350.110 Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (OLACPP) del 21 dicembre 2010 (stato 1 gennaio 2016) emanata dal Governo il 21 dicembre 2010 visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1), nonché l'art. 7 cpv. 4, l'art. 11 cpv. 2, l'art. 29 cpv. 2, l'art. 34 cpv. 1 lett. c e d, l'art. 34 cpv. 2, l'art. 37 cpv. 4 lett. a e l'art. 41 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero2) 1. Organizzazione della Procura pubblica Art. 1 Composizione 1 La Procura pubblica è composta da: a) primo procuratore e suo sostituto; b) cancelleria; c) Procura dei minorenni; d) Sezione delitti e crimini; e) Sezione contravvenzioni; f) sedi distaccate. 2 La Procura dei minorenni, le sezioni e le sedi distaccate sono composte dal numero necessario di procuratori pubblici e di magistrati dei minorenni, di funzionari incaricati e di impiegati di cancelleria. 3 Le sezioni sono dirette da un capo procuratore pubblico. Art. 2 Sedi distaccate 1 La Procura pubblica gestisce sedi distaccate a Davos, Ilanz, Roveredo, Samedan e Thusis. 2 Le sedi distaccate sottostanno alla direzione tecnica del primo procuratore o del sostituto primo procuratore. * 1) 2) CSC 110.100 CSC 350.100 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1 350.110 3 Egli è incaricato dei compiti di un capo procuratore pubblico relativi ai casi, per quanto riguarda le sedi distaccate. Art. 3 Primo procuratore pubblico 1 La direzione del personale, d'esercizio e specialistica della Procura pubblica include in particolare i compiti seguenti: a) l'organizzazione efficiente della successione degli affari; b) la regolamentazione dell'organizzazione del picchetto e delle supplenze in seno alla procura pubblica; c) la supervisione del lavoro e delle pendenze; d) lo svolgimento dei compiti legati al diritto del personale attribuiti dal diritto cantonale sulla direzione dei servizi; e) l'emanazione di istruzioni relative all'obbligo d'informazione della polizia e ad altri aspetti della collaborazione nel procedimento penale. 2 Il primo procuratore pubblico può delegare singole competenze al suo sostituto oppure, per quanto riguarda la relativa sezione, al capo procuratore pubblico o al capo magistrato dei minorenni. 3 Il sostituto del primo procuratore pubblico esercita i compiti di quest'ultimo se: a) un compito gli è stato delegato nel singolo caso o in generale; b) un compito va evaso durante l'assenza del primo procuratore pubblico. Art. 4 Cancelleria 1 La cancelleria adempie in particolare ai seguenti compiti: a) registrazione dei casi in entrata, nonché gestione e controllo dei registri; b) comunicazione e fatturazione di decisioni; c) evasione della corrispondenza e verbalizzazione; d) archiviazione degli atti dei procedimenti penali; e) gestione della biblioteca f) evasione di ulteriori lavori amministrativi in relazione a procedimenti penali o al settore del personale, su disposizione del primo procuratore e del capo della cancelleria. Art. 5 Casellario giudiziale 1 A norma del diritto federale, il servizio di coordinamento cantonale per il casellario giudiziale è gestito dalla Procura pubblica. 2 Le competono anche gli altri compiti secondo l'ordinanza del Consiglio federale sul casellario giudiziale1). 1) 2 RS 331 350.110 2. Disposizioni complementari Art. 6 Comunicazione di decisioni penali 1 Alla Procura pubblica vanno comunicate tutte le decisioni in cui hanno trovato applicazione le disposizioni del Codice di procedura penale 2). 2 All'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria vanno comunicate le decisioni in cause penali di cui è competente per l'esecuzione. 3 Se l'incasso compete all'Amministrazione delle finanze, le vanno comunicate le decisioni del dispositivo. 4 Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo. Art. 7 Notifica di procedimento penale e di sentenze alle autorità 1. In generale 1 Sono considerate misure estranee al diritto penale ai sensi della legge d'applicazione3) in particolare: a) la revoca o il rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio della professione; b) la pronuncia di un divieto d'esercizio della professione; c) la revoca di un attestato di capacità; d) la conclusione di un rapporto di lavoro o di un'attività a titolo onorifico a cau sa della violazione dei doveri professionali o a causa di un comportamento punibile che potrebbe compromettere l'esercizio della professione o dell'attività a titolo onorifico; e) altre misure disciplinari o di vigilanza; f) la revoca di un'autorizzazione di diritto in materia di stranieri o altre misure di diritto in materia di stranieri. 