente, che sarebbe ad ogni effetto convalidato. Egli, riconoscendo la profonda diversità tra le rationes sottese ai due istituti, rileva che “l‟accordo di coesistenza regola il rapporto tra le registrazioni per tutta la sua durata e può anche contenere stipulazioni la cui efficacia si proietta al di là della durata temporale del rapporto ad esecuzione continuata (avente ad oggetto l‟obbligo di tollerare l‟uso altrui) assunto dai contraenti. Ma è appunto sulla base del contratto e della sua interpretazione che si può stabilire se, al termine della sua efficacia, per qualsivoglia motivo, i rispettivi diritti dei titolari riprendono anche inter partes l‟estensione originaria oppure no.”208A parere di chi scrive, alla domanda suddetta si deve dare risposta negativa perché le ragioni che stanno alla base dei due istituti in questione sono diverse e perché, se dagli accordi di coesistenza derivasse la convalidazione del marchio successivo, nessuno più li stipulerebbe con la conseguenza di un aumento del rischio di inganno per il pubblico. 207 208 SPOLIDORO, op. cit., p.219 SPOLIDORO, op. cit., p.219 85 2.6 Accordi di coesistenza e contratti di licenza di marchio: differenze e similitudini Entrambi i contratti in esame danno vita ad un rapporto obbligatorio di durata ma lo schema tipico dei due negozi è profondamente diverso. Nel contratto di licenza, che ha ad oggetto un solo marchio, il titolare cerca di sfruttare l‟avviamento incorporato nel marchio, attraverso la concessione dell‟uso dello stesso a terzi, nello stesso mercato nel quale egli opera ovvero in mercati in cui non è presente ed ove non intende svolgere direttamente alcuna attività imprenditoriale; negli accordi di coesistenza, invece, l‟oggetto dell‟accordo sono due o più marchi l‟uso dei quali viene disciplinato dai rispettivi titolari per evitare che “l‟immagine dei propri prodotti o servizi interferisca con quella dei prodotti o dei servizi dell‟altro titolare. Per ottenere questo, occorre impedire che il messaggio recato da un marchio vada a contaminarsi con quello recato dall‟altro, offuscandosi ed offuscandolo. Nella licenza, al contrario, il licenziatario ha normalmente tutto l‟interesse a mantenersi agganciato al titolare (...).”209Nonostante queste differenze di fondo, vi possono essere fattispecie in cui queste contrapposizioni finiscono per confondersi: si può citare, ad esempio, quella della “licenza apparente, nella quale la licenza è in realtà inesistente e le parti realizzano in via indiretta la stessa finalità pratica di un accordo di coesistenza; e quella speculare dell‟accordo di coesistenza apparente, nel quale i marchi che coesistono sono talmente simili (al limite identici) e coprono prodotti e servizi talmente vicini (al limite uguali) che in realtà si deve concludere che il marchio è uno solo e che i contraenti hanno l‟uno concesso e l‟altro ricevuto licenza d‟uso.”210 209 210 SPOLIDORO, op. cit., p.214 SPOLIDORO, op. cit., p.215 86 2.7 Compatibilità degli accordi di coesistenza con il diritto antitrust Relativamente agli accordi di coesistenza, una parte della dottrina teme che gli stessi “possano essere utilizzati come strumento per eludere la normativa antitrust, in particolare attraverso la fissazione di limiti alla produzione o alla commercializzazione o attraverso restrizioni territoriali.”211 La medesima preoccupazione è avvertita anche negli Stati Uniti, paese in cui la prassi di stipulare “Trademark Coexistence agreements” è molto frequente; secondo un‟Autrice, infatti, “Coexistence agreement possibly violate antitrust laws. If coexistence agreements have the effect of reducing competition in the way proscribed by antitrust laws, then they may be simply illegal. Even if technically these agreements are within the bounds of antitrust laws, they may still reduce competition among manufacturers of similar products to the public’s detriment”212. Ritornando al diritto nazionale, secondo l‟orientamento maggioritario,213 la potenziale contrarietà degli accordi di coesistenza al diritto antitrust è l‟eccezione, non la regola. Ho già avuto modo, a proposito della questione dell‟applicabilità del limite temporale ex art. 2596 c.c., di evidenziare gli effetti pro-concorrenziali dei patti di delimitazione, pertanto anch‟io ritengo che non possa sostenersi, in tutti i casi, l‟incompatibilità degli stessi con la disciplina antitrust. Solo nelle ipotesi in cui dagli accordi di coesistenza derivino realmente alterazioni degli equilibri concorrenziali, allora gli stessi potranno essere vietati dall‟art. 81 TCE.214 211 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.92 Trademark “Coexistence” Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer?, in Loyola Consumer Law Review, 2005, vol.18, n.2, p. 197. “Gli accordi di coesistenza possono violare il diritto antitrust. Se gli accordi di coesistenza hanno l‟effetto di ridurre la concorrenza nel modo prescritto dal diritto antitrust, essi sono semplicemente illegali. Anche se tecnicamente questi accordi rientrano nei limiti delle leggi antitrust, essi possono comunque ridurre la concorrenza tra produttori di prodotti simili a danno del pubblico (dei consumatori).” 213 SPOLIDORO, op. cit., p.228; DI BON, op. cit., p. 26 214Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; l‟art. 81 paragrafo 1° comma dispone che “sono vietati, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le 212MOSS, 87 Capitolo 3 La comunione di altri diritti di proprietà intellettuale 3.1I vari tipi di creazione intellettuale suscettibili di tutela Volendo raggruppare in via generale i vari tipi di creazione intellettuale suscettibili di tutela e i relativi diritti di proprietà intellettuale,215 è possibile indicare tre categorie. Una prima categoria è quella delle opere dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ai sensi dell‟art. 2575 c.c.216 e dell‟ art. 1 l. aut. 217 le opere suddette formano oggetto del diritto d‟autore. Per “creatività” dell‟opera si intende non solo il risultato dell‟attività intellettiva umana, ma anche la novità e l‟originalità di quel risultato. Va precisato che il grado di “originalità” può anche essere minimo, purché in grado di mostrare l‟apporto personale del suo autore. “La richiesta di originalità dell‟opera decisioni di associazioni d‟ imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all‟interno del mercato comune” ma al 3° paragrafo prevede che, in alcuni casi, “tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili.” 215 Ai sensi dell‟art. 2 viii) della Convenzione istitutiva dell‟organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per “proprietà intellettuale” si intendono i diritti relativi:- alle opere letterarie, artistiche e scientifiche;- alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodifussione; - alle invenzioni in tutti i campi dell‟ attività umana; -alle scoperte scientifiche; -ai disegni e modelli industriali; ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali; -alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all‟ attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico. 216 Art. 2575 c.c. (Oggetto del diritto) “Formano oggetto del diritto d‟autore le opere dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” 217 Ai sensi dell‟art 1 L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d‟autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in G.U. n.166 del 16 luglio 1941, da ora in avanti l. aut.. “1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratori come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell‟autore”. 88 attiene alla forma dell‟esposizione, e non al contenuto esposto così anche le notizie di dominio pubblico possono confluire in un‟opera dell‟ingegno quando esse siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l‟impronta di una elaborazione personale dell‟autore.”218 Altra caratteristica dell‟opera deve essere la “novità” che consiste nella somma di tutti gli elementi che compongono l‟opera dell‟ingegno e che nel loro insieme determinano un sufficiente grado di distinzione dell‟opera rispetto ad altre analoghe o preesistenti. Riguardo “all‟appartenenza alle scienze ed alle arti in genere,” l‟elenco indicato all‟articolo 1 l. aut. è stato ulteriormente specificato ad opera dell‟articolo 2 l. aut.219. Inoltre l‟opera deve possedere almeno una “forma espressiva” concreta, ossia un “vestito” in grado di rappresentare l‟idea e renderla fruibile ai terzi. Per concretezza non necessariamente si intende una forma materiale, potendo costituire “espressione” anche quella resa verbalmente. A rendere tutelabile l‟opera con un diritto all‟esclusività, non sono dunque i contenuti, ma il modo nel quale i contenuti sono proposti. Ritornando alla classificazione dei vari tipi di creazione intellettuale, una seconda categoria è quella delle creazioni Cass., 19 luglio 1990, n. 7397, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 7, p. 1140 Art. 2 l. aut. “In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell‟arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell‟architettura; 6) le opere dell‟arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell‟autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell‟articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.” 218 219 89 intellettuali a contenuto tecnologico, tutelate dai diritti derivanti dal brevetto. In questa categoria rientrano le invenzioni industriali e i modelli di utilità. L'invenzione industriale può essere definita come la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale. “Il modello di utilità220 si differenzia dall‟invenzione perché costituisce l‟idea di soluzione dello specifico problema tecnico di conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego intervenendo sulla forma delle macchine o parti di esse, degli strumenti, degli utensili e degli oggetti di uso in genere.”221 Nella terza e ultima categoria è possibile porre le creazioni intellettuali di segni distintivi, cioè degli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore (ditta), un determinato luogo dove si esercita l‟impresa (insegna), un determinato prodotto (marchio), necessari per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori. In particolare, si ricorda che i marchi d‟impresa e quelli di servizio sono tutelati attraverso la registrazione del segno distintivo e, in alcuni casi, anche indipendentemente da quest‟ultima. (Mi riferisco, ad esempio, alla tutela del preuso del marchio). 220 Art. 82, 1° comma, CPI “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti .” 221 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., p. 185 90 3.2 La comunione di diritto d’autore L‟opera dell‟ingegno può costituire il frutto della collaborazione creativa di più autori anziché di uno solo e, a seconda della o delle categorie di opere coinvolte, della presenza o assenza di accordi tra i collaboratori o di un coordinatore dei lavori, è possibile distinguere diverse tipologie di opere complesse: opere in comunione, opere composte e opere collettive. Nelle cd. opere in comunione, “la concorrenza di più autori concerne la stessa creazione, sì che il contributo di ciascun creatore è obiettivamente inscindibile da quello dell‟altro; sì che non può separarsi nell‟opera la parte dell‟uno e la parte dell‟altro.”222 I rapporti tra i diversi coautori sono disciplinati dall‟art. 10 l. aut. che rinvia alla comunione civilistica. Nelle opere composte, invece, “il concorso dei vari autori concerne parti autonome a loro volta considerabili come opere dell‟ingegno ancorché concorrenti poi a loro volta in un‟ opera dell‟ingegno (ché anzi non è allora escluso che poi una singola parte sia frutto di più autori e così oggetto di comunione, verificandosi nei suoi confronti l‟ipotesi precedente) definibile come unica data un‟ unità di funzione e vuoi che le parti appartengano ad uno stesso genere - come avviene per i vari capitoli di un romanzo o di un manuale -vuoi che appartengano ad un genere diverso- come per le parole e per l‟accompagnamento musicale. Potrà allora distinguersi l‟opera che diremo complessa dalle singole sue parti e può anzi aversi un‟utilizzazione o circolazione simultanea vuoi dell‟opera complessa vuoi delle singole parti isolate che a loro volta rappresentano opere dell‟ingegno non concorrendo – come invece nell‟ipotesi precedente- in un tutto inscindibile”223. Esempi di opere composte da contributi di generi artistici diversi, che sono quindi non solo distinguibili, ma anche utilizzabili separatamente, sono: le opere liriche, le operette, le composizioni musicali con parole (melologhi e 222 223 ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali,Milano, 1960, p. 773 ASCARELLI, op. cit., pp. 773,774 91 canzoni), le opere composte di musica, di parole e di danza o mimica (particolarmente le opere coreografiche e pantomimiche) nonché le opere cinematografiche. Le ipotesi suddette sono regolate dagli artt. 33 ss. l. aut. e 44 ss. l. aut.. Le opere collettive sono opere create mediante l‟unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore per un scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. Le opere collettive,224 quindi a differenza di quelle composte hanno un coordinatore che sceglie, decide e coordina il lavoro delle diverse parti dell‟opera. Un esempio potrebbero essere: le enciclopedie, i giornali, le antologie, le riviste ecc… 224 Art. 3 l. aut. “Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”. 92 3.2.1 Le cd. opere in comunione L‟art. 10 l .aut. prevede che “1. Se l‟opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. 2.Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. 3.Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l‟opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l‟accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell‟opera può essere autorizzata dall‟autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite”. E‟ opportuno premettere che la norma in esame fa riferimento alla comunione originaria dei diritti d‟autore 225 e che “deve ritenersi tale non solo quella che ha luogo all‟atto della creazione originaria di un‟opera, quando questa cioè sorga fin dal principio come frutto di una collaborazione fra le attività intellettuali creative di più persone, ma altresì quella che si verifichi in un secondo tempo, per rifare, perfezionare, adattare o aggiornare un‟opera, come spesso accade dopo la morte dell‟autore in base ad accordo fra gli eredi e la persona incaricata di procedere a quelle elaborazioni.”226 Il 1° comma della norma in esame individua i tre elementi necessari della fattispecie costitutiva della comunione: il concorso di una pluralità di soggetti nella creazione della medesima opera, il carattere creativo dei loro 225 Art. 2576 c.c. (Acquisto del diritto)“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. 226 GRECO, I diritti sui beni immateriali, Torino, 1948, p. 219 93 contributi e l‟indistinguibilità e inscindibilità dei contributi medesimi. Posto che più soggetti devono prendere parte alla creazione dell‟opera, ciascuno apportando un proprio contributo, è necessario che tale contributo sia creativo, pertanto “non è coautore di un‟opera chi, ad esempio, si limiti prestare consigli o suggerimenti; a fornire un supporto tecnico/organizzativo alla creazione; ad eseguire operazioni materiali di mera attuazione di un progetto altrui; a visionare una tesi di laurea.”227 Ai sensi dell‟art. 10 l. aut., infine, i contributi dei coautori devono essere “indistinguibili ed inscindibili” ma, secondo un orientamento dottrinale,228 il carattere indistinguibile dei contributi creativi non è un elemento necessario della fattispecie dal momento che la disciplina della norma in esame si applica certamente quando i contributi sono tra loro indistinguibili, ma non vi è ragione per escludere e non estendere l‟applicazione dell‟art. 10 anche all‟ipotesi in cui i contributi dei diversi coautori possano tra loro essere distinti logicamente e di fatto. Secondo un orientamento dottrinale,229 la fattispecie rilevante ex art. 10 l. aut. deve comprendere anche un ulteriore elemento costituito dall‟esistenza di un rapporto di collaborazione tra i diversi coautori; per un‟altra parte della dottrina, invece, “anche se l‟ipotesi dell‟esistenza di un rapporto di collaborazione è la più frequente anche quella dell‟inesistenza del rapporto in questione può tuttavia ricorrere: come può avvenire ad esempio nelle ipotesi di formule matematiche scritte a quattro mani, di improvvisazioni di jazz di più musicisti che si trovino per caso a suonare insieme.”230 Ritornando all‟analisi dell‟art. 10 l. aut., il 2° comma “postula un principio generale secondo cui le quote 227 UBERTAZZI, op. cit.,p. 1523 UBERTAZZI, Spunti sulla comunione di diritti d’autore,in AIDA, 2003,p.507 229 PIOLA CASELLI,Codice del diritto d’autore, Torino,UTET,1943, p.262 230 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 508 228 94 dei comunisti sono proporzionali alla qualità e quantità degli apporti alla creazione comune dell‟opera; introduce tuttavia una presunzione iuris tantum di uguaglianza delle loro quote; vara con ciò (non soltanto una regola probatoria ma) anche una norma relativa ai rapporti sostanziali tra gli interessati; consente di superare la presunzione iuris tantum con ogni possibile mezzo; qualifica come derogabili sia il principio di proporzione delle quote agli apporti sia la regola di diritto materiale implicita nella presunzione; prescrive la forma scritta ad probationem per la deroga negoziale ora detta.”231 Quanto al 3° comma della norma che ci interessa, “questo prevede espressamente l‟applicabilità delle disposizioni che regolano la comunione, ma detta pure alcune deroghe richieste dalla natura e dal complesso contenuto del diritto d‟autore, specialmente per la tutela dei diritti morali, anche se il loro esercizio costituisce, come per la pubblicazione, un presupposto dell‟utilizzazione economica, dato che il loro carattere strettamente personale e individualistico non può rimanere sopraffatto dal principio maggioritario, quale impera nel regime ordinario della comunione.”232 Relativamente alla durata dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera in comunione, l‟art. 26, 1° comma, l. aut. dispone che “nelle opere indicate nell‟art. 10 (…) la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita dell‟autore che muore per ultimo.” 3.2.2.Le opere composte 231 232 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 510 GRECO, op. cit., p. 220 95 Gli artt. 33-37 l. aut. disciplinano alcuni tipi di opere composte da contributi di generi artistici diversi, che sono quindi non solo distinguibili, ma anche utilizzabili separatamente, e precisamente le opere liriche, le operette, i melologhi, le composizioni musicali con parole, i balli e balletti musicali. L‟art. 33 l. aut. prevede che i collaboratori possano, con apposite convenzioni, derogare alla disciplina contenuta negli artt. 34-36, disciplina diversa da quella ex art. 10 l. aut. proprio in virtù del fatto che nelle opere composte i diversi contributi che le compongono sono distinguibili e separabili. L‟art. 34 l. aut., infatti, non rinvia sic et simpliciter alla disciplina della comunione civilistica ma prevede che “l‟esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all‟autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell‟opera. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti”. Un altro tipo di opera composta è rappresentato dall‟opera cinematografica che è prevista sia nell‟elenco delle opere protette dagli artt. 1 l. aut.233 e 2575 c.c. sia in quello 233 Art. 1, 1° comma, l. aut. “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 96 dell‟art 2 l. aut..234 ed è disciplinata agli artt. 44-50 l. aut. L‟opera cinematografica è “il risultato di numerosi contributi di carattere creativo, in parte preesistenti (come le opere letterarie), in parte realizzati appositamente (soggetto, sceneggiatura e musica), che vengono elaborati nel corso del processo creativo sotto la direzione del regista. ”235 La realizzazione dell‟opera cinematografica, collaborazione quindi, creativa rappresenta di più il autori, i “frutto cui della contributi (distinguibili ma inscindibili) sono non soltanto artistici, ma anche tecnici, economici ed organizzativi del soggetto produttore, tutti finalizzati alla realizzazione dell‟opus quale risultato diverso dalla somma degli apporti di ciascuno”236. L‟opera in questione, pertanto, presenta caratteristiche comuni alle opere composte e alle opere collettive: alle opere composte, in quanto i contributi che concorrono a formarla le conferiscono una struttura complessa; alle opere collettive, in quanto gli stessi contributi vengono coordinati e profondamente elaborati dal regista. L‟art. 44 l. aut. prevede che “si considerano coautori dell‟opera cinematografica l‟autore del soggetto, l‟autore della sceneggiatura, l‟autore della musica ed il direttore artistico”ma, non specifica quali contributi all‟opera cinematografica conferiscano la dignità di coautore. Secondo una pronuncia del Tribunale di Napoli “il termine contributo indica l‟apporto consapevole e volontario del proprio lavoro in vista del raggiungimento di un fine al quale concorrono e collaborano più 234 Art. 2 n. 6 l. aut. “In particolare sono ricomprese nella protezione: le opere dell‟arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.” 