Giulio Tagliavini
© SDA Bocconi
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La vendita con riserva della proprietà
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Art. 1523 c.c.
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Art. 1525 c.c.
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Passaggio della proprietà e dei rischi. Nella vendita a rate
con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà
della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma
assume i rischi dal momento della consegna.
Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il
mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava
parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e
il compratore conserva il beneficio del termine relativamente
alle rate successive.
Art. 1526 c.c.

Risoluzione del contratto. Se la risoluzione del contratto ha
luogo per l’inedempimento del compratore, il venditore deve
restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso
per l’uso della cosa, oltre il risarcimento del danno.
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Conseguenze del 1526 c.c.
Applicabilità del 1526 c.c.
Sorte del bene e dei canoni già Il bene viene restituito al locatore; i
canoni vengono rimborsati al
pagati
locatario.
Indennizzo del locatore
La società di leasing ha diritto:
- a trattenere i canoni percetti;
- a tutti i canoni maturati prima
della risoluzione del contratto;
- alla restituzione del bene.
Diritto ad un equo compenso per
l’uso della della cosa e risarcimento
del danno
La disciplina convenzionale ha il
carattere di clausola penale,
soggetta a controllo equitativo in
base art. 1384 c.c.
Controllo di equità
Possibilità di portare a termine
in contratto
Non applicabilità del 1526 c.c.
Possibile ex art. 73 della legge
fallimentare. Il contratto rimane
sospeso in attesa della scelta del
curatore.
Possibile ex art. 80 della legge
fallimentare. La massa subentra nel
contratto senza possibilità di
spospensione; il curatore può
tuttavia recedere in qualsiasi
momento.
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La storia dell’applicabilità


Ferrarini, 1977 - SI
Il canone dovuto dal locatario, oltre ad essere
corrispettivo del godimento, è corrispettivo del futuro
trasferimento della proprietà, e quindi prezzo.

Cassazione n. 3023/86 - n. 8766/87 - NO
La scadenza del contratto è caratterizzata dal quasi
venir meno dell’utilità economica della cosa locata. La
funzione del contratto è quindi di finanziamento a
scopo di godimento del bene per la durata del
contratto; i canoni costituiscono esclusivamente il
corrispettivo di tale godimento.

4
La storia dell’applicabilità




Mirabelli, 1986 - NO
I canoni che la società di leasing ha percepito costituiscono la
differenza tra il valore iniziale del bene oggetto del contratto di
leasing e il valore residuo del bene al momento della risoluzione.
Devono rimanere acquisiti dal locatore.
De Nova 1987 - SI
La non applicabilità del 1526 c.c. si basa sulla considerazione
che si tratta di un contratto di durata per il quale le prestazioni si
trovano in rapporto di correspettività a coppie nel periodo
anteriore alla risoluzione. Siccome però ciò non è sempre vero
(nei canoni in effetti è compresa una componente di prezzo)
occorre concludere in senso contrario.
5
La storia dell’applicabilità




Denozza, 1987 - SI
Non è opportuno risolvere i problemi di disciplina ricercando una
appropriata qualificazione giuridica del contratto. L’art. 1526 c.c.
è una norma di equilibrio secondo gli spunti di analisi della teoria
della garanzia.
La Torre 1989 - NO
Il canone non comprende anche la quota di consumo del bene
nel periodo, in quanto il canone viene determinato solamente
sulla base della durata del finanziamento erogato, prescindendo
dal particolare uso o consumo del bene stesso. Le “tabelle” dei
canoni di locazione delle società prescindono infatti dal tipo di
bene.
6
La storia dell’applicabilità







Cassazione nn. 5569-5574 / 1989
SI per il leasing “translativo”
NO per il leasing “di godimento”
Occorre ricostruire la comune intenzione delle parti diretta al
definitivo trasferimento dellla proprietà. A tal fine occorre
osservare se
le parti hanno previsto che alla scadenza del contratto il valore
residuo del bene sarà superiore, in misura apprezzabile, al
prezzo di opzione; o se
la durata del contratto è più breve della vita economica del bene.
In tale ipotesi occorre applicare l’art. 1526 c.c. in quanto il bene è
destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore
residuo, sicché il trasferimento del bene all’utilizzatore non
costituisce una eventualità marginale.
7
La storia dell’applicabilità

De Nova 1990 - SI

Anche se il valore residuo del bene fosse in linea con il prezzo di
opzione si avrebbe comunque un effetto trasflativo della
proprietà. E’ opportuno non scindere la disciplina del leasing in
due fattispecie.

