DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER
AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER
Milano, 16 Dicembre 2014
Decreto legislativo n. 175 del 21/11/2014: decreto in materia di “semplificazioni fiscali”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D.lgs. n. 175 del 21.11.2014,
recante disposizioni in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, in
vigore dal 13 dicembre u.s.
In allegato alla presente trasmettiamo schede illustrative delle novità importanti introdotte dal Decreto
in esame, vertenti sui seguenti argomenti:
1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati: dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730);
2. Introduzione obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione
Unica - mod. CU (ex modello CUD) – da parte del sostituto d’imposta: redditi di lavoro
dipendente e redditi di lavoro autonomo;
3. Semplificazioni in materia di Addizionali Comunali e Regionali all’IRPEF;
4. Dichiarazione di successione;
5. Compensazione “esterna” dei rimborsi da assistenza fiscale e delle eccedenze di versamento di
ritenute dall’1.1.2015;
6. Responsabilità solidale negli appalti
7. Ritenute su agenti: comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi.
Con i migliori saluti.
Sabrina Pagani
All.\
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D.LGS. N. 175 DEL 21/11/2014
DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
su G.U. n. 277 del 28/11/2014
1.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (MOD. 730)
(artt. 1, 3, 4, 5 e 7)
1.1 LA NOVITÀ
In via sperimentale, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente ogni anno, ai titolari di
reddito di lavoro dipendente e assimilato, la dichiarazione dei redditi precompilata, che potrà essere accettata o modificata.
Con l’introduzione della dichiarazione precompilata l’Amministrazione finanziaria diventerà il soggetto incaricato di raccogliere
ed elaborare i dati al fine di inviarne le risultanze a ciascun contribuente secondo una precisa scadenza temporale. Il
contribuente avrà l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati e, conseguentemente, di accettare o modificare la
dichiarazione pervenuta.
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nella Certificazione Unica, che dal 2015 sostituisce il CUD.
I termini e le modalità di effettiva applicazione delle nuove regole saranno individuati con uno o più provvedimenti dell’Agenzia
delle Entrate (art. 9, D.lgs 175/2014).
1.2 I SOGGETTI INTERESSATI
La dichiarazione precompilata riguarda i percettori di:
 redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR;
 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l) del TUIR, ossia:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro e di servizi;
somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale;
somme e valori in genere percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e
altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione
a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto;
indennità ai Parlamentari nazionali, Consiglieri Comunali, Regionali, Provinciali e agli amministratori locali, nonché i
vitalizi percepiti per la cessazione di tali funzioni e cariche elettive, e l'assegno del Presidente della Repubblica, con
esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo;
altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es.
assegni periodici al coniuge, assegni periodici da donazione modale o testamento, assegni alimentari fissati dal giudice);
compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
1.3 DISPONIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE AL CONTRIBUENTE: MODALITÀ E TEMPI
La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente al contribuente entro il 15 aprile dell’anno successivo a
quello di produzione dei redditi, tramite i servizi telematici dell’Agenzia o, previa apposita delega, tramite il proprio sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale, o tramite CAF o un professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Il contribuente potrà accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate o eventualmente modificarla,
direttamente (on line tramite il sito internet se in possesso delle necessarie credenziali Fisconline) o tramite sostituto d’imposta
che presta assistenza fiscale o tramite i CAF e/o i professionisti abilitati, cui abbia conferito delega.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità tecniche per consentire al
contribuente (o agli altri soggetti autorizzati) di accedere alla dichiarazione precompilata ed eventuali sistemi alternativi per
rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. Parimenti con provvedimento del Direttore Agenzia
Entrate saranno individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica della dichiarazione precompilata.
N.B. Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie,
compilando il modello 730 (o il modello Unico PF).
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segue
1.
1.4
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (MOD. 730)
(artt. 1, 3, 4, 5 e 7)
TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PARTE DI TERZI - DI DATI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTE DAI
CONTRIBUENTI
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili, i soggetti che
erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari saranno
tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, per ciascun soggetto, una comunicazione
contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità ed il contenuto della trasmissione.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è prevista la sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione.
