DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE
PERCHE’ UNA NUOVA
COSTITUZIONE
• Perché la Monarchia e lo Statuto albertino
avevano fallito permettendo la nascita della
dittatura fascista
• Perché dopo vent’anni di dittatura e cinque di
guerra occorreva costruire uno Stato su nuove
basi e con nuove garanzie
• Perché si dovevano affermare nuovi principi e
valori come quelli dell’eguaglianza tra i cittadini,
del rifiuto della guerra, della libertà
d’espressione, della scuola aperta a tutti. Nuove
regole e nuovi diritti avrebbero dovuto impedire
la rinascita di qualsiasi dittatura.
LA COSTITUZIONE
al di sopra della legge
La COSTITUZIONE ELENCA PRINCIPI, DIRITTI
E DOVERI FONDAMENTALI CHE
RIMANGONO INALTERATI NEL TEMPO
LE LEGGI CHE IL PARLAMENTO APPROVA,
indipendentemente dalle maggioranze politiche,
NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO
CON GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.
Le COSTITUZIONI
• Sono il prodotto storico dell’evoluzione politica delle
nostre società.
• Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la
Rivoluzione americana e francese.
• L’Organizzazione dello Stato deriva dalle idee illuministe
di Montesquieu.
• Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità.
• Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la
legge protegga i diritti fondamentali dei cittadini secondo
il principio dell’eguaglianza e della convivenza.
• Hanno il compito di stabilire i confini entro i quali
l’autorità (la forza) può legiferare.
• Le Costituzioni non fotografano il presente ma
prefigurano il futuro. Ci dicono non quello che siamo ma
quello che dovremmo essere.
REFERENDUM ISTITUZIONALE
E ASSEMBL. COSTITUENTE
• Il 2 Giugno 1946 gli italiani votano per decidere la
forma dello stato (Monarchia o Repubblica) e per
eleggere i membri dell’Assemblea Costituente, che
dovrà redigere una nuova Costituzione.
• Per la prima volta votano anche le donne.
• Vince la REPUBBLICA e il Re lascia l’Italia.
• Il 1° Gennaio 1948 entra in vigore la nuova
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA.
• Tutte le leggi che sono in contrasto con la
COSTITUZIONE sono abrogate (dichiarate nulle)
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA
• La Costituzione è così suddivisa:
I primi 12 articoli formano i PRINCIPI FONDAMENTALI
La PARTE PRIMA tratta i Diritti e i Doveri dei cittadini
La PARTE SECONDA tratta l’organizzazione dello Stato e
l’Ordinamento della Repubblica
Le DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI contengono,
tra l’altro, il seguente articolo: “E’ vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
Partito fascista.”
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA
COSTITUZIONE
COSA SONO I PRINCIPI
• Cosa sono i principi o i valori?
I principi ( o i valori) possono essere considerati
come dei ‘beni’ morali, come dei ‘fini’ da
raggiungere, come la pace, la vita, la salute, la
sicurezza, l’eguaglianza, la libertà, il benessere.
Il principio, come il ‘valore’, è qualcosa che
‘vale’, un ‘bene’ che merita di essere realizzato.
ARTICOLO 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
SPIEGAZIONE
Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un
referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una
Repubblica.
La Repubblica è fondata sul lavoro perché è il lavoro che dà dignità agli uomini, che
permette di essere liberi e indipendenti. Protagonisti della crescita civile del
Paese.
Il lavoro è un diritto inviolabile dell’uomo.
Questa Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la
esercita direttamente (tramite il referendum) o indirettamente (tramite il
Parlamento). La nostra è una democrazia parlamentare.
La sovranità popolare non è ILLIMITATA ma deve sottostare alle regole
democratiche che la Costituzione impone, per non rischiare la tirannide della
maggioranza.
REPUBBLICA E DEMOCRAZIA
• Nelle Repubbliche il Capo dello Stato viene eletto dal popolo,
come negli Stati Uniti, o dal Parlamento come in Italia
• In una Monarchia, invece, il Capo dello Stato è il Re, nominato
per via dinastica (ereditaria).
