CONFAGRICOLTURA UDINE
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI UDINE
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI UDINE
FAI – CISL di Udine
FLAI – CGIL di Udine
UILA – UIL di Udine
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Udine
01 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015
VERBALE DI ACCORDO
per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e
Florovivaisti della Provincia di Udine
Il giorno 28 novembre 2012, presso la sede di Confagricoltura Udine, in Udine Via Daniele
Moro n. 18,
fra
le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Udine
− CONFAGRICOLTURA UDINE rappresentata dal Presidente sig. Maurizio Anolfo assistito
dal direttore sig. Leopoldo Trevisan;
− FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI UDINE rappresentata dal Presidente
sig.ra Rosanna Clocchiatti assistita dal direttore sig. Angelo Corsetti;
− CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI UDINE rappresentata dal Presidente
sig. Paolo Fantin;
E
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Provincia di Udine
− FAI CISL di Udine rappresentata dai sigg. Claudia Sacilotto – Giuseppe Trevisan– Stefano
Gobbo;
− FLAI CGIL di Udine rappresentata dai sigg. Fabrizio Morocutti, Ingrid Peres e Saverio
Scalera;
− UILA UIL rappresentata dal sig. Pierpaolo Guerra;
richiamato il verbale di accordo regionale del 15 novembre 2012 per il rinnovo dei
Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del Friuli Venezia Giulia,
scaduti il 31.12.2011,
stipulano
con decorrenza 01.01.2012 e scadenza al 31.12.2015, fatte salve le singole decorrenze
espressamente previste, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di
Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Udine, costituito da n. 28
pagine, come di seguito allegato al presente verbale.
Fatto, letto ed approvato, le parti sottoscrivono.
Udine, 28 novembre 2012
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Art. 1 - Oggetto del contratto -
(art.1 CCNL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro, fra i datori di
lavoro dell’agricoltura, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli
e florovivaisti della provincia di Udine; esso è integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro
per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.
La disciplina del presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro agricolo e in
tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forme esercitate, aventi
ad oggetto l’esercizio di attività agricole, come previsto dall’art. 1 del CCNL, oltre che
forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamento di qualsiasi specie, di produzione di energia
da fonti rinnovabili e biocarburanti; nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura,
dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Si applica altresì a tutti i datori di lavoro, ivi comprese le pubbliche amministrazioni,
che esercitano le attività di cui alla legge 31 marzo 1979, n.92.
Art. 2 - Decorrenza e durata - (art. 3 CCNL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro che sostituisce in ogni sua parte quello
stipulato il 28/07/2008, ha validità dal 1° gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2015, salvo
le norme per le quali è stata prevista apposita data di entrata in vigore.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato, da una delle
parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento; lo stesso conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del
successivo.
Art. 3 - Efficacia del contratto – (art. 4 CCNL)
Le norme del presente Contratto sono operanti e dispongono la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le
Organizzazioni contraenti.
Art. 4 - Ente Bilaterale -
(art. 6 CCNL)
Le parti si impegnano a rendere operativo l’Osservatorio regionale in grado
di svolgere le funzioni previste dall’articolo 6 all’art. 9 del CCNL.
Le Parti si impegnano alla costituzione dell’Ente Bilaterale regionale o di altra soluzione
più idonea (Ente Bilaterale provinciale) entro il 30 giugno 2013. Dalla data di costituzione
dell’Ente Bilaterale regionale o provinciale verrà accantonata una quota pari allo 0,1%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e una quota
pari allo 0,05% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore, per
il finanziamento delle attività previste dal CCNL e dalle normative vigenti.
Art. 5 - Assunzione - (art. 13 CCNL)
Nella provincia di Udine le principali fasi lavorative sono:
- potatura a verde e a secco del vigneto;
- potatura del frutteto;
- raccolta dell’ortofrutta per varietà;
- vendemmia.
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L’assunzione degli operai a tempo determinato per fase lavorativa viene effettuata
con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa” e di salario
per il lavoro effettivamente prestato.
La garanzia dell’occupazione decade in caso di avversità atmosferiche e, nel caso
di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e per ricorso allo scambio di
manodopera di cui all’art. 2139 del C.C.. Inoltre può decadere per le condizioni di mercato
e le esigenze tecnico aziendali.
La qualifica del lavoratore a tempo indeterminato dovrà risultare dall’apposito
contratto individuale di lavoro.
Quando il lavoratore dipendente viene incaricato anche della custodia degli impianti
ittici, tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti,
mansioni e relativo compenso aggiuntivo.
All’atto dell’assunzione, al lavoratore verranno fornite tutte le informazioni di legge
nonché, l’informativa del fondo complementare di categoria Agrifondo e della Cassa
provinciale integrazione malattia infortuni operai agricoli. A tale scopo, la Cassa
provinciale predisporrà un foglio informativo tipo, nel quale verranno riportate le
informazioni necessarie al lavoratore.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ART. 21 LETTERE B) E C) CCNL
Le parti approvano gli allegati schemi di assunzione che fanno parte integrante del
presenta accordo (allegati 1 e 2)
Art. 6 – Rapporto di lavoro a tempo parziale – ( art. 17 CCNL )
In provincia di Udine, in deroga a quanto previsto dall’ art. 17 del CCNL, nel rapporto di
lavoro a tempo parziale la durata della prestazione individuale riferita alle tipologie di
lavoro: pulizie di magazzini, cantine, piazzali, uffici e di altri spazi aziendali nonché per i
lavori nell’attività agrituristica di pulizie locali e riordino camere, viene fissata nei seguenti
minimi:
1. per prestazioni settimanali : 8 ore
2. per prestazioni mensili:
24 ore
3. per prestazioni annuali: 400 ore
Art. 7 - Riassunzione - (art. 20 CCNL)
In riferimento all’art. 20 del CCNL, si stabilisce che ai lavoratori agricoli assunti a
tempo determinato con contratto di lavoro a termine è attribuito un diritto di riassunzione
con la medesima qualifica, presso la stessa azienda, a condizione che gli stessi
manifestino tale volontà entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo
restando che le aziende sono impegnate a riassumere gli operai limitatamente alla
quantità relativa alle proprie esigenze.
Hanno diritto di precedenza nella riassunzione quei lavoratori che abbiano
maggiore anzianità di servizio nella stessa azienda e che abbiano acquisito una specifica
professionalità nelle lavorazioni oggetto della richiesta.
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Art. 8 - Convenzioni - (art. 28 CCNL)
Al fine di esprime il parere previsto dall’art. 28 del CCNL le parti convengono di
incontrarsi a livello regionale al fine di predisporre criteri di valutazione dei programmi di
assunzione di lavoratori a tempo determinato ai sensi dell’art. 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
Art. 9 - Classificazione personale - (art. 31 CCNL)
Al fine di una necessaria semplificazione dei livelli retributivi viene concordata
l’abolizione dei parametri numerici identificativi le figure professionali.
L’inquadramento dei lavoratori avverrà su tre aree come previsto dal CCNL e come
esemplificato nella tabella salariale provinciale.
Gli operai agricoli e/o florovivaisti si classificano come segue:
A)
Specializzati super: sono operai specializzati super i lavoratori in possesso di
specifiche superiori capacità professionali qualitativamente più elevate dell'operaio
"specializzato".
