Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n.29 1 gennaio – 28 febbraio 2015 Accenture Finance & Risk Indice 1 BANKING ___________________________________________________________________ 3 1.1 Vigilanza prudenziale e Banking Union ___________________________________________ 3 1.2 Conduct of Business ____________________________________________________________ 6 1.3 Financial Crime _________________________________________________________________ 8 1.4 Accounting & Taxes ____________________________________________________________ 9 2 CAPITAL MARKET __________________________________________________________ 11 3 INSURANCE ________________________________________________________________ 13 © 2015 Accenture All rights reserved. 2 Accenture Finance & Risk 1 1.1 BANKING Vigilanza prudenziale e Banking Union Pubblicazione Regolamenti relativi alle Agenzie di rating Fonte: Commissione Europea Data pubblicazione: 06/01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione dei Regolamenti di integrazione del Regolamento (CE) n.1060/ 2009 relativo alle agenzie di rating del credito. In particolare, i tre regolamenti delegati, introducono rispettivamente: norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati. Tali regolamenti, già in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono previsti termini differenti in tema di applicazione: se per il primo di essi è infatti prevista applicazione immediata, il secondo e il terzo si applicheranno a partire rispettivamente dal 21 giugno 2015 e dal 1° gennaio 2017. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2015:002:TOC 7° aggiornamento Circolare 272 - Matrice dei Conti Fonte: Banca D’Italia Data pubblicazione: 20/01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta il 7° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia 272/2008 con la quale sono state modificate le definizioni di attività finanziarie deteriorate al fine di allinearle alle nuove nozioni di Non-Performing Exposures e Forbearance fornite dall’EBA. Sono state abrogate le nozioni di “esposizioni incagliate” e “ristrutturate”. Le attività finanziarie deteriorate sono pertanto ripartite in: sofferenze, inadempienze probabili (“unlikely to pay”) ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La classificazione ad “inadempienze probabili” è il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. Tale classificazione non è pertanto direttamente legata ad importi scaduti e non pagati. Le “esposizioni scadute e/o sconfinanti”, possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione. L’approccio “per singola transazione” è stato ristretto alle sole esposizioni retail, con l’introduzione del c.d. pulling effect, in base al quale, in caso di superamento di una certa soglia di scaduto e/o sconfinante (20% delle esposizioni rispetto © 2015 Accenture All rights reserved. 3 Accenture Finance & Risk all’esposizione per cassa totale), il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale controparte va considerato scaduto e/o sconfinato. E’ stato inoltre introdotto il concetto di forbearance in luogo della vecchia classificazione a “ristrutturato”. All’interno di questa categoria si distinguono le “esposizioni oggetto di concessioni deteriorate” (corrispondenti alle “Non-performing exposures with forbearance measures”) che non costituiscono una categoria a sé stante ma a seconda dei casi rientrano tra sofferenze, inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti, e le “altre esposizioni oggetto di concessioni” (corrispondenti alle “Forborne performing exposures”). https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c272/CIRC272_integrale_7agg.pdf 20° aggiornamento Circolare 151 - Segnalazioni di vigilanza su base consolidata Fonte: Banca D’Italia Data pubblicazione: 20/01/2015 Breve descrizione Il presente documento contiene il 20° aggiornamento alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 recante le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Le principali novità introdotte fanno riferimento a: (Sezione I – FINREP), che recepisce le innovazioni segnaletiche in materia di “Non-Performing Exposures e Forbearance”, introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall’Autorità Bancaria Europea, approvate dalla Commissione europea il 9 gennaio u.s. (di seguito, ITS); (Sezione II – Gruppi Bancari), che allinea le definizioni di attività finanziarie deteriorate alle nuove nozioni di Non-Performing Exposures e Forbearance introdotte dagli ITS coerentemente con le modifiche introdotte con il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 “Matrice dei conti”. Le modifiche riferite alla “Sezione I: FINREP” entrano in vigore secondo le modalità e i termini di invio previsti dagli ITS come indicati dalla Commissione europea. Le innovazioni introdotte nella “Sezione II: Gruppi bancari” si applicano dalle segnalazioni trimestrali riferite al 31 marzo 2015 e semestrali riferite al 30 giugno 2015 ad eccezione di alcune voci. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c115/CIRC115_20agg.pdf Nuovi requisiti dell’informativa al pubblico Pillar 3 Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Data pubblicazione: 28/01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta i nuovi requisiti dell’informativa al pubblico stabiliti nell’ambito del Terzo Pilastro dell’Accordo di Basilea 3 rivisti dal Comitato per la vigilanza bancaria. I nuovi requisiti sostituiscono gli obblighi di informativa delineati con Basilea 2 nel 2004 e Basilea 2.5 nel 2009 ed hanno come obiettivo quello di fornire al mercato informazioni più precise e comparabili sulle attività ponderate per il rischio, coefficienti di rischio medi e coefficienti di solvibilità delle banche. Le revisioni apportate si concentrano sul miglioramento della trasparenza negli approcci che utilizzano i modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali di vigilanza, al fine di: © 2015 Accenture All rights reserved. 4 Accenture Finance & Risk riequilibrare l’informativa richiesta su base trimestrale, semestrale e annuale a seconda della natura specifica dell'informativa richiesta; razionalizzare i requisiti relativi alla comunicazione dell’esposizione al rischio di credito e delle relative tecniche di mitigazione; chiarire e ottimizzare gli obblighi informativi per le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione. Pertanto a partire dal bilancio al 31/12/2016, le banche dovranno riportare le informazioni relative alle valutazioni del rischio, utilizzando dei template standard o delle tabelle strutturate, in modo da favorire la fruizione dell’informativa da parte degli investitori, azionisti e analisti, in maniera omogenea e comparabile. http://www.bis.org/bcbs/publ/d309.pdf Proposta di nuova disciplina prudenziale relativa alla Expected Credit Loss Fonte: Bank for International Settlements (BIS) Data pubblicazione: 02/02/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la “Guidance on accounting for expected credit losses” sottoposto alla consultazione pubblica da parte del Comitato di Basilea. In particolare, tale guida è strutturata su undici principi fondamentali i quali illustrano i requisiti di vigilanza per definire le pratiche di una corretta gestione del rischio di credito, associato all’implementazione e applicazione di un quadro contabile adeguato per il calcolo della perdita attesa su crediti (Expected Credit Loss). Obiettivo è quello di promuovere l’introduzione di criteri di elevata qualità nella misurazione della perdita attesa su crediti al fine di garantire di una maggior coerenza nella quantificazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e lo sviluppo di stime contabili e valutazioni di adeguatezza patrimoniale migliori. Il periodo di consultazione termina il 30 aprile 2015. https://www.bis.org/bcbs/publ/d311.pdf Modifiche e integrazioni al CRR Fonte: Commissione Europea Data pubblicazione: 01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione dei Regolamenti recanti integrazioni al CRR in materia di requisiti di copertura della liquidità, di coefficiente di leva finanziaria e di segnalazioni degli enti ai fini di fini di vigilanza. In particolare: (Regolamento 2015/ 61), che specifica i dettagli del requisito di copertura della liquidità (dato dal rapporto tra la riserva di liquidità e i deflussi netti di liquidità nell’arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario) per gli enti creditizi e definisce le nozioni di deflussi e afflussi di liquidità; (Regolamento 2015/ 62), che introduce le modifiche al CRR in relazione alla disciplina del coefficiente di leva finanziaria; (Regolamento 2015/ 79), che indica le modifiche relative alle attività vincolate (asset encumbrance), modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il Regolamento di © 2015 Accenture All rights reserved. 5 Accenture Finance & Risk esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR). I regolamenti ivi riportati sono già in vigore. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2015:011:TOC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0079&from=IT 1.2 Conduct of Business Limitazioni alle Banche Popolari Fonte: Governo Italiano Data pubblicazione: 24/01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” che impone, tra le altre misure, importanti limitazioni vengono imposte alle banche popolari, rispetto a cui si prevede che: l'attivo di una banca popolare non può eccedere gli 8 miliardi di euro; entro un anno dall'eventuale superamento di tale limite, la banca deve alternativamente: a) ridurre il proprio attivo entro la soglia, b) deliberare la trasformazione in S.p.A. o c) deliberare la liquidazione, pena l'applicazione di rigide sanzioni che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e alla l.c.a.. Sono previste inoltre alcune norme specifiche relative alla gestione dell’assemblea volte ad agevolare le operazioni di trasformazione delle banche popolari e quelle di fusione delle medesime. http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2 015-01-24&numeroGazzetta=19&elenco30giorni=true Consumer protection - portabilità del conto corrente tra Istituti di Credito Fonte: Governo Italiano Data pubblicazione: 24/01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” che disciplina, tra le altre misure, la portabilità del conto corrente, prevedendo il rimando alla procedura prevista dalla direttiva Europea n. 2014/92. Nell’ambito del decreto legge, nello specifico, vengono evidenziati i seguenti aspetti: (responsabilità e termini) la responsabilità del trasferimento del conto corrente ricade in capo al nuovo istituto di credito, entro 13 giorni lavorativi dalla data di richiesta del cliente, senza oneri o spese per il consumatore; (modalità di richiesta) la richiesta va effettuata compilando un modello unico di autorizzazione presso gli sportelli della banca nella quale ci si vuol trasferire. Il modello consente di richiedere © 2015 Accenture All rights reserved. 6 Accenture Finance & Risk il trasferimento anche di strumenti finanziari, ordini di pagamento ed ulteriori servizi e strumenti associati; (trasferimento di bollette) l’annullamento degli ordini permanenti a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento (non prima) ricade in capo al vecchio istituto di credito, che deve inoltre trasferire l'eventuale saldo positivo e chiudere il conto alla medesima data. In caso di operazioni in sospeso o che non possono essere chiuse nei tempi previsti, è obbligatorio avvertire immediatamente il correntista. La comunicazione ai gestori delle nuove coordinate bancarie deve avvenire dal nuovo istituto e non più dal cliente; (sanzioni) in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, è previsto l'obbligo di risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento. http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2 015-01-24&numeroGazzetta=19&elenco30giorni=true Consumer protection Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Data pubblicazione: 06/02/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la bozza di documento in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie per cui in si è chiuso il periodo di consultazione in data 6 febbraio 2015. Nello specifico, nell’ambito del documento vengono trattati i seguenti aspetti: (istanza di intervento) ogni consumatore, professionista od organizzazione può richiedere l’intervento dell’Autorità competente; prima dell’avvio dell’istruttoria, il responsabile del procedimento può invitare le Parti, per iscritto, a rimuovere i profili contestati (moral suasion); (avvio dell’istruttoria) l’avvio è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza. Nella comunicazione di avvio, che può essere effettuata anche tramite avviso sul sito istituzionale dell’Autorità, devono essere indicati gli elementi acquisiti nell’istanza, il termine per la conclusione dell’istruttoria ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati; (sospensione provvisoria) in casi di particolare urgenza, per pubblicità ritenuta ingannevole o illecita ovvero la pratica commerciale ritenuta scorretta, l'Autorità può disporne la sospensione provvisoria, assegnando alle Parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti; (impegni) le Parti hanno a disposizione 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento per presentare impegni tali da far venire meno i profili rilevati; (decisione dell’autorità) qualora gli impegni siano ritenuti inidonei a rimuovere i profili contestati, l'Autorità può disporre richieste di adeguamento perentorie, nonché eventuali diffide e/o sanzioni pecuniarie. L’entrata in vigore del presente regolamento farà decadere l’attuale disciplina, deliberata in Gazzetta Ufficiale in data 30 giugno 2014 (n. 149). http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4647-p25246all.html © 2015 Accenture All rights reserved. 