RAEE
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
27 Giugno 2007
La normativa CEE
La direttiva 2002/96/CE:
Nota come WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment , in
italiano RAEE : Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Ha lo scopo di prevenire e limitare il flusso di rifiuti di
apparecchiature destinate alle discariche, attraverso politiche di
riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti
27 Giugno 2007
La normativa CEE
Direttiva 2003/108/CE:
La direttiva di revisione dell'articolo 9 della Direttiva 2002/96/CE.
Relativa al Finanziamento dei RAEE, conferma la responsabilità del
produttore per la gestione delle apparecchiature non provenienti
dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005,
pur lasciando la possibilità al fabbricante ed all'utilizzatore di
concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento.
27 Giugno 2007
La normativa Italiana
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005 n. 151:
Recepisce le direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 30 luglio 2005
Decorrenza fissata inizialmente al 13/08/2006, Rinviata
al 1/1/2007, Rinviata al 1/07/2007 ….
27 Giugno 2007
Cosa prevede il decreto
Il decreto prevede che i produttori di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (AEE), al momento della vendita di un prodotto
nuovo, si facciano carico di recuperare un prodotto usato o un
rifiuto equivalente. Per prodotto equivalente si intende una
apparecchiatura adibita alle stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita e il cui peso non sia superiore al doppio di
quella appena acquistata.
I produttori, tramite i distributori, si attivano per garantire la
raccolta e il trattamento delle apparecchiature obsolete ritirate in
sostituzione
27 Giugno 2007
Le tipologie di prodotto
Con la sigla AEE, il Decreto 151/05 definisce tutte le
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche il cui funzionamento
dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici,
progettate per essere usate con una tensione non superiore a
1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente
continua.
Vedasi allegati 1a e 1b del decreto 151
DECRETO LEGISLATIVO RAEE.pdf
27 Giugno 2007
Gli attori della normativa
1. I Produttori
2. I Distributori
3. L’ Utente Finale
27 Giugno 2007
I Produttori
La Normativa considera Produttore:
• chi fabbrica e vende apparecchiature recanti il proprio marchio
(Produttore in senso “classico”);
• chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da
altri fornitori (sempre che non compaia in nessuna forma il
produttore originale)
•chi importa o immette per primo nel territorio nazionale le
apparecchiature e ne opera la commercializzazione (importatore).
27 Giugno 2007
I Produttori
Obblighi:
• Progettazione orientata al recupero / smaltimento
• Ritirare i Raee dai centri di raccolta, gestirli e smaltirli
• Iscriversi al registro nazionale dei produttori ( camera di
commercio ) e dichiarare annualmente le quantità immesse sul
mercato
• Allegare ai prodotti opportuna informativa riguardante i raee
27 Giugno 2007
I Distributori
Obblighi:
• Ritiro dell’apparecchiatura usata in ragione di un usato per un
nuovo
• Destinare opportune aree di stoccaggio transitorio dell’usato
• Propagare il valore relativo all’ importo dell’eco contributo
ambientale per tutta la catena di distribuzione, sino all’esposizione
di tale importo sull’etichetta del prezzo all’utente finale ( se
richiesto dal produttore )
27 Giugno 2007
L’ utente Finale
Obblighi:
• Assicurarsi che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche
vengano, da ora in avanti, raccolte con modalità differenziata presso le
isole ecologiche del nostri Comuni, sia consegnandole direttamente sia
portandole presso un negoziante nel caso in cui si intenda sostituirle con
l’acquisto di un nuovo prodotto simile
• I costi sostenuti per il corretto trattamento dei RAEE potranno essere
inseriti dai produttori nei costi complessivi dei nuovi prodotti
commercializzati (occorre ricordare che i nuovi prodotti consentono di
pagare lo smaltimento dei vecchi) oppure evidenziati separatamente al
consumatore ( se richiesto dal produttore )
27 Giugno 2007
L’ eco contributo raee
• L’Eco-contributo RAEE consentirà il finanziamento di tutte le attività
legate al processo di raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei
rifiuti dei prodotti elettrici ed elettronici a fine vita.
• L’Eco-contributo RAEE non è una tassa o un'imposta fiscale; è uno
strumento previsto dalla Normativa europea e nazionale per il
finanziamento del nuovo sistema di gestione dei RAEE realizzato dai
Produttori.
• L’Eco-contributo RAEE costituisce un sovrapprezzo a carico del
Consumatore all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica
ed elettronica.
27 Giugno 2007
L’ eco contributo raee
• Il valore dell’Eco-contributo RAEE viene individuato direttamente dai
Sistemi Collettivi responsabili della gestione delle attività di trattamento
dei RAEE.
