Sentenza n. 3062/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 35716/2012
Repert. n. 2531/2014 del 04/03/2014
Sentenza N.
R.G. N. 35716 /2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente Relatore
dott. Paola Maria Gandolfi
Giudice
dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
riunito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2014,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto nullità di marchio, contraffazione e
risarcimento danni, iscritta al n. R.G. 35716/2012, promossa da:
WESTBRAE NATURAL INC., con sede in 58 South Service Road, Suite 250, 11747
Melville, New York, USA, in persona del Senior Vice President legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell’avv. ROBERTO VALENTI e degli avv.ti GUALTIERO
LUCA
DRAGOTTI
(DRGGTR68T13F205O)
e
ALESSANDRO
FERRARI
(FRRLSN80A25D150O), elettivamente domiciliata in VIA G. CASATI, 1 - 20123
MILANO, presso il difensore avv. VALENTI, in forza di procura in atti
ATTRICE
contro
ALINOR S.P.A. (C.F. 00399410190), con sede in Ripalta Cremasca (VR), via Vittorio
Veneto 1/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 3062/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 35716/2012
Repert. n. 2531/2014 del 04/03/2014
MASSIMO CARTELLA, MARCO FAZZINI, MARCO MARIO LOCATELLI e
BENEDETTA CARTELA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 18 - 20122
MILANO presso il difensore avv. MASSIMO CARTELLA, in forza di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2012 la Westbrae Natural Inc. (di
seguito Weatbrae) conveniva in giudizio davanti a questa Sezione Specializzata la Alinor
S.p.A., al fine di vedere accertata e dichiarata la contraffazione da parte della convenuta del
marchio CE “Soy Dream” n. 734202 registrato il 18.01.2002 di titolarità dell’attrice,
nonché la nullità della registrazione italiana del marchio “Soy Dream” n. 1312943 di
titolarità della convenuta, con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie
d’uso, come meglio precisato nelle sopra richiamate conclusioni.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 18.07.2012, Alinor S.p.A. contestava
l’addebito ed eccepiva l’invalidità e la decadenza del marchio comunitario n. 734202 di
titolarità di parte attrice e, in ogni caso, il proprio preuso di marchio e, comunque, la
convalidazione del proprio marchio italiano.
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., il G.I.
ordinava l’esibizione a carico di parte attrice di copia delle scritture contabili inerenti alla
vendita dei prodotti recanti il marchio comunitario oggetto di causa in Europa (dette
scritture venivano depositate in cancelleria il 6.06.2013). All’udienza del 25.06.2013, a
fronte delle istanze istruttorie delle parti, il G.I. decideva di rimettere ogni questione alla
decisione del collegio ed invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe ed assegnati i termini di cui
all’art. 190 c.p.c.
Dopo il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva quindi
decisa nella camera di consiglio del 30.01.2014.
2. La presente decisione interviene sulle domande proposte da parte attrice, tese ad ottenere
la declaratoria di contraffazione del proprio marchio CE “Soy Dream” n. 734202, nonché la
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Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 29 ottobre 2013.
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declaratoria di nullità della registrazione italiana del marchio “Soy Dream” n. 1312943, con
le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato
nelle sopra riportate conclusioni, nonché sulle eccezioni di nullità e decadenza ovvero di
confondibilità di detto marchio CE, nonché di proprio preuso di marchio e comunque di
convalidazione del proprio marchio italiano, formulate dalla convenuta Alinor S.p.A.
3. Le domande della società attrice si fondano sul marchio europeo “Soy Dream” n. 734202
titolare del marchio comunitario “Soy Dream” n. 734202 depositato il 30.01.1998
rivendicante priorità USA del 1.8.1997 e registrato il 18.01.2002 per le classi
merceologiche 30 e 32 (in seguito CTM). Il CTM n. 734202 è stato rinnovato nel 2008 ed è
valido sino al 30 gennaio 2018.
Alinor S.p.A. è a sua volta titolare del marchio italiano “Soy Dream” n. 1312943 depositato
il 5.03.2008 e registrato il 5.07.2010 per le classi merceologiche 29, 30 e 32. Il primo
deposito del marchio italiano “Soy Dream” (n. 796684) risale al 13 marzo 1997 a nome
della ditta P.A.N. di Sabioli Luciano. Nel maggio 2001 Sabioli Luciano ha ceduto detto
marchio a Sabioli Mauro il quale, a sua volta, lo ha ceduto alla società Alinor S.p.A. nel
2005, previa sottoscrizione di un accordo transattivo (doc. 24 di parte convenuta). Si tenga
presente che la Alinor utilizza il marchio in questione sin dalla metà del 1997 in forza di un
accordo di licenza stipulato con il titolare.
4. Il Collegio ritiene che sia da respingere l’interpretazione prospettata da Westbrae che
vuole che Alinor acquisti i diritti sul marchio italiano registrato “Soy Dream” n. 796684 ex
nunc, a partire dal momento della cessione. Alinor, infatti, nel succedere a Sabioli Mauro
nella titolarità del marchio italiano n. 796684, ha acquisito la totalità dei diritti del dante
causa ed è subentrata nell'identica posizione di quest'ultimo (a sua volta subentrato a
Sabioli Luciano). Il marchio italiano n. 796684 essendo stato depositato in data 13 marzo
1997 risultava anteriore al marchio comunitario n. 734202 (fatto salvo quanto si dirà in
seguito circa il suo mancato rinnovo), anche tenuto conto della priorità USA di
quest’ultimo, che risale al 1° agosto 1997.
