Comune di S A V A
(Provincia di Taranto)
Settore Commercio
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell’art.3 della legge 13 aprile 1999, n.108: Decreto Legislativo 24 aprile 2001,
n° 170.
Relazione Tecnica
Novembre 2009 – rev. 1
Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore contabile - studio via Solito n. 83, via Crispi n. 99 - 74100 Taranto tel/fax : 099/4538507 e-mail : [email protected]
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INDICE
Descrizione
Capitolo I
1. Premessa
2. Obiettivi
3. Riferimenti Normativi
Capitolo II
Relazione Tecnica
0. Generalità : Scenario del settore da rapporto FIEG aprile 2009
1. Metodologia
o Generalità
o Giro di affari minimo
o Distribuzione dei punti di vendita sul territorio: alcune considerazioni
o Conclusioni
2. Suddivisione in zone
3. Consistenza della rete
4. Le problematiche del settore
5. Sviluppo futuro
Allegati
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via Solito n. 83, via Crispi, 99 - 74100 Taranto
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del
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scritto dell'Amministrazione comunale e del Dott. F.sco Di Maso.
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Capitolo I
Generalità
1 - Premessa
Il Decreto n. 170 del 2001 è la riforma del sistema di cui alla legge 416/81 e presenta le
seguenti tre innovazioni fondamentali:
1. la prima riguarda l’ammodernamento della definizione del prodotto editoriale,
che diviene direttamente comprensiva del libro e della produzione on-line;
2. la seconda concerne il passaggio dal sostegno diretto a quello indiretto ed è
finalizzata alla creazione delle condizioni più idonee che possano favorire la
nascita di nuove imprese;
3. la terza è invece connessa all’elaborazione di un testo unico dell’editoria che
consente di unificare e semplificare tutte le normative di particolare rilevanza
del settore.
Lo studio sulla stampa in Italia, curato annualmente dall’Ufficio studi della F.I.E.G,
offre una serie di indicazioni sull’evoluzione dell’editoria giornalistica, quotidiana e
periodica, nel più ampio contesto dell’economia italiana.
Tale studio è interessante non solo per gli elementi conoscitivi sullo stato del settore
relativi al recente passato, ma anche perché fornisce indicazioni attendibili sul suo
sviluppo nel breve termine, utili per l’elaborazione del presente piano.
L’elemento più significativo che emerge dall’analisi è la stasi del contesto economicofinanziario in cui operano le aziende editrici, testimoniato da un risultato netto
aggregato negativo che si è andato consolidando nello scorso biennio. A tale risultato
hanno contribuito, certamente, la crisi economica, lo sfavorevole andamento degli
introiti pubblicitari e i costi di produzione degli editori, quand’anche in presenza di
miglioramenti di efficienza nella distribuzione e nell’organizzazione delle edicole.
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via Solito n. 83, via Crispi, 99 - 74100 Taranto
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2 - Obiettivi
Con il presente piano di localizzazione dei punti ottimali per la vendita di quotidiani e
periodici, previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001, n. 170 e
successive modificazioni e integrazioni da parte della Regione Puglia (nota del 23
luglio 2002, prot. N. 38/C/2056), si tende a conseguire i seguenti obiettivi :
1. incremento della diffusione dei mezzi di informazione a mezzo stampa, anche
attraverso l'ampliamento della rete distributiva, in termini numerici, dei punti di
vendita;
2. facilità di accesso dei consumatori alla rete dei punti di vendita;
3. funzionale suddivisione del territorio comunale in zone;
4. contenimento, per quanto possibile, dei costi di distribuzione e di esercizio dei punti
di vendita.
In particolare:
o
Qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste, in modo tale da
conseguire anche una migliore produttività del servizio, in relazione
all’addensamento dell’utenza potenziale in corrispondenza di insediamenti
residenziali, commerciali, direzionali, scolastici ed industriali - artigianali;
o
Razionalizzare la localizzazione delle rivendite, favorendone eventualmente la
riconversione tipologica da chiosco a locale, in particolare nei casi in cui la
presenza di rivendite in chiosco risulti incompatibile con il codice della strada o
con l’ordinato svolgersi di altre funzioni;
o
Favorire lo sviluppo di un’integrazione qualificata fra la vendita di giornali e
quella di altri prodotti affini.
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3 – Riferimenti normativi
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Legge 5 agosto 1981, n. 416;
Legge n. 67/87;
D.lgt. 114/98;
Legge 13 aprile 1999, n. 108;
D.lgs. 24 aprile 2001, n.170;
Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
Circolare n. 3538/C del 28/12/2001 del Ministero delle Attività Produttive;
Nota del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome inviata il 20 febbraio 2002 al Ministero Attività Produttive e
al Ministero Affari Regionali;
Nota prot. N. 38/C/2936 del 23/07/2002 del Settore Commercio dell’Assessorato
Industria, Commercio e Artigianato della Regione Puglia ;
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223
Legge 4 agosto 2006, n.248
Inoltre:
La sentenza del 10 agosto 2000 n. 4306 con cui il Consiglio di Stato, sez. X, si esprime
sui valori estetico-ambientali a tutela della riqualificazione del centro storico e
riconosce ai Comuni la possibilità di diniego di concessione del suolo pubblico per
l’installazione di chioschi per la vendita di giornali, qualora detta installazione risulti
pregiudizievole dei valori estetico-ambientali della zona.
Abrogazioni
Ai sensi della nota esplicativa regionale del 23 luglio 2002, l’iter elaborativo ha preso
in esame, inoltre, i divieti precedentemente previsti dall’art. 14 della legge 416/1981 e
quanto richiamato dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. 114/98.
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Capitolo II
Relazione Tecnica
Generalità: Scenario del settore da ”LA STAMPA IN ITALIA 2006-2008” (FIEG:
rapporto aprile 2009)
Le indicazioni che emergono dall’analisi dell’andamento economico e produttivo delle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici nel periodo che va dal 2006 al 2008
non sono positive e, purtroppo, non lo sono le prospettive di breve e medio periodo.
Le difficoltà sono da mettere in relazione al fatto che il fatturato editoriale,
rappresentato dai ricavi da vendite e da pubblicità, ha subito una preoccupante battuta
d’arresto, mentre i costi di produzione, pur decelerando, si sono mantenuti elevati. La
crescente divaricazione tra ricavi e costi solleva forti preoccupazioni sulla capacità
delle imprese editrici di produrre un ammontare di profitti adeguato a supporto delle
strategie di investimento, oggi ancor più necessarie ed urgenti in un mercato dei media
dove le spinte competitive impongono processi di riconversione della propria offerta
verso aree di business e politiche di distribuzione innovative che riguardano internet,
televisione digitale, telefonia mobile.
I risultati del 2008 vanno peraltro considerati in rapporto ad un contesto economico
italiano e mondiale di grande criticità che sembra destinato a perdurare anche nel
2009. La fase recessiva infatti è prevista in attenuazione soltanto nel 2010 e questo
andamento avrà conseguenze negative soprattutto sul piano pubblicitario, con un
ulteriore arretramento degli investimenti.
Nello scenario che si profila non è pensabile aspettare che la crisi passi da sola, ma
bisogna muoversi con urgenza e delineare un disegno coerente di intervento per
restituire slancio al settore.
Il biennio 2009-2010 sarà decisivo per il futuro dei giornali che va salvaguardato non
solo in quanto importante realtà produttiva, ma anche e soprattutto perché il
pluralismo informativo è un baluardo fondamentale di libertà e democrazia.
La partita si gioca contro una recessione che rischia di assumere connotati depressivi
per un circuito economico al cui interno la domanda non riesce a risollevarsi
accentuando la già ridotta propensione agli investimenti e, quindi, la flessione dei
livelli produttivi, con incertezze che riguardano l’intera area dei costi e della redditività
delle imprese.
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I consumi delle famiglie sono previsti in calo anche nel corso del corrente anno e il
dato è tra quelli che generano maggiori preoccupazioni nel settore dell’editoria, per la
marginalità che nei budget di spesa familiari hanno i giornali.
I dati sull’evoluzione della spesa delle famiglie a partire dal 2000 sono indicativi della
fragilità dei consumi di carta stampata. La spesa delle famiglie per giornali e libri che
nel 2000 era pari all’1,79% della spesa complessiva si è ridotta all’1,54% nel 2007,
facendo registrare un “décalage” costante nel periodo considerato. Non è confortante
constatare che nello stesso arco temporale la spesa per ricreazione e cultura nel nostro
Paese ha subito una contrazione ancor più consistente scendendo dal 7,5 al 6,8% della
spesa complessiva delle famiglie. Questi andamenti inducono ad analizzare la scarsa
propensione all’acquisto dei giornali nel contesto di un livello culturale del paese che
proprio l’evoluzione strutturale dei consumi indica in costante deterioramento. E’ vero
che le difficoltà economiche erodono le risorse delle persone e le costringono a
razionalizzare la spesa riducendo i consumi ritenuti non essenziali, ma è anche vero
che la marginalità della carta stampata è il risultato di una politica culturale che, nei
fatti, non ha mai considerato la valenza strategica della stampa come strumento di
promozione civile e democratica dei giovani limitandosi a mere enunciazioni di
principio.
I quotidiani
Uno degli aspetti più allarmanti che emergono dall’analisi dei bilanci delle imprese
editrici dei quotidiani è che i ricavi non solo si contraggono, ma lo fanno ad un ritmo
molto più veloce dei costi. Il fenomeno, per i quotidiani, si era già manifestato nel 2007,
allorché ad una flessione del fatturato editoriale dell’1,4% aveva fatto riscontro un calo
molto più contenuto dei costi operativi (-0,8%) con conseguente riduzione del margine
operativo lordo aggregato (-7,7%).
Il rapporto mol/fatturato che era dell’8% nel 2006 è così sceso al 7,4%.
Nel 2008, la situazione si è ulteriormente deteriorata. I ricavi operativi hanno subito
una flessione del 4,3%, imputabile al calo dei ricavi da pubblicità (-6,0%) e da vendite
(-2%). Il margine operativo lordo aggregato è diminuito di oltre il 61%, attestandosi
intorno al 3% del fatturato editoriale, circostanza questa che incrina la capacità
operativa complessiva delle imprese editrici.
