RM2091 F.I. AZ.IND.ARTIG. 2010DEF:211010
26-10-2010
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IL TUO AGENTE REALE
Azienda Industriale e Artigiana
Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni
Mod. 5104/FI RCG - Ed. 12/10
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.
XXXXXXX
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
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Mod. 5104 RCG - 12/10 - Rist. 01/13
Azienda Industriale
e Artigiana
Condizioni di assicurazione
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INDICE
DEFINIZIONI
Pag.
5
CONDIZIONI GENERALI
Pag.
7
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Pag.
9
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La polizza è costituita ed è disciplinata dal presente
documento, Mod. 5104 R.C.G, dalle normative e
schede di polizza relative alle ipotesi sotto indicate,
che risultano allegate, debitamente compilate e
sottoscritte.
Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie
per le quali sono stati espressamente indicati i dovuti riferimenti, limiti ed importi nelle schede di polizza sottoscritte dalle Parti.
R.C. PRODOTTI
Mod. 5179 RCG Modulo di polizza
Mod. 5180 RCG Condizioni di Assicurazione
Mod. 5181 RCD Questionario
Il Contraente è garantito nel caso siano avanzate
nei suoi confronti richieste di risarcimento per i
danni arrecati a terzi dai prodotti dell’azienda dopo
la loro consegna ai destinatari.
Sono compresi i vizi di progettazione, di fabbricazione, di redazione delle istruzioni d’uso e i difetti di
imballaggio.
Questa precisa forma di responsabilità è prevista
soprattutto dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 25 in attuazione della direttiva CE 34 del 1999.
RITIRO PRODOTTI
Mod. 5182 RCG Modulo di polizza
Mod. 5183 RCG Condizioni di Assicurazione
Mod. 5184 RCD Questionario
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DIRETTO
Il Contraente, produttore di beni di consumo finale
(prodotti finiti), è garantito nel caso debba sostenere delle spese per il ritiro dal mercato dei suoi
prodotti qualora abbiano cagionato o possano cagionare danno a terzi.
INDIRETTO
Il Contraente, produttore di beni intermedi (prodotti
componenti), è garantito nel caso siano avanzate
nei suoi confronti richieste di risarcimento per le
spese sostenute dal produttore del bene di consumo finale, nel quale il suo prodotto sia entrato a
far parte, qualora lo stesso abbia cagionato o possa
cagionare danno a terzi.
Il Contraente è garantito nel caso siano avanzate
nei suoi confronti richieste di risarcimento per i
danni arrecati a terzi consistenti nella contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Questa ampia figura di responsabilità è disciplinata da diverse disposizioni legislative relative ai
danni da inquinamento e concerne altresì danni
a persone, animali e beni previsti da altre fonti
normative.
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DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
MASSIMALE
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
La somma fino alla concorrenza della quale Reale
Mutua presta la garanzia.
ASSICURAZIONE
MASSIMO RISARCIMENTO
Il contratto di assicurazione.
Il consumatore del prodotto finito.
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a
corrispondere in caso di sinistro. Per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.
CONTRAENTE
PARTI
CONSUMATORE FINALE
Chi stipula il contratto di assicurazione.
Il Contraente e Reale Mutua.
COSE
POLIZZA
Gli oggetti materiali, gli animali e i veicoli intendendosi
per tali quelli indicati all’art. 47 del Codice della Strada.
I documenti che provano l’assicurazione.
DANNO MATERIALE E DIRETTO
La somma dovuta a Reale Mutua.
– La morte,
– le lesioni personali,
– l’alterazione fisica che pregiudica il valore economico o l’utilizzabilità di un bene materiale,
riconducibili causalmente e in via immediata al prodotto indicato nel modulo di polizza Mod. 5179 RCD.
FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla
somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..
PREMIO
PRODOTTI FINITI
Prodotti, nei quali i prodotti descritti in polizza sono
entrati a far parte quali componenti, destinati al
consumatore finale o al distributore, non suscettibili
di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non
utilizzati nella produzione di altri beni.
PRODUTTORE FINALE
Produttore di prodotti finiti.
RISARCIMENTO
FRANCHIGIA
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
La parte di risarcimento, espressa in cifra fissa, che
rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La parte di risarcimento, espressa in percentuale
sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’Assicurato.
Conclusione delle operazioni di stima e conteggio
della somma dovuta a titolo di risarcimento che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.