5. Tuttavia, occorre analizzare la circostanza di fatto del mancato rinnovo del marchio
italiano “Soy Dream” n. 796684. Infatti, alla scadenza del decennio di efficacia, detto
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utilizzato per la commercializzazione di confezioni di latte di soia. Westbrae Natural Inc. è
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marchio non veniva rinnovato da Alinor e decadeva nel marzo del 2007. Come visto, nel
marzo del 2008 Alinor ha provveduto a depositare un nuovo marchio italiano “Soy Dream”.
A tale riguardo è il caso di ripercorrere brevemente il contenuto dell’accordo transattivo
sottoscritto da Sabioli e Alinor. Con detto accordo Mauro Sabioli cedeva ad Alinor il
marchio italiano “Soy Dream” n. 7966686 e la domanda del marchio comunitario “Soy
Dream” n. 13344127, depositata in data 5 ottobre 1999. La cessione della domanda di
conoscenza dell’esistenza del CTM di Westbrae, né tantomeno del fatto che il marchio CE
n. 1334127 che aveva acquistato da Mauro Sabioli con l’accordo transattivo non era mai
venuto ad esistenza, in quanto rifiutato dall’UAMI in data 7 giugno 2002, a seguito di
un’opposizione esercitata nell’anno 2000 dalla società Imagine Foods Inc (doc. 22) sulla
base del suo CTM n. 734202, ora di titolarità di Westbrae (è appena il caso di ricordare che
la Imagine Foods Inc. è poi divenuta The Hain Celestial Inc. al cui gruppo oggi appartiene
la Westbrae).
6. Nonostante quanto sopra riferito, in merito alla possibilità di opporre il marchio italiano
depositato da Alinor nel 1997 al marchio CTM depositato da Westbrae nel 1998, il
Collegio ritiene sia da richiamare l’art. 12 c.p.i. che disciplina il requisito della novità dei
marchi. In tale norma è infatti stabilito che non toglie la novità il marchio anteriore che sia
scaduto da oltre due anni. Pertanto il Collegio ritiene che il marchio italiano n. 796684 di
titolarità di Alinor, pur anteriore e pur originariamente caratterizzato dal requisito di novità,
non può più essere opposto in quanto scaduto da più di due anni. Nel caso di specie, il
marchio italiano di Alinor è scaduto, infatti, nel 2007; essendo la comparsa di costituzione
di Alinor del 2012, possono dirsi trascorsi ben più dei due anni previsti dalla norma. Né
può valere a tal fine il marchio registrato ex novo da Alinor nel 2008, posto che si tratta
appunto di un marchio diverso, quanto a titolo di privativa, rispetto alla registrazione del
1997.
7. Il Collegio ritiene anche necessario pronunciarsi in merito all'asserito preuso del marchio
“Soy Dream” da parte di Alinor risalente all’ottobre del 1997. Si tenga presente che il CTM
di Westbrae gode di una priorità statunitense che fa risalire la sua tutela a far data dal 1°
agosto 1997. L’articolo 4 c.p.i., che riprende i principi sanciti dall’art. 4 CUP, dall’art. 87
CBE e dall’art. 9 Aja Arrangement, dispone che chiunque abbia regolarmente depositato, in
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marchio comunitario, dietro corrispettivo, comprova il fatto che Alinor non fosse a
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o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che
riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà
industriale, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il
deposito di una domanda di registrazione di marchio. Il termine di priorità risulta rispettato
in quanto fissato in sei mesi per i marchi (il deposito della domanda per il CTM da parte di
Westbrae è infatti avvenuto il 30 gennaio 1998, mentre la priorità statunitense, come detto,
contraenti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (già
citata con l’acronimo CUP) e che, pertanto, soddisfano i requisiti di cui alle citate
disposizioni normative.
L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un “periodo
di riflessione” durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la
tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di
interesse potenziale, mantenendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi. Il
titolare di una domanda nazionale di registrazione di marchio, fruisce, entro sei mesi, ai fini
della valutazione dei requisiti di novità, di un diritto di priorità a decorrere dalla data di
deposito della prima domanda. Tale data vale come momento di determinazione della
novità anche negli Stati in cui il deposito sarà effettuato successivamente, nel caso di specie
a livello comunitario. In tal modo, la novità delle domande rivendicanti la priorità del primo
deposito non può essere compromessa da anteriorità opponibili intervenute nell'arco di
tempo intercorso tra i due depositi. Pertanto, nel caso di cui è causa, il Collegio ritiene che
non possa opporsi il preuso del marchio “Soy Dream” da parte di Alinor essendosi appunto
tale uso verificato nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito della prima domanda di
registrazione di marchio negli USA ed il deposito della seconda domanda di registrazione a
livello comunitario. Si deve infatti rilevare come il primo uso effettivo sul mercato del
marchio "Soy Dream" da parte di Alinor risalga all’ottobre del 1997 (doc. 6 di Alinor), non
potendo ritenersi che l'attività preparatoria rappresentata dalla predisposizione delle
confezioni (vedi fatture di Tetra Pak sub docc. 4 e 5), ancorché risalenti al giugno e al
luglio 1997, possano dirsi integrare un utilizzo sul mercato di detto marchio. Si trattava
infatti di studi interni e di attività preparatorie che, per loro stessa natura, non sono in grado
di documentare un uso effettivo del marchio nei confronti del pubblico dei consumatori.
