Documento n. 398/001.
Accordo ABI- Associazioni dei consumatori per la sospensione della
quota capitale dei crediti alle famiglie.
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1.
Accordo per la sospensione dei crediti alle famiglie.
L’art.1, comma 246, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha stabilito che al fine di consentire
di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro piccole e medie imprese, il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le Associazioni dei rappresentanti
delle imprese e dei consumatori, concordano tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale
delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
In data 31 marzo 2015 l’ABI e le Associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori,
Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori hanno
sottoscritto il nuovo accordo ampliando le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso la sospensione della quota
capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine, prevedendo tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito
sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovute alla crisi economica.
L’Accordo tiene conto delle misure già in atto quali il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi
dell’art.1, comma 475 e seguenti della Legge n. 244/2007 (cd. Fondo Gasparrini), nonché del mutato contesto normativo, con
particolare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione Europea in materia di credito
deteriorato.
Nell’ambito dei mutui ipotecari, i soggetti finanziatori in primo luogo devono verificare la possibilità che la richiesta di
sospensione possa essere ricompresa nell’ambito dell’intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima
casa di cui all’art.1, comma 475 e seguenti della Legge n. 244/2007 e successivamente, qualora i richiedenti non rientrino
nelle condizioni previste da tale Fondo, la possibilità di utilizzare la sospensione prevista dall’Accordo ABI – Associazioni dei
consumatori come previsto dall’art. 1, comma 246, Legge 190/2014.
2.
Finanziamenti ai quali è applicabile la sospensione.
Rientrano nel perimetro di applicazione dell’Accordo:
a) mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati ad abitazione principale unicamente per gli eventi di sospensione dal
lavoro o riduzione dell’orario di lavoro come definito al punto c) della sezione sub 4;
b) crediti ai consumatori di cui agli all’art. 121 del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385, di durata superiore ai 24 mesi, con piano
di ammortamento predefinito “alla francese” (non revolving), erogati a persone fisiche a prescindere dalla tipologia di
tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto);
c) finanziamenti: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell’emissione delle
obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
d) mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell’art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di
frazionamento.
Sono esclusi i finanziamenti:
a) con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o
la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) che abbiano già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi, a prescindere dalla tipologia di evento che ha
determinato l’avvenuta sospensione;
c) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista
agevolata);
d) per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione
copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
e) assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
f) nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito.
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Accordo ABI- Associazioni dei consumatori
per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie.
3.
Caratteristiche ed effetti della sospensione.
L’ammissione alla sospensione determina la sospensione della quota capitale del finanziamento di cui al paragrafo 2, per una
durata non superiore a 12 mesi, su richiesta di tutti gli intestatari del finanziamento, e per una sola volta, da presentare al
soggetto finanziatore entro il 31 dicembre 2017, al verificarsi degli eventi di cui al successivo paragrafo 4.
Inoltre:
a) per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le
Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione (es. sospensioni previste contrattualmente o concesse
discrezionalmente dalla banca), è possibile richiedere la sospensione fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di
sospensione, purché siano trascorsi due anni dall’avvio dell’ultima sospensione ottenuta per lo stesso
mutuo/finanziamento;
b) la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota
capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata
alle scadenze originarie;
c) nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giorni
precedenti la data di richiesta di sospensione;
d) la sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda del cliente (comprensiva della
documentazione prevista). Tale periodo è ampliato a 45 giorni lavorativi in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero
ceduti a garanzia di emissione di obbligazioni garantite;
e) la sospensione non determina l’applicazione di commissioni o di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne,
in relazione a quest’ultimi, qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota
interessi alle scadenze originarie;
f)
durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del
termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento;
g) durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento. In
tal caso non può più richiedere la sospensione per eventuali periodi residui;
h) la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente
allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
4.
Eventi che consentono l’accesso alla sospensione.
Gli eventi per l’accesso alla sospensione devono essersi verificati nei due anni precedenti la data di presentazione della
domanda con riferimento ad almeno uno dei cointestatari il finanziamento.
Gli eventi definiti nell’ambito dell’Accordo sono i seguenti:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale1, di risoluzione per
limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento2 per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso
datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa3;
c) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre
misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà
di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà);
d) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
5.