7 Accenture Finance & Risk 1.3 Financial Crime Chiarimenti volti a coordinare la normativa antiriciclaggio e le nuove disposizioni in materia di collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosure) Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze Data pubblicazione: 09/01/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono forniti alcuni chiarimenti volti a coordinare la normativa antiriciclaggio vigente con le nuove disposizioni in materia di collaborazione volontaria (cfr. Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e di rientro di capitali detenuti all'estero, nonché di potenziamento della lotta all'evasione fiscale"), che introducono l’esclusione della punibilità penale per taluni reati e riducono l’entità di alcune sanzioni pecuniarie amministrative, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte, alle ritenute e alle attività oggetto di collaborazione volontaria. In particolare, la Circolare ha precisato che tale Legge non incide sulle sanzioni e sui presidi contemplati dal Decreto Antiriciclaggio, che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita. Pertanto, anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, restano immutati: l'obbligo di approntare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; ciò anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio stesso; gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria, secondo quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio. http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativ a/Collaborazionex1x.pdf Antiriciclaggio - Comunicazioni volte a scoraggiare l’utilizzo di valute virtuali Fonte: Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria Data pubblicazione: 09/01/2015 Breve descrizione Le valute virtuali, utilizzate - su base volontaria - come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi, non sono emesse da banche centrali e non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica. A luglio 2014, l’EBA ha pubblicato un parere volto a evidenziare la necessità di: nel lungo periodo, definire un quadro normativo armonizzato a livello europeo che riservi tale operatività a soggetti autorizzati e stabilisca requisiti in materia di capitale e governance dei partecipanti al mercato; nel breve periodo, mitigare i rischi derivanti dal loro utilizzo (assenza di forme di controllo e vigilanza, tutele legali e contrattuali; rischio di utilizzo per finalità criminali e illecite; rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici), invitando le Autorità nazionali di vigilanza a scoraggiare gli intermediari dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali. © 2015 Accenture All rights reserved. 8 Accenture Finance & Risk Condividendo tali opinioni, la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria hanno effettuato specifiche comunicazioni volte a sottolineare che: (Banca d’Italia) le modalità di funzionamento delle valute virtuali possono integrare la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio dell’attività ai soli soggetti legittimati e che, in assenza di adeguati presidi, i rischi possono inficiare la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità degli intermediari; (Unità di Informazione Finanziaria) ai fini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari devono aver cura di individuare le operatività connesse con le valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto. http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130_II15.pdf http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf 1.4 Accounting & Taxes Proposta di modifica allo IAS 7 - Rendiconto Finanziario Fonte: IASB Data pubblicazione: 18/12/2014 Breve descrizione Il provvedimento costituisce la pubblicazione di un exposure draft per la modifica dello IAS 7 Rendiconto Finanziario nell’ambito della “Disclosure Initiative” che mira a migliorare le modalità di presentazione delle informazioni in bilancio tramite modifiche agli standard attualmente in vigore. L’intervento dello IASB è finalizzato in particolare ad incrementare l’efficacia espositiva delle informazioni in merito all’attività finanziaria e alla posizione di liquidità di un’entità. Per raggiungere tali obiettivi, l’ED richiede la riconciliazione degli importi di apertura e chiusura d’esercizio per ogni passività (escluso il patrimonio netto) i cui flussi finanziari hanno costituito attività finanziaria secondo la definizione di IAS 7 (es. rimborsi di prestiti o leasing finanziari), distinguendo tra variazioni cash e non-cash. Viene inoltre richiesta una maggiore informativa relativa ad eventuali restrizioni che possano influire sulle decisioni di un’entità di disporre dei saldi di cassa, incluse le passività finanziarie derivanti dal rimpatrio di capitali all’estero. L’ED non specifica alcuna data di entrata in vigore di tali modifiche, né eventuali possibilità di applicazione anticipata. Il periodo di commento entro il quale inviare riscontri allo IASB scadrà il prossimo 17 aprile. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Debt-disclosures/Exposure-Draft-December2014/Documents/ED-Disclosure-Initiative-Amdments-IAS-7-December-2014.pdf Nuova definizione di Leases Project Fonte: IASB Data pubblicazione: 24/02/2014 Breve descrizione © 2015 Accenture All rights reserved. 9 Accenture Finance & Risk Il presente documento dello IASB costituisce un aggiornamento sull’avanzamento del progetto di revisione dello standard in merito al trattamento contabile dei contratti di locazione, che ha come obiettivo la definizione di un quadro normativo comune con lo standard setter americano FASB. In attesa della pubblicazione definitiva del nuovo principio, prevista entro la fine del 2015, lo IASB intende anticipare alcune caratteristiche del nuovo framework all’interno del quale verrà inquadrata la nuova disciplina contabile, fornendo la definizione aggiornata del concetto di “Lease”. Rientra nella definizione di “leasing” un contratto che dà a una delle parti il diritto di utilizzare un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Tale contratto si concretizza nel momento in cui il locatario ha il controllo sul bene oggetto della locazione, ovvero se dispone in maniera esclusiva del bene e può decidere la sua modalità di utilizzo. Tale definizione costruita intorno al concetto di controllo (coerentemente con IFRS 10 e IFRS 15) consente di distinguere in maniera più chiara i contratti di leasing dai contratti di servizi, nei quali è il fornitore a mantenere il controllo sul bene e per i quali non è richiesta la rilevazione nello stato patrimoniale. Il documento contiene inoltre una serie di esempi applicativi che illustrano situazioni particolari in cui viene valutata la presenza o meno di un contratto di leasing. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/Leases-Project-UpdateFebruary-2015.pdf © 2015 Accenture All rights reserved. 10 Accenture Finance & Risk 2 CAPITAL MARKET Rapporto finale ESMA sul Market Abuse Fonte: European Securities and Markets Authority (ESMA) Data pubblicazione: 03/02/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta il rapporto finale dell’ESMA riguardante l’implementazione delle misure tecniche e di dettaglio del Regolamento (UE) N. 596/2014 in tema di abusi di mercato come richiesto dalla Commissione Europea Nello specifico, i temi che vengono affrontati riguardano i seguenti aspetti: (manipolazione del mercato) formulazione di pareri sui nuovi indicatori di manipolazione del mercato ed esempi di pratiche manipolative; (soglie minime per l’attività di trading) definizione di nuove soglie minime in relazione alle quote di emissione al di sopra delle quali scattano obblighi di disclosure e segnalazione; (autorità competenti) definizione delle modalità per individuare le autorità competenti alle quali andranno segnalati eventuali ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate; (obblighi di informativa) rafforzamento degli obblighi di informativa per le operazioni poste in essere da funzioni di controllo, amministrative o direzionali; (infrastrutture per il whistleblowing) definizione di procedure volte ad assicurare l’implementazione di apposite infrastrutture per le segnalazioni di whistleblowing. Il rapporto finale è stato inviato alla Commissione Europea, la quale lo terrà in considerazione per la predisposizione degli Implementing Standards in tema di abusi di mercato. Entro luglio 2015 si attende anche la pubblicazione dei Regulatory Technical Standards da parte dell’ESMA. http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/esma_documenti/2015/esma_2015_224.pdf MiFID II - Consultazione misure di trasparenza per gli strumenti non-equity Fonte: : European Securities and Markets Authority (ESMA) Data pubblicazione: 18/02/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta il Consultation Paper dell’ESMA che integra la sezione relativa alle misure di trasparenza in ambito MiFID II / MiFIR pubblicato dall’ESMA stessa il 19 dicembre 2014 (ESMA/2014/1570). In particolare, il presente documento si compone delle seguenti sezioni: (perimetro) il documento regola i seguenti strumenti finanziari non-equity: derivati foreign exchange, derivati su crediti, altri derivati e contratti per differenza (CFDs); (definizione del mercato