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risale 1° agosto 1997). È appena il caso di ricordare che gli Stati Uniti sono tra i Paesi
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8. Nonostante quanto sopra affermato confermi la validità del CTM di Westbrae, il
Collegio ritiene di trattare brevemente anche della richiesta di convalidazione del proprio
marchio da parte dell’attrice, considerata l'espressa domanda in tal senso formulata da
quest'ultima.
La nullità del marchio per mancanza di novità ex art. 12 c.p.i. e per conflitto con i diritti
anteriori di terzi elencati agli artt. 8 e 14.1 c.p.i. è infatti una nullità sanabile mediante
28 c.p.i. e, a livello comunitario, dall’art. 54 r.m.c. (Reg. CE n. 207/2009). Il meccanismo
della convalida (ai sensi tanto del c.p.i quanto del r.m.c.) prevede un consolidarsi del diritto
sul marchio posteriore che diviene inattaccabile dai titolari dei diritti anteriori mediante
azioni di nullità e contraffazione al ricorrere di: una tolleranza - protratta per cinque anni
consecutivi - da parte del titolare dei diritti anteriori dell’uso del marchio posteriore e di
uno stato di buona fede del titolare del marchio posteriore al deposito di quest’ultimo.
Perché si possa parlare di tolleranza occorre, logicamente, che il titolare del diritto anteriore
sia consapevole dell’uso del marchio posteriore e che, nonostante ciò, egli non reagisca
facendo valere il proprio diritto. Si deve trattare di una effettiva consapevolezza e non di
una mera conoscibilità, cui non può collegarsi il requisito della tolleranza. Il dies a quo del
quinquennio, pertanto, coincide con il momento in cui il titolare del diritto anteriore sia
venuto a conoscenza dell’uso del marchio posteriore. L’art. 54 r.m.c., al comma secondo,
delimita però l’ambito di applicazione della convalida, stabilendo che la tolleranza da parte
del titolare di un marchio anteriore deve afferire “all’uso di un marchio comunitario
posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato”. Pertanto, affinché un
marchio posteriore possa essere convalidato, deve essere in uso (anche) nel medesimo Stato
membro in cui è in uso il marchio anteriore in questione. Anche a livello nazionale, in
giurisprudenza è stato affermato riguardo alla convalida che “l’uso del marchio ha rilievo
solo se effettuato nello stesso mercato per cui esiste il diritto del titolare del marchio
contraffatto” (App. Milano 2.6.1998, in G.A.D.I. 1999, p. 471).
Ad avviso del Collegio pertanto non si può prospettare la convalida del marchio CE n.
734202 di titolarità di Westbrae, ai sensi degli articoli 28 c.p.i. e 54 r.m.c. Ciò in quanto,
dalla documentazione depositata da parte attrice (in particolare doc. 14) non risulta che il
marchio sia mai stato usato in Italia e, cioè, nello Stato membro in cui invece è ed era
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convalida ex art. 28 c.p.i.. La convalida è un istituto regolato, a livello nazionale, dall’art.
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all'epoca in uso il marchio italiano “Soy Dream” di titolarità di Alinor. Concludendo sul
punto può asserirsi che in Italia fin dal 1997 (doc. 7 prodotto dalla convenuta) i danti causa
di Alinor e la stessa Alinor (in quanto licenziataria) avevano utilizzato con una certa
diffusione il marchio "Soy Dream" per i prodotti della classe 29, mentre in detto Paese non
risulta esservi mai stato alcun utilizzo del medesimo marchio per i prodotti di Westbrae.
Quest'ultima quindi non può in alcun modo invocare a suo beneficio l'istituto della
9. Anche la convenuta invoca la convalidazione del proprio marchio italiano n. 1312943
registrato nel 2008, in quanto non sarebbe che la trasformazione in “titolo” di un “diritto di
fatto” sul segno distintivo da Alinor vantato da data anteriore del CTM di Westbrae.
Occorre però richiamare il ragionamento già portato avanti dal Collegio in merito al preuso
del marchio da parte di Alinor e all’inopponibilità di un marchio scaduto da più di due anni
ex art. 12 c.p.i..
Infatti Alinor disponeva sì di un titolo anteriore al CTM di Westbrae e cioè del marchio
italiano n. 796684. Tuttavia, come già si è detto, tale marchio è decaduto per mancato
rinnovo nel 2007; pertanto, ai sensi dell’art. 12 c.p.i. non può più essere opposto in quanto
scaduto da più di due anni (v. punto 6).
È già stata trattata la tematica dell'asserito preuso del marchio da parte di Alinor.
