Proposta di d.d.l. di recepimento nell’ordinamento regionale siciliano OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA del Testo Unico dell’Edilizia emanato con il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 con sostituzioni, modifiche ed integrazioni per il coordinamento e la armonizzazione con la disciplina regionale in materia di edilizia ART. 1 L’art. 1 recepisce espressamente ed in maniera dinamica il Testo Unico Applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 della Edilizia, il quale troverà applicazione in Sicilia con le modifiche ed giugno 2001, n. 380 integrazioni apportate dalla legge di recepimento. (Dalla RELAZIONE) Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, trova applicazione in Sicilia con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge. ART. 2 Definizioni – modifiche e integrazioni all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 L’art. 2 integra la definizione degli “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ed è funzionale alla qualificazione di tale tipologia di interventi edilizi discendente dalla introduzione della disciplina delle “opere di All’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, alla lettera recupero volumetrico” di all’art. 9, il quale a sua volta introduce, in d) dopo le parole “normativa antisismica” sono aggiunte le seguenti seno al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, l’art. 22 bis ed integra parole: trasposizione, con modifiche, al testo dell’art. 18 della legge regionale “nonché le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi, negli edifici 16 aprile 2003, n. 4. (Dalla RELAZIONE) destinati in tutto o in parte a residenza, dei sottotetti” ART. 3 Attività edilizia libera – modifiche e integrazioni all’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. Il comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; L’art. 3 recepisce l’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, integrando la elencazione ivi recata degli interventi di “edilizia libera” con le fattispecie di cui al previgente art. 5 della L.r. n. 37 del 10 agosto 1985. Tale norma precisa in maniera definitiva quali interventi edilizi sono realizzabili senza il previo rilascio di titolo edilizio ovvero senza previa D.I.A.. (Dalla RELAZIONE) f) recinzione di fondi rustici. g) strade poderali; h) opere di giardinaggio; i) risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie; l) cisterne ed opere connesse interrate; m) opere di smaltimento delle acque piovane; n) opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole”. 3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è così sostituita: “a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)”. 4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono aggiunte le seguenti: “a – bis) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. 5. Al comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono aggiunte le seguenti lettere: “f) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; g) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad NOTA ANCE PALERMO Il comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 elenca gli uso non abitativo; interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. Inserire tra tali interventi anche l’”l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad uso non abitativo” si presta ad abusi per cui, in teoria qualunque capannone prefabbricato di qualsiasi dimensione potrà essere realizzato senza alcuna autorizzazione; h) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero; i) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1 lett. f) l) la costruzione di strade interpoderali o vicinali.” ART. 4 Introduzione dell’art. 8 bis del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 1. Dopo l’art. 8 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è introdotto il seguente articolo: Art. 8 bis – Cave. 1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l’apertura delle cave non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, bensì subordinata ad un attestato da parte del comune di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché all'approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. 2. Le decisioni, positive o negative, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario ad acta”. L’art. 4 disciplina le competenze del Comune in seno alla procedura di autorizzazione di una peculiare attività di trasformazione del territorio, quale è quella discendente dalla apertura e coltivazione di cave. Tale disposizione recepisce la disciplina di cui all’art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed introduce l’art. 8 bis del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. (Dalla RELAZIONE) ART. 5 Soggetti titolati alla richiesta del permesso di costruire - modifiche e integrazioni all’art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. Al comma 1 dell’articolo 11 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente periodo: “Costituisce valido titolo quello che consente l’uso del bene in relazione al quale si richiede il permesso di costruire. