Fisco & Contabilità
La guida pratica contabile
N. 20
28.05.2014
La rateizzazione delle plusvalenze
Aspetti contabili e fiscali
Categoria: Bilancio e contabilità
Sottocategoria: Scritture contabili
Le plusvalenze sono quelle componenti di reddito che derivano dalla cessione di beni che non generano
ricavi.
È possibile distinguere due grandi tipologie di plusvalenze:
-
le plusvalenze realizzate, le quali possono essere rilevate in tutti i casi di cessione di beni
strumentali. Sono inoltre assimilate alle plusvalenze in oggetto le sopravvenienze derivanti da
risarcimenti assicurativi;
-
le plusvalenze non realizzate, ovvero quelle derivanti dall’assegnazione dei beni ai soci o,
comunque, alla destinazione extra-imprenditoriale dei beni stessi. In questo caso la plusvalenza
è pari alla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.
Mentre le plusvalenze non realizzate devono essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo, le
plusvalenze realizzate possono essere tassate:
1.
nell’esercizio di realizzo, oppure
2.
in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Sarà tuttavia possibile optare per la rateizzazione fino a 5 rate solo se il bene è detenuto da almeno tre
anni.
Premessa
In via generale possiamo definire le plusvalenze come quelle componenti di
reddito correlate a beni diversi da quelli che generano ricavi.
Più nello specifico, le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra:
-
il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione
(es. spese notarili, per perizie tecniche, provvigioni agli intermediari,
etc.);
-
ed il costo ammortizzato.
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PLUSVALENZA
CORRISPETTIVO CONSEGUITO
COSTO NON
(al netto degli oneri accessori
AMMORTIZZATO
di diretta imputazione)
Con riferimento a tutti quei beni la cui vendita non genera ricavi.
Con specifico riferimento alla definizione del costo non ammortizzato merita
di essere ricordato che, nel rispetto dei principi contabili, il calcolo dovrebbe
essere effettuato avendo riguardo anche della quota di ammortamento
imputabile all’esercizio.
Nel caso delle immobilizzazioni finanziarie, invece, il valore di realizzo dovrà
essere confrontato con il valore fiscalmente rilevante della partecipazione.
I beni a
deducibilità
ridotta
Se il calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) può apparire abbastanza
semplice, qualche dubbio potrebbe sorgere con riferimento ai beni a
deducibilità limitata (es. telefoni cellulari, autoveicoli, etc.).
In questi casi la plusvalenza è fiscalmente rilevante nella misura in cui
l’ammortamento del bene è stato considerato deducibile.
PLUSVALENZA BENI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
È fiscalmente rilevante nella misura in cui gli ammortamenti sono stati
considerati deducibili
Pertanto, se, ad esempio, un bene era ammortizzabile nella misura dell’80%, la
plusvalenza realizzata rileverà per l’80% degli importi.
Più problematico, invece, risulta essere il caso in cui il bene sia stato rilevante
secondo percentuali diverse nel periodo di ammortamento.
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ESEMPIO
La società Alfa Srl ha un’autovettura iscritta nel libro cespiti (costo storico
5.000 euro) , che è stata ammortizzata secondo lo schema che segue:
Anno
Ammortamento
Ammortamento
fiscalmente rilevante
2011
500
200 (40%)
2012
1.000
400 (40%)
2013
1.000
200 (20%)
Totale
2.500
800
L’autovettura è stata venduta nel 2014 per euro 3.500.
Calcoliamo in primo luogo la plusvalenza
5.000 costo di acquisto
- 2.500
= 2.500 costo non ammortizzato
3.500 (corrispettivo) – 2.500 (costo non ammortizzato) = 1.000 plusvalenza
La plusvalenza, pari ad euro 1.000 non potrà essere integralmente tassata, in
quanto all’ammortamento non è stato totalmente deducibile.
Individuiamo quindi la percentuale di ammortamenti deducibili:
800
= 32%
2.500
La plusvalenza fiscalmente rilevante sarà pari a:
1000 x 32% = 320 euro
PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ E CANONI DI LEASING
Qualora il bene sia stato acquistato in leasing e successivamente riscattato,
come va calcolata la quota di plusvalenza fiscalmente deducibile?
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Ebbene, in questo caso dobbiamo distinguere due ipotesi:
Beni acquistati in leasing: percentuale deducibilità plusvalenza
Beni ceduti nello
La quota deducibile è pari a :
stesso anno del riscatto
canoni dedotti
canoni complessivi dovuti
È necessario applicare il
criterio generale, per cui
Beni ceduti negli anni
saranno tassabili le
successivi al riscatto
plusvalenza con la stessa
percentuale con cui sono stati
deducibili gli ammortamenti
La
rateizzazione
delle
plusvalenze
È possibile distinguere 3 tipologie di plusvalenze.
Plusvalenze
realizzate
mediante
cessione a titolo oneroso
Plusvalenze conseguenti a risarcimenti a
seguita di perdite o danneggiamento di
Plusvalenze
beni ammortizzabili
Plusvalenze derivanti da assegnazione ai
soci, o al consumo personale o familiare
dell’imprenditore.
Tale distinzione è estremamente rilevante, in quanto incide sulle modalità di
tassazione.
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Infatti, mentre le plusvalenze non realizzate devono essere tassate
integralmente nell’esercizio di realizzo, le plusvalenze realizzate possono
essere tassate:
1.
nell’esercizio di realizzo;
2.
in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il
quarto.