Quest’ultima potrebbe vantare un marchio di fatto sulla base del preuso che ha effettuato
del segno distintivo in questione, risalente al mese di ottobre del 1997. Rimane comunque
assorbente quanto sopra detto, in particolare ai punti 6 e 7, circa la priorità della
registrazione del CTM di Westbrae.
Come visto, il CTM di Westbrae vanta una priorità USA risalente al 1° agosto 1997 e
dunque anteriore al preuso di Alinor. Neanche in tale ottica pertanto il Collegio ritiene che
Alinor possa legittimamente invocare l’istituto della convalidazione, non potendo vantare
un valido diritto anteriore sul marchio Soy Dream.
Non si può ignorare che Alinor fa uso del segno distintivo “Soy Dream” nel territorio
italiano ininterrottamente dall’ottobre del 1997. In altre parole, Alinor ha un marchio di
fatto “Soy Dream” il cui uso è continuato senza interruzioni anche nel periodo in cui il
marchio italiano “Soy Dream” n. 796684 era scaduto e non era ancora stato depositato il
marchio italiano “Soy Dream” n. 1312943 (vedi fatture degli anni 2007-2008). Dal canto
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convalidazione.
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suo, Westbrae ha tollerato tale situazione (per oltre 10 anni), senza mai opporre il proprio
CTM “Soy Dream”. Alinor sostiene infatti che il proprio “diritto di fatto” sul segno
distintivo “Soy Dream” si sarebbe trasformato poi in titolo con il deposito del marchio
italiano n. 1312943 nel 2008 e che dunque il periodo di cinque anni per la convalida possa
farsi risalire già dal marzo 2007 (quando il marchio italiano “Soy Dream” n. 796684 di
titolarità di Alinor era venuto a scadenza).
possa essere convalidato deve necessariamente essere registrato. Invero, l’istituto della
convalida non trova applicazione laddove il titolare di un marchio registrato o di un diritto
di preuso tolleri per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio solo di fatto uguale o
simile (anche se detto marchio nel corso dei cinque anni sia oggetto di registrazione).
La Corte di Giustizia ha espressamente affermato che una delle condizioni perché decorra il
termine quinquennale della convalida è “la registrazione del marchio posteriore nello stato
membro interessato” (CGCE 22 settembre 2011, caso Budějovický Budvar, punto 62). La
Corte di Giustizia si riferisce alla effettiva registrazione del marchio posteriore. Al punto 52
della medesima sentenza si legge: “il termine di preclusione per tolleranza non può
cominciare a decorrere a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo
titolare in seguito abbia provveduto alla sua registrazione”.
Pertanto, ritenendo di doversi conformare alla giurisprudenza dei giudici comunitari, il
Collegio ritiene che non possa configurarsi neanche la convalida di un asserito marchio di
fatto “Soy Dream” di cui Alinor fa uso continuato a partire dall’ottobre 1997 e, comunque,
a partire dal marzo 2007, a seguito della scadenza del proprio marchio italiano n. 796684.
Peraltro un marchio (anche di fatto) perché sia tutelabile deve essere nuovo e cioè diverso
dai marchi anteriori, altrimenti non è un segno distintivo e, nel caso del marchio di fatto,
non è legittimamente usato. Pertanto anche ove si configurasse un marchio di fatto di
Alinor, risalente fino all’ottobre 1997, non sarebbe in ogni caso tutelabile in quanto
successivo alla priorità statunitense dalla quale decorre la tutela del CTM di titolarità di
Westbrae.
10. Il Collegio intende poi pronunciarsi sulla contestazione avanzata da Alinor in merito
all’illiceità dell’uso del marchio “Soy Dream” da parte di Westbrae in quanto le confezioni
in cui i suoi prodotti sarebbero stati distribuiti da giugno 2005 a febbraio 2008 (periodo nel
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Tuttavia, ai sensi dei già citati articoli 28 c.p.i. e 54 r.m.c. perché un marchio posteriore
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quale Westbrae prova il proprio uso del marchio) violerebbero per diversi profili le
pertinenti norme comunitarie.
Ciò assumerebbe rilievo, come si evidenzia nel punto 11 che segue, in quanto l’uso da parte
di Westbrae del marchio “Soy Dream” su dette confezioni sarebbe illecito e non potrebbe
pertanto essere considerato ai fini della disciplina sulla decadenza. L’uso illecito di un
marchio non può infatti essere computato ai fini della valutazione del suo uso effettivo.
Dongo, esperto in materia di etichettatura alimentare (doc. 84 prodotto dalla convenuta).
Il Collegio ritiene di non accogliere tale eccezione in quanto la confezione prodotta sub
doc. 73 da parte convenuta e analizzata dall’Avv. Dongo era incontestabilmente destinata
alla commercializzazione sul mercato statunitense. Peraltro la scadenza del prodotto
contenuto nella confezione analizzata era prevista per l’aprile 2013 (così ricorda l’Avv.