La sanzione non si applica quando, in caso di errata comunicazione dei dati, la trasmissione dei dati corretti venga effettuata
entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 28/2 o, in caso di segnalazione da parte dell’A.E., entro i 5 giorni successivi alla
segnalazione.
Analogo obbligo di comunicazione è previsto per le ASL, le aziende ospedaliere, le farmacie e, più in generale, presidi e
strutture che erogano servizi sanitari, i quali inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015
(pertanto, con decorrenza dalla dichiarazione 730/2016), ai fini delle loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Per le spese e gli oneri diversi da quelli di cui ai punti che precedono, con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, sempre ai fini della
dichiarazione precompilata.
1.5 ASSISTENZA FISCALE
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali, a partire dal 2015, modifica i termini per l’assistenza fiscale di cui al D.M. 164/1999
(Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai CAF, dai sostituti d’imposta e dai professionisti abilitati nei
confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato). In particolare, il Decreto indica un’unica scadenza (7
luglio) la data entro la quale devono essere concluse tutte le operazioni relative alla dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730.
Nel prospetto che segue indichiamo le nuove scadenze e quelle previste fino a quest’anno (“vecchia scadenza”).
CASO
PRESENTAZIONE MOD. 730
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ATTIVITÀ
NUOVA SCADENZA
VECCHIA SCADENZA
Presentazione da parte del lavoratore all’Agenzia
delle Entrate del Mod. 730 compilato direttamente
7 LUGLIO
30 GIUGNO
Presentazione da parte del lavoratore del Mod. 730
compilato al proprio sostituto d’imposta
PRESENTAZIONE MOD. 730 AL
SOSTITUTO D’IMPOSTA
PRESENTAZIONE MOD. 730 AL
CAF O PROFESSIONISTA
Consegna al lavoratore della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione da parte dei sostituti
d’imposta che prestano assistenza fiscale
30 APRILE
7 LUGLIO
31 MAGGIO
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del
Mod. 730 e comunicazione del risultato finale della
dichiarazione al lavoratore
30 GIUGNO
Presentazione da parte del lavoratore del Mod. 730
compilato al CAF o professionista
31 MAGGIO
Consegna al lavoratore
da parte del CAF o professionista di copia del mod.
730 compilato e del relativo prospetto di liquidazione
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del
Mod. 730 e comunicazione del risultato finale della
dichiarazione al lavoratore
7 LUGLIO
15 GIUGNO
30 GIUGNO
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segue
1.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (MOD. 730)
(artt. 1, 3, 4, 5 e 7)
1.6 COMPENSI PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE
Sono soppresse le norme che, per le attività di assistenza fiscale, prevedevano a carico del bilancio dello Stato un compenso ai
sostituti d’imposta, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa (compenso raddoppiato in caso di dichiarazione in forma
congiunta).
A partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015 verranno rimodulati i compensi previsti per i CAF e i professionisti.
1.7 CONTROLLI
 CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, DIRETTAMENTE O TRAMITE IL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE PRESTA
ASSISTENZA FISCALE
Nel caso in cui il contribuente accetti la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate senza modifiche,
l’Amministrazione finanziaria non effettuerà il controllo:
a) formale sui dati forniti con le certificazioni dai sostituti d’imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione
precompilata fornita dai soggetti terzi di cui al precedente punto 1.4. Resta invece possibile il controllo circa la
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati
dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le trattenute;
b) preventivo, anche documentale, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore a € 4.000 euro (anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti
dichiarazioni).
Se la dichiarazione è presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le
esclusioni dal controllo di cui alla precedente lettera a).
 CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA EFFETTUATA MEDIANTE CAF O PROFESSIONISTA
In tal caso, anche se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale sarà effettuato nei confronti del CAF o
del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione
precompilata.
La motivazione del controllo effettuato nei confronti dell’intermediario e non del contribuente risiede nel fatto che gli
intermediari stessi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati presenti in dichiarazione, compresi quelli
comunicati all’Agenzia da parte di soggetti terzi, e sono quindi chiamati a verificare la corrispondenza tra la documentazione
in possesso del contribuente e gli oneri presenti in dichiarazione.