235 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,op. cit., p.518 236 PESIRI, In tema di coautore dell’opera cinematografica. L’interesse dell’autore all’integrità ideale dell’opera e la configurabilità di un danno esistenziale per uso svilente, in Giur. Merito, 2001, p.1273 97 persone.”237 La pronuncia suddetta è stata emanata in relazione ad un caso in cui si discuteva della possibilità di riconoscere la qualità di autore della musica - e quindi di coautore dell‟opera cinematografica in cui è inserita - a colui che si limiti ad autorizzare l‟inserimento in colonna sonora di una canzone da lui precedentemente composta senza riferimento alcuno al film e alla sceneggiatura. Secondo il Tribunale di Napoli “non apporta un contributo in senso tecnico chi si limiti ad assentire all‟impiego in un film di una canzone da lui composta in un momento precedente, senza consapevole connessione con la sceneggiatura (ancor meno chi, come nel caso specifico, è autore della sola parte letteraria della canzone medesima, della cui musica è autore altro soggetto)”. In altre parole, perché l‟autore della canzone o della musica possa essere riconosciuto coautore dell‟opera cinematografica, è necessario che si instauri un legame funzionale, oltre che strutturale, tra la prima e la seconda. La ricostruzione proposta segue una sentenza del Tribunale di Milano, per la quale “è coautore della parte letteraria di un‟opera musicale chi abbia prestato la sua collaborazione riguardante il vero e proprio processo creativo che caratterizza l‟opera dell‟ingegno e non si sia limitata ad elementi di natura tecnica od organizzativa o in semplici suggerimenti o consigli di indole teorica o generica.”238 Quanto ai diritti patrimoniali relativi all‟opera cinematografica, ai sensi dell‟art. 45, 1° comma, l. aut. “l‟esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell‟opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli” e, ai sensi dell‟art. 46, commi 3° e 4,° l. aut., “3. gli autori della 237 238 Trib. Napoli, 24 gennaio 2001, in Giur. merito 2001, p.1270 Trib. Milano, 5 ottobre 1995, in Annali it. dir. autore,1996, p. 597 98 musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l‟opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. 4.Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell‟opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate”. 99 3.2.3Le opere collettive L‟art. 3 l. aut. prevede che “le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”. Quanto all‟autore dell‟opera collettiva, ai sensi dell‟art. 7, 1° comma l. aut., è considerato tale chi organizza e dirige la creazione stessa. Dalla norma in commento emerge, quindi, la profonda differenza che passa tra le opere semplici o composte dovute alla collaborazione creativa di più persone e le opere collettive: mentre nelle prime ci sono più coautori dell‟opus, nelle seconde vi è un solo autore dal momento che gli autori delle opere o delle parti di opere riunite nell‟opera collettiva non sono considerati coautori della stessa ma solo autori dei contributi (aventi carattere di creazione autonoma) che la compongono. L‟art. 7 valorizza, quindi, l‟apporto creativo rappresentato dalla “scelta” o dal “coordinamento” ad un determinato fine delle opere riunite o raccolte. Secondo un orientamento dottrinale, “ciò che caratterizza l‟opera collettiva non è tanto l‟elemento strutturale (riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma) quanto l‟esistenza di due distinti livelli creativi: quello dei singoli contributi che compongono l‟opera e quello della progettazione dell‟opera complessiva e della scelta e coordinamento dei contributi o dell‟organizzazione e direzione dell‟attività creativa 100 svolta dai collaboratori.”239 Quanto ai diritti patrimoniali sull‟opera collettiva, l‟art. 38 l. aut. prevede che “1.Nell‟opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all‟editore dell‟opera stessa, senza pregiudizio derivante dall‟applicazione dell‟art. 7. 2.Ai singoli collaboratori dell‟opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l‟osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti”. Si può aggiungere che gli autori delle singole parti dell‟opera vantano il diritto di aggiornare il proprio contributo in caso di nuove edizioni dell'opera e, ex art. 20, 1° comma, l. aut., “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell‟opera,” il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Relativamente alla durata dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera collettiva, l‟art. 26, 2° comma, l. aut., prevede che “Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera come un tutto è di settant‟anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell‟art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.” 239 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,op. cit., p.516 101 3.3 La comunione di brevetto Il brevetto rappresenta la tecnica di protezione giuridica delle invenzioni che presentano il requisito della novità, che implicano un‟attività inventiva e sono atte ad avere un‟applicazione industriale. Esso è, infatti, l‟atto amministrativo in virtù del quale la privativa, cioè la riserva di produzione e di commercio in esclusiva dei prodotti che costituiscono l‟applicazione industriale dell‟invenzione, è costituita. Quando l‟invenzione industriale è imputabile a più soggetti, allora gli stessi sono anche contitolari del diritto al brevetto. La contitolarità del diritto in oggetto può essere a titolo originario (è il caso dell‟invenzione realizzata da più coautori) o a titolo derivativo (è il caso di più coeredi o più aventi causa pro quota dell‟unico inventore). Affinché ricorra l‟ipotesi di contitolarità a titolo originario occorre che “vi sia, in primo luogo, concorso nell‟attività inventiva, non dunque una semplice collaborazione di carattere esecutivo, come quella rivolta, sotto l‟impulso e la direzione di chi persegue un‟idea inventiva, a compiere ricerche, analisi o esperimenti preparatori e, in secondo luogo, occorre che i coautori abbiano operato d‟intesa tra di loro o, comunque, siano pervenuti congiuntamente a compiere l‟invenzione.”240 Possono essere considerati, quindi, coinventori dell‟invenzione di gruppo (invenzione realizzata da più operatori che lavorano assieme, sulla base di un progetto unitario), “solo i membri del gruppo che hanno svolto attività inventiva in rapporto alla ricerca che è sfociata nell‟invenzione, e non anche i membri del gruppo che hanno svolto solo altre linee di ricerca, o che hanno prestato solo attività non inventiva, ma puramente esecutiva”.241Quanto alla disciplina applicabile alla comunione di brevetto, l‟art. 20 l. inv. 242 prevedeva che “se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti 240 GRECO, op. cit., p. 439 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.414 242 Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in Gazz. Uff., 14 agosto 1939, n. 189, da ora in avanti legge invenzioni (l. inv.) 241 102 derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell‟acquirente l‟obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse”. Il CPI ha abrogato la legge invenzioni ma, all‟art. 6, ha riconfermato, in generale, l‟ammissibilità dell‟istituto della comunione dei diritti di proprietà industriale e, relativamente all‟applicabilità della disciplina della comunione civilistica, salvo convenzioni in contrario, ha aggiunto il limite della compatibilità. La Convenzione sul Brevetto Europeo (di seguito CBE),243 in merito al diritto al brevetto, all‟art. 59 prevede che “la domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da più richiedenti sia da corrichiedenti che designano Stati contraenti diversi”. Secondo un orientamento dottrinale244, la disciplina nazionale appena ricordata “è del tutto inadeguata alla complessità del fenomeno delle invenzioni di gruppo, non fosse altro perché non distingue chiaramente fra il diritto al brevetto, cioè il diritto a presentare la domanda di brevetto, ed il diritto di brevetto quando il brevetto stesso sia intestato congiuntamente a più persone.”Al di là della legittimazione alla domanda di brevetto, secondo un Autore245 “ad ogni coautore deve essere riconosciuta un‟autonoma legittimazione ad agire in negatoria contro chi, a torto, si attribuisca la qualità di coautore, dovendosi escludere un litisconsorzio necessario, attivo o passivo, dei diversi coautori dell‟invenzione nei giudizi di accertamento, positivo o negativo, della copaterinità della invenzione.” 243 Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., , p.233 245 UBERTAZZI, op. cit., p. 422 244 103 3.3.1Il diritto al brevetto “Se la molteplicità delle persone che concorrono all‟ottenimento dell‟invenzione è organizzata nelle forme del lavoro dipendente allora il problema della presentazione della domanda di brevetto non si pone, perché legittimato è comunque sempre e soltanto il datore, sia che l‟unità di ricerca sia inserita in un contesto più ampio di attività economica, sia che si tratti di un‟unità di ricerca organizzata al solo scopo di ottenere invenzioni brevettabili”246. Quando, invece, la molteplicità delle persone impegnate nello svolgimento dell‟attività di ricerca non svolge tale attività nelle forme del lavoro subordinato, ma nelle forme di una collaborazione autogestita ancorché funzionalmente preordinata all‟ottenimento del risultato inventivo, la dottrina non è concorde nell‟individuare i coinventori legittimati a presentare la domanda di brevetto. Una parte della dottrina247 ritiene che i contitolari del diritto al brevetto si presentino come altrettanti creditori solidali del futuro bene immateriale e afferma che, in applicazione dell‟art. 1319 c.c.248, ciascun contitolare è legittimato a presentare la domanda di brevetto, anche in caso di dissenso degli altri. Un‟altra parte, invece, pur concordando nell‟ammettere che la contitolarità del diritto al brevetto è regolata dalla disciplina della comunione, si divide sulla qualificazione da dare all‟atto della presentazione della domanda di brevetto e, conseguentemente, sulla norma del codice civile da applicare. Vi è infatti chi249, considerando la presentazione della domanda come una modificazione necessaria per il miglior 246 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op .cit., p.234 SANTINI,I diritti della personalità nel diritto industriale,Padova,1959, p. 84 248 L‟art. 1319, 1° comma, c.c. prevede che “Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile.” 249 LEVI, Cenni sulla comunione d’ invenzione industriale, in Probl. attuali dir. ind., Milano,1977, p. 700 247 104 godimento della cosa, ritiene che ogni titolare sia legittimato ad effettuare il deposito; chi250, invece, considera il deposito della domanda di brevetto come un atto di ordinaria amministrazione, sostiene che la relativa decisione debba essere approvata dalla comunità dei contitolari con la maggioranza semplice di cui all‟art. 1105 c.c.(maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote); al contrario, chi251 lo qualifica come un atto eccedente l‟ordinaria amministrazione, postula la necessità della maggioranza qualificata di cui all‟art. 1108 c.c. (maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune). Infine, secondo un altro orientamento dottrinale, “la decisione anche di un solo contitolare di procedere alla brevettazione deve sempre prevalere perché qualunque atto di sfruttamento dell‟invenzione segreta è (quantomeno potenzialmente) suscettibile di mettere in pericolo la segretezza e, come tale, di recare pregiudizio ai diritti degli altri partecipanti alla comunione, che si troverebbero in un perenne stato di incertezza.”252In senso contrario, altra dottrina non ritiene che il problema possa essere risolto semplicemente affermando che la decisione di brevettare, anche quando presa da uno solo dei coinventori, dovrebbe prevalere sulla decisione di non brevettare, perché il regime brevettuale sarebbe comunque “preferibile” al regime di segreto. Essa afferma che “a parte la difficoltà di rintracciare un base testuale sicura per tale preferibilità, va ricordato che il conflitto di solito attiene non all‟alternativa tra brevetto e segreto, ma a decisioni più sottili e più complesse, relative alla scelta del momento in cui si giudica l‟invenzione matura per la brevettazione, alla decisione se 250 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.414 GRECO, Lezioni di diritto industriale,Torino, 1956, p.161 252 GANDIN, La comunione di brevetto: appunti per un’indagine comparatistica, in Contr. e impr., 1992, p.1192 251 105 affrontare in proprio la procedura di brevettazione o cedere a terzi il diritto al rilascio del brevetto, all‟individuazione del consulente brevettuale, alla scelta del brevetto (nazionale, estero, europeo) da chiedere. Che tutte queste decisioni spettino al singolo sembra francamente eccessivo ed ingiustificabile.”253 A parere di chi scrive, l‟indirizzo dottrinale che affida la decisione di presentare la domanda di brevetto al consenso della maggioranza ex art. 1105 c.c. appare quello preferibile, risultando il più equilibrato. Gli stessi sostenitori di questo indirizzo, tuttavia, osservano che “affidando alla maggioranza la legittimazione alla domanda di brevetto si crea il problema del trattamento della domanda presentata da uno solo, o da una minoranza dei coinventori, senza menzionare gli altri o senza il consenso della maggioranza”254 e concludono, in via dubitativa, che tale domanda dovrebbe essere considerata una domanda del non avente diritto e che gli altri coinventori potrebbero valersi della disciplina di cui all‟art. 118 CPI.255 Personalmente ritengo che tale soluzione non sia condivisibile , dal momento che, come peraltro ammesso anche dai suoi sostenitori, il coinventore “pur 253 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.415 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.415 255 Art. 118 (Rivendica) comma 2° “ Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;c) ottenere il rigetto della domanda”. Comma 3° “Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto”. 254 106 non essendo il solo inventore non è neppure un non- inventore”. In questo senso dispone anche la sentenza del Tribunale di Milano dell‟ 11 novembre del 1999, nella quale si legge “l'esclusione del comunista dalla brevettazione della invenzione realizzata in comunione può fondare azioni a tutela della sua posizione morale ed economica ma non legittima la domanda di nullità della brevettazione (da parte dello stesso comunista o di terzi in caso di inerzia del primo) sotto il profilo della brevettazione del non avente diritto disciplinata dall'art. 27 bis l. inv.256”257 Secondo un Autore258, se si ammette l‟applicabilità dell‟art. 118 CPI all‟ipotesi in esame, la stessa deve essere necessariamente circoscritta: “i contitolari estromessi potrebbero intervenire nel procedimento di brevettazione per “assumere” la domanda anche a loro nome ( art. 118, 2° comma lett. a), o per chiedere il “trasferimento” anche a loro nome del brevetto (art. 118, 3° comma lett. a); non potrebbero, invece,né presentare una nuova domanda , né chiedere il rigetto della stessa, né la nullità del brevetto che sia stato concesso.” Concludendo questo breve excursus sul diritto al brevetto, ricordiamo che l‟art. 6 CPI, mentre prevede l‟applicabilità della disciplina civilistica della comunione, fa salvo un diverso accordo delle parti e, secondo un orientamento dottrinale,259 “questa norma di salvezza per una diversa pattuizione vale sia per il diritto di brevetto (cui è espressamente rivolta), sia per il diritto al rilascio del brevetto. Conseguentemente, qualora l‟attività di ricerca risulti regolata da un accordo societario, ogni decisione relativa all‟invenzione (tra le quali, ovviamente, anche quella riguardante l‟opportunità o meno di presentare la domanda di brevetto) costituirà un atto di 256 Il disposto dell‟art. 27 bis l. inv. è ora trasposto nell‟art. 118 CPI Trib. Milano, 11 novembre, 1999, in Dir. ind., 2000, p. 213 258 UBERTAZZI, Profili soggettivi del brevetto, Milano, 1985, p. 304 259 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.416 257 107 gestione, assoggettato alle disposizioni che regolano i poteri amministrativi di quel tipo di società”. Le considerazioni sopra riportate si riferiscono unicamente all‟ipotesi dell‟invenzione industriale realizzata da più operatori che lavorano assieme sulla base di un progetto unitario, dal momento che l‟ipotesi di concorso tra più inventori indipendenti è disciplinata in modo diverso. In quest‟ultima ipotesi (cd. incontri fortuiti), nell‟ambito del medesimo ordinamento giuridico, il conflitto tra più inventori autonomi è risolto a favore di chi per primo presenta la domanda.260 In tale ipotesi, infatti, entrambi i soggetti sono titolari del diritto al brevetto, ma il diritto di esclusiva spetterà soltanto a chi sarà titolare di un valido brevetto. L‟art. 46, 3° comma, CPI, infatti, stabilisce che la precedente domanda comporta una divulgazione potenziale del suo contenuto dalla data del deposito, ergo,il brevetto depositato successivamente sarà nullo, anche se il richiedente era titolare del diritto al brevetto. Nel caso in cui gli inventori indipendenti appartengano a distinti ordinamenti giuridici, può verificarsi la coesistenza di più validi brevetti. 260 L‟art. 60, 2° comma della Convenzione di Monaco, prevede che “se più persone hanno realizzato l‟invenzione indipendentemente l‟una dall‟altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più remota; tuttavia, questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata pubblicata a norma dell‟art. 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale è stata pubblicata”. 108 3.3.2 Il diritto di brevetto Quanto alla disciplina del godimento diretto e indiretto del brevetto in comunione da parte dei coinventori, il più volte citato art. 6 CPI rinvia, sic et simpliciter, alle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili, fatte salve convenzioni in contrario, senza tener conto delle peculiarità del diritto di brevetto. Esaminerò, pertanto, gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina circa i limiti di applicabilità degli artt. 1100 ss. c. c. alla comunione di brevetto. Relativamente allo sfruttamento indiretto del brevetto intestato congiuntamente a più persone, secondo un primo indirizzo della Corte di Cassazione, risalente agli anni ottanta,“il contratto di licenza d'uso dei diritti derivanti da un'invenzione brevettata dovuta a più autori richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari del brevetto, oltre che nel caso di convenzione con durata ultranovennale, anche nell'ipotesi di concessione al licenziatario dell'esclusiva, poiché questa priva i suddetti contitolari di ogni possibilità di sfruttamento diretto o indiretto dell‟invenzione comune in virtù del comma 1 dell'art. 1108. In conseguenza, nella predetta ipotesi trattandosi di contratto con parte complessa, cioè formata da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, nel quale il regime di esclusiva, non potendo esistere che nei confronti di tutti i contitolari del brevetto, conferisce carattere di indivisibilità all'oggetto del contratto e, pertanto, determina unità di interessi tra i predetti, si configura la necessità che tutti costoro partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile 109 da esso disciplinata”261. La Suprema Corte, più recentemente, nella sentenza del 22 aprile 2000, n°5281, pur riconfermando che “il contitolare di un brevetto per invenzione industriale non può concedere ad un terzo una licenza avente per oggetto il brevetto stesso, in assenza di una deliberazione espressa dei partecipanti alla comunione secondo quanto previsto dall'art. 1108 c.c., in quanto la licenza implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l'utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe, pertanto, i contitolari del diritto di esclusiva,”262 abbandona il precedente indirizzo del consenso unanime dei contitolari del brevetto e prevede che “con la maggioranza dei due terzi si può provvedere alla necessità di dare in licenza che non superi i nove anni il brevetto comune, oppure si può decidere di sfruttare direttamente il brevetto da parte della stessa maggioranza dando alla minoranza residua il controvalore dei suoi diritti di sfruttamento, in quota.”263 La Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza citata precisa che “la norma dell'art. 1108 chiude il sistema rendendo credibile il rinvio alla disciplina della comunione appunto perché risolve anche il problema del concreto governo delle facoltà tipicamente esclusive ed in quanto tali non esercitabili unilateralmente dal singolo contitolare, ma non per questo inesistenti solo per tale contitolarità.”264 Quanto alla dottrina, la maggioranza delle posizioni265 è abbastanza concorde sull‟impossibilità dello sfruttamento da parte del singolo tramite concessione di licenza, infatti solo una posizione minoritaria,266 ammette la possibilità 261 Cass. Civile,13 gennaio 1981 n. 265, in Foro it., 1981, I,p.1042. Cass. Civile, sez. I,22 aprile 2000, in Giur. It., 2001,p. 1894 263 Cass. Civile , sez. I,22 aprile 2000, in Giur. It., 2001,p. 1894 264 Cass. Civile , sez. I,22 aprile 2000, in Giur. It., 2001,p. 1894 265 ALBERTINI, La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto,individuale e collettivo, in Giust. Civ., 2000, p. 2243; VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.415 266 LUZZATTO,Teoria e tecnica dei brevetti di invenzione, Milano, 1960, p. 574 262 110 dello sfruttamento da parte del singolo coinventore tramite concessione di licenza, pur contemplando la possibilità per i comunisti contrari di esigere un compenso. Un Autore267 ha analizzato la questione della sorte spettante al licenziatario del contitolare, che abbia stipulato il contratto in assenza del consenso degli altri partecipanti alla comunione. Egli afferma che “costui non debba essere considerato contraffattore: la sua posizione è infatti piuttosto singolare. Se tale licenziatario dovesse essere considerato contraffattore, allo stesso modo dovrebbero essere qualificati il licenziante, che pure è contitolare del brevetto, o il partecipante