Commissione Urbanistica congiunta
Ordine degli Architetti e Pianificatori - Ordine degli Ingegneri – Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Collegio dei Periti Industriali - Collegio dei Periti Agrari - Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Reggio Emilia
PRIMO ESAME della
BOZZA degli INDIRIZZI NORMATIVI
dei NUOVI STRUMENTI URBANISTICI
P.S.C. e R.U.E.
del COMUNE di REGGIO EMILIA
RAPPORTO CONCLUSIVO
delle PRIMA FASE di LAVORO della
COMMISSIONE URBANISTICA CONGIUNTA
degli ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI
31 ottobre 2008
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A) CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
•
I LAVORI DELLA COMMISSIONE
1. Dopo la conclusione della Conferenza Preliminare sul nuovo P.S.C. di Reggio
Emilia il confronto collaborativo tra gli Ordini e Collegi professionali e l'Amministrazione Comunale si è sviluppato nel corso dell'estate 2008 con una serie di incontri con l'Assessorato all'Urbanistica.
Si esprime apprezzamento per il percorso fin qui intrapreso dall’Amministrazione
che ha ampiamente e fattivamente coinvolto nell’analisi dei documenti preliminari
gli Ordini Professionali Tecnici.
Non si vuole entrare nel merito specifico delle scelte dell’Amministrazione nel disegnare il PSC con un indirizzo di contenimento dell’espansione urbanistica già
ridondante che deriva dal PRG uscente, perché si ritiene che questo rallentamento, peraltro già in essere per il contingente andamento del mercato, dovrebbe essere l’occasione per concentrare l’attenzione sulla risoluzione delle criticità
presenti nel tessuto urbano.
Si devono pertanto individuare a scala infrastrutturale interventi di ampio respiro
e scelte strategiche di priorità assoluta che sostengano e preparino lo sviluppo
della città nei prossimi quindici/venti anni.
2. Allo scopo di completare la fase di elaborazione e pervenire all'adozione contestuale del P.S.C. e del R.U.E. entro Dicembre/Gennaio, nell'incontro del 16 Settembre 2008 con l'Assessore, i Dirigenti e il Consulente il Comune ci ha illustrata
e consegnata la BOZZA DEGLI INDIRIZZI NORMATIVI DEL P.S.C. E DEL
R.U.E. chiedendo di esprimere e fornire le ns. valutazioni e suggerimenti entro la
metà di Ottobre.
3. Abbiamo fin da subito evidenziato che il tempo che ci è stato assegnato è troppo
breve e il materiale in bozza è scarno e occorre quindi riservarsi di esprimere un
giudizio più complessivo e un lavoro di revisione più completo quando avremo a
disposizione tutta la documentazione:
•
norme complete con la parte commerciale e ambientale legata al PTCP
•
cartografie e legende esplicative
•
allegati tecnici (in particolare la parte regolamentare edilizia con i requisiti tecnici degli edifici e le procedure)
e comunque anche successivamente all'adozione, nella fase delle formali osservazioni nel periodo di pubblicazione.
5 Conseguentemente, per quanto riguarda l'analisi degli impianti normativi si ritiene
prematuro un giudizio puntuale sull’articolato che ancora necessita di importanti
integrazioni e modifiche. Di seguito vengono individuati alcuni temi fondamentali
di interesse generale sui quali si esprime una valutazione preliminare. Tale valutazione potrà essere approfondita una volta che sarà resa disponibile in particolare la cartografia di supporto, a nostro giudizio indispensabile per un’analisi attenta e compiuta del piano.
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6 La Commissione ha comunque lavorato con notevole impegno nell'esame delle
bozze consegnate, nella discussione sui singoli punti più rilevanti e nella predisposizione di questo documento conclusivo della prima fase, risultato della confluenza di numerosi contributi da parte di diversi Commissari e sintesi di quanto
emerso nelle riunioni settimanali tenutesi nei giorni:
•
23 Settembre 2008 - presentazione e discussione della bozza
normativa
•
30 settembre 2008 - primo documento sui principali aspetti generali discusso con la presenza della Dott.ssa Angela Calzolari, l'Ing. Maria
Sergio e l'Arch. Elisa Iori del Comune di Reggio Emilia
•
07 ottobre 2008 - proseguimento della discussione sui singoli articoli
•
14 ottobre 2008 - presentazione e discussione del nuovo documento aggiornato, con la presenza dell'Assessore all'Urbanistica Ugo
Ferrari, dell'Ing. Maria Sergio e del Dott. Daniele Bondavalli
•
21 ottobre 2008 - ulteriori approfondimenti e valutazioni sui collegamenti normativi con il nuovo PTCP
•
24 ottobre 2008 - partecipazione di numerosi Commissari alla riunione convocata dalla Provincia di Reggio Emilia per la presentazione e
consegna del materiale in bozza definitiva per l'imminente adozione del
P.T.C.P.
•
28 ottobre 2008 - discussione del documento "definitivo" per la
prima fase anche in riferimento a quanto emerso nella riunione in Provincia
•
VALUTAZIONI COMPLESSIVE
7. In prima istanza si è rilevato come siano stati sostanzialmente rispettati gli indirizzi preliminari del PSC, e conseguentemente si può confermare la condivisione
sulle strategie ed obiettivi del Piano Strutturale già espressa anche in sede di
Conferenza di Pianificazione, ma alcuni aspetti operativi emergenti dalle bozze
normative potrebbero renderne complicata la effettiva attuazione
8. In generale si è constatato che l'impianto normativo è complesso e di faticosa lettura: non emerge chiaramente il "disegno" urbanistico complessivo della città.
9. Non è agevolmente leggibile "che cosa cambia" rispetto all'attuale complesso
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio di recentissima modifica ed aggiornamento: è fondamentale invece avere delle certezze in merito, visto il periodo certamente non breve del regime di salvaguardia
che intercorrerà tra l'adozione e l'approvazione definitiva dei nuovi strumenti urbanistici, a fronte della assoluta esigenza di garantire comunque la reale continuità operativa del settore
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•
IL REGIME DI SALVAGUARDIA
10. Peraltro proprio in relazione alla salvaguardia si sono manifestate numerose pre-
occupazioni e richieste di precisazioni. Deve essere inequivocabilmente chiarito
che sono esclusi dal regime di salvaguardia i progetti edilizi legittimamente presentati prima dell'adozione di P.S.C. e R.U.E. e i Piani Particolareggiati in itinere
a quella data, che dovranno essere approvati e autorizzati con le attuali normative e non con quelle, eventualmente anche più restrittive, dei nuovi strumenti urbanistici.
11. Va quindi recepita nelle Norme l'indicazione emersa nell’incontro presso la
Commissione con l’Assessore Ferrari, specificando che non sono soggette a
salvaguardia:
a) le istanze di intervento diretto (per Permessi di Costruire e D.I.A.) che siano state
presentate alla data di adozione del nuovo piano inerenti progetti completi e “approvabili”;
b) tutti i Piani Particolareggiati sui quali l’Amministrazione ha iniziato un percorso di
dialogo con le parti interessate, sia quelli già presentati ed in istruttoria che quelli
non ancora presentati ma dei quali è stata ottenuta l’autorizzazione alla presentazione.
Si fa notare infatti che la procedura in vigore in Comune di Reggio Emilia per
l’autorizzazione alla presentazione dei Piani Particolareggiati, di fatto implica già
uno stato di avanzamento importante del percorso progettuale e della fase di
trattativa con le parti interessate compresa anche l’Amministrazione. Un piano di
cui è stata ottenuta l’autorizzazione alla presentazione è un piano che ha già un
avvallo generale delle sue caratteristiche e dimensioni sia da un punto di vista
tecnico che "politico-amministrativo", meritando quindi di poter proseguire nel
suo iter procedurale senza modifiche.
•
STRATEGIE DI ATTUAZIONE DEL PSC
12. Dall'esame della bozza di N.T.A. del PSC e dagli incontri con il Comune si è evidenziato come l'effettiva attuazione del PSC avvenga in sede di POC. In quella
sede verranno infatti esplicitati i contenuti e i caratteri degli interventi, anche attraverso un confronto e una negoziazione tra Comune e proponenti. Questo riporta la nostra attenzione su alcuni aspetti:
- una valutazione complessiva di obiettivi e contenuti del PSC non è al momento effettuabile. Mancano elementi che saranno verificabili solamente in sede
di osservazioni.
- Nella prima fase di attuazione del PSC sono di primaria importanza gli interventi in salvaguardia. Ciò fino ai primi mesi del 2010, quando dovrebbe essere approvato il PSC. Occorre pertanto porre in sostenibile rapporto le norme e
i parametri urbanistico-edilizi del PRG con quelli del RUE.
- Gli interventi sottoposti a POC rimangono ora poco decifrabili. Da un lato si ritiene positiva la linea del confronto per l'attuazione degli interventi. Ciò porta
a ritenere che per gli ambiti soggetti a POC le relative N.T.A. debbano contenere pochissimi parametri, probabilmente il solo D.E (Diritto Edificatorio),
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mentre tutti gli altri aspetti e parametri (standard edilizio-urbanistici, ecologico-ambientali, ecc.) dovrebbero essere ricercati tra quelli del RUE..
Inoltre, come è noto, la proposta di inserimento nel POC viene avanzata dagli
interessati, anche non proprietari delle aree, che non conoscendo il margine
tra D.E. ed Ut , in caso di eventuali necessità di trasferimenti di capacità edificatorie ("volumetrie") ed esigenza di ERS - Edilizia Residenziale Sociale - avranno qualche problema ad avanzare un'ipotesi corretta di assetto urbanistico della proposta
Una forte attenzione va posta alla questione dei trasferimenti volumetrici: è
decisamente positiva ed importante se gestita non sulla base di un puro corrispettivo economico, ma in funzione di miglioramenti della qualità urbana, della dotazione di servizi, della "forma" di una parte della città. A questo fine si
può prevedere che possano essere utili trasferimenti successivi tra loro correlati, non solo di volumetrie ma anche di dotazioni urbane.
Quanto all'ipotesi che l'attuazione del PSC possa avvenire anche mediante
società pubblico-private, in quanto idonee alla gestione di processi complessi
di trasformazione e riqualificazione della città, tutta va rinviato a specifiche
proposte dalle quali tuttavia non possano essere esclusi gli operatori locali.