Dongo nel suo parere) e cioè per un periodo di molto successivo alla cessazione della
commercializzazione dei prodotti con marchio “Soy Dream” di Westbrae in Europa (come
detto più volte, l’ultima vendita di prodotti a marchio “Soy Dream” da parte dell’attrice
risale a febbraio 2008). Pertanto, considerato che Alinor ha acquisito la confezione del
prodotto alla base delle proprie contestazioni nel 2012 e considerato che la confezione in
questione era pacificamente destinata al mercato statunitense, il Collegio non ritiene di
disporre di alcun elemento di prova circa l’idoneità delle confezioni a marchio “Soy
Dream”, vendute da Westbrae tra il giugno 2005 e il febbraio 2008, ad essere
legittimamente commercializzate nel mercato comunitario. Da tali rilievi discende
l'irrilevanza delle asserite contestazioni di Alinor rispetto al thema di cui ci si sta
occupando.
11. Ancora con riferimento alla problematica della validità del marchio CTM di Westbrae,
occorre esaminare l’eccezione formulata da Alinor sulla decadenza per non uso del marchio
CE n. 734202 da parte di Westbrae.
L’art. 24 c.p.i. dispone infatti che, a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di
uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti per i quali è stato
registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un
periodo ininterrotto di cinque anni. E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia
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Alinor fonda la propria contestazione sulla base di un parere fornito dall’Avv. Dario
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giustificato da un motivo legittimo. Come noto, per ottenere la decadenza di un marchio è
necessaria una pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria.
L’atto di citazione di cui è causa peraltro non costituisce uso del marchio da parte di
Westbrae.
Il Collegio tuttavia non ritiene che nel presente giudizio possa essere eccepita la decadenza
per non uso, in quanto il termine normativamente previsto di anni cinque sarebbe maturato
Infatti, la decadenza per non uso risulta eccepita da parte convenuta con la comparsa di
costituzione e risposta depositata il 16 luglio 2012. A tale data non erano trascorsi cinque
anni dall’ultimo utilizzo provato da parte di Westbrae del marchio in questione,
pacificamente risalente al 12 febbraio 2008 (doc. "i" depositato da Westbrae). Non è
pertanto possibile verificare in questa sede se, ad oggi, sia effettivamente maturata la
decadenza per non uso del marchio CE n. 734202, dal momento che all'atto della
proposizione della relativa eccezione i cinque anni non erano comunque decorsi. E'
significativo a tale riguardo che la stessa Alinor in sede di precisazione delle proprie
conclusioni riconosca che il CTM di titolarità di Westbrae sarebbe decaduto per non uso
alla data del 3 febbraio 2013.
Si può ancora ricordare che gli effetti del non uso, cioè la perdita del diritto per decadenza,
si verificano solo in seguito ad un accertamento costitutivo; prima della proposizione della
domanda, infatti, la decadenza non si verifica in modo automatico, nonostante la
decorrenza del quinquennio di non uso. Tuttavia nel caso di specie l'eventuale maturarsi del
quinquennio in corso di causa non può essere preso in considerazione e semmai la relativa
domanda potrà essere formulata in diverso giudizio.
L’articolo 24 c.p.i. dispone espressamente che il marchio debba formare oggetto di uso
effettiva entro cinque anni dalla sua registrazione, facendo pertanto decorrere il periodo a
partire dal quale computare il periodo di decadenza per non uso proprio dalla registrazione
del marchio. Peraltro la stessa Alinor esamina la decadenza per non uso del marchio di
Westbrae principalmente in relazione al periodo temporale decorrente dalla data della
registrazione del CTM “Soy Dream” (3 febbraio 2008), riconoscendo che il risultato finale
non cambierebbe, qualunque delle date venisse presa a riferimento (e, dunque, anche ove si
consideri la data del deposito della domanda di registrazione e cioè il 27 novembre 2007).
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in corso di causa.
Sentenza n. 3062/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 35716/2012
Repert. n. 2531/2014 del 04/03/2014
Ove sia proposta domanda di decadenza per non uso, il periodo di cinque anni deve
calcolarsi a ritroso partendo dalla data della domanda stessa. Pertanto, nel caso di specie,
avendo Alinor sollevato l’eccezione di decadenza per non uso con la propria comparsa di
costituzione e risposta del 16 luglio 2012, perché si possa configurare decadenza per non
uso, non dovrebbe esserci stato uso del marchio “Soy Dream” da parte di Westbrae sin dal
16 luglio 2007. È invece stata data prova in atti da parte attrice di aver commercializzato
in un solo caso, nel febbraio 2008 (cfr. doc. (i) depositato da parte attrice).
Peraltro parte attrice fa valere il fatto che il mancato utilizzo del proprio CTM in Europa sia
stato determinato proprio dalla presenza sul medesimo mercato (precipuamente in Italia)
dei prodotti contraffattivi a marchio “Soy Dream” di Alinor. Il Collegio non ritiene di avere
un quadro completo per valutare tutti i fattori che abbiano in concreto determinato
Westbrae a non utilizzare più il proprio CTM “Soy Dream” in nessuno Stato membro a
partire dal febbraio 2008. Tuttavia, il Collegio rileva come in dottrina e in giurisprudenza
(tra gli altri Sena, “Il diritto dei marchi”, Giuffré, 2007, p. 195; Trib. Milano, 2 settembre
2003 in GADI, 2004, p. 550) si affermi che la presenza di una rilevante contraffazione può
essere causa giustificativa del mancato uso del marchio da parte del legittimo titolare.