alla comunione che sfrutti in proprio il brevetto stesso. Pare francamente eccessivo giungere ad una tale conclusione. Eppure i dubbi permangono. Molto più coerente è la regola statunitense che, partendo dal presupposto secondo il quale il contitolare ha la più ampia libertà nello sfruttamento (produttivo e negoziale) del brevetto, senza dovere rendere conto del proprio operato agli altri, pretende che tutti i partecipanti alla comunione esercitino congiuntamente l‟azione di contraffazione.”268 Relativamente alla possibilità di sfruttamento diretto del brevetto intestato congiuntamente a più persone, si registra uno scontro dottrinale: una parte della dottrina269 sostiene che la norma ex art. 1102 c.c., secondo la quale ciascuno dei partecipanti può servirsi della cosa comune se non ne altera la destinazione e non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso, permette lo sfruttamento diretto dell‟invenzione al singolo contitolare; un‟altra,270 invece, nega la legittimità dell‟uso da parte del singolo della cosa GANDIN, Uno per tutti e tutti per uno:comunione di brevetto e istruzioni per l’uso in un precedente della suprema corte , in Giur. It., 10 / 2001, p. 1350 268 GANDIN,op. cit., p.1350 269 AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981, p.255 270 ALBERTINI, op. cit., p.2244 267 111 comune proprio perché lo stesso si pone in contrasto con i divieti ex art. 1102 c.c. Secondo quest‟ultima posizione dottrinale, quanto al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, “se la privativa consiste nel potere di decidere la quantità di beni immessi nel mercato o, più in generale, di decidere il tasso di diffusione nel mercato della tecnologia brevettata, ne segue che legittimare il singolo allo sfruttamento diretto significa togliere agli altri il potere di prendere tali decisioni e, quindi, fare venire meno il loro diritto di esclusiva. Il vero interesse del titolare non è tanto la possibilità di utilizzare l‟invenzione, bensì quello di essere il solo ad utilizzarla, giovandosi dello ius excludendi alios. ”271 Quanto al secondo divieto posto dall‟art. 1102 c.c., l‟orientamento in questione sostiene che l‟uso da parte del singolo della cosa comune rende potenzialmente più difficile agli altri “di farne parimenti uso”: infatti il valore di mercato della tecnologia non può certo crescere, ma solo diminuire, forse anche pesantemente, con l‟ampliarsi della sua diffusione. A parere di chi scrive, dalla scelta di affidare le decisioni relative alle modalità di sfruttamento diretto del bene comune alla volontà del gruppo dei coinventori, può derivare il rischio che i comunisti non raggiungano un accordo e si arrechi pregiudizio agli interessi collettivi violando il principio della sufficiente attuazione dell‟invenzione posto dall‟art. 69, 1° comma, CPI.272 Secondo un Autore,273 il rischio ora prospettato rappresenta un falso problema dal momento che, ai sensi dell‟art. 70 CPI,274 alla 271 ALBERTINI, op. cit., p.2244 Art. 69, 1° comma CPI (Onere di attuazione) “L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese” 273 ALBERTINI, op. cit., p.2245 274 Art. 70 CPI (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) “ Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine 272 112 mancata o insufficiente attuazione dell‟invenzione consegue non la decadenza dal brevetto, ma solo la possibilità di licenza obbligatoria dello stesso, salva la decadenza nel caso di protratta inattuazione dell‟invenzione per due anni dopo la concessione di licenza obbligatoria. Lo stesso Autore ritiene che differenziare i termini di durata del brevetto e aumentare progressivamente le tasse brevettuali col passare degli anni, così come avviene in Germania, potrebbe costituire un ulteriore, non trascurabile, disincentivo contro gli stalli decisionali dei contitolari. E‟ opportuno tenere presente che i contrasti giurisprudenziali e dottrinali cui ho fatto sopra riferimento nascono dal fatto che l‟art. 6 CPI, per disciplinare i casi in cui il diritto di brevetto sia intestato contemporaneamente a più soggetti, rinvia sic et simpliciter alla disciplina della comunione civilistica, prevista per i beni materiali, senza tener conto delle peculiarità del diritto di brevetto che, invece, è un bene immateriale. “Proprio per evitare i riflessi di una disciplina pensata esclusivamente per la contitolarità dei beni «materiali», come appunto è quella codicistica, la maggior parte degli ordinamenti stranieri si è data una regolamentazione ad hoc. (…) La regola nei vari diritti scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese”. 113 stranieri è quella che pretende l‟unanimità dei consensi da parte dei contitolari per la concessione della licenza del loro brevetto. Si pongono, tuttavia, come eccezioni significative le soluzioni elaborate nel diritto francese e nel diritto statunitense. L‟ordinamento francese è passato dal silenzio (sul tema della copropriété de brevet) della legge del 1844, alla declamazione, contenuta nel testo originario dell‟art. 42 della loi sur les brevets d’invention del 1968, della necessità del consenso di tutti i contitolari, declamazione poi stravolta dalla riforma del 1978, che ha portato alla regola che oggi si può leggere nell‟art. 613-29 del Code de la Propriété Intellectuelle275. L‟accordo di tutti i Art. 613- 29 La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes: La comproprietà di una domanda di brevetto o di un brevetto è disciplinato dalle seguenti disposizioni: a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. a)Ogni comproprietario può sfruttare l'invenzione a proprio vantaggio, salvo che indennizzi equamente gli altri proprietari che non sfruttano personalmente l'invenzione o che non hanno concesso alcuna licenza. In mancanza di accordo amichevole, tale indennità è fissata dal “Tribunal de Grande Instance”. b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires; il est sursis 275 . à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification b)Ogni comproprietario può agire in contraffazione a proprio vantaggio. Il comproprietario che agisce in contraffazione deve notificare l'atto di citazione agli altri proprietari, il procedimento . è sospeso finchè egli non dà prova dell‟ avvenuta notificazione c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. c)Ciascun comproprietario può concedere ad un terzo una licenza di sfruttamento non esclusiva per proprio vantaggio, salvo che indennizzi equamente gli altri comproprietari che non sfruttano personalmente l'invenzione o che non hanno concesso una licenza. In mancanza di accordo amichevole, tale indennità è fissata dal « Tribunal de Grande Instance » Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Tuttavia, il progetto di concessione (della licenza di sfruttamento) deve essere notificato agli altri comproprietari accompagnato da un 'offerta di cessione della loro quota (del brevetto comune) ad un prezzo fisso. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. 114 contitolari vale soltanto per le licenze esclusive. Per le licenze non esclusive, principio fondamentale è quello secondo il quale, pur essendo oggetto della licenza l‟intero brevetto, parte del contratto è soltanto il contitolare che lo stipula. Da tale principio discende il corollario del riconoscimento di un‟indennità a favore di quei contitolari che non siano in grado di procedere in proprio ad uno sfruttamento produttivo o negoziale del brevetto. Tuttavia, prima di procedere alla stipulazione della licenza non esclusiva, il contitolare deve comunicare agli altri il projet de concession, offrendo ai dissenzienti la possibilità di acquistare la sua quota: questi hanno quindi la opportunità di evitare la concorrenza dell‟aspirante licenziatario, a patto però di «liquidare» il copropriétaire. Decisamente più liberale è la Entro tre mesi dalla notifica, ogni comproprietario può opporsi alla concessione della licenze a . condizione di acquisire la quota di coloro che intendono concedere la licenza A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. In mancanza di accordo entro il termine stabilito nel paragrafo precedente, il prezzo è fissato dal “Tribunal de Grande Instance”. Le parti hanno un periodo di un mese dalla notifica della decisione o, in caso di appello, per rinunciare alla concessione della licenza o all‟acquisto della quota di proprietà, senza pregiudizio del risarcimento dei danni che possono essere dovuti;le spese sono a carico della parte rinuncia. d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les . copropriétaires ou par autorisation de justice d) Una licenza di sfruttamento esclusiva non può essere concessa che con il consenso di tutti i comproprietari o con l'autorizzazione del tribunale. e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. e) Ogni comproprietario può, in qualsiasi momento, cedere la sua quota. I comproprietari hanno un diritto di prelazione per un periodo di tre mesi dalla notifica del progetto di cessione. In mancanza di accordo sul prezzo, è fissato dal “Tribunal de Grande Instance”. Le parti hanno un periodo di un mese dalla notifica della decisione o, in caso di appello, per rinunciare alla vendita o all'acquisto della quota di comproprietà senza pregiudizio per il risarcimento dei danni che possono essere dovuti, le spese sono a carico della parte che rinuncia. 115 regola statunitense. Una giurisprudenza costante, recepita nella legge federale, consente a ciascun contitolare di concedere la licenza per proprio conto, comunisti.”276 276 GANDIN, op. cit., p. 1351 116 senza coinvolgere gli altri Capitolo 4 Il marchio di gruppo 4.1Introduzione L‟oggetto principale della trattazione è il marchio di gruppo inteso come il segno distintivo che viene utilizzato contestualmente dalle imprese o società che fanno parte del medesimo gruppo. Il marchio in questione “appartiene in senso formale ad un soggetto, ordinariamente alla capogruppo, e viene utilizzato, insieme al titolare o a prescindere dalla utilizzazione che il titolare ne faccia, da vari altri soggetti, per contrassegnare le rispettive attività produttive.”277 Secondo un Autore278, l‟evoluzione del marchio di gruppo è collegata alla tendenza alla razionalizzazione della struttura societaria di un medesimo gruppo di imprese. Egli sostiene che “a partire specialmente dagli anni „90 questa tendenza ha condotto i gruppi multinazionali di imprese a concentrare per quanto possibile la titolarità degli asset relativi alla proprietà intellettuale e dunque anche dei marchi nelle mani di una e possibilmente di una sola società; a predisporre una ragnatela di contratti e di rapporti di licenza tra la società ora detta e le altre società del medesimo gruppo; a prevedere spesso che questi rapporti siano onerosi e facciano rifluire royalties dalla periferia al centro del gruppo; ad organizzare questa ragnatela in modo da scremare gli utili della periferia a favore del centro; e per corollario a collocare per quanto possibile la società titolare degli asset di IP (Intellectual property) negli Stati a tassazione complessivamente più favorevole.”279 Senza allontanarmi dallo studio del tema principale ritengo che, per comprendere appieno le problematiche connesse all‟utilizzazione plurisoggettiva del marchio di 277 PETTITI, op. cit., p. 1 UBERTAZZI, Il valore del marchio di gruppo nell’era della tecnologia, in Diritto dell'Internet, 1 / 2006, p. 5 279 UBERTAZZI, op. ult. cit., p.5 278 117 gruppo, non si possa prescindere dall‟analisi della ratio del gruppo di società e da quella dei particolari rapporti che devono intercorrere tra la società capogruppo e le società controllate o collegate e tra queste ultime (solo in presenza di questi rapporti, infatti, è garantita una costanza qualitativa, presupposto essenziale per il couso dello stesso marchio da parte di soggetti che non ne sono titolari). Quanto alla ragione dell‟esistenza dell‟istituto del gruppo di società, occorre considerare la tendenza degli odierni organismi economici alle concentrazioni, ossia alla riunione del maggior numero di imprese, anche se di ridotte dimensioni, esercenti il medesimo ramo d‟industria o di commercio, o di rami tra loro affini e connessi sotto una direzione unitaria, la quale segue criteri tecnici o amministrativi uniformi. “Gli ultimi decenni hanno visto in Europa alcune grandi stagioni di concentrazioni, di cui la prima è iniziata negli anni ottanta quando le imprese hanno voluto prepararsi all‟unificazione del mercato europeo programmata per il 1992 cercando di aumentare le proprie dimensioni per posizionarsi appropriatamente su questo mercato. Una seconda stagione di concentrazioni è iniziata in vista dell‟adesione di 10 nuovi stati dell‟est all‟Unione europea avvenuta nel 2005”280. Il fine delle coalizioni tra imprese è rappresentato dall‟esigenza di disciplinare la produzione e la distribuzione dei beni o dei servizi in modo da ridurne i costi mediante una concentrazione di mezzi che rende più agevole il sistema produttivo e dall‟esigenza di vincere la concorrenza, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Di qui sorge anche la necessità della presenza di un‟impresa capogruppo la quale, o esercita esclusivamente la funzione di razionalizzare la fase produttiva, ovvero la esercita, essendo al tempo stesso una delle imprese che partecipano al ciclo produttivo o distributivo. Tra i vantaggi di una tale organizzazione imprenditoriale vi è inoltre la possibilità di creare gruppi internazionali nei quali la società madre detiene il controllo di 280 UBERTAZZI, op. ult. cit., p.5 118 società figlie in vari stati esteri. Gruppi di questo genere consentono “l‟accesso ai mercati esteri, l‟impiego della manodopera esistente nei vari paesi, la possibilità di adeguare la produzione alle esigenze particolari dei mercati nazionali e importazione.”281 Quanto ai rapporti che il risparmio dei dazi di devono intercorrere tra la società capogruppo e le società controllate o collegate e tra queste ultime, per rendere legittima l‟utilizzazione da parte dei diversi centri di imputazione del gruppo dello stesso segno distintivo, è possibile dire che i rapporti in questione possono ben avere la loro fonte in un rapporto contrattuale ma di regola essi sorgono attraverso una partecipazione di capitale. Si rende necessario, pertanto, un breve excursus sulla struttura del gruppo di società (o imprese) e sui rapporti di controllo e di collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate. 281 LIUZZO, Problematiche del marchio di gruppo, in Riv. dir. ind.,1982, II, p.416 119 4.2 Il gruppo: analisi della sua struttura e dei rapporti di controllo e di collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate Premetto che nel nostro ordinamento manca non solo una disciplina organica, ma anche una definizione giuridica di gruppo di imprese o di società.282 Il legislatore, nell‟emanare il D. Lgs. n. 6/2003, infatti, pur agendo in attuazione della delega ad esso attribuita dalla Legge del 3 ottobre 2001283, ha preferito non affrontare direttamente il fenomeno dei gruppi di società attraverso regole definitorie e di disciplina, così come lo autorizzava la norma delegante (art. 10284). Anche dopo la riforma del diritto societario, pertanto, è presente, nel nostro ordinamento, non una disciplina organica del fenomeno ma una disciplina giuridica relativa a singole fattispecie inerenti al gruppo di società285. Un riferimento al gruppo di società, ad esempio, è contenuto nella disciplina dei provvedimenti urgenti per l‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella quale si prevede che l‟assoggettamento all‟amministrazione straordinaria di una società del gruppo può comportare la soggezione alla stessa procedura delle altre società del 282 Nella pratica vengono costituiti più frequentemente gruppi di società anziché gruppi di imprese, il che ovviamente non esclude che, sia pure con un‟incidenza (sotto un profilo statistico) di gran lunga inferiore, esistano gruppi dei quali fanno parte imprese individuali. 283 Legge del 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario, in Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234 284 Art. 10, 1°comma (Gruppi) “ La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.” 285 Ad esempio legge n.2 del 28 gennaio 2009, che ha convertito con modifiche il c.d. Decreto Anticrisi, rende operative le modifiche normative in materia di gruppi d'imprese, riguardanti soprattutto: l'informativa societaria, il bilancio di esercizio, l'allineamento della tassazione delle attività d'impresa in Italia a quella degli altri Stati europei, il coordinamento della fiscalità societaria con quella dei soci, la struttura finanziaria dell'impresa, i nuovi istituti tributari del consolidato fiscale nazionale e della trasparenza, la disciplina fiscale delle controllate estere, l'esterovestizione delle holding. 285 PETTITI, op. cit., p.8 120 gruppo. L‟art. 80, 1° comma lett. b) del D. Lsg. n. 270/1999,286 infatti, dispone che, ai fini dell‟applicazione delle disposizioni del capo sull‟estensione dell‟amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo, per “imprese del gruppo” si intendono “le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre; le società direttamente o indirettamente controllate dall‟impresa sottoposta alla procedura madre o dall‟impresa che la controlla; le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell‟impresa sottoposta alla procedura madre.” Posto che esiste solo una disciplina giuridica relativa a singole fattispecie inerenti al gruppo di società e che, secondo un‟opinione dottrinale287, “le finalità delle produzioni normative che, più o meno esplicitamente, fanno riferimento al concetto di gruppo sono assai diverse, e ciò influenza la configurazione della fattispecie di volta in volta delineata”, personalmente ritengo che sia impossibile ricavare un‟unica nozione di gruppo. Ad avviso di chi scrive è possibile individuare i tratti caratterizzanti del gruppo partendo dall‟analisi dei suoi aspetti fattuali e attraverso lo studio e l‟applicazione della disciplina dettata dal codice sul controllo societario. In termini molto generali, quindi, è possibile affermare che il gruppo di società consiste in una aggregazione di società giuridicamente autonome dal punto di vista soggettivo e patrimoniale ma collegate sul piano organizzativo e soggette alle direttive della società capogruppo. Secondo un‟opinione dottrinale “quando si parla di gruppo si fa riferimento ad una pluralità di imprese legate l‟una all‟altra e inserite in una medesima struttura. Le singole unità, per un verso, rappresentano ciascuna un centro di imputazione 286 D. Lgs. dell‟ 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della l. 30 luglio 1998, n. 27, in Gazz. Uff., 9 agosto 1999 , n.185 287 AMMENDOLA, Unitarietà direzionale e organizzazione nel rapporto di gruppo, in Riv. delle società,1986, p. 1264 121 distinto e hanno ciascuna propria personalità giuridica, (…) per altro verso, sono in qualche modo connesse tra loro, inserite in un‟attività economica unitaria e condividono la “soggezione” nei confronti del medesimo soggetto posto al vertice del gruppo.”288Al quesito se dai legami tra i diversi centri di imputazione possa scaturire un‟impresa di gruppo piuttosto che una pluralità di imprese nel gruppo, un orientamento giurisprudenziale degli anni novanta rispondeva negando la pluralità di imprese nel gruppo e sostenendo che “il gruppo o collegamento di società è tale solo in senso economico e, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice (art. 2359; 2424 comma 1 n. 10; 2624 c.c.), sicché, in ordine ad esso, non può parlarsi di personalità giuridica e neppure di una qualsiasi forma di soggettività ovvero di centro di imputazione.”289 La dottrina prima citata, invece, ritiene che “per quanto le imprese o società del gruppo possano essere funzionalmente collegate tra loro e rappresentare nel loro complesso un‟attività economica unitaria, esse rimangono centri di imputazione ben distinti. L‟unitarietà economica o, meglio, l‟individuazione tra le diverse imprese di un‟attività economica unitaria, non può comunque portare all‟individuazione di un‟impresa unica. Ciò che può assumere rilevanza nel gruppo è il coordinamento delle attività produttive delle rispettive imprese, la loro connessione per il raggiungimento di fini ulteriori rispetto a quelli delle singole imprese, non già la soppressione o l‟annullamento delle stesse a favore di un‟impresa unica.”290 A parere di chi scrive, il gruppo è un complesso o un‟aggregazione di più imprese, ma esso complessivamente inteso, invece, non ha una propria soggettività, un proprio centro di imputazione 288 PETTITI, op. cit., p.8 Cass. civ. Sez. Lav., 9 dicembre 1991, n. 13226, in Giur. It., 1992, II, p. 1952; nello stesso senso App. Roma, 23 giugno 1988, in Foro it. 1989, p.420 “La figura del gruppo di società costituisce nel nostro ordinamento giuridico una formula descrittiva di un fenomeno di natura meramente economica, giuridicamente rilevante soltanto nelle materie espressamente regolate da specifiche disposizioni di legge e per i fini da queste perseguiti”. 