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Incarto n.
Lugano
60.2013.38
5 febbraio 2013/dr
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In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo lazeolla, vicecancelliere
0
sedente per statuire sul reclamo 1 /4.2.2013 presentato dalla
Lega Svizzera Contro la Vivisezione, Thonex,
patr. da: avv. Stefano Fornara, Lugano,
contro
il decreto di non luogo a procedere 12.11.2012 emanato dal procuratore generale John Noseda (NLP 4019/2012) e il mancato
riconoscimento del ruolo di accusatore privato nel procedimento
inc. MP 2012.10697;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del procedimento, si è rinunciato ad ordinare
uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 5.11.2012 l'associazione reclamante ha presentato al
Ministero pubblico del Canton Ticino una denuncia per infrazione
alle Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ed in
91149060.doc
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particolare all'art. 28 LPAn. La denuncia era diretta contro il veterinario cantonale reo, a dire della denunciante, di non aver operato per adattare tempestivamente la legislazione cantonale alla
LPAn e di aver fatto sussistere una situazione di illegalità fino al
12.9.2012.
b. Dopo aver aperto un procedimento penale (inc. MP
2012.10697), con decisione 12.11.2012 il procuratore generale
ha decretato il non luogo'a procedere (NLP 4019/2012), intimato
unicamente al veterinario cantonale e al Dipartimento della sanità e della socialità (088).
c. A seguito di uno scritto del patrocinatore dell'associazione reclamante, con lettera 21.1.2013 il procuratore generale ha comunicato, giusta l'art. 301 cpv. 2 CPP, che la denuncia
5.11.2012 era sfociata in un decreto di non luogo a procedere
cresciuto in giudicato.
d. Contro il decreto di non luogo a procedere e il mancato riconoscimento del ruolo di parte, l'associazione presenta reclamo a
questa Corte. Nel gravame 1°/4.2.2013, esaminato il problema'
della tempestività, la reclamante ritiene che, in base alle norme
del suo statuto (in particolare l'art. 2) e a non meglio specificate
norme (che riconoscerebbero alle associazioni di protezione degli animali il diritto di presentare azioni, esposti e segnalazioni alle autorità amministrative, penali e civili), nel presente caso il
procuratore generale avrebbe violato l'art. 115 CPP non riconoscendole implicitamente il ruolo di danneggiata. In virtù dell'art.
115 cpv. 2 CPP, la reclamante sostiene che le sarebbe dovuto
essere riconosciuto il ruolo di parte, ovvero di accusatrice privata
penale elo civile. Non avendo ricevuto il testo del decreto, la reclamante chiede anzitutto il riconoscimento del ruolo di parte,'
l'intimazione del decreto di non luogo a procedere, ed un nuovo
termine per determinarsi sul medesimo.
in diritto
1. 1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
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Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b
CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni, per iscritto e
motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che
intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
\I reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto,
segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i
presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non
sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b
CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale
per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l'azione penale - per principio - è essenzialmente
pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procura-.
tore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di
alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
1.3.
0
\I gravame, inoltrato il 1 /4.2.2013 alla Corte dei reclami penali,
competente giusta l'art. 62 cpv. 2 LOG, censura il non riconoscimento del ruolo di parte all'associazione reclamante, e chiede
la successiva intimazione del decreto di non luogo a procedere
con la possibilità di motivare ulteriormente il gravame.
Come risulta dal petitum e dall'argomentazione sulla tempestività, il gravame è perciò primariamente diretto contro il decreto di
non luogo procedere, sollevando preliminarmente il quesito del
riconoscimento del ruolo di parte all'associazione reclamante.
Quest'ultimo quesito s'intreccia con quello della legittimazione a
presentare il reclamo.
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2. 2.1.
Si tratta di determinare se l'associazione sia legittimata a presentare reclamo.
2.2.
2.2.1.
A' sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2.2.2.
Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale,
patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l'illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro
che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione
delittuosa (Commentario CPP - M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L'interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso
dalla decisione che impugna' (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP - M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l'art.
382 cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO - V. L1EBER,
art. 382 CPP n. 7). La lesione diretta si deduce dal dispositivo
(art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla
sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO - V. L1EBER, art. 382 CPP n. 8). È peraltro
soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la
motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011, considerando 2.3.).
2.2.3.
Quanto alla nozione di parti, si deve far riferimento agli art. 104
s. CPP, che includono anche il denunciante (art. 105 cpv. 1 lit. b
CPP).
