RAEE Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 27 Giugno 2007 La normativa CEE La direttiva 2002/96/CE: Nota come WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment , in italiano RAEE : Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Ha lo scopo di prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinate alle discariche, attraverso politiche di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti 27 Giugno 2007 La normativa CEE Direttiva 2003/108/CE: La direttiva di revisione dell'articolo 9 della Direttiva 2002/96/CE. Relativa al Finanziamento dei RAEE, conferma la responsabilità del produttore per la gestione delle apparecchiature non provenienti dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, pur lasciando la possibilità al fabbricante ed all'utilizzatore di concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento. 27 Giugno 2007 La normativa Italiana DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005 n. 151: Recepisce le direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 30 luglio 2005 Decorrenza fissata inizialmente al 13/08/2006, Rinviata al 1/1/2007, Rinviata al 1/07/2007 …. 27 Giugno 2007 Cosa prevede il decreto Il decreto prevede che i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), al momento della vendita di un prodotto nuovo, si facciano carico di recuperare un prodotto usato o un rifiuto equivalente. Per prodotto equivalente si intende una apparecchiatura adibita alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita e il cui peso non sia superiore al doppio di quella appena acquistata. I produttori, tramite i distributori, si attivano per garantire la raccolta e il trattamento delle apparecchiature obsolete ritirate in sostituzione 27 Giugno 2007 Le tipologie di prodotto Con la sigla AEE, il Decreto 151/05 definisce tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua. Vedasi allegati 1a e 1b del decreto 151 DECRETO LEGISLATIVO RAEE.pdf 27 Giugno 2007 Gli attori della normativa 1. I Produttori 2. I Distributori 3. L’ Utente Finale 27 Giugno 2007 I Produttori La Normativa considera Produttore: • chi fabbrica e vende apparecchiature recanti il proprio marchio (Produttore in senso “classico”); • chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (sempre che non compaia in nessuna forma il produttore originale) •chi importa o immette per primo nel territorio nazionale le apparecchiature e ne opera la commercializzazione (importatore). 27 Giugno 2007 I Produttori Obblighi: • Progettazione orientata al recupero / smaltimento • Ritirare i Raee dai centri di raccolta, gestirli e smaltirli • Iscriversi al registro nazionale dei produttori ( camera di commercio ) e dichiarare annualmente le quantità immesse sul mercato • Allegare ai prodotti opportuna informativa riguardante i raee 27 Giugno 2007 I Distributori Obblighi: • Ritiro dell’apparecchiatura usata in ragione di un usato per un nuovo • Destinare opportune aree di stoccaggio transitorio dell’usato • Propagare il valore relativo all’ importo dell’eco contributo ambientale per tutta la catena di distribuzione, sino all’esposizione di tale importo sull’etichetta del prezzo all’utente finale ( se richiesto dal produttore ) 27 Giugno 2007 L’ utente Finale Obblighi: • Assicurarsi che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vengano, da ora in avanti, raccolte con modalità differenziata presso le isole ecologiche del nostri Comuni, sia consegnandole direttamente sia portandole presso un negoziante nel caso in cui si intenda sostituirle con l’acquisto di un nuovo prodotto simile • I costi sostenuti per il corretto trattamento dei RAEE potranno essere inseriti dai produttori nei costi complessivi dei nuovi prodotti commercializzati (occorre ricordare che i nuovi prodotti consentono di pagare lo smaltimento dei vecchi) oppure evidenziati separatamente al consumatore ( se richiesto dal produttore ) 27 Giugno 2007 L’ eco contributo raee • L’Eco-contributo RAEE consentirà il finanziamento di tutte le attività legate al processo di raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti dei prodotti elettrici ed elettronici a fine vita. • L’Eco-contributo RAEE non è una tassa o un'imposta fiscale; è uno strumento previsto dalla Normativa europea e nazionale per il finanziamento del nuovo sistema di gestione dei RAEE realizzato dai Produttori. • L’Eco-contributo RAEE costituisce un sovrapprezzo a carico del Consumatore all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica. 27 Giugno 2007 L’ eco contributo raee • Il valore dell’Eco-contributo RAEE viene individuato direttamente dai Sistemi