L’evoluzione delle vendite delle copie offre una prima indicazione significativa del
momento negativo della stampa quotidiana. In sintonia con l’evoluzione congiunturale
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complessiva, le vendite medie a numero hanno fatto registrare nel 2007 e nel 2008 due
flessioni dello stesso ammontare (-2%), interrompendo la fase di leggera ripresa che,
dopo un quinquennio negativo, si era manifestata nel 2006 (+0,9%). Il calo della
domanda, sommandosi alle difficoltà incontrate dalle imprese a combinare più
economicamente i fattori della produzione, ha prodotto squilibri crescenti nella
dinamica dei costi e dei ricavi. La stessa necessità di modificazioni strutturali
dell’apparato produttivo con l’adozione di strategie multimediali – le quali assumono
carattere di urgenza sia in termini di accresciuta capacità competitiva con i new media
sia in relazione ai costi dei fattori di produzione – sono state ostacolate dall’esistenza
di condizioni finanziarie non adeguate a sostenere i costi connessi con tali
trasformazioni, nonché dalla scarsa flessibilità nell’utilizzazione del lavoro e, in
particolare, di quello giornalistico.
A questi aspetti, inerenti alla struttura produttiva del comparto, si sono aggiunti, come
fattori ulteriori di crisi, fenomeni di diversa natura quali l’assetto distributivo dei mezzi
stampati che non offre un’adeguata articolazione di sbocchi commerciali e, in
particolare, la possibilità di sviluppare efficaci sistemi di consegna a domicilio.
Recentemente, in Francia, il piano triennale di aiuti alla stampa varato dal Presidente
Sarkozy ha messo al centro delle strategie di intervento proprio il settore distributivo.
Non soltanto è stato rinviato di un anno l’aumento, varato lo scorso anno, delle tariffe
postali per le spedizioni di giornali con un onere a carico dello Stato di 24 milioni di
euro. Sono stati
anche stanziati 70 milioni di euro da destinare al sostegno della distribuzione a
domicilio. In pari tempo; le rivendite di giornali si gioveranno di agevolazioni
contributive pari a 60 milioni di euro.
In Italia è stato fatto esattamente il contrario. Dopo i tagli già intervenuti nel 2008,
sono stati ulteriormente ridotti gli stanziamenti a sostegno del settore per circa 150
milioni di euro. Il taglio è stato lineare, vale a dire ha colpito tutte le voci che
compongono il ventaglio delle misure di sostegno e, quindi, colpiranno in proporzione
ogni forma di intervento incluse le agevolazioni tariffarie per le spedizioni di prodotti
stampati.
Le cause delle difficoltà che attraversano il settore non sono pertanto soltanto
congiunturali, ma sono riconducibili anche a fattori di chiara qualificazione strutturale.
Ha influito la pesante situazione costi/ricavi delle imprese, complicata da difficoltà nel
trasferire in avanti gli aumenti intervenuti nei costi ed aggravate dalla sfavorevole
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evoluzione della domanda sia di copie che di spazi pubblicitari. Ma ha influito una rete
distributiva che produce rese in eccesso; un assetto del mercato pubblicitario
fortemente sbilanciato in favore delle televisioni; una insufficiente protezione sul piano
del diritto d’autore dei contenuti redazionali dei giornali, saccheggiati da rassegne
stampa e motori di ricerca; l’inadeguatezza delle esternalità ovvero delle infrastrutture
esterne al sistema di imprese quali trasporti, servizi della pubblica amministrazione,
che producono pesanti diseconomie; le persistenti rigidità nel settore delle relazioni
industriali che non consentono di raggiungere i necessari livelli di flessibilità e di
produttività del lavoro.
Dai bilanci aggregati delle 57 imprese editrici oggetto di analisi emergono indicazioni
significative sulla vastità e la gravità della crisi che ha colpito nell’ultimo biennio
l’industria dei quotidiani La preoccupante caduta delle vendite e, soprattutto, della
pubblicità, ha prodotto crescenti squilibri gestionali che si sono risolti non solo in
contrazioni considerevoli del mol nel 2007 (-7,7%) e ancor più nel 2008 (-61,3%), ma
anche in un sostanziale ridimensionamento degli utili aggregati passati da 349,9
milioni di euro del 2006 a 233,5 nel 2007. Vale a dire il 33,6% in meno in termini
relativi e più di 116 milioni di euro in meno in valori assoluti.
Nel 2008, tenendo conto del calo dei ricavi da vendita e da pubblicità (-5%) e della
relativa stabilità dei costi operativi (-0,5%), si può stimare una contrazione degli utili
dell’ordine del 30% ed un contemporaneo raddoppio delle perdite, in quanto la crisi di
mercato dovrebbe colpire in misura più accentuata le imprese già in sofferenza.
L’utile aggregato dovrebbe pertanto attestarsi intorno a 95-100 milioni di euro,
ammontare che rappresenta meno della metà del risultato netto dopo le imposte del
2007
(232,4 milioni di euro). L’abbassamento della redditività aziendale, vale a dire del
tasso di profitto generato dalle vendite, è un elemento di criticità che nell’ultimo
triennio ha assunto un andamento sostenuto, che si è aggravato nel 2007 e nel 2008,
anche perché la contrazione dei ricavi da vendite e da pubblicità è stata accompagnata
dal ridimensionamento del fenomeno dei prodotti collaterali venduti in abbinamento ai
quotidiani che, nel biennio 2007 e 2008, hanno subito flessioni in termini di ricavi del
23,3% e del 42,9%. Particolarmente accentuata è stata poi nel 2008 la flessione delle
vendite di libri abbinati ai quotidiani (-59,4%). I collaterali, che a partire dal 2000
avevano assunto un ruolo strategico nel sostenere volumi di vendita e di fatturato
arrivando a rappresentare circa il 14% sul fatturato editoriale, hanno subito una
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graduale erosione della loro incidenza scendendo al 9,9% nel 2007 ed al 6% nel 2008.
Quest’ultimo dato è stato ricavato da stime comunicate dalle aziende editrici a metà del
2008. Pertanto, se si considera che nel prosieguo dell’anno l’evoluzione del mercato è
andata costantemente peggiorando, è assai probabile che si tratti di un dato stimato in
eccesso.
In un contesto di crisi generalizzata, la particolare fragilità del settore delle imprese
editoriali emerge dal confronto con altre realtà societarie come quelle oggetto di
rilevazione da parte di Mediobanca nell’indagine annuale sui dati cumulativi di 2020
società italiane. Il rapporto tra mol e fatturato, che indica il grado di efficienza e di
economicità della gestione operativa delle imprese, già piuttosto basso in partenza, si è
andato costantemente contraendo nel triennio 2006-2008, passando dal 7,9% al 3%.
Relativamente al 2007, l’insieme delle società rilevate da Mediobanca facevano
registrare un rapporto Mol/fatturato del 12%, con punte del 23,4% nelle società
terziarie. Il margine di contribuzione risultante dalla differenza tra i ricavi e il costo del
venduto dei quotidiani ha assunto valori estremamente ridotti nel 2008 e rivela un
processo
produttivo
caratterizzato
dalla minore economicità
della
gestione
caratteristica delle imprese, in quanto i ricavi residuali, dopo la copertura dei costi
diretti, necessari per far fronte agli altri costi della gestione, come ammortamenti,
accantonamenti e oneri finanziari si appalesano sempre meno congrui. La tendenza al
peggioramento dei margini di redditività imporrà in prospettive politiche aziendali di
più attenta gestione sul fronte dei costi.
L’analisi dei costi indica come nel biennio 2007-2008, l’unica voce che abbia fatto
registrare incrementi, sia pur minimi, sia quella del lavoro (+0,6 nel 2007 e +0,7% nel
2008), nonostante come si vedrà più avanti il numero degli addetti complessivi sia
diminuito (-2,7% nel 2007). Cedente invece il costo delle materie prime al cui interno la
componente largamente prevalente è rappresentata dalla carta. La flessione è stata del
2,9% nel 2007 e del 3% nel 2008.
Quest’ultimo dato, peraltro, è stimato verosimilmente per difetto in quanto nei primi
dieci mesi del 2008, la flessione dei consumi di carta si è aggirata intorno al 4%.
Nel più generale processo di razionalizzazione dei costi, limature, anche se circoscritte,
hanno poi subito i costi per servizi (-0,9% nel 2007 e -0,7% nel 2008) per il freno che in
alcune imprese di maggiori dimensioni ha subito il processo di esternalizzazione.
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Per quanto più in particolare riguarda il costo del lavoro, la sua dinamica risulta molto
più accentuata se l’analisi viene condotta rapportandolo al numero degli addetti ed alle
quantità di prodotto di 48 imprese editrici di 62 testate quotidiane.
Nel 2007, il costo del lavoro per addetto è aumentato del 3,9%, praticamente in linea
con la variazione del 2006 (+4%). Negli stessi anni, il costo del lavoro complessivo era
aumentato dello 0,8% (2006) e dell’1,1% (2007), nonostante la diminuzione del numero
degli addetti del 3,1% (2006) e del 2,7% (2007).
In un mercato che già nel 2007 manifestava difficoltà, le aziende editrici hanno
ricercato la redditività mediante il contenimento delle voci di spesa per creare i
margini operativi necessari per investimenti e sviluppo. E’ una strategia che ha
incontrato difficoltà crescenti a causa di un’evoluzione dei ricavi editoriali per unità di
prodotto che, dopo il positivo risultato del 2006 (+2,8%), ha invertito la tendenza nel
2007 (-1,7%). I costi operativi per unità di prodotto invece, in crescita più sostenuta nel
2006 (+3%), sono diminuiti nel 2007 (- 1,1%), ma in misura inferiore rispetto ai ricavi.
Nel triennio 2005-2007, il differenziale tra ricavi editoriali e costi operativi a copia si è
andato così contraendo (da 0,26 a 0,11 centesimi). Il processo, come già sottolineato, è
preoccupante perché in assenza di un incisivo cambiamento di tendenza viene ad essere
fortemente incrinata la possibilità delle imprese di produrre reddito.