Resta fermo il controllo, nei confronti del contribuente, circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle
detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
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D.LGS. N. 175 DEL 21/11/2014
DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
su G.U. n. 277 del 28/11/2014
2.
INTRODUZIONE OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLA CERTIFICAZIONE UNICA – MOD. CU (EX MODELLO CUD) - DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA:
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
(art. 2)
2.1
LE NOVITÀ
A) OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEL SOSTITUTO
E’ previsto che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2014, il sostituto d’imposta debba inviare
esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica dei redditi (denominata CUD fino all’anno
scorso). La trasmissione deve avvenire entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o valori sono stati
corrisposti.
Permane a carico del sostituto d’imposta l’obbligo della consegna del modello CU al lavoratore il 28.2 di ogni anno. Il sostituto
d’imposta avrà poi 7 giorni di tempo per il successivo inoltro all’Agenzia delle Entrate del flusso delle informazioni che
serviranno all’Agenzia per trasmettere ai contribuenti, entro il successivo 15 aprile, la dichiarazione dei redditi precompilata (cfr
precedente all.1) comprensiva dei dati dichiarati dal sostituto d’imposta.
B) ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE UNICA, ED INOLTRO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ANCHE AI REDDITI DI
LAVORO AUTONOMO E DIVERSI
Con comunicato stampa del 10 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate, presentando la prima bozza del modello CUD per
l’anno 2015, ha già anticipato che i sostituti di imposta dovranno utilizzare la certificazione Unica anche per certificare i
corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ai percettori di redditi diversi, e che tale certificazione dovrà essere
trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello della corresponsione.
L’ultima bozza del CUD presentata in data 21.11.2014 (non ancora definitiva) conferma tale indicazione, e prevede in
particolare, che la certificazione riguardi i seguenti redditi:
 prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
 utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
 utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
 utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
 levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
 indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
 indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con
esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
 indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
 redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo
gratuito (ad esempio eredi e legatari dell’autore e inventore);
 redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano
acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
 prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
 redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
 indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici;
 prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata (Circ. INPS n. 104/2001);
 redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione
alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
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D.LGS. N. 175 DEL 21/11/2014
DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
su G.U. n. 277 del 28/11/2014
Segue
2.
INTRODUZIONE OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLA CERTIFICAZIONE UNICA – MOD. CU (EX MODELLO CUD) - DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA:
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
(art. 2)
 compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a Società svizzere o stabili
organizzazioni di Società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, c. 2 dell’Accordo tra la CE e la Confederazione
svizzera del 26.10.2004;
 provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
 provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
 provvigioni corrisposte a commissionario;
 provvigioni corrisposte a mediatore;
 provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
 provvigioni corrisposte ad incaricati per le vendite a domicilio. provvigioni corrisposte ad incaricati per la vendita porta a
porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 67/87);
 corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti di appalto cui si sono rese applicabili le disposizioni
contenute nell’art. 25-ter, DPR 600/1973
 canoni corrisposti nel 2004 da Società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/1973, a società o stabili organizzazioni di Società, situate in altro stato membro
dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR 600/1973, per i quali è stato effettuato
nell’anno 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143;
 canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da Società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di
società estere di cui all’art 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/1973, a società o stabili organizzazioni di Società,
situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del DPR 600/1973,
per i quali è stato effettuato nell’anno 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143
 altri titoli.
2.2
LE SANZIONI
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100,00.
La sanzione non si applica quando, in caso di trasmissione di una certificazione errata, quella corretta venga trasmessa entro i
5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.
2.3
MODELLO E ISTRUZIONI
Sinteticamente, per anticipare l’impatto che tale adempimento comporterà in capo ai sostituti d’imposta, evidenziamo che la
Certificazione Unica 2015, sulla base della bozza pubblicata da ultimo dall’Agenzia delle Entrate, risulta essere composta:
 dal Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati
relativi al rappresentate firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione
telematica;
 dal Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
 dalla vera e propria certificazione unica nella quale riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
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DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
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Segue
2.
