Atti
— 24963 —
Parlamentart
LEGISLATURA XXIII —
l
SESSIONE —
a
Camera
DISCUSSIONI —
dei
TORNATA DEL 5 MAGGIO
Decitati
1933
DXLVL
TORNATA DI LUNEDI 5 MAGGIO 1913
PRESIDENZA
DEL
VICE-PRESIDENTE
C A R C A J S T O
Interrogazioni :
I N D I C E .
Ufficiali del t r e n o (PIATTI) :
Anniversario
della p a r t e n z a
Quarto . .
. .
.
LEONARDI-CATTOLICA, ministro
• - Pag.
24964
. . . . . .
24964
PRESIDENTE
D i s e g n i di
S P I N G A R D I , ministro
dei M i l l e d a
24964
l o g g e .(Discussione
e
coordina-
P r o v v e d i m e n t i per
CABBINI, della
Commissione
24983-95,
DÌ
FRASSO
DI
MARZO
.
.
.
.
.
.
.
24989-94
.
.
. . .
.24985-87-88-89-90-91-92-93-94
D I S : A L E A , sottosegretario
R
di
Stato.
.
.24981-86,
missione
della
24985-86-88-91-93-94-97
LIBERTINI GESUALDO
•
LUCIANI
.
LUIGI .
.
.
.
.
.
.
24999
24980-85-86-98-99
.
24979-85-87-90
.
24995-98
Provvedimenti a favore
bligatorio s i c i l i a n o
del
di
Sindacato
mutua
obnelle
miniere di zolfo
N i m , ministro
23001
PRESIDENTE
25001
z i a m e n t o su t a l u n i
capitoli
di stan-
dello
di p r e v i s i o n e d e l l a spesa del
stato
24970
toli dello stato di p r e v i s i o n e d e l l a spesa
del M i n i s t e r o d e l l ' i s t r u z i o n e p u b b l i c a
. 24974
Conversione in l e g g e del R e g i o decreto che
con
la
servizi m a r i t t i m i
società
.
. .
alla
con-
nazionale
. . .
.
Modificazioni a l l a l e g g e sul r e g i o
talassografico
italiano e altri
.
, .
di
(DELLO
24964
Stato
{R.
S.)
.
24965
S.)
•
24965
SBARBA):
di
CAPALDO, sottosegretario
Viticultori
pisani
Stato
(R.
di Stato
(R.
8.).
.
24966
.
24966
. ..
24966
( D E L L O SBARBA) :
CAPALDO, sottosegretario
C I M A T I , sottosegretario
di
di
Stato
Stato
(R.
(R.
8.)
8.)
P e r s o n a l e di c u s t o d i a dei c a n a l i d e m a n i a l i
d'irrigazione
(MOLINA) :
di
Stato
(R.S.)
.
.
24967
Porto-canale di C e s e n a t i c o :
COMANDINI
24967
D E S E T A , sottosegretario
Disordini nella R .
L U C I F E R O •.
di
Stato
. . . .
24967
U n i v e r s i t à di R o m a :
.
24968
V I C I N I , sottosegretario
MIRABELLI
di
Stato.
. . . . .
categoria
24968
(recluta24969
E . , sottosegretario
di
Stato
.
.
24969
Osservazioni e proposte t
Lavori parlamentari
.
24975
25000
25000
provvedi.
di T u n i s i a d i p r o p r i e t à dello S t a t o .
.
. 24975
. . 25000
demaniali
in uso g r a t u i t o a l c o m u n e di M a n t o v a . 250(}D
1937
La seduta comincia alle 14,5.
D E L B A L Z O , segretario, legge il proeesso verbale della seduta precedente.
(È
approvato).
Congedi.
. 24975
Vendita del locale delle regie scuole in S u s a
di locali
(R.S.) .
P e r s o n a l e delle Catte i r e a m b u l a n t i di agricoltura
i n S a r d e g n a : iscrizione
alla
C a s s a di p r e v i d e n z a (ABOZZI):
di
Comitato
menti per g l i s t u d i t a s s a l o g r a f i c i
roroga dì concessione
Stato
Ministero
dell' i s t r u z i o n e p u b b l i c a (Approvazione).
approva alcune modificazioni
di
PRESIDENTE
S P I N G A R D I , ministro.
Nuove e a g g i o r i a s s e g n a z i o n i su t a l u n i capi-
venzione
24964
D E L L O SBARBA
25000
Maggiori assegnazioni e diminuzioni
sperimentali
Assegnazione alla terza
mento militare):
assicura-
zione per g l i i n f o r t u n i sul l a v o r o
Pag.
B a c i n o del T i r s o (ABOZZI) :
C I M A T I , sottosegretario
Com-
.
Mezzogiorno
(TRAPANESE) :
24988-90-91-93-94-95-97-98-99
GIOVANELLI E D O A R D O , presidente
TURATI ,
24976
. . .
sul
C A P A L D O , sottosegretario
24976
24997, 25000
CAPECE-MINUTOLO A L F R E D O .
S.)
legge
C A P A L D O , sottosegretario
la tutela g i u r i d i c a degli
emigranti (Discussione) . . . . . . . .
(R.
della
F A L C I O N I , sottosegretario
Vigneti
mento):
ROSSI
Applicazione
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi:
per motivi di famiglia, l'onorevole Degli
Ocelli di giorni 5; per motivi di salute, l'onorevole Frugoni di giorni 10, e per ufficio
pubblico, l'onorevole Eava di giorni 3.
(Sono
conceduti).
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
— 24964 —
LA SESSIONE —
DISCUSSIONI —
Per l'anniversario
della partenza dei Mille da Oliarlo.
P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi! Prima di procedere nei nostri lavori, ricordiamo
che oggi, 5 maggio, ricorre l'anniversario
della partenza dei Mille dallo scoglio di
Quarto. Rivolgiamo il nostro pensiero memore, riconoscente e grato a Giuseppe Garibaldi ed agli altri grandi, che tanto operarono per l'Indipendenza e l'Unità della
patria. (Vivissimi e generali
applausi).
L E O N A R D I - C A T T O L I C A , ministro della
marina. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà."
L E O N A R D I - C A T T O L I C A , m i n i s t r o della
marina. I n nome del Governo mi associo
alla rievocazione che l'illustre Presidente ha
nobilmente f a t t a di una delle più gloriose
date del Risorgimento nazionale. ( Vivi applausi).
Interrogazioni.
P R E S I D E N T E .L'ordine del giorno reca
le interrogazioni.
L'onorevole ministro della guerra annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato P i a t t i ,
« per sapere se, nell'applicazione del nuovo
regolamento per l'esecuzione della legge
sull'avanzamento nel Regio esercito, intenda
adottare provvedimenti a favore degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio, specialità treno, danneggiati sia moralmente
che materialmente dal § 102 del regolamento in vigore, il quale appare in contraddizione con la legge stessa, pur essendo
i medesimi inscritti nel ruolo di anzianità
delle rispettive armi ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « Il paragrafo 1 0 2 del
'vigente regolamento sull'avanzamento stabilisce che gli ufficiali del treno, che vengono
a trovarsi in testa al ruolo degli ' ufficiali
del proprio grado e della propria arma
siano promossi solo se esistono vacanze nel
grado superiore e nella corrispondente specialità.
.« I n altre parole un tenente del treno
d'artiglieria che sia divenuto il più anziano
dei subalterni dell'arma d'artiglieria può
essere promosso solo quando si sia reso vacante un posto da capitano del treno.
« Norme analoghe vigono per le promozioni degli ufficiali di cavalleria addetti ai
depositi di allevamento cavalli, ed ai de-
Camera dei Deputati
TCTRNATA DEL 5
MAGGIORI913
positi cavalli stalloni (§ 91);,. e per le- promozioni ai vari gradi di generale (§ 99). ¥/
non si potrebbe infatti promuovere capitano comandante di batterìa un tenente'
idoneo soltanto nella specialità treno, in;
osservanza al disposto dell'articolo 1 della
legge sull'avanzamento,, secondo il quale
« nessuno può conseguire la promozione ad
« un grado se non è riconosciuto idoneo ad
« adempierne gli uffici »..
« L e disposizioni del regolamento, e la
applicazione che ne viene f a t t a dall' Amministrazione sono dunque perfettamente legali.
« In linea equitativa poi si osserva che
i tenenti del treno d'artiglieria che si affacciano alla promozione hanno 12 anni e
mezzo di spalline e quelli del genio ne hanno
10 e due mesi, mentre devono essere ancora
promossi dei tenenti di cavalleria con 14
anni e mezzo di spalline.
« In tali condizioni non può parere non
equo un lieve ritardo della promozione dei
primi.
« TI ministro
« S P I N G A U D I ».
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver
dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Trapanese, «persapere
se ad evitare pericolose agitazioni intenda richiamare il prefetto di Aquila alla rigorosa
applicazione della legge sul Mezzogiorno, specialmente nella Regione Marsicana, ove, gli
consta, che i poveri contadini non solo continuano a pagare l'imposta sui fabbricati, sui
terreni e sul bestiame, mentre per legge, presentata dallo stesso onorevole presidente del
Consiglio, avrebbero dovuto esserne esenti
fin dal 1907, ma si fa loro pagare la tassa della
Camera di commercio e di ricchezza mobile, facendo intendere che il contadino,
sol perchè conduce in affitto piccoli appezzamenti di terreno, sia un vero e proprie
commerciante ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « L'applicazioni
della legge 15 luglio 1906, n. 383, per q u a n t e
concerne le agevolazioni tributarie, coni*
quella di ogni altra disposizione legislativi
in materia d'imposte e di tasse, è di com
petenza del Ministero delle finanze.
« Non mi è quindi possibile dare alcuni
risposta in merito all'azione del prefetto d
Aquila per l'applicazione dei tributi ii
quella provincia in relazione alla citati
legge.
Atti Parlamentari
— 24965 —
LEGISLATURA X X I I I —
l
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
« Rientra poi nella competenza del Miistero d'agricoltura, industria e commercio
ini questione concernente la tassa per la
amera di commercio.
« II sottosegretario
di /Stato
«
FALCIONI
».
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre.rio di Stato per l'agricoltura, industria
commercio annuncia di aver dato rispoa scritta alla interrogazione presentata dal
sputato Abozzi, « per sapere quali provvementi siano stati adottati o sieno p.er
lottarsi relativamente all'istanza della Delazione provinciale di Sassari perchè lo
udio del bacino del Tirso sia contemponeo a quello del bacino del Coghinas, in
odo da tutelare equamente gì' interessi
ille due provincie della Sardegna ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « Per studiare le
mplesse questioni concernenti la concess e e la esecuzione dei bacini di irriga3ne della Sardegna, il Ministero di agriltura, d'accordo con quello dei lavori pubici nominò apposita Commissione.
« A tale Commissione fu sottoposto ane un progetto a firma di certo ingegnere
•averso per la costruzione di un serbatoio
1. Coghinas.
« Ma detto progetto, quantunque di larga
issima, nulla prevede circa la irrigazione
le opere necessarie ; ond'è che, essendo
completo e non accompagnato da adatto
ano finanziario, la Commissione ha dotto, per ora, lasciare in disparte il Coghis e limitare le sue proposte concrete al
eino del Tirso pel quale fu presentato
ogetto di massima completo con piano
anziano.
« La questione del Coghinas non fu abb o n a t a ma sarà ripresa in esame appena
Ministero, come pel Tirso, verrà messo in
ssesso di un progetto completo.
<( La somma stanziata nella legge 10 noinbre 1907, n. 884 (testo unico) per la S arèna e destinata all'esecuzione del bacino
' ^°ghinas, rimane quindi integra per
°garla, appena sia possibile, all'attua) n e di opere che rispondano interamente
0 scopo.
« Il sottosegretario
« GAP ALDO
di Stato
».
^ R E S I D È N T E . LO stesso onorevole sot^gretario di Stato per l'agricoltura, inna e commercio annuncia di aver dato
a scritta alla interrogazione presen-
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 5
SiAGG;0
1913
tata dal deputato Dello Sbarba, « per conoscere il perchè non intenda concedere ai
Consorzi di difesa contro la fillossera, conforme anche gli articoli 25 del testo unico
delle leggi 6 giugno 1901 e 7 luglio 1907, il
legno nella qualità necessaria per l'impianto
o l'ampliamento dei vivai di viti madri americane e per l'impianto di vigneti sperimentali ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « L'articolo 25 del
testo unico delle leggi 6 giugno 1901 e 7 luglio 1907 dispone che ai vivai di viti resistenti alla fillossera, che vengono istituiti
dai Consorzi, secondo le norme tecniche
approvate, lo Stato debba fornire gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.
« Tale disposizione è stata sempre osservata dal Ministero il quale (permettendolo la disponibilità del legno) provvide
anche alla concessione gratuita del materiale necessario per lo impianto dei vigneti
sperimentali e per la ricostituzione delle
vigne dei privati.
« Ogni Consorzio, perciò, ha avuto, finora, materiale assai più abbondante di
quello dovuto per legge.
« Forse l'onorevole Dello Sbarba lamenta
che non si sia potuto sempre corrispondere
interamente ai Consorzi talee degli ibridi
desiderati.
« I n tal caso bisogna tener presente che
le viti americane sono sempre oggetto di
studio e di esperimento e che mentre in
alcuni anni ed in alcuni territori certe varietà sono, se non scartate, o poste in seconda linea perchè dimostratesi non del tutto
adatte alle condizioni del terreno, altre di
nuova selezione vengono introdotte sul mercato e raccomandate ai viticultor! alle volte
anche prima che siano state sufficientemente
sperimentate.
« D'altra parte il rapido diffondersi della
fillossera in Italia e la costituzione di|numerosi Consorzi ha accresciuto d'un tratto
le domande di viti americane in misura
notevole.
« jSTE deriva che lo Stato non può sempre essere in grado di distribuire t u t t e le
varietà nella proporzione desiderata.
« Supplisce, però, mandando in compenso
varietà affini e che possiedono quasi gli
stessi pregi di quelle richieste.
« Nulla viene trascurato per sodisfare
le domande dei Consorzi e lo dimostra anche il fatto che qualora non bastino i vivai
governativi si ricorre agli acquisti all'estero
non sempre però con la fortuna desiderata.
Atti
— 24966 —
Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
l a SESSIONE —
« I n f a t t i a n c h e n e l l ' i n v e r n o decorso n o n
f u possibile t r o v a r e in F r a n c i a gli ibridi d i
Berlandieri e d i ' R i p a r i a X Rupestris (vitigni f r a i più ricercati nel c o r r e n t e anno)
nella q u a n t i t à necessaria. •
« E doveroso però rilevare che alla sollecitudine del Ministero non corrisponde
s e m p r e quella dei Consorzi. Se tali istituzioni avessero a m p l i a t i i propri v i g n e t i di
• p i a n t e m a d r i in proporzione del m a t e r i a l e
a d essi concesso in questi u l t i m i anni, si
t r o v e r e b b e r o ora nelle condizioni di n o n
a v e r e più bisogno dell'aiuto del Ministero
per sodisfare le d o m a n d e dei viticoltori
consorziati.
« Il sottosegretario di Stato
« C A P A L D O ».
P R E S I D E N T E . Lo stesso o n o r e v o l e sotto ségretario di S t a t o per l ' a g r i c o l t u r a , industria e commercio a n n u n z i a di aver d a t o
risposta scritta alla i n t e r r o g a z i o n e present a t a dal d e p u t a t o Abozzi « per conoscere
le ragioni per le quali non si è p r o v v e d u t o
alla inscrizione alla Cassa nazionale di p r e s i d e n z a del d i r e t t o r e , degli a s p i r a n t i e dei
sorveglianti esperti delle C a t t e d r e a m b u l a n t i di agricoltura della S a r d e g n a , in esecuzione dell'articolo 31 del r e g o l a m e n t o c h e
disciplina la legge speciale per la S a r d e g n a ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « P e r disposizione
di regolamento compete al personale delle
Regie c a t t e d r e a m b u l a n t i di agricoltura in
Sardegna, come a quello della Basilicata e
della Calabria, la iscrizione alla Cassa n a zionale di p r e v i d e n z a , r a m o « R e n d i t e p o polari vitalizie ».
« Le leggi rispettive, però, n o n ne avev a n o d a t o i mezzi finanziari. Ciò spiega le
difficoltà ed il r i t a r d o c o n s e g u e n t e per l'iscrizione del personale o n d ' è p a r o l a .
« Di concerto con l ' I s t i t u t o nazionale di
assicurazioni si s t a n n o f a c e n d o s t u d i per
d a r e luogo a d u n ' a d a t t a f o r m a di previdenza, t a n t o pel personale delle C a t t e d r e
provinciali, q u a n t o p e r quello delle Catt e d r e g o v e r n a t i v e anzidette; con l ' i n t e n zione di modificare, in conseguenza, il disegno di legge che f u già p r e s e n t a t o dal
.ministro del t e m p o , onorevole Raineri, alla
Camera dei d e p u t a t i (e che, su a l t r e basi,
r i g u a r d a v a solo le C a t t e d r e a u t o n o m e ) .
« All'uopo, con circolare del 5 aprile scorso, si chiesero al personale delle C a t t e d r e
g o v e r n a t i v e le occorrenti notizie s t a t i s t i c h e
per comunicarle a l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e delle
assicurazioni.
« II sottosegretario di Stato
« C A P A L D O ».
Camera
dei
Deputati
DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 9 1 3
"
P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot
tosegretario di S t a t o per l'agricoltura, in
d u s t r i a e commercio e l'onorevole sottose
g r e t a r i o di S t a t o per le finanze annun
ciano di aver d a t o , ciascuno, risposta scritt
alla interrogazione p r e s e n t a t a dal d e p u t a i
Dello S b a r b a , « per sapere se non intendane
i n t e r v e n i r e con q u a l c h e efficace opportuni
p r o v v e d i m e n t o in soccorso dei piccoli viti
cultori, specie della p r o v i n c i a di Pisa, gra
v e m e n t e ed i r r i m e d i a b i l m e n t e colpiti dall
ultime b r i n a t e ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « I l Ministero d
agricoltura, nel caso specifico di danni can
sati alle viti dalle b r i n a t e , non ha modo d
intervenire d i r e t t a m e n t e .
« R i n c r e s c e v o l m e n t e esso non è in gra ri
di concedere a i u t i finanziari, poiché ne
proprio bilancio non h a v v i un capitolo su
quale p r e l e v a r e i f o n d i necessari.
« Il sottosegretario
« CAPALDO
di Stato
».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « L a p e r d i t a de
p r o d o t t i agrari d e r i v a n t e d a i n f o r t u n i at
mosferici o da a l t r i disastri che distruggon
in t u t t o o in p a r t e il r a c c o l t o senza estiri
guere la p o t e n z i a l i t à p r o d u t t i v a del tei
reno, non in t u t t i i c o m p a r t i m e n t i catastai
del Regno dà luogo a moderazione dell'in:
p o s t a prediale.
« Godono i n f a t t i di t a l e beneficio i coni
p a r t i m e n t i censuari ligure, piemontese, pai
mense, n a p o l e t a n o , siciliano e sardo, meri
t r e ne r e s t a n o esenti il lombardo-veneti
il toscano, T ex-Pontificio e le provinci
nelle quali è già a t t u a t o il n u o v o cataste
« Ciò d i p e n d e dal f a t t o che in quest
u l t i m e località, a l l ' i m p i a n t o del cataste
l'estimo v e n n e fissato al n e t t o di u n a quot
c o n c e r n e n t e le e v e n t u a l i p e r d i t e per infoi
t u n i , m e n t r e nelle altre t a l e detrazione noi
v e n n e eseguita. D u e sistemi, come vedes:
diversi nella f o r m a , m a e q u i v a l e n t i f r a tornella sostanza. Coll'uno l'imposta afferent
la r e n d i t a a n d a t a p e r d u t a si sgrava neg
anni nei quali gli i n f o r t u n i si verificane
coli'altro il c o n t r i b u e n t e viene a p a g a r e ar
n u a l m e n t e u n a c e r t a q u o t a in meno in con
t e m p l a z i o n e degli e v e n t u a l i i n f o r t u n i . ^
« Ciò premesso, poiché la provincia <j
Pisa fa p a r t e del c o m p a r t i m e n t o catastai
toscano, nessun p r o v v e d i m e n t o tributario
possibile a d o t t a r e a f a y o r e dei proprietà,
di vigneti colà d a n n e g g i a t i dalla brina.
• « Il sottosegretario
« CIMATI
di Stato
».
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
— 24967 —
Camera dei Deputai*
1 ' SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 9 1 3
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di
aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dai deputati Molina e
Leonardi « per sapere se sia vero che, malgrado le replicate assicurazioni date, abbia
sospeso gli studi e relative proposte al
Parlamento per la sistemazione del personale di custodia dei canali demaniali
di irrigazione, e se non creda essere doveroso ed urgente provvedere affinchè :
1° sia esteso ai guardiani lo stipendio
minimo assegnato a tutte le categorie di
subalterni dello Stato ; 2° siano pareggiati
per lo stipendio i custodi agli ufficiali
idraulici ; 3° siano i capi custodi equiparati agli ufficiali d'ordine od agli applicati delle Amministrazioni dello Stato ».
R I S P O S T A S C R I T T A . — « Il Ministero è
profondamente convinto della necessità di
migliorare le condizioni economiche tanto
del personale di custodia dei Canali demaniali di irrigazione, quanto di quello elei
Tratturi di Puglia.
« A tal fine già sono in corso studi e
proposte, nella cui elaborazione si vedrà
di tenere il possibile conto dei criteri indicati dagli onorevoli interroganti, compatibilmente con le particolari attribuzioni affidate alle mentovate categorie di agenti
subalterni.
« In questo senso è fermo intendimento
dell'onorevole ministro di presentare alla
Camera un progetto organico, quanto più
presto sarà possibile.
« Il sottosegretario di Stato
« C I M A T I ».
P R E S I D E N T E . La prima interrogazione
inscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Macaggi al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per conoscere
quanto vi sia di vero nelle notizie di una lunga inchiesta sulla Questura di Genova e circa
risultati della stessa, in seguito alla quale
si sarebbero presi e starebbero per prendersi
gravi provvedimenti »..
* on essendo presente l'onorevole Ma® ggi, questa interrogazione s'intende ritirata.
^ gue l'interrogazione dell'onorevole Comandini, al ministro dei lavori pubblici,
«intorno all'abbandono in cui viene lasciato il porto-canale di Cesenatico, ridotto
^
di quasi inofficiosità ».
, onorevole sottosegretario di Stato per
avori pubblici ha facoltà di rispondere.
1
T
a
e
m
1
a t o
DE SETA, sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. I lamenti dell'onorevole Comandi ni sono fondati, ma non completamente.
Infatti si sono verificati di recente alla
imboccatura del porto-canale di Cesenatico
alcuni interrimenti, ma dalle informazioni
assunte dal Ministero presso l'ufficio del
Genio civile di Forlì è risultato che sono
di entità limitata e non costituiscono grave
impedimento al normale traffico marittimo
di quello scalo.
D'altronde l'incostanza del tempo fa
temere con ragione che se si proceda ora
alle escavazioni, gli interrimenti non tarderebbero a riprodursi.
Mi propongo in ogni modo di richiamare
l'attenzione dell'ingegnere capo del Genio
civile di Forlì sugli inconvenienti che l'onorevole Comandini deplora, perchè non appena sia giunto il momento favorevole si
proceda ai necessari lavori di escavazione.
P B E S I D E N T E . L'onorevole Comandini
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
COMANDINI. Debbo dichiararmi parzialmente sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato; e dico
parzialmente, perchè prendo atto delle promesse di interessamento fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato per far sì che
gli inconvenienti che si verificano a Cesenatico siano prontamente rimossi.
Non avrei presentato questa interrogazione se non avessi visto riuscire vane tutte
le pratiche fatte a questo scopo. Non sono
abituato a salire frequentemente le scale
dei Ministeri; ad ogni modo mi detti cura
di recarmi alcune settimane addietro 'alla
Divisione speciale che si occupa dei porti
e canali, e ne ottenni promessa di un^interessamento sollecito; ma, alla promessa si è
mancato, o da parte dell'Ufficio locale del
Genio civile non si è dato corso alle sollecitazioni del Ministero.
Sono mesi e mesi che il comune fdi Cesenatico, la Prefettura e la Sottoprefettura
rivolgono istanze e preghiere al capo del
Genio civile della provincia perchè provveda a rimuovere lo stato di inofficiosità
del porto di Cesenatico; e a rimuoverlo basterebbe l'invio di una draga. Questa fu
bensì mandata nei mesi passati nel portocanale di Cesenatico, ma vi rimase completamente inattiva, e di lì fu poi mandata al
porto vicino di Cervia per eseguirvi delle
escavazioni, quando l'entrata del porto di
Cesenatico era già completamente ostruita.