Essi sono:
− autisti di autotreni;
− conducenti di mietitrebbia, di macchine raccoglibietole, di vendemmiatrici semoventi
automatiche integrali responsabili del mezzo;
− escavatorista;
− trattoristi addetti a mezzi cingolati od a mezzi speciali equipollenti che, responsabili del
mezzo, svolgono lavorazioni di sistemazione del terreno;
− addetti a macchine speciali. Rientrano altresì tra i mezzi speciali oltre alle
apparecchiature denominate "Jumbo", anche altre macchine parimenti complesse
semoventi impiegate al di fuori della sistemazione del terreno;
− lavoratori addetti agli essiccatoi aziendali avente la capacità e la responsabilità del
regolare funzionamento dell'essiccatoio e della condizionatura del prodotto;
− artigiani specializzati, elettricisti, fabbri, falegnami, meccanici, muratori qualificati con
provata esperienza e con piena autonomia;
− conduttore di caldaie a vapore con patentino;
− potatori di 1a categoria: si intendono come tali gli operai che, per acquisita esperienza
tecnico-pratica e per istruzione professionale, conoscendo la vita delle piante
dimostrino di saper eseguire, in autonomia, la potatura necessaria da una qualsiasi
forma di allevamento di piante da frutto, esclusa la vite, e ciò anche in rapporto alle
singole varietà;
− innestatori, di 1a categoria: s'intendono come tali gli operai che, per acquisita
esperienza tecnico-pratica e per istruzione professionale, dimostrino di saper
eseguire, in autonomia tutti i tipi di innesto anche in rapporto alle varie affinità, dando
buona riuscita nel lavoro;
− ibridatori e selezionatori di 1a categoria: si intendono come tali gli operai che per
acquisita esperienza tecnico-pratica e per istruzione professionale dimostrino di saper
eseguire in autonomia tutte le varie fase di ibridazione e selezionatura del prodotto e
sono in grado di guidare i lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei citati lavori;
− cantiniere responsabile del prodotto e della tenuta e compilazione dei documenti di
legge inerenti l'attività vinicola;
− magazziniere responsabile della merce con tenuta e compilazione dei documenti di
carico e scarico, prima nota ed emissione di bolletta;
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−
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−
addetto con mansioni di responsabilità ed adeguate conoscenze agli impianti di
confezionatura latte e caseificio;
addetti responsabili della fecondazione artificiale dei bovini, suini, equini ed
avicunicoli, muniti, dove è richiesta della prescritta autorizzazione, capaci di eseguire
con autonomia le tre fasi delle operazione: di ricerca calore, raccolta seme e
fecondazione;
guardiacaccia;
bovaio addetto a stalle da latte con pluriennale esperienza con capacità di svolgere
assistenza nella fecondazione artificiale, nei parti e che abbia la responsabilità della
conduzione di moderne sale di mungitura;
bovai e cavallanti che svolgono con continuità mansioni particolari quali: cure podali,
influenzali, gastrointestinali, ombelicali, vaccinazioni e decarnificazioni;
addetto abituale ed esperto alla macellazione, taglio carni e lavorazione delle stesse;
conducenti di automezzi aziendali addetti alla consegna della merce di consumo fuori
azienda;
dendrochirurgo: si intende per dendrochirurgo l'operaio che con autonomia esecutiva
ed elevata competenza professionale acquisita per titolo o per esperienza esegue la
potatura curativa artistico e figurativa di piante ornamentali o piante ad alto fusto.
responsabile addetto alla conduzione e manutenzione con autonomia degli
impianti/stabilimenti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
mastro birraio e mastro maltaio.
B)
Specializzati: sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che
consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle
proprie dei qualificati super.
Essi sono:
− lavoratori addetti agli essiccatoi aziendali; i conduttori e sorveglianti al funzionamento
dell'impianto ed al controllo dell'umidità;
− potatori di 2a categoria: s'intendono come tali gli operai che per esperienza pratica
sono in grado di eseguire da soli, dopo aver avuto le istruzioni dal dirigente
dell'azienda, la potatura delle piante da frutto, esclusa la vite;
− innestatori di 2a categoria: s'intendono come tali gli operai che per esperienza pratica
sono in grado di eseguire da soli, dopo aver ricevuto le istruzioni dal dirigente
dell'azienda, l'innesto delle piante da frutto;
− autista di autocarri (non agricoli), che richiedano almeno la patente di tipo C;
− lavoratori addetti alle macchine operatrici;
− trattoristi;
− addetti alla manutenzione completa della trattrice come da libretto d'uso e
manutenzione; all'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le lavorazioni meccaniche dei
terreni e all'impiego della trattrice per gli usi specifici su semplice indicazione; in
possesso della patente e capaci di eseguire le prime riparazioni di fortuna;
− conducenti di automezzi aziendali;
− bovai mungitori: lavoratori addetti alla custodia, governo e mungitura delle vacche da
latte;
− bovai conducenti di carri unifeed con controllo computerizzato e responsabili del
mezzo stesso;
− abbattitore di piante ad alto fusto con asce e seghe a motore;
− preparatore di miscele antiparassitarie e fitopatologiche e diserbanti;
− addetto impianto lavorazione formaggi ed insaccati;
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−
addetti responsabili di colture orticole: s'intendono come tali quegli operai addetti alle
colture orticole specializzate, che vengono adibiti nel complesso dei seguenti lavori:
preparazione del terreno e successive lavorazioni fino alla raccolta dei prodotti;
manutenzione dell'apparato irriguo, lotta contro i parassiti animali e vegetali,
sorveglianza e guida dei lavoratori che li coadiuvano nell'esercizio dei lavori ivi
compresi quelli di raccolta, cernita ed imballaggio.
C)
Qualificati super: sono operai qualificati super i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro
di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei
qualificati.
Essi sono:
− manutentore, meccanico, comandato da altro personale;
− conducenti di macchine semoventi in azienda nei primi due anni dall'assunzione;
− addetto alla miscelatura mangimi composti;
− addetto alla conduzione di mulini aziendali di notevole capacità;
− addetto al ritiro frutta;
− carrellista;
− selezionatore di piantine forestali;
− addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recintazioni);
− cavallante.
− guardiani con mansioni di guardia giurata;
D)
Qualificati: sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze
e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire
una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione
agricola stessa.
Essi sono:
− operai addetti alla vendita di prodotti agricoli;
− operai agricoli addetti ai frigoriferi e magazzinieri frutta, alla confezionatura,
selezionatura, cernitura, pulitura, calibratura, impacco, imballaggio, ingabbiatura ed
inchiodatura, lavori di incarto, carico e scarico e trasporto a mano della frutta;
− manzolai ed addetti alla cura e custodia e governo del bestiame da allevamento ed
ingrasso;
− addetto alla potatura, alla archettatura ed alla legatura dei tralci della vite;
− trattoristi, addetti alla guida dei trattori agricoli per i primi due anni dall'assunzione;
− addetti alla coltivazione e preparazione delle talee della vite portainnesto del tipo
"Kober";
− affila lame;
− addetti agli impianti di irrigazione nei vivai forestali;
− addetti agli stands aziendali;
− addetti agli impianti di imbottigliamento;
− magazzinieri e cantinieri con tenuta di prima nota;
− guardiani; guardiani notturni; guardiani di stabilimento, custodi.
− addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti/stabilimenti di produzione di
energia da fonti rinnovabili.
E)
Comuni: sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Sono comunque lavoratori comuni inoltre tutti coloro che non sono compresi nelle
categorie dei qualificati e specializzati e che comunque non siano addetti a lavori per i
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quali si richiedono requisiti e conoscenze tecniche tali da renderli assimilabili ai lavoratori
di una delle predette categorie, ancorché nelle stesse espressamente non previsti.
− Lavoratore generico addetto ai lavori di scasso, vangatura, zappatura, scarico,
diradamento di frutticini sulle piante, potatura verde della vite, diradamento di colture
cerealicole, bieticole e tabacchicole;
− addetto al confezionamento della merce per la vendita;
− addetti alle pulizie dei magazzini, dei piazzali, dei cortili;
− addetti alle pulizie di fossi e scoli, alla raccolta delle fascine ed a mansioni generiche
collaterali degli allevamenti.
