L’ECONOMISTA
GAZZETTA SETTIMANALE
SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE. INTERESSI PRIVATI
Anno III - Voi. V
Dom enica 25 g iu g n o 1876
STUDII S U LLA PESCA
§ 3
Discussione alla Camera del progetto Finali
Stimo opportuno di dar conto, in modo somma­
rio, di questa discussione, rilevando le differenze e
le modificazioni arrecate al progetto Castagnola e a
quello approvato dal Senato.
Vedemmo dalle attinenze che ha quest’ industria
a quali scopi, a quali mire deve intendere una legge
sulla pesca. E poiché si deve prima esaminare la
relazione Alvisi, che precede la discussione alla Ca­
mera, così vedremo da essa quale è la situazione
giuridica e legislativa della pesca e comincieremo a
conoscere alcune delle modificazioni portate ai primi
progetti.
« La relazione ministeriale dell’onorevole Casta­
gnola tesse brevemente la storia della legislazione
sulla pesca marittima e fluviale presso le nazioni
che specialmente nell’ ultimo ventennio si misero
all’opera riformatrice delle loro antiche prescrizioni
e consuetudini come la Francia, l’ Inghilterra, la
Germania e gli Stati Scandinavi.
« Dall’esame anche superficiale delle provvisioni
capitali delle diverse legislazioni indicate, si devono
tirare critorii così assodati e positivi da guidare il
legislatore italiano nello studio delle fonti più pure
del diritto universale che è il diritto romano. In­
vero a questa sorgente inesauribile attinsero le mas­
sime fondamentali delle proprie leggi sulla pesca le
nazioni civili del mondo; il mare è il patrimonio
inviolabile comune a tutti gli uomini, gli animali
selvaggi, gli uccelli, i pesci non hanno speciali pa­
droni, ma, res nullius, sono di chi se li pigliano.
« Da così universali principii deriva che la pesca
marittima fu sempre considerata libera e illimitata.
Solo fu la repubblica di San Marco che volle ser­
barsi il dominio anche in materia di pesca lungo le
coste della Dominante e fu più per lo intento poli­
tico di affezionarsene gli abitatori che per esercitare
un monopolio speciale.
« Così stando le cose, le provvisioni che ha fatto
ogni nazione per regolare e limitare la pescagione
N. 112
procedono non già per far atto che menomi la li­
bertà e il diritto universale, ma per meglio conser­
vare questa proprietà comune a tutti gli uomini e
perciò sono indirizzate più a scopo ittiologico, vale
a dire a conservare, a moltiplicare la produzione
dei pesci, che può essere disturbata e anche impe­
dita da congegni e da arnesi speciali, e particolar­
mente dall’esercizio della industria nelle stagioni degli
amori e devastata dalla stupida avidità e dallo in­
sensato capriccio di coloro, che tentano distruggere
il bene proprio e comune.
« Dunque le questioni di diritto si svolsero co­
piosamente intorno alla pesca delle acque dolci che,
come si disse, scorrono framezzo la superficie della
terra, dappertutto popolata dagli uomini. Questa qua­
lità di pesca è limitata per sua natura e però ha
dovuto trovare continui competitori nella occupazione
che è il primo fondamento del diritto di proprietà.
Quindi secondo gli avvenimenti delle epoche stori­
che della società, il diritto romano ebbe a soffrire
parziali e radicali riforme. È indubitato che col di­
ritto romano tutte le acque correnti erano pubbliche,
e private soltanto erano quei fossi, stagni e peschiere
che giacevano entro i confini e sul fondo di pro­
prietà privata.
« La pesca dunque presso i romani era libera e
tale si è conservata fino a che gli imperatori ed i
re, arrogandosi il diritto di proprietà sulle cose co­
muni, disposero a loro talento dei prodotti delle
acque pubbliche, e sotto il titolo di demaniali inve­
stirono del diritto di pesca i proprii clienti, i quali
acquistato il titolo feudale o di regalia, lo traman­
darono come proprietà ai proprii dipendenti e suc­
cessori. Così fu che l’uso comune delle acque pub­
bliche diventò demaniale e individuale, donde de­
rivarono i diversi sistemi sul diritto di pesca dei
quali abbiamo il saggio nella molteplice legislazione
degli Stati italiani.
« Però a lode del vero dobbiamo dire che sia
per le leggi leopoldine pubblicate in Toscana nel
1782, sia per il Ccdiee italiano e la legge sui la­
vori pubblici, interpetrata magistralmente dal Con­
siglio di Stato colla deliberazione del 26 ottobre
1866 e col secondo parere emesso nel 21 gennaio
1868, si abbia fra noi definito il significato delle
750
L ’ E C O N O M IS T A
acque demaniali riducendole a quelle, sopra le quali
il Governo esercita direttamente un’industria, dalle
acque pubbliche come sono i fiumi, i laghi, i tor­
renti, occ., sopra le quali si è riservato soltanto il
diritto di sorveglianza.
« Ma dai diversi modi di considerare il diritto
di pesca nelle acque pubbliche e demaniali deriva­
rono tre sistemi, quello vigente in Francia, regolato
dalla legge 1829 di attribuire allo Stato il diritto
di pesca nelle acque pubbliche o demaniali, quello
che chiameremo inglese dell’appropriazione privata
anche nelle acque pubbliche e quello della libertà
di tali acque. Le relazioni ministeriali e segnatamente quella dell’ onorevole ministro Castagnola pre­
ferirebbe il sistema inglese, cioè di avocare allo
Stato il diritto di pesca, per poi venderlo e cederlo
ai privati ; il che significa abbracciare il sistema fran­
cese, di dichiarare cioè lo Stato proprietario delle
acque delle quali dispone per proprio conto. Nella
legge francese però si fanno due eccezioni a favore
dei privati, le quali sono : la prima, che gli abitanti
lungo le sponde delle riviere abbiano diritto alla
pesca, ciascuno dalla sua parte fino alla metà del
fiume; la seconda, che anche nelle acque demaniali
ciascuno possa pescare, tranne il tempo di frega
colla lenza a mano (tigne flottante tenue à la mairi).
Il sistema, che diremo italiano, è quello della li­
bertà per le acque pubbliche, ed è il francese e
l’inglese per quelle acque sopra le quali lo Stato
esercita come un privato per diritto di regalia o di
dominio, un titolo di investitura o di proprietà.
« Forse, per la produzione del pesce, per mag­
giore utilità dell’erario e per lo incremento della
pesca, si potrebbe vagheggiare l’idea dell’onorevole
ministro Castagnola, di dichiarare cioè tutte le acque
correnti di proprietà dello Stato, col patto di cederle
per zone più o meno estese o per corsi più o meno
lunghi all’industria privata, ma temiamo l’offesa ai sani
principii del diritto e amiamo meglio che la libertà
sia in tutto fondamento della nostra legislazione ci­
vile. E molto più desideriamo cotesto perchè si pos­
sano risolvere più facilmente molti più dubbi sulle
sanzioni penali, e, secondochè la pesca è di diritto
pubblico o privato, stabilire che le infrazioni alle
leggi siane contravvenzioni o delitti. In così fatto
modo il relatore del Senato ha trattato con larghis­
sima interpetrazione e degna di un Corpo legislativo
liberale tutto quanto concerne la sanzione penale per
le offese al diritto e alle leggi sulla pesca. Il chiaro
relatore del Senato, come la Corte di Cassazione
della Toscana rispettò il diritto di reclamare la pro­
prietà e non lasciando allo Stato il diritto di confi­
sca, dichiarò nello stesso tempo esser semplice con­
travvenzione la pesca illecita e F appropriazione
del pesce nelle acque correnti demaniali e private,
ritenendo qual furto soltanto la sottrazione del pesce
25 giugno 1876
in bacini, peschiere e conserve assolutamente chiuse
e situale in un fondo privato.
« Io ho ancora fiducia che la educazione popo­
lare giungerà a correggere i cattivi istinti e allora
sarà assecondato il potere dello Stato, che fonda le
sue leggi sopra la libertà e non di meno vuole ri­
torni la primitiva abbondanza del pesce, sia nel mare
che nei fiumi o nei laghi. Ammettiamolo, o signori,
di buona voglia: più che le pene valgono i buoni
costumi, più che la mano punitrice dell’autorità gio­
vano le idee di una onesta morale consacrata dalla
voce, dalla raccomandazione e dalle leggi del Go­
verno.
« Sì, quanti siamo amatori della patria e delF umanità legislatori e scrittori, cittadini privati
e magistrati, uomini popolari e filosofi, cerchiamo
d’infondere un sentimento di ribrezzo e di vergogna
per tutte quelle azioni stupide e malvage che di­
sturbano lo incremento della pubblica economia col
distruggere, vuoi piante, vuoi animali utili all’uomo.
Come vediamo in molte gentili città e persino in
alcuni villaggi produrre buon effetto le raccoman­
dazioni municipali, che affidano ai buoni sentimenti
dei cittadini la custodia delle aiuole di fiori nei pub­
blici giardini; così invece dei bandi, delle gride mi­
nacciami e degli articoli penali è da credersi gio­
verà anche al nostro intento apporre lungo i fiumi,
i laghi e le coste marine nelle stagioni propizie alla
riproduzione questo ricordo: « Alla guardia degli
abitanti è affidata la conservazione e la riproduzione
del pesce, cibo e risorsa del popolo laborioso. »
« Con queste premesse e con queste considera­
zioni stimiamo poter dichiarare essere informate a
buoni principii di diritto e di giustizia le provvi­
sioni legislative poste nello schema di legge datoci
ad esaminare. Il che si dimostrerà man mano che
riassumeremo le discussioni intorno ai tre progetti
di legge che diedero vita a quello dell’onorevole
Finali approvato dal Senato e sul quale la Commis­
sione presenta ora i suoi studii alla Camera. »
Qui l’onorevole Alvisi fa la storia degli schemi
di legge che servirono di guida alla compilazione
dell’ultimo progetto Finali, poi continua:
« Nel progetto dell’onorevole Castagnola, accettato
dalla prima Commissione parlamentare, vi era il ti­
tolo Y delle comunie e dei probiviri che fu intera­
mente omesso nel progetto dell’onorevole Finali. La
comunie (p ru d ' hommes) erano associazioni di pesca­
tori di uno o più Comuni allo scopo di eleggere
nel proprio seno magistrature collegiali col nome di
probiviri della pesca, alle quali spettava la cogni­
zione e la risoluzione giuridica delle controversie di
ordine privato che insorgono fra gli esercenti delle
località riunite e in dipendenza dall’ esercizio della
pesca ; potevano inoltre costituirsi in Società di mu­
tua assistenza, nel qual caso dovevano concorrere
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IST A
alle Casse degli invalidi della marina mercantile.
Non parve all’onorevole Finali utile un’istituzione
che avesse una giurisdizione speciale pegli interessi
privati ai quali provvedono abbastanza i giudici
conciliatori e il diritto comune. Non fu giudicato
conveniente l’ istituire per legge le comunie come
associazioni di mutuo soccorso finché esiste l’obbligo
di pagare la Cassa degli invalidi e in epoca di li­
bertà, nella quale fioriscono simili associazioni, sem­
brava un fuor d’opera l’ intervento governativo.
L’onorevole Finali soppresse ancora la circoscrizione
dei distretti marittimi ed il Senato radiò la nomina
di una Giunta centrale, avendo il Ministero facoltà
di crearla quando gli occorra. Noi che siamo av­
versi alle Commissioni permanenti consultive nomi­
nate come dipendenza del Ministero, siamo perfet­
tamente d’accordo nel riconoscere il dovere del
Ministero di circondarsi di Commissioni speciali
quando sorgono casi particolari e gravi circostanze
che interessano la pubblica economia. Dobbiamo
adunque approvare la soppressione di massima, come
le altre due che forse complicavano una legge che
ha bisogno, come tutte le leggi di molta chiarezza
e semplicità. Ma vedremo poi come fu risoluta la
questione nella Commissione con l’intervento dello
stesso ministro Finali. Il Senato, sia col mezzo della
propria Commissione, relatore l’onorevole Giovanola,
sia nella discussione che ebbe luogo nella tornata
del 17 aprile ultimo, propose altre modificazioni,
tutte informate a sani principii di giustizia ed a
quelle massime di giurisprudenza civile e penale
che richiamano la legge all’origine del diritto e al­
l’indole sua della libertà e del diritto di tutti alla
pesca.
« Due modificazioni importantissime che vinsero
la opposizione in Senato di alcuni autorevoli sena­
tori e dello stesso ministro riguardano la licenza e
la tassa che doveva accompagnarla. F u ritenuto dal
Senato che invece della licenza da rilasciarsi dal
prefetto potesse bastare una dichiarazione dinanzi al
sindaco di ciascun Comune evitando in tal guisa
una perdita di tempo e un disagio ai poveri eser­
centi questa industria. Sottoporre ancora, dice la re­
lazione, poverissimi cittadini all’annuo pagamento di
un balzello che nel più dei casi dovrà chiamarsi la
tassa della fame, sarebbe una pratica di Governo
feudale, anziché di nazione risorta a libertà. È con
la evidenza di queste ragioni che nel 17 aprile, la
proposta del relatore fu approvata in Senato e quindi
la tassa ministeriale da 1 a 15 come la carta di
licenza rilasciata dal regio prefetto, furono cancel­
late dal disegno ministeriale.
« E dopo tutto ciò restiamo meravigliati come il
Senato non abbia affrontata un’ altra questione,
quella cioè di sciogliere questa industria della pesca
da quei vincoli feudali di origine e signoriali, che
751
sono particolari diritti derivanti da antiche conces­
sioni a privati, a comunità, a corpi morali e in al­
cuni luoghi anche allo Stato stesso. Malgrado che
in tutte le proposte dal Ministero presentate e nelle
pratiche iniziate dal Parlamento per regolare i diritti
di pesca, si sia affermato sempre doversi procedere
mettendo capo al principio della libertà, si è tuttavia
lasciato sussistere le accennate eccezioni tanto offen­
sive alla buona regola. Tanto dalla prima che dalla
seconda Commissione parlamentare si sono ripro­
dotti al riguardo documenti, reclami, petizioni, voti
di rappresentanze elettive; ma nulla fin qui si è
fatto di concreto, e il quadro che si trova negli al­
legati alla relazione della Giunta parlamentare, nu­
mero 10, sebbene incompleto, ci dimostra l’aperta
contraddizione fra il principio di libertà e i vincoli
che in molti luoghi la restringono con diritti reali
e con tasse rilevanti. »
Su questo ultimo punto della relazione che com­
pletamente approviamo, ritorneremo meglio nel se­
guito di questo studio.
« Sebbene i diritti sulla pesca (seguita l’onore­
vole Alvisi) per lo Stato importano la somma di
lire 284 mila e per i Corpi morali ,e privati ascen­
dano a lire 274,776 e quindi sia sensibile l’annua
rendita dello Stato, come pure quella dei Corpi mo­
rali e dei privati, tuttavia la Commissione deve, in
omaggio ai principii sui quali fonda la nostra legge
e alla semplicità deU’amministrazione formulare un
ordine del giorno perchè con una provvisione spe­
ciale sian risolte le questioni concernenti i diritti
tanto dei privati come del demanio. L’ordine del
giorno sarebbe cosi concepito: « La Camera invita
il Ministero a presentare un progetto di legge per
la estinzione dei diritti d’uso che vincolano in al­
cune località l’esercizio della pesca. »
« Bisogna sfrenare e sciogliere da ogni barriera
quest’ industria perchè altrimenti resterebbero in vi­
gore le varie e mutabili legislazioni provinciali e la
nostra legge resterebbe colpita alla base e sarebbe
sempre inefficace con le sue sanzioni giuridiche
sulle contravvenzioni, dappoiché mancherebbe la di­
stinzione fondamentale tra le contravvenzione d’azioni
pubblica e quelle di azione privata, cioè a dire,
resterebbe confusa insieme l’offesa pubblica deri­
vante dalle contravvenzioni contro i provvedimenti
stabiliti per la conservazione e riproduzione del pe­
sce, con l’offesa privata procedente dalla violazione
di un diritto privato di pesca. Insomma, se lasceremo immutato lo stato del presente diritto, sarà
lo stesso che rimandare la questione più grave e
più degna di occupare l’attenzione del legislatore
ad altro tempo, e con ciò si verrà meno allo scopo
principale che ci siamo prefisso di fare una legge
generale ed uniforme che regoli la libertà della pe­
sca di mare e di fiume. »
752
23 giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
Ed ora, prima di venire all’esame speciale per
quanto breve esso possa farsi, dei singoli articoli
del progetto è d’uopo rilevare le considerazioni ge­
nerali esposte sulla legge alla Camera.
Nella tornata del 19 marzo ultimo scorso, l’ono­
revole Della Rocca fu il primo a parlare su questo
progetto e giustamente cominciò col lamentare l’in­
differenza che si dimostra verso quei progetti di
legge, i quali, come questo, tendono a regolare le
forze produttive del paese, mentre sono aspettati
con impazienza e sono discussi con tanta premura
(sono sue parole) tanti altri progetti di legge, i
quali tendono ad esinareire il paese. Dichiarava di
accettare in generale il progetto, ma formulava al­
cune sue rispettose critiche, come egli le chiamava :
1° Avrebbe voluto che si risolvesse la questione dei
diritti di pesca, abolendoli, poiché sono un residuo
degli antichi diritti feudali, e non limitarsi come
aveva fatta la Commissione, a presentare un ordine
del giorno per invitare il Ministero a studiare que
sta materia, che d’altronde e stata regolarmente
studiata. 2°. Deplorava la divisione del territorio in
compartimenti marittimi, perchè egli diceva non es­
ser giusto che un pescatore che è iscritto in un
compartimento non possa esercitare il diritto natu­
rale della pesca in un altro compartimento. 3° Pa­
trocinava la istituzione dei probi-viri, che avrebbe
voluto vedere riprodotta, perchè essi tutelassero gli
interessi della classe dei pescatori, e dessero il loro
avviso sopra i regolamenti della pesca. 4° Lamen­
tava a buon diritto l’ingerenza del Governo nell’ap­
provazione dei regolamenti locali. Non si deve ri­
chiedere per essi l’approvazione del Ministero, ma
lasciare la cosa alle autorità e corpi locali. 3° Il
Governo dovrebbe incoraggiare e spingere Y indu­
stria del corallo, col togliere gli ostacoli che ci sono
a questa pesca, ostacoli che esistono nella legge
della marina mercantile: si accordino maggiori faci­
litazioni per l’approvazione a capitano, non si parla
di un legno di grossa portata, ma di una piccola
barca pescareccio, non richiedendo da questo un
esame gravissimo, che pochi possono superare, e
richiedendo l’età di 21 anno invece di 25; si ado­
peri maggiore energia per l’arresto dei marinari di­
sertori che colla loro fuga compromettano il capi­
tale e l’industria pescareccia: per l’opposto si de­
plora che i pescatori si arrestino per reati di lieve
momento, onde invece di attendere alla pesca lan­
guiscono in carcere inoperosi. Yi è nel progetto una
disposizione che dice che il ritrovatore dei banchi
corallini abbia il diritto di usufruirne a preferenza
dagli altri. Ciò è giusto ed anzi egli vorrebbe che
ciò non fosse soltanto p er le acque dello Stato, ma
per qualunque acqua.
Succedeva al deputato Della Rocca, l’on. Varò, il
quale presentava tre articoli che voleva che fossero
preliminari del progetto: 1° Voleva che si comin­
ciasse, come egli diceva, a legare la proprietà pri­
vata della pesca, il diritto di pesca colla proprietà
delle acque; e quindi il suo articolo primo era cosi
concepito: « Non si può pescare nelle acque di
proprietà privata contro il diritto del proprietario »
lasciando poi, quanto alle pene, regolare la cosa al
diritto comune, alla legge generale. 2° Nelle acque
pubbliche o demaniali avrebbe attribuito il diritto
di pesca allo Stato, all’oggetto che il Governo es­
sendo proprietario di esse vi promuovesse la piscicoltura.
Li 44 maggio 4876.
Avv. Cablo Gatteschi .
L’IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE
IN RAPPORTO
AI LAVORATORI DEL SUOLO
A ll’onorevole signor deputato commendatore Isacco
Pesaro-Maurogònato, presidente della Commissione
d ’inchiesta sull'imposta di ricchezza mòbile.
Piombino-Dese, 46 ottobre 1875.
La Commissione consorziale per la risoluzione dei
reclami concernenti le imposte dirette, istituita pei
Comuni di Piombino-Dese e Trebaseleghe (Padova)
ha avuto campo, nel veder funzionare da vicino e in
quanto ha di più ingrato e fiscale l’imposta su’redditi di ricchezza mobile, di rilevare tali e tante
sconcordanze e incongruenze che stima debito suo
renderne senza più informata la S. V. 111.ma, che
è, se la memoria non falla, presidente di una Com­
missione amministrativa d’inchiesta, istituita appunto
per investigare e riferire sull’andamento dell’impo­
sta stessa, nonché per suggerire quei provvedimenti
che fossero stimati opportuni ad ovviare ai mag­
giori inconvenienti che si fossero manifestati nella
sua applicazione. Teme, a dir vero, che arriverà
troppo tardi, perchè le cose su cui verrà discor­
rendo possano trovar posto in quella relazione che,
a quanto si dice, la suaccennata Commissione d’in­
chiesta ha già presentata, ma ad ogni modo si af­
fida che a lei non mancherà mezzo di richiamare
sulle stesse, ove stimi prezzo dell’opera il farlo, la
attenzione dei di lei colleghi in Parlamento e quella,
che più importa, di chi è più direttamente interes­
sato alla retta applicazione delle leggi.
Son questioni affatto rusticane quelle di cui si
occuperà, ma degne ciononostante dello studio più
diligente perchè interessanti in sommo grado la giu­
stizia e l’ equità e quindi anche un poco la pub­
blica moralità.
Dei coltivatori del suolo la legge di ricchezza mo­
bile (come del resto quella di registro) ha creato
due distinte categorie: quella dei coloni parziarii,
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
mezzadri, terza.rii, ecc., che coltivano in una parola
il fondo col patto di dividere i prodotti (Articolo
9 della legge 11 agosto 1870, num. 578-1) e quella
degli affittavoli che esercitano la industria agra­
ria, cioè che essendo estranei alla proprietà del
suolo conseguiscono redditi assumendo affittanze
agrarie con correspettivo fisso in generi o da­
naro (articolo 9 della legge 11 luglio 1861, nu­
mero 1830 e successive disposizioni) ; pei primi la
tassa si liquida con norme speciali e favorevolis­
sime — il 5 per cento dell’imposta prediale principale
governativa che colpisce il fondo dato a colonia,
quando quest’ imposta tocchi o sorpassi le lire 50
annuali — pegli altri invece vige la regola comune
ed i redditi rispettivi accertati e resi imponibili colle
solite detrazioni e normalità van soggetti pure alla
solita tassa del 13 20 per cento.
La Commissione scrivente non va a sindacare
le ragioni che possano aver consigliato questa di­
versità di trattamento; certo che, se si è partiti dal
concetto che le affittanze a correspettivo fisso sieno
sempre una speculazione industriale, si è fatto una
strana e deplorabile confusione: ad ogni modo se
in Toscana e in Lombardia, dove è di regola la
mezzadria e non si ha quasi esempio di affittanze
agrarie assunte dagli im m ediati lavoratori del suolo
la cosa può stare, in altre parti, e specialmente da
noi dove succede quasi l’ inverso, esso non fa che
produrre una stuonatura marcatissima, aggravata
poi anche da due circostanze, estranee se vogliamo
alla questione, ma pure influentissime alla sua retta
intelligenza, cioè a dire lo stagliato rapporto tra
lira d’ imposta fondiaria e il corrispondente reddito
colonico, ogni qualvolta questo debba concorrere ad
accertare il m inim um imponibile di redditi di altra
categoria; e secondo la gravosità della tassa incom­
bente all’affittazione a correspettivo fisso non solo
in via assoluta, ma anche in confronto — che il
confronto è inevitabile — colla gravissima tassa pre­
diale che colpisce in via principale i fondi dati in
affittanza.