1
Affi Parlamentari
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DISCISSIONI —
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
t r e t t a n t o tempo q u a n t o è s t a t o quello de]
È necessario quindi che il Ministero dei
interruzione; e che, in caso di chiusura pr
lavori pubblici a v v e r t a l'ingegnere capo del
lungata, sia soppressala sessione estiva dej
Genio civile di F o r l ì di essere più sollecito
esami.
e più c u r a n t e degli interessi della p r o v i n cia di Forlì, perchè, malgrado le sollecita Auguriamoci di . non dover applica
zioni non solo del comune, ma anche della
queste decisioni : ma esse s t a n n o a gara
s o t t o p r e f e t t u r a e della p r e f e t t u r a , quel funtire che la serietà e la t r a n q u i l l i t à deg
zionario non ha t r o v a t o che un giorno solo
' studi saranno m a n t e n u t e , per far sì che
per recarsi a Cesenatico. Vi è stato dal 12
scuola sia e r i m a n g a luogo sacro alla istr
al 13 !
zione e alla educazione dei giovani, e n(
Ora, senza voler ascrivere ciò a m a l v o si t r a m u t i in palestra di facili ed inconsul
lere del funzionario, il quale forse sarà in
dimostrazioni, d e g e n e r a n t i in a t t i di vi
condizione di salate non buona, credo che
lenza e di vandalismo. Custodi gelosi del
non sia lecito lasciare un porto in c o n d i piena, intera, i l l i m i t a t a l i b e r t à di opinioi
zione da non poter servire agli interessi del
non possiamo permettere che la loro manif
paese e della regione, quando paese e re stazione t r a s c e n d a a violènze incivili che c
gione pagano somme non indifferenti per
, fendono la dignità della scuola ( Vive a
avere il porto-canale in istato di officiosità.
provazioni).
,
P r e g o p e r t a n t o l'onorevole s o t t o s e g r e t a P R E S I D E N T E . L ' onorevole Lucife:
rio di S t a t o di interessarsi d a v v e r o a questò
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatta
problema.
L U C I F E R O . Comincio col prendere at
P R E S I D E N T E . Segue l ' i n t e r r o g a z i o n e
della affermazione 'che la t r a n q u i l l i t à è to
dell'onorevole Lucifero al ministro della
n a t a nelle U n i v e r s i t à ; e m'associo a 11'a"
istruzione pubblica « sopra i disordini che
gurio che i} sottosegretario ha espress
hanno interrotto il regolare corso degli
che simili t u r b a m e n t i non a b b i a n o ad av
studi nella R e g i a Università di R o m a ».
più luogo in avvenire.
L'onorevole sottosegretario di S t a t o per
Ma non è per le cagioni che hanno moSi
la pubblica istruzione ha f a c o l t à di risponquesti t u r b a m e n t i , che io ho rivolto inte
dere.
rogazione al m i n i s t r o ; è perchè le più n
V I C I N I , sottosegretario
di Stato per Vistrubili cause, quelle che m u o v o n o più nobi
zione pubblica.
Recentemente taluni stumente l'animo dei giovani, v e n g o n o ad e
denti hanno turbato con dimostrazioni il
sere guastate, quando si risolvono in at
corso regolare delle lezioni nella U n i v e r vandalici che non hanno nulla di cornili
sità di R o m a . I disordini che hanno a c col nobile pensiero che li mosse.
compagnato quelle manifestazioni, sono s t a t i
Questo desidererei v i v a m e n t e che a po<
già deplorati in questa Camera autorea poco esulasse dai c o s t u m i della nost]
v o l m e n t e , discutendosi interrogazioni sui
gioventù. Che le cause che ad essa sen
f a t t i che diedero pretesto alle d i m o s t r a brano alte, la scuotano, l'animino ancl
zioni studentesche. E sono stati con grande
eccessivamente, qualche v o l t a può esse:
misura, con precisione di parola, con perperdonabile; ma che questo eccesso debl
fetto equilibrio e senso di proporzione (che
esplicarsi nell'impedire ai professori di f;
sono le doti precipue degli uomini politici)
lezione, nel rompere le panche e nel fraca
soprattutto deplorati dal mio collega ed
sare i v e t r i , ( A p p r o v a z i o n i ) in verità,
amico onorevole F a l c i o n i . F o r t u n a t a m e n t e
far cosa che abbassa ogni n o b i l t à di caus
ora il vento si t a c e e si ha la più completa
ed ogni dignità di scuola. ( A p p r o v a z i o n i
tranquillità e la massima serietà negli studi.
E d appunto affinchè gli scopi, quanc
Ne prendiamo a t t o con piacere. Ma ad ogni
sono a l t i e nobili, restino tali, desidero ci
modo, se il pensiero che ha mosso l'onola nostra gioventù questo comprenda ed
revole Lucifero è quello di assicurarsi che
simili disordini non si a b b a n d o n i . (Vive a]
il Governo sia ben fermo nel m a n t e n ° r e la
pr ovazioni).
disciplina e l'ordine negli studi, egli può
P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazioi
essere sodisfatto : a n c h e di recente il Condegli onorevoli Dello S b a r b a , F r a c c a c r e t .
siglio dei ministri, confermando già quanto
B o c c o n i , Viazzi, al ministro della guerr;
con fermezza il ministro della pubblica
« per sapere se non i n t e n d a provvedere a
istruzione fece in altre occasioni, ha stabifinché la disposizione c o n t e n u t a nell'art
lito, che verificandosi la interruzione dei
colo 73 della legge 24 dicembre 1911 sul r
corsi universitari per disordini o scioperi,
c l u t a m e n t o militare debba interpretarsi
il periodo delle lezioni sia p r o t r a t t o di al- I a l t r i m e n t i essere modificato nel senso ci
4 Ut Parlamentari
LEGISLATURA XXIII ~ —
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SESSIONE
itutti gli a v e n t i diritto possano utilmente
beneficiarne anefhe-se, entro l'anno dal giorno
in cui si verifica la richiesta modificazione
di famiglia, non avanzarono domanda di assegnazione alla 3 a c a t e g o r i a ; t e n u t o pregente che solo i più umili, perchè più ignari
,(e perciò appunto più bisognosi di assistenza)
sono coloro i quali, e non per propria colpa,
incorrono in t a l e decadenza ».
L'onorevole sottosegretario di S t a t o per
la guerra ha facoltà di rispondere.
MIRABELLI ERNESTO,
sottosegretario
M Stato per la guerra. L a legge del 1907 prescrive il termine d'un anno per far valere
il diritto al passaggio alla seconda od alla
terza categoria, dopo la chiusura della l e v a .
A parte la questione generale giuridica sulla
prescrizione, sta in f a t t o che conviene disciplinare queste domande del passaggio alla
seconda od alia terza categoria ; altrimenti
-s'avrebbe un affollamento grandissimo di
domande f a t t e da coloro che, pur avendo
(diritto di passare alla seconda od alla terza
•categoria, non l'hanno f a t t o valere in tempo
utile. E quest'affollamento s'avrebbe in occasione della chiamata delle classi. O r a il
.collega Dello S b a r b a capirà che, in un momento importantissimo, come quello della
mobilitazione, s'avrebbe un lavoro enorme
che porterebbe confusione, quando questa
è da evitare assolutamente.
Ma, se il Ministero della guerra, di f r o n t e
a disposizione di legge, non può prendere
provvedimenti a favore di coloro che trascurarono di far valere questo loro diritto,
ha però sempre, caso per caso, provveduto
ai casi pietosi, interessandosi a vedere ed a
provvedere qualora qualche domanda di passaggio alla seconda o terza categoria non
fosse stata f a t t a per ragioni di forza maggiore.
Il Ministero seguiterà su questa via, provvedendo a. t u t t i i casi che gli verranno f a t t i
noti dagli interessati, o direttamente od a
mezzo delle autorità comunali.
Posso dire di più che, visto il ripetersi
di tanti casi, il Ministero studia il modo di
Potere permanentemente evitare l'inconveniente a cui ha alluso, con la sua interrogazione, l'onorevole Delio S b a r b a . Spero
che egli, dopo queste dichiarazioni, possa
dirsi sodisfatto.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Dello Sbarba» ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
D E L L O S B A R B A . Ringrazio l'onorevole
sottosegretario di S t a t o per la guerra della
sua risposta- che io non poteva a s p e t t a r m i
-—
DISCUSSIONI —
Camera dei
TORNATA DEL 5 MAGGIO
Deputati
1913
diversa, d a t a l a evidente giustizia della mia
interrogazione.
L e sue dichiarazioni valgono a tranquillizzarmi non t a n t o per quella larghezza
d'interpretazione che in confronto di casi
pietosissimi il Governo assicura di avere
a d o t t a t a , quanto e sopra t u t t o per la promessa, che è implicita nella sua risposta, di
evitarne la ripetizione in avvenire, mediant e una riforma dell'articolo 73 della legge
sul reclutamento dell'esercito, della quale
par abbia già impreso lo studio. Non credo
però inutile di esporre brevissimamente alla
Camera la causa dei l a m e n t a t i inconvenienti
ed il modo come si potrebbe, a mio parere,
porvi rimedio.
L'articolo 73 della legge sul reclutamento
dispone che il militare che non a b b i a procurato ad un fratello consanguineo l'assegnazione alla 2 a categoria e che, posteriormente alla chiusura della leva nella quale
fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della sua famiglia,
venga a trovarsi in alcuna delle condizioni
per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2 a o alla 3 a categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio all'una o all'altra categoria.
Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui
si è verificata la modificazione della composizione della famiglia.
Ora nella pratica avviene che la maggior parte degli aventi diritto a questo passaggio di categorie non può usufruire del
beneficio, perchè, ignara della procedura fissata dalla legge, non ha p r o d o t t o nel termine utile, la prova della m u t a t a composizione di famiglia. Anzi recentemente, in occasione del richiamo di classi sotto le armi,
si verificarono inconvenienti di eccezionale
gravità, episodi dolorosissimi, che il ministro
della guerra ha mostrato di non ignorare e
che si risolverono in vere e proprie sciagure
domestiche per numerose famiglie di lavor a t o r i specie delle campagne.
I o potrei narrare alla Camera casi di
vecchi genitori, di fanciulli, di spose in
stato d ' a v a n z a t a gravidanza, improvvisamente privati dell'unico sostegno loro a
cui dovè soccorrere la carità cittadina.
È tollerabile t u t t o questo I Evidentemente no. L a disposizione dell'articolo 73
non può essere un terno al lotto; esso ha un
fine d'ordine sociale, non crea un privilegio,
non stabilisce una condizione di favore, ma
mira a restituire la eguaglianza di ciascun
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
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l
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SESSIONE —
DISCUSSIONI —
cittadino di fronte ai gravami del servizio
militare.
Occorre quindi, onorevole sottosegretario
per la guerra, provvedere senza indugio
a togliere questo termine di decadenza, che
rende frustraneo il benefìcio provvidamente
sancito nell'articolo 73 della legge sul reclutamento.
Voi ci avete detto testé che esso fu imposto dalla considerazione di evitare, per
una suprema ragione di convenienza disciplinare, improvvisi turbamenti quali si
verificherebbero se all'atto della chiamata
di una classe tutti quelli che avevano diritto al passaggio di categoria e questo diritto non avevano f a t t o valere, dovessero
farlo presente in un momento importantissimo, quale è quello della mobilitazione.
Rispondo, modificate la legge; stabilite
espressamente l'obbligo negìi uffici di anagrafe di provvedere essi, previo avviso all'interessato del diritto che gli compete,
a dare la prova, volta per volta delle mut a t e condizioni di famiglia, ed avrete non
solo ovviato il gravissimo inconveniente,
ma reso anche più semplice, più agile, più
pronto nell'interesse stesso dell'esercito, l'ordinamento di t u t t e le variazioni che avvengono nella forza disponibile.
D'altronde sono proprio gli umili, i
più ignari, i più disgraziati coloro che
restarono vittime della decadenza comminata dall'articolo 73, coloro appunto,
giova ripeterlo, che più di ogni altro avevevano diritto ad aspettarsi la protezione
della legge.
E t u t t a questa povera gente sbalzata
improvvisamente dal duro travaglio quotidiano, sotto il peso delle armi, allorquando
si accorge che le si nega un beneficio che
altri invece, trovandosi in identiche condizioni di famiglia, ha goduto, si irrita e non
intende, non può intendere che ciò sia per
una sottigliezza procedurale, per una decadenza di termini, della quale nessuno la
fece avvertita. Allora impreca contro la
legge tirannica, si affonda sempre più nel
sospetto, nel convincimento che per i più
piccoli la legge non tesse che agguati, si
proclama vittima di una iniquità esosa e
voluta, ed alimenta nel profondo il rancore, la repugnanza, la collera contro le
leggi e contro gl'istituti.
L'onorevole Mirabelli t u t t o questo intende meglio che io non dica, e perciò mi
auguro che i fatti seguano presto alle promesse, e venga sollecitamente presentata la
invocata modificazione dell'articolo 73.
Camera dei Deyutalt
TORNATA DEL 5 MAGGIO
1913
P R E S I D E N T E . Sono cosi esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorni
di oggi.
Approvazione del disegno di legge: Maggiori
assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su
taluni capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per l'esercizio finanziario 1912-13.
k
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Maggiori
assegnazioni e diminuzioni di stanziamento
su taluni capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica
istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13.
Se ne dia lettura.
D E L BALZO, segretario, legge: (Vedi
Stampato, n. 1332-A).
P R E S I D E N T E . La discussione generale
è aperta su questo disegno di legge.
Nessuno chiedendo di parlare, passiamo
alla discussione degli articoli:
Art. 1.
« Sono approvate le maggiori assegnazioni
di lire 622,428.80 e le diminuzioni di stanziamenti per ugual somma sui capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella
annessa alla presente legge ».
Si dia lettura della tabella annessa a
questo articolo 1°.
D E L BALZO, segretario, legge:
Maggiori assegnazioni da inscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 19)2-913.
Capitolo 3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi n a t u r a al personale dell' Amministrazione centrale e provinciale anche
dipendente da altri Ministeri - R e t r i b u z i o n i
al personale straordinario temporaneamente
assunto presso 1' Amministrazione centrale
con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, lire 130,500.
Capitolo
Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle
sedute - Indennità al consulente legale di
cui agli a r t i c o l i 23 e 27 della legge Casati
del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti
— 24971 —
Atti Parlamentari
LEGISLATURA X X I I I
—
I a SESSIONE —
DISCUSSIONI —
sciplinari avanti alla Sezione della Giunta
1 Consiglio superiore per le scuole medie
norma dell'art. 148 del regolamento 3 ago3 3908, n. 623, lire 31,000.
Capitolo 7. Ministero - Spese di illumizione e riscaldamento dei locali - Acquisto
manutenzione di mobili - Altre spese , di
Scio e di rappresentanza, lire 56,300.
Capitolo 9. Ministero - Spese di manuazione ed a d a t t a m e n t o di locali dell'Amnistrazione centrale, lire 2,000.
Capitolo, 12. Sussidi ad impiegati ed inseanti invalidi, già appartenenti alPAmmistrazione dell'istruzione pubblica e loro
miglie, lire 5,000.
Capitolo 13. Sussidi ad impiegati ed inc a n t i in a t t i v i t à di servizio ed aiuti al
rsonale di prima nomina, lire 10,000.
Capitolo 17. I n d e n n i t à ai membri delle
»mmissioni o Giunte permanenti e tempranee per le quali non esistono stanziaenti speciali nel bilancio - Indennità ai
mponenti le Commissioni per le nomine e
omozionidel personale dipendente dal Mistero ed alle Commissioni per concorsi ad
segni, a posti gratuiti in I s t i t u t i d'eduzione, a posti di studio e di perfezionaento - Indennità e compensi per incarichi
versi di qualsiasi natura, lire 65,500.
Capitolo 18. I n d e n n i t à di trasferimento a
nzionari dipendenti dal Ministero e indenta di trasferimento al domicilio eletto, dotte ai funzionari suddetti collocati a ri>so ed alle famiglie di quelli morti in serzio, lire 73,500.
Capitolo 22. Spese per gli stampati ocrrenti all'Amministrazione c e n t r a l e e da
viare agli uffici provinciali - S t a m p a del
allettino Ufficiale e di altre pubblicazioni
>1 Ministero per le quali non esistono spelli stanziamenti in bilancio, lire 14,225.
Capitolo 23. P r o v v i s t a di c a r t a e di ogtti vari di cancelleria - Spese di legare di libri e di registri per l'Amministraone centrale, lire 33,000.
Capitolo 25. Spese casuali, lire 2,000.
Capitolo 86. Fondazioni scolastiche a
mtaggio dell'istruzione media classica * s egni per posti di studio liceali, lire 70.
Capitolo 96. Sussidi ed assegni fìssi ad
U'Uti di istruzione media tecnica ed alle
uole per agenti ferroviari di Napoli e
or na, lire 1,304.80.
Capitolo 117. I n d e n n i t à per ispezioni e
issioni varie in servizio dell'istruzione mea> h r e 13,000.
r
*
capitolo 119. I s t i t u t i di magistero per
ucazione ñ s i c a i n R o m a , Napoli e To-
Camera dei Deputati
TORNATA
DEL 5
MAGGIO
1913
rino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze ( S p e s e
fisse), lire 1,220.
Capitolo 123. I s t i t u t i di magistero per
l'educazione fìsica in R o m a , Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, mat e r i a l e per giuochi ed altro, vestiario per il
personale di servizio, lire 6,000.
Capitolo 135. Convitti nazionali compresi
quelli delle provincie napolitane, istituiti
col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello S t a t o nel loro mantenimento,
lire 35,000.
Capitolo 149. Istituti dei sordo-muti Spese di mantenimento di I s t i t u t i governativi - Posti gratuiti - Assegni fìssi ad Istit u t i autonomi, lire 2,000.
Capitolo 150. I s t i t u t i dei sordo-muti Sussidi eventuali ad I s t i t u t i autonomi e
spese per il loro incremento, lire 2,000.
Capitolo 175. B i b l i o t e c h e governative Spese di fìtto, manutenzione, a d a t t a m e n t o ,
illuminazione e riscaldamento dei locali Acquisto e conservazione di mobili - Altre
spese di ufficio e spese di rappresentanza,
lire 5,000.
Capitolo 180. I n d e n n i t à e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche,
lire 3,000.
Capitolo 184. Spese del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per la formazione del Museo c e n t r a l e ,
della biblioteca e dell'archivio del Risorgimento in R o m a e per la raccolta di libri e
documenti di tale periodo - Spese diverse
ai fini del Comitato, lire 8,000.
Capitolo 188. Accademie ed istituti di
belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fìtto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento
dei locali - Acquisto e conservazione dei
mobili - Altre spese di ufficio e spese di
rappresentanza, lire 14,000.
Capitolo 189. Accademie ed istituti di
belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti, lire 12,000.
Capitolo 192. Aiuti ad istituti artistici
non governativi - Acquisto di azioni di società promotrici di belle arti - Concorso ad
esposizioni artistische estere e nazionali,
lire 2,00().
Capitolo 197. Musei di antichità, gallerie,
musei medioevali ed uffici delle licenze per
l'esportazione degli oggetti di a n t i c h i t à e
d'arte-'- Spese di fìtto, manutenzione, adat-
Atti Parlamentari
— 24972 —
Camera dei Deputati
LEGISLATURA XXIII — l SESSIONE •— DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 9 1 3
a
t a m e n t o , illuminazione e riscaldamento dei
locali - Acquisto e conservazione dei mo" bili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza, lire 10,000.
Capitolo 200. Musei e pinacoteche non
governativi - F o n d o per sussidi, lire 4,000.
Capitolo 205. Monumenti - Spese di fìtto,
manutenzione, a d a t t a m e n t o , illuminazione
e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di r a p p r e s e n t a n z a , lire 10,000.
Capitolo 213. Regio opificio delle p i e t r e
d u r e in Firenze - Eegia calcografìa in E o m a
- Spese di fitto, manutenzione, a d a t t a m e n t o ,
illuminazione e riscaldamento dei locali Acquisto* e conservazione dei mobili - A l t r e
spese di ufficio e spese di r a p p r e s e n t a n z a ,
lire 3,000.
Capitolo 222. Catalogo dei m o n u m e n t i e
delle opere di a n t i c h i t à e d ' a r t e - Materiale
scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica, ed archivio
fotografico della Direzione generale di antichità e belle arti, lire 4,000.
Capitolo 225. I n d e n n i t à per ispezioni e
missioni in servizio delle a n t i c h i t à e belle
a r t i - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d ' a r t e - I n d e n n i t à varie,
lire 20,000.
Capitolo 225-bis. Somma d o v u t a al professore I t a l o Palmarini segretario nel Ministero della pubblica istruzione a seguito della
sentenza 22 marzo 1910 della Corte d'appello
di E o m a , per la causa da lui sostenuta contro il Ministero medesimo, lire 3,809.
Capitolo 407. Commissione per il riordin a m e n t o degli studi superiori, istituita con
Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 8 4 - S p e s e
pel f u n z i o n a m e n t o della Commissione e della
segreteria, lire i5,000.
Capitolo 454. Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella Ragioneria
centrale del Ministero per la revisione dei
rendiconti delle somme erogate dai p r e f e t t i
delle provinole del R e g n o mediante buoni
su m a n d a t i a disposizione, per il p a g a m e n t o
delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole
medie governative, giusta la legge 8 aprile
1906, n. 142, lire 25,000.
Totale lire 622,428.80.
Diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli
dello stato di previsione della spasa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio
finanziario 1912-13.
Capitolo 1. Ministero - P e r s o n a l e di ruolo
(Spese fisse), lire 111,500.
Capitolo 2. Ministero - Personale - I
dennità di residenza in R o m a (S'pese fisst
lire 3,000.
Capitolo 78. Regi ginnasi e licei - Pers
naie - Rimunerazioni per insegnamenti sp
ciali nei licei e per servizi straordinari eve
tuali, anche ad insegnanti chiamati a co
diuvare nella direzione i capi di istituto
causa di eccezionali condizioni dei loca
lire 10,000.
Capitolo 84. Sussidi ed assegni fìssi ì
istituti d ' i s t r u z i o n e media classica, li
1,304.80.
Capitolo 89. Regie scuole tecniche, Re
istituti tecnici e nautici - Personale - E
numerazioni per servizi straordinari eve
tuali anche ad insegnanti chiamati a co
diuvare nella direzione i capi d ' i s t i t u t o
causa di eccezionali condizioni dei loca
lire 20,000.
Capitolo 101. Regie scuole compierne
tari e normali - Personale - Rimuner
zioni per insegnamenti speciali e per serv:
straordinari eventuali, anche adinsegnar
chiamati a c o a d i u v a r e nella direzione i ca
di istituti a causa di eccezionali condizio
dei locali, lire 10,000.
Capitolo 109. I s p e t t o r a t o centrale tecni
per le scuole mèdie - Personale di ruolo
Stipendi ed indennità a n n u e agli ispett<
residenti presso il Ministero (Spese fisi
lire 168,000.
Capitolo 132. Convitti nazionali e co
vitto « Principe di N a p o l i » in Assisi pe:
figli degli insegnanti - P e r s o n a l e di ruol*
Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Si
se fisse), lire 35,000.
Capitolo 133. Convitti nazionali - P^
sonale - I n d e n n i t à di residenza in Ron
(Spese fisse), lire 1,500.
Capitolo 139. Collegio-convitto femn
nile Regina Margherita in Anagni per
orfane dei maestri elementari - Personale
ruolo - Stipendi - R i m u n e r a z i o n i per su
plenze (Spese fisse), lire 3,000.
Capitolo 140. E d u c a t o r i femminili - P<
sonale di ruolo - Stipendi - Rimunerazio
per supplenze (Spese fisse), lire 6,000.
Capitolo 147. I s t i t u t i dei sordo-mut
Personale di ruolo - Stipendi - Rimunei
zioni per supplenze (Spese fisse), lire 8,0'
Capitolo 153. Regio I s t i t u t o di studi »
periori, pratici e di perfezionamento in renze - Regio Politecnico di Torino - Scu(
n a v a l e superiore di Genova - P e r s o n a l i
A u m e n t i di stipendio a carico dello St£
d i p e n d e n t i dalle disposizioni della legg<
luglio 1909, n. 496, ed a u m e n t i quinqu«
Atti
Parlamentari
—
24973
nali e sessennali al personale dell'Istituto
di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885 (serie
2») e 9 luglio 1.905, n. 366, lire 4,000.
Capitolo 155. Regie Università ed altri
Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse), lire 10,000.
Capitolo 156. Regie Università ed altri
istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi e v e n t u a l i
attinenti-all'insegnamento, lire 2,000.
Capitolo 158. Regie Università ed altri
Istituti d'istruzione universitaria - Person a l e - I n d e n n i t à di residenza in R o m a (Spese
fisse), lire 8,000.
Capitolo 172. Biblioteche governative Personale di ruolo - S t i p e n d i - Retribuzioni
per supplenze (Spese fisse), lire 5,000.
Capitolo 173. Biblioteche g o v e r n a t i v e Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi a t t i n e n t i
all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche - Assegni e paghe al personale
straordinaio, lire 6,000.
Capitolo 176. Biblioteche governative Acquisto, conservazione e rilegatura dei libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni
periodiche, lire 5,000.
Capitolo 185. Accademie ed istituti. di
belle arti e d'istruzione musicale e d r a m m a tica - Personale di ruolo - Stipendi - R e tribuzioni per supplenza (Spese fisse), lire
55,000.