I periodici
La crisi ha colpito con intensità anche la stampa periodica.
I risultati del biennio 2007-2008 sono preoccupanti e le prospettive per il 2009
tutt’altro che incoraggianti.
Le stime relative al 2008 indicano infatti una flessione dei ricavi editoriali che hanno
interessato in misura pressoché coincidente gli introiti pubblicitari (-5%) e quelli
derivanti dalle vendite delle copie (-4,4%).
L’offerta complessiva pur mantenendosi su livelli qualitativi elevati e su volumi
considerevoli, ha dovuto subire nell’ultimo biennio gli effetti deprimenti del forte
rallentamento e poi della contrazione dei consumi interni.
Se si prendono in esame i più recenti dati pubblicati da Ads emergono flessioni
diffusionali piuttosto ampie sia per i settimanali che per i mensili. I primi, nel 2008
rispetto all’anno precedente, hanno accusato una flessione del 5,8%; i secondi hanno
sofferto un calo più accentuato, regredendo del 7,7%.
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Anche nel 2007 gli andamenti non erano stati favorevoli. I dati Tradelab, rilevati presso
le edicole e, quindi, non comprensivi degli abbonamenti indicano una flessione delle
vendite annue per i settimanali del 3,6% e per i mensili del 6,6%. In altri termini questi
ultimi, che in passato avevano dimostrato una considerevole capacità di tenuta sul
mercato in ragione dei prevalenti contenuti specialistici indirizzati a fasce di pubblico
ben
definite, sembrano essere diventati nell’ultimo biennio l’anello debole dell’offerta
complessiva di prodotti editoriali.
Nel contesto di un pronunciato calo diffusionale, vi sono stati segmenti del comparto
dei periodici mirati su target specifici che nel 2007 sono riusciti a crescere.
Tra i settimanali, si segnalano il gruppo di testate dedicate ai motori (+5,2%), alla
salute (+15,7%) mentre i livelli diffusionali hanno regredito in misura preoccupante tra
le testate di attualità (-13,2%) e tra quelle femminili (5,1%) che rappresentano
percentuali molto consistenti della diffusione complessiva dei settimanali (22,5% e
23,2%, rispettivamente).
Anche tra i mensili le testate motoristiche hanno fatto registrare esiti relativamente
migliori in un quadro complessivo dove sono largamente prevalenti i segni negativi.
Risultati positivi anche per le testate dirette al pubblico maschile (+6,6%), ai bambini
(+1,2%),
alla
moda
(+2,3%),
all’economia
(+5,3%),
al
giardinaggio
(+6,4%),all’attualità/gossip (+121%) e a un nucleo genericamente definito dal Censis
“specializzati” (+42,8%).
Si tratta peraltro di gruppi di testate di limitata incidenza nella diffusione complessiva
dei mensili, sui quali pesano negativamente i risultati diffusionali di testate di peso
rilevante come le femminili (-18,5%), l’arredamento/architettura (-6,1%), scienza e
ambiente (- 17,3%), turismo (-11,6%).
La tendenza al ripiegamento diffusionale dei periodici è proseguita, come già detto, nel
2008. Non sono soltanto diminuite le vendite in edicola, ma anche gli abbonamenti e in
misura più accentuata per i settimanali (-6,9%) rispetto ai mensili (-6,6%).
Per i primi, l’incidenza sul totale diffuso è passata dal 32,7 al 32,3%; per i secondi, dal
39,2 al 39,7%, in quanto, pur in calo consistente, gli abbonamenti sono diminuiti in
misura leggermente inferiore alle vendite in edicola (-7,4%).
Come per i quotidiani, tra i principali problemi che si pongono all’editoria periodica
sono quelli derivanti dalle vischiosità di un circuito distributivo che genera un livello
molto elevato di rese, da ricollegare anche alle difficoltà di ricorrere al canale
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abbonamento che in molti paesi rappresenta il veicolo di commercializzazione
prevalente.
Le rese hanno rappresentato il 31,8% delle copie distribuite tra i settimanali. Vi è stato
un leggero miglioramento sull’anno precedente allorché il rapporto era del 33,3%. Tra
i mensili, invece, la situazione è peggiorata nel senso che il rapporto rese/copie
distribuite è salito dal 54,3 al 55,7%.
Per i periodici nel complesso il rapporto tra rese e distribuito è passato dal 2006 al
2007 dal 43 al 43,2%. Si tratta di dati che indicano la inadeguatezza del sistema
distributivo. Su base annua su 702 milioni di copie di settimanali distribuite sono più
223 milioni quelle invendute che tornano agli editori; su 429 milioni di copie di mensili
distribuite, sono 239 milioni quelle rese, vale a dire il 25,7% di più del venduto
complessivo.
Una struttura distributiva che produce simili risultati imporrebbe interventi e soluzioni
innovative per renderlo più efficace e rispondente alle esigenze della domanda e
dell’offerta.
Fino al 2007 l’andamento declinante dei ricavi da vendite delle copie, era stato
compensato dalla positiva evoluzione dei ricavi pubblicitari. Questi ultimi, nel 2006,
erano aumentati del 5% per poi decelerare a +2,5% nel 2007. Nel 2008, entrambe le
componenti del fatturato editoriale si sono mosse con lo stesso segno purtroppo
negativo. La pubblicità, oltretutto, ha accusato una flessione più ampia (-5,6%) dei
ricavi da vendita (- 4,4%), con il conseguente ulteriore indebolimento della sua
incidenza sui ricavi editoriali tipici (dal 26,4 al 26,3%). Si tratta del rapporto più basso
tra quelli che si registrano nei paesi europei e nell’area industrializzata.
E’ un vero e proprio limite strutturale per le imprese e che rischia di aggravare i suoi
effetti nel corso del 2009, anno in cui è prevista un’ulteriore contrazione della spesa
pubblicitaria creando scompensi preoccupanti.
La perdita contemporanea di copie e di pubblicità nel 2008 – una tendenza che ben
difficilmente invertirà direzione nel 2009 – rischia dunque di accentuare la fase di crisi
dell’editoria periodica.
Diffusione e lettura
Sul terreno della diffusione, il 2008 è stato un anno molto difficile per la stampa
quotidiana e periodica. Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia, ma si iscrive in una
tendenza in atto a livello internazionale, dove le testate a pagamento devono sostenere
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le conseguenze della crisi generale del sistema economico mondiale e, in pari tempo,
fronteggiare le spinte competitive che provengono da media tradizionali, come radio e
televisione, e da media innovativi come internet, serbatoio inesauribile di informazioni
e di intrattenimento.
Gran parte del pubblico si sta muovendo verso modelli convergenti di consumo dei
media. La moltiplicazione delle fonti di informazione e l’adozione di modelli di business
multimediali rendono l’insieme delle attività che formano la catena del valore
dell’editoria non più confrontabili con quelle tipiche di un passato non remoto.
L’informazione dei giornali era infatti unidirezionale, vale a dire non permetteva
l’interagibilità con il consumatore finale situato a valle del ciclo economico-produttivo.
Oggi, tutte le testate giornalistiche, quotidiane e periodiche, hanno siti web con edizioni
online che affiancano quelle stampate. Le nuove piattaforme di distribuzione offrono
agli editori la possibilità di interagire con gli utenti finali e di monitorare quali sono i
contenuti preferiti e la frequenza con la quale vengono visitate le pagine online. Il
comportamento degli utenti online offre informazioni utili per capirne gli orientamenti
e impostare linee redazionali in sintonia con le preferenze dell’audience.
Le rilevazioni di Audiweb sul consumo digitale degli italiani indicano che il 58,5%
della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni (27,8 milioni di persone) ha un accesso
a internet da qualsiasi luogo (casa, ufficio, studio e altro). Le famiglie italiane con un
accesso a internet da casa sono 9,3 milioni (45,7% delle famiglie italiane) e sono 11,4
milioni le famiglie che possiedono almeno un computer, vale a dire oltre la metà delle
famiglie italiane. Si tratta di un grande potenziale per l’audience di internet.
La crescita del “business digitale” ha riguardato in misura rilevante anche la stampa.
Lo testimonia l’elevato numero di lettori online ospitati dai siti gestiti da gruppi
editoriali.
Tra i siti di notizie e di informazioni, quelli gestiti dagli editori di quotidiani sono in
testa alla classifica dei più visitati. Nel complesso secondo i dati Audiweb di novembre
2008, i siti oggetto di rilevazione gestiti dai quotidiani hanno totalizzato, in un giorno
medio, 3,6 milioni di contatti e quasi 36 milioni di pagine viste. Si tratta di risultati
estremamente significativi che indicano come l’area dell’editoria online rappresenti la
naturale evoluzione per l’editoria tradizionale. Il cambiamento nei modelli di business
e di consumo dell’informazione messo in moto dal web sta spingendo dunque i giornali
verso strategie operative più articolate nel senso che i contenuti redazionali prodotti
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vengono veicolati attraverso piattaforme il cui denominatore comune è il trattamento
digitale, ma con modalità di fruizione diverse.
La carta stampata, però, rimane il nocciolo duro delle attività di edizione e, tutto
sommato, lo resterà finché il fatturato dell’online, pur promettente, non sarà tale da
giustificare strategie aziendali diverse.
La frammentazione della fruizione mediale e la sovrapposizione delle piattaforme
rendono i tradizionali metodi di analisi degli andamenti della diffusione e della lettura,
centrati appunto sulle copie stampate, inadeguati a rappresentare l’effettiva qualità e
quantità dei contatti con i giornali.
Le rilevazioni Audiweb che attestano l’assoluto rilievo della quantità di utenti che si
rivolgono alle informazioni online offerte dai giornali, aiutano a capire le dimensioni
del fenomeno.
Indicazioni nello stesso senso si ricavano dalla cosiddetta “piramide mediale”
sull’utenza abituale dei vari mezzi, dove ai quotidiani a pagamento e a quelli “free” si
affiancano i quotidiani online, facendo crescere notevolmente il bacino di utenza dei
quotidiani. Tra l’altro, va osservato come nel raffronto con paesi come Spagna
(12,6%), Francia (9,8%), Germania (9,4%) e Gran Bretagna (6,7%), in Italia si
registra la percentuale più elevata di contatti con i quotidiani online (14,1%).
