DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
LA REDAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
INTERNAZIONALI.
LE CLAUSOLE DI GARANZIA ED INDENNIZZO
Roma,
Avv. Eugenio Vaccari
1
LEX MERCATORIA
La lex mercatoria è definita in giurisprudenza, come un «ordinamento giuridico», separato dagli
ordinamenti statuali e dotato, del carattere di ordinamento originario, quale espressione della
«business community» o «societas mercantile». Gli usi del commercio internazionale vengono assunti
quali veri e propri usi normativi, vere e proprie fonti di diritto oggettivo; ma di un diritto oggettivo non
statuale, bensì sovranazionale. Un diritto oggettivo della societas mercatorum, della comunità
internazionale degli operatori economici.
Ad una simile costruzione, largamente diffusa in ambito internazionale, mostrano di avere aderito i
legislatori nazionali: i codici di procedura civile si uniformano a principi dettati dai regolamenti delle
camere arbitrali internazionali, stabilendo che gli arbitri internazionali debbono comunque attenersi,
quale che sia il diritto nazionale applicabile al contratto (per scelta delle parti o per il criterio del più
stretto collegamento), agli «usi del commercio».
2
LEX MERCATORIA
I riferimenti sono l’art. 1496 del codice di procedura civile francese, il codice di procedura civile italiano
art. 834 introdotto con la riforma dell’arbitrato del 1994 (Arbitrato Internazionale).
La libertà contrattuale resta un valore fondamentale; ma è una libertà che, per lex mercatoria, trova
limite in altri valori, quali la buona fede e la correttezza nel commercio internazionale, alla cui
violazione la lex mercatoria reagisce con la sostituzione autoritativa del contratto equo al contratto
voluto dalle parti.
3
LEX MERCATORIA
Cass. 8 febbraio 1982, n.722
La Convenzione sull’arbitrato mercantile transnazionale (c.d. arbitrato commerciale internazionale),
adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e resa esecutiva in Italia con l. 10 maggio 1970 n.418, è entrata a
far parte degli ordinamenti giuridici degli stati ratificanti, formando diritto comune; essa, pertanto, deve
ritenersi implicitamente richiamata nelle clausole contrattuali stipulate da operatori economici
appartenenti a detti stati (nella specie, Italia e Repubblica Federale Tedesca), le quali deferiscano ad
istituzioni arbitrali permanenti (nella specie, Collegio arbitrale permanente dell’associazione fra i
mercanti di zucchero raffinato di Londra) la risoluzione di controversie riguardo a vicende commerciali
tra essi insorte, disciplinate dalla lex mercatoria (insieme di regole osservate con convinzione di
cogenza dai suddetti operatori, a prescindere dal vincolo della loro appartenenza ad uno Stato e
dall’ubicazione della loro attività in uno Stato), a nulla rilevando la collocazione della istituzione
arbitrale designata in uno Stato che non abbia ratificato la menzionata convenzione, poiché l’incidenza
effettuale di questa è operante a prescindere dall’appartenenza del Collegio arbitrale ad uno Stato
ratificante.
4
LEX MERCATORIA
La sentenza della Cassazione individua nella lex mercatoria, un vero e proprio ed originario
ordinamento giuridico, separato dagli ordinamenti statuali, espressione della "societas mercantile".
Pertanto gli usi del commercio internazionale vengono assunti quali veri e propri usi normativi, vere e
proprie fonti di diritto oggettivo; ma di un diritto oggettivo non statuale, bensì sovranazionale. Questo
ordinamento sovranazionale, aggiunge la Cassazione, non ha propri organi di coercizione; si avvale, a
questi effetti, degli organi giurisdizionali degli Stati nazionali, di volta in volta competenti per territorio.
5
INDRODUZIONE:
LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
E LA MANCANZA DI QUALITA’
Art.
1490
cod.
civ.
-
Garanzie
per
i
vizi
della
cosa
venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all'uso
a
cui
è
destinata
o
ne
diminuiscano
in
modo
apprezzabile
il
valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto
al compratore i vizi della cosa.