ERS - EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
13. I programmi di ERS sembrerebbero compresi soltanto (o prevalentemente) negli
interventi soggetti a POC. Ciò significa che l’edilizia sociale sarà trainata
dall’edilizia privata, non solo per le quantità ma anche per gli aspetti di formazione dei programmi. C’è un passaggio di procedura da chiarire: da un lato il
Comune decide sulla edificabilità aggiuntiva di un’area , dall’altro il proprietario
delle aree decide quando mettere le proprie aree in programmazione. Quando si
incontrano? Nel POC ? Come condizione per inserire le aree private nel POC?
Occorre un atto preliminare che dia certezza della disponibilità delle aree per il
Comune sulle quali impostare una “procedura di evidenza pubblica” o altra più
efficiente di assegnazione delle aree, nell'ambito della problematica più generale
sopra accennata di individuare gli strumenti di governo pubblico-privato delle politiche territoriali
•
DEFINIZIONI E PARAMETRI EDILIZI
14. Si riscontra inoltre una modifica non chiaramente motivata delle definizioni degli
interventi edilizi (sono già definiti dal PRG e dalla Legge Regionale: perché cambiarli?) e, nel contempo, un eccesso di nuove definizioni di parametri edilizi non
abitualmente applicati.
15. Questo aspetto non appare molto coerente con l'asserita volontà di pervenire ad
un insieme di strumenti improntati a
•
semplificazione normativa
•
chiarezza interpretativa
•
certezza applicativa
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che sono i principali obiettivi da noi sempre rivendicati come assolutamente essenziali e ai quali è prioritariamente indirizzato anche il presente impegnativo
contributo di collaborazione degli Ordini e Collegi professionali
17. Per quanto riguarda l'ipotizzata modifica del parametro di riferimento per l'indice
edificatorio, si ritiene che il parametro più indicato per perseguire la finalità di
prevenire possibili abusi edilizi (quali gli ambienti di servizio messi poi in vendita
o utilizzati come abitabili) e contemporaneamente quella di lasciare al progettista
maggiore libertà compositiva nel disegno dell’edificato, sia il “volume” totale
complessivo dell’edificio (con le debite detrazioni dei solai interpiano per motivi
impiantistici e di isolamento acustico e dell’involucro esterno per le prestazioni
energetiche in caso di edificio con specifici requisiti, ad es. per le certificazioni
Ecoabita).
Nel caso si prosegua in una delle due direzioni individuate nella bozza normativa
(su - Sc da DM: 801/77), auspichiamo comunque la scelta di un parametro che
non leghi eccessivamente la mano alla libertà espressiva del progettista, non inserendo nel calcolo ai fini dell'indice urbanistico spazi di corredo come autorimesse, portici, balconi, terrazzi e vani scala, e distinguendo eventualmente a seconda della tipologia costruttiva (villa, schiera, palazzina, etc.) una dotazione
standard di vani accessori.
•
ALLEGATI E PROCEDURE REGOLAMENTARI
18. Mancano ancora le regole inerenti le procedure per i titoli abilitativi P.d.C. , D.I.A.
e ABITABILITA'. Si ritiene opportuno che questa parte normativa venga recuperata in toto dalle attuali recenti norme di Regolamento Edilizio (peraltro conformi
alle disposizioni di Legge Regionale) e inserita negli allegati per rendere possibile una più efficace azione di costante monitoraggio ed eventuali aggiustamenti
successivi in sede applicativa senza dover attivare lunghe e complicate procedure di variante urbanistica
19. Sarebbe utile, ad esempio, regolamentare l'ipotesi di rilascio di ABITABILITA'
PARZIALE per consentire la trasferibilità delle unità immobiliari ultimate qualora,
per motivi inerenti prevalentemente l'andamento di mercato, nell'ambito dello
stesso edificio, risultino da ultimare le altre unità immobiliari purchè in queste ultime manchino soltanto le rifiniture interne superficiali e le apparecchiature impiantistiche e a condizione che siano invece completamente ultimate tutte le parti
comuni dell'edificio. E' un problema che si presenta sempre più frequentemente:
occorre individuare e definire una proposta normativa condivisa nel rispetto delle
regole generali, dei diritti e delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti
•
REQUISITI EDILIZI - ECOABITA
20. Anche per le caratteristiche e requisiti fisici degli edifici occorre recuperare il più
possibile la normativa dell'attuale Regolamento Edilizio, sul quale ci siamo tanto
impegnati in collaborazione con il Comune e che in poco tempo è ormai correntemente applicato con buoni risultati (salvo alcune modifiche comunque necessaPagina 6 di 35
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rie alla luce delle problematiche già emerse in sede operativa). In questo ambito
è di particolare rilevanza la normativa sul risparmio energetico e, in particolare, il
protocollo ECOABITA: è fondamentale, a nostro avviso, salvaguardare il vantaggio accumulato dalla nostra Provincia, in termini di conoscenza della materia di
progettazione ad alto risparmio energetico e certificazione collegata, nei confronti
del resto della Regione e del Paese.Nel contempo va rivisto il meccanismo EcoAbita che per vari motivi non incontra, ad un anno dalla sua entrata a regime, i
favori attesi.
Vista l’importanza della materia si impone un riesame totale della questione con
la possibilità di rivedere interamente il protocollo per uniformarlo alle direttive
Comunitarie e Regionali, adeguandolo a normative sopraordinate che, anche se
sono state in effetti tardive, rischiano di far diventare nel giro di qualche anno inutile la certificazione EcoAbita.
Anche le procedure abilitative necessitano di una revisione per non gravare i
“progetti virtuosi” di tempi morti eccessivi, che spesso spingono la committenza
ad intraprendere, anche a costo di qualche rinuncia in termini di edificabilità, la
strada del "No-EcoAbita" giudicata più breve, più semplice e più economica.
•
I PERCORSI ATTUATIVI E LA NUOVA CENTRALITA' DEL PROGETTO
21 Nelle zone non soggette al RUE, il piano urbanistico diventa tale con il POC.
Sulle aree soggette a POC, siano esse aree di trasformazione del PRG che di
nuova immissione nel territorio urbano i parametri di fondo (quantomeno quelli
prestazionali ed ambientali) dovrebbero essere individuati; le tipologie indicate
per zone, ecc. Diversamente è a rischio la qualità urbana.
22. Da parte loro i Tecnici Professionisti condividono pienamente l'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione di informare l'attuazione dei nuovi strumenti urbanistici
non più e non solo su base quantitativa governata dall'indice di edificabilità ma di
puntare invece sulla centralità del progetto e quindi sulla qualità del programma
di intervento nella valutazione e selezione delle proposte attuative, fermo restando il rispetto dei diritti legittimi della proprietà edilizia.
23. E' tuttavia evidente che per l'effettivo conseguimento di tale obiettivo occorre una
progressiva e costante crescita culturale, formazione professionale, aggiornamento tecnico e miglioramento delle modalità organizzative e metodologie operative di tutti gli attori del processo urbanistico-edilizio (committenti - professionisti imprese - pubblica amministrazione) che devono fortemente impegnarsi in tal
senso: anche a questo scopo formuliamo la proposta di istituzione di un tavolo
permanente di confronto tecnico con il Comune, come specificato a conclusione
di questo capitolo generale
•
PRESTAZIONI AMBIENTALI
24. Per quanto concerne gli aspetti inerenti le prestazioni ambientali (art.5.2) Viene
stilata una serie di elementi e condizioni cui devono attenersi o garantire gli interventi. Sarebbe opportuno, per evitare un affaticamento nella elaborazione dei
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piani di intervento ed susseguenti problemi in fase di istruttoria, che si dividesse
l’insieme della prestazioni in due parti. Le une legate al territorio: in questo caso
sarebbe opportuno che la Valsat, elemento costitutivo del PSC, venisse tradotta
in parametri e/o zone cui i progetti di intervento si debbano attenere. Si toglie alla
Valsat una problematica utilità ed ai richiedenti ulteriori analisi interpretative delle
indicazione della Valsat stessa. Le altre sono strettamente legate ai contenuti dei
piani di intervento
•
IL TERRITORIO AGRICOLO
25. Per quanto riguarda il territorio agricolo si ritengono prioritarie:
- la salvaguardia del bene “territorio” - in termini quantitativi e qualitativi - limitando l’edificazione fuori da adeguate programmazioni, rifuggendo sia logiche di “imbalsamazione”, sia di “sfruttamento” incontrollato, favorendo la “pulizia” del contesto agricolo consentendo dignitosa uscita dal sistema delle aziende cessate
- la promozione delle aziende agricole vitali attraverso la tutela di adeguati
spazi - evitando cioè la conflittualità connessa alla presenza di insediamenti
civili sparsi in aree agricole – e la riduzione dei vincoli connessi alla gestione
edilizio-urbanistica degli investimenti produttivi.
26. Rispetto al primo obiettivo, PSC e RUE paiono invertire una tendenza storica
di incontrollato “consumo” di territorio agricolo perseguendo anche un apprezzato tentativo di miglioramento complessivo del contesto.
Rispetto al secondo obiettivo, se da un lato si rileva l’apprezzato tentativo di
bloccare l’innaturale miscellanea tra le attività agricole e gli insediamenti
abitativi, insufficiente appare lo sforzo di riconoscere alle aziende agricole
la loro inequivocabile valenza economica.
PSC e RUE evidenziano, infatti, una propensione a cogliere le aziende agricole –
zootecniche in particolare - in una situazione statica che inevitabilmente ne determinerebbe la morte.
27. Si auspica pertanto – e le prossime osservazioni al testo andranno in questa direzione – una revisione di dette scelte per andare verso un nuovo concetto di
sviluppo funzionale delle aziende agricole al fine di perseguire le più vere esigenze produttive pur in una stretta sinergia tra interventi edilizi e qualità complessiva del territorio comunale.