Capitolo 186. Accademie ed istituti di
belle arti e d'istruzione musicale e d r a m m a tica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità
a liberi docenti ed a maestri straordinari d i
insegnamenti speciali (Spese fisse), lire 25,000.
Capitolo 18?. A c c a d e m i e ed istituti di
belle arti e d'istruzione musicale e d r a m m a tica) - Personale - I n d e n n i t à di residenza in
Roma (Spese fisse), lire 2,0u0.
Capitolo 190. P e n s i o n a t o artistico e m u sicale e spese r e l a t i v e - Concorso d r a m m a tico, lire 10,000.
Capitolo 194. Musei, gallerie, scavi di antichità e m o n u m e n t i - Uffici delle licenze
Per l'esportazione degli oggetti di a n t i c h i t à
e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi retribuzioni per supplenze (Spese fisse), lire
Capitolo 195. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze
P^r l'esportazione degli oggetti di a n t i c h i t à
arte - Personale - Assegni e paghe al personale Straordinario (Spese fisse), lire-8,600.
c
—
Camera dei
Deputali
LEGISLATURA XXIII — 1B SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGG'O 1913
Capitolo 196. Musei, gallerie, scavi di antichità e m o n u m e n t i - Uffici delle licenze
per l'esportazione degli oggetti di a n t i c h i t à
e d ' a r t e - Personale - I n d e n n i t à di residenza in R o m a (Spese fisse), lire 1,500.
Capitolo 199. Lavori di conservazione e
di restauro ad oggetti d'arte, lire 10,000.
Capitolo 203. Scavi - Lavori di scavo, di
sistemazione e di assicurazione degli edifici
scoperti e dei m o n u m e n t i del P a l a t i n o e di
Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria
conservazione degli oggetti scavati Spese
per il ricupero degli oggetti di antichità
provenienti dai lavori del Tevere - Spese
per esplorazioni archeologiche all'estero e
per la pubblicazione delle « Notizie degli
scavi » - e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante,
disegni ed altro, lire 10,000.
Capitolo 209. Spese di cancelleria, di
stampe, di registri e diverse per gli uffici
delle sopraintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d ' a r t e
per le Commissioni conservatrici dei monum e n t i e degli oggetti d'arte, lire 2,000.
Capitolo 214. Regio opificio delle pietre
dure in Firenze - Regia calcografìa in Roma - Acquisto di m a t e r i a l e - Spese per la
lavorazione - Spese per le incisioni delia
Regia calcografia e per la loro riproduzione, lire 19,000.
Capitolo 220. Spese inerenti agli studi
ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia, lire 1,500.
Capitolo 224. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e d r a m m a t i c a I n d e n n i t à di viaggio, diarie e gettoni di
presenza per l'intervento alle sedute e spese
materiali accessori, lire 4,500.
Capitolo 231. I n d e n n i t à ad impiegati in
compenso delle pigioni che corrispondono
all'erario per locali demaniali già da essi
occupati g r a t u i t a m e n t e ad uso di abitazione (Spese fisse), lire 4,000.
Totale, lire 622,428.80.
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di
parlare, metto a partito l'articolo 1 con ia
tabella annessa di cui è stata d a t a l e t t u r a .
(È approvato).
A r t . 2.
« È a p p r o v a t a , in r a p p o r t o all'articolo 34
dèlia legge sulla contabilità generale dello
Stato, la ulteriore iscrizione di lire 15,000
al capitolo n. 407 « Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita
Atti
— 24974 —
Parlamentan
a
LEGISLATURA XXIII — l SESSIONE —
Camera
dei
De pittati
DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913
con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 Spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria », indicato nella tabella annessa alla presente legge ».
(È approvato).
Discussione del disegno di legge : Nuove e maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello state
di previsione della spesa dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912—13.
A r t . 3.
« È a p p r o v a t a , in r a p p o r t o all' articolo .34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, la ulteriore inscrizione di
lire 25,000 al capitolo n. 454 « Compensi per
l'opera straordinaria da compiersi nella Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai p r e f e t t i delle
Provincie del Regno, mediante buoni su
m a n d a t i a disposizione, per p a g a m e n t o delle
retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906,
n. 142 ».
(È approvato).
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione sul disegno di legge : Nuove e
maggiori assegnazioni su t a l u n i capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13.
Se ne dia l e t t u r a .
D E L BALZO, segretario, legge: (Y. Stampato, n. 1335-A).
P R E S I D E N T E . La discussione generale
è a p e r t a su questo disegno di legge.
Nessuno chiedendo di parlare, passiamo
alla discussione dell'articolo unico di cui
do l e t t u r a :
Art. 4.
« L a denominazione del capitolo n. 173
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 19J2-13 è modificata secondo la tabella
annessa alla presente legge ».
(È approvato).
Art. 5.
« È a p p r o v a t a l'iscrizione nella p a r t e
straordinaria dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per ciascuno degli esercizi dal 1912-13 al
1916-17 di uno speciale capitolo con la denominazione di cui appresso: « Paghe, compen« si, indennità e spese diverse per il riordina« mento, la revisione e l'approvazione, a
« cura della Ragioneria centrale, delle con« tabilità inventariali a r r e t r a t e relative al
« patrimonio mobile esistente presso gli
« istituti ed uffici dipendenti dal Ministero
« dell'istruzione pubblica » e con lo stanziamento di lire 15,000, diminuendo contempor a n e a m e n t e di ugual somma lo stanziamento
del capitolo: « Maggiori assegnamenti sotto
« qualsiasi denominazione (Spese fisse) » dello
stato di previsione medesimo, per gli esercizi
suddetti.
. « Le variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1912-13 e
1913-14, in dipendenza di quanto è disposto
nel presente articolo, saranno a p p o r t a t e con
decreto del ministro del tesoro ».
(È approvato).
Questo disegno di legge sarà v o t a t o a
scrutinio segreto in altra seduta.
« S o n o a p p r o v a t e le nuove e maggiori assegnazioni di lire 1,548,193.30 sui capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».
Si dia l e t t u r a della tabella annessa a
questo articolo unico.
D E L BALZO, segretario, legge:
Nuove e maggiori assegnazioni su taluni
capitoli dello stato eli previsione della spesa
del Ministero dell'istruzione pubUica per l'esercizio finanziario 1912-13.
Capitolo 76. Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella
legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni
per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli I s t i t u t i della
Calabria e della Sardegna, ai sensi della
legge 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907,
n. 562 {Spese fisse), lire 74,000.
Capitolo 87. Regie scuole tecniche, Regi
istituti tecnici e nautici - Personale di
ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al
personale non insegnante degli I s t i t u t i della
Calabria e della Sardegna, ai sensi delle
leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907,
n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e
retribuzioni al personale insegnante e dir e t t i v o - Retribuzioni per supplenze (Spese
fisse), lire 360,800.
.
C a p i t o l o 100. R e g i e scuole c o m p l e m e n t a r i
e
normali
-
Personale -
Retribuzioni
per
le classi a g g i u n t e (Spese fisse), l i r e 523,OOU.
Atti Parlamentari
LEGISLATURA
— 24975 —
XXIII
—
l
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
Capitolo 125. Insegnamento della educazione fìsica nelle scuole medie governative
- Personale - Retribuzione per classi aggiunte - Eetribuzione alle incaricate per le
squadre femminili nelle scuole medie miste
ed agli incaricati per le squadre maschili
delle scuole normali femminili dichiarate
promiscue (Spese fisse), lire 20,800.
Capitolo 288. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente, lire 15,842.12.
Capitolo 289. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'allegato di cui all'articolo 1 della
legge 2 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese
relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente, lire 165.60.
Capitolo 303-bis. Saldo degli impegni
assunti;nell'esercizio 1909-910 in dipendenza
dell'applicazione degli articoli 64,65 e 77 della
legge 15 luglio 1906, n. 383, lire 478,006.27.
Capitolo 305. Saldo degli impegni, riguardanti le spese dell' istruzione media, degli,
stati di previsione della spesa per gli anni
finanziari anteriori all' esercizio corrente,
lire 24,375.62.
Capitolo 316. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti d'educazione,
i collegi e gli istituti dei sordo-muti, degli
stati di previsione della spesa per gli anni
finanziari anteriori all' esercizio corrente,
lire 1,565.51.
Capitolo 320. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri
stabilimenti di insegnamento superiore, degli
stati di previsione della spesa per gli anni
finanziari anteriori all'esercizio corrente,
lire 9,028.88.
Capitolo 408. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione
della spesa per gli anni finanziari anteriori
all'esercizio corrente (per le parte riguardante le- spese per le biblioteche), lire
1,545.92.
Capitolo 421. Saldo degli impegni riguardanti le spese pér le antichità e le belle
a r t i , degli stati di previsione della spesa per
gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente, lire 39,063.38.
Totale lire 1,548,193.30.
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di
Parlare, questo disegno di legge sarà votato
a scrutinio segreto in altra seduta.
Camera dei Deputati
—
TORNATA
DEL 5
MAGGIO
1913
Sull'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Dovendo 1' onorevole
ministro della marina recarsi al Senato,
propongo di invertire l'ordine del giorno
e di discutere, prima del disegno di legge
relativo alla tutela giuridica degli emigranti, i due disegni di legge successivi che
concernono i servizi marittimi ed il Comitato talassografico.
Non essendovi osservazioni in contrario,,
metto a partito questa proposta.
(È
approvata).
Approvazione del disegno di legge : Conversione
in legge del Regio decreto U novembre 1 9 1 2 ,
n. 1 2 3 9 , che approva alcune modificazioni alla
convenzione con la Società Nazionale di servizi
marittimi.
P R E S I D E N T E . Passiamo dunque alla
discussione del disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione con la Società
Nazionale di servizi marittimi ».
Se ne dia lettura.
D E L B A L Z O , segretario, legge: (Y. Stampato n. 1327-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa ladiscussione generale.
Passiamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decreto
14 novembre 1912, n. 1239, che approva laconvenzione aggiuntiva stipulata il 9 novembre 1912 con i rappresentanti della Società nazionale di servizi marittimi ».
Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.
Approvazione del disegno di legge; Modificazioni
alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gii studi talas»
sografiei.
P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per
gli studi talassografici ».
Atti Parlamentari
LEGISLATURA
—
X X III
—
l
a
SESSIONE —
24976
DISCUSSIONI
Se ne dia lettura.
D E L B A L Z O , segretario,
legge: (Vedi
Stampato
n. 1309 A).
P E E S I D E l s T T E . L a discussione generale
è aperta su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo alla discussione degli articoli:
A r t . 1.
« Ai membri di diritto del Eegio Comitato
talassografico italiano, di cui all'articolo 3
della legge 13 luglio 1910, n. 442, è aggiunto
il direttore generale della marina mercantile; ed al comandante della brigata specialisti del Genio è sostituito l'ispettore dei
servizi aeronautici del Ministero della
guerra ».
(È
approvato).
A r t . 2.
« Ai membri della presidenza del Eegio
Comitato talassografico, di cui all'articolo 4
della legge 13 luglio 1910, n. 442, è aggiunto
il direttore dell' istituto idrografico della
E e già marina.
« L'ultimo capoverso dell'articolo stesso
è soppresso ».
(È
approvato).
A r t . 3.'
« I l Governo del E e è autorizzato a formare un testo unico della legge 13 luglio
1910, n. 442, e della presente legge, sentito
il Consiglio di S t a t o ».
(È
approvato).
Art. 4.
« Con speciale regolamento, da approvarsi
per decreto E e a l e , sentito il Consiglio di
S t a t o , saranno emanate le norme per l'applicazione del testo unico di cui all'articolo
precedente ».
.(È
approvato).
A r t . 5.
« Nella parte straordinaria del bilancio
della marina sarà stanziata per cinque anni,
a partire dall'esercizio finanziario 1912-13
la somma di lire 20,000 per ciascun esercizio, quale contributo alla costruzione e
arredamento dell' istituto centrale di biologia marina, da fondarsi a Messina ».
(È
approvato).
Camera dei Deputati
—
—
TORNATA DEL~ 5
MAGGTO
1913
Art. 6.
« E autorizzata la maggiore assegnazione
ordinaria di lire 4,000 in aggiunta alle spese
effettive consolidate per l'esercizio finanziario 1912-13 e seguenti, per provvedere alle
spese della Commissione permanente per gli
studi talassografici nell'Adriatico.
« Con decreto del ministro del tesoro sarà
provveduto all' inscrizione di tale somma
nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14 ».
(È
approvato).
Anche questo disegno di legge sarà vot a t o a scrutinio segreto in altra seduta.
discussione del disegno di legge: Provvedimenti
per la tutela giuridica degli emigranti.
P E E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti
per la t u t e l a giuridica degli emigranti».
Se né dia l e t t u r a .
B E L B A L Z O , segretario,
legge:
(Vedi
Stampato
n. 650-A).
P E E S I D E N T E . L a discussione generale
è aperta su questo disegno di legge.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfredo
Capece-Minutoio.
C A P E C E -MIN U T O L O A L F E E D O. Ono revoli colleghi, dirò soltanto poche parole
su questo disegno di legge. Però non posso
fare a meno di tributare una lode viva e
sincera al ministro proponente e all'onorevole r e l a t o r e per la sua brillante relazione
scritta.
E sono lieto di constatare che alcuni onorevoli colleghi, tra i quali il mio
carissimo amico personale, onorevole Cabrini, che da parecchi anni si va occupando
con m o l t a autorità e competenza di questo
imponente problema della emigrazione, l'onorevole Di Marzo, l'onorevole Di Frasso
ed altri, che si occuparono di questa questione nell'ultima discussione, oggi veggano
convertiti in articoli di legge i loro desideri, espressi così autorevolmente.
L'onorevole relatore S t o p p a t o ricorda
opportunamente la legge del 1901 e noi non
possiamo fare a mano in questo momento
di rievocare la figura dell'onorevole Luigi
L u z z a t t i e dell'onorevole P a n t a n o , i quali
f o r t e m e n t e vollero quella legge, estirpando
d'un t r a t t o la radice di tutti i dolori, di
t u t t e le sofferenze dei nostri emigranti,quando, imbarcati e messi giù nel fondo di una
stiva, erano trasportati verso paesi lontani.
Atti
— 24977 —
Parlamentari
Camera aei Deputati
LEGISLATURA XXIII — l SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 9 1 3
a
Ma nessuno di noi si fa illusione che la
legge del 1901, questa legge, che viene in
parte a modificarla, ed altre leggi, che eventualmente si potranno fare per perfezionare
l'una o l'altra, potranno risolvere il problema della emigrazione.
Questo problema non si risolve così facilmente, ed io credo che queste leggi davvero occorra farle non solo con la mente,
ma soprattutto col cuore, e che noi dobbiamo sempre accompagnare questi nostri
emigranti attraverso tutte le loro tristi peregrinazioni.
Se noi abbandoniamo per un momento
questo problema, purtroppo vediamo che il
Commissariato della emigrazione, non sentendosi sospinto d.alla. pubblica opinione, lo
trascura anche esso.
Io, ripeto, non parlerò molto di questo
disegno di legge per due considerazioni, la
prima perchè altri, più autorevoli di me,
tra cui 1' onorevole Luigi Eossi, che fu così
valente commissario della emigrazione, ne
parlerà con maggiore competenza della mia,
la seconda perchè nessuno può mettere in
dubbio che sia necessaria l'abolizione delle
famose Commissioni arbitrali. Di esse ho
fatto per molto tempo parte a Napoli; e mi
son persuaso che non rispondono allo scopo;
dò quindi lode all'onorevole Cabrini, che ha
insistito per la loro modicazione. Chi non vede
poi la utilità di modificare anche le sanzioni
penali, consacrate nel disegno di legge? Noi
tutti abbiamo votato con profondo entusiasmo la legge elettorale, soprattutto perchè impressionati da un argomento, se non
erro, addotto dall' onorevole Bissolati, che
cioè quegli analfabeti, che avevano con
tanto onore e coraggio difeso l'onore d'Italia
sai campi di battaglia, avevano pur il diritto di partecipare alla vita nazionale con
d diritto al voto. Ma se abbiamo dato il
diritto al voto, non abbiamo dato il diritto
all'ignoranza, ecco la differenza. Perciò noi
"tatti dobbiamo considerare e studiare questo problema dell' analfabetismo e colpirlo
nel cuore.
la
dobbiamo pensare, ed è questa
raccomandazione, che rivolgo all'onoree sottosegretario di Stato, se non sia il
caso di fare una legge che vieti, a tutti i
giovani che non hanno passato il trentesio anno di età, di emigrare. Si dirà che
Maestà l e g sarebbe poco liberale, ma foratamente ho compagno in questa mia
°
l'onorevole Witti, che alcuni anni
tesì ° ° § g i o s a m e n t e sostenne la stessa
V o I
ge
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p o s t a
S
n
cora
Poco liberale ! Ma allora è poco liberale
anche il fisco, è poco liberale il codice penale, ed io.credo che quando tutto ciò sia
fatto per conseguire il bene, si può anche,
fare. È questa, dunque, una viva raccomandazione che rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato.
L'America del Nord, in questi ultimi
tempi, ha studiato seriamente se non fosse
il caso di impedire 1' immigrazione degli
analfabeti, ed il Commissariato della emigrazione si è subito affrettato a dichiarare
che fortunatamente quella legge non era
stata approvata. Ma a noi risulta che in
altri Stati si sta pensando a possibili leggi
per impedire l'immigrazione degli analfabeti.
E perchè allora l'Italia, che ha il pia imponente numero di emigranti, non pensa
essa a proibire l'emigrazione di coloro che
non sanno leggere e scrivere ?
La relazione dell'onorevole Stoppato si
occupa pure della questione degli infortuni, e dice che l'onorevole Luigi Eossi,
nella sua pregevole relazione, ha constatato che in alcuni paesi dell'America del
Nord la protezione legale ha dato buoni
risultati. Credo che sarebbe assai utile di
istituire Commissioni j>ermanenti, composte,
per esempio, di quattro membri e presiedute dal console, dal vice-console o dal
reggente il consolato, aventi per SCOJJO la
tutela dei nostri emigranti, e di istituirle
in t u t t i i,paesi del mondo, e non soltanto
là dove l'emigrazione è maggiore.
Queste Commissioni, però, dovrebbero
essere pagate ed aiutate
finanziariamente
dal fondo dell'emigrazione, in modo da
tutelare energicamente gli emigranti ; naturalmente potrebbero anche istituire un
ufficio legale per meglio esercitare questa
tutela.
Il nostro emigrante, onorevole colleghi,
è protetto, indubbiamente, quando parte
dai porti italiani, è anche protetto durante
la traversata, per opera dei nostri commissari. Però, dichiaro subito all'onorevole
sottosegretario di Stato che, per esempio,
sulla linea che parte dall'Havre, esercitata,
se non sbaglio, dalla Transatlantique, questo
servizio è fatto malissimo. Io ho avuto agio,
in quattro volte che ho fatta la traversata
su quella linea, di constatare lo stato di
abbandono in cui sono tenuti quegli infelici emigranti, ed il personale di bordo, per
primo, mi ha confessato che quella volta
in cui c'ero io (fu evidentemente perchè
sapevano che ero deputato italiano) il personale francese di bordo si dava qualche
Atti Parlamentari
LEGISLATURA X X I I I —
— 24978 —
J a SESSIONE —
p e n a , ma in genere i nostri e m i g r a n t i su
quella linea n o n sono così ben t r a t t a t i
come sulle linee n o s t r e .
ISTella r e l a z i o n e dell'onorevole S t o p p a t o
si accenna a n c h e alla q u e s t i o n e dei passaporti. I o ebbi l ' o n o r e di sostenere a l t r a
v o l t a , m a con poca f o r t u n a , l ' i m p o r t a n z a
che a v r e b b e per il p a s s a p o r t o la f o t o g r a f i a
ad esso a p p l i c a t a ; p e r c h è il p a s s a p o r t o , così
com'è, non offre a s s o l u t a m e n t e alcuna garanzia, e si presta a t u t t e le a l t e r a z i o n i e
mistificazioni possibili ed immaginabili.
Mi auguro che l'onorevole s o t t o s e g r e t a rio di S t a t o v o r r à d a r m i qualche affidam e n t o in proposito, e ciò non s o l t a n t o nell'interesse nazionale, per l'emigrazione cland e s t i n a , ma a n c h e nei r i g u a r d i d e l l ' a u t o r i t à
giudiziaria, che p o t r e b b e t r a r r e u t i l i t à da
questo p r o v v e d i m e n t o .
D a questo disegno di legge emerge chiaro
il proposito del r e l a t o r e d i n o n incoraggiarein
alcun modo l'emigrazione; ma noi che cosa
vediamo? Che, m e n t r e nei p o r t i di imbarco,
come Napoli, Genova, P a l e r m o , vi sono
guardie, carabinieri, commissari e via dicendo,
invece alla f r o n t i e r a , invece alle stazioni
ferroviarie di f r o n t i e r a , i nostri e m i g r a n t i
possono passare l i b e r a m e n t e , e nessuno li
i n t e r r o g a , nessuno s e n e occupa. L ' o n o r e v o l e
s o t t o s e g r e t a r i o di S t a t o p o t r à rispondermi
che alle f r o n t i e r e vi sono le delegazioni di
p u b b l i c a sicurezza; ma io, che ho p a s s a t o
m o l t e e m o l t e v o l t e le n o s t r e f r o n t i e r e , n o n ho
mai a v u t o occasione di v e d e r e u n d e l e g a t o
o u n a g u a r d i a i n t e r r o g a r e un c o n t a d i n o
qualsiasi; in modo che si stabilisce questa
ingiustizia: che il povero e m i g r a n t e il quale
ha a p p e n a i mezzi necessari per p a r t i r e , è
obbligato a passare per i nostri porti, e allora investigazione, sorveglianza; m e n t r e
chi ha q u a l c h e risorsa, può p r e n d e r e la via
di t e r r a , recarsi a l l ' H a v r e o in a l t ™ p o r t o
straniero, ed è p e r f e t t a m e n t e libero di and a r e d o v e vuole.
Perciò r a c c o m a n d o l'istituzione di un
Commissariato alle stazioni di f r o n t i e r a e
di un servizio serio e efficace per q u a n t o
r i g u a r d a anche l'emigrazione. Mi auguro
che l'onorevole ministro delle Colonie v o r r à
presto, q u a n d o t u t t a la questione della
p r o p r i e t à e le a l t r e i m p o r t a n t i s a r a n n o risolute, p r e s e n t a r e un disegno di legge il
quale faciliti in t u t t i i modi ai nostri cont a d i n i , ai nostri operai, l'emigrazione nelle
Colonie di d i r e t t o d o m i n i o , c o m e mi auguro f e r v i d a m e n t e che al più p r e s t o v e n g a
il p r o g e t t o di legge t a n t o desiderato dal
DISCUSSIONI
Camera
—
TORNATA
DEL
5
dei
MAGGIO
Debutati
1H13
c o m p i a n t o ed amatissimo onorevole Eor
e d a l l ' o n o r e v o l e P a n t a n o , cioè quello per
colonizzazione i n t e r n a . Con questi due
segni di legge lo S t a t o d i m o s t r e r e b b e
p r e o c c u p a r s i d e l l ' a u m e n t o di popolazio
che si verifica in vari paesi del mondo
quindi d e l l a ' m i n o r e necessità della ma
d'opera italiana.
Mi p e r m e t t o poi di rivolgere un'alt
viva p r e g h i e r a al mio carissimo ami<
l'onorevole s o t t o s e g r e t a r i o di S t a t o per
affari esteri : quella della istituzione di d
uffici di informazione, ma bene e seriamer
organizzati, nei p o r t i d ' i m b a r c o .
A questi uffici d ' i n f o r m a z i o n e i nostri j
veri c o n t a d i n i p o t r e b b e r o rivolgersi per c
m a n d a r e aiuto e consiglio, per sapere qui
, è il prezzo della m a n o d ' o p e r a , dove vi
lavoro, dove n o n vi è lavoro; perchè i b
lettini mensili sono buonissimi, ma chi
legge? A p p e n a li leggiamo noi, certo noi
leggono i c o n t a d i n i p e r la ragione semp
cissima che sono a n a l f a b e t i ; sicché, pii
tosto che spendere d e n a r o in t a n t e pubb
cazioni che sono, non dico inutili, ma S(
r e l a t i v a m e n t e utili, sarebbe più o p p o r t u
l'istituzione di questi d u e uffici, che mi a
guro n o n a v r a n n o la sorte dei due fami
alberghi per gli e m i g r a n t i di Napoli e
Genova, che non sono sorti ancora. E ]
ci l a m e n t i a m o di t u t t i gli i n c o n v e n i e n t i c
si verificano a N a p o l i e a Genova, quan
la colpa è dello S t a t o che si è impegnai
con u n a legge, a c o s t r u i r e quei ricoveri,
viceversa non ha costruito mai n i e n t e ,
mi a u g u r o , ripeto, che per la creazione
questi due uffici d ' i n f o r m a z i o n e non a
venga lo stesso...