Art. 1495 cod. civ.- Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla
scoperta,
salvo
il
diverso
termine
stabilito
dalle
parti
o
dalla
legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto
per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
6
INTRODUZIONE:
LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
E LA MANCANZA DI QUALITA’
Art. 1440 cod. civ. - Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi
sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Art.1229 cod. civ. Clausole di esonero da responsabilità
E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o
colpa grave.
7
INTRODUZIONE:
LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
E LA MANCANZA DI QUALITA’
Tribunale di Roma, 16 aprile 2009
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Quote sociali – Patrimonio sociale Garanzia di
consistenza – Accertata consistenza inferiore – Vizio della cessione – Sussistenza - Annullamento
Il contratto di cessione di quote sociali è annullabile quando vi è stata da parte del cedente una specifica
promessa circa la consistenza patrimoniale della società delle cui quote si tratta. Infatti, qualità della cosa
è tutto ciò che ne possa consentire un migliore e più redditizio godimento ed è perciò perfettamente
plausibile che la solidità dell’impresa sociale, riflettendosi sul valore e sulla redditività della quota,
costituisca una qualità di tale quota.
8
INTRODUZIONE:
GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI
ACQUISIZIONE E DOLO INCIDENTE
Corte d’Appello di Milano 6 ottobre 2010
Contratto di acquisizione – responsabilità contrattuale – dolo incidente – Garanzie contrattuali
Sono irrilevanti, ai fini dell’applicazione dell’art. 1440 c.c., le circostanze oggetto di specifica garanzia
contrattuale. Ne consegue che, anche nel caso di omessa informazione da parte dell’alienante,
l’acquirente non può invocare l’art. 1440 c.c., ai fini della richiesta di risarcimento del danno, se le
circostanze omesse sono oggetto di specifica garanzia contrattuale.
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ALIUD PRO ALIO
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 dicembre 2013, n.28419 MASSIMA
In tema di compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualità (le cui relative azioni sono soggette ai
termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c.) si distinguono dall’ipotesi della consegna
di aliud pro alio - che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini
e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c. - , la quale ricorre quando la diversità tra la cosa
venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione
di quest’ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello
posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto, o che presenti difetti che le
impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle
parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una
sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
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ORDINE PUBBLICO
LEGGE 13 MAGGIO 1995 N. 218
Riforma del sistema Italiano di diritto internazionale privato
Art. 16 (ordine pubblico)
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.
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SCHEMA CONTRATTUALE
COMPRAVENDITA AZIONI
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PARTI ED OGGETTO DEL CONTRATTO
XXXX: società con sede legale in …………, via ………… n. xx, capitale sociale Euro ………..,
interamente versato, codice fiscale e partita IVA xxxxxxxxxxxx, numero di iscrizione al R.E.A.
xxxxxxxxxx, rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. ………., munito di idonei poteri
(il “Venditore”)
e
XXXXXX: società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di ………, con sede legale
in ………., via ………… n. x, capitale sociale Euro ……………., interamente versato, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……. xxxxxxxxxx, rappresentata dal
Presidente ………….. , munito dei necessari poteri
(l’Acquirente)
Ciascuna società denominata singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.
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PREMESSE
1.
PREMESSE
Il contratto contiene spesso alcune premesse che richiamano i punti salienti che hanno caratterizzato
la negoziazione, le aspettative delle parti ed i motivi che spingono le parti al perfezionamento
dell’accordo.
A volte la premessa è utile a richiamare fasi precedenti delle trattative, e il collegamento dell’ accordo
con altri contratti conclusi
Si utilizza di solito una clausola che indica espressamente la premessa quale parte integrante e
sostanziale del contratto, rendendola parte del contratto stesso.
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PARTI ED OGGETTO DEL CONTRATTO
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Venditore cede e vende all’Acquirente che accetta ed acquista la partecipazione rappresentativa del
xx% del capitale sociale della Società, sottoscritto e versato di € …………….. (“ la Partecipazione”), al
prezzo di ……………. euro (il “Prezzo”)
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
Il Venditore dichiara e garantisce all’Acquirente con riferimento alla data di stipula del presente
Accordo e alla Data di Efficacia quanto segue:
(A) Capacità
1) Il Venditore è una società costituita ed esistente secondo le leggi italiane ed ha il potere di stipulare
il presente Accordo e di adempiere le obbligazioni nel medesimo contenute.
