OPERAZIONI INTRA-UE
Corso di aggiornamento
Napoli, 2 marzo 2011
a cura del Dott. Paolo Ricci
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Le novità 2005
Fonti normative
L’art. 27 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n.
122/2010 ha previsto l’ottenimento di una specifica
autorizzazione per l’effettuazione delle operazioni intra-UE.
Con Provv. del 29/12/2010 (prot. 188376) l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione
Con Provv. del 29/12/2010 (prot. 188381) l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito le modalità ed i criteri per l’inclusione dei soggetti
passivi IVA nell’archivio informatico denominato VIES
(Vat Information Exchange System)
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Le novitàdei
2005
Suddivisione
soggetti
IVA
La procedura per la richiesta di autorizzazione
segue due diversi canali a seconda che:
il soggetto IVA inizia l’attività;
il soggetto IVA è già in attività.
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Chi inizia l’attività
Chi inizia un’attività (d’impresa o di lavoro autonomo)
nel territorio dello Stato ovvero chi vi istituisce una
stabile organizzazione ed intende effettuare delle
operazioni intra-UE deve manifestare la sua volontà
compilando l’apposita quadro I contenuto nei
modelli di inizio attività previsti per le imprese
individuali o lavoratori autonomi (AA9) e per i
soggetti diversi dalle persone fisiche (AA7).
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Chi è già in attività
Per chi esercita già un’attività l’iscrizione del registro
informatico VIES avviene in automatico qualora
siano stati posti in essere alcuni adempimenti e a
seconda che alla data del 31.5.2010 fosse già in
attività (si veda le tabelle di seguito riportate).
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Chi è già in attività
Inizio attività
Presentata
prima del
31.5.2010
Presentata
dal 31.5.2010
al 28.2.2011
Adempimenti
ha presentato i modd. Intra
(beni/servizi) nel 2009/2010
e
ha adempiuto agli obblighi
dichiarativi IVA per il 2009
ha dichiarato di effettuare
operazioni intra-UE nel mod. AA7
/ AA9
oppure
nel secondo semestre 2010 ha
effettuato operazioni intra-UE e
presentato i relativi modd. Intra
Effetti
Automatica iscrizione
al registro VIES senza
effettuare alcun
adempimento per
permanere
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Chi è già in attività
Inizio attività
Adempimenti
Presentata
prima del
31.5.2010
NON ha presentato i modd. Intra
(beni/servizi) nel 2009/2010
oppure
NON ha adempiuto agli obblighi
dichiarativi IVA per il 2009
Presentata
dal 31.5.2010
al 28.2.2011
NON ha dichiarato di effettuare
operazioni intra-UE nel mod. AA7
/ AA9
oppure
nel secondo semestre 2010 NON
ha effettuato operazioni intra-UE e
presentato i relativi modd. Intra
Effetti
Automatica iscrizione
al registro VIES e
permanenza fino al
28.2.2011.
Se si intende effettuare
operazioni Intra-UE
bisogna presentare
apposita istanza il cui
fac-simile viene
riportato a pagina
seguente
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I controlli dell’Agenzia
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate effettua i seguenti tre
livelli di controllo:
entro 30 giorni verifica che i dati forniti siano completi ed esatti
valutando i correlati fattori rischio;
entro 6 mesi controlli più approfonditi per verificare che il
soggetto continui ad avere i requisiti per rimanere iscritto nel
registro;
periodici, anche nell’ambito di una verifica fiscale.
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I controlli: 1° livello
ESITO DEL PRIMO CONTROLLO (entro 30 giorni)
Positivo
Iscrizione nel registro
VIES
Negativo
Provvedimento di diniego
Silenzioassenso
Iscrizione al trentunesimo giorno
Impugnabile dinanzi alle
Commissioni Tributarie
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I controlli: 2° livello
ESITO DEL SECONDO CONTROLLO (entro 6 mesi)
Positivo
Rimane iscritto nel
Negativo
Provvedimento di revoca
registro VIES
Impugnabile dinanzi alle
Commissioni Tributarie
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I controlli: 3° livello
ESITO DEI CONTROLLI PERIODICI
Positivo
Negativo
Attività di controllo
Rimane iscritto nel
registro VIES
Provvedimento di revoca
Impugnabile dinanzi alle
Commissioni Tributarie
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Elementi di rischio
Costituiscono elementi che determinano l’esito negativo:
mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che comportano la
cessazione d’ufficio della partita IVA;
mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano
l’inclusione nel registro VIES;
analisi del rischio della posizione del contribuente;
riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti;
riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi
IVA nei 5 anni precedenti;
coinvolto in precedenza in frodi fiscali del titolare della ditta, del
rappresentante legale, degli amministratori o dei soci;
altri elementi a disposizione dell’A.F. considerati di rischio.
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Soggetti cancellati
I soggetti che non hanno posto in essere gli appositi
adempimenti, alla data del 1° marzo 2011, saranno
cancellati dal registro VIES.
In tal caso, per poter effettuare operazioni intra-UE
sarà necessario inviare l’apposita istanza
all’Agenzia delle Entrate ed attendere il
trascorrere di 30 giorni dalla ricezione. Trascorsi i
30 giorni opera il silenzio-assenso.
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