Tratteggiata così per sommi capi l’ essenza e la
gravità della questione, la Commissione scrivente di­
scende senz’ altro al suo svolgimento, cominciando
poiché le torna, dallo sbagliato rapporto tra la lira
d’ imposta fondiaria e il reddito colonico.
Ma cosa è prima di tutto questo rapporto, e come
è che sbagliato manifesti così apertamente la sua
dannosa influenza? Per ben comprendere tutto que­
sto è necessario risalire alle origini, alla genesi
cioè ed allo scopo per cui un tale rapporto fu sta­
bilito.
Dopo che dalla legge era stata provvisto ad una
tassazione pei coloni basata su di un criterio af­
fatto diverso di quello degli altri industriali, il re­
golamento si è trovato subito di fronte alla neces­
753
sità di provvedere pel caso che un colono — come
quasi sempre avviene — fosse anche contempora­
neamente un piccolo industriale, ma, lo si noti, in
condizioni tali che nè la colonia nè il reddito dell’industria, separatamente considerati raggiungessero
il rispettivo minimo imponibile. Allora, per vedere
se questo colono industriale potesse esser compreso
nelle liste dei contribuenti nasceva la necessità che
i due redditi di cui godeva fossero assieme riuniti ;
ma poiché a lato di un reddito effettivamente accer­
tato non si aveva che una presunzione di reddito
basata sul criterio dell’ imposta fondiaria pagata dal
fondo tenuto a colonia, così per sommare assieme
due quantità tanto eterogenee, occorreva prima di
ogni altra cosa, ridurle, per così dire, al medesimo
denominatore, e cioè tradurre il criterio di reddito
in reddito vero, dando al criterio stesso un valore
determinato, ossia adottando un rapporto che ser­
visse a determinare a quanto di reddito effettivo
dovesse intendersi corrispondere una lira d’ imposta
fondiaria. Stabilito questo, era facile vedere se il red­
dito industriale di un colono unito ai redditi colo­
nici, richiamati per sola memoria, potesse ritenersi
superiore al minimo di lire 400 imponibili e dovesse
per conseguenza sottoporsi a tassa coll’aliquota or­
dinaria, nonostante che per sè solo fosse di molto
inferiore al minimo stesso.
Se senza tanto strologare, chi presiedeva alla com­
pilazione del Regolamento avesse considerato che,
astrazione fatta dalla diversità del modo di liquidare
la tassa, agli effetti della imponibilità, tanto vale­
vano le 50 lire d’imposta fondiaria per un colono
che le 400 di reddito per un altro industriale, il
rapporto che si andava cercando sarebbe stato na­
turalmente e rigorosamente stabilito colla equazione
50: 400 :: 4 : x — e cioè = x 8, e ogni difficoltà sa­
rebbe sparita prima ancora di sorgere, con sodisfazione di tutti e con rispetto alla logica, inquantochè
1’ ¡stesso rapporto di uno d’imposta ad otto di red­
dito era già stato dalla legge stabilito in confronto
dei proprietarii dei fondi dati a colonia, (dividenti
a metà il prodotto) che come i coloni dei quali si
discorre si trovassero anch’essi nel caso di eserci­
tare una piccola industria non producente per sè
sola un reddito uguale o superiore al limite mi­
nimo di lire 400 imponibili (art. 7 della legge 41
agosto 1870). E a dir giusto che questa fosse l’in­
tenzione del legislatore non vi ha dubbio di sorta :
dopo aver lasciato intendere — nelle relazioni che
accompagnavano la proposta — come e perchè ab­
bia creduto opportuno stabilire pei coloni e una
speciale aliquota, e un criterio così diverso da quella
effettività di reddito che è base normale dell’ impo­
sta, dichiara che « ove l’ imposta principale fondia­
ria non giunga a questo limite di 50 lire il reddito
di ricchezza mobile del colono si considera come
754
L’ E C O N O M IST A
inferiore al limite minimo (art. 9 della legge citata) »
Ora è certo che questo limite minimo cui si rap­
porta la legge altro non è che il minimo imponibile
adottato in via generale, e certo è pure che non si
avrebbe potuto in modo più chiaro e concettoso
esprimer l’ idea che come si tassano le colonie pa­
ganti da 50 lire d’imposta fondiaria in su, solo per­
chè queste 50 lire si presumono equivalere a lire
400 di reddito imponibile, così ogni frazione di lire
50 d’imposta dovea intendersi corrispondere a una
egual frazione di lire 400 di reddito.
Il Regolamento . però non ha creduto così ; esso
ha considerato che la legge dopo aver stabilito in
via generale che l’aliquota principale d’ imposta sui
redditi di ricchezza mobile dovesse essere del 12
per cento, ha dichiarato, puramente e semplicemente, che i coloni saranno tassati in base al 5 per
cento dell’imposta principale fondiaria cadente sul
fondo condotto a colonia; questo — secondo lui —
non vuol dire che la legge abbia pei coloni stabi­
lito, oltre che un diverso criterio di reddito anche
una diversa aliquota, ma sì una aliquota che deva
necessariamente e sostanzialmente corrispondere alla
aliquota generale, colpire cioè esattissimamente nella
proporzione del 12 per cento quel reddito colonico
che è rappresentato dal criterio delle 50 lire d’im­
posta. Ha in altre parole invertito i termini del raf­
fronto, e anziché tener per equiparato il criterio di
reddito al reddito effettivo, è partito dal concetto di
una aliquota uguale, cosicché « stabilito il rap­
porto fra l’aliquota speciale d’imposta sul reddito
colonico rappresentato (1) dalla tassa fondiaria e
l’aliquota normale per ogni altro reddito, ogni lira
d’ imposta fondiaria erariale principale dovuta per
il fondo condotto a colonia si valutò per lire 0,41666
di reddito imponibile di ricchezza mobile » (Rela­
zione sull’ amministrazione delle imposte dirette dal
1861 al 1870, presentata dal ministro Sella nella
tornata del 12 dicembre 1871, pag. 105-106). E
in questa maniera, dopo avere elevato l’imposta
fondiaria alla dignità di reddito presunto tassabile
al 5 per cento, ha voluto, estraendone pe’ contin­
gibili casi il reddito effettivo, desumerlo dal rapporto
che correva tra il 12 0[Q dell’ aliquota generale ed il
5 0[0 della aliquota speciale, ed in conseguenza
colla equazione ormai famosa 1 2 : 100 :: 5 : x e
cioè x = 41,636 — ha avuto, per non dire altro,
il coraggio civile di dichiarare, come si è visto, che
ogni lira d’imposta fondiaria non poteva corrispon(1) Proprio così; l’Amministrazione ne’suoi calcoli,
non ha desunto il reddito dall’imposta fondiaria, ma
ha ritenuto senz’ altro che questa rappresentasse il
reddito, tanto è vero che ne'prospetti e nelle sta ti­
stiche ufficiali, non si parla infatti già più d’imposte
fondiarie accertate come criterio del reddito dei
coloni, ma si e senz’ altro come redditi colonici.
25 giugno 1876
dere che a lire 0, 41666 di reddito- colonico effet­
tivo (art. 55 del Regolamento 25 agosto 1870), e
cioè che quelle 50 lire d’imposta fondiaria che se­
condo il senso e la lettera della legge dovevano ri­
tenersi corrispondere al limite minimo, ossia che
lire 400 di reddito imponibile, non rappresentavano
invece che un reddito effettivo di (50 X 0, 41666)
lire 20 83!!
Quest'errore grossolano non ha e non può avere
alcuna influenza finché trattisi della tassazione di
redditi puramente colonici, ma si rileva facilmente
e fino all’evidenza ogni qualvolta i redditi colonici
stessi debbano concorrere a far determinare l’ im ­
ponibilità dei redditi di altra categoria, ossia ogni
qual volta si abbia necessità di valersi del succitato
rapporto per vedere se uniti questi redditi di altra
categoria col reddito colonico si abbia, come dice
il Regol. una « somma che ecceda le lire 400 im­
ponibili (art. 55).
Un colono, per esempio, che abbia una colonia
pagante oltre lire 50 d’imposta fondiaria, entra per
questo sol fatto nel novero dei contribuenti e quel
qualunque altro reddito — fosse pure per un dato
di sole lire 60 — che ritraesse da un’ altra indu­
stria, dovrebbe senza bisogno d’altra investigazione
esser tassato coH’aliquota normale del 12 ( lo 20)
per cento. Difatti quando l’ imposta fondiaria pagata
pel fondo è censita corrispondere a un reddito di
ricchezza mobile superiore al limite m inim o, nes­
suno cerca più in là e quel qualunque altro red ­
dito di diversa categoria che il colono possiede ri­
cade necessariamente e per forza di legge tra gli
imponibili coll’ aliquota ordinaria del 13 20 per cento.
Per contro un altro colono che anziché 60 avesse
370 lire di reddito d’ altra industria, ma avesse una
colonia pagante solo lire 49 d’imposta fondiaria
principale, andrebbe esente da ogni pagamento, per­
chè tradotte le lire 49 d’imposta in reddito impo­
nibile col rapporto favoritoci dal Regol. esse non
corrisponderebbero che a lire (49 X 0, 41666)
20 42, e queste sommate colle altre lire 370 forme­
rebbero un totale di lire 390 42, sempre inferiore
a quel limite minimo che segna la non imponibilità
dei redditi industriali. Per cui siamo a questa strana
conseguenza che mancando una giusta rispondenza
di estimazione tra redditi colonici superiori od in­
feriori al criterio che serve da limite minimo, più
potrebbe la differenza in meno di una lira sulla
somma dell’ imposta ■fondiaria della colonia, che
quella di 310 lire in più sull’ imposta dei redditi
industriali di un’altra categoria.
E questo è ancora il male minore, perchè, come
si è accennato fin da principio, questo sbagliato rap­
porto fra il reddito colonico e la lira d’imposta di
effetti poco avvertiti finché si tratti unicamente di
coloni, non fa che aggravare e rendere più sensi­
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
bile e marcata quella differenza di trattamento che
già esiste per legge tra coloni ed affittuali a correspettivo fisso in forza del criterio pensatamente
adottato pei primi. Infatti, mentre i coloni hanno
un trattamento che in definitiva li assoggetta ad una
tassa di meno che 0, 60 per cento del reddito effet­
tivo, gli altri son dalla legge trattati da veri indu­
striali e peggio (1), e i loro redditi depurati dalle
poche spese di produzione che si ammettono in de­
duzione, e ridotti ad imponibili vengono tassati nel
solito ammontare del 13 20 per cento. Ora a que­
sta differenza legale, contro cui non si contrasta —
arrogi l’altra che scaturisce dal Regolamento nel
caso frequentissimo che coloni ed affittuali abbiano
redditi di altre industrie e che a form ar l’imponi­
bile di questi debbano rispettivamente concorrere o
i redditi della colonia o quelli dell’affittanza, i co­
loni, valendosi del rapporto sullodato, che fa loro
diminuire di quasi 2[5 quel reddito che in forza del
criterio adottato è già presunto in somma otto volte
minore del probabile, sfuggiranno quasi necessaria­
mente ed ogni tassazione, mentre gli affittuali non
avran sol che li asciughi e dovran pagare di santa
ragione, nonostante che e per esperienza che se ne
fa tutti i giorni, e per concorde opinato della scienza
sieno in genere in assai peggiori condizioni dei
coloni.
Tutte queste circostanze han posto in grave im­
barazzo i presidenti ed i membri delle Commissioni
consorziali di campagna posti in giornaliero contatto
coi contribuenti e costretti a giustificare l’opera pro­
pria riportandosi alle disposizioni di un Regolamento
non conforme alla legge, e adducendo delle ragioni
che come non convincon loro, così non possono a
maggior ragione convincere chi vi sia niente niente
interessato. E se non fosse stata l’acquiescenza, o a
dir giusto la ragionevolezza degli agenti delle impo­
ste (cui del resto, solo ora avanza tempo di spie­
gare la loro attività su questo argomento) essi si
(1) È un fatto che non può passare inosservato.
Mentre per tutte le altre industrie è ammesso il di­
falco dal reddito delle spese per l’opera prestata da
famiglie associate, o da figli maggiorenni (art. 51
del Regolamento e decisione della Commissione
centrale, num. 8107. Fase. I o, pag. 125), per le co­
lonie ed affittanze agrarie non è ammessa separa­
zione di sorta, ed esse sono considerate come un
solo ed unico ente. (Art. 9 della legge e 63 del Re­
golamento), è insomma tassato l'ente produttore non
chi ne fruisca il prodotto.
È un’altra strana anomalia poco giustificata dal
sistema patriarcale vigente ordinariamente nelle affit­
tanze e niente affatto dal maggior comodo dell’am­
ministrazione, o come si è asserito dalla lievissima
tassa. (Relazione della Commissione dei provv. finan­
ziari 2 maggio 1870, pag. 71).
755
sarebbero trovati nella necessità di rassegnare un
mandato insostenibile; nonostante questo, dovranno
farlo in seguito ripugnando loro di prestar mano a
un compromesso che riesce ad una menzogna, forse
pietosa, ma che li pone in contradizione col man­
dato che hanno, senza toglier nulla all’ intrinseca in­
giustizia del diverso trattamento surrammentato ed
alle conseguenti cantonate del Regolamento. E que­
sta sarebbe che qui dove il reddito di un affittuale
a correspettivo fisso, netto dalle deduzioni ammesse
dalla legge, potrebbe senza sforzo esser ritenuto di
60 o 70 lire per ettaro, fu ritenuto in media di soli
25, cosicché si potè, escludendo i piccoli, compren­
dere nei ruoli dei tassabili solo quei grossi affittanzieri che raggiungono il minimo imponibile in modo
evidente e lo passano, lasciando stare tutti quegli
altri che pure a stretto rigore avrebbero dovuto es­
servi compresi.
E diversamente non potevano fare. Una masseria,
poniamo, dell’estensione di 40 ettari della rendita (1)
effettiva di lire (46 75 per ettare) 1877, e censuaria
(nel rapporto di 1 ad 1 82) di lire 1031 32, paghe­
rebbe a titolo di imposta fondiaria principale (in
base all’aliquota 0, 205) lire 211 42, per cui se data
a colonia farebbe, in ragione del 5 per cento sulla
imposta fondiaria, pagare al colono un’imposta di
ricchezza mobile di lire 10 57 — data in affittanza
a correspettivo fisso farebbe pagare al conduttore
sul suaccennato reddito netto di lire 1877 — impo­
nibile lire 1407 71 — un carico di annue lire
185 81, cioè 18 volte più che al colono e tanto
quasi quanto paga all’erario per imposta fondiaria
principale il proprietario del fondo.
E questa è una condizione di cose assolutamente
impossibile. Le cure delle Commissioni di sindacato
più che ad accertare dei redditi sono state volte a
togliere e paralizzare le sconcordanze e le asperità
della legge, ma non vi sono riescite che in minima
parte, poiché anche calcolata, come si è fatto, la
rendita media di un’ettare di terra a lire 25 nette,
resta il fatto che. una masseria di 40 ettari circa
sarà passibile di un’imposta di ricchezza mobile di
lire 100 circa, e sarà quanto e più di quanto non
occorre per ¡schiacciare del tutto una famiglia di
(1) In questo raffronto si sono abbandonati gli
sstremi che potevano essere forniti da conoscenze
pratiche affatto locali, per appigliarsi, a ragionar
più largamente, ai dati forniti dalle medie generali
del regno (V. Maestri-Correnti. Annuario statistico
italiano 1864, pag. 462 e seg. Atti della Commis­
sione per la perequazione dell’imposta fondiaria
1863, pag. 709) tanto per determinare la rendita
censuaria di un’ettare e il rapporto tra la rendita
censuaria e la effettiva del fondo, quanto per de­
term inare l’aliquota d' imposta fondiaria competente
in via principale ad ogni lira d’estimo.
756
L’ ECON O M IST A
contadini e per deprimere sempre più l’agricoltura
del nostro paese, colpita con questo da un flagello
peggiore del macinato, che è almeno in sè stesso,
se non nei suoi effetti, uguale per tutti, mentre que­
sto ora denunciato colle sue sconcordanze e colla
sua diversità di trattamento dà luogo a confronti
più che odiosi, pregiudizievoli e vergognosi.
Giunta a questo punto e preoccupata della possi­
bilità della facile obbiezione che è più presto tro­
vato il male che suggerito il rimedio, la Commis­
sione scrivente ha dovuto fare a sè stessa una do­
manda che venia naturale. Che si dovrebbe dunque
lare? Innalzar la tassa pei coloni a livello di quella
pegli affittuari, abbassar quella di questi a livello
di quella degli altri, o sopprimerla addirittura per
gli uni e per gli altri.
Indubbiamente la prima, se adottata, produrrebbe
uno scoppio di reazione incalcolabile e per la sua
gravezza anche di fronte all’imposta fondiaria pagata
dal proprietario del fondo dovrebbe presto soppri­
mersi o quanto men modificarsi. Ma anche modifi­
cata nel senso che pel reddito degli affittuali e dei
coloni si formi una nuova categoria e si stabilisca
l’imponibile colla detrazione dei 5[8 del reddito ef­
fettivo netto da spese, si ricadrebbe sempre nella
difficoltà che si era inteso schivare col provvedi­
mento adottato pei coloni nella legge degli l i
agosto 1870, vale a dire nelle laboriose difficili e
quasi impossibili operazioni di un giusto apprez­
zamento.
P er contro col ridur la tassa pegli affittuali a li­
vello di quella dei coloni, basandone l’accertamento
e la riscossione sulle stesse modalità non se ne ot­
terrebbe sicuramente che un unico effetto : quello
di render gli introiti a questo titolo così esigui da
non valere quasi la spesa della loro escussione ; (I)
tanto più che le finanze dello Stato rimarrebbero
sempre esposte ad un pericolo contro cui non hanno
riparo e del cui manifestarsi si han già i primi sin(1) L'Annuario del Ministero delle finanze pel
1875, dà che furono per lo stesso anno accertati in
tutto il regno redditi colonici (imposte fondiarie
relative a colonie) per lire 11,755,868, locchè al
5 50 per cento (decimo compreso) da un introito
di poco più di 600,000 lire. Tassati coll’istesso metodo
anche gli affittuali si potrebbe calcolare al più al
più su di un reddito uguale (i piccoli sarebbero
sempre esclusi) e quindi su di un totale di lire
1,200,000. Del resto tu tta Italia messa a colonia e
niente escluso dalla tassa, non potrebbe dar più dei
6 milioni di lire.
Ora la tassa a carico degli affittuali, a giudicarla
ad occhio e croce e tenendo presenti tu tte le cir­
costanze che possono avere influito sul giudizio
delle Commissioni non si può ritener superiore ad
un milione e mezzo di lire.
25 giugno 1876
tomi, la divisione cioè e la suddivisione, fittizia se
vuoisi e puramente nominale, ma legalmente accer­
tata delle grosse masserie in tante parti che singo­
larmente prese costituiscano delle affittanze non pa­
ganti le 50 lire d’ imposta principale governativa.
E così anche quel poco che si dovrebbe incassare
sfuggirebbe di mano proprio quando si credesse di
aver fatto cosa di che tutti potessero andarne con­
tenti.
Resterebbe quindi 1’ ultimo espediente sul quale
la Commissione non si ferma neppure perchè non
sarebbe già più un espediente, ma un abbandono
puro e semplice della tassa, e così per tutti buono
meno che per le finanze dello Stato, che vedrebbero
in esso una sosta fatale nel sospirato cammino del
pareggio.
E la questione sul da farsi rinasce quindi tanto
più momentosa quanto più deve essere risolta con
benigno riguardo, così alle finanze dello Stato come
alle condizioni de’contribuenti.
Questa Commissione è ben lungi dal pretendere
d’essere arrivata a una soluzione inappuntabile; ma
però, persuasa com’ è che ognuno debba concorrere
del suo meglio a rischiarare quelle questioni che
interessino il pubblico benessere e l’ordine sociale,
non si perita di esporre alla S. Y. Ill.ma un’idea
che, nata negli umili dibattimenti di un Commis­
sione di campagna, può forse meritare di essere
presa in attenta considerazione.
E l’idea sarebbe che, abbandonata l’attuale duplice
organismo della tassa in quanto colpisca i coltiva­
tori de! suolo, essa si rimaneggi così che venga
a colpire in modo uniforme e tassativo il suolo nei
suoi coltivatori, ma in misura così tenue che, am­
messa pure qualche differenza nella produttività e
rendita dei fondi, nessuno abbia giusto motivo a la­
gnarsene, e la tassa stessa possa essere, quanto può
esserlo una tassa, bene intesa e bene accolta da
tutti. Cadendo la tassa sul suolo piuttostocbè sul
reddito cessa la ragione ed anche l’occasione della
distinzione di limite imponibile o no : la tassa così
riformata verrebbe a far riscontro all’imposta fon­
diaria senza esserne una superposizione, chiaro e s ­
sendo che cadrebbe a carico del proprietario allora
solo che fosse anche coltivatore del suolo e dovrebbe
poi essere tenue (senza esserlo ridicolosamente), sia
per non sollevar clamori fondati, sia per potersi
senza sforzo, commisurare alle scarse risorse dei
contadini.
È inutile e dannoso farsi illusioni ogni qualvolta
si discorre di tassa di ricchezza mobile sui redditi,
agrari, la mente corre involontaria più presto al
confronto coll’imposta fondiaria che non con l’im­
posta mobiliare che colpisce i redditi di una indu­
stria qualunque. E mal si persuade che un fittaiuolo
possa in alcuni casi esser tenuto a un pagamento mag-
25 giugno 1876
IV E C O N O M IST A
giore di quello del proprietario, in altri, quantunque
notoriamente agiato o solvibile, possa andar esente
mentre non lo è dalla sua imposta fondiaria un
proprietarucolo accasciato sotto il peso de’ debiti e
de’continui bisogni.
D’altronde il salto, che ora vi è, da 40 lire di
imposta di ricchezza mobile a niente affatto è troppo
marcato, nelle campagne specialmente, perchè non
abbia a dar luogo a poco benigni commenti, e per­
chè il maggiore pregio di un imposta, quello della
sua proporzionalità, non sembri sconvolto o da una
fatalità che non si capisce e non si spiega, o dal­
l’arbitrio del primo commissario venuto. Parlate a
un contadino di limite imponibile, di discrinazione,
di Categorie; vi capisce? Che! Sa che Tizio è un
affittuale come lui, quasi quanto lui, e non paga un
centesimo contro i 40 franchi che a lui toccano ; sa che
Caio è un colono con doppia, tripla terra della sua
e non paga pur niente. Oh ! che gli importa del
resto?
E si noti — e i contadini sei sanno e lo dicono
— che il maggior numero de’campi tenuti in affit­
tanza dagli immediati coltivatori del suolo non è
argomento di maggiore benessere, ma solo effetto
de’maggiori bisogni di una più grossa famiglia, e
che del resto, grossi e piccoli alla fin d’anno sono
tutti ricchi ad un modo, e son bravi se — meno
eccezioni non calcolabili — riescono a mettersi in n à r i
col proprietario del fondo.