•
I RAPPORTI ISTITUZIONALI
28. A conclusione di questa prima fase di lavoro svolto a titolo collaborativo, così
come avvenuto negli ultimi anni, con esperienze a nostro avviso estremamente
positive, nelle diverse occasioni che si sono presentate (ad esempio con l'implementazione del sito tematico Progett@re, l'aggiornamento e modifica del Regolamento Edilizio, il nuovo Regolamento del Verde, il nuovo P.P.A., il protocollo e
le procedure ECOABITA, lo sportello unico attività produttive, con le varie iniziaPagina 8 di 35
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tive per la semplificazione procedurale, ecc.) si esprimono alcune considerazioni
sotto il profilo dei rapporti istituzionali tra gli Ordini e Collegi professionali e l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia:
-
si propone la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che formalizzi l’istituzione
di un TAVOLO TECNICO PERMANENTE di confronto sia sulle problematiche di carattere generale attinenti l'esercizio professionale nei rapporti con il
Comune che su singoli e specifici argomenti o provvedimenti di comune interesse e ne definisca gli obiettivi e il programma di lavoro.
-
In attuazione al protocollo d’intesa si dovrà dare priorità a:
- monitoraggio del percorso di approvazione e successiva fase applicativa
e attuativa dei nuovi strumenti urbanistici PSC - RUE - POC;
- momenti di formazione professionale rivolti ai tecnici professionisti;
-
ulteriori compiti del tavolo tecnico – seppur non esaustivi – saranno quelli di
assicurare adeguate forme di comunicazione ai cittadini, di semplificare le
procedure burocratico-amministrative, di favorire l’accesso alle banche dati
comunali e la diffusione dei servizi telematici quali strumenti innovativi nel
rapporto cittadini-tecnici-amministrazione.
Riteniamo infatti che in questo modo si darà adeguata evidenza istituzionale
e quindi maggiore autorevolezza, razionalità e qualità operativa alla attività di
confronto collaborativo e approfondimento tecnico su temi così rilevanti per i
comuni obiettivi di miglioramento nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia
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B) - CONSIDERAZIONI PUNTUALI SUGLI ARTICOLI NORMATIVI
N:B. - Per rapidità di formulazione e per rispettare i tempi di consegna di questo documento le "osservazioni" preliminari sono di seguito riportate in modo molto sintetico e "informale", così come sono
pervenute dai Colleghi ed espresse nelle riunioni di commissione.
Ci si riserva di riproporle in forma emendativa corretta a seguito dell'esame completo degli elaborati
di P.S.C. - R.U.E. ed eventualmente nella successiva fase delle osservazioni ufficiali
P.S.C. – PIANO STRUTTURALE COMUNALE
- CAPO III – INDIRIZZI GENERALI
Rif.
Norma
osservazioni
1.6
MISURE DI SALVAGUARDIA
Chiarire meglio le questioni attinenti la applicazione
delle misure di SALVAGUARDIA e gli interventi nei
PIANI ATTUATIVI APPROVATI
L'articolo va corretto precisando che sono comunque
fatti salvi i progetti presentati prima dell'adozione, a
condizione che si tratti di progetti completi e conformi
alle norme attuali e quindi "approvabili", e che per tali
progetti valgono le norme di P.R.G. vigenti al momento della lolo presentazione
1.10
ELABORATI DEL RUE E DEL POC
Precisare che qual'è la cartografia che viene riconosciuta e adottata come "valida" dagli Uffici in caso di
discordanza con RUE e POC a scala maggiore (catastale), ad esempio per i C.D.U. e per le perimetrazioni di ambiti e comparti, per evitare discussioni e
problemi caso per caso: quando potremo vedere delle esemplificazioni cartografiche?
Occorre inoltre che ci vengano consegnate delle planimetrie esemplificative su foglio catastale con relativa legenda per consentire una lettura più coordinata
e completa dell'impianto normativo
2.1 e per Norme di tutela ambientale e beni storici e culturali
tutto il capo II
Occorrerà valutare le norme a seguito della prossima
adozione del PTCP (vale anche per le norme sulle
attività commerciali, ancora in sospeso)
Chiarire che il totale di P.S.C. dei 12.000 alloggi indicati all'Art. 3.2 non rappresenta una quantità fissa ma
un indirizzo di pianificazione strategica del P.S.C.
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3.3 - E.R.S. Edilizia Residenziale Sociale - 20% degli
alloggi programmati in ogni comparto: comprende
anche la convenzionata-agevolata per la vendita o
solo quella per l'affitto; la realizzerà il Comune su aree da cedersi gratuitamente? È un'indice aggiuntivo,
un po' come l'attuale 0,05 nelle aree di trasformazione integrata?
Sembra eccessivo riservare la percentuale del 20%
su 12.000 alloggi, pari a 2.400 alloggi per oltre 8.000
abitanti, esclusivamente destinati all’affitto sociale.
Non è chiaro!...... se è un “diritto “, dovrebbe essere
insito e riconosciuto, non assegnato e questo a tutti
gli immobili, non solo a quelli da demolire, trasformare o cedere al Comune.......
(........e comunque, forse, dovrebbe essere definito
quantitativamente dal PSC, e non dal POC (?)1 .......
Occorre chiarire bene tutto il complesso normativo
(ad es. come si collega l'ultimo capoverso del comma 4 con il comma 6 per gli edifici produttivi da cedere o demolire? Il comma 6 sembra un refuso e va eliminato
Art. 3.6-3.7 Valuta la formazione di aree boscate periurbane
Si evidenzia la notevole differenza tra il verde tipico
degli ambiti urbani e le aree boscate tipiche degli
ambienti naturali.
Nella scelta di tipologie a bosco del verde periurbano
considerare l’impatto che le stesse avranno sulla
fruibilità e la sicurezza delle aree.
Art. 3.7
??? cosa è?
Regolamento di polizia rurale
Art. 4.8 – Vieta la trasformazione ad uso abitativo di edifici non Dovrà essere valutato preventivamente cosa sarà di
comma 4
soggetti a tutela con originaria destinazione diversa
questi fabbricati: se sono ex fienili, ex stalle per cui
non sarà prevista demolizione con riutilizzo dei volumi, l’unica destinazione possibile sarà l’abbandono
(fabbricati non recuperabili ad uso produttivo e non
trasformabili ad uso diverso). Pare evidente la volontà dell’amministrazione di ottenere detto risultato. Se
così fosse, valutare bene a quali tipologie di fabbricati ci si riferisce e valutare altresì il fatto che
l’abbandono di detti fabbricati comporterà future situazioni di degrado urbanisticamente non recuperabili.
Art. 4.8 – Obbiettivo di limitare l’incremento di popolazione resi- Si condivide il principio
comma 5
dente non attiva in agricoltura
Art. 4.8 – Va escluso l’insediamento di nuove attività produttive Cosa significa?
comma 7
secondarie
1
Vedi L.R. 20/2002 art. 7 –
1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti
dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. A tal fine, il PSC può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee.
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Art. 4.8 – Rimanda al RUE per definire soglie di edificabilità per
comma 9
ettaro, soglie di edificabilità complessiva per azienda e
dimensione aziendale minima nel rispetto delle quali gli
interventi edilizi si attuano con semplice titolo abilitativo
diretto.
Si ritiene che per i fabbricati strumentali all’attività
agricola sia utile il superamento del concetto di indice edificatorio, per andare verso un concetto di
necessità e funzionalità dei fabbricati alle esigenze produttive e l’introduzione, quindi, di una
stretta correlazione tra gli interventi edilizi agricoli e
la vita delle aziende stesse (con conseguente loro
dismissione alla cessazione dell’attività).
A riguardo si rimanda alle osservazioni svolte per gli
art. 4.7.5 – 4.7.6 – 4.7.7 – 4.7.8del RUE.
Se su detta ipotesi si manifestasse consenso
dell’Amministrazione, l’articolo di cui trattasi dovrebbero essere significativamente rivisto alla luce della nuova impostazione normativa.
Si riterrebbe, nel caso, utile istituire un TAVOLO
TECNICO DI APPROFONDIMENTO a cui le professioni tecniche, porterebbero il proprio contributo e la
propria professionalità.
Art. 4.8 – Piano ammodernamento aziendale
comma 9 e
10
Dovrà essere sottoscritto da tecnico agricolo iscritto
ad albo professionale nell’ambito delle rispettive
competenze
Art. 4.8 – Edificio abitativo agricolo in azienda di nuova formacomma 10 zione o che ne si a sprovvista solo negli ambiti ad alta
vocazione produttiva e per giovani imprenditori che
possono usufruire di specifici contributi regionali
Deve chiarirsi se azienda di nuova formazione è da
intendersi come apertura di nuova partita iva (si ritiene non adeuata ad una realtà in cui cambiano di frequente ragioni sociali e tipo di società) o azienda di
nuovo appoderamento quindi attività economica mai
eistita.
Non è chiaro perché escludere gli ambiti ARP.
“Che possono usufruire di specifici contributi regionali” appare definizione troppo generica che potrà determinare indeterminatezza e conflittualità.
Si potrebbe parlare di giovani aventi la qualifica di
IAP (imprenditori agricoli professionali).
Dubbi scaturiscono per la limitazione alle sole aziende con giovane imprenditore (hanno titolo ad abitazione in zona agricola anche gli addetti nelle aziende
in economia)
Art. 4.8 – Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili Dovrebbe essere soglia di 20 KW, pochi se si parla
comma 11 con soglie massime commisurate a quelle dentro le di impianti a servizio di una azienda agricola
quali è necessaria l’autorizzazione provinciale
Art. 4.8 – Per allevamenti aziendali sono ammessi ampliamenti , Anche in detti ambiti possono essere consentiti amcomma 12 salvo negli ambiti periurbani
pliamenti previo presentazione di Piano di ammodernamento aziendale redatto ai sensi dell’Art. 6.2.7. del
RUE, sottoscritto da tecnico agricolo iscritto al relativo albo professionale che valuti anche la sostenibilità
ambientale/urbanistica e gli impatti dell’ampliamento
sul contesto
Art. 5.9
punto 3b
Il POC può prevedere l’eventuale realizzazione di nuo- Va chiarito che trattasi di insediamenti ex novo, non
vi allevamenti zootecnici, comunque non ammessi ne- di nuovi fabbricati all’interno di allevamenti esistenti.
gli ambiti periurbani
La norma non deve riguardare gli ambiti AVP (sono
le zone in cui l’attività zootecnica va considerata la
normalità) e ARP (in questi ultimi le valutazioni vanno fatte in relazione all’impatto dell’allevamento sul
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valore tutelato).