Collettivi responsabili della gestione delle attività di trattamento dei RAEE. •I Sistemi Collettivi (Consorzi) devono quantificare i costi totali derivanti da tali attività e, sulla base di queste conoscenze, individuare un contributo sufficientemente preciso per coprire tutti i costi e non generare alcun profitto per i Produttori e/o i Sistemi Collettivi stessi. •La Legge consente ai Produttori di scegliere se rendere visibile l’Ecocontributo RAEE distinguendolo dal prezzo di vendita del prodotto oppure incorporandolo nel prezzo di vendita del prodotto stesso 27 Giugno 2007 L’ eco contributo raee • Una volta che il Produttore ha deciso se rendere visibile o internalizzare l’Eco-contributo RAEE, questa decisione vincolerà tutti i soggetti della filiera commerciale nelle attività di vendita del prodotto stesso. • La Legge stabilisce che se il Produttore visualizza l’Eco-contributo RAEE, il Distributore è obbligato ad indicare separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto e il costo per la gestione dei rifiuti. Per questo motivo la denominazione internazionale attribuita all'Eco-contributo RAEE è anche quella di “visible fee” 27 Giugno 2007 L’ eco contributo raee • L’eco-contributo RAEE non è soggetto a pratiche di scontistica. Infatti, a prescindere dal prezzo finale del bene, il corrispettivo legato all’Ecocontributo RAEE resta invariato. •La scelta di un Eco-contributo RAEE visibile da parte dei Produttori, comporta l’adozione di cambiamenti nella fatturazione dei prodotti, con il necessario coinvolgimento degli uffici amministrativi e di tutti gli attori della filiera commerciale. •È importante sottolineare come l’Eco-contributo RAEE non sarà uguale per tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ma presenterà valori differenti a seconda della categoria merceologica e della tipologia. 27 Giugno 2007 L’ eco contributo raee •Per aiutare l’ utente a comprendere la tipologia di prodotti soggetti a tale contributo sono state predisposte opportune guide che possono essere richieste all’ anie. • In particolare: Solo i prodotti finiti che possono vivere di vita propria sono soggetti al contributo. I componenti di un impianto non sono soggetti a contributo se non sono vendibili anche come prodotti finiti: in tal caso, anche se facenti parte di un impianto sono soggetti all’eco contributo. •guida_anie.pdf 27 Giugno 2007 La Visible Fee • L’eco-contributo RAEE è calcolato sul peso delle apparecchiature •Per gli apparecchi di illuminazione possono essere presenti due tipologie di eco-contributi: una calcolata sul peso, relativa agli apparecchi di illuminazione e una calcolata a numero, relativa alle lampade •Per ogni prodotto deve essere indicato il produttore, mediante il codice di iscrizione al registro dei produttori, il tipo di eco-contributo legato alla tipologia di apparecchiatura e il / i relativi importi. •L’eco-contributo deve essere esattamente uguale a quello pagato al produttore: non è soggetto a sconti o maggiorazioni 27 Giugno 2007 La Visible Fee • I consorzi attribuiranno i valori ai produttori in base alla quota di mercato relativa alla tipologia di prodotto da smaltire. • In caso di omaggio, anche l’importo della visible fee resta a carico del venditore, in quanto viene considerato a tutti gli effetti come un onere accessorio; l’importo dell’iva calcolata sulla visible fee potrà essere addebitata al cliente ( come per le normale gestione degli omaggi ) oppure versata dal venditore. 27 Giugno 2007 LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO 27 Giugno 2007 LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO • Catalogare i prodotti: i dati aggiuntivi •L’elenco dei produttori e dei consorzi •Le tipologie di eco-contributo •L’interfaccia con Ecofee Metel •L’immissione manuale degli importi •Gli ausili alla codifica 27 Giugno 2007 LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO •Le modalità di applicazione degli importi •La fattura •La contabilizzazione e i conti contabili •La visualizzazione del valore dell’eco-contributo nelle interrogazioni •Il controllo fatture fornitori 27 Giugno 2007 LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO •Le valorizzazioni di magazzino – al netto dell’eco-contributo ? •L’integrazione della valorizzazione con l’eco-contributo •La redditività dei prodotti 27 Giugno 2007 LA VISIBLE FEE E IL SOFTWARESIRIO L’archivio statistico •Alimentato dalle vendite e dagli acquisti •Memorizza per ogni prodotto la categoria raee, la quantità, il tipo di eco-contributo, il peso e il valore •A disposizioni per interrogazioni e stampe mirate 27 Giugno 2007