2) La stipula del presente Accordo è stata deliberata dai competenti organi sociali e lo stesso viene
sottoscritto da un rappresentante debitamente autorizzato dal Venditore.
3) L’esecuzione del presente Accordo non costituisce violazione di alcun atto, contratto od
obbligazione cui il Venditore sia soggetto.
4) Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente Accordo sono vere ed accurate alla data di
stipula e saranno vere ed accurate alla data di esecuzione dell’accordo (“Data di Efficacia”).
5) Il Venditore dichiara di non trovarsi in stato di insolvenza e di non essere soggetto ad alcuna
procedura fallimentare o concorsuale e, per quanto a propria conoscenza, tali procedure non sono
in procinto di essere avviate nei confronti di quest’ultimo.
16
LEGAL OPINION 1/2
(nel caso in cui il Venditore sia un soggetto di nazionalità straniera)
Il sottoscritto ha agito come consulente legale del Venditore, in relazione alla stipula ed esecuzione
dell’Accordo tra il Venditore e l’Acquirente.
E’ stata esaminata la copia dell’Accordo, così come l’originale e ulteriori copie fotostatiche dei
documenti aziendali del Venditore e della Società che sono stati ritenuti rilevanti ai fini della redazione
della presente parere: lo Statuto Sociale, il Certificato Camerale di vigenza del Venditore della Società,
le delibere del Consiglio di Amministrazione del ……………...
Sulla base di quanto sopra esposto e in considerazione di quanto stabilito in calce alla presente lettera,
dichiaro che:
-
-
Il Venditore è una società validamente costituita in conformità alla legge italiana;
Il Venditore ha il potere di stipulare il presente Accordo e di adempiere le obbligazioni nel medesimo
contenute
Non risultano procedimenti pendenti dovuti a liquidazione, insolvenza, procedure fallimentari.
La stipula del presente Accordo è stata deliberata dai competenti organi societari e lo stesso viene
sottoscritto da un rappresentante debitamente autorizzato dal Venditore.
Non è richiesta alcuna autorizzazione, licenza, da parte di enti governativi o autorità con riferimento
alla data di stipula del presente Accordo o per l’esecuzione degli obblighi del Venditore, fatto salvo
per l’autorizzazione Antitrust
Le opinioni ivi espresse sono qualificate come segue:
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LEGAL OPINION 2/2




l’esecuzione dell’Accordo nonché le obbligazioni ivi previste, possano essere pregiudicate da
una procedura fallimentare o di insolvenza, o da qualsiasi altro tipo di moratoria che coinvolga i
diritti dei creditori secondo la legge applicabile alla Società o al Venditore.
le opinioni espresse in questa lettera si riferiscono esclusivamente alle leggi vigenti in ….. e
nessun parere è espresso con riferimento alle leggi vigenti in altre giurisdizioni.
le opinioni espresse in questa lettera sono fornite esclusivamente a vantaggio dell’Acquirente e
non possono essere utilizzate da altro soggetto, senza il preventivo consenso scritto dello
scrivente.
Il presente parere è stato formulato alla data sotto riportata e non viene a tal fine assunto alcun
obbligo in merito a modifiche di qualsiasi natura (legislativa e/o regolamentare) successive alla
predetta data.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
(B) Conformità
1)
La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo non viola i termini e le condizioni
contrattuali di altri contratti o accordi di cui il Venditore è parte, né il presente Accordo risulta in
violazione di legge o di eventuali controversie giudiziali o arbitrali in cui il Venditore è coinvolto.
2) Il Venditore dichiara che, ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, non è richiesta alcuna
autorizzazione e/o approvazione da pubbliche Autorità o altri soggetti di diritto pubblico, fatta
eccezione per l’autorizzazione antitrust.