E la riforma proposta verrebbe opportuna a met­
tere un po’ d’armonia nelle due imposte — la fon­
diaria e la ricchezza mobile — in quanto troviamo
ne’fondi il loro ceppo comune e fornirebbe alla
ricchezza mobile un primo gradino e una equa base
a quella progressione che la giustifica e la rende
tollerabile.
Nè l’abolizione del minimo imponibile, per la
nuova categoria, può essere un serio ostacolo quando
il criterio della imposta e conseguentemente il tasso,
sia così sostanzialmente diverso da quello generale,
e quando specialmente nella legge attuale già se ne
ha esempio pei redditi della Categoria A . soggetta a
tassa per qualunque minimo ammontare. Or bene,
quel che si è fatto in alto, si può ripetere anche
in basso della scala dell’imposta senza alterarne l’or­
ganismo, tanto più che anche ora pe'coloni la tassa
che pur si dice di ricchezza mobile avrebbe cambiato
fisonomía, senza che alcuno fiatasse. Ma la nuova pro­
posta avrebbe questo vantaggio che sodisfacendo le
esigenze più puritane, metterebbe in armonia il fisco
colla morale, e sarebbe giusta, sarebbe equa, sarebbe
proporzionale.
Calcolata quindi, poniamo senz’altro riguardo, in
ragione di centesimi 50 in media per Ettare cioè
a seconda della Classe rispettiva in cent. 40 50 o
60 per uno coltivato e ritenuto le frazioni superiori
757
a mezzo Ettare come un Ettare intero, essa colpi­
rebbe il coltivatore solo in ragione di circa l’I per
cento del reddito effettivo — e sarebbe quindi sop­
portabile dalle più modeste fortune, — e potrebbe
ciononostante dare allo Stato, sui 24 milioni (^Ettari
censiti in Italia un introito di 12 milioni circa cioè
4 o 5 volte più di quel che gli rendono attual­
mente i redditi dei coloni o degli affittuali cumulati
assieme. L’accertamento dei redditi imponibili ossia
degli enti tassabili, sarebbe facilissimo, tutto risol­
vendosi nella riproduzione dei ruoli dell’ imposta
fondiaria per superficie censita, anziché per rendita
censuaría ; e la riscossione pure, nulla ostando che
si possa benissimo prescrivere che l’ imposta sia ,
come ora pe’coloni, anticipata dal proprietario del
fondo, salvo a lui di rivalersene sul coltivatore (1).
Alle obbiezioni che si potessero fare all’adozione di
questo sistema, la Commissione scrivente non trova
difficile rispondere. E, prima di tutto a chi dicesse
che desso implicherebbe l’ abolizione del minimo
imponibile per la categoria dei coltivatori del suolo
o cambierebbe perciò natura alla tassa, oltre il già
detto, soggiunge che questo cambiamento non è tale
che possa far ostacolo poiché è anche diverso il
criterio che regolerebbe la tassa rifermata, e se è
vero che pagherebbe tassa anche chi avesse un mi­
nimo reddito è però vero che questa sarebbe in
misura così tenue da non potersi manco confrontare
col tasso che colpisce attualmente i redditi agricoli
che non siano privilegiati come quelli de’ coloni.
L’abolizione del limite imponibile andrebbe di conserva
coll’abbassamento dell’aliquota e il resultato sarebbe una
compensazione, un livellamento di condizioni orà
assai disparate e mal confrontabili tra loro. Del
resto, come si è già detto, l’imposta così riformata
senza cessar d’esser una vera e propria imposta di
(1) La riforma proposta potrebbe operarsi anche
estendendo a tu tti i coltivatori il provvedimento
ora vigente pe'coloni: solo per ottenerne l’ istesso
prodotto occorrerebbe elevare al 10 per cento 1’ aliquota attuale e toglier sempre l’esenzione per le
colonie che sono al disotto delle 50 lire d'impos+a. Però
cosi facendo si ridesterebbe naturalmente l’idea d’un
quarto decimo sulla fondiaria e potrebbe incontrar
più facili obbiezioni; mentre è certo che basata
sulla superficie come cosa più materiale riescirebbe
più comprensibile al villico, la cui scarsa intelli­
genza pnò restar facilmente confusa dalla nomen­
clatura tecnica, e del resto lo persuaderebbe di più
anche perchè potendo da se stesso calcolare il suo
debito saprebbe di non poter esser vittima di soprusi
facilmente inferibili da proprietari poco delicati, se
questi fossero, come dovrebbero essere, incaricati
dell'anticipazione dell’imposta e della sua rivaluta.
È lecito supporre che tra tanti autorizzati a riva­
lersi ve ne possa esser qualcuao anche disposto a
rifarsi.
758
L’ E C O N O M IST A
ricchezza mobile, dovrebbe più che altro far riscontro
all’ imposta fondiaria assimilandosene l’ organismo,
solo che anziché colpire il proprietario nella rendita,
colpirebbe il coltivatore nel profitto e così come
non vi ha esenzione pe’piccoli possidenti nulla ob­
bliga che vi abbia ad essere pe’ piccoli coltivatori.
L’ente produttore in un caso e nell’altro è sempre
uno, il suolo, ed è questo che viene colpito produca
pel proprietario o pel coltivatore.
Si dirà forse che i piccolissimi coltivatori, quantunque
piccolissima la tassa che lor competa non sapranno
come fare a pagarla; ma e perciò? Non son forse
in riguardo all’imposta fondiaria molto più grave,
nell’istessissimo caso anche i piccoli possidenti? Chi
non conosce o non rammenta qualcuno di loro
espropriato appunto perchè impossibilitato a pagarla.
Più seria obbiezione potrebbe essere l’altra che
il sistema di tassa escogitato venendo a colpire an­
che i proprietari che siano coltivatori de’propri
fondi, verrebbe ad essere per loro, quantunque in
lieve misura, una sovrapposizione all’ imposta fon­
diaria, sovrapposizione alla quale il Parlamento si è
sempre mostrato contrario, tanto quando era pro­
posta dall’ onorevole Scialoia come tassa sull’ en­
trata fondiaria come quando nel 1870 fu pro­
posta dall’onorevole Sella come tassa sui redditi
dell’industria agraria, esercitata dal proprietario del
fondo. Ma però riesce opportuna un’importante os­
servazione e cioè che la riforma o, se più piaccia, la
nuova tassa proposta non avrebbe alcuna analogia con
quelle altre volte presentate all’apprezzamento della
Camera e che nel caso concreto l’imposta colpirebbe
il fondo non pel suo reddito complessivo ma solo
pegli utili della sua exploitation, vale a dire pel
profitto che resta all’affittuale dopo pagato il fitto,
e pel maggior reddito che un proprietario avveduto
può ritrarre e ritrae senza dubbio amministrando
un fondo in economia diretta piuttosto che cederlo
ad altri in affittanza.
Difatti conglobando una stessa persona gli attri­
buti di proprietario e di coltivatore è fuor di dubbio
che accumula in se stessa la rendita del primo e
il profitto del secondo: ora se questo sarà obbli­
gato a pagare sul suo profitto un tanto, non è egli
giusto, logico e conveniente che paghi anche il primo
pel suo! Perchè dovrebbe, come fa ora, goderlo ri­
spetto agli altri, assolutamente e gratis.
Pel decreto-legge Scialoia, sull’ entrata fondiaria
il proprietario avrebbe pagato le tassa su tutto il
reddito di tutti i suoi fondi ; pel progetto di legge
presentato dal Sella il proprietario sarebbe stato
colpito dall’imposta di ricchezza mobile su tutto il
reddito de’fondi tenuti in economia; pel progetto
in esame il proprietario sarebbe colpito solo per il
di p iù del reddito dell’economia diretta in confronto
dell’affittanza. La differenza quindi di questa dalle
25 giugno 1876
precedenti proposte è troppo marcata perchè si possa
senz’esame riportarsene alla cosa giudicata, e d’ al­
tronde poiché è certo che un vantaggio, o grande o
piccolo esiste, col lavorare la terra in economia, è
giusto che questo vantaggio, che è poi un maggior
reddito sia scontato e paghi una tassa massime
quando questa tassa si contenga in così onesti e
ristretti limiti da riescir quasi quasi insensibile.
Certo poi che, caso avvenendo, non si dovrebbero
far eccezioni e che il proprietario dovrebbe esser
obbligato al pagamento in qualunque caso anche
quando il fondo in diretta economia, più che per
speculazione fosse tenuto per lusso o per comodità,
come nel caso dei parchi delle ville, delle vigne,
ecc. l’utilità del fondo essendo allora rappresentante
dall’uso che se ne fà piuttostochè dal reddito che
se ne cava.
Nè la intellettuale separazione del reddito dello
stesso fondo in redditi di proprietà e redditi di utiliz­
zazione (exploitation) sarebbe cosa del tutto nuova
per noi e per la nostra legge: abbiamo infatti il
caso di un’industria esercitata a domicilio, in cui il
proprietario deve con prudente arbitrio distinguere
il reddito proprio del fabbricato dal reddito prove­
niente dall’industria, così che non si farebbe pei
fondi che quello che si è fatto ed ammesso — e
fu giusto — per le case che un proprietario tiene ad
usi industriali, per cui vi sarebbe un altro punto
di contatto, di legame e di analogia tra le varie
leggi d’imposta del nostro paese.
E mentre da un lato — quello della imponibi­
lità del reddito — il colono avrebbe in ric­
chezza mobile, 1’¡stesso trattamento fatto al proprie­
tario dalla legge sull’imposta fondiaria, dall’altro —
quella della incidenza della tassa — al proprie­
tario coltivatore sarebbe fatta l’istessa posizione
del coltivatore puro e semplice, e così, tolta ogni
naturale o artificiale differenza, sarebbero tutti eguali
innanzi alle esigenze ed alle necessità del fisco, che
vedrebbe senza urti e senza scosse, anzi smozzando
orni angolosità, srandemente facilitato il suo compito e accresciuto il suo introito di circa 9 milioni
per anno. Del vecchio meccanismo della tassa, in
quanto si applichi a redditi siffatti, rimarrebbero in
piedi due sole cose: il calcolo de’redditi stessi in
ragione di otto volte l’imposta fondiaria ogniqual­
volta debbono concorrere a far determinare l’impo­
nibilità dei redditi di altra natura, e l’applicazione
pura e semplice della Legge attuale quando si tratti
di redditi provenienti dalla vera e pvopria industria
agraria, cioè di affittanze assunte per pura specu­
lazione da individui non immediati coltivatori del
suolo; e quindi tanto quelli che le assumono per
subaffittarle a spezzati, come quelli che lo fanno per
usufruirle direttamente coi metodi della grande col­
tivazione (fittabili fittavoloni di Lombardia).
L’ E C O N O M IST A
25 giugno 1876
La Commissione è spiacente che le sia mancato
tempo, e modo di approfondire un argomento che
presenta un così vasto orizzonte, ad ogni modo non
dubita d’essersi spiegata quanto basta perchè l’idea,
se meritevole, sia raccolta e fatta opportunamente
valere. In ogni caso dichiara, che mentre per quanto
riguarda la riforma proposta, deve rimettersi al giu­
dizio di chi sia di lei più competente in materia,
deve insistere in ogni e più formale maniera perchè
sieno corrette le sbagliate disposizioni del nostro
Regolamento e sia senza più sostituito nel calcolo
dei redditi dei coloni, ogni qualvolta essi s’ introdu­
cano nell’estimazione d’altri redditi a pura memoria
al rapporto di 1 d’ imposta e 0,41 6 6 6 di redditi,
l’altro più razionale e solo giusto di 1 d’imposta ad
8 di reddito. È questione di puro Regolamento e
quel che più importa di Regolamento sbagliato ;
nulla può ostare alla sua immediata correzione.
L a Commissione consorziale di
Piombino-Bese e Trebaseleghe :
Avvocato Gaetano T orri, presi­
dente — Agostino Rarbiero —
Giacomo Cagnin — Agostino De
Grandis.
RIVISTA BIBLIOGRAFICA
G. F ortunato. — Delle Società cooperative di cre­
dito. — Napoli, 1875.
La soluzione del problema della distribuzione
della ricchezza è la questione più grave, o certo
una fra le più gravi che presenti la scienza econo­
mica. Tutti sono d’accordo nel dire che la distri­
buzione deve esser fatta secondo giustizia, ma al­
l’atto pratico è facile il vedere che i principi'! astratti
di giustizia non possono fornirci il criterio deside­
rato. Imperocché da una parte noi abbiamo la pro­
prietà e il capitale, il cui profitto può scendere al
m inim um senza che per questo il capitale risenta
un danno, perchè può esserne cresciuta la massa ;
dall’altra abbiamo la moltitudine dei lavoranti, la
quale non può veder migliorate le sue condizioni
che da un aumento della mercede reale.
Ora T aumento della mercede reale non può aver
luogo che quando ribassino i prezzi delle mercanzie
che entrano nel consumo del lavorante; ma perchè
ciò avvenga occorre che la popolazione lavoratrice
rimanga dentro certi limiti, il che non suole troppo
facilmente avvenire. Ecco perchè nel sistema attuale
la posizione del lavorante è sempre precaria e lon­
tana da ciò che è desiderato e diciamo pure desi­
derabile.
Nondimeno la giustificazione del sistema attuale
sta in ciò che esso assicura al lavorante una mag­
gior somma di beni di quella di cui potrebbe go­
759
dere sotto sistemi quali furono escogitati dai rifor­
matori. — Oltre ai benefizi che il crescere della
civiltà arreca a tutti i cittadini, il sistema attuale
assicura la formazione del capitale mediante la pro­
spettiva del guadagno — il capitale è l’alimento del
lavoro — tende a ridurre il profitto al minimum
e ad aumentare la parte del lavoro. Però è certo
che il salario ha sempre in sè qualche cosa di pre­
cario e di instabile, e che a voler rendere più si­
cura la posizione del lavorante, conviene che egli
sia posto nel caso di ottenere un capitale.
Ma il capitale non può senza ingiustizia e senza
danno essere fornito dallo Stato; esso non può es­
sere che frutto di risparmio. Conviene dunque che
le classi meno agiate acquistino l’abitudine della
previdenza. Se in certi casi il risparmio è per loro
impossibile, non può dirsi che sempre sia così, e
l’esperienza lo mostra. Però le quote isolate sareb­
bero sempre piccole e converrebbe riunirle e vol­
gerle all’ impiego produttivo. Di qui il concetto della
cooperazione, la quale, se non potrà essere la forma
universale e finale di organamento del lavoro, ha
però dinanzi a sè un grande avvenire.
Se non che alla cooperazione occorrono i mezzi
materiali e le qualità morali. I magazzini coopera­
tivi e le Società di credito serviranno a preparare
gli uni e le altre. Più che vera e propria forma di
cooperazione sono il mezzo a quella che lo è vera­
mente e propriamente, cioè alla forma di pro­
duzione.
Abbiamo voluto premettere queste poche parole
per notare la importanza tutta speciale del tema che
il signor Fortunato ha impreso a trattare. Il suo la­
voro è una relazione alla Associazione unitaria me­
ridionale ed è diretta a dimostrare l’utilità che le
provincie del mezzogiorno potrebbero ritrarre dalla
istituzione di Società cooperative di credito. Ci af­
frettiamo a dire che il lavoro dell’egregio scrittore
pare a noi commendevolissimo, sia per i concetti
che esprime, sia pel senno pratico che dimostra nel
suo autore.
E rii osserva a buon diritto che la classe meno
agiata è appunto quella che per via del credito po­
trebbe affrancarsi dalla povertà, ma a cui d’ altra
parte il credito è più diffìcile, o è possibile solo a
condizione di interesse usurario pari all’insufficienza
dell’oggi e all’ incertezza del domani. Insomma si è
miserabili perchè non si ha credito e non si ha cre­
dito perchè si è miserabili ; circolo vizioso questo,
da cui ogni uscita sembra impossibile.
I Monti di Pietà non bastano al fine ed hanno
molti inconvenienti; i monti frumentari non sov­
vengono abbastanza alla massa dei coloni ; le Casse
di risparmio sono scarse nel mezzogiorno d’Italia,
oltredichè convertono i loro capitali in buoni del
Tesoro e in rendita pubblica. Lo Schultze sciolse
760
L’ E C O N O M IS T A
il problema che pareva insolubile colla istituzione
del credito mutuo e le numerose e fiorenti Banche
popolari della Germania sono la miglior prova della
bontà del suo concetto.
L'egregio A., dopo avere accennate le basi su
cui lo Schultze ha fondate le Banche di Germania,
parla del movimento cooperativo in Italia, ne trac­
cia la storia e ne espone le condizioni presenti, no­
tando come al 31 gennaio 1875 le Società fossero
101, di cui 62 nell’Alta Italia, 32 nella media, A
nel Napoletano, 3 in Sicilia, nessuna in Sardegna,
Le provincie meridionali hanno pertanto partecipato
in piccola proporzione al movimento cooperativo,
sebbene, per citare soltanto una istituzione, la Banca
operaia di Napoli proceda mirabilmente.
L’ A. vede nella cooperazione del credito il mezzo
per liberare dall’usura che le opprime le classi po­
vere del Napoletano, e si volge con nobili parole
ai più agiati e ai più colti cittadini, ricordando loro
che il principio di socialità economica è la più so­
lida garanzia di ogni politico rinnovamento.
Lo spazio non ci consente di seguire il chiaris­
simo A. nello svolgimento della sua tesi. Egli ana­
lizza diligentemente le varie funzioni delle Banche
popolari, enumera le obiezioni, risponde alle diffi­
coltà e termina col proporre un elaborato progetto
di Statuto per la istituzione di Banche popolari nel
mezzogiorno d’ Italia.
V’ è una questione grossa, quella che riguarda
il principio della solidarietà. È noto che in Ger­
mania, dove questo principio è stabilito per legge, le
Società di credito han fatto buona prova. È noto
egualmente come la legge belga lo accolga bensì in
modo facoltativo. In Inghilterra, in Francia e in Italia
quel principio fu abbandonato e forse con danno.
È vero che le banche di Germania non agiscono
che in parte coi capitali proprii, ma è anche vero
che col sistema praticato in Inghilterra, in Francia
e in Italia si hanno gl’inconvenienti delle Società
anonime, assai gravi quando si tratta di una Banca
fondata per la più gran parte col risparmio del
povero. E l’esperienza fu spesso assai dura. Se non
che l’A. osserva che nelle provincie meridionali oc­
corre il concorso dei benestanti e di loro bisogna
valersi anche per l’amministrazione; e che sarebbe
impossibile che essi volessero esporsi con tutti i
loro beni. E certo questo argomento di opportunità
ha molto valore, per quanto non risolva intieramente
la questione che qui non possiamo discutere a fondo.
Concludendo, ci piace tributare anche una volta
larga e sincera lode al chiarissimo autore. La sua
relazione è dotta, semplice, ordinata ; pregi tutt’altro che comuni al di d’osrsri.
Storia del Debito Pubblico del Regno d’Italia nar­
rata da F elice Giordana. — Torino 1876.
L’ A. dichiara in una breve prefazione che è
25 giugno 1876
stato mosso a questa pubblicazione dal desiderio
di far partecipare gli altri alle molte ricerche da
lui fatte intorno alle origini ed alle varie fasi
per cui è passato il debito pubblico italiano, e
promette fin da principio di esser semplice e di
tenersi lontano da quello stile grave e pesante che
usano, gli scrittori di cose politico-economiche, ac­
cusa, a vero dire, infondata per molti fra i mede­
simi che adoperano certo un modo più famigliare
di quello con cui è scritta questa prefazione.
L’A. accenna al debito in genere, notando in ma­
niera un po’singolare, che nacque coll’uomo e che
la vita è un capitale ricevuto ad imprestito forzoso
che siamo obbligati a restituire ad una indetermi­
nata scadenza, senza preavvisi e a capriccio del
creditore. Noi ci permettiamo di consigliare al si­
gnor Giordana che dichiara di essere uno scrittore
novello e di scendere in campo per fare le sue prime
armi, di guardarsi da queste fantasie poco dicevoli
a un serio lavoro scientifico.
Venendo a parlare del debito pubblico, ne di­
stingue e ne descrive le varie specie, non senza
riandare brevemente le vicende storiche del credito.
Passa dipoi ad esaminare gli avvenimenti sia poli­
tici sia economici che dettero origine ai debiti Sardo,
delle due Sicilie, Lombardo-Veneto, Toscano, Mo­
denese, Parmense e Pontificio, e qnesta parte che
forma quasi tutto il libro è condotta con assai ac­
curatezza e diligenza, tranne qualche inutile sfoggio
di facile eruzione.
Espone successivamente come si procedesse alla
unificazione del debito pubblico, presentando la
legge che istituiva il gran libro, nel quale sa­
rebbero compresi tutti i creditori dello Stato,
sostituendo a tante specie di debiti un solo rappre­
sentato da un solo titolo identico, con identiche con­
dizioni e garanzie. Parla l’A. del primo prestito ita­
liano di cui spiega la necessità colle condizioni del
tempo, dopo avere al solito in modo alquanto strano
detto che l’Italia unita volle che innanzi tutto pren­
desse posto nel gran libro un prestito italiano che
aprisse « l’ entrata agli altri debiti che facevano
ressa alla porta, trepidanti per la loro sorte premu­
rosi di porsi sotto un tetto a riparo dei venti e
delle procelle. »
Dopo avere accennato come il debito pubblico
italiano sia andato mano a mano aumentando, passa
in un ultimo capitolo a dire brevemente della estin­
zione graduale del debito pubblico. Osserva l’A. che
alcuni vorrebbero che tutta la preoccupazione del
Governo si volgesse allo studio dei mezzi per giun­
gere alla cessazione del corso forzoso. Ora egli
crede che una volta attuato questo sistema e che
uno sminuzzamento completo dei valori cartacei sup­
plisce al difetto dei metallici, il corso forzoso non
è più un male così grande e di questo noi non sa-
23 giugno 1876
761
L’ E C O N O M IS T A
premino convenire ritenendo che sia una gravissima
imposta che pesa sul paese, ben più grave di quel
che non sembri all’A. Egli vorrebbe pertanto che
si rivolgesse l’attenzione ad alleggerire il bilancio
dalle passività che rivestono il carattere di perpe­
tuità, per le quali vengono meno alPerario le risorse
richieste dalla difesa e dalla prosperità della na­
zione.
A questo proposito osserva che sui vecchi stati
d’ Italia il debito aveva accanto il sostegno della
cassa di ammortizzazione e che l’ammortamento fu
posto a base del suo sistema finanziario da Pitt, che
PA non sappiamo con quanta esattezza chiama il
padre della scienza economica. Conviene che nello
attuali condizioni del bilancio non si può staccare
una parte delle risorse, che non bastano quasi a
sodisfare le normali esigenze del tesoro, per rivol­
gerla a fondare una cassa di ammortamento, ma
trova che ci si può servire dei materiali che già
trovansi in pronto, cioè del Consorzio nazionale, che
egli propone di convestire senz’altro in mia cassa
di ammortizzazione con norme determinate. Sarebbe
egli dice, in sostanza ben poca cosa, ma intanto si
comincerebbe e ricorda che saepe cadendo gatta
cavat la}!idem, concludendo che la cassa di ammor­
tizzazione è la garanzia a cui han diritto i creditori
dello Stato, il mezzo di diminuire le tasse e di rial­
zare il nostro credito.