Ancora, il Collegio ritiene sia da accogliere la contestazione avanzata dall’attrice che
l’eccezione di decadenza per non uso così come formulata dalla convenuta non potesse
essere sollevata (se non sotto forma di domanda riconvenzionale). Infatti, l’art. 99 Reg. CE
207/2009 dispone che, nelle azioni di contraffazione, “l’eccezione di decadenza o di nullità
del marchio comunitario, presentata in una forma diversa da quella della domanda
riconvenzionale, è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del
titolare del marchio comunitario per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un
diritto anteriore del convenuto”. Nel caso di specie, i rilievi di Alinor non concernono la
scarsità dell’utilizzo del marchio “Soy Dream” da parte di Westbrae, bensì la qualità dello
stesso e cioè il fatto che l’utilizzo del marchio da parte dell’attrice (tra il 2005 e il 2008)
sarebbe stato illecito e, pertanto, non potrebbe valere per escludere la decadenza per non
uso del marchio (si veda in tal senso il punto 10). Trovando fondamento sulla qualità
dell’uso del marchio da parte di Westbrae e non invece sulla sua scarsità, i rilievi di Alinor
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prodotti a marchio “Soy Dream” nel corso del 2007 (fino al mese di dicembre) e, anche se
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RG n. 35716/2012
Repert. n. 2531/2014 del 04/03/2014
esulano dall’ambito delineato dall’art. 99 Reg. CE 207/2009 per la proponibilità in via di
eccezione della decadenza per non uso.
12. In relazione alla problematica attinente all’uso sufficientemente intenso del marchio
“Soy Dream”, problematica reciprocamente opposta da entrambe le parti, è necessario
considerare il mercato cui i prodotti in questione sono diretti. Si tratta infatti di un mercato
piuttosto ristretto e - negli anni che qui rilevano - in lenta crescita. Non si poteva pertanto
si fa riferimento ad anni passati, nei quali il latte di soia o i prodotti ad esso afferenti erano
ancor meno diffusi. La stessa convenuta, che maggiormente sfrutta l'argomento del limite
dell'uso a svantaggio di Westbrae, non ha dimostrato in causa una diffusione
quantitativamente rilevante del prodotto in questione neppure per quanto riguarda la sua
diretta diffusione.
13. Il Collegio, in replica all’obiezione sollevata da parte convenuta che il CTM di titolarità
di Westbrae non sarebbe stato registrato per la classe merceologica 29, bensì solo per le
classi 30 e 32, pur riconoscendo che tanto l’UIBM quanto l’UAMI fanno rientrare i prodotti
a base di latte di soia nella classe merceologica numero 29 (latte), non considera tale fattore
rilevante. Infatti, la suddivisione dei prodotti in classi merceologiche non è altro che una
distinzione amministrativa. Pertanto, sulla base del fatto che i prodotti a base di latte di soia
sono senz’altro affini rispetto alle indicazioni di cui alle classi 30 e 32, non si può
considerare rilevante la mancata registrazione del CTM di Westbrae per la classe 29. Si
richiama infatti brevemente che rientrano nella classe 30 i “preparati fatti di cereali” e nella
classe 32 gli “altri preparati per fare bevande”, categorie certo non distanti dal latte di soia e
senz’altro affini in relazione ai bisogni che soddisfano.
14. Il Collegio non ritiene di doversi pronunciare in ordine alla nullità del marchio
comunitario n. 734202 di Westbrae, sostenuta da parte convenuta, in quanto non risulta sul
punto formulata una domanda riconvenzionale, bensì solo un’eccezione difensiva
finalizzata a far respingere dal Collegio le domande di parte attrice. Alinor infatti nella
conclusioni assunte nel processo ed al termine dello stesso ha sempre e solo chiesto il
rigetto delle domande di Westbrae. Peraltro le argomentazioni della convenuta a tale
riguardo e con specifico riferimento alla carenza di capacità distintiva del marchio "Soy
Dream" risultano contraddittorie. Non si vede infatti come la carenza di capacità distintiva
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pretendere un uso intenso del marchio “Soy Dream”, ancor più dovendosi considerare che
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Repert. n. 2531/2014 del 04/03/2014
configurata da parte convenuta con riferimento al marchio CE n. 734202 di Westbrae non
dovrebbe colpire anche il marchio italiano n. 1312943, di titolarità della medesima
convenuta, che pure dimostra di voler continuare ad utilizzare e proteggere (vedi la
registrazione da ultimo richiesta nel 2008) la medesima denominazione "Soy Dream". In
ogni caso il Collegio ritiene che il marchio “Soy Dream” goda di una certa distintività. Se è
vero infatti che si tratta di due parole di uso comune, la cui versione inglese non basta da
loro abbinamento nell'espressione “Soy Dream” determina un salto concettuale rispetto ai
prodotti che è destinato a contrassegnare (e, cioè, confezioni di latte di soia).
Non può dirsi acquisito che la parola "Dream" valga nell'uso generalizzato a contrassegnare
qualcosa di speciale, un prodotto di alta qualità. E d'altra parte l'abbinamento con la parola
"Soy" costituisce un utilizzo nuovo e diverso rispetto all'uso del mercato. Deve quindi
escludersi che possa configurarsi l'invalidità del marchio Westbrae.
15. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene che nel conflitto fra le
opposte posizioni delle parti, siano da accogliere le domande formulate da parte attrice.
Ritiene dunque che l’uso del segno “Soy Dream” da parte della convenuta Alinor
costituisce contraffazione del marchio comunitario “Soy Dream” n. 734202 di titolarità
dell’attrice Westbrae e, contestualmente, che la registrazione italiana del marchio “Soy
Dream” n. 1312943 sia da considerarsi nulla.
Come sopra meglio si è detto, infatti, Alinor non può opporre il marchio registrato dal suo
dante causa nel 1997 in quanto ha lasciato scadere la relativa registrazione, mentre la
registrazione nuovamente richiesta nel 2008 si pone come tardiva rispetto alla nascita dei
diritti di esclusiva di parte attrice su tutto il territorio della Unione europea.
Per l’effetto il Collegio ritiene di dover inibire alla convenuta Alinor ogni ulteriore utilizzo
del segno “Soy Dream” nel territorio dell’Unione europea, compresa l'Italia, prevedendo al
contempo una penale pari ad euro 10 per ogni episodio di violazione dell’anzidetta
inibitoria e ad euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi al predetto ordine, a
partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica in forma esecutiva della presente
sentenza.
Il Collegio ritiene inoltre necessario ordinare ad Alinor, a proprie spese, il ritiro dal
commercio e la distruzione delle confezioni dei propri prodotti contraddistinte dal segno
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sola a caratterizzarne la distintività (trattasi infatti di vocaboli inglesi da tutti conosciuti), il
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“Soy Dream” e del relativo materiale promo-pubblicitario diffusi nel territorio dell’Unione
europea, compresa l'Italia.
16. In relazione alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’attrice Westbrae per
violazione del suo segno distintivo da parte di Alinor ed alla richiesta di restituzione degli
utili di quest'ultima connessi all’uso del segno “Soy Dream”, nella misura in cui essi
eccedano il lucro cessante, il Collegio ritiene indispensabile analizzare il contesto nel quale
Innanzitutto ritiene sia da accogliersi l’eccezione di prescrizione del risarcimento del danno
sollevata dalla convenuta. La prescrizione del risarcimento “copre” tutto il periodo
anteriore al 9 maggio 2007. Infatti, il risarcimento del danno va calcolato prendendo quale
riferimento unicamente l’ultimo quinquennio di uso del segno distintivo “Soy Dream” da
parte di Alinor e cioè il periodo dal 9 maggio 2007 al 9 maggio 2012 (giorno in cui l’atto di
citazione di Westbrae è stato notificato alla convenuta).
Il Collegio ritiene di disporre di sufficienti elementi e dati concreti per procedere ad una
valutazione, sia pure in via equitativa (essendovi domanda in tal senso da parte dell'attrice),
del danno subito da Westbrae e ritiene pertanto di procedere ad una liquidazione del
risarcimento dei danni subiti da Westbrae, anche con riferimento alla richiesta restituzione
degli utili eccedenti, in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle
presunzioni che ne derivano.
In particolare, a fondamento della propria valutazione equitativa, il Collegio pone i dati
delle vendite forniti da Alinor sub doc. 87. Tali dati sono da considerarsi attendibili in
quanto diretti a dimostrare l’uso intenso del marchio “Soy Dream” da parte di Alinor. La
convenuta non avrebbe avuto quindi alcun interesse a mostrare un prospetto non realistico
del proprio fatturato in relazione al marchio “Soy Dream”, considerato lo scopo per il quale
detto prospetto è stato prodotto.
Come noto, nel caso in cui oggetto di violazione sia un diritto di marchio, l’attività illecita
non è la commercializzazione di un certo prodotto, bensì l’attività di utilizzazione di un
certo marchio. Di conseguenza, l’utile da restituire al titolare del marchio non può essere
l’intero utile realizzato dal contraffattore con la propria attività di commercializzazione del
prodotto contrassegnato con marchio altrui. L’utile restituendo deve essere solamente
quella parte dell’utile che deriva dalla presenza di quel marchio su quei prodotti. Al
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si è verificata la contraffazione.
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contrario, l’utile che deriva causalmente da altri fattori imprenditoriali imputabili al
contraffattore (e cioè, l’utile che egli avrebbe comunque realizzato con la vendita di quei
prodotti se li avesse venduti sotto altro marchio) non deriva dalla contraffazione, e rimane
quindi estraneo all’utile restituendo.
Occorre pertanto stabilire quale parte degli utili conseguiti da Alinor nella
commercializzazione dei prodotti con segno distintivo “Soy Dream” possa essere fatta
quali la qualità del prodotto commerciato, le offerte commerciali, le compagne pubblicitarie
e di marketing poste in atto dal contraffattore. Innegabile è comunque che parte dell’utile
conseguito da Alinor sia da attribuirsi alla capacità attrattiva del marchio “Soy Dream” che
senz’altro ha un certo riscontro sul mercato dei prodotti a base di latte di soia.