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata secondo le modalità di legge”. L’art. 5 modifica e precisa la definizione di soggetto titolato a richiedere il permesso di costruire di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. ART. 6 Ulteriore ipotesi di riduzione o esenzione dal contributo di costruzione modifiche e integrazioni all’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. All’articolo 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: L’art. 6, al comma 5, persegue la finalità di agevolare ed incentivare l’insediamento di impianti produttivi nelle aree degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale, nella cui titolarità e gestione è subentrato o sta subentrando l’IRSAP giusta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ovvero, ancora, l’insediamento di imprese artigiane nelle c.d. aree P.I.P.. E’ chiaro come la esenzione di tali operatori economici dal versamento degli oneri di costruzione, costituisca incentivo alla apertura di nuove attività produttive e, di conseguenza, alla realizzazione di nuovi impianti, ove le risorse non destinate al pagamento dei costi di costruzione saranno impiegate per la realizzazione di impianti più moderni e meno inquinanti e, comunque, saranno disponibili per essere investite nell’attività imprenditoriale. Con la disciplina di cui al comma 6, invece, si persegue la finalità di agevolare l’attività residenziale sociale. (Dalla RELAZIONE) NOTA ANCE PALERMO Il comma 1 dell’articolo 11 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dice molto chiaramente che :”Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Ritenere “valido titolo quello che consente l’uso del bene in relazione al quale si richiede il permesso di costruire” potrebbe far pensare che anche chi ha un usufrutto o un comodato d’uso, addirittura un affitto (tutti titoli che consentono l’uso) potrebbe essere abilitato a richiedere il permesso di costruire. Una complicazione di cui non si sente la necessità (Dalla RELAZIONE) “5. Qualsiasi insediamento produttivo realizzato nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli artigiani all’interno dei piani di insediamento produttivo, sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione. NOTA ANCE PALERMO Il comma 1 dell’articolo 19 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 estende il beneficio della riduzione degli oneri di urbanizzazione e tulle le “costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi”. L’art. 6 della Legge regionale limita invece il beneficio dell’esenzione del pagamento del contributo di costruzione solo alle attività che ricadono nelle aree degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale, ora IRSAP giusta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ovvero nelle c.d. aree P.I.P. La discriminazione nei confronti delle altre attività industriali, realizzate in aree diverse (per esempio le zone D dei piani regolatori), appare ingiustificata. 6. Il costo di costruzione non è dovuto e gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al quaranta percento in relazione ai permessi di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere ai contributi previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. ART. 7 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire – sostituzione art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito quanto al comma 13. 2. I commi da 1 a 12 non sono recepiti e sono sostituiti nel territorio della Regione Siciliana dai seguenti: “1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e alle altre normative di settore aventi L’art. 7, modifica e sostituisce l’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recante la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire. In particolare, si sono voluti recepire gli aspetti procedurali connessi alla introduzione nell’ordinamento regionale dello Sportello Unico dell’edilizia di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, con le esigenze di semplificazione e celerità procedurale già perseguite dal Legislatore regionale con l’art. 2 della Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, da ultimo modificata dall’art. 195 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. In tale direzione muove la disciplina di cui al comma 2 che impone al responsabile del procedimento di provvedere, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, alla disamina della documentazione presentata dall’istante al fine di provvedere, ove necessario, alla sua immediata integrazione. incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. 2. Lo sportello unico, all’atto della presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, consegna una certificazione di ricevimento comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento, il quale entro dieci giorni verifica la completezza della documentazione e provvede, una sola volta, a richiedere eventuali integrazioni documentali, da esitare entro i successivi dieci giorni. In questo caso il termine di conclusione dell’istruttoria decorre dalla data di integrazione dei documenti. 3. Decorsi i predetti dieci giorni, ovvero dalla data di integrazione della documentazione, lo sportello unico provvede a richiedere, ove previsti dalla normativa vigente, tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, trasmettendo alle stesse l’istanza e la relativa documentazione con le modalità stabilite dal comma 4 – bis dell’art. 5. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 4. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte delle amministrazioni interessate della istanza e della relativa documentazione, si considerano acquisite favorevolmente tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, ivi compresi quelli delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica e dei beni culturali e alla tutela ambientale. Nessun parere può essere rilasciato oltre tale termine. 