Documentazione da presentare a corredo della richiesta.
La richiesta deve essere presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, sottoscritta da
tutti i cointestatari il finanziamento, ovvero dagli eredi.
Il modulo di richiesta è disponibile presso le filiali ovvero sul sito internet della Banca.
Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammesse le risoluzioni consensuali intervenute presso le Direzioni
Territoriali del Lavoro ai sensi dell’art. 7, comma7, della legge n. 604 del 1966.
2 Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo
di comporto della malattia.
3 Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo
di comporto della malattia.
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Aggiornato al 30.05.2015
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La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell’evento che determina la
richiesta di sospensione:
a)
b)
c)
d)
per gli eventi di cui al paragrafo 4, lettera a) e b) (cessazione del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di
cui all’art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad
es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del
termine);
per l’evento morte il certificato di morte;
per l’evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente
per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104)
ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);
per gli eventi di cui al paragrafo 4 lettera c) - sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro - idonea
documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro dell’interessato, quale ad
esempio: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del
reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito.
Inoltre occorre acquisire la sottoscrizione dell’eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento
della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca
o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito.
6.
Tempistiche per l’accoglimento delle domande.
A seguito dell’avvenuta adesione all’Accordo ABI – Associazioni dei consumatori da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, i
beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il finanziamento le richieste di accesso alla
sospensione a partire dal 30 maggio 2015 e non oltre il 31 dicembre 2017.
La Banca, acquisita la richiesta di accesso alla sospensione e la relativa documentazione di cui al paragrafo 5, procede ad un
controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa, fornendo al cliente informativa circa le caratteristiche e
termini della sospensione.
La Banca si impegna altresì a comunicare all’intestatario del finanziamento, in caso di diniego ad accedere al beneficio della
sospensione a causa della non sussistenza dei requisiti previsti dall’ Accordo, le relative motivazioni entro il termine di 20
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa.
In assenza di tale comunicazione la domanda si intenderà accolta.
In caso di accettazione la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della ricezione della
domanda ovvero entro 45 giorni lavorativi nel caso di mutui “cartolarizzati” o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai
sensi della legge 130/1999.
Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello
scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca. In tal caso non può più richiedere la sospensione di
cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.
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7.
Modalità di funzionamento della sospensione
A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi
calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi
viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del
periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi,
riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento.
In caso di presenza di rate impagate al momento della richiesta di sospensione, resta inteso che il perfezionamento della
sospensione delle rate in linea capitale è subordinata al pagamento di quanto dovuto per interessi contrattuali maturati
sulle rate scadute ed impagate – come rideterminati per effetto della sospensione della quota capitale – nonché di quanto
dovuto a titolo d’interessi moratori maturati sino alla data di presentazione della domanda di sospensione.
N.B. Il cliente, sulla base della propria specifica situazione, potrà in via preventiva:
- verificare, con la compagnia assicurativa, che eventuali coperture assicurative abbinate al finanziamento:
•
•
•
siano efficaci per tutta la durata della sospensione;
indennizzino l’evento per il quale si richiede la sospensione;
rimborsino un importo almeno pari alle rate oggetto della sospensione.
In presenza di tali presupposti, il finanziamento non rientra nell’ambito applicativo dell’Accordo.
- valutare la possibilità di richiedere l’accesso ad altri strumenti di flessibilità, previsti contrattualmente ovvero concessi
discrezionalmente dalla Banca, quali, a titolo esemplificativo, la rimodulazione del piano di rimborso del finanziamento.
8.
Allegato – Esemplificativi
Di seguito alcuni esemplificazioni dell’impatto economico della sospensione su un mutuo/prestito a tasso fisso. La
sospensione è richiedibile anche su posizioni con differenti tipologie di piano di ammortamento (esempio a tasso variabile,
misto, bilanciato, ecc…); gli impatti economici sono analoghi a quelli rappresentati per i finanziamenti a tasso fisso ma, ai fini
del calcolo della rata, sono influenzati dall’andamento del parametro di indicizzazione definito in contratto.
Esempio 1 - Mutuo
Mutuo erogato nel marzo 2005
Tasso nominale annuo fisso: 5,00%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo: 100.000 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 659,96 euro
Sospensione attivata (per un massimo di 12 mesi) dopo la 120esima rata su un capitale residuo pari a 62.221,52.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 259,26 euro.
