Le disposizioni sociali della
nuova Costituzione
I Parte
Il patrimonio ereditario
• Le libertà fondamentali dell’Unione.
Le quattro libertà fondamentali
• libertà di movimento delle persone
Principio di non discriminazione
E tutela della sicurezza
•
•Libertà di movimento delle merci
•Libertà di movimento dei servizi
•Libertà di circolazione dei capitali
Non sono più sufficienti a
garantire lo spazio politico
inizialmente non
Discriminazione
in ragione
della nazionalità
La novità del Trattato
• Ci sono disposizioni più numerose e più
incisive di rilevanza sociale.
Alcune disposizioni
• Art . 4 . La libera circolazione delle persone, dei
•
servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di
stabilimento sono garantite all'interno e da parte
dell'Unione in conformità delle disposizioni della
Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e
fatte salve le disposizioni particolari da essa
previste, è vietata qualsiasi discriminazione in
base alla nazionalità.
Art. 14
• 2. L'Unione prende misure intese ad
assicurare il coordinamento delle politiche
dell'occupazione degli Stati membri, in
particolare definendo gli orientamenti per
dette politiche.
• 3. L'Unione può prendere iniziative intese
ad assicurare il coordinamento delle
politiche sociali degli Stati membri.
Disposizione di grande importanza:
di natura sostanziale o
procedurale?
• Articolo I-47: Le parti sociali e il dialogo
•
•
sociale autonomo
L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo
delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo
conto della diversità dei sistemi nazionali; facilita
il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro
autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e
l'occupazione contribuisce al dialogosociale.
Dalle conclusioni del gruppo di lavoro
sull’Europa sociale (specie p. 23-26)
• In conclusione un consenso da parte di tutti i componenti è stato
raggiunto sui seguenti punti.
–
–
–
–
–
Il ruolo dei partner sociali dovrebbe essere riconosciuto esplicitamente
nel titolo VI del trattato
Dovrebbe essere inserite disposizioni che rendano obbligatoria la
consultazione delle parti sociali in tutti i campi di loro interesse.
Nel trattato il processo di negoziazione tra management e sindacati
dovrebbe essere riconosciuto, facilitato ed accresciuto
La procedura riguardante la contrattazione collettiva europea come
prevista nell’art. 139 del Trattato dovrebbe essere mantenuta
Il trattato dovrebbe prevedere, con una funzione diversa rispetto a
quella attribuita alla contrattazione collettiva europea, un ruolo di
consultazione nei confronti dei c.d. stakeholders e della società civile
specialmente in vista di un maggiore coinvolgimento delle ONG; ciò con
riguardo soprattutto alla lotta contro l’esclusione sociale e anche in altre
aree.
Ruolo dei partner sociali
• Riconoscere e promuovere il ruolo (profilo sia
statico sia dinamico). Ne discende
– E’ indirettamente rafforzata la libertà negativa
(libertà da): nessuna politica antisindacale
(proveniente sia dalle istituzioni pubbliche sia da
privati) è legittimata in Europa; il ruolo dei sindacati è
riconosciuto e rispettato (tutela statica)
– I partner sociali sono dinamicamente coinvolti nelle
politiche sociali europee (nel processo decisionale
attraverso il riconoscimento di un ruolo paralegislativo
dei partner sociali: art. III-105 Cost. ora art. 139
TCE).
Tenere in considerazione la
diversità dei sistemi nazionali
• Coordinamento versus armonizzazione:
diverse tecniche di integrazione
• Soft law versus hard law
• MAC e direttive di principio verso direttive
di armonizzazione
• Politica dell’occupazione versus politiche
sociali?
Altre disposizioni rilevanti nel
capitolo della dignità
• Articolo II-5: Proibizione della schiavitù e
•
•
•
•
del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di
schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un
lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Richiama previsioni dell’OIL: la effettività di tale
disposizione nell’era della globalizzazione
Capitolo della libertà
• Articolo II-8: Protezione dei dati di carattere personale
• 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
• 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica.
• 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
• Diritto di nuova generazione
Ancora libertà (questa volta libertà
collettive). Diritti collettivi. Libertà
di riunione e associazione
• Articolo II-12: Libertà di riunione e di
•
•
associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica
e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente
in campo politico, sindacale e civico, il che implica il
diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con
altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Si tratta di una specificazione molto importante. Il diritto
di adesione ai sindacati come uno specifico diritto e non
derivato dalla generale libertà associativa (sul modello
dell’art. 39 1 ° comma Costituzione italiana).
solidarietà
• Articolo II-27: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa
– Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e
alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi
nazionali.
• Articolo II-28: Diritto di negoziazione e di azioni collettive
– I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali,
il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Clausole orizzontale come limite di
effettività
• Articolo II-51: Ambito di applicazione
• 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni,
• dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti
soggetti rispettano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze conferite all'Unione in altre parti
della Costituzione.
• 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti
nuovi le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della
Costituzione.