A N G I U L L I . I l p a t r o n a t o di Napoli
provvede.
C A P E C E - M I N U T O L O A L F R E D O . Si
mo d'accordo: ma vi si p o t r e b b e provvede
dal Commissariato, per obbligo di legge,
p a t r o n a t o di N a p o l i f a q u a l c h e cosa, r
con quali mezzi? Certo n o n con i mez:
assai più larghi, di cui dispone lo S t a t o .
H o finito, ed ho m a n t e n u t o la mia pr
messa di essere brevissimo, Noi abbiali
sei milioni di italiani sparsi per il mond
L ' u l t i m a dimostrazione a v u t a dell'affet
col quale il popolo italiano ha accompagna
i nostri soldati sui campi di b a t t a g l i a , 1
certo f a t t o rivolger loro lo sguardo alla ni
dre p a t r i a , con orgoglio e con affetto.. A
g u r i a m o c i che la presente n o s t r a azione p
litica continui, in m o d o da r a g g i u n g e r e n<
s o l t a n t o degli scopi morali ma anche de^
Atti
— 24979
Parlamentari
LEGISLATURA XXIII
-
la
SESSIONE —
DISCUSSIONI—
Compra
TORNAfA DEL 5
MAGGIO
df>i
hevvtatJ
1913
e m i g r a n t i e u r o p e i che la legge d e l 1901, sicopi m a t e r i a l i pel c o n s e g u i m e n t o d ' ogni
come q u e s t o l a t o d e l l ' e m i g r a z i o n e n o n e r a
ine e f o r t u n a p e r la p a t r i a c o m u n e . (Apa n c o r a s v i l u p p a t o , n o n a v e v a a f f a t t o con'ovazioni). ,
siderato.
P R E S I D E N T E . H a f a c o l t à di p a r l a r e
D u r a n t e la discussione di q u e s t ' u l t i m a
morevole Luigi Eossi.
legge
sorsero n e l l a C a m e r a v a r i e v o c i p e r
B O S S I L U I G I . L ' e g r e g i o a m i c o e c'old i m o s t r a r e c o m e v i fosse a n c h e b i s o g n o di
ia Alfredo Capece Minutolo ha t r a t t a t o
u n a m i g l i o r e t u t e l a g i u r i d i c a degli e m i cune q u e s t i o n i v e r a m e n t e i n t e r e s s a n t i c h e
• g r a n t i . E d a q u e s t a t e n d e n z a sorse il p r e guardano l ' e m i g r a z i o n e . Su a l c u n e di ques e n t e disegno di legge.
e anzi io p e r f e t t a m e n t e c o n v e n g o con lui;
A g r a n d i linee, d u n q u e , q u e s t o disegno
a siccome n o n sono i n t e r a m e n t e c o n n e s s e
si p r o p o n e di r e n d e r e più accessibili, p i ù
1 prese i t e d i s e g n o di legge, così io insciolte, m e g l i o s i s t e m a t e , le g i u r i s d i z i o n i
ce mi a t t e r r ò s t r e t t a m e n t e a q u e s t o dispeciali per l'emigrazione. Le controversie
gno che ci s t a di n a n z i , c o n b r e v i p a r o l e ,
derivanti dalla emigrazione hanno a v u t o
iasi come s e m p l i c e d i l u c i d a z i o n e del cono r m a i in p i ù d i u n d e c e n n i o u n a g r a n d e
t t o che lo i n f o r m a , senza e n t r a r e in mielaborazione nella giurisprudenza, rha m o
Lte discussioni..
acquistato u n a verafisonomia specifica.MenScopo di q u e s t o dis g n o di legge è s t a t o
t r e nel 1901 si t r a t t a v a di p r e v e d e r e il f u sistemare i r a p p o r t i g i u r i d i c i v a r i i , m u l t u r o , o r a si t r a t t a in g r a n p a r t e di r a c c o ormi, d e l i c a t i s s ' m i c h e e s i s t o n o n e l f a t t o
gliere l'esperienza del passato, elaborandola
Ila e m i g r a z i o n e . Q u e s t o d i s e g n o di legge,
in f o r m e l e g i s l a t i v e ; e q u i n d i la possibiLindi, si p r e s e n t a m o d e s t o per la sua f o r lità- o r a di u n a l e g i s l a z i o n e speciale sulla
a, ma g r a v e per la sua s o s t a n z a , a n c h e
giurisdizione per l'emigrazione, che non
r gli interessi v a r i i c h e i m p l i c a .
e r a i n v e c e a l t r e t t a n t o a g e v o l e e possibile
La legge del 1901 si p o t r e b b e d i r e q u a s i
n e l 1901.
nostro s t a t u t o f o n d a m n t a l e p e r l ' e m i azioDe, p o i c h é h a p o s t o le b a s i d e l l ' o r d i x\ q u e s t a g i u r i s d i z i o n e speciale c o r r i s p o n mento d e l l ' e m ' g r a z i o n e n o s t r a c o n m i r a d o n o a n c h e o r g a n i speciali. Q u e s t i o r g a n i ,
le i n t u i t o .
s t a b i l i t i in m a s s i m a nel 1901, ora sono s t a t i
E r a a n c o r a la n a z i o n e s p r o v v i s t a di o g n i
r i f o r m a t i e sono s t a t i , a p a r e r e n o s t r o , a n perienza in m a t e r i a di e m i g r a z i o n e : la
c h e p e r f e z i o n a t i . Vi sono d u e o r d i n i s e m p r e
?ge <del 1888 e r a u n a legge così i m p e r f e t t a
f o n d a m e n t a l i nella e m i g r a z i o n e : l ' e m i g r a e certo n o n p o t e v a p r e n d e r s i p e r e s e m p i o ,
zione c h e si dirige in p o r t i t r a n s o c e a n i c i , e
vece la legge del 1901, g r a z i e agli u o m i n i
l'emigrazione continentale. Quindi questa
ìinenti che v i c o l l a b o r a r o n o , p o r t ò reallegge, c h e v i e n e s o t t o p o s t a a l l a v o s t r a a t m t e u n o r d i n a m e n t o c o m p l e t o di q u e s t a
t e n z i o n e , t i e n e d i s t i n t i q u e s t i due/ o r d i n i ;
iteria.
v i sono cioè p e r 1' e m i g r a z i o n e t r a n s o c e a Ma al m o n d o le cose m u t a n o , m u t a n o
n i c a dei p e r f e z i o n a m e n t i alla legge del 1901;
ecialmente q u e s t i f e n o m e n i c h e si p o t r e b i n v e c e p e r 1' e m i g r a z i o n e e u r o p e a , c h e n o n
ro dire quasi i n a f f e r r a b i l i , c o m e è il fet r a c o n t e m p l a t a d a l l a legge del 1901, v i sono
meno della e m i g r a z i o n e ; e q u i n d i a b b i a nuovi organi appositamente creati, nuove
D
trovato necessario due o tre a n n i fa,
g i u r i s d i z i o n i e n u o v e t u t e l e . P e r q u e s t a emi1 1910, di d i s c u t e r e e a p p r o v a r e in q u e s t a
g r a z i o n e , p e r 1' e m i g r a z i o n e c o n t i n e n t a l e ,
¡»mera u n a n u o v a legge sulla e m i g r a z i o ìe,
su per giù f u r o n o s t a b i l i t i o r g a n i c h e r a s e c o m p l e t a v a la p r i m a .
s o m i g l i a n o a q u e l l i d e l l ' a r b i t r a t o , ai p r o Q u e s t a legge a v e v a p e r iscopo di sisteb i v i r i p e r la t u t e l a d e l l a v o r o all' i n t e r n o
ire il C o m m i s s a r i a t o , o r g a n o f o n d a m e n con c e r t i speciali a d a t t a m e n t i s e c o n d o il
!e della t u t e l a c h e lo S t a t o d e v e a g l i e m i diverso c a m p o .
a
n t i , di d i s c i p l i n a r e m e g l i o il F o n d o p e r
Inoltre furono poste varie condizioni
migrazione, d i i n t r o d u r r e n o r m e p e r la
r
i
g
u
ardanti l ' a r r u o l a m e n t o , materia molto
ira
? prudenti insieme e liberali, i ì m a t e r i a
d e l i c a t a p e r c h è d a l l ' a r r u o l a m e n t o p u ò diQto diffìcile, di meglio p r o v v e d e r e agli
p e n d e r e - m o l t e v o l t e la f o r t u n a d e l l ' e m i u
g r a n t i che r i m p a t r i a n o , e c h e rimpag r a n t e , s e c o n d o c h e è i n d i r i z z a t o in u n luoano f o r t u n a t a m e n t e in m i s u r a s e m p r e più
go o in u n a l t r o , s e c o n d o c h e è o n o n è
• p , P o r t a n d o t a n t o b e n e , d a l p u n t o di
c a r p i t a la sua b u o n a f e d e , e così v i a .
« a economico e d a l p u n t o d i v i s t a m o Q u i n d i c o n d i z i o n i p e r 1' a r r u o l a m e n t o ,
5 Per il loro r i m p a t r i o alla n o s t r a n a licenze
p e r 1' a r r u o l a m e n t o , c a u z i o n i per lo
>ne; a v
e v a lo scopo i n f i n e d i t u t e l a r e gli
arruolamento, formalità per l'arruolamento:
19)8
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
l
a
SESSIONE —
24980 —
DISCUSSIONI —
tutto questo è stato sistemato nel presente
disegno di legge.'
Infine la Camera aveva fatto voti perchè le sanzioni penali fossero meglio ordinate ; e quindi anche tutta questa parte
delle sanzioni penali è stata ritoccata, e
abbiamo avuto la fortuna di avere nella
Commissione-un penalista di valore, l'amico
e collega onorevole Stoppato, che ha potuto perfezionare ancora di più il disegno
di legge ministeriale.
L'applicazione delle sanzioni per i reati
d'emigrazione è diffìcile; nel reato d'emigrazione è' facile sfuggire alla pena, giacche
si tratta di un reato talora quasi impalpabile, e che non è abbastanza entrato
nella coscienza del giudice. Il giudice non
capisce la psicologia dell'emigrante; questi
si trova, per dir così, quando parte, sotto
una specie di pressione psicologica in cui la
sua buona fede è facile a essere tratta in
inganno.
Bisogna conoscere questi momenti dèlia
vita dell'emigrante per comprendere che
cosa sia il reato di emigrazione, in chi si
serve di queste speciali condizioni dell'emigrante per trarlo in inganno.
Con questo progetto si è cercato di meglio affermare questi . reati e le rispettive
pene.
Così la legge del 1901 ha posto le basi
dell'ordinamento dell'emigrazione nostra;
la legge del 1910 intese sopratutto a curare
l'assistenza sociale degli emigranti; col presente disegno di legge s'integra quella che
si può chiamare la tutela giuridica degli
emigranti stessi.
E con la facoltà data dall'articolo 35
di coordinare in un testo unico queste varie
leggi, avremo, se la parola, non è troppo
superba, un vero codice dell'emigrazione,
un codice dell' emigrazione che, perdonate
al mio amor proprio d'italiano, nessuna nazione ancora ha, che anzi potrà servire alle
altre di modello e che sarà una nuova benemerenza della presente legislatura. (Vive
approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Luciani.
LUCIANI. Intratterò la Camera per pochi minuti soltanto. Avevo intenzione di
proporre all'articolo 1 un piccolo emendamento, il quale avrebbe risoluto una questione che è stata lungamente dibattuta
dinanzi all'autorità giudiziaria, cioè se la
giurisdizione speciale stabilita dalla legge
del 1901 sull'emigrazione e conservata nel
presente progetto, a favore degli emigranti,
Camera dei Deputai.
TORNATA DEL 5 MAGGIO
1913
per quelle azioni dipendenti dal loro cc
tratto di trasporto, sia una giurisdizic
esclusiva, nel senso cioè che le azioni ste
non possano essere sperimentate che (
vanti alla Commissione arbitrale, o sia
vece una giurisdizione concorrente c
quella dell'autorità giudiziaria ordinaria
L'articolo 1 di questo disegno di le£
non risolve, almeno esplicitamente, la qi
stione, e perciò, come ho detto, avevo
animo di aggiungere la parola esclusi
mente dopo le altre sono decise, la qu
avrebbe risoluto la questione nel senso ]
razionale e più conforme alle ragioni alle qi
fu ispirata l'istituzione della giurisdizu
speciale, mentre a me consta, e lo sa]
anche l'onorevole relatore che è così d
gente studioso di tutte le questioni chi
riferiscono all'emigrazione, che l'autor
giudiziaria, stenta molto a fare accett
il principio della esclusività della giuria
zione, che pure emerge così evidente
testo della legge del 1901, e soprattu
dalle dichiarazioni chiare, precise ed es
cite che faceva l'onorevole ministro Gi
turco nel corso di discussione di qu<
legge.
Senonchè, dando una occhiata ora ì
relazione della Commissione, mi sono
corto che essa si è occupata della questio
ma pure non l'ha risoluta in modo esplic
tale da eliminare per l'avvenire ogni e
testazione.
Coloro i quali sostengono la concorre:
della doppia giurisdizione osservano ch<
legge sull'emigrazione stabilisce un term
assai breve per l'esercizio delle ragioni (
l'emigrante, un termine di sei mesi, e
sarebbe grave che una legge, evidenteme
destinata a' salvaguardare e a tutela:
suoi diritti, riescisse invece a restring
l'esercizio dei diritti stessi dentro un 1
'mine più breve di quello concesso in gene]
per 1' esercizio di qualsiasi azione gii
ziaria.
Il ministro, nel suo testo, aveva prò
sto una soluzione secondo la quale ent]
sei mesi stabiliti dalla legge le azioni
pendenti dal contratto di trasporto il
emigranti si sarebbero sperimentate davi
ad una Commissione arbitrale, ma che, 1
scorsi sei mesi, le azioni stesse rientrei
bero nella competenza dell'autorità gii
ziaria. \
Questa soluzione, in omaggio ad un
gomento apparentemente efficace, in
stanza accoglierebbe una opinione inter
dia che sarebbe la negazione del princ:
Parlamentari
Atti
LEGISLATURA XXIII — l
8
— 24981
SESSIONE — DISCUSSIONI
i cui si fondava l'innovazione della legge
ell901.
Tengo a dichiarare, a questo propoto, che sono stato sempre, e sarò forse
t avvenire, contrario a tutte le giurilizioni speciali, per effetto delle quali
opera della nostra magistratura viene a
»ssilizzarsi, ad arrugginire, a diventare maatta alle sue nuove funzioni.
La magistratura italiana ha dato prove
iffìcienti di adattarsi alle crescenti e svaate esigenze della moderna legislazione,
Brcbè uon sia lecito privarla impunemente
' parte del suo naturale compito.
Ma se, nonostante tale considerazióne,
slla quale si aveva consenzienti moltissi- ;
i studiosi di giuridiche discipline, ragioni >
leciali hanno indotto il legislatore a stalire magistrature particolari a favore dei emigranti, non ci sono argomenti suffienti perchè, decorso il termine di sei mesi,
stesse azioni non debbano essere eserciité davanti alla magistratura ordinaria,
a quindi ben fatto, a mio avviso, la Comissione a riservare alle Co'mmissioni arbiali la conoscenza ed il giudizio su quelle
¡ioni, anche per la considerazione che l'ercizio entro un termine limitato è pienaente giustificato,.quando si consideri che
tratta di sperimentare diritti singolari,
o per dire veri e propri privilegi.
Si consideri che l'emigrante può esercire davanti alla Commissione arbitrale una
¡ione per il risarcimento del danno a lui
eveniente dal fatto di essere stato remto dal luogo di destinazione, provando
ltanto che il vettore conosceva le ragioni
quali egli sarebbe stato respinto.
Sono disposizioni eccezionali, disposizioni
singolare favore, disposizioni stabilite,
dicono i giuristi, contra rationem juris
uon è, quindi strano che l'esercizio ne sia
¡"coscritto in termini relativamente brevi.
Mentre quindi do lode alla Commissione
avere modificato in questo senso il testo
igmario, raccomando l'adozione di una
ramila tale da eliminare ogni dubbio ed
^certezza di interpretazione, quell'intezza che ha dato luogo a sentenze conf i t t o n e , nonostante la parola abbastanza
*ara della legge ora vigente.
-he se, per ragioni che non posso cen'e, la Commissione e l'onorevole rapsentante del ministro non credessero di
incare la dizione formulata, attendo
meno dall'onorevole relatore e dall'onoe sottosegretario di Stato dichiarazioni
che valgano ad affermare che la giuriìr
m e
n i
r
rai
e
0
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913
sdizione per le azioni degli emigranti, come
tali, sia riservata in modo esclusivo alle
Commissioni arbitrali per l'emigrazione.
Queste dichiarazioni eviteranno che la
autorità giudiziaria ricada in quegli errori
nei quali essa è sovente caduta, ammettendo la competenza simultanea dell'autorità giudiziaria e delle Commissioni per la
( migrazione. (Benissimo !)
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
DI SCALEA, sottosegretario eli Stato per
gli affari esteri. Il discorso esauriente dell'onorevole collega Rossi evita a me, che lo
farei con minore competenza di eloquio, la ,
fatica di analizzare questo disegno di legge
e di illustrare dinanzi alla Camera lo spirito che lo anima.
Questo disegno di legge, come ben disse
l'onorevole Luigi Rossi, integra due leggi
precedenti, cioè la legge statutaria della
nostra emigrazione e la legge posteriore che
completa il nostro organismo di assistenza
sociale; ne integra l'oggetto con il criterio
della tutela giuridica.
Quindi risparmio alla Camera ulteriori
parole per analizzare il presente disegno di
legge che credo, tolte lievi modificazioni,
abbia raccolto l'unanime consenso della nostra Assemblea.
L' onorevole Alfredo Capece-Minutolo,
però,? è entrato in argomenti che sono estranei al presente disegno di legge e che avrebbero forse trovato sede migliore nella discussione del bilancio per l'emigrazione. Ciò
non toglie a me il dovere di rispondere sinteticamente ad alcune delle osservazioni
principali che da lui sono state rivolte per
l'azione del Governo in rapporto coi servizi dell'emigrazione.
Egli ha parlato di una assistenza che il
Commissariato dell'emigrazione fa al nostro
emigrante sia alla partenza, sia durante il
viaggio. Tale assistenza è infondo lo scopo
tecnico dell'organismo che abbiamo creato
col Commissariato dell'emigrazione.
Indubbiamente questa assistenza dell'emigrante sarebbe opera non feconda, se non
fosse integrata da una tutela molto più vasta
nei territori lontani nei quali egli vive ed
agisce, lungi dalla patria, quindi lontano
da ogni possibile difésa.
Sarebbe invero sterile un'assistenza di
carattere tecnico-sociale se non fosse completata da una serie di convenzioni di carattere internazionale che rendano più
facile la tutela dell'emigrante, dell'operaio
r
itti
—
Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
I
a
SESSIONE —
24982
—
DISCUSSIONI —
che v i v e l o n t a n o d a l l a p a t r i a in a m b i e n t e
straniero.
Q u e s t a si c h i a m a p o l i t i c a d e l l ' e m i g r a z i o n e . D i q u e s t a i n d u b b i a m e n t e noi abbiam o d a t o un p r i m o esempio con u n a serie
di c o n v e n z i o n i di c a r a t t e r e i n t e r n a z i o n a l e
c h e , a b b i a m o concluso sia con gli S t a t i dell ' A m e r i c a del Nord,-sia con la F r a n c i a , sia
con la G e r m a n i a , d i m o s t r a n d o il p r o g r a m m a
del G o v e r n o i t a l i a n o di v o l e r i n t e g r a r e cioè
i suoi m e c c a n i s m i i n t e r n i con c o n v e n z i o n i
i n t e r n a z i o n a l i le q u a l i c o m p l e t i n o la t u t e l a
p o l i t i c a nei r a p p o r t i della e m i g r a z i o n e .
P e r ò i n d u b b i a m e n t e , u n a t u t e l a del nostro e m i g r a n t e al di là delle f r o n t i e r e ,
q u a n d o egli v i v e in regioni l o n t a n e , non
p o t r à essere v e r a m e n t e e f f i c a c e e reale se
non intensifichiamo l e n t a m e n t e , d a t o il costo
di questo servizio, ma perseverante me a te
il nostro servizio consolare.
A proposito di ciò, non p o t r e i , allo s t a t o
dei f a t t i , accogliere la proposta d e l l ' o n o revole C a p e c e - M i n u t o l o d e l l a i s t i t u z i o n e
"Mi Commissioni p r e s i e d u t e dai consoli, c h e
r i s o l v a n o le c o n t r o v e r s i e dei nostri emig r a n t i . N o i a b b i a m o a n c o r a r e g i o n i in cui
le giurisdizioni c o n s o l a r i sono così v a s t e d a
non consentire u n a i n t e n s a opera t u t e l a trice da p a r t e d e i nostri consoli.
V e r r à il t e m p o , speriamolo, che il t e s o r o
dello S t a t o p o t r à consentire l'intensificazione dei n o s t r i servizi consolari e a l l o r a
p o t r e m o forse a d o t t a r e m e z z i e s t r u m e n t i
di efficace t u t e l a che ora non ci sono cons e n t i t i p e r c h è d o v r e m m o f a r e assumere d a i
nostri uffici consolari responsabilità alle
quali in r e a l t à essi non possono sobbarcarsi per la l o n t a n a n z a dai c e n t r i in cui dov r e b b e r o e s t e n d e r e la loro t u t e l a .
E d ora mi c o n s e n t a l ' o n o r e v o l e CapeceM i n u t o l o c h e io r i s p o n d a ad a l c u n i p u n t i
p a r t i c o l a r i sui servizi di e m i g r a z i o n e .
R i s p o n d e r ò i n n a n z i t u t t o , per gli uffici di
e m i g r a z i o n e , che il Commissariato ha già
istituito a M i l a n o il R e g i o ufficio dell'emig r a z i o n e per i confini di t e r r a , il q u a l e ha
il c o m p i t o principale di dare la m a g g i o r e
diffusione alle n o t i z i e utili che, a q u e l l ' u f ficio, siano richieste d a g l i e m i g r a n t i . A t a l e
scopo v i è una c o n t i n u a c o r r i s p o n d e n z a coi
C o m m i s s a r i a t i , coi P a t r o n a t i degli emig r a n t i , cogli U f f i c i del l a v o r o , i q u a l i sono
in più d i r e t t o c o n t a t t o con gli e m i g r a n t i e
fanno anche a v i v a voce, come appunto mi
p a r e a b b i a p r o p o s t o l ' o n o r e v o l e Capece-Minutolo, opera di persuasione e di t u t e l a .
I n o l t r e il C o m m i s s a r i a t o sta e s a m i n a n d o e
s t u d i a n d o l ' a t t u a z i o n e di u n b o l l e t t i n o di
Camera dei Deputai t
TORNATA DEL 5 MAGGIO
1913
n o t i z i e per l ' e m i g r a z i o n e , che non sarà periodico, m a si p u b b l i c h e r à a brevissimi int e r v a l l i , con le notizie più r e c e n t i e più sicure sulla sistemazione del m e r c a t o di la
v o r o all'estero in r i g u a r d o ai nostri emi
granfi.
N o i a n d r e m o m a n m a n o sviluppandc
q u e s t e istituzioni di uffici di informazion
a n c h e nei p o r t i di p a r t e n z a dei nostri emi
g r a n f i . C e r t a m e n t e l ' a n a l f a b e t i s m o ancor*
p r e v a l e n t e nelle masse e m i g r a t r i c i , ci co
s t r i n g e ad u s a r e di q u e s t i strumenti di ef
f e t t i v a , r e a l e c o m u n i c a z i o n e , i quali pos
sono essere più utili a l l ' e m i g r a n t e di quell
d e l l a d i f f u s i o n e di un b o l l e t t i n o che nes
suno p u ò l e g g e r e . Ma sono questi strument
sostanziali, c h e il t e m p o a n d r à perfezio
n a n d o , di q u e s t a g r a n d e m a c c h i n a di ca
r a t t e r e sociale c h e lo . S t a t o italiano ha l'o
nore di a v e r e c o s t i t u i t o per primo nel mondi
civile.
Un altro appunto che l'onorevole Capece
M i n u t o l o ha f a t t o al
Commissariato
quello che r i g u a r d a le deficienze che si ri
s c o n t r a n o e si l a m e n t a n o per la linea del
l'Hàvre.
C A P E C E - M I N U T O L O A L F R E D O . Ri
s c o n t r a t e da me p e r s o n a l m e n t e !
D I S C A L E A , sottosegretario di Stato pe
gli affari esteri. P e r migliorare il servizi
f a t t o in q u e s t a linea, si sono imposte d
q u a l c h e t e m p o n u o v e condizioni alla « Com
p a g n i e T r a n s a t l a n t i q u e », fra cui quella c
s o t t o p o r r e alla t u t e l a del Commissariat
t u t t i gli e m i g r a n t i i t a l i a n i che si i m b a r c a n
a l l ' H à v r e su q u a l u n q u e piroscafo della Con
pagnia. Il commissario potrà
prender
i m b a r c o sui piroscafi della « T r a n s a t l a n t
q u e » ammessi al servizio degli emigranti, cb
saranno i n o l t r e v i s i t a t i dai regi commissa
q u a n t o più s o v e n t e sarà possibile. S i è s t a
bilito a n c h e a l l ' H à v r e , presso , quel nosti
C o n s o l a t o , uno s p e c i a l e servizio di controll
e di assistenza dei n o s t r i e m i g r a n t i .