Lasciando da parte che non è facile vedere nella
istituzione del Consorzio nazionale un mezzo rispon­
dente allo scopo, non crediamo troppo alla oppor­
tunità di una cassa di ammortizzazione. Prima di
tutto occorrerebbe che il fondo diretto a questo
scopo nascesse da reali economie e non da nuovi
debiti. Inoltre questa istituzione costerebbe allo Stato,
e d’ altra parte è troppo facile in un momento cri­
tico il mettere la mano su cotesto fondo come di­
mostra la tristissima esperienza che ne fecero la
Francia e l’ Inghilterra. Yi è un mezzo molto più
facile e più semplice. Quando le condizioni del paese
migliorano, quando si ha un’eccedenza nell’attivo,
si può rivolgere cotesta eccedenza a ritirare diret­
tamente una parte della rendita dal mercato, estin­
guendo così gradualmente il debito senza compli­
cazioni inutili e che riescono il più delle volte ai
fine opposto a quello a cui sono destinate.
Non vogliamo lasciare la penna senza dire al si­
gnor Giordana che mentre abbiamo notato franca­
mente quelli che a noi son parsi i pregi e i difetti
del suo lavoro, lo esortiamo, attese le buone attitu­
dini che dimostra, a voler nutrire l’ingegno di forti
studii economici, dacché se il disdegnare la pratica
può condurre all’ utopia, il disdegnare la scienza può
condurre all’ empirismo.
La Casa del Sultano di Costantinopoli
(Continuazione e fine. Vedi N 110.)
Continuiamo a togliere dalla Corrispondenza del
V Economiste français i ragguagli sulla casa del
Sultano.
Portieri e guardiani. Queste due categorie d’im­
piegati formano un personale numeroso, sono 21 le
residenze imperiali, palazzi e chioschi, dei quali
alcuni sono edilìzi immensi, sono sorvegliati dalle
guardie di notte. A Costantinopoli come nelle provincie ogni centro ha le sue guardie notturne.
Esse percorrono le strade durante la notte, sotto
pretesto di sicurezza pubblica, battono il lastrico for­
temente col grosso bastone del quale vanno armate.
I Ladri avvertiti della loro presenza, se ne vanno,
mentre gli abitanti vengono svegliati, durante il
sonno. Malgrado le lagnanze continue della popola­
zione, questo bizzarro sistema di guardie notturne è
conservato dalle autorità turche. Nei palazzi imperiali
le guardie notturne, manifestano la loro presenza in
modo diverso, ma pure altrettanto anormale, in vece
di picchiare il lastrico col loro bastone fischiano
stranamente, e durante tutta la notte.
Personale
Spesa annua
I Capo portiere direttore dei portieri. F. 13,800
12 capi p o r t i e r i ............................... «
33,120
1 Direttore generale delle guardie
n o ttu rn e ........................................... «
13,800
15 Capi di guardie notturne . . .
«< 41,400
380 Portieri e guardie notturne. . .
« 209,760
Ciascuno di questi uomini riceve una
livrea ogni anno del valore di 115 fran­
chi e così, per 409 livree comprendendo
quelle dei capi..........................................«
47,035
Totale della s p e s a ............................ « 358,915.
Questi portieri e guardie notturne sono ripartiti
come segue nelle residenze imperiali :
42 portieri e 42 guardie notturne a Dalma Baytché
24
«
24
«
x
a Thcèragan
24
«
24
«
«
al Vecchio Serraglio
18
«
18
«
a Yediz
x
a Beylerbey
18
«
18
»
64
x
x
nei 16 chioschi
64
»
totale 380 fra portieri e guardie notturne.
Cucine del palazzo. È questa una spesa assai grande.
Indipendentemente dalla quantità di individui che
compongono il personale ufficiale del palazzo, uno
stormo di parassiti, parenti, amici e servi degli im­
piegati prendono quotidianamente il loro nutrimento
al palazzo. È cosi che le cucine imperiali nutriscono
ogni giorno un esercito dt convitati. Se questo di­
partimento fosse amministrato con ordine ed economia,
è dimostrato che al prezzo corrente dei viveri a
I Costantinopoli si potrebbe nutrire tutte queste per-
762
L’ ECONOMISTA
sone con tre franchi in media a testa e per giorno.
Ma fra tutti i servizi del palazzo, quello delle cucine,
è il peggio organizzato, quello in cui il disordine ed
il saccheggio sono sfrenati. I fornitori stimano che
non si può calcolare questa spesa a meno di 5 franchi
a testa in media giornaliera. Ecco d’ altronde alcune
cifre assolutamente autentiche, che fisseranno le idee
su questa questione.
Consumo annuo in legna e carbone. Si bruciano
nel palazzo 130,000 tchekis di legna all’ anno. Questa
misura ragguaglia 225 Kopa e costa quattro lire.
Spesa totale della legna 520,000 franchi. Si consumano
pure 1,200,000 oche di carbone a 12 franchi ogni 100
oche. Totale spesa del carbone franchi 144,000.—
Zucchero in pane ed in polvere franchi 400,000.
Montoni, agnelli e capretti. In media 400,000
montoni all’ anno, 10000 capretti ed agnelli questi
ultimi costano 1 [2 lira turca, una lira i montoni.
Totale spesa 45,000 lire turche uguali a F. 1,085.000.
Per ben determinare la spesa delle cucine devesi
aggiungere che un gran numero di domestici del
palazzo sono ammogliati. Essi non escono mai dal
palazzo senza portar via pane, viveri di ogni specie,
candele, olio, etc. Questo saccheggio organizzato è
reso facile dall’ assenza di controllo, e dalla compli­
cità interessata degli impiegati di ogni ordine.
Bisogna ancora notare che le cucine del palazzo
danno molto ai poveri, è uso fra i turchi in gene­
rale, si deve a loro onore, di avere la mano aperta
per gli infelici. In ogni famiglia sia essa ricca o po­
vera non si respinge mai chi chiede del pane.
P er completare qflesti ragguagli sulle spese di
cucina citeremo un ultimo fatto, che dà un’ idea
esatta del disordine di questo servizio. I cuochi ven­
dono una gran quantità di vivande preparate nel
quartiere di Beehiktach nel quale è situato il palazzo
di Dolma-Bagtchó. Numerose famiglie vivono in tal
modo con poca spesa.
Personale
Spesa annua
4 Direttore delle cucine . . . . F. 20,700
1 Capo delle s p e s e .....................*
41,040
1 Sorvegliante dellecucine
. . .
« 11,040
3 Cuochi in c a p o .....................«
16,560
1 Capo della dispensa e degli hochats «
5,520
6 Capi f o r n e l l i .......................... «
8,280
40 C u o c h i ......................................«
33,120
70 Altri c u o c h i .......................... «
38,640
HO Porta p ia tti................................ «
60,720
100 Porta piatti in soprannumero nu­
triti non pagati
1 Fornaio in capo del Sultano . . « 16,500
25 F o r n a i .............................................«
34,500
359 .................................................. . F. 256,680.
Spese in nutrimento. Dal totale del personale si
può rilevare, che esso si compone di 5005 individui
tutti nutriti nel palazzo. Questa cifra è accresciuta
25 giugno 1876
per la spesa che si fa nel nutrire i parassiti che
fanno al palazzo il pasto di mezzogiorno, ed il cui
numero è almeno di 1500 persone, di modo che
ogni giorno si dà da mangiare a mezzogiorno a 6505
persone e la sera a 5005.
La spesa diventa pertanto di F. 5 al giorno per
i due pasti, epperciò :
Nutrimento di 5005 persone a 5
franchi al giorno, totale per anno . Fr. 9,009,000
ai quali bisogna aggiungere la spesa
di 1500 parassiti in ragione di Fr. 2,50
per un posto quotidiano
. . . .
» 1,350,000
Totale............................ » 10,359,000
Giardinieri. Ogni palazzo ed ogni chiosco ha il
suo giardino, per lo più assai bello e ben mantenuto.
Personale
Spesa annua
1 Direttore dei giardini . . . F r.
13,800
250 Giardinieri . . . .
. . »
138,000
100 Supplenti nutriti ma non pagati.
Spese annue. Compra di semi,
di alberi fruttiferi, costruzione e
mantenimento delle terre, media
annua.................................... »
230,000
351
Totale . . . .
»
381,000
Domestici. Il numero dei domestici del palazzo,
che non fanno parte dei servizi su enunciati, e
comprendendovi quelli dei principi e principesse
come pure quelli numerosissimi che sono incari­
cati di ambasciate per l’ harem, si eleva alla cifra
totale di 725. Essi sono nutriti, vestiti, ed hanno un
salario di 69 franchi in media al mese.
Personale
Spesa annua
725
Fr.
600,300
Una livrea annua....................................... »
83,375
Totale............................ »
683,675
Una particolarità molto curiosa, è che il complesso
dei domestici del palazzo, è provveduto esclusivasivamente da certi distretti dell’Asia. I cuochi sono tutti
di un dato distretto, i palafrenieri di un altro, e così
di seguito. Essi sono tutti mussulmani. Esiste fra loro
una vera framassoneria, che ha per scopo e risultato
lo sfruttare ed il saccheggiare il palazzo; se per caso
un domestico straniero venisse imposto lo maltrat­
terebbero in modo tale, che egli domanderebbe di
lasciare il posto.
Vecchio Palazzo e Tesoro. É in questo edifizio
che sono relegate le cadine e le mogli dei sultani
defunti. Yi si mandano pure le donne del palazzo ca­
dute in disgrazia. Al presente vi sono pncora alcune
donne che appartenevano all’Harem del sultano Selim.
Personale
Spesa annua
1 Un intendente di palazzo . . . F r. 16,560
12 Mogli in r i t i r o .................................. » 198,720
75 Schiave e domestici diversi . . . »
62,100
88
T o t a l e .......................» 277,380
25 giugno 1876
763
L ’ E C O N O M IS T A
Il Tesoro racchiudeva altre volte ricchezze im­
mense in diamanti provenienti dagli antichi sultani.
Abd-ul-Aziz s’è impadronito dei piumini, sciabole,
selle arricchite delle più belle pietre dell’India, e le
ha fatte trasformare, in collane, spille e braccialetti
per uso delle sue mogli. Oggi non vi si vedono più
che 4 troni molto ricchi, tolti ai Persiani, di un va­
lore intrinseco considerevole, ma assolutamente insi­
gnificanti come oggetti d’ arte. Essi sono letteralmenze ricoperti di pietre preziose incrostate nell’oro.
Vi si può pure vedere un enorme sigillo in cristallo
di rocca, ed alcuni smeraldi di una grandezza pro­
digiosa. La camera di ricevimento è tappezzata di
raso ricoperto di perle. Il peso di esse è computato
a circa 128 kilogrammi.
Nelle fabbriche del vecchio palazzo trovansi diversi
oggetti già appartenenti al profeta Maometto. Queste
reliquie in certe epoche dell’ anno, vengono esposte
alla venerazione dei musulmani, esse sono preziosa­
mente custodite da un corpo speciale.
Personale
Spesa annua
I Intendente del Tesoro . . . . F r. 41,400
3 Scrivani...........................................»
28,840
1 Guardia del c o r p o .....................»
2,760
1 Eunuco b i a n c o .......................... »>
5,520
10 Eunuchi bianchi.......................... »
6,900
80 Guardiani del Tesoro. . . .
» 22,080
40 Incaricati della custodia
della veste da camera del Profeta
» 11,040
Nutrimento e vestiario . . . .
» 270,000
136
Totale
. . . .
»> 384,540
Il totale del personale dei palazzi e chioschi si
eleva pertanto a 5,005 individui. La spesa annua di
detti individui, e della manutenzione dei palazzi e
chioschi ammonta ad annue . . P r. 41,429,571
Durante il suo regno il sultano AbdUl-Aziz spese in costruzioni L. 179,388,500
cioè la media annuadi . . . . Fr. 12,000,000
Donde la spesa annua si può
computare di . .............................» 53,429,571
Non abbiamo computato in questo resoconto le
spese di acquisto di schiave, cavalli, provviste, re­
gali in gioielli, quadri, 'spese che vengono pagate
dal popolo, come neppure quelle della musica del
palazzo, aiutanti di campo ecc.
È inoltre accertato, dal pagamento dei cuponi fatto
nel palazzo, che il sultano possiede, non tenuto conto
della moneta, per circa 200 milioni in titoli.
Tuttavia il suo bilancio non è che di Fr. 30,768,365
L’entrata dell’impero non è che di Fr. 549,307,620.
Queste, cifre rendono superfluo ogni commento.
Dimostrano esse meglio di qualsiasi ragionamento
l’estensione del male che le spese del sultano portano
all’ impero. L’Europa si preoccupa della questione
d’Oriente e dei pericoli che essa produce. La nota
Andrassy è la prova di questa preoccupazione. Èssa
non produrrà però alcun effetto pratico. Ove trovare
la sanzione che tradurrà in fatto le intenzioni delle
potenze ?
Non sarebbe egli stato preferibile, al punto di vista
dei risultati pratici, che i Governi d’Europa si met­
tessero d’accordo per fare delle rimostranze collet­
tive? Era questo il mezzo più semplice e più logico
per salvare l’impero ed il sultano stesso e per as­
sicurare la pace generale. Finché non lo si adope­
rerà, finché non si ricorrerà che a dei palliativi,
tutto é a temersi.
Palazzi e Chioschi.
La cifra annua di manutenzione dei palazzi e
chioschi, (costruzioni e mobilia) è valutato con un
calcolo assai moderato a franchi 3,450,000.
Il fu sultano abitava di preferenza a Dolma Bagtché
ed a Tchóragan durante l’inverno, a Beylerbey nel­
l’estate. Altre volte durante la bella stagione egli
faceva frequenti visite nei diversi chioschi. Ultima­
mente, non cambiava quasi mai di abitazione.
Le costruzioni ed il mobilio dei palazzi e kioschi
durante il regno di Ad-ul-Aziz, importarono la spesa
di L. 77,153,000.
Queste spese furono più che raddoppiate da quelle
di espropriazione, le quali furono enormi, specialmente pel palazzo di Tchéragan le cui costruzioni
e giardini, si estendono lungo la riva europea del
Bosforo, per la lunghezza di circa un kilometro in
costruzioni, con direzione entro terra verso il chiosco
di lldiz per una eguale lunghezza.
Le espropriazioni per il palazzo di Tchéragan importaronola spesa di
Fr. 69,000,000
Per quello di Beylerbey
» 16,000,000
Le spese occasionate dalla costruzione
della moschea (Azizié) da lui innal­
zata a sua memoria, e quella di 80
case che fece costrurre in pietra, e le
cui rendite dovevano andare a bene­
ficio della moschea in costruzione:
ascesero a
»
9,775,00
80 case in Dietra auasi finite
»
7,360,00
Totale generale delle spese fatte per
costruzioni da Abd-ul-Aziz
F. 179,388,500
che in 10 anni di regno, danno la
soesa media di F. 11,938,933.
Flotta imperiale: Fregate corazzate
9 fregate corazzate, ciascuna costò,
compreso l’armamento F. 15,000,000
e fra tutte
» 135,000,000
»
67,505,000
9 corvette corazzate
»
3,200,000
2 Monitori corazzati
»
3,220,000
7 cannoniere corazzate
»
2,500,000
34 piccoli battelli
Totale Fr.
211,425,000
L’ E C O N O M IS T A
764
interni di consumo (lire 1,792,128) e il lotto (lire
1,260,839). N ella tassa sulla macinazione l’aumento
ascese a lire 608,891 e m erita di essere indicato
il maggiore incasso di lire 324 mila che si ò ve­
rificato nel mese di maggio nell’imposta sul tr a ­
passo di proprietà e sugli affari, poiché nei mesi
precedenti le dette tasse presentavano notevoli
diminuzioni. Nel mese di maggio 1876 si ebbero
le maggiori differenze in meno nell'entrate even­
tuali diverse (lire 563,868) e n U’imposta sui red­
diti di ricchezza mobile (lire 502,589).
I pagam enti eseguiti nei mesi decorsi del cor­
rente anno e quelli fatti nei mesi corrispondenti
del 1875 sono rappresentati dalle seguenti cifre:
1875
1876
Mesi
L. 86,861,493
Gennaio . . L. 77,058,350
» 57,315,206
Febbraio . . » 60,763,322
» 80,718,561
Marzo . . . » 77,049,339
» 104,972,545
Aprile . . . » 95,014,486
» 59,564,624
Maggio . . . » 59,950,834
La flotta imperiale comprende inoltre 10 fregate
in legno, 9 cutter a vela, 5 briks a vela, 10 bat­
telli cavafondi ed alcuni bastimenti da trasporto.
La spesa enorme cagionata dalla creazione della
flotta corazzata, opera del Sultano defunto, non può
legittimamente computarsi fra le spese del palazzo.
Tuttavia essa può dirsi improduttiva. Infatti la flotta
corazzata, non fu mai messa alla prova. Essa stazio­
nava nel Bosforo, sotto le finestre del sultano, che
non si stancava mai di ammirarla. Uno dei diver­
timenti a lui più cari era di ordinare la mutazione
dell’intera linea di battaglia, oppure il far mutare
di luogo qualche corazzata. Era questo una distra­
zione per lui. Malgrado lo stato disastroso delle
finanze, egli dava nuove ordinazioni per corazzate
anche negli ultimi suoi giorni. In caso di guerra,
gli ufficiali che le dirigono ed i loro equipaggi, non
essendo esercitati, havvi molto a dubitare sul servi­
zio ehe potrebbero rendere questi costosi navigli.
L. 389,432,429
Totale L. 369,836,331
In complesso i pagam enti effettuati nei cinque
mesi già decorsi del corrente anno, furono infe­
riori di oltre 19 milioni e mezzo di lire a quelli
eseguiti nel periodo stesso del 1875.
Confrontando poi le riscossioni fatte a tu tto
maggio 1876 (lire 472,276,174), con i pagam enti
eseguiti nel poriodo stesso (lire 369,836,331) si ha
un a differenioa in più di lire 102,439,842.
Ora vediamo a quanto ammontarono gl’ incassi
fatti dal primo gennaio a tu tto maggio 1876 per
ciascun cespite d’ entrata, e confrontiamoli con
quelli ehe si verificarono nel periodo stesso del
1875, e con le somme previste nel bilancio attivo
di prim a previsione, proporzionate a cinque dodi­
cesimi della cifra totale stanziata come competenza
del 1876.
L E RISCOSSIONI E I PAGAMENTI
■ tu tto
maggio
18 73
D alla d rezione generale del Tesoro è stato
pubblicato in questi giorni il consueto prospetto
comparativo delle riscossioni e dei pagam enti ef­
fettuati presso le tosorerie del regno dal primo
gennaio a tu tto maggio 1876.
P rim a di tu tto ved amo a quanto ammontarono
le riscossioni in ciascuno dei primi cinque mesi
del corrente anno, ponendole in confronto con
quelle verificatesi nei mesi corrispondi nti del precedente anno 1875.
1876
Mrsi
1875
Gennaio
L. 82,931,708 L 84,713,101
> 101,495,074
Febbraio
» 103,009,435
> 70,325,907
Marzo
» 75,176,615
» 163,092,113
Aprile
» 150,178,251
» 59,087,760
Maggio)
» 60,980,165
Totale L. 472,276,174
Cespiti
Riscossioni
1876
Fomlia-(es. cor. L. 60,18 i,010
ria (arretrati
943,434
Ricch. tesero, corr. 42,799,140
nobile (arretrati
597,687
Tassa sulla mac. 32,524,493
Imp. sugli affari 55,522,633
Tassa sulla fab. 1,209,085
Dazii di coni.
42,070,812
Dazii int. di con. 29,743,785
Privative
46,789,060
Lotto
28,913,014
Servizii pubblici 20,224,494
Patr. dello Stato 24,288,120
Entrate eventuali 2,710,690
Rimborsi
48,717,857
Entrate straord. 18,965,482
Asse ecclesiast. 16,074,378
L. 478,713,955
N elle riseossoni effettuate m i primi cinque
mesi del corrente anno si è verificata in com­
plesso, una diminuzione di lire 6,437,781 in con­
fronto agli incassi che ebbero luogo nei primi
cinque mesi del 1875. I mesi di gennaio e di
aprile concorrono a questa diminuzione comples­
siva, quantunque nelle riscossioni dei mesi di feb­
braio, marzo e maggio siasi verificato un mag­
giore introito.
L a differenza in più nelle riscossioni del mese
di maggio del covrente anno a fronte di quelle
verificatesi nel mese stesso del 1875 ascende a
lire 1,892,405. I cespiti che hanno contribuito
principalm ente a questo aumento sono stati i dazi
25 giugno 1876
1
Incassi prev
1875
60,738,684
1,213,508
42,478,516
6,456,073
29,901,389
60,111,661
1,211,906
43,169,276
26,100,041
43,789,668
30,349,741
20,374,409
23,360,053
3,367,483
49,422,006
19,055,043
17,614,398
1876
74,593,011
3,409,816
72,261,791
6,758,489
31.666.666
58,675,291
1,166,666
42,500,000
29,367,084
70.541.666
31.291.666
32,680,359
27,128,405
2,795,834
37,516,662
14,782,024
15,496,250
Totale L. 472,276,174 478,713,955
552,631,680
»■
Hanno contribuito principalm ente alla diffe­
renza in meno di lire 6,437,781 che si verifica
nelle riscossioni del corrente anno in confronto a
quelle del 1875, i minori incassi per lire 5,858,385
verificatisi negli a rretrati dell’ imposta sui redditi
di ricchezza mobile, e quelli per lire 4,589,028 che
presenta T imposta sugli affari. Nei dazi di confine
la diminuzione negl’ incassi nel 1876 ascese ad
oltre un milione di lire, e nei proventi del lotto
ad un m lione e 400 mila lire. Anche nell entrata
dell’ asse ecclesiastico si è verificato nel corrente
anno una diminuzione di oltre un milione e mezzo
di lire.
Il maggiore aumento nelle riscossioni si è ve­
rificato nei dazi interni di consumo i quali pre­
sentano nel 1876 una differenza in più di oltre
6 milioni e 600 mila lire a fro n te del 1875. Nelle
privative pure si riscontra u n ’ aum ento di quasi
3 m boni di lire e nella tassa di macinazione
1’ aumento è di 2 milioni e 600 mila lire.
Negli altri cespiti le riscossioni effettuate a tutto
maggio 1876 non presentano notevoli differenze, in
confronto alle'somm e introitate nel corrispondente
periodo del 1875, se si eccettua il maggiore in ­
casso di lire 928,066 che abbiamo nel 1876 nelle
rendite del patrim onio dello Stato,
Dal confronto delle somme riscosse a tu tto mag­
gio 1876 e le previsioni del bilancio, si avrebbe
in complesso un minore incasso di quasi 80 mi­
lioni di lire. Questa differenza complessiva però
non m erita alcuna seria considerazione poiché con
le riscoss;oni della tassa di ricchezza mobile per
riten u ta che si effettuano alla fine di giugno, e
con gli incassi dell’ imposta fondaria , del terzo
bimestre che scade a g :ugno, molto probabilm ente
le riscossioni alla fine del prim o sem estre dell’eser­
cizio corrente si avvicineranno alle previsioni del
bilancio. T u 'tav ia è bene osservare che nella tassa
sul macinato le riscossioni a tutto maggio supe­
rano di quasi un milione le previsioni, e che gli
incassi dell’ im posta sugli affari presentano sem­
pre una differenza di 3 milioni di lire in con­
fronto alla somma prevista nel bilancio.
I pagam enti eseguiti per conto di c:ascun mi­
nistero durante i prim i cinque mesi del corrente
anno 1876 e quelli effettuati nel periodo stesso
del 1875, risultano dalle seguenti cifre che po­
niamo in confronto con 1’ am monta e delle spese
stanziate nei bilanci passivi di prim a previsione
per l’esercizio 1876 proporzionate a cinque dodi­
cesimi delle somme totali di competenza dell’anno
oorrente.