Sul piano della diffusione, sia i quotidiani che i periodici hanno sofferto nel 2007 e nel
2008 contrazioni delle vendite di prodotti stampati.
Per i quotidiani, nel biennio considerato, le flessioni sono state del 2% in ragione
d’anno.
Analogo andamento per i periodici, con flessioni che si sono andate accentuando nel
2008. Infatti, mentre nel 2007, rispetto all’anno precedente il calo diffusionale era stato
del 4,2% per i settimanali e del 3,9% per i mensili, nel 2008 i primi hanno accusato una
flessione del 5,8% e i secondi del 7,7%. Per quanto riguarda l’articolazione delle
vendite dei quotidiani per classi di tiratura, si osserva come nel 2007 rispetto all’anno
precedente si siano verificati cali generalizzati.
L’incremento nella fascia tra 20 e 50 mila copie (+17,1%) è dovuto principalmente al
maggior numero di testate censite nel 2007, così come le flessioni più accentuate, nelle
fasce fino a 20 copie (-12,6%) e tra 50 e 100 mila copie (-7,8%), sono in parte
imputabili al venir meno nel 2007 di due testate nella prima fascia e di una nella
seconda. Nelle classi a maggior tiratura, il calo più ampio si è verificato nella classe
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oltre 200 mila copie (-2,1%), nel quale si concentra il nocciolo duro del venduto (3,2
milioni di copie).
Anche l’analisi delle vendite per categorie di quotidiani mette in luce lo sfavorevole
andamento del mercato.
Politici (-12,0%), regionali (-3,1%), pluriregionali (-2,9%) e nazionali (-2,0%) sono
state le categorie con le flessioni più ampie nel 2007. Gli sportivi (-1,6%) e i provinciali
(-0,8%), pur perdendo copie, hanno mostrato maggiore capacità di tenuta. Unica
categoria che ha fatto eccezione è stata quella degli economici (+0,7%). Tuttavia nel
2008 anche questi ultimi (-3,6%) hanno subito i pesanti effetti della fase recessiva
montante.
Si è già detto come la tendenza declinate della diffusione sia un fenomeno esteso in tutto
il mondo.
Tra i venti principali paesi analizzati dalla World Association of Newspapers
nell’ultima rilevazione del World Press Trend, sono stati soltanto quattro quelli che nel
2007, rispetto all’anno precedente, hanno fatto registrare una crescita diffusionale. In
Spagna (+0,3%) e Portogallo (+1,5%) gli incrementi sono stati minimi mentre le prime
stime relative al 2008 indicano un calo generalizzato che non risparmia la stampa
quotidiana a pagamento di nessun paese.
Gli andamenti diffusionali cambiano di segno se nella diffusione complessiva si
includono le testate gratuite. La free press ha rappresentato un fattore di stabilità del
mercato attirando verso la carta stampata parti consistenti di popolazione non abituata
alla lettura.
Nonostante la positiva evoluzione dei gratuiti, la comparazione del rapporto tra
diffusione e popolazione adulta tra Italia e gli altri paesi esprime un differenziale di
ampie proporzioni. Se si prendono in considerazione soltanto i quotidiani a pagamento,
il rapporto è di 112,4 copie ogni mille abitanti adulti, relegando il nostro Paese nelle
retrovie e rendendo improponibile un qualsiasi confronto con paesi più evoluti: 624
copie ogni mille abitanti adulti in Giappone; 580,3 in Norvegia, 491 in Finlandia; 449
in Svezia; 308 copie nel Regno Unito; 290 in Germania. Anche la Spagna, in passato
distante, ha pressoché colmato il gap nei confronti dell’Italia. Il rapporto migliora se
nel calcolo viene considerata la free press. Le copie diffuse ogni mille abitanti adulti
salgono a 193,4 per l’Italia, consentendo di guadagnare qualche posizione in classifica,
ma non di più.
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Ad un andamento decrescente dei livelli di venduto ha fatto da contrappeso, almeno per
i quotidiani, un’evoluzione positiva della lettura. Le difficoltà economiche hanno
determinato una diminuzione degli acquisti, da parte del pubblico, ma non della voglia
di
leggere i quotidiani. I lettori sono infatti aumentati – è in misura considerevole – anche
nel 2008 (+2,1% che diventa + 3,5% se si considerano periodi omogenei di
rilevazione).
La scarsa funzionalità del circuito distributivo, che rappresenta uno snodo
fondamentale nella filiera dell’informazione scritta, è una delle cause – e non la meno
importante – del diverso andamento di vendite e letture.
Il canale di vendita principale rimane quello delle edicole per le quali si avverte il
bisogno di strutture di nuova concezione con un più esteso ricorso a metodi informatici
di gestione. La conoscenza in tempo reale dell’entità del venduto consentirebbe
soprattutto di contenere il fenomeno delle rese che ha assunto dimensioni eccessive.
Vi è poi da sottolineare come una struttura imperniata sulle edicole abbia come
contropartita un livello di abbonamenti tra i meno sviluppati del mondo. Il confronto
internazionale è impietoso. In Italia gli abbonamenti si aggirano da anni - e senza
significativi spostamenti - intorno al 9% delle copie di quotidiani vendute.
Nei paesi con i più elevati livelli diffusionali, l’incidenza degli abbonamenti è
ampiamente al di sopra del 50% con punte intorno all’80% nell’area del Nord Europa.
Non si può non constatare come vi sia un ricorrente parallelismo tra livelli di diffusione
e di abbonamenti; nel senso che laddove (Grecia, Italia e Portogallo), i primi sono
particolarmente depressi, i secondi lo sono ancor di più. In altri termini, una struttura
distributiva che relega gli abbonamenti in posizione marginale costituisce uno dei
fattori di maggiore ostacolo allo sviluppo del mercato. Un ulteriore elemento che può
spiegare la bassa propensione all’acquisto dei giornali va individuato nel dualismo che
non è solo economico, ma anche culturale e sociale, del paese. L’analisi territoriale
delle vendite e della lettura di giornali fornisce una chiara indicazione in questo senso.
Il dualismo nei consumi di informazione scritta appare il riflesso speculare del diverso
grado di sviluppo economico delle varie regioni italiane.
Laddove la diffusione dei mezzi stampati è più estesa si registrano i più elevati livelli di
sviluppo, avvalorando l’ipotesi di quanti ritengono esista un collegamento diretto tra
capacità di lettura e sviluppo. Si afferma che, al contrario dei giornali, la televisione
abbia una presenza e livelli di utenza omogenei sul territorio raggiungendo tutta la
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popolazione e che essa abbia svolto un ruolo unificante sul terreno del linguaggio e dei
modelli di comportamento socio-culturali. Ma il punto centrale è che la televisione non
è stata in grado di svolgere analoga funzione sul terreno dello sviluppo. Ha, per così
dire, prodotto un’omologazione verso il basso, senza mettere in moto processi virtuosi
comportamentali e conoscitivi.
In paesi come Gran Bretagna e Germania dove la televisione ha un’utenza abituale
superiore (92,9% Gran Bretagna) o prossima (86,2% Germania) a quella italiana
(91,4%), altri mezzi come libri e quotidiani hanno mantenuto un’utenza elevata. Il
pubblico è stato capace di integrare la televisione generalista con altri mezzi in grado
di soddisfare bisogni informativi e culturali più specifici.
Gli squilibri territoriali esistenti in Italia sono particolarmente marcati.
Nel 2007, a fronte di una media nazionale di 91 copie vendute ogni mille abitanti la
media delle regioni meridionali è di 58 copie, vale a dire quasi la metà del dato del
nord (109 copie) e di quello del centro (105 copie). La stessa realtà può essere
rappresentata invertendo i termini del rapporto. A nord e al centro, nel 2007, è stata
venduta una copia di quotidiano ogni 9 abitanti, al sud ne è stata venduta una copia
ogni 17 abitanti. La media nazionale è stata di una copia ogni 11 abitanti.
L’analisi territoriale mette in evidenza come anche su questo terreno si riproducano
squilibri territoriali molto accentuati.
Nonostante, nel 2008, le regioni meridionali abbiano realizzato incrementi di lettori più
sostenuti della media nazionale (+2,5%) e rispetto a quelli centrali (+1,6%), il divario
appare ben lungi dall’essere colmato. Basti pensare che a percentuali di penetrazione
del 50% al nord e del 51% al centro (dato quest’ultimo in netto miglioramento) ha
corrisposto una percentuale del 34,1% al sud.
L’analisi della lettura dei quotidiani per fasce di età mette in evidenza come nel 2008,
nel contesto di un’espansione generalizzata, l’incremento più significativo si sia
verificato nella fascia tra 35 e 44 anni (+6,1%) che nel tempo si è andata consolidando,
qualificandosi come un segmento di mercato di grande affidamento per l’offerta. In
termini di penetrazione, comunque, le percentuali più elevate (50,1%) si registrano
nelle fasce tra 45 e 54 anni e tra 18 e 24 anni (50,2%). Peraltro in quest’ultima fascia
si è anche verificata una flessione pronunciata di lettori (-3,5%).
Analoga flessione (-3,6%) nella fascia tra 25 e 34 anni. Sorprendente, invece,
l’aumento dei lettori tra 14 e 17 anni (+11,6%), con conseguente aumento dell’indice
di penetrazione (dal 37,4 al 39,5%). Si tratta di dati che in qualche misura
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contraddicono quanto comunemente viene affermato sulla disaffezione dei giovani nei
riguardi dell’informazione scritta.
Diversa l’evoluzione della lettura per i periodici. I dati Audipress indicano nel 2008
una flessione dei livelli di lettura per i periodici nel complesso dello 0,4%. Il calo si è
però fatto sentire soprattutto nei settimanali (-1,6%), mentre nei mensili si è registrato
un aumento, sia pur minimo (+0,1%). Più in generale, nonostante le difficoltà
dell’ultimo periodo, va sottolineato come l’indice di penetrazione dei periodici nel
complesso sia rimasto molto elevato (62,9%), a testimonianza della forza di prodotti
editoriali che continuano a rappresentare una componente rilevante del sistema dei
media per la capacità di raggiungere fasce di pubblico molto estese.