2 L'obbligo di notifica presuppone una relazione oggettiva tra il comportamento punibile e la misura estranea al diritto penale. La Procura pubblica e l'autorità di vigi lanza interessata si informano reciprocamente sulle relative fattispecie, nonché sulla forma e l'entità della notifica. 3 La notifica avviene di regola a destinazione della corrispondente autorità di vigilanza. 4 Sono fatti salvi obblighi di notifica di leggi speciali. Art. 8 2. Campi d'applicazione 1 L'esame di misure estranee al diritto penale può risultare dall'imputato, dalla fattispecie da giudicare o dal bene giuridico protetto. 2) 3) RS 312.0 Art. 29 LACPP, CSC 350.100 3 350.110 2 Per quanto riguarda il personale, la possibilità di provvedimenti va presa in considerazione in particolare in caso di imputati che: a) sono attivi quali docenti; b) lavorano con bambini o adolescenti; c) svolgono una professione in campo sanitario; d) lavorano in un'istituzione che sottostà all'obbligo di autorizzazione o alla vigi lanza dello Stato, nella quale vengono assistite persone o animali; e) sono di cittadinanza straniera. 3 Per quanto riguarda la fattispecie va presa in considerazione una notifica a un'auto rità in particolare in caso di infrazioni contro: a) la legislazione sanitaria; b) il diritto in materia di derrate alimentari; c) la legislazione sugli stranieri e sull'asilo; d) la legislazione sulla caccia e sulla pesca; e) la legislazione sull'agricoltura; f) la legislazione sulla protezione degli animali; g) la legislazione sulla veterinaria; h) la legislazione forestale. 4 La Procura pubblica e l'autorità di vigilanza interessata si informano reciprocamente sulle relative attività e fattispecie. Art. 9 Periti ufficiali 1. Istituzioni 1 Sono considerati periti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale1) e della legislazione d'applicazione cantonale 2): a) quale istituto di medicina legale: la sezione di medicina legale dell'Ospedale cantonale dei Grigioni; b) quale istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti: la Fondazione di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni; c) quale istituzione per la protezione dell'infanzia: il Kindesschutzgruppe dell'Ospedale cantonale dei Grigioni. Art. 10 2. Settori specifici 1 Il riconoscimento quali periti ufficiali o incaricati permanentemente vale per i settori seguenti: a) * medici delegati: 1. semplice accertamento di decessi dovuti a cause sospette o ignote (ispezione del cadavere). b) Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni: 1. accertamento dell'imputabilità; 1) 2) 4 RS 312.0 Art. 34 LACPP, CSC 350.100 350.110 2. 3. c) d) e) accertamento della necessità e/o dell'opportunità di provvedimenti; valutazione di testimoni e di persone informate sui fatti se la loro capacità di deporre è dubbia a causa di una malattia psichica. istituto di medicina legale: 1. accertamento di decessi dovuti a cause sospette o ignote (ispezione del cadavere, autopsia, perizia); 2. identificazione di persone decedute sconosciute; 3. perizie su lesioni corporali; 4. visite di vittime di reati sessuali; 5. ricostruzione di avvenimenti sulla base di reperti; 6. perizie relative all'alcol (calcoli retroattivi e teorici). istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti 1. accertamenti psichiatrici e/o psicologici su bambini e adolescenti. istituzione per la protezione dell'infanzia: 1. assistenza in caso di sospetto relativo a qualsiasi genere di maltrattamento su bambini e adolescenti. 3. Tariffe per procedure dinanzi ad autorità amministrative e alla Procura pubblica Art. 11 Tariffa 1. Procura pubblica 1 La tariffa per la copertura delle spese di procedura penale dinanzi alla Procura pubblica ammonta a: a) decisione relativa alla competenza da fr. 50.– a fr. 500.– b) istruttoria e decisione nella procedura del decreto d'accusa in caso di contravvenzioni da fr. 100.– a fr. 1000.– c) istruttoria e decisione in altre procedure del decreto d'accusada fr. 100.– a fr. 2000.– d) istruttoria della Procura pubblica da fr. 200.– a fr. 20 000.– e) emanazione di decisioni successive e indipendenti da fr. 50.– a fr. 2000.– 2 In procedimenti penali secondo il diritto processuale penale minorile 1) la tariffa deve essere dimezzata. 