REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE
Via A. Fabi, s.n.c. – 03100 FROSINONE – Tel. 0775 8821
Protocollo Aziendale per la determinazione del tasso
ematico di alcool, sostanze stupefacenti e
psicotrope in soggetti coinvolti in incidenti stradali
e/o fermati per controlli stradali
Scopo del Documento
Con sempre maggiore frequenza le Forze dell’Ordine si rivolgono ai
“Pronto Soccorso” della nostra Azienda, allo scopo di accertare in individui
coinvolti in incidenti stradali, il tasso alcoolemico e la presenza di
psicofarmaci e droghe d’abuso, che in alcune occasioni, come previsto dal
Comma III dell’Art. 187 del CDS, possono essere richiesti anche in soggetti i
quali, ad un semplice controllo stradale, appaiono in stato di ebbrezza
alcoolica o alterazione psico-fisica.
Ai sensi dall’Art. 12 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, và
precisato che sono considerate Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Polizia
Stradale, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e
Servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale nell’ambito del
Territorio di competenza, Funzionari del Ministero dell’Interno addetti al
Servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale
dello Stato in relazione ai compiti di Istituto.
La normativa, riguardante la circolazione dei veicoli, prevede una serie di
adempimenti sanitari, in ausilio alla attività delle forze dell’ordine, tra cui gli
accertamenti per alcool , sostanze stupefacenti e psicofarmaci.
Trattandosi di prestazioni, i cui esiti hanno rilievo sia clinico che
giudiziario, è necessario documentare accuratamente ogni passaggio e provvedere
ad una custodia garantita di documenti e bio-campioni.
Di qui l’assoluta esigenza di standardizzare la prassi dei Servizi e degli
Operatori coinvolti e di predisporre una procedura aziendale improntata a
comportamenti univoci, con particolare attenzione alla tracciabilità dell’intero
percorso.
Struttura Semplice di Staff di Direzione Generale
Protocolli Assistenziali e Linee Guida
Via A.Fabi, s.n.c. 03100 Frosinone Tel. 0775 882309
Le fonti del diritto
•
DL n° . 285 del 30/04/1992 “nuovo codice della strada”
•
DM n°. 196 del 25/05/1990 “definizione delle procedure e degli
strumenti per l’accertamento dello stato di ebrezza”.
•
DR n°. 495 del 16/12/1992 “ regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo C.d.S”.
•
DL. n°. 360 del 10/09/1993 “disposizioni integrative e correttive del
C.d.S”.
•
DPR n°. 610 del 16/09/1996 “regolamento recante modifiche del DPR
nr. 495/1992”.
•
DPR 309 e succ. modificazioni.: ”Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”
•
Legge n°. 472 del 07/12/1999 “interventi nel settore dei trasporti”
•
Legge n°, 85 del 22/03/2001 “delega al governo per la revisione del
C.d.S”.
•
DL n°. 9 del 15/01/2002“disposizioni integrative e correttive del C.d.S”
•
DL n°. 151 del 27/06/2003 “modifiche e integrazione del C.d.S”.
•
Legge nr. 214 del 01/08/2003 “conversione in legge con modificazione
del DL n°. 151 del 27/06/2003 recante modifiche e integrazioni del
C.d.S”.
•
DM trasporti 30/09/2003 “disposizioni comunitarie in materia di
patenti di guida e recepimento delle direttive 200/56/CE “(decreto 4
ottobre)
•
Direttive n°. 300/A/1/42175/109/42 del 29/12/2005 del Ministro
degli Interni finalizzate agli strumenti di accertamento dello stato di
ebrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
•
Linee guida per protocolli per alcool e droghe del Ministero della
Sanità versione 2.2.2.3. febbraio 2005.
Epidemiologia
Allo stato attuale, sono interessati a tale diagnostica i Laboratori di
Patologia clinica di Frosinone (Tabelle 1 e 2), Cassino (tabelle 3 e 4) e Sora
(tabelle 5 e 6), che ricevono prelievi effettuati anche presso gli altri P.O.
Aziendali, i cui campioni vengono trasferiti utilizzando il Sistema Aziendale
di Trasporto.
La statistica, relativa all’anno 2008, si riferisce esclusivamente alle analisi
richieste dalle forze dell’ordine e non considera quelle motivate da esigenze
cliniche.
Tab. 1. Totale Esami effettuati e totale positività Laboratorio di
Patologia Clinica P.O. di Frosinone
Totale prelievi per:
• Alcoolemia 226
• Droghe e psicofarmaci 120
Totale positivi:
128
72
Percentuale:
56,6°%
60,00%
Tab. 2. Dettaglio positività per droghe e psicofarmaci Laboratorio
Patologia Clinica P.O. Frosinone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antidepressivi triciclici
Barbiturici
Benzodiazepine
Cannabinoidi
Cocaina
Anfetamine
Metamfetamine
Metadone
Metilidrossimetanfetamine
Oppiacei
6
7
50
18
21
2
7
12
1
10
Tab. 3. Totale Esami effettuati e totale positività Laboratorio di Patologia
Clinica del P.O. di Cassino
Totale prelievi per:
• Alcoolemia 257
• Droghe e psicofarmaci 86
Totale positivi:
109
37
Percentuale:
42,40%
43,02%
Tab. 4. Dettaglio positività per droghe e psicofarmaci Laboratorio di
Patologia Clinica del P.O. di Cassino
•
•
•
•
•
Barbiturici
Cannabinoidi
Cocaina
Metadone
Oppiacei
7
6
14
5
14
Tab. 5. Totale Esami effettuati e totale positività Laboratorio di Patologia
Clinica del P.O. di Sora
Totale prelievi per:
• Alcoolemia 262
• Droghe e psicofarmaci 40
Totale positivi:
80
1
Percentuale:
30,53,60%
2,50%
Tab. 6. Dettaglio positività per droghe e psicofarmaci Laboratorio di
Patologia Clinica del P.O. di Sora
•
Cannabinoidi
1
Nella tabella 7, sono presentati il totale degli esami effettuati, il totale delle
positività e le relative percentuali, dei tre Presidi Ospedalieri della ASL di
Frosinone che effettuano tali prestazioni.
Tab. 7. Totale prelievi e positività per alcoolemia, droghe e psicofarmaci
Totale prelievi per:
• Alcoolemia 745
• Droghe e psicofarmaci 246
Totale positivi:
317
110
Percentuale:
42,55%
44,70%
Complessivamente i campioni biologici esaminati dai tre Laboratori di
Patologia Clinica, per l’individuazione di alcool, droghe e psicofarmaci, sono
stati 991, numero destinato a crescere, con il tempo, visto l’incremento del
consumo di tali sostanze nel nostro Territorio, soprattutto nei giorni prefestivi
e festivi.
Sul totale di 991 campioni esaminati, 745, pari al 75,17%, erano
finalizzati alla valutazione dell’alcoolemia e 246, pari al 24,83% alla ricerca di
droghe e psicofarmaci.
Dei 745 prelievi per l’individuazione dell’alcoolemia, le positività sono
state 317, pari al 42,55%.
Viceversa 110, pari al 44,70%, sono stati i campioni positivi, su un
totale di 246 esaminati per lo screening di droghe e psicofarmaci.
Un ultimo breve commento è legato alla lettura delle tabelle 2,4 e 6, da
cui si evince che le positività in dettaglio per droghe e psicofarmaci,
superano il numero dei pazienti positivi, per la sussistenza di positività
plurime in uno stesso campione.
Allo scopo di valutare l’impatto sugli Operatori Sanitari e sulle Forze
di Polizia e di verificare le eventuali variazioni, sia sul numero complessivo
dei prelievi effettuati sia sulle positività delle sostanze d’abuso, è stata
preparata la statistica, relativa all’anno 2010, che si riferisce esclusivamente
alle analisi richieste dalle forze dell’ordine e non considera quelle motivate da
esigenze cliniche.
Anche nel 2010, sono stati interessati a tale diagnostica i Laboratori di
Patologia clinica di Frosinone (Tabelle 8 e 9), Cassino (tabelle 10 e 11) e Sora
(tabella 12), che ricevono prelievi effettuati anche presso gli altri P.O.
Tab. 8. Totale Esami effettuati, totale e percentuale di positività del
Laboratorio di Patologia Clinica P.O. di Frosinone
•
•
Totale prelievi per:
Alcoolemia 325
Droghe e psicofarmaci 168
Totale positivi:
159
103
Percentuale:
52,13°%
61,31%
Tab. 9. Dettaglio positività per droghe e psicofarmaci del Laboratorio
di Patologia Clinica P.O. Frosinone
•
•
•
•
•
•
•
•
Buprenorfina Urinaria
Benzodiazepine urinarie
Cannabinoidi urinari
Cocaina Urinaria
Anfetamine urinarie
Metadone urinario
Ketamina urinaria
Oppiacei urinari
1
35
22
23
2
8
1
11
Tab. 10. Totale Esami effettuati, totale e percentuale di positività del
Laboratorio di Patologia Clinica P.O. di Cassino
•
•
Totale prelievi per:
Alcoolemia 317
Droghe e psicofarmaci 182
Totale positivi:
57
81
Percentuale:
17,98°%
44,50%
Tab. 11. Dettaglio positività per droghe e psicofarmaci del Laboratorio
di Patologia Clinica P.O. Frosinone
•
•
•
•
•
Benzodiazepine urinarie
Cannabinoidi urinari
Cocaina Urinaria
Metadone urinario
Oppiacei urinari
15
6
33
12
15
Tab. 12. Totale Esami effettuati, totale e percentuale di positività del
Laboratorio di Patologia Clinica P.O. di Sora
Totale prelievi per:
• Alcoolemia 179
• Droghe e psicofarmaci 23
Totale positivi:
0
0
Percentuale:
0
0
Nella tabella 13, sono presentati il totale degli esami effettuati, il totale
delle positività e le relative percentuali, dei tre Presidi Ospedalieri della ASL di
Frosinone che effettuano tali prestazioni.