Cassazione n. 6357/91 - NO / SI

Per distinguere i due diversi tipi di leasing non interessa tanto
conoscere quale sia stata l’effettiva intenzione delle parti al
momento della stipula quanto accertare semplicemente se il
prezzo per l’esercizio della facoltà di acquisto sia o meno
adeguato al presunto valore del bene in tale epoca.
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Due punti di vista
Qualificazione
economica
Qualificazione giuridica
Leasing finanziario
Ha un contenuto finanziario
molto forte nel senso che il
locatore si propone di
finanziare l’acquisizione di
un bene con un livello
elevato di garanzia. La
proprietà del bene transita
nella disponibilità del
locatore solo per rendere
possibile la garanzia
Ha il contenuto di contratto
di scambio in quanto la
combinazione delle
clausole del contratto
(segnatamente prezzo di
riscatto e macrocanone)
inducono una fortissima
convenienza del locatario
ad eseguire il riscatto.
Leasing operativo
Ha un contenuto finanziario Ha il contenuto di un
meno evidente. Il locatore contratto di locazione.
si propone di finanziare
l’utilizzo, non
l’acquisizione, del bene
produttivo.
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I contratti possibili

PROPRIETA’
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






Acquisto con fondi propri
Acquisto finanziato da un
prestito non garantito
Acquisto finanziato da un
prestito garantito da un
privilegio sul bene
Acquisto con pagamento
dilazionato
Acquisto con riserva della
proprietà
Hire purchase
Credit bail
Financial leasing
Leasing operativo
Noleggio
UTILIZZO
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Una simulazione di leasing
Flussi finanziari del
leasing
Flussi finanziari
dell’acquisto con riserva
di proprietà
Flussi finanziari
dell’opzione a
retrovendere
A=B+C
B
C
Macrocanone
1 canone
2 canone
…
n esimo canone
riscatto / 0
Macrorata
1 rata
2 rata
…
n esima rata
ultima rata
0
0
0
…
0
0 / premio
11
Come si dispongono i contratti
•100%
•Acquisto
•Acquisto riserva proprietà
•Hire purchese
•Credit bail
•Financial leasing
•Valore del bene
•inglobato nei pagamenti
•Leasing operativo
•Noleggio
•0%
•0%
•Periodo utilizzo / vita economica utile
•100%
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Come si dispongono i contratti
•100%
•Acquisto
•Acquisto riserva proprietà
•Hire purchese
•Credit bail
•Financial leasing
•Durata pagamento / vita utile
•Leasing operativo
•Noleggio
•0%
•0%
•Periodo utilizzo / vita economica utile
•100%
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Tipologie di leasing
Operativo
Finanziario
Traslativo
Finalità: uso temporaneo del
bene
Godimento del bene
Trasferimento della proprietà
Beni standardizzati
Anche beni (strumentali) su
“misura”
Anche beni su “misura”
Durata: breve, non correlata
alla vita del bene
Correlata alla vita economica
del bene
Anche breve, comunque non
correlata alla vita del bene
Canoni: corrispettivo d’uso
Corrispettivo del godimento:
coprono l’intero valore del
bene
Prezzo pari al valore residuo
del bene
Inglobano parte del prezzo di
riscatto
Obsolescenza: limitata
Totale
Parziale
Conduttore: tutti
Solo imprenditori
Anche non imprenditori
Effetti risoluzione:
“irretroattività”
“Irretroattività”
“Retroattività”
Riscatto: non previsto
Prezzo inferiore al valore
residuo del bene
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Indizi del leasing traslativo (secondo la Cassazione)


Previsione originaria, ad opera delle parti, di quello
che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto tra
valore residuo del bene e prezzo di opzione.
La previsione di una eccedenza di valore che
evidenzia la volontà di trasferimento della proprietà
del bene inizialmente concesso in godimento; si può
dedurre da:




Facoltà di chiedere la proroga del contratto
Obbligo restituzione bene in buono stato
Durata contratto in rapporto a natura del bene e normale
obsolescenza
Stima del valore residuo finale in caso di risoluzione
anticipata
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Leasing e fallimento