90isti:
In tale categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono lavori ordinari che non
richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico pratiche e per la
prima volta operano in agricoltura per un massimo di 90 giornate di lavoro effettivo. Nel
calcolo delle 90 giornate vanno comprese anche eventuali giornate effettuate per attività di
raccolta. L’eventuale superamento delle 90 giornate nel corso del rapporto di lavoro
presso aziende dello stesso settore, comporta il riconoscimento della qualifica di operaio
comune dalla novantunesima giornata effettivamente lavorata. All’atto dell’assunzione il
datore di lavoro dovrà richiedere al dipendente una dichiarazione liberatoria attestante il
primo inserimento lavorativo nel settore.
Tariffe di raccolta:
- addetti alla raccolta del tabacco allo stato verde, alla raccolta dell'uva, dell’ortofrutta e di
tutti i prodotti.
Capi operai
I lavoratori che guidano o hanno responsabilità sul lavoro di altri operai assumono la
qualifica di capi operai e la loro retribuzione di qualifica sarà aumentata della indennità di
capo operaio pari al 6% del salario contrattuale provinciale del profilo professionale cui
appartengono.
La maggiorazione di capo operaio non spetta a coloro che guidano e coordinano gli operai
per esecuzione specifica dei lavori comportati dalla propria qualifica.
Qualora sorgessero nelle singole aziende nuove attività o prestazioni richiedenti una
qualifica o specializzazione non prevista dal presente contratto, le Organizzazioni sindacali
provinciali firmatarie del presente contratto, inquadreranno le nuove attività fissandone la
relativa qualifica o specializzazione.
ALLEVAMENTI SUINICOLI
1) Specializzato super:
− addetto alla fecondazione, capace di eseguire con autonomia le tre operazioni: ricerca
calore, raccolta seme, fecondazione;
− responsabile della sala parto ed operazioni conseguenti (punture, vaccini, denti, code,
ecc.);
− addetti abituali ed esperti alla macellazione, taglio carni e lavorazione delle stesse;
− responsabile di manutenzione degli impianti e stabilimenti.
2) Specializzato:
− addetto manutenzione allevamenti.
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3) Qualificato Super:
− lavoratori addetti al governo e custodia delle scrofe in allevamento suinicolo;
− lavoratore unico in allevamento suinicolo;
− fecondatore che non esegue le tre fasi ma solo due di esse.
4) Qualificati:
− lavoratore addetto allo svezzamento, all'allevamento e all'ingrasso dei suini;
− fecondatore che non esegue le tre fasi ma solo una di esse.
5) Comuni:
− addetti ai lavori di pulizia ed a mansioni generiche.
SETTORE FRIGO
1) Specializzati super:
− responsabile delle celle frigorifere.
2) Specializzati:
− autisti e carrellisti con provata esperienza pluriennale.
3) Qualificati super:
− addetto ritiro frutta e pesatura carichi;
− carrellisti.
4) Qualificati:
− addetti alla selezionatura a mano e automatica della frutta, all'inscatolamento e
spedizione.
5) Comuni:
− sono i lavoratori capaci di eseguire solo i lavori ordinari che non richiedono specifici
requisiti professionali e particolare preparazione tecnico-pratica.
ALLEVAMENTI ITTICI O VALLI DA PESCA
1) Specializzati super:
− responsabile di pescheria: che pur svolgendo il lavoro manuale con gli altri operai ne
ha la responsabilità, il controllo e il coordinamento;
− autista di autotreno.
2) Specializzati:
− addetto alla manutenzione degli impianti fissi con autonomia nel lavoro;
− addetto agli impianti di uova e avanotteria;
− spremitori e selezionatori in vasca;
− conducente di macchine semoventi e di macchine operatrici dopo i due anni di
assunzione.
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3) Qualificati super:
− conduttore di imbarcazioni a motore adibite alla raccolta, controllo ed alimentazione;
− conducenti di macchine semoventi e di macchine operatrici per i primi due anni di
assunzione;
− responsabile agli impianti di affumicatura del pesce.
4) Qualificati:
− addetti all'eviscerazione della trota a mano e alla lavorazione dei filetti e/o
trasformazione e/o commercializzazione prodotti ittici;
− guardiani notturni
5) Comuni:
− addetti alla linea di confezionatura in busta o in scatola del pesce;
− addetti alle pulizie generiche.
Nota a verbale:
Constatato il sempre maggior passaggio di attività dal tradizionale mestiere di cattura del
pesce al suo allevamento , si concorda che la presente qualificazione del settore ittico o
valli da pesca (acquacoltura) potrà essere verificata a richiesta delle parti.
SETTORE FORESTALE
1) Specializzati super:
− responsabile forestale, vivaista forestale che guida i lavoratori;
− responsabile macchine forestali;
− autisti di autotreni o camion;
− falegnami, carpentieri, muratori e meccanici.
2) Specializzati
− abbattitore di piante ad alto fusto con asce e seghe a motore;
− accatastatore con elevatore meccanico di materiale forestale;
− teleferista con responsabilità di impianto;
− manovratore di teleferiche e gru a cavo;
− responsabile di vivaio, vivaisti specializzati;
− operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzo del
patrimonio boschivo e per la ristrutturazione idraulica-forestale.
3) Qualificati super:
− motoseghisti addetti al taglio di selezione.
− addetti alla salvaguardia di patrimonio silvo-pastorale.
− addetti all'allevamento di bestiame e selvaggina.
− manutentore, meccanico, comandato da altro personale.
− abbattitori con elevatore meccanico di materiale forestale.
− selezionatore di piantine forestali.
− conduttori di macchine forestaIi semplici e/o semoventi.
− addetti alle utilizzazioni forestaIi (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante
forestaIi).'
− addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni).
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4) Qualificati:
− addetti alle stazioni di carico e scarico delle teleferiche;
− affila lame;
− addetti agli impianti di irrigazione nei vivai forestali;
5) Comuni:
− si intendono operai comuni quei lavoratori non in possesso di particolari conoscenze o
requisiti tecnico-operativi e che svolgono lavori semplici o generici quali: sramatura,
estirpazione di vegetali, messa a dimora di piantine, manovalanza per semplici opere di
presidio, carico e scarico automezzi, sistemazione del terreno, sarchiatura.
Sono operai comuni inoltre:
− scortecciatori ad ascia;.
− preparatori di legna da ardere;
− addetti alla manutenzione di strade forestali;
− decespugliatori, levatori di ciocchi, accatastatori di legna a mano;
− frenatore di teleferica;
− addetto al concentramento di tronchi;
− addetto alle motoseghe per siepi;
− addetti alla semina e messa a dimora delle piantine;
− imballatori di piantine forestali;
− addetti all’uso di decespugliatori.
AVICUNICOLI
1) Specializzati super:
− autisti di autotreni esterni aziendali;
− addetti alla costruzione di impianti avicunicoli;
− responsabili controllo impianti automatici distribuzione alimentare;
− responsabili alle incubatrici con responsabilità del regolare funzionamento delle stesse
e dei risultati conseguiti;
− responsabili dell'attività operativa dell'allevamento;
− responsabili addetti alla manutenzione e riparazione con autonomia degli impianti e
stabilimenti;
− addetto alla fecondazione di specie avicunicola, che autonomamente è in grado di
svolgere le tre funzioni di ricerca calore, prelievo seme, fecondazione.
2) Specializzati:
− Addetti all'autosessaggio dei polli.
