CORSO COODINATORI DELLA
SICUREZZA – 120 ORE
MODULO TECNICO
DOCENTE: DOTT. ANDREA MERLER
SECONDA
CATEGORIA
D.P.I.
Calzature di protezione e da lavoro
UNI EN 344
SECONDA
CATEGORIA
D.P.I.
Elmetti di protezione per l’industria
UNI EN 397
PERICOLI PER I QUALI È NECESSARIO L’USO:
• Urti, colpi, impatti, tagli, abrasioni, etc.
Caratteristiche del D.P.I.
Il casco, o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti deve
essere ergonomico e nel particolare essere leggero, ben aerato, regolabile
e dotato di sottogola.
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D.P.I.
SECONDA
CATEGORIA
Protezione degli occhi
UNI EN 166
PERICOLI PER I QUALI È NECESSARIO L’USO:
• Intrusione ed urti con polvere e piccolissimi materiali, etc.
Caratteristiche del D.P.I.
Gli occhiali, montatura e lente, devono essere costantemente puliti,
conservati in luoghi protetti; la forma dell’occhiale deve essere il più
possibile avvolgente.
D.P.I.
SECONDA
CATEGORIA
Protezione delle vie respiratorie
UNI EN 149
PERICOLI PER I QUALI È NECESSARIO L’USO:
• Inalazione di polveri e/o liquidi nelle lavorazioni
Caratteristiche del D.P.I.
Le maschere sono conservate in luoghi puliti e sostituite qualora risultino
sporche, rotte o inefficienti.
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D.P.I.
SECONDA
CATEGORIA
Protezione delle orecchie
UNI EN 352-2
PERICOLI PER I QUALI È NECESSARIO L’USO:
• Esposizione a valori di emissioni sonore al di sopra dei limiti
di 85 e 87 dB (A)
Caratteristiche del D.P.I.
Valore SNR, istruzioni inserimento, conservati in luoghi puliti e sostituiti
qualora risultino sporchi, rotti o inefficienti
Il 29 dicembre 2009 è entrata in vigore in Europa la
nuova Direttiva Macchine
in sostituzione della Direttiva 98/37/CE
Attuazione della Direttiva 2006/42/CE
con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 N. 17
Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta
ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010
Entrata in VIGORE 6 marzo 2010!!!!!
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LE SEGHE CIRCOLARI
• di una solida cuffia registrabile
atta ad evitare il contatto
accidentale del lavoratore con
la lama e ad intercettare le
schegge;
• di schermi fissi posti ai due lati
della lama nella parte sporgente
sotto il piano di lavoro in modo
da impedirne il contatto;
NB. Per le seghe circolari
vedere anche l’All.IV
dir.macchine
• di coltello divisore in acciaio,
quando la macchina è usata per
segare tavolame in lungo, posto
a non più di 3 mm dalla lama;
Il rifiuto del pezzo
Altra casistica molto frequente d’infortunio è
rappresentata dal rifiuto del pezzo in lavorazione.
La causa va ricercata quasi sempre nella
inadeguatezza del coltello divisore.
Max 3 mm
Lo spessore del coltello (S)
è compreso tra quello del
corpo del disco sega (D) e la
larghezza di taglio (T)
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Dumper
Norme UNI EN-474-6 e
D.P.R.459/96 R.E.S. All.I punto 3.4.3
Con potenza maggiore di 15 KW
Miscelatrice trasportatrice per sottofondi
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Autobetoniere – pompa spritz
Macchine movimento terra
Norme UNI EN-474-1/5
Escavatore gommato
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Miniescavatore
Escavatore cingolato
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Escavatore idraulico
cingolato completo
di pinza demolitrice
con cesoia per
eseguire demolizioni
Soggetti coinvolti e responsabilità
Fabbricante:
Colui che assume la responsabilità della progettazione, della
fabbricazione o della modifica di un prodotto al fine della
sua immissione sul mercato nella Comunità per suo conto.
Mandatario (Rappresentante autorizzato):
Soggetto, stabilito nella Comunità Europea, designato dal
fabbricante per poter agire in suo nome.
Importatore:
Persona fisica o giuridica, stabilito nella Comunità, che
immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da
un paese terzo
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Soggetti coinvolti e responsabilità
Distributore:
Le direttive N.A. in genere non prevedono disposizioni per la
distribuzione. Soggetto che procede alle azioni commerciali successive
all’immissione sul mercato; deve agire con attenzione per evitare di
commercializzare prodotti palesemente non conformi
Responsabile assemblaggio e installazione:
Nei casi previsti, deve garantire la continuità di conformità del
prodotto ai r.e.s. al momento del suo primo utilizzo
Utilizzatore:
Le direttive N.A. non prevedono disposizioni per gli utilizzatori se non
quelle relative alla messa in servizio; ci sono però le direttive sociali in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (uso, manutenzione )
Legame tra D.Lgs 17/2010 e D.Lgs.81/08
Obblighi dei progettisti ( art.22 )
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art.23 )
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a
cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Obblighi degli installatori ( art.24 )
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri
mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.
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