La norma si deve limitare agli ambiti periurbani (essendo ammesso l’inserimento solo tramite POC,
massima è la discrezionalità dell’Ente di acconsentire o meno l’intervento in relazione alla sua ubicazioni, dimensione e caratteristiche)
art. 5.9.5
Definizione dei rapporti massimi tra superficie demolita Si condivide l’idea di rimandarli al POC, avendo già defie diritto edificatorio riconosciuto
nito il PSC i criteri generali (le contropartite saranno rap-
portate ai costi di demolizione e bonifica ed al luogo di “ricaduta” dei diritti edificatori).
A detti criteri si potrebbe aggiungere quello dei costi necessari al ripristino dei luoghi dal punto di vista agricoloambientale-paesaggistico-idraulico, nonché al reinvestimento delle risorse in altra attività agricola ancora vitale.
Art. 6.9.
Per il “completamento del sistema delle tangenziali e le
opere di potenziamento dei relativi svincoli”, specificare
che si intende anche la separazione netta dei passanti
nord-sud e est-ovest della città creando viabilità separate autonome e veloci con limitazione delle immissioni sui
tracciati a scorrimento veloce
Infrastrutture per la mobilità
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R.U.E. – REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
- CAPO 1.2 – DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI EDILIZI
Rif.
Art. 1.1.3
Norma
Comma 1 - lettera b) allegati
osservazioni
Quando potremo esaminarli?
Non è chiara la finalità
- CAPO 1.3 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI
Rif.
Norma
osservazioni
Dovrebbe definirsi il “sensibilmente”
???
1.3.14
A) Se dovesse rimanere la definizione attuale, occorre comunque qualche modifica degli aspetti più problematici, ad esempio togliendo il 50% del vano scala, semplificando le norme sui sottotetti e altri locali
accessori e modificando le regole incentivanti delle
procedure di certificazione ECOABITA
Definizione di Superficie utile Su
B) Se invece si decide di adottare una definizione
diversa:
B.1 - Sarebbe auspicabile, in termini di semplificazione e chiarezza normativa e operativa, l'adozione di un indice volumetrico quantificando i metri cubi che si possono costruire fuori terra, comprensivi dei locali utili abitativi e di quelli accessori
(per i quali occorre prestabilire una quantità minima
di dotazione obbligatoria)
B.2 se il Comune non ritiene possibile tale soluzione
ma resta un indice di Superficie Utile urbanistica costruibile si ritiene preferibile il passaggio alla Sc
del DM 801/77 con la definizione dell'Art. 1.3.15 corretto con la successiva osservazione e con le dotazioni minime di cui all'Art. 1.3.16 anziché alla Su netta, perché:
a) è quella che comunque viene calcolata per il pagamento del contributo afferente il costo di costruzione di cui alla Legge 10/77
b) è stata ampiamente verificata anche sulla base
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dell'esperienza operativa nei diversi Comuni limitrofi che hanno da tempo l'hanno adottata con i
nuovi PSC-RUE, con la definizione dell'Art.
1.3.15 corretto con la successiva osservazione e
con le dotazioni minime di cui all'Art. 1.3.16
c) è quella che, per la parte fuori terra moltiplicata
per l'altezza interpiano, dà luogo, praticamente,
al volume vuoto per pieno di cui sopra
d) inoltre la Sc è pressoché corrispondente alla superficie vendibile usualmente considerata nelle
transazioni del mercato immobiliare
Se invece si assumesse la Su netta del DM 801/77
va rimodulata la percentuale max. delle superfici accessorie Sa: il 70% è un po' poco, perché comprende anche le autorimesse, i balconi, le logge, i porticati, oltre alla dotazione minima obbligatoria di locali di
servizio di cui all'art. 1.3.16 (cantine, deposito attrezzi se c'è il giardino, ecc.); inoltre la percentuale di Sa
andrebbe differenziata per tipologie edilizie, prevedendo una percentuale ancora maggiore (fino al
100%) per le case singole-abbinate-a schiera
In ogni caso, trattandosi di definizioni prioritariamente riferite all'edilizia residenziale, occorre precisare
più puntualmente la definizione di Su ed Sa per le
attività terziarie e produttive, in analogia alla norma
attuale (archivi, magazzini, porticati, tettoie, ecc.)
Il comma 10 ricomprende nelle superfici accessorie
soltanto i sottotetti con altezza media di ml. 2,10 al
netto delle porzioni con altezza fino a ml. 1,80: significa che l'altezza massima dei sottotetti per non rientrare in Su dovrà essere di ml. 2,40 (che attualmente
è l'altezza media da non superare!!)
Comma 10 - Vani sottotetto (soffitte)
Comma 12 - Variazioni minori - eliminazione partizioni In analogia a quanto previsto al comma 12 per le
modifiche interne dell'esistente, occorre prevedere
interne
che tale disposizione si applica anche per le varianti
minori in corso d'opera che riguardano lo spostamento delle pareti interne (con il DM 801/77 anche la
semplice eliminazione di una paretina fa aumentare
la superficie utile netta di pavimento, con il rischio di
superamento della potenzialità edificatoria consentita!!)
Dalla Su calcolata ai fini del D.m. 801 vanno dedotti
eventuali locali gioco bimbi condominiali.
Dalla Sa calcolata ai fini del D.m. 801 vanno dedotti:
- balconi, terrazzi, portici, logge;
- autorimesse nella quantità minima prescritta di P1;
- parti dei sottotetti con h< 180 cm.
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- CAPO 1.4 – DEFINIZIONE DI TERMINI, PARAMETRI E INDICI URBANISTICI
Rif.
1.4.2
Norma
Definizione della Superficie fondiaria Sf
osservazioni
Nella definizione di Sf - area al netto delle aree per
opere di urbanizzazione: occorre precisare che è
fatta salva l'area per parcheggi di uso pubblico (e
quindi "di urbanizzazione") ricavati nell'ambito del lotto ma all'esterno della recinzione: anche quest'area
costituisce Sf alla quale applicare l'indice Uf
- CAPO 1.5 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI
Rif.
1.5….
Norma
Definizione degli interventi edilizi
osservazioni
Diversi punti dell'articolato meritano un esame particolarmente approfondito e coordinato con gli allegati
relativi ai requisiti edilizi ed alle procedure: perché
non mantenere le definizioni attuali, che peraltro riprendono quelle di Legge regionale?
1.5.18
1.5.18 - Interventi "non edilizi" - elementi di arredo ecc. Vengono assoggettati al nuovo istituto della AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA di cui all'Art. 5.3.1.
(procedura con termini di risposta e/o silenzio assenso più lunghi della D.I.A.!!): anche la sistemazione di
un giardino privato di non meglio precisate dimensioni o caratteristiche, erogatori automatici di merci o
informazioni, bacheche e vetrinette non meglio precisate piscine smontabili anche di modeste dimensioni ….
Sono necessari accurati approfondimenti su questa
ipotesi di innovazione procedurale
- CAPO 1.6 – DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO
Rif.
Art. 1.6.1. Funzioni commerciali
b11
Norma
osservazioni
Chiarire che vanno escluse da queste le funzioni
commerciali connesse alla vendita diretta dei prodotti
agricoli da parte di produttori (attività completamente
ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 rientranti nelle
funzioni d3)
Ar. 1.6.1. Attività di lavorazione e conservazione e commercializ- Chiarire inequivocabilmente la differenza tra c2 e d3
c2-d3
zazione di prodotto agricoli e zootecnici
(la trasformazione , conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici prodotti prevalentemente in
azienda rientrano a pieno titolo nell’attività agricola e
non agroindustriale)
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Nella definizione di cui alla nota 4 sono stati erroneamente indicati Kg. 349 anziché 340.
Nella nota 4 si citano la LR 50/1995 e il DGR
570/1997 che sono stati abrogati.
Pur condividendo la logica di definizione di allevanmento aziendale, poiché la normativa di settore è
abbondante ed in costante evoluzione, si propone di
adottare una definizione del tipo :
“sono allevamenti aziendali quelli che, ai sensi delle
normative di settore vigente al momento
dell’intervento , dispongono di terreno sufficiente per
il completo utilizzo agronomico dei reflui prodotti” (attualmente 1 ha ogni 340 Kg di azoto prodotto per
anno nelle zone non vulnerabili e 170 Kg di azoto
prodotto per anno nelle zone non vulnerabili
Art. 1.6.1. Allevamenti aziendali
d2
La Funzione “d2” “comprende i lagoni di accumulo liquami e le attività di conservazione condizionata, trattamento e alienazione dei prodotti dell’allevamento fisicamente gestionalmente integrate con l’attività di allevamento”
Art. 1.6.1. Allevamenti in specie varie
d5
Art. 1.6.1. Impianti di
c6-d6
dell’energia
Art. 1.6.2.
produzione
La definizione appare poco chiara.
Si potrebbe parlare di “contenitori di stoccaggio e
trattamento degli effluenti zootecnici derivanti
dall’allevamento”
Nel caso si tratti di contenitori di stoccaggio non di
pertinenza dell’allevamento si potrebbe definire un
uso proprio.
Parla di 10 UGB o UBA senza allegare una tabella di
conversione per ogni specie animale
e
commercializzazione Sono esclusi dagli usi “d” gli impianti fotovoltaici, eolici e altri, avendo limitato l’uso “d6” solo a quelli derivanti da uso di biomassa.
Dovrebbero rientrare in detto uso tutti gli impianti
funzionalmente connessi alle attività agricole.
Uso esistente
Non chiaro lo scopo dell’articolo, in considerazione
che la ruralità del fabbricato (se è questo che vuole
evidenziare) è oggi connessa all’uso dello stesso ed
a chi conduce il fabbricato e non alla sua classificazine catastale
TITOLO II - NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE E
DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO
Rif.
Norma
osservazioni
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TITOLO III – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE
- CAPO 3.1 – DOTAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
Rif.
Norma
osservazioni
Art.3.1.1-
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
Art. 3.1.3
Articolazione dei parcheggi
E’ confermato che non sono richiesti parcheggi pubblici P2 per interventi nel territorio rurale?
Per quanto riguarda i parcheggi privati P1 va rivista
la diversa regolamentazione tra parcheggi pertinenziali e parcheggi non pertinenziali.
In particolare il comma 8 che stabilisce un vincolo
giuridico inderogabile di pertinenzialità, non superabile anche in caso di vendita: questa disposizione è
eccessivamente vincolante e di difficile applicazione
e controllabilità.