•I Sistemi Collettivi (Consorzi) devono quantificare i costi totali derivanti
da tali attività e, sulla base di queste conoscenze, individuare un
contributo sufficientemente preciso per coprire tutti i costi e non
generare alcun profitto per i Produttori e/o i Sistemi Collettivi stessi.
•La Legge consente ai Produttori di scegliere se rendere visibile l’Ecocontributo RAEE distinguendolo dal prezzo di vendita del prodotto
oppure incorporandolo nel prezzo di vendita del prodotto stesso
27 Giugno 2007
L’ eco contributo raee
• Una volta che il Produttore ha deciso se rendere visibile o
internalizzare l’Eco-contributo RAEE, questa decisione vincolerà tutti i
soggetti della filiera commerciale nelle attività di vendita del prodotto
stesso.
• La Legge stabilisce che se il Produttore visualizza l’Eco-contributo
RAEE, il Distributore è obbligato ad indicare separatamente
all'acquirente finale il prezzo del prodotto e il costo per la gestione dei
rifiuti. Per questo motivo la denominazione internazionale attribuita
all'Eco-contributo RAEE è anche quella di “visible fee”
27 Giugno 2007
L’ eco contributo raee
• L’eco-contributo RAEE non è soggetto a pratiche di scontistica. Infatti,
a prescindere dal prezzo finale del bene, il corrispettivo legato all’Ecocontributo RAEE resta invariato.
•La scelta di un Eco-contributo RAEE visibile da parte dei Produttori,
comporta l’adozione di cambiamenti nella fatturazione dei prodotti, con il
necessario coinvolgimento degli uffici amministrativi e di tutti gli attori
della filiera commerciale.
•È importante sottolineare come l’Eco-contributo RAEE non sarà uguale
per tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ma presenterà
valori differenti a seconda della categoria merceologica e della tipologia.
27 Giugno 2007
L’ eco contributo raee
•Per aiutare l’ utente a comprendere la tipologia di prodotti soggetti a
tale contributo sono state predisposte opportune guide che possono
essere richieste all’ anie.
• In particolare: Solo i prodotti finiti che possono vivere di vita propria
sono soggetti al contributo. I componenti di un impianto non sono
soggetti a contributo se non sono vendibili anche come prodotti finiti: in
tal caso, anche se facenti parte di un impianto sono soggetti all’eco
contributo.
•guida_anie.pdf
27 Giugno 2007
La Visible Fee
• L’eco-contributo RAEE è calcolato sul peso delle apparecchiature
•Per gli apparecchi di illuminazione possono essere presenti due
tipologie di eco-contributi: una calcolata sul peso, relativa agli
apparecchi di illuminazione e una calcolata a numero, relativa alle
lampade
•Per ogni prodotto deve essere indicato il produttore, mediante il codice
di iscrizione al registro dei produttori, il tipo di eco-contributo legato alla
tipologia di apparecchiatura e il / i relativi importi.
•L’eco-contributo deve essere esattamente uguale a quello pagato al
produttore: non è soggetto a sconti o maggiorazioni
27 Giugno 2007
La Visible Fee
• I consorzi attribuiranno i valori ai produttori in base alla quota di
mercato relativa alla tipologia di prodotto da smaltire.
• In caso di omaggio, anche l’importo della visible fee resta a carico del
venditore, in quanto viene considerato a tutti gli effetti come un onere
accessorio; l’importo dell’iva calcolata sulla visible fee potrà essere
addebitata al cliente ( come per le normale gestione degli omaggi )
oppure versata dal venditore.
27 Giugno 2007
LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO
27 Giugno 2007
LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO
• Catalogare i prodotti: i dati aggiuntivi
•L’elenco dei produttori e dei consorzi
•Le tipologie di eco-contributo
•L’interfaccia con Ecofee Metel
•L’immissione manuale degli importi
•Gli ausili alla codifica
27 Giugno 2007
LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO
•Le modalità di applicazione degli importi
•La fattura
•La contabilizzazione e i conti contabili
•La visualizzazione del valore dell’eco-contributo nelle
interrogazioni
•Il controllo fatture fornitori
27 Giugno 2007
LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO
•Le valorizzazioni di magazzino – al netto dell’eco-contributo ?
•L’integrazione della valorizzazione con l’eco-contributo
•La redditività dei prodotti
27 Giugno 2007
LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO
L’archivio statistico
•Alimentato dalle vendite e dagli acquisti
•Memorizza per ogni prodotto la categoria raee, la quantità, il tipo
di eco-contributo, il peso e il valore
•A disposizioni per interrogazioni e stampe mirate
27 Giugno 2007
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