Joyce Mattu
Leggi europee nazionali e regionali a confronto. Questioni
Sociolinguistiche e politica linguistica di base
Scutari 19/12/2015
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Leggi europee, nazionali e
regionali a confronto
1.
DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE
APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI O
ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE
2. CARTA EUROPEA
Art. 1, 3, 4
Art. 2 Parte II e III
Art. 3 e 6
3. COSTITUZIONE ITALIANA
4. LEGGE 482/99
Art. 1 Comma 1; Art. 2, 3, 4, 6
Art. 5
5. STATUTO AUTONOMO DELLA
SARDEGNA
 L. R. 26/1997
 L. R. 7
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DICHIARAZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE
NAZIONALI O
ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

Articolo 1

1. Gli Stati proteggeranno l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all’interno
dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità.
2. Gli Stati adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi.










Articolo 2
1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (d’ora in avanti
chiamate persone appartenenti a minoranza) hanno il diritto di beneficiare della loro cultura, di professare
e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in pubblico, liberamente e senza
interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione.
2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita culturale,
religiosa, sociale, economica e pubblica.
3. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla presa delle
decisioni sul piano nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale quando riguardino la minoranza alla
quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in maniera non incompatibile con la legislazione





Articolo 4
1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a minoranza
possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali senza
alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge.
2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli
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Preambolo Carta Europea
 …..sottolineato il valore dell’interculturalità e del plurilinguismo
e considerato che la promozione delle lingue regionali o
minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali
e della necessità di apprenderle,
 coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue
regionali o minoritarie nei diversi Paesi e Regioni d’Europa
contribuiscano in modo considerevole a costruire un’Europa
fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale,
nell’ambito della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale,
 tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni
storiche proprie di ogni regione dei Paesi d’Europa,
 hanno convenuto quanto segue:
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Carta Europea
 Articolo 2 – Impegni
1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della
parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul
proprio territorio relative alle definizioni dell’articolo 1.
2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento
della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione,
conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad
applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti
fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui
almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in
ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
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Parte II Carta Europea
 2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l’hanno ancora fatto,
qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate
che concernono l’uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo
scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di
quest’ultima. L’adozione di misure speciali a favore delle lingue
regionali o minoritarie, destinate a promuovere l’uguaglianza fra i
parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a
considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto
discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.
 3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate,
la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in
particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la
tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra
gli obiettivi dell’educazione e della formazione impartite nel Paese, e a
esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo
obiettivo.
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Costituzione Italiana
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche
Legge 482/1999
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Legge
482/1999
Art. 1
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale
della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle
lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Art 2
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i
principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali,
la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
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Statuto Autonomo della Sardegna
Non contempla l’ufficialità della lingua sarda nel
territorio regionale ma all’art. 5 recita:
 Art. 5
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la
Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze
le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando
norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti
materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli
studi…..> Diritto concorrente
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Legge 26/97 RAS
Art.2
Oggetto
l. Ai sensi della presente legge la Regione assume come
beni fondamentali da valorizzare, la lingua sarda riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana
- la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la
produzione letteraria scritta e orale, l' espressione
artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il
patrimonio culturale del popolo sardo nella sua
specificità e originalità , nei suoi aspetti materiali e
spirituali.
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LEGGE 26/97 RAS
 Art.4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione
del patrimonio culturale
Art.5
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
Art.10
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi
 Art.12
Programmazione> Piano triennale
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Legge 7 RAS 2006/09
Sperimentazione, nelle scuole di
ogni ordine e grado,
dell’insegnamento e dell’utilizzo
veicolare della lingua sarda in
orario curricolare - L.R. n. 3/2009,
art. 9, comma 10
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La legislazione ONU ed Europea
Ci conducono ad individuare i limiti della
legislazione nazionale e regionale che non
consentono il pieno riconoscimento e
sviluppo delle lingue minoritarie di :
Art. 1 Comma 1 Legge 482/99
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La non previsione nella L. 482/99 dell’ insegnamento
nella scuola superiore della lingua minoritaria (alla
quale supplisce la L. R. n.7 ma è generalizzata
3. La non applicazione dell’art 5 dello Statuto Autonomo
della Regione Sarda
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Parte III –
Misure a favore dell’uso delle lingue
regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare
conformemente agli impegni sottoscritti in virtù
dell’articolo
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paragrafo
2
 Articolo 8 – Insegnamento
 Articolo 9 – Giustizia
 Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi
pubblici
 Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa
 Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali
 Articolo 13 – Vita economica e sociale
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Stato delle Lingua minoritarie
storiche non alloglotte
SARDO (o altra L.M.)
 1. Insegnamento nella scuola
 2. Uso pubblico/ufficiale
 3. Uso in letteratura/
ITALIANO/FRANCESE
-

