RM2091 F.I. AZ.IND.ARTIG. 2010DEF:211010 26-10-2010 18:49 Pagina 1 IL TUO AGENTE REALE Azienda Industriale e Artigiana Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5104/FI RCG - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. XXXXXXX PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 1 Mod. 5104 RCG - 12/10 - Rist. 01/13 Azienda Industriale e Artigiana Condizioni di assicurazione RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 2 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 3 INDICE DEFINIZIONI Pag. 5 CONDIZIONI GENERALI Pag. 7 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Pag. 9 3 di 12 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 4 La polizza è costituita ed è disciplinata dal presente documento, Mod. 5104 R.C.G, dalle normative e schede di polizza relative alle ipotesi sotto indicate, che risultano allegate, debitamente compilate e sottoscritte. Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie per le quali sono stati espressamente indicati i dovuti riferimenti, limiti ed importi nelle schede di polizza sottoscritte dalle Parti. R.C. PRODOTTI Mod. 5179 RCG Modulo di polizza Mod. 5180 RCG Condizioni di Assicurazione Mod. 5181 RCD Questionario Il Contraente è garantito nel caso siano avanzate nei suoi confronti richieste di risarcimento per i danni arrecati a terzi dai prodotti dell’azienda dopo la loro consegna ai destinatari. Sono compresi i vizi di progettazione, di fabbricazione, di redazione delle istruzioni d’uso e i difetti di imballaggio. Questa precisa forma di responsabilità è prevista soprattutto dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 25 in attuazione della direttiva CE 34 del 1999. RITIRO PRODOTTI Mod. 5182 RCG Modulo di polizza Mod. 5183 RCG Condizioni di Assicurazione Mod. 5184 RCD Questionario 4 di 12 DIRETTO Il Contraente, produttore di beni di consumo finale (prodotti finiti), è garantito nel caso debba sostenere delle spese per il ritiro dal mercato dei suoi prodotti qualora abbiano cagionato o possano cagionare danno a terzi. INDIRETTO Il Contraente, produttore di beni intermedi (prodotti componenti), è garantito nel caso siano avanzate nei suoi confronti richieste di risarcimento per le spese sostenute dal produttore del bene di consumo finale, nel quale il suo prodotto sia entrato a far parte, qualora lo stesso abbia cagionato o possa cagionare danno a terzi. Il Contraente è garantito nel caso siano avanzate nei suoi confronti richieste di risarcimento per i danni arrecati a terzi consistenti nella contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. Questa ampia figura di responsabilità è disciplinata da diverse disposizioni legislative relative ai danni da inquinamento e concerne altresì danni a persone, animali e beni previsti da altre fonti normative. RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 5 DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. ASSICURATO MASSIMALE Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. ASSICURAZIONE MASSIMO RISARCIMENTO Il contratto di assicurazione. Il consumatore del prodotto finito. L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo. CONTRAENTE PARTI CONSUMATORE FINALE Chi stipula il contratto di assicurazione. Il Contraente e Reale Mutua. COSE POLIZZA Gli oggetti materiali, gli animali e i veicoli intendendosi per tali quelli indicati all’art. 47 del Codice della Strada. I documenti che provano l’assicurazione. DANNO MATERIALE E DIRETTO La somma dovuta a Reale Mutua. – La morte, – le lesioni personali, – l’alterazione fisica che pregiudica il valore economico o l’utilizzabilità di un bene materiale, riconducibili causalmente e in via immediata al prodotto indicato nel modulo di polizza Mod. 5179 RCD. FATTURATO Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A.. PREMIO PRODOTTI FINITI Prodotti, nei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati al consumatore finale o al distributore, non suscettibili di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non utilizzati nella produzione di altri beni. PRODUTTORE FINALE Produttore di prodotti finiti. RISARCIMENTO FRANCHIGIA La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. La parte di risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. SCOPERTO LIQUIDAZIONE DEL DANNO La parte di risarcimento, espressa in percentuale sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’Assicurato. Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di risarcimento che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto. SINISTRO R.C. PRODOTTI La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione. 5 di 12 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 6 DEFINIZIONI SINISTRO RITIRO DIRETTO SINISTRO RITIRO INDIRETTO Il verificarsi di una delle circostanze che rendono necessario l’avvio di un’operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza. La richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti. 6 di 12 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 7 CONDIZIONI GENERALI NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua. 2.4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 2.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 2.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, Reale Mutua può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, netto relativa al periodo di rischio non corso. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). 2.3 2.6 2.8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 2.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 2.10 REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo normalmente di 12 mesi, salvo esplicita pattuizione di polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè a seconda dei casi, l’indicazione: a) del fatturato; b) degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione di Reale Mutua sull’ammontare 7 di 12 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 8 CONDIZIONI GENERALI NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato dell’eventuale conguaglio. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente 8 di 12 tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo. Il Contraente, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta di Reale Mutua la fotocopia dell’apposito modulo - spedito dall’I.N.A.I.L. al Contraente con raccomandata - con il quale l’Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell’importo dovuto in sede di “regolazione premi”. Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta di Reale Mutua la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi previsto dalla legge I.V.A. Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.. RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 9 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 3.1 lora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. In caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta del Contraente, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile). 3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qua- 3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 2.1 ”Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio” e 2.2 ”Altre assicurazioni”. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con il terzo danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali. 9 di 12 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 10 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 11 RCG5104_Layout 1 22/01/13 14:04 Pagina 12 RM2091 F.I. AZ.IND.ARTIG. 2010DEF:211010 26-10-2010 18:49 Pagina 1 IL TUO AGENTE REALE Azienda Industriale e Artigiana Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5104/FI RCG - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. XXXXXXX PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.