L’analisi per aree territoriali riproduce nel mondo della stampa periodica lo stesso
fenomeno di dualismo già osservato per i quotidiani. Nel 2008 gli indici di penetrazione
sono stati più elevati e in crescita al nord (dal 70,2% al 70,7%) e al centro (dal 66,3 al
67,7%), mentre sono bassi e in diminuzione al sud (dal 52,8 al 50,9%).
La pubblicità
Nel 2007 e nel 2008 la stampa ha sofferto di un inadeguato afflusso di ricavi
pubblicitari e nel 2009, la situazione non dovrebbe migliorare, considerato che gli
analisti prevedono un mercato pubblicitario ancora in flessione.
Nel 2000 i ricavi pubblicitari rappresentavano il 58% del fatturato editoriale dei
quotidiani. Nel 2007 l’incidenza si è ridotta al 49,4%. Nel 2008 il peso relativo della
pubblicità si è ulteriormente contratto, considerando che la flessione della pubblicità è
stata più pronunciata di quella dei ricavi da vendita. Una risorsa essenziale per la vita
dei giornali sta subendo un graduale ridimensionamento e, al di là degli effetti del
momento recessivo che attraversa l’economia mondiale e del calo generalizzato degli
investimenti pubblicitari, impone un’attenta riflessione sulla struttura di un mercato
sempre più squilibrato dove la televisione appare come il mezzo sempre più dominante.
Dopo l’incremento del 2007 (+3,1), il mercato pubblicitario italiano ha accusato nel
2008 una flessione del 2,8%. Il calo ha assunto dimensioni sempre più ampie nella
seconda metà dell’anno per culminare nel dato di dicembre 2008 che, rispetto al
corrispondente mese del 2007, ha fatto registrare una variazione negativa del 10%.
Tutti i mezzi hanno sofferto questo andamento declinante e, in particolare, la stampa.
Per i quotidiani il calo, secondo l’Osservatorio FCP-Fieg, è stato del 6,2%; per i
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periodici del 5,9% (-7,3% secondo Nielsen). La quota di mercato dei mezzi stampati è
così scesa del 35,2% del 2007 al 33,6% del 2008.
Tutte le tipologie di pubblicità dei quotidiani hanno accusato battute d’arresto, inclusa
la pubblicità commerciale locale (-0,8%) che era l’unico segmento di mercato a
mostrare una capacità di tenuta. Ma è preoccupante, soprattutto, il calo della
commerciale
nazionale (-9,5%) che rappresenta il bacino dal quale i quotidiani hanno attinto le
maggiori risorse. A causa della negativa evoluzione congiunturale, a ridimensionare
maggiormente i budget pubblicitari nel 2008 sono stati settori come l’automobilistico e
come quello dei media, tradizionali investitori in commerciale nazionale.
Altro aspetto non positivo è da mettere in relazione all’evoluzione degli spazi
pubblicitari ceduti. Nel 2008, sono aumentati del 2,6% a fronte di una flessione del
fatturato del 6,2%. Evidentemente, per attrarre utenti e frenare il calo dei ricavi, la
politica commerciale seguita dai quotidiani è stata quella di praticare sconti massicci,
a scapito della tenuta tariffaria. Nell’area dei periodici, il segmento più negativo è stato
quello dei settimanali (-7,2%). Minore la flessione dei mensili (-3,1%) che,
tradizionalmente, dimostrano maggiore resistenza nelle situazioni congiunturali
difficili.
Nel caso dei periodici, il calo del fatturato è stato accompagnato da una diminuzione
egli spazi ceduti (- 3,4%). Il fatto che quest’ultima sia stata più contenuta indica che
anche gli editori dei periodici hanno praticato politiche tariffarie orientate al ribasso.
Conclusioni
L’andamento economico dell’editoria giornalistica nel biennio 2007-2008 offre
indicazioni non positive e pone interrogativi sullo stato del settore e sulle sue
prospettive. Stando ai fatti riflessi dalle cifre, le risposte agli interrogativi non inducono
all’ottimismo e avvalorano la persistenza di una crisi che, nell’anno in corso e in quello
venturo, sembra destinata ad aggravarsi. Sul piano diffusionale, il mercato è in fase di
ripiegamento in pressoché tutte le sue componenti (quotidiani e periodici); sul piano
pubblicitario, è in atto una forte diminuzione degli investimenti che interessa tutti i
mezzi e, con particolare intensità, quelli stampati. Inoltre, gli effetti di diseconomie
interne ed esterne, che in passato le imprese editrici erano riuscite a riassorbire con
aumenti di produttività ottenuti con politiche di espansione dell’offerta e con processi
di ristrutturazione e di riorganizzazione del ciclo produttivo, si riaffacciano in misura
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preoccupante. In presenza di volumi di vendita che si contraggono, gli effetti di una più
attenta gestione sul fronte dei costi tendono ad esaurirsi frenando iniziative produttive e
commerciali essenziali per stimolare la domanda. La debole impostazione dell’attività
produttiva e l’evoluzione dei costi che continuano comunque a lievitare hanno
determinato il deterioramento dei conti aziendali che, nel 2009, difficilmente
chiuderanno in pareggio, lasciando configurare quegli inquietanti scenari di perdite
aggregate che sembravano relegati a periodi antecedenti il nuovo millennio.
Una simile eventualità finirebbe per incidere sulle strutture patrimoniali delle imprese
editrici rendendole ancor più fragili ed esposte ad un andamento ciclico che, per il
prossimo biennio, si prospetta difficile. I consumi si manterranno in fase calante anche
nel 2009 e questa circostanza non è il miglior viatico per una ripresa a breve dei mezzi
stampati che, come osservato più volte, soffrono più di altri settori gli effetti di
congiunture
sfavorevoli.
Il
pericolo
è
dunque
quello
della
progressiva
marginalizzazione della stampa e della riduzione della sua capacità di assolvere a
quella che storicamente è stata la sua principale funzione: garantire all’opinione
pubblica un’informazione a più voci, libera da condizionamenti esterni. É un pericolo
grave da scongiurare. Il problema è che ogni tentativo di dare un assetto più razionale
al sistema dei media è stato fino ad oggi vano. I vari progetti di riforma che si sono
succeduti negli ultimi anni sono restati nel limbo delle buone intenzioni e i mezzi
stampati si muovono ancora nelle maglie, per molti versi strette, di norme che risalgono
a circa trenta anni fa, vale a dire quando le tecnologie digitali non venivano evocate
nemmeno nei film di fantascienza e internet muoveva i primi passi in ambiti
tecnologico-militare e universitario.
Ciò di cui si avverte la necessità è un’azione analoga a quella avviata in Francia dal
presidente Sarkozy con gli “Stati generali della stampa” e con i successivi interventi
decisi proprio sulla base delle indicazioni di politica industriale elaborati dal gruppo di
esperti chiamati a fornire contributi di idee e di proposte concrete.
Molteplici sono le aree di intervento possibili per rendere più solida e competitiva
l’editoria giornalistica italiana.
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22
1 - Metodologia
Generalità
La metodologia seguita per la pianificazione della localizzazione delle rivendite ha
tenuto conto dei risultati dell’analisi della situazione presente per i vari settori,
utilizzando dati aggregati e disaggregati significativamente attendibili e riferibili agli
anni 2007 – 2008 con proiezione 2009.
Inoltre sono stati considerati i tre serbatoi di utenza a cui un’edicola può accedere:
1.
il primo può definirsi il vicinato (cioè i residenti vicini);
2.
il secondo è costituito dal flusso quotidiano (asse di traffico, vicinanza con
direzionalità o uffici pubblici ecc...);
3.
il terzo, che sta crescendo in questi ultimi anni, dovuto all’attrazione. In
conseguenza cioè ad un certa specializzazione "settoriale" delle edicole si accresce la
tipologia del cliente che va a cercarsi specificatamente una rivendita e non si
accontenta di una qualunque.
Sono stati inoltre considerati i seguenti elementi:
Giro di affari minimo per l’area di Sava.
Considerando 1,5 addetti anziché 1,7 medi, si ottiene un valore pari a circa 25.000
€uro, secondo la formula del ricavo minimo [ R = (A * C) * r / CU * (r - 1)].
Considerando invece le rivendite promiscue anche valori più bassi possono
rappresentare una integrazione di reddito dell’altra attività. Non si dovrebbe comunque
andare sotto i 14.000 €uro, anche per motivi di ordine pratico e organizzativo.
La distribuzione dei punti vendita sul territorio: alcune considerazioni
Pur con le cautele che sono necessarie in rapporto all'analisi, è indiscutibile che esiste
uno squilibrio nella distribuzione delle rivendite in ambito comunale, a svantaggio delle
zone decentrate rispetto a quelle del centro storico e di alcune aree urbane. Tale gap
risulta ancor più accentuato se si considera che le zone considerate non sono molto
dissimili in quanto ad estensione territoriale.
La scarsa presenza di rivendite in tali aree del territorio, se si giustifica in rapporto ad
un calcolo di mera convenienza economica, nel senso che la scarsa densità abitativa,
stabilmente residenziale, non è forse compatibile con la stessa possibilità di
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23
sopravvivenza di attività di tal genere, soprattutto se esercitate in forma specializzata, è
stata oggetto di attenta valutazione per il disservizio che essa comporta.
Quello di una più diffusa presenza sul territorio di occasioni di incontro fra stampa e
lettore rappresenta, con ogni probabilità, soprattutto per alcune zone del territorio
comunale, l'obiettivo prioritario sul quale ha puntato il piano.
A tale scopo, si è posta in essere una equilibrata programmazione dei punti vendita
anche attraverso formule distributive innovative, da affiancarsi alle tradizionali
"edicole", che sappiano coniugare l'esigenza di realizzare una distribuzione più
capillare con la remunerabilità dell'iniziativa.
Non si è trattato di andare al superamento dell'attuale formula distributiva che resta in
ogni caso, anche per qualità del servizio offerto, insostituibile; si è trattato però, in
un'ottica di miglioramento del servizio di diffusione della stampa, di consentire canali
di vendita alternativi, ad esempio, rispetto alle fasce orarie di vendita, o tali da fornire
il servizio, in modo remunerativo, laddove per scarsa densità abitativa o altre cause
(difficoltà da parte del distributore) non si rende possibile operare attraverso i
tradizionali canali distributivi.
