Le disposizioni sociali della nuova Costituzione I Parte Il patrimonio ereditario • Le libertà fondamentali dell’Unione. Le quattro libertà fondamentali • libertà di movimento delle persone Principio di non discriminazione E tutela della sicurezza • •Libertà di movimento delle merci •Libertà di movimento dei servizi •Libertà di circolazione dei capitali Non sono più sufficienti a garantire lo spazio politico inizialmente non Discriminazione in ragione della nazionalità La novità del Trattato • Ci sono disposizioni più numerose e più incisive di rilevanza sociale. Alcune disposizioni • Art . 4 . La libera circolazione delle persone, dei • servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. Art. 14 • 2. L'Unione prende misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. • 3. L'Unione può prendere iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. Disposizione di grande importanza: di natura sostanziale o procedurale? • Articolo I-47: Le parti sociali e il dialogo • • sociale autonomo L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogosociale. Dalle conclusioni del gruppo di lavoro sull’Europa sociale (specie p. 23-26) • In conclusione un consenso da parte di tutti i componenti è stato raggiunto sui seguenti punti. – – – – – Il ruolo dei partner sociali dovrebbe essere riconosciuto esplicitamente nel titolo VI del trattato Dovrebbe essere inserite disposizioni che rendano obbligatoria la consultazione delle parti sociali in tutti i campi di loro interesse. Nel trattato il processo di negoziazione tra management e sindacati dovrebbe essere riconosciuto, facilitato ed accresciuto La procedura riguardante la contrattazione collettiva europea come prevista nell’art. 139 del Trattato dovrebbe essere mantenuta Il trattato dovrebbe prevedere, con una funzione diversa rispetto a quella attribuita alla contrattazione collettiva europea, un ruolo di consultazione nei confronti dei c.d. stakeholders e della società civile specialmente in vista di un maggiore coinvolgimento delle ONG; ciò con riguardo soprattutto alla lotta contro l’esclusione sociale e anche in altre aree. Ruolo dei partner sociali • Riconoscere e promuovere il ruolo (profilo sia statico sia dinamico). Ne discende – E’ indirettamente rafforzata la libertà negativa (libertà da): nessuna politica antisindacale (proveniente sia dalle istituzioni pubbliche sia da privati) è legittimata in Europa; il ruolo dei sindacati è riconosciuto e rispettato (tutela statica) – I partner sociali sono dinamicamente coinvolti nelle politiche sociali europee (nel processo decisionale attraverso il riconoscimento di un ruolo paralegislativo dei partner sociali: art. III-105 Cost. ora art. 139 TCE). Tenere in considerazione la diversità dei sistemi nazionali • Coordinamento versus armonizzazione: diverse tecniche di integrazione • Soft law versus hard law • MAC e direttive di principio verso direttive di armonizzazione • Politica dell’occupazione versus politiche sociali? Altre disposizioni rilevanti nel capitolo della dignità • Articolo II-5: Proibizione della schiavitù e • • • • del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. Richiama previsioni dell’OIL: la effettività di tale disposizione nell’era della globalizzazione Capitolo della libertà • Articolo II-8: Protezione dei dati di carattere personale • 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. • 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. • 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. • Diritto di nuova generazione Ancora libertà (questa volta libertà collettive). Diritti collettivi. Libertà di riunione e associazione • Articolo II-12: Libertà di riunione e di • • associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Si tratta di una specificazione molto importante. Il diritto di adesione ai sindacati come uno specifico diritto e non derivato dalla generale libertà associativa (sul modello dell’art. 39 1 ° comma Costituzione italiana). solidarietà • Articolo II-27: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa – Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. • Articolo II-28: Diritto di negoziazione e di azioni collettive – I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Clausole orizzontale come limite di effettività • Articolo II-51: Ambito di applicazione • 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, • dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione. • 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione. Questione fondamentale • Come conciliare tale diritto con le limitazioni • • della terza parte della Costituzione che riflette le vecchie previsioni del trattato Per es. l’art. 137(5) del Trattato esclude l’adozione di requisiti minimi nel campo della retribuzione, il diritto di associazione, il diritto di sciopero e il diritto di serrata Articolo II-31: Condizioni di lavoro giuste ed eque • 