M a q u e s t e c a u t e l e non escludono, con
p r e n d e r à l ' o n o r e v o l e C a p e c e - M i n u t o l o , c h e si
sempre consigliabile per i nostri emigranti <
partire dai p o r t i i t a l i a n i nei q u a l i l'ass
stenza è più intensa ed efficace.
A l t r a questione t o c c a t a dall'onorevo
C a p e c e - M i n u t o l o è q u e l l a che riguarda
servizio di s o r v e g l i a n z a nei confini d i f r i
tiera t e r r e s t r e . D i q u e s t a questione ci sian
o c c u p a t i e p r e o c c u p a t i s p e c i a l m e n t e quanc
per dissidi di c a r a t t e r e t e c n i c o , abbiamo d<
v u t o i n t e r r o m p e r e la c o r r e n t e migratoria t]
l ' A r g e n t i n a e l ' I t a l i a ed a b b i a m o costituii
dei servizi di f r o n t i e r a b e n più efficaci ed 1:
Atti Parlamentan
LEGISLATURA X X I I I —
— 24983 —
I a SESSIONE
—
DISCUSSIONI —
tensamente organizzati degli ordinari, dei
quali è rimasta traccia feconda ed utile anche
ora, perchè non sono stati disciolti interamente, ma è rimasto l'organismo di tutela. Ma
noi, in questa questione della t u t e l a della
frontiera di terra, non siamo s o l i a decidere:
dobbiamo guardare anche alle esigenze di
altre amministrazioni e armonizzare le nostre
vedute con le esigenze del Ministero dell'interno e con la q u a n t i t à del personale
disponibile in quell'amministrazione.
Assicuro però l'onorevole Capece-Minutolo che mi occuperò con particolare riguardo delle deficienze che ha segnalato
alla Camera.
Egli si è occupato anche della questione
dei passaporti.
Gli comunico che C'è già una Commissione che studia questa questione e la modificazione delle norme che possono essere
adottate per il rilascio dei passaporti ; e fra
le varie proposte in esame c'è anche quella
di munire di fotografia il passaporto. Si è
raccolto molto materiale al riguardo e si
sono rivolti analoghi quesiti sia ai Eegi consolati sia alle E e g i e p r e f e t t u r e ; debbo però
dichiarare all'onorevole Capece-Minutolo
che per adesso prevale (e sono dei tecnici
che discutono sulla questione mentre io sono
ignaro sulla validità e sull'importanza di
talune ragioni) appunto la corrente che non
ritiene opportuno corredare il passaporto
della fotografìa del titolare.
®
L'onorevole Capece-Minutolo certamente
non potrà imputare a m e ' l a colpa di non
avere adottato un dato sistema, quando una
Commissione di c a r a t t e r e tecnico me lo abbia sconsigliato : vedrò poi per quali ragioni
questa Commissione consiglia al Ministero
di non adottare il sistema che è stato propugnato dall'onorevole Di Bugnano.
Non ho altro da aggiungere se non pregare la Camera di volere con t u t t a coscienza approvare questo disegno di legge
^ quale completa l'opera grandiosa che l'Italia nuova ha fatto a tutela dei suoi figli
ohe vanno a c rcare lavoro e ricchezza iti
lontani paesi ma che mantengono sempre
nella loro coscienza alto l'ideale della patria. (Vive
approvazioni).
All'onorevole Luciani, se me lo consente,
risponderò in sede di articoli.
p r e s i d e ì ; T E . H a facoltà di parlare
onorevole Cabrini, della Commissione.
G A B B I A I , della Commissione.
I l lucido
scorso pronunziato dal collega Luigi E ossi
e gli elementi di f a t t o forniti dall'onorevole
sottosegretario di S t a t o per gli esteri fanno
omt.rg det
TORNATA
DEL 5
MAGGIO
Deputm.
1913
sentire meno vivo alla Commissione l'imbarazzo in cui la pone la improvvisa assenza
del relatore onorevole Stoppato.
L ' o n o r e v o l e Luigi Eossi ha potuto in brevissime parole rappresentare gli obbiettivi
e segnare le direttive delle disposizioni fondamentali del presente disegno di legge con
la competenza e l ' a u t o r i t à che gli derivano
dall'avere per parecchi anni diretto i nostri
servizi di emigrazione e per essere egli il
padre autentico di questa integrazione alle
leggi del 1901 e del 1910.
L e raccomandazioni e le proposte f a t t e
dal collega Capece-Minutolo, che ringrazio
delle cortesi parole, improntate da una grande benevolenza, da lui pronunziate a mio riguardo, mi pare si possano così raggruppare :
alcune, e ad esse si aggiunge la proposta del
collega Luciani, sono di tal carattere che dovranno essere discusse piuttosto in sede di
articoli che non nella discussione generale;;
a l t r e potranno essere più utilmente esamin a t e nella prossima discussione del bilanciodell'emigrazione; altre ancora esigerebbero,,
per potere essere prese in considerazione
dopo una meditata discussione, che rive- 11
stissero la forma precisa e concreta di un
disegno di legge.
Nel discorso dell' onorevole collega Capece-Minutolo, una proposta esige
questo banco una dichiarazione: la proposta
che in più occasioni è stata affacciata, di
interdire l'emigrazione a quelli fra i cittadini
italiani che si trovino in istato di analfabetismo.
Ma io credo che, sebbene oggidì lo Stato
abbia notevolmente migliorati i congegni
della istruzio e popolare e per quanto sensibili sieno stati i sacrifici sostenuti per imprimere ad essa un notevole sviluppo siamo
ancora lontani da quelle condizioni che
sole potrebbero rendere ragionevole un simile divieto; e perciò, fino a t a a t o che
l'analfabetismo è effetto della .mancanza e
della deficienza dei congegni che lo S t a t o
ha messi finora in funzione per la diffusione
dell'istruzione, apparirebbe aspro, crudele,
ingiustificato qualsiasi provvedimento c h e
facesse scontare all'emigrante, al lavoratore, al cittadino il fio di una colpa commessa da altri.
Tale o consimile proposta potrà essere
presa in considerazione allora quando lo
S t a t o italiano ed i comuni avranno assolto
in modo ben diverso di quel che abbiano
fatto filora il loro debito verso l'istruzione
delle classi lavoratrici.
Così una proposta, che mi pare debba es-
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
—
l
a
SESSIONE —
24984
Camera dei Deputati
—
DISCUSSIONI —
sere esaminata in un'altra occasione dalla
Camera, quando cioè dinanzi alla Camera
verrà la riforma dei nostri congegni consolari, è quella accennata dal collega CapeceMinutolo e con la quale, in verità; si tenderebbe ad a t t u a r e un voto che più e più volte
è stato espresso da Congressi di emigranti,
e da Congressi ed assemblee di studiosi di
emigrazione, di politica e di questioni coloniali: quello cioè di fiancheggiare l'opera
dei consoli con quella di rappresentanze, le
quali sieno espressione dei diversi interessi
che si trovano nelle nostre colonie etnografiche.
Una voce. Con i consoli di emigrazione.
C A B R I C I , della Commissione.
G i à ; istituendo i consoli di emigrazione o qualche
cosa di simile.
L'onorevole sottosegretario di S t a t o , rispondendo ad altri appunti mossi dal collega Capeee-Minutolo ai servizi prò emig r a n t i , ha già ricordato che da alcuni
mesi, per opera del Commissariato, si sono
venuti rendendo più efficaci e serie le discipline che riguardano il servizio della
« T r a n s a t l a n t i q u e » dell'Hàvre. Ora mi permetto di esprimere t e son sicuro di interpretare il pensiero della Commissione) il
voto che u n ' a l t r a ^zione integri tali discipline. S t a bene che il Commissariato abbia
ottenuto di migliorare le convenzioni e gli
obblighi della « T r a n s a t l a n t i q u e » verso i
nostri emigranti: ma bisogna pure che d'ora
innanzi, il Commissariato sia messo in
grado di avvalersi sempre, costantemente,
delle facoltà che le leggi ed i regolamenti »
gli consentono, e che cioè nessuna nave ammessa al trasporto di emigranti italiani dall ' H à v r e parta senza la presenza del nostro
commissario di bordo. Altrimenti noi non
avremo nessuna autorità di muovere rimproveri ad una Società straniera, ammessa
ad un t r a t t a m e n t o di favore per circostanze
che si son venute modificando, quando d a ,
parte sua lo S t a t o italiano si trovasse in
condizioni da dover rinunziare ad avvalersi
delle facoltà che gli sono consentite per
esercitare controlli e vigilanze.
L e raccomandazioni f a t t e dal collega
Capece-Minutolo perchè sieno intensificati
i servizi non soltanto ai porti ma anche ai
•confini di terra, sono c o n f o r t a t e da una
q u a n t i t à di f a t t i . E sono i f a t t i stessi che
nella loro eloquenza hanno consigliato e
consigliano la Commissione a rendere più
sensibili talune disposizioni del disegno di
legge, non solo per dare allo S t a t o la possibilità di aumentare la efficacia di uffici
TORNATA DEL 5~MAGGIO
1913
come quello di recente istituito a Milan
per la sorveglianza dell'emigrazione ai co
fini di terra, ma anche di creare quegli alt
istituti che hanno le loro radici in ques
riforma.
I voti espressi dal collega Capece-Min
tolo per lo sviluppo della colonizzazio]
interna non possono che trovare le più v r
simpatie nella Commissione.
Un voto sopratutto esprime la vost:
Commissione: che mentre lo S t a t o miglio:
i propri congegni a difesa dei propri em
granti, mentre lo S t a t o migliora le conci
zioni- per cui l'emigrante sappia all'este]
governarsi sempre meglio da sè stesso sen;
bisogno di tutela, possa la economia d
Paese svilupparsi al punto da potere, in u
tempo non l o n t a n o , , c o l l o c a r e sui merca
di lavoro interni una larga parte del
forza di lavoro che oggi va a collocarsi olt:
i confini patrii. ( A p p r o v a z i o n i ) .
i P R E S I D E N T E . Non essendovi altri or!
t o r i iscritti e nessun altro chiedendo di pa
lare, dichiaro chiusa la discussione gen
rale.
Procederemo alla discussione degli art
coli, avvertendo che si dà lettura del tesi
concordato tra Commissione e Governo.
C A P O I.
Giurisdizioni speciali
p e r n i i emigranti transoceanici
A r t . 1.
« L e controversie tra emigranti e vetto
o loro rappresentanti che riflettano rappor
preliminari, concomitanti o conseguenti ;
c o n t r a t t o di trasporto o che insorgano nel!
applicazione delle leggi sulla emigrazioni
sono decise dalle Commissioni arbitrali p<
l'emigrazione, o dagli ispettori dell'emigri
zione nei porti d'imbarco, in ragione dell
rispettiva loro competenza, a norma dell
presente legge.
« Alla stessa giurisdizione è devoluta 1
decisione sulle azioni pel medesimo oggett
che siano promosse dai passeggieri di terz
classe, ovdi classe equivalente, di cui agli ai
ticoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 190!
n. 130.
« Infine alla detta giurisdizione sono so!
toposte le controversie dipendenti da arruc
lamenti autorizzati a norma dell'articolo 1
della legge stessa, salvo i casi che siano sta
biliti speciali a r b i t r a t i nel decreto di autc
rizzazione ».
0ffi Parlamentari
~~~
LEGISLATURA X X I I I —
— 24985 3
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
Su questo articolo ha facoltà di parlare
l'onorevole Luciani.
L U C I A N I . I o non ripeterò quello che
[io detto : desidero soltanto che l'onorevole
sottosegretario di S t a t o , d' accordo con la
Commissione, se lo crede, voglia accogliere
[a preghiera che loro rivolgo perchè il testo della legge sia formulato in modo da
designare le Commissioni arbitrali come sole
sompetenti a conoscere delle azioni promosse dall'emigrante in quanto è emigrante
(per tutti i diritti quindi che 1' emigrante
non ha comuni con gli al£ri passeggeri). Che
se essi non credano di a c c e t t a r e alcun emendamento, desidero almeno che facciano dichiarazioni tali per le quali si possano in
avvenire evitare i tentennamenti della giurisprudenza, nel senso che sia bene assodato
che la competenza per tali gindizi sia sempre
ed invariabilmente deferita alla Commissione arbitrale.
P R E S I D E N T E . Onorevole Luciani, ella
non ha però f a t t o alcuna proposta concreta.
L U C I A N I . Prego Commissione e Governo di volere modificare 1' articolo 1° in
modo tale da eliminare ogni dubbio per
l'avvenire. M i a c c o n t e n t o soltanto di questo.
GIOVANELLI EDOARDO,
presidente
della Commissione.
Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
GIOVANELLI EDOARDO,
presidente
della Commissione.
Spero invece che l'onorevole Luciani vorrà abbandonare la sua
proposta di aggiungere la parola
eselusivamente. Egli ha sott'occhi la relazione ministeriale e non quella della Commissione
che ha esaminato questo disegno di legge.
E la discussione si fa appunto sul testo della
Commissione. Ora, a pagina 11 della relazione della Commissione, stabilendo l'unicità della giurisdizione §i dice : la unicità
della giurisdizione è maggiore garanzia di
unità e di ordine di giudizi e di giurisprudenza.
(Approvazioni).
E poi, anticipando la discussione sull'articolo 8, osservo che l'onorevole Luciani
^propone il testo ministeriale del disegno
Rilegge, il quale parlava di sei mesi ed
attribuiva la giurisdizione speciale delle
Commissioni all'azione proposta entro sei
mesi; mentre dopo i sei mesi si rientrava
nella giurisdizione generale giudiziaria.
Invece la Commissione ha prolungato il
e r niine di sei mesi fino a
un anno e dopo
nn anno ha stabilito la prescrizione del1 azione.
Camera dei Deputati
TORNATA
DEL 5
MAGGIO
1913
Poiché si t r a t t a di azioni che devono
essere risolute céleremente, e s'è applicata
una prescrizione breve, è inutile la parola
esclusivamente.
S'è m a n t e n u t a la sola giurisdizione eccezionale delle Commissioni e
s'è ridotto il termine ad un anno. Invece,
prima, il termine era di sei mesi per la
giurisdizione straordinaria, o non v'era termine per la giurisdizione ordinaria.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Luigi Rossi
ha proposto il seguente emendamento :
« Sostituire
alla prima parte :
« Le controversie t r a emigranti e v e t t o r i
o loro rappresentanti, che riflettono il cont r a t t o di trasporto o i rapporti t r a emigranti e v e t t o r i dipendenti dal c o n t r a t t o
medesimo o dalla legge 31 gennaio 1901,
n. 23, sono'decise... (il resto come nelV articolo) ».
H a facoltà di svolgerlo.
R O S S I L U I G I . Avevo proposto quest'emendamento, perchè, secondo la dizione
della Commissione, trattandosi d ' u n a materia così delicata, difficile e che può dar
luogo a t a n t e questioni, mi pareva che si
lasciasse il dubbio che quest' articolo concernesse solo i rapporti e x t r a - c o n t r a t t u a l i ,
e non i rapporti contrattuali. Col presidente della Commissione abbiamo convenuto che invece di rifare l'articolo, si può aggiungere dopo la parola : riflettano le altre:
il contratto di trasporto
od i rapporti ecc., e
quindi aderisco pienamente a questa modificazione da lui proposta.
P R E S I D E N T E . L'onorevo'e Di Marzo
ha proposto il seguente emendamento:
« Al comma primo dopo le parole: o dagli
ispettori dell'emigrazione, aggi ungere: e dai
Comitati comunali o mandamentali di cui
all'articolo 10 della legge 31 gennaio 1901,
numero 23 ».
H a facoltà di svolgerlo.
D I M A R Z O . Onorevoli colleghi, mi pare
v e r a m e n t e superfluo e causa di non lievi
danni l'aver voluto dare all'ispettore la
qualità di giudice; il che potrà far nascere fra questo ed il magistrato un antagonismo. Vero è che nella legge esistente
havvi un articolo che dà all'ispettore una
competenza, giurisdizionale per materia, infra la somma di lire 50, per t u t t o ciò che
avviene sul porto di imbarco, e che concerne battellieri, barcaiuoli, locandieri e via
discorrendo, e non già a vertenze in genere
d'emigrazione.
Tale disposizione però ha dato luogo a
gravi inconvenienti: perchè essendo sorte
Atti Parlamentari
LEGISLATURA X X I I I
— 24986 —
—
I
a
SESSIONE —
delle liti, infra le lire 50, durante il periodo
della navigazione e dopo lo sbarco, le Commissioni si sono dichiarate incompetenti per
la somma, ed hanno demandato la decisione all'Ispettorato che, a sua volta, ha eccepito l'incompetenza per materia. Non sarebbe stato molto meglio usufruire degli
organi creati dalla legge, per esercitare la
vera tutela degli emigranti; cioè i Comitati
che per la loro composizione hanno a capo,
come presidente* il pretore, e sono organi
collegiali?
Quanto più razionale e benefico sarebbe
stato demandare le funzioni giurisdizionali
a detti pretori i quali avendo a loro disposizione un ufficio, quello del Comitato,
avrebbero potuto con maggiore rapidità
compiere l'istruttoria e tutto quanto occorre
alla lite, e ciò senza ricorrere ad altre spese,
dato che i Comitati per legge hanno funzioni gratuite. Il volere ora istituire presso
gli Ispettorati, nei casi da indicarsi dal
regolamento, un giudice, significa creare
gravi inconvenienti, cioè: antagonismo fra i
due funzionarii, lungaggine nelle piccole vertenze, perdita di ogni autorità dell'ispettore.
L'esperienza che mi viene dall'aver fatto
parte di un Comitato comunale di emigrazione di un centro importantissimo quale
è quello di Napoli, mi suggerisce di parlare.
Ora credo che sarebbe bene di evitare
questa figura equivoca, indefinibile dell'ispettore, con l'accettare il mio emendamento.
E mi auguro che Commissione e Governo
possano in qualche modo darmi una risposta sodisfacente.
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di parlare.
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
gli affari esteri. Sono molto dolente di non
potere accogliere l'emendamento dell'onorevole Di Marzo e gliene spiego in poche
parole la ragione: io non amerei di attribuire funzioni giurisdizionali ai Comitati,
perchè, soltanto per le attribuzioni informative, essi non hanno dato quei risultati
che noi ci auguravamo che potessero dare.
Credo assolutamente che la nostra formula sia quella più giuridicamente esatta
per la delegazione di queste funzioni d'indole delicatissima.
Ora avremmo questo caso, che mentre
l'insieme della legge cha stiamo discutendo
tende a diminuire le magistrature speciali,
noi, dando nuove attribuzioni a questi Comitati comunali o mandamentali verremmo
ad aumentare il numero di quelle giurisdizioni speciali che vogliamo diminuire.
DISCUSSIONI
Camera
—
TORNATA DEL 5
dei
MAGGrO
Deyutati
l913
Per queste ragioni prego l'onorevole I
Marzo di non insistere nel suo emenda
mento.
L'onorevole Luciani poi credo si sia pe]
suaso che le intenzioni della Commission
sono identiche alle sue. Egli insiste per
perchè si . aggiunga nel testo dell'articolo!
parole esclusivamente,
ed io, per c.onto mi<
non ho difficoltà di accogliere questa pr(
posta dell'onorevole Luciani.
P R E S I D E N T E . Onorevole Di Marzo, ii
siste nel suo emendamento1?
D I MARZO. Lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Onorevole sottosegr<
t a r i o di Stato, la prego di dirmi se ella a<
cetta il lieve emendamento concordato ti
la Commissione e l'onorevole Luigi Rossi ¡
primo comma dell'articolo primo che r
sulterebbe così modificato:
« Le controversie tra emigranti e vetto
o loro rappresentanti che riflettano il coi
tratto di trasporto o rapporti preliminar
concomitanti o conseguenti al contratt
medesimo o che insorgano nell' applici
zione delle leggi sull'emigrazione, sono decis
dalle Commissioni arbitrali per l'emigri
zione, ecc. ».
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato p<
gli affari
esteri. Accetto l'emendamenti
onorevole Presidente.
GIOVANELLI EDOARDO,
presiden
della Gommissione.
Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
GIOVANELLI EDOARDO,
presiden
della Commissione.
I n seguito alle dichii
razioni fatte dal sottosegretario di Stat
di non opporsi all' aggiunta della paro
esclusivamente,
desiderata dall' onorevo.
Luciani, e poiché quest'aggiunta non gu.'
sta, ma anzi chiarisce il concetto, la Con
missione dichiara di accettarla.
L U C I A N I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
L U C I A N I . Unicamente per una dichii
razione, perchè desidero scagionarmi da
l'accusa di aver proposto un emendament
che, come si è espresso l'onorevole pres
dente della Commissione, non guasti
Quest'accusa non mi manderebbe forse al.
dannazione; però io posso assicurare ci
interpretando le disposizioni analoghe del
legge del 1901, le quali non sembravan
equivoche e nonostante le dichiarazioi
esplicite fatte durante la discussione c
vari autori e principalmente dal miniati
Gianturco, che corrispondevano a quel
fatte oggi dall'onorevole presidente del
Commissione, nonostante tutto ciò, si sor
avute molte decisioni contradittorie, m a
Atti
Camera dei Deputati
— 24987 f''irlamentori
LEU1SI,ATUKA XXIII — l a SESSIONE — DlS«'USSlONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913
cune delle quali non si teneva conto della
ettera e dello spirito della legge. Credo
quindi che il mio emendamento non solo
lon guasterà, ma certamente sarà utile, nel
senso di rendere, spero, impossibile il ripetersi dell'errore.
P R E S I D E N T E . Rileggo il primo comma
iell'articolo 1° secondo la nuova formula
concordata :
« Le controversie tra emigranti e vettori
3 loro rappresentanti che riflettano il cont a t t o di trasporto, o rapporti preliminari,
concomitanti o conseguenti al contratto
medesimo o che insorgano nell'applicazione
delle leggi sull'emigrazione, sono decise
esclusivamente dalle Commissioni arbitrali
per l'emigrazione, o dagli ispettori dell'emigrazione r e i porti d'imbarco, in ragione
della rispettiva loro competenza a norma
della presente legge ».
Metto a partito questo primo comma dell'articolo primo.
{È
approvato).
Metto a partito gli altri due commi dell'articolo primo sui quali non sono state
fatte osservazioni.
(Sono
approvati).
Metto ora a partito
primo.
{È approvato).
l'intero
articolo
Art. 2.
« Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi regia autorità per rimborso di spese f a t t e nell' interesse degli
emigranti, quando la responsabilità dei
fatti che le hanno determinate risalga a
vettori, rappresentanti, imprese, agenzie
d'affari o ad altri privati ».
L'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento;
« Alle parole-, ad altri privati,
sostituire:
ad altri loro dipendenti ».
L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svola r e il suo emendamento.
DI MARZO. Lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 2.
(E approvato).
Art. 3.
« Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in
c ] a sse superiore alla terza, tutti coloro che
e spatri lo esclusivamente a scopo di lavoro,
o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e
gli affini negli stessi gradi, già emigrati a
scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901,
n. 23.
« I l regolamento determinerà in quali
casi la qualità di emigrante si presuma,
salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza ».
L'onorevoleDi Marzo propone il seguente
emendamento :
« Dopo le parole : a scopo di lavoro aggiungere : manuale ».
L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
DI MARZO. Non insisterò nel mio emendamento purché dalla Commissione e dal
Governo mi sia data assicurazione che coloro, i quali partano in classe superiore alla
terza, siano considerati emigranti soltanto
nel caso che partano a scopo di lavoro
manuale.
R O S S I L U I G I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
R O S S I L U I G I . Credo che non sia prudente aggiungere la parola manuale.
Innanzi t u t t o gli economisti discutono la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e non sono stati sempre d'ac- „
cordo; e poi vi sono casi nei quali le parole
« lavoro manuale » non sono del tutto opportune.
^
Domando ad esempio all'onorevole Di
Marzo : uno che venda delle statuine di
Lucca è un lavoratore manuale, o un piccolo commerciante ?
D I MARZO. Ma non viaggia in seconda
classe !
R O S S I L U I G I . Eppure io credo che anche egli abbia bisogno della protezione, che
dànno i nostri organi della emigrazione.
Così perfino un questuante, a rigore, non
fa un lavoro manuale ed ha egualmente
bisogno di essere protetto.
I l mettere quindi la parola « manuale »
a me pare pericoloso. La interpretazione
della giurisprudenza, come si può vedere
dalle raccolte fatte in quest'ultimo decennio, è stata sempre concorde nel ritenere
t u t t i questi come lavori manuali. L'idea
quindi è implicita, ed è meglio lasciarla
tale ; perchè appunto si pr suine che si t r a t t i
di lavoro manuale, anche se non è scritto
nella legge.
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
gli affari esteri. Chiedo di parlare.