Tab. 13. Totale prelievi, totale e percentuale di positività per alcoolemia,
droghe e psicofarmaci dei P.O. di Frosinone, Cassino e Sora
Totale prelievi per:
• Alcoolemia 821
• Droghe e psicofarmaci 373
Totale positivi:
216
184
Percentuale:
26,31%
49,47%
L’analisi dei dati ci porta ad affermare che, nel corso del 2010, dopo
l’attivazione del “Protocollo Aziendale per la determinazione del tasso
ematico delle sostanze d’abuso” e la stipula del “Protocollo d’intesa ASL-
Prefettura di Frosinone” sulla sua applicazione, le Forze dell’Ordine hanno
accresciuto l’azione di controllo e prevenzione su tutto il territorio provinciale.
E’ infatti cresciuto del 17,01% il numero dei soggetti fermati e, di
conseguenza, controllati nei nostri Presidi Ospedalieri sotto il profilo del consumo
di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, pari a n°1194 contro n°991
dell’anno 2008.
Molto interessante è la positività dei casi del 2010, pari al 33,50% (n°400
soggetti sui 1194 prelievi effettuati) che, raffrontata con quella del 2008, pari
al 43,08% (n°427 su 991 prelievi effettuati), mostra un calo complessivo del
9,58%.
Considerazione degna di nota è la differenziazione delle positività tra
alcool e sostanze stupefacenti, rispetto a quelle dell’anno 2008.
La positività per alcool nel corso del 2010, pari al 26,31%, è in calo del
16,24%, rispetto a quella del 2008, pari al 42,55%.
Questo fa supporre che, il giro di vite imposto dai controlli stradali da
parte delle Forze di Polizia, in particolare nei fine settimana e comunque nei
prefestivi e festivi, ha forse fatto scattare da parte del cittadino un meccanismo
di maggiore autocontrollo sul consumo di sostanze alcooliche, oppure che si
sia applicato lo stratagemma, in base al quale, a rotazione, uno del gruppo si
comporti da “astemio”.
Al contrario, a fronte di un aumento dei controlli del 17,01%, la
positività per sostanze stupefacenti e psicotrope è, purtroppo, cresciuta del
4,77%, rispetto al 2008.
Sicuramente, però, tanto le Forze di Polizia quanto gli Operatori
Sanitari, non si aspettavano un calo di positività, in quanto il
tossicodipendente è un consumatore abituale e non occasionale, come
talvolta può succedere con i consumatori di alcool.
L’elaborazione, da parte della ASL di Frosinone, di un “Percorso ben
definito” sulla problematica delle sostanze d’abuso in soggetti alla “guida”
coinvolti, o meno in incidenti stradali, ha consentito per un verso di
sistematizzare ed ottimizzare le attività di competenza sanitaria e per l’altro
alle Forze di Polizia di svolgere una attività di prevenzione e controllo più
efficace e veloce possibile.
Aspetti giurisprudenziali e Legislativi
“I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti
ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano
Nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 Legge 17 maggio, n°.
144.”
Tale normativa apre una possibilità alle Aziende Sanitarie, di realizzare
una copertura economica efficace degli impegni di sua competenza.
A monte il problema è disciplinato da due articoli del Codice della
Strada, il 186 che tratta la responsabilità dei soggetti alla guida in stato di
ebrezza alcoolica ed il 187 che si occupa delle persone in preda ad
alterazione psicofisica, per uso di droghe e/o psicofarmaci.
Entrambi gli articoli prevedono sanzioni amministrative, sospensione
e/o ritiro della patente, arresto da tre mesi a un anno con raddoppio della
durata in caso di aggravanti e contestualmente impongono la necessità della
determinazione del tasso ematico e/o urinario dell’alcool e delle sostanze
stupefacenti.
Le forze dell’Ordine, anche nel posto ove viene intercettato il soggetto,
avendo a disposizione le tecnologie adeguate “nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica”, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili (art.12 com.1 e 2)”.
Quando gli accertamenti risultano positivi o quando vi è ragionevole
dubbio “gli agenti, fatti salvo gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie pubbliche o anche
accreditate o comunque equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope e per la relativa visita
medica”.
“Le medesime disposizioni si applicano in caso d’incidenti, compatibilmente
con le attività di rilevamento e pronto soccorso”.
Le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia “effettuano
altresì gli accertamenti su conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche; essi possono contestualmente riguardare
anche il tasso alcolemico e/o delle sostanze stupefacenti e psicotrope”.
Naturalmente “le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia la
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge”;
in caso di rifiuto dell’accertamento il conducente è punito con le medesime
sanzioni previste per lo stato di ebrezza o da assunzione di stupefacenti, salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
La legge n°. 214 del 01/08/2003 ha modificato gli articoli 186 e 187
del codice della strada e tale materia è stato oggetto di una direttiva del
Ministero dell’Interno (n°. 300/A/1/42175/109/4 del 29/12/2005), emanata
dagli organi di sua competenza, che è utile conoscere nelle linee essenziali per un
puntuale atteggiamento comportamentale degli operatori sanitari.
Guida in stato di ebrezza alcoolica
La completa riscrittura dell’articolo 186 non ha interessato la definizione
di guida in stato di ebrezza da alcool, ma ha mutato i presupposti e le modalità
di accertamento.
Al solo scopo di acquisire elementi utili per motivare un controllo con
l’etilometro, la nuova disposizione stabilisce che si possono sottoporre tutti i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche
attraverso apparecchi portatili.
Ne consegue che gli accertamenti e le prove non possono consistere in
esami clinici e di laboratorio sul sangue prelevato al conducente, anche in
presenza di personale medico attrezzato con laboratori mobili.
Per il conducente è obbligatorio sottoporsi all’accertamento e l’esito
positivo degli accertamenti non costituisce fonte di prova, ma rende legittimo
il successivo accertamento con l’etilometro (strumentazione omologata ).
Nel caso d’incidente stradale, in cui il conducente sia rimasto ferito e
sia ricorso a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico dovrà essere
effettuato dalle strutture sanitarie.
Guida in stato di alterazione da sostanze
stupefacenti e psicotrope
Le nuove disposizioni hanno mutato i presupposti e le modalità
d’accertamento, ampliando i poteri degli organi di polizia.
Peraltro in ragione della complessità dei sintomi, non sembra consentirsi
all’operatore di polizia una valutazione sulla base di dati comportamentali,
prevedendo che ciò sia compiuto da personale sanitario.
La nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 187, consente
comunque di effettuare accertamenti preliminari non invasivi su tutti i
conducenti, per accertare positività anche in assenza di sintomi caratteristici.
La verifica qualitativa prevista non è un esame analitico o diagnostico e
può essere effettuata da parte degli agenti di polizia.
Tali test di screening sono solo preordinati ed acquisiscono elementi utili
per motivare il conducente a sottoporsi ad accertamenti più accurati, che
dovranno essere svolti solo in ambito ospedaliero o in altre strutture fisse o
mobili equiparate.
Gli operatori di polizia stradale possono accompagnare i conducenti
presso Strutture Sanitarie, senza che ciò richieda formalità o l’attivazione di
garanzia difensiva.
La definizione delle modalità di presentazione della richiesta, delle tecniche
di svolgimento dell’esame e delle successive trasmissioni dei risultati, dovranno
costituire oggetto d’intesa con la Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero
delle strutture interessate.
Accertamento in caso d’incidente stradale
La formulazione del comma 4 dell’articolo 187, non prevede
espressamente la facoltà di accompagnare il conducente, coinvolto in un
incidente stradale, presso strutture sanitarie.
Prevede, però, che le strutture sanitarie effettuino gli accertamenti in
questione sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure
Mediche; prevede altresì la possibilità di consentire l’accertamento del tasso
alcolemico.
Occorre precisare che la norma non esclude la possibilità di effettuare,
in caso d’incidente, accertamenti preliminari di screening con metodi non
invasivi.
Anche la previsione del comma 8 dell’articolo 187, rinviando
integralmente alle sanzioni previste dell’articolo 186, ha introdotto i poteri di
reato, relativo al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti.
Viene punito non solo chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti in sede
ospedaliera, ma anche chi rifiuta di sottoporsi ad un test preliminare.
In ambito ospedaliero viene punito non solo chi si rifiuta direttamente
agli organi di polizia, ma anche se il rifiuto viene opposto ai sanitari che,
incaricati dalle Autorità di effettuare i controlli, prestano cure mediche.
In tal caso il sanitario dovrà documentare il rifiuto.
Si ritiene inoltre che gli esami previsti (accertamento con etilometro,
esami clinici presso strutture ospedaliere e sanitarie) debbono ricondursi agli
atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili previsti dall’articolo 354 comma 3
c.p.p..
Per tali atti la vigente normativa (art. 114 disp. Att. c.p.p.) impone
d’informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un legale,
che ha facoltà di presenziare, senza peraltro avere diritto di essere
preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.).
Raccolta del consenso
Si tratta preliminarmente tale aspetto, perché rappresenta una delle fasi
più delicate di tale materia.