Per quanto riguarda la diffusione per singole categorie di quotidiani, gli incrementi più
significativi li hanno fatto registrare le testate economiche, che, nell’anno 2008, hanno
consolidato, anche per il territorio di Sava, un + 0,7%.
Il rapporto con la popolazione è ancora elevato rispetto a quello che si registra nelle
regioni settentrionali, anche se a Sava, contro le 59 copie ogni mille abitanti delle
regioni meridionali, se ne registrano circa 61.
Il gap resta comunque notevole, se si pensa che nelle regioni settentrionali vengono
vendute oltre 109 copie ogni mille abitanti e oltre 105/1000 in quelle centrali.
Tale gap potrà ulteriormente accentuarsi se non si frena la caduta di penetrazione sul
territorio dovuta anche all’incontrollato sviluppo urbanistico, spesso cresciuto
mortificando una coerente politica dei servizi. Aree urbanizzate sono nate e si stanno
sviluppando come “aree dormitorio” con scarsa presenza di sistemi di sicurezza
urbana che allontana la voglia di insediamenti produttivi di qualsiasi genere.
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24
Conclusioni
Il modello impresale per la vendita della carta stampata ha subìto profonde
trasformazioni in sintonia con i cambiamenti di scenario intervenuti nel mondo della
comunicazione.
I risparmi dei costi derivanti dall’azione di ristrutturazione e di riorganizzazione
condotta negli ultimi anni all’interno del settore con una più efficiente allocazione delle
risorse hanno determinato un riequilibrio dei conti economici delle aziende che,
indubbiamente, va visto come un processo positivo per il futuro del settore. Tuttavia,
non devono passare in secondo piano gli elementi problematici ancora presenti ed
operanti, tra i quali va segnalato, in primo luogo, lo scarso dinamismo del mercato
della lettura sul quale fanno sentire i loro effetti cause strutturali principalmente legate
ad un sistema distributivo che, a fatica, tenta di avviarsi sulla strada di una più incisiva
liberalizzazione.
Se l’opportunità di contenere i costi attraverso aumenti di efficienza è stata colta,
quella di incrementare i ricavi attraverso il rafforzamento della presenza sul mercato lo
è stata soltanto parzialmente, grazie alla componente pubblicitaria la cui eccezionale
espansione ha confermato, se mai ve ne fosse bisogno, la perdurante validità della
stampa come mezzo di veicolazione di messaggi tra i mondi della produzione e del
consumo, anche se tale componente, negli ultimi due anni, ha registrato una
significativa flessione, in gran parte assorbita dalla multimedialità (internet,
televisione, ecc.).
La fase di sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali, avviata con la legge
n. 108/1999, ha fornito indicazioni positive ed è essenziale procedere nel processo di
ampliamento qualitativo e quantitativo della rete per creare occasioni di acquisto
aggiuntive.
La nuova definizione dei prodotti editoriali contenuta nella legge di riforma, che
qualifica come tali i prodotti su supporto informatico, offre un segnale di cambiamento
quasi a voler indicare il passaggio del settore, a pieno titolo, nell’era della
multimedialità. L’eccezionale aumento della velocità, della qualità e delle tecniche di
comunicazione e di elaborazione dell’informazione consentono anche agli edicolanti di
offrire oggi una più ampia gamma di prodotti e di servizi ad una platea sempre più
vasta di lettori e di utenti. Si va delineando un modello di impresa il cui "core business"
non è più soltanto l’informazione scritta su carta, ma l’informazione "tout court".
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via Solito n. 83, via Crispi, 99 - 74100 Taranto
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2 - Suddivisione in Zone
Il territorio, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, viene suddiviso in zone, così come
dispone l'art. 2, comma 6 e l’art. 6, comma 1 lettera b, del nuovo sistema di diffusione
della stampa di cui al decreto legislativo n. 170/2001.
La ripartizione, che di seguito se ne riporta il dettaglio, riprende quella già prevista per
i pubblici esercizi soffermandosi non solo sul numero e sulla dislocazione delle rivendite,
ma anche sulle specifiche caratteristiche salienti della zona e sulla più recente densità
abitativa sia in termini assoluti che per nuclei familiari.
Per quanto sopra il territorio del Comune di Sava è stato suddiviso in tre zone nel
rispetto dei criteri descritti nella parte metodologica.
Geograficamente le prime due zone sono comprese nel territorio del capoluogo
maggiormente urbanizzato, mentre la terza si sviluppa sulla restante parte del Comune.
In tale terza zona ricadono anche quelle aree che soffrono per la rete distributiva dei
comuni viciniori.
In particolare:
A – Capoluogo
1) Zona “Centro Storico” – CS;
2) Zona “Centro Urbano Commerciale” – CUC;
3) Zona “Periferia Agro e zona Industriale” – PAI.
1) - Centro Storico (CS)
L'area compresa è così delimitata:
Vico Mazzini, via Flavio Gioia da incrocio con vico Mazzini fino a via XI
Febbraio (*), via XI Febbraio da incrocio con via Flavio Gioia a via Giotto,
via Giotto, via Scevola fino a incrocio con via Cavour, via Fratelli Bandiera
fino a incrocio con via Macalle, via Macalle fino a via Aleardi, via Aleardi
fino a via Immacolata, via Farnese, via Del Prete, Piazza Risorgimento, via
Roma fino a via San Francesco, via San Francesco fino a via Mazzini, via
Mazzini da incrocio con via San Francesco fino a incrocio con vico Mazzini..
(*) – Il tratto rientra nell’area del Centro Urbano Commerciale.
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2) - Centro Urbano Commerciale (CUC)
L'area compresa è così delimitata:
Via Flavio Gioia, via XI Febbraio da incrocio con via Flavio Gioia a incrocio
con via A. Volta, via A. Volta, via per la Stazione fino Cimitero, contrada S.
Anastasio, vico I e II Tazzoli, via Macello, via Toscana, via Trentino, via Friuli, via
Lombardia, via Croce, via Trento, via Trebbia, via Tamigi, piazza Giovanni XXIII,
via L. Di Vico, via Lago di Albano, via Stromboli, via Vulcano, via Ponza, via Capri,
via Rodi, via Siena, via Bologna, via Catanzaro, via Cosenza, via Benevento, via
Avellino, via Flavio Gioia.
3) – Periferia, Agro e zona Industriale (PAI)
E’ la restante area che circonda la zona “Centro Urbano Commerciale”.
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3 - C o n s i s t e n z a della R e t e
L’attuale rete di localizzazione dei punti di rivendita di quotidiani e periodici si
presenta poco equilibrata per la sua localizzazione e piuttosto carente per il corretto
soddisfacimento della domanda, soprattutto nelle zone di più recente insediamento
residenziale e per quella periferica e dell’Agro.
La tabella di seguito descritta, riporta, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 24
aprile 2001 n. 170, i punti delle rivendite di quotidiani e periodici presenti sul territorio
comunale ripartiti per zona.
Ricognizione della Situazione Esistente
Legenda :
RE
RP
P/R
S
A
*
Zona
“CS”
Ubicazione
Sava
Punto esclusivo
Punto di rivendita promiscuo
Popolazione su rivendite
Partecipazione Sperimentazione L. 108/99
Richiesta Autorizzazione a seguito L. 108
Chiosco
Rivendite
1
1
1
1
1
Via Capitano Gigante
1(*)
Stazione Q8 S.S. 7ter
Residenti
RE RP Tot. Al 31/12/08
Via Regina Margherita
Via Macallé
Piazza San Giovanni
Via N. Sauro
Via Croce
Corso Italia
“CUC” Via Umberto
“PAI”
:
:
:
:
:
:
Note
L. 108
S
A
Zanzarella Sergio
Rossetti Amedeo R.
Nardelli Realino V.
Borsci Alessandro
Spagnolo Giuseppe
16.952
1
1
Desantis Antonio
Non
attiva
Decataldo Dario
Modeo Maria Addol.
1(*)
9
Titolare
Red Baron
Non
attiva
16.952
(*) – Rivendite non servite dal distributore A.D.S. FUCCI Carmine & Figli s.n.c. come da comunicazione dell’Ufficio
Diffusione del 12 novembre 2009.
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4- Le problematiche del settore
Per una corretta impostazione del piano sembra opportuno prendere in considerazione
le esigenze dei diretti interessati del settore, e cioè dei rivenditori, dei consumatori,
dell'Ente Locale.
I rivenditori hanno delle realtà assai dissimili e ciò dipende sia dal fatturato, che dalle
tipologie commerciali di vendita, in forma esclusiva o promiscua.
Per i rivenditori esiste in pratica un monopolio d'area, in termini di esclusiva per la
distribuzione al dettaglio di giornali, quotidiani e periodici, che trova un puntuale
riscontro nella direttiva della distanza minima fra rivenditori.
I consumatori esprimono l'esigenza di trovare e quindi acquistare i beni in questione
nei luoghi in cui normalmente si manifesta la volontà all'acquisto. In particolare per
quanto riguarda i giornali essa si esprime, quasi sempre, la mattina non appena si esce
da casa; per l'acquisto delle riviste si utilizzano anche altri momenti per cui raramente
l'edicola presso la quale si acquista il giornale è anche quella utilizzata dal
consumatore per l'acquisto della rivista.
L'Ente Locale, dopo un attento esame delle norme esistenti, con Il Piano di
localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, deve
stimolare nella propria cittadinanza l'interesse all'informazione, armonizzando da una
parte le contrastanti aspettative espresse da coloro che sono già rivenditori con quelle
di coloro che rivenditori vorrebbero diventarlo, nonché con le esigenze dei consumatori
che richiedono il miglior servizio possibile.