3)
Per quanto a propria conoscenza, il Venditore dichiara che non risulta pendente alcun giudizio o
provvedimento di organi giudiziari o pubbliche Autorità, che possa pregiudicare l’esecuzione del
presente Accordo.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
(C) Conformità a normative specifiche
1)Il Venditore si dichiara e garantisce che l’esercizio dell’attività, della Società è conforme alla normativa
vigente in materia di tutela ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni), alla
normativa sulle emissioni alle disposizioni in materia di scarichi industriali, nonché allo smaltimento dei
rifiuti.
2) Il Venditore dichiara di aver adottato un adeguato modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.
Lgs. n. 231 del 2001 e di non aver tenuto condotte che possano comportare sanzioni ai sensi del succitato
decreto da parte delle competenti autorità. [Certificato del casellario giudiziale della Società]
(D) Bilancio
1)La situazione patrimoniale di riferimento del Venditore di cui all’Allegato X è stata redatta in conformità ai
Principi Contabili e rappresenta la situazione patrimoniale alla data del [XX ……… 20XX].
2) I bilanci di esercizio del Venditore, con riferimento all’anno 20XX, nonché la situazione patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa rispondono a criteri di veridicità, accuratezza e completezza, essendo
stati redatti nel pieno rispetto della normativa di legge e fiscale vigente e rappresentano la veritiera e
corretta rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della Società, in relazione al periodo di
riferimento.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
3) Il Venditore dichiara che i debiti nonché i costi e le spese maturati e non pagati non eccedono
complessivamente (i) xx Mln € alla data di sottoscrizione del presente Accordo e (ii) xx Mln €
alla Data di Efficacia.
(E) Proprietà intellettuale
Il Venditore dichiara di non essere a conoscenza di alcuna pretesa in merito alla presunta
violazione di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.
(F) Proprietà delle azioni e garanzia per l’evizione (art.1483 cod.civ.)
Alla Data di stipula del presunto Accordo ed alla data di Efficacia, il Venditore dichiara di essere
proprietario di n. xx certificati azionari, rappresentativi della partecipazione pari al xx% del
capitale sociale sottoscritto e versato della Società. Dette azioni sono libere da pesi, oneri,
pretese, privilegi, pegni, sequestri, pignoramenti od altri vincoli che possano pregiudicare il
libero godimento della Partecipazione in oggetto.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
22
DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
(G) Dipendenti
1)
Il Venditore dichiara che non ci sono alle proprie dipendenze dipendenti effettivi, in distacco o
consulenti al di fuori di quelli espressamente menzionati nell’Allegato X.
2) Il Venditore ha sempre sostanzialmente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa applicabile
in materia previdenziale, contributiva e/o di sicurezza sociale anche ai sensi del Decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3)
Il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e dagli
accordi aziendali da esso richiamati.
4)
Nessuno dei dipendenti avrà diritto ad alcun pagamento da parte della Società per effetto del
presente Accordo.
5)
Per quanto a sua conoscenza, il Venditore non è al corrente di alcuna azione o omissione della
Società dalla quale sia derivata un’azione legale da parte dei propri dipendenti o consulenti, in
ragione di un inadempimento contrattuale o di mancato rispetto della legge in materia
previdenziale, contributiva e/o di sicurezza sociale, fatto salvo per i contenziosi citati all’Allegato
X.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
(H)
Contratti
I contratti, attivi e passivi, aventi valore superiore a XX €/anno ed elencati nell’Allegato x sono in
vigore, sono stati adempiuti in modo corretto e non vi sono violazioni o inosservanze sostanziali
relative a questi ultimi.
(I)
Passività
Non vi sono debiti e passività ulteriori rispetto alle passività iscritte alla situazione patrimoniale
aggiornata al xx xx 20xx, di cui all’Allegato X. Ogni debito, passività, minusvalenza,
sopravvenienza passiva e insussistenza di attivo, sorto prima della Data di Efficacia resterà a
carico del Venditore ancorché manifestatosi successivamente.