« fi Parlamentari
LEGISLATURA X X I I I —
24988
1 * SESSIONE —
DISCUSSIONI
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
D I SCALEA, sottosegretario di Stato per gli
' affari esteri. Sono dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Di Marzo
per una ragione evidente.
La dichiarazione, fatta dall'onorevole
Eossi, dimostra a qual numero maggiore di
cause e di dissidi darebbe luogo l'aggiunta
del vocabolo proposto dall'onorevol ; Di
Marzo.
L'obiettivo di questa legge è quello di
diminuire le ragioni di dissidio, non di aumentarle. Non posso quindi accettare quello, che per me sarebbe un danno nella essenza stessa della legge, cioè la introduzione di un vocabolo, che potrebbe dar luogo
a controversie. Limitiamoci dunque al testo
-concordato.
P R E S I D E N T E . Onorevole Di Marzo insiste nel suo emendamento ?
D I MARZO. Non insisto. Ma parmi che
vi sia contradizione tra Governo e Commissione, perchè la Commissione intende
che si sottintenda la parola « manuale »,
m e n t r e ' i l Governo dice assolutamente di
non volere tale specificazione. L'esempio
poi, portato dall'onorevole Luigi Rossi, non
mi ha sodisfatto, perchèilmendicante oil venditore di statuette, che si permetta il lusso
di viaggiare v in una classe superiore alla
terza, perde, secondo me, la figura di emigrante.
P R E S I D E N T E . Onorevole Di Marzo, insiste nel suo emendamento ?
D I MARZO. Non insisto.
GIOVANELLI EDOARDO,
presidente
della Gommissione.
Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
GIOVANELLI EDOARDO,
presidente
della Commissione.
Poiché il collega Di
Marzo ha supposto che non vi sia consenso
pieno tra Governo e Commissione, dichiaro
a nome della Commissione che questo consenso vi è, e; poiché nella legge del 1901,
che è la h j gge organica, si usa solo la parola « lavoro » e vi è anche una giurisprudenza ormai stabilita che debba intendersi
che sia manuale, non abbiamo alcuna intenzione di aggiungere la parola « manuale »,
per non provocare nuovi dissidi che potrebbero dar luogo a questioni davanti ai tribunali.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Di Marzo
non insiste nel suo emendamento.
Non essendovi altre osservazioni, pongo
a partito l'articolo 3.
(È
approvato).
Camera dei
— TORNATA D E L
5
MAGGIO
Deputati
1913
Art. 4.
« Sono di competenza degli ispettori dell;
emigrazione di cui all'articolo 9 della legg
31 gennaio 1901, n. 23, le controversie ali
quali si riferisce l'articolo primo" ed ogn
altra disposizione di questa legge, il valor
delle quali non ecceda lire duecentocin
quanta.
« Le controversie di valore superiore :
lire duecentocinquanta, sono di competenz;
delle Commissioni arbitrali.
« I detti ispettori dell'emigrazione son<
altresì competenti a conoscere delle con
troversie relative a somme o valori non su
periori a lire duecentocinquanta che sor
gano nel luogo d'imbarco fra emigrant
,e locandieri, barcaiuoli, facchini, o altri
che abbiano prestato all'emigrante l'operi
loro ».
L'onorevole Di Marzo propone di sosti
tuirvi il seguente articolo :
« Sono di competenza dei Comitati di cu
all'articolo primo le controversie alle quali i
riferisce il detto articolo primo ed ogni altr
disposizione di questa legge, il valore dell
quali non ecceda le lire 100.
« Le controversie inferiori a lire 50 son
di competenza degl'ispettori dell' emigra
zione. Quelle superiori a lire 100 sono d
competenza delle Commissioni arbitrali. G.
ispettori dell'emigrazione sono altresì com
petenti a conoscere delle controversie eh
sorgano sul luogo d'imbarco fra emigrant:
locandieri, barcaiuoli, facchini, che abbian
prestato all'emigrante l'opera loro.
« Quando tali vertenze eccedano il valor
di lire 50 è ammesso appello ai detti Comi
tati avverso le decisioni pronunziate dagì
ispettori ».
L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svol
gerlo.
D I MARZO. Dopo di aver ritirato l'è
mendamento che avevo proposto all'arti
colo 1°, tutti gli altri che si riferiscono ali
stessa materia cadono di per sè.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Di Marze
dunque, non insiste nella sua proposta.
Non essendovi altre osservazioni, pong
a partito l'articolo 4.
(È
approvato).
Art. 5.
« Le Commissioni arbitrali per l'emigra
zione hanno sede nelle città porti d'imbarc
degli emigranti, di cui all'articolo 9 dell
legge 31 gennaio 1901, n. 23.
H n n f f i f l
Atti
24989
Parlamentari
LEGISLATURA X X I I I
I a SESSIONE —
Camera dei Devutatt
DISCUSSIONI —
« Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in c i t t à capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o
li loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.
« All'istituzióne delle Commissioni di cui
il comma precedente e alla determinazione
3 al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'articolo 7
Iella presente legge, si provvede con decreto Reale, promosso dal ministro degli af:ari esteri, di concerto con quello di grazia
ì giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.
« Con le stesse modalità si provvede a
leterminare, o a mutare, la circoscrizione
li ciascuno degli I s p e t t o r i » .
L'onorevole Di Frasso ha facoltà di parare.
DI F R A S S O . Rinuncio a parlare, per
aon essere tacciato dello stesso peccato di
)ui è stato t a c c i a t o l'onorevole Luciani, di
lon aver cioè presentato l'emendamento
die troppo tardi.
Io non l'ho presentato in tempo e quindi
rinuncio a parlare.
P R E S I D E N T E . Guardi che se fosse accettato dal Governo e dalla Commissione,
potrebbe ugualmente essere messo a partito.
D I F R A S S O . Rinuncio a parlare, anche
per amore di brevità nella discussione.
P R E S I D E N T E . iN'on essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.
(È
approvato).
A r t . 6.
« Le Commissioni arbitrali sono costituite :
a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede
La Commissione è designato annualmente
lai primo presidente della Corte stessa, con
a qualità di presidente;
di un consigliere della prefettura
iella provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;
c) di un cultore di discipline giuridiche
-d economiche, nominato dal ministro degli
affari esteri, sentito il Commissario generale
All'emigrazione e scelto in una lista di eleggibili approvata dal Consiglio dell'emigrazione. Tale nomina avrà la durata di un
biennio e potrà essere rinnovata.
« Sono del pari nominati, con le stesse
modalità, t r e membri supplenti, uno per
ciascuna delle categorie sopra indicate.'
Questi sostituiscono i membri t i t o l a r i in
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
caso di assenza, di impedimento o di vacanza.
« Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è
responsabile della conservazione degli atti ».
(È
approvato).
Art. 7.
« L a competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori dell'emigrazione, è determinata dal luogo nel quale
fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche
se il c o n t r a t t o di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il c o n t r a t t o di trasporto
non fu definitivamente concluso, dal luogo
dove fu t r a t t a t o per l'imbarco.
« Per i viaggi di ritorno di passeggieri di
t e r z a classe, o di classe equivalente, di cui
agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130 e di emigranti respinti dal
paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli
Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietti) di viaggio marittimo.
« Ove però t a l e viaggio faccia* capo a
porto estero la competenza è determinata
d a l domicilio del ricorrente nel Regno ».
Su questo articolo l'onorevole Di Marzo
ha presentato il seguente emendamento :
« Alle parole del primo comma: delle Commissioni arbitrali, aggiungere:
dei Comitati
comunali o mandamentali dei porti d'imbarco ».
L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svolgerlo.
D I M A R Z O . L o ritiro.
P R E S I D E N T E . Allora, non essendovi
altri emendamenti e nessuno chiedendo di
p a r l a r e , m e t t o a partito l'articolo 7.
(È
approvato).
Afta 8.
« I giudizi avanti alla Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono
promossi con semplice reclamo ai regi funzionari dell'emigrazione, ai regi commissari
viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza,
ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Com i t a t i mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione.
I l reclamo può essere presentato per iscritto
su c a r t a libera,* o a voce. I n quest' ultimo
iti*
Parlamentan
LEGISLATURA X X I I I
— 24990
l
a
SESSIONE
caso deve essere tosto raccolto a verbale
nelle forme che saranno stabilite dal regolamento ».
Anche su questo articolo l'onorevole Di
Marzo ha presentato un emendamento :
« Sostituire:
<< I giudizi avanti la Commissione arbitrale, al Comitato e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplice reclamo ai detti uffici ovvero ai regi funzionari dell'emigrazione, ai regi commissari
viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza,
ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigr&zione, o alle Società di patronato, riconosciute dal Commissariato ove non esistono Comitati.
« I l reclamo può essere presentato per
iscritto su c a r t a libera o a voce. I n quest'ultimo caso deve immediatamente essere
raccolto a verbale nelle forme che saranno
stabilite dal rego'amento ».
Ma anche questo emendamento credo che
sia r i t i r a t o dall'onorevole Di Marzo per le
ragioni.già addotte.
D I M A R Z O . Precisamente.
P R E S I D E N T E . Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, m e t t o a partito l'articolo 8.
(È
approvato).
Art % 8-bis.
« L e azioni accennate nell'articolo primo,
salvo il disposto dell'articolo 10, si prescrivono col d corso di un anno dal giorno
in .cui ebbe inizio
o doveva iniziarsi il
viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi
di ritorno preveduti nel secondo con ma
dell'articoli) 7, dal giorno dello sbanco in
I t a l a.
« Il reclamo può essere presentato da un
minorenne quando egli abbia t r a t t a t o per
l'imbarco; e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficia - io ».
L'onor. vole Di Marzo ha presentato il
seguente emendamento :
« Al comma secondo dopo le parole: quando
egli abbia t r a t t a t o per l ' i m b a r c o , aggiungere: <•> dalli persona che l ' a v e v a in consegna ».
Ha facoltà di svolgerlo.
D I MARZO. Credo che il mio emendamento non abbia bisogno di essere illustrato;
. esso non può assolutamente modificare il
concetto dell'articolo, anzi può rafforzarlo
in rapporto alla t u t e l a dei' minorenni.
DISCUSSIONI
Camera lei Devutatt
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
R O S S I L U I G I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha f a c o l t à .
R O S S I L U I G T . Mi associo all'emendi
mento dell'onorevole Di Marzo; soltant
mi pare che si potrebbe usare una formù]
giuridicamente più precisa, sostituendo al]
parole « o dalla persona che l'aveva in coi
segna » queste altre: « o dalla persona ci
il minorenne è legalmente affidato ».
D I M A R Z O . A c c e t t o la modificazion
proposta dall'onorevole Luigi Rossi.
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegr«
tario di S t a t o per gli affari esteri ha fi
coltà di parlare.
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato pt
affari
esteri. Accetto l ' e m e n d a m e n t o co
modificato.
P R E S I D E N T E . Non essendovi altri <
mendamenti e nessuno chiedendo di parla <
m e t t o a partito l'articolo 8 bis, con la mod
ficazione proposta dall'onorevole Di Marzi
(È
approvato).
Art. 9.
« Chiunque, a termini dell'articolo pr<
cedente, abbia facoltà di ricevere il r<
clamo e non lo riceve o non lo trasmetti
entro t r e n t a giorni dal ricevimento, ali
Commissione arbitrale o all'Ispettore de
l'emigrazione, a cui il ricorso è rivolti
sarà punito con l'ammenda da lire 100
lire 1000 ».
Anche a questo articolo l'onorevole I
Marzo ha presentato il seguente e m e n d i
mento :
« Dopo le parole: all'ispettore dell'emigri
zione, aggiungere:
o al Comitato ».
Mi sembra però che esso sia già eliminai
dalla deliberazione presa s u l l ' e m e n d a m e n t
proposto all'articolo 1.
D I M A R Z O . Precisamente, e q u i n d i 1
ritiro.
R O S S I L U I G I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha f a c o l t à .
R O S S I L U I G I . Solo p e r r a g i o n e di eoo:
dinamento osservo che alla parola « prec<
d e n t e » si deve sostituire « a r t i c o l o 8 » i
modo da fare intendere bene che si farif»
rimento a l l ' a r t i c o l o 8 e non a l l ' 8 H s .
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlai
l'onorevole sottosegretario di S t a t o per g
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato
gli affari esteri.
Accetto la m o d i f i c a z i o n
P R E S I D E N T E . Non essendovi altri^
mendamenti e nessuno chiedendo di parlar
metto a partito l'articolo 9 con la modifica
zione proposta dall'onorevole Luigi
(È
approvato).
LEGISLATURA X X I I I — l
umor a dei
— 2-1991
Ulti Par! erravi ari
a
SESSIONE
— DISCUSSIONI —
Art. 10.
«Quando nel corso di un procedimento
»enaie insorga ragion vole argomento della
¡sistenz i di un titolo ad azione avanti l'Ispettore dell'emigrazione o la Commissione
•rbitrale, che non siasi esercitata, il giudee con la sua sentenza così in sede di
struttoria come di giudizio risei va espresamente l'azione stessa; ed in tale caso il
ermine di cui l'articolo 8-bis decorre dalla
Lata della notifica dell'estratto della senenza p naie f a t t a alla parte interessata
Lelle forme stabilite dall'articolo 15 ».
L'onorevole Di Marzo propone il seguente
imendamento :
«Dopo le parole: l'ispettore dell'emigratone, aggiungere: o il Comitato ».
DI MARZO. O corevol -Presidente, nemneno quest'emendamento ha più ragione di
essere.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Luigi Rossi
)ropone il seguente emendamento:
Aggiungere :
«Nell'atto di notificazione sarà richianàta la detta riserva ».
DI SCALEA, sottosegretario
di Stato per
l'i affari esteri. Le ragioni dell'emendamento
lell'onorevole Luigi Rossi sonò così evidenti,
ìhe dichiaro subito di accettarlo.
P R E S I D E N T E . Poiché il Governo accetta quest'emendamento e la Commissione
ion è di parere contrario, pongo a partito
'articolo 10 coli' aggiunta proposta dal' onorevole Luigi Rossi.
{È
approvato).
Art. 11.
« L'istruttoria delle cause è f a t t a d'ufficio.
Essa si compie dagli uffici di prefettura
>otto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale.
« Il presidente affida la relazione della
3ausa all'uno od all'altro dei membri della
Commissione quando non creda di riservarla a sè stesso.
« Il consigliere di prefettura e l'ispettore
dell'emigrazione possono richiedere i Regi
pretori, e, per mezzo del Commissariato
bell'emigrazione, i Regi funzionari all'estero
e i Regi commissari, viaggianti, per l'assuntone di interrogatori, di deposizioni testimoniali e di altre prove.
« La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può
essere fatta dal consigliere di prefettura
^gli ispettori dell'emigrazione dei porti d'im-
TOKNATA DEL 5
MAGGIO
deputati
1913
« L e parti hanno diritto di prendere visione dei documenti dell'istruttoria o copia
a loro cura e spesa ».
L'onorevole Di Marzo ha presentato il
seguente articolo sostitutivo :
« L'istruttoria delle cause è f a t t a di ufficio nei modi che saranno stabiliti dal regolamento».
Desidera di parlare, onorevole presidente
della Comm ssione?
GIO V A N E L L I E D O A R D O , ¿presidente
della Gommissioae.
La Commissione non può
accettare l'emendamento proposto dall'onorovole Di Marzo; però, alla fine del primo
comma, dopo le parole: « Commissione arbitrale » non ha difficoltà che si aggiunga:
« e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento ».
D I M A R Z O . Ed io accetto la proposta dell'onorevole presidente della Commissione.
D I S C A L E A , sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Accetto io pure l'aggiunta
proposta.
P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo a partito l'articolo 11 coll'aggiunta concordata.
(È approvato).
&
Art. 12.
« Il ministro di grazia e giustizia, di concerto cori quello degli affari esteri, destinerà,
nei casi, indicati dal regolamento, presso gli
Ispettorati nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso
le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato ».
L'onorevole Di Marzo propone che quest'articolo sia soppresso.
D I MARZO. Ritiro la proposta.
P R E S I D E N T E . Pongo a partito l'articolo 12 testé letto.
(È
approvato).
Art. 13.
« La Commissione e l ' I s p e t t o r e nelle
istruttorie e nei giudizi di loro competenza
non sono tenuti all'osservanza delle forme
e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile ».
(È
approvato).
Art. 14.
« I l Commissariato dell'emigrazione ha
facoltà di fare intervenire nel procedimento
Mi Parlamentari
LEGISLATURA X X I I I —
—
l
a
24992
S E S S I O N E — DISCUSSIONI —
avanti la Commissioni arbitrale funzionari
o in casi eccezionali anche avvocati di sua
fiducia per la difesa delle domande degli
emigranti, e di fornire durante il periodo
istruttorio e nel giudizio documenti e altre
prove ».
(È
approvato).
Art. 15.
« Le decisioni sono notificate alle parti,
per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà
notificato l'avviso dell'udienza e sarà f a t t a
ogni altra comunicazione alle parti.
«Le spese relative sono a carico del Fondo
dell'emigrazione.
« Se l'emigrante non abbia indicato nel
ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge,
domiciliato presso l'Ispettore o la Commissione decidente.
'« Se nel corso della procedura sia sorto
ragionevole argomento dell'esistenza di un
reato per il quale si può procedere d'ufficio,
il presidente della Commissione arbitrale o
l'ispettore dovranno informare il pubblico
ministero il quale promuoverà, ove occorra,
l'azione penale a termini di legge ».
. (È
approvato).
Art. 16.
« Contro le decisioni degli ispettori per
valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.
« Contro le decisioni pronunciate in primo
grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione
centrale».
A questo articolo l'onorevole Di Marzo
ha presentato la seguente proposta sostitutiva:
« Contro le decisioni dei Comitati per valore superiore a lire 50 è ammesso appello
davanti le Commissioni arbitrali.
« Contro le decisioni pronunziate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione
centrale ».
D I MARZO. La ritiro, riferendomi soltanto a quanto ho detto precedentemente.
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di
parlare, metto a partito l'articolo 16.
(È
approvato).
Camera dei Deputati
—
TORNATA DEL
5
MAGGIO
1913
Art. 17.
« L a cognizione dell'appello contro ledi
cisioni di primo grado della Commission
arbitrale spetta alla Commissione centrai
di cui il successivo articolo 18.
« L'appello si propone con dichiarazion
al segretario della Commissione di appell
o ad un funzionario competente a ricevei
il reclamo. Il segretario o funzionario riduc
in iscritto la dichiarazione che riceve.
« La dichiarazione deve farsi nei veni
giorni dalla notificazione della decisione in
pugnata se essa sia di un ispettore dell'em
grazione e di giorni quaranta se sia di un
Commissione arbitrale ».
A questo articolo l'onorevole Di Marz
ha presentato il seguente emendamento :
« Neli'ultimo comma, alla parola : venti, s<
stituire: dieci.
« Dopo le parole: un ispettore dell'emigri
zione, aggiungere: o di un Comitato.
« Alla parola: quaranta, sostituirela
pi
rola: venti ».
,
D I MARZO. Vi rinunzio.
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo (
parlare, metto a partito l'articolo 17.
(È
approvato).
Art. 18.
« L a Commissione centrale ha sede i
Roma presso il Commissariato dell'emigri
zione e la compongono :
a) un consigliere della Corte di cassi
zione di Roma, designato dal primo pres
dente della Corte stessa, presidente;
&) un membro del Consiglio dell'em
grazione, designato dal Consiglio stesso; no
potrà però essere designato il Commissari
generale;
c) un ufficiale superiore di marina d(
signato dal ministro di detto dicastero;
d) un professore ordinario della Fé
coltà di giurisprudenza dell'Università c
Roma eletto dalla F a c o l t à stessae) un capo divisione del Ministero de
l'interno, designato dal ministro di dett
dicastero.
« I membri della Commissione durano i
carica tre anni e possono essere confermat
« Un magistrato col grado di giudice, n(
minato dal ministro degli affari esteri, (
concerto con quello di grazia e giustizi;
avrà le funzioni di segretario della Con
missione, e sarà responsabile della consei
vazione degli atti ».
Atti
LEGISLATURA XXIII —
L'onorevole Cabrini
guente aggiunta:
l
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
ha proposto la se-
« Prima dell' ultimo comma aggiungere :
« Sono del pari nominati con le stesse moìalità cinque membri supplenti, uno per
siascuna delle categorie sopra indicate, per
sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza ».
DI S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
fli affari esteri. Il Governo l'accetta.
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di
parlare, metto a partito l'articolo 18 col,'aggiunta .suddetta.
(È
approvato).
Art. 19.
« Il Commissariato dell'emigrazione ha
diritto di proporre appello alla Commissione
centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi
rappresentare alle sedute della Commissione
stessa da un suo funzionario, il quale potrà
formulare le sue richieste ».
(È
approvato).
A r t . 20.
« L'esecuzione delle decisioni appellabili
resta sespesa durante il termine concesso
per appellare e durante il giudizio di appello.
« Il giudice in caso di urgenza potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore alla metà di quella portata dalla
sentenza da computarsi nella somma totale
liquidata ».
A questo articolo l'onorevole Di Marzo
propone il seguente emendamento :
« Nel secondo comma, sopprimere
le parole: Il giudice, e alla parola: assegnare, so •
diluire: assegnarsi ».
GIOV A N E L L I E D O A R D O ,
presidente
della Commissione.
Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
GIOVANELLI EDOARDO,
presidente
della Commissione.
Credo che l'onorevole
collega Di Marzo vorrà rinunziare a questo
e mendamento, perchè si dispone che il giudice in pendenza del giudizio può assegnare
una somma, non assegnarsi.
MARZO. Togliendo la parola « giudice» gì dovrebbe dire «assegnarsi». Ad
ogni modo, per semplificare, ritiro l'emendamento.
P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo
Parlare, metto a partito l'articolo 20 come
n e ho data lettura.
(fi approvato).
1
Camera dei
— 24993 —
Parlamentari
TORNATA
DEL 5
MAGGIO
hpw
1913
Art. 21.
« T u t t e le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti
da ogni tassa di bollo e di registro ».
Anche a questo articolo l'onorevole Di
Marzo propone il seguente emendamento:
« Sostituire:
« Le domande e t u t t e le carte e gli atti
relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e
di registro, quando richieste da emigranti».
D I M A R Z O . I n fine del mio emendamento invece di dire: « quando richieste da
emigranti », dovrebbe dirsi: « nell' interesse
degli emigranti ».
GIOYANELLI EDOARDO,
presidente
della Commissione.
Anzi dovrebbe dirsi:
« quando siano richieste nell'interesse
esclusivo
degli emigranti ». *
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
gli affari esteri. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
gli affari esteri. Quantunque l'aggiunta ben
modificata dall'onorevole presidente della
Commissione, sia intuitiva, perchè questo
articolo è assolutamente inspirato al principio dell'interesse degli emigranti, pure non
nella forma progettata dall'onorevole Di
Marzo, cioè « quando richieste da emigrant i » ma in quella proposta dal relatore, cioè
« nell'interesse esclusivo degli emigranti »
accetto l'emandamento.
DI MARZO. Nella sostanza è ciò che io
desiderava.
P R E S I D E N T E . Il Governo accetta l'emendamento proposto dall' onorevole Di
Marzo e corretto nella forma dall'onorevole
presidente della Commissione.
Nessun altro chiedendo di parlare metto
a partito l'articolo 21 così emendato.
(È
approvato).
Art. 22.
« Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici,
e ogni decisione della Commissione centrale
alla tassa di lire venticinque. Ta^i tasse saranno a carico della parte soccombente e
saranno attribuite integralmente ai Fondo
per l'emigrazione.
« I membri e i segretari delle Commissioni
percepiranno sul Fondo stesso e per ogni
decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella nrsura che sarà determinata
dal regolamento ».
Atti Parlamentart
LEGISLATURA XXIII — l
a
— 24994 —
Camera
SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 ^ A G G I 0
Anche a questo articolo l'onorevole Di
Marzo propone i seguenti emendamenti :«Sopprimere il primo comma ».
« Dopo il 2 comma aggiungere : Ai Comitati saranno rimborsate le spese sostenute ».
D I M A R ? 0 . Li ritiro.
P R E S I D E N T E . L'onorevole' Di Frassó
propone di aggiungere al primo commi :
« Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando la riconosca
povera ».
H a facoltà di parlare, onorevole Di
Erasso.
DI FRASSO. La ragione del mio emendamento è ovvia, dal momento che si è
voluta introdurre questa innovazione, di
far pagare le spese all'emigrante allorché,
in caso di lite col vettore, o con altri enti,
sia rimasto soccombente. Questo mi pare
ingiusto, poiché non dobbiamo derogare al
sano principio ammesso da tutti, chela tutela
dell'emigrante debba essere sempreedintutto
gratuita. Per queste ragioni ho presentato
il mio emendamento che sarà accolto, spero,
dalla Commissione e dal Governo,
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare
l'Onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
D I SCALEA, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo accetta l'aggiunta dell'onorevole Di Frasso. Tutte* il
disegno di legge è ispirato ad un alto sentimento sociale e di solidarietà umana. Ritengo perciò che anche la Commissione
vorrà accettare questo emendamento.
