Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Milano, 21 Ottobre 2014
Ivan Furcas
[email protected]
Nuovo quadro legislativo
Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) del
26 marzo 2014
Nuovo Quadro Legislativo, compaiono otto direttive:
1. Direttiva esplosivi per uso civile – 2014/28/UE
2. Direttiva recipienti semplici a pressione (PED) – 2014/29/UE
3. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) – 2014/30/UE
4. Direttiva strumenti per pesare a funzionamento non automatico – 2014/31/UE
5. Direttiva Strumenti di misura (MID) – 2014/32/UE
6. Direttiva Ascensori (LIFT) – 2014/33/UE
7. Direttiva apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE
8. Direttiva Bassa Tensione (LVD) – 2014/35/UE
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
2
Direttiva ASCENSORI 2014/33/UE
Concetti generali
La Direttiva 2014/33/UE: entrata in vigore
Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
Membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
(rifusione)
La direttiva è entrata in vigore il 18 aprile 2014
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
4
La Direttiva 2014/33/UE: recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 19 aprile 2016,
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla nuova direttiva.
Tali disposizioni si applicano decorrere dal 20 aprile 2016.
Gli ascensori ed i componenti di sicurezza immessu sul mercato fino al 19
aprile 2016 sono da considerarsi legittimamente commercializzati.
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
5
La Direttiva 2014/33/UE: abrogazioni
Articolo 47
La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII,
parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di
applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
6
Schema della Direttiva 2014/33/UE
Le modifiche rispetto alla direttiva 95/16/CE non sono sostanziali.
Il testo della direttiva è stato allineato alle direttive di più recente
emanazione
Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 95/16/CE
► 52 considerando
► 11 considerando.
► 49 articoli
► 17 articoli
► 14 allegati
► 14 allegati
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
7
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
► La revisione della direttiva non ha comportato stravolgimenti sostanziali ai contenuti
tecnici della direttiva 95/16/CE (rimangono invariate le procedure di valutazione della
conformità)
► Sono stati esplicitati gli obblighi per gli operatori economici, ossia gli installatori
(ascensori), i fabbricanti (componenti di sicurezza), i rappresentanti autorizzati, gli
importatori e distributori
► Le procedure per la notifica degli organismi di valutazione della conformità ed i criteri per
la modifica e la revoca della notifica sono state sostanzialmente modificate
► Sono state esplicitate le prescrizioni per le autorità di notifica
► E’ stata introdotta la vigilanza del mercato per gli ascensori e componenti di sicurezza che
entrano nel mercato della UE.
► Lo procedure nazionali per gli ascensori e componenti di sicurezza che presentano rischi
sono state esplicitate
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
8
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
► Campo di applicazione: invariato (includendo la modifica introdotta dalla direttiva
2006/42/CE)
► Definizioni: sono state aggiunte definizioni da tempo in uso nelle altre direttive di prodotto:
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori
per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito;
«immissione sul mercato»:
— la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
— la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale,
a titolo oneroso o gratuito,
«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto
da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in
relazione a compiti specificati;
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato
dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;
«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza
per ascensori
«operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il
distributore;
segue
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
9
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
«specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di
sicurezza per ascensori deve soddisfare;
«richiamo»: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo
smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi
misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a
disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;
«ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di
sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
10
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
► Procedure di valutazione della conformità per i componenti di sicurezza: nessuna modifica
Esame CE del tipo (Allegato IV, parte A) + Controllo a campione (Allegato IX)
Esame CE del tipo (Allegato IV, parte A) + Garanzia qualità prodotto (Allegato VI)
Garanzia qualità totale (Allegato VII)
► Procedure di valutazione della conformità per gli ascensori: nessuna modifica
Esame CE del tipo (Allegato IV, parte B) + Esame finale (Allegato V)
Esame CE del tipo (Allegato IV, parte B) + Garanzia qualità prodotto (Allegato X)
Esame CE del tipo (Allegato IV, parte B) + Garanzia qualità produzione (Allegato XII)
segue
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
11
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
Garanzia qualità totale (Allegato XI) + Esame finale (Allegato V)
Garanzia qualità totale (Allegato XI) + Garanzia qualità prodotto (Allegato X)
Garanzia qualità totale (Allegato XI) + Garanzia qualità prodotto (Allegato XII)
Garanzia qualità totale (Allegato XI)
Verifica dell’unità (Allegato VIII)
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
12
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
► Non conformità formale: oltre alla non conformità della marcatura CE sono stati
ulteriormente dettagliati i casi di non conformità formale degli operatori economici:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o
dell’articolo 19 della presente direttiva;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’articolo 19 o non
è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’articolo 19;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è
disponibile o è incompleta;
g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore,
del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 6,
all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 10, paragrafo 3;
h) le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per
ascensori non sono state indicate conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, o all’articolo 8, paragrafo 5;
i) l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui
all’articolo 7, paragrafo 7, o all’articolo 8, paragrafo 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti
applicabili.