liquido) per ogni classe di strumenti, il documento presenta l’analisi della definizione di mercato liquido; (metodi di calcolo) per ogni classe di strumenti, il documento affronta i diversi metodi di calcolo per l’applicazione delle soglie relative ai concetti di “size specific to the instrument” (SSTI) e “large in scale” (LIS) con riferimento ai requisiti di trasparenza pre e post trade; (categorie residuali) questa sezione del documento si riferisce alle categorie residuali relative alle obbligazioni, ai prodotti finanziari strutturati, alle quote di emissione e ai derivati. Per ognuno di questi strumenti finanziari sono previste norme e tabelle contenenti i valori applicabili. L’ESMA ha indicato come data di chiusura della consultazione il 20 marzo 2015. Una volta ricevuti i contributi, questi saranno utilizzati per finalizzare i progetti di Regulatory Technical Standards (RTS) da © 2015 Accenture All rights reserved. 11 Accenture Finance & Risk sottoporre alla Commissione Europea entro la metà del 2015. Le misure implementative entreranno in vigore dal 3 gennaio 2017. http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/esma_documenti/2015/esma_2015_319.pdf Libro verde sulla Capital Markets Union Fonte: Commissione Europea Data pubblicazione: 18/02/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta la consultazione del libro verde (Green Paper), pubblicato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa Capital Markets Union (CMU), volto alla definizione dell’approccio, dei razionali economici e dei pilastri dell’iniziativa, il cui obiettivo finale è quello di creare un mercato unico dei capitali a livello europeo. Nello specifico, i principali temi che vengono affrontati all’interno del documento sono: (mercato unico) creazione di un mercato unico dei capitali per tutti gli Stati membri, eliminando gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri all’interno dell’UE e promuovendo relazioni più strette con i mercati mondiali; (efficienza dei mercati) definizione di collegamenti più efficienti ed efficaci tra investitori e finanziatori, sia all'interno degli Stati membri, sia a livello transfrontaliero; (diversificazione della raccolta) diversificazione dei finanziamenti delle singole economie e riduzione del costo della raccolta; (accesso ai finanziamenti) definizione di un mercato di capitali in grado di garantire un accesso ai finanziamenti uniforme ai diversi partecipanti, indipendentemente dalla loro dimensione. La Commissione Europea terrà in considerazione le osservazioni che perverranno entro il 13 Maggio 2015 da parte di tutte le parti interessate (e.g. Parlamento Europeo, Consiglio Europeo, imprese, investitori, ecc.). Inoltre, entro fine 2015 la Commissione pubblicherà un piano di azione sulla Capital Markets Union. http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-paper_en.pdf © 2015 Accenture All rights reserved. 12 Accenture Finance & Risk 3 INSURANCE Solvency II – Recepimento Direttiva n° 2009/138 CE Fonte: Consiglio dei Ministri Data pubblicazione: 10/02/2015 Breve descrizione Il presente documento riporta il recepimento dal parte del Consiglio dei Ministri della Direttiva n° 2009/138 CE (nota come Solvency II). Come previsto dall’iter legislativo, il decreto passerà all’approvazione delle Commissioni parlamentari pertinenti e successivamente, saranno integrati (secondo livello) da atti delegati e da standard tecnici emanati dalla Commissione europea e direttamente applicabili a livello nazionale; il quadro così definito sarà poi completato da un terzo livello costituito dalle linee-guida EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Nello specifico, il nuovo decreto legislativo porterà alla modifica di varie parti del codice delle assicurazioni prevedendo: un nuovo regime di vigilanza prudenziale, con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo, una maggiore attenzione sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo, una serie di nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, nuove funzioni aziendali, come la creazione di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti in buona parte all'attuario incaricato per il ramo Vita e RC Auto, criteri di valutazione per fini di vigilanza diversi da quelli del bilancio di esercizio. http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77851 *** REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli, Claudio Mustaro, Giuseppina Nucifero, Gabriele Morvillo, Roberto Silva, Alberto Trova, Manuela Belmonte, Giorgio Tomassetti, Luigi Della Morte, Fabio Bocchini, Enrico Malleni © 2015 Accenture All rights reserved. 13