Infatti, in maniera singolare ed inusuale, il medico di pronto soccorso o
di altra struttura si trova a chiederlo, non in funzione di tutela della salute del
soggetto, ma per motivi legali e la stessa natura delle richieste e delle
informazioni da esprimere non sono quindi di natura sanitaria ma giuridica, in
un contesto che, per forza di cose, può essere anche condizionato da esigenze di
medicina.
Il medico che ha preso in carico il paziente raccoglie il consenso su
apposito modulo per alcool e droghe (Allegato 2 )
Si possono verificare quattro possibilità:
1. Il paziente non consente il test; si acquisisce su modulo la sua firma; se
è in grado di intendere e di volere, ma impossibilitato a firmare
fisicamente, sottoscrive, in sua vece, un sanitario che dà atto
dell’impedimento.
In questo caso, non essendo espressa la volontà ad effettuare il
prelievo e ad eseguire gli esami, il medico di Pronto Soccorso dovrà
compilare il Documento relativo al Consenso Informato (All.to 2),
unitamente, se l’interessato lo consente, all’esito della visita medica utile a
documentare l’eventuale presenza di segni clinici correlati all’abuso
di
alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzando la specifica
modulistica prevista
per l’esame clinico (All.to 3 ), e consegnare
rapidamente entrambi gli allegati 2 e 3 alla Direzione Sanitaria, che li
invierà nel più breve tempo possibile alle Forze dell’Ordine richiedenti,
per consentire l’iter previsto dal CDS.
Il paziente, però, è stato avvisato che ai sensi degli articoli 186 comma 3 del
DL30/4/1992 n°. 285 (alcool ) e degli articoli 187 comma 5 del DL
30/4/1992 in caso di rifiuto all’accertamento di cui al comma 2, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato con
l’arresto fino a un mese e con
1.035,00.
l’ammenda da € 258,00 fino a €
2. Il paziente acconsente all’esecuzione dell’esame; si acquisisce su
modulo la sua firma; se è in grado di intendere e di volere, ma
impossibilitato fisicamente a firmare, firma in sua vece un sanitario che dà
atto all’impedimento.
3. Il paziente acconsente al test solo per fini clinici; si acquisisce sul
modulo la sua firma; se è in grado di intendere e di volere ma
impossibilitato fisicamente a firmare, firma in sua vece un sanitario che dà
atto dell’impedimento.
L’esito del test può essere utilizzato solo per finalità cliniche e non
può essere oggetto di comunicazione esterna, a meno che vi sia
denuncia all’autorità giudiziaria per reato perseguibile d’ufficio o vi sia
espressa richiesta delle A.G.
4. Il paziente, per motivi clinici, non è in grado di dare il consenso.
4.1 Se sussiste indicazione clinica, il medico procede comunque al prelievo
e a richiedere esecuzione del test, il cui risultato può essere
utilizzato per soli scopi clinici, a meno che vi sia denuncia dell’AG,
per reato perseguibile d’ufficio e vi sia espressa richiesta di acquisire
l’esito da parte dell’ AG.
4.2
Se non sussiste esigenza clinica, il medico procede al solo prelievo,
ma il laboratorio si astiene dal procedere all’indagine fino al
consenso del paziente o di un suo legale rappresentante o si attiene a
disposizioni dell’A.G.
Le linee guida
In tema di sicurezza stradale, nella legislazione italiana, la prevenzione dei
danni connessi all’abuso di sostanze illecite ha registrato negli ultimi anni
interventi sempre più incisivi.
Dalle emanazioni del nuovo codice della strada numerosi sono stati gli
aggiornamenti finalizzati ad armonizzare il codice con le norme comunitarie
e a definire gli strumenti operativi utilizzabili.
Circa la criteriologia d’intervento e la scelta del campione biologico da
utilizzare in armonia con la salvaguardia dei diritti costituzionali del cittadino, si
è svolto un intenso dibattito, scientifico e giuridico, cui si è cercato di dare
una risposta attraverso una regolamentazione molto dettagliata delle
procedure previste per l’applicazione delle normative vigenti, includendole in
un documento tecnico elaborato da una commissione nominata dal Ministro
della/Salute nel 1998 e licenziato nel 2001.
Tale documento è stato successivamente rielaborato da un tavolo
tecnico interministeriale (Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della
Sanità, Trasporti, Interni) e si è così giunti, nel febbraio 2005, all’emanazione
di protocolli operativi per gli accertamenti richiesti dalle normative interne
di sicurezza stradale.
Protocollo operativo alcool
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
•
•
•
•
1.6
2
2.1
2.2
Si attua sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure
mediche presso strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia
stradale (Art. 186 del D.L. 30/04/1992 n°. 285 e successive modifiche).
La richiesta di accertamento, da parte delle forze di polizia, và
effettuata attraverso la specifica modulistica (Allegato 1), presentata
alla fine del testo unitamente agli altri.
L’accertamento può essere effettuato con l’Etilometro, di cui le forze di
polizia sono dotate, dispositivo in grado di misurare la concentrazione
dell’alcool nel sangue, attraverso l’espirato.
Tali apparecchi devono essere approvati dal Ministero della Salute o
immessi in commercio conformemente alle indicazioni sui dispositivi medici
della Direttiva 93/42/CEE o approvati per mutuo riconoscimento in altro
stato della Unione Europea.
Le Strutture Sanitarie possono effettuare l’accertamento, previo
Consenso Informato, da somministrare all’interessato utilizzando
lo specifico modulo (Allegato 2 ), presentato alla fine del testo
unitamente agli altri, eseguendo l’esame su un campione di sangue
prelevato per l’analisi specifica.
Il Medico di Pronto Soccorso, se l’interessato lo consente, deve
documentare l’eventuale presenza di segni clinici correlati all’abuso di
alcool, compilando la specifica modulistica prevista per l’esame clinico
(Allegato 3 ).
La richiesta di accertamento sulla presenza di alcool è inviata
dall’organo di polizia alla Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero,
anche a mezzo FAX utilizzando l’apposito modulo ( Allegato 1).
Sono documentate, attraverso apposita modulistica ( Allegato 4 ), tutte
le fasi manipolative cui è sottoposto ciascun campione, come:
prelievo
esecuzione dei test preliminari, di conferma ed eventuali controanalisi e condizioni di conservazione
finalità di ogni intervento analitico
trasferimento del campione in strutture diverse da quelle in cui è
stato effettuato il prelievo.
Quando insieme all’alcool è richiesto contestualmente l’accertamento
della presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope del sangue, si
applicano, quando compatibili, le procedure previste per tali sostanze.
Prelievo di un campione di sangue
Per il prelievo del campione di sangue sul quale effettuano gli
accertamenti, sono necessari almeno 15 ml da sottoporre ad analisi.
Il prelievo è effettuato sotto il diretto controllo medico nella struttura
dove il soggetto si trova.
Il campione prelevato è suddiviso in tre provette da 5 ml, già
predisposte per essere etichettate e sigillate; ciascuna di essa è corredata
da:
a) dati anagrafici del soggetto da testare
b) dati temporali indicativi e descrittivi delle circostanze del prelievo.
c) dati temporali indicativi e descrittivi delle modalità del prelievo.
2.3 La prima provetta è destinata all’accertamento analitico del test
preliminare, la seconda provetta è destinata alla eventuale conferma,
la terza è idoneamente conservata per le eventuali successive contro
analisi.
2.4 Il prelievo ematico ( in provette eparinate o con fluoruro di sodio da
5ml ciascuna), va eseguito secondo le seguenti modalità:
• Utilizzare provette sottovuoto
• Non usare disinfettanti alcolici
• Mantenere i campioni tappati ermeticamente fino alla consegna in
laboratorio.
2.5 Tutte le operazioni devono essere eseguite alla presenza dell’interessato,
il quale deve sottoscrivere una dichiarazione circa la corretta
esecuzione
delle
fasi
del
prelievo,
del
campionamento
e
dell’etichettatura.
Nel caso in cui il soggetto interessato non possa firmare; (es. incidente
con lesività grave), un medico ne assume la tutela e firma in sua vece.
Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato ad esprimere il consenso,
il campione biologico viene comunque prelevato e conservato secondo
le modalità previste, in attesa del consenso stesso, che verrà espresso
in presenza del Direttore Sanitario del P.O. o di un suo delegato.
2.6 I contenitori dei prelievi devono essere a perfetta tenuta stagna e
devono essere preservati da possibili manipolazioni o rotture durante il
trasferimento.
Se l’analisi di screening non può essere effettuata in breve tempo, la
provetta di sangue deve essere conservata in congelatore a -18°.
La seconda provetta, se non utilizzata, e la terza, destinata al test di
conferma, vanno opportunamente sigillate e devono essere conservate
immediatamente in congelatore a –18°.
2.7 I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata
la riservatezza della persona e sia sempre possibile effettuare sugli stessi
opportune verifiche.
I laboratori interessati dovranno essere dotati di frigoriferi a-18°,
provvisti di serratura e l’allocazione dei campioni
deve essere
identificata.
3 Analisi sul campione di sangue
3.1
3.2
3.3
Le analisi di screening devono essere effettuate possibilmente subito
dopo il prelievo dei campioni biologici, con metodiche di affidabilità e
particolarità, idonee a tale tipo di esecuzione.
Le metodiche analitiche utilizzate, devono consentire l’identificazione
ed il dosaggio dell’alcool etilico presente nel sangue.
Le procedure di esecuzione del test e i relativi esiti, vanno
documentati in un apposito modulo di laboratorio ( Allegato 5 ), che va
trasmesso alla D. S. di P. O., che è tenuta a custodirlo per almeno 10
anni.