290 PETTITI, op. cit., p.9 289 122 giuridica: non vi sono propriamente organi del gruppo, ma solo organi delle singole entità che ne fanno parte, i rapporti giuridici continuano a far capo alle singole entità e non al gruppo complessivamente inteso. In questo senso, il gruppo si pone su un piano distinto da quello del gruppo europeo di interesse economico291, “il quale ha la capacità a proprio nome di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio. Gli Stati membri stabiliscono se i gruppi hanno o no personalità giuridica”292. Ritornando ai tratti caratterizzanti del gruppo di società è opportuno precisare che dello stesso fanno parte più società giuridicamente indipendenti, collegate da mutui legami azionari e tutte subordinate alla politica del gruppo determinata dalla società “madre”. Per politica di gruppo deve intendersi “non una politica imposta dalla capogruppo alle affiliate, mere pedine, ma una politica nella quale tutte le affiliate si ritrovano per realizzare il proprio interesse e quello del gruppo complessivamente inteso allo stesso tempo.”293 Il potere di influire della capogruppo, che deriva dal controllo che la stessa ha sulle affiliate, (che comunque conservano la propria personalità giuridica) varia a seconda del tipo di gruppo. A seconda dei legami che sussistono tra le diverse entità, i gruppi si distinguono in patrimoniali, finanziari, industriali o imprenditoriali. “Nei gruppi patrimoniali l‟influenza della 291 Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura creata nell'ordinamento europeo con il Regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985. Si tratta di una figura giuridica proposta dall' Unione europea avendo come riferimento il francese GIE (Group d'Interet Economique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi appartenenti all'Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero. Il fine del GEIE, tuttavia, non è quello di ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività delle imprese europee che lo costituiscono. Caratteristica principale di un GEIE è che deve essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all'Unione Europea mentre non è permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE. 292 PETTITI, op. cit., p.11 293 PETTITI, op. cit., p.13 123 capogruppo è assai esigua. Essa si sostanzia in un‟attività di massimizzazione della redditività degli investimenti compiuti e non investe l‟attività di gestione delle singole controllate. (…) Nei gruppi finanziari l‟intervento della capogruppo è sempre ridotto, anche se leggermente più accentuato che nei gruppi patrimoniali. La capogruppo non si interessa direttamente dell‟attività produttiva delle affiliate, della politica di vendita, della qualità ecc., ma decide sull‟erogazione dei finanziamenti ed è quindi indirettamente in grado di influire sulla produzione bloccando o incentivando i progetti di produzione delle controllate. (…) Nei gruppi industriali e imprenditoriali, invece, l‟influenza della capogruppo è assai più ampia. Essa non riguarda solo la politica degli investimenti e l‟erogazione di prestiti, ma si estende alla produzione e alla gestione industriale.”294 Il potere di influire della capogruppo deriva dal controllo che la capogruppo ha sulle affiliate. 294 PETTITI, op. cit., pp. 15-16 124 4.2.1Il controllo Come rileva un Autore295,“ fondamentale importanza riveste il problema dei rapporti tra le nozioni di controllo e gruppo, onde accertare se la prima coincida con la seconda, oppure se ne rappresenti solo una componente, o ancora, se invece ne costituisca un elemento non necessario ma solo accidentale a prescindere dalla frequenza del suo riscontro nella pratica.”296Quanto al concetto di controllo occorre richiamare l‟articolo 2359297 del codice civile, rubricato “Società controllate e società collegate”, secondo il quale “sono considerate società controllate: 1) le società in cui un‟altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell‟assemblea ordinaria; 2) le società in cui un‟altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un‟influenza dominante nell‟assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un‟altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.. Ai fini dell‟applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un‟altra società esercita un‟influenza notevole. L‟influenza si presume quando nell‟assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. Dalla 295 AMMENDOLA, op. cit., p. 1269 AMMENDOLA, op. cit., p. 1269 297 L‟art. 2359 c.c. , prima della modifica operata dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ,disponeva : “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un‟altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell‟assemblea ordinaria; 2) le società che sono sotto l‟influenza dominante di un‟altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le società controllate da un‟altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da queste. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.” 296 125 lettera della norma in commento emergono due fondamentali concetti, quello del controllo e quello del collegamento, espressione di due livelli distinti di esercizio dell‟influenza di un soggetto sull‟altro. “Il controllo giuridicamente si manifesta quando una società è capace di esercitare un‟influenza dominante su di un‟altra, quando la controllante ha il potere di imporre alla controllata le proprie direttive nella certezza che queste vengano seguite dalle controllate e quindi anche di imporre una politica di gruppo. Il collegamento invece si manifesta quando, pur in assenza di questo potere preponderante di determinazione, un soggetto può influenzare notevolmente un altro. Più precisamente l‟art. 2359 c.c. prevede due diverse forme di controllo: quello interno (o azionario) e quello esterno (o contrattuale). Il controllo interno, a sua volta, può essere diretto (o di diritto) oppure indiretto (o di fatto). Il controllo interno diretto si ha nelle ipotesi in cui una società “dispone della maggioranza di voti esercitabili nell‟assemblea ordinaria” di un‟altra società (art. 2359, 1° comma, n° 1). Questa sorta di presunzione assoluta dell‟esistenza di una situazione di controllo societario è fondata sul presupposto secondo cui la disponibilità della maggioranza dei voti consente all‟azionista di nominare o l‟amministratore unico o l‟intero consiglio di amministrazione, nonché l‟organo di controllo della società: senza dubbio, l‟esercizio di questo potere di nomina pone la società controllante in condizione di orientare l‟attività della controllata verso linee di programmazione economica e finanziaria da essa prestabilite. Il controllo interno indiretto si ha nelle ipotesi in cui una società “dispone di voti sufficienti per esercitare un‟influenza dominante nell‟assemblea ordinaria” di un‟altra società (art. 2359, 1° comma, n° 2). Infatti, quando il capitale 126 sociale risulta frammentato in numerose partecipazioni e quando si riscontra un costante e diffuso assenteismo degli azionisti, una società può controllarne un‟altra anche senza disporre della maggioranza dei voti. L‟influenza dominante - che può essere identificata, in prima approssimazione, con il potere di indirizzo dell‟attività della controllata - finisce, anche qui, per coincidere con la possibilità di nominare gli amministratori: una società, azionista minoritaria di un‟altra, ne eserciterà, dunque, il controllo quando sarà stabilmente in grado di determinare la nomina dell‟organo gestorio. A norma del 2° comma dell‟art. 2359, sia nel caso di controllo diretto, sia in quello indiretto, per il computo dei voti si deve tenere conto anche di quelli “spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi”. Le fattispecie contemplate da questo comma sono caratterizzate dalla circostanza che la società controllante non instaura direttamente il rapporto di controllo, bensì indirettamente, cioè mediante altra società o persona. Occorre tenere conto, infatti, che è particolarmente frequente, nel sistema dei gruppi, il controllo indiretto per il tramite di società controllate (c.d. catena di società o “controllo a cascata”): la società A controlla la società B, la quale, a sua volta controlla la società C, e così via. In tal modo, la società A è, attraverso la controllata B, controllante indiretta di C. Inoltre, sempre il 2° comma dell‟art. 2359 estende il controllo azionario indiretto anche a fattispecie che non si presentano sotto la forma del controllo a cascata: tale norma, infatti, imputa alla società controllante le partecipazioni, ancorché non di controllo, detenute dalle società controllate in altra società. L‟espressione “per interposta persona” non identifica uno specifico rapporto giuridico e viene generalmente 127 interpretata in senso lato, includendovi anche qualsiasi ipotesi in cui le azioni, pur essendo intestate a terzi, siano state acquistate dalla società o per conto della stessa, se il terzo ha l‟obbligo di trasferirle a quest‟ultima quando ne venga fatta richiesta. L‟interposizione, ad esempio, può attuarsi mediante rapporti fiduciari, di cui l‟intestazione a società fiduciarie rappresenta una sottospecie. Al contrario, come si è visto, la norma prevede che non si computino i voti spettanti per conto terzi: nel caso che interposta sia la società, infatti, non si tiene conto dei voti che ad essa spettano per conto terzi, proprio in quanto ciò che rileva è la disponibilità effettiva dei diritti di voto. In conclusione, il 2° comma dell‟art. 2359 equipara, ai fini dell‟accertamento del controllo indiretto, le partecipazioni dirette a quelle indirette e stabilisce che, in ogni caso, le une si sommano alle altre: controllante può essere, quindi, sia la società che ha frazionato tutte le partecipazioni e non risulta essere titolare neppure di un‟azione o quota, sia la società che è titolare di una partecipazione di per sé priva di influenza, ma determinante per disporre della maggioranza assoluta o relativa insieme alle partecipazioni indirette. Il controllo esterno, invece, si ha tutte le volte in cui una società è “sotto l‟influenza dominante di un‟altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa” (art. 2359, 1° comma, n° 3). Secondo una parte della dottrina298 “la “particolarità” del vincolo contrattuale prevista nel testo vigente dall‟art. 2359, n. 3, c.c., appare idonea a ricomprendere non soltanto fattispecie “negoziali” dirette fra le parti, ma anche situazioni di fatto che rinvengano la loro fonte nella fase funzionale ed esecutiva di un accordo, intervenuto al limite fra le parti formalmente diverse, ma la cui efficacia si estenda anche ai 298 MUSSO, Il controllo societario mediante “particolari vincoli contrattuali”, in Contratto e impresa ,I, 1995, p. 25 128 terzi per volontà dei contraenti o per gli effetti legali che dall‟accordo scaturiscono.”299 Per la dottrina ora citata, quindi, la formulazione della norma relativa ai vincoli contrattuali è idonea a ricomprendere ulteriori forme di controllo esterno quali, ad esempio, la coincidenza di fatto degli amministratori o la nomina di loro parenti stretti nelle società in collegamento;300 i patti parasociali; la nomina di amministratori “formali” nelle varie società da parte di una società terza o del suo socio di maggioranza che operi quale effettivo amministratore “occulto” o di “fatto” nei confronti delle prime, pur senza detenervi partecipazioni rilevanti. “Dalle considerazioni finora esposte discendono diversi corollari particolarmente significativi per individuare più concretamente i presupposti della fattispecie in esame. In primo luogo, mentre il possesso della maggioranza di voti nell‟assemblea ordinaria consente di presumere di “diritto” l‟esistenza di un‟influenza dominante, nelle ipotesi “di fatto”, qual è il controllo attuato mediante contratto, appare indispensabile che l‟influenza in parola sia accertata in concreto mediante l‟esame di tutti i vincoli derivanti dall‟accordo e consista nella possibilità, per una parte, di determinare stabilmente la politica produttiva o commerciale dell‟altra, condizionandone di fatto le scelte di mercato. (…) In secondo luogo deve escludersi che esista una tipologia contrattuale unitaria tale da integrare di per se stessa il particolare vincolo in esame. In Germania - dove pure un siffatto accordo è previsto dall‟ordinamento nel c.d. “contratto di dominazione”, mediante il 299 MUSSO, op. ult. cit., p. 25 MUSSO, op. cit.,p. 25 “In quest‟ipotesi ,pertanto, un diretto patto fiduciario tra la società controllante e la società controllata ovvero un accordo parasociale o perfino un gentlemen’ s agreement fra l‟azionista di maggioranza della società dominante e i singoli amministratori della società controllata, appaiono costituire vincoli “contrattuali” sufficienti per integrare il primo presupposto dell‟art. 2359 n.3, c.c., mentre l‟effettiva identità personale degli organi gestori o di loro parenti in aggiunta alla prova dell‟unitarietà direzionale potrà risultare idonea per manifestare il carattere particolare dell‟accordo , ai fini previsti dalla norma medesima.” 300 129 quale una società si assoggetta completamente al controllo di un‟altra, versandole eventualmente tutti gli utili, con correlativa responsabilità a carico della società dominante per le perdite della società dominata e con tutela degli azionisti di minoranza della seconda mediante garanzia di un dividendo minimo e opzione di acquisto delle azioni della società dominante - si è segnalata la suscettibilità di numerosi altri contratti d‟impresa a consentire il controllo in esame. Nello stesso tempo, anche la dottrina italiana, nell‟escludere l‟ammissibilità di uno specifico contratto di dominazione nel nostro ordinamento giuridico, ha evidenziato a maggior ragione la potenzialità dei vari “ordinari” contratti d‟impresa a consentire l‟influenza dominante richiesta per integrare il controllo contrattuale.”301 Secondo un orientamento dottrinale302, si deve trattare di rapporti giuridici “la cui costituzione ed il perdurare dei quali rappresentino condizioni di esistenza e di sopravvivenza della capacità d‟impresa di una delle società contraenti”. Si indicano, tra gli altri, contratti di finanziamento, di agenzia, di licenza di brevetto, di commissione, di somministrazione in esclusiva, di franchising e di know-how. Ritornando al problema dei rapporti tra la nozione di controllo e quella di gruppo, cui abbiamo fatto riferimento all‟inizio di questo paragrafo, un orientamento dottrinale sostiene che “la semplice sussistenza del controllo non sia requisito sufficiente per identificare tra diverse società dei vincoli di gruppo e che sia indispensabile che questo potere di influire derivante dal controllo, venga di fatto esercitato. Come se il controllo corrispondesse ad una situazione potenziale e l‟esercizio concreto del potere determinasse l‟esistenza di un 301 MUSSO, op. cit., p. 34 PIRAS - CERRAI, Gruppi di società, in AA.VV., Diritto Commerciale, Bologna,1999, p. 495 e ss. 302 130 gruppo. Dunque, si è detto, il gruppo presuppone il controllo ma non tutte le fattispecie di controllo presuppongono il gruppo.”303 303 PETTITI, op. cit., p. 20 131 4.2.2Controllo e direzione unitaria Posto che il controllo rappresenta un elemento necessario del gruppo, elemento la cui sussistenza deve essere accertata in concreto, si pongono divergenze in dottrina sull‟identificazione di un eventuale ulteriore requisito del gruppo che deve porsi accanto al controllo. Per una parte della dottrina304, infatti, la sussistenza di un gruppo richiede non soltanto la relazione di controllo fra le società ma altresì un‟ effettiva “direzione unitaria” della società holding sulle controllate; al contrario, per altra parte della dottrina305 la stesso nozione di controllo è sufficiente per identificare il fenomeno del gruppo. Un Autore306, che condivide il secondo orientamento dottrinale, rileva che “il requisito di una “direzione unitaria” risulta omesso dalle norme più recenti che hanno posto una correlazione fra “controllo” e “gruppo”, quali ad esempio l‟art. 60 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (dove l‟attività di direzione e coordinamento della società capogruppo appare richiamata unicamente quale presupposto del controllo , nello specifico settore creditizio) (…) e che la sufficienza del rapporto di controllo è stata accolta anche nell‟ambito della disciplina comunitaria307 per configurare il gruppo quale “unica impresa” sia pure ai fini antitrust.”308 A parere di chi scrive, la tesi secondo la quale la nozione di controllo è sufficiente per identificare il fenomeno del gruppo è la più condivisibile. Personalmente ritengo che il potere in capo alla società capogruppo o alla holding di dirigere e influenzare le società 304 SCHIANO DI PEPE, Il gruppo di imprese, Milano, 1990, p. 17 ss. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1995, p. 225 306 MUSSO, op. cit.,p. 42 307 Comm. CEE, 21 dicembre 1988, in Giur. ann. dir. ind.,1990, p. 973 “Il fatto che le società madri abbiano il controllo delle rispettive affiliate è sufficiente per considerare i gruppi singole imprese”. 308 MUSSO, op. cit.,p. 42 305 132 affiliate, finalizzato all‟attuazione della politica del gruppo, non rappresenti un requisito ulteriore rispetto al controllo ma derivi esso stesso dal controllo. Secondo un orientamento dottrinale309, “l‟art. 2497- sexies310 c.c. individua nel controllo una mera presunzione della sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento. La direzione è, dunque, nozione più ampia del controllo, che della prima è il genere prossimo. Se è vero cioè che dalla presenza del controllo può inferirsi la sussistenza della direzione unitaria, è anche vero però che, trattandosi di presunzione juris tantum, può essere fornita la prova contraria, la quale non può che consistere, appunto, nella dimostrazione che, pur in presenza del controllo, non sussistono tuttavia ulteriori elementi, tali da poter affermare l'esistenza anche della direzione unitaria”311. Quanto all‟accertamento della sussistenza della direzione unitaria, che dovrà essere svolto in concreto, di volta in volta, rileverà ogni fatto o atto che, unito ad altri, configuri un'attività permanente e sistematica di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata. Rileveranno dunque, a tal fine, atti formali a carattere negoziale, quali deliberazioni o accordi contrattuali, tra le società interessate; atti di indirizzo, quali ordini di servizio, istruzioni, regole di comportamento; meri fatti, comunque idonei ad influenzare significativamente le scelte gestionali della società.. Attività di direzione e coordinamento, tuttavia, non significa totale eterodirezione delle singole imprese da parte della società capogruppo o della holding, non significa MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. soc., 2007, 2-3,p. 317 310 Art. 2497-sexies (Presunzioni) “Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359”. 309 311 MONTALENTI, op. ult. cit.,p. 317 133 espropriazione dell'autonomia gestionale delle società subordinate, non significa compressione completa del potere di autodeterminazione. La società madre, infatti, non deve esercitare influenza esclusivamente per la realizzazione dei propri interessi recando pregiudizio alle controllate, ma deve agire secondo lealtà. Le decisioni assunte dalla capogruppo vanno verificate alla luce delle scelte possibili in modo da non ledere gli interessi della controllata. 134 4.3Nozione del marchio di gruppo e funzione “Il marchio di gruppo è quel marchio dotato delle caratteristiche costitutive ed essenziali del marchio individuale e caratterizzato dal fatto di essere utilizzato contestualmente da più soggetti giuridici distinti appartenenti ad un gruppo. Esso è ordinariamente intestato ad un soggetto che può o meno farne uso direttamente ed è sfruttato da una pluralità di altri soggetti che, pur avendo il diritto di farne uso, non hanno titolo per disporne.”312 Secondo un Autore313, “i presupposti necessari per il sorgere della figura in esame (marchio di gruppo) sono: a) l‟esistenza di più imprese titolari o utenti di uno stesso marchio (o di più marchi uguali, depositati e/o usati in ordinamenti giuridici diversi); b) una situazione di collegamento economico tra tali imprese, pur restando le stesse autonome da un punto di vista giuridico; c) una direzione unitaria, sia essa individuale (capogruppo) o frutto di decisioni di un organo collettivo (comitato di coordinamento o similare). 314 Nel diritto dei marchi degli Stati Uniti, il marchio di gruppo si fonda prevalentemente sulla licenza del marchio. Nel Lanham Act315 si riconosce che spesso in a group of affiliated companies, one company will hold ownership of all the trademark (and other) properties that are used by the other affiliates316. In particolare la normativa citata (15 USC 1055 Use by related companies317 affecting validity and registration) prevede che “Where a registered mark or a mark sought to be registered 312 PETTITI, op. cit., p. 41 GUGLIELMETTI, I c.d. marchi di gruppo, in Riv. dir. ind., 1983, p. 297 314 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 297 315 The Lanham (Trademark) Act (title 15, chapter 22 of the United States Code) is a piece of legislation that contains the federal statutes of trademark law in the United States. 316 “In un gruppo di società affiliate una società avrà la proprietà di tutti i marchi e delle altre proprietà che sono usate dalle altre affiliate.” 317 15 USC 1127 Construction and definitions; intent of chapter : “The term "related company" means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services or in connection with which the mark is used”. “Il termine “società collegata” indica qualsiasi soggetto il cui utilizzo del marchio è controllato dal titolare di quest‟ultimo per quanto riguarda la natura e la qualità dei beni o dei servizi o in relazione ai quali il marchio è utilizzato.” 