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5-Sviluppo Futuro
Da un’indagine condotta dall’Upa (investitori pubblicitari)
e dall’Audipress si
conferma, come già evidenziato in precedenza, il trend in affanno negativo del consumo
della carta stampata che, nel complesso a livello nazionale, registra un calo della
domanda nel giorno medio, pari a un incremento di circa l’ 1,15 per cento rispetto
all’anno 2006. Secondo il risultato di tale indagine, condotta su un campione
rappresentativo della popolazione nazionale dai 14 anni in su, in valore assoluto, gli
italiani che leggono o sfogliano un quotidiano “almeno una volta in un giorno” sono
circa 23 milioni. Tale dato globale nasconde, inoltre, una profonda frattura tra il
consumo dei quotidiani a tiratura nazionale e quello delle testate locali, regionali e
interregionali. I primi, infatti, evidenziano un deciso aumento di lettori mentre, al
contrario, i secondi annaspano e, in taluni casi, si registrano cali assai consistenti.
L’indagine ha evidenziato, altresì, gli elementi che concorrono al consumo della carta
stampata in genere .
Per lo sviluppo dalla rete di vendita del bene “giornale”, infatti, è necessario tener
conto soprattutto di quegli elementi che caratterizzano il consumo della carta stampata:
prezzo del bene “giornale e/o rivista” e costo sopportato dal lettore per raggiungere la
rivendita.
E’ chiaro, pertanto, aspettarsi dal consumatore una posizione di indifferenza rispetto al
costo del bene (uguale in tutte le rivendite), ma fortemente influenzato dai costi che è
costretto a sopportare per l’accesso al punto vendita.
Punto significativo per lo sviluppo futuro, dunque e non solo perché imposto dal
legislatore, è la corretta “localizzazione dei punti ottimali di vendita” per un puntuale e
non troppo oneroso servizio al consumatore.
Per la presente elaborazione, oltre a quanto sopra citato, non si è tralasciato il
cosiddetto tasso di acculturamento e di scolarità dell’ambiente sociale di Sava.
Il tasso di scolarità non legato alla scuola d’obbligo , infatti, è ormai molto vicino al 94
per cento, mentre quello di propensione alla lettura risulta essere caratterizzato
(elaborati i “resi” per tipologia di classe) da una situazione di instabilità per una serie
di motivazioni legate, sostanzialmente, allo stile di vita e alla variabile del costo di
accesso all’acquisto (dislocazione delle edicole e pendolarismo).
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Tralasciando la variabile “stile di vita” che contiene molti elementi di natura
soggettiva, legati alle condizioni socio-economiche del consumatore, quella del “costo
di accesso all’acquisto”, peraltro notevolmente influenzato dalla prima, risente, per lo
sviluppo futuro della rete, dell’esistente e debole offerta, per lo più localizzata in forma
disassata sul rapporto popolazione/rivendite, ben lontano dal livello nazionale. Tale
oggettivo fatto riscontrato sul territorio di Sava si enfatizza se si pensa a
quell’anomalia di non ritenere ancora la rivendita di quotidiani e periodici attività
squisitamente commerciale. I giornalai, infatti, non comperano quotidiani e periodici
per poi rivenderli, ma li ricevono direttamente in affidamento dagli editori attraverso i
distributori sulla base di un contratto estimatorio regolato dall’art. 1556 del codice
civile. La distribuzione, dunque, supera gli aspetti puramente commerciali e investe
aspetti tecnico-distributivi e di tutela all’informazione e alla manifestazione del
pensiero. Il legislatore è intervenuto in tale ottica chiedendo ai comuni di predisporre i
piani mirando alla localizzazione ottimale dei punti di vendita al fine di raggiungere le
seguenti finalità:
a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione-stampa, anche attraverso
l’aumento, ove necessario, dei punti di vendita;
b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;
d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.
Le nuove localizzazioni sono state, dunque, elaborate non solo in funzione delle
esigenze della popolazione, stabilmente residente e fluttuante per qualsiasi motivo, ma
anche in funzione delle esigenze dei rivenditori già presenti, per i quali si sono posti
problemi di redditività che, è bene sottolinearlo, è molto legata alla particolarità del
prodotto che, solitamente, viene acquistato e “consumato” solo se – è il caso dei
quotidiani che hanno una veloce obsolescenza - è posto in vendita in aree vicine e
accessibili.
In particolare, le due nuove possibili edicole esclusive possono essere autorizzate
all’interno della zona urbana non centro storico e collocate nelle zone, evidenziate in
cartografia come CUC e PAI, dove si rilevano presenze di scuole, mercato settimanale,
centro anziani, poliambulatorio, istituto di credito, ufficio postale.
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Situazione Presente
Zona
Tipologia
Popolazione Nr.
al 31.12.’08 Riv.
“CS”
“CUC”
“PAI”
16.952
Sava
16.952
P/R
Consumo
Indice
Medio
Procapite
Addensam
.
PE PP 108 TOT
Mese
6
6
2
2
1
1
9
1.884
9
0,00053091
€ 2,02
Situazione Futura
Serbatoi
Zona
Indice di Utenza
Popolazione
Addens.
al 2012
T
F
P/R
Ottimale
Esclusive
“CS”
“CUC” 17.350
“PAI”
Sava
17.350
Autorizzazioni
Concedibili
ESC
Note
0
2
1
0,0006916
1.446
3
T : Presenze Turistiche; F: Presenze di fluttuanti.
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5 - A L L E G A T I
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001 n. 170 (in G.U. n. 110 del 14.5.2001) - Riordino del
sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge
13 aprile 1999 n. 108.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle
modalità e condizioni di vendita della stampaquotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di
localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente
decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita
di quotidiani ovvero periodici.
Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il
territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei
comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti
di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di
localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di
superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade
e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed
esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1,
lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un
limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti
equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo
riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
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4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1
della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di
diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono
autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla
presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di
ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri
4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita
esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della
popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle
endite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso,
nonchè dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
Art. 3. Esenzione dall'autorizzazione
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose,
sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e
religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda
politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni
distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle
edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte
degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un
servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private
rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
Art. 4. Parità di trattamento
1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di
trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parita' di trattamento nell'ambito della
tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
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Art. 5. Modalità di vendita
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle
seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal
produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita,
esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione
delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso
riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse
tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la
vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un
adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e
materiale pornografico.
Art. 6. Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita
1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei
piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello
nazionale degli editori e dei distributori nonchè delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie,
delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere,
dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici,
negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare
riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonchè dell'esistenza
di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di
vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi
comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da
parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una
frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può
essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.
Art. 7. Stampa estera
1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita
in Italia.
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Art. 8. Monitoraggio del mercato editoriale
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali
quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto
monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale
e delle regioni di volta in volta interessate.
Art. 9. Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001
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Regione Puglia
Assessorato Industria Commercio Artigianato
Settore Commercio
Bari li 3/06/02
OGGETTO: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13
aprile 1999, n. 108".
Indicazioni operative ai Comuni.
Questa Regione sta attivando tutte le procedure per l'approvazione delle disposizioni
regionali in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica.
Al momento, la materia delle rivendite di giornali e riviste è disciplinata dalle seguenti
fonti normative:
1. legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle leggi:
a) 13 aprile 1999, n. 108, legge delega con la quale è stata demandata al Governo la
competenza ad emanare un decreto legislativo di riordino del comparto;
b) D.lgt. 24 aprile 2001 n. 170 con il quale il Governo ha provveduto, in attuazione
della predetta legge delega, al riordino del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica.
In questo quadro normativo si inserisce la recente riforma del Titolo V della
Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Alla luce della riforma e del nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni,
la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica risulta essere attribuita
alla competenza legislativa esclusiva regionale, all'interno della più vasta materia del
commercio.
Per completezza d'informazione, sulla questione, è necessario aggiungere che, in data
14/03/2002, il Ministero delle Attività Produttive ha trasmesso una nota alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Editoria e l'informazione che, tra l'altro,
precisa che il prodotto editoriale rappresenta anche un mezzo di diffusione della cultura
e può essere riduttivo, pertanto, considerarlo come mero bene di consumo.
Aggiunge che "ogni iniziativa in materia dei prodotti editoriali non può non tenere
conto della necessità di garantire la tutela del principio sancito dell'art. 21 della
Costituzione, il quale non rientra tra quelli sottoposti a modifica della recente legge
costituzionale".
Il Ministero delle Attività Produttive, in data 28/12/2001, ha emanato la circolare n.
3538/C, esplicativa del D.L.vo 170/2001.
L'elaborazione di detta circolare, iniziata subito dopo l'entrata in vigore del D.L.vo
170/2001, si è conclusa successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale
3/2001.
Anche in sede di coordinamento interregionale è emerso che il documento ministeriale
induce perplessità su alcuni aspetti sui quali è indispensabile richiamare l'attenzione
Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore contabile - studio
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38
delle Amministrazioni comunali che devono applicare la norma statale e avviare la fase
operativa della riforma.
Si ritiene utile, pertanto, dettare le seguenti indicazioni operative ai Comuni in attesa di
determinare gli indirizzi regionali previsti dal decreto legislativo 170/2001.
Punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.
La legge 13 aprile 1998, n. 108, prevedeva l'articolazione del sistema di vendita della
stampa in due distinte tipologie di esercizio: punti vendita esclusivi e non esclusivi.
Le due diverse tipologie di vendita sono assoggettate a due diverse tipologie di
autorizzazioni:
i punti di vendita esclusivi sono tutti gli esercizi previsti nel piano comunale di
localizzazione e che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
i punti di vendita non esclusivi sono tutti quelli di cui alle lettere dalla a) alla f) del
comma 3, articolo 2, del decreto I.vo n. 170.
Sull'argomento, non condividendo appieno il contenuto della sopra citata circolare
ministeriale, si ritiene che i punti vendita non esclusivi possano vendere una sola delle
due tipologie (o solo quotidiani o solo periodici) e non entrambe.
Tale disposizione non riguarda quegli esercizi che hanno partecipato alla
sperimentazione vendendo entrambe le tipologie.
Per questi ultimi, infatti, l'autorizzazione sarà rilasciata di diritto e riguarderà la
vendita sia di quotidiani che di periodici qualora la vendita sia avvenuta effettivamente
per entrambi i prodotti editoriali.