Si dovrebbero infatti stabilire, già nel progetto e poi in
sede di denuncie catastali e abitabilità, gli "abbinamenti" fissi tra alloggio ed autorimessa e inoltre occorrerebbe procedere per ogni intervento edilizio ad
un atto d'obbligo soggetto a trascrizione (ammesso
che la Conservatoria accetti di trascriverlo, perché di
fatto si costituisce un legame giuridico tra due diverse unità immobiliari che non sembra riconducibile
nell'ambito dei diritti reali previsti dal Codice Civile: è
forse una servitù?)
Forse eccessiva “l’obbligatorietà” di realizzare le autorimesse interrate.
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- CAPO 3.2 – SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE
Rif.
Norma
osservazioni
Art.3.2.1Comma 3. Salvaguardia e formazione del verde
comma 3
Art. 3.2.1 Si prevede l’assoluta conservazione delle alberature
punto 3 - 6 aventi certe caratteristiche dimensionali e siepi e filari
in ambiente rurale
Conservazione delle alberature aventi diametro del
tronco superiore a cm 20.
La norma pare troppo rigida in considerazione che è
indeterminata, non definendo le specie, le tipologie e
le caratteristiche dei soggetti da tutelare (se si volessero sostituire alberature incongrue e/o infestanti?)
Prevedere pertanto deroghe supportate da perizie
tecniche sottoscritte da dottori agronomi e dottori forestali o periti agrari o agrotecnici iscritti ad albo professionale nell’ambito delle rispettive competenze.
Nel caso di siepi e filari arborei orientati secondo gli
assi della centuriazione, se ne prescrive di massima
la salvaguardia. Nel caso gli stessi impediscano
l’esercizio di un legittimo diritto edificatorio, se ne
prescrive la ricostituzione con analogo orientamento.
La SP deve essere provvista di copertura vegetale e
dotata di:…….Chi controlla/da valutare caso per caso in relazione al progetto/monetizzare.
Art. 3.2.1 Progetto del verde
punto 5
Il progetto del verde va limitato a progetti con aree
dimensionalmente significative (maggiore di mq
…………….) ed andranno sottoscritti da tecnici iscritti ad albo professionale aventi competenza riconosciuta dai rispettivi ordinamenti professionali
In fase finale chi controlla l’effettiva realizzazione del
progetto?
Art. 3.2.2 Sistemazione a verde aree di uso pubblico
comma 2-3
Il progetto andrà sottoscritto da tecnici iscritti ad albo
professionale aventi competenza riconosciuta dai rispettivi ordinamenti professionali.
Art. 3.2.2
Gli interventi normati dal presente articolo riguardano
“aree destinate o da destinare a verde pubblico o di
uso pubblico”, pertanto rientrano nell’ambito dei dispositivi normativi riguardanti i lavori pubblici (DPR
21/12/99 n° 554, L. 18/04/05 n° 62, D.Lgs. 12/04/06
n° 163).
Trattandosi di opere che il Comune acquisirà nel
proprio patrimonio e per cui assumerà gestione e responsabilità, le stesse dovranno essere assoggettate
a collaudo finale ed in corso d’opera al fine di garantire che siano realizzate a regola d’arte e conformemente alle specifiche di progetto.
Il collaudo dovrà essere rilasciato da collaudatore iscritto al rispettivo albo professionale dal almeno 5
anni, nominato dalla stazione appaltante o dall’ente
che acquisirà o gestirà l’opera tra i soggetti di cui
all’art. 188 del DPR 21/12/99 n° 554 come modificato
dalla L. 18/04/05 n° 62, ed in applicazione alle medesime disposizioni
Sistemazione a verde aree di uso pubblico
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- CAPO 3.3 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
Art.3.3.6-
Strade private in territorio rurale.
Prevedere ammissibilità di multistrato con granulometria e cromia coerente con il contesto
- CAPO 3.5 – REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE E DEL SUOLO
Art. 3.5.2
Punto 9
Atr. 3.5.3
Regolamentazione delle acque superficiali e sotterra- I presupposti tecnici del punto 9 appaiono del
nee
tutto non condivisibili.
Se ne richiede pertanto la completa eliminazione.
La regimazione idraulica dei terreni agricoli (nella
quale rientra la realizzazione dei drenaggi) è operazioni di conduzione agricola ordinaria da non assoggettare ad autorizzazione comunale.
I sistemi di drenaggio hanno funzione di sgrondo degli appezzamenti analogamente a quelli tradizionali,
pertanto in presenza di sistemazioni idrauliche efficienti il risultato in campo è paragonabile (con baulature e scoline l’acqua è eliminata a livello superficiale, con i dreni a livello sotterraneo).
L’immaginare volumi compensativi di acqua sarebbe
assai velleitario ed uno spreco di territorio (raccoglierebbero acque nel periodo autunno vernino quando
non necessaria, e ne rimarrebbero prive ad inizio periodo estivo). 100 mc/ha sono insignificanti (consumi
annui per coltura anche di 4-5000 mc)
Disposizioni specifiche per le zone di protezione delle L’articolo riporta disposizioni molto stringenti in relarisorse idriche superficiali e sotterranee
zione all’uso di suolo agricolo a fini zootecnici e di
concimazione organica.
Dette precauzioni, in relazione alla delicatezza dei
siti, possono essere condivisibili nelle ristrette aree di
salvaguardia delle opere di captazione di acque ad
uso potabile.
Relativamente alle residue aree interessate
dall’articolo (es. aree dei terrazzi fluviali), è necessario verificare la loro reale estensione cartografica e la
loro effettiva delicatezza idraulica.
Se l’estensione fosse ampia, l’articolo diventerebbe
di tale ristrettezza da compromettere anche le attività
agricole e di allevamento eventualmente esistenti.
In ogni caso detta normativa deve sempre fare salvi
gli allevamenti, i manufatti e le opere già presenti.
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TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POC
- CAPO 4.1 – CENTRI STORICI ED EDIFICI TUTELATI ESTERNI AI CENTRI STORICI
Rif.
Art.4.1.1
Norma
3 - Ai sensi del psc nel comune di Reggio Emilia si
considerano città storica i seguenti insediamenti a) il
centro storico, di impianto medievale ecc.
7 – Per gli immobili tutelati a norma del d.l.g.s. n 42/04
possono essere ammessi anche interventi non pienamente rispondenti.
Art 4.1.2
1- Unità fabbricativa
2- Correzione del perimetro
3, 4, 5- L’unità fabbricativa costituisce l’ unità minima
d’intervento ecc.
Art 4.1.3
1- Nei nuclei storici delle frazioni e del forese e
negli insediamenti unitari del dopoguerra sugli
edifici a cui non sia stata attribuita una specifica categoria di tutela sono ammessi tutti i seguenti tipi di interventi edilizio: MO, MS,
RRC,RE.
2- Categoria 1 (ovvero restauro scientifico): riguarda le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto territoriale e urbano per specifici pregi o caratteri archittettonici ecc
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osservazioni
3- Il centro storico all’interno del tracciato dei viali di
circonvallazione – viale Timavo, Isonzo ecc
Gli edifici o i complessi di edifici presenti delle frazioni o del forese indicati nelle tavole.
7 - Per gli immobili tutelati ai sensi del d.l.g.s. n 42/04
si rimanda al provvedimento autorizzativo emesso
dalla Sopraintendenza ai B,B.A.A. e P.
1- Si inserisce una nuova definizione che incontra
difficoltà interpretative e operative.
2 – soppresso
3,4,5,L’unità d’intervento costituisce una base per gli interventi edilizi. Essa è una zona di intervento unitario
formato da uno o più edifici, con le loro relative aree
di pertinenza che, da sole o nel loro insieme, dispongono di autonomie strutturale, funzionale e morfologica.
Qualora l’unità minima di intervento sia composta da
diverse unità immobiliari di differenti proprietà, l’unità
minima corrisponde ai limiti di ciascuna di esse.
Il progetto dovrà essere redatto per l’intera unità minima d’intervento , con la sua contestualizzazione da
ricavarsi dall’album di isolato allegato al quadro conoscitivo.
Nei nuclei storici delle frazioni e del forese e negli insediamenti unitari del dopoguerra sugli edifici a cui
non sia stata attribuita una specifica categoria di tutela sono ammessi tutti i seguenti tipi di interventi
edilizio: MO, MS, RRC,RE, DR,D.
3- E’ meglio elencare la categoria di tutela con
la loro definizione e successivamente inserire i tipi di intervento edilizio consentito anticipando o posticipando la definizione degli
interventi secondo i dettati dell’allegato alla
legge regionale 31.
4- Esempio categoria 1: riguarda le unità edilizie che hanno assunto importanza nel contesto urbano ovvero…
I tipi di intervento edilizio effettuabili sono : MO,
RS, CD. L’intervento RS può dare luogo ad incrementi di sagoma…quando…
Costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori
dalla sagoma dell’edificio, esclusivamente, nel
caso di opere pubbliche previo il rispetto dei dettati del d.l.g.s. 42/04.
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Art 4.1.4
3- La previsione di nuovi esercizi commerciali o pubblici può essere effettuata solo sui vani prospettanti strade e piazze e sui percorsi pedonali di cui possa essere
garantito l’uso pubblico.
5, 6, 7- Complesso pubblico di impianto monumentale,
di carattere religioso, complesso di origine difensiva.
Art 4.1.5
Art.4.1.5-
3 - La norma risulta eccessivamente penalizzante
per gli interventi di carattere privato senza convenzione con la PA.
5, 6, 7- risulta inutile nell’indicazione degli usi previsti
in quanto sottoposti a congruità dalla sopraintendenza meglio delegare ad essa i giudizi di merito per
non creare conflitti fra le istituzioni.
Prescrizioni generali negli edifici di categoria 1, 2 e 3
le strutture portanti verticali, dovranno essere preferibilmente consolidate con tecniche compatibili con le
antiche strutture fra le quali si ricordano il cuci- scuci,
la risarcitura e le iniezioni di malte adeguate alle tecnologiche costruttive presenti. Le strutture orizzontali
piane ed inclinate dovranno essere preferibilmente
consolidate con tecnologie originarie ovvero riconducibili alle tecnologie proprie del momento storico in
cui l’edificio ha trovato compiutezza formale.