INTRODUZIONE OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLA CERTIFICAZIONE UNICA – MOD. CU (EX MODELLO CUD) - DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA:
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
(art. 2)
A proposito del Quadro CT, evidenziamo che l’art. 2 del Decreto in esame, in tema di obblighi del sostituto d’imposta che
effettua i conguagli fiscali derivanti da 730, prevede che la comunicazione con la quale il sostituto d’imposta stesso sceglie di
ricevere i risultati contabili della dichiarazione 730 per il tramite di un intermediario abilitato, è effettuata entro il 7 marzo. Tale
comunicazione - in precedenza da trasmettere autonomamente entro il 31 marzo (con validità fino alla data di revoca) - è ora
effettuata con la trasmissione della CU (ex CUD), con soppressione dell’inciso “(…) ha valore fino alla data di revoca”.
La norma precisa che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano individuati i termini e le modalità per la
variazione delle scelte da parte dei sostituti d’imposta.
Ad oggi, l’ultima bozza del modello CU2015 del 21/11/2014, prevede l’obbligo di compilazione di tale comunicazione per i
sostituti d’imposta che non hanno già presentato, a decorrere dal 2011 (pertanto, in contrasto con la norma che ha soppresso la
validità fino a revoca), l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
resi disponibili dall’A.E.” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
La comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di
lavoro dipendente.
Sempre dalla lettura della bozza del modello CU2015, emerge invece che non sono tenuti a compilare la comunicazione:
- i sostituti che intendono variare i dati già comunicati a partire dall’anno 2011, in quanto per le variazioni (es. di sede
Entratel, dell’intermediario, etc.) permane l’indicazione di utilizzare il modello citato “Comunicazione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’A.E.”
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.
Al riguardo si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il flusso delle Certificazioni Uniche dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica (Entratel o Fisconline)
direttamente o tramite un intermediario abilitato.
N.B. E’ in ogni caso data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio e
l’eventuale Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La nuova certificazione prevede altresì l’inserimento di nuovi dati, come segue.
Relativamente alla certificazione lavoro dipendente, tra i dati fiscali, sono richieste molte più informazioni (rispetto al passato)
su reddito, ritenute, acconti, crediti, bonus 80 euro, detrazioni, previdenza complementare, oneri detraibili e deducibili, eventuali
somme erogate come incentivo alla produttività, conguagli TFR (Trattamento Fine Rapporto) e dati previdenziali e assistenziali.
Tale certificazione viene inoltre arricchita con uno spazio dedicato a coniuge e familiari a carico: occorrerà indicare le
informazioni che determinano la fruizione del beneficio (coniuge a carico, figlio, altro familiare, disabilità), il codice fiscale del
parente a carico, numero di mesi a carico, eventuale età minore di tre anni, percentuale di detrazione spettante, eventuale
detrazione del 100% affidamento figli.
Relativamente alla certificazione del lavoro autonomo, i dati da indicare riguardano i compensi lordi corrisposti distinti dalle
somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale, gli imponibili, le ritenute effettuate a titolo di imposta, nonché
addizionali regionali e comunali distinte tra imposte applicate a titolo d’acconto, d’imposta e sospese.
Inoltre, saranno da indicare i contributi previdenziali a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e la quota dei contributi a
carico del lavoratore autonomo (es. prestatori d’opera occasionali per i quali vi è l’obbligo di iscrizione e versamento alla
gestione separata INPS al superamento di 5.000 euro annui).
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su G.U. n. 277 del 28/11/2014
3.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL’IRPEF
(art. 8)
Il decreto in esame introduce modifiche in materia di Addizionali Comunali e Regionali.
 Domicilio fiscale ai fini delle Addizionali Regionali e Comunali all’IRPEF
In un’ottica di semplificazione fiscale, viene uniformata al 1° gennaio di ogni anno la data di rilevazione del domicilio
fiscale1 ai fini delle addizionali locali all'Irpef, ad oggi fissate al 31 dicembre per quella regionale e al 1° gennaio per quella
comunale.