− conducenti di automezzi aziendali interni;
− lavoratori in aziende avicunicole, responsabili della selezione genetica o morfologica
presso le aziende specializzate per riproduttori ed incubazione.
3) Qualificati super:
− addetti alla miscelatura mangimi composti;
− fecondatore che sa eseguire due fasi della fecondazione avicunicola.
4) Qualificati:
− fecondatore che sa eseguire solo una delle fasi della fecondazione avicunicola;
− addetti alla disinfestazione dello stabilimento;
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− addetti alla cura, custodia, governo ed alimentazione anche automatica degli
avicunicoli;
− guardiani stabilimento.
5) Comuni:
− sono i lavoratori capaci di eseguire lavori ordinari che non richiedono requisiti
professionali o particolare preparazione tecnico-pratica;
Sono operai comuni inoltre chi svolge:
− lavori generici;
− addetti alla pulcinaia e allo svezzamento;
− addetti alla manutenzione degli impianti senza autonomia;
− addetti alla distribuzione manuale del mangime;
− addetti alla raccolta uova;
− addetti alla speratura delle uova;
− addetti all'inscatolamento delle uova;
− lavoratori responsabili alla classificazione ed imballaggio delle uova.
SETTORE FLOROVIVAISTI
1) Specializzati Super:
Lo sono i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali
acquisite per pratica o per titolo che consentono loro di eseguire una o più mansioni di
maggior complessità quali:
− conduttori patentati di automezzi pesanti per il trasporto;
− conduttori di caldaia a vapore con patente;
− vivaisti specializzati: si intendono per tali gli operai che per acquisita esperienza
tecnico-pratica e o per istruzione professionale dimostrino di saper eseguire in
autonomia le varie operazioni di semina di trapianto e sono in grado di guidare i
lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei citati lavori.
2) Specializzati:
− vivaisti, giardinieri, potatori, innestatori, ibridatori, preparatori di miscele semplici e
composte - si intendono come tali gli operai che per esperienza pratica sono in grado di
eseguire da soli, dopo aver avuto le istruzioni dal dirigente dell'azienda, le varie
operazioni di cui sono incaricati;
− costruttori e manutentori di serre;
− conduttori di automezzi;
− lavoratori orticoli: si intendono come tali quegli operai addetti alle colture orticole
specializzate, che vengono adibiti nel complesso dei seguenti lavori: preparazione del
terreno e successive lavorazioni fino alla raccolta dei prodotti, manutenzione
dell'apparato irriguo, lotta contro i parassiti animali e vegetali, sorveglianza e guida dei
lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei lavori ivi compresi quelli di raccolta,
cernita e imballaggio. Detti operai, per esperienza pratica, sono in grado di eseguire da
soli, dopo aver ricevuto le istruzioni dal dirigente dell'azienda le varie operazioni di cui
sono incaricati.
3) Qualificati super:
− si intendono come tali i lavoratori che per specifiche conoscenze e capacità
professionale sono in grado di eseguire una o più operazioni di maggior complessità
dei qualificati.
− Spedizionieri.
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− Addetti agli impianti termici.
− Addetti a macchine operatrici, trattoristi nei primi due anni di assunzione.
4) Qualificati:
− sono i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali
acquisite per pratica o per titolo che consentono di eseguire una o più mansioni di
produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa quali
gli aiuti degli specializzati;
− addetto ai trasporti interni;
− addetti a motozappe e motocoltivatori;
− addetti alla coltivazione delle talee della vite porta innesto tipo "kober" o altri;
− preparatori di acqua per concimazione;
− irroratori portatori di lance per trattamenti antiparassitari;
− imballatori;
− trapiantatori di piante adulte con zolla.
5) Comuni:
− sono i lavoratori capaci di eseguire solo lavori ordinari che non richiedono specifici
requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica.
SETTORE FUNGAIE
1) Specializzati super:
− responsabile delle apparecchiature tecniche dello stabilimento.
2) Specializzati:
− addetti alla disinfestazione ambiente, ai trattamenti con zaino dei funghi.
3) Qualificati:
− addetti alla miscelatura del terreno per i funghi;
− addetti all'incassettamento e alla spedizione;
− addetti all'irrigazione;
− addetti alla raccolta di funghi in grotta.
4) Comuni:
− sono i lavoratori capaci di eseguire solo lavori ordinari che non richiedono specifici
requisiti professionali e particolare preparazione tecnico-pratica.
− addetti alla raccolta in stabilimento dei funghi.
SETTORE AGRITURISTICO
Specializzati Super:
− cuoco diplomato o con titolo di studio professionale che con iniziativa autonoma ed
operativa, nell'ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o chi per
esso, con funzioni di coordinamento e di controllo, disciplina tutto il lavoro inerente la
cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando direttamente la
preparazione di pasti, essendo anche il responsabile della fase di somministrazione:
− istruttore equestre con patentino, responsabile del maneggio;
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− cameriere diplomato o con titolo di studio professionale e di provata esperienza che
opera nel servizio della ristorazione con funzioni di coordinatore.
Specializzati:
− cameriere diplomato o con titolo di studio professionale e/o di provata esperienza che
opera nel servizio della ristorazione;
− aiuto cuoco.
Qualificati Super:
− cameriere;
− addetto al governo degli animali
− cuoco senza diploma con responsabilità della cucina;
Qualificati:
− aiuto cuoco;
Comuni:
− generico di cucina;
− lavapiatti;
− addetti alla lavanderia e stireria;
− addetto alla pulizia dei piani
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero:
fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare
natura dell’attività agrituristica, l’orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato
tra il datore di lavoro e lavoratore, con apposita specificazione, nella lettera di assunzione.
Di comune accordo tra le parti, l’orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito
in maniera diversa.
Nota a verbale:
Constatata l'evoluzione del settore, si concorda che la presente qualificazione del settore
agrituristico potrà essere verificata a richiesta delle parti.
ALPEGGIO
Le parti nel prendere atto della diffusione in provincia dell’attività dell’Alpeggio,
considerando le particolari caratteristiche della stessa quali: stagionalità, discontinuità
dell’attività piena nel corso della giornata, convengono su una apposita normativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro che intercorrono tra le imprese
agricole comunque definite che gestiscono in forma singola o associata le malghe ed i
lavoratori delle stesse. Esso si intende integrativo dei contratti nazionale e provinciale,
pertanto normalizzante i rapporti altrimenti non compresi in detti contratti.
Salvo quanto previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro si riconoscono i seguenti
profili:
Specializzato Super:
− capo malga: addetto al quale sono affidati i compiti della conduzione generale della
malga, del rapporto mungitura, delle condizioni generali del bestiame e della direzione
degli altri addetti alla malga;
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− casaro: addetto al quale sono affidati i compiti della trasformazione del prodotto e
conservazione.
Specializzato:
− responsabile del bestiame: addetto al quale è affidata la custodia, governo e mungitura
del bestiame.
Qualificato Super:
− addetto alla cucina e/o allo spaccio di malga;
− addetto alla cura, custodia e governo del bestiame.
Qualificato:
− aiuto casaro.
− aiuto mungitore.
Comune:
− coadiuvante delle figure sopra espresse.
RIPOSO SETTIMANALE
Al lavoratore sarà garantito il riposo, come previsto dalle norme di legge.
VITTO E ALLOGGIO
A totale carico del datore di lavoro.
RETRIBUZIONE
Ai lavoratori occupati in alpeggio sarà riconosciuta un’indennità giornaliera aggiuntiva per
ogni giornata di effettivo lavoro pari a € 2,00 (dueuro/00) a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 10 - Orario di lavoro e riposo settimanale – (artt. 34 e 35 CCNL)
L’orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere.