M in isteri
763
L’ E C O N O M IS T A
25 giugno 1876
Pa ga m en ti
Spese previste
1876
1875
1876
Finanze
L. 186,623,191 191,293,047 359,754,774
G raz, e Giust. » 10,793,135 10,876,230 13,520,288
Esteri
Istruz. pub.
Interno
Lavori pub.
Guerra
Marina
Agr. e comm.
2,343,511
8,584,063
22,402,923
47,516,293
75,890,956
11,510,538
4,171,622
2,031,591
8,164,658
23,352,740
56,378,946
78,751,425
14,312,711
4,271,082
2,285,325
8,811,837
25,7ól,390
39,538,420
79,503,187
15,435,525
4,270,059
Totale L. 369,836,332 339,433,430 548,871,705
Esaminando queste cifre, vediamo come nel
1876 furono in complesso pagate lire 19,596,098
in meno che nell’ anno 1875. Ad eccezione dei
ministeri degli affari esteri e dell’ istruzione p u b ­
blica, nei quali si verifica un aum ento di spesa,
tu tti gli altri ministeri concorrono a questa dim i­
nuzione, e principalm ente quello dei lavori p u b ­
blici (lire 8,862,653) e quello delle finanze (li­
re 4,669,855). In complesso i pagam enti effettuati
a tu tto maggio 1876 sono sempre molto inferiori
alle somme stanziate nei bilanci passivi delle sin ­
gole amministrazioni. Il ministero dei lavori p u b ­
blici soltanto ha effettuati pagam enti per un a
somma maggiore di 8 milioni di lire sulle p rev i­
sioni del rispettivo bilancio passivo.
L A CONVENZIONE DI BASILEA
Pubblichiamo il progetto di legge, che sta discu­
tendosi alla Camera dei deputati, per l’approvazione
della Convenzione di Basilea con ia relazione mini­
steriale che precede il progetto.
Onorevoli Signori !
Abbiamo l’onore di sottoporre alla vostra appro­
vazione la Convenzione stipulata oggi stesso fra il
governo italiano e la società dell’Alta Italia in addi­
zione alla Convenzione di Basilea.
Il ministero precedente, nel presentarvi la Conven­
zione di Basilea non dissimulava che la medesima
era onerosa per le nostre finanze : ma credeva ciò
nonostante di doverla raccomandare alla vostra ap­
provazione per considerazioni di convenienza inter­
nazionale, di credito pubblico e di economia interna.
Chiamati alla fiducia di Sua Maestà ad assumere
la responsabilità del governo, prima che su tale Con­
venzione la Camera si fosse pronunciata, noi abbiamo
dichiarato, che prima di farvi un’ altra proposta
avremmo studiata accuratamente la questione, spogli
da qualsiasi preoccupazione politica.
Ora noi riconosciamo francamente che il riscatto
per parto nostra della rete italiana è, se non 1 unico,
il mezzo più semplice per risolvere, nelle attuali con­
dizioni della società, la questione della separazione
della rete Meridionale Austriaca dalla r te dall Alta
Italia e dare piena ed intera esecuzione al trattato
di pace felicemente conchiuso nel 1867 tra S. M. il
Ee d’Italia e S. M. l’Imperatore d’Austria e Ee di
Ungheria colla cessione all’ Italia delle provineie
della Venezia.
766
L’ E C O N O M IST A
Nei rapporti tra governo e governo noi crediamo
che si debba procedere con quella elevatezza di ve­
dute che tende a rafforzare i vincoli dell’ amicizia e
ad accrescere la considerazione reciproca.
La separazione della rete Meridionale Austriaca
dalla rete dell’Alta Italia è richiesta dal trattato di
pace del 3 ottobre 1866. Le stesse considerazioni che
consigliarono d’ introdurre il patto della separazione
nel trattato di pace ne consigliano ora la esecuzione
troppo lungamente ritardata.
Qui però alla questione internazionale si connette
una questione rusamente finanziaria da risolversi
eolia società dell’Alta Italia, ed in questa questione
n ;i abbiamo creduto che la situazione dell’erario ita­
liano, e quella dei contribuenti, ci imponesse l’obbligo
di procurare con tutti gli sforzi di diminuire l’onore
del riscatto.
Colla Convenzione addizionale che vi presentiamo,
quest onere è difatti notevolmente diminuito.
La Società mette a disposizione del governo una
somma netta di dodici milioni. Essa accorda inoltre
nei pagamenti da farei per la Convenzione di Basilea
diverse facilitazioni, che si ritengono equivalenti ad
un’altra riduzione di parecchi milioni.
Seconde l’art. 3 della Convenzione di Basilea il
governo dovrebbe pagare in oro, al rappresentante
della Società di Roma, l’annualità di L. 29,569,887 12
in due rate semestrali quindici giorni prima della
scadenza.
Nelle attuali condizioni della nostra circolazione
monetaria sarebbe difficile procurarsi in Italia una
somma cosi rilevante in oro senza produrre una sen­
sibile recrudescenza nel disaggio della carta, e una
conseguente perdita per le finanze, con una perdita
ben superiore per il commercio nazionale. Per non in­
fluire troppo gravemente sull’aggio dell’ oro, il go­
verno non avrebbe altra alternativa che quella di
procurarsi l’oro dall’ estero per eseguire i pagamenti
a Roma ; e questa operazione richiederebbe una spesa
considerovole, e non sarebbe neppure essa senza in­
fluenza sul disaggio della carta.
Colla Convenzione addizionale (art. 8 del Compro­
messo) si evita questo pericolo e questa spesa.
La facoltà di pagare l’annualità del riscatto con
cambiali su Parigi e su Londra invece che con oro
a Roma, rappresenta adunque per l’erario un bene­
ficio diretto; ma ben più grande è il beneficio indi­
retto che ne risente l’erario ed il commercio per la
conseguente diminuzione dell’aggio.
Parimenti secondo la convenzione di Basilea altri
novanta e più milioni dovrebbero essere pagati alla
Società mediante rimessione di titoli di rendita con­
solidata da valutarsi al corso medio del primo seme­
stre dell’anno corrente. A questa clausula del con­
tratto di Basilea molti hanno attribuito una influenza
deprimente sul corso della nostra rendita durante il
semestre. È impossibile stabilire se e sino a qual
punto siasi manifestata cotesta influenza nella con­
gerie infinita di cause diverse che tendono giornal­
mente a modificare il corso dei valori pubblici, ed
anche potendolo fare, non vi sarebbe ora modo di
rimediare al fatto compiuto.
25 giugno 1876
I pochi giorni che rimangono a decorrere del pre­
sente semestre, poca influenza oramai possono avere
sul corso medio della rendita durante il medesimo.
Ma siccome si verifica che il corso attuale della
nostra rendita a Parigi supera di un punto e mezzo
circa il corso medio del periodo decorso dal 1° gen­
naio, il governo ha creduto di dover rivendicare allo
Stato il beneficio di questo miglioramento, e lo ha
difatti ottenuto col citato articolo del Compromesso,
che gli dà la facoltà di pagare in oro od in tratte
su Londra e Parigi le somme che per la Conven­
zione di Basilea dovrebbe pagare in rendita al corso
medio del semestre.
In questo modo noi speriamo poter realizzare una
altra economia nei pagamenti da farsi alla Società.
Per ultimo, colla Convenzione addizionale si evita
il pericolo dell’esercizio governativo a cui voleva con­
durci direttamente la Convenzione di Basilea.
La brevità del tempo non ha permesso al ministero
di risolvere in modo definitivo la questione dell’eser­
cizio sociale. Le formule degli antichi contratti di
esercizio non potrebbero essere ora adottate senza
introdurvi notevoli modificazioni consigliate dall’espe­
rienza ; d’altra parte, non conveniva, pel solo scopo
di arrivare prima ad un contratto di esercizio defini­
tivo, mettere in pericolo il credito pubblico, tenendo
sospesa la sorte di una grande Società che rappre­
senta più di un miliardo e mezzo di capitali in gran
parte stranieri.
Perciò noi abbiamo creduto di dover ammettere
per l’esercizio una soluzione che, mentre risponde
adeguatamente ai bisogni presenti, ci lascia il tempo
necessario a completamente risolvere la questione
dell’esercizio in conformità dei principii da noi pro­
fessati. La formula che vi proponiamo per l’esercizio
durante un biennio della rete dell’Alta Italia non po­
trebbe forse convenire per un contratto di lunga du­
rata, come quella che ha per base i risultati medii
di pochi anni; ma appunto per questo essa riesce
semplice e conveniente per un breve periodo, che fa
seguito agli anni di cui si prendono per base i ri­
sultati.
Noi non esitiamo quindi a raccomandarvene l’ ap­
provazione, persuasi che colla Convenzione addizio­
nale si ottiene lo scopo internazionale a cui mirava
la Convenzione di Basilea, si tutela il credito pub­
blico, si diminuiscono gli oneri delle finanze e si sal­
vano i principii economici che nelle attuali condizioni
del nostro paese noi crediamo doversi applicare per
l’interesse delle nostre finanze e del paese.
Nella prossima sessione, poi, noi prendiamo impe­
gno di presentarvi i progetti necessari per risolvere
secondo questi principii la questione dell’ esercizio
delle ferrovie riscattate, affidandolo all’ industria pri­
vata.
Abbiamo quindi fiducia che voi vorrete accordare
la vostra approvazione al seguente progetto di legge.
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1. Sono approvate :
«*) ha Convenzione (Allegato I) stipulata a Basi­
lea il 17 novembre 1875 tra il governo italiano e la
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
Società delle strade ferrate del Sud dell’ Austria e
dell’ Alta Italia, pel riscatto delle ferrovie dell’ Alta
Italia, colle modificazioni apportate all’ altra Conven­
zione (Allegato II), stipulata il 25 febbraio 1876 tra
il governo italiano e la predetta Società.
b) La Convenzione addizionale (Alleg. Ili) stipu­
lata a Roma il 17 giugno 1876, tra il governo ita­
liano e la Società medesima per 1’ esercizio ferrovia­
rio della rete dell’Alta Italia dopo il riscatto.
Art. 2. Il governo del Re è autorizzato a dare
piena ed intiera esecuzione al trattato (Allegato IV)
fra l’ Italia e l’ Impero Austro-ITngarico, firmato a
Vienna il 15 febbraio 1876, in conseguenza delle di­
sposizioni contenute nell’ art. 12 del trattato di pace
tra 1’ Italia e l’Austria del 3 ottobre 1866.
Art. 3. Il governo del Re è autorizzato ad inscri­
vere nel G-ran libro del debito pubblico tanta rendi­
ta 5 per cento quanta occorre a formare la somma
capitale, che in forza delle quali Convenzioni di cui
all’ art. 1 gli è necessaria per eseguire i pagamenti da
farsi a sua scelta in denaro o con rimessione di ti­
toli di rendita.
Art. 4. Il Governo del Re dovrà presentare nella
prossima sessione legislativa un progetto di legge per
la concessione dell’esercizio delle ferrovie dello Stato
alla industria privata.
Art. 5. La presente legge avrà effetto dopo che le
convenzioni con essa approvate sieno divenute obbli­
gatorie per tutte le parti.
addizionale alle convenzioni stipulate il dicias­
sette novembre mi'le ottocento settantacinque a Ba­
silea ed il venticinque febbraio mille ottocento settantasei a Vienna, tra il governo italiano da una
parte e la Società delle strade ferrate meridionali­
austriache e dell’Alta Italia dall’altra.
L ’anno del Signore 1876, addì 17 del mese di giu­
gno in Roma ed in una delle sale del ministero delle
finanze.
Fra S. E. il cavaliere Agostino Depretis, presi­
dente del Consiglio dei ministri e ministro delle fi
nanze, e S. E. il commendatore Giuseppe Zanardelli,
ministro dei lavori pubblici, contraenti in nome dello
Stato, da una parte
E la Società delle strade ferrate del Sud dell’ Au­
stria e dell’Alta Italia, rappresentata dal signor com­
mendatore Orazio Landau, membro del Consiglio di
amministrazione della Società a quest oggetto dele­
gato dal barone Alfonso de Rothschlld, presidente del
Comitato di Parigi, dall’altra parte
Si è convenuto e si conviene quanto seg e :
Art. 1. Il compromesso (allegato a) firmato a P a­
rigi ITI giugno 1876 tra il commendatore Cesare
Correnti, deputato al parlamento italiano, consigliere
di Stato, da una parte, e la Società delle strade fer­
rate meridionali-austriache e dell’Alta Italia rappre­
sentata dal barone Alfonso de Rothschild, presidente
del Comitato di Parigi , dall’ altra parte, per 1’ eser­
cizio provvisorio della rete dell'Alta Italia (quando
la Convenzione di Basilea sia approvata e resa ese­
cutoria) s’intende confermato colla presente Conven­
A tto
767
zione, di cui formerà parte integrante, e sarà esegui­
to secondo le clausole seguenti :
Art. 2. Nella formazione degl’inventari del materiale
rotabile e galleggiante, degli utensili, delle officine,
del mobiliare e del materiale delle stazioni, di cui al­
l’articolo 9 della Convenzione di Basilea, oltre la na­
tura e la quantità del medesimo, sarà indicata anche
la spesa occorrente per metterlo in ¡stato di ordinaria
manutenzione. Sarà considerato in ¡stato di oidinaiia
manutenzione il materiale rotabile che non si trovi in
riparazione al 30 giugno 1876, e che continui in ser­
vizio senza entrare in riparazione per tutto il mese
successivo.
.
„ Q . ..
Detto materiale rimarrà in consegna alla società
per tutta la durata dell’ esercizio provvisorio, e la
medesima si obbliga di riconsegnarlo al Governo in
eguale stato di manutenzione unitamente al materiale
di nuova dotazione che venisse acquistato durante lo
esercizio provvisorio, o di risarcire le perdite ed il
deperimento tanto del nuovo come del vecchio mate­
riale alla scadenza della presente Convenzione.
Art. 3. Contemporaneamente alla formazione degli
inventari di cui all’articolo precedente, una o più Com­
missioni, composte di delegati del Governo e della
Società, stenderanno un processo verbale della consi
stenza e dello stato delle linee e degli immobili cedati
dalla Società in forza della Convenzione di Basilea.
Ciascuna delle indicate Commissioni sarà composta
nel modo previsto dall’articolo 11 della Convenzione
di Basilea predetta.
Art. 4. Al termine dell’appalto dello esercizio una
o più Commissioni composte come al precedente arti­
colo, procederanno ad una ispezione generale di tutte
le strade ferrate e delle loro attinenze e dipendenze,
e stenderanno un processo verbale dello stato in cui
le tro.eranno, indicando particolarmente la specie e
l’importare di tutti i lavori e provviste occorrenti per
porre le strade, i fabbricati, il materiale mobile e fisso
e quanto altro serve allo esercizio in uno stato di
ordinaria manutenzione.
Le somme corrispondenti all’importare dei lavori e
delle provviste suddette, saranno pagate dalla Società
al Governo, sotto deduzione delle somme di cui al
primo paragrafo dell’ articolo 2 precedente, e dentro
i limiti stabiliti dal secondo paragrafo dell’articolo 4
dell’unito Compromesso.
In ogni caso però il Governo avrà diritto di pre­
tendere che siano spese in lavori di miglioramento
della strada e del materiale rotabile, o che gli ven­
gano altrimenti abbuonate le somme indicate al pa­
ragrafo 4 del citato articolo di Compromesso.
Art. 5. Sono a carico della Società durante 1 eser­
cizio provvisorio per la rete riscattata e nei limiti
fissati dall’art. 4 del Compromesso, tutte le spese or­
dinarie e straordinarie per 1’ esercizio, la manuten­
zione, le riparazioni, la sorveglianza, il controllo go­
vernativo, le imposte dirette ed indirette, la pubbli­
cità, lo assicurazioni, il rinnovamento del materiale
mobile e dei meccanismi delle stazioni e delle officine,
ed in generale tutte le spese di qualunque natura,
escluse solamente le seguenti :
1. Le spese per ampliamento dell’ argine stradale,
768
L’ E C O N O M IS T A
per sviluppo e raddoppiamento di binari e per co­
struzioni nuove ;
2. Le spese per aumento di corredo di materiale
mobile e fisso ;
3. Le spese che fossero riconosciute necessarie dal
doverne in eccedenza di quelle poste a carico della
Società col 2° paragrafo dell’art. 4 del Compromesso.
Le spese predette restano a carico del Governo,
che potrà affi lare alla Società l’esecuzione dei lavori
e dede provviste relative sopra progetti o proposte
presentate dalla Società e approvate dal Governo.
Art. 6. I dodici milioni di cui all’articolo 3 del­
l’unito Compromesso, potranno anche, a scelta del
Governo, essere imputati come pagamento di egual
somma, fatto dal Governo alla Società il 1 ' luglio 1876,
in conto delle somme di cui questa fosse per risul­
tare creditrice nelle liquidazioni di cui agli art. 13
e 14 della Convenzione di Basilea.
Art. 7. I pagamenti fatti alla Casa Rothschild di
Parigi, come rappresentante della Società, saranno
considerati come fatti direttamente alla Società stessa.
Art. 8. L ’esercizio sarà fatto con tutta la regola­
rità e sicurezza prescritte dai regolamenti in vigore
e colle stesse norme e discipline che sono attualmente
applicate alla rete dell’Alta Italia, ed alla naviga­
zione sui laghi.
Art. 9. I contratti relativi all’ esercizio che a ter­
mini dell’art. 18 della Convenzione di Basilea devono
essere assunti dal Governo alla data della presa di
possesso, continueranno a rimanere a benefizio e ca­
rico della Società fino al termine dell’esercizio prov­
visorio.
Alla scadenza della presente Convenzione il Go­
verno assumerà tutti gli altri simili contratti che
fossero conchiusi colla sua preventiva approvazione
durante l’esercizio provvisorio.
Art. 10. La Società sarà tenuta alla osservanza
della legge 20 marzo 1865, n" 2248, sui lavori pub­
blici ed ai regolamenti approvati coi decreti reali
del 31 ottobre 1873, sotto i numeri 1687 e 1688 (se­
rie 2“) nonché di ogni altra disposizione legislativa
e regolamentaria emanata o da emanarsi sulla ma­
teria.
Art. 11. Pel servizio delle poste e dei telegrafi ed
in generale per tutto ciò che non viene regolato di­
versamente colla presente Convenzione, s’intenderanno
conservate le dispesizioni delle convenzioni e dei ca­
pitoli ora vigenti.
Art. 12. Il direttore generale dell’esercizio sarà no
minato dal Governo, sentita la Società.
Art. 13. Qualunque questione possa insorgere tra
il Governo e la Soeierà per l’esecuzione del presente
contratto, ove non venga amichevolmente transatta
di comune accordo fra le parti, sarà deferita ai tr i­
bunali ordinari ita'iani per essere risoluta nei modi
e nelle vie prescritte dalle leggi generali del regno
d’Italia.
S’intende che il rappresentante della Società resi­
dente a Roma, di cui all’ articolo 28 della Conven­
zione di Basilea, rappresenterà pure la Società stessa
nei suoi rapporti col Governo italiano dipendenti
dalla presente Convenzione.
25 giugno 1876
Art. 14. I commissari del Governo eserciteranno il
più largo e continuo controllo sulla contabilità della
Società durante l’esercizio provvisorio, secondo le nor­
me che saranno dal Governo stesso determinate.
Art. 15. Il presente contratto sarà soggetto al di­
ritto fisso di una lira ed andrà esente da ogni diritto
proporzionale di registro.
All’originale firmati :
Il presidente del Consiglio dei mi­
nistri e ministro delle finanze A.
D epretis .
Il ministro dei lavori pubblici A. ZaNAKDELLI.
Il rappresentante della Società delle
strade ferrate del Sud dell’Austria
e dell’Alta Italia O razio L andau .
G iacinto B erruti, testimonio.
M attia M assa, testimonio.
Mariano F biqeri, capo-sezione.
Per copia conforme ad U30 amministrativo
Dal Ministero dei lavori pubblici
Ufficio di economia e contratti
M. F rigeri, capo-sezione.
COMPROMESSO
Fra :
Il governo italiano rappresent to dal signor coram.
Cesare Correnti, deputato al Parlamento italiano, con­
sigliere di Stato, ec. da una parte.
E la Società delle ferrovie del Sud dell’ Austria e
deU’Alta Italia, agendo anche in qualità di Società
delle ferrovie dell’ Aito Italia in virtù della conven­
zione 30 giugno 1864 approvata colla legge 14 mag­
gio 1875 — n. 2279, rappresentata dal sig. barone
Alfonso de Rothschild presidente del Comitato di P a­
rigi, dall’altra parte.
Il compromesso seguente é stato fissato per essere
trasformato in una convenzione addizionale alla con­
venzione di Basilea :
Art. 1° La Società sopraddetta, dovendo, ai ter­
mini della convenzione di Basilea, spogliarsi alla data
del 1° luglio 1876 dei suoi diritti di concessione e di
possessione delle linee dell’ Alta Italia, consente a
continuare per due anni, a cominciare dal l 8 luglio
1876, 1 esercizio (pxploitation) delle linee riscattate
dallo Stato, a termini della convenzione di Basilea.
Tuttavia il governo si riserva la facoltà di rescin­
dere il contratto {bail), sia il 1» luglio 1877, sia il 1»
gennaio 1878, dandone preventivo avviso di sei mesi
alla Società.
Art. 2° La Società pagherà a forfait al governo
per l’esercizio delle linee un canone annuale di mi­
lioni 31 e 500im lire, rappresentanti in cifre rotonde
il prodotto netto dell’anno 1874. L ’ ammontare di
questa somma sarà pagabile di sei mesi in sei mesi,
a semestre scaduto.
Nel caso in cui, in seguito ad un rimaneggiamento
di tariffe, o per qualunque altra causa, il prodotto
netto oltrepassasse l’ammontare del canone annuale
di L. 31 milioni e 500[m lire — 1’ eccedente sarà ri­
partito come segue :
2o giugno 1876
769
L’ ECO N O M IST A
Novantacinque per 0[0 al governo italiano ;
Cinque per 0[0 alla Società.
Le linee esercitate dalla Società, di cui si parla
negli articoli 23 e 24 della convenzione di Basilea,
e non comprese nel riscatto, continueranno, durante
questo contratto (bail), ad essere esercitate, secondo
le stipulazioni, le leggi e le convenzioni attualmente
in vigore.
Art. 3.” La Società mette a disposizione del governa
italiano la somma di 12 milioni di lire italiane, da
essere spesi in lavori, o in acquisto di materiale, o
in qualunque altro impiego a beneplacito del governo
stesso.
Art. L ò II presente compromesso sarà inserito te­
stualmente nell’ atto addizionale alla convenzione di
Basilea, che verrà redatto in esecuzione del presente
compromesso. — Quest’ atto determinerà, in maniera
precisa e dettagliata, i diritti e i doveri reciproci del
governo e della Società.
Le spese medie degli esercizi 1872, 1873, 1874 do­
vranno servire di base per determinare i carichi affe­
renti alla Società concessionaria (fermière) pel titolo
del suo esercizio.
Non si comprenderà nel conto dell’ esercizio che le
spese generali proprie delle linee italiane. — Le im­
poste da pagarsi al governo italiano dalla Società
concessionaria (fermière) saranno stabilite come per
10 passato, secondo le disposizioni della convenzione
4 gennaio 1869, approvate dalla legge 28 agosto 1870.