313 135 is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive the public. If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services, such first use shall inure to the benefit of the registrant or applicant, as the case may be”318. Dalla normativa citata emerge che il limite dell‟uso plurimo del marchio da parte delle related companies è rappresentato dal divieto di ingannare il pubblico dei consumatori. Il rapporto tra le società, pertanto, deve esplicitamente prevedere che “the use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services or in connection with which the mark is used and that the trademark is not used in such manner as to deceive the public.”319 Ritornando al diritto italiano dei marchi, posso affermare che, anche nel nostro ordinamento, il limite dell‟uso plurimo del marchio di gruppo è rappresentato dal divieto di uso ingannevole del segno distintivo. Anche se il CPI non contiene alcun riferimento esplicito all‟uso del marchio di gruppo, ritengo, infatti, applicabile alla fattispecie in commento l‟art. 14, 2° comma lett. a), CPI, 320 il quale fa riferimento all‟uso ingannevole “a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il 318 “Laddove un marchio registrato o un marchio in procinto di essere registrato è o potrebbe essere usato legittimamente da società collegate, tale uso dovrebbe essere effettuato a vantaggio del registrante o di colui che effettua la registrazione, e tale uso non dovrebbe inficiare la validità del marchio o della sua registrazione, purché tale marchio non sia utilizzato in modo decettivo per il pubblico. Se il primo utilizzo del marchio da parte di un soggetto è controllato dal registrante o da colui che effettua la registrazione del marchio per quanto riguarda la natura e la qualità dei beni o servizi, tale primo utilizzo dovrebbe essere effettuato a vantaggio del registrante o di colui che effettua la registrazione, come il caso richiederebbe.” 319 “L‟uso del marchio è controllato dal titolare del marchio per quanto riguarda la natura e la qualità dei beni o servizi cui il marchio si riferisce o per i quali il marchio è usato e per fare in modo che il marchio non sia utilizzato in modo decettivo per il pubblico.” 320 Art. 14, 2° comma lett. a) “Il marchio d‟impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”. 136 suo consenso”. L‟utilizzo del marchio di gruppo da parte delle società affiliate, infatti, avviene sicuramente con il consenso del titolare. Secondo un orientamento dottrinale321,infatti, “l‟utilizzazione contestuale dello stesso marchio non richiede necessariamente un accordo contrattuale tra il titolare e gli imprenditori che ne traggono profitto, ma trova fondamento e giustificazione in una sorta di autorizzazione del titolare del marchio e in una sostanziale unione tra gli imprenditori interessati, le cui rispettive attività appaiono funzionalmente collegate o coordinate.”322 Per evitare l‟uso decettivo del marchio e, quindi, la conseguente decadenza ex art. 14, 2° comma lett. a), CPI, occorre che le società appartenenti al gruppo rispettino i medesimi standard produttivi e qualitativi in modo che i prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo appaiano, al pubblico dei consumatori, provenienti da un‟unica impresa. “La semplice appartenenza al gruppo non è di per se circostanza sufficiente a legittimare il couso del marchio di gruppo quando ad essa non corrisponda un collegamento o coordinamento a livello delle attività.”323 Secondo la sentenza del Tribunale di Chieti del 31 gennaio 1986, infatti, “è ammissibile, nel vigente ordinamento, l‟uso contemporaneo del medesimo marchio da parte di più distinti soggetti, alla condizione però - e solo alla condizione - che gli stessi risultino uniti da vincoli di natura finanziaria, personale o contrattuale, per effetto dei quali la rispettiva attività produttiva venga ad essere diretta e controllata da un unico centro decisionale, che conguagli la molteplicità delle soggettività giuridiche nell‟unità di una sola effettiva impresa, assicurando uniformità nei metodi di fabbricazione e nei livelli qualitativi dei prodotti”.324 Relativamente alle ragioni che inducono le related company ad utilizzare il marchio del gruppo, ad avviso di chi scrive, l‟adozione di un marchio comune può rispondere a vari ordini di 321 PETTITI, op. cit., p. 42 PETTITI, op. cit., p. 42 323 PETTITI, op. cit., p. 42 324 Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58 322 137 esigenze: “può fondarsi sull‟esigenza di limitare i costi di registrazione dei marchi, di consentire un‟agevole circolazione dello stesso marchio all‟interno del gruppo oppure esser dettata da interessi familiari o diretta conseguenza dello smembramento di un‟attività imprenditoriale unitaria o della diversificazione di una produzione unitaria in varie sottoproduzioni”325. Quanto alla funzione del marchio di gruppo, in primo luogo, esso ricollega i prodotti o servizi contrassegnati non soltanto all‟impresa che li ha prodotti ma a tutte le imprese dello stesso gruppo. In secondo luogo, esso, come ogni altro segno distintivo trasmette un messaggio, e, in particolare, comunica la politica, il prestigio del gruppo. E‟ da tenere presente che “l‟impresa posta al vertice del gruppo ordinariamente adotta un segno sufficientemente rappresentativo e generico da poter essere utilizzato da tutte le affiliate, nelle loro rispettive produzioni- spesso piuttosto diverse – e le imprese del gruppo ne fanno uso affiancando eventualmente a questo marchio un marchio speciale.”326 325 326 PETTITI, op. cit., p. 42 PETTITI, op. cit., p. 42 138 4.3.1Titolarità del marchio di gruppo La questione della titolarità del marchio di gruppo è strettamente connessa a quella dell‟individuazione del soggetto che, all‟interno del gruppo, ha il potere di direzione e coordinamento sulle società affiliate. La titolarità del marchio, infatti, deve spettare al soggetto in grado di emettere le direttive vincolanti nei confronti delle affiliate e coinvolgenti la stessa utilizzazione del marchio. Dunque al soggetto che per la sua posizione di supremazia esercita concretamente il controllo nei confronti delle altre entità. Alla luce di quanto appena detto analizzerò due distinte questioni, cioè, se il marchio possa essere di titolarità di una delle società controllate ed utilizzato anche dalle altre (in questo caso la titolarità risulterebbe in capo ad un soggetto sottomesso alle direttive della capogruppo, allo stesso modo delle altre coutilizzatrici del marchio) oppure se possa essere di titolarità della società holding. Quanto alla prima questione, secondo un orientamento dottrinale327, si deve distinguere a seconda che la controllata titolare del marchio occupi una posizione a sua volta di dominio nei confronti delle altre entità del gruppo, sia cioè controllante verso queste ultime, o sia in posizione di parità verso le stesse, ossia siano allo stesso modo controllate da una controllante non titolare del marchio (nel primo caso le entità fanno parte di un gruppo a cascata o verticale, nel secondo, di un gruppo orizzontale). Secondo la dottrina citata è ammissibile la titolarità del marchio da parte di una controllata, a sua volta controllante delle altre entità coutilizzatrici del marchio. “Anche in questo caso infatti il soggetto titolare del marchio avrebbe il potere di esercitare il controllo ed emettere direttive vincolanti riguardo l‟utilizzazione 327 PETTITI, op. cit., p. 102 139 del marchio, in modo che tutti i soggetti che facciano uso dello stesso marchio seguano criteri di produzione uniformi. La titolare sarebbe a sua volta vincolata alle direttive della capogruppo necessariamente più generiche di quelle da essa stessa emesse e compatibili con queste ultime.”328 Relativamente alla fattispecie della titolarità del marchio di gruppo da parte di una controllata che non abbia a sua volta il potere di controllare le altre entità, invece, l‟orientamento dottrinale citato nega questa possibilità. “In questo caso infatti, si verrebbe a creare una sorta di dicotomia tra il soggetto da cui sostanzialmente promana la politica concernente l‟utilizzazione del marchio e il soggetto cui risulta intestato il marchio. A quest‟ultimo spetterebbero i diritti che derivano dall‟intestazione, al primo la determinazione dei criteri di utilizzazione del marchio.”329 Quanto alla questione dell‟intestazione del marchio di gruppo alla società holding, questa riguarda la possibilità dell‟intestazione formale del segno distintivo del gruppo in capo ad un soggetto che non ha un‟impresa propria nella quale utilizzarlo ma si limita ad esercitare l‟attività istituzionale di capogruppo. La holding, infatti, è una società finanziaria di controllo, la quale non ha un‟impresa propria, ma si limita ad amministrare unitariamente le società dipendenti. E‟ possibile affermare che non ci sono dubbi circa l‟ammissibilità della fattispecie in questione dal momento che l‟art. 22, 1° comma, l. m.330 (nel testo modificato dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), nel prevedere che il titolare del marchio possa anche non avere una propria attività nella quale utilizzare il marchio se esercita il 328 PETTITI, op. cit., p. 102 PETTITI, op. cit., p. 102 330 Art. 22, 1°comma, l.m.(oggi art. 19 CPI) “Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.” 329 140 controllo nei confronti del soggetto che lo utilizza nella propria attività produttiva, ha riconosciuto definitivamente la legittimità dell‟intestazione del marchio alla holding, recependo ciò che la prassi già da tempo conosceva. Un caso giurisprudenziale degli anni settanta331 evidenziava, ad esempio, che il marchio “Chevron” era utilizzato in Italia dalla Chevron Oil Italiana s.p.a., che però non era titolare della relativa registrazione; essa era controllata dalla Chevron Oil Europe Inc., controllata dalla California Texas Oil Corp., a sua volta interamente posseduta dalla Standard Oil Company of California, che era titolare del marchio italiano “Chevron,” ma non lo usava. Posto che l‟intestazione del marchio di gruppo in capo alla holding è legittima, occorre precisare che il controllo dalla stessa esercitato sugli utilizzatori non deve consistere solo in un mero rapporto di partecipazione o finanziamento, ma deve comportare l‟adozione di una politica comune che coinvolga necessariamente l‟utilizzazione del marchio. Come rileva un‟opinione dottrinale332, infatti, “la holding deve dettare criteri comuni di produzione, di qualità, deve predisporre determinati servizi per l‟ausilio delle affiliate e controllare il rispetto delle direttive impartite, in modo da assicurare l‟uniformità della produzione e il rispetto del consumatore. (…) Titolare del marchio di gruppo deve essere quel soggetto che, pur non utilizzando in proprio lo stesso, ne determina le caratteristiche di utilizzazione e i criteri di produzione per effetto di quei poteri e quella posizione di supremazia che gli sono connaturali.”333 331 Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in Riv. dir. ind., 1977,n. 917, p.396 PETTITI, op. cit., p. 102 333 PETTITI, op. cit., p. 102 332 141 4.4 Ammissibilità del marchio di gruppo Come ho già anticipato a proposito dell‟intestazione del marchio di gruppo in capo alla holding, l‟ammissibilità della fattispecie in esame è fuori dubbio soprattutto alla luce del disposto dell‟art. 19 CPI secondo il quale “Può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.” Il testo della norma citata riproduce quello dell‟art. 22 l.m., il quale discendeva dal D. Lgs. n. 480/92, con cui è stata recepita la direttiva CE 88/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d‟impresa. La novella del 1992 ha sostanzialmente svincolato la titolarità del marchio dalla qualità di imprenditore334. Tale conclusione sarebbe supportata dalla locuzione “che ne facciano uso con il suo consenso” con cui il legislatore avrebbe disposto che anche chi non sia imprenditore né intenda diventarlo possa validamente depositare un marchio al fine di farlo usare da altri.335 E‟ da ricordare che il generale riconoscimento della possibilità di registrare un marchio da parte di chiunque a seguito della novella legislativa ha posto fine ad un intenso dibattito circa la legittimità del marchio di gruppo. “La legittimità di tale ipotesi è stata, prima della riforma del 1992, valutata alla stregua della normativa sulla cessione del marchio. In un primo tempo, l‟idea della circolazione “libera” del marchio all‟interno del gruppo venne poggiata sul concetto di licenza 334 In questo senso vedi Trib. Milano, 8 novembre, 2005, in Giustizia a Milano, p. 76 “L'art. 22 l. marchio per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 480 del 1992 ha eliminato la necessità che il soggetto registrante rivesta la qualità di imprenditore, posto che il deposito di un segno può essere eseguita anche solo al fine di concederne l'uso effettivo a terzi.” 335 In questo senso UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, p.182; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p.154 “Dopo la riforma del 1992 occorre ancora un‟intenzione d‟uso ma questa può consistere nell‟intenzione che altri facciano uso del marchio registrato.” 142 implicita,336 e cioè sull‟idea che la situazione di gruppo implicasse degli accordi in ordine all‟utilizzazione dei marchi. In un secondo momento tale idea, palesemente artificiosa (perché nessuna licenza era davvero rintracciabile), fu abbandonata, ma la stessa soluzione rimase in piedi, affermandosi che la situazione di gruppo realizza una sostanziale unità d‟impresa, che si sovrappone alla pluralità formale delle società del gruppo.”337 Secondo un Autore,338 i primi riferimenti alla fattispecie del marchio di gruppo risalgono -almeno per quel che concerne l‟Europa intorno al 1928, quando “in Germania, il Mints, il Meinhardt, il Baum, in sede di preparazione dell‟allora imminente congresso di Roma dell‟Associazione Internazionale per la protezione della proprietà industriale, si domandarono se le necessità proprie delle grandi concentrazioni industriali, colleganti insieme in vario modo imprese formalmente autonome, non rendessero necessario un distacco del marchio dall‟impresa, e maggiori possibilità nella cessione di quello a, o tra, imprese dipendenti o collegate.”339 L‟Autore citato ricorda inoltre che nel 1934, alla conferenza di Londra per la revisione della Convenzione d‟Unione, la delegazione americana propose che all‟art. 5 della Convenzione, il quale disciplina appunto l‟utilizzazione del marchio, venisse aggiunta la seguente disposizione: “Les pays de l’Union permettront l’ emploi de la même marque par des sociétés affiliées les unes aux autres de telle manière que les produits vendus par elles sont fabriqués d’ après les même procédés et formules techniques, en sorte que leur aspect et leur nature sont équivalents, pourvu que ces 336 In questo senso vedi Trib. Milano, 5 maggio, 1975, in Giur. ann. dir. ind., 1975, n.722 “Quando un marchio è registrato a nome di una società ed è usato da altra società ad essa collegata, quest‟uso è imputabile anche alla prima, stante l‟evidente rapporto di licenza implicita fra di esse”; Trib. Milano, 26 febbraio, 1976, in Giur. ann. dir. ind, 1976, n. 813 “L‟esistenza di un contratto di licenza di marchio tra una società straniera ed una italiana può essere provata dalle presunzioni ricavabili dal fatto che la società licenziataria è stata costituita per operare nel territorio italiano sotto il controllo della società estera concedente” 337 DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993, p. 30 338 FRANCESCHELLI, Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate, in Studi Riuniti di diritto industriale, Milano,1959, p. 168 339 FRANCESCHELLI, op. ult. cit., p. 168 143 procédés soient dûment marqués avec le nom de la société qui les met en vente, avec l’indication du pays ou du lieu où ils sont fabriqués ou produits. 340” La proposta americana fu poi rielaborata e il suddetto articolo 5 assunse la seguente formulazione “l’ emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’ après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’ enregistrement .341 L‟Autore citato ritiene che “il difetto fondamentale dell‟art. 5 della Convenzione d‟Unione, nella formulazione suddetta, è che esso sembra legare la possibilità di impiego simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o similari ma provenienti da diverse imprese, ad un‟ipotesi di comproprietà in senso tecnico.”342 A conferma della tendenza a rinvenire il fondamento della legittimità del marchio di gruppo nel concetto di comproprietà o in quello di licenza implicita, si può ricordare alcune pronunce giurisprudenziali degli anni settanta quali, ad esempio, la sentenza del Tribunale di Milano del 16 novembre 1976343 ove si legge che “la teoria dei marchi di gruppo conduce correttamente ad ipotizzare una contitolarità dello stesso marchio in capo a più imprese collegate che ne facciano uso contemporaneamente secondo decisioni unitarie di politica industriale, prese nell‟ambito del gruppo e singolarmente”; la sentenza del Tribunale di Milano del 21 febbraio 1977,344 in cui è ammesso espressamente il concetto di marchio di 340 “I Paesi dell‟Unione permettono l‟impiego del medesimo marchio da parte di società collegate in modo che i prodotti venduti dalle stesse siano fabbricati in base ai medesimi processi e formule tecniche, in modo che il loro aspetto e la loro natura sia uguale, a condizione che i processi siano correttamente contrassegnati dal marchio con il nome della società che li mette in vendita, con l‟indicazione del paese o del luogo dove esso è stato fabbricato o prodotto”. 341 “L‟uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali, considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del paese in cui è richiesta la protezione, non deve impedirne la registrazione.” 342 FRANCESCHELLI, op. cit., p. 168 343 Trib. Milano, 16 novembre, 1976, in Giur. ann. dir. ind, 1976, n .915 344 Trib. Milano, 21 febbraio, 1977, in Giur. ann. dir. ind, 1977, n. 1923, p. 850 144 gruppo, distinguendo l‟uso comune del marchio ad opera delle imprese collegate, che si accompagni ad una situazione di contitolarità, dall‟ipotesi in cui il marchio risulta in titolarità esclusiva di una delle imprese mentre l‟uso dello stesso da parte di altre imprese del gruppo si configura come esecuzione di una licenza. E‟ stato infatti affermato che, “benché la teoria dei marchi di gruppo conduca correttamente ad ipotizzare una contitolarità dello stesso marchio in capo a più imprese collegate che ne facciano uso contemporaneamente secondo decisioni unitarie di politica industriale prese nell‟ambito del gruppo ed eseguite singolarmente, ciononostante, quando una delle imprese collegate si sia riservata la titolarità esclusiva del marchio mediante un acquisto a titolo originario, l‟uso dello stesso marchio da parte di altra impresa collegata può avvenire soltanto mediante un contratto di licenza e non certo in base alla semplice appartenenza allo stesso gruppo.”345 Analizzerò ora la seconda tendenza cui ho fatto prima riferimento, quella secondo la quale la situazione di gruppo realizza una sostanziale unità d‟impresa, che si sovrappone alla pluralità formale delle società del gruppo. Un Autore 346 afferma che “l‟utilizzazione del medesimo marchio da parte di una pluralità di imprese con la funzione distintiva, implicante la costante connessione del segno con una fonte unitaria di produzione/vendita del prodotto, viene ammessa allorché si consideri il gruppo di imprese come un‟unità economica, risultante dalle varie imprese, come un‟unica impresa, e le varie aziende come “rami” di un‟unica organizzazione aziendale. Nell‟ambito del gruppo, l‟uso del marchio compiuto dalle imprese collegate è imputabile alla società controllante, anche in assenza di veri e propri contratti di licenza. La tutela dei consumatori alla luce dell‟art. 15 l.m., 347 è assicurata dal fatto stesso che il marchio circoli fra società facenti parte di un unico complesso produttivo, con la relativa 345 Trib. Milano, 21 febbraio, 1977, in Giur. ann. dir. ind, 1977, n. 1923, p. 850 LIUZZO, Problematiche del marchio di gruppo, in Riv. dir. ind., I, 1982, p. 415ss 347 Oggi art. 23 CPI 346 145 messa a disposizione dei processi di fabbricazione e degli elementi necessari per la realizzazione di un prodotto corrispondente nei suoi caratteri essenziali a quello fabbricato dal titolare del marchio.”348 348 LIUZZO, op. ult. cit., p. 415ss 146 4.4.2 Ammissibilità del marchio comunitario di gruppo Il marchio comunitario di gruppo riguarda un gruppo multinazionale o anche solo uninazionale di imprese che operi in una pluralità di Stati, in ciascuno dei quali aspiri ad una protezione dei propri marchi. La dottrina ha iniziato ad interessarsi al marchio comunitario di gruppo già nella fase della Proposta di regolamento del Consiglio istitutivo di un marchio comunitario,349quando un Autore350 subito intravide, nella realizzazione di un mercato comune, la possibilità di instaurare condizioni giuridiche che avrebbero consentito alle imprese di adattare rapidamente alle dimensioni della Comunità la loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni, operando attraverso un marchio che avrebbe consentito ad esse di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità. L‟Autore citato riteneva che “in tal modo parte dei problemi inerenti al marchio, di cui fosse stato titolare una società capogruppo ed utilizzato attraverso società affiliate collegate, sarebbero stati risolti legislativamente alla luce del futuro regolamento: con l‟applicazione, ad esempio, dell‟art 13, 3° comma, che si esprime nel senso di ritenere “l‟uso del marchio comunitario da parte di un licenziatario o da parte di una persona economicamente legata al titolare del marchio comune (…) come effettuato dal titolare.”351Un altro Autore,352 sostenne che “il sistema dei marchi comunitari è destinato ad essere ampiamente utilizzato proprio dai gruppi di imprese a vocazione internazionale e, alla lunga, a sostituire per essi i 349 Proposta di regolamento (Cee) del Consiglio sul marchio comunitario, presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 novembre 1980, in Guce 31 dicembre 1980 C 351 350 LIUZZO, op. cit., p. 444 351 LIUZZO, op. cit., p. 444 352 UBERTAZZI, I marchi comunitari di gruppo, in Il diritto comunitario degli scambi internazionali, 1998,I, p. 7 147 diversi sistemi nazionali dei marchi dei singoli Stati membri della CEE.”353Quest‟ultimo Autore, partendo dal presupposto che il problema centrale dei marchi di gruppo è quello relativo all‟ammissibilità della contitolarità e del couso di un medesimo segno da parte di più imprese facenti parte di un unico gruppo,354osservava che “il regolamento consente e disciplina una pluralità di modelli, e precisamente almeno quattro modelli355 alternativi semplici di attribuzione/diffusione della titolarità del marchio comunitario all‟interno del gruppo.”356 Tra questi quattro modelli consentiti dal regolamento vi è quello di un unico marchio comunitario registrato da un‟unica impresa, che successivamente ne consente l‟uso alle altre imprese del medesimo gruppo. Secondo la Commissione, “non è affatto richiesto che il titolare di un marchio comunitario possegga un‟impresa né, qualora ne possegga una, che il marchio comunitario sia destinato ad identificare i suoi prodotti o i suoi servizi. Ciò risulta già dal testo dell‟art. 3.357Nulla vieta, pertanto, quanto meno nel diritto comunitario dei marchi, ad una società di partecipazione finanziaria di essere proprietaria di un marchio comunitario, né, più in generale, ad uno dei membri di 353 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 7 Ricordiamo che prima della novella del 1992, cui abbiamo sopra fatto cenno, una parte della dottrina ipotizzava una contitolarità del marchio di gruppo in capo a più imprese collegate per giustificare l‟uso da parte delle stesse del medesimo segno distintivo. 