PROVINCIA SI SASSARI COMUNE DI ITTIRI Realizzazione di un Impianto Fotovoltaico per la produzione di Energia Elettrica da Fonte Solare sulla perimetrazione di area di cava dismessa STUDIO AMBIENTALE E ANALISI DEGLI IMPATTI Allegato alla richiesta di verifica e assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Committente: Dott. Arch. Pietro Masia Relazione a cura di : Dott. Ing. Marcello Marceddu Luglio 2009 1 INDICE 1. INTRODUZIONE _____________________________________________________________________________ 3 2. QUADRI DI RIFERIMENTO_____________________________________________________________________ 9 2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E NORMATIVO ______________________________________________ 9 2.1.1. Norme di riferimento specifico e generale _________________________________________________ 9 2.1.2. L'inquadramento programmatico______________________________________________________ 12 2.2. IL PPR_________________________________________________________________________________ 16 2.3. IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEARS) ______________________________________________ 17 2.4. PARCHI E SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA _______________________________________________________ 29 2.5 DELIBERA N. 30/2 DEL 23.05.2008 E N. 59/12 DEL 29.10.2008 ________________________________________ 34 2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE _________________________________________________________ 39 2.2.1 Dati di progetto _____________________________________________________________________ 39 2.2.2 Radiazione solare media giornaliera _____________________________________________________ 41 2.2.3 Schema elettrico generale _____________________________________________________________ 41 2.2.4. Calcoli e verifiche di progetto __________________________________________________________ 42 2.2.5 Caratteristiche dell’impianto elettrico ___________________________________________________ 43 2.2.6 Misure di protezione contro i contatti indiretti ____________________________________________ 46 2.2.7 Misure di protezione sul collegamento alla rete elettrica ____________________________________ 48 2.2.8 Misure di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche ___________________________ 49 2.2.9. Verifica tecnico-funzionale ____________________________________________________________ 50 2.2.10. Collegamenti______________________________________________________________________ 51 2.2.11. Specifiche tecniche dei componenti ____________________________________________________ 51 2.2.12. SCHEDA DI VERIFICA DGR n. 24/23 del 23.04.2008 _______________________________________ 56 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE __________________________________________________________ 61 2.3.1 Analisi degli impatti attesi _____________________________________________________________ 61 2.3.2. Impatti in fase di costruzione dell’impianto ___________________________________________ 62 2.3.3. Utilizzazione del suolo e parcellizzazione del territorio __________________________________ 63 2.3.4. Impatto su flora, fauna e microclima locale ___________________________________________ 64 2.3.5. Impatto visivo _____________________________________________________________________ 65 2.3.6. Dismissione dell’impianto proposto____________________________________________________ 71 2.3.7. Effetti elettromagnetici _____________________________________________________________ 72 3. MISURE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO _______________________________________________ 73 4. CONCLUSIONI GENERALI _____________________________________________________________________ 73 2 1. Introduzione La Direttiva 2001/42/CE prevede che nel Rapporto Ambientale ci sia una sintesi non tecnica delle informazioni fornite in maniera semplificata. La Sintesi non Tecnica assume un ruolo rilevante in quanto diventa, a tutti gli effetti, lo strumento di carattere divulgativo che garantisce la trasparenza del processo. processo I recenti dispositivi legislativi a carattere nazionale premiano iniziative nel settore dell’energia solare ed in particolare, dell’energia solare fotovoltaica attraverso un supporto economico in forma di incentivi all’energia elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaica, rendendo le iniziative, come quella in questione, anche di interessante redditività economica. In questa ottica, riconoscendo il carattere strategico della fonte solare fotovoltaica, ci si è fatti promotori di una iniziativa di realizzazione di un impianto fotovoltaico. Al termine dei lavori, una volta connesso l’impianto alla rete, si procederà alla preparazione della domanda di accesso alla tariffe incentivanti al GSE (Gestore Servizi Elettrici), mirata all’ottenimento dell’incentivo spettante agli impianti solari fotovoltaici per l’energia rinnovabile prodotta secondo il decreto legislativo 19 Febbraio 2007 denominato “Conto Energia”. La presente relazione di impatto ambientale e paesaggistico finalizzata alla procedura di verifica di assoggettabilità o meno alla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, si propone di fornire quindi una analisi sugli effetti ambientali riguardanti la conversione dell’energia solare in energia elettrica, attraverso la costruzione di un “impianto fotovoltaico”, al fine di fornire alle Autorità Regionali ed agli Enti competenti: Servizio SAVI dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, ARPA, Sevizio Governo del Territorio e tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari, e Amministrazione Comunale di Ittiri, gli strumenti per poter prendere una decisione tecnica e paesaggistica sulla fattibilità dell’importante intervento. Inoltre, il seguente documento ha lo scopo di rappresentare le risultanze delle analisi relative allo Studio Preliminare Ambientale al fine di sviluppare un impianto fotovoltaico da 524,40 kWp connesso alla rete elettrica, da realizzarsi in località “Coromeu” – Comune di Ittiri, sulla perimetrazione di una cava di pietrisco dismessa, nonchè le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale su cui ricade il 3 progetto. Fig. 1 – Vista aerea L’impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell’art. 2 comma b1 del DM 19/02/2007. I pannelli saranno posizionati a terra tramite apposite strutture di sostegno. L’impianto fotovoltaico verrà collegato alla rete elettrica e l’energia prodotta sarà immessa in rete. Una volta realizzato, l’impianto consentirà di conseguire i seguenti risultati: 1. immissione nella rete dell’energia prodotta tramite fonti rinnovabili quali l’energia solare; 2. impatto ambientale locale nullo, in relazione alla totale assenza di emissioni inquinanti e di rumore contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti in accordo con quanto ratificato a livello nazionale all’interno del Protocollo di Kyoto. Sotto il profilo del risparmio di emissioni di gas-serra, l’impianto fotovoltaico consente di risparmiare 0,4 kg di CO2 per ogni kWh prodotto se confrontato con un moderno impianto a ciclo combinato funzionante a gas metano, 0,78 kg di CO2 per ogni kWh prodotto da un impainto termoelettrico tradizionale a olio combustibile e 0,95 kg di CO2 per ogni kWh prodotto nel caso di impianti alimentati a carbone; 3. La realizzazione di questa opera evidenzia, infine, la sensibilità della committenza sia ai problemi ambientali che all’utilizzo di nuove tecnologie ecocompatibili. 4 Fig. 2 – Simulazione aerea impianto Una necessità sempre più pressante, di maggiori fabbisogni energetici, spinge verso lo studio di metodi e strumenti che rendano possibile, nel senso di sopperire alla domanda di energia, un migliore uso del territorio e che consentano di far diventare meno aggressivo per l'ambiente l'impatto dell'organizzazione delle diverse attività in esso ospitate. Questo impone, con urgenza, di impegnarsi nello sviluppare una specifica attenzione verso la qualità delle trasformazioni ammissibili e nel formulare piani strategici per la verifica e il controllo delle azioni da porre in atto con tale prioritario obiettivo. Si è cercato, nel presente studio di tener presenti i criteri generali, sotto esposti, previsti dalla linea guida normativa sia nazionale che regionale: la compatibilità con gli strumenti pianificatori esistenti generali e settoriali; la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo regionale e locale; la coerenza con la diversificazione dell'approvvigionamento energetico; il grado di innovazione tecnologica; l’utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici ed ambientali con particolare riguardo 5 alle emissioni; la minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e di quelli connessi con l'impatto ambientale; la completezza e l'affidabilità delle modalità previste dal D. L.vo n°79/’99 relativamente all'obbligo di sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione di nuova energia. Relativamente poi, all'adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale si è posta la massima cura nell'approfondimento delle criticità ambientali esistenti e di quelle introdotte o presumibilmente introducibili a seguito della esecuzione delle opere progettate. In sostanza il progetto é stato basato su una lettura attenta del territorio, dei suoi habitat e dei suoi sistemi sociali e degli ecosistemi su di esso gravitanti, sulla scorta dell'analisi ambientale è risultato ottimizzato dal punto di vista ambientale. L'obiettivo di pubblica utilità che si mira a conseguire è quello di preservare l'ambiente specifico garantendo, nel contempo, lo sviluppo territoriale, sociale ed economico compatibile e sostenibile. Una migliore gestione dei consumi energetici locali costituisce l'altro obiettivo legato allo sviluppo dell'impianto in referenza. La previsione mira non solo alla semplice sostituzione di energia prodotta con fonti fossili con energia da fonti rinnovabili con il conseguente abbattimento delle emissioni, ma anche ad un riequilibrio fra consumi locali e generazione elettrica attuata altrove. Nonostante l’assenza di vincoli di natura ambientale sul territorio oggetto di intervento, quali: - Parchi e Riserve naturali, - Piano Regionale Paesaggistico - SIC (Siti di Importanza Comunitaria), - ZPS (Zone Di Protezione Speciale), l’esperienza ha suggerito di impostare il presente studio in termini analitici, partendo dall'identificazione dell'area e valutazione della massima potenzialità teorica di sviluppo fotovoltaico. Successivamente sono stati valutatati accuratamente i potenziali impatti dell’impianto fotovoltaico nella sua configurazione teorica di massima potenzialità. Infine sono state studiate tutte le necessarie misure di mitigazione dei potenziali impatti con conseguente modellazione dell’impianto fotovoltaico nella sua configurazione finale (post6 misure di mitigazione). Qui di seguito si enuncia solo la ripartizione delle operazioni condotte: a) analisi ambientale generalizzata; b) analisi delle sensibilità e delle vulnerabilità delle specie e degli ecosistemi; c) analisi del rischio di impatto; d) analisi dell'impatto entro i limiti dell'area oggetto di intervento; e) analisi dell'influenza che ha il progetto con le aree limitrofe. Per quanto riguarda l’area di intervento la scelta del sito è stata condotta anche sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n° 28/56 del 26 Luglio 2007, con cui si è inteso regolamentare la costruzione di impianti fotovoltaici ubicati al suolo. Nel richiamare infatti gli indirizzi del PEARS, che nel localizzare, come siti di installazione per gli impianti fotovoltaici, così come per gli impianti eolici le zone compromesse o le aree industriali/produttive esistenti, recita: “[…] tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). […]”, la Deliberazione 28/56 ha inteso comunque porre un limite alla superficie massima assegnabile all’installazione di impianti fotovoltaici ubicati al suolo in ogni singola area industriale e nelle aree di cava dismessa, sia pubblica che privata (aree dismesse di seconda categoria). In particolare la D.G.R. 30/2 del 23.05.2008 recita:”[…] Per quanto riguarda la categoria di impianto di cui al punto c.2) costituita da cave pubbliche e private si ritiene di dover limitare la potenza ad 1MWp e per una superficie occupata non superiore al 20 % del totale, al fine di limitare l’interferenza che la presenza dell’impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero. […] L’area di cava dismessa oggetto della presente relazione, sita nel Comune di Ittiri ha una superficie di 30125 m2 e pertanto la superficie totale massima destinabile alla realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo è di circa 6000 m2. Attualmente non sono presenti nell’area in oggetto installazioni al suolo di impianti fotovoltaici, pertanto la realizzazione dell’impianto 7 proposto, che interessa una superficie lorda di 5874 m2, è compatibile col dettato della deliberazione 30/2. L’impianto fotovoltaico avrà una potenza di 524,40 kWp. Il campo fotovoltaico sarà esposto, con un orientamento azimutale a -7° rispetto al sud e avrà un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 18° (tilt). Tale esposizione è la più idonea al fine di massimizzare l’energia producibile limitando l’altezza dei pannelli dal suolo. L’impianto sarà installato a terra in zona agricola – cava dismessa non soggetta a vincoli paesaggistici. L’impianto fotovoltaico sarà costituito da 2280 moduli, suddivisi in 9 campi da un numero variabile di stringhe, per una superficie netta totale dell’impianto di 3554 m² e una lorda comprensiva di mutuo ombreggiamento pari a 5874 m2 . Inoltre si prevede di adottare una conversione di stringa e quindi di utilizzare un numero di convertitori statici pari a 3. L’impianto è da considerarsi officina elettrica , quindi soggetto a vendita di energia elettrica. I blocchi di pannelli solari saranno collegati a una cabina elettrica la cui realizzazione è già stata pianificata dal Gestore elettrico locale, per mezzo di cavidotti interrati, secondo lo schema individuato nelle planimetrie allegate al progetto. Il collegamento dell’impianto alla rete del gestore delle reti di distribuzione dell’energia, sarà realizzato attraverso un cavidotto interrato. RIPRODUZIONE Questa Relazione di Verifica di Impatto Ambientale è di proprietà di Masia Pietro, la riproduzione integrale o parziale di questo documento compresi gli allegati può avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte di Masia Pietro. 