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare
l'onorevole presidente della Commissione.
GIOVA N E L L I E D O A R D O , presidente
della Gommissione. Anche la Commissione
accetta l'emendamento. Però, per evitare
che possano sorgere delle pretese fuori luogo,
vorrei che si dicesse:
« Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte, quando questa sia
riconosciutapovera con dichiarazione emessa
nel testo della sentenza ».
D I SCALEA, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Meglio dire « inserita ».
P R E S I D E N T E . Sta bene; ma se facessero pervenire le proposte scritte alla Presidenza, sarebbe anche meglio.
L'articolo 22, dunque, viene modificato
in questo modo :
« Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici,
0
dei Deputato
1913"
e ogni decisione della Commissione centrale
alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e
saranno attribuite integralmente al Fondo
per l'emigrazione.
« Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte q u a n d o sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa
nella sentenza.
« I membri e i segretari delle Commissioni
percepiranno sul Fondo stesso e per ogni
decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata
dal regolamento ».
(È approvato).
Art. 23.
« Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla prese ite legge, o
avente per iscopo la cessione dei diritti che
possano competere agli emigranti contro i
vettori, è nullo di pieno diritto ».
(È approvato).
Art. 24.
« Quando i vettori siano condannati al
pagamento di somme debbono versarle al
Commissariato dell'emigrazione nelle forme
che saranno determinate dal regolamento,
entro quindici giorni dalla d a t a di notificazione della decisione.
« Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il
Commissariato preleverà le somme stesse
dalla cauzione.
« Il Commissariato pagherà agli aventi
diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolemento,
il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori ».
' L'onorevole Di Marzo propone il seguente
emendamento:
« Nel comma 1°, alle p troie: Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme,
debbone versarle, sostituire : Le decisioni
inappellabili sono eseguibili immediatamente dall'ispettore e, nei casi di condanna
del vettore, le somme di cui è condanna
saranno prelevate dall'ispettore sulle tasse
d'imbarco pagate dai vettori nei modi che
saranno indicati dal regolamento.
« Quando poi si t r a t t i di decisioni appellabili, i vettori debbono versare le somme,
il resto identico.
Non essendo presente 1' onorevole D*
Marzo, questo emendamento s'intende ritirato.
4+f?
Camera dfii D evutau
— 24995
PnrlfJtriPntn'rt
LEGISI,ATURA X X I I I —
I a S E S S I O N E — DISCUSSIONI —
II.
Arruolamento dì emigranti non transoceanici
e giurisdizioni probo virali per gli emigranti
ste&si.
Art. 25.
« Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901,
n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi c o n t r a t t i di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per
l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli
infortuni, secondo la legge italiana, quando
si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri
dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.
« I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione che può vietarli o stabilire le condizioni
a cui debbono essere subordinati, rilasciando
in tal caso speciale licenza. F r a le condizioni
può essere stabilita la prestazione di una
cauzione. I l Commissariato può delegare
queste sue facoltà ai prefetti.
« La licenza è obbligatoria quando si
tratti di arruolamenti di minorenni e di
donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerii. La licenza è sottoposta alla tassa di
lire 10, da attribuirsi al Fondò per remigrazione. All'originale di essa deve essere
allegato il contratto di lavoro sottoscritto
dalla persona o dall'impresa per cui conto
si eseguisce l'arruolamento.
« I l regolamento determina le modalità
e le condizioni pel rilascio e per la rinnovazione della licenza.
« I contravventori al presente articolo
sono puniti con l'ammenda da lire 50 a
lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato.
«Quando si t r a t t i di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata: e vi potrà essere unita la pena della
detenzione fino a sei mesi ».
(È approvato).
MAGGIO
1913
cedente, possono essere istituiti collegi di
probiviri per la conciliazione ed occorrendo
la decisione giudiziale delle controversie
fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque
siano connesse con contratti di lavoro da
eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto reale promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con
quello di grazia e giustizia ; e nel decreto
stesso ne è determinata la circoscrizione.
« I l collegio dei probiviri ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due
cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro
fra imprenditori, con le norme determinate
dal regolamento.
« I l regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma da quelle della legge
15 giugno 1893, n. 295, in quanto siano ritenute applicabili ».
Nessun altro chiedendo di parlare, pongo
a partito l'articolo 24.
(È
approvato).
CAPO
TORNATA DEL 5
Art. 26.
T U R A T I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
T U R A T I . Per una semplice questione
di forma. Nell'ultimo comma, l'articolo 26
fa richiamo alla legge 15 giugno 1893, n, 295?
che è quella vigente sui probiviri. Ora ?
poiché questa legge si sta riformando e la
riforma pende innanzi alla Camera, propongo che, invece di indicare tutti gli estremi
di questa legge, si faccia semplicemente richiamo generico alla legge generale sui probiviri per evitare possibili inconvenienti
in seguito.
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
gli affari esteri. Sta b e n e ; consento.
C A B R I N I , della Commissione.
Chiedo di
parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
C A B R I N I , della Commissione. I l richiamo
della legge 15 giugno 1893 sui probiviri, che si
fa nell'ultimo comma dell'articolo 26, è stato
f a t t o perchè pareva in quel momento che la
riforma della legge sui probiviri fosse completamente emigrata ; oggi però che così più.
non è e pare prossima la riforma, la Commissione crede che la proposta dell'onorevole Turati debba accettarsi.
PRESIDENTE.
L ' onorevole
Turati
adunque propone che nell' ultimo comma,
dove è detto « prendendo norma da quelle
della legge 15 giugno 1893, n. 295 », si dica
invece « prendendo norma dalla legge sui
probiviri ».
^ « Nel paese dove sia più frequente il mot l m e n t o di emigranti di cui all'articolo pre-
Questa proposta è accettata dal Governo
e dalla Commissione.
1939
!
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Atti
— 24996 —
Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
1» SESSIONE —
DISCUSSIONI —
M e t t o quindi a p a r t i t o l'articolo 26 così
modificato.
(È
approvato).
A r t . 27.
« I collegi probo virali di cui all'articolo
p r e c e d e n t e , possono essere a d i t i e n t r o sei
mesi dalla cessazione del lavoro ».
{È approvato).
A r t . 28.
« L ' e m i g r a n t e p u ò a p p e l l a r e dalla decisione sulla controversia che lo r i g u a r d a ,
d i p e n d a questa d a c o n t r a t t o i n d i v i d u a l e o
collettivo, q u a n d o r i s p e t t o a l l ' a p p e l l a n t e
la c o n t r o v e r s i a stessa supera il valore di
lire 300.
« Q u a n d o t r a t t i s i di c o n t r a t t o c o l l e t t i v o ,
o g n u n o degli e m i g r a n t i c o n t r a e n t i p u ò aderire all'appello i n t e r p o s t o da uno di essi,
a n c h e se il valore della controversia, ris p e t t o a l l ' a d e r e n t e , sia inferiore al d e t t o
limite. I n ogni caso la decisione uel giudice di secondo g r a d o ha efficacia soltanto
r i s p e t t o a l l ' e m i g r a n t e che abbia appellato
e a quelli che a b b i a n o a d e r i t o all'appello.
« L a f a c o l t à di a p p e l l a r e s p e t t a altresì
a l l ' i m p r e n d i t o r e , o a r r u o l a t o r e , q u a n d o il
v a l o r e della c o n t r o v e r s i a decisa supera il
limite fissato nel 1° comma del presente articolo ».
« L ' a p p e l l o si propone,, nei modi che sar a n n o i n d i c a t i dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al p r e c e d e n t e a r t i colo 18 ».
(È
approvato).
A r t . 29.
« Ogni decisione dei collegi probovirali
•è s o t t o p o s t a alla tassa di lire 0.50 per ogni
c e n t o lire ».
(È
approvato).
CAPO
III.
Sanzioni penali per ¡e infrazioni alle leggi
ed ai regolamenti sull'emigrazione.
Art. 30.
-« Gli ispettori per l ' i n t e r n o e g l ' i s p e t t o r i
viaggianti, n o n c h é i f u n z i o n a r i del Commiss a r i a t o dell'emigrazione, sono e q u i p a r a t i
agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli
a t t i r i g u a r d a n t i le infrazioni alle leggi ed
ai r e g o l a m e n t i sull'emigrazione ».
(È
approvato).
Camera dei Deputo".
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
A r t . 31.
« All'articolo 31 della l e g g e 31 gennaio
1901, n. 23, è sostituito il seguente:
« Saranno puniti:
a) con l ' a r r e s t o fino a sei mesi e con
a m m e n d a da lire cento a lire mille coloro
che provochino o f a v o r i s c a n o l'emigrazione
di u n a o più persone che n o n si t r o v i n o
nelle condizioni v o l u t e dalle leggi e dai reg o l a m e n t i , e c o n t r o il divieto posto dal
ministro degli a f f a r i esteri in f o r z a dell'articolo 1, ultimo capoverso;
b) con a m m e n d a da lire c i n q u a n t a a lire
c i n q u e c e n t o i c o n t r a v v e n t o r i all'articolo 1;
c) con l ' a r r e s t o fino a t r e mesi e con amm e n d a da lire cento a lire mille i contravv e n t o r i alla prima p a r t e dell'articolo 13;
d) con a m m e n d a da lire cento a lire mille
il v e t t o r e che i n t r o m e t t a , t r a sè e l'emig r a n t e , a l t r i m e d i a t o r i che n o n siano i prop r i r a p p r e s e n t a n t i d e b i t a m e n t e riconosciuti,
e con la stessa pena il v e t t o r e o il suo rapp r e s e n t a n t e che facciano figurare come emig r a n t i s p o n t a n e i , v i a g g i a n t i con d a n a r o
p r o p r i o , persone che a b b i a n o invece il nolo
p a g a t o , in t u t t o o in p a r t e , da Governi esteri
0 d a p r i v a t e imprese; e in caso di recidiva,
con a m m e n d a da lire d u e c e n t o a lire duemila ;
e) con a m m e n d a da lire cento a lire mille
1 c o n t r a v v e n t o r i all'ultimo capoverso dell ' a r t i c o l o 16, i quali d a l Ministro degli aff a r i esteri p o t r a n n o essere esclusi t e m p o r a n e a m e n t e o p e r p e t u a m e n t e dai servizi di
emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il r a p p r e s e n t a n t e possa essere incorso verso il v e t t o r e o verso i vett o r i che lo h a n n o n o m i n a t o ;
/) con l ' a r r e s t o fino a sei mesi e con
l ' a m m e n d a da lire d u e c e n t o a lire duemila
i c o n t r a v v e n t o r i all'articolo 23;
g) con l ' a m m e n d a d a lire duecento a
lire duemila, p e r ogni giorno di ritardo, il
c a p i t a n o del piroscafo, che, salvo casi di forza
maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di a n d a t a o di ritorno (compresi gli scali), il n u m e r o dei giorni
indicato nel biglietto;
h) con l ' a m m e n d a da lire duecento a lire
duemila e con l'arresto fino a sei mesi il capit a n o che^ salvo casi di f o r z a maggiore, sbarchi uno o più e m i g r a n t i in viaggi di a n d a t a o
di r i t o r n o , in p o r t i diversi da quelli indicati
nei rispettivi biglietti d ' i m b a r c o senza il loro
consenso d i c h i a r a t o per iscritto all'Ispettore
v i a g g i a n t e sulla nave;
Atti
fl
-amera dei Deputai»
— 24997 —
LEO [STA TURA XXTIT — I SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA BEL 5 MAGGIO 19Ì3
Parlamentavi
a
i) con l ' a m m e n d a d a lire c e n t o a lire
mille per ogni e m i g r a n t e c h e sia s t a t o a r ruolato senza il rilascio del b i g l i e t t o d ' i m barco, escluso o g n i e q u i p o l l e n t e ;
l) con l ' a m m e n d a d a lire c i n q u a n t a a lire
cinquecento per ogni biglietto d ' i m b a r c o ,
i r r e g o l a r m e n t e emesso, c h e n o n c o n t e n g a
t u t t e le i n d i c a z i o n i p r e s c r i t t e o le c o n t e n g a
in modo i n e s a t t o , o c h e sia v a r i a t o d o p o
la sua emissione senza c h e il v e t t o r e sia
stato a u t o r i z z a t o d a l C o m m i s s a r i a t o o c h e
sia i n t e r v e n u t o e s p r e s s o c o n s e n s o dello emigrante;
m) con la a m m e n d a d a lire c i n q u a n t a
a lire c i n q u e c e n t o e con l ' a r r e s t o fino a d u e
mesi c h i u n q u e sia c o l t o in possesso di passaporti a d a l t r i r i l a s c i a t i d e i q u a l i n o n
giustifichi l ' a t t u a l e possesso m e d e s i m o ; salva la disposizione d e l l ' a r t i c o l o 2 8 6 C o d i c e penale ;
n) con l ' a m m e n d a d a lire c e n t o a lire mille le a l t r e c o n t r a v v e n z i o n i a l l e leggi e a i r e g o l a m e n t i s u l l ' e m i g r a z i o n e , sia c h e t r a t t i s i di
v e t t o r i , di l o r o r a p p r e s e n t a n t i , di i m p r e s e ,
di agenzie di a f f a r i o d i a l t r i p r i v a t i , n o n
compresi, in q u e s t i , gli e m i g r a n t i .
« Del p a g a m e n t o d e l l e a m m e n d e cui siano
condannati capitani, r a p p r e s e n t a n t i e dipend e n t i in g e n e r e d e i v e t t o r i , r i s p o n d o n o q u e sti con la loro c a u z i o n e .
« Q u a l o r a il v e t t o r e sia u n a C o m p a g n i a di
navigazione, le p e n e s t a b i l i t e d a l l a p r e s e n t e
legge c o n t r o il v e t t o r e si a p p l i c h e r a n n o a
coloro che a b b i a n o a g i t o c o m e r a p p r e s e n t a n t i della C o m p a g n i a .
« Copia delle o r d i n a n z e e delle s e n t e n z e
per i r e a t i p r e v i s t i d a l l a p r e s e n t e l e g g e
sarà t r a s m e s s a al C o m m i s s a r i a t o dell'emigrazione p e r i p r o v v e d i m e n t i di sua c o m petenza ».
A q u e s t ' a r t i c o l o sono s t a t i p r o p o s t i i seguenti e m e n d a m e n t i :
« Alla lettera i) dopo le parole : sia s t a t o
a r r u o l a t o , aggiungere : o i n v i a t o al p o r t o
d'imbarco.
« Nel terz' ultimo comma, dopo la parola :
r a p p r e s e n t a n t i , aggiungere : l o c a n d i e r i .
Di Marzo »
GIOVANELLI EDOARDO,
presidente
della Commissione.
C h i e d o di p a r l a r e .
P R E S I D E N T E . ISTe h a la f a c o l t à .
GIOVA N E L L I E D O A R D O ,
presidente
della Commissione.
N e l l a r e d a z i o n e del corne a ìi) di q u e s t ' a r t i c o l o si u s a n o le p a r o l e : ispetf
°re viaggiante. Q u e s t o e r a il t i t o l o c h e si
av
a allora al f u n z i o n a r i o c h e v i a g g i a v a
5111
bastimenti dove erano emigranti. Ora,
i n v e c e , esso si c h i a m a regio
commissario.
Sicché io p r o p o n g o di s o s t i t u i r e alle p a r o l e :
ispettore viaggiante q u e s t ' a l t r e : regio
commissario.
Q u a n t o p o i agli e m e n d a m e n t i d e l l ' o n o r e vole D i M a r z o , la C o m m i s s i o n e d i c h i a r a d i
accettare t a n t o l'aggiunta delle parole o
inviato
al porto d'imbarco,
quanto l'altra
delia p a r o l a locandieri d o p o q u e l l a di rappresentanti.
P R E S I D E N T E . Il Governo consente?
D I S C A L E A , sottosegretario di Stato
per
gli affari esteri. C o n s e n t o .
P R E S I D E N T E . D u n q u e la C a m e r a h a
u d i t o : la Commissione, d ' a c c o r d o col G o v e r n o
p r o p o n e al c o m m a h) di s o s t i t u i r e alle p a r o l e :
« ispettore viaggiante » q u e l l e d i « regio commissario ».
L a stessa Commissione poi, d ' a c c o r d o col
G o v e r n o , d i c h i a r a d i a c c e t t a r e gli e m e n d a m e n t i d e l l ' o n o r e v o l e D i M a r z o , di c u i ho
dato lettura.
P o n g o d u n q u e a p a r t i t o l ' a r t i c o l o 31 così
modificato.
[È
approvato).
A r t . 32.
« Al p r i m o e s e c o n d o c o m m a d e l l ' a r t i colo 17 d e l l a l e g g e 31 g e n n a i o 1901, n . 23,
sono sostituiti i seguenti:
« E e r m a la d i s p o s i z i o n e d e l l ' a r t i c o l o 416
d e l Codice p e n a l e , c h i u n q u e , a fine di lucro,
eccita ad emigrare e c h i u n q u e con manifesti,
circolari o guide concernenti l'emigrazione
p u b b l i c a n o t i z i e o i n d i c a z i o n i f a l s e , o diff o n d e n e l R e g n o n o t i z i e e i n d i c a z i o n i di t a l e
n a t u r a s t a m p a t e a l l ' e s t e r o , è p u n i t o con la
r e c l u s i o n e fino a sei m e s i e con la m u l t a d a
l i r e c e n t o a mille.
« È p u n i t o a n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 416 del
Codice p e n a l e c h i u n q u e a fine di l u c r o , i n g a n n a n d o u n c i t t a d i n o c o n 1' a d d u r r e f a t t i
i n s u s s i s t e n t i o col d a r e f a l s e n o t i z i e , lo a v v i i
a paesi esteri diversi da quelli dove intend e v a r e c a r s i , o lo i n d u c a a p r e n d e r e imb a r c o in p o r t i e s t e r i o c l a n d e s t i n a m e n t e
sulla n a v e ».
C A B R I N I , della Commissione.
Chiedo di
parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
C A B R I N I , della Commissione.
Per comp l e t a r e la d i s p o s i z i o n e c o n t e n u t a nel p r i m o
c a p o v e r s o di q u e s t ' a r t i c o l o : d o v e è d e t t o
« f e r m a la d i s p o s i z i o n e d e l l ' a r t i c o l o 416 d e l
C o d i c e p e n a l e , c h i u n q u e , a fine di l u c r o ,
eccita ad emigrare e c h i u n q u e con manif e s t i , c i r c o l a r i o g u i d e , ecc. » io p r o p o n g o
di a g g i u n g e r e : « o pubblicazioni
di ogni
Atti Parlamentari
LEGISLATURA
— 24998 —
XXIII —
l
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
Camera dei Deputati
—
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
d'esplicare convenientemente le funzioni ci
genere » concernenti l'emigrazione, [diffonde
sono ad esso attribuite da questa stesi
notizie, ecc., come nel resto dell'articolo.
legge. D'altra parte, fo osservare che, co
Così si possono colpire anche le inserzioni
le modificazioni invocate, non si farebl
f a t t e sui giornali.
che rientrare nella legalità: giacché const
D I SCALEA, sottosegretario di Stato per
a tutti che sono non pochi gli avventizi ci
gli affari esteri. Consento.
P R E S I D E N T E . Allora metto a partito i prestano servizio presso il Commissariat
dell'emigrazione. Ve ne sono, salvo error
l'articolo 32, con la modificazione proposta
circa una diecina, distratti da altri uffic
dall'onorevole Cabrini e accolta dal GoT U B A T I . Chiedo di parlare.
verno che la Camera ha udita.
LUCIANI. Ora, se costoro non eran
(È
approvato).
superflui negli uffici ai quali erano prim
adibiti,
ragione vuole che vi ritornino; e i
CAPO I.V.
sono necessari al Commissariato, è bene ci
Disposizioni generali e transitorie.
. vi restino legittimamente addetti.
La necessità di allargare l'organico è in
Art. 33.
posta dalle stesse disposizioni della leg£
« Sono abrogati gli articoli 17, comma
che ci apprestiamo ad approvare, oltre ci
pr.'mo, e secondo, 26, 27, 29 parte prima e
dalle proporzioni sempre crescenti dell'em
seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901,
grazione, se non si vuole che il Commissi
n. 23 ».
riato finisca per non funzionare più, o ci
(È
approvato).
continui a funzionare irregolarmente.
Art. 34.
Chiedo pertanto che la Camera con a<
concie
disposizioni inviti almeno il Govern
« Un regolamento approvato con decreto
a
presentare
provvedimenti adatti perei
Beale, sentito il Consiglio di Stato, deteril Commissariato dell'emigrazione rispond
minerà le norme per l'esecuzione della prepienamente ai fini della legge ed ai nuo1
sente legge ».
compiti ad esso assegnati da quella ci
(È
approvato).
stiamo per votare.
Art. 35.
P B E S I D E N T E . Ha facoltà di parlai
« Il Governo del E e ha facoltà di provvel'onorevole Turati.
dere con decreto Eeale, sentito il Consiglio
T U B A T I . O io non ho capito bene
dei ministri, a riunire in testo unico le dinon riesco a conciliare le ultime parole de
sposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23
l'onorevole Luciani con le prime.
e 17 luglio 1910, n. 538 e quelle della preSe egli domanda semplicemente che
sente legge ».
Governo sia autorizzato a fare talune prc
poste, mi pare che la domanda sia supei
Ha facoltà di parlare l'onorevole Luflua, certamente potrebbe essere tacciata (
ciani.
pleonasmo. Il Governo ha sempre tale ti
LUCIANI. Baccomando all' onorevole
rappresentante del Governo un'aggiunta a ! coltà; il Governo può far sempre delle prc
questo articolo, la quale sostanzialmente ! poste. Se, invece, come pareva nel prim
momento, egli domanda una delega di p(
dia facoltà al ministro, oltre che d'emanare
teri pel Governo, mi pare che sarebbe
altri provvedimenti per l'esecuzione della
caso di fare un'osservazione.
legge stessa, di modificare la pianta organica d e ! Commissariato, sentito il Comitato
Io non sono certo sospetto di ostacolai
permanente e la Commissione parlamentare j una riforma dell'organico del Commissí
di vigilanza sull'emigrazione: o, se si crede
riato, perchè, quando ebbi l'onore di fa
che a ciò ostino disposizioni di massima già
parte per vari anni di quel Consesso ed i
sancite in leggi precedenti, perchè egli sia | quella sede ed in qualche occasione ali
invitato a presentare al Parlamento entro ! Camera, ho sollecitato dal Governo ta]
breve termine le relative proposte.
riforma.
P B E S I D E N T E . Ma non si potrebbe fari
Scopo del mio emendamento, che raccoqui ora ex- abrupto.
mando all'onorevole sottosegretario, non è
quello d'ingrossare il già grosso esercito deD I SCALEA, sottosegretario
di Stato pt
gli impiegati dello Stato, chè, anzi, io sono,
gli affari esteri. Farò io delle dichiarazior
per tendenza invincibile dello spirito, avin proposito.
verso a questa elefantiasi della burocrazia;
T U B A T I . Io non patisco neanche di qu(
ma è quello di dare al Commissariato il modo
sacro orrore dell'elefantiasi burocratica eli
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXIII — l a SESSIONE —
24999 —
Camera dei Deputati
DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5
riesce più teorica che pratica in questa Camera; ma mi sento tenuto ad invocare dal
Governo e dalla Camera il rispetto di quelle
che sono le leggi fondamentali dello Stato,
le quali sottraggono al Governo l'arbitrio.
Ora io dico: portate alla Camera questa
riforma : la Camera non è di solito molto
arcigna e non vi crea molte difficoltà, ma
è giusto che vi sia un freno all'arbitrio, in
materia finanziaria, in materia di organici.
Per cui io spero che il Governo, anche per
rispetto alla leg»e del 1904, che fu ritenuta
fondamentale tanto da essere anche inserita
nel nostro, oramai divenuto rarissimo, nel
nostro manuale, spero che il Governo vorrà
respingere la proposta fatta ora. pure impegnandosi a presentare delle proposte di
riforma all'organico del Commissariato.
Non vorrei che la mia opposizione di carattere costituzionale fosse male interpretata: io credo che questa riforma debba
venire, e mi pare che sarà vantaggioso per
tutti, moralmente e materialmente, se verrà
per la via maestra delle proposte di legge.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Gesualdo
Libertini ha facoltà di parlare.
L I B E R T I N I G E S U A L D O . E r a per asso3iarmi a quanto ha detto l'onorevole Turati.
NToi siamo qui in materia di organico, e non
può che invocare una legge. (Interruzioni)
^e il Governo crede di fare qualche cosa
3er migliorare i servizi del Commissariato
ìeiremigrazione, lo potrà fare in occasione
lei bilancio, ma non credo che sarebbe costituzionalmente giusto procedere a tale riorma con un semplice decreto, che dorrebbe modificare la legge del 1911.
Quindi sono sicuro che da parte del Governo verrà l'assicurazione che l'emendanento non sarà accettato.
LUCIANI. Chiedo di parlare per fatto
)ersonale.
P R E S I D E N T E . Parli, onorevole Lugani.