Ricordiamo infatti che secondo le regole fino ad oggi applicabili, l’Addizionale Regionale all’IRPEF
- è versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa
- in particolare per i lavoratori dipendenti ed assimilati, l’Addizionale Regionale è versata alla Regione in cui il lavoratore
ha il domicilio fiscale alla data in cui il datore di lavoro effettua le operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
La modifica, dunque, mira a realizzare una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, fissando dall’inizio
dell’anno la Regione (o provincia autonoma) a cui deve essere versata l’Addizionale IRPEF Regionale, che resta invariata
per tutto il periodo d’imposta, eliminando le complicazioni legate alle ipotesi di trasferimento del domicilio fiscale in una
Regione diversa.
Per facilitare l’attività dei sostituti d’imposta, dei professioni e dei Caf, le Regioni e le Province autonome dovranno
comunicare entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i provvedimenti di variazione delle aliquote ai fini
della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento Finanze (www.finanze.it). I sostituti d’imposta, i professionisti ed i
CAF potranno consultare le delibere delle regioni e province autonome direttamente su tale sito internet. Il mancato
inserimento nel sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilità di
sanzioni e interessi.
 Addizionale Comunale all’IRPEF
Il decreto in esame prevede che, ai fini della determinazione dell'acconto dell’Addizionale Comunale, siano applicate le
medesime aliquote deliberate per l'anno precedente. Finora veniva consentito ai Comuni di modificare l’aliquota già a
partire dall’acconto, qualora la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente.
Il D.Lgs prevede, altresì, l'individuazione di modalità omogenee di comunicazione telematica dei dati delle decisioni
comunali e dei presupposti che danno diritto alle esenzioni. Quest’ultime saranno stabilite con Decreto del Ministero
dell'Economia.
I termini e le modalità di effettiva applicazione della nuove regole, peraltro, non sono definiti dal "decreto semplificazioni",
ma saranno individuati con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
N.B. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE SUDDETTE PREVISIONI
In merito alle modifiche introdotte al riguardo, la norma non individua l’anno di decorrenza delle stesse, rinviando a uno o più
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’indicazione di termini e modalità.
Dagli schemi non ancora definitivi di Certificazione Unica sembra potersi ritenere che le nuove regole, ed in particolare quella
relativa al domicilio fiscale al 1° gennaio, si applichino già con riferimento al periodo d’imposta 2014.
Si resta in ogni caso in attesa di conferma da parte dei provvedimenti previsti.
1 Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, secondo i seguenti criteri:
- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è
prodotto il reddito più elevato;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se
anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel
comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
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D.LGS. N. 175 DEL 21/11/2014
DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
su G.U. n. 277 del 28/11/2014
4.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
(art. 11)
Il Decreto in esame interviene a modificare, per quanto di interesse, l’art. 28 del Testo Unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni n. 346/1990.
Al proposito, ricordiamo sinteticamente che:
 gli eredi sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di 12 mesi dalla data di apertura della
successione
 ricadono a carico del datore di lavoro del deceduto oneri particolari connessi alla liquidazione ai superstiti delle competenze
spettanti maturate in capo al de cuius.
Con la reintroduzione (dall’anno 2006) dell’imposizione sui valori in corso di percezione da parte degli eredi, e la previsione
degli obblighi di dichiarazione dei trasferimenti mortis causa anche di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali,
sono stati ripristinati:
 l’obbligo del sostituto d’imposta di subordinare l’erogazione agli eredi delle competenze spettanti all’acquisizione della
Dichiarazione di successione, o la dichiarazione sostitutiva che gli stessi non sono tenuti a presentarla (ex art. 48, comma
3 D.Lgs. 346/90)
 in caso di dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca la non debenza della Dichiarazione di successione, l’obbligo di
trasmettere copia di tale dichiarazione all’ufficio del Registro (nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del
deceduto) entro 15 giorni.
Per quanto concerne l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, la previsione dell’art. 28, comma 7 D.Lgs.