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
13
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
Allegati:
La formulazione dei moduli ha subito modifiche di tipo formale ma non sostanziale, per
adattarli ai contenuti della decisione 768/2008/CE.
Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 95/16/CE
Allegato I
Requisiti essenziali
Requisiti essenziali
Allegato II
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità
Allegato III
Elenco dei componenti di sicurezza
Marcatura CE di conformità
Allegato IV
Esame UE del tipo (Mod. B)
Elenco dei componenti di sicurezza
Allegato V
Esame finale degli ascensori
Esame CE del tipo (Mod. B)
Allegato VI
Conformità al tipo basata sulla garanzia della
qualità del prodotto dei componenti di sicurezza
(mod. E)
Esame finale
Allegato VII
Conformità basata sulla garanzia totale di qualità
dei componenti di sicurezza (mod. H)
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati
Membri per la notifica degli Organismi
segue
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
14
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 95/16/CE
Allegato VIII
Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli
ascensori (mod. G)
Garanzia qualità prodotti (Mod. E)
Allegato IX
Conformità al tipo con controllo per campione dei
componenti di sicurezza (Mod. C 2)
Garanzia qualità totale (Mod. H)
Allegato X
Conformità al tipo basata sulla garanzia della
qualità del prodotto per gli ascensori (mod. E)
Verifica di un unico prodotto (Mod. G)
Allegato XI
Conformità basata sulla garanzia totale di qualità
più esame del progetto per gli ascensori (mod.
H1)
Conformità al tipo con controllo per campione (Mod.
C)
Allegato XII
Conformità al tipo basata sulla garanzia della
qualità della produzione degli ascensori (Mod. D)
Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Mod. E)
Allegato XIII
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche
successive
Garanzia qualità totale (Mod. H)
Allegato XIV
Tavola di concordanza
Garanzia qualità produzione
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
15
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità (ascensori e componenti di sicurezza)
Il contenuto non è sostanzialmente diverso, le uniche novità riguardano:
 dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza/ascensore alla
pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione,
 luogo e data della firma
Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza
L’elenco dei componenti di sicurezza è identico, con alcune precisazioni:
 Dispositivi paracadute: comprendono anche i dispositivi che impediscono i movimenti
incontrollati in discesa,
 Dispositivi elettrici di sicurezza: il termine «interruttore di sicurezza» è stato modificato con
«circuito di sicurezza»
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
16
La Direttiva 2014/33/UE – Differenze e novità
Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori
Il contenuto non è sostanzialmente diverso, le uniche novità riguardano:
 «L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli
allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione,
per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato»
 «L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente
riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa più le condizioni di cui al punto 1.
Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo
notificato ne informa il fabbricante.»
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
17
La Direttiva 2014/34/UE – Conclusioni
I prodotti immessi sul mercato in accordo alla 95/16/CE entro il
20/04/2016, sono considerati conformi.
Come gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova direttiva?
I certificati CE di tipo redatti per la direttiva 95/16/CE restano validi
per la direttiva 2014/33/UE?
Revisione del certificato esame CE del tipo per renderlo conforme
alla 2014/34/UE.
Scopo è verificare se il certificato resta valido alla luce della nuova
direttiva
Nella revisione di alcuni certificati emessi anni fa potrebbero emergere
modifiche effettuate alle apparecchiature senza aver informato l’ON
Potrebbe essere necessario un aggiornamento e revisione significativa del
fascicolo tecnico
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
18
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014
19
Scarica

La Direttiva 2014/33/UE