3.4
Per eventuali esigenze legali, la terza provetta deve essere conservata
in idonea condizione, per un periodo di tempo non inferiore ad un
anno.
4
Esito dell’accertamento sul campione di sangue
Le Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri, cui sono trasmessi gli esiti
delle analisi dal Responsabile del Laboratorio presso cui sono effettuati gli
esami, devono trasmettere i Referti, alle Forze dell’Ordine richiedenti, con
la metodologia prevista e nel rispetto della seguente tempistica :
4.1
4.2
4.3
Invio del Test di primo livello o screening, nel più breve tempo
possibile e comunque entro il quinto giorno dalla consegna dei
biocampioni in Laboratorio, fornendo le comunicazioni richieste
attraverso la compilazione dell’apposito modulo di risposta, allegato al
presente protocollo (All.to 5), unitamente all’esito della visita medica
finalizzata a documentare l’eventuale presenza di segni clinici correlati
all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, compilando la
specifica modulistica prevista per l’esame clinico (All.to 3 ), per consentire
l’iter previsto dal CDS.
Invio del Test di controllo o di conferma, nel più breve tempo possibile
e
comunque entro il decimo giorno dalla consegna del referto di
screening, fornendo le comunicazioni attraverso la compilazione
dell’apposito modulo di risposta, allegato al presente protocollo (All.to 5).
Invio, nel più breve tempo possibile, del modulo relativo al Consenso
Informato (All.to 2), nel caso in cui non venga rilasciato
dall’interessato il consenso all’esecuzione del prelievo, unitamente al
modulo di visita medica (All.to 3), sempre se l’interessato consenta di
sottoporsi a visita, finalizzata a documentare l’eventuale presenza di
segni clinici correlati all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e
psicotrope.
Protocollo operativo droghe
Si attua su conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a
cure mediche presso strutture sanitarie dietro richiesta degli organi di
polizia stradale (Art. 187 del DL 30/04/1992 n°. 285 e successive modifiche)
che, si presume, siano in stato di alterazione psicofisica, conseguente all’uso
di sostanze stupefacenti e psicotrope.
1.0 Accertamento preliminare
1.1
L’accertamento preliminare di cui all’articolo 187 comma 2 del D.L.
30/04/1992 n°. 285 e successive modifiche, non ha contenuto
analitico e diagnostico e può essere effettuato direttamente da parte
degli organi di polizia di cui all’articolo 12 comma 1 e 2 dello stesso
decreto e successive modifiche.
Può avvenire mediante test monouso o apparecchi portatili, su campioni
biologici quali urine, saliva o traspirato.
2.0
Prescrizioni generali per accertamento clinico e
tossicologico dello stato di alterazione da stupefacenti e
sostanze psicotrope
2.1
L’accertamento deve basarsi sull’analisi qualitativa e semiquantitativa
delle sostanze su campioni biologici quali sangue, urine.
2.2. L’analisi deve essere eseguita su campione di urine o sangue
2.3. L’accertamento è compiuto sulla base di una richiesta scritta da
parte delle Forze dell’Ordine ( Allegato 1 ), indirizzata, anche a
mezzo FAX, alla Direzione Sanitaria del P.O., presso la quale la
persona è stata accompagnata o in cui si trova a seguito
d’incidente stradale.
3.0 Visita medica
3.1
3.2
Il medico di Pronto Soccorso, se l’interessato lo consente, deve
effettuare la valutazione Clinica, finalizzata a documentare l’eventuale
presenza di segni clinici correlati all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e
psicotrope, compilando la scheda di esame clinico per sostanze d’abuso
(Allegato 3), che la Direzione Sanitaria dovrà trasmettere, alle Forze
dell’Ordine richiedenti, unitamente al referto di screening (All. to 5), per
consentire l’iter previsto dal CDS.
Nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto ad intervento medico
a seguito dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, la
valutazione clinica, ove possibile, può essere desunta anche dagli atti
medici, diagnostici e terapeutici effettuati.
4.0 Prelievo dei campioni biologici
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Il prelievo di ogni campione biologico da sottoporre ad analisi è svolto
sotto il diretto controllo del medico incaricato o di altro operatore
sanitario individuato.
Il prelievo va effettuato in condizioni di sicurezza ed affidabilità
descrivendo in apposito modulo (Allegato 4) il campionamento e tutti i dati
relativi al soggetto e alle condizioni di campionamento.
I campioni di sangue o urine prelevati sono suddivisi in tre provette:
a) la prima è dedicata all'accertamento analitico preliminare mediante test
di screening.
b) la seconda provetta è destinata al test di conferma.
c) la terza provetta è conservata per eventuali contro-analisi, richieste a
scopo giudiziario.
Ciascuna provetta dei campioni biologici prelevati è corredata da:
a) dati anagrafici del soggetto.
b) dati temporali identificativi delle circostanze del prelievo.
c) dati temporali e descrittivi delle modalità del prelievo.
Sono documentate, attraverso apposita modulistica (Allegato 4),
tutte le fasi manipolative cui è sottoposto ciascun campione, come:
• prelievo
• esecuzione dei test preliminari,di conferma ed eventuali contro-analisi
• condizioni di conservazione
• finalità di ogni intervento analitico
• trasferimento del campione in strutture diverse
4.6 Per il campione di urine sono necessari almeno 30 ml ripartiti in tre
provette.
4.7 Per il campione di sangue sono necessari almeno 15 ml ripartiti in tre
provette da 5 ml.
4.8 Il prelievo ematico deve essere eseguito detergendo la cute con prodotti
non alcolici e utilizzando provette eparinate.
4.9 Tutte le operazioni devono essere eseguite alla presenza dell'interessato
che, dopo aver sottoscritto il Consenso Informato (Allegato 2 ), ne
sottoscrive la corretta esecuzione.
Nel caso in cui il soggetto non possa, per le sue condizioni, firmare (es.
incidente con lesività grave), firma in sua vece il medico interessato
( Allegato 4 ).
Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato ad esprimere il consenso,
i campioni vengono comunque prelevati e conservati in attesa della
possibilità di valida manifestazione dello stesso, che verrà raccolto dal
Direttore Sanitario del P.O. o da un suo delegato (Allegato 2 ).
4.10 I contenitori dei prelievi devono essere a tenuta stagna, idonei ad
impedire possibili manipolazioni o rotture, conservati rapidamente in
congelatore a -18°.
4.11 La seconda e terza provetta devono essere immediatamente congelate e
deve essere bene identificata la loro allocazione.
5.0 Prescrizioni generali per l'effettuazione delle analisi
5.1
Le analisi di screening, vanno effettuate, presso le strutture sanitarie
individuate dall'articolo 187 D.L. 30/04/1992
n°. 285 e
necessarie
modifiche, devono essere eseguite, possibilmente subito dopo il
prelievo dei campioni biologici, con metodiche affidabili e
quantificabili per tale tipo di accertamento ed il referto di screening va
trasmesso, alle Forze dell’Ordine richiedenti, il più rapidamente
possibile e
comunque entro cinque giorni dalla effettuazione del
prelievo.
5.2 Le analisi di conferma devono essere eseguite nel più breve tempo
possibile, in modo da garantire l’invio delle risposte, alle Forze
dell’ Ordine richiedenti, entro i dieci giorni dall’invio del referto di
screening.
5.3 Le metodiche analitiche utilizzate per gli accertamenti di cui sopra devono
consentire l'identificazione e il dosaggio nei campioni testati, delle
sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro metaboliti, presenti da
soli o in combinazione tra loro, ai fini di una valutazione tossicologica
globale.
5.4
I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata
la riservatezza della persona e che sia possibile effettuare, su di essi,
5.5
tutte le opportune verifiche, richieste dalle autorità giudiziaria
procedente.
Le modalità degli accertamenti, di cui ai precedenti punti, devono
rispettare i requisiti di affidabilità di seguito elencati e si aggiorneranno,
ovviamente in relazione all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche in
materia.
6.0 Piano analitico
6.1
•
•
•
•
•
•
Sulle provette dei campioni biologici prelevati è applicato il seguente
piano analitico:
Matrice utilizzata: sangue
a) se è disponibile un campione di sangue fornito con il consenso
dell'interessato:
Test di screening preliminare sulla prima provetta di sangue
Analisi di conferma sulla seconda provetta, ogni qualvolta risulti positiva
la prima
Eventuale conservazione della terza
b) se non è disponibile un campione di sangue:
Test di screening preliminare sulla prima provetta di urine.
Analisi di conferma sulla seconda provetta, ogni qualvolta risulti positiva
la prima
Eventuale conservazione della terza provetta di urine
7.0 Test di screening preliminari
7.1
I test di screening preliminari sulle urine devono riguardare almeno le
sostanze indicate nella tabella 8.
7.2
I test possono altresì riguardare sostanze non comprese nella tabella ma
che rappresentano significativo oggetto di abuso.
Nelle tabelle 8 e 9 vengono presentate due proposte di valori cut-off
(valore soglia di positività su urine in nanogrammi per millilitro), codificate in
documenti ufficiali e sostanzialmente sovrapponibili ed adottabili.
Tab. 8 . Valori cut-off ( ng/ml), da Linee Guida del Ministero della Sanità,
versione 2.3 febbraio 2005
sostanze
oppiacei e metaboliti
cocaina e mataboliti
metabolita acido del THC
anfetamine/metamfetamine
MDMA analoghi e omologhi
metadone**
test screening
300
300
50
1000
300
300
test conferma*
200
150
15
200
200
100
* valori soglia validi solo su matrice urinaria analizzata in CG-MS.