A titolo d’esempio l’orario potrà essere così differenziato per i periodi sotto individuati:
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
ore 35 settimanali
ore 35 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 40 settimanali
ore 35 settimanali
per un totale di ore lavorative annue pari a 2.028.
In ogni caso l’orario giornaliero su base settimanale dovrà essere comunicato per
iscritto al lavoratore all’atto dell’assunzione. Qualora per esigenze tecnico-aziendali tale
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distribuzione dovesse essere modificata la nuova distribuzione sarà oggetto di confronto
tra le parti.
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione sul posto di lavoro
precedentemente indicato e termina sullo stesso.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di lavoro, saranno stabiliti
secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell’azienda e sentito il
delegato aziendale.
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO PER IL SETTORE ZOOTECNICO
I bovai sono addetti alla custodia, alla cura, allevamento e governo del bestiame.
Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato
l'orario di lavoro giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso.
Ove le mansioni di stalla non assorbano completamente l'orario di lavoro, i bovai o
cavallanti, presteranno la differenza delle ore in altri lavori aziendali.
Gli operai agricoli addetti alla stalla dovranno in ogni caso usufruire di un riposo
giornaliero continuativo come previsto dalle norme di legge.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti segnalano alle aziende e ai lavoratori la piena
operatività della Legge 16 febbraio 1977, n, 37 che all’art. 5 estende la copertura
assicurativa ai sei giorni della settimana lavorativa, anche quando l’orario di lavoro
settimanale è distribuito in cinque giorni lavorativi.
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO PER IL SETTORE AGRITURISTICO.
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la
particolare natura dell’attività agrituristica, l’orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene
concordato tra il datore di lavoro ed il lavoratore, con apposita specificazione nella lettera
di assunzione.
Di comune accordo tra le Parti l’orario di lavoro potrà essere successivamente
distribuito in maniera diversa.
Art. 11 - Ferie – (art. 36 CCNL)
I periodi di malattia, infortunio, cassa integrazione, maternità, si ritengono validi per
la maturazione al diritto delle ferie.
L’insorgere di una malattia durante il periodo di ferie interrompe le stesse.
Al fine di favorire l’effettivo godimento delle ferie, giusto l’art. 36 del CCNL, il datore
di lavoro entro il 30 marzo di ogni anno, tenuto conto delle esigenze aziendali, degli
interessi e dei desideri del lavoratore, concorda con esso il calendario di massima delle
ferie in modo da assicurargli un periodo di ferie ininterrotto di due settimane.
Il periodo di tempo considerato per calcolare le giornate maturate, decorre dalla
data di assunzione a tempo indeterminato o da passaggio del lavoratore a tempo
indeterminato.
Per gli operai a tempo determinato, il trattamento spettante è soddisfatto con la
percentuale prevista nel 3° elemento di cui all’art. 49 del CCNL.
Su richiesta dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze produttive, il datore di
lavoro potrà concedere le ferie in un unico periodo.
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Art. 12 - Lavoro straordinario, festivo, notturno – (artt. 42-43 CCNL)
Per quanto concerne la definizione dell’orario notturno si prende a riferimento
quanto definito dal CCNL:
− lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06.00, nei periodi in cui è in
vigore l’ora solare; dalle ore 22.00 alle ore 05.00 nei periodi in cui è in vigore l’ora
legale.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante
mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto
alla maggiorazione del 10%.
Limitatamente alle aziende zootecniche, per il lavoro notturno e/o festivo che cada
in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali
attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15%.
Limitatamente all’attività agrituristica per il lavoro notturno e/o festivo che cada in
regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni
del lavoratore, si farà luogo ad una maggiorazione del 10%, salvo condizioni di miglior
favore in essere.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione sono le seguenti:
− lavoro straordinario
25%
− lavoro straordinario florovivaisti
29%
− lavoro festivo
50%
− lavoro notturno
50%
− lavoro straordinario festivo
60%
− lavoro notturno festivo
65%
Non si dà luogo a cumulo di maggiorazioni, intendendosi che la maggiore assorbe
la minore.
Agli operai retribuiti ad ora il 3° elemento dovrà essere corrisposto anche sulle ore
di lavoro straordinario nella cifra assoluta fissata per le ore ordinarie.
Qualora l’operaio venga richiamato in azienda per esigenze straordinarie al di fuori
del suo normale orario di lavoro, il tempo impiegato per raggiungere l’azienda e rientrare al
suo domicilio va computato come tempo di lavoro e all’operaio viene riconosciuto un
eventuale rimborso spese per raggiungere l’azienda.
ACCORDI SUI RECUPERI PER LAVORO STRAORDINARIO
Qualora tra datore di lavoro e lavoratore si concordi, con verbale di accordo, il
recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della
maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali nel mese di competenza.
Eventualmente nello stesso verbale di accordo anche la maggiorazione dovuta potrà
essere trasformata in riposo.
Art. 13 - Interruzione e recuperi operai agricoli - (art. 44 CCNL)
Per l’operaio a tempo indeterminato ove non fosse possibile effettuare, causa
intemperie, l’intero orario di lavoro giornaliero, è ammesso il recupero del tempo mancante
nel limite massimo e complessivo di tre ore, un’ora al giorno entro i sei giorni successivi
all’avvenuta sospensione od interruzione senza corresponsione di maggiorazione
straordinaria
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Art. 14 - Retribuzione – salario integrativo provinciale (art. 49 CCNL)
Oltre al salario nazionale, al lavoratore spetta il salario integrativo provinciale.
Al fine di semplificare gli elementi descrittivi della busta paga, viene istituto il salario
contrattuale provinciale che è costituito da paga base nazionale e provinciale, contingenza
nazionale e provinciale, edr. Sono espressamente esclusi dalla retribuzione conglobata
eventuali scatti di anzianità, superminimi ad personam ed eventuali premi aziendali.
La retribuzione per gli operai a tempo indeterminato è mensilizzata.
Con riferimento ai salari contrattuali provinciali in vigore alla data odierna, con
decorrenza dal 1° novembre 2012 e dal 1° giugno 2013 viene riconosciuto, agli operai a
tempo indeterminato e determinato in forza alla stessa data, un aumento lordo
omnicomprensivo, per le rispettive figure professionali, del 3% e del 2,2% per un totale di
aumento del 5,2% come da tabelle n. 1, 2 e 3 allegate. Le tabelle fanno parte integrante
del presente accordo.
DETASSAZIONE DELLE EROGAZIONI LEGATE ALL’ANDAMENTO ECONOMICO DELL’ IMPRESA
Le Parti convengono di recepire quanto previsto all’art. 2 del CCNL del 25 maggio 2010 e
dagli accordi raggiunti a livello nazionale successivamente, in ordine agli istituti
riconducibili, ai sensi della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 emanata dall’Agenzia delle
Entrate di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad incremento di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati
riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante
ai fini del miglioramento della competitività aziendale nei limiti ed alle condizioni previste
dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali.
Le imprese, pertanto, applicheranno a favore del personale dipendente, salvo espressa
rinuncia, il regime fiscale agevolato di cui al decreto legge 27 maggio 2008 n.93, convertito
con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, nei limiti ed alle condizioni previste
dalla normativa applicabile, alle somme erogate ai dipendenti, sempre che le stesse siano
riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o
ad altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Le Parti convengono di qualificare come erogazioni premiali ai fini predetti, oltre ai premi di
produttività, i trattamenti economici erogati per lavoro straordinario, corrisposti anche in via
forfettaria, per lavoro notturno e per lavoro a turni. Relativamente al lavoro a turni,
coerentemente con quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la detassazione verrà
applicata sull’intero emolumento corrisposto in riferimento alle prestazioni svolte in orario
notturno, mentre per quello svolto in orario diurno la detassazione riguarderà la sola
maggiorazione.
