Religioni e Stato Sociale di diritto Religioni e Stato Sociale di diritto Parlare di rapporto fra Democrazia e religione significa in chiave giuridica tradurre tale rapporto nella formula: rapporto fra religione e Stato sociale di diritto Necessità di capire cosa si intenda per Stato sociale di diritto. Lo Stato sociale di diritto costituisce la evoluzione dello Stato di diritto. Quando si afferma lo Stato di diritto? Due eventi storici hanno aiutato l’affermarsi dello Stato di diritto sancendo il definitivo tramonto dello Stato assoluto e dello Stato di polizia: la Rivoluzione francese nel XVIII secolo (1789) la diffusione dei suoi principi attraverso le campagne napoleoniche Religioni e Stato Sociale di diritto Quali sono i tratti peculiari che caratterizzano lo Stato di diritto? ◙ DIVISIONE DEI POTERI. ◙ PRINCIPIO DI LEGALITA’ ◙ LIBERTA’ E EGUAGLIANZA FORMALE. ◙ PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’. Religioni e Stato Sociale di diritto Fin quando perdura il modello di Stato di Diritto ottocentesco? Fino al Secondo Conflitto mondiale. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, dunque a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta, i presupposti dello Stato di diritto mutano. Nasce dunque ciò che la Costituzione federale tedesca chiama: Stato sociale di diritto Religioni e Stato Sociale di diritto Quali sono i tratti peculiari che caratterizzano lo Stato sociale di diritto nella attuale fase storica? ◙ NON E’ SUFFICIENTE LA SOLA UGUAGLIANZA FORMALE BISOGNA GARANTIRE ANCHE QUELLA SOSTANZIALE. (art. 3 Cost. comma 2) ◙ I DIRITTI REALI E QUELLI PERSONALI DEVONO RISPETTARE GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA’ (art. 2 Cost.) ◙ PRIMATO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA. Religioni e Stato Sociale di diritto ◙ CRESCITA DEL RUOLO DEL POTERE ESECUTIVO/AMMINISTRATIVO A SCAPITO DI QUELLO LEGISLATIVO. ◙ SEMPRE MAGGIORE INFLUENZA SUL DIRITTO INTERNO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO. (Caso Lautsi c. Italia, 3 novembre 2009) Religioni e Stato Sociale di diritto La religione all’interno di tale contesto istituzionale che ruolo gioca? Come si rapporta con le istituzioni dello Stato? Tre sembrano essere i piani sui quali collocare l’azione motivata da ragioni religiose: i) il piano della “neutralità”; ii) il piano della “collaborazione”; iii) il piano del “conflitto”. Religioni e Stato Sociale di diritto La neutralità Esempio. Esercizio del culto. Lo Stato sociale di diritto come si comporta? rimuove gli ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso l’esercizio del culto (art. 5 comma 3 l. 25 marzo 1985, n. 121, ; art 16 comma 3 l. 22 novembre 1998, n. 516) non si interessa di chi amministri il culto (art. 2 comma 1 l. 25 marzo 1985, n. 121; art. 2 l. 11 agosto 1984, n. 449; art. 3 comma 2 l. 25 marzo 1985, n. 121) Religioni e Stato Sociale di diritto non si interessa di ciò che venga detto e fatto durante l’esercizio del culto (art. 2 comma 1 l. 25 marzo 1985, n. 121; art. 2 comma 1 l. 8 marzo 1989, n. 101) non si interessa di come venga svolto il culto, a meno che la prassi utilizzata non risulti contraria al “buon costume” (art. 19 cost) si impone di assumere una posizione passiva verso ciò che avviene all’interno dei luoghi di culto a meno che non ricorrano “casi di urgente necessità” che giustifichino una ingerenza della autorità dello Stato all’interno dello spazio fisico dell’edificio di culto (art. 5 commi 1 e 2 l. 25 marzo 1985, n. 121; art 16 commi 1 e 2 l. 22 novembre 1998, n. 516 ) Religioni e Stato Sociale di diritto La collaborazione. Esempio. 2. Politiche sociali. Come avvine la collaborazione fra Stato e religioni? Innanzitutto la collaborazione deve avvenire entro i limiti dettati dai principi supremi dell’ordinamento statuale: (Corte Cost. sent. n. 30/1971: “tuttavia, giacché esso (Concordato) riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato”. Religioni e Stato Sociale di diritto Lo Stato comprende il valore e l’utilità di avvalersi di determinati servizi e competenze offerti dalle confessioni religiose per garantire gli obiettivi minimi di assistenza in campo sociale (art. 1 l. 1 agosto 2003, n. 206. Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo: “art. 1- “In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre (…), lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia”). Religioni e Stato Sociale di diritto Il conflitto. Quali forme può assumere il conflitto fra religioni e Stato? Prima ipotesi: La organizzazione religiosa pone in essere comportamenti contrari alla legge. Limiti all’esercizio della libertà religiosa: (art. 19 Cost.): limite del buon costume (art. 9 comma 2 Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali): sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute pubblica. Seconda ipotesi: Le organizzazioni religiose sono offese da soggetti terzi (l. 25 giugno 1995, n. 203) : disciplina per contrastare l’odio razziale e religioso Sorge pertanto un problema di bilanciamento fra diritto alla libertà religiosa e diritto alla sicurezza Religioni e Stato Sociale di diritto PRIMA IPOTESI. La contrapposizione fra diritto e sicurezza può risolversi attraverso differenti strategie politico-legislative: 1) STRATEGIA. Si fa prevalere in modo esclusivo il diritto di sicurezza su quello di libertà religiosa. Ovvero si vietano determinati comportamenti motivati direttamente o indirettamente da ragioni religiose in quanto lesivi dei diritti fondamentali della persona. STRUMENTO. Di regola si ricorre alla norma penale Religioni e Stato Sociale di diritto (art. 6 l. 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile". “ Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Religioni e Stato Sociale di diritto 2) STRATREGIA. Si fa prevalere il diritto di sicurezza su quello di libertà religiosa, tuttavia si tiene conto delle motivazioni culturali che stanno alla base di determinati comportamenti. STRUMENTO. Si ricorre a buone pratiche al fine di bilanciare gli opposti diritti (Protocollo di Careggi); si cerca una soluzione giurisprudenziale bilanciata inventando nuovi principi giuridici: l’ordine pubblico attenuato (effetti giuridici limitati ai figli in caso di poligamia); si associano a norme penali disposizioni normative dal carattere preventivo-educativo Religioni e Stato Sociale di diritto (Art. 3. l. 9 gennaio 2006, n. 7 : (Campagne informative) 1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a: a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Religioni e Stato Sociale di diritto 3) STRATREGIA. Si limitano diritti diversi dalla libertà religiosa con l’intento indiretto di restringere l’esercizio di quest’ultima. STRUMENTO. Legislativamente si limita indirettamente la liberà religiosa andando ad inasprire determinate materie del tutto estranee alla sfera religiosa Religioni e Stato Sociale di diritto dopo l’11 settembre sono state inasprite in alcuni paesi le normative in materie di visti, di trasferimento di fondi fuori dai confini nazionali, sono stati aumentai i costi di assicurazione degli edifici di culto. Tutto ciò ha ad esempio reso più difficile il finanziamento, della attività missionaria; l’utilizzo di forme lecite di associazione da parte di organizzazione terroristica motivate da ragioni religiose ha ridotto e indebolito in alcuni paesi il diritto alla autonomia statuaria delle confessioni religiose Religioni e Stato Sociale di diritto 4) STRATEGIA. Si fa prevalere la logica della prevenzione su quella della repressione. STRUMENTO. La ricerca di buone pratiche soprattutto sul piano educativo diretto alle più giovani generazioni: esempi (Consulta delle religioni del Comune di Roma del 2004; il progetto dell’UNESCO dal titolo: “Le routes de l’olivier: itinéraire de culture et de développement durable de paix entre les peuples de la Méditeranée) Religioni e Stato Sociale di diritto SECOND IPOTESI. La contrapposizione fra diritto e sicurezza può risolversi anche in questo caso attraverso diverse strategie politico-legislative: 1) STRATEGIA. Si vietano i comportamenti lesivi del diritto di libertà religiosa e di coscienza. STRUMENTO. Di regola si ricorre alla norma penale Religioni e Stato Sociale di diritto Art. 1-3 l. 25 giugno 1993, n. 205: (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. con la reclusione da uno a sei anni. Religioni e Stato Sociale di diritto Articolo 2 l. 25 giugno 1993, n. 205: (Disposizioni di prevenzione) 1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno. Religioni e Stato Sociale di diritto 2) STRATEGIA. Si utilizza la logica della prevenzione . STRUMENTO. La ricerca di buone pratiche soprattutto sul piano educativo diretto alle più giovani generazioni Art. 1 l. 17 aprile 2003, n. 91: È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell’Olocausto. Religioni e Stato Sociale di diritto 2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse; c) organizzare l’assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.