346/90, dispone che non sono tenuti a presentare denuncia di successione solo il coniuge ed i parenti in linea retta (nonno,
genitore, figlio, nipote), laddove siano eredi in forza di successione legittima e non di testamento, e sussistano tutte insieme le
seguenti condizioni:
a) l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
b) l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a €. 25.822,84;
c) l'attivo ereditario non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Il Decreto in oggetto modifica, con decorrenza dal 13/12/2014, la condizione di cui alla lettera b) aumentando ad €. 100.000,00
il valore oltre il quale è dovuta la dichiarazione di successione (unitamente alle altre condizioni immutate).
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DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
su G.U. n. 277 del 28/11/2014
5.
COMPENSAZIONE “ESTERNA” DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO
DI RITENUTE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE DALL’1.1.2015
(art. 15)
5.1 RIMBORSI DA 730
A decorrere dal 1° gennaio 2015 le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730
potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta esclusivamente mediante compensazione “esterna” nel modello F24 (ex
art. 17 D.lgs. 241/1997) e non più attraverso operazioni di “compensazione interna” di ritenute.
E’ espressamente previsto che dette somme a credito non concorrono alla determinazione del tetto massimo di compensazione
di cui all’art. 34, comma 1, Legge 388/2000 (limite attualmente fissato ad Euro 700.000).
5.2 COMPENSAZIONE DI ECCEDENZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE
La disposizione interviene anche in materia di compensazione di crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di
imposte sostitutive, introducendo le seguenti modifiche che hanno effetto a partire dal 1°.1.2015:
1. da un lato, è abrogato il comma 1, art. 1, DPR 445/97, col quale era prevista la facoltà, per i sostituti d’imposta, di
scomputare (compensazione interna o verticale) l’eccedenza di versamenti di ritenute effettuate in misura superiore a quella
dovuta;
2. dall’altro, è previsto che, in deroga all’art. 17, comma 1, D.lgs 241/97 (che prevede una facoltà), le eccedenze di versamento
di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente mediante compensazione
“esterna” nel modello F24 (ex art. 17 D.lgs. 241/1997).
Le modifiche evidenziate incidono sulle operazioni di compensazione che i sostituti d’imposta dovranno effettuare a partire dal
1°.1.2015. Stante l’abrogazione dell’art. 1, comma 1, DPR 445/97 a decorrere dal 1°.1.2015, riteniamo che la facoltà di
compensazione interna (scomputo) sia preclusa sin dai versamenti in scadenza il 16.1.2015 che potrebbero comprendere
compensazioni di crediti derivanti da eccedenze sorte prima del 1°.1.2015.
Tale preclusione potrebbe (limitatamente al mese di gennaio 2015) non combinarsi con la successiva disposizione secondo la
quale la compensazione deve essere esclusivamente esterna per le eccedenze di versamento sorte a partire dal 1°.1.2015. Su
questo specifico punto, riteniamo che sia necessario un intervento di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
E’ espressamente previsto che dette somme a credito non concorrono alla determinazione del tetto massimo di compensazione
di cui all’art. 34, comma 1, Legge 388/2000 (limite attualmente fissato ad Euro 700.000).
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DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
su G.U. n. 277 del 28/11/2014
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
6.
(art. 28)
Il Decreto in esame, in ambito giuslavoristico ed in particolare relativamente alla responsabilità solidale nell’appalto di servizi ha
previsto quanto segue:
1)
la modifica dell’art. 29 D. Lgs. 276/03 sulla responsabilità solidale in ambito retributivo e contributivo:
in particolare, è stata modificata l’ultima parte del 2° comma dell’art. 29 D. Lgs. 276/03 sopra citato, prevedendo che il
Committente – convenuto in giudizio unitamente all’Appaltatore e ad eventuali Subappaltatori per il pagamento in solido di
retribuzioni e contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto di appalto –
che ha effettuato il pagamento di tali spettanze, è tenuto, ove previsto, ad assolvere agli obblighi del sostituto d’imposta ai
sensi del D.P.R. 600/73;
2)
l’abrogazione della responsabilità fiscale finora prevista dai commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del Decreto Legge n.