1. Insegnamento nella scuola
+

2. Uso pubblico/ufficiale
+

3. Uso in letteratura/mass- media
+

4. Accettazione generale

5. Prestigio
+

6. Norma scritta
+
-
 mass-media
 4. Accettazione generale
 5. Prestigio
-
 6. Norma scritta
-
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+
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BILINGUISMO PERFETTO
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Diglossia
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Diglossia con
codeschwiching > mixing=
=anticamera della perdita
della lingua
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Motivi di diglossia e conseguente
mixing
Le L1 sono subordinate alle L2 per diversi motivi:
1. Politica monolinguistica degli stati nazionali
2. Legislazione inadeguata o inaplicazione delle leggi in
materia di minoranza
3. Applicazione formale/non sostanziale della
legislazione in materia
4. Casi storici di destrutturazione linguistica e culturale
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Politica Linguistica di base
 Alla base di questi problemi della lingua, del suo
riconoscimento, del suo prestigio, della sua funzionalità sta
proprio la mancanza o il non riconoscimento di una norma
scritta.
 Con l’assenza di una norma scritta non si ha nessuna
circolazione della lingua e se ne rischia la perdita. Con la
mancanza di una norma scritta ognuno è legittimato a
scrivere “dizionari”, “grammatiche”, “traduzioni”, “libri”,
“testi”, “calendari”, nella propria variante con simboli spesso
arbitrari ed inventati che non rispecchiano l’effettiva
fonetica o l’effettivo “suono” della stessa variante voluta
rappresentare e, per di più risultano essere incomprensibili
e illeggibili, non solo per gli altri paesi, le altre varianti,
micro e macrovarianti, ma anche per gli stessi paesani.
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 Ora, la questione della norma scritta, rimane una questione
politica e più precisamente di politica linguistica.
 I centenari, i poeti, i sardo-parlanti, quelli che veramente hanno
ancora il sardo come prima lingua e come lingua 1, non hanno
avuto e non hanno, ancora oggi, nessuna difficoltà a parlare e a
scrivere per farsi capire da tutti. Una “koeinizzazione spontanea”,
così continuo a definirla, nei nostri paesi vi è sempre stata e
continua ad esserci.
 La standardizzazione non è un metodo per annullare, ma per
salvaguardare la lingua:
 1) se vi è una codificazione comune si facilita la comunicazione
linguistica anche nella lingua minoritaria (nessuno avrà più il
problema di dire: “custu non mi cumprendet ca amus unu
limbazu divertzu”);
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 2) se vi è un codice comune sarà possibile:
 scrivere in letteratura, manuali, dizionari,
grammatiche,
sussidiari, testi scolastici per ogni ordine e grado e per tutte le
materie/discipline, nei mass-media dal quotidiano al web, nei
cartelli e insegne e in tutta la società, che si tratti di contesti
formali o informali; non ultimi cd rom e manuali per imparare il
sardo (anche per gli stranieri) in modo da garantire, non la
chiusura, come il senso comune e alcuni intellettuali vogliono far
credere, ma la circolazione della lingua, il confronto e l’apertura
verso l’esterno.
 È chiaro che se il sardo (o altra L.M) rimane relegato ai contesti
informali e non viene utilizzato e scritto nei contesti ufficiali e
non se ne garantisce la circolazione, rimarrà sempre una lingua
non minoritaria ma minore e minorata, perché parlata da sempre
meno gente e perché sempre meno utile.
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 3) Se vi è un codice comune di comunicazione tutti i discorsi ufficiali,
quali convegni, conferenze, comizi, si potranno tenere anche in sardo,
senza che si ripeta quella inutile e deleteria frase “non lo capisco, sono
troppo diverse le parole” quando poi magari le parole cioè il lessico è
identico e cambiano semplicemente i modi di pronunciarle/o;
 4) Con una codificazione comune saranno meno probabili le
alterazioni/infiltrazioni dell’italiano, perché credo che uno che si metta
a scrivere in sardo abbia qualche problema a scrivere “cola-mi sa
buttiglia/ su stomaco/ o ancora su tavolinu”, pensandoci sopra prima e,
rendendosi conto che con un po’ di poltronite mentale in meno trova i
termini ampulla, istògomo, jenna/zenna/janna, messighedda,
mesigedda e via dicendo e non solo, man mano che si scrive e si
comunica sempre di più in sardo si recupera il lessico e la grammatica,
si riescono a creare dei neologismi e si riacquistano funzionalità e
prestigio.
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5) Anche per questo la standardizzazione non annulla le
varietà locali ma le valorizza, perché aiuta a recuperare
lessico e grammatica del posto e non è un ‘”esperanto”
ma una codificazione di norme indispensabili alla
scrittura, unu cuncordu in cui le diverse varianti
possano prendere voce nelle loro forme verbali,
lessicali, morfologiche, semantiche.
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Conclusioni
Ora per un effettivo riconoscimento delle lingue minoritarie,
per un’effettiva valorizzazione delle minoranze linguistiche
storiche e culturali, per una reale realizzazione del
bilinguismo perfetto > plurilinguismo, è indispensabile
agire con gli strumenti disponibili a livello legislativo
regionale e nazionale:
1. Rispettare quanto stabilito dall’art. 3 e 6 della Costituzione;
2. applicare l’art. 5 dello Statuto anche elaborando ed
emanando una specifica legge sulla lingua che preveda la
stabilizzazione di quanto previsto dalla Parte III della Carta
Europea;
3. Rispettare la Dichiarazione ONU, ratificare e applicare
quanto previsto dalla Carta Europea:
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Parte III Carta Europea
 Articolo 8 – Insegnamento
 Articolo 9 – Giustizia
 Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi
pubblici
 Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa
 Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali
 Articolo 13 – Vita economica e sociale
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Tutta la società deve parlare, scrivere, pensare ed
esprimersi anche in lingua minoritari.
Questo è un principio basilare garantito da qualsiasi
stato federale o centrale che si dica democratico.
Un principio e un diritto civico e civile di cittadinanza
culturale, storica, linguistica con il quale si può
davvero esercitare la propria sovranità e condivisione
culturale dal basso e con il quale ci si può realmente
sentire e realizzare come cittadini di un’Europa che si
possa definire dei popoli .
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Comune di Orosei: leggi europee, nazionali e locali a