355 Secondo il primo modello, ex art. 16, 3° comma r. m. c., una medesima domanda di marchio comunitario può essere depositata da più persone , con la conseguenza che varie persone possono essere iscritte nel registro dei marchi comunitari come richiedenti, e che il marchio comunitario può essere registrato a favore contemporaneamente di una pluralità di soggetti; il secondo modello, data la disciplina della novità del segno, consente alle diverse imprese del medesimo gruppo di registrare ciascuna un differente marchio comunitario relativo al medesimo segno; il terzo è quello di un unico marchio comunitario registrato da un‟unica impresa, che successivamente ne consente l‟uso alle altre imprese del medesimo gruppo; il quarto è quello dei marchi collettivi comunitari. 356 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 9 357 Art. 3 r. m. c.(Capacità di agire) “ Ai fini dell‟applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio”. 354 148 un gruppo di società di detenere un marchio comunitario per l‟insieme delle società.”358 “Il regolamento comunitario non configura come rigidamente alternativi uno all‟altro i modelli organizzativi semplici ora ricordati della titolarità del marchio di gruppo: e ciò consente alla dinamica dell‟impresa e dei gruppi di optare di volta in volta anche per modelli organizzativi più complessi, e che in vario modo combinino alcuni o tutti i modelli semplici sin qui ricordati.”359 Il regolamento sul marchio comunitario lascia, pertanto, all‟autonomia privata spazi assai ampi per la disciplina del couso del segno da parte delle imprese del medesimo gruppo ma non senza prevedere alcuni limiti quale in primis il principio art. 50, 1° comma lett. c),360 secondo cui il marchio non deve “trarre in inganno il pubblico soprattutto circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.” Relativamente all‟interesse della dottrina per l‟istituto del marchio comunitario dopo l‟emanazione del Regolamento sul marchio comunitario,361 un Autore362 afferma che “Gli orientamenti comunitari hanno particolare rilievo in materia di marchi di gruppo, poiché è assai frequente una ripartizione per stati dell‟ambito di attività delle singole società facenti capo al gruppo: in quest‟ambito è da registrare la tendenza ad un superamento del frazionamento delle singole entità giuridiche, rappresentate dalle singole società, attribuendo invece, la massima importanza all‟unitarietà in senso economica 358 Relazione della Commissione alla proposta di regolamento, in Riv. dir. ind., 1982, I, p. 131 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 11 360 Art. 50,1° lett. c), r. m c.(Cause di decadenza) “se, a seguito dell‟uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi”; 361 Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, in Guce – n. L 11 del 14 gennaio 1994, da ora in avanti r. m. c. 362 UBERTAZZI,Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, p. 263 359 149 del loro operato, sino ad escludere l‟applicabilità delle regole di concorrenza tra società madre e società figlia.363”364 363 In questo senso Corte di Giustizia, caso Centrafarm/Winthrop del 31 ottobre 1974, in GADI, 1974, p. 1480 “L' art. 85 del trattato non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo, come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un' unità economica nell' ambito della quale l' affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di effettuare una ripartizione di compiti all' interno gruppo”; Corte di giustizia, caso Continental can del 21 febbraio1973, in GADI 1973, p.1595 364 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 263 150 4.5Disciplina Come ho già anticipato nel paragrafo 4.3, la normativa italiana sui segni distintivi non contiene alcuna norma specificamente relativa ai marchi di gruppo. Per individuare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, pertanto, bisogna procedere dall‟analisi delle funzioni del marchio per verificare se, ed in che limiti, sia con esse compatibile l‟uso di un medesimo marchio da parte di più imprese di un stesso gruppo e, alla luce di questa verifica, è necessario individuare quali disposizioni del CPI siano applicabili ai marchi di gruppo. Relativamente alla questione della compatibilità dell‟uso plurimo del marchio di gruppo con le funzioni del marchio d‟impresa,365personalmente ritengo che il segno distintivo in questione, a prescindere dal numero dei soggetti giuridici che ne fanno uso, abbia una funzione distintiva, una funzione di garanzia di qualità e una funzione attrattiva. Il marchio di gruppo, infatti, è idoneo ad assicurare al consumatore l‟identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza rischio di confusione questo prodotto da quelli di provenienza diversa; esso, inoltre, in forza del potere/dovere in capo alla società capogruppo di impartire alle società affiliate delle direttive in ordine agli standards qualitativi dei prodotti e dei servizi che saranno contrassegnati dal marchio di gruppo, è idoneo a garantire la costanza qualitativa (intesa come mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche) dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal segno del gruppo; il marchio di gruppo, infine, veicolando la politica del gruppo, non è solo un nome (cioè un segno di collegamento ideale tra parola e cosa) ma costituisce, in presenza di determinate condizioni, una “qualità” del prodotto, cioè esso è in se stesso visto come un pregio del prodotto. Analizzerò di seguito alcune vicende del marchio di gruppo e cercherò di 365 Per un riepilogo sulle funzioni del marchio d‟impresa si veda il paragrafo 1.1(Definizione e funzioni del marchio d‟impresa) p. 1 151 individuare la relativa disciplina alla luce di quanto prevede il CPI per il marchio d‟impresa. 152 4.5.1 Cessione e Licenza del marchio di gruppo Le caratteristiche peculiari del marchio di gruppo si riflettono anche sulle condizioni del suo trasferimento, sia esso cessione oppure concessione in licenza. Quanto alla cessione del marchio, essa può essere interna, cioè da una all‟altra impresa del gruppo, oppure esterna, cioè ad impresa estranea all‟organizzazione del gruppo. Per quanto riguarda il primo tipo di cessione, un orientamento dottrinale rileva che “già prima della modifica dell‟art. 15 l.m.,366 che ha soppresso il requisito della contestualità del trasferimento marchio-azienda, il marchio di gruppo poteva essere ceduto da un‟impresa all‟altra dello stesso gruppo, senza necessità di trasferire contestualmente l‟azienda e senza una vera e propria comunicazione delle conoscenze tecniche indispensabili.”367 Il suddetto rilievo è confermato da un indirizzo giurisprudenziale degli anni settanta il quale riteneva prevalente la considerazione dell‟unitarietà del gruppo e considerava sufficiente, per la circolazione del marchio all‟interno del gruppo, un semplice atto permissivo della società titolare del marchio.368 A parere di chi scrive, l‟art. 23, 4° comma CPI, relativo al trasferimento del marchio d‟impresa, in quanto esprime il principio generale della tutela del consumatore, è applicabile anche al trasferimento del marchio di gruppo. Pertanto, posto che dal trasferimento di un segno distintivo “in ogni caso non deve derivare inganno in quei 366 Oggi art. 23 CPI PETTITI, op. cit., p. 123 368 In questo senso Trib. Roma, 5 giugno 1986, in Foro pad., 1987, I, p.264 , secondo cui “Fra imprese appartenenti allo stesso gruppo il marchio può circolare liberamente e cioè la sua titolarità o il diritto di farne uso possono essere trasferiti senza che occorrano contemporaneamente cessioni di aziende o di loro rami”; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in Riv. dir. ind., 1977, n. 917, p.396, secondo cui “Nel caso di società collegate la circolazione dell‟uso del marchio può avvenire liberamente nel senso che basta un qualsiasi atto permissivo della società titolare o un qualsiasi genere di accordo senza alcun limite inerente alla natura o alla forma dell‟atto e alla tutela del pubblico.” 367 153 caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del pubblico”, credo che la cessione interna del marchio di gruppo sia legittima se il cessionario del marchio sia in grado di assicurare il medesimo livello qualitativo della produzione contrassegnata dal marchio. Solo se il nuovo titolare del segno distintivo, infatti, è in grado di esercitare (così come faceva il cedente) il controllo nei confronti delle entità coutilizzatrici del marchio, al fine di garantire un‟uniforme utilizzazione del marchio, si garantisce un uso non ingannevole del segno distintivo. Concludendo nel senso della legittimità della cessione interna del marchio di gruppo, è da precisare che quest‟ipotesi non è molto frequente. “Nella maggior parte dei casi il marchio viene intestato alla capogruppo o comunque a quell‟entità che esercita il controllo nei confronti delle altre in modo da potere essere utilizzato da tutte le sue controllate. Quando infatti il marchio è intestato ad una controllata che non occupa a sua volta una posizione di dominio verso altre entità, solo questa può farne uso.”369Per quanto riguarda la cessione esterna del marchio di gruppo, ipotesi poco frequente nella prassi, essa può configurarsi come trasferimento ad altro gruppo o ad un singolo imprenditore (solo se il marchio fosse costituito da un termine che sottolineasse l‟esistenza di un gruppo, non potrebbe essere ceduto ad un imprenditore singolo). Anche in questo caso il presupposto della validità della cessione è rappresentato dalla garanzia di costanza qualitativa dei prodotti contrassegnati dal segno distintivo ceduto. “Il cessionario, sia esso gruppo oppure singolo imprenditore, deve essere in grado di mantenere inalterata la qualità della merce e dunque deve essere opportunamente 369 informato PETTITI, op. cit., p. 125 154 delle tecniche produttive già utilizzate e apprezzate dal consumatore.”370 E‟opportuno precisare che finora abbiamo fatto riferimento alla cessione del marchio di gruppo da parte del soggetto giuridico intestatario dello stesso, ossia la società capogruppo o la holding, dal momento che le singole società affiliate hanno solo il potere di utilizzare il marchio di gruppo, ma non anche quello di disporne in modo autonomo. La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito l‟indisponibilità del marchio di gruppo da parte delle società affiliate, ad esempio, nella sentenza del Tribunale di Chieti del 31 gennaio del 1986, si legge che “Nel caso di marchio di gruppo, non può ammettersi - e se compiuto deve ritenersi nullo in riferimento all‟art. 15 cpv. l. marchio - il trasferimento autonomo da parte di una società affiliata, in qualunque forma effettuato, ed anche se accompagnato alla cessione dell‟intera azienda, dei diritti ad essa comunque spettanti sul marchio in favore di un terzo estraneo al gruppo cui la prima appartiene, determinando siffatto negozio l‟utilizzazione concorrenziale del segno distintivo da parte di imprese diverse anche sotto il profilo economico-sostanziale e dunque un inganno per il pubblico dei consumatori.”371 Si può inoltre ricordare la sentenza del Tribunale di Terni del 26 settembre del 1989 secondo cui “il fatto che una società figlia possa fare uso dei marchi della capogruppo non vale ad attribuire alla prima i poteri propri del titolare del marchio;”372 la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 maggio del 1991 per la quale “è escluso che una società appartenente al gruppo abbia il diritto di 370 PETTITI, op. cit., p. 125 Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58. Nel caso di specie, dichiarato il fallimento di una società affiliata ad un gruppo industriale multinazionale, gli organi fallimentari avevano alienato l'intero suo patrimonio aziendale ad altra società all'uopo costituita, e dunque estranea al predetto gruppo, la quale pretendeva di aver in tal guisa acquisito anche il diritto di valersi del marchio del gruppo, già appartenente, in forza di licenza senza esclusiva, alla società fallita. 372 Trib. Terni, 26 settembre l 1989, in Giur. ann. dir. ind., 1990, p. 246 371 155 sub concedere a terzi ad esso estranei, senza l‟implicito o esplicito consenso della società capogruppo, un marchio di cui quest‟ultima sia titolare esclusiva.”373Prima di esaminare la fattispecie della licenza del marchio di gruppo mi soffermo brevemente su un‟ultima ipotesi di trasferimento del marchio di gruppo, quella del trasferimento del marchio di gruppo coincidente con la ditta. L‟ipotesi in esame riguarda il caso in cui il segno prescelto come marchio di gruppo sia utilizzato allo stesso tempo come ditta o nome sociale. E‟ da ricordare che ai sensi dell‟art. 2563, 2° comma, c.c. “La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565” e che ai sensi dell‟art. 2565, 1° comma, c. c “La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda,” pertanto, potrebbe ritenersi che il trasferimento del marchio di gruppo- ditta, per un verso, non potrebbe avere luogo indipendentemente dal trasferimento dell‟azienda, per altro, violerebbe il principio della connessione tra ditta e imprenditore. Un orientamento dottrinale,374 ritiene legittimo il trasferimento del marchio di gruppo-ditta se si ammette il superamento della connessione citata, “la pratica di utilizzare lo stesso segno come marchio e come ditta o nome nell‟ambito del gruppo, dimostra ancora che il nome può essere utilizzato anche indipendentemente dall‟azienda cui ha fatto originariamente capo, purché il nuovo imprenditore condivida le caratteristiche fondamentali dell‟attività produttiva e il nuovo uso non sia di inganno per il consumatore.”375 373 Trib. Palermo, 30 maggio 1991, in Giur. ann. dir. ind., 1991, p. 556 PETTITI, op. cit., p. 128 375 PETTITI, op. cit., p. 128 374 156 Analizzerò ora la legittimità della fattispecie del licenza del marchio di gruppo e il conseguente uso contemporaneo dello stesso marchio da parte di imprenditori del gruppo e imprenditori che non appartengono al gruppo. E‟ da precisare che anche a questo proposito ci riferiamo al contratto di licenza del marchio di gruppo stipulato dal soggetto giuridico intestatario dello stesso, ossia la società capogruppo o la holding, dal momento che le singole società affiliate hanno solo il potere di utilizzare il marchio gruppo ma non anche quello di disporne in modo autonomo. L‟ammissibilità della fattispecie in esame dipende dall‟importanza che si attribuisce al requisito dell‟ appartenenza al gruppo. Se si ritiene che l‟appartenenza al gruppo sia essenziale per usare il marchio di gruppo, allora si deve necessariamente negare la configurabilità della concessione della licenza. Se, invece, si afferma che l‟appartenenza non è indispensabile, allora può concludersi per la legittimità della concessione della licenza del marchio di gruppo. Secondo un‟ Autrice,376 “L‟appartenenza è un presupposto e una conseguenza dell‟uso del marchio di gruppo. Presupposto, perché per effetto dell‟appartenenza al gruppo viene assicurata quell‟uniformità produttiva richiesta alle imprese che fanno uso dello stesso marchio. Conseguenza, perché attraverso l‟uso del marchio una certa impresa viene associata al gruppo nel suo complesso. Ma il concetto di appartenenza non deve essere interpretato in modo rigidamente formalistico e astratto.”377A parere di chi scrive, quello dell‟ appartenenza al gruppo non è il vero presupposto dell‟uso plurisoggettivo del marchio di gruppo in quanto ciò che davvero conta è, oltre ad una sorta di consenso implicito o esplicito del titolare, la condivisione di una medesima politica 376 377 PETTITI, op. cit., p. 133 PETTITI, op. cit., p. 133 157 produttiva. Se il presupposto del marchio di gruppo è l‟uniformità produttiva, nulla vieta di ritenere che anche un‟impresa estranea al gruppo, licenziataria del marchio di gruppo, possa fare uso del marchio qualora sia condizionata al rispetto della medesima uniformità produttiva. Personalmente affermo quindi la legittimità dell‟utilizzo del marchio di gruppo anche da parte di uno o più soggetti allo stesso estranei perché, così come ho sostenuto a proposito della licenza del marchio in comunione, quello che davvero conta non è il numero degli utilizzatori del segno distintivo o la loro appartenenza al gruppo o alla comunione, ma è il rispetto degli standards qualitativi fissati dalla capogruppo o dall‟insieme dei comunisti, vero presupposto che deve sussistere per rispettare il divieto di uso decettivo del marchio. In conclusione è da ricordare che “sono comunque piuttosto rari i casi in cui una capogruppo deve licenziare il marchio ad un‟impresa esterna al gruppo. Data l‟organizzazione, il numero delle imprese del gruppo e la conseguente specializzazione di ciascuna entità, sembra difficile che vi possa essere un interesse alla concessione di licenza. Se la capogruppo intendesse espandere la produzione, potrebbe ricorrere ad una riorganizzazione dell‟attività delle varie imprese del gruppo, piuttosto che alla cooperazione di un‟impresa esterna”378. 378 PETTITI, op. cit., p. 135 158 4.5.2 Decadenza del marchio di gruppo Un caso particolare di estinzione del marchio di gruppo ricorre nell‟ipotesi di decadenza del marchio. Posto che può aversi decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso oppure nel caso di illiceità sopravvenuta ai sensi dell‟art 14.2 CPI, per non uso ai sensi dell‟art. 24.1 CPI, per volgarizzazione del segno ai sensi dell‟art. 13.4 CPI, bisogna verificare quali delle suddette ipotesi sono applicabili al marchio di gruppo e se esse incidono sul segno distintivo di gruppo anche nel caso in cui il comportamento che dà origine alla dichiarazione di decadenza sia stato posto in essere da una sola delle società affiliate. Relativamente alla prima ipotesi di decadenza, personalmente ritengo applicabile al marchio di gruppo l‟art. 14, 2° comma CPI, secondo il quale “Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all‟ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.” Sostengo l‟applicabilità della norma citata, in primo luogo, perché l‟art. 14, 2° comma lett. a) fa riferimento all‟uso ingannevole “a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso” e il modo e il contesto in cui viene utilizzato il marchio di gruppo da parte delle affiliate è riconducibile al consenso della capogruppo, titolare del marchio; in secondo luogo perché credo che il controllo che la capogruppo deve esercitare sulle società utilizzatrici del marchio di gruppo sia assimilabile a quello cui fa 159 riferimento l‟art. 14, 2° comma lett. c); in terzo luogo perché, al di là dei suddetti argomenti letterali, ritengo che l‟esigenza di tutela del pubblico dei consumatori sia particolarmente sentita nelle ipotesi di utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo e in particolare nell‟ipotesi di utilizzazione del marchio di gruppo la cui legittimità è legata alla costanza qualitativa dei prodotti o servizi dallo stesso contrassegnati. Per quanto riguarda la decadenza per non uso, ad avviso di chi scrive, l‟art. 24, 1° comma, CPI379 è teoricamente applicabile al marchio di gruppo dal momento che la ratio della norma citata, evitare l‟accaparramento di un segno impedendo a terzi l‟uso effettivo nel mercato, esprime un principio generale del diritto dei marchi. Anche se ho parlato di una teorica applicabilità dell‟art. 24, 1° comma, CPI, devo precisare che la dottrina 380 è concorde nel ritenere che la decadenza del marchio di gruppo per non uso è piuttosto improbabile, perché per prodursi il marchio non dovrebbe essere utilizzato da nessuna delle imprese del gruppo. Già nel 1982, infatti, un Autore scriveva che “l‟ipotesi della decadenza del marchio per non uso è da escludersi, in quanto l‟uso da parte di altri imprenditori fra loro collegati non presuppone una rinuncia alla tutela del marchio da parte della società titolare, la quale, in sostanza provvede all‟attuazione del marchio attraverso altri soggetti ad essa legati da un rapporto giuridico che giustifica tale utilizzazione nell‟interesse della titolare; viene insomma riferita al gruppo, e di riflesso alle singole società che ne fanno parte, l‟attività svolta dalle altre 379 Art. 24,1° comma CPI (Uso del marchio) “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”. 