LUCIANI. I l mio invito al Governo,
^eva questa portata: che la Camera, appronto un disegno di legge alquanto complesso,
0 l U e quello che si appresta a votare, ricoL°sca la necessità di accordare al Governo i
lezzi sufficienti, perchè la legge possa avere
a s u a e m p i e t à applicazione.
n questo senso, poiché non credo di ine r e sopra una proposta vera e propria,
Udo dall'onorevole sottosegretario di
enti d Ì C h Ì a r a z i o n i conformi alle ragioni eviione Ti16 k a i m o dato luogo alla mia ossere v ° infine soggiungere che l'invito a
re„e'
Uehe^^ 6 n u o v i provvedimenti legislativi,
s e fosse esplicitamente formulato o
MAO ,10
1913
contenuto nella legge sotto forma di promessa, non potrebbe dirsi superfluo, perchè
non pochi sono gli esempi che se ne hanno
m Ila nostra legislazione.
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà
di parlare.
D I S C A L E A , sottosegretario
di Stato per
gli affari esteri. Anzitutto a me preme di
ringraziare l'onorevole Luciani, perchè, questione costituzionale a parte, indubitatamente egli dava un mandato di assoluta fiducia di cui il Governo, e specialmente chi
rappresenta il Governo al Ministero degli
affari esteri, dovrà essergliene grato.
Gli onorevoli Turati e Libertini hanno
prevenuta l'osservazione che io avrei fatta
all'emendamento proposto dall' onorevole
Luciani ; ma io debbo dichiarare con lealtà
di parola e di pensiero alla Camera che noi
dovremo presentare un disegno di legge
speciale che aumenti e regolarizzi la situazione del personale del Commissariato di
emigrazione.
Indubbiamente la Camera, votando delle
leggi, le quali intendono ad una più efficace
tutela di carattere sociale, nel contempo intende di fortificare questi meccanismi amministrativi; che debbono realizzare questa
legislazione sociale.
È superfluo che io dichiari alla Camera
come il Governo intenda di presentare un
disegno di legge, che aumenti e modifichi
l'organico e tolga alcuni degli inconvenienti,
che sono stati appunto rilevati dall'onorevole Luciani.
Però con questo intendimento e con queste dichiarazioni resta fermo che la via, che
dobbiamo battere per realizzare questi nostri propositi, è la via chiara ed aperta,
che ci indica la legge generale del 1904: presentare cioè un apposito disegno di legge
ai rappresentanti della Nazione, che, soli,
hanno il diritto di discutere in materia così
delicata. Questi sono gli intendimenti, a cui
si ispira il Governo del R e .
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 35.
(È
approvato).
Art. 36.
« Le Commissioni arbitrali istituite dalla
legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno
a funzionare fino a che non abbiano deciso,
con le forme stabilite dalla legge stessa e
dal relativo regolamento, t u t t i i ricorsi ad
esse presentati fino alla data dell'entrata
in vigore della presente legge ».
(È
approvato).
'ti
Parlamentan
LEGISLATURA X X I I I —
l
a
SESSIONE —
25000
DISCUSSIONI —
C A B R I C I , della Commissione.
Chiedo di
parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
C A B R I N I , della Commissione.
I l coordinamento di questo disegno di legge si riduce semplicemente a questo : che l ' a r t i colo 8-bis diventa 9, e che, di conseguenza,
cambiano numero t u t t i gli articoli che vengono dopo.
P R E S I D E N T E . S t a bene.
Questo disegno di legge sara v o t a t o a
scrutinio segreto in altra seduta.
Approvazione del disegno di legge: Vendita del
locale delle Regie scuole in Susa di Tunisia
di proprietà delio Stato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione^del disegno di legge- « Vendita del locale delle Regie scuole in Susa di
Tunisia di proprietà dello Stato-».
Si dia lettura del disegno di legge.
D E L B A L Z O , segretario, legge: (V. Stampato n. 754-a).
*
P R E S I D E N T E . L a discussione generale
è aperta su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all'esame degli articoli :
Art. 1.
« È autorizzata la vendita dell'immobile
demaniale sito in Susa di Tunisia e adibito
a t t u a l m e n t e a sede di quelle Regie scuole.
« I l ricavo n e t t o della v e n d i t a sarà devoluto alla costruzione di un nuovo edificio
scolastico ».
{E
approvato).
Art, 2. « P e r gli a t t i riguardanti la vendita di
cui all'articolo 1, sarà derogato alle norme
vigenti sulla contabilità generale dello
S t a t o ».
(È
approvato).
A n c h e questo disegno di legge sarà vot a t o a scrutinio segreto in a l t r a seduta.
Approvazione del disegno di l e g g e : Proroga di
concessione di locali demaniali in uso gratnito al coni ime di Mantova.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in
uso gratuito al comune di Mantova ».
( amera
—
TORNATA
dei
Dovutali
DEL 5 MAGGIO 1 9 1 3
Si dia l e t t u r a del disegno di legge.
D E L B A L Z O , segretario, legge: (V. Stai
pato n. 10-9-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussioi
generale su questo disegno di legge.
Nessuno chiedendo di parlare, dichia
chiusa la discussione generale.
Procederemo ora alla discussione dell'a
ticolo unico di legge, di cui do lettura :
Articolo
unico.
« È approvato il c o n t r a t t o 30 sette]
bre 1911 ricevuto in Mantova in forma pu
blica amministrativa dal primo segretai
nella I n t e n d e n z a di finanza dottor Olir
Cottafavi, co!, quale è prorogato per
triennio, dal 14 maggio 1911, l'uso gratui
concesso al comune di Mantova, col co
t r a t t o 16 gennaio 1880 pel n o t a r Giovar
Niccolini di Mantova, dei locali inservie]
alla B i b l i o t e c a ed al Museo archeologico
quella città ».
Nessuno chiedendo di parlare, si prò*
derà alla votazione segreta anche di quei
disegno di legge in a l t r a seduta.
Sull'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
cherebbe la discussione della proposta di 1
ge « Pensioni agli ufficiali del genio milita
provenienti dagli ingegneri » (1316); ma, d
essendo presenti nè gli autori delia propo
di legge, nè i componenti la Commissio
credo opportuno di differire ad altra sedi
la discussione di questa proposta di leg
Onorevole ministro della guerra, ha nv
in contrario
S P I N G A R D I , ministro della
guerra.^
ho alcuna osservazione da fare.
P R E S I D E N T E . B i m a n e dunque c
stabilito.
Discussione del disegno di l e g g e : Provvedinr
a favore del Sindacato obbligatorio sicili
di mutua assicurazione per gli infortuni
lavoro nelle miniere di zolfo.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno r
la discussione del disegno di legge: « Pr
vedimenti a f a v o r e del Sindacato obbli
torio siciliano di mutua assicurazione
gli infortuni sul lavoro nelle miniere
zolfo ».
Se ne dia l e t t u r a .
D E L B A L Z O , segretario, legge: (V • M
pato n. 1284-a).
.
P R E S I D E N T E . L a discussione gene
è aperta su questo disegno di legge.
4 tti
— 25001
Parlarrphtari
LEGJSLATUKA X X I I I
—
l
a
SESSIONE —
-
DISCUSSIONI
Non essendovi oratori inscritti e nessuno j
iedendo di parlare, dichiaro chiusa la diissione generale.
Passiamo all'esame degli articoli :
Art. 1.
« L'obbligo per gli esercenti ed i proprietà di zolfare della Sicilia di pagare a fare del « Sindacato obbligatorio siciliano
mutua assicurazione per gli infortuni
l lavoro nelle miniere di zolfo » il contrito imposto dall'articolo 9 della legge
luglio 1907, n. 527, è prorogato fino a
andò con decreto Beale promosso dal Mistero di agricoltura, industria e commer), sentita l'assemblea generale dei componti il Sindacato, non ne sia disposta l'aboione.
« Con le stesse modalità può essere ridotta
misura del contributo ».
(È a-pprovàto).
Art. 2.
« L'Amministrazione delle ferrovie dello
ato continuerà a corrispondere al Sindato l'abbuono delle tasse normali di traorto degli zolfi, stabilito dalla legge 11 luo 1904, n. 396, consolidato nella somma
sa annua di lire 39,600 fino a tutto il 30
igno 1938.
« Sopra questo contributo possono essere
Gettate delegazioni a favore dell'Istituto
e concederà al Sindacato un mutuo am>rtizzabile.
« La deliberazione relativa all'operazione
mutuo è resa esecutiva con decreto del
nistro di agricoltura, industria e com'rcio ».
(È approvato).
Art. 3.
« La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa
zionale di previdenza per la invalidità e
vecchiaia degli operai e le Casse di ri*rmio ordinarie sono autorizzate a conìere al Sindacato il mutuo di cui all'artico precedente, con la garanzia delle
legazioni nello stesso articolo indicate ».
(E approvato).
Art. 4.
« I eontributidi cui agli a r t i c o l i l e 3 d e l l a
ige 11 luglio 1904, n. 396, e 9 della legge
luglio 1907, n. 527, sono ad esclusivo ca0 eielle persone contemplate negli
arti[l stessi.
<( E nulla ogni convenzione tendente a
^ferire in tutto o in parte l'obbligo dei
ti contributi dal proprietario all'eserìte ».
(E approvato).
^
Camera dm Devurat-,
—
TOBNATA DEL
5
MAGGIO
1913
Art. 5.
• « L a perizia giudiziaria, prevista dagli
articoli 8 della legge .14 luglio 1907, n. 527, e
18 e seguenti del regolamento 14 giugno
1908, n. 462, deve proporsi uno dei seguenti
oggetti :
a) accertare se le condizioni morbose
o anatomo-patologiche dell'operaio infortunato erano preesistenti all'infortunio e
quindi da esso indipendenti o non aggravate ;
b) accertare la guarigione delle lesioni
cagionate dall'infortunio, ovvero i postumi
di esso, per promuovere il giudizio medicolegale sul grado dell'incapacità permanente
al lavoro residuata sull'indennità spettante
all'infortunato ».
A questo articolo 5 l'onorevole relatore,
a nome della Commissione, ha presentato
il seguente emendamento : al comma b) sostituire :
« Accertare la guarigione delle lesioni
cagionate dall'infortunio, ovvero i postumi
di esso, e determinare il grado dell'incapacità permanente al lavoro residuata ».
L'onorevole ministro di agricoltura accetta questo emendamento ì
N I T T I , ministro
di agricoltura,
industria e commercio. Lo accetto.
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5, con
l'emendamento proposto dalla Commissione
ed accettato dal Governo.
(È
approvato).
Art. 6.
« Nel corso delle operazioni peritali le
parti possono farsi assistere dai rispettivi
difensori.
« Le parti possono fare al perito nel corso
delle operazioni le osservazioni che credano
del proprio interesse e di esse deve farsi
menzione nella relazione ».
Anche su questo articolo è stato proposto
dall'onorevole relatore L a Via, a nome della
Commissione, il seguente emendamento :
« Alla prima parte dell'articolo 6 sostituire :
nel corso delle operazioni peritali le parti
possono farsi assistere come nelle ordinarie
perizie giudiziarie ».
Chiedo se l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio accetta questo emendamento.
N I T T I , ministro di agricoltura,
industria
e commercio. Lo accetto.
P R E S I D E N T E . Poiché la seconda parte
rimane immutata, e non vi sono altre os-
Atti
— 25002 —
Parlamentari
LEGISLATURA
XXIII
—
1 » SESSIONE —
DISCUSSIONI —
servazioni, metto a partito l'articolo 6° con
l'emendamento concordato fra ministro e
Commissione ».
(È
approvato).
Art. 7.
«, Se in seguito a tale perizia dovesse
procedersi a giudizio, l'autorità giudiziaria
che non trovasse nella relazione del perito
elementi sufficienti per la decisione della
causa, potrà di ufficio o su richiesta di una
delle parti invitare il perito o a completare
la perizia o a dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno
o più periti nominati d'ufficio ».
(È
approvato).
A r t . 8.
« Le norme relative alla misura delle competenze dovute ai periti medici-legali saranno stabilite con Regio decreto ».
(È
approvato).
Art. 9.
« I contributi di cui all'articolo 1 della
presente legge sono dovuti al Sindacato a
decorrere dal 1° marzo 1913 e saranno riscossi con le modalità da stabilirsi per decreto Eeale ».
(È
approvato).
Si procederà in altra seduta alla vota
zione segreta di questo disegno di legge.
Così è esaurito l'ordine del giorno della
seduta d'oggi.
Interrogazioni.
P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.
B E L B A L Z O , segretario, legge'.
« I l sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei
telegrafi, sui gravissimi danni che arreca l'orario estivo a tutti i comuni del littorale ionico da Simeri a Cotrone, ritardando l'arrivo da Napoli di circa due ore, e facendo
giungere la posta nel pomeriggio invece
che alle otto del mattino.
« Lucifero ».
« Il sottoscritto chiede di interrogare il
ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda adottare delle
modificazioni al regolamento 8 dicem bre 1907,
Camera
TORNATA
DEL 5
dei
MAGGIO
Dovutati
1913
n. 852, per rendere efficace nell'Italia meri
dionale la cessione dei canoni e prestazion
voluta dalla legge 15 luglio 1906, n. 441.
« Riccio ».
« I l sottoscritto chiede d' interrogare i
ministro dei lavori pubblici sulla condizioni
che viene fatta agli impiegati ferroviari e
sonerati dal servizio prima dei 60 anni d
età, se cioè, a tenore degli articoli 59 e 6'
della legge 7 luglio 1907, n. 429, abbian
essi diritto o meno al trattamento dell;
buona uscita. (L'interrogante
chiede la ri
sposta
scritta).
« Leonardi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i
ministro di grazia e giustizia e dei culti
per sapere se non creda equo modificar
l'articolo 26, del regolamento 3 settembr
1911, n. 1238, sui portieri giudiziari, nel sens
di consentire a tali modestissimi impiegai
di potersi ancora inscrivere nella Cassa na
zionale di previdenza, nonostante il deeors
di tempo, troppo breve, stabilito dall'anz:
detto articolo. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Agnesi ».
P R E S I D E N T E . Le interrogazioni test
lette saranno inscritte nell'ordine del giorni
trasmettendosi ai ministri competenti quelJ
per le quali si chiede la risposta scritta.
La seduta termina alle 17.10.
Ordine del giorno per la seduta di domani.
Alle ore 14:
1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio-segreto
disegni di legge :
dei seguen
Provvedimenti per i servizi pubbli
a trazione meccanica concessi all' industr
privata. (1282)
Opera di previdenza ed altri prò
vedimenti a favore del personale delle fe
rovie dello Stato. (1283)
Costituzione in comune di Villa 0
liera,. frazione di Civitella Casanova. (131
Modificazioni all'articolo 66 della le
ge sulle opere pubbliche del 20 marzo 18fi
n. 2248.(1183)
. .
Maggiori assegnazioni e diminuzioni
stanziamento su taluni capitoli dello sta
Atti
— 25003
Parlamentari
LEGISLATURA XXIII —
I a SESSIONE —
di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13. (1332)
Maggiori assegnazioni sn taluni capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'istruzione pubblica per
l'esercizio finanziario 1912-13. (1335)
Provvedimenti per la tutela giuridica
degli emigranti. (650)
Conversione in legge del Eegio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione
con la Società nazionale dei servizi marittimi. (1327)
Modificazioni alla legge sul Eegio Comitato talassografico italiano e a l t r i provvedimenti per gli studi talassografici. (1309)
Vendita del locale delle E e g i e scuole
in Susa di Tunisia di proprietà dello S t a t o .
(751)
Proroga' di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova. (1029)
Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle
miniere di zolfo. (1284)
3. Discussione intorno alla relazione della Commissione d'inchiesta sulla costruzione
del Palazzo di Giustizia in E o m a .
Discussione
dei disegni
di legge :
4. Eiorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati
tecnici relativi (Approvato
dal Senato). (972)
5. Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore. (1341)
6. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12,
concernente spese facoltative. (1210)
7. T r a t t a m e n t o fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio, che nel consumo
possono servire agli usi del glucosio. (1304).
8. Circoscrizione dei comuni di Diano
Marina, Diano Calderina e Diano Castello,
in provincia di P o r t o Maurizio. (1331)
9. Provvedimenti per c o m b a t t e r e l'alcoolismo ( A p p r o v a t o dal ¡Senato). (885)
10. Provvedimenti per la protezione degli animali ( A p p r o v a t o dal Senato). (941)
11. Costituzione del comune di E i v a r o l o
del E e e Uniti. (1347)
4940
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DISCUSSIONI —
I
I
;
I
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
12. Autorizzazione di spesa per l ' a t t u a zione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che
dichiara monumento nazionale i beni di
Garibaldi in Caprera. (428)
13. S t a t o di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio
per l'esercizio finanziario dal I o luglio 1913
al 30 giugno 1914. (1235)
14. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle Provincie d e l l ' e x - S t a t o pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252)
15. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. ( A p p r o v a t o dal Senato). (160)
16. F a c o l t à al Governo di modificare^ la
circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e
dei circondari. (138)
17. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari. (121, 122, 140))
18. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale.
(253)
19. Conversione in legge del Eegio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte
dello Stato, della ferrovia a vapore t r a la
stazione di Desenzano ed il lago di Garda.
(219)
20. Pensione ed indennità agli operai della Zecca. (472)
21. Proroga del periodo assegnato per ir
pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie venete e di M a n t o v a ,
in rimborso delle somme pagate dallo S t a t o
per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi
della legge 21 gennaio 1897, n. 35. (186)
22. Istituzione della B a n c a centrale della
cooperazione e del lavoro. (347)
23. Fondazióne di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali
e commerciali e del personale tecnico delle
c a t t e d r e ambulanti di agricoltura. (782)
24. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, a r c h i t e t t i ed agronomi. (591)
25. Aggregazione del comune di S a n t a
Domenica V i t t o r i a al mandamento di F r a n ca villa Sicilia. (483)
26. Disposizioni sul reato di diffamazione. (85)
27. Ordinamento del Consiglio coloniale..
(755)
28. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale
di S a n t a Chiara, della Congregazione di
carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicità di Pisa. (803)
Atti
Parlamentari
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Camera
dei
Deputafl
LEGISLATURA XXIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913
48. Istituzione di uffici interregionali di
29. Provvedimenti per le case popolari
collocamento nei lavori agricoli e nei lavori
economiche e per agevolare la costruzione
pubblici. (64)
ed il trasferimento di proprietà d'altri edi49. Tombola a favore delle Opere pie di
lìzi ad uso di abitazione. (450)
Sant'Angelo Lodigiano. (1070)
30. Aumento del numero dei consiglieri
50. Tombola telegrafica a favore deldi Stato. (578)
l'Asilo di mendicità ed annesso ospedale ci31. Provvedimenti per la formazione e
vile di Cagnano Varano e degli ospedali di
conservazione della piccola proprietà ruCarpino e Rodi Garganico. (1068)
stica e per il bene di famiglia. (449)
51. Tombola a favore di Istituti di bene32. Indicazioni stradali (D'iniziativa del
ficenza
di Catanzaro, Tiriolo e Sersale. (1104)
fienaio). (741)
52.
Provvedimenti
a favore del comune
33. Lotteria a favore delle Congregadi Massafiscaglia. (1106)
zioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787)
53. Tombola a benefìcio dell'ospedale di
Guglionesi. (1071)
34. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo
54. Convenzione italo-francese per la dericovero dei vecchi cronici in Orte, e degli
limitazione delle zone di pesca fra la Sarospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cidegna e la Corsica. (688)
mino e Yignanello. (827)
55. Sulle stazioni municipali per le disin35. Tombola telegrafica a favore degli
fezioni, dei locali di isolamento per le maospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e
lattie infettive e sulle scuole per infermieri
Francavilla di Sicilia. (693)
e disinfettori pubblici. (778)
36. Tombola a favore della Congrega56. Tombola telegrafica a favore degli
zione di carità, dell'ospedale civico e del l ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160)
ricovero di mendicità d'Eboli. (890)
57. Conversione in tombola della lotteria
37. Tombola telegrafica a favore degli
autorizzata con la legge 11 giugno 1908,
ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monn. 272. (1180)
terósso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e
58. Lotteria a favore del Ricovero di
Buccheri, e degli asili infantili e di mendimendicità, e della Società delle case popocità di detti comuni. (789)
lari di Livorno. (1173)
38. Concorso dello Stato nelle spese per
59. Tombola a favore del reparto tuberun monumento che ricordi in Melito Porto
colosi dell'ospedale di Umbertide e degli
Salvo lo sbarco di Garibaldi. (942)
ospedali di Pietralunga e Montone. (1187)
39. Riunione delle tombole e lotterie na60. Linea di navigazione tra l'Italia e il
zionali. (927)
Canadà. (662)
40. Giudizio contenzioso sui conti degli
61. Annullamento del canone daziario
E n t i locali. (904)
consolidato governativo assegnato alle Isole
41. Per la difesa del paesaggio. (496)
Tremiti. (1244)
42. Modificazioni alle leggi sui limiti di
62. Riforma della legge sui piccoli fallietà degli ufficiali generali. (301)
menti. (353)
43. Tombola a favore degli ospedali ed
63. C o n v e r s i o n e in legge del R e g i o deasili infantili di S. Severo, Torremaggiore,
c r e t o 17 n o v e m b r e 1912, n. 1238, p o r t a n t e
Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e
p r o v v e d i m e n t i r e l a t i v i alla Camera agru•dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della
maria.
(1277)
Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio
64
Affrancazione
dalle tasse di pedagdi Puglia, S. Paolo Civitate e Chieuti. (1060)
gio di tre ponti sull'Arno. (1278)
44. Tombola a favore degli ospedali esi65. Iscrizione nei Collegi dei ragionieri.
stenti nei mandamenti di Cassino, Atina e
(1162 e 1162-6is)
Cervaro e nel comune di Casalvieri. (1061)
66. P r o s u p p l e n t i s c u o l e m e d i e e x - m c a 45. Tombola a favore degli ospedali di
ricati. (418)
Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Mot67. Disposizioni sul personale tecnico
tola e Laterza. (1062)
dell'Amministrazione della sanità pubblica.
46. Tombola telegrafica a benefìcio del(1266)
, . . .
l'Ospedale civile di Andria. (1069)
68. Istituzione di Collegi di probiviri
47. Tombola a favore degli ospedali di
per l'agricoltura, l'industria e il commercio.
fiora, Arpino e Isola del Liri. (1083)
(269)
25005
iti Parlamentari
LEGISLATURA. XXIII —
L A SESSIONE —
9. Disposizioni eccezionali per i titoli
Debito pubblico al portatore smarriti o
rutti nel disastro del 28 dicembre 1908.
)
nto della discussione dei disegni di legge :
0. Modificazione all'articolo 88 della
e elettorale politica. (387)
1. Eelazione della Giunta delle elezioni
accertamento dei deputati impiegati,
c.
Vili-bis)
2. Svolgimento d'una mozione del debito Oavagnari ed altri circa le esprozioni per pubblica utilità.
Modificazione dell' articolo 77 della
;e 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'orimento del servizio delle strade ferrate
concesse all' industria privata. (709)
Discussione
dei disegni
di
Camera dei Deputati
DISCUSSIONI
legge:
3. Sul contratto di lavoro di impiegati
tziende private e commessi di negozio.
4)
4. Costituzione in comune di Calciano
;ione del comune di Garaguso. (Modi fioni del Senato). ( 7 6 1 - B )
5. Costituzione dei comuni di Ussita
astel Sant'Angelo. (1348)
r6. Tombola telegrafica a favore dell'Oìale di Portoferraio, della Società vo;aria di soccorso e eli Mutuo soccorso di
orno (Pubblica Assistenza e Croce Verde
"te). (823)
7. Costruzione di una caserma per la
Iia Guardia di finanza in S o m a . (1198)
Stato di previsione della spesa del
Listerò dell'istruzione pubblica per l'el i o finanziario dal lo luglio 1913 al
giugno 1914. (1229)
'9. Domanda di autorizzazione a procee m giudizio contro il deputato Arriva-
—
TORNATA DEL 5
MAGGIO
1913
bene per contravvenzione al regolamento
per i veicoli a trazione meccanica senza
guida di rotaie. (1323)
80. Proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti
per il credito fondiario nell'isola di Sardegna. (1333)
81. Maggiore assegnazione di lire 1,700,000
aPo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, in conseguenza delle spese
per i servizi del contingente militare marittimo e delle Eegie navi distaccati in E stremo Oriente. (1351)
82. Provvedimenti a favore della marina
libera. (1382)
83. Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri (1316).
84. Eendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello stato per l'esercizio finanziario 1910-11. (986)
85. Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli uscieri di conciliazione.
(1271)
86. Eiscatto dei tronchi ferroviarii Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana
ed Aulla-Monsone, nonché la risoluzione
della cessione dell' esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca della
ferrovia Aulla-Lucca. (1352)
87. Sistemazione della sezione industriale
del Eegio Istituto tecnico di B e r g a m i . ( A p provato dal Senato). (1353)
PROF.
Capo
dell'Ufficio
EMILIO
PIOVANELLI
di Reoisione
e
Roma, 1913 — Tip. della Camera
Stenografia.
dei Deputati.