5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, da parte delle amministrazioni competenti, decida di convocare conferenza di servizi in luogo della attivazione del procedimento di cui al comma 4, i lavori della stessa conferenza dovranno concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla sua convocazione. Decorso tale termine si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono pronunciate e si procede ai sensi dei seguenti commi. 6. Il responsabile del procedimento, acquisiti, anche per silenzio ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente Ed ancora, si vedano i commi 3 e 4, ai sensi dei quali il responsabile del procedimento, decorso il termine di cui al comma 2 deve richiedere tutti i nulla osta, pareri, assensi, previsti dalla legge, da acquisire entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali nessun parere può essere ulteriormente rilasciato. Tale fase procedimentale, peraltro, ove ritenuto necessario dal responsabile del procedimento, potrà svolgersi anche mediante convocazione di conferenza di servizi. Incluso il termine di dieci giorni dalla conclusione della fase procedimentale sopra descritta, si conclude il procedimento di rilascio del permesso di costruire, sia in forma espressa (cfr. comma 6), che in forma tacita (cfr. comma 7). Si prevede, dunque, che, ordinariamente, l’iter procedimentale attivato con la presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire si concluda entro 80 giorni dal suo inizio. È ammessa una durata più lunga (ulteriori dieci giorni) al solo fine di attivare procedure a tutela del privato istante, ove al secondo periodo del comma 6, si richiede a questi di formulare osservazioni in caso di insorgenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire. Al comma 9, si fa salvo il potere dell’amministrazione di annullare il permesso di costruire emanato a seguito del silenzio assenso di cui al comma 8, introducendo al contempo un termine congruo, 90 giorni, affinché l’amministrazione attivi tale procedura di secondo grado. In tal modo, pur non pregiudicandosi il potere di autotutela della pubblica amministrazione, si garantisce ai privati la certezza del titolo edilizio acquisito tacitamente, evitandosi i paradossi cui si assiste ogni qualvolta, pur essendo decorso un ampio arco temporale dal tacito formarsi del titolo edilizio, la amministrazione decida di avviare procedure di annullamento riguardanti immobili già realizzati, con evidente pregiudizio in capo a chi, facendo affidamento sul fatto di essere titolare di un valido titolo edilizio, ha all’uopo investito ingenti somme. Con tale intervento normativo si munisce di reale portata applicativa la fattispecie della formazione tacita del titolo edilizio, ed in concreto, tanto i privati cittadini che investono i propri risparmi nella costruzione della propria casa di abitazione, che i soggetti che professionalmente operano nel settore edilizio con diretto rischio economico, divengono titolari di un titolo edilizio necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 ovvero, se antecedente, dalla data di acquisizione di tutti i pareri, formula nei successivi dieci giorni una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di dieci giorni dalla proposta di cui al comma 4. Il termine di cui al primo periodo è fissato in venti giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione nei siti istituzionali on line. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. Il permesso di costruire deve essere trascritto, a cura dello Sportello unico, e a spese del richiedente, nei registri immobiliari in modo da risultare sia la destinazione dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. 9. Nell’ambito del procedimento regolato dal presente articolo, finalizzato al rilascio del permesso di costruire, il termine, qualificabile come ragionevole ai sensi dell’art. 21 – nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., entro il quale l’amministrazione può esercitare il proprio potere di annullamento in autotutela è fissato in novanta giorni decorrenti dalla formazione del silenzio assenso sulla istanza presentata ovvero dal rilascio del permesso di costruire. Decorso tale termine si ritiene definitivamente consumato il potere di autotutela dell’Amministrazione ed il permesso di costruire, anche tacitamente rilasciato ai sensi dei precedenti commi, si consolida definitivamente. 10. La mancata emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario certo e non più annullabile una volta decorso il termine fissato dal comma 9 dell’articolo in esame. Peraltro, a completamento del quadro sopra descritto, al fine di incentivare la puntuale conclusione del procedimento da parte dei dirigenti o funzionari responsabili del procedimento, si è previsto che la mancata emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento in esame costituirà elemento di valutazione della performance personale, nonché della responsabilità disciplinare e amministrativo contabile. (Dalla RELAZIONE) NOTA Il comma 4 prevede che “Decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte delle amministrazioni interessate della istanza e della relativa documentazione, si considerano acquisite favorevolmente tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, ivi compresi quelli delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica e dei beni culturali e alla tutela ambientale”. Tale previsione contrasta con il terzo comma, art. 16 L. 241/90: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”. Necessità approfondire la costituzionalità di tale previsione in relazione alla competenza della Regione sulla “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali “, rimessa dalla lett. s) art. 117 alla competenza esclusiva dello Stato. NOTA ANCE PALERMO (ALLA NOTA DI SOPRA) L’Art. 46 della LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005” già consente il silenzioassenso anche per le “autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico” , senza aver sollevato problemi di costituzionalità inadempiente. 