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2.2.4.
Circa la legittimazione del denunciante, si deve però rinviare,
quale lex specialis all'art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, all'art. 301 CPP:
"Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un
reato a un'autorità di perseguimento penale (cpv. 1). Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante
se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2). /I denunciante che non sia né danneggiato né
accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali (cpv. 3)".
Il denunciante, in quanto tale, non è dunque una vera e propria
parte al procedimento, fatto salvo il caso in cui egli sia danneggiato ex art. 115 CPP e si costituisca accusatore privato ex art..
118 CPP (Commentario CPP - M. GALLIANI I L. MARCELLlNI,
art. 105 CPP n. 6; Commentario CPP - J. NOSEDA, art. 301
CPP n. 3; BSK StPO - H. KOFFER, art. 105 CPP n. 12; BSK
StPO - C. RIEDO I A. FALKNER, art. 301 CPP n. 21 sS.; ZK
StPO - V. L1EBER, art. 104 CPP n. 19; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 301 CPP n. 3 s.).
Egli ha un interesse giuridicamente protetto a' sensi dell'art. 382
cpv. 1 CPP unicamente nei limiti dell'art. 301 cpv. 2 CPP, ovvero
qualora non gli venga comunicato, su sua domanda, se e come
è stato svolto il procedimento penale dipendente da sua denuncia (BSK StPO - C. RIEDO I A. FALKNER, art. 301 cpp n. 36).
2.3.
2.3.1.
Ora, l'ass'ociazione reclamante non è personalmente, direttamente e attualmente danneggiata dall'ipotetico reato, ovvero il
mancato tempestivo adeguamento della legislazione cantonale
alla LPAn.
Già per definizione, trattandosi di normative, si tratta di atti astratti e generali, e come tali non idonei a ledere un interesse
personale, diretto e attuale.
2.3.2.
L'associazione resta un mero e semplice denunciante giusta
l'art. 301 CPP.
Il fatto che abbia presentato denuncia è irrilevante ai fini del riconoscimento della sua legittimazione: secondo l'art. 301 cpv. 1
CPP ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente
un reato a un'autorità di perseguimento penale, circostanza che
nondimeno non permette necessariamente di inoltrare un successivo gravame (BSK StPO - C. RIEDO I A. FALKNER, art.
301 CPP n. 23). Quale denunciante non dispone di diritti proce-
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durali, eccetto quelli previsti dall'art. 301 cpv. 2 CPP: diritto di
sapere se è stato avviato un procedimento penale e come è stato espletato.
2.3.3.
Neppure può essere applicato l'art. 115 cpv. 2 CPP invocato nel
reclamo, in quanto il reato indicato in denuncia, ovvero l'art. 28
LPAn, non è un'infrazione a querela di parte.
2.3.4.
Neppure risulta, ed in ogni modo il reclamo non lo precisa,
l'esistenza di una norma legale che, in deroga alle norme gene- .
rali del CPP, attribuisca alle associazioni quali quella reclamante,
una legittimazione a reclamare.
E ciò ritenuto che, in materia penale, non è peraltro ammessa
l'azione "popolare": la lesione invocata deve riguardare personalmente e direttamente il ricorrente (Commentario CPP - M.
MINI, art. 382 CPP n. 6).
2.3.5.
Neppure si potrebbe sostenere che, se all'associazione reclamante non fosse riconosciuta la legittimazione, si lascerebbe al
Ministero pubblico, che si pronuncerebbe in ultima istanza, un
troppo ampio margine di indipendenza, lesivo degli art. 29 s.
Cost. e 6 CEDUo
Il fatto che un decreto di non luogo a procedere (oppure di abbandono, art. 319 ss. CPP) non possa essere impugnato davanti
alla giurisdizione di reclamo da un semplice denunciante, in difetto di interesse giuridicamente protetto e di lesione personale e
diretta, e quindi che una fattispecie sia esaminata da una sola
autorità (magistrato inquirente), non permette di riconoscere,
neppure eccezionalmente, la legittimazione alla qui reclamante.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 CPP le autorità penali sono infatti tenute ad
avviare e attuare un procedimento, nell'ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato (principio del perseguimento d'ufficio e di legalità dell'azione penale),
riservato il caso in cui si tratti di reato punibile soltanto a querela
di parte (art. 303 s. CPP). La pretesa punitiva - il cosiddetto
"Sfrafanspruch" - compete in ogni caso (anche nell'ipotesi di
reati perseguibili unicamente a querela di parte) allo Stato, tramite le sue autorità, nelle forme previste dalla legge (art. 2 CPP)
[Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 7 CPP n. 7]. In altre
parole, l'amministrazione della giustizia spetta allo Stato in maniera esclusiva (Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 2
CPP n. 1), monopolio giudiziario al quale corrisponde l'obbligo
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dello Stato di garantire l'applicazione del diritto penale (Commentario cpp - P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 2).