La Società potrà essere tenuta a giustificare che
durante la concessione di esercizio essa avrà speso,
per chilometro percorso, in manutenzione (entretien)
del materiale mobile e delle linee, una somma che
non sia inferiore alla media chilometrica dei detti anni
1872, 1873, 1874.
Art. 5.“ Per evitare la necessità di una doppia con­
segna, e d’ una complicazione inutile nel passaggio
dal sistema della concessione a quello del semplice
esercizio, resta inteso fra le parti che le operazioni
di valutazione (expertise) e di liquidazione degli ap ­
provvigionamenti, che ai termini dell’articolo 11 della
convenzione di Basilea, dovevano aver luogo il l.° lu­
glio 1876, non si faranno che alla fine dell’esercizio.
Il costo degli approvvigionamenti sarà pagato dal
governo allo spirare del contratto in titoli al porta­
tore di rendita italiana 5 per 0(0, calcolati secondo
11 modo indicato all’ art. 6 della convenzione di Ba­
silea, prendendo tuttavia per base di valutazione, il
corso medio della rendita italiana 5 per OjQ alla borsa
di Parigi nel periodo dei sei mesi ultimi dell’esercizio
contemplato dal presente contratto, e salve le modi­
ficazioni che formano oggetto dell’articolo 8 che verrà
appresso.
Art. 6.° La Società concessionaria dell’esercizio si
obbliga a studiare e a proporre al governo le misure
proprie ad aumentare il prodotto delle linee, sia col
mezzo del rimaneggiamento delle tariffe, o della di­
minuzione delle spese, e specialmente col mezzo della
modificazione degli orari e delle economie che potes­
sero essere ottenute sul personale, senza nuocere alla
regolarità del servizio.
Art. 7.“ I conti fra il governo e la Società conces­
sionaria saranno regolati tutti i sei mesi. Questi conti
determineranno tanto le somme alle quali il governo
potrebbe aver diritto pel titolo delle eccedenze degli
introiti, quanto quelle che il governo potrebbe avere
a pagare alla Società concessionaria per l'ammontare
delle spese imputabili al capitale, nel caso in cui la
Società facesse, per conto del governo e col suo as­
sentimento, delle spese eccedenti la cifra prevista
Bell’art. 3.
Art. 8.° Il presente compromesso essendo accettato,
la Convenzione di Basilea é puramente e semplicemente confermata. Tuttavia in ciò che concerne l’ar­
ticolo 5 della detta Convinzione, resta inteso che il
governo avrà facoltà di sostituire al pagamento in
oro a Koma, al quale egli è obbligato, delle rimesse
in cambiali (papier) di prim’ordine sopra Londra o
Parigi, rappresentanti l'equivalente dell'oro.
Resta egualmente inteso, in ciò che riguarda i ti­
toli di rendita, che il governo dovrà rimettere alla
Società, in esecuzione degli art. 5, 6 e 19 della Con­
venzione di Basilea — che il governo stesso avrà fa­
coltà di sostituire alla rimessa dei titoli, dei paga­
menti in oro, o delle tratte (papier) sopra Parigi o
Londra rappresentanti il valore dell’oro.
Tuttavia esso dovrà dichiarare alla data del 1" lu­
glio 1876 se intende usare di questa facoltà, e fino
alla concorrenza di qual somma.
Le somme che saranno pagate dal governo in oro,
o in tratte sopra Parigi e Londra, in virtù della pre­
sente opzione, ad una data posteriore al 1° luglio 1876,
saranno produttive, a profitto della Società, d un in­
teresse del 6 per 0,0 l ’anno netto dell’imposta di ric­
chezza mobile e di qualunque altra ritenuta, ad in­
cominciare dal 1° luglio 1876, fino al giorno del pa­
gamento.
La stessa facoltà è riservata al governo, e alle
stesse condizioni, pei titoli di rendita ch’egli avesse
da rimettere alla Società pel valore degli approvvi
gionamenti allo spirare del contratto, ai termini dell’art. 5° del presente compromesso, e dovrà dichiarare
il giorno appresso lo spirare del contratt , se esso
intende di usare di queste facoltà.
Fatto in doppio a Parigi, li 11 giugno 1876.
Approvato — C esare Correnti.
Approvato — A. de R othschild.
RIVISTA PARLAM ENTARE
25 Giugno.
Finalmente dopo tante incertezze, eccoci giunti al
giorno in cui il Parlamento nazionale, manifestando
con un voto solenne ed esplicito la sua opinione
intorno al riordinamento delle nostre ferrovie,"aprirà
facile l’adito a quella soluzione definitiva che spe­
riamo non si farà di troppo aspettare. E ne sarebbe
tempo davvero, poiché dopo quasi tre anni che una
questione di tanta imponenza tiene agitati gli animi
e compromette tanti interessi, ogni ulteriore indugio,
sarebbe del tutto imperdonabile.
no
L ’ E C O N O M IS T A
Dire le cause del ritardo ci sembra cosa super­
flua, dacché tutti sanno come e perchè la re­
sponsabilità debba ricadérne sopra la passata ammi­
nistrazione, la quale, mutabile nei suoi concetti e
mal sicura della bontà delle sue proposte, cercava
ridurre le cose agli estremi per trovare nella ristret­
tezza del tempo e nella urgenza di provvedere ele­
menti di più facile vittoria. Diremo piuttosto che al
Ministero Depretis devesi per ciò appunto tributare lode
sincera come a quello che trovando la situazione già
tanta compromessa seppe risparmiare al nostro paese
maggiori e più irreparabili danni.
Infatti, checché altri ne pensi, ci sembra che la
missione dell’onorevole Correnti, lungi dall’essere un
insuccesso, come taluni vanno dicendo, sia per
quanto lo permettevano le circostanze felicemente
riuscita. Certo un’economia di 12 milioni, conside­
rata di fronte all'entità degli oneri che importa il
riscatto dell’Alta Italia, non è molto rilevante, ma
d’altra parte anche 12 milioni sono sempre cosa da
non disprezzarsi, e averli potuti risparmiare quando
il Governo era già in certo modo vincolato da sti­
pulazioni precedenti e da impegni internazionali rad­
doppia il merito di chi vi ha cooperato.
Del resto, non è questa la parte più importante
dell’ atto addizionale alla Convenzione di Basilea;
ciò che a mente nostra ne costituisce il merito prin­
cipale è l’avere indotto la Società dell’Alta Italia ad
esercitare, durante un biennio, le linee riscattate per
conto dello Stato, salvo in questo il diritto di re­
scindere l’appalto di semestre in semestre, clausola
mercè la quale il Governo e il Parlamento si assi­
curano il tempo necessario a risolvere conveniente­
mente il problema ferroviario, senza nulla precipi­
tare. Ora da questo punto di vista ci sembra che
l’ opera o del Ministero non possa incontrare veruna
seria censura.
Fu pertanto savio consiglio il portare senza altro
indugio la Convenzione di Basilea, così modificata,
davanti alla Camera, sospendendo fino alla prossima
sessione le altre Convenzioni colle Romane e colle
Meridionali, procedendo in tal guisa perchè mentre
da un lato si provvede a rimuovere il più serio
ostacolo al completo riordinamento delle nostre fer­
rovie, quello cioè nascente dall’esistenza in Italia di
una Società ferroviaria internazionale, si offre dal­
l'altro al Parlamento il mezzo di pronunciarsi circa
al modo con cui tale riordinamento dovrà esser fatto.
Ed invero l’ articolo 4 della legge colla quale
dovrà approvarsi il riscatto dell’ Alta Italia stabilisce
esplicitamente il principio che lo Stato non debba
esercitare le linee riscattate, per cui il Parlamento,
approvando o rigettando quest’ articolo, risolverà la
questione che da tanto tempo si dibatte in pro­
posito.
La Commissione parlamentare si è già dichiarata
2o giugno 1876
in tutto e per tutto favorevole alle proposte mini­
steriali, ed è probabile che una notevole maggiogioranza la segua. In ogni modo la discussione pub­
blica incominciata ieri sarà certo fra le più memo­
rabili che si registreranno negli annali della nostra
vita pubblica, perchè la battaglia che si impegnerà
intorno all’articolo 4 sarà una vera lotta di principii in cui vincitori e vinti, liberisti e autoritari,
sosterranno con eguale calore e con ogni possibile
argomento scientifico e pratico le loro rispettive
convinzioni.
Mentre la pubblica attenzione intende con febbrile
impazienza alle varie fasi di questa discussione a
cui vanno legati i più vitali interessi del nostro
paese, è naturale che tutte le altre questioni, di che
si è occupato il Parlamento nelle ultime settimane
dovessero passare quasiché inosservate qualunque
potesse essere del resto la loro importanza.
Noi quindi ci siamo astenuti dalle nostre consuete
rassegne ed oggi sebbene la materia non ci farebbe
difetto, crediamo miglior consiglio risparmiare ai
nostri lettori un tardivo e poco interessante reso­
conto dei lavori parlamentari, riserbandoci di par­
larne quando i progetti approvati in questo periodo
di tempo dalla Camera elettiva verranno in discus­
sione davanti al Senato.
Frattanto, ritornando all’argomento, che più ci
preoccupa, ci sia lecito esprimere il voto che è per
noi ardentissimo, quello cioè di potere registrare in
queste nostre modeste rassegne come i principii di
libertà economica ai quali siamo e saremo sempre
fedeli, abbiano ottenuta in seno al Parlamento ita­
liano una segnalata e decisiva vittoria !
RIVISTA D E L L E BORSE
F irenze 24 Giugno.
I primi giorni della settimana trascorsero, senza
alcuna nuova complicazione della questione orientale
la quale si può quasi dire sia stata momentanea­
mente dimenticata.
Pochi e di lieve entità i dispacci giunti da Co­
stantinopoli, Belgrado, Cettinie, e dal campo degli
insorti.
Pare sia intenzione decisa delle Potonze, di la­
sciare che il Governo nuovo affronti egli stesso le
difficoltà attuali della situazione, e trovi il modo
di districare la complicata matassa in cui è avvolto.
Lo troverà egli il modo di sciogliere questo nodo
gordiano?
Questo è quanto ci dirà un non lontano avvenire.
Intanto le Borse si giovarono dell’ abbondanza
straordiuaria del danaro, del saggio bassissimo degli
sconti, nelle piazze principali per spingere al rialzo,
ogni specie di valori tenuti per solidi e buoni, an­
che in riguardo all’imminenza dei pagamenti seme-
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IST A
strali del luglio, che tanto a Londre a Parigi Ber­
lino e Vienna, raggiungono somme rilevantissime.
A Parigi le oscillazioni al ribasso, avvenute in seguito
all’elezione a senatore inamovibile, dell’ ex-miuistro
Buffet, furono dissipate in seguito al contegno dei
ministri ed alla revoca da essi fatta di quattro pre­
fetti, col quale atto autoritario, si volle dimostrare
che nessun dissenso essenziale esisteva, fra il mini­
stero repubblicano ed il capo del potere.
Queste oscillazioni al ribasso sulle rendite fran­
cesi, si rinnovarono in seguito all’elezioue fatto dal
Senato di 6 commissari, contrari alle modificazioni
sulla legge dell’insegnamento superiore.
Con questa legge votata dall’assemblea antecedente |
furono istituite le università cattoliche o clericali, e |
venne loro accordata la facoltà di conferire i gradi
accademici, sottraendo allievi e professori quasi in­
teramente all’ingerenza e direzione governativa. La
Camera nuova la volle modificata, come un con­
trosenso, come il ritorno ad un passato incompativile coi tempi che corrono.
» Se questa modificazione alla legge, naufragherà
nel Senato, questo corpo legislativo, e non più co­
stituente, come la defunta assemblea, sarà un incaglio
permanente allo sviluppo della libertà repubblicana,
una causa di costanti perturbazioni e di incertezze,
le quali tardi o tosto potranno p ro d u rre, serie e
gravi conseguenze.
Speriamo che il buon senso, che qualche volta
fa anche capolino in Francia e nelle sue assemblee
legislative, impedirà il naufragio di queste modifi­
cazioni ad una legge, che troppo risente di un incompossibile passate, e la cui discussione ed appro­
vazione, fu solo resa possibile dallo stato d’assedio,
e dalla prostrazione morale, della grande nazione.
Il primo passo mosso dai valori alle Borsa di Pa­
rigi, nella decorsa settimana, fu al rialzo; da 68 15
il 3 per cento si elevò di un tratto a 67 55 e nel
mercoledì a 68 70, per le ragioni sopra addotte
ricadeva a 68 55, risalito ieri a 68 80.
Il 5 per cento da 105 90 rialzava nel lunedi a
106 30, rideclinando a 106 12 e quindi, a 105 82.
Fu ancora più vibrato lo slancio della rendita
italiana, che da 73 75, guadagnando 22 centesimi,
negoziassi a 74 07 e mezzo.
Le cause dell’aumento furono complesse, la pub­
blicazione del compromesso relativo alla convenzione
di Basilea, il limite assegnato alla misura dell’affi­
davit, nell’atto dell’ esazione dei cuponi di rendita
italiana all’ estero e l’assicurazione data dal barone
Rothschild che la rendita, la quale verrà a lui con­
seguita per conto della Società dell’ Alta Italia,
non verrà gettata sul mercato, ma distribuita ai
suoi clienti.
La rendita corrispondente 119,123,138 lire di ca­
pitale, al corso medio del semestre 1876 in lire 72,
771
ascende circa ad 8,335,770 lire, se essa fosse stata
gettata in blocco sul mercato, i prezzi della ren­
dita ne sarebbero certo depressi, e per assai lungo
tempo, mentre invece, venendo collocata presso
clienti solidi, essa non comparirà che gradualmente
sul mercato, ed i prezzi non se ne risentiranno che
in leggerissime proporzioni.
A queste tre cause speciali di aumento per la
nostra rendita, contribuivano pure l’influsso della
tendenza generale al rialzo, e l’imminente stacco
del cupone semestrale.
La realizzazione di benefici ed il ribasso delle
rendite francesi, la faceva ricadere a 73 70 nel mar­
tedì, nei giorni susseguenti, ripigliava però il prezzo
di 73 85 e quindi ieri di nuovo in ribasso a 73 50.
Le azioni delle ferrovie Lombardo-Yenete nel lu­
nedì salirono al massimo prezzo settimanale di 191
ripiegavano a 180. In Francia pare che non siano per
suasi dell’approvazione della convenzione e relativo
compromesso, o che non siano troppo sodisfatti dello
esercizio delle ferrovie, conservato temporariamente
per due anni, alla Società stessa.
Le relative Obbligazioni salirono a 217, ripiegarono
in seguito a 213.
Le Azioni ferrovie Romane negoziate a 67 69 e
le Obbligazioni omonime che avevano raggiunto il
prezzo di 233, ricadute a 232.
Le Obbbligazioni Vittorio Emanuele, oscillanti fra
il 220 ed il 222 in base ai prezzi della rendita,
alla quale sono assimilate.
Il Cambio sull’ Italia scemò, ma di poco nel mar­
tedì, negli altri giorni si conservò inalterato sul prezzo
di 7 1(8.
In sul chiudersi dell’antecedente settimana, veniva
intempestivamente alla luce, il Compromesso firmato
a Parigi tra l’onorevole Correnti ed il barone Roth­
schild e le Borse italiane, le quali gli avevano già
fatto un buon accoglimento anticipato, quantunque
leggendolo e commentandolo, non vi trovassero rag­
giunti tutti quei vantaggi che venivano strombaz­
zati da una parte della stampa, uniformandosi alle
ispirazioni e tendenze della Borsa di Parigi, ne se­
guirono lo spirito, ed accolsero con gioia un rialzo
rimuneratore di larghi benefizi e giusto compenso
all’ incertezza ed atonia che signoreggiò sovrana per
quasi tutto il semestre decorso.
La soppressione dell 'affìdavit pel pagamento dei
cuponi all’estero, quantunque venga limitata ai cu­
poni di 100 lire di rendite, venne pu:*e ben accolta
presso di noi. Quantunque siano al presente, mol­
tissimi i titoli, sui quali già venne pagato il cupone
semestrale in corso, tuttavia non pochi sono pure
quelli, che verranno inviati alla riscossione a Pa­
rigi e Londra. L’adottata misura è stata presa in
via di esperimento: dalle risultanze il ministro delle
finanze, potrà firmarsi un adeguato concetto della
772
L’ E C O N O M IS T A
bontà o meno di questa misura, e sarà perciò un
altra volta adottoto od assolutamente abolito. L’esclu­
sione dalle formalità deWaffidavit dei cuponi di 100
e meno, si fonda sulla persuasione, che pochi titoli
di questo taglio, esistano presso i banchieri, che sono
quelli a cui solo giova, l’esigerne la riscossione nello
piazze estere, in oro.
In settimana venne approvato dal Senato la nuova
legge sui contratti di Borsa, non sarà perciò lonlano il giorno della sua promulgazione, unitamente
al relativo regolamento.
L’atto addizionale alla Convenzione di Basilea, non
fu certamente considerato come un Eldorado nè dalla
stampa di qualsiasi colore, nè dalle Borse italiane.
Queste si commossero più pel fatto in se stesso, che
per le resultanze. La questione del riscatto, fu sem­
pre considerata come un urgente necessità della
situazione.
Se non si comincia a sistemarla, riguardo alla
ferrovia dell’Alta Italia, tanto meno si penserà alle
altre. L’incertezza che regnava in proposito, era per­
tanto l’incuho delle borse italiane. Per esse 12 mi­
lioni in meno a pagarsi, il pagamento su Londra o
Parigi, son cose delle quali ora certo non s’imba­
razzano, l’essenziale, è che essa venga discussa ed
approvata, e che si prepari in tal modo la via al
riscatto delle Romane, Sarde e Meridionali. I titoli
delle ferrovie dell'Alta Italia, sono per la più parte
in possesso di banchieri e particolari Austriaci fran­
cesi e tedeschi, così pure gran parte delle Romane
ma le Azioni ed Obbligaaioni Livornesi, Lucca Pi­
stoia. le Azioni ed Obbligazioni Meridionali, son
quasi tutte collocate in Italia. Varii fra questi titoli
sono garantiti dallo Stato e su di essi si pagano
regolarmente i frutti, ma sono gravati dalla tassa
di circolazione, che scemandone l’interesse, li tiene
depressi ; relativamente alla rendita. Su alcuni
non vien pagato alcun interesse, e questi pure fu­
rono pagati dai compratori come tutti gli altri. Se
perciò tanto si approva la sistemazione della que­
stione dell’Alta Italia, è perchè con tutta ragione si
spera che un tale atto non resterà isolato, e che
sarà dato in un tempo nou lontano, ai possessori
delle azioni Romane, Livornesi e relative obbliga­
zioni Lucca e Pistoia, Centrali Toscane, azioni ed
obbligazioni Meridionali azioni ed obbligazioni Sarde,
di | potere un giorno concambiare i loro titoli in
tanta rendita; e non volendo addivenirne al cam­
bio, che i titoli loro, vengano, come vuole giustizia,
garantiti al pari di tanti altri.
Esaminando i prezzi fatti nella corrente settimana,
troviamo che la rendita esordiva a 79 47 I [2 79 42
e 1|2, e guadagnando ogni giorno qualche cente­
simo, giovedì negoziavasi a 79 70, 79 65, venerdì
otteneva ii prezzo di 79 75, 79 72 1[2.
La rendita scuponata fu oggetto di varie contrat­
25 giugno 1876
tazioni per contanti, prima sul prezzo medio di 72 70,
quindi su quello di 77 27 1 [2, venerdì nominale
a 77 45.
Più ristretto mercato ebbe il 3 per cento intero,
ma non fu neppur esso dimenticato, mercoledì ne­
goziavasi per contanti a 46 80 circa. Lo scuponato
invece non fu negoziato, esso fu sempre quotato
nominale, salendo però da 45 20 a 45 50.
L’Imprestilo Nazionale ebbe qualche affare sul
prezzo dì 49 25, 48 75; nominale lo stallonato sul
prezzo di circa 46 40.
Nominali tutta la settimana le Obbligazioni Eccle­
siastiche sul prezzo di 94.
Anche le Azioni Tabacchi risentirono l’influsso
della tendenza generale, da 840, prezzo superiore
a quelli della settimana antecedente, salirono ad 845,
giovedì però ripiegavano ad 844 843.
Le relative obbligazioni sempre nominali, ma ferme
sul prezzo di 559, 558.
D’altri valori dello Stato ; negoziati alla Borsa di
Roma i Certificati 1860-1864 a 79 70, il Blount a
78 5 0; il Rothschild a 78 30.
4
In quella di Firenze senza acquirenti le Vittorio
Emanuele a 241, alquanto più deboli alla Borsa di
Milano le Demaniali, sul prezzo di 545.
Di valori bancari ebbero alquanto movimento le
azioni Banca Nazionale Italiana, che dal prezzo del
sabato antecedente in 1985, gradatamente salirono
al prezzo nominale di venerdì in lire 2016.
Meno fortunale le Banche Toscane che nelle quo­
tazioni nominali serbarono immutato il prezzo di
975 e nelle contrattazioni di giovedì, non ottennero
che quello di 970 968.
Le Banche Toscane di Credito senza alcuna quo­
tazione, segnate nominali snl prezzo di 1240 1220
le Banche Romane alla Borsa di Roma.
Le azioni del Credito Mobiliare, più negoziate che
nella settimana antecedente. Dal prezzo di 637 sa­
lirono dapprima a 650, quindi dopo avere ripiegato
a 642, risalirono gradatamente a 648.
Le Banche generali di Roma, negoziate in detta
Borsa a 462 circa.
Le azioni Banco Sconto e Sete da 287, si eleva­
rono a 290 e quelle della Banca di Torino, immo­
bili sul 645.
In valori ferroviari il movimento fu scarso, le
azioni Meridionali, nei loro prezzi nominali si avvan­
taggiarono da 334 a 336 338, le Livornesi da
332 a 338.
In obbligazioni si ebbero affari giovedì, le Livor­
nesi A. B. negoziaronsi a 225 75, 225 50, le C. D.
da 226 75 a 226 50, le Lucca Pistoia ebbero da­
naro a 193, lettera a 193 25.
Nominali le Centrali Toscana a 328, senza alcuna
ricerca.
I numerosi acquisti di Rendita per fine mese,
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
fecero abbandonare una partita discretamente impor­
tante di obbligazioni a premio del Municipio di Fiin oro 1868 che nella Borsa di giovedì, negoziaronsi per contanti da 238 75 a 238 50.
Le Cessioni dello stesso Municipio del 1871 of­
ferte e nominali sul prezzo di 442.
I Cambi furono deboli in principio di settimana,
più tesi negli ultimi.
II Londra che negoziavasi dapprima al prezzo
medio di 27 15, venerdì aveva il prezzo di 27 20
e 27 16.
Il Francia esordiva a 107 77, chiudeva a 108
e 107 90.
I Napoleoni d’ oro, invariati tutta la settimana sul
prezzo medio di 21 62.
ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI
La Gazzetta ufficiale ha pubblicato i seguenti Atti
ufficali :
17 giugno. — Nomine nell’ Ordine della Corona
d’Italia.
19 giugno. — 1. Legge in data 11 giugno, che
convalida i decreti reali indicati nell’annessa tabella,
coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal
Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo
178 del bilancio definitivo di previsione della spesa
del ministero delle finanze per Y anno 1875, delle
somme, ed in aumento ai capitoli indicati nella ta­
bella medesima.
20 giugno. — 1. Nomane nell’ordine della Corona
d’Italia.
2. Legge in data 11 giugno che convalida i decreti
reali indicati nell’ annessa tabella, coi quali vennero,
autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella
tabella medesima, dal fondo per le spese impreviste
stanziato al capitolo 178 del bilancio definitivo di
previsione della spesa del ministero delle finanze per
l’anno 1873.