Art. 15 - Indennita’ diverse
Per ogni puledro o vitello nato vivo e vitale spetta un compenso di € 3,10.
Il bovaio che ha in consegna vacche in mungitura ha diritto gratuitamente ad un litro
di latte al giorno, senza pagamento e fa parte integrante del salario.
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Art. 16 - Indennità di guida
Ai lavoratori incaricati a condurre abitualmente mezzi dell’azienda per il trasporto di
altri dipendenti, l’impresa riconoscerà un’indennità mensile pari a € 15,00 (quindici euro) Il
trasporto dovrà avvenire presso altre sedi di lavoro aziendale.
Art. 17 - Casa, orto e allevamento familiare
Qualora il datore di lavoro, in forza di un rapporto di lavoro, fornisca gratuitamente
al lavoratore l’abitazione per sé e per i propri familiari verrà stipulato un contratto di
comodato.
Il personale di stalla qualora, per le sue specifiche mansioni, debba risiedere in una
abitazione messa a disposizione dall’azienda, questa abitazione dovrà essere adeguata ai
fabbisogni della famiglia, rispondente ai sani criteri igienici e potrà avere nelle sue
vicinanze un orto di superficie non inferiore ai 200 mq.
Il bovaio per esigenze della propria famiglia potrà essere autorizzato ad allevare
animali di bassa corte ed un maiale da ingrasso.
Art. 18 - Quattordicesima mensilità - (art. 52 CCNL)
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere
corrisposta, alla data del 31 marzo di ogni anno, la 14a mensilità, pari alla retribuzione
globale mensile in vigore alla stessa data.
Art. 19 - Obblighi particolari tra le parti – (art. 54 CCNL)
Agli operai a tempo indeterminato la retribuzione sarà corrisposta con periodicità
mensile in base ai giorni di effettiva prestazione non oltre dieci giorni dalla fine del mese.
Agli operai a tempo determinato, la corresponsione della retribuzione maturata
dovrà avvenire entro il decimo giorno del mese successivo.
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti.
Art. 20 - Rimborso spese – (art. 55 CCNL)
Le spese di trasporto sostenute dal lavoratore per l’impiego del proprio mezzo in
occasione di comandi, vengono rimborsate con un’indennità chilometrica pari a 2,5/9 del
prezzo della benzina.
Qualora nell’adempimento della prestazione lavorativa al lavoratore si richiedano
spostamenti di rilevante lunghezza l’azienda fornirà il mezzo di trasporto.
I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dall’azienda stessa, che consumano i
pasti e/o pernottano fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto ad un rimborso delle
spese effettuate previa presentazione di regolari giustificativi a piè di lista. Tali spese non
potranno eccedere per i pasti € 10,00 (dieci euro) e per l’alloggio € 40,00 (quaranta euro).
Art. 21 - Cottimo - (art. 56 CCNL)
Quando il lavoro sia retribuito a cottimo le tariffe relative dovranno essere
determinate in modo che al lavoratore di normale capacità lavorativa, sia consentito di
conseguire un guadagno non inferiore al 25% oltre l’insieme della paga base e
contingenza.
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Il contratto relativo con le condizioni e le modalità di esecuzione deve intervenire
direttamente tra il conduttore o suo rappresentante ed il lavoratore o lavoratori interessati.
Quando la liquidazione sia fatta a quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti
settimanali.
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto - (art. 57 CCNL)
L’indennità di anzianità per gli operai a tempo indeterminato viene così computata
in caso di risoluzione del rapporto:
− per il servizio prestato fino al 31 ottobre 1971, giornate n. 14 all’anno;
− per il servizio prestato dal 1^ novembre 1971 al 1 luglio 1974, n. 18 giornate all’anno;
− per i periodi successivi vale quanto previsto dal CCNL e dalle norme di legge.
La famiglia del defunto ha diritto all’uso dell’eventuale abitazione occupata o di altra
corrispondente, per un periodo di mesi tre dall’avvenuto decesso.
Per il bovaio, nel caso che il decesso, si verifichi a semina avvenuta nel campo
arato, la famiglia del defunto conserverà il godimento fino alla raccolta ultimata dei
prodotti.
Art. 23 - Malattia ed infortunio operai agricoli - (art 60 CCNL)
Trascorso il periodo di 180 giorni e perdurando l’infermità il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro senza retribuzione per altri 90 giorni maturando la sola
indennità di anzianità, e per ulteriori 90 giorni con la sola conservazione del posto di
lavoro.
Il lavoratore chiamato a sostituire l’ammalato o l’infortunato che mantiene il diritto
alla conservazione del posto, si intende assunto a termine.
Art. 24 - Integrazione trattamento malattia ed infortuni sul lavoro e
contributo assistenza contrattuale – (artt. 62 e 85 CCNL)
I datori di lavoro ed i lavoratori agricoli e florovivaisti, a decorrere dall’11 novembre
1969 debbono versare come normato dal CCNL, la contribuzione prevista dalla Cassa
extra legem per l’integrazione dell’indennità di legge per malattia ed infortunio dei
lavoratori agricoli e florovivaisti (CIM).
Agli operai agricoli e florovivaisti malati verrà corrisposta dal datore di lavoro una
indennità per i giorni di carenza malattia pari a quella prevista per gli infortuni, Legge del
30 giugno 1965, n. 1124. Tale indennità per malattia sarà corrisposta dal giorno in cui si è
verificata la malattia se questa si protrae oltre il terzo giorno dietro presentazione di
certificazione medica.
Il Comitato di gestione della Cassa extra legem (Cassa Integrazione Malattia
Assistenza Contrattuale Lavoratori Agricoli - CIMACLA) provvederà a determinare
l’ammontare delle indennità da corrispondersi alla Cassa stessa per garantire il
trattamento minimo previsto dall’art. 62 del CCNL.
Altresì il Comitato è autorizzato a determinare, previo accordo sindacale, la
variazione dei contributi alla Cassa stessa.
Le parti concordano di operare gradualmente per la omogeneizzazione dei
trattamenti in ambito regionale.
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Il Comitato di gestione della Cassa extra legem corrisponderà le indennità agli
aventi titolo visto il prospetto tagliando di liquidazione emesso dagli Istituti Previdenziali
e/o la certificazione attestante il periodo di malattia e copia della busta paga del mese
precedente l’evento morboso.
In ogni caso la corresponsione fatta dall’Istituto previdenziale, dalla Cassa extra
legem, o proventi da qualsiasi fonte, non potranno superare il 95% del salario reale.
I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle rispettive
Organizzazioni Sindacali Provinciali, stipulanti il presente contratto, un contributo a titolo di
assistenza contrattuale (CAC) per ogni giornata di lavoro, calcolato percentualmente sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il
contributo di assistenza contrattuale viene riscosso dalla Cassa extra legem
(CIMACLA).