• Repubblica ‘democratica’ significa ‘non autoritaria’. Uno Stato è
democratico quando presente tre caratteristiche:
1) libere elezioni a suffragio universale (uomini e donne)
2) Pluralismo politico ossia possibilità di esprimere le proprie
opinioni e di organizzarsi in partiti politici
3) Stato di diritto: tutti i governanti sono sottoposti alla legge
come qualsiasi altro cittadino. La legge vale per tutti senza
alcuna eccezione.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
SPIEGAZIONE
I diritti inviolabili dell’uomo sono i cosiddetti ‘diritti umani’, diritti ‘originari’,
sanciti nelle Dichiarazioni d’indipendenza degli Stati Uniti e nella
Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789.
I diritti dell’uomo si classificano in quattro gruppi: diritti civili (libertà di
parola e di pensiero, diritto di riunirsi, ecc.), diritti economici (diritto di
proprietà), diritti politici (diritto di voto), diritti sociali (diritto ad una vita
dignitosa).
Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che
anche innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.),
sono espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è un
essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di
solidarietà.
Essere ‘solidali’ significa contribuire alla crescita civile del Paese come, ad
esempio, tramite il pagamento delle tasse.
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
SPIEGAZIONE
E’ uno degli articoli più importanti e significativi della nostra Costituzione.
Il primo comma afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e
uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni
razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel
precedente regime fascista ha portato a riconoscere che le diversità (di sesso, razza,
lingua, ecc.) non possono essere la base di alcuna discriminazione fra i cittadini.
La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere
l'uguaglianza sostanziale. Sono in questo modo poste le premesse
costituzionali per lo Stato sociale.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
Art. 3 Cost., I comma - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
Storicamente il principio trova le sue radici nella Rivoluzione americana e in quella
francese con l’abbattimento dei privilegi legati all’Ancien Regime.
La lezione della storia è fondamentale. E la storia ci dice che quando si considerano
gli uomini non in base alle loro capacità o virtù ma esclusivamente sulla distinzione
di sesso, razza, lingua, religione, ecc., la tragedia (guerre etniche, campi di
sterminio, guerre di religione, discriminazione tra uomini e donne, ecc.) è dietro
l’angolo.
Il primo comma ci dice che non importa dove sei nato, non importa se sei cristiano
o mussulmano o buddista o non credente, non importa se sei uomo o donna, se
parli italiano o cinese, se sei povero o ricco. Non è ammesso alcun tipo di
discriminazione
Il primo comma ci dice che gli uomini nascono uguali ed hanno uguali diritti, che
non devono esistere privilegi di alcun tipo e che tutti, senza eccezione e quindi
anche chi governa, devono sottostare alle legge.
Art. 3 Cost, II comma - E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Affermato il principio dell’eguaglianza, non è possibile ignorare che, nella
realtà, esistono moltissimi ostacoli di disparità economica e sociale per
realizzare una piena eguaglianza tra i cittadini e il pieno godimento delle
libertà sancite dalla Costituzione.
Se lo Stato non interviene attraverso riforme di carattere sociale, la prima
parte dell’art. 3 rischia di rimanere un riconoscimento puramente formale.
Allora, con il secondo comma, “E’ compito della repubblica…” garantire i diritti
che tendono a proteggere i soggetti socialmente più vulnerabili e ad elevarne le
condizioni di vita. La Costituzione italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale,
sancisce alcuni importanti diritti sociali: il diritto alla assistenza sanitaria, il diritto
all'istruzione; il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, i diritti della
donna lavoratrice e dei lavoro minorile, l'assistenza e la previdenza sociale
ecc.
LE ORIGINI STORICHE DELL’ART. 3
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
•
Le origini di carattere storico dell’art. 3
•
Dichiarazione di Indipendenza Stati Uniti: Tutti gli uomini sono creati
uguali.
Rousseau: “Gli uomini nascono uguali. E’ la società, con le sue leggi e
il suo sviluppo, che li rende diseguali.”
