Religioni e Stato Sociale
di diritto
Religioni e Stato Sociale di diritto
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Parlare di rapporto fra Democrazia e religione significa in chiave giuridica
tradurre tale rapporto nella formula: rapporto fra religione e Stato
sociale di diritto
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Necessità di capire cosa si intenda per Stato sociale di diritto.
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Lo Stato sociale di diritto costituisce la evoluzione dello Stato di diritto.
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Quando si afferma lo Stato di diritto?
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Due eventi storici hanno aiutato l’affermarsi dello Stato di diritto
sancendo il definitivo tramonto dello Stato assoluto e dello Stato di
polizia:
la Rivoluzione francese nel XVIII secolo (1789)
la diffusione dei suoi principi attraverso le campagne napoleoniche
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Quali sono i tratti peculiari che
caratterizzano lo Stato di diritto?
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◙ DIVISIONE DEI POTERI.
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◙ PRINCIPIO DI LEGALITA’
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◙ LIBERTA’ E EGUAGLIANZA FORMALE.
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◙ PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’.
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Fin quando perdura il modello di Stato di
Diritto ottocentesco?
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Fino al Secondo Conflitto mondiale.
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Dopo la fine della Seconda guerra mondiale,
dunque a partire dalla seconda metà degli anni
Quaranta, i presupposti dello Stato di diritto
mutano.
Nasce dunque ciò che la Costituzione
federale tedesca chiama: Stato sociale di
diritto
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Quali sono i tratti peculiari che caratterizzano lo Stato
sociale di diritto nella attuale fase storica?
◙ NON E’ SUFFICIENTE LA SOLA UGUAGLIANZA
FORMALE BISOGNA GARANTIRE ANCHE QUELLA
SOSTANZIALE. (art. 3 Cost. comma 2)
◙ I DIRITTI REALI E QUELLI PERSONALI DEVONO
RISPETTARE GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA’
(art. 2 Cost.)
◙ PRIMATO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA.
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◙ CRESCITA DEL RUOLO DEL POTERE
ESECUTIVO/AMMINISTRATIVO A
SCAPITO DI QUELLO LEGISLATIVO.
◙ SEMPRE MAGGIORE INFLUENZA SUL
DIRITTO INTERNO DELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
(Caso Lautsi c. Italia, 3 novembre
2009)
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La religione all’interno di tale contesto
istituzionale che ruolo gioca?
Come si rapporta con le istituzioni dello
Stato?
Tre sembrano essere i piani sui quali collocare
l’azione motivata da ragioni religiose:
i) il piano della “neutralità”;
ii) il piano della “collaborazione”;
iii) il piano del “conflitto”.
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La neutralità
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Esempio. Esercizio del culto. Lo Stato sociale di diritto
come si comporta?
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rimuove gli ostacoli che impediscono o rendono
difficoltoso l’esercizio del culto (art. 5 comma 3 l. 25
marzo 1985, n. 121, ; art 16 comma 3 l. 22
novembre 1998, n. 516)
non si interessa di chi amministri il culto (art. 2
comma 1 l. 25 marzo 1985, n. 121; art. 2 l. 11
agosto 1984, n. 449; art. 3 comma 2 l. 25 marzo
1985, n. 121)
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non si interessa di ciò che venga detto e fatto durante
l’esercizio del culto (art. 2 comma 1 l. 25 marzo 1985,
n. 121; art. 2 comma 1 l. 8 marzo 1989, n. 101)
non si interessa di come venga svolto il culto, a meno che
la prassi utilizzata non risulti contraria al “buon costume”
(art. 19 cost)
si impone di assumere una posizione passiva verso ciò
che avviene all’interno dei luoghi di culto a meno che non
ricorrano “casi di urgente necessità” che giustifichino una
ingerenza della autorità dello Stato all’interno dello spazio
fisico dell’edificio di culto (art. 5 commi 1 e 2 l. 25
marzo 1985, n. 121; art 16 commi 1 e 2 l. 22
novembre 1998, n. 516 )
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La collaborazione.
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Esempio. 2. Politiche sociali. Come avvine la
collaborazione fra Stato e religioni?
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Innanzitutto la collaborazione deve avvenire entro i limiti
dettati dai principi supremi dell’ordinamento statuale:
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(Corte Cost. sent. n. 30/1971: “tuttavia, giacché esso
(Concordato) riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica
una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non
può avere forza di negare i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale dello Stato”.
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Lo Stato comprende il valore e l’utilità di avvalersi di
determinati servizi e competenze offerti dalle confessioni
religiose per garantire gli obiettivi minimi di assistenza in
campo sociale (art. 1 l. 1 agosto 2003, n. 206. Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale
svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività
similari e per la valorizzazione del loro ruolo:
“art. 1- “In conformità ai principi generali di cui al capo I
della legge 8 novembre (…), lo Stato riconosce e incentiva
la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale,
mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle
parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,
nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione, ferme restando le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia”).
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Il conflitto.
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Quali forme può assumere il conflitto fra religioni e Stato?