8 2. Quadri di riferimento 2.1. Quadro di riferimento programmatico e normativo 2.1.1. Norme di riferimento specifico e generale Lo Studio Preliminare Ambientale cui si riferisce la presente Sintesi Non Tecnica è stato redatto in attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, articolo 20, allegati 4 e 5. In riferimento a quanto sopra, il proponente quindi, si prefigge di trasmettere all'autorità competente, Regione Sardegna contestualmente al progetto preliminare, lo Studio Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità. Più in particolare, lo studio in oggetto è stato strutturato secondo le caratteristiche e le specifiche raccomandazioni contenute nel sistema legislativo di inquadramento delle norme di riferimento di cui al seguente elenco: Norme comunitarie - CEE direttiva Consiglio 27 giugno 1985, n° 85/337 (Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati); - CEE direttiva Consiglio 3 marzo 1997, n° 97/11 (Che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati); - CEE Direttiva Consiglio 27 Giugno 2001, no 2001/42: Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Norme e leggi nazionali Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni 9 in materia di valutazione dell'impatto ambientale". Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. Decreto 1 aprile 2004: Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. Legge 16 gennaio 2004, n. 5: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.". Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83: ("Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". Legge 9 aprile 2002, n. 55: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. Legge 1 luglio 1997, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151). Legge 3 novembre 1994, n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 10 valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. Legge 06 novembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree naturali protette. D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Norme e leggi regionali L.R. n. 31 del 1989 – norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale. L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, art 48 – Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. D.G.R. n. 34/13 del 02.08.2006 – Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS). D.G.R. n. 36/5 del 05.09.2006 – Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. D.G.R. n. 11/17 del 20.03.2007 – Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale. D.G.R. n. 30/2 del 23/05/2008 – linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio. 11 2.1.2. L'inquadramento programmatico Lo scopo del presente quadro programmatico è quello di fornire elementi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale esistenti; pertanto appare doveroso compiere inizialmente un excursus "panoramico" delle principali norme vigenti in materia di impianti basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia quale è quella fotovoltaica, al fine di estrapolarne gli "indirizzi programmatici" contenuti. La direttiva 2003/54/CE ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili. L’Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione, distinguendo tra connessioni alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV e connessioni alle reti elettriche con tensione nominale fino a 1 kV. Per quanto concerne più prettamente l’iter autorizzativo degli impianti fotovoltaici, bisogna precisare che a tal proposito nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, all’art. 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali è previsto il rilascio di qualche autorizzazione, sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici, il DM 19 febbraio 2007 precisa che: gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening VIA), purché non ubicati in aree protette; qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003; per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA); 12 per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti. Sulla base del disposto dell'art. 26 della L. 9.01.1991 n°10, agli impianti basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia "... si applicano le disposizioni di cui all'art.9 della legge 28 gennaio 1977 n° 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artisticostorica ed ambientale...". Questo richiamo alla tutela ambientale ci riporta direttamente alla impostazione che il Legislatore Costituzionale ha dato all' ordinamento nazionale in materia di ambiente. Questi, nell' art. 9 della Costituzione, ha stabilito che la Repubblica debba tutelare "...il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Tali altrimenti definite bellezze naturali rientrano nel quadro d'azione di tutela svolto dalla L. 29.06.1939 n° 1497 "Protezione delle bellezze naturali" che assoggetta a sé, in forza del loro notevole interesse pubblico, "...le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale...le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze". Sulla base della disposizione contenuta nel dettato costituzionale, scaturisce una nozione di ambiente assai dibattuta ma che può essere inquadrata come in un noto studio di Giannini (1973) secondo cui l'ambiente può essere inteso: a) in senso naturalistico come l'insieme dei beni (paesaggio,beni culturali e centri storici; bellezze naturali; foreste e parchi floro-faunistici) che le norme considerano e proteggono al fine della loro conservazione; b) nel senso della relazione con l'azione antropica come l'insieme degli spazi (terrestri, acquatici ed aerei) in cui si manifesta l'azione aggressiva dell'uomo e che è oggetto di tutela da parte delle norme dettate contro l'inquinamento (igiene del suolo e degli abitati, difesa delle risorse idriche e dell' atmosfera, etc.); c) in senso urbanistico, come oggetto, cioè della normativa di regolazione dell'assetto e della gestione del territorio, in particolare della pianificazione degli interventi e della localizzazione degli insediamenti. 13 Se si riguarda con attenzione la posizione esposta da Giannini non sfuggirà di certo che la definizione di ambiente è di fatto ed in sostanza legata al "territorio" quale contenitore di attività e di beni oggetto di tutela tra i quali, imprescindibilmente, esiste la salute umana tutelata in forma 'forte" anche dalla norma urbanistica che, attraverso il concetto di "agibilità", si ricollega al dettato costituzionale nella combinazione degli artt. 9 e 32 che risultano, pertanto, fra loro indissolubili. Nella più generale accezione della valutazione dell'impatto ambientale voluta dal Legislatore Comunitario, si ritrova puntualmente questa visione unitaria che vuole l'ambiente come un insieme di quello naturale e quello antropico e/o antropizzato. In questo senso il Legislatore Nazionale, nell'introdurre lo strumento della V.I.A. nel processo di autorizzazione alla trasformazione del territorio per talune attività, ha attenuato la visione Comunitaria restringendo il campo alle sole componenti dell' ambiente naturale, ma non si è distaccato dalla visione costituzionale e urbanistica in cui la trasformazione del territorio è subordinata alla concessione edilizia e al complesso di altre autorizzazioni che operano nel rispetto dei due artt. prima richiamati del dettato costituzionale. Nella delega alle Regioni del 1996 sono state stabilite notevoli semplificazioni attraverso l'individuazione di due diversi ambiti d'applicazione: progetti di tipo "A" e progetti di tipo "B". Per i progetti di tipo "B" ricadenti fuori di aree naturali protette, come il seguente oggetto di studio, il Legislatore ha inteso attuare una procedura semplificata di verifica di compatibilità ambientale in base ad elementi appositamente individuati (art. 10 ed allegato "D"). Di fatto il D.P.R. del 1996, indirizzando e coordinando le procedure demandate alle Regioni, ha stabilito, riguardo alla eventualità della V.I.A., l'esistenza di 5 diverse categorie di progetti. All'interno dello sviluppo della procedura di autorizzazione alla costruzione dell'impianto, la V.I.A., nella sua forma più generale o nella semplificazione possibile in diversi casi si inserisce tra la concessione all'uso dei suoli (fase comprensiva delle eventuali affrancazioni, sdemanializzazioni, concessione, liberazione da servitù, etc.). e la richiesta di rilascio della concessione edilizia, affiancandosi alla richiesta di nulla-osta da parte degli Uffici BB.AA. delle Regioni e delle Soprintendenze nei limiti delle diverse attribuzioni e competenze. La documentazione di riferimento per l'analisi della necessità o meno dell' applicazione delle procedure di V.I.A. è costituita da una serie di cartografie che sono rappresentate dalle 14 mappe del Piano Regionale Paesistico, ove sono riportati puntualmente tutti i vincoli e le limitazioni alla attività di trasformazione del territorio. La necessità di fare ricorso a tale insieme di cartografie, legate al territorio, ai suoi usi tradizionali ed a quelli ritenuti compatibili con le sue caratteristiche, ci riporta al legame forte che unisce Ambiente e Territorio. In ultima analisi il Territorio costituisce il contenitore per i beni di ogni genere e natura e per le attività che si svolgono e che sono ad essi inerenti. Pertanto, ogni valutazione inerente all'ambiente ed alle sue componenti necessariamente, considerata in relazione al Territorio ed alla sua trasformabilità. 15 va, 2.2. Il PPR Il Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale del n° 36/7 del 5 settembre 2006, ed entrato in vigore con la pubblicazione nel BURAS n. 30, Parte I e II dell’8 settembre 2006 con Decreto del Presidente della Regione Sardegna, all’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione inserisce la parte interessata al progetto del territorio comunale di Ittiri (SS). Fig. 3 – Estratto carta del PPR fg. 459 - area intervento 16 Il PPR, così come stabilito dalla legge regionale 25 novembre 2004 n. 8, è stato approvato con DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006. La normativa che lo caratterizza si estende al primo ambito omogeneo del “paesaggio costiero”; essa indica come individuare e tutelare categorie di beni paesaggistici puntuali e/o areali quali i centri e nuclei storici, la viabilità sia di interesse storico che di importanza paesistica, il paesaggio agrario ecc … Il PPR suddivide il primo ambito omogeneo in 27 ambiti di paesaggio costiero. Ogni ambito viene inizialmente identificato nei suoi caratteri generali con l'eventuale specificazione di unità di riconosciuta identità. Quindi, all'interno di ciascun ambito sono indicati gli elementi (luoghi, famiglie di beni, beni propri...) che compongono il carattere del paesaggio locale. Sono proprio detti elementi che danno il senso e l'identità dell'ambito stesso, la sua componente percettiva, il suo contenuto culturale. La porzione di territorio interessata all’impianto fotovoltaico in oggetto di relazione, non ricade in nessun ambito di paesaggio costiero, si localizza nella cartografia del territorio interno foglio n. 459. 2.3. Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) Piano Energetico Ambientale Regionale, PEAR, ha un valore eccezionale perché contiene e determina indirizzi di politica industriale ed economica; in esso i presupposti culturali e giuridici per cui ci si deve allineare alle scelte mondiali, europee e nazionali, sono messi a confronto con la necessità di utilizzare le risorse energetiche locali in modo da ridurre i costi e le emissioni inquinanti. Vengono di seguito riportate, per una più facile lettura, le parti del PEARS che sono direttamente connesse alla verifica della coerenza del Piano con il progetto proposto. 17 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34/13 DEL 2.8.2006 Piano Energetico Ambientale Regionale Omissis DELIBERA - di prendere atto dello studio per la definizione del Piano Energetico Ambientale Regionale predisposto dal Dipartimento di Ingegneria del territorio dell’università di Cagliari, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - di adottare il Piano Energetico Ambientale Regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - di prendere atto della procedura avviata dagli Assessorati dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente per la valutazione ambientale strategica, approvando le linee guida predisposte. La presente deliberazione è inviata alla Consiglio regionale per l’espressione del parere della competente Commissione, ai sensi dell’art. 4, lett. l), della L.R. n. 1/1977. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE CAPITOLO XIII “Le Fonti di Energia Rinnovabili per la produzione elettrica” XIII.1. Introduzione L’Unione Europea promuove lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabili, nelle diverse forme: - Energia solare diretta - Energia della biomassa - Energia idraulica - Energia eolica - Energia geotermica - Energia del moto ondoso e delle maree. L’energia solare diretta e quella indiretta della biomassa sono importanti perché possono svolgere un ruolo significativo sia nella produzione di energia termica per le utenze finali termiche, sia un ruolo ancor più importante nella produzione di energia 18 elettrica. In questo studio per il PEARS viene considerata anche l’applicazione dell’energia solare per gli usi termici, che viene proposta nel capitolo dedicato al settore civile, tuttavia l’importanza principale dell’utilizzo dell’energia solare è quella per produrre energia elettrica che ha una Energia più elevata (cioè produce una Energia che ha una utilità potenziale maggiore). Anche la produzione di energia elettrica mediante la tecnologia fotovoltaica può essere bene inserita negli edifici e nelle strutture urbane, per questo è presa in grande considerazione nel capitolo dedicato allo sviluppo dell’uso razionale dell’Energia nel settore civile (Cap. XV). Tale è l’importanza che l’Unione Europea ha dato alle FER per la produzione di energia elettrica, con il doppio scopo di contribuire all’autonomia energetica dell’UE ed al conseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, che ha approvato una apposita Direttiva di cui diamo conto nel seguito. XIII. 2. Obiettivi strategici di sviluppo delle FER per la produzione elettrica Come è illustrato nel Cap. I (Quadro normativo di riferimento), la Direttiva 2001/77/CE prevede che l’Unione Europea produca entro il 2010 il 22% del fabbisogno interno lordo della energia elettrica mediante le FER; questo impegno risulta ripartito tra i diversi Stati della UE come è specificato nella Tabella dell’Allegato qui di seguito riportata. Omissis L'Italia dichiara che il 22 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Omissis La tabella assegna all’Italia una quota del 25%, ma l’Italia di fatto assume l’impegno solo per il contributo del 22%, con le motivazioni sinteticamente riportate nella nota 1) all’Allegato (Omissis); pertanto in questo Studio assumiamo la quota del 22% come parametro di riferimento. In definitiva l’Italia programma di raggiungere entro il 2010 una produzione elettrica dalle FER del 22% del valore del fabbisogno interno al 2010 stimato intorno a 340 TWh; cioè l’Italia 19 assume per sé l’obiettivo di produzione di Energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 75 TWh/a entro il 2010. Nel contesto del Protocollo di Kyoto l’Italia si è impegnata a ridurre del 6,5% rispetto al valore del 1990 le emissioni di CO2eq entro il 2010; per dare attuazione a questo programma l’Italia ha messo in atto il Piano d’azione nazionale attraverso la Delibera CIPE del 19 dic. 2002 “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” con la quale sono approvati gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dei diversi settori programmati per il 2010. La produzione di energia elettrica dalle FER deve far fronte perciò anche a conseguire l’obiettivo del Protocollo di Kyoto entrato in vigore definitivamente il 16 febbraio 2005. Si ricorda inoltre che proprio per operare nel senso del Protocollo di Kyoto il D.Lgs. n.79/1999 prevede che i produttori o utilizzatori di energia elettrica da fonti fossili producano o acquistino una quantità pari al “2% crescente” della loro produzione che sia prodotta da FER. Questa legge, onde assicurare che questa domanda di energia elettrica da FER sia soddisfatta, istituisce un premio per la produzione elettrica da FER detto “Certificato Verde” che viene erogato solo per gli impianti a FER nuovi costruiti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.79/1999. Di fronte a questa domanda di nuova produzione di energia elettrica da FER così significativa che emerge da tutte le normative richiamate, lo stato in cui si trova il comparto elettrico dell’Italia è sintetizzato nella tabella 2 seguente. Omissis Si vede che l’Italia ha una produzione da FER di 18,35% nel 2004, ma essendo data prevalentemente da energia idroelettrica è soggetta a variazioni con il regime di piovosità scendendo taluni anni al 17%; anche per questo è utile osservare che il contesto normativo della Direttiva 2001/77/CE lascia intendere che questo valore del 22% è da interpretare come valore di riferimento, e che eventuali scostamenti giustificati sono possibili. Dalla tab.2 si vede anche che, esclusa la Toscana che può produrre energia geotermoelettrica, le regioni del Nord hanno una buona produttività dovuta al regime di 20 piovosità ed all’orografia favorevoli; mentre le regioni del centro sud hanno una bassa produzione da FER per motivi strutturali di natura fisica. Si pone dunque il problema di stimolare con mezzi efficaci la produzione elettrica dalle FER finora poco utilizzate: energia solare, energia della biomassa, energia eolica. Per conseguire gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2001/77/CE l’Italia ha promulgato il D.Lgs. n.387/2003 di cui riportiamo alcuni stralci importanti. XIII.2.1. Decreto legislativo 387/2003 di recepimento della Direttiva 2001/77/CE L’Italia ha recepito la Direttiva 2001/77 con il Dlgs del 29/12/2003, n.387 - avente per oggetto "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" - (G.U. n.25 del 31/01/2004- S.O. n.17). I punti salienti del Decreto di recepimento della Direttiva, sono: L’art. 4 prevede che a decorrere dall’anno 2004 e fino al 2006, è incrementata la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (rispetto al 2% stabilito dall’art. 11 del Dlgs16 marzo 1999, n. 79). L’incremento annuale stabilito è di 0,35 % fino al 2006, mentre ulteriori incrementi della quota minima per i trienni 2007-2009 e 2010-2012 saranno stabiliti dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sono previste sanzioni per gli inadempienti. L’art. 5 prevede disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas. Il Ministero delle politiche agricole deve emettere i decreti attuativi e mediante una apposita commissione deve indicare le quantità e modalità di valorizzazione energetica dei residui agricoli, gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopo energetico. Gli art. 6, 7, 8, prevedono l’adozione di misure dedicate al sostegno di fonti rinnovabili (biomasse ed energia solare) e tecnologie specifiche (generazione distribuita e impianti ibridi - cioè che utilizzano fonti sia rinnovabili sia non rinnovabili- non ancora competitive, ma considerate promettenti per il futuro). In particolare l’art. 6 prevede l’emanazione da parte dell’AEEG di una normativa per consentire “lo scambio sul posto” di energia elettrica prodotta da impianti a FER di potenza inferiore a 20 kWh (vedasi il decreto MAP del 28 luglio 2005 sugli impianti solari FV). 21 L’art. 9 prevede la promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili mediante un accordo di programma quinquennale con l’ENEA. Il rilascio da parte del GRTN della garanzia di origine per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, con indicazione dell’ubicazione dell’impianto, della fonte utilizzata, della potenza nominale dell’impianto. Si prevede anche il riconoscimento della garanzia di origine rilasciata in altri Paesi UE, in vista dello scambio di strumenti innovativi come i diritti di emissione (Art. 9). L’art. 10 “obiettivi indicativi regionali”, è di grande importanza per l’attuazione di un Piano Energetico Regionale; infatti prevede che la Conferenza Unificata Stato-Regioni effettui la ripartizione delle quote di produzione di energia elettrica da FER tra le Regioni tenendo conto delle risorse disponibili in ciascun contesto territoriale. E’ anche previsto che le Regioni possano promuovere l’aumento del consumo di elettricità da FER nei propri territori quantità aggiuntive rispetto a quelle nazionali. La regolamentazione sul trattamento economico dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: la produzione da impianti con potenza superiore o uguale a 10 MVA, non incentivata CIP 6, potrà essere collocata in Borsa, quella proveniente da impianti con potenza superiore a 10 MVA, sarà ritirata dal GRTN al prezzo che si forma in Borsa (art. 11); E’ prevista dall’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”; essendo gli impianti a fonti rinnovabili dichiarati “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”; la costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è soggetta ad “una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione” entro centottanta giorni. L’avvio di campagne di sensibilizzazione e d’informazione sulle fonti rinnovabili sul risparmio energetico, al fine di creare una cultura diffusa sui temi energetici e ambientali (art. 13, 14, 15, 16); l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del trattamento riservato alle fonti rinnovabili, nel rispetto della gerarchia comunitaria del trattamento stesso (art. 17); fanno parte delle disposizioni volte a favorire la sostenibilità economica di investimenti nelle fonti rinnovabili non ancora competitive per il mercato, nonché a rendere più flessibile lo scambio dei certificati verdi. Il Decreto conferma gli adempimenti richiesti 22 dalla Direttiva con riferimento all’adozione di relazioni periodiche, da parte del Ministro delle Attività Produttive di concerto con gli altri ministri interessati, che analizzino il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la coerenza di questi obiettivi con quelli generali posti dalla Direttiva stessa. Un altro aspetto importante è legato alla definizione degli obiettivi nazionali e regionali circa le fonti energetiche rinnovabili. L’art. 10 (Obiettivi indicativi regionali) si propone di fornire un utile strumento per la pianificazione energetica ambientale delle regioni. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale anche in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione. Ogni regione può adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntivo rispetto a quelle nazionali. Questo sforzo è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di aumento della produzione di energia elettrica da FER dai circa 50 TWh odierni sino a circa 75 TWh nel giro di 10 anni. Inoltre sono anche previste sanzioni per i non adempimenti all’obbligo. Il D.Lgs. 387 prevede, a decorrere dall’anno 2004, l’applicazione di una sanzione, comunicata dall’AEEG, su segnalazione del GRTN. E’ importante segnalare che non hanno avuto ancora applicazione le parti del D.lgs che prevedono la programmazione regionale; cioè non è stata fatta una ripartizione dei compiti per ciascuna regione né per gli oneri di riduzione delle emissioni di CO2, né per le quote di produzione di energia elettrica dalle FER. In questo contesto la Regione Sardegna programma le azioni da inserire nel PEARS tenendo conto delle particolari condizioni di partenza che presentano difficoltà intrinseche alle caratteristiche fisiche del territorio regionale. 23 XII.3. Il contributo delle Fonti di Energia Rinnovabile in Sardegna L’importanza delle fonti energetiche rinnovabili è sostenuta dalla legislazione che, per agevolarne l’attuazione, stabilisce che “l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di Energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”; questa priorità è ribadita dal DLgs n.387/2003. Ma queste norme non possono essere utilizzate per giustificare alterazioni ambientali relative al patrimonio storico-culturale ed estetico-paesaggistico. E’ utile ribadire che in Sardegna il rispetto della Direttiva 2001/77/CE sullo sviluppo delle FER deve comunque essere armonizzato con la normativa di tutela ambientale e in modo specifico con il nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Lo stato da cui parte la Sardegna riguardo alla produzione elettrica dalle FER secondo gli obiettivi della Direttiva 2001/77/CE sono riassunte nella tab.3 seguente. Si vede che il contributo delle FER in Sardegna al 2004 è di 4,1%, valore che è principalmente imputabile al clima semiarido che ha sempre caratterizzato la Sardegna. Benché non esista nessun vincolo di norme statali, la Sardegna può assumere in questo studio per il PEAR di cercare di conseguire un obiettivo pari a quello complessivo nazionale del 22% di produzione elettrica dalle FER al 2010, nella consapevolezza che è un compito arduo; infatti nel caso della Sardegna esistono obiettivi limiti strutturali dipendenti da fattori esterni che rendono difficoltoso, alle condizioni attuali, il raggiungimento dell’obiettivo così a breve termine. Nel corso dei capitoli che seguono e trattano dello sviluppo del sistema energetico regionale nei principali settori (Agricoltura, civile, industriale, trasporti, in particolare nel comparto di generazione elettrica) vengono esaminati in dettaglio tutti gli strumenti per l’Uso Razionale dell’Energia e proposti gli interventi di utilizzazione delle FER, tenendo conto dei diversi obiettivi che il PEARS si propone di conseguire per ottemperare ai requisiti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica. a) Obiettivo autonomia energetica Tenuto conto della caratteristica dello stato di insularità della Sardegna, l’obiettivo della autonomia energetica è della massima importanza, ma non si può considerare un 24 obbiettivo a medio termine; tuttavia è importante considerare che l’obiettivo della minor dipendenza energetica dall’esterno è anche un obiettivo dell’Italia e dell’Europa; in questo contesto la Sardegna programmando di potenziare l’utilizzo delle FER e del carbone Sulcis realizza il proprio interesse in totale armonia con l’interesse dell’Italia e dell’Europa. Con la produzione del 22% di energia elettrica con le FER e con l’utilizzo di 1 Mton/a di carbone Sulcis la Sardegna dopo il 2010 potrebbe arrivare ad un livello di autonomia per la produzione elettrica dell’ordine del 40%; un risultato di grande rilievo se conseguito nel medio termine. b) Obiettivo diversificazione fonti energetiche La diversificazione delle fonti energetiche è importante sia per la riduzione dei costi energetici dei settori termoelettrico, industriale, civile e dei trasporti, ma anche per il buon superamento di crisi internazionali (in seguito per es. a un forte aumento del costo del petrolio oppure dopo un taglio delle esportazioni di gas metano da parte dei nostri paesi fornitori), la Sardegna ritiene strategico in questo piano conseguire il risultato di conseguimento di un adeguato mix energetico, sia nelle fonti fossili (prodotti petroliferi, carbone, gas naturale) sia nelle FER. In particolare, come descritto nei capitoli successivi dedicati alle fonti energetiche rinnovabili, la regione vuole supportare le biomasse che possono avere ricadute positive nel sistema agricolo, e la fonte solare per le ricadute positive che queste tecnologie possono portare al sistema produttivo. Anche tutte le altre fonti rinnovabili sono tenute in considerazione per dare il loro contributo. c) Obiettivo riduzione delle emissioni nocive Tenuto conto del programma di produzione elettrica per sostenere il sistema industriale della Sardegna che privilegia il carbone, in particolare con la centrale a carbone sulcis integrata con la miniera, si stima che si avrà dopo il 2010 una emissione di circa 3 o 4 Mt/a di CO2 a seconda della potenza (compresa tra 450 e 650 MW) che verrà assegnata alla nuova centrale. Come si può tentare almeno di stabilizzare le emissioni fino al 2014 per attenuare l’impatto ambientale sulla Sardegna e contribuire al rispetto del Protocollo di Kyoto? 