Questione fondamentale
• Come conciliare tale diritto con le limitazioni
•
•
della terza parte della Costituzione che riflette le
vecchie previsioni del trattato
Per es. l’art. 137(5) del Trattato esclude
l’adozione di requisiti minimi nel campo della
retribuzione, il diritto di associazione, il diritto di
sciopero e il diritto di serrata
Articolo II-31: Condizioni di
lavoro giuste ed eque
• 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di
•
•
•
lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione
della durata massima del lavoro e a periodi di
riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.
Previsione ridondante? Confusione tra politiche e
diritti?
Altre costituzioni nazionali contengono previsioni
sulla limitazione dell’orario di lavoro e sui periodi
di ferie.
Differenza fra il diritto di sciopero che
non ha una base legale specifica
nella parte relativa alle politiche
E il diritto alle ferie che ha una
base giuridica
Ferie
• In materia di ferie c’è una specifica
competenza dell’Unione basata sull’art.
137 b del trattato “condizioni di lavoro”
• Questo diritto sociale è stato rafforzato
attraverso la direttiva sull’orario e la
giurisprudenza della Corte di giustizia.
• Un esempio concreto il caso BECTU (nei
materiali insieme ad un commento)
Il caso
• Alla Corte fu chiesto di considerare la validità di un
•
•
ricorso di un sindacato contro il RU ove disposizioni legali
negavano ai lavoratori il diritto a ferie retribuite se prima
non fossero trascorsi 13 settimane di impiego.
Il quesito giuridico era se la previsione nazionale
contrastasse con l’art. 7(1) della direttiva sull’orario di
lavoro
Da notare: la controversia riguardava il settore dello
spettacolo dove i lavoratori erano sottoprotetti
(diffusione di lavoratori precari: quasi nessuno era in
grado di mantenere l’occupazione per oltre 13 settimane,
così il diritto alle ferie retribuite non maturava per
nessuno).
Cosa era in gioco:
• La prassi e la legislazione nazionale contro il
•
diritto alle ferie retribuite come diritto
fondamentale di rilevanza costituzionale nel
contesto europeo (anche se il diritto non era
stato ancora formalizzato)
Al tempo della sentenza infatti non c’era
neppure il progetto di trattato (oggi c’è il trattato
che incorpora la Carta dei diritti fondamentali);
al tempo c’era solo la Carta di Nizza che aveva lo
status di proclamazione solenne, vincolante solo
moralmente e non giuridicamente.
Il principale contenuto dell’opinione dell’avvocato generale
•
•
•
•
26 Ancor più significativo, peraltro, mi pare il fatto che detto diritto trovi oggi una solenne
conferma nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione dopo essere stata approvata dai Capi
di Stato e di governo degli Stati membri, spesso su espresso e specifico mandato dei Parlamenti
nazionali (10). All'art. 31, n. 2, la Carta dichiara infatti che: «Ogni lavoratore ha diritto ad una
limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite». Tale enunciazione, per espressa affermazione del Presidium della
Convenzione che ha elaborato la Carta, da un lato si è ispirata proprio all'art. 2 della Carta
sociale europea e al punto 8 della Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori, dall'altro ha tenuto
debito «conto della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione del tempo
di lavoro» (11).
27 Certo, al pari di alcuni degli atti precedentemente citati, anche la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea non si è vista riconoscere autentica portata normativa, è rimasta cioè priva,
dal punto di vista formale, di autonomo valore vincolante. Tuttavia, anche a non voler entrare qui
nell'ampio dibattito già in corso circa gli effetti che, in altre forme e per altre vie, la Carta
potrebbe comunque produrre, resta il fatto che essa racchiude enunciazioni che appaiono in gran
parte come ricognitive di diritti già altrove sanciti. Nel suo preambolo si può del resto leggere
che «la presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni
costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull'Unione
europea e dai Trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio
d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo».
28 Credo quindi che in un giudizio che verte sulla natura e sulla portata di un diritto
fondamentale non si possano ignorare le pertinenti enunciazioni della Carta, né soprattutto se ne
possa ignorare l'evidente vocazione a fungere, quando le sue disposizioni lo consentono, da
sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori - Stati membri, istituzioni, persone fisiche
e giuridiche - della scena comunitaria. In questo senso, quindi, ritengo che la Carta ci fornisca la
più qualificata e definitiva conferma della natura di diritto fondamentale che riveste il diritto a
ferie annuali retribuite.
Portata del diritto alle ferie retribuite
DECISIONE DELLA CORTE
• LA DIRETTTIVA PROVVEDE UN AUTOMATICO ED
•
•
INCODIZIONATO DIRITTO CONCESSO AD OGNI
LAVORATORE
Il riferimento nella direttiva a prassi e leggi nazionali
significa che sebbene gli stati membri hanno qualche
margine nel definire i propri trattamenti, ciò non
permette comunque che le regole nazionali possano
negare tale diritto o limitarne la portata
Tuttavia nessun riferimento fu fatto alla Carta dei diritti
nella decisione della Corte. C’era un riferimento
implicito?
Approccio differente nel caso
Bowden
• Interpretazione restrittiva della direttiva
sull’orario di lavoro. Nessun riferimento
alla Carta né da parte dall’avvocato
generale né della corte.
• Il caso;
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