SINISTRO R.C. PRODOTTI
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è
prestata l’assicurazione.
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DEFINIZIONI
SINISTRO RITIRO DIRETTO
SINISTRO RITIRO INDIRETTO
Il verificarsi di una delle circostanze che rendono
necessario l’avvio di un’operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.
La richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti
finiti.
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CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2.1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
del Contraente relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile).
2.2
PAGAMENTO DEL PREMIO
E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le
rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno
del pagamento, ferme le successive
scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale
è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.
2.4
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.5
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione
scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale
Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento,
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale
Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
2.7
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno
dal pagamento o rifiuto del risarcimento, Reale Mutua può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30
giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, netto relativa
al periodo di rischio non corso.
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per
iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a
tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del
Codice Civile).
2.3
2.6
2.8
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a
carico del Contraente.
2.9
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
2.10
REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in
parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato
alla fine di ciascun periodo assicurativo
normalmente di 12 mesi, salvo esplicita
pattuizione di polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base
per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di
ogni periodo assicurativo, il Contraente
deve fornire per iscritto alla Società i
dati necessari e cioè a seconda dei casi,
l’indicazione:
a) del fatturato;
b) degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti
dalla regolazione devono essere pagate
nei 15 giorni dalla relativa comunicazione di Reale Mutua sull’ammontare
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CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
dell’eventuale conguaglio.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce
presunzione di una differenza attiva a
favore di Reale Mutua.
Se il Contraente non effettua nei termini
prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza
attiva dovuta, Reale Mutua potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a
15 giorni, trascorso il quale il premio,
anticipato in via provvisoria per le rate
successive, viene considerato in conto
o a garanzia di quello relativo al periodo
assicurativo per il quale non ha avuto
luogo la regolazione o il pagamento
della differenza attiva e la garanzia
resta sospesa fino alle ore 24 del giorno
in cui il Contraente abbia adempiuto ai
suoi obblighi, salvo il diritto per Reale
Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la
risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente
non adempie agli obblighi relativi alla
regolazione del premio, Reale Mutua,
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la
mancata regolazione.
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione
del premio risultasse calcolata su basi
minori di quelle effettive, i sinistri che si
siano verificati nel periodo cui si riferisce
la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente
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tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto
preso come base per la determinazione
del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla
scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi
non può essere comunque inferiore al
75% di quello dell’ultimo consuntivo.
Il Contraente, per l’adempimento degli
obblighi di cui al presente articolo, deve
anche fornire a richiesta di Reale Mutua
la fotocopia dell’apposito modulo - spedito dall’I.N.A.I.L. al Contraente con raccomandata - con il quale l’Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell’importo dovuto in sede di
“regolazione premi”.
Qualora il premio sia convenuto, anche
in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l’adempimento degli obblighi
di cui al presente articolo, deve anche
fornire a richiesta di Reale Mutua la fotocopia del registro delle fatture
emesse o dei corrispettivi previsto dalla
legge I.V.A. Reale Mutua ha il diritto di
effettuare verifiche e controlli per i quali
il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie..
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COME AVVIENE
LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.1
lora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che
non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. In caso di definizione transattiva
del danno, Reale Mutua, a richiesta del Contraente, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione
in sede giudiziale penale della vertenza fino
ad esaurimento del giudizio nel grado in cui
questo si trova al momento dell’avvenuta
transazione.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente deve
darne avviso scritto all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure a
Reale Mutua entro tre giorni da quando
ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del
Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può
comportare la perdita totale o parziale
del diritto al
risarcimento (art. 1915 del Codice Civile).
3.2
GESTIONE DELLE VERTENZE
DI DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne
ha interesse, la gestione delle vertenze
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i
diritti ed azioni spettanti all’Assicurato
stesso. Sono a carico di Reale Mutua le
spese sostenute per resistere all’azione
promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda. Qua-
3.3
INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
RELATIVI AI SINISTRI
Il Contraente è responsabile verso
Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o
degli altri obblighi di cui ai punti 2.1
”Dichiarazioni relative alle circostanze
influenti sulla valutazione del rischio” e
2.2 ”Altre assicurazioni”. Ove poi risulti
che egli abbia agito in connivenza con il
terzo danneggiato o ne abbia favorito le
pretese, decade dai diritti contrattuali.
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Azienda Industriale e Artigiana
Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni
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Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
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deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.
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ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
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