I contributi per la Cassa extra legem provinciale per l’integrazione trattamento malattia e
infortunio degli operai agricoli e florovivaisti (CIM) e per l’assistenza contrattuale (CAC)
per la provincia di Udine a carico del datore di lavoro e lavoratore, calcolati in percentuale
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sono così stabiliti:
CAC
CIM
Operai a Tempo Indeterminato
Operai a tempo Determinato
Datore di Lavoro
0,50
0,25
------0,75
Datore di Lavoro Lavoratore
0,33
0,17
0,23
0,12
-------------0,56
0,29
Lavoratore
0,30
0,20
-----0,50
Art. 25 - Lavori pesanti o nocivi - (art. 66 CCNL)
Sono da considerarsi lavori pesanti per disagio, e come tali compensati con le
maggiorazioni indicate a margine:
a) tagli in acqua delle erbe palustri: la retribuzione dovuta sarà pari alla retribuzione di
qualifica dell’operaio maggiorata del 30%;
b) irrigazione: i lavoratori addetti all’irrigazione per la posa di ali mobili o espurgo ugelli
durante l’irrigazione soprachioma, percepiranno una maggiorazione del 25%;
c) espurgo manuale canali ed altri lavori in presenza di acqua o melma: retribuzione di
qualifica dell’operaio maggiorata del 25%;
d) svuotatura a mano dei pozzi: retribuzione del lavoratore comune maggiorata del
25%;
e) abbattimento piante d’alto fusto eseguiti tra un’altitudine tra i 1.000 ed i 1.500 metri,
è prevista maggiorazione del 8%; per altezze superiori la maggiorazione prevista è
del 10%;
f) i lavori svolti all’interno della cella frigorifera: retribuzione maggiorata del 25%;
g) per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi
nelle aziende ittiche sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello
stesso;
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Le ore di presenza in acqua dovranno essere regolarmente registrate giornalmente
su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di
effettuazione deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.
Le parti convengono che a partire dal 1^ luglio 1996 agli addetti al banco alla
eviscerazione a mano, alla lavorazione dei filetti e trasformazione dei prodotti ittici, tenuto
conto delle condizioni di lavoro nelle quali gli stessi operano venga riconosciuta una
maggiorazione del 3% sul salario in vigore.
Per i lavori di cui al punto a), b), c), e), f) e g) del precedente paragrafo, la
maggiorazione sarà in ogni caso corrisposta sul salario di qualifica percepito per le ore
effettivamente prestate.
Sono da considerarsi lavori nocivi la preparazione, irrigazione e trattamenti
comportanti l’impiego dei principi attivi di cui al Dlgs 194/95 che disciplina la
classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni
comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 3/8/1968 n. 1255 e dal
D.P.R. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale
distingue prodotti molto tossici, tossici, nocivi e altri prodotti fitosanitari non classificabili
come tali.
Tali lavori comportano una riduzione dell’orario giornaliero di due ore e venti minuti
opportunamente ripartito nella giornata: ciascuna sosta non può essere inferiore alla
mezz’ora; la riduzione d’orario di cui sopra per questi lavori non comporta diminuzione di
retribuzione giornaliera.
Infine i lavori propri del lavoratore specializzato, qualificato e comune saranno
retribuiti con le tariffe corrispondenti per il periodo in cui vengono effettuati, fatto salvo
naturalmente quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del CCNL per il passaggio di qualifica.
Art. 26 - Tutela della salute dei lavoratori -
(art. 67 CCNL)
Per i lavori pesanti e nocivi a seconda della natura dei lavori stessi le aziende
metteranno a disposizione dei lavoratori i dispositivi individuali di sicurezza, come previsto
dall’allegato 10 del CCNL in vigore e/o dalle normative di legge in essere.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e classe di
appartenenza del presidio sanitario da usare. In assenza di tale informazione il lavoratore
potrà rifiutarsi di somministrare il prodotto.
L’azienda predispone le rotazioni degli addetti alle attività nocive e le altre misure
atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Il lavoratore con incompatibilità allergica ai presidi sanitari non potrà essere incluso
nelle predette rotazioni.
Si concorda l’effettuazione delle visite mediche per la salvaguardia della salute degli
operai agricoli secondo le norme legislative nazionali e/o regionali.
Si precisa in tale circostanza che agli operai sottoposti a visita medica documentata
venga corrisposta la retribuzione nei limiti di due mezze giornate annue.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in situazione di
reale precarietà od anche per prevenire tale situazione in ordine alla salute dei lavoratori è
consentita la possibilità di interventi dei Centri di Medicina Preventiva e degli Enti tecnici e
sanitari pubblici esistenti che potranno disporre circa l’effettuazione di visite mediche per
gli operai occupati in condizioni di lavoro nocivo.
Agli operai sottoposti a visita medica verrà corrisposta la retribuzione.
21
Nelle aziende ove i lavoratori sono soliti consumare i pasti, i datori di lavoro
metteranno a disposizione dei lavoratori stessi un adeguato locale uso mensa, o
provvederanno ad una sistemazione equivalente.
Con riferimento al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, le aziende metteranno a
disposizione dei dipendenti adeguati locali per uso spogliatoio, provvisti di servizi igienici.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti demandano alle proprie Organizzazioni regionali il compito di
costituire una Commissione a tale livello per la promozione nelle singole province di
indagini conoscitive sui fattori di nocività per meglio salvaguardare la salute delle
maestranze agricole, con la collaborazione di Enti pubblici e privati operanti nel settore
sanitario.
Art. 27 - Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti - (artt. 75 e 76 CCNL)
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte dell’operaio dà luogo a
seconda della gravità della mancanza, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) multa fino all’importo di due ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fin ad un massimo di giorni sei.
Il datore di lavoro nell’applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra deve
attenersi alle disposizioni stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
MULTE e SOSPENSIONI
Multe: il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) quando senza un giustificato motivo l’operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne
ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando, per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle
macchine;
c) quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
Sospensione: la sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità o di recidiva
nelle mancanze di cui sopra.
Gli importi delle trattenute che non rappresentino risarcimento dei danni, saranno
devoluti ad Istituti di beneficenza.
Sorgendo controversie circa l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal
presente articolo, si procederà al tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 83 …. del
vigente CCNL.
Art. 28 - Delegato d’azienda operai agricoli e florovivaisti –
(artt. 78 e 79
CCNL)
Nella provincia di Udine agli operai che siano delegati aziendali verranno concessi
permessi retribuiti pari a nove ore mensili, cumulabili entro un periodo massimo di un
quadrimestre.
22
Art. 29 - Esclusività di stampa. Archivi contratti – (art. 92 CCNL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro sarà stampato entro il 31.03.2013 ed
edito dalle parti che sottoscrivono il seguente verbale di accordo, le quali ne hanno
insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso
di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti provinciali e
verrà depositato presso l’Ufficio del Lavoro della Provincia di Udine, la Direzione
provinciale del Lavoro e gli Enti Previdenziali interessati (INAIL e INPS), a cura di una
delle Parti, nel termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione.