D’altro canto, nel caso di specie, l’uso del marchio “Soy Dream” da parte di Alinor può
dirsi che sia avvenuto prevalentemente nel territorio italiano. In Italia però non sono mai
stati commercializzati prodotti di Westbrae a marchio “Soy Dream”. Se è vero che nel
mercato italiano vi era il prodotto contraffattorio distribuito da Alinor, si deve d'altra parte
considerare che non è emerso in causa alcun segnale che Westbrae volesse iniziare la
commercializzazione dei propri prodotti sul mercato italiano e che quivi abbia rivenuto un
impedimento nel fatto che Alinor vi operasse già utilizzando il medesimo segno distintivo
“Soy Dream”. Il Collegio ritiene pertanto che sia da contemperare nel calcolo del
risarcimento del danno anche il fatto che Westbrae non abbia dimostrato alcun interesse ad
intervenire sul mercato italiano. Ancora, alla luce della situazione di fatto delineata in atti,
il Collegio ritiene sia ipotizzabile che Westbrae fosse a conoscenza dell’esistenza del
prodotto contraffattorio di Alinor da tempo ben anteriore alla instaurazione della causa (e
anche dell’invio della lettera di diffida ad Alinor datata novembre 2011, cfr. doc. 7 di parte
attrice); pertanto è altrettanto ipotizzabile che Westbrae non abbia agito tempestivamente
per tutelare il proprio marchio registrato, dimostrando ancora uno scarso interesse ad
intervenire sul mercato italiano con il marchio “Soy Dream”.
Sulla base del doc. 87 depositato dalla convenuta, il Collegio rileva che, nel quinquennio
oggetto di analisi, Alinor ha avuto un utile annuo attestabile in media nel valore di 30.000
euro e quindi un utile complessivo nel quinquennio 2007-2011 commisurabile in euro
150.000.
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risalire all’uso del marchio stesso. Vi sono infatti altri fattori da prendere in considerazione,
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Sulla base di un’attenta disamina della documentazione tanto contabile quanto promopubblicitaria fornita dalla convenuta, ed alla luce di quanto sopra già è stato rilevato, appare
congruo attribuire alla forza attrattiva del marchio un valore pari ad un terzo degli utili
complessivi conseguiti da Alinor nella commercializzazione di prodotti con segno
distintivo “Soy Dream”. Conseguentemente, il Collegio ritiene di procedere alla
liquidazione del risarcimento dei danni in favore dell'attrice in una somma globale pari ad
somma stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano. Su tale somma
saranno poi dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale a far tempo dalla data della
pronuncia e fino al saldo.
17. Le conclusioni definitive circa le domande reciprocamente svolte dalle parti
individuano una preponderante ed assorbente soccombenza di parte convenuta che deve,
pertanto, essere condannata per intero alla rifusione delle spese processuali in favore
dell’attrice. Tali spese, in relazioni al valore della causa (indeterminato, ma di importante
rilevanza) e con riferimento alla nota spese depositata dal difensore di Westbrae Natural
Inc., vengono liquidate in favore di quest’ultima nella somma di €.15.000, oltre accessori
nella misura di legge.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata in materia di Impresa – A definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio fra le parti, rigettando ogni altra eccezione e deduzione:
accoglie la domanda di nullità proposta dall’attrice Westbrae Natural Inc. e dichiara la
nullità della registrazione italiana del marchio “Soy Dream” n. 1312943 di titolarità di
Alinor;
dichiara che l'uso del marchio “Soy Dream” da parte di Alinor costituisce contraffazione
del marchio comunitario registrato "Soy Dream" n. 734202 di titolarità dell’attrice
Westbrae Natural Inc.;
inibisce alla convenuta Alinor S.p.A. ogni ulteriore utilizzo del segno “Soy Dream” nel
territorio dell’Unione europea, compresa l'Italia;
pone a carico della convenuta la penale pari ad euro 10 per ogni episodio di violazione
all'inibitoria e ad euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi al presente ordine, a
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euro 50.000, in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, essendo detta
Sentenza n. 3062/2014 pubbl. il 04/03/2014
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partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica in forma esecutiva della presente
sentenza;
ordina alla convenuta Alinor S.p.A. il ritiro dal commercio delle confezioni dei prodotti
contraddistinti dal segno “Soy Dream” e del relativo materiale promo-pubblicitario, a
proprie cura e spese;
ordina alla convenuta Alinor S.p.A. la distruzione delle confezioni dei prodotti
proprie cura e spese;
condanna la convenuta Alinor S.p.A. al risarcimento del danno a favore di Westbrae
Natural Inc., danno liquidato in via equitativa nell' ammontare complessivo di euro 50.000,
in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, con gli ulteriori interessi
al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sulla
rivista di settore “Altroconsumo” per una volta e in caratteri doppi del normale, e sul sito
internet di Alinor S.p.A. (www.alinor.it) continuativamente per giorni 30 dalla notifica in
forma esecutiva della sentenza;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di
parte attrice, nella misura complessiva di €. 15.000, oltre accessori come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza all’UIBM, a cura della Cancelleria, per le
annotazioni di legge.
Così deciso della camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa - A,
il 30 gennaio 2014.
Il Presidente estensore
dott. Marina Anna Tavassi
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contraddistinti dal segno “Soy Dream” e del relativo materiale promo-pubblicitario, a
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