223/2006, convertito con la legge n. 248/2006:
come noto, il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 29 D. Lgs. 276/03 per effetto dell’entrata in vigore del D.L.
223/2006 convertito in L. 248/2006 è stato esteso all’ambito fiscale tra appaltatore ed eventuali subappaltatori.
In particolare, l’art. 35, al comma 28, del D.L. 223/2006 prevedeva quanto segue:
a) nei rapporti fra committente ed appaltatore, l’obbligo per il committente, pena la sanzione amministrativa da €
5.000,00 a € 200.000,00, di corrispondere all’appaltatore il corrispettivo dovuto, solo previa verifica della
documentazione attestante il corretto versamento all’erario di tutte le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
dovuti dall’appaltatore in favore dei propri dipendenti per le prestazioni di lavoro relative all’opera, alla fornitura o al
servizio;
b) nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore, un regime di responsabilità solidale in ambito fiscale relativo
all’effettuazione e al versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuti dal
subappaltatore in relazione ai propri dipendenti, in relazione al quale non sussiste alcun limite temporale.
La responsabilità solidale in capo all’appaltatore viene meno se questi,
 prima del pagamento in favore del subappaltatore del corrispettivo dovuto, e
 previa acquisizione di relativa documentazione,
verifica che gli adempimenti connessi alla gestione dei dipendenti del subappaltatore siano stati correttamente eseguiti
dal medesimo.
L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra può essere rilasciata anche attraverso
un'asseverazione da parte consulente fiscale del subappaltatore.
È facoltà dell’appaltatore sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
In un’ottica di semplificazione, con l’abrogazione dei commi da 28 a 28 ter dell’art. 35 sopra citato, ne deriva che con
effetto dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2014, ovvero con decorrenza dal 13/12/2014:
-
il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo previsto per i servizi oggetto del contratto di
appalto, non sarà più tenuto a verificare il corretto versamento di tutte le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
dovuti dall’appaltatore in favore dei propri dipendenti per le prestazioni di lavoro relative all’opera, alla fornitura o al
servizio, e nel contempo, non sarà più esposto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la
violazione del suddetto obbligo da € 5.000,00 ad € 200.000,00;
-
l’Appaltatore non sarà più tenuto responsabile in solido con eventuali subappaltatori in merito al versamento
all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuti dal subappaltatore in relazione ai propri
dipendenti.
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7.
RITENUTE SU AGENTI: COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI
(art. 27)
In materia di adempimenti dichiarativi a carico dei soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, l’art. 27 del Decreto Semplificazioni
fiscali modifica, con decorrenza dal 13/12/2014, l’art. 25-bis, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di agevolare la
presentazione dell’apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell’apporto continuativo di dipendenti o terzi,
un’applicazione ridotta delle ritenute di legge.
Ricordiamo che l’art. 25-bis, comma 2,D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che - se i percipienti dichiarano ai loro committenti,
preponenti o mandanti che nell'esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi
- la ritenuta di acconto è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse, con applicazione quindi dell'aliquota
"ridotta" pari al 4,60% (23% di 20%) sull'intero ammontare delle provvigioni.
Per poter usufruire dell'applicazione dell'aliquota "ridotta" i percipienti devono avvalersi, nell'esercizio della propria attività, della
collaborazione continuativa di dipendenti o di terzi e aver cura di spedire, per ciascun anno solare (entro il 31/12),
l'apposita dichiarazione ai soggetti che corrisponderanno le provvigioni (committenti, preponenti o mandanti).
Mentre evidenziamo che sarà un decreto ministeriale a dettare la relativa disciplina di attuazione, segnaliamo che la modifica in
esame prevede:
a) la possibilità di trasmissione della predetta dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata;
b) la validità illimitata della dichiarazione, che non potrà avere limiti temporali e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla
perdita dei requisiti da parte del contribuente;
c) l’introduzione di una sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro) per l’omissione della comunicazione relativa alla
perdita dei requisiti in capo al contribuente, in luogo dell’attuale pena pecuniaria, da due a tre volte la maggiore ritenuta che
avrebbe dovuto essere effettuata, in caso di “dichiarazione non veritiera”.
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