3. E. decreto 1° giugno che erige in corpo morale
il legato istituito nel comune di F avara (Girgentl)
dal defunto Stefano Bunone-Impenni.
4. E. decreto 1° giugno che sopprime il Monte F ru ­
mentario di Toritto (Bari) e ne inverte i relativi ca­
pitali nella fondazione di una Cassa di prestanze agra­
rie a prò di coloni bisognosi in conformità delle re­
lative deliberazioni del Consiglio comunale.
5. E. decreto 1° giugno che sopprime il Monte Fru­
mentario del comune di Motta Camastra (Messina) e
ne inverte i relativi capitali nella fondazione di una
Cassa di prestanze agrarie a favore di coloni poveri.
6. Disposizioni nel personale dipendente dal mini­
stero della guerra e nel personale dell’ amministra­
zione dei telegrafi.
La Direzione generale dei telegrafi annunzia la so­
773
spensione dell’aceettazione dei telegrammi privati in
cifre o lettere segrete per la Croazia, Schiavonia ed
Ungheria meridionale. Annunzia inoltre 1’ apertura di
un nuovo ufficio telegrafico in Eaiano , provincia di
Aquila.
21
giugno. — 1. Legge in data 11 giugno che au­
torizza sul bilancio definitivo dt previsione della spesa
per l’anno 1876 le maggiori spese nella somma com­
plessiva di L. 1,291,401 70, pel pagamento di residui
passivi deli’esercizio 1875 e precedenti, ripartibili fr
i ministri ed i capitoli secondo l’annesso quadro A.
2. E. decreto 18 giugno che stabilisce i distintivi
ed i segni caratteristici proprii dei biglietti da L. 5
e da L. 10 che saranno emessi dal Consorzio degli
Istituti di emissione.
3. E. decreto 23 maggio che nomina l’avv. Federico
Giannotti, consigliere presso la E . prefettura di P a ­
lermo, membro della Commissione istituita per la ve­
rificazione dei debiti dei comuni siciliani accollati allo
Stato, in surrogazione del comm. Errante Michele.
4. E. decreto 21 maggio che erige in corpo morale
l’Asilo infantile, fondato nel comune di Castelgoffredo
(MaDtova).
5. E. decreto 21 maggio che autorizza il comune
di Gavi (Alessandria) ad accettare il legato di Giu­
seppe Mazzarello al detto comune.
22
giugno. — 1. Legge in data 18 giugno, che
autorizza il Governo del Ee ad operare la leva mili­
tare sui giovani nati nell’anno 1856.
2. Legge in data 18 giugno, che proroga sino a
tutto giugno dell’anno 1877 il termine di un anuo
entro il quale ai militari riassoldati con premio, li­
cenziati dal servizio, sotto le armi o promossi uffi­
ciali, fu, coll’articolo 15 della legge 14 giugno 1874,
N. 1973, concessa la facoltà di convertire la pensione
vitalizia che godevano in un capitale in cartelle del
Debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita corri­
spondesse ai due terzi della pensione stessa.
3. E. decreto 11 giugno, che fissa le tasse da ri
scuotersi in Italia per la francatura delle corrispon­
denze a destino dell’ India britannica e delle colonie
francesi.
4. E. decreto 15 giugno, che regola il limite mas­
simo dell’importo dei singoli vaglia ordinari e tele­
grafici che le Direzioni e gli uffizi delle poste hanno
facoltà di emettere e di pagare.
5. Disposizioni nel personale dell’ amministrazione
finanziaria ed in quello del ministero della marina.
6. Dichiarazione del ministero degli affari esteri,
con cui viene prorogata la durata dei trattati com­
merciali fra l’Italia e la Germania, fra l’Italia e la
Gran Bretagna, fra l’Italia e i Paesi Bassi.
La Gazzetta Ufficiale pubblica il seguente decreto:
Il ministro delle finanze visto l’art. 4 della legge
30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 21), sulla circolazione
cartacea durante il corso forzoso ;
Visto il E. decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (Se­
rie 2“);
Visto il regolamento approvato con E. decreto
28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2a) ;
774
L’ E C O N O M IS T A
Ritenuto che il Consorzio degli Istituti di emissione
ha provveduto alla stampa dei biglietti consorziali
del taglio di cinque lire in numero di 40 milioni, e
pel valore di 200 milioni di lire; e di quelli del ta­
glio di dieci lire in numero di 24 milioni, e pel valore
di 240 milioni di lire, come fu determinato nell’arti­
colo 1 del mentovato regolamento 28 febbraio 1875,
23
giugno. — 1. Nomine nell’Ordine della Corona
d Italia, fra le quali notiamo le seguenti :
A gran cordone:
Bertinatti comm. Giuseppe, inviato straordinario e
ministro plenipotenziario di 1° classe.
A grand’uffiziale.
Fé d Ostiani conte Alessandro, inviato straordinario
e ministro plenipotenziario di 2a classe.
2. Disposizioni nel personale dipendente dal mini­
stero della marina ed in quello dipendente dal mini­
stero di pubblica istruzione.
La Direzione generale delle poste pubblica un av­
viso, nel quile sono fissate le tasse da riscuotersi nel
Regno d’Italia per le corrispondenze cambiate col­
l’India britannica e colle colonie francesi.
NOTIZIE COMMERCIALI
Cereali. — La situazione dei raccolti non si pre­
senta generalmente sodisfaciente come si desidera,
essendo non senza importanza le lagnanze che ven­
gono da alcune delle principali regioni produttrici
dalla Penisola.
Così mentre nelle Puglie, e in Sicilia si spera un
abbondante produzione agricola, al contrario in
molte zone della Lombardia e del Piemonte si pre­
vede che il raccolto dei grani riuscirà mediocre
tanto per qualità, che per quantità.
E ciò per la ragione, che mentre una quindicina
di giorni indietro lamentavasi in queste provincie
il troppo calore, e si desiderava un poco di pioggia
per ritardare la sollecita maturazione dei grani,
sopraggiunsero invece acque cosi generali e tempe
stose che le campagne ne furono momentaneamente'
allagate ; dal caldo successivo si passò ad un tratto
al freddo, e questo sbilancio improvviso produsse
danni non indifferenti alle campagne, senza rispar­
miare i grani, e le sementi di primavera.
Anche le notizie che vengono delle Calabrie non
sarebbero molto favorevoli, e farebbero temere che
i grani e i granturchi possano essere seriamente
danneggiati, qualora il caldo necessario della sta­
gione, tardasse a sopraggiungere.
T uttavia l’incertezza predomina sempre tanto nel
consumo, che nella speculazione, e quindi anche
questa settimana trascorse generalmente poco ope­
rosa, e con affari lim itati ai bisogni del giorno.
A Firenze e nella maggior parte dei mercati delia
Toscana i grani gentili bianchi si trattarono da
L. 1/ 50 a 18 50 al sacco di tre staia, i grani rossi
da L. 16 50 a 17 50, e il granturco da L. 7 a 7 50.
A Bologna i grani ribassarono di circa 50 cent,
al quint., essendo stati pagati sulle L. 29 50 al
quint., e i granturchi fecero L. 15 50 i 100 chil.
25 giugno 1876
A Ferrara, a Venezia, e a Padova i grani varia­
rono da L. 27 a 29 50 e i granturchi da L. 15 50
a 16 50 al quint.
A Verona i frumenti e i frumentoni si manten­
nero invariati i primi da L. 28 50 a 30 al quint., e
i secondi da L. 16 a 17.
A Milano i frumenti ribassarono di 1 lira e più
al quint., i granturchi rimasero stazionari, e i risi
aumentarono di 50 cent. all'ettol., e la meliga di 40.
Le altre granaglie invariate.
A Torino con tendenza al ribasso, i grani si con­
trattarono da L. 27 50 a 32 50, la meliga da L. 15
a 16, e l’avena da L. 18 a 19.
A Vercelli i risi aumentarono di 50 cent., i grani,
e la meliga ribassarono di 50 cent, e la segale di
cent. 75.
A Genova i grani teneri di forza non subirono
alcuna variazione, ma le qualità secondarie ribas­
sarono di 1 lira.
I prezzi praticati furono di L. 24 75 a 25 all’et.;
per i grani teneri Berdianska vecchi ; di L. 24 a
24 25 per i misti, di L, 23 50 per i Marianopoli, e
i Taganrok, e di L. 18 75 a 19 per i Briola.
I grani lombardi si contrattarono da L. 29 a 32
al quint., e i granturchi della stessa provenienza
sulle L. 16.
In Ancona i grani belli marchigiani si aggirarono
sulle L. 28 al quint., i grani Abruzzesi sulle L. 26
e i granturchi si venderono da L. 15 a 15 50.
A Napoli lungo la costiera essendosi verificati
molti arrivi dall’ estero, la settimana chiuse con
qualche ribasso.
Le maioriche di Barletta alla Borsa da L. 21 65
discesero a L. 21 17 all’ettol.
La m ietitura dei grani in queste provincie è quasi
ultim ata, e, ad eccezione di qualche lagnanza, si è
generalmente contenti.
A Barletta gli affari sono sempre difficilissimi,
perchè i possessori non vogliono concedere alcuna
riduzione.
I grani si quotarono nominali a D. 2 60 al can­
talo per contanti, e a D. 2 70 per cansegna.
Comparve sulla piazza qualche campione di grano
nuovo che nulla lascia a desiderare per qualità, e
peso.
A Messina e nelle altre piazze della Sicilia i
prezzi proseguono a ribassare.
All’estero la situazione è la seguente.
In Francia le campagne continuano a migliorare
specialmente nel Mezzogiorno, nella Brettagna, e
nella Vandea.
Durante la settimana i mercati furono discreta­
mente provvisti, e quindi prevalse il ribasso. Sopra
102 corrispondenze 11 accusano rialzo, 12 fermezza,
38 nessuna variazione, 4 calma, 2 tendenza al ri­
basso, e 35 ribasso.
I prezzi estremi furono di fr. 25 a 29 50 al quint.
per i grani, e di fr. 55 a 60 i 159 chilog. per le
farine.
In Inghilterra la settimana passò nella mas­
sima calma.
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IST A
A Londra i grani rossi si quotarono da scell. 43
a 50, i grani bianchi da 45 a 50, e le farine inglesi
da scell. 30 a 35.
Nel Belgio, nella Germania, in Inghiltersa, in
Russia e in America la settimana trascorse con
scarse operazioni, e con tendenza al ribasso.
Sete. — Sotto 1’ influonza di un meschinissimo
raccolto di bozzoli, il quale oggi calcolato provincia
per provincia si valuta al disotto della metà di un
raccolto ordinario, i mercati italiani trascorsero a t­
tivissimi, e con sensibile rialzo. E ciò era naturale
perchè, quand’anche la fabbrica in attesa di notizie
più pesitive sul raccolto asiatico si fosse voluta te­
nere in disparte, la speculazione non poteva fare a
meno di approfittarne, sapendo bene che le vecchie
rimanenze saranno ben presto smaltite, e che fra
qualche mese per conseguenza i prezzi delle seto
nostrali saranno molto moggiori'a quelli che si pra­
ticano attualmente.
A Milano la domanda fu attivissima in tu tti gli
articoli con prezzi in aumento di 3 a 4 lire su
quelli dell’ottava scorsa, e se le transazioni non fu­
rono molto abbondanti, avvenne perchè una gran
quantità di merce venne ritirata dal mercato, per
la speranza di venderla in progresso di tempo con
maggior profitto.
Le trame nostrane da buone correnti a sublimi
nei titoli 22(26, 24(28 e 26(30 si trattarono da lire
68 a 75 al chil., e gli organzini strafilati da lire
67 a 81.
Comparvero anche nel mercato alcune greggie di
nuova filatura, che dicesi, fossero vendute a lire 60.
A Torino pure gli affari ebbere maggiore impor­
tanza dell’ottava scorsa, ed anche su questa piazza
i prezzi ottennero qualche aumento.
Le greggie di altre provinole 9(11 si venderono a
lire 66, e le trame 24(26 a lire 65.
Anche negli altri principali mercati serici della
Penisola come Firenze, Bergamo, Como, Ancona e
Napoli la settimana chiuse con qualche migliora­
mento.
All’estero prevalse la medesima tendenza per la
stessa ragione della scarsità del raccolto dei bozzoli.
A Lione infatti ebbero luogo transazioni molto
importanti in greggie asiatiche, specialmente giap­
ponesi, e del Bengala, che ottennero un rialzo di
3 a 5 fr. al chilog.
Le sete chinesi al contrario, che furono meno do­
mandate in seguito al buon mercato con cui si ven­
dono le stoffe colorate, non presero parte a questo
rialzo.
In complesso i prezzi si manifestarono molto
fermi, ma si è costatato che i corsi attuali restano
ancora superiori ai prezzi di costo delle sete nuove.
Lane. — La teudenza è sempre la stessa, cioè,
debole e inclinevole al ribasso, specialmente nei
mercati inglesi e germanici.
I mercati italiani al contrario si mantengono
sempre sostenuti, per la ragione che i depositi di
lane forestiere nelle nostre piazze marittime sono
affatto sprovvisti, nè ciascuno si cura più di raffor­
775
zarli da che i fabbricanti hanno preso l’abitudine di
provvedersi direttamente all'estero.
A Genova le Buenos-Ayres si venderono da L. 210
a 250 al quint.
A Venezia le lane fini lavate del Levante si con­
trattarono a lire 332 i 100 chilogr. e le Prevosa da
L. 300 a 305.
In Ancona le Taganrog furono cedute a L. 305,
le Levante a L. 295, e le Prevesa da L. 298 a 302.
All’estero prevale il ribasso.
In Germania nella fiera di Breslavia vi fu un ri­
basso di 5 a 10 talleri sui prezzi dell’anno scorso.
A Londra negli incanti tenuti ultimamente per
le qualità inferiori non vennero aggiudicate che
750 balle sulle 3005 poste in vendita, e le aggiudi­
cazioni vennero fatte con prezzi inferiori alle tas­
sazioni.
I mercati francesi al contrario si mantennero più
fermi e con migliori disposizioni.
Cotoni. — Nonostante il miglioramento verifica­
tosi nel corso della settimana a Liverpool, e agli
S tati Uniti, i mercati italiani trascorsero general­
mente inoperosi, per la ragione che i nostri filatori,
essendo sempre abbastanza provvisti non limitano i
loro acquisti che a qualche piccola partita, indi­
spensabile per proseguire le loro lavorazioni.
A Genova infatti, sebbene i possessori offrissero
la loro merce ai bassi corsi della settimana scorsa
le contrattazioni furono affatto insignificanti.
A Milano le vendite furono in maggior numero,
ma non produssero nessun miglioramento nei prezzi,
che rimasero pienamente stazionati.
L ’America Meddling fu quotato da lire 86 o 89 i
50 chil.; l’Oomra da lire 64 a 65 ; il Dbarwars da
lire 66 a 68 ; il Dhallerah da lire 63 a 65 ; il Salo­
nicco e l’Adena da L. 66 a 67.
All’estero svanito il pericolo di una prossima
guerra a motivo della questione d’Oriente, e con­
stata per mezzo del rapporto dei sensali del Sud
dell’America la diminuzione del terreno seminato
a cotone in confronto dell’anno scorso, la settimana
chiuse con maggior numero di affari, e con prezzi
generalmente in aumento.
A Liverpool la demanda infatti fu attivissima, e
i prezzi guadagnarono un’altro sedicesimo di denaro.
A Manchester pure le vendite furono più abbon­
danti, ma non segnarono per altro alcun rialzo.
Anche a ll’Havas la settimana trascorse attivissi­
ma, e il Luigiana trasordinario pronto si spinse
fino a fr. 76 50 i 50 chil.
A Trieste poche vendite, e prezzi invariati.
A Nuova York dopo giornalieri aumenti, i cotoni
futuri ribassarono di 5(32 a 3(32 di cent.
Dal Io settembre dell’anno scorso fino al 10 giu­
gno corrente, le entrate in tu tti i porti degli Stati
Uniti ascesero a balle 4,031,000 contro 3,409,000
nello stesso periodo dell’anno precedente.
Caffè. — Anche in questa settimana gli affari
furono generalmente poco importanti, e per la mas­
sima parte contratti per conto del consumo, nè si
ebbe a costatare nessuna variazione neppure nei
prezzi.
776
L’ E C O N O M IS T A
È molto probabile che questa tendenza continui a
mantenersi per qualche tempo, in quanto che i de­
positi in prima mano sono sempre molto conside­
revoli, e verranno in breve a rafforzarsi col resto
del raccolto di Haiti di cui gli ultimi rivolgimenti
politici ne ritardarono la partenza.
In Italia per altro, benché le transazioni sieno
state senza importanza, i prezzi si mantennero ba­
stantemente sostenuti, per la ragione che i nostri
depositi sono molto scarsi, e mancanti di quelle
qualità che sono maggiormente ricercate.
A Genova si venderono 100 sacchi Portoricco
(Agnadilla) al prezzo di Lire 130 i 50 chil.
A Milano vennero fatti diversi affari in Portoricco
da Londra sulla base di L. 270 al quint. per roba
verde bella, di L. 205 per S. Domingo, e di L. 207
per Manilla verdolino, resi a bordo Genova.
A Venezia il S. Domingo fu contrattato da L. 210
a 215 el quint. schiavo ; il Rio da L. 205 a 215; il
Santos da L. 235 a 250, il Portoricco da L. 280 a
290, e il Ceylan piantagione da L. 295 a 305.
In Ancona il Rio fu venduto da L; 285 a 325 al
quint. sdaziato.
In Francia i mercati trascorsero con poche tran­
sazioni, ma sostenuti.
All’Havre l'Haiti Jaemel fu venduto a fr. 87 e il
Capo a fr. 90 i 50 chil. al deposito.
In Inghilterra la settimana passò abbastanza a t­
tiva, e ferma.
A Londra anzi alcune qualità anmentarono di 2
scell. ; in seguito alla notizia che le quantità poste
in vendita nei prossimi incanti Olandesi, saranno
inferiori a quelle vendute precedentemente.
A Rotterdam e in Amsterdam pochissimi affari in
attesa dei prossimi incanti.
Zuccheri. — L’articolo si mantiene generalmente
sostenuto, e le transazioni proseguono abbastanza
attive nella maggior parte dei mercati.
A Genova si venderono 200 sacchi di zuccheri
greggi Guadalupa al prezzo di L. 33 50 in oro i 50
chil., e 3000 sacchi di raffinati della raffineria Li­
gure Lombarda da L. 107 a 108 i 100 chilogr. per
vagone completo.
A Milano i centrifughi inglesi Macfie ripresero
di 70 cent, al q u in t., e i raffinati parigini guada­
gnarono una lira.
In Ancona i raffinati austriaci si contrattarono
da L. 108 50 a 109 al quinti, e quelli di Olanda
a L. 110.
A Venezia gli zuccheri di Olanda furono venduti
da L. 75 a 77 50 al quint. schiavo, e i germanici da
L. 76 a 78 50.
In Francia alla fine della settimana scorsa il
rialzo fece rapidi progressi, specialmente nei mer­
cati del Nord, ma non potè mantenersi, a motivo
dell’offerta abbondantissima di merce, che non tardò
a comparire da qualunque parte.
A Parigi gli zuccheri bianchi N. 3 si quotarono
a fr. 62, e gli zuccheri belgi per la Francia si man­
tennero a fr. 54.
La prossima produzione in Francia, e nel Belgio
25 giugno 1876
si crede che debba risultare iuferiore di 100,000
chil. a quella dell’anno scorso.
Tuttavia la speculazione non opera forse perchè
crede, che questi calcoli potranno fallire , oppure
perchè teme che ciò che manca in questi due paesi
possa t ssere livellato con un maggior prodotto altrove.
I mercati inglesi trascorsero fermissimi.
A Londra le transazioni furono molto animate, e
provocarono anche qualche rialzo.
Anche in Olanda l’articolo si mantiene in buona
tendenza, specialmente nelle qualità greggie.
Vini. — La pioggia che cade in abbondanza nel
mese di giugno, nou reca quasi mai alcun profitto
alle campagne, specialmente poi quando la vegeta­
zione è stata m altrattata da una cattiva primavera,
come è avvenuto in quest’anno.
In diverse località infatti della Penisola, in specie
nelle provincie subalpine, e in varie zone delle pro­
vincia meridionali, si deplorano già la imperfetta
maturazione delle uve, e la comparsa dell’Ojdium,
o crittogama.
Ciò naturalmente ha prodotto in queste regioni
un rialzo abbastanza marcato, specialmente in quelle
qualità che sono più facili a conservarsi, e che non
vi è timore che i calori estivi abbiano ad alterarle.
Anzi il distacco nei prezzi fra queste, e le qualità
più andanti, e meno conservabili è molto sensibile,
poiché per queste ultime i possessori si mostrano
meno fermi nelle loro pretese, e pur di disfarsene
non fanno questione di prezzo.
Le vendite nel corso della settimana furono ge­
neralmente attive, inquantochè oltre il consumo in­
terno, moltissimi incettatori forestieri, specialmente
francesi fecero larghe provviste di vini da taglio a
Bari, Barletta, e in diversi carieatoj della Sicilia.
A Torino i vini di Barbera e di Grignolino si
venderono da L. 42 a 56, e i Freisa, e gli Uvaggio
da L. 34 a 40 all’ettol.
A Genova i vini di Scoglietti si contrattarono da
L. 21 a 25 all’ettol. e quelli di Riposto da L. 14 50
a 19 50.
In Toscana i vini rossi del 1874 si venderono sulle
L. 50 lo soma fiorentina alla cantina del venditore,
e quelli dell'annata da L. 18 a 35.
A Napoli i vini paesani rialzarono in complesso
di D. 4 al carro essendosi venduti da D. 30 a 50 il
carro seconda provenienza e qualità, dazio compreso;
le qualità di Sicilia furono collocate a D. 70 il carro
spedite nette al magazzino, e quelle di Barletta si
mantennero a D. 11 la soma.
A Bari i vini mercantibili furono venduti a D.
3 80 all’ettol.
A Barletta i prezzi furono da D. 8 a 10 la soma
per le qualità superiori, e da L. 6 a 7 per quelle
mercantili.
A Cosenza variarono da L. 13 a 27 all’ettol. e in
Sardegna da L. 12 a 16 seconde qualità.
M etalli. —- Anche questa settimana trascorse ge­
neralmente calma, e con le medesime disposizioni
delle precedenti, specialmente nei mercati inglesi
ove la questione d’Oriente preoccupa seriamente il
L’ E C O N O M IST A
25 giugno 1876
commercio, e impedisce per conseguenza che le tran ­
sazioni camminino animate, e spedite, come avve­
niva alcune settimane indietro.
Rame. — A Londra le vendite furono affatto in­
significanti, essendosi lim itate a poche tonnellate di
Urmenita al prezzo di steri. 78 a 78 10.
I» rame del Chili fu quotato a steri. 77, il Vallaroo a steri. 82 10, e il Burra a 83.
Anche i mercati Francesi, e Germanici trascor­
sero nella più completa inattività.
A Marsiglia il rame rosso T okat fu venduto a
fr. 195 i 100 chil. ; il rame in lingotti affinato a
fr. 210 e quello in rotoli e fr. 250.
In Amburgo gli affari furono quasi nulli, per la
ragione che la speculazione teme ulteriori ribassi.
Nei mercati italiani il rame fu venduto da L. 260
a 280 i 100 chilog.