(K) Garanzie in favore terzi
Non vi è alcun obbligo di garanzia per obbligazioni di terzi in qualità di garante, datore di pegno o
ipoteca, patronnant, fideiussore, al …………., fatte salve quelle indicate alla voce […..[conti
d’ordine] del bilancio della Società.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
(L)
Imposte e tasse
Tutte le imposte (dirette e indirette, compresa l’IVA, e le ritenute a titolo di acconto o imposta)
e tasse che Il Venditore è tenuto a pagare sino alla Data di Efficacia o relative a qualsiasi
circostanza verificatasi sino alla Data di Efficacia (compresa qualsiasi sanzione
amministrativa nascente da violazioni di legge o ritardo nella presentazione di dichiarazioni
dei redditi), sono state versate ovvero saranno interamente e tempestivamente versate alle
rispettive date di scadenza dal Venditore. Il Venditore dichiara, inoltre, di agire nel pieno
rispetto della normativa fiscale e di non avere ricevuto alcuna ingiunzione o richiesta di
pagamento dall’Agenzia delle Entrate, fatto salvo quanto previsto all’Allegato X.
(M) Contenzioso
La Società dichiara di non essere coinvolta, né in qualità di attore né di convenuto, in alcun
giudizio pendente, azione, arbitrato o procedimento civile e/o penale o indagine di cui sia a
conoscenza, fatto salvo per i contenziosi descritti all’Allegato…..
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INDENNIZZI E RESPONSABILITA’
(J)
Indennizzi e responsabilità
1)
Fatto salvo il disposto dell’art. 1229 cod.civ. il Venditore si impegna a tenere manlevato ed
indenne l’Acquirente da ogni ed eventuale costo, onere o danno (Danno Indennizzabile),
derivante dalla non veridicità, violazione delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente Accordo,
nei termini ed alle condizioni di seguito descritti.
2)
Gli obblighi di indennizzo del Venditore diverranno esigibili solo a seguito di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi ovvero di provvedimenti ritenuti non suscettibili di contestazione per
concorde valutazione dei legali delle Parti.
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INDENNIZZI E RESPONSABILITA’
3) Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente Accordo, l’Acquirente dovrà
manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi perdita derivante dalla violazione delle
dichiarazioni e garanzie da parte dell’Acquirente ai sensi dell’articolo x.
4) Ogni richiesta di indennizzo dovrà essere comunicata per iscritto dall’Acquirente al Venditore a
pena di decadenza entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, se relativa ad
indennizzi derivanti dalla violazione delle garanzie in materia giuslavoristica, previdenziale e
fiscale. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro 60 giorni dalla Data di Efficacia del
presente Accordo, se derivante da ogni altra violazione di dichiarazioni e/o garanzie.
5)
Nessun indennizzo sarà dovuto dal Venditore all’Acquirente, decorsi 24 mesi dalla data di
Efficacia, fatto salvo per la prescrizione prevista per legge per le garanzie in materia
giuslavoristica, fiscale e previdenziale.
6) L’Acquirente comunicherà per iscritto al Venditore, a pena di decadenza, entro i predetti termini,
ogni evento che dia origine ad una richiesta di indennizzo, fornendone una descrizione specifica,
corredata della documentazione rilevante ed indicando l'ammontare richiesto;
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DEL VENDITORE
6)
Fatto salvo quanto previsto all’articolo XX [Capacità, Conformità, Garanzia per l’evizione] nessun
indennizzo sarà dovuto dal Venditore all’Acquirente sino all’importo di € …………, [De minimis] e
che non potrà superare l’ammontare complessivo di €…………… [Franchigia] Qualora l’importo
superi tale valore massimo, il Venditore dovrà indennizzare l’Acquirente solo per la parte eccedente
detto importo di € ……………...
7)
E’ espressamente escluso l’indennizzo per danni che non siano conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento.
8)
Nessun indennizzo sarà dovuto dal Venditore all’Acquirente per qualunque perdita o danno il cui
importo sia superiore ad ………… euro. [CAP]
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DELL’ACQUIRENTE
L’Acquirente dichiara e garantisce al Venditore con riferimento alla data del presente Accordo e
alla Data di Efficacia quanto segue:
(A) Capacità
1)
L’Acquirente è una società a responsabilità limitata, costituita secondo le leggi italiane ed ha il
potere di stipulare il presente Accordo e di adempiere le obbligazioni nel medesimo contenute.