11. In materia di rilascio del permesso di costruire il termine massimo entro il quale tutte le amministrazioni coinvolte a qualsiasi titolo nel procedimento debbono rilasciare intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, è quello stabilito nel presente articolo per la conclusione dell’istruttoria del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire. La presente norma stante il suo carattere di specialità prevale sulle rispettive discipline di settore”. ART. 8 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività – modifiche e integrazioni all’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. Al comma 3 dell’articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunta la seguente lettera: “d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all’art. 22 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nel testo vigente nella Regione Siciliana” ART. 9 Opere di recupero volumetrico – introduzione dell’art. 22 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Dopo l’articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è introdotto il seguente articolo: “art. 22 bis Opere di recupero volumetrico. 1. Nel territorio della Regione Siciliana, negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza, le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti sono opere di ristrutturazione edilizia. 2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. 3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. 4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicuri per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata L’art. 8, introduce tra le opere realizzabili con D.I.A. alternativa al permesso di costruire le opere di recupero volumetrico già sopra menzionate con riferimento all’art. 2. (Dalla RELAZIONE) L’art. 9 descrive, infine, quali sono le opere di recupero volumetrico. Esse, riguardano, in particolar modo i sottotetti e sono volte a ridurre il consumo di territorio per mezzo dell’utilizzo a fini abitativi di tali volumi da cui discende una minor esigenza di edificazione ex novo di nuove abitazioni. (Dalla RELAZIONE) dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. 5. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di areoilluminazione . Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, l’acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii. . 6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 7. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o alla istanza di rilascio del permesso di costruire. 8. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.” ART. 10 Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia – Modifiche ed integrazioni all’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le L’art. 10 integra la disciplina dettata a livello nazionale dall’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, precisando le modalità di notifica della ordinanza di demolizione dell’opera abusiva ai soggetti interessati, nonché gli ulteriori obblighi di comunicazione alle competenti autorità, ovvero ai soggetti modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono introdotti i seguenti commi: “3 bis L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare del permesso di costruire, se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di rilascio di permesso di costruire e dai documenti in possesso del comune. 3 ter Detta ordinanza, annotata nel registro dei permessi di costruire, è comunicata all'Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare del permesso di costruire; nonché, nelle zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e, s.m.i., rispettivamente alla Soprintendenza e all'ufficio del Genio Civile competenti. 3 quater Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente”. ART. 11 Attività di ispezione ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale - introduzione degli artt. 27 bis, 27 ter. eventualmente chiamati a erogare finanziamenti per la realizzazione dell’opera. (Dalla RELAZIONE) NOTA Si tratta di integrazioni che appesantiscono inutilmente la procedura. Si tratta di adempimenti che vengono in ogni caso svolti nei successivi provvedimenti repressivi, pertanto trattasi di una inutile duplicazione. L’art. 11 traspone nel Testo Unico la previgente disciplina regionale dettata dagli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994 introducendo gli artt. 27 bis e 27 ter. Il primo è volto a disciplinare i controlli ispettivi della Regione, in capo alla Dopo l’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono introdotti i seguenti quale si ritiene necessario di mantenere l’esercizio di funzioni di articoli: monitoraggio sia della attività autorizzativa che repressiva di competenza dei “Articolo 27 bis. Comuni. Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale. La seconda disposizione, invece, detta la disciplina delle specifiche procedure 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, fermo di repressione dell’abusivismo edilizio nelle zone dei parchi, fattispecie non restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 31, redige e trasmette regolata dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, nel testo vigente a livello ogni trenta giorni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nazionale. (Dalla RELAZIONE) l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, nonché delle ordinanze di demolizione, disposti nei trenta giorni. 