Il CPP assegna al procuratore pubblico la responsabilità
dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato: dirige la
procedura preliminare, persegue i reati nell'ambito dell'istruzione
e, se del caso, promuove e sostiene l'accusa (art. 16 CPP).
Qualora gli interessi personali siano soltanto indirettamente toccati dalla violazione di norme penali, che principalmente tutelano
pubblici interessi, la pretesa punitiva è dunque salvaguardata dal
Ministero pubblico (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art.
115 CPP n. 3), chiamato a proteggere interessi collettivi e generali ed a far valere d'ufficio la pretesa punitiva (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del
21.12.2005, p. 1071; BSK StPO - H. KOFFER, art. 104 CPP n.
27; ZK StPO - V. L1EBER, art. 104 CPP n. 17), a prescindere
dall'esistenza - per esempio - di una parte danneggiata.
Spettava quindi al procuratore generale, chiamato d'ufficio ad
esaminare la denuncia 5.11.2012, salvaguardare i pubblici interessi pretesi lesi dal reato ipotizzato.
·2.3.6.
Neppure si potrebbe sostenere che, in presenza di violazione del
diritto, la Corte dei reclami penali sia chiamata ad intèrvenire
d'ufficio.
La Corte dei reclami penali,' autorità giudicante a' sensi dell'art.
131it. c CPP, in virtù del CPP è competente per pronunciarsi sui
reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili (a.) dei tribunali di primo grado, (b.) della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni nonché
(c.) del giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dal
CPP (art. 20 cpv. 1 CPP I art. 393 cpv. 1 CPP).
Giusta l'art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro atti procedurali ("Verfahrenshandlungen") o omissioni che si manifestano
all'esterno e toccano direttamente gli interessi giuridicamente
protetti delle parti ["(. ..) die Verfahrensbeteiligten (. ..) milssen
unmittelbar beschwert sein."] (BSK StPO - J. STEPHENSON I
G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6).
Questa via di ricorso non è un mezzo per mettere in evidenza un
disagio generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento
penale (BSK StPO - J. STEPHENSON I G. THIRIET, art. 393
CPP n. 10).
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Non esiste una base legale che consenta alla Corte dei reclami
penali, in mancanza di un reclamo, di intervenire d'ufficio su un
atto dell'autorità inferiore che ritiene errato.
Altrimenti detto, la giurisdizione di reclamo non è aut.orità di sorveglianza sul procuratore pubblico rispettivamente sulle altre autorità inferiori: è un'autorità penale di ricorso e ·agisce solo
nell'ambito e nelle forme previste dalla legge.
Una decisione può dunque essere esaminata da questa Corte
solo in presenza di un reclamo e nei limiti del CPP, ovvero se
sono ossequiate - tutte - le condizioni previste dalla legge (art.
379 ss. CPP), segnatamente quando è data la legitlimazione del
reclamante, quando è rispettato il termine di reclamo, quando
sono adempiute le condizioni di forma e quando è data competenza materiale.
Nel presente caso, il decreto di non luogo a procedere impugnato non può perciò essere vagliato da questa Corte in difetto della
legittimazione dell'associazione ad impugnare la decisione.
2.4.
In applicazione di quanto precede, il procuratore generale non
ha violato il CPP non riconoscendo alla reclamante la qualità di
parte, sia di danneggiata, sia di accusatrice privata.
L'associazione reclamante era e rimane unicamente denunciante: in quanto tale i suoi diritti sono chiaramente limitati dall'art.
301 cpv. 1 e 2 CPP:
3. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico della reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 310, 319 sS., 379 sS., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
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2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per
complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a
carico della Lega Svizzera Contro la Vivisezione, Thònez.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni
pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e
contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF)
è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- avv. Stefano Fornara, Lugano
(per sé e per la Lega Svizzera Contro la Vivisezione);
- procuratore generale John Noseda, sede
(rif. inc. MP 2012.10697);
- dr. med. Tullio Vanzetti, Bellinzona.
Per la Corte dei reclami penali
Il cancelliere
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