Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Situazioni di garanzia patrimoniale Prof. Daniela Valentino 289-295 I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt. 2740 ss., 2910 ss.) Responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri del debitore (art. 2740 c.c.). Autonomia della garanzia patrimoniale dalla garanzia personale (trasformazione della prestazione originaria nella prestazione di una somma di danaro idonea a risarcire il danno): attitudine della garanzia patrimoniale a favorire, dove opera l’esecuzione specifica, la realizzazione coattiva dell’utilità principale, anziché di quella corrispondente a ricevere una somma di danaro equivalente. 289 I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt. 2740 ss., 2910 ss.) Caratteri e funzione della garanzia patrimoniale: • attribuzione al creditore del ricavato della vendita forzata fino a concorrenza della somma dovuta, sin dall’origine, ovvero come risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo (esecuzione generica artt. 2910 c.c. e ss.); • attribuzione diretta al creditore di un bene appartenente al debitore, se coincide con il bene che si doveva trasferire (esecuzione specifica degli obblighi di consegna art. 2930 c.c.); • attribuzione del ricavato della vendita forzosa ai terzi i quali hanno compiuto l’attività dovuta al posto del debitore (esecuzione specifica degli obblighi di fare fungibile art. 2931 c.c.), ovvero i quali hanno distrutto l’opera che il debitore doveva non effettuare (esecuzione specifica degli obblighi di non fare art. 2933 c.c.). 290 I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt. 2740 ss., 2910 ss.) • Concorso tra i creditori Nozione: meccanismo in virtú del quale, quando il ricavato della vendita forzosa dei beni è inferiore al valore dei crediti, 1) esso si ripartisce proporzionalmente tra tutti i creditori e 2) se il bene è assoggettato ad una causa legittima di prelazione, si ripartisce tra i creditori la parte del ricavato che residua dall’attribuzione al creditore con preferenza di una somma pari all’intero valore del credito (art. 2741 c.c.) Riducibilità al principio del concorso tra i creditori (cd. par condicio creditorum) del divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.): discendenza dal meccanismo del trasferimento al creditore della proprietà del bene in garanzia al momento dell’inadempimento dell’insussistenza del potere degli altri creditori di ricevere una quota della differenza tra il maggior valore del bene ed il minor valore del credito corollario: efficacia di un meccanismo convenzionale in virtú del quale il trasferimento della proprietà del bene in garanzia è subordinato al pagamento della differenza tra il valore del bene secondo la stima effettuata al momento dell’inadempimento e il valore del credito (cd. patto marciano). 291 Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Azione revocatoria (art. 2901 ss.) Potere del creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti posti in essere dal debitore idonei a diminuire la garanzia patrimoniale. Condizioni di ammissibilità: • estraneità all’atto della natura e della finalità di adempimento di un debito scaduto; • mancato decorso del termine di prescrizione di 5 anni; • inesistenza di atti del terzo contraente che comportano l’acquisto a titolo oneroso a favore di altri terzi in buona fede di diritti sul bene alienato con l’atto revocato (inopponibilità dell’azione ai terzi subacquirenti) 292 segue, Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Azione revocatoria (art. 2901 ss.) Presupposti: • esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione; • atto del debitore che ha come conseguenza un mutamento quantitativo o qualitativo dei beni sui quali il creditore può agire esecutivamente, che rende piú difficile il conseguimento di un risultato utile dal procedimento esecutivo; • incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti (cd. periculum damni); • conoscenza da parte del debitore del pregiudizio ovvero dolosa preordinazione dell’atto (cd. consilium fraudis), se l’atto è a titolo oneroso; •consapevolezza da parte del terzo contraente del pregiudizio ovvero partecipazione alla dolosa preordinazione (cd. partecipatio fraudis) Effetti: inefficacia nei confronti del creditore procedente degli atti di disposizione dannosi posti in essere dal debitore (si tratta di inefficacia relativa: l’atto di disposizione resta, infatti, valido ed efficace sia tra le parti, sia nei confronti degli altri creditori). 293 segue, Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: Azione surrogatoria (art. 2900ss.) Potere del creditore di sostituirsi al debitore esercitando i diritti dei quali questi è titolare per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni. Presupposti: • esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione; • inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti o delle azioni che gli spettano verso i terzi; • incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti da soddisfare (cd. periculum damni); • carattere patrimoniale dei diritti o delle azioni; • sostituibilità del titolare nell’esercizio (con esclusione dei rapporti intuitu personæ) Effetti: • acquisto del bene nel patrimonio del debitore (con vantaggio indiretto per tutti i creditori) • attribuzione diretta della somma o del bene prestato dal terzo al creditore se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il debitore possa sottrarlo all’azione esecutiva. 294 segue, Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: Sequestro conservativo (art. 2905 ss. c.c.) Potere del creditore di agire immediatamente dopo la condanna in via esecutiva sui beni alienati dal debitore durante il procedimento in forza del quale il giudice accerta l’inadempimento e pronuncia la condanna. Presupposti: • accertamento sommario dell’esistenza di un credito immediatamente esigibile (cd. fumus boni iuris); • pendenza o imminenza di un procedimento giudiziale diretto alla condanna del debitore; • rischio che il debitore alieni nel periodo antecedente alla condanna i beni necessari per la soddisfazione coattiva del creditore (cd. periculum in mora) Effetti: (se il giudice pronuncia la condanna): conversione del sequestro in pignoramento e potere del creditore di ricevere il ricavato della vendita dei beni alienati dal debitore nel periodo antecedente alla condanna. 295