Esempio: solai lignei, solai in ferro ecc.
Per gli interventi sottoposti ai dettati del d.l.g.s. 42/04
si rimanda alle linee guida la valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale.
Non sono ammesse modifiche nelle geometrie delle
coperture (se non giustificate da adeguata ricerca),
nella quota di gronda, nella tecnologia e forma del
suo sporto. A quanto sopra sono consentiti modeste
modifiche per adeguamento alle normative per il contenimento dei consumi energetici e l’adeguamento
antisismico.
Il manto di copertura deve essere preferibilmente in
coppo. Solo per gli interventi in categoria 3 è ammesso il mantenimento di diversi manti se preesistenti.
Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati
Comma 9: Serramenti esterni.No a doghe verticali di
larghezza inferiore ai 15 cm.
Comma 20: Recinzioni.Devono essere possibili anche altri tipi di recinzione qualora compatibili con
l’edificio.
Comma 21: Elementi architettonici isolati.Inserire i
pilastrini votivi.
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- CAPO 4.2 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Rif.
Norma
osservazioni
In tali ambiti si ritiene, nel rispetto della norma 2 e
delle evidenti motivazioni socio economiche3, debbano essere ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento sopraelevazione, nonchè demolizione e ricostruzione nel rispetto dei diritti edificatori
riconosciuti per ogni ambito omogeneo.
Al fine di incentivare gli interventi di demolizione e
ricostruzione per la sostituzione del tessuto esistente
potrebbe, eventualmente, essere riconosciuto un
“bonus” aggiuntivo di Su (o Sc).
Questo, si ritiene, sia necessario ed indispensabile
per rendere economicamente affrontabili e quindi
effettivamente realizzabili tali interventi.
Potrebbe obbligarsi il trasferimento in altro ambito
ritenuto più idoneo di tale incentivo (ambiti di delocalizzazione ?....)
Sembrerebbero interventi da prevedere esclusivamente negli ambiti da riqualificare e non in quelli
consolidati, che per definizione sono “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualtà'
urbana e ambientale tale da non richiedere interventi
di riqualificazione” (art. A-10 L.R. 20/2000)
Come sopra, inoltre l’intervento di RE senza aumento di carico urbanistico, oltre che essere estremamente penalizzante e limitativo non è previsto dalla
L.R. 31/2002 nè dal RUE
Si ritengono utopistici, in quanto oltremodo onerosi
ed antieconomici, gli interventi di demolizione e ricostruzione senza o con limitato incremento di Su, relativi ad edifici in discreto o anche solo sufficiente stato
conservativo e di manutenzione, come presumibile
sia per gli ambiti in oggetto.
2
L. R. 20/2000 – art. 29 :
2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
art. A-10
1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate con continuita', che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di
riqualificazione.
2. La pianificazione urbanistica comunale persegue, nei tessuti urbani di cui al comma 1, il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi
e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale
ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.
3
Dovrebbe essere imprescindibile il diritto della proprietà di poter adeguare la propria abitazione alle mutate esigenze del proprio nucleo familiare e dei
familiari più prossimi anche a costi relativamente contenuti.
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Non consentire gli interventi di ristrutturazione con
aumento di C.U., gli ampliamenti e le sopraelevazioni, unitamente a ridurre gli indici sui lotti liberi (anche
del 50%!! e oltre) determina un notevolmente deprezzamento (senza ragione) degli immobili - soprattutto dei fabbricati singoli uni e bifamiliari e delle
aree libere - collocati in questi ambiti, limitandone oltremodo la loro commerciabilità.
Per inciso, al riguardo, si vuole far rilevare che da diversi anni l’Amministrazione Comunale ha potuto
beneficiare degli introiti per oneri (di U1 e U2) relativi
agli interventi di ristrutturazione (anche senza aumento di C.U.), demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, eseguiti negli ambiti ora definiti consolidati (ex di Completamento) e quindi già urbanizzati.
E’ soprattutto con tali introiti (specificatamente a ciò
destinati) che si dovrebbe lenire e/o mitigare eventuali carenze urbanistiche emerse e non esclusivamente penalizzando chi non ha edificato (aree libere)
o lo ha fatto in misura inferiore a quello che gli sarebbe stato concesso sulla base di un diritto omogeneo acquisito (e in qualche modo pagato).
Demandare inoltre al POC – tralasciandone la correttezza 4- la possibilità di effettuare eventuali interventi
più importanti (al momento indefiniti ed indefinibili
nella consistenza, nei benefici e nei tempi) e comunque soggetti a “contrattazione”5 contribuisce soltanto ad aumentare l’indeterminatezza e “destabilizzare” ulteriormente il mercato immobiliare.
Alla luce di quanto sopra sarà poi impossibile (per
alcuni anni) – fino almeno all’approvazione definitiva
del RUE e del POC - effettuare attendibili valutazioni
e stime degli immobili anche ai soli fini divisionali, per
esecuzioni immobiliari, per garanzie ipotecarie, ecc.
4
Art. 29 L.R. 20/2000
2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, disciplina:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.
5
Al riguardo non sono chiari quali potranno essere i procedimenti e le modalità attuativi al fine di attribuire eventuali “bonus”, concedendo “pari opportunità” a tutti (operatori e privati) ed con tempi ragionevolmente ipotizzabili.
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- CAPO 4.6 – TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI
Rif.
Norma
Osservazioni
Art. 4.6.3 Edifici in tutto o prevalentemente abitativi
Tabella:
punto a)
Da intendere:
punto a) Edifici in tutto o in parte abitativi.
In quanto non definito cosa succede, appunto, per
quelli solo “in parte” abitativi
Art. 4.6.3 Edifici produttivi non agricoli
Tabella:
punto d)
Prevedere in aggiunta alle casistiche previste, anche
la possibile demolizione con ripristino dello stato dei
luoghi e delocalizzazione della superficie con le medesime modalità previste dall’art. 5.9.5. del PSC
Art. 4.6.3 Cambio d’uso di fabbricati agricoli di servizio ad usi Va chiarito e specificato che il terreno vincolato (aspunto 3
non più connessi alle funzioni agricole
servito all’edificio) si limita a quello che era stato
computato ai fini della costruzione del fabbricato (o
quello necessario con le vigenti norme per costruire
analoga superficie agricola).
Art. 4.6.4
Interventi di recupero e cambio d’uso di edifici tutelati
Deve essere salvaguardata l’impianto della stalla
laddove conservata nei suoi elementi originari
Art. 4.6.4 Abitazioni coloniche tutelate
Tabella:
punti a) b)
c)
Pur condividendo il principio di limitare il numero di
unità immobiliari nei fabbricati abitativi tutelati, si ritiene che il frazionamento in sole 2 unità (lettera a) e
c)) o 3 unità (lettera b) indipendentemente dalla superficie e volumetria dell’immobile possa essere elemento bloccante al recupero di detti fabbricati (non
sostenibilità economica dell’intervento)
Art. 4.6.4
comma 5
Sostituire l’indicazione delle corti coloniche con edifici e complessi colonici
Art. 4.6.5
Edificio preesistente ed edificio diroccato o demolito
Se è demolito anche se di interesse che senso ha la
sua ricostruzione.
Estremamente penalizzante la limitazione degli interventi, sino al “declassamento” a rurale qualora riferito
a quei fabbricati, legittimamente insediati, per i quali
sono stati versati gli oneri (U1 e U2) e realizzate le
opere di urbanizzazione (parcheggi ecc.).
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- CAPO 4.7 – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE
Art. 4.7.1
punto 1
Unità fondiaria agricola
La richiesta relazione tecnica necessaria al fine di
acconsentire la realizzazione di interventi edilizi in
corpi aziendali diversi da quello principale o già edificato, dovrà essere sottoscritta da tecnico agricolo
iscritto ad albo professionale che ne argomenti, documenti e giustifichi le ragioni.
Con analoga relazione – adeguatamente argomentata – sarà possibile, in relazione a documentate esigenze tecniche e produttive, derogare dalla distanza
dei 50 dai fabbricati esistenti.
Art. 4.7.1
punto 2
Superficie fondiaria agricola
Art. 4.7.1
punto 4
PAA – Piano di Ammodernamento Aziendale formulato Si ritiene che fare riferimento a normative di settore
sulla base del modulo di adesione al PSR 2007-2013
costantemente in evoluzione comporta il rischio di
mis. 121 az. 1
avere un RUE rapidamente superato dal punto di vista dei riferimenti normativi.
Art. 4.7.2
L’inserimento nella superficie fondiaria dei terreni in
affitto o in disponibili, deve essere mantenuta nella
libera facoltà del richiedente.
Ciò in considerazione che la proprietà di detti terreni
è di soggetti terzi ed il loro utilizzo a fini urbanistici
comporta apposizione di vincoli che il conduttore non
è autorizzato a porre in forza del contratto di cui dispone.
Disposizioni generali per gli interventi di NC, AM, DR
per la residenza e usi connessi all’agricoltura
La dettagliata descrizione degli elementi costitutivi il
PAA indicati nel punto 1 dell’art. 6.2.7. appaiono sufficientemente chiari ed esaustivi, pertanto si ritiene
che per la definizione del PAA si possa tranquillamente fare rimandare all’art. 6.2.7. del RUE senza
aggiungere in questo articolo ulteriori parziali riferimenti normativi che potrebbero ingenerare confusione.
La richiesta verifica dei terreni aziendali che storicamente sono stati asserviti ai fabbricati dovrà limitarsi
ad un arco temporale limitato alla prima variante del
PRG che prevedeva il computo dei terreni a fini edificatori agricoli.
Detta metodologia – seppur complessa – ha la sua
valenza metodologica negli interventi abitativi.
Negli ambiti produttivi, se venisse recepita la proposta illustrata nelle successive osservazioni all’art.
4.7.5 - 4.7.6 - 4.7.7 - 4.7.8, detta metodologia diverrebbe superflua.
Art. 4.7.4
Punto 2
Interventi di NC, AM, DR per uso a1: Abitazioni
Definisce requisiti minimi di intervento
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Non appare giustificato il divieto di costruzione
in ambito agricolo di rilievo paesaggistico
(l’ubicazione di una azienda non è una scelta
dell’imprenditore, come la necessità dell’abitazione.