25 Per attenersi ai protocolli internazionali ricordiamo anche che si deve ridurre le emissioni di SOx e di NOx come prevede il Protocollo di Goteborg (V.Cap. I), inoltre l’uso del carbone comporta altre forme di alterazioni ambientali: emissione di polveri, ceneri, rifiuti del lavaggio del carbone estratto, demolizione di colline per l’uso del calcare come fissatore delle emissioni di SOx, etc. Utilizzeremo tuttavia come parametro di riferimento le emissioni di CO2 per formulare ipotesi di programma relative allo sviluppo degli impianti a FER. Come si vede dal Cap. I le emissioni di CO2 della Sardegna ammontavano nel 1990 a 16 Mton/a, hanno continuato a crescere linearmente raggiungendo il valore di 21 Mton/a nel 2002, forse nel 2004 hanno raggiunto il valore di 22 Mton/a, non si sono avuti effetti di riduzione dopo il Protocollo di Kyoto. Per rispettare il protocollo di Kyoto la diminuzione del 6,5% rispetto al valore del 1990 dovrà portare il valore delle emissioni complessive a 15 Mton/a nel 2010. Questa diminuzione di 7 Mton/a in cinque anni è un obiettivo molto difficile da raggiungere, tenuto anche conto della struttura del sistema industriale energivoro da tempo esistente in Sardegna; nel 2003-04 su 22 Mton/a di CO2 stimati, 10 Mton/a sono attribuibili al comparto di generazione elettrica; benché la diminuzione debba interessare tutti i settori di impiego dell’Energia, non vi è dubbio che il comparto di generazione elettrica possa e debba dare un contributo fondamentale. Il settore civile e quello dei trasporti dovrebbero dare un contributo significativo dell’ordine di 1,5 Mton/a ciascuno; il comparto di generazione elettrica dovrebbe diminuire le emissioni di 3,5 Mton/a, attribuendo inoltre una diminuzione di 0,5 Mton/a alle azioni di URE. Questo è un obiettivo che deve essere preso in considerazione nella procedura di VAS, ma date le caratteristiche strutturali di partenza del sistema energetico della Sardegna, per poter almeno approssimare questi obiettivi è necessario un consistente contributo di interventi di livello nazionale. In conclusione, tenuto conto che l’uso termico delle FER pone problemi meno rilevanti della produzione elettrica dalle FER, è un fatto rilevante anche la necessità di nuove strutture della Rete a media e ad alta tensione che dovranno essere realizzate per rendere possibile lo sviluppo degli impianti nuovi a fonti rinnovabili: in particolare nuovi elettrodotti ad AT, cabine di trasformazione MT/AT, sottostazioni di smistamento e punti di connessione. 26 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE CAPITOLO V “Stato di sviluppo delle tecnologie per l’uso dell’Energia solare” Omissis V.1. Tecnologie per l’energia solare Il potenziale dell’energia solare può essere sfruttato principalmente con le tecnologie: • Sistema termico a bassa temperatura (50÷120°C) che utilizza i collettori solari piani; • Sistema fotovoltaico per la conversione diretta in elettricità che utilizza le proprietà dei semiconduttori come il silicio; • Sistema termodinamico a concentrazione che produce calore a temperature alte (300÷1000°C) e rende possibile la conversione termodinamica del calore in energia elettrica con rendimenti elevati. Omissis V.3. Il sistema solare Fotovoltaico Lo sviluppo del settore fotovoltaico è strettamente legato ai programmi di finanziamento nazionali e regionali, trattandosi di una tecnologia ancora relativamente costosa. Di seguito si riporta l’elenco dei beneficiari del finanziamento del "Programma tetti fotovoltaici" (D.M. Ambiente 16.03.2001), sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome che hanno già realizzato l’impianto fotovoltaico. Graduatoria-Elenco beneficiari5 Impianti realizzati Richiedente Opera Pia S. Vincenzo De Paoli Ist. Tec. Magistrale "G.Pagani"-Ass.P.I. Prov.CAIst. Tec. Nautico di Carloforte-Ass.P.I. Prov.CAEredi usci Giovanni Lusci Valeria "Ditta Individuale" S.A.T.S.A.S. di Steri e C. TOTALE 27 Comune Carloforte Prov. (CA) kWp 20,00 Cagliari (CA) 10,50 Cagliari Sant'Antioco Sant'Antioco Sant'Antioco (CA) (CA) (CA) (CA) 20,00 2,30 2,30 5,18 60,28 Beneficiari 2003 Edificio Via Cadello Casa cantoniera Scuola "Meucci" scuola "Colli Vignarelli" Scuola via Martiri della Libertà ----------IMPIANTI FINANZIATI 2004 (CA) 20,00 (CA) 3,00 (CA) 18,75 (CA) 18,75 (NU) 20,00 TOTALE 80,50 398,74 539,5 Elenco impianti beneficiari del programma Tetti fotovoltaici Nella tabella 6, si riporta l’allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 191 del 7 marzo 2005 della Regione Sardegna pubblicato sul B.U.R.A.S. del 21-3-2005, nel quale sono elencati i beneficiari del finanziamento in conto capitale per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici relativamente al Bando regionale del 2004. La potenza totale prevista è pari a 398,74 kW, mentre la produzione di energia elettrica stimata è pari a circa 0,9 GWh. Sulla gazzetta ufficiale n° 181 del 5 agosto 2005 è stato pubblicato il decreto del 28 luglio 2005 del Ministro delle attività produttive, recante criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, che rappresenta un valido sostegno per i nuovi impianti di potenza nominale compresa tra 1 kWe e 1MWe. Tale decreto, già previsto nel D.Lgs 387/2003, infatti stabilisce una consistente tariffa incentivante, che va inizialmente da 0,445 €/kWh per gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kWe, ai 0,46 €/kWh per gli impianti di potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWe, ai 0,49 €/kWh per gli impianti di potenza nominale compresa tra 50 kWe e 1 MWe; la durata dell’incentivo è fissata in 20 anni e sono ammessi gli impianti di nuova costruzione o totalmente rifatti che inizino la produzione dopo il 30 settembre 2005; possono inoltre accedere all’incentivazione in oggetto anche gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento in data successiva al 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento. Tale decreto fissava (art.11), come obiettivo nazionale al 2015, una potenza cumulata fotovoltaica da installare pari a 300 MWe. 28 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 Febbraio 2006, è stato pubblicato il Decreto 6 Febbraio 2006 del Ministero delle Attività Produttive, in cui come obiettivo nazionale al 2015, si fissa una potenza cumulata fotovoltaica da installare pari a 1000 MWe (art.1). Nelle tabelle successive, (omesse)vengono riportati i risultati regionali delle domande ammesse agli incentivi del Decreto MAP del 28 Luglio 2005, nel trimestre 1 Ottobre-31 Dicembre 2005 e nel 19 Settembre-30 Settembre 2005 (fonte GRTN). 2.4. Parchi e Siti di Importanza Comunitaria Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva n. 92/43/CEE, la Direttiva "Habitat", e delle specie di cui all'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE, la Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza ( l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia). Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi. 29 La normativa comunitaria concernente la salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche rappresenta sicuramente un punto fondamentale della politica ambientale europea: con la relativa direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, integrata dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE, l’Unione Europea ha inteso realizzare la creazione della rete europea “NATURA 2000” per la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi caratteristici del territorio comunitario. Lo scopo della direttiva "Habitat" 92/43/CEE è quello di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche , sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario. I singoli Stati membri, a loro volta, devono provvedere ad individuare ed a proteggere immediatamente le aree nazionali che rispondano ai parametri comunitari della direttiva: l’Italia ha, quindi, avviato la costituzione della sua rete BIOITALY comprendente le zone di protezione speciale, Z.P.S. (ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica, oggi esecutiva con la legge 11 febbraio 1992, n. 157) e le zone speciali di conservazione, Z.S.C. (ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, esecutiva con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), talvolta sovrapponibili e definibili quali siti di importanza comunitaria, S.I.C., al fine dell'inclusione nella rete europea. L’Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva comunitaria con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni (con D.M. 20 gennaio 1999 sono stati modificati gli allegati A e B, mentre con il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 sono state introdotte modificazioni ed integrazioni per superare le censure indicate dalla sentenza Corte di Giustizia U. E., 20 marzo 2003, causa 143/02), che, fra l’altro, prevede l’individuazione di specifiche misure di gestione per ogni sito di importanza comunitario (S.I.C.) individuato con la finalità del mantenimento dei relativi valori naturalistici ed una valutazione di incidenza ambientale, ad opera dell’autorità ambientale regionale (generalmente gli Assessorati della difesa dell’ambiente, come nel caso sardo), per qualsiasi intervento da effettuarsi in area S.I.C. La gestione dei S.I.C. è attribuita alla competenza delle Regioni e della Province autonome. Il D.P.R. n. 357/1997 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo (sent. Corte cost. n. 425/1999). Per l’attività di individuazione e di proposta delle aree S.I.C. alla Commissione europea lo Stato ha coinvolto pienamente le singole Regioni e le Province autonome che, sostanzialmente, hanno 30 svolto concretamente le indagini conoscitive e la perimetrazione dei siti, la Regione autonoma della Sardegna aveva in precedenza stipulato in merito con la Commissione europea – Direzione generale XI lo specifico contratto B4-3200/95/870 del 29 dicembre 1995 per l’individuazione e la tutela delle aree sensibili e si è avvalsa anche collaborazione tecnico-scientifica delle Università degli Studi di Cagliari (botanica) e di Sassari (zoologia). L’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente ha in corso di realizzazione un modello per il monitoraggio dei siti sensibili che prevede l’utilizzo di un G.I.S. appositamente dedicato. I proposti siti di interesse comunitario (pSIC) individuati nel territorio regionale della Sardegna sono attualmente 92 (in un primo tempo erano 114) Z.S.C. + 9 Z.P.S. (427.093 ettari di estensione complessiva, il 17,7 % del territorio regionale) nell’ambito di 199 Comuni interessati: l’individuazione sul piano tecnico-scientifico è avvenuta con determinazione Ass.to reg.le difesa ambiente – Servizio conservazione natura, habitat, ecc. n. 2689/V del 6 dicembre 2002, integrata con successiva determinazione n. 2810/V del 16 dicembre 2003, sottoposte a presa d’atto con deliberazione Giunta regionale n. 37/31 del 17 ottobre 2003. Con nota assessoriale n. 447 dell’8 gennaio 2003 l’elenco dei pSIC è stato inviato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale, in data 1 aprile 2004, l’ha trasmesso alla Commissione europea. Con deliberazione Giunta regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 sono state individuate ulteriori sei Z.P.S. al fine di ovviare alla condanna della Corte di Giustizia (sentenza C-378/01) avverso l’Italia per non aver trasposto correttamente l’art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE con un numero sufficiente di siti ed al rischio di un’ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia da parte della Commissione europea con la conseguente pressoché certezza di nuova condanna, anche gravata di multa pari a 100.000,00 euro per giorno di violazione delle disposizioni comunitarie, esigibile mediante “taglio” di finanziamenti. Tuttavia, nel gennaio 2005 la Commissione europea ha deciso comunque di adìre la Corte di Giustizia, ritenendo non esaustiva l’attività di individuazione delle Regioni Sardegna, Lombardia, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano. Il 30 giugno 1997 l’Italia, entro i termini previsti dalla direttiva, ha inviato alla Commissione europea l’elenco delle 2.413 aree che rispondono ai requisiti indicati dalla direttiva Habitat a cui si aggiungono 341 aree individuate come zone di protezione speciale, Z.P.S.. Con il D.M. Ambiente 3 aprile 2000, n. 65 è stato formalizzato, quindi, l’elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario proposti (SIC) alla Commissione europea – Direzione generale Ambiente (XI). La Commissione europea, con decisione 19 luglio 2006, n. C (2006) 3261, ha formalizzato l’elenco 31 S.I.C. per la regione biogeografica mediterranea, che riguarda anche l’Italia, e la Sardegna in particolare (pubblicizzata con D.M. 5 luglio 2007, in Gazz. Uff.