380 Vedi ad esempio PETTITI, op. cit., p. 153 160 società.”381A parere di chi scrive l‟utilizzo del marchio da parte delle società affiliate è idoneo ad evitare la decadenza del marchio anche se la titolare dello stesso non ne fa uso, infatti, l‟art. 24, 1° comma, CPI considera sufficiente l‟ uso effettivo del marchio con il consenso del titolare e, affinché abbia luogo la decadenza per non uso, il marchio non dovrebbe essere utilizzato da nessuna delle imprese del gruppo. Nel caso di un gruppo multinazionale la questione è più complessa per la necessità di rispondere al quesito preliminare se l‟uso del marchio all‟estero possa essere imputato all‟impresa italiana titolare del marchio, cioè se l‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero sia idoneo ad evitare la decadenza del marchio in Italia. Secondo un orientamento dottrinale anteriore all‟istituzione del marchio comunitario “Non sembra di poter dare risposta positiva al quesito. L‟uso richiesto ad evitare la decadenza è quello che si produce nel territorio italiano. Pertanto, se l‟impresa del gruppo faccia uso del marchio solo all‟estero, il marchio italiano dovrà considerarsi necessariamente decaduto, mentre l‟impresa straniera potrà continuare ad avvalersene anche solo come marchio di fatto.”382 Nello stesso senso un altro Autore383 afferma che “Qualora il gruppo operi su scala internazionale non è indifferente da parte di quale impresa del gruppo il marchio sia usato. Ciò che gli ordinamenti si propongono di ottenere, esigendo l‟obbligo di utilizzare il marchio, è che l‟uso avvenga nel territorio dello Stato e pertanto se altra società, pur appartenente allo stesso gruppo, ha fatto uso del marchio solo all‟estero, l‟eventuale marchio (uguale) registrato in Italia decadrà qualora l‟uso non avvenga nel nostro Paese entro i 381 LIUZZO, op. cit., p. 438 PETTITI, op. cit., p. 154 383 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298 382 161 termini stabiliti dalla legge italiana. Sarà necessario, pertanto, per impedire la decadenza, un uso sul territorio italiano, quanto meno sotto forma di importazioni per la vendita in Italia di prodotti fabbricati all‟estero e/o di svolgimento di attività pubblicitaria in Italia di prodotti contrassegnati da detto marchio all‟estero, ove si ritenga che la (sola) pubblicità salvi il marchio dalla decadenza.”384 A seguito dell‟istituzione del marchio comunitario, è mia convinzione che l‟uso del marchio da parte di una società del gruppo multinazionale, effettuato in qualsiasi Stato della Comunità, sia idoneo ad evitare la decadenza del marchio del quale la capogruppo è titolare. Sostengo questa tesi alla luce della ratio dell‟art. 24,1° comma, CPI e della tendenza dei gruppi multinazionali ad adottare marchi comunitari di gruppo. Per quanto riguarda il primo argomento, l‟ idoneità dell‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero ad evitare la decadenza del marchio in Italia non contrasta con lo scopo della norma citata, cioè non integra un accaparramento del segno impedendo a terzi l‟uso effettivo nel mercato. In relazione al secondo argomento, credo che il sistema dei marchi comunitari sia destinato ad essere ampiamente utilizzato proprio dai gruppi di imprese a vocazione internazionale. Posto che nella maggior parte dei casi il marchio di gruppo è un marchio comunitario, ai sensi dell‟art. 50,1° comma lett. a) r. m.c. “il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti (…) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.” Ai fini della decadenza del marchio comunitario di gruppo, quindi, rileva l‟uso effettivo che dello stesso viene o non viene fatto non 384 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298 162 in un singolo stato ma nell‟intera Comunità. Per concludere questo breve excursus sulle varie cause di decadenza e sulla compatibilità delle stesse con il marchio di gruppo, si deve ricordare l‟ultima ipotesi di decadenza, quella per volgarizzazione. Anche se il rischio della volgarizzazione del segno è maggiore in tutti i casi in cui il marchio viene usato contestualmente da più imprenditori, tuttavia, il pericolo di volgarizzazione del marchio di gruppo appare più teorico che reale perché difficilmente il marchio di gruppo rappresenta un solo prodotto e quindi viene associato dal consumatore solo a quello, quanto piuttosto i diversi prodotti provenienti dalle distinte attività produttive. Ciò a maggior ragione quando si consideri che il marchio di gruppo per poter essere comodamente utilizzato da parte delle varie imprese deve essere un marchio generale, in grado di individuare non un solo specifico prodotto, ma tutte le attività esercitate dalle imprese del gruppo. “L‟utilizzazione plurisoggettiva dello stesso marchio da parte dei soggetti del gruppo crea i presupposti per il conseguimento di un‟alta rinomanza del segno senza provocare con immediatezza la sua associazione al singolo prodotto e rischiare di sostituirsi alla sua denominazione propria.”385 385 PETTITI, op. cit., p. 152 163 4.5.3 Altre cause di estinzione del marchio di gruppo “Il marchio di gruppo può estinguersi anche per cause particolari diverse da quelle che valgono per il marchio individuale. In particolare possono assumere rilevanza alcune circostanze afferenti all‟imprenditore singolo o al gruppo nel suo complesso. Dal punto di vista del singolo l‟estinzione del diritto di utilizzazione del marchio potrebbe conseguire alla sua uscita dal gruppo, se la condizione dell‟appartenenza fosse indispensabile per lo specifico marchio considerato o se per effetto dell‟uscita dal gruppo, il soggetto in questione non fosse in grado di mantenere quell‟uniformità produttiva richiesta. Dal punto di vista del gruppo, invece, l‟estinzione del marchio potrebbe conseguire allo scioglimento del gruppo.”386 Per quanto riguarda le vicende che possono determinare l‟estinzione del diritto di utilizzare il marchio di gruppo in capo alla singola società affiliata, si può ricordare l‟ipotesi in cui quest‟ultima trae il diritto in questione da una licenza d‟uso. Relativamente a quest‟ipotesi la pronuncia del Tribunale di Chieti più volte citata prevede che “Nel caso di marchio di gruppo, lo scioglimento dei vincoli di appartenenza al gruppo industriale nei confronti di una società affiliata, la quale tragga il proprio diritto di utilizzazione del marchio da una licenza d‟uso a titolo non esclusivo accordatale dalla società madre, determina l‟immediata estinzione di detto diritto, venendo meno, con l‟uscita dal gruppo, quei poteri di direzione e controllo della società concedente su quella licenziataria che soli consentono di ritenere lecita, in riferimento al disposto degli artt. 2573 c.c. e 15 l.m., la licenza di marchio senza esclusiva.”387 Riguardo all‟eventuale 386 387 PETTITI, op. cit., p. 154 Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58 164 estinzione del marchio a seguito dello scioglimento del gruppo, viene da chiedersi se, nonostante detto scioglimento, il marchio possa essere utilizzato ancora dalla titolare capogruppo. (Naturalmente l‟interrogativo si pone solo in relazione al marchio di gruppo che non sia un marchio complesso costituito dal termine “gruppo” perché quest‟ultimo non potrebbe essere utilizzato dall‟imprenditore singolo e si estinguerebbe con l‟estinzione del gruppo). Secondo un orientamento dottrinale,388 la fattispecie in esame deve essere considerata da due angoli di visuale, quello della tutela del consumatore relativamente al rispetto della qualità della merce e quello della fiducia che questi investe nella consapevolezza che il marchio appartiene ad un gruppo, dunque ad una pluralità di imprese che cooperano per il buon nome e il prestigio dei prodotti e del marchio insieme. “Non sembrano esservi particolari problemi dal primo angolo di visuale. La qualità del prodotto dovrebbe restare inalterata ai fini della tutela del consumatore. (…) Dal secondo angolo di visuale la questione è più complessa. Bisognerebbe stabilire infatti fino a che punto il consumatore è interessato alla circostanza che il marchio di gruppo viene utilizzato da diversi imprenditori che insieme collaborano per il perfezionamento della produzione e il buon nome del marchio.”389 La dottrina citata ammette l‟utilizzazione del marchio da parte del titolare della capogruppo a seguito dello scioglimento del gruppo, sul presupposto che ciò che interessa al consumatore è la qualità del prodotto o in senso lato dell‟attività produttiva e il rispetto delle caratteristiche sostanziali già apprezzate da parte di un nuovo soggetto che fa uso del marchio o di quello che continua a farne uso con presupposti diversi, non tanto la provenienza effettiva del 388 389 PETTITI, op. cit., p. 155 PETTITI, op. cit., p. 155 165 prodotto. A parere di chi scrive l‟orientamento dottrinale sopra ricordato è pienamente condivisibile perché quello che davvero conta per il consumatore medio, il quale quasi sempre ignora le connessioni tra marchio e gruppo, è sapere che il prodotto contrassegnato da un certo marchio continua a presentare le caratteristiche qualitative già sperimentate. 166 4.6Tutela del marchio di gruppo Il tema del marchi di gruppo emerge anche sotto il profilo della individuazione dei soggetti legittimati ad agire a difesa del marchio di gruppo. Il punto cruciale è stabilire se a difesa del marchio di gruppo possa agire solo la titolare o se invece sia individuabile un diritto di difesa anche delle imprese che ne fanno uso. Prima di considerare la fattispecie in esame, occorre considerare brevemente quali siano in generale i soggetti legittimati ad agire a tutela di un determinato marchio. Sicuramente lo sono il titolare e il licenziatario. Relativamente a quest‟ultimo, secondo un orientamento dottrinale390 “Se la licenza di marchio o di brevetto è dunque equiparabile ad un contratto di locazione su bene immateriale, risulta solidamente fondata l'attribuzione dell'azione di contraffazione anche ad un detentore qualificato dell'oggetto di privativa qual è il licenziatario, come la dottrina e la giurisprudenza hanno ammesso dapprima unicamente in favore del licenziatario esclusivo, poi estendendo un'autonoma legittimazione al riguardo anche al licenziatario senza clausola di esclusiva”.391 Ritornando al problema della legittimazione attiva delle società del gruppo ad agire a tutela del marchio di gruppo, si deve ricordare che su questo argomento c‟è una giurisprudenza contrastante. L‟ordinanza del Tribunale di Torino del 19 ottobre 2004 nega la suddetta legittimazione, e nel caso “Atari Europe s.a. s. e Atari Italia s.p.a. c. New York New York s.r.l. e la Linea Magica s.r.l.”, dispone che “L‟eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società ricorrenti, formulata da New York New York s.r.l., sia fondata. Risulta infatti documentalmente che titolare dei marchi dei quali viene richiesta tutela nel presente procedimento è solo la società statunitense Atari Interactive Inc. Si tratta pertanto di soggetto giuridico diverso e distinto da Atari Europe s.a. s. e Atari Italia s.p. a ancorché facente capo MUSSO, Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla legittimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori, in Riv. dir. ind., 1998, II, p.280 391 MUSSO, op. ult. cit., p.280 390 167 al medesimo gruppo societario internazionale, del quale, anzi, è il capogruppo.”392 Nel caso in questione le società ricorrenti, per sostenere la propria legittimazione ad agire, si sono richiamate a quell‟opinione che riconosce a ciascuna delle imprese del gruppo, cui il marchio non è formalmente intestato, il potere di agire a sua tutela per effetto dell‟esistenza di una c.d. “licenza implicita” in capo a ciascuna società del gruppo, la quale risulterebbe così tacitamente investita di una licenza di marchio. Secondo l‟ordinanza citata “tale difesa non è però condivisibile, in quanto, come ha messo in evidenza la giurisprudenza che si è occupata dell‟argomento (Trib. Milano 10 dicembre del 1992393), la stessa contrasta con la circostanza che i singoli patrimoni aziendali delle varie società del gruppo, patrimoni comprensivi delle componenti immateriali, sono del tutto autonomi e separati: di conseguenza, l‟autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società facenti parte del gruppo non consente di attribuire alle stesse la titolarità di poteri propri esclusivamente della società del gruppo titolare del marchio.”394 Secondo un Autore “Ove si diffondesse e successivamente consolidasse la soluzione preferita dal provvedimento qui commentato, è chiaro che si renderebbe consigliabile la stipulazione per iscritto di contratti di licenza infragruppo.”395 In senso contrario si esprime il Tribunale di Napoli, secondo il quale “È attivamente legittimata ad agire per contraffazione di marchio la società che, pur non essendo formalmente titolare dei diritti di marchio azionati, appartiene al gruppo cui fanno parte le società nel cui nome i marchi azionati sono registrati”.396 Per quanto riguarda le posizioni della dottrina sull‟argomento, un‟Autrice397 sostiene fermamente che il diritto di difesa del marchio di gruppo debba spettare anche alle imprese o società del gruppo che ne fanno uso nelle rispettive 392 Trib. Torino,19 ottobre 2004, in Dir. ind. 2005, p. 16 Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in Foro it. 1994, I,p.1132 394 Trib. Torino,19 ottobre 2004, in Dir. ind. 2005, p. 169 395 VENTURELLO, Marchio di gruppo e legittimazione ad agire, in Dir. ind. 2005, p. 171 396 Trib. Napoli, 14 gennaio2003, in Riv. dir. ind., 2003,II, p.3 397 PETTITI, op. cit., p. 137 393 168 attività produttive dal momento che il marchio di gruppo finisce per identificare la capogruppo titolare e le stesse affiliate. L‟Autrice citata afferma che “Il diritto di agire a tutela del marchio spetta alle affiliate non tanto sul presupposto della semplice appartenenza al gruppo, ma su quello che il marchio di gruppo rappresenta anche le singole entità del gruppo. Ogni singola affiliata deve possedere la legittimazione attiva nei confronti dell‟imprenditore usurpatore indipendentemente dalle altre ed anche dalla titolare del marchio, non per effetto di una sorta di azione sostitutiva o surrogatoria, ma come portato del proprio autonomo diritto al couso e quindi della capacità di rappresentazione del marchio di gruppo della propria attività produttiva.”398 A parere di chi scrive il diritto di agire a difesa del marchio deve essere riconosciuto alle imprese o società del gruppo, oltre che alla capogruppo. Questa soluzione comporta che la società affiliata che agisce in giudizio a tutela del marchio di gruppo, marchio che può utilizzare ma del quale non è titolare, debba dare una duplice prova: in primo luogo deve dimostrare che il marchio usurpato è un marchio di gruppo, in secondo luogo deve provare la propria appartenenza al gruppo e la propria legittimazione ad utilizzare il marchio di gruppo. Per quanto riguarda la prima prova, si deve tener presente che non esiste allo stato attuale un sistema di registrazione specifica del marchio di gruppo che consenta di individuare i soggetti legittimati al couso del marchio. Di fatto il marchio di gruppo viene registrato come qualsiasi altro marchio e utilizzato da una pluralità di imprese e società. “Non necessariamente un marchio è destinato ad essere utilizzato da una pluralità di soggetti fin dalla sua costituzione. E‟ possibile infatti che venga dapprima utilizzato dal titolare e successivamente, per effetto dell‟articolazione o dell‟espansione dell‟attività produttiva iniziale o anche della disgregazione dell‟attività economica originariamente unica, venga utilizzato da una pluralità di 398 PETTITI, op. cit., p. 138 169 soggetti.”399 Per quanto riguarda la seconda prova, non è sufficiente che la società affiliata dimostri di essere controllata o collegata alla società capogruppo in quanto la stessa deve provare anche l‟uniformità della propria attività produttiva alle direttive impartite dalla capogruppo, vero presupposto dell‟uso legittimo del marchio di gruppo. Ho finora parlato della legittimazione ad agire per la tutela del marchio di gruppo in capo alle società controllate, per quanto riguarda invece la legittimazione della società capogruppo, una pronuncia giurisprudenziale degli anni ottanta prevedeva che “In caso di gruppo di società, la società capogruppo è legittimata ad agire, per la tutela dei marchi intestati alle singole società del gruppo, allorché esse siano totalmente possedute dalla capogruppo, ovvero i marchi risultino intestati alle singole società del gruppo in base ad un accordo fiduciario con la capogruppo.”400 399 400 PETTITI, op. cit., p. 142 Trib. Milano, 18 aprile, 1983, in Riv. dir. ind., 1983, p. 329 170 4.7Marchio di gruppo e tutela dei consumatori Come rileva Giannantonio Guglielmetti, “la presenza di un unico marchio per contraddistinguere prodotti di imprenditori giuridicamente indipendenti è, in via di principio, potenzialmente idoneo a determinare confusione e ad impedire al marchio di svolgere la sua funzione distintiva. Le preoccupazioni della dottrina appaiono condivise anche dalla giurisprudenza, infatti, nell‟ordinanza del Pretore di Monza del 4 luglio del 1988, si legge “L‟adozione, da parte di due distinte imprese, dello stesso marchio di gruppo per la commercializzazione di prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica, seppur in sé perfettamente legittima, comporta una potenziale confondibilità dei prodotti stessi, tale da richiedere, nell‟ipotesi di lamentati comportamenti di concorrenza sleale, una valutazione particolarmente rigorosa degli ulteriori elementi di confondibilità derivante dall‟attività posta in essere dall'impresa giunta sul mercato successivamente.”401 Per poter “tollerare” che un marchio contrassegni prodotti di diversi imprenditori, vi è un‟esigenza ineliminabile da soddisfare: che la diversità di provenienza non si traduca in una causa d‟inganno.”402E‟ necessario, infatti, che l‟utilizzazione plurima e contestuale dello stesso marchio da parte di più soggetti giuridici autonomi abbia luogo in modo da rispettare il principio fondamentale di tutela del consumatore che costituisce criterio guida della disciplina del marchio. “Il consumatore non deve essere tratto in inganno sulle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo, confidare ingenuamente nella loro bontà e poi scoprire che il nuovo prodotto contrassegnato dal marchio già conosciuto non è all‟altezza di quello precedente. L‟utilizzazione dello stesso marchio da parte di diversi imprenditori deve osservare determinati criteri di qualità, attuarsi in modo che la separazione delle rispettive attività produttive appaia in 401 402 Pret. Monza, 4 luglio 1988, in Giur. Dir. Ind., 1988, p. 670 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 298 171 un certo senso formale e non sostanziale.”403Secondo un orientamento dottrinale,404 il suddetto pericolo d‟inganno del consumatore è solo potenziale perché il marchio di gruppo è utilizzato solo dalle società specificamente individuate attraverso una decisione di gruppo e sottoposte alle direttive e al controllo della capogruppo, controllo che garantisce l‟uniformità produttiva necessaria ad evitare l‟uso decettivo del marchio. L‟orientamento citato sostiene che “il pericolo d‟inganno non sussiste perché la possibilità di utilizzazione del marchio dipende da una decisione di gruppo, e cioè, o della società capogruppo che può imporre la sua volontà agli altri o da una decisione coordinata, presa dagli imprenditori appartenenti al gruppo. (…) Pertanto il pubblico, sia che compri dall‟una che dall‟altra impresa del gruppo, non può cadere in errore perché, qualunque sia l‟impresa da cui esso acquisti il prodotto, esso avrà a disposizione un prodotto che in base ad un‟unica volontà decisionale di un gruppo reca quel marchio, sicché correttamente il marchio segnalerà la provenienza del prodotto dal gruppo, adempiendo così alla sua (essenziale) funzione distintiva.”405 Riconosciuto quindi un possibile pericolo d‟inganno dei consumatori nell‟uso contemporaneo del marchio di gruppo da parte di imprese diverse, viene da chiedersi se la potenziale confusione del pubblico dei consumatori non possa o non debba essere in qualche maniera attenuata attraverso aggiunte differenziatrici, quali ulteriori elementi grafici, o l‟indicazione della specifica impresa produttrice, o la provenienza geografica, ecc. Relativamente alla necessità di elementi di differenziazione nei prodotti contrassegnati da un marchio di gruppo la maggioranza della dottrina nega detta necessità. Un Autore,406 infatti, sostiene che “Sebbene in generale non appaia sussistere allo stato attuale un preciso obbligo in 403 PETTITI, op. cit. p. 47 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301 405 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301 406 ALBERTO MUSSO, Elementi di differenziazione ed elementi di confondibilità nei prodotti contrassegnati da un marchio di gruppo, in Riv. dir. ind., 1990, p. 95 404 172 questo senso (…) per quanto concerne la figura del marchio di gruppo, può condividersi l‟affermazione secondo cui, in tal caso, il marchio non serve ad indicare il gruppo o l‟impresa leader, ma tutte le unità di quel prodotto che sotto il medesimo marchio vengono fabbricate e/o vendute da ciascuna impresa collegata. In questa prospettiva, il legittimo uso dello stesso segno distintivo fra società del gruppo non sembra comportare la necessità di alcuna integrazione aggiuntiva , a causa della già rilevata unitarietà del gruppo sotto il profilo economico.” 