Non è consentito il trasferimento di sede della sola attività relativa alla vendita della
stampa per un punto di vendita non esclusivo in quanto la vendita della stampa è
strettamente correlata all'attività già esistente. E' possibile soltanto la cessione della
seconda attività come gestione del ramo d'azienda.
Rilascio autorizzazioni
Sia i punti vendita esclusivi che quelli non esclusivi sono assoggettati ad autorizzazione
comunale.
Il rilascio delle autorizzazioni, anche quelle a carattere stagionale, è di esclusiva
competenza comunale.
Rilascio autorizzazione agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione.
Agli esercizi che abbiamo effettuato la sperimentazione, l'autorizzazione alla vendita di
quotidiani e/o periodici è rilasciata di diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. L.vo
170/2001, previa apposita dichiarazione di ottemperanza prevista dall'articolo 2,
comma 5.
Sulla questione non si concorda con quanto riportato al punto 2.6 della citata circolare
ministeriale.
Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore contabile - studio
via Solito n. 83, via Crispi, 99 - 74100 Taranto
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Infatti, perché sia garantita la razionalizzazione della rete distributiva, la
programmazione della rete di vendita e, nello stesso tempo, la libertà d'impresa, si
suggerisce alle Amministrazioni comunali di rilasciare di diritto l'autorizzazione
solamente a quegli esercizi che abbiamo effettivamente partecipato alla
sperimentazione ponendo in vendita i prodotti editoriali.
Gli interessati potranno presentare istanza di rilascio di autorizzazione corredata di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, in sede.
I Comuni dovranno, anche a campione, effettuare controlli sulla veridicità di tali
dichiarazioni, richiedendo l'esibizione dei documenti contabili comprovanti l'effettiva
vendita.
L'istanza in questione, come la conseguente autorizzazione, devono essere correlate alla
tipologia di prodotto per cui è stata sperimentata la vendita.
L'esistenza dei predetti punti vendita dovrà essere censita dai Comuni perché ne
tengano conto in sede di programmazione.
Pertanto, pur non essendo previsto dal decreto legislativo un termine per la
presentazione da parte dell'interessato dell'istanza diretta ad ottenere il rilascio
dell'autorizzazione a seguito di sperimentazione, le amministrazioni comunali
competenti, al fine di determinare la rete esistente dei prodotti editoriali, informeranno
gli interessati della possibilità dell'esercizio del diritto e terranno conto dei punti
vendita in questione in sede di programmazione.
Domande per i punti vendita non esclusivi
Le domande per i punti vendita non esclusivi che non abbiano effettuato la
sperimentazione devono essere esaminate tenendo conto delle seguenti considerazioni:
•
l'autorizzazione può essere rilasciata per la vendita o solo di quotidiani o solo di
periodici;
• la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis) nr. 4), 5), 6) e 7) della L.108/99;
• le domande devono essere valutate sulla base di parametri demografici, urbanistici,
sociali e di mercato indicati dall'articolo 2, comma 6 del D.L.vo 170/2001.
La circolare ministeriale evidenzia che per i provvedimenti di autorizzazione
all'apertura di un punto vendita non esclusivo il comune ha un potere discrezionale. A
tale proposito, al fine di evitare trattamenti difformi e iniqui, è preferibile che i comuni
adottino preventivamente un provvedimento che fissi i criteri ai quali fare riferimento
per il rilascio delle autorizzazioni.
L'adozione di detto provvedimento garantisce per i punti vendita non esclusivi un
trattamento analogo a quanto avviene per i punti vendita esclusivi per i quali è
esplicitamente prevista l'adozione di un apposito piano di localizzazione.
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Domande per i punti vendita esclusivi
Per i punti vendita esclusivi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto di
quanto contenuto nei piani comunali di localizzazione delle edicole.
In assenza di piano non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per punto esclusivo
vendita.
Indirizzi regionali e programmazione comunale
Questa regione sta attivando tutte le procedure per l'approvazione delle disposizioni
regionali in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica tenendo conto anche della modifica del titolo V della Costituzione.
Senza attendere l'emanazione da parte delle regioni degli indirizzi previsti dall'art.6, i
comuni devono adottare i propri piani di localizzazione.
L'adozione doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, e
cioè entro il 19 maggio 2002.
I piani di localizzazione, laddove adottati, dovranno essere, se necessario,
successivamente riformulati nel rispetto degli indirizzi regionali.
La citata circolare ministeriale ha anche affermato il permanere della validità dei
vecchi piani formulati sotto la vigenza della precedente disciplina, qualora il comune
non sia ancora intervenuto in materia con l'adozione di un nuovo piano di
localizzazione.
Abrogazioni
Il comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 170/2001 abroga l'articolo 14 legge 416/1981
come modificato dall'articolo 7 della legge 67/1987.
Tale abrogazione fa venir meno alcuni divieti precedentemente previsti per l'attività di
vendita di quotidiani e periodici.
In particolare vengono meno:
1. il divieto alle persone diverse dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino
al terzo grado di svolgere l'esercizio di rivendita fissa;
2. il divieto di affidamento in gestione ai terzi;
3. il divieto di rilascio dell'autorizzazione a soggetti che non siano persone fisiche;
4. il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di un’autorizzazione.
Alla materia si applicano, per quanto non disposto, le norme del D.lgt.144/98.
Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto disposto all'articolo 26, comma 6, del D.Lgs
114/98 che ha soppresso, tra l'altro, la voce n.50 della tabella c) allegata al Dpr 300/92,
come modificata ed integrata dal Dpr 407/94.
Ne consegue che al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di
giornali e riviste non è applicabile, in caso d'inerzia dell'amministrazione, l'istituto del
silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90.
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Legge 7 marzo 2001, n. 62
"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.
416" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su
supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione
dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e
voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia
ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con
contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché
costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle
sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio
1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Art. 2.(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza)
1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle
società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto
comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto,
anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla
comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette
società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini
della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la
cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo
1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere " sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se
in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se
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aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi
all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un
trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
internazionali".
Art. 3. (Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in
facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea è concesso un
contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione
relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal
calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate
per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del
contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello
dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare
complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel
caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo
stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e
diffuse nei suddetti Paesi.
CAPO II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4. (Tipologie di interventi nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli
articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8.
Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è finalizzato alla concessione di
contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da
soggetti autorizzati all'attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme
comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in
vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento
della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura
automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento
della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
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satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati
dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto
editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non
possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti
se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a
5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare
rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua
italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo
per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o
di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei
progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi
comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte
in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La
predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo
6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali
italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al
contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche
alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e
di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7
della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in
particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le
modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la
documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività
istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il
procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli
investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli
investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
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15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. (Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura automatica
relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le
spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse
disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della
completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine
cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate
contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse
finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare
integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei
progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo
a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è
dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle
somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo
9,comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i
documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o
attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo
professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto,
nonché la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di
ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia
dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in
un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante
dalla quota di interessi.
Art. 7. (Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa
relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le
seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve
contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque,
essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le
spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a
novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti
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dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della
concessione del contributo.
3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine
perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti.
La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla
congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo
aziendale.
4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di
un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 13. La
composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni
statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei
giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di
ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto,
a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui
erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al
contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta
dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto
degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita
l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento
del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non
inferiore alla somma da erogare.
Art. 8. (Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli
investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a
richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al
periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta
successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei
seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché
prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o
disgiuntamente:
1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature
tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione,
magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa
frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture
produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
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del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti
da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a
mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei
dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei
prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei
sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e
dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto
valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di
imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante;
l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e
sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la
trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca
totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.
Art. 9. (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla
assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività
di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale,
nonché per la loro diffusione all'estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore
culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali
italiani all'estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di
assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli
affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del
medesimo comma:
a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali
il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di
nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere
editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore contabile - studio
via Solito n. 83, via Crispi, 99 - 74100 Taranto
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5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua
massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10. (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di
categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non
sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11. (Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato
dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto,
su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di
quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la
riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che
sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo
acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.
4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono
essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e
locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di
ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano
consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
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5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1
in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo
27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione
massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente
articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel
quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può
provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti
editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
CAPO III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 12. (Trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli
impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per
le cause indicate nella norma citata.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti,
adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi
semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono
applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164".
Art. 13. (Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35
per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di
crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di
godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo
di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali
competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i
giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente
comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".
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Art. 14. (Esodo e prepensionamento)
1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. - (Esodo e prepensionamento). –
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di
giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi
mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva
aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento
di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al
cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto
interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1995.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere
superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità
contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età
e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi
mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della
medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione
della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in
vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione
della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I
contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità
separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi
ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione
si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione".
2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del
presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende
individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui
all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.
Art. 15. (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione
della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti
professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici,
nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di
lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al
momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione
professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il
finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo
volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in
possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista
una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno,
anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è
contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun
giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità
pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è
autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16. (Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza
degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione
per l'inizio delle pubblicazioni.
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CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l'anno
2001, in lire 62,1 miliardi per l'anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l'anno 2003, si provvede, quanto
a lire 23,2 miliardi per l'anno 2001, lire 41,6 miliardi per l'anno 2002 e lire 36 miliardi per l'anno
2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto
1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l'anno 2001, lire 20,5 miliardi per l'anno 2002 e lire
53,5 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:
"2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente
articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente
ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie
che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno
medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di
riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della
tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata
locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola
regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di
una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il
primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento
dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono
concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i
requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
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2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento
dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono
concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli
stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese
devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di
società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai
contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di
cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416".
Art. 19. (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente:
"e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole
istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati
nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i
medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la
diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole".
Art. 20. (Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo
periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18
della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.
Art. 21. (Disposizione transitoria e abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono
rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la
stampa di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali
quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva
di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull'accertamento
della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31
e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 5 della presente legge.
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