2)
La stipula del presente Accordo è stata deliberata dai competenti organi sociali e lo stesso viene
sottoscritto da un rappresentante debitamente autorizzato dall’Acquirente.
3)
L’esecuzione del presente Accordo e delle operazioni dallo stesso previste non costituisce
violazione di alcun atto, contratto od obbligazione cui l’Acquirente sia soggetto.
4)
Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente Accordo sono vere ed accurate alla data di
stipula dell’accordo e saranno vere ed accurate con specifico riferimento alla data di esecuzione
dell’Accordo (“Data di Efficacia”).
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DELL’ACQUIRENTE
5)
L’Acquirente dichiara di non trovarsi in stato di insolvenza e di non essere soggetto ad alcuna
procedura fallimentare o concorsuale e, per quanto nella propria conoscenza, tali procedure non
sono in procinto di essere avviate nei confronti di quest’ultimo.
6)
L’Acquirente dispone dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle obbligazioni di pagamento
del prezzo di cui al presente Accordo.
(B)
Conformità
1)
La sottoscrizione e la conseguente esecuzione del presente Accordo non viola i termini e le
condizioni contrattuali di accordi in cui l’Acquirente è parte contrattuale, né il presente Accordo
risulta in violazione di legge o di eventuali controversie giudiziali o arbitrali in cui l’Acquirente è
coinvolto.
2)
L’Acquirente dichiara che, ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, non è richiesta alcuna
autorizzazione e/o approvazione da pubbliche Autorità o altri soggetti di diritto pubblico, fatta
eccezione per l’autorizzazione Antitrust.
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DICHIARAZIONI E GARANZIE
DELL’ACQUIRENTE
3)
Per quanto a propria consapevolezza, l’Acquirente dichiara che non risulta pendente alcun
giudizio o procedimento di organi giudiziari, che possa pregiudicare l’esecuzione del presente
Accordo.
(C)
Due Diligence
L’Acquirente dichiara di avere effettuato una due diligence sulla situazione economico,
finanziaria e, fiscale, tecnica della Società nei giorni di accesso alla Data Room e di aver
visionato i documenti elencati all’Allegato X (Documenti di Due Diligence).
32
CONDIZIONI SOSPENSIVE
Le Parti si impegnano ad assicurare in buona fede l’adempimento tempestivo delle seguenti
condizioni contrattuali. Gli obblighi delle Parti (ad esclusione delle clausole su “Riservatezza” e
“Risoluzione delle controversie”) sono da ritenersi vincolanti dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo e l’efficacia dell’Accordo è sospensivamente condizionata all’avveramento delle condizioni
descritte alle lettere (A) e (B) del presente articolo.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a prestarsi la
più ampia reciproca collaborazione al fine di predisporre e presentare, nel minor tempo possibile, la
documentazione per la notifica all’Autorità antitrust nazionale (AGCM)/Commissione Europea,
dell’operazione contemplata nel presente Accordo.
(B1) Adempimenti antitrust nazionale
Qualora ai sensi dell’articolo 16 della legge n.287/90, l’AGCM approvi l’operazione contemplata nel
presente Accordo solo a condizione di dare ad essa una configurazione diversa da quella convenuta
con il presente Accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente e negozieranno in buona fede
ogni opportuna iniziativa per dare attuazione alle prescrizioni dell’AGCM, fermo restando che
ciascuna delle Parti potrà recedere dall’Accordo, senza onere alcuno, qualora l’AGCM condizioni
l’approvazione dell’operazione di cui al presente Accordo, alle dismissioni di cespiti ovvero altri oneri
a cui ciascuna delle Parti ritenesse pregiudizievole, tenuto conto di quanto previsto nel presente
Accordo.