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino (1789): “Gli uomini
nascono e rimangono uguali nei diritti”
•
•
ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
SPIEGAZIONE
• Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale
strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto al lavoro di
cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto sociale.
• Nella Costituzione italiana, che è di ispirazione solidaristica, il lavoro
non è concepito solo come diritto del singolo, ma anche come dovere
di partecipare e contribuire al progresso sociale.
ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
SPIEGAZIONE
Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario
e indivisibile, si affermano due principi . Il primo è il decentramento, in
base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi
periferici dello Stato; il secondo è quello dell'autonomia, in base alla
quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che
amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.
ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
SPIEGAZIONE
L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento
che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni,
costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste
minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a
statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono
l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il
mantenimento della cultura.
ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
SPIEGAZIONE
Stato e Chiesa cattolica sono tra loro indipendenti. Lo Stato
riconosce i Patti Lateranensi del 1929.
Il principio fu sostenuto da Cavour con l’espressione “Libera Chiesa
in libero Stato”
•
•
•
ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
SPIEGAZIONE
•
L'art. 8 Cost. afferma il principio della pari libertà delle confessioni religiose davanti alla legge e della loro
autonomia rispetto allo Stato.
•
Le norme degli statuti di organizzazione interna delle confessioni religiose non devono, però, contrastare con la
legge della Repubblica.
La libertà religiosa stabilita dalla Costituzione trova la sua origine storica nelle guerre di religione, tra il ‘500 e il
‘600 in Europa, quando si affermò il principio della ‘tolleranza religiosa’, riconoscendo a ciascuno il diritto di
professare la propria religione.
In un regime democratico, lo Stato non deve essere uno Stato confessionale ma
deve porsi al di sopra delle parti, come un potere ‘laico’, ossia estraneo a
qualsiasi religione.
ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
SPIEGAZIONE
Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che
regolano i rapporti fra gli Stati e che, di queste, quelle che derivano
da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. Negli
altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei
diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità.
ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
SPIEGAZIONE
L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di
pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la
guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri
cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative
di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di
limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione
all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni
internazionali.
DIRITTI E DOVERI
• Partendo dai Principi fondamentali, la
Costituzione fissa nella sua Prima Parte i
diritti e i doveri che spettano ai cittadini
PRINCIPI
FONDAMENTALI
PRIMA PARTE
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
DIRITTI E DOVERI
•
Ai principi corrispondono diritti e doveri
PRINCIPI FONDAMENTALI
DIRITTI E DOVERI
Art. 2 riconosce i diritti inviolabili
dell’uomo
Art. 13 afferma che la libertà personale
è inviolabile
Art. 1 La Repubblica è fondata sul
Lavoro
Art. 26 Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione sufficiente ad assicurare
un’esistenza libera e dignitosa
Art. 3 Tutti i cittadini sono uguali di
fronte alla legge senza distinzione di
Sesso, razza, lingua, ecc.
Art. 37 La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti che spettano al lavoratore.
La legge stabilisce il limite minimo di
età per il lavoro salariato
DIRITTI E DOVERI
•
Ai principi corrispondono diritti e doveri
PRINCIPI FONDAMENTALI
DIRITTI E DOVERI
Art. 9 La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca
Scientifica
Art. 33 L’arte e la scienza sono libere
Art. 34 La scuola è aperta a tutti
L’istruzione inferiore è obbligatoria
e gratuita
Art. 8 Tutte le confessioni religiose
sono libere davanti alla legge
Art. 19 Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma
Art. 3- 2°c. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitando
l’eguaglianza tra i cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona
umana
Art. 38 Ogni cittadino inabibile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale
RISPONDI ALLE DOMANDE
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1) COS’E’ UNA COSTITUZIONE E A COSA SERVONO
3) PERCHE’, DOPO LA GUERRA, E’ NECESSARIA UNA NUOVA
COSTITUZIONE?
4) PER COSA SI VOTA IL 2 GIUGNO 1946?
5) COSA SI INTENDE QUANDO SI AFFERMA CHE LA COSTITUZIONE E’ AL
DI SOPRA DELLE LEGGI?