2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla scorta degli elenchi trasmessi, dispone gli interventi sostitutivi di propria competenza. 3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone controlli ispettivi regolari e casuali presso i comuni della Regione, al fine di verificare lo stato di attuazione delle norme della presente legge e delle altre norme in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, e di dar corso ai provvedimenti consequenziali quando vengano constatate violazioni di legge. 4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei comuni delle disposizioni in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, avvalendosi di un apposito gruppo ispettivo alla cui istituzione, nell'ambito della Direzione regionale dell'urbanistica, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti. 5. Sull'attività di vigilanza e di controllo espletata, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Articolo 27 ter. Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parco. 1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia all'interno delle zone "A", "B" e "C" del parco, ne dà immediata comunicazione al Comune ed al presidente del parco. 2. Qualora il Comune non adotti i provvedimenti di propria competenza entro i termini di cui al presente Decreto, vi provvede il presidente del parco entro i successivi sessanta giorni 3. Nelle zone di cui al comma 1, l'opera abusiva, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 comma 3, è acquisita di diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo è di competenza del consiglio del parco. 4. Restano ferme le competenze del Comune nelle zone "D" del parco. ART. 12 Termine per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica – modifica dell’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Al comma 3 dell’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. le parole “trenta giorni” sono sostituite con le parole “20 giorni”. L’art. 12 adegua il termine per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 a quello più breve oggi previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994. ART. 13 Determinazione delle variazioni essenziali – sostituzione dell’art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 L’art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è così sostituito: “1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968; b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento; c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento; d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 3; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni di cui ai punti b) e c) non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative. 3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lett. c del primo comma è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite. 4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali. L’art. 13 sostituisce la disciplina delle c.d. variazioni essenziali al progetto approvato di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recependo nel nuovo testo la vigente disciplina regionale introdotta con Legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985 in sede di recepimento della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985. (Dalla RELAZIONE) (Dalla RELAZIONE) NOTA Rimane la divergenza tra la previsione del legislatore nazionale che include tra le variazioni essenziali anche i cambi di destinazione d’uso senza opere con aggravio di standard e l’attuale previsione che prevede la variazione essenziale esclusivamente per i cambi di destinazione d’uso con “opere aggiuntive”. Tale divergenza non è ammissibile in quanto le variazioni essenziali sono sanzionate penalmente dall’art. 44 lett. b del DPR 380/2001 e pertanto la definizione di variazione essenziale non può essere in contrasto con la norma nazionale. Si suggerisce, stante la consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. 15 marzo 2002, n. 19378) di modificare la lett. a) prevedendo nelle variazioni essenziali il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, anche effettuato con opere interne, quando la modificazione intervenga tra macrocategorie con aumento del carico urbanistico e mutamento degli standard urbanistici. 5. Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché su immobili ricadenti all’interno di parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. 6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti, che seppur funzionali all’uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio, hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite” ART. 14 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – modifiche e integrazioni all’art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. Dopo comma 1 dell’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è introdotto il seguente comma: “1-bis. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d dell’art. 32 nel testo vigente nella Regione Siciliana”. 3. Al comma 2 – ter dell’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. le parole “2 per cento” sono sostituite con le parole “3 per cento”. ART. 15 Modifiche e integrazioni all’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1. L’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. Dopo comma 3 dell’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono introdotti i seguenti commi: “4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente articolo, ai fini dell'idoneità statistica e sismica di cui all'articolo 65, 93 e 94, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26. 5. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente L’art. 14 integra la definizione degli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire recependo la vigente disciplina regionale introdotta con Legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985 in sede di recepimento della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985. (Dalla RELAZIONE) L’art. 15 integra la disciplina dettata dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 in materia di sanatoria per mezzo di accertamento di conformità, riproponendo nel testo coordinato le prescrizioni in materia di verifica della idoneità statica e sismica degli immobili oggetto di sanatoria già vigente nel territorio regionale in virtù di quanto disposto dall’art. 110 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Il mantenimento di tale disciplina, ad integrazione del testo nazionale, è stato ritenuto necessario in ragione delle peculiarità del territorio regionale, ampiamente soggetto a rischio sismico. (Dalla RELAZIONE) articolo”. ART. 16 Disposizioni finali 1. I riferimenti operati alla concessione edilizia nell’ordinamento regionale devono intendersi riferiti al permesso di costruire. 2. Tutte le norme in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate. ART. 17 Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie 1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. 2. È fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al precedente comma. ART. 18 Abrogazioni. Sono abrogati: L’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69; Gli articoli 7, 20, 22, il Titolo IV, e l’art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71; L’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127; Gli articoli 13, 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70; L’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22; L’articolo 11 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55; L’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66; Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; L’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26; L’art. 16 introduce una disposizione di armonizzazione della disciplina regionale con il nuovo testo coordinato, stabilendo che tutti i riferimenti alla concessione edilizia rinvenibili nella disciplina regionale, a seguito della entrata in vigore della testo in esame, dovranno intendersi riferiti al permesso di costruire. (Dalla RELAZIONE) L’art. 17 ripropone la disciplina di cui all’art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, imponendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di riqualificazione del decoro urbano di tutti i proventi dei contributi o delle sanzioni pecuniarie versate dai cittadini. Ne consegue che i Comuni dovranno utilizzare tutte le somme versate dai cittadini in ragione dell’applicazione della disciplina edilizia in esame per la realizzazione degli interventi sopra sommariamente descritti e che tali introiti non potranno essere distratti dalle amministrazioni per altre e diverse finalità. (Dalla RELAZIONE) L’art. 18, in esito ad una ricognizione della vigente disciplina regionale in materia di edilizia, al fine di evitare il successivo insorgere di problematiche inerenti la loro avvenuta o meno abrogazione implicita, contiene un elenco delle norme abrogate anche a seguito del recepimento del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e della emanazione delle disposizioni sopra sinteticamente descritte. (Dalla RELAZIONE) Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17; L’articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18; L’articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34; L’articolo 14 comma 3 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40; L’articolo 7 comma 3 della legge regionale 18 maggio 1996, 34; I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14; L’art. 89 comma 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; Gli articoli 14, comma 1 e 30 comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; L’art. 40 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 Gli articoli 18, 20, 110 e 139 commi 65 e 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; L’art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17; L’articolo 39 comma 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5; L’articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15; L’art. 19 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Il comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8. ART. 19 Testo coordinato Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il testo del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto, modificato ed integrato dalla presente legge L’art. 19, coerentemente con finalità di semplificazione normativa perseguite con tale proposta di d.d.l., prescrive che ai fini di una più agevole consultazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di recepimento, si provvederà alla pubblicazione sulla G.U.R.S. del testo del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 come integrato e modificato dalle sopra descritte disposizioni. (Dalla RELAZIONE) LA PROPOSTA NON DEFINISCE: Il regime dei cambi di destinazione d’uso (viene abrogato l’art. 10 della LR 380/2001) La previsione a livello regionale di uno schema di regolamento edilizio e della modulistica Le varianti strutturali in corso d’opera