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di • • • lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Previsione ridondante? Confusione tra politiche e diritti? Altre costituzioni nazionali contengono previsioni sulla limitazione dell’orario di lavoro e sui periodi di ferie. Differenza fra il diritto di sciopero che non ha una base legale specifica nella parte relativa alle politiche E il diritto alle ferie che ha una base giuridica Ferie • In materia di ferie c’è una specifica competenza dell’Unione basata sull’art. 137 b del trattato “condizioni di lavoro” • Questo diritto sociale è stato rafforzato attraverso la direttiva sull’orario e la giurisprudenza della Corte di giustizia. • Un esempio concreto il caso BECTU (nei materiali insieme ad un commento) Il caso • Alla Corte fu chiesto di considerare la validità di un • • ricorso di un sindacato contro il RU ove disposizioni legali negavano ai lavoratori il diritto a ferie retribuite se prima non fossero trascorsi 13 settimane di impiego. Il quesito giuridico era se la previsione nazionale contrastasse con l’art. 7(1) della direttiva sull’orario di lavoro Da notare: la controversia riguardava il settore dello spettacolo dove i lavoratori erano sottoprotetti (diffusione di lavoratori precari: quasi nessuno era in grado di mantenere l’occupazione per oltre 13 settimane, così il diritto alle ferie retribuite non maturava per nessuno). Cosa era in gioco: • La prassi e la legislazione nazionale contro il • diritto alle ferie retribuite come diritto fondamentale di rilevanza costituzionale nel contesto europeo (anche se il diritto non era stato ancora formalizzato) Al tempo della sentenza infatti non c’era neppure il progetto di trattato (oggi c’è il trattato che incorpora la Carta dei diritti fondamentali); al tempo c’era solo la Carta di Nizza che aveva lo status di proclamazione solenne, vincolante solo moralmente e non giuridicamente. Il principale contenuto dell’opinione dell’avvocato generale • • • • 26 Ancor più significativo, peraltro, mi pare il fatto che detto diritto trovi oggi una solenne conferma nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione dopo essere stata approvata dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri, spesso su espresso e specifico mandato dei Parlamenti nazionali (10). All'art. 31, n. 2, la Carta dichiara infatti che: «Ogni lavoratore ha diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». Tale enunciazione, per espressa affermazione del Presidium della Convenzione che ha elaborato la Carta, da un lato si è ispirata proprio all'art. 2 della Carta sociale europea e al punto 8 della Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori, dall'altro ha tenuto debito «conto della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione del tempo di lavoro» (11). 27 Certo, al pari di alcuni degli atti precedentemente citati, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si è vista riconoscere autentica portata normativa, è rimasta cioè priva, dal punto di vista formale, di autonomo valore vincolante. Tuttavia, anche a non voler entrare qui nell'ampio dibattito già in corso circa gli effetti che, in altre forme e per altre vie, la Carta potrebbe comunque produrre, resta il fatto che essa racchiude enunciazioni che appaiono in gran parte come ricognitive di diritti già altrove sanciti. Nel suo preambolo si può del resto leggere che «la presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull'Unione europea e dai Trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo». 28 Credo quindi che in un giudizio che verte sulla natura e sulla portata di un diritto fondamentale non si possano ignorare le pertinenti enunciazioni della Carta, né soprattutto se ne possa ignorare l'evidente vocazione a fungere, quando le sue disposizioni lo consentono, da sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori - Stati membri, istituzioni, persone fisiche e giuridiche - della scena comunitaria. In questo senso, quindi, ritengo che la Carta ci fornisca la più qualificata e definitiva conferma della natura di diritto fondamentale che riveste il diritto a ferie annuali retribuite. Portata del diritto alle ferie retribuite DECISIONE DELLA CORTE • LA DIRETTTIVA PROVVEDE UN AUTOMATICO ED • • INCODIZIONATO DIRITTO CONCESSO AD OGNI LAVORATORE Il riferimento nella direttiva a prassi e leggi nazionali significa che sebbene gli stati membri hanno qualche margine nel definire i propri trattamenti, ciò non permette comunque che le regole nazionali possano negare tale diritto o limitarne la portata Tuttavia nessun riferimento fu fatto alla Carta dei diritti nella decisione della Corte. C’era un riferimento implicito? Approccio differente nel caso Bowden • Interpretazione restrittiva della direttiva sull’orario di lavoro. Nessun riferimento alla Carta né da parte dall’avvocato generale né della corte. • Il caso;