6) LE LEGGI IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE SONO ………
7) COM’E’ SUDDIVISA LA COSTITUZIONE ITALIANA?
8) COSA SONO I PRINCIPI?
9) COSA SIGNIFICA ‘REPUBBLICA DEMOCRATICA’?
10) PERCHE’ E’ IMPORTANTE IL LAVORO?
11) L’ART. 3 PARLA DI EGUAGLIANZA: FAI UN ESEMPIO DI
DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA O RAZZIALE
12) QUALI COMPITI SI PREFIGGE LA REPUBBLICA PER FAVORIRE
L’EGUAGLIANZA TRA I CITTADINI?
13) LA REPUBBLICA ITALIANA E’ UNO STATO CONFESSIONALE
(CATTOLICO) O LAICO? COSA SIGNIFICA?
14) QUALE TRATTATO REGOLA I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA IN
ITALIA?
15) IN ITALIA, ANCHE GLI STRANIERI GODONO DI DIRITTI INVIOLABILI?
FAI UN ESEMPIO.
16) COSA SIGNIFICA RIPUDIARE LA GUERRA E LIMITARE LA PROPRIA
SOVRANITA’?
17) COS’E’ IL SUFFRAGIO UNIVERSALE?
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Artt. 13-54
TITOLO I
Rapporti civili
La libertà personale, la libertà di riunirsi ed associarsi, la libertà di parola e
di stampa, la libertà religiosa.
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
Tutela della salute, della famiglia. Diritto all’istruzione. Gratuità della
scuola
TITOLO III
Rapporti economici
Tutela del lavoro e della dignità dei lavoratori, parità tra uomo e donna.
Libertà di mercato, il diritto di proprietà,
TITOLO IV
Rapporti politici
Garanzia della segretezza e della libertà del voto. Elettorato attivo e
passivo. Difesa della Patria. Fedeltà alla Repubblica
PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni
e dallo Stato (art. 114)
Il corpo elettorale è formato dai cittadini (donne ed uomini) di maggiore età.
CORPO ELETTORALE
COMUNI
SINDACI – CONS.COMUNALI
PROVINCE
PRES. GIUNTE REG. – CONS. REGIONALI
PRESIDENTI –
CONS.PROVINC.
REGIONI
REGIONI e PROV. a
STATUTO SPECIALE
Valle d’Aosta – Trentino
Alto Adige – Provincia
Autonoma di Bolzano –
Provincia Autonoma di
Trento – Friuli Venezia
Giulia – Sicilia Sardegna
REGIONI A
STATUTO
ORDINARIO
Piemonte –
Lombardia – Veneto –
Liguria – Emilia
Romagna – Toscana
– Umbria – Marche –
Lazio – Abruzzo –
Molise – Campania –
Puglia – Basilicata –
Calabria
PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
L’Italia è una Repubblica parlamentare, basata sulla centralità del Parlamento
Il corpo elettorale, formato dai cittadini (donne ed uomini), elegge il Parlamento. Occorre la
maggiore età per la Camera, aver compiuto i 25 anni per il Senato.
CORPO ELETTORALE
elegge il Parlamento
Senato della Repubblica (315)
SENATO
POTERE
LEGISLATIVO
PARLAMENTO
Durata: 5 anni
formato da:
CAMERA
Camera dei Deputati (630)
Il Parlamento dà la fiducia al GOVERNO
POTERE
ESECUTIVO
GOVERNO
Formato da:
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
MINISTRI
Il Parlamento in seduta comune nomina il
+
=
CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
dura in carica
7 anni
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
(Potere legislativo)
• Dura in carica 5 anni
• Il Parlamento
fa le leggi
controlla il governo
elegge gli organi di garanzia
Il Presidente della Repubblica
I giudici della Corte Costituzionale
I componenti del Consiglio Superiore
della Magistratura
IL GOVERNO
(Potere esecutivo)
•
Composto da Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri (insieme
formano il Consiglio dei Ministri)
•
Come si forma?