TABELLA N° 1
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 01/11/2012
ARE
A
LIVELLO
QUALIFICA
RETRIBUZIONE
MENSILE
ACCORDO
PROV.LE
01/11/2012 3%
RETRIBUZIONE
MENSILE DAL
01/11/2012
ACCORDO
PROV.LE
01/06/2013
2,2%
RETRIBUZIONE
MENSILE DAL
01/06/2013
1 A)
B)
Specializzato Super
Specializzato
1417,43000
1351,38000
42,52290
40,54140
1459,95290
1391,92140
31,18346 1491,13636
29,73036 1421,65176
2 C)
D)
Qualificato Super
Qualificato
1238,61000
1227,52000
37,15830
36,82560
1275,76830
1264,34560
27,24942 1303,01772
27,00544 1291,35104
3 E)
Comune
1116,44000
33,49320
1149,93320
24,56168 1174,49488
23
TABELLA N° 2
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO DAL 01/11/2012
AREA LIVELLO
QUALIFICA
RETRIBUZIONE ACC. PROV
ORARIA
01/11/2012
3,0%
TERZO
ELEMENTO
(30,44%)
TOTALE
RETR.ORARIA
DAL 01/11/2012
TFR
1 A)
B)
Specializzato
Super
Specializzato
€ 8,38716
€ 7,99633
€ 0,25161
€ 0,23989
€ 8,63877
€ 8,23622
€ 2,62964
€ 2,50711
€ 11,26842 € 0,74553
€ 10,74333 € 0,71079
2 C)
D)
Qualificato Super
Qualificato
€ 7,32905
€ 7,26343
€ 0,21987
€ 0,21790
€ 7,54892
€ 7,48133
€ 2,29789
€ 2,27732
€ 9,84682 € 0,65147
€ 9,75865 € 0,64564
3 E)
Comune
Comune fino
gg.90
Addetti alla
raccolta
€ 6,60615
€ 0,19818
€ 6,80433
€ 2,07124
€ 8,87558 € 0,58721
€ 5,19184
€ 0,15575
€ 5,34759
€ 1,62781
€ 6,97540 € 0,46150
€ 6,58206
€ 0,19746
€ 6,77952
F)
G) *
€ 6,77952
* La tariffa degli addetti alla raccolta è comprensiva del 3° elemento e della quota TFR
TABELLA N° 3
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO DAL 01/06/2013
AREA
LIVELLO
QUALIFICA
RETRIBUZIONE
ORARIA
ACC.PROV
01/11/2012
ACC. PROV
01/06/2013
3,0%
2,20%
TOTALE
TERZO
ELEMENTO
(30,44)
RETR.
ORARIA
DAL
01/06/2013
TFR
1 A)
B)
Specializzato
Super
Specializzato
€ 8,38716
€ 7,99633
€ 0,25161
€ 0,23989
€ 0,18452
€ 0,17592
€ 8,82329
€ 8,41214
€ 2,68581 € 11,50910
€ 2,56066 € 10,97280
€ 0,76145
€ 0,72597
2 C)
D)
Qualificato Super
Qualificato
€ 7,32905
€ 7,26343
€ 0,21987
€ 0,21790
€ 0,16124
€ 0,15980
€ 7,71016
€ 7,64113
€ 2,34697 € 10,05714
€ 2,32596 € 9,96709
€ 0,66539
€ 0,65943
3 E)
Comune
Comune fino
gg.90
Addetti alla
raccolta
€ 6,60615
€ 0,19818
€ 0,14534
€ 6,94967
€ 2,11548
€ 9,06515
€ 0,59976
€ 5,19184
€ 0,15575
€ 0,11422
€ 5,46181
€ 1,66257
€ 7,12438
€ 0,47135
€ 6,58206
€ 0,19746
€ 0,14481
€ 6,92434
F)
G) *
€ 6,92434
* La tariffa degli addetti alla raccolta è comprensiva del 3° elemento e della quota TFR
24
Allegato 1
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
art. 21 lett. B) CCNL
L’anno …… il giorno …… del mese di ………………..…
Tra
Il sig………..……, titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola ……………….… ,
con sede in ……, via ……………………………………..
(datore di lavoro)
ed
Il sig. … ……………………..… , nato a ………………..…..… , il ………..… e residente in
…………………………….…, via…………………………………..
(lavoratore)
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Il sig. ……….… … assume alle proprie dipendenze il sig. … …, in qualità di operaio
agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 18, lett. b) del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006.
2. Il rapporto di lavoro ha inizio il ….… e termina il ……… senza necessità di alcuna
disdetta o preavviso.
3. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta presumibilmente nei seguenti periodi (e/o
fasi lavorative) dell’anno ……….:
• ……
• ……
4. Il datore di lavoro si impegna a far svolgere al lavoratore, nell’arco di 12 mesi, un
numero di giornate superiore a 100.
5. Il lavoratore si impegna a garantire la disponibilità a svolgere la propria prestazione
negli elencati periodi (e/o fasi lavorative), salvo comprovati casi di impedimento
oggettivo. La mancata prestazione nei periodi elencati, senza impedimento oggettivo,
comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il sig. …………………… viene assunto con la qualifica/livello professionale …….…, per
le svolgimento delle mansioni di ……………… … .
7. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione
collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti.
8.
(La retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli operai a tempo
indeterminato. I ratei di 13a e 14a mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e
rapportati a 312 giorni lavorativi annui.). N.B.: tale clausola è facoltativa.
Il lavoratore
Il datore di lavoro
_______________
_____________
25
Allegato 2
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
art. 21 lett. C) CCNL
L’anno …… il giorno ………..… del mese di ………….…
Tra
Il
sig.
…………….…,
………………………
,
…………………………….…
titolare/legale
rappresentante
dell’azienda
agricola
con
sede
in
………………………..…,
via
(datore di lavoro)
ed
Il sig. …………………… … , nato a …………… , il …….… e residente in ……………..…,
via……………………………….. (lavoratore)
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Il sig. ……………………… … assume alle proprie dipendenze il sig.
………………………. …, in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo, ai sensi dell’art.
18, lett. c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006.
2. Il rapporto di lavoro ha inizio il ………….… e termina il ……………… senza necessità
di alcuna disdetta o preavviso e si svolge per un numero di giornate pari a ……..…
(indicare un numero di giornate superiore a 180)
3. Il sig. ………………………..… viene assunto con la qualifica/livello professionale
………………, per le svolgimento delle mansioni di ………… … .
4. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione
collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti.
5. (La retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli operai a tempo
indeterminato. I ratei di 13a e 14a mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e
rapportati a 312 giorni lavorativi annui.). N.B.: tale clausola è facoltativa.
Il lavoratore
------------------------------
Il datore di lavoro
--------------------------------
26
INDICE
Art. 1 – Oggetto del contratto
pag. 2
Art. 2 – Decorrenza e durata
pag. 2
Art. 3 – Efficacia del contratto
pag. 2
Art. 4 – Ente Bilaterale
pag. 2
Art. 5 – Assunzione
pag. 2
Art. 6 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
pag. 3
Art. 7 – Riassunzione
pag. 3
Art. 8 – Convenzioni
pag. 4
Art. 9 – Classificazione personale
pag. 4
Art. 10 – Orario di lavoro e riposo settimanale
pag. 14
Art. 11 – Ferie
pag. 15
Art. 12 – Lavoro straordinario, festivo, notturno
pag. 16
Art. 13 – Interruzione e recuperi operai agricoli
pag. 16
Art. 14 – Retribuzione – salario integrativo provinciale
pag. 17
Art. 15 – Indennità diverse
pag. 17
Art. 16 – Indennità di guida
pag. 18
Art. 17 – Casa, orto e allevamento familiare
pag. 18
Art. 18 – Quattordicesima mensilità
pag. 18
Art. 19 – Obblighi particolari tra le parti
pag. 18
Art. 20 – Rimborso spese
pag. 18
Art. 21 – Cottimo
pag. 18
Art. 22 – Trattamento di fine rapporto
pag. 19
Art. 23 – Malattia ed infortunio operai agricoli
pag. 19
Art. 24 – Integrazione trattamento malattia ed infortunio sul lavoro
e contributo assistenza contrattuale
pag. 19
Art. 25 - Lavori pesanti o nocivi
pag. 20
Art. 26 – Tutela della salute dei lavoratori
pag. 21
Art. 27 – Norme disciplinari Operai agricoli e florovivaisti
pag. 22
Art. 28 – Delegato d’azienda operai agricoli e florovivaisti
pag. 22
Art. 29 – Esclusività di stampa. Archivi contratti.
pag. 23
Tabella n. 1
pag. 23
Tabella n. 2
pag. 24
Tabella n. 3
pag. 24
Allegato 1
pag. 25
Allegato 2
pag. 26
27
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testo cipl udine - FLAI CGIL Udine