** al di fuori dell'uso terapeutico.
Tab. 9. Valori espressi in ng/ml, da Linee Guida Nazionali ed Internazionali,
recepite dalla Regione Lazio, per accertamenti su lavoratori, in
applicazione del provv. n° 99/CU 30/10/2007 ( versione 29 aprile
2009)
oppiacei e metaboliti
cocaina e metaboliti
cannabinoidi di metaboliti (THCCOOH)
anfetamina e metanfetamina
MDMA
Metadone
300
300
50
500
500
300
Ferma restando la necessità di un protocollo univoco in tutta
l’Azienda Sanitaria è da preferirsi la adozione della Tabella 9 in quanto più
recente.
7.3 I test qualitativi di screening possono essere eseguiti con metodiche dirette
di tipo immunochimico che forniscono risposte del tipo positivo/negativo.
7.4 Per i test di screening preliminari su urine, la risposta è da considerarsi
positiva al di sopra dei valori soglia fissati nella tabella.
7.5 Le procedure d' esecuzione dei test qualitativi di screening preliminari
sul sangue, urine ed i relativi esiti vanno documentate secondo quando
indicato nell'apposito modulo ( Allegato 5 ).
8.0 Analisi di conferma a verifica
8.1 Le analisi di conferma devono essere eseguite da laboratori di analisi
tossicologiche, formalmente accreditati o equiparati.
8.2 Le analisi di conferma su sangue e urine effettuate sulla seconda
provetta dei campioni biologici prelevati, vanno documentate su apposito
modulo e sono eseguite con metodiche cromatografiche accoppiate di
norma alla spettrometria di massa (GLC-HPLC).
L'esito della conferma è documentato su apposito modulo.
8.3 Le analisi di conferma sul sangue devono documentare l'assenza di
sostanze stupefacenti e psicotrope; non sono pertanto prevedibili valori
soglia né possono essere portati a riferimento quelli prima indicati nella
tabella per le analisi sulle urine.
8.4 L'analisi di conferma su urine viene considerata positiva quando il
risultato supera i valori soglia fissati sulle tabelle precedenti, come
riferimenti per il dosaggio in spettrofotometria di massa.
Allo stato attuale le urine si devono considerare la matrice di scelta,
perché esistono in commercio Kit e strumentazioni certificati alla
esecuzione delle analisi.
Diverso è il caso del sangue che, se da un lato è da preferirsi perché
meglio esprime un dato più attinente al momento dell’incidente,
dall’altro trova ostacolo nella mancanza in commercio di metodiche
certificate. Tale materia è peraltro in rapida evoluzione.
9.0 Esito dell'accertamento
9.1 Ai fini della valutazione globale dello stato di alterazione psicofisico, in caso
di positività sia su sangue che urine, nel referto analitico dovrà essere
indicata la concentrazione di ciascuna sostanza identificata nelle
analisi di conferma e si deve tenere conto anche di eventuali farmaci
assunti a scopo terapeutico, purché regolarmente documentati da
prescrizioni mediche, come indicato nella scheda clinica sullo stato
psicofisico.
9.2 Il responsabile del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi,
deve comunicare l’esito del test di screening, alla Direzione Sanitaria
del P.O., nel più breve tempo possibile e, comunque, nei termini utili
per consentirne la trasmissione alle Forze dell’Ordine richiedenti, entro
il quinto giorno dal prelievo dei biocampioni, utilizzando lo specifico
modulo di risposta ( Allegato 5 ).
9.3 La Direzione Sanitaria del P.O. presso il cui Laboratorio
è stato
effettuato il prelievo dei biocampioni dovrà inviare, alle Forze
dell’Ordine richiedenti, il referto del Test di controllo o di conferma, nel
più breve tempo possibile e comunque entro il decimo giorno dalla
consegna del referto di screening, compilando l’apposito modulo di
risposta, allegato al presente protocollo (All.to 5).
9.4
Nel caso in cui il Consenso Informato non venga sottoscritto in Pronto
Soccorso dall’interessato e, pertanto, non sia espressa la volontà ad
effettuare il prelievo e ad eseguire gli esami, la Direzione Sanitaria dovrà
trasmettere rapidamente il Documento (All.to 2), unitamente, qualora
l’interessato lo consenta, all’esito della visita medica, finalizzata a
documentare l’eventuale presenza di segni clinici correlati all’abuso di
alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, compilando la specifica
modulistica prevista per l’esame clinico (All.to 3 ), per consentire l’iter
previsto dal CDS.
9.5 Copia del referto medico, del referto analitico e della scheda clinica per
sostanze d'abuso relativa al soggetto, nonché i relativi moduli di
laboratorio allegati, devono essere conservati dalla Direzione Sanitaria
del P.O. per almeno dieci anni.
10.0 Accertamento contestuale della presenza di alcool, droghe e
sostanze psicotrope nel Sangue
10.1 Qualora insieme alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia
richiesto, dalle forze di polizia ( Allegato 1 ), il contestuale accertamento
della presenza di alcool nel sangue, l'accertamento è effettuato su
campione ematico, avendo acquisito il consenso informato ( Allegato 2 )
da parte dell’interessato.
10.2 La conferma viene effettuata su campione ematico, con il consenso
dell’interessato.
10.3 L'analisi di screening è ovviamente effettuata con metodi immunochimici
e l’eventuale conferma, secondo le indicazioni del Ministero della Sanità,
andrebbe effettuata utilizzando metodiche gascromatografiche con
campionamento dello spazio di testa.
10.4 Quando per qualsiasi causa non è possibile effettuare gli accertamenti di
cui sopra, il sanitario incaricato deve documentare l'eventuale presenza
di segni clinici, correlabili all'abuso di alcool nella scheda clinica sullo
stato psicofisico ( Allegato 3 ).
Indicazioni operative relative ai Test di conferma
per alcool, droghe e psicofarmaci
In caso di positività di un campione biologico, ai fini di effettuare il test di
conferma, nelle more dell’entrata a regime della Struttura Aziendale di
Tossicologia e in ossequio alle normative nazionali vigenti, l’Azienda Sanitaria di
Frosinone ha formalizzato, in base al disposto tariffario, un protocollo attuativo
con una Struttura Pubblica Accreditata Regionale, il Laboratorio di Patologia
Clinica del Policlinico di Tor Vergata, presso cui inviare i campioni biologici,
utilizzando il Sistema Aziendale di Trasporto.
Strutture Specialistiche Aziendali cointeressate
nel processo
Il Dipartimento 3D (Disagio, Devianza e Dipendenza), è presente sul
territorio aziendale per affrontare situazioni di uso ed abuso di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcooliche, che possono produrre danni alla salute
degli individui.
Sulla base del presente Protocollo Operativo, i soggetti che fruiscono delle
Strutture Ospedaliere in condizioni di emergenza per patologie droga o alcol
o correlate, potrebbero trovare proprio nel Pronto Soccorso il punto di
aggancio con il Dipartimento 3D, in grado di erogare consulenze e
trattamenti per tali problemi.
L’accesso al Pronto Soccorso, da parte di utilizzatori di sostanze d’abuso,
per accertamenti clinico-tossicologici, può rappresentare:
•
Una opportunità di primo “aggancio” sia per i consumatori abituali di
sostanze psicoattive, non in trattamento presso Servizi specifici, sia per gli
utilizzatori occasionali.
Sono soprattutto questi ultimi che, nella convinzione di una facile
gestione dell’uso, in assenza di dipendenza fisica, non si rivolgono ai
Servizi tradizionali.
•
Una occasione di “verifica e ridefinizione” dei programmi terapeutici e
riabilitativi, per gli utilizzatori di sostanze, in trattamento attuale o in
precedente trattamento presso i servizi specifici per la tossicodipendenza.
Pertanto presso il Pronto Soccorso, anche in assenza del personale del
Dipartimento 3D, si dovrà:
•
Informare il paziente della possibilità di intraprendere o ridefinire un
percorso consulenziale o terapeutico, richiedendo il consenso ad essere
contattato da un operatore del Dipartimento 3D
•
Richiedere la disponibilità del paziente ad essere contattato da
operatore/equipe del D3D per eventuale consulenza/trattamento ed, in
caso affermativo, segnalare agli operatori del Dipartimento Disagio,
Devianze e Dipendenze il caso.
•
Consegnare al soggetto il foglio notizie (Allegato 6), contenente le
informazioni relative ai servizi afferenti al D3D ed i numeri di telefono cui
rivolgersi.
La partecipazione di professionisti del D3D alla fase degli accertamenti,
rappresenterebbe un contributo di fondamentale importanza per la definizione del
quadro clinico finalizzato alla certificazione finale.
La Direzione Strategica Aziendale valuterà il potenziamento dei Servizi
offerti, attraverso l’attivazione della Pronta Disponibilità h24 da parte degli
Operatori del Dipartimento 3D, secondo procedure che verranno opportunamente
concordate.
In questo caso Medici, Psicologi, Infermieri e Assistenti Sociali del D3D
potrebbero aver cura di effettuare, in supporto ed integrazione con il Medico di
Pronto Soccorso, le visite specialistiche finalizzate alla diagnosi finale.
Modulistica
Si allega la modulistica che, facendo riferimento alle indicazioni del
Ministero della Sanità, prevede schede comuni relative sia all’alcool sia alle
droghe e agli psicofarmaci e lascia maggiore libertà alla laboratoristica di
esprimere la sua refertazione e la sua tracciabilità.