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Prima ipotesi: La organizzazione religiosa pone in essere comportamenti contrari
alla legge. Limiti all’esercizio della libertà religiosa:
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(art. 19 Cost.): limite del buon costume
(art. 9 comma 2 Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali): sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute pubblica.
Seconda ipotesi: Le organizzazioni religiose sono offese da soggetti terzi
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(l. 25 giugno 1995, n. 203) : disciplina per contrastare l’odio razziale e religioso
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Sorge pertanto un problema di bilanciamento fra diritto alla libertà religiosa e diritto
alla sicurezza
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PRIMA IPOTESI.
La contrapposizione fra diritto e sicurezza può risolversi
attraverso differenti strategie politico-legislative:
1)
STRATEGIA. Si fa prevalere in modo esclusivo il diritto di
sicurezza su quello di libertà religiosa. Ovvero si vietano
determinati comportamenti motivati direttamente o
indirettamente da ragioni religiose in quanto lesivi dei diritti
fondamentali della persona.
STRUMENTO. Di regola si ricorre alla norma penale
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(art. 6 l. 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile". “ Dopo l’articolo
583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili). – Chiunque, in assenza di
esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli
organi genitali femminili è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo,
si intendono come pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili la clitoridectomia,
l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica
che cagioni effetti dello stesso tipo.
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2)
STRATREGIA. Si fa prevalere il diritto di sicurezza su
quello di libertà religiosa, tuttavia si tiene conto delle
motivazioni culturali che stanno alla base di determinati
comportamenti.
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STRUMENTO. Si ricorre a buone pratiche al fine di
bilanciare gli opposti diritti (Protocollo di Careggi);
si cerca una soluzione giurisprudenziale bilanciata
inventando nuovi principi giuridici: l’ordine pubblico
attenuato (effetti giuridici limitati ai figli in caso di
poligamia);
si associano a norme penali disposizioni normative dal
carattere preventivo-educativo
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(Art. 3. l. 9 gennaio 2006, n. 7 :
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui
all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari
opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati
dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583bis del codice penale, al momento della concessione del visto
presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane,
dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della
persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto
vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
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3)
STRATREGIA. Si limitano diritti diversi
dalla libertà religiosa con l’intento
indiretto di restringere l’esercizio di
quest’ultima.
STRUMENTO. Legislativamente si limita
indirettamente la liberà religiosa andando
ad inasprire determinate materie del tutto
estranee alla sfera religiosa
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dopo l’11 settembre sono state inasprite in
alcuni paesi le normative in materie di visti,
di trasferimento di fondi fuori dai confini
nazionali, sono stati aumentai i costi di
assicurazione degli edifici di culto.
Tutto ciò ha ad esempio reso più difficile il
finanziamento, della attività missionaria;
l’utilizzo di forme lecite di associazione da
parte di organizzazione terroristica
motivate da ragioni religiose ha ridotto e
indebolito in alcuni paesi il diritto alla
autonomia statuaria delle confessioni
religiose
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4)
STRATEGIA. Si fa prevalere la logica della
prevenzione su quella della repressione.
STRUMENTO. La ricerca di buone pratiche
soprattutto sul piano educativo diretto alle più
giovani generazioni: esempi
(Consulta delle religioni del Comune di Roma
del 2004; il progetto dell’UNESCO dal titolo:
“Le routes de l’olivier: itinéraire de culture
et de développement durable de paix entre
les peuples de la Méditeranée)
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SECOND IPOTESI.
La contrapposizione fra diritto e sicurezza può
risolversi anche in questo caso attraverso diverse
strategie politico-legislative:
1)
STRATEGIA. Si vietano i comportamenti lesivi
del diritto di libertà religiosa e di coscienza.
STRUMENTO. Di regola si ricorre alla norma
penale
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Art. 1-3 l. 25 giugno 1993, n. 205:
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(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi)
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell’attuazione della
disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo
idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero
incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;
B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo incita a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
con la reclusione da uno a sei anni.
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Articolo 2 l. 25 giugno 1993, n. 205:
(Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni
esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito
con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa
da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono
competizioni agonistiche alle persone
che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1.
Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un
anno.
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2)
STRATEGIA. Si utilizza la logica della prevenzione .
STRUMENTO. La ricerca di buone pratiche
soprattutto sul piano educativo diretto alle più
giovani generazioni
Art. 1 l. 17 aprile 2003, n. 91:
È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah,
di seguito denominato «Museo», quale luogo
simbolico per conservare nella memoria della nazione
le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e
dell’Olocausto.
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2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla
Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attività didattiche nonché
organizzare manifestazioni, incontri nazionali e
internazionali, convegni, mostre permanenti e
temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi
della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell’incontro tra culture e religioni diverse;
c) organizzare l’assegnazione di premi nazionali
e internazionali per libri e opere a persone o enti che
hanno contribuito a promuovere la conoscenza della
Shoah e il mantenimento della sua memoria.
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Lezione: Religioni e Stato Sociale di diritto