Sospendendo per 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 3.111,12 euro.
In caso di pagamento dell’intera rata a fronte del normale ammortamento del mutuo – quindi senza l’attivazione della
sospensione - l’onere complessivo nei 12 mesi sarebbe stato invece pari a 7.919,52 euro, poiché alla quota interessi delle rate
di ammortamento andrebbe sommato il rimborso del capitale pari a 4.910,13 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell’ammontare degli
interessi, rispetto al piano originario, pari a 3.111,12 euro.
Esempio 2 - Mutuo
Mutuo erogato nel marzo 2005
Aggiornato al 30.05.2015
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Accordo ABI- Associazioni dei consumatori
per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie.
Tasso nominale annuo fisso: 5,00%
Durata: 25 anni
Numero rate da rimborsare: 300
Importo: 100.000 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 584,59 euro
Sospensione attivata (per un massimo di 12 mesi) dopo la 120esima rata su un capitale residuo pari a 73.924,48.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 308,02 euro.
Sospendendo per 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 3.696,24 euro.
In caso di pagamento dell’intera rata a fronte del normale ammortamento del mutuo – quindi senza l’attivazione della
sospensione - l’onere complessivo nei 12 mesi sarebbe stato invece pari a 7.015,08 euro, poiché alla quota interessi delle rate
di ammortamento andrebbe sommato il rimborso del capitale pari a 3.395,98 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell’ammontare degli
interessi, rispetto al piano originario, pari a 3.696,24 euro.
Esempio 3 - Mutuo
Mutuo erogato nel marzo 2005
Tasso nominale annuo fisso: 5,00%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo: 100.000 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 659,96 euro
Sospensione attivata (per un massimo di 12 mesi) dopo la 144esima rata su un capitale residuo pari a 52.129,53.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 217,21 euro.
Sospendendo per 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 2.606,52 euro.
In caso di pagamento dell’intera rata a fronte del normale ammortamento del mutuo – quindi senza l’attivazione della
sospensione - l’onere complessivo nei 12 mesi sarebbe stato invece pari a 7.919,52 euro, poiché alla quota interessi delle rate
di ammortamento andrebbe sommato il rimborso del capitale pari a 5.436,46 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell’ammontare degli
interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.606,52 euro.
Esempio 1 - Prestito
Prestito erogato nel marzo 2014
Tasso nominale annuo fisso: 8,50%
Durata: 10 anni
Numero rate da rimborsare: 120
Importo: 19.237,74 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 238,52 euro
Sospensione attivata (per un massimo di 12 mesi) dopo la 14esima rata su un capitale residuo pari a 17.738,38.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 125,65 euro.
Sospendendo per 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.507,8 euro.
In caso di pagamento dell’intera rata a fronte del normale ammortamento del prestito – quindi senza l’attivazione della
sospensione - l’onere complessivo nei 12 mesi sarebbe stato invece pari a 2.862,24 euro, poiché alla somma della quota
interessi delle rate di ammortamento andrebbe sommato il rimborso del capitale pari a 1.408,52 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell’ammontare degli
interessi e del costo complessivo del credito, rispetto al piano originario, pari a 1.507,8 euro
Esempio 2 - Prestito
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Accordo ABI- Associazioni dei consumatori
per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie.
Prestito erogato nel marzo 2014
Tasso nominale annuo fisso: 8,50%
Durata: 10 anni
Numero rate da rimborsare: 120
Importo: 19.237,74 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 238,52 euro
Sospensione attivata (per un massimo di 12 mesi) dopo la 38esima rata su un capitale residuo pari a 14.796,85.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 104,81 euro.
Sospendendo per 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.257,72 euro.
In caso di pagamento dell’intera rata a fronte del normale ammortamento del prestito - quindi senza l’attivazione della
sospensione - l’onere complessivo nei 12 mesi sarebbe stato invece pari a 2.862,24 euro, poiché alla quota interessi delle rate
di ammortamento andrebbe sommato il rimborso del capitale pari a 1.668,52 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell’ammontare degli
interessi e del costo complessivo del credito, rispetto al piano originario, pari a 1.257,72 euro.
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