3 In caso di procedimenti penali straordinariamente estesi, di particolare difficoltà o con più imputati, le tariffe massime possono essere aumentate di conseguenza. 4 Al di fuori del procedimento penale le tariffe della Procura pubblica si conformano alle disposizioni vigenti per la procedura amministrativa 2). 1) 2) RS 312.1 Art. 72 LGA. CSC 370.100 e ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) CSC 370.120 5 350.110 Art. 12 2. Autorità amministrative 1 La tariffa per la copertura delle spese di procedimenti penali dinanzi ad autorità amministrative è composta da una tassa di Stato e da tasse per compilazioni e comunicazioni. 2 Le tariffe si conformano alle disposizioni vigenti per la procedura amministrativa 3). Art. 13 Indennità per i testimoni 1 I testimoni vengono indennizzati con 30 franchi all'ora per il loro interrogatorio, compresa la trasferta. 2 Se viene fatta valere una perdita di guadagno superiore, questa va dimostrata dal testimone. L'indennità ammonta ad al massimo 500 franchi al giorno. 3 Le spese secondo il diritto cantonale del personale 4) vengono rimborsate su richiesta. 4. Contabilità Art. 14 Procura pubblica 1 Le spese dell'istruttoria vengono anticipate dalla Procura pubblica. 2 Le prestazioni di garanzia e i sequestri a copertura delle spese vanno versati immediatamente all'Amministrazione delle finanze. Conclusa l'istruttoria, la Procura pubblica le comunica l'ulteriore utilizzazione. Art. 15 Tribunali distrettuali 1 Il Tribunale distrettuale provvede a incassare le spese di procedura addebitate ai partecipanti. Esso conteggia regolarmente con l'Amministrazione delle finanze le spese di istruttoria e le inoltra immediatamente. 2 Se nella sentenza le spese vengono solo parzialmente addebitate ai partecipanti o se esse non possono essere incassate interamente, la somma incassata deve essere in primo luogo impiegata a saldo della multa. 3 In merito alla parte non recuperabile delle spese procedurali, il tribunale distrettuale deve inviare all'Amministrazione delle finanze un avviso di perdita, allegando i documenti di riscossione o un'ordinanza di stralcio motivata. Lo stralcio è ammesso solo dopo che il debitore sia stato escusso inutilmente o se è evidente che con l'ese cuzione non si raggiungerebbe lo scopo. 4 L'indennità per la difesa d'ufficio deve essere versata dalla cassa del Tribunale distrettuale. 3) 4) 6 Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) 370.120 oppure norma di una legge speciale Art. 26 segg. OCPers, CSC 170.410 350.110 5. Disposizioni finali Art. 16 Abrogazione di atti normativi 1 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi: a) ordinanza sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica del 16 dicembre 19741); b) ordinanza concernente la riscossione di multe regolamentari sul posto dell'11 novembre 19742); c) ordinanza sulle tasse e indennità delle persone cooperanti alla procedura penale e la contabilità della procedura penale del 16 dicembre 19743); d) ordinanza sulla comunicazione scritta delle decisioni penali del 24 febbraio 19754). 2 Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, vengono applicate le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale penale svizzero,5) rispettivamente della legge federale di diritto processuale penale minorile,6) e della relativa legislazione cantonale d'applicazione 7). Art. 17 Modifica del diritto previgente 1 La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice 8). Art. 18 Competenza di autorità penali amministrative 1 Per procedimenti penali dinanzi ad autorità amministrative nel settore del diritto in materia di agricoltura è competente il Dipartimento. Art. 19 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) AGS 1974, 682 AGS 1974, 628 AGS 1974, 687 AGS 1975, 723 RS 312.0 RS 312.1 RS 350.100 L'appendice non è contenuta nella CSC, vedi FUC 2010, 4814 segg. 7 350.110 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione 21.12.2010 26.11.2013 23.06.2015 8 Entrata in vigore 01.01.2011 01.01.2014 01.01.2016 Elemento atto normativo Art. 2 cpv. 2 Art. 10 cpv. 1, a) Cambiamento prima versione modifica modifica Rimando AGS 2015-019 350.110 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento atto normativo Art. 2 cpv. 2 Art. 10 cpv. 1, a) Decisione 21.12.2010 26.11.2013 23.06.2015 Entrata in vigore 01.01.2011 01.01.2014 01.01.2016 Cambiamento prima versione modifica modifica Rimando AGS 2015-019 9