- serie generale – n. 170 del 24 luglio 2007), mentre, con decisioni della Commissione europea del 22 dicembre 2003 (pubblicizzata con D.M. 25 marzo 2003, in Gazz. Uff. – serie generale – n. 167 del 19 luglio 2004), è stata definitivamente approvata la lista S.I.C. per la regione alpina e con decisione del 7 dicembre 2004 è stata analogamente approvata la lista S.I.C. per la regione continentale (pubblicizzata con D.M. 25 marzo 2005, in Gazz. Uff. – serie generale – n. 156 del 7 luglio 2005). La Regione autonoma della Sardegna, con deliberazione Giunta regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007, ha ampliato numero ed estensione delle Z.P.S. Infatti, la Commissione europea, a seguito del parere motivato C(1998)2281 definitivo del 18 agosto 1998 dovuto al persistere dell’inadeguatezza delle ZPS rispetto alla copertura con le I.B.A. (Important Bird Areas) identificate sulla base di studi in proprio possesso, ha trasferito alla Corte di Giustizia europea la procedura d’infrazione, che si è conclusa il 20 marzo 2003 con la prima sentenza di condanna nei confronti della Repubblica italiana nella causa C-378/01, per essere questa venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha più volte sollecitato l’urgenza di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine della classificazione di ulteriori Z.P.S. e di interrompere l’ulteriore corso del contenzioso comunitario che avrebbe comportato il pagamento di una sanzione pecuniaria, di importo inizialmente compreso tra 100.000 e 300.000 euro al giorno, per la mancata esecuzione da parte dell’Italia della sentenza di condanna della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003; lo stesso Ministero ha inoltre evidenziato che, in caso di una seconda condanna, i relativi oneri verrebbero posti a carico delle Regioni che non hanno fornito un contributo sostanziale. Infatti, l’art. 1216 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) statuisce il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 1213, tra i quali le regioni, attraverso le regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sui diversi fondi compresi quelli strutturali. La designazione di 6 nuove ZPS disposta con deliberazione Giunta regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 non è stata valutata sufficiente a sanare la situazione regionale per cui, con atto GAB/2006/11672/B07 del 7 dicembre 2006 il Ministro dell’ambiente, considerato l’alto rischio di deferimento alla Corte di Giustizia per l’imposizione di sanzioni economiche allo Stato inadempiente, diffidava la Regione ad adempiere, entro quaranta giorni dal ricevimento della stessa, agli obblighi della direttiva comunitaria, decorsi i quali, configurava 32 l’adozione degli atti sostitutivi al fine di adeguarsi al parere motivato del 14 dicembre 2004 emesso dalla Commissione ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE a seguito della sentenza di condanna della Corte del 20 marzo 2003. Con nota GAB/2006/10003 del mese di novembre 2006, il Capo di Gabinetto del Ministro dell’ambiente riteneva assai probabile, nel suddetto caso di deferimento, la proposizione da parte della Commissione del pagamento sia di una penalità di mora che di una sanzione forfetaria. Quindi, con la citata deliberazione Giunta regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007, è stato ampliato numero ed estensione delle Z.P.S., anche se in vari casi si tratta di aree già designate quali S.I.C. (deliberazione G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007, allegato 2), con l’individuazione di altre 22 (ora sono 37) ed indicando una serie di norme di salvaguardia provvisoria nelle more della previsione dei singoli piani di gestione: tali norme di salvaguardia temporanee costituiscono oggetto di un’intesa fra Regione autonoma della Sardegna e Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (deliberazione G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007, allegato B). La porzione di territorio in esame risulta lontana dai confini che delimitano il sistema della rete ecologica Natura 2000 ed è ubicato in posizione decisamente più periferica. L’area territoriale interessata dagli interventi in progetto non comprende Siti di Natura 2000, totalmente o parzialmente. Si valuta inoltre che l’area interessata dall’intervento è del tutto priva di relazioni con i Siti di Importanza Comunitaria più vicini, suscettibili di produrre incidenza (è ecologicamente indipendente in quanto trattasi di area industriale), le scelte progettuali non possono determinare effetti indiretti sul sito, (es. aumento di traffico veicolare, incremento di inquinamento chimico acustico o luminoso, alterazione dei cicli o della qualità delle acque, ostacolo allo spostamento di specie animali sensibili), futura necessità di realizzazione di servizi per nuovi insediamenti che interesserebbero il sito (p.e. linee aeree, impianti di smaltimento, nuova viabilità). Certamente vi sono delle conseguenze positive delle opere che mirano alla realizzazione di un sistema socio-economico rinnovabile di sviluppo sostenibile con la riduzione di emissione di sostanze inquinanti nell’ambiente circostante. 33 Fig.2 - I SIC proposti della Regione Sardegna 2.5 Delibera n. 30/2 del 23.05.2008 e n. 59/12 del 29.10.2008 Con Delibera n. 30/2 del 23.05.2008, avente ad oggetto “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”, la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna fa presente che: L’Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che, in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo presso gli Uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’effettuazione della procedura di screening ambientale relativa ad impianti fotovoltaici da ubicare sul terreno, e all’esigenza di limitare l‘impatto ambientale costituito dall’impegno di notevoli porzioni del territorio regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/56 del 34 26.7.2007 è apparso opportuno procedere ad individuare alcuni criteri tesi a razionalizzarne la realizzazione e a contenerne l’impatto, anche sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e del Piano Energetico Ambientale in corso di approvazione. Omissis L’Assessore fa inoltre presente che, a seguito di ricorso presentato da alcuni proponenti avverso la succitata deliberazione, con diverse Ordinanze del TAR è stata sospesa l’efficacia del medesimo atto nella parte relativa agli impianti fotovoltaici. In seguito alla sospensione della deliberazione n. 28/56 e alla conseguente mancanza di atti di indirizzo nella regolamentazione all’installazione di suddetti impianti, è stato redatto un opportuno studio, con lo scopo di identificare gli impatti potenziali più rappresentativi degli impianti fotovoltaici e prevedere il loro corretto inserimento nel territorio, anche attraverso l’individuazione delle aree in cui possono essere installati, alla luce di quanto stabilito all’art. 12 comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in base al quale le Regioni debbono procedere alla regolamentazione dell’installazione di impianti ad energia rinnovabile sul proprio territorio. Omissis Lo studio, inoltre, indica come idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, le aree del territorio regionale che risultano trovarsi in condizioni di compromissione dal punto di vista ambientale o paesaggistico, costituite dalle aree di discarica o di cava dismesse. Risultano, ancora, idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, le aree industriali, artigianali e produttive, in quanto appositamente deputate ad accogliere impianti di natura industriale dai vigenti strumenti urbanistici o territoriali. Alla luce di tali indicazioni, e fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007, possono essere installati impianti fotovoltaici nelle seguenti aree: 35 a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di imprese agricole, di potabilizzatori, di depuratori, di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all’art. 2 comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e ss.mm.ii.; b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti; c) aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da: c.1) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D. Lgs n. 36/03; c.2) perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata. L’Assessore fa inoltre presente che, al fine di regolamentare l’utilizzo di territorio, seppur industriale, occupato dagli impianti fotovoltaici, appare necessario stabilire un tetto massimo alla potenza installabile per le categorie d’impianto previste al punto b). Tale vincolo, definito in termini di “superficie lorda massima occupabile dall’impianto”, risulta necessario per poter salvaguardare l’originaria funzione dei lotti liberi appartenenti alle aree industriali, cioè quella di generare nuove realtà produttive, creando sviluppo ed occupazione, in aree già opportunamente infrastrutturate con risorse pubbliche per tale scopo. Pertanto l’Assessore reputa che ogni area industriale di estensione superiore ai 100 ha potrà accogliere una superficie lorda complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici autorizzati di tipologia b), per una percentuale non superiore al 2 % della superficie dell’area stessa. La percentuale è valutata pari al 3% nel caso di tutte le altre aree industriali e artigianali, così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti, di estensione inferiore ai 100 ha, del 4% per superfici inferiori a 50 ha e dell’ 8% per superfici inferiori a 20 ha. Si intende che tali percentuali devono essere calcolate sulla superficie urbanizzata dell’area industriale. 36 Per quanto riguarda la categoria di impianto di cui al punto c.2) costituita da cave pubbliche e private si ritiene di dover limitare la potenza ad 1MWp e per una superficie occupata non superiore al 20 % del totale, al fine di limitare l’interferenza che la presenza dell’impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero. Omissis Gli indici di occupazione sopra individuati, permettono di stimare che la superficie disponibile ad accogliere impianti fotovoltaici all’interno delle aree industriali, risulta in grado di consentire uno sviluppo di tale settore energetico nell’ambito regionale. La Delibera n. 59/12 del 29.10.2008, avente oggetto “Modifica ed aggiornamento delle linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio” testualmente dice: Omissis L’Assessore rileva che: a) a seguito di una ricognizione delle aree urbanizzate e non urbanizzate disponibili presso i Consorzi Industriali della Sardegna, in diversi casi risultano quasi sature le aree ammissibili all’installazione di impianti fotovoltaici all’interno delle Aree di Sviluppo Industriale, per le quali è stata presentata istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 4/2008; b) gli interventi di infrastrutturazione strettamente necessari all’installazione di un impianto fotovoltaico consistono, nella maggior parte dei casi, nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria relative alla rete elettrica, idrica e fognaria; c) le aree industriali non urbanizzate, considerata la loro prossimità ad attività industriali, si trovano spesso in condizioni di compromissione e marginalità non differenti da quelle riscontrabili nelle aree urbanizzate. Ciò premesso, l’Assessore propone di revisionare la definizione del tetto massimo alla potenza installabile, definito in termini percentuali di “superficie lorda massima occupabile 37 dall’impianto”, da calcolarsi sulla superficie totale dell’area industriale, che sia essa urbanizzata o non urbanizzata. Omissis L’Assessore fa presente, inoltre, sempre riferendosi alle aree in cui possono essere installati gli impianti fotovoltaici cosi come indicate nella citata deliberazione 30/2 del 2008 che in luogo delle “aree di cava dismesse” devono essere previste tutte le aree dismesse interessate da attività estrattiva, sia di prima categoria (aree minerarie) che di seconda (aree di cava), così come risultanti dal Piano delle Attività Estrattive i cui atti di indirizzo programmatico sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 37/14 del 25.9.2007. Omissis - di approvare le modifiche alle “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio” allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/2 del 23.5.2008 consistenti in: a) la “superficie lorda massima occupabile dall’impianto”, deve essere calcolata sulla superficie totale dell’area industriale, sia essa urbanizzata o non urbanizzata; b) ogni area industriale di estensione superiore ai 1000 ettari potrà accogliere una superficie lorda complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici autorizzati, per una percentuale pari al 3% della superficie dell’area stessa. La percentuale è valutata pari al 4% per superfici ricomprese tra 1000 e 100 ettari, al 5% nel caso di superfici ricomprese tra 100 e 50 ettari, del 6% per superfici inferiori a 50 ettari e infine del 10% per superfici inferiori a 20 ettari. c) possibilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle aree dismesse interessate da attività estrattiva, sia di prima categoria (aree minerarie) che di seconda (aree di cava), così come risultanti dal Piano delle Attività Estrattive i cui atti di indirizzo programmatico sono stati approvati con deliberazione della giunta regionale n. 37/14 del 25.09.2007. fatte salve le