Tassazione
Plusvalenze da
nell’esercizio di
cessione
realizzo o in
Plusvalenze
realizzate
quote costanti in
5 esercizi se il
Sopravvenienze
bene è detenuto
da risarcimenti
da almeno 3
anni
Plusvalenze
Tassazione
derivanti da
Plusvalenze
assegnazione ai
non realizzate
nell’esercizio di
realizzo
soci
L’assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’attività, dei beni strumentali determina una plusvalenza pari alla
differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene. Non
configurando una ipotesi di “plusvalenza realizzata”, la stessa non può
essere rateizzata e deve essere dichiarata interamente nell’esercizio di
competenza, indicandola tra le altre variazioni in aumento al rigo RF31.
È tuttavia da rimarcare come la tassazione della plusvalenza in quote costanti
in 5 esercizi sia possibile solo se il bene era posseduto da almeno 3 anni.
Plusvalenza realizzata
La plusvalenza può essere
Bene posseduto da almeno 3
rateizzata
anni
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La scelta della rateizzazione e del numero di rate con le quali tassare le
plusvalenze/sopravvenienze viene effettuata nella dichiarazione relativa
all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate. Una volta effettuata,
detta scelta è vincolante anche per i successivi esercizi (salvo che cessi
l’attività).
Il periodo di
possesso
Come abbiamo già detto, per la scelta del tipo di tassazione di una plusvalenza
patrimoniale, l’art.86, co.4, Tuir, richiede, quale presupposto fondamentale, il
“possesso per un periodo non inferiore a tre anni”.
Dal momento che, nel definire il predetto termine temporale, la norma parla di
“tre anni” e non di “tre periodi d’imposta”, ne discende che il periodo minimo di
possesso è determinabile in un numero complessivo di giorni pari 1.095
(ovvero 365 giorni x 3).
È inoltre da ricordare che il calcolo del periodo di possesso triennale dipende
dalla natura dei beni cui le plusvalenze si riferiscono.
In particolare, per l’individuazione del giorno a partire dal quale si deve
iniziare il conteggio del predetto periodo triennale, è necessario fare
riferimento:
periodo intercorrente dalla data di consegna
PER I BENI MOBILI
del bene all’impresa acquirente fino alla data
di consegna al nuovo acquirente (DDT)
data di stipula del rogito notarile
PER I BENI IMMOBILI
PER I BENI IN
LEASING PERVENUTI
A
SEGUITO DI
RISCATTO
data di stipula del contratto di leasing,
computandosi non solo il periodo in cui il bene
è stato posseduto a titolo di proprietà, ma
anche quello in cui la detenzione deriva dal
contratto di leasing (R.M. n.379/07)
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PER LE
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
DIVERSE DALLE
PARTECIPAZIONI
Dalla data di iscrizione in bilancio tra le
immobilizzazioni finanziarie. Si ricorda che, in
ogni caso, si considerano cedute per prime
quelle acquistate in data più recente.
PEX
ACQUISTO 19/05/2009
VENDITA 27/05/2013
= 1.468 giorni => Plusvalenza rateizzabile in 5 anni
ACQUISTO 18/09/2010
VENDITA 09/06/2013
= 989 giorni => Plusvalenza tassata interamente nel 2013
Fanno eccezione alla regola generale le plusvalenze realizzate dalle società
sportive professionistiche le quali, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2001, possono essere rateizzate fino a 5 esercizi anche se i beni
sono stati posseduti per un solo anno (cfr. art. 9, comma 21, Legge n. 448/2001).
LE SOPRAVVENIENZE DA RIMBORSI ASSICURATIVI
Come abbiamo già detto, la possibilità di rateizzazione è estesa dall’art.88,
co.2, Tuir anche alle sopravvenienze attive costituite dal risarcimento, anche
assicurativo, per la perdita o danneggiamento dei beni, “conseguite per
ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi”.
Anche in questo caso, per poter beneficiare della facoltà di tassazione
frazionata in 5 periodi d’imposta, al momento del sinistro, il bene dovrà già
essere stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, (periodo
calcolato dal giorno dell’acquisto del bene al giorno della sua vendita).
Un esempio
A ottobre 2013 la Beta S.r.l. vende un macchinario presente in azienda da 4
anni.
Costo storico 150.000
F.do ammortamento 65.000
Valore residuo = (150.000 - 65.000) = 85.000
Prezzo di cessione 135.000
Plusvalenza realizzata = ( 135.000 – 85.000) = 50.000
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La plusvalenza viene rilevata contabilmente con le seguenti scritture:
F.do amm. macchinari (SP
B.II.2.d)
Macchinari (SP B.II.2)
65. 000
a
Crediti v/clienti
(SP C.II.1)
65.000
Diversi
164.700
a
Macchinari (SP B.II.2)
85.000
Plusvalenze (CE A.5)
50.000
IVA ns. debito (SP D.12)
29.700
Avendone i requisiti, la plusvalenza viene rateizzata in 5 anni:
-
quota imponibile nel 2013 = 50.000 : 5 = 10.000
-
quota rinviata a futura tassazione 50.000 : 5 x 4 = 40.000
Viene in ogni caso ricordato che è possibile optare anche per la rateizzazione
in un numero inferiore di rate, sempre comprese tra 2 e 5.
È inoltre sempre bene ricordare che la rateizzazione delle plusvalenze origina
imposte differite.
Nel primo esercizio dovrà essere rilevata la seguente scrittura
Imposte sui redditi (CE E.22)
Fondo
Imposte
a differite(SP B.2)
Negli esercizi successivi dovrà essere accolta una variazione in aumento in
Unico, al fine di poter rilevare la quota di plusvalenza rinviata.
In questo caso sarà necessario rilevare la seguente scrittura:
Fondo
B.2)
Imposte
differite(SP
Imposte sui redditi (CE
a E.22)
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Qualora, in uno degli esercizi successivi, non siano rilevate imposte, in quanto
è comunque riportata una perdita fiscale, andrà contabilizzata una
sopravvenienza attiva non tassabile.
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