La valenza paesaggistica di per sé non è elemento
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ostativo).
Il riconoscimento del premio di primo insediamento non è indice di possesso o meno del titolo ad intervenire, ma solo dell’ottenimento di una sovvenzione (possono esistere giovani IAP non ammessi a contributo per
mancanza di fondi, errori formali, o altri che non hanno fatto domanda di “premio” o non hanno potuto farla perché già insediati
nell’azienda di famiglia).
La normativa generale consente a tutti gli Imprenditori Agricoli Professionali la costruzione di abitazioni
agricole.
I limiti posti dal RUE (sup. minima fondiaria, requisito IAP,
superficie massima costruibile, conteggio di tutte le superfici abitative anche costruite in passato, numero massimo di unità immobiliari, utilizzo di un solo corpo di fabbrica, PAA nel caso di NC in
aziende prive di abitazioni, ricerca storica delle modificazioni aziendali ed interventi edilizi, recupero delle originali superfici abitative .…) si ritengono ampiamente cautelativi per limita-
re possibili abusi.
La limitazione del diritto ai soli giovani al primo
insediamento si ritiene pertanto non corretta e
non utile. Tantomeno se si limita ai soli “finanziati”
sul PSR.
Atr. 4.7.4
Punto 4
Interventi di NC, AM, DR per uso a1: Abitazioni
Definisce superficie massima costruibile
Definire una superficie massima assoluta abitativa di
mq 150, equivale ad un divieto quasi assoluto di
rispondere alle esigenze abitative degli operatori
agricoli. Per i seguenti motivi:
non tiene conto delle dimensioni e
dell’indirizzo produttivo aziendali e del fatto che
in aziende di maggiori dimensioni o più specialistiche possono operare molte soggetti aziendali
(spesso familiari)
è incompatibile con la possibilità
indicata nel medesimo comma di avere fino a un
massimo di 3 alloggi (se la superficie massima è
bloccata, sarebbero 3 monolocali, incompatibili
con la vita di una famiglia)
non tiene conto che la tendenza in
atto è quella di accorpamento delle proprietà con
formazione di aziende di maggiori dimensioni
anche con struttura societaria, sviluppate a volte
su diversi corpi aziendali autonomi
è comprensiva di tutte le superfici
originariamente abitative (che nei fabbricati storici erano molto superiori ai 150 m)
è comprensiva dell’abitazione dei
genitori pensionati (che in genere continuano a
vivere in azienda). La loro presenza, impedisce
la formazione di un nucleo familiare giovane contraddicendo la scelta del RUE di favorire solo i
giovani agricoltori.
Necessario pertanto ridefinire in aumento la superficie ammissibile, soprattutto nel caso di presenza di più alloggi (es. Su edificabile massima
150 mq/alloggio), definendo una procedura che valuti
correttamente la possibilità di costruzione delle diverse unità abitative in relazione alle effettive caratte-
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ristiche aziendali (in passato non è stato il limite dimensionale – mq – che ha determinato problemi applicativi della norma).
Ciò potrebbe essere fatto con un PAA redatto ai
sensi dell’art. 6.2.7 che dia un quadro inequivocabile della situazione e delle necessità aziendali
e della famiglia coltivatrice.
Atr. 4.7.4
Punto 5
Interventi di NC, AM, DR per uso a1: Abitazioni
Affronta casi particolari in caso di elettrodotto ed edificio tutelato
Il comma affronta e tenta di risolvere alcuni casi particolari.
Detto approccio appare incapace di affrontare le
molteplici casistiche possibili (in considerazione
che le richieste saranno modeste, si può in modo
semplicistico affermare che ogni caso è una situazione differente dalle altre).
Per detta ragione si ritiene maggiormente cautelativo
e tutelante, sia per il Comune che per gli agricoltori,
l’elaborazione di un PAA come proposto al comma
precedente.
Art. 4.7.5 – Interventi per fabbricati produttivi agricoli
4.7.6. –
4.7.7 4.7.8
Sui citati articoli riguardanti i fabbricati produttivi agricoli si propone duplice analisi:
1. in via preliminare si ritiene che per i fabbricati
strumentali all’attività agricola sia utile il superamento del concetto di indice edificatorio,
per andare verso un concetto di necessità e
funzionalità dei fabbricati alle esigenze produttive e l’introduzione, quindi, di una stretta
correlazione tra gli interventi edilizi agricoli e la
vita delle aziende stesse (con conseguente loro
dismissione alla cessazione dell’attività).
Detto meccanismo dovrebbe riportare il fatto edilizio in agricoltura a mero intervento strumentale all’attività, evitando l’attuale rischio che
le aziende possano perseguire obiettivi di capitalizzazione patrimoniale piuttosto che di efficienza
economico-produttiva.
Venendo meno, infatti, l’acquisizione di diritti
permanenti, decade automaticamente la tentazione di sovradimensionare gli investimenti produttivi, si semplificherebbero gli iter autorizzatori,
si favorirebbe l’utilizzo di strutture facilmente
amovibili e lo sviluppo tecnologico delle aziende
con frequente sostituzione degli elementi obsoleti.
Se su detta ipotesi si manifestasse consenso
dell’Amministrazione, gli articoli di cui trattasi dovrebbero essere significativamente rivisti alla luce della nuova impostazione normativa.
Si riterrebbe nel caso proficuo e utile un TAVOLO TECNICO DI APPROFONDIMENTO E
CONFRONTO a cui le professioni tecniche, porterebbero il proprio contributo e la propria professionalità.
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2. In via subordinata, se l’Amministrazione ritenesse di mantenere l’attuale impostazione concettuale, si evidenziano diversi elementi problematici che di seguito si analizzano puntualmente.
Art. 4.7.5 – Interventi di NC, AM, DR per uso d1: Fabbricati di
comma 2
servizio
Gli indici così come proposti con un massimo rispettivamente di 2000 mq per le zone AVP e di 1000 mq
per quelle ARP e AAP, appaiono sottodimensionati per le aziende attuali (soprattutto per quelle zootecniche che necessitano di significativi fabbricato di
stoccaggio foraggio e ricovero macchine e attrezzi).
Anche l’altezza max (H) di m 6 appare troppo
modesta (per fienili larghi circa 20 m determina altezza in gronda di soli 4,3-4,5 m)
Ciò comporta il fatto che ogni intervento dovrà avvenire mediante PAA con aumento degli aspetti burocratici e forte limitazione della possibilità di sviluppo
dinamico dell’azienda (il PAA vincola i futuri interventi dell’azienda per un periodo lungo – 5 o 10 anni).
Necessario rivedere gli indici e le altezze
Art. 4.7.6
Interventi per uso d2 (attività zootecniche aziendali)
e c4 (attività zootecniche industriali)
L’articolato sancisce un blocco generalizzato degli allevamenti zootecnici comunali:
-
-
-
-
interventi diretti solo di tipo conservativo senza possibilità di aumento dei capi
allevabili (principale elemento in grado di consentire l’ammortamento degli investimenti) e non
tenendo conto che oggi l’impatto di un allevamento è - grazie alle nuove tecnologie - inferiore
a un tempo anche con maggior numero dei capi
interventi di ampliamento solo nelle zone AVP e solo tramite PAA con notevole
peso burocratico e forte limitazione della possibilità di sviluppo dinamico dell’azienda (il PAA vincola i futuri interventi dell’azienda per un periodo
lungo – 5 o 10 anni)
incremento massimo della Su e
della Sa del 50 %, spesso totalmente insufficiente a consentire un investimento economicamente
sostenibile, soprattutto se il punto di partenza è
di una azienda poco evoluta (es. la trasformazione di una stalla da stabulazione fissa – di superficie assai ridotta –in una a stabulazione libera
necessita di aumenti di superficie coperta anche
del 3-400%)
superamento dei vincoli fissati esclusivamente mediante POC!
Necessario rivedere gli indici e le modalità
d’intervento
Nel caso l’Amministrazione ritenesse di mantenere i
medesimi criteri per valutare l’entità dell’intervento, si
potrebbe ipotizzare il ricorso al PAA nel caso di proPagina 29 di 35
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getti che prevedessero ampliamenti rilevanti.
Art. 4.7.6.
comma 2
Interventi per uso d2 (attività zootecniche aziendali)
e c4 (attività zootecniche industriali)
All’interno di un settore fortemente normato con un
ordinamento assai restrittivo di controlli ambientali ed
igienico sanitari e con norme in rapida evoluzione,
appare di dubbia opportunità e certamente inefficacie
pretendere di disciplinare nella convenzione urbanistica gli impatti ambientali dell’intervento, le emissioni in atmosfera ecc..
Art. 4.7.7
Interventi per uso d3 (attività aziendali di prima lavo- Il testo non tiene conto del fatto che, al fine di aurazione e trasformazione di prodotti agricoli e zoo- mentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, è
tecnici)
tendenza generalizzata la creazione di laboratori
aziendali per la trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione.
L’articolato così come formulato ne impedisce la
realizzazione, per i seguenti motivi:
prevede interventi diretti solo di
tipo conservativo o con possibilità di incremento
del 50 % della Su massima. Oggi quasi nessuna
azienda possiede strutture di questo tipo e ciò
determina la totale irrilevanza pratica della norma
qualsiasi altro intervento al di fuori
di quelli suddetti (quindi tutti!) è realizzabile mediante POC!
Necessario rivedere le modalità di intervento e le
potenzialità edificatorie assegnate alle aziende.
Art. 4.7.10
Interventi di NC, AM, DR per uso d6 e c6 (impianti di
produzione energetica)
I limiti imposti sono riduttivi anche alla luce del fatto
che i per tali impianti (es. cogenerazione da biogas)
è opportuno consorziarsi e i costi unitari sono giustificabili solo per impianti di almeno 1 MW.
Si specifica che anche gli impianti fotovoltaici ed eolici funzionalmente connessi alle attività agricole rientrano nell’ambito della produzione agricola e pertanto
dovrebbe rientrare nell’uso “d6”
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TITOLO V – NORME PER LA QUALITA’ URBANA
- CAPO 5.1 – NORME MORFOLOGICHE ....
Rif.
Art.5.1.2
Norma
Facciate degli edifici e tinteggiature
osservazioni
Comma 3 - Allegato D delle cromie ?