1) il Presidente della Repubblica attribuisce l’incarico di formare il governo al
Presidente del Consiglio incaricato
2) Il Presidente del Consiglio incaricato sceglie i ministri che giurano nelle mani
del Presidente della Repubblica
3) Il Governo deve ottenere il voto di fiducia da parte di Camera e Senato
•
I suoi compiti sono:
approvare le proposte del governo, disegni di legge, che
sottopone al voto del Parlamento che può approvarle o respingerle
in casi eccezionali ed urgenti il Governo può adottare decreti legge che
entrano immediatamento in vigore senza l’approvazione del Parlamento
che, però, li deve approvare obbligatoriamente entro 60 giorni
LA MAGISTRATURA
(Potere giudiziario)
• Il suo compito è quello di stabilire se un cittadino ha
violato la legge e di eventualmente punirlo, impedendo
che i cittadini si facciano giustizia da sé.
• A tal fine la Costituzione garantisce la sua indipendenza
ed autonomia da qualsiasi altro potere (nessun governo
e nessun partito può dare ordini ad un giudice o
rimuoverlo per impedirne l’attività) (art. 104)
• I magistrati vengono assunti dallo Stato tramite concorsi
pubblici
GLI ORGANI DI GARANZIA
• Tutelano i cittadini garantendo imparzialità
senbza dipendere dai partiti, da forze
politiche ed economiche organizzate.
• Tali organi sono:
• Il Presidente della Repubblica
• La Corte Costituzionale
• Il Consiglio Superiore della Magistratura
Il Presidente della Repubblica
(organo di garanzia)
• Eletto dal Parlamento in seduta comune
• Deve aver compiuto 50 anni e godere dei diritti civili e
politici
• È eletto per 7 anni
• È il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale
• Ha il comando delle forze armate, presiede il CSM, può
concedere grazia e commutare la pena, conferisce le
onoreficenze della Repubblica
• Nomina il Presidente del Consiglio incaricato e, in
determinate circostanze, scioglie anticipatamente il
Parlamento
LA CORTE COSTITUZIONALE
(organo di garanzia)
• Il suo compito è quello di impedire che le singole
leggi votate dal Parlamento contrastino con i
principi della Costituzione. (art. 135)
• Le sue sentenze sono inappellabili (art. 136)
• Giudica l’ammissibilità dei Referendum
• Composta da 15 giudici nominato per 1/3 dal
Presidente della Rep., per 1/3 dal Parlamento e
per 1/3 dalla Magistratura ordinaria ed
amministrativa
Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM)
(organo di garanzia)
• A garanzia dell’indipendenza della
Magistratura vi è il Consiglio Superiore
della Magistratura (CSM) i cui compiti
riguardano le assunzioni, le promozioni, i
provvedimenti disciplinari e i trasferimenti
dei magistrati (art. 105)
RISPONDI ALLE DOMANDE
•
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•
•
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•
•
•
•
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1) COME SI SUDDIVIDONO I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI?
3) COS’E’ IL CORPO ELETTORALE?
4) COSA ELEGGONO I CITTADINI QUANDO SI RECANO AL VOTO?
5) COME E’ FORMATO IL PARLAMENTO?
6) QUALI SONO LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO?
7) COME SI FORMA E QUALI SONO I COMPITI DEL GOVERNO?
CHI NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INCARICATO?
8) DIFFERENZA TRA DISEGNO DI LEGGE E DECRETO LEGGE
9) CHI SONO E QUALI SONO I COMPITI DEGLI ORGANI DI
GARANZIA?
10) CHI ELEGGE E COSA RAPPRESENTA IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA?
11) IN QUALE CASO IL PRESIDENTE PUO’ SCIOGLERE LE
CAMERE?
12) QUALI SONO I COMPITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
COM’E’ COMPOSTA LA CORTE COSTITUZIONALE?
13) IN BASE A QUALE PRINCIPIO LA MAGISTRATURA E’ UN
ORGANO AUTONOMO ED INDIPENDENTE DAI PARTITI POLITICI?
14) COS’E’ E COSA TUTELA IL CSM?
SI PUO’ FAR RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE?
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