Stagno. — A Londra in questo metallo la se tti­
mana trascorse attivissima al prezzo di steri. 73 15
a 74 per quello dello stretto, di steri. 74 per l’Au­
stralia, e di steri. 72 10 per il Banca.
In Germania, e in Francia 1’ offerta fu abbondan­
tissima, e quihdi i prezzi chiusero con qualche ri­
basso.
A Berlino il Banca fu quotato a marchi 87 50 e
88, e lo stagno inglese laminato a 76 50 a 77 i 50
chilogrammi.
A Marsiglia il Billiton fu venduto a fr. 210 i
100 chil., e nei mercati italiani lo stagno tanto in
verghe che in pani da L. 275 a 280 al quint.
Piombo. —• Su questo metallo le contrattazioni
furono generalmente molto ristrette.
A Londra il piombo inglese fu quotato da steri.
21 5 a 21 10, e il piombo non argentifero di Spagna
a steri. 20 10.
In America il piombo inglese in salmoni da mar­
chi 24 a 24 50, e quello germanico da marchi 22
a 22 50.
A Marsiglia i prezzi variarono da fr. 51 a 57 10
i 100 chil. ; seconda qualità, e in Italia il piombo in
pani da L. 69 a 70, e quello laminato da L. 8o a 90
il quint.
Zinco. -— Affatto inoperoso nella maggior parte
dei mercati.
A Londra lo zinco di Skna fu venduto a st. 23 10
e quello inglese a st. 27.
A Marsiglia i prezzi si aggirarono a fr. 78, e in
Italia da L. 95 a 100 i 100 chil.
FALLIMENTI
DICHIARAZIONI. — In Milano con sentenza del
10 corr. venne dichiarato il fallimento delta Ditta
C. T. Montefiori e C., negoz. di metalli.
In Venezia il 9 il fallimento di Giacomo Brezza
negoziante di oggetti di vestiario.
In Milano il 14 il fallimento di G. Ottone Lohde
negoz. di droghe e colori in via Silvio Pellico.
In Milano il 16 il fallimento di Napoleone Strazza
negoz. in oggetti di chincaglierie.
777
In Milano il 20 il fallimento dei ooniugi Luigi
Pesenti e Giuseppina Nobile esercenti negozio di
vini.
In Como il 14 il fallimento di Emilio Ballotti fa­
legname.
CONVOCAZIONI DI CREDITORI. — Fallimento
Merlino Pietro il 26 in Napoli, per il concordato.
Fallimento Salina Cammillo il 26 in Milano, per
il concordato,
Fallimento Michieli Carlo il 26 in Venezia, per
il concordato.
Fallimento Bottero Agostino il 27 in Genova, per
la nomina dei Sindaci.
Fallimento Lipari Luigi il 27 in Venezia, per il
concordato.
Fallimento cav. Michele Petagna il 27 in Firenze,
per la formazione del concordato.
Fallimento Antonietti Giuseppe ed Enrico il 28 in
Milano per il concordato.
Fallimento Saracco Defendente il 28 in Torino,
per le verifiche dei crediti.
Fallimento Bongioanni Domenico il 28 in Torino,
per le verifiche.
Fallimento Fodratti Vittorio il 28 il Torino, per
la formazione del concordato.
Fallimento Andreini Felice il 28 in Siena, per la
nomina dei Sindaci.
Fallimento Ditta Fratelli Gennaro il 28 in Torino,
por il concordato.
Fallimento Usibelli Giuseppe il 28 in Firenze, per
le verifiche dei creditori.
Fallimento Biressi Giovanni il 28 in Firenze, per
la nomina di un nuovo Sindaco.
Fallimanto Medici Alessandro il 30 in Firenze,
per il concordato.
Fallimento Ditta G. Ottone Lohde il 30 in Milano,
per la nomina dei Sindaci.
Fallimento D itta F ratelli Caj di Prato in Firenze,
per la formazione del concordato.
Società in accomandita e in nome collettivo
COSTITUZIONI. — In Torino con privata scrit­
tu ra del 6 giugno, Michele e Giuseppe fratelli Giraudi costituitone fra loro una società in nome col­
lettivo per l’esercizio del commercio di ferramenta
sotto la ragione fratelli Giraudi e Compagnia, e col
capitale in accomandita di L. 36,000 già firmato.
In Venezia con atto dell’l l giugno Graziano e
Giuseppe Salvatore fratelli Coen istituirono fra loro
una Società in nome collettivo col capitale di Lire
50,000 avente per oggetto qualunque ramo di commeroio sotto la Ditta G. Coen.
In Milano si è costituita una Società in nome col­
lettivo fra Alessandro Motta e Carlo Perini sotto la
D itta Motta e Perini, avente per scopo i lavori di
tappezziere, e decoratore in carta.
In Geneva Giacomo Oluse, e i figli Gustavo, e
Goffredo Oluse costituirono fra essi una Società di
commercio a per mediazioni e commissioni.
25 giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
778
MODIFICAZIONI. — In Milano con scrittura del
6 giugno il socio Luciano Foli essendo renduto
dalla Società sotto la ragione Cassinis e Marchi, e
il socio cav. Angiolo Vitali avendo ceduto ad Enrico
Marohi la propria interessenza, la gerenza della
nuova Società, resta affidata al socio nob. ing. Marco
Cassinis, il quale firmerà Cassinis e Marchi.
SCIOGLIMENTI. — In Genova è stata definitiva­
mente sciolta la Società esistente fra Enrico Ferrea
e Francesco Barabino, già costituita per compra e
vendita di grani, ed altri cereali.
SOCIETÀ ANONIME
ASSEMBLEE GENERALI. — In Palermo il 28
giugno degli azionisti della Banca Nazionale nel
Regno d'Italia (Sede di Palermo) per rinnovazione
parziale del Consiglio di Palermo.
In Firenze il 29 degli azionisti della Società ano­
nima edificatrice per estrazione di azioni da an­
nullarsi.
In Lucerna il 30 degli azionisti delle Strada fer­
rata del Gottardo per udire il rapporto della Com­
missione incaricata della revisione dei conti ecc.
In Torino il 30 degli azionisti della Società car­
bonifera Austro-Italiana di Montepromina per il ren­
diconto del 1875, e per nomine diverse.
In Firenze il 30 degli azionisti della Società Ba­
cologica nazionale Italiana.
In Firenze il 1 lnglio degli azionisti della Società
per l’industria' del ferro per comunicazioni diverse.
Pagamenti e Versamenti
SOCIETÀ’ ITALIANA PER LE FERROVIE ME­
RIDIONALI. — A datare dal 1 luglio verranno pa­
gate : 1“ la cedola XIII con L. 15 in oro per cia­
scun Buono: 2° la cedola XII con L. 12 50 per ogni
azione: 3° il rimborso dei buoni estratti al 12° sor­
teggio con L. 500 in oro.
SOCIETÀ’ DELLE FERROVIE ROMANE. — A
partire dal 1 luglio verrà effettuato il pagamento :
1° delle azioni livornesi con L. 8 84 al netto per
ciascuna azione : 2° delle obbligazioni idem A. B.
C. D.’ D.” con L. 6 33 al netto per obbligazioni :
3° delle obbligazioni A. B. C. della ferrovia centrale
Toscana con L. 10 55.
SOCIETÀ’ ANONIMA PER LA REGIA COINTE­
RESSATA DEI TABACCHI. — Dal 1 luglio ver­
ranno pagate L. 40 50 per ogni azione liberata di
L. 3 50 contro ritiro della cedola N. 15, L. 13 02
per ogni obbligazione contro ritiro della cedola
N. 15, e L. 500 in oro per ciascuna obbligazione
della Serie F. F.
LANIFICIO ROSSI. — A partire dal 3 luglio ver­
ranno pagate L. 30 per azione contro ritiro delle
cedole N. 10.
SOCIETÀ’ GENERALE DI CREDITO MOBILIA­
RE ITALIANO. — A partire dal luglio comincia
il pagamento di L. 12 per ogni azione liberata
L. 400.
di
ESTRAZIONI
Prestito di B a r i. — Estrazione l.° giugno 1876 delle
Obbligazioni del Prestito Bari 1875.
Obbligazioni rimborsabili in L. 500 in carta — 812
— 1022 — 4315 — 1673 — 855 — 4057 — 2773
— 3728 — 1927 — 2995.
Obbligazioni rimborsabili in L. 500 in oro — 7591
— 8388 — 8476 — 4505 — 8249 — 6170 — 8905
— 6754 — 5672.
Prestito 5 1|2 p. c. delia città di Cuneo 1873. —
3a estrazione 14 giugno 1876.
Serie213 rimb. le obblig. dal 2121 al2130 incl.
»
272
»
» 2711 » 2720 »
»
301
»
» 3001 » 3010 »
»
348
»
» 3471 » 3480 »
Compagnia Napolitana per illuminare e riscaldare
col Gas, 91 estrazione 6 giugno 1876.
N. 601 a 610, 2152 a 2160, 3611 a 3620, 5121 a 5130,
6712 a 6720, 7201 a 7210.
Direzione generale del debito pubblico. — Obbli­
gazioni della ferrovia di Cuneo 34* estrazione 14
giugno 1876. — 39 della I a emissione 5 0[0 da lire
400 cadauna, creazione 26 marzo 1855.
152
749 1255 1375 1954 2033 2064 3049
3704 4187 4494 5020 5193 5230 5492 5600
5705 5898 6493 6511 6549 6581 6595 6868
7144 7234 7533 7590 7616 7881 8047 8258
8386 8562 8812 8878 8919 10144 10553.
30 della 2a emisssione 5 Olo da L. 500 cadauna,
creazione 21 agosto 1857.
130
694
958 1108 1535 1617 1946
3578 4896
6447 6494 6672 6727 6869
7226 7358 8019 8078 10056 10526 10811
10843 11646 11894 12238 12783 13889 15327
15491 15799.
Prestito comunale di Brescia 1866. — Estrazione
I l giugno 1876, serie XVIa (decimasesta).
Prestito provinciale di Brescia 1860. — Ultima estrazione, seria 15* (quindicesima).
Prestito 6 p. c. della città di Legnago 1873 — 3a
estrazione, 6 giugno 1876.
Serie A, n. 334 226.
Serie B, n. 313 281.
Serie C, n. 330 357.
Serie D, n. 242 68.
Prestito 5 p. c. della città di Crema 1873. — 3‘ e strazione 8 giugno 1876.
49
45
N. 30
50
51
69
77 101
113 117
133
152 179 183 198 224
227 245 250 280 287 299 309
342
485 491
503 513 517 608 652 670
673 682
706 733 735 757
773 790
800 815 821 840 862 865 866 942
944 948 953 975 994 1005 1049 1053
1095 1124 1131 1142 1255 1260 1292 1311
25 giugno 1876
779
1/ E C O N O M I S T A
1322 1323 1324 1368 1369 1381 1413 1434
1469 1495 1499.
L ’obbligazione n. 1154 estratta non fu ancora pre­
sentata al pagamento.
Prestito comunale della città di Bologna del 1872.
_ 4a estrazione 12 giugno 1876 :
1 217 335 396 442
516 553 557 586 605
668 677 690 709 745
785 899 1032 1119 1241
1314 1331 1585 1659 1684 17051797 1874 1879 1918
1935 2033 2057 2074 2162 22932315 2456 2542 2617
2707 2738 2833 2835 2887 29042924 3003 3064 3187
3447 3500 3603 3660 3765 37983824 3878 3883 4069
4093 4166 4243 4248 4256 42944437 4583 4715 4785
4870 4935 5020 5045 5080 51245230 5379 5403 5412
5470 5589 5598 5606 5611 56505829 5844 5911 5985
6111 6137 6157 6164 6274 63166382 6387 6436 6513
6638 6702 6738 6983 7015 70327056
Cartelle estratte e non presentate pel rimborso :
nel 1873N .4618 4774 7109 7110
» 1874 » 3116 4953 4975 5867 5986
» 1875 » 669 931 2987 3881 4737 6471
Gallarate. — Prestito civico 1865. Estrazione dì 4
giugno 1876:
Serie V II (settima)
Ultimo prestito a premii della città di Milano.
39» Estrazione. — Del giorno 16 giugno 1876.
Serie estratte:
7497 — 3137 — 3301 — 5540 — 1114
Serie N. Premio Serie N. Premio Serie N. Premio
7497 32 20
5540 39 100000 5540 78 50
50 5540 93 20
1000 3187 69
3301 30
20
500 1114 44 50 3301 97
5540 63
100 5540 84 50 5540 42 20
3187 91
100 5540 19 50 3187 16 20
3187 71
50 3301 34 20
100 5540 22
6
7497
20 3187 83 20
100 3187 66
7497 13
20 3301 96 20
100 7497 87
3301 16
50 3301 85 20 1114 5 20
1114 21
20
20 3187 81
50 5540 67
5540 99
50 3187 28 20 3187 7 20
3301 26
20
7497 49
50 1114 68 20
5540 15
Compagnia E. delle ferrovie Sarde — 4.a estra30309
23071
14432
8380
144
30453
23617
15005
8721
1835
30472
28637
15622
9590
1853
32637
23664
16840
9888
2009
32851
23840
16986
10422
2348
32269
23976
17103
10728
3157
33275
24134
17602
10812
3183
33325
24404
18121
11121
3200
33933
25285
18974
11265
3498
35730
25408
19193
11354
5247
36280
25489
19226
11607
5421
37007
25565
19327
11801
5493
37161
26208
19640
12994
5943
38046
26463
19824
13209
6157
38428
27275
20741
13275
6414
38894
27357
21101
13332
6771
38931
27906
21353
13460
7073
38973
28683
21685
13693
7496
39890
29894
21899
13914
7788
30087
22018
14124
8236
Società delle Strape ferrate Vigevano-Milano. —
Estrazione 20 giugno 1872. Serie 422. di 16 obbliga­
zioni di L. 500.
SOCIETÀ A N O N IM A IT A L IA N A
PER
L A REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI
Specchio delle riscossioni del mese di maggio 1876
confrontate con quelle del mese cornspendente
del 1875.
DIFFERENZA
ANNO
PROVINCIE
483«
Alessandria .
A n cona..........
Arezzo ............
Ascoli Piceno.
A q uila............
A v e lliu o ........
I l a r i ................
B elluno..........
B enevento . . .
B orgam o----Bologna........
Brescia...........
C agliari........
C am pobasso..
C a s e rta . ..
C atanzaro.
Chieti........
C om o........
C osenza...
Cremona ..
Cuneo........
Ferrara
F iren z e . . .
Foggia___
F o rlì..........
Genova . . .
G ro s se to ..
L ecce........
Livorno ..
L ucca........
M acerata.,
Mantova ..
Massa Carrara
M ilano...
M odena..
N a p o li. ..
N ovara ..
Padova ..
Parm a . . .
P a v ia . . . .
P e ru g ia ..
Pesaro e Urb
Piacenza.
P is a ........
P otenza..
Porto Maurizio
Ravenna .
Reggio Calabr.
Reggio Umilia
R om a.. ..
R ovigo...
Salerno ..
S a ssa ri...
S ie n a ___
Sondrio..
T e ra m o ..
T o rino. . .
T re v iso ..
U dine.. . .
V en ezia..
V erona...
V icenza..
Totali L.
Defalcasi la di
minuzione
Resta l’aumen
to d i febb.187
Prodot.del gen
Defalcasi la d
minuzione
I
287,655.90)
9¡',790.15
66,147-20
46,919. 00
66,106. 20
60,679. 50
218.459.10
40.130.90
45.541.50
190.170.80
282.289.00
207,487. 05
177.968.70
64,693 90
281.094.90
99.038.10
73,613. 80
180,360 30
93 046. li5
145.572.80
231.968.10
181.293.70
549,459.86
144.413.00
107,218.20
528,526.95
71,825. 00
186,486. 50
147,078. 80
154.832.50
64 681.50
182 515. 70
69 057 80
709.676.10
146 558. 30
770,176.17
281,194 40
221,519. 85
146,475. 30
223,753. 40
155,319.35
69,432.50
107 900. 50
190,557 70
94,227. 40
81,133.80
118.782.80
95,657.70
96,171. 40
590,615.70
159,267 20
163.316.80
88.959.20
68,412 20
28.916.20
42,395 30
539,433.90
143,025 85
200 ,0 8 7 8f»
300,621. 90
211.951.15
131.794.10
4835
in dimiin aum ento ¡! nuzione
10,493.20
277,162.70
3,789.65
94,579 80
2,11 2.10
64,035.10
6,735. 40
40.163.60
2.339.30
63,783. 90
5,339 60
55,339 90
4,864.40
!»
223,323.50
2.569.90
37,561.0"
4.207.10
41,334.40
ll.l82.2u
178.988.60
5.439.90
276,849. 10
194,668. 50 12,818 55
4,621.55
173,347 15
4,345.30
59.039.20
2,126.00
278,968 90
19,297.75
118,335. 85
2.936.90
70,076. 90
8,238. 85
172,121.45
5,615. 40
87,431.15
13,482.40
] 59,055. 20
5.942.10
»2- >,026 00
14,468.83
195,762. 53
9,969,3 3
53^,490. 53
1,277.30
143 165. 70
5,190.80
112.409.00
501,046 77 27,180. 18
8,531.20
63.293.80
13.359.30
173,117. ¿0
11,475. 60
135.603.20
10,671.15
144,161.35
10.847.90
53,833 60
166,175.60; 16.340.10
1,096.30
70.154.10
89,247.96
620,428.14
I, 959.66
144,598.64
51,142.93
719,033.24
255,134. 80 26.059.60
24,333 95
197.185.90
9,375.10
137.110.20
7,877.60
231.631.00
3,651,25
151,668 10
9,718. 50
59,714 00
3,076. 70
104.823.80
13,138. 60
177.419.10
10,930. 60
83,296.80
1,400.20
79,733.60
9,794.70
108.938.10
50.20
95.707.90
10,988. 30
85,183.10
31,226.18
559,425. 52
14.856.60
144,410.60
II,
880. 90
151.435.90
15,825.70
99.734.90
10, ¡67.00
79,179. 20
6,645.40
22,270 80
1,352.00
41,043.30
25,313.13
514,120.77
29,601.20
113,424.65
17,< 65.70
182,422 10
4,987.60
305*609.50
3,520. 35
208.430.90
8,5
09.
90
123.284.20
11,508,922.93 10,996,89*. 04
618,072. 42 106,043.53
106,043 53
612.028 89
42,787,187 .08 40,847,840-64 1,939,346.44
54,296,110.01
51,814,734,68 2,451,375 33
N ei suesposti r is u lta ti è co m p resa la s o f r a ta s s a g o v e rn a tiv a
s ta b ilita d a l B e a le d ecreto 14 g e n n a io 1875, e a n d a ta in v ig o re
a l d22 dello stesso m ese.
780
2 b giugno 1876
L’ E C O N O M IS T A
Situazione del BANCO DI SIC'LIA del dì 31 del mese di Maggio 1876
C a p ita le s o c ia le o p a tr im o n ia le , u tile a lla t r ip la c ir c o la z io n e (li. Decreto 23 Settem bre 1874, N. 2237) 1, 1 2,0 0 0,0 0 0
ATTIVO
C assa e rise rv a ..........................................................................................................................................................L.
16,259,988.80
i Cambiali e boni del T e-ja scadenza non m aggiore di 3 mesi . L. 13,758,776.91
i soro pagabili in c a rta /a scadenza m aggiore di 3 mesi
8 8,856.35
RQ~ n0,
41Ì614 0i)i16,687,095.55
p o rta-^ Cedole di rendita e cartelle e s t r a t t e ..............................
fogjio'. Boni del T esoro a cquistati d irettam en te ........................
2,027,848.20)
, 16,687,095.55
/ Cambiali in moneta m e t a l l i c a ........................................................... »
1 T itoli sorteggiati pagabili in m oneta m etallica..............................»
»
»
/
j
\
3,553,326.09
A nticipazioni. . .
..........................................................................................................................................L. j
¡F o n d i pubblici e utoli di proprietà della B a n c a ....................................................... L.
1,960,233.37
Id.
id.
per conto della m assa dir i s p e t t o ..........................................»
»/
T ito li '
Id.
id
pel fondo pensioni o cassa diprevidenza...............................»
63,303.96, 2,091,826.56
[E ffetti ricevuti a l l 'i n c a s s o ...............................................................................................»
68,289.23)
4,887,070.00
C re d iti. . .
3,383,130 12
Soffeietize.
8,889,192.38
D epositi . .
9 215,095.64
P a r tite varie.
61,966.725.14
T otale .
. L.
712,712.24
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso
. »
T otale generale .
. L.
65,679,437.38
P A SSIV O
Capitale .
. ..........................................
...................................................................................
M aisa di r i s p e t t o ..........................................
...................................................................................
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa.
Conti co rrenti ed altri debiti a v i s t a ........................
..................................................................
Conti correnti ed altri debiti a scadenza...............................................................................................
.
8,800,600.00
6,809.96
29 991,817.00
13,818,334.72
»
8,889,192.38
3,311.689.91
61,823.813.97
855,593.41
65,679,437.38
»
P a rtite varie
T otale .
R endite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso
T otale generale .
. L.
. »
. L.
Situazione del BANCO DI NAPOLI dal 21 al 31 del mese di Maggio 1876
C a p ita le s o c ia le o p a tr im o n ia le a c e e r ta t u tile a lla t r ip la c ir c o la z io n e . I,. 4 8,7 5 0,0 0 0
ATTIV O
74,776,126.41
j Cambiali e boni del T e-(a scadenza non m aggiore di 3 mesi
1 soro pagabili in carta (a scadenza m aggiore di 3 m esi .
P orta-) Cedole di rendita e cartelle estratte .
foglio Boni del T esoro acquistati direttam ente .
! Cambiali in m oneta m etallica
T itoli sorteggiati pagabili in m oneta m etallica.
L.
»
»
»
41,949,854.36)
539,958.44!
465,358.471
16,478,845.00)
59,434,016.27
»
»
»
}
»
\
A n tic ip a z io n i................................................................................................................................................................ » 1 30,724,731 04
[Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca . . .
9,559,128.57 j
W>d.
per conto della m assa di rispetto
9,644,491.72
1
Id.
id.
pel fondo pensioni o cassa di previdenza
. .
»
94363.15
’ Effetti ricevuti all’incasso .......................................................................
C re d iti............................................................................................................................................................................ L.
22,890,440 00
Sofferenze....................................................................................................................................................................... »
4,357,070 58
D e p o s i t i ...................................................................................................................................................................... »
8,605,021 74
P a rtite v a rie ................................................................................................................................................................ »
26,116,854 83
T otale . . . L. 236548,752 .59
Spese del corrente esercizio da liq u id arsi alla ch iu su ra di esso . . »
1,312,958 ,42
T otale generale
. . . L. 237,861,711 ,01
i
T itoli
PASSIVO
C a p i t a l e ..................................................................................................................................................................... L
Massa di r i s p e t t o ........................................................... .....
. . . .
C ircolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di c a s s a ........................ »
Conti correnti ed altri debiti a viitta * ........................................................................................................... »
Conti correnti ed altri debiti a scadenza.......................................................................................................... »
D epositanti oggetti e titoli per custodia g aranzia ed a l t r o .................................................................. »
P a rtite v a in e ............................................................................................................................................................... »
T otale . . .
•
R endite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso . .
T otale generale
.
Ord. 644 — F iren ze , T ip .
della
G azzetta
d ’I talia
»
L.
»
L,
37,499,519. 36
1,797,547.,95
111,477.920,.50
54,859,494.,01
8,557,392..46
8,605,021.,74
12,384,010, 79
235,180,906 .81
2,680,804 .20
237 861,711.01
P asquale C enni, g e ren te responsabile
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