(Intestazione Ufficio di Polizia che procede)
Allegato 1
Alla Direzione Sanitaria
Azienda ASL/Ospedaliera di __________________________________________________
Oggetto: Richiesta accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) (1)
NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE
Sig_____________________________________________________________________________
Nato/a il _________________________a____________________________________________
Residente in via ______________________________________________________________
Località______________________________________________Prov_____________________
Coinvolto in incidente stradale e sottoposto a visita (o ricovero) presso codesta
struttura sanitaria
Accompagnato presso codesta struttura sanitaria,avendo manifestato nel
corso del controllo effettuato il giorno________________alle ore____________un
comportamento sulla base del quale si ha ragionevole motivo di ritenere che si
trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il sottoscritto Ufficiale/Agente di _____________________________in forza al reparto
di cui sopra, in relazione al disposto degli art 186 (2) e 187 (3) C.d.S. ed ai sensi
dell’art 348 c.p.p. (4)
Chiede
Al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di
___________________
L’accertamento del tasso alcolemico al fine di rilevare l’eventuale stato
ebbrezza alcolica e il rilascio di un certificato dal quale risulti il tasso ematico di
alcool oppure il negato consenso all’effettuazione dell’accertamento in oggetto.
L’effettuazione di una visita clinico-tossicologica specifica ed il contestuale
prelievo di campioni biologici (sangue, urine) se consentiti, allo scopo di
verificare se lo stesso si trovi in condizioni di alterazione psicofisica e se vi sia
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si richiede inoltre il rilascio di
un certificato dal quale risulti il consenso del soggetto al prelievo dei campioni
biologici, all’effettuazione della visita clinico-tossicologica specifico e alla
redazione del relativo modulo, nonché l’esito dei predetti accertamenti.
L’autorizzazione ad effettuare l’accertamento del tasso alcolemico mediante
etilometro con nostri strumenti e personale nei locali della vostra struttura
sanitaria.
La certificazione, nel rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge,
dovrà essere trasmessa tempestivamente a:__________________________
tramite FAX________________________all’attenzione di:___________________________
verrà ritirata presso la vostra struttura direttamente dal nostro personale
incaricato.
Si avvisa che ai sensi dell’art. 348 comma 4 c.p.p. la persona indicata di compiere
gli accertamenti di cui sopra non può rifiutarsi di portarli a termine.
Richiesta del_________________ alle ore__________consegnata a____________________
L’Ufficiale/Agente P.G. __________________________
(Intestazione Struttura Sanitaria)
Allegato 2
Dichiarazione di Consenso all’Accertamento dello Stato di Ebbrezza Alcolica
e/o dell’Uso di sostanze Stupefacenti o Psicotrope (*)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a il____________________a_______________________________________(_______)
Attualmente sottoposto a cure mediche presso:______________________________
Sono stato informato/a dal/dalla Dott./Dott.ssa_____________________________
che esiste una richiesta dell’Autorità Giudiziaria o Legali Rappresentanti affinché
io sia sottoposto/a a:
Accertamento del Tasso Alcolemico e/o dell’uso di Sostanze Stupefacenti ai sensi
degli art. 186 e 187 del C.d.S.
Sono stato informato/a che ho la facoltà di rifiutare tali accertamenti ma che in
caso di rifiuto incorrerò nelle medesime sanzioni previste dal C.d.S. (sanzioni
penali più sanzioni accessorie di sospensione, revoca, revisione della Patente di
guida) come se l’esito dell’esame fosse positivo e che quindi il mio rifiuto avrà
significato di ammissione di positività.
Dichiaro di aver integralmente compreso quanto sopra e decido quindi di dare
(accetto) o negare (rifiuto) il mio consenso come segue:
CONSENSO
-Prelievo di liquidi biologici per l’accertamento del
tasso alcolemico
-Prelievo di liquidi biologici per l’accertamento
dell’assunzione di sostanze stupefacenti
ACCETTO RIFIUTO
sangue
sangue
urine
-Alla effettuazione della visita clinico-tossicologica
specifica per l’accertamento dell’effettuazione di
sostanze stupefacenti
-Alla redazione del modulo relativo alla visita clinicotossicologica specifica per l’accertamento
dell’assunzione di sostanze stupefacenti
Data______________________
Firma_____________________________
Alla presenza di testimoni si da atto che l’interessato/a:
è momentaneamente impossibilitato a fornire un consenso valido
impossibilitato/a a firmare per motivi sanitari, ha manifestato oralmente la
suindicata volontà in merito all’effettuazione del/degli accertamento/i
rifiuta di firmare il presente modulo di consenso
I testimoni:
Sig/ra___________________________________________ Firma______________________________
Dott/ssa_________________________________________ Firma_______________________________
(*) Se cittadino straniero:
comprende la lingua italiana parlata scritta
il contenuto del presente atto gli/le è stato tradotto in lingua______________a
lui/lei conosciuta.
*Consente al trattamento dei suoi dati personali, da parte delle Strutture
interessate agli accertamenti clinici e laboratoristici.
Data_________________________________
Firma____________________________________
Allegato 3
(Intestazione Struttura Sanitaria)
Esame Clinico ai Sensi dell ’Art. 187 del CDS
Si certifica di aver sottoposto a visita medica in data________________ alle
ore_________il
Sig/ra________________________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _____________________________(___________)
residente in _____________________________________________provincia ___________
e di aver rilevato i seguenti elementi:
Anamnesi remota rilevabile:
NO
SI
____________________________________________________________
Anamnesi prossima rilevabile:
NO
SI
__________________________________________________________
Terapie in corso se rilevabile
NO
SI
nessun farmaco
____________________________________________________________
Dichiara di aver usato recentemente sostanze psicotrope
NO
SI
quando:______________________________________________________
quali:_________________________________________________________________________________
Traumatismi in atto:__________________________________________________________________
Esame Obiettivo
Postura eretta
corretta
instabile
impossibile
Deambulazione
corretta
incerta
impossibile
Stato di vigilanza
integro
ridotto
assente
Comportamento
collaborante
parzialmente collab.
non collab.
Eloquio
corretto
rallentato
eccitato
Orient. spazio/tempo
corretto
parziale
ridotto
Pupille
indifferenti
miotiche
midriatiche
altro
R.O.T.
normali
iporeflex
iperreflex
altro
Dispercezioni
assenti
presenti
E.O. toracico:_________________________________________________________________________
E.O. cardiaco:_________________________________________________________________________
E.O. addominale:_____________________________________________________________________
Il paziente è stato informato che ha facoltà di rifiutare la visita o la redazione del
presente certificato ma che in caso di rifiuto incorrerà nelle medesime sanzioni
previste dal Codice della Strada come se fosse presente un sicuro stato di
alterazione psicofisica da sostanza psicoattive.
Accetta:__________________________
Firma del Medico
Rifiuta:__________________________
(Intestazione struttura sanitaria)
Allegato 4
MODULO DI CAMPIONAMENTO PER TEST TOSSICOLOGICI
Richiedente:_________________________________________________________________
Cartella ClinicaN________________data______________Ora del prelievo_______________
Nome_____________________________Cognome__________________________________
Nato/a il ____________
a _______________________________
Nazionalità___________Documento identità tipo______________Numero_____________
Rilasciato da ______________________il__________________________
Test richiesto
□
□
Alcoolemia
Droghe d’abuso
Tipologia di prelievo:
SANGUE CODICE Identificativo campione _________________
In 3 provette (2 EDTA, 1 Eparina di litio) detergendo la cute con prodotti non alcolici
URINE CODICE Identificativo campione ___________________
In un apposito contenitore e 2 provette specifiche
Suddiviso ed etichettato da (1):______________________Firma _______________________
Dichiara che le etichette sono correttamente compilate e da me confrontate: Tutto il materiale
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi,
etichettati e sigillati in mia presenza.
Firma dell’interessato (2)
__________________________
Firma del supervisore del campionamento
_______________________________________
Elenco dei farmaci che il paziente esaminato dichiara di aver assunto negli ultimi sette giorni sia via
sistemica, che per via orale, nonché per via topica:
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Note per il Laboratorio:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Consegna in Laboratorio di Patologia Clinica Ospedale di Frosinone
□ Consegnato per il trasporto in laboratorio il_______________________ora______________
Firma consegna_____________________Firma ricevuta_____________________________
□ Consegnato in laboratorio il____________________________ora______________________
Firma consegna _______________________Firma ricevuta___________________________
Note del Laboratorio __________________________________________________________
(1) A cura o secondo le direttive del supervisore al campionamento
(2) O di un sanitario che ne assuma la tutela in caso di impossibilità del soggetto
(Intestazione struttura sanitaria)
Allegato 5
Oggetto: certificazione accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.)(1)
In relazione al disposto degli artt. 187 C.d.S., 354 e 348 c.p.p.;
Vista la richiesta di :______________________________________ del________________________
Si Comunica
Che il giorno____________________ alle ore_____________
Il Sig/Sig.ra___________________________________________________________________________
Nato/a il________________________________a________________________________________
Residente in via__________________________________________________________________
Località________________________________________Prov______________________________
Informato/a delle modalità e finalità degli accertamenti richiesti dall’organo di
Polizia, ai sensi dell’art. 187,
In merito all’effettuazione della visita clinico-tossicologica specifica:
ha dato il suo consenso
ha negato il suo consenso
In merito alla redazione del modulo relativo alla visita clinico-tossicologica
specifica:
ha dato il suo consenso
ha negato il suo consenso
In merito all’accertamento tossicologico con il prelievo di campioni:
Ha dato il suo consenso
Ha negato il suo consenso
sangue
urine
è momentaneamente impossibilitato a fornire un consenso valido
L’indagine tossicologica di laboratorio è stata eseguita in data____________________
presso il laboratorio _____________________ su campioni di sangue urina saliva
Si allega:
referto analitico di laboratorio
modulo alla visita clinico-tossicologica
data__________________
Il Medico della struttura sanitaria____________________________________________________
Allegato 6
Azienda Sanitaria Locale Frosinone
Dipartimento Disagio, Devianza, Dipendenza
Il Dipartimento 3D è presente sul territorio per affrontare situazioni di uso
e abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche che possono produrre difficoltà o
danni alla salute degli individui.