*Soglie di fatturato per l’anno 2015 fissate a 492 milioni di euro per il fatturato totale realizzato a livello
nazionale dall'insieme delle imprese interessate (Venditore e Acquirente) e a 49 milioni di euro per il fatturato
dell'impresa acquisita. (la Società)
33
CONDIZIONI SOSPENSIVE
(B2) Adempimenti antitrust europeo
Una concentrazione è ritenuta di dimensione comunitaria (e deve pertanto essere notificata alla
Commissione europea, ai sensi dell’art.1 par.2 del Regolamento CE n.139/2004), quando:
il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a
5 miliardi di euro;
- il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese
interessate è superiore a 250 milioni di euro
-
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella
Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro.
(C)
1)
Mancato avveramento delle condizioni sospensive
Resta inteso che, ove entro la data del 31.12.20xx non si fossero avverate le condizioni indicate al
precedente articolo, le Parti concorderanno una proroga del predetto termine al fine di dare
esecuzione degli impegni previsti nel presente Accordo.
2) Qualora entro i successivi ……………. non si dovessero verificare le condizioni sospensive di cui al
presente articolo, il Contratto si intenderà consensualmente risolto.
34
ESECUZIONE
1)
L’esecuzione avrà inizio alla data concordata dalle Parti entro XX giorni dal verificarsi dell’ultima
delle condizioni sospensive di cui all’articolo……………., presso la sede di XXX in XXXXX, all’ora
che verrà concordata dalle Parti e si perfezionerà con il compimento di tutte le attività di seguito
indicate.
2)
All’esecuzione in un unico contesto:
- l’Acquirente procederà al pagamento del Prezzo, mediante accredito su C/C bancario del
Venditore;
- il Venditore effettuerà la girata autentica delle azioni rappresentative del capitale sociale in
favore dell’Acquirente;
- il Venditore consegnerà all’Acquirente le lettere di dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione
e dei componenti del Collegio sindacale da questi designati nella Società;
- l’Acquirente si impegna, a convocare entro xx giorni un’Assemblea ordinaria della Società e si
impegna a votate a favore per deliberare la rinunzia all’azione sociale di responsabilità, ai sensi
dell’articolo 2393 del codice civile, per gli Amministratori da quest’ultimo designati.
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ACCORDI PRECEDENTI
Le Parti si danno atto che il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra le Parti.
RISERVATEZZA
Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservato il contenuto del presente Accordo e
pertanto, si impegnano a non comunicare a terzi il presente Accordo e il suo contenuto salvo il
consenso scritto dell’altra Parte.
Ciascuna Parte potrà tuttavia comunicare le informazioni riguardanti la Società ove sia a ciò richiesto in
forza di disposizione di legge o di regolamento (ivi inclusi i regolamenti e le disposizioni emanati dalle
autorità di governo) ovvero di disposizioni di Autorità.
[CONSOB – ANTITRUST – BANCA D’ITALIA - AUTORITA’ GIUDIZIARIA]
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LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
1)
Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.
2)
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del
presente Accordo sarà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri dei
quali uno nominato dal Venditore e uno dall’Acquirente. I due arbitri così nominati designeranno il
terzo, quest’ultimo con funzioni di Presidente del collegio arbitrale. In difetto di accordo sulla
nomina degli arbitri, tale nomina spetterà al Presidente del Tribunale di ……., su istanza della
parte più diligente. Al Presidente del Tribunale di …….. competerà pure la nomina del Presidente
in caso di mancato accordo entro 60 giorni dalla nomina degli arbitri, con le modalità di cui
all’articolo 810 cod. proc. civ.
3)
L’arbitrato avrà sede a ……... Il Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto in
conformità agli articoli 806 e seguenti cod. proc. civ.
4)
Per qualsiasi controversia che per legge non possa essere deferita in arbitrato, così come per
qualsiasi provvedimento riservato all’autorità giudiziaria ordinaria, sarà competente in via
esclusiva il Foro di ……….
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FOCUS SU CLAUSOLA ARBITRALE INGLESE
Governing Law and Arbitration
These Agreement shall by governed by the laws of England and Wales
All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled under the
Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in
accordance with the said Rules.
(Verifica preventiva su conformità con l’art.16 “Ordine pubblico” della legge n.218/95 “Riforma del
sistema di diritto internazionale privato”).
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DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
(International Business Law)
Avv.E.Vaccari
Grazie
Avv. Eugenio Vaccari
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