limitazioni già previste dalla deliberazione soprarichiamata; Omissis 38 2.2. Quadro di riferimento progettuale 2.2.1 Dati di progetto L’impianto fotovoltaico oggetto del presente studio ha una potenzialità da 2.016 kWp connesso alla rete elettrica, sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell’art. 2 comma b1 del DM 19/02/2007. I pannelli saranno posizionati a terra tramite apposite strutture di sostegno, l’impianto verrà collegato alla rete elettrica e l’energia prodotta sarà immessa in rete. La redazione della documentazione di progetto è stata svolta nel rispetto delle indicazioni di compilazione della Guida CEI 0-2, 2a ediz. 2002. I dati riportati nel seguito risultano strutturati e suddivisi secondo quanto riportato nella Guida CEI 0-2 . Modulo 1 - Dati di progetto di carattere generale Pos 1.1 1.2 1.3 Dati Committente Persona fisica Scopo del lavoro Valori stabiliti Masia Pietro Masia Pietro Realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica 39 Note 1.4 Vincoli da rispettare 1.5 Informazioni generali Interfacciamento alla rete consentito a norme CEI e normativa di unificazione ENEL Cava dismessa Presenza di spazio disponibile Linea Mt passante al confine del terreno Raggiungibile da strada asfaltata Assenza di alberi Modulo 2 - Dati di progetto relativi all’utilizzazione del terreno - edifici Pos 2.1 2.2 Dati Destinazione d’uso Barriere architettoniche Valori stabiliti Area cava dismessa Non Applicabile Note Modulo 3 - Dati di progetto relativi alle influenze esterne Pos 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Dati Comune Temperatura: Media del mese più freddo Media del mese più caldo Formazione di condensa Altitudine s.l.m. [m] Latitudine Longitudine Presenza di corpi solidi estranei Presenza di polvere Presenza di liquidi: Tipo di liquido Condizioni del terreno: Livello della falda freatica (m) Profondità della linea di gelo Resistività termica del terreno Ventilazione dei locali Effetti sismici Livelli massimi di rumore Condizioni ambientali speciali Tipo di intervento richiesto Nuovo impianto Trasformazione Ampliamento Dati collegamento elettrico: Descrizione della rete di Valori stabiliti Ittiri (SS) Note 8.3°C 24.9°C Possibile 400 40.36 N 8.34 E NO SI Acqua Non Applicabile Ventilazione forzata Non Applicabile NO NO SI NO NO Collegamento impianto di media tensione 3F+N 40 collegamento Punto di consegna Tensione nominale (Un) Stato del neutro Vincoli della società Distributrice da rispettare Misura dell’energia 3.16 Da concordarsi con l’Ente distributore Da concordarsi con l’Ente distributore TN lato c.a. – separazione elettrica lato c.c. Direttive Enel DK - TICA Contatore installato a cura del cliente produttore 2.2.2 Radiazione solare media giornaliera Secondo la Norma UNI 8477/1 "Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell'energia raggiante ricevuta", la radiazione solare globale annua sul piano orientato a Sud direzione Est (-7) ed inclinato di 18° rispetto all’orizzontale con un coefficiente di riflessione del suolo pari a 0.25, risulta pari a 1.380 kWh/m². 2.2.3 Schema elettrico generale L’impianto fotovoltaico oggetto del presente documento è destinato a produrre energia elettrica in collegamento alla rete elettrica di distribuzione di bassa tensione interna in corrente alternata. L’impianto viene connesso elettricamente alla parte della rete di proprietà dell’utente a valle del punto di consegna fiscale dell’energia in MT. Nel punto di connessione la tensione avrà il valore definito secondo gli accordi con l’ente distributore, la frequenza è di 50 Hz. L’impianto fotovoltaico è costituito dai seguenti principali componenti elettrici - Generatore fotovoltaico; - Inverter; - Trasformatore BT/MT - Dispositivi elettromeccanici di comando, sezionamento e protezione. - Dispositivi di misura ed interfaccia con la rete. Il generatore fotovoltaico è installato a terra tramite apposite strutture di sostegno. Il generatore presenta una potenza nominale pari a 524.40 kWp, intesa come somma delle potenze di targa o nominali di ciascun modulo misurata in condizioni standard (STC: Standard 41 Test Condition), le quali prevedono un irraggiamento pari a 1.000 W/m² con distribuzione dello spettro solare di riferimento di AM=1,5 e temperatura delle celle di 25°C, secondo norme CEI EN 904/1-2-3. Il generatore fotovoltaico risulta composto da moduli fotovoltaici in silicio cristallino. I moduli saranno collegati in serie a gruppi (stringhe) in modo da ottenere la tensione e la corrente ottimale all'ingresso di ciascuno degli inverter che costituiscono l'impianto. Negli schemi elettrici allegati sono riportati i dettagli di collegamento dei pannelli a formare le stringhe, i quadri di parallelo lato d.c. e lato a.c. I moduli fotovoltaici sono fissati per mezzo di apposite strutture di sostegno in grado di consentire il montaggio e lo smontaggio per ciascun modulo, indipendentemente dalla presenza o meno di quelli contigui. Le strutture metalliche saranno realizzate in modo che il piano dei moduli fotovoltaici abbia un’inclinazione sull’orizzontale di 18° ed azimut pari a -7 Sud. 2.2.4. Calcoli e verifiche di progetto Variazione della tensione con la temperatura per la sezione c.c. Occorre verificare che in corrispondenza dei valori minimi di temperatura esterna e dei valori massimi di temperatura raggiungibili dai moduli fotovoltaici risultino verificate tutte le seguenti disuguaglianze: Vm min ≥ Vinv MPPT min Vm max ≤ Vinv MPPT max Voc max < Vinv max Dove le grandezze menzionate hanno il seguente significato: Vm min = tensione minima della stringa in funzionamento. Vm max = tensione massima della stringa in funzionamento. Vinv MPPT min = tensione minima del campo di funzionamento dell’inverter. Vinv MPPTmax = tensione massima del campo di funzionamento dell’inverter. Voc max = tensione massima delle stringhe a vuoto. Vinv max = tensione massima in corrente continua ammissibile ai morsetti dell’inverter. In fase di selezione definitiva dei prodotti dovranno essere verificate a cura dei fornitori i corretti coordinamenti stringhe / inverter. 42 2.2.5 Caratteristiche dell’impianto elettrico 2.2.5.1 PORTATA DEI CAVI IN REGIME PERMANENTE La Norma CEI 64.8 all’articolo 433.2 impone per il coordinamento cavo-protezione le seguenti relazioni: Ib ≤ In ≤ Iz If ≤ 1,45 · Iz In cui: Ib è la corrente di impiego del carico; In è la corrente nominale dell’apparecchiatura di protezione; Iz è la portata del cavo; If corrente di sicuro intervento dell’apparecchiatura di protezione entro il tempo convenzionale. E’ da notare che in caso di apparecchi di protezione conformi alla Norma CEI 23-3, se è verificata la relazione In ≤ Iz è automaticamente verificata anche la relazione If ≤ 1,45 · Iz. Tale norma impone infatti per gli interruttori automatici ad uso domestico e similare If = 1,45 · In. Detta condizione vale anche per gli interruttori conformi alla norma CEI EN 60947-2 per i quali If = 1, 3 · In Per la parte in corrente continua, non protetta da interruttori automatici o fusibili nei confronti delle sovracorrenti e del corto circuito, Ib risulta pari alla corrente nominale dei moduli fotovoltaici in corrispondenza della loro potenza di picco, mentre Ib e If possono entrambe essere poste uguali alla corrente di corto circuito dei moduli stessi, rappresentando questa un valore massimo non superabile in qualsiasi condizione operativa. In assenza di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, la seconda relazione non risulta applicabile alla parte in corrente continua. La portata dei cavi è calcolata secondo quanto previsto dai seguenti documenti normativi: CEIUNEL 35024/1: cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 43 CEI-UNEL 35026: cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata. 2.2.5.2 PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO Per la parte di circuito in corrente continua, la protezione contro il corto circuito è assicurata dalla caratteristica tensione-corrente dei moduli fotovoltaici che limita la corrente di corto circuito degli stessi a valori noti e di poco superiori alla loro corrente nominale. Pertanto, avendo già tenuto conto di tali valori nel calcolo della portata dei cavi in regime permanente, anche la protezione contro il corto circuito risulta assicurata. L’interruttore magnetotermico posto a valle dell'inverter assicura la protezione contro il cortocircuito sul lato corrente alternata. 2.2.5.3 CADUTA DI TENSIONE Il funzionamento degli apparecchi utilizzatori in bassa tensione è assicurato dalla corretta alimentazione da parte dell’impianto. A tale proposito la norma CEI 64-8 raccomanda all’art. 525 di limitare la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto e qualunque apparecchio utilizzatore al di sotto del 4% della tensione nominale dell’impianto. Cadute di tensione più elevate possono essere ammesse pei i motori durante i periodi di avviamento, o per altri componenti elettrici che richiedano assorbimenti di corrente più elevati, con la condizione che si assicuri che le variazioni di tensione rimangano entro i limiti indicati dalle relative Norme CEI. L’impianto fotovoltaico progettato limita la caduta di tensione al di sotto del 2%. 2.2.5.4 SEZIONE DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE Il conduttore di protezione è percorso dalla corrente solo in caso di guasto. La sezione del cavo di protezione SPE deve quindi essere calcolata tramite la formula: 44 > → √ > dove: K è un coefficiente pari a 143 per i cavi in EPR e 115 per i cavi in PVC; I2t è l’energia specifica passante del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti In alternativa si deve seguire l’indicazione della seguente tabella: Sezione minima del Sezione di fase Sf [mm2] conduttore di protezione ≤ 16 Sf 16 < Sf ≤ 35 16 > 35 Sf / 2 La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione deve essere, in ogni caso, non inferiore a: - 2,5 mm2 quando prevista protezione meccanica; - 4 mm2 quando non prevista protezione meccanica 2.2.5.5 MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI Secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 parte 4, la protezione contro i contatti diretti in ambienti ordinari deve essere ottenuto tramite; - Isolamento destinato ad impedire qualsiasi contatto con parti attive e che possa essere rimosso tramite distruzione. Questo tipo di protezione verrà utilizzata per i cavidotti. 45 - Involucri e barriere destinato ad impedire contatto con parti attive, che siano in grado di assicurare un grado di protezione IP2X o IPXXB per le superfici verticali e IP4X o IPXXD per le superfici superiori orizzontali delle barriere o degli involucri a portata di mano. Barriere ed involucri potranno essere rimossi solo tramite l’impiego di attrezzi. Questo tipo di protezione verrà utilizzata per quadri elettrici, scatole di derivazione e componenti quali prese di corrente, corpi illuminanti e interruttori. L’ interruzione automatica della corrente realizzata con interruttori differenziali con soglia di intervento Idn = 30 mA rappresenta ai fini della protezione contro i contatti diretti, una protezione addizionale. Ogni parte elettrica dell’impianto, sia in corrente alternata che in corrente continua, è in bassa tensione. La protezione contro i contatti diretti è dunque assicurata dall’utilizzo dei seguenti accorgimenti: - utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23) - collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina esterna protettiva, idoneo per la tensione nominale utilizzata e alloggiato in condotto portacavi (canale o tubo a seconda del tratto) idoneo allo scopo. Alcuni brevi tratti di collegamento tra i moduli fotovoltaici non risultano alloggiati in tubi o canali. Questi collegamenti, tuttavia, essendo protetti dai moduli stessi, non sono soggetti a sollecitazioni meccaniche di alcun tipo, ne’ risultano ubicati in luoghi ove sussistano rischi di danneggiamento. 2.2.6 Misure di protezione contro i contatti indiretti La norma 64-8 parte 4 prevede, tra i metodi di protezione contro i contatti indiretti, i seguenti: • interruzione automatica dell’alimentazione • protezione mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente 2.2.6.1 INTERRUZIONE AUTOMATICA DELLA CORRENTE NEI SISTEMI TNS La norma 64-8 parte 4 prevede all’articolo 413, tra i metodi di protezione contro i contatti indiretti, l’interruzione automatica dell’alimentazione. Questo metodo prevede che «un dispositivo 46 di protezione deve interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito o ad un componente elettrico, che lo stesso dispositivo protegge contro i contatti indiretti in modo che in caso di guasto, nel circuito o nel componente elettrico, tra una parte attiva ed una massa o un conduttore di protezione, non possa persistere, per una durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona in contatto con parti simultaneamente accessibili una tensione di tensione di contatto presunta superiore a 50 V valore efficace in c.a. od a 120 V in c.c. non ondulata.» Nel caso in questione si utilizza un sistema di distribuzione TNS per il quale l’articolo 413.1.3 fissa le seguenti prescrizioni: “tutte le masse dell’impianto devono essere collegate al punto di messa a terra del sistema di alimentazione con conduttori di protezione che devono essere messi a terra in corrispondenza od in prossimità di ogni trasformatore o generatore di alimentazione.” Il punto di messa a terra del sistema di alimentazione è generalmente il punto neutro. Se un punto neutro non è disponibile o non è accessibile, si deve mettere a terra un conduttore di fase. In nessun caso un conduttore di fase deve servire da conduttore PEN.” Le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa, l’interruzione automatica dell’alimentazione avvenga entro il tempo specificato, soddisfacendo la seguente condizione: Zs Ia ≤ U0 dove: Zs è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente; Ia è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione entro il tempo definito nella Tabella (riportata qui di seguito) in funzione della tensione nominale U0; se si usa un interruttore differenziale Ia è la corrente differenziale nominale Idn; U0 è la tensione nominale in c.a. , valore efficace tra fase e terra. A protezione dei circuiti di alimentazione degli utilizzatori, verranno installati interruttori di Magnetotermici dotati di protezione differenziale con Idn fino a 3 A che assicurano l’intervento entro i limiti di corrente e tempo richiesti dalla norma CEI 64-8. 