A seguito degli accertamenti presso il Pronto Soccorso, a cui è stato
sottoposto su richiesta della Forze dell’Ordine, si vuole offrire un’occasione di
incontro e di consulenza alle persone che hanno avuto segnalazioni relative al
possibile uso di droghe/alcol.
Nel caso non abbia avuto precedenti contattati con i servizi territoriali del
Dipartimento, Le presentiamo la possibilità di essere da contattato o di contattare
il Dipartimento 3D, per poter conoscere i servizi e le opportunità che possiamo
offrirLe
La non corretta conoscenza degli effetti delle sostanze che si utilizzano
anche saltuariamente,
può determinare conseguenze non previste,
sottovalutando l’utilità di una corretta informazione.
A volte non si ritiene che la propria modalità di uso di sostanze rappresenti
un problema, e pertanto non si prende in considerazione l’opportunità di
rivolgersi a servizi specialistici.
Altre volte non si conoscono i servizi che possono offrire informazioni e
consulenza sull’uso di sostanze, ritenendo che essi si occupino solo di eroinomani
o solo di persone con gravi problemi di dipendenza.
Il Dipartimento 3D da anni offre consulenza alla popolazione che utilizza
droghe o alcol.
Il Dipartimento 3D, dietro suo consenso, La contatterà direttamente,
direttamente al suo domicilio in forma del tutto anonima, al fine di farLe
conoscere i servizi che può utilizzare.
E’ necessario non sottovalutare i rischi connessi all’uso di sostanze, che tra
l’altro possono determinare situazioni di emergenza sanitaria.
Se vuole può rivolgersi direttamente al Dipartimento 3D, al telefono
n………., chiedendo dell’operatore ………………………………….
Flow Chart
Dosaggio Alcoolemia
Le Strutture Sanitarie, su richiesta delle forze di polizia ( Allegato 1 ) e
previa acquisizione del Consenso Informato ( Allegato 2 ), eseguono
l’esame su prelievo di sangue di almeno 15 ml, ripartiti in tre provette
da 5 ml.
• La richiesta di accertamento sulla presenza di alcool nel campione di
sangue, è inviata, dall’organo di polizia, alla Direzione Sanitaria del Polo
Ospedaliero, anche a mezzo FAX, utilizzando l’apposito modulo.
• Quando si procede al prelievo del campione di sangue, tale operazione
va effettuata sotto il diretto controllo medico nella struttura dove il
soggetto si trova.
Tutte
le
operazioni
devono
essere
eseguite
alla
presenza
dell’interessato, che deve sottoscrivere una dichiarazione circa la
corretta esecuzione delle fasi del prelievo, del campionamento
dell’etichettatura ( Allegato 4 ) .
Nel caso in cui il soggetto interessato non possa firmare; (es. incidente
con lesività grave), un medico ne assume la tutela e firma in sua vece.
Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato ad esprimere il consenso,
il campione biologico viene comunque prelevato e conservato, secondo
le modalità previste, in attesa del consenso stesso, che verrà espresso in
presenza del Direttore Sanitario del P.O. o di un suo delegato.
• Il prelievo di sangue, distribuito in tre provette da 5 ml, eparinate o
trattate con fluoruro di sodio, va eseguito con le seguenti modalità:
1. Utilizzare provette sottovuoto
2. Non usare disinfettanti alcolici
3. Mantenere i campioni tappati ermeticamente fino alla consegna
in laboratorio
• I contenitori dei prelievi devono essere a perfetta tenuta stagna e
preservati da possibili manipolazioni o rotture durante il trasporto o
trasferimento, per effettuare il test di conferma o eventuali
controanalisi.
• Le tre provette, contenenti il campione prelevato e già predisposte per
essere etichettate e sigillate; devono essere corredate da:
a) dati anagrafici del soggetto da testare
b) dati temporali indicativi e descrittivi delle circostanze del prelievo.
c) dati temporali e descrittivi delle modalità del prelievo.
- La prima provetta è destinata all’accertamento analitico del test
preliminare
- La seconda provetta è destinata alla eventuale conferma
- La terza è idoneamente conservata a -18°per le eventuali successive
contro analisi.
• Va compilata l’apposita modulistica ( Allegato 4 ), relativa alle fasi
manipolative cui è sottoposto ciascun campione, come:
- Prelievo
- Esecuzione dei test preliminari di conferma ed eventuali controanalisi
- Condizioni di conservazione
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•
•
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•
•
•
•
•
•
- Finalità di ogni intervento analitico
- Trasferimento del campione in strutture, diverse da quelle in cui è
stato effettuato il prelievo.
Se l’analisi di screening non può essere effettuata in breve tempo, la
provetta di sangue deve essere conservata in congelatore a -18°
La seconda provetta, se non utilizzata, e la terza, destinata al test di contro
analisi, vanno opportunamente sigillate e devono essere conservate
immediatamente in congelatore a –18°.
I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata
la riservatezza della persona e sia sempre possibile effettuare sugli
stessi opportune verifiche.
I laboratori interessati dovranno essere dotati di frigoriferi a-18°,
provvisti di serratura e l’allocazione dei campioni deve essere
identificata.
Le analisi di screening devono essere effettuate possibilmente subito dopo
il prelievo dei campioni biologici con metodiche di affidabilità e particolarità
idonee a tale tipo di esecuzione.
Le metodiche analitiche utilizzate, devono consentire l’identificazione ed il
dosaggio dell’alcool etilico presente nel sangue.
Le procedure di esecuzione del test e i relativi esiti, vanno
documentati in un apposito modulo di laboratorio ( Allegato 5 ), che va
trasmesso alla D. S. del P. O., che è tenuta a custodirlo per almeno 10
anni.
Per eventuali esigenze legali, la terza provetta deve essere conservata
in idonea condizione, per un periodo di tempo non inferiore ad un
anno.
Il responsabile del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi,
deve comunicare l’esito del test di screening, alla Direzione Sanitaria
del P.O., nel più breve tempo possibile e, comunque, nei termini utili
per consentirne la trasmissione alle Forze dell’Ordine richiedenti,
entro il quinto giorno dal prelievo dei biocampioni, utilizzando lo
specifico modulo di risposta ( Allegato 5 ).
La Direzione Sanitaria del P.O. presso il cui Laboratorio è stato
effettuato il prelievo dei Biocampioni dovrà inviare, alle Forze
dell’Ordine richiedenti, il referto del Test di controllo o di conferma,
nel più breve tempo possibile e comunque entro il decimo giorno dalla
consegna del referto di screening, fornendo le comunicazioni
attraverso la compilazione dell’apposito modulo di risposta, allegato al
presente protocollo (All.to 5).
Nel caso in cui il Consenso Informato non venga sottoscritto in Pronto
Soccorso dall’interessato e, pertanto, non sia espressa la volontà ad
effettuare il prelievo e ad eseguire gli esami, la Direzione Sanitaria dovrà
trasmettere rapidamente il Documento (All.to 2), unitamente all’esito della
visita medica finalizzata a documentare l’eventuale presenza di segni clinici
correlati all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, compilando
la specifica modulistica prevista per l’esame clinico (All.to 3 ), per
consentire l’iter previsto dal CDS.
Flow Chart
Dosaggio Droghe e Psicofarmaci
•
•
•
•
•
•
•
L’accertamento preliminare può essere effettuato direttamente da parte
degli organi di polizia., mediante test monouso o apparecchi portatili su
campioni biologici quali urine, saliva o traspirato.
Le Strutture Sanitarie, su richiesta delle forze di polizia ( Allegato 1 ) e
previa acquisizione del Consenso Informato ( Allegato 2 ), eseguono
l’esame su prelievo di urine di almeno 30 ml e di sangue di almeno 15
ml, ripartiti in tre provette da 5 ml.
La richiesta di accertamento sulla presenza di droghe o psicofarmaci nei
campioni biologici, è inviata, dall’organo di polizia, alla Direzione
Sanitaria del Polo Ospedaliero, anche a mezzo FAX, utilizzando l’apposito
modulo ( Allegato 1.
Nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto ad intervento medico a
seguito dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, la
valutazione clinica, ove possibile, può essere desunta anche dagli atti
medici, diagnostici e terapeutici effettuati.
Se invece si procede al prelievo del campioni biologici, tale operazione
va effettuata sotto il diretto controllo medico nella struttura dove il
soggetto si trova.
Tutte
le
operazioni
devono
essere
eseguite
alla
presenza
dell’interessato, che deve sottoscrivere una dichiarazione circa la
corretta esecuzione delle fasi del prelievo, del campionamento
dell’etichettatura ( Allegato 4 ).
Nel caso in cui il soggetto interessato non possa firmare; (es. incidente
con lesività grave), un medico ne assume la tutela e firma in sua vece.
Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato ad esprimere il consenso,
il campione biologico viene comunque prelevato e conservato, secondo
le modalità previste, in attesa del consenso stesso, che verrà espresso in
presenza del Direttore Sanitario del P.O. o di un suo delegato.
L’accertamento deve basarsi su:
- Visita medica, con compilazione della scheda di esame clinico per
sostanze d’abuso, che deve essere allegata al referto sanitario
- Analisi qualitativa e semiquantitativa delle sostanze su campioni
biologici quali urine e sangue.