Art.5.1.3
Coperture
Comma 1 - L’edilizia tradizionale locale - soprattutto
quella rurale - portava abitualmente anche copertura
a tre falde
Art.5.1.5
Recinzioni e muri di cinta
Comma 3 - La rete metallica deve essere impiantata
senza il muretto di base.
Art. 5.1.6
Depositi di materiali a cielo aperto
Si nota che numerose aziende con attività diversa da
quella agricola hanno depositi in area rurale.
La formulazione del testo paia lasciare intendere che
qualsiasi deposito di materiale sen non arreda disturbo al decoro possa essere fatto in area agricola.
Va chiarita la corretta interpretazione.
Art. 5.1.6 Depositi di materiali a cielo aperto – messa a dimora di Le dimensione delle piante messe a dimora dovrà
comma 2
siepi vive
essere tale da consentire copertura del deposito entro due anni dall’impianto.
- CAPO 5.2 – DISTANZE
Rif.
Norma
osservazioni
In contraddizione con l’
se si applica la Vl 0,4 non può essere D1 magg. o
uguale a H/2
La distanza di ml. 10 dalle strade urbane di quartiere
preclude ulteriormente, in molti casi, l’intervento di
demolizione e nuova costruzione.
La distanza di ml. 7,50 dovrebbe essere derogata in
caso di ampliamento e di demolizione e ricostruzioPagina 31 di 35
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ne, se rispettante gli allineamenti preesistenti.
- CAPO 5.3 – ELEMENTI DI ARREDO E DI SERVIZIO NON DI NATURA EDILIZIA
Rif.
5.3.1.
Norma
Interventi soggetti ad autorizzazione amministrativa
Art. 5.3.4
Insegne e mezzi pubblicitari
osservazioni
L’istituzione di un’ulteriore Titolo abilitativo (Autorizzazione) riferita ad interventi non edilizi deve essere
regolato a seconda del tipo di intervento, in quanto
per alcune casistiche (es. installazione di targhe,
tende frangisole, erogatori di prodotti, cancelletti
ecc.) la tempistica prevista di 60 gg appare eccessiva (è maggiore di quella prevista per la DIA).
Viceversa, per altre – anche non contemplate - si
dovrebbero definire procedure specifiche (es. installazione pannelli fotovoltaici integrati, pascoli ecc.).
Comma 3. Per le insegne e cartelli già esistenti come
si provvede?
Art. 5.3.9
Elementi di arredo o di servizio alle aree a verde priva- Specificare che rientrano in detta categoria anche i
to
piccoli manufatti di servizio ad attività ludico - ricreative - sportive – turistiche sia di uso pubblico
che privato non rientranti negli usi b4 e b14.1. di cui
all’art. 1.6.1.
Art. 5.3.10 Manufatti temporanei e stagionali
Aggiungere alle finalità commerciali, artigianali, agricole ecc. anche quelle turistiche
Nell’ambito di detto articolo dovranno essere regolati anche i sottoindicati interventi non altrimenti normati:
PASCOLI
In considerazione della propensione delle nuove
normative comunitarie e regionali a favorire sistemi
di allevamento allo stato brado, si ritiene necessario
far rientrare nell’istituto dell’Autorizzazione amministrativa anche i recinti, le tettoie, i ripari leggeri, i ricoveri mobili e temporanei connessi ai pascoli.
Dette superfici coperte dal punto di vista dimensionale dovranno essere coerenti con il carico di animale
ammesso
dalle
normative
igienico-sanitarieambientali in base alla superficie destinata a pascolo.
Nell’ambito di detti limiti, trattandosi di strutture non
permanenti, le stesse non costituiscono superficie
utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici – edilizi in analogia ai manufatti di cui all’art.
5.3.10.
L’autorizzazione rilasciata avrà validità limitata al periodo di svolgimento dell’attività.
ATTREZZATURE E MANUFATTI AMOVIBILI connessi I manufatti amovibili non permanentemente infissi al
ad allevamenti zootecnici
suolo, da destinarsi a ricoveri zootecnici (es. capannine in vetroresina), esclusivamente nel limite della
potenzialità di allevamento preesistente e previo rilaPagina 32 di 35
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scio di parere igienico-sanitario-ambientale da parte
delle autorità competenti in materia, rientrano nel regime di autorizzazione di cui all’art. 5.3.1.
Nell’ambito di detti limiti, trattandosi di strutture amovibili e non permanenti, le stesse non costituiscono
superficie utile o coperta, né volume in relazione agli
indici urbanistici – edilizi.
L’autorizzazione rilasciata avrà validità limitata al periodo di svolgimento dell’attività.
IMPIANTI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI IN- L’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 30/05/2008 n° 115, deTEGRATI, GENERATORI EOLICI
finisce che
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di
incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione
di singoli generatori eolici con altezza complessiva non
superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché
di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano
la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso,
fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, E'
SUFFICIENTE UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL COMUNE.”
Si chiede di recepire nel RUE detta tipologia di
titolo abilitativi e detta procedura.
IMPIANTI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI INTEGRATI, GENERATORI EOLICI
Situazioni ricadenti in zone sottoposte a vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004
L’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 30/05/2008 n° 115, esclude dalla semplice Comunicazione preventiva gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni (immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dall’art. 136 comma 1 lettera b) e c)
del D.Lgs. 21.01.2004 n°42).
Non esclude invece quelli previsti dall’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004.
Nel primo caso (art. 136 comma 1 lettera b) e c)
del D.Lgs. 21.01.2004 n°42) l’installazione degli impianti di cui trattasi sarà pertanto sottoposto a preventiva autorizzazione paesaggistica.
Nel secondo, considerato che le manutenzioni straordinarie non sono assoggettate a preventivo parere
paesaggistico, si ritiene debba essere mantenuto
come titolo abilitativo sufficiente la semplice COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL COMUNE come previsto dal D.Lgs. 115/08 art. 11.
Si chiede di recepire nel RUE detta procedura.
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TITOLO VI - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI
CAPO 6.1 – COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
Rif.
Norma
osservazioni
Capo 6.1.2 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONI- Non si comprende il motivo delle modifiche proposte
CA E IL PAESAGGIO:
per quanto riguarda composizione, nomina e funzionamento. A tal fine, si ritiene debbano mantenersi le
norme vigenti (art. 41 del Regolamento edilizio dicembre 2006)
CAPO 6.2 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI e PROGETTI PLANIVOLUMETRICI CONVENZIONATI
Rif.
Art. 6.2.1
Norma
Documenti costitutivi dei PUA
osservazioni
E’possibile che il PSC fornisca il quadro conoscitivo
delle reti?e dei vincoli?
Art. 6.2.2
Documentazione in materia acustico (DMA) dei PUA
Comma1…..PUA che presentano percentuali sensibili di residenza…cosa significa??
Art. 6.2.3
Domanda e procedura di valutazione dei PUA di inizia- Commi 7.-8.-9.-completare i termini
tiva privata
Art. 6.2.7. PAA – Piani di Ammodernamento Aziendale
punto 1f)
Definisce i contenuti della Convenzione tra richiedente
e amministrazione che preveda l’eventuale impegno
alla demolizione ed alla bonifica delle opere assentite
nel caso di cessazione dell’attività
Si ritiene che detto impegno di demolizione e bonifica delle opere a fine attività possa essere assunto esclusivamente per i fabbricati strumentali
all’attività agricola, nel caso di superamento del
concetto di indice edificatorio (quindi opere assentite senza conteggio di indici edilizio urbanistici), a
favore di quello di necessità e funzionalità dei fabbricati alle esigenze produttive (cfr. note all’art.
4.7.5 - 4.7.6 – 4.7.7 – 4.7.8).
In caso contrario i fabbricati realizzati assumeranno
valore di patrimonio aziendale e – decorsi gli anni di
asservimento al vincolo – potranno essere mantenuti
in azienda anche successivamente alla cessazione
dell’attività, fatto salvo il rispetto delle norme per il
loro eventuale recupero
Art. 6.2.7. Prevede per gli elementi di cui alle lettere e) ed f) Il riferimento al punto f) appare palesemente errato.
punto 2.
l’utilizzo di uno schema del Piano di Sviluppo Rurale ai
sensi del Reg. C.E. 1257/1999 - misura 1A
La misura 1A del PSR redatto ai sensi del Reg. CE
1257/1999 non esiste più in quanto superata dai
nuovi bandi 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005).
Se si ritiene di adottare schema analogo i riferimenti
aggiornati sono quelli riportati all’art. 4.7.1 punto 4.
Si rileva in ogni caso che il fare riferimento a normative di settore costantemente in evoluzione comporta
il rischio di avere un RUE rapidamente superato dal
punto di vista dei riferimenti normativi.
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Commissione Urbanistica congiunta
Ordine degli Architetti e Pianificatori - Ordine degli Ingegneri – Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Collegio dei Periti Industriali - Collegio dei Periti Agrari - Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Reggio Emilia
La dettagliata descrizione degli elementi costitutivi il
PAA indicati nel punto 1 dell’art. 6.2.7. appaiono già
sufficientemente chiari ed esaustivi, pertanto si ritiene che detto punto 2. possa essere tranquillamente cassato senza che ciò determini minor chiarezza od efficacia dell’articolo, né svalutazione del
PAA.
Art. 6.2.7. Firma degli elaborati
punto 4. b)
Specificare che tutti gli elaborati tecnici costituenti il
PAA debbono essere sottoscritti da Tecnici abilitati
ed iscritti al relativo albo professionale nel limite delle
rispettive competenze.
Art. 6.2.7.
punto
5.
secondo
comma e
punto 6
La procedura appare troppo contorta, lenta e onerosa.
Si ritiene più opportuno prevedere che eventuali richieste dell’amministrazione siano formulate in termini di richiesta di integrazione alle pratiche o chiarimenti.
Prevede archiviazione della pratica nel caso
l’amministrazione proponga rilievi di merito al PAA con
successiva ripresentazione della domanda e inizio di
nuovo iter.
Art. 6.2.7. Indica il termine di attuazione del PAA pari o inferiore a Appare contraddittorio con quanto indicato nell’art.
punto 7
5 anni
6.2.7. lettera f) che parla di 10 anni
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RAPPORTO CONCLUSIVO - Provincia di Reggio Emilia