407 Nello stesso senso, un altro Autore,408 tende ad escludere dai casi speciali in cui è opportuna l‟aggiunta di elementi differenziatori la figura del marchio di gruppo, “on the fact that products offered under the same mark by members of a group of companies or of a group of licensees will be substantially identical.”409 Per evitare la confusione dei consumatori conseguente all‟utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo da parte delle società del gruppo, a parere di chi scrive, anche se non può considerarsi necessaria l‟aggiunta di elementi di differenziazione nei prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo, potrebbe essere utile apporre sui prodotti in questione l‟indicazione della specifica impresa produttrice. Quest‟ultima indicazione può essere utile anche ad altri fini: migliorare il controllo della società capogruppo sul rispetto, da parte delle società utilizzatrici del marchio di gruppo, degli standards qualitativi imposti. Se ad esempio un consumatore rileva un vizio di produzione del prodotto acquistato, egli rivolgerà le sue doglianze alla società capogruppo perché è l‟unico soggetto giuridico al quale può risalire attraverso il marchio. La società capogruppo, se ha conoscenza della società che ha messo in commercio il prodotto difettato, potrà 407 MUSSO, op. ult. cit., p. 95 BEIER 409 BEIER, Trademark conflicts in the Common Market: can they be solved by means of distinguishing additions?, in Int. rev. of ind. prop. and copyright law, 1978, p. 221. “Per il fatto che i prodotti offerti sotto il medesimo marchio da membri di un gruppo di società o di un gruppo di licenziatari saranno sostanzialmente uguali.” 408 173 intervenire nei confronti di quest‟ultima ammonendola o addirittura vietandole di utilizzare il marchio del gruppo. 174 4.8Altri casi di utilizzazione plurima dello stesso segno: analisi delle differenze. Personalmente ritengo che sia interessante analizzare altri casi in cui si produce l‟uso plurimo del medesimo marchio per confrontarli con quello del marchio di gruppo. Gli altri casi di utilizzazione plurima dello stesso segno che l‟ordinamento conosce sono quelli che conseguono alla concessione di licenza, alla comunione di marchio e alla registrazione di un marchio collettivo. Per quanto riguarda le differenze tra l‟istituto del marchio di gruppo e il contratto di licenza, si deve precisare innanzitutto che si intende fare riferimento ai casi in cui l‟uso del licenziatario sia contestuale a quello del licenziante e a quelli in cui ci siano più licenziatari. La legittimità della licenza si fonda sulla comunicazione da parte del licenziante al licenziatario delle conoscenze tecniche indispensabili per produrre un certo tipo di prodotto. In questo modo, sebbene il marchio venga usato da imprenditori diversi e autonomi, si instaura una sorta di uniformità produttiva. Con la comunicazione delle conoscenze tecniche produttive, infatti, il licenziatario è messo in condizione di rispettare la qualità del prodotto già conosciuta e nessun inganno può derivare al consumatore. Secondo un orientamento dottrinale, “diversamente nel marchio di gruppo l‟utilizzazione dello stesso marchio da parte delle affiliate non si fonda in via di principio su un accordo specifico, né propriamente sulla base di alcuna concessione o autorizzazione del titolare a favore di altri imprenditori , quanto meno analoga a quella della licenza. I rapporti tra gli imprenditori appaiono su un piano distinto da quello tra licenziante e licenziatario, quando non invertiti rispetto a questi. Mentre la sostanziale unitarietà tra i sistemi produttivi del licenziante e del licenziatario origina dalla conclusione del contratto ed è una condizione indispensabile per la sua validità, nell‟ambito del gruppo è presente fin dall‟inizio e presuppone la, e non 175 consegue alla, utilizzazione plurima dello stesso marchio.”410 Secondo un altro orientamento, invece, “Se è vero che in entrambi i casi si avrebbe un‟utilizzazione dello stesso marchio da parte di più imprese giuridicamente indipendenti, le due ipotesi, tuttavia, si differenzierebbero, perché nel caso della licenza non esclusiva il o i licenziatari sono anche economicamente autonomi rispetto ai titolari, mentre, per definizione, le imprese appartenenti al gruppo sono economicamente collegate fra loro.”411 Relativamente al marchio collettivo, l‟art. 11, 1° comma, CPI dispone che “I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.” Dalla norma citata si desume che il marchio collettivo assolve la funzione di attestare l‟origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, dunque di certificazione o attestazione e che gli imprenditori che lo utilizzano non ne sono titolari; infatti, la titolarità dello stesso spetta al soggetto che svolge la funzione di garantire l‟origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio collettivo ed è tenuto pertanto ad esercitare un controllo di qualità sugli imprenditori utilizzatori. In merito ai presupposti del couso e alla tipologia dei legami che intercorrono tra le imprese utilizzatrici del marchio di gruppo e quelle che invece fanno uso del marchio collettivo, un‟Autrice afferma che “Il marchio collettivo è un marchio che più che contrassegnare il prodotto specifico e collegarlo all‟impresa produttrice , ne individua speciali qualità. Diversamente, nel marchio di gruppo prevale il collegamento tra il prodotto e la fonte produttrice su quello delle proprietà specifiche del prodotto, anzi, in un certo qual modo questo collegamento viene esaltato poiché il marchio rappresenta ad un tempo tutte le imprese che fanno parte della stessa 410 411 PETTITI, op. cit., p. 49 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 299 176 organizzazione, in una parola, il gruppo. Ancora, il controllo che il titolare del marchio collettivo esercita sugli utilizzatori risponde all‟esigenza di mantenere nei prodotti contrassegnati quel livello di qualità promesso, mentre il controllo del titolare del marchio di gruppo risponde all‟esigenza meno peculiare di assicurare una certa uniformità nei prodotti, per modo che i diversi centri produttivi appaiano sostanzialmente unitari. Dalla funzione di garante della buona qualità del prodotto, deriva inoltre per il titolare del marchio collettivo il divieto di farne uso in proprio, divieto che non si produce per il titolare del marchio di gruppo che è libero di utilizzarlo nella propria impresa.”412 Un altro Autore, invece, sostiene che “I marchi di gruppo rientrano tra i marchi individuali d‟impresa e non tra i marchi collettivi. Essi, infatti, sono destinati ad individuare la provenienza dei prodotti di talune imprese (quelle appartenenti al gruppo) e non a garantire l‟origine , la natura o la qualità dei prodotti che i marchi sono destinati a contrassegnare. Non si può, quindi, trarre argomento dal riconoscimento nel nostro ordinamento del marchio collettivo, per risolvere il problema dei marchi di gruppo. La società capogruppo non è, infatti, assimilabile all‟associazione o ente titolare di un marchio collettivo anche qualora sia l‟unica titolare di un marchio, utilizzato da più società collegate con essa, perché diversa è la funzione che il marchio esplica nei due casi: da un lato distinguere i prodotti delle imprese appartenenti al gruppo da quelli delle imprese esterne, dall‟altro garantire che i prodotti così marcati presentino un‟identica origine - intesa come provenienza da una località e non da un‟impresa -, natura o qualità.”413 Secondo un altro orientamento dottrinale, invece, “I marchi di gruppo, al pari dei marchi collettivi, presentano la peculiarità di un marchio che appartiene non a chi lo usa, ma ad un ente o ad un “centro” che non lo usa affatto, ma lo fa o lascia utilizzare da altri ad esso “centro” legati, qui, da un vincolo strutturale di 412 413 PETTITI, op. cit., p. 59 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298 177 gruppo. Come le associazioni o gli enti che hanno il fine di garantire l‟origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci possono ottenere dei marchi collettivi di cui possono concedere l‟uso ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni, così qui le capogruppo che non utilizzano direttamente il marchio né si propongono di farlo ne concedono l‟uso ad una o più società collegate.”414 A parere di chi scrive, data la diversità di funzioni alle quali assolvono, il marchio di gruppo e quello collettivo non sono assimilabili. Riconosco che sia fuorviante il fatto che in entrambi i casi ci sia un soggetto titolare del marchio e più soggetti utilizzatori dello stesso e riteniamo che, proprio per evitare un‟errata associazione tra i due istituti giuridici, sia necessaria una precisazione in merito nel CPI così come quella contenuta nel Lanham Act americano, che per il marchio appartenente a più soggetti che l‟utilizzano in comune distingue chiaramente tra certification marks415 e collective marks416. Analizzerò 414 FRANCESCHELLI, Osservazioni su marchi di gruppo, in Riv. dir. ind., 1988, p. 80 15 USC 1127 (Construction and definitions; intent of chapter) The term "certification mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-- used by a person other than its owner, or which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization. “Il termine “marchio di certificazione” indica qualsiasi parola, simbolo, o dispositivo o qualsiasi combinazione di questi elementi utilizzato da un soggetto diverso dal suo titolare, o che il suo titolare, in buona fede, ha intenzione di concedere ad un altro soggetto di utilizzare nel commercio ed presenta una domanda di registrazione presso il registro istituito da questo Atto al fine di certificare l‟origine regionale o altra origine, il materiale, il metodo di manifattura, la qualità, la genuinità o altre caratteristiche dei beni o servizi di questo soggetto o che l‟opera o il lavoro su questi beni o servizi sono stati realizzati da un membro dell‟ unione o dell‟organizzazione. 416 15 USC 1127 (Construction and definitions; intent of chapter) The term "collective mark" means a trademark or service mark--used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization. “Il termine “marchio collettivo” indica un marchio di commercio o un marchio di serviziousato dai membri di una cooperativa, un‟associazione o un altro gruppo collettivo o organizzazione oppure il marchio che tale cooperativa, associazione o altro gruppo collettivo o organizzazione abbia intenzione di utilizzare in buona fede nel commercio e di registrare nel registro principale istituito da questo Atto, ed include i marchi che indicano l‟appartenenza ad un‟ unione, un‟associazione o un‟altra organizzazione. 415 178 ora il discorso sulla comunione del marchio per vedere, anche in questo caso, se sia possibile avvicinare a questa fattispecie il marchio di gruppo. Per un orientamento dottrinale, “il marchio di gruppo si differenzia dalla comunione di marchio perché mentre nella comunione si ha una vera e propria contitolarità del marchio che sfocia in una sostanziale parità dei comunitari, nel marchio di gruppo non esiste propriamente una contitolarità del diritto. Le varie imprese del gruppo possono fare uso del marchio intestato alla capogruppo, ma non possono disporne come se fossero titolari. Se dunque la comunione presuppone l‟esistenza di diversi soggetti giuridici autonomi che versano in una posizione sostanzialmente paritaria riguardo al marchio, il marchio di gruppo presuppone, almeno di norma, un soggetto titolare ed altri soggetti utilizzatori non titolari che, pur potendone fare uso a determinate condizioni, non possono disporne.”417 Pur condividendo quest‟ultimo orientamento dottrinale, ritengo che a volte il confine tra le fattispecie della comunione di marchio e marchio di gruppo può essere labile. Mi riferisco a quelle ipotesi in cui le società affiliate siano contitolari del marchio di gruppo. A titolo di esempio si può esaminare il caso Soc. Termal c. Mitsubishi Electric Europe GmbH , deciso con ordinanza dal Pretore di Monza il 4 luglio del 1988, relativo al marchio “Mitsubishi.” Queste le vicende del marchio in questione: “dopo la cessazione della seconda guerra mondiale, l‟originaria società Mitsubishi di Tokio fu costretta, per determinazione delle nazioni vincitrici, ad una suddivisione in industrie autonome ed indipendenti. Tale divisione (giuridica ed economica) tuttavia, in seguito a specifici accordi, lasciò intatto il diritto di ciascuna delle nuove società costituite di utilizzare il marchio comune, formato dal nome “Mitsubishi” e da tre rombi rossi uniti per le punte.”418 In una situazione di questo genere viene da chiedersi se ricorre un‟ipotesi di comunione di marchio derivata o una di marchio di gruppo. Come 417 418 PETTITI, op. cit., p. 53 MUSSO, op. ult. cit., p. 90 179 rileva un Autore419 che ha commentato l‟ordinanza suddetta, infatti, “non risulta sufficientemente accertato se le società contitolari del segno distintivo “Mitsubishi” siano effettivamente collegate all‟interno di un gruppo (come si limita a richiedere una parte della dottrina per l‟applicabilità della figura del marchio di gruppo)420 o se siano altresì soggette ad una direzione unitaria (come ulteriormente richiede l‟opinione prevalente),421 o se siano invece industrie autonome e indipendenti, sia giuridicamente che economicamente, ancorché legate da rapporti complessi e articolati.”422 In conclusione, ad avviso di chi scrive, pur essendo il marchio di gruppo e la comunione di marchio due istituti giuridici con funzioni e caratteristiche differenti, quando le società affiliate siano comproprietarie del marchio di gruppo è necessario analizzare attentamente il caso concreto (in particolari i legami che esistono tra le stesse) al fine di individuare la disciplina applicabile. 419 MUSSO, op. ult. cit., p. 92 GALGANO, Il marchio nei sistemi produttivi integrati:sub-forniture, gruppi di società, licenze, merchandising, in Contr. e impr., 1987, p. 173, il quale ritenendo irrilevante l‟accertamento di una direzione unitaria all‟interno del gruppo, considera che “il collegamento fra le fonti produttive è nello stesso rapporto di gruppo che unisce la società titolare del marchio alla società che ne fa uso”. 421 LEVI, Circolazione del marchio tra società appartenenti allo stesso gruppo, in Riv. dir. ind., 1978, p. 188 “Non ci si dovrà accontentare della formale appartenenza al gruppo, bensì sarà necessario verificare che esistano in concreto fra i soggetti rapporti idonei a dar vita ad un‟attività di fabbricazione e/o di commercio unitaria e continuativa, assimilabile a quella che si ha in caso di impresa unica, e ciò con particolare riguarda all‟attività cui si riferisce il marchio.” 422 MUSSO, op. ult. cit., p. 92 420 180 4.9Marchio di gruppo e accordi di coesistenza Ho finora presupposto che l‟uso del marchio di gruppo, da parte delle società affiliate, fosse regolato dalle direttive a queste ultime impartite dalla società capogruppo. Esaminerò ora, invece, il caso in cui la regolamentazione dell‟uso in questione sia formalizzata in un contratto e, più precisamente, in un accordo di coesistenza. La Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza del 19 ottobre 2004 n. 20472, ha sostenuto che gli accordi in questione “possono riguardare anche l‟utilizzazione dello stesso marchio, come nelle ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo.”423 La società capogruppo può quindi decidere di regolamentare in un contratto, cui devono aderire le società affiliate che vogliano utilizzare il marchio di gruppo, tutti gli aspetti relativi all‟utilizzo di quest‟ultimo, quali ad esempio i presupposti, le modalità, l‟area di utilizzo, le sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi contrattuali (ad esempio divieto di continuare ad utilizzare il segno distintivo del gruppo), la possibilità per le società affiliate di registrare marchi speciali contenenti un riferimento al marchio di gruppo. Riconosciuta quindi l‟utilità e l‟ammissibilità degli accordi di coesistenza relativi all‟uso del solo marchio di gruppo, si intende ora verificare se i contratti in questione possano avere ad oggetto la disciplina di due marchi interferenti: il marchio di gruppo e il marchio registrato da una società del gruppo. A parere di chi scrive, questo caso di coesistenza di marchi interferenti può verificarsi, ad esempio, perché la società capogruppo non ha ritenuto opportuno agire per contraffazione contro la società affiliata. Nel momento in cui si verifichi la coesistenza suddetta, ritengo che la società capogruppo, per scongiurare l‟inganno dei consumatori, potrà decidere di stipulare un accordo di coesistenza con la controllata, titolare del marchio interferente. Il consumatore può 423 Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida al Diritto, 2004, p. 49, 181 cadere in inganno perché, non riuscendo a distinguere il marchio del gruppo da quello della società allo stesso appartenente, può essere portato a ritenere che anche il secondo sia un marchio del gruppo. A mio parere il pericolo d‟inganno potrebbe essere evitato attraverso la stipulazione di un contratto che, in primo luogo, preveda che il marchio di cui sia titolare la capogruppo faccia esplicito riferimento al gruppo e che, in secondo luogo, inibisca alla società affiliata di dare credito ai propri marchi attraverso il riferimento alla propria appartenenza al gruppo (ad esempio sarebbe vietato un marchio di questo tipo: marchio x della società appartenente al gruppo y). 182 4.10 I marchi del gruppo Ho finora parlato di “marchio di gruppo”, ma è da ricordare che i grandi gruppi di imprese, per differenziare la loro produzione, le linee dei loro prodotti, sono spesso titolari di più “marchi di gruppo,” magari caratterizzati da elementi in comune, quali ad esempio la grafica, i colori, il prefisso, il suffisso. Per fare un esempio di “marchi di gruppo” caratterizzati da elementi comuni, si possono ricordare alcuni di quelli che sono nella titolarità di Max Mara Fashion Group s.r.l. (società holding del gruppo) e, proprio per dare rilievo agli elementi grafici che li accomunano, li riporto nella grafica originale Ad avviso di chi scrive, il problema legato ai marchi di gruppo è il seguente: il consumatore medio, poco attento ai segni che fanno presumere l‟origine comune dei diversi marchi (nel nostro esempio la parola “max” usata come prefisso, come suffisso, da sola e la somiglianza tra Mara e Marella), potrebbe ritenere che un marchio sia imitazione di un altro o, al contrario, egli, di fronte a due marchi individuali d‟impresa di cui uno sia uguale o simile all‟altro e utilizzato per prodotti uguali o affini, potrebbe pensare che entrambi siano marchi 183 di gruppo. Ad esempio quest‟ultima associazione potrebbe riguardare i marchi “Refrigue” e “Refrigiwear”424, entrambi, infatti, contrassegnano capi di abbigliamento e in particolare giubbotti dotati di particolari caratteristiche isolanti e termiche. Anche in questo caso riporto la relativa grafica originale. In conclusione ritengo che per individuare correttamente i marchi di gruppo sarebbe necessaria un‟espressa indicazione del tipo “marchio x del gruppo y”. Se una tale dicitura fosse obbligatoria, il consumatore avrebbe ben chiara la fonte di provenienza del prodotto che trova sul mercato e non la riterrebbe un‟imitazione servile nei casi in cui, invece, si tratta di uno dei marchi del gruppo; inoltre non attribuirebbe erroneamente il prestigio legato ad un dato gruppo ad un marchio che invece non ha nulla a che fare con quest‟ultimo e che magari costituisce un‟imitazione servile; e sicuramente non potrebbe pensare a collegamenti economici e giuridici in casi in cui si tratta di due o più marchi d‟impresa indipendenti. 424 In realtà i due marchi non sono riferibili ad un medesimo gruppo: il marchio Refrigiwear è americano ed è stato registrato per la prima volta nel 1954; Refrigue è un marchio portoghese ed è stato registrato per la prima volta nel 1977. 184 CONCLUSIONE Alla fine di questo studio ho rilevato che non esiste una disciplina specifica e dettagliata della comunione di marchio e del marchio di gruppo, pertanto, in attesa che il legislatore de iure condendo intervenga in merito, personalmente ritengo che lo strumento migliore per disciplinare gli istituti esaminati e per evitare il pericolo di uso decettivo del segno utilizzato congiuntamente da più soggetti indipendenti sia la valorizzazione dell‟autonomia privata. Relativamente alla disciplina della comunione di marchio quindi, ritengo utile la stipulazione di un contratto da parte di tutti i contitolari avente ad oggetto la regolamentazione di ogni aspetto della gestione e sfruttamento del marchio comune, dei diritti di cui gode ciascun contitolare, come singolo e come membro della comunione. Immagino la stipulazione di un accordo di coesistenza che, in quanto al contenuto, segua in parte la disciplina civilistica della comunione, magari assistita dai funzionari dell‟UIBM e poi registrata presso quest‟ultimo ufficio, ai fini probatori. Anche per quanto riguarda la disciplina del marchio di gruppo considero utile la stipulazione di un accordo di coesistenza tra la società capogruppo o holding e le società o imprese affiliate al fine di regolare i presupposti, i limiti, le modalità dello sfruttamento del segno distintivo del gruppo. 185 BIBLIOGRAFIA ALBERTINI, La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto,individuale e collettivo, in Giust. Civ., 2000, p. 2243 AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981 AMMENDOLA, Unitarietà direzionale e organizzazione nel rapporto di gruppo, in Riv. delle società,1986, p. 1264 ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960 AUTERI, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”, Milano, 1973 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, Diritto industriale. 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