Va compilata l’apposita modulistica, relativa alle fasi manipolative cui è
sottoposto ciascun campione, come:
- Prelievo
- Esecuzione dei test preliminari di conferma ed eventuali controanalisi
- Condizioni di conservazione
- Finalità di ogni intervento analitico
- Trasferimento del campione in strutture, diverse da quelle in cui è
stato effettuato il prelievo.
Per il campione di urine sono necessari almeno 30 ml ripartiti in tre
provette.
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Il prelievo va effettuato in condizioni di sicurezza ed affidabilità,
descrivendo in apposito modulo il campionamento e tutti i dati relativi al
soggetto e alle condizioni di campionamento.
Per il campione di sangue sono necessari almeno 15 ml ripartiti in tre
Provette e vanno rispettate le seguenti raccomandazioni:
Utilizzare provette sottovuoto
Non usare disinfettanti alcolici
Mantenere i campioni tappati ermeticamente fino alla consegna
in laboratorio
I contenitori dei prelievi devono essere a perfetta tenuta stagna e
preservati da possibili manipolazioni o rotture durante il trasporto o
trasferimento, per effettuare test di conferma o eventuali
controanalisi.
Le tre provette, contenenti il campione prelevato e già predisposte per
essere etichettate e sigillate; devono essere corredate da:
1. dati anagrafici del soggetto da testare
2. dati temporali indicativi e descrittivi delle circostanze del
prelievo.
3. dati temporali e descrittivi delle modalità del prelievo.
La prima provetta è destinata all’accertamento analitico del test
Preliminare
La seconda provetta è destinata alla eventuale conferma
La terza è idoneamente conservata a -18°, per le eventuali successive
contro analisi, richieste a scopo giudiziario.
La seconda e terza provetta devono essere immediatamente congelate
e deve essere bene identificata la loro allocazione.
Le analisi di screening, da effettuare dopo la visita medica, devono essere
eseguite, subito dopo il prelievo dei campioni biologici, con metodiche
affidabili e quantificabili per tale tipo di accertamento.
Le metodiche analitiche utilizzate per gli accertamenti di cui sopra
devono consentire l'identificazione e il dosaggio nei campioni testati,
delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro metaboliti presenti
da soli o in combinazione tra loro ai fini di una valutazione
tossicologica globale.
I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata
la riservatezza della persona e che sia possibile effettuare, su di essi,
tutte le opportune verifiche, richieste dalle autorità giudiziaria
procedente.
Il responsabile del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi,
deve comunicare l’esito del test di screening, alla Direzione Sanitaria
del P.O., nel più breve tempo possibile e, comunque, nei termini utili
per consentirne la trasmissione alle Forze dell’Ordine richiedenti,
entro il quinto giorno dal prelievo dei biocampioni, utilizzando lo
specifico modulo di risposta ( Allegato 5 ).
La Direzione Sanitaria del P.O. presso il cui Laboratorio è stato
effettuato il prelievo dei Biocampioni dovrà inviare, alle Forze
dell’Ordine richiedenti, il referto del Test di controllo o di conferma,
nel più breve tempo possibile e comunque entro il decimo giorno dalla
consegna del referto di screening, fornendo le comunicazioni
•
attraverso la compilazione dell’apposito modulo di risposta, allegato al
presente protocollo (All.to 5).
Nel caso in cui il Consenso Informato non venga sottoscritto in Pronto
Soccorso dall’interessato e, pertanto, non sia espressa la volontà ad
effettuare il prelievo e ad eseguire gli esami, la Direzione Sanitaria dovrà
trasmettere rapidamente il Documento (All.to 2), unitamente all’esito della
visita medica finalizzata a documentare l’eventuale presenza di segni clinici
correlati all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, compilando
la specifica modulistica prevista per l’esame clinico (All.to 3 ), per
consentire l’iter previsto dal CDS.
Flow chart
Dosaggio contestuale della presenza di alcool,
droghe e sostanze psicotrope nel sangue
• Qualora, sempre su richiesta degli organi di polizia ( Allegato 1 ) insieme
alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia richiesto il contestuale
accertamento della presenza di alcool nel sangue, l'accertamento è
effettuato su campione ematico, avendo acquisito il consenso informato da
parte dell’interessato ( Allegato 2 ).
•
La conferma viene effettuata su campione ematico, con il consenso
dell’interessato.
•
L'analisi di screening è ovviamente effettuata con metodi immunochimici e
l’eventuale conferma, secondo le indicazioni del Ministero della Sanità,
andrebbe effettuata utilizzando metodiche gascromatografiche con
campionamento dello spazio di testa.
•
Quando per qualsiasi causa non è possibile effettuare gli accertamenti di
cui sopra, il sanitario incaricato, se l’interessato lo consente, deve
documentare l'eventuale presenza di segni clinici correlabili all'abuso di
alcool nella scheda clinica sullo stato psicofisico ( Allegato 3 ).
•
Le procedure relative alle modalità del prelievo, della ripartizione in tre
provette e della conservazione ( Allegato 4 ), dell’eventuale trasporto in
strutture diverse da quelle ove è stato effettuato il prelievo, della catena di
custodia dei referti, della tempistica e della trasmissione dei referti alla
Direzione Sanitario del P.O. e da quest’ultima alle Forze dell’Ordine
richiedenti (Allegato 5), sono gli stessi previsti per il dosaggio
dell’alcoolemia o delle sostanze stupefacenti e psicotrope, presi
singolarmente.
Flow Chart
Esito dell'accertamento
•
Ai fini della valutazione globale dello stato di alterazione psicofisico, in caso
di positività sia su sangue che su urine, nel referto analitico dovrà essere
indicata la concentrazione di ciascuna sostanza identificata nelle analisi di
conferma e si deve tenere conto anche di eventuali farmaci assunti a scopo
terapeutico , purché regolarmente documentati da prescrizioni mediche,
come indicato nella scheda clinica sullo stato psicofisico.
•
Il responsabile del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi,
deve comunicare l’esito del test di screening, alla Direzione Sanitaria
del P.O., nel più breve tempo possibile e, comunque, nei termini utili
per consentirne la trasmissione alle Forze dell’Ordine richiedenti,
entro il quinto giorno dal prelievo dei biocampioni, utilizzando lo
specifico modulo di risposta ( Allegato 5 ).
•
La Direzione Sanitaria del P.O. presso il cui Laboratorio è stato
effettuato il prelievo dei Biocampioni dovrà inviare, alle Forze
dell’Ordine richiedenti, il referto del Test di controllo o di conferma,
nel più breve tempo possibile e comunque entro il decimo giorno dalla
consegna del referto di screening, fornendo le comunicazioni
attraverso la compilazione dell’apposito modulo di risposta, allegato al
presente protocollo (All.to 5).
•
Nel caso in cui il Consenso Informato non venga sottoscritto in Pronto
Soccorso dall’interessato e, pertanto, non sia espressa la volontà ad
effettuare il prelievo e ad eseguire gli esami, la Direzione Sanitaria dovrà
trasmettere rapidamente il Documento (All.to 2), unitamente all’esito della
visita medica finalizzata a documentare l’eventuale presenza di segni clinici
correlati all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, compilando
la specifica modulistica prevista per l’esame clinico (All.to 3 ), per
consentire l’iter previsto dal CDS.
• Copia del referto medico, del referto analitico e della scheda clinica per
sostanze d'abuso relativa al soggetto, nonché i relativi moduli di
laboratorio allegati devono essere conservati dalla Direzione Sanitaria del
P.O. per almeno dieci anni.
Riferimenti Bibliografici
•
Direttive n°. 300/A/1/42175/109/42 del 29/12/2005 del Ministro
degli Interni finalizzate agli strumenti di accertamento dello stato di
ebrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
•
Linee guida per protocolli per alcool e droghe del Ministero della
Sanità versione 2.2.2.3. febbraio 2005.
•
Borriello R., Chiaretti M., Lodi F.
I Protocolli per gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada: un
incipit necessario da sottoporre a verifica attuativa.
Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcoolismo.XXVIII- n° 1-2 2005
•
Progetto Regione Piemonte per il coordinamento delle analisi tossicologiche.
Area delle tossicodipendenze
Procedure per la determinazione di laboratorio delle sostanze d’abuso.
2009
Riferimenti legislativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DL n° . 285 del 30/04/1992 “nuovo codice della strada”
DM n°. 196 del 25/05/1990 “definizione delle procedure e degli
strumenti per l’accertamento dello stato di ebrezza.
DR n°. 495 del 16/12/1992 “ regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo C.d.S.
DL. n°. 360 del 10/09/1993 “disposizioni integrative e correttive del
C.d.S.
DPR n°. 610 del 16/09/1996 “regolamento recante modifiche del DPR
nr. 495/1992
Legge n°. 472 del 07/12/1999 “interventi nel settore dei trasporti”
Legge n°, 85 del 22/03/2001 “delega al governo per la revisione del
C.d.S.
DL n°. 9 del 15/01/2002 “disposizioni integrative e correttive del
C.d.S.
DL n°. 151 del 27/06/2003 modifiche e integrazione del C.d.S.
Legge nr. 214 del 01/08/2003 “ conversione in legge con
modificazione del DL n°. 151 del 27/06/2003 recante modifiche e
integrazioni del C.d.S.
DM trasporti 30/09/2003 “disposizioni comunitarie in materia di
patenti di guida e recepimento delle direttive 200/56/CE (decreto 4
ottobre)
DPR 309 e succ. modificazioni.: ”Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”
Scarica

Protocollo Aziendale per la determinazione del