47 2.2.6.2 COMPONENTI IN CLASSE II La protezione deve essere assicurata con l’uso di componenti elettrici dei tipi seguenti, che siano stati sottoposti alle prove di tipo e siano contrassegnati in accordo con le relative norme: • componenti elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (componenti elettrici di Classe II); • quadri aventi un isolamento completo (Norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1). Nel caso in questione, i pannelli fotovoltaici e l’impianto in corrente continua ad essi collegato sarà tutto in classe II, i pannelli non dovranno essere quindi collegati a terra ai fini della protezione delle persone contro i contatti indiretti. 2.2.7 Misure di protezione sul collegamento alla rete elettrica La protezione del sistema di generazione fotovoltaica nei confronti sia della rete del cliente produttore che della rete di distribuzione pubblica è realizzata in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 11-20 var.1, con riferimento anche a quanto contenuto nel documento di unificazione Enel DK5740. L’impianto risulta pertanto equipaggiato con un sistema di protezione che si articola su 3 livelli: Dispositivo del generatore; Dispositivo di interfaccia; Dispositivo generale. 2.2.7.1 DISPOSITIVO DI GENERATORE Gli inverter sono internamente protetti contro il cortocircuito e il sovraccarico. Il riconoscimento della presenza di guasti interni provoca l’immediato distacco dell’inverter dalla rete elettrica. 2.2.7.2 DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Il dispositivo di interfaccia deve provocare il distacco dell’intero sistema di generazione in caso di assenza di tensione sulla rete elettrica. In particolare il riconoscimento di eventuali anomalie sulla rete avviene considerando come anormali le condizioni di funzionamento che fuoriescono dai limiti di tensione e frequenza di seguito indicati: − minima tensione: 0,8 Vn 48 − massima tensione: 1,2 Vn − minima frequenza: 49,7 Hz − massima frequenza:50,3 Hz La protezione offerta dal dispositivo di interfaccia impedisce, tra l’altro, che l’inverter continui a funzionare, con particolari configurazioni di carico, anche nel caso di black-out esterno. Questo fenomeno, detto funzionamento in isola, viene evitato in modo assoluto, soprattutto perché può tradursi in condizioni di pericolo per il personale addetto alla ricerca e alla riparazione dei guasti. Nel progetto in esame, il dispositivo di interfaccia risulta fisicamente installato esterno agli inverter. L'organo di interruzione del dispositivo di interfaccia è costituito da un contattore conforme alla norma CEI EN 60947-4. 2.2.7.3 DISPOSITIVO GENERALE Il dispositivo generale ha la funzione di salvaguardare il funzionamento della rete nei confronti di guasti nel sistema di generazione. Nel caso in questione il dispositivo generale è costituito da un interruttore installato in corrispondenza del punto di consegna. 2.2.8 Misure di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche 2.2.8.1 FULMINAZIONE DIRETTA Per impianti fotovoltaici installati a terra, il DPR 447/91 non prevede il calcolo di probabilità di fulminazione diretta sulla struttura (altezza inferiore a 5m). 2.2.8.2 FULMINAZIONE INDIRETTA L’abbattersi di scariche atmosferiche in prossimità dell’impianto può provocare il concatenamento del flusso magnetico associato alla corrente di fulmine con i circuiti dell’impianto fotovoltaico, così da provocare sovratensioni in grado di danneggiare potenzialmente, in particolare, gli inverter. A protezione dei pannelli fotovoltaici verranno sovratensione) in classe II secondo la norma EN 61643. 49 installati SPD (scaricatori di 2.2.9. Verifica tecnico-funzionale Al termine dei lavori, verranno effettuate le seguenti verifiche tecnico-funzionali: corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.); continuità elettrica e connessioni tra moduli; messa a terra di masse e scaricatori; isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; 2.2.9.1 PRESTAZIONI Al termine dei lavori dovrà essere effettuato un collaudo dell’impianto, il cui verbale sarà firmato da un professionista iscritto all’albo professionale. Tale collaudo sarà finalizzato alla verifica delle prestazioni dell’impianto secondo quanto prescritto dall’allegato 1 al DM 19/02/07. Per gli impianti fotovoltaici devono essere rispettate le seguenti condizioni: Pcc > 0,85 * Pnom * I / ISTC In cui: Pcc è la potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%; Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico; I è l‘irraggiamento espresso in W/m2 misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3; ISTC pari a 1000 W/m2 è l’irraggiamento in condizioni di prova standard; Tale condizione sarà verificata per I >. 600 W/m2. Pca > 0.9 * Pcc In cui: Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all’uscita del gruppo di conversione con precisione migliore del ± 2%; Tale condizione sarà verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione. In caso di temperatura delle celle superiore a 25°C (temperatura delle condizioni standard STC) la verifica delle prestazioni potrà tenere conto delle perdite termiche. 50 2.2.10. Collegamenti I collegamenti tra i moduli fotovoltaici dovranno essere effettuati collegando fra loro in serie i moduli per ognuna delle stringhe già preintestate di connettori tipo Multicontact. I terminali di ognuna delle stringhe saranno collegati ai quadri di parallelo tramite collegamento in cavo interrato. Ogni stringa dovrà essere sezionabile separatamente e protetta da un diodo di blocco. 2.2.11. Specifiche tecniche dei componenti Per la descrizione dettagliata e per le istruzioni di installazione e uso e manutenzione dei componenti utilizzati si rimanda alla documentazione dei costruttori dei componenti che saranno selezionati in fase di progettazione esecutiva. 2.2.11.1. PANNELLI FOTOVOLTAICI Il produttore dei pannelli fotovoltaici dovrà fornire un flash report contenente il numero di serie e le caratteristiche elettriche effettive, desunte dalle prove individuali, di ogni pannello fornito. Dovrà inoltre essere garantita una perdita di efficienza non superiore al 10% in 10 anni ed al 20% in 20 anni. Dovranno inoltre essere fornite le dichiarazioni di conformità alle seguenti normative: - CEI EN 61215: risposta elettrica e meccanica agli stress termici e ambientali - DIN EN 61730: conformità ai requisiti per la sicurezza - CEI EN 50380: standard informativi e dati di targa Sulla scheda tecnica del prodotto dovrà essere riportate le seguenti caratteristiche: Specifiche elettriche in condizioni standard di prova - Potenza nominale (Pmpp) - Potenza minima garantita - Tensione nominale (Vmpp) - Corrente nominale (Impp) - Tensione a vuoto (Voc) - Corrente di cortocircuito (Isc) - Grado di efficienza del modulo 51 - Coefficiente di temperatura a (Pmpp) - Coefficiente di temperatura b (Isc) - Coefficiente di temperatura c (Voc) - Coefficiente di temperatura d (Impp) - Coefficiente di temperatura e (Vmpp) - Normal - Operating Cell Temperature Tensione massima del sistema (secondo la classe di protezione II). 2.2.11.2. INVERTER Gli inverter selezionati dovranno garantire un grado di efficienza europeo superiore al 94%. Il dimensionamento dei parametri tecnici deve essere ottimizzato al fine di aumentare la durata di vita complessiva degli inverter. La tensione di funzionamento sul lato c.c. dovrà essere almeno pari ad 800 V. Dovranno essere forniti di riconoscimento della potenza minima in modo da non rovinare i relè in CA; Gli inverter dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche: - Protezione contro le sovracorrenti (riconoscimento di cortocircuiti sul lato c.c.) - Protezione contro le sovratensioni - Sistema bus per analisi della produzione sugli ingressi (estendibile anche ai quadri di campo per l’analisi della produzione della singola stringa) - Diodi di blocco sul lato c.c. - Funzione MPPT - Distorsione < 1% - Fattore di potenza pari ad 1 2.2.11.3. DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Il dispositivo di interfaccia con la rete dovrà avere le seguenti caratteristiche - Relè trifase per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e mancanza fase Secondo ENEL DK5940 - Segnalazione: presenza di tutte e tre le fasi nella corretta sequenza 52 - Segnalazione: tutte e tre le tensioni fase-fase o fase- neutro sono all’interno dei limiti impostati - Verifica: frequenza della tensione di alimentazione entro i limiti stabiliti - Tempo di rientro impostabile (da 0.1 a 30 s) - Due uscite relè SPDT 8A N.E. - Installazione su guida DIN in conformità a DIN/EN 50 022 - Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione Le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto sono descritte nell’elaborato allegato alla presente “Relazione sugli Effetti Ambientali” ed è parte integrante della domanda di compatibilità ambientale del progetto. In tale allegato, è presente una relazione tecnica del Progetto preliminare così come richiesto nell’allegato B, art. 6, comma 1 alla DGR n 5/11 del 15.02.2005. Tuttavia, per una corretta analisi dei potenziali effetti indesiderati, verranno prese in considerazione le caratteristiche del progetto per poterle rapportare almeno ai seguenti elementi: Dimensioni del progetto Le strutture necessarie alla produzione di energia dal sole occupano soltanto una piccola parte di territorio. I pannelli installati sono distribuiti sul territorio rispettando delle distanze reciproche minime al fine di evitare interferenze di ombreggiamento tra di loro e per lasciare il passaggio e per permettere di mantenere la sua destinazione d’uso attuale; per le strutture di cui è previsto l’utilizzo, ed in conseguenza delle caratteristiche di irraggiamento solare nella zona di installazione, si prevede una distanza minima tra una fila di pannelli ed la successiva pari a circa 2,20 m. Utilizzazione delle risorse naturali Le uniche risorse naturali che si potrebbe dire siano utilizzate da una centrale fotovoltaica sono il suolo e il sole. Il primo come detto in maniera estremamente limitata; il secondo al meglio dello stato dell’arte. 53 Si sottolinea inoltre, come verrà chiarito nella fase di analisi degli impatti, che il sole, per sua definizione è rinnovabile, e che gli effetti sull’utilizzo del suolo sono pienamente e semplicemente reversibili. Si può fin da ora affermare che l’impianto utilizzerà solo risorse naturali rinnovabili. Produzione di rifiuti L’impianto in oggetto non comporta utilizzo di materie prime e produzione di rifiuti. Da una analisi accurata dei processi associati alla produzione di energia dal sole si vede che gli unici rifiuti sono dati dai lubrificanti impiegati per la normale operatività dei meccanismi che ovviamente saranno smaltiti in conformità con le vigenti normative in materia. In fase di cantiere, i rifiuti generati saranno opportunamente separati a seconda della classe, come previsto dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati; in particolare il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets, bobine cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata. In fase di dismissione dell’impianto fotovoltaico, le varie parti dell’impianto saranno separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, rame, plastiche, eventuale cemento armato, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata. Rischio di incidenti Il rischio ambientale può essere considerato, per certi aspetti, un impatto potenziale. Esso è una misura ponderata della probabilità e della dimensione di eventi avversi. Le tipologie del rischio sono due: 1) catastrofi naturali (piene fluviali, incendi, ecc.); 2) incidenti in grandi strutture tecnologiche anche in relazione alle sostanze utilizzate. 