Dr. Rag. D’Antuono Emilio Dottore Commercialista e Revisore legale ODCEC di Milano n. 9168/A - Registro Revisori n. 173660 Posso aiutarti ? Scrivi a: [email protected] Aggiornato al 13/09/2014 © Copyright Riproduzione Riservata LA RIDUZIONE DEL CANONE D’AFFITTO: COME BISOGNA PROCEDERE? Considerato il periodo di crisi economica che il nostro Paese sta attraversando, la probabilità che un cliente si presenti in ufficio per chiedere se sia possibile ridurre il canone d’affitto di un contratto di locazione è molto alta. Quindi alla fatidica domanda “Dottore è possibile ridurre il canone d’affitto? ...... In che modo bisogna procedere per non avere problemi con il fisco?” In primis dobbiamo, come sempre, analizzare caso per caso per poter affermare che si può ridurre il canone e studiare qual è la giusta procedura da seguire. Nel caso specifico, tra il signor (Tizio) proprietario e locatore di un immobile (capannone) e il signor (Caio) conduttore, è in essere un contratto di locazione commerciale della durata di 6 anni, prorogabile per ulteriori 6 anni. Il signor (Caio) esercita un’attività di produzione e considerata la crisi del settore in cui opera e la notevole riduzione di domanda del mercato chiede al Sig. (Tizio) se è possibile ridurre temporaneamente il canone. Il Signor (Tizio), proprietario, giustamente riflette sulla richiesta in quanto si era già prefissato una certa remunerazione sull’immobile dato in locazione. Per lui si aprono due strade: - La prima è negare la riduzione del canone, questo però comporta la probabile perdita totale o parziale dell’affitto e il pagamento della parcella del legale per il possibile contenzioso; - La seconda scelta, che è dal punto di vista economico ma anche umano quella più sensata, prevede di andare incontro all’inquilino (Caio) e, considerato il suo comportamento sempre corretto , di assecondare la richiesta di riduzione del canone. Il Sig. (Tizio) quindi decide di accontentarsi di un canone più basso piuttosto di perdere sia un inquilino corretto che l’importo totale del canone, con l’aggravio dei costi legali. L’accordo di riduzione del canone tra (Tizio) e (Caio) può essere : - Verbale (una stretta di mano) - Formalizzata in atto scritto ma non registrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno modificato il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento. Grazie e buona lettura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cellulare 3393472466 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.emisanet.it Dr. Rag. D’Antuono Emilio Dottore Commercialista e Revisore legale ODCEC di Milano n. 9168/A - Registro Revisori n. 173660 Posso aiutarti ? Scrivi a: [email protected] - Formalizzata in atto scritto e registrato. La scelta di acconsentire alla riduzione, da parte del proprietario (Tizio), potrebbe essere per lui fonte di problemi di fronte al fisco, in quanto nel contratto originario registrato presso l’agenzia delle entrate si era dichiarato un certo canone di locazione e adesso questo canone sarà ridotto. A tal proposito si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 60/E del 2010. Riassumendo, anche se per l’Agenzia delle Entrate non sussiste obbligo di registrazione per questi atti, è consigliato formalizzare l’atto e registrarlo per avere uno strumento utile ai fini dell’accertamento. La pratica di registrazione consente di dare una data certa all’atto di modifica di fronte a terzi. La registrazione dell’atto di riduzione del canone deve essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 133/2014, avvenuta il 12/09/2014, a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione (13/09/2014) la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno modificato il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento. Grazie e buona lettura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cellulare 3393472466 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.emisanet.it