Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas [email protected] Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) del 26 marzo 2014 Nuovo Quadro Legislativo, compaiono otto direttive: 1. Direttiva esplosivi per uso civile – 2014/28/UE 2. Direttiva recipienti semplici a pressione (PED) – 2014/29/UE 3. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) – 2014/30/UE 4. Direttiva strumenti per pesare a funzionamento non automatico – 2014/31/UE 5. Direttiva Strumenti di misura (MID) – 2014/32/UE 6. Direttiva Ascensori (LIFT) – 2014/33/UE 7. Direttiva apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE 8. Direttiva Bassa Tensione (LVD) – 2014/35/UE Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 2 Direttiva ASCENSORI 2014/33/UE Concetti generali La Direttiva 2014/33/UE: entrata in vigore Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) La direttiva è entrata in vigore il 18 aprile 2014 Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 4 La Direttiva 2014/33/UE: recepimento Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. Tali disposizioni si applicano decorrere dal 20 aprile 2016. Gli ascensori ed i componenti di sicurezza immessu sul mercato fino al 19 aprile 2016 sono da considerarsi legittimamente commercializzati. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 5 La Direttiva 2014/33/UE: abrogazioni Articolo 47 La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 6 Schema della Direttiva 2014/33/UE Le modifiche rispetto alla direttiva 95/16/CE non sono sostanziali. Il testo della direttiva è stato allineato alle direttive di più recente emanazione Direttiva 2014/33/UE Direttiva 95/16/CE ► 52 considerando ► 11 considerando. ► 49 articoli ► 17 articoli ► 14 allegati ► 14 allegati Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 7 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità ► La revisione della direttiva non ha comportato stravolgimenti sostanziali ai contenuti tecnici della direttiva 95/16/CE (rimangono invariate le procedure di valutazione della conformità) ► Sono stati esplicitati gli obblighi per gli operatori economici, ossia gli installatori (ascensori), i fabbricanti (componenti di sicurezza), i rappresentanti autorizzati, gli importatori e distributori ► Le procedure per la notifica degli organismi di valutazione della conformità ed i criteri per la modifica e la revoca della notifica sono state sostanzialmente modificate ► Sono state esplicitate le prescrizioni per le autorità di notifica ► E’ stata introdotta la vigilanza del mercato per gli ascensori e componenti di sicurezza che entrano nel mercato della UE. ► Lo procedure nazionali per gli ascensori e componenti di sicurezza che presentano rischi sono state esplicitate Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 8 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità ► Campo di applicazione: invariato (includendo la modifica introdotta dalla direttiva 2006/42/CE) ► Definizioni: sono state aggiunte definizioni da tempo in uso nelle altre direttive di prodotto: «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; «immissione sul mercato»: — la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure — la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati; «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo; «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; segue Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 9 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare; «richiamo»: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale; «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento; Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 10 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità ► Procedure di valutazione della conformità per i componenti di sicurezza: nessuna modifica Esame CE del tipo (Allegato IV, parte A) + Controllo a campione (Allegato IX) Esame CE del tipo (Allegato IV, parte A) + Garanzia qualità prodotto (Allegato VI) Garanzia qualità totale (Allegato VII) ► Procedure di valutazione della conformità per gli ascensori: nessuna modifica Esame CE del tipo (Allegato IV, parte B) + Esame finale (Allegato V) Esame CE del tipo (Allegato IV, parte B) + Garanzia qualità prodotto (Allegato X) Esame CE del tipo (Allegato IV, parte B) + Garanzia qualità produzione (Allegato XII) segue Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 11 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità Garanzia qualità totale (Allegato XI) + Esame finale (Allegato V) Garanzia qualità totale (Allegato XI) + Garanzia qualità prodotto (Allegato X) Garanzia qualità totale (Allegato XI) + Garanzia qualità prodotto (Allegato XII) Garanzia qualità totale (Allegato XI) Verifica dell’unità (Allegato VIII) Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 12 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità ► Non conformità formale: oltre alla non conformità della marcatura CE sono stati ulteriormente dettagliati i casi di non conformità formale degli operatori economici: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 19 della presente direttiva; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’articolo 19 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’articolo 19; d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; f) la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta; g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 10, paragrafo 3; h) le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, o all’articolo 8, paragrafo 5; i) l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, o all’articolo 8, paragrafo 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 13 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità Allegati: La formulazione dei moduli ha subito modifiche di tipo formale ma non sostanziale, per adattarli ai contenuti della decisione 768/2008/CE. Direttiva 2014/33/UE Direttiva 95/16/CE Allegato I Requisiti essenziali Requisiti essenziali Allegato II Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità Allegato III Elenco dei componenti di sicurezza Marcatura CE di conformità Allegato IV Esame UE del tipo (Mod. B) Elenco dei componenti di sicurezza Allegato V Esame finale degli ascensori Esame CE del tipo (Mod. B) Allegato VI Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza (mod. E) Esame finale Allegato VII Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza (mod. H) Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati Membri per la notifica degli Organismi segue Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 14 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità Direttiva 2014/33/UE Direttiva 95/16/CE Allegato VIII Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (mod. G) Garanzia qualità prodotti (Mod. E) Allegato IX Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza (Mod. C 2) Garanzia qualità totale (Mod. H) Allegato X Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (mod. E) Verifica di un unico prodotto (Mod. G) Allegato XI Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (mod. H1) Conformità al tipo con controllo per campione (Mod. C) Allegato XII Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Mod. D) Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Mod. E) Allegato XIII Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive Garanzia qualità totale (Mod. H) Allegato XIV Tavola di concordanza Garanzia qualità produzione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 15 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità (ascensori e componenti di sicurezza) Il contenuto non è sostanzialmente diverso, le uniche novità riguardano: dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza/ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione, luogo e data della firma Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza L’elenco dei componenti di sicurezza è identico, con alcune precisazioni: Dispositivi paracadute: comprendono anche i dispositivi che impediscono i movimenti incontrollati in discesa, Dispositivi elettrici di sicurezza: il termine «interruttore di sicurezza» è stato modificato con «circuito di sicurezza» Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 16 La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori Il contenuto non è sostanzialmente diverso, le uniche novità riguardano: «L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato» «L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa più le condizioni di cui al punto 1. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.» Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 17 La Direttiva 2014/34/UE – Conclusioni I prodotti immessi sul mercato in accordo alla 95/16/CE entro il 20/04/2016, sono considerati conformi. Come gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova direttiva? I certificati CE di tipo redatti per la direttiva 95/16/CE restano validi per la direttiva 2014/33/UE? Revisione del certificato esame CE del tipo per renderlo conforme alla 2014/34/UE. Scopo è verificare se il certificato resta valido alla luce della nuova direttiva Nella revisione di alcuni certificati emessi anni fa potrebbero emergere modifiche effettuate alle apparecchiature senza aver informato l’ON Potrebbe essere necessario un aggiornamento e revisione significativa del fascicolo tecnico Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 18 Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 19