54 Il rischio legato alle catastrofi naturali, risulta dipendente da caratteristiche proprie del territorio e dell’ambiente circostante. In questa tipologia di rischio vengono inseriti generalmente eventi come: terremoti, inondazioni, maremoti e fenomeni sismici. Dal punto di vista geologico ed idrogeologico, nell’area in esame, non siamo in presenza di vincoli comprovanti la sensibilità ambientale a questi fenomeni. Non siamo pertanto in presenza di una situazione che possa in termini probabilistici essere soggetta a rischi derivanti da catastrofi naturali. Per quanto riguarda la seconda tipologia di rischio, esso è limitato dalla scarsissima interazione del progetto stesso con le componenti ambientali critiche. In generale si può desumere che l’ubicazione spaziale del progetto in esame e l’adeguatezza dei diversi sistemi tecnologici concorrono ad abbassare notevolmente le suddette probabilità percentuali di rischio anche in relazione, come detto, al non utilizzo di combustibili, sostanze pericolose etc… 55 2.2.12. SCHEDA DI VERIFICA DGR n. 24/23 del 23.04.2008 ALLEGATO B3 I. Proponente: MASIA PIETRO Indirizzo: via Francesco Muroni, 24 – 07100 Sassari (SS) Telefono: 3391552584 e-mail: [email protected] C.F: MSAPTR58A17E377C II. Richiesta di verifica relativa all’impianto, opera o intervento: Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare. III. Tipologia dell’impianto, opera o intervento, così come classificato negli allegati B1 della presente Deliberazione: Punto 2 lettera c – impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda IV. Parametri dimensionali ai fini della verifica: Potenza totale impianto: 524,40 KWp – Superfice lorda occupata: 5874 m² - Superficie netta totale dell’impianto: 3554 m². V. Localizzazione: Località: “Regione Coromeu” Comune: Ittiri Provincia: Sassari VI. Descrizione sintetica del progetto: Il campo fotovoltaico sarà esposto, con un orientamento azimutale a -7° rispetto al sud (direzione Est) e avrà un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 18° (tilt). Tale esposizione è la più idonea al fine di massimizzare l’energia producibile. L’impianto sarà installato a terra nella perimetrazione di area di cava dismessa, non soggetta a vincoli paesaggistici. L’impianto fotovoltaico sarà costituito da 2280 moduli in silicio monocristallino, suddivisi in 9 campi da un numero variabile di stringhe, per una superficie netta totale dell’impianto di 3554 m² e una lorda comprensiva di mutuo ombreggiamento pari a 5874 m2. Inoltre si prevede di adottare una conversione di stringa e quindi di utilizzare un numero di convertitori statici pari a 3. L’impianto è da considerarsi officina elettrica , quindi soggetto a vendita di energia elettrica. I moduli verranno montati su dei supporti in acciaio zincato o alluminio anodizzato, avranno tutti la medesima esposizione. La struttura portante è realizzata in calcestruzzo, sulla quale sono fissati i telai di ancoraggio; tutta la struttura è posata su un gettito di magrone. Gli ancoraggi della struttura saranno praticati per resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h. La 56 scelta della tipologia della struttura di sostegno è stata effettuata in funzione dell’ubicazione dei moduli che sarà in installazione a terra. I blocchi di pannelli solari saranno collegati a una cabina elettrica la cui realizzazione è già stata pianificata dal Gestore elettrico locale, per mezzo di cavidotti interrati, secondo lo schema individuato nelle planimetrie allegate al progetto. VII. Descrizione della conformità del progetto preliminare dell’impianto, opera o intervento alle norme urbanistiche, ambientali e paesaggistiche, nonché agli eventuali piani e programmi settoriali e ambientali: L’area che ricade nel Comune di Ittiri ha una superficie di circa 3 ha e pertanto la superficie totale massima destinabile alla realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo è di 6000 m2. Attualmente non sono presenti nell’area in oggetto installazioni al suolo di impianti fotovoltaici, pertanto la realizzazione dell’impianto proposto, che interessa una superficie lorda di 5874 m2, è compatibile col dettato della deliberazione della Giunta Regionale n. 30/2 del 23 maggio 2008. L’area interessata dai lavori in progetto, classificata urbanisticamente come zona a destinazione cava di pietrisco, attualmente dismessa, non risulta sottoposta a regime di tutela paesaggistica. Le opere previste risultano coerenti con la normativa d’attuazione del PPR, dove all’art. 103, comma 1, lett. b), ammette nuove infrastrutture se ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico. Gli interventi, che attengono alla realizzazione di un campo fotovoltaico, non determinano modifiche al contesto paesaggistico attuale, che risulta essere caratterizzato dai segni di antropizzazione derivanti dalla presenza della cava di pietrisco. Alla luce di quanto sopra esposto la costruzione del campo fotovoltaico risulta conforme alle vigenti previsioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e in linea con gli attuali indirizzi programmatici settoriali comunitari, nazionali, regionali e locali. VIII. Elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera: IX. Delibera Giunta Regionale - Procedura di verifica ambientale Autorizzazione a costruire (Comune di Ittiri) Vincolistica territoriale: barrare l’opportuna casella per indicare se l’impianto, opera o intervento ricade all’interno di aree soggette ai seguenti vincoli di legge: a) Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394 SI NO b) Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale di cui alla L.R. 06.07.1989, n.31 SI NO SI NO SI NO c) Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 79/409/CEE (ZPS) d) Aree di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n.23 (Oasi) 57 e) Fasce di rispetto dai corsi d’acqua, dai laghi e dalla costa marina, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) f) SI NO SI NO Boschi tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 g) Zone vincolate ai sensi dell’art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex Leggi n. 1497/39 e n. 1089/39 ora abrogate) SI NO h) Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al SI NO SI NO Zone marine di ripopolamento ai sensi della L. 41/82 SI NO k) Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 SI NO l) SI NO m) Zone vincolate agli usi militari SI NO n) Zone di rispetto di infrastrutture (strade, oleodotti, cimiteri, etc.) SI NO D.P.R. 13.03.1976, n. 448 i) j) Zone marine di tutela biologica ai sensi della L. 14.07.1965, n. 963 Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche o) Zone classificate “H” (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.) dagli strumenti urbanistici comunali p) Altri vincoli ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) SI NO SI NO q) Vincolistica ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) SI r) NO Area ricadente all’interno di un sito contaminato o potenzialmente contaminato ai termini del SI D.Lgs 152\06 NO s) inserimento dell’intervento in aree inondabili o a rischio di piena, di pericolosità o a rischio per frana così come perimetrate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) t) Tempi di realizzazione: 6 (sei) mesi dalla data di inizio lavori XI. NO SI NO Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 u) Altri: in caso affermativo, specificare quali : NO X. SI Costo complessivo dell’intervento: circa 2750000,00 di Euro 58 XII. Finanziamenti ex lege SI NO In caso affermativo, specificare quali: Tariffe incentivanti ai sensi del DM 19 febbraio 2007. XIII. Eventuali osservazioni del Proponente: Nessuna XIV. Titolo idoneo che abilita il Proponente alla realizzazione dell’impianto, opera o intervento (per es., proprietà dell’area su cui deve sorgere una cava, concessione di un’area demaniale su cui realizzare un impianto di piscicoltura, etc.) Titolo di proprietà della cava su cui deve sorgere l’impianto fotovoltaico XV. Cartografia allegata in formato cartaceo: a) b) c) IGM: 1:25.000 con ubicazione dell’impianto, opera, intervento SI NO Corografia con Carta Tecnica Regionale: 1:10.000 con ubicazione dell’impianto, opera, intervento SI NO Carta tematica in scala opportuna (specificare) con ubicazione dell’impianto, opera, intervento: SI NO scala 1:1000 Documentazione fotografica e fotosimulazione dell’intervento: XVI. XVII. SI NO Elaborati progettuali allegati in formato cartaceo: d) Planimetria stato di fatto dell’impianto, intervento, opera SI NO e) Planimetria stato di progetto SI NO f) Sezioni, prospetti SI NO Cartografia allegata in formato digitale: g) IGM: 1:25.000 (in formato .dxf, .shp o raster), georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40_GaussBoaga e WGS84_UTM_Zone_32N, con ubicazione dell’impianto, opera, intervento SI NO h) Corografia con Carta Tecnica Regionale: 1:10.000, (in formato vettoriale: .shp, .dwg. o .dxf) georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40_GaussBoaga e WGS84_UTM_Zone_32N, con ubicazione dell’impianto, opera, intervento SI NO 59 i) Carta/e tematica in scala opportuna (specificare), (in formato vettoriale .dxf, .shp o raster) georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40_GaussBoaga e WGS84_UTM_Zone_32N, con ubicazione dell’impianto, opera, intervento: SI NO j) Documentazione fotografica e fotosimulazione dell’intervento: SI XVIII. XIX. NO Elaborati progettuali allegati in formato digitale: k) Planimetria stato di fatto dell’impianto (in formato vettoriale: .dwg. o .dxf), opera, intervento, in scala opportuna, georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40_GaussBoaga e WGS84_UTM_Zone_32N SI NO l) Planimetria stato di progetto (in formato vettoriale: .dwg. o .dxf) dell’impianto, opera, intervento, in scala opportuna, georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40_GaussBoaga e WGS84_UTM_Zone_32N SI NO m) Sezioni e prospetti (in formato vettoriale: .dwg. o .dxf) dell’impianto, opera, intervento, in scala opportuna SI NO Data di deposito della richiesta di verifica presso gli Enti previsti dall’art.5 comma 2 dalla presente deliberazione: Entro due giorni dalla data di protocollo dell’Ass. Regionale della Difesa dell’Ambiente XX. Data dell’avviso sul quotidiano a diffusione regionale per i progetti d’importo superiore a 1.000.000 euro: Entro due giorni dalla data di protocollo dell’Ass. Regionale della Difesa dell’Ambiente 60 2.3 Quadro di riferimento ambientale 2.3.1 Analisi degli impatti attesi Figura 1: Stralcio del foglio 459 del Piano Paesaggistico Regionale - area intervento In riferimento agli impatti ambientali attesi, diretti ed indiretti, è importante analizzare ciascuno di essi per individuare: • l’ordine di grandezza e la complessità dell’impatto; • la durata e la reversibilità dell’impatto; • i limiti spaziali dell’impatto; • la probabilità dell’impatto; • la mitigazione dell’impatto, ovvero le misure adottate in fase di progetto, realizzazione e gestione dell’impianto per mitigarne gli effetti. L’impatto ambientale delle fonti rinnovabili è ridotto o nullo, in particolare per quanto riguarda il rilascio di inquinanti nell’aria e nell’acqua. Esse contribuiscono così alla riduzione dei gas responsabili dell’effetto serra e delle piogge acide. Gli impianti fotovoltaici non sono fonte di emissioni inquinanti, sono esenti da vibrazioni e, data la loro modularità, possono assecondare la morfologia dei siti di installazione. Il loro impatto ambientale, tuttavia, non può essere considerato nullo. I problemi e le tipologie di impatto ambientale che possono influire negativamente sull’accettabilità degli impianti fotovoltaici si possono ricondurre a: 61 a) impatti in fase di costruzione dell’impianto; b) l’utilizzazione del suolo e parcellizzazione del territorio; c) degradazione del manto vegetale preesistente; d) l’impatto su flora, fauna, e microclima locale; e) l’impatto visivo; f) dismissione dell’impianto; g) effetti elettromagnetici. 2.3.2. Impatti in fase di costruzione dell’impianto In fase di cantiere i possibili impatti sono collegati: - all’utilizzo di mezzi meccanici d’opera e di trasporto; - alla produzione di rumore, polveri e vibrazioni; - alla produzione di rifiuti dovuti ai materiali di disimballaggio dei componenti ell’impianto; - dai materiali di risulta provenienti dal movimento terra, o dagli eventuali splateamenti, o dagli scavi a sezione obbligata per la posa dei cavidotti. La generazione di tali impatti è limitata alla durata della fase di cantiere. Misure di mitigazione dell’impatto Durante la fase di cantiere saranno adottate le seguenti misure di mitigazione: - l’impiego della viabilità preesistente l’intervento; - la gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di costruzione l’impianto proposto avverrà nel rispetto ed aisensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi; - il riutilizzo delle terre di scavo per i reinterri nell’area di cantiere. Le eventuali eccedenze saranno inviate in discarica; - la raccolta differenziata del legno e dei materiali di imballaggio; - il trattamento come rifiuto speciale e la destinazione a discarica autorizzata dell’eventuale materiale proveniente da eventuali demolizioni; - le emissioni sonore temporanee durante il periodo di costruzione saranno consentite nelle fasce orarie previste dai regolamenti comunali, e comunque limitate ai 70 dB(A). - qualora alcune attività di cantiere producano rumore che misurato in prossimità dei ricettori (edifici abitati) superino tali limiti, sarà richiesta al Comune opportuna deroga. 62 2.3.3. Utilizzazione del suolo e parcellizzazione del territorio Il fabbisogno di territorio dipende dal modo di impiego del fotovoltaico: decentrato o centralizzato in grandi impianti. Nel primo caso il territorio utilizzato può essere ridotto quasi a zero perché il fotovoltaico può essere installato su superfici già sottratte all’ambiente naturale, come tetti, facciate e terrazze degli edifici esistenti, coperture di parcheggi o, in genere, di aree di servizio su scarpate, bordi di autostrade, ecc. Nel caso di produzione fotovoltaica in impianti centralizzati, il fabbisogno di energia è legato a vari fattori come l’efficienza di conversione dei moduli e le caratteristiche di insolazione del sito. In ogni caso l’uso di impianti centralizzati richiede notevoli estensioni di territorio per poter dare un contributo apprezzabile. Ordine di grandezza e la complessità dell’impatto L’impatto dovuto all’occupazione territoriale è di fatto legato all’installazione dei moduli fotovoltaici che costituiscono il generatore. L’occupazione territoriale prevista nel presente progetto è di circa 5800 m2 per un totale di 2280 moduli fotovoltaici. L’entità dell’impatto riguarda l’occupazione del suolo interessato dall’installazione e dalla sottrazione di radiazione solare da parte dei pannelli all’ambiente circostante. L’occupazione del suolo e la conseguente parcellizzazione del territorio sono da vedersi come “costo ambientale” di questa tipologia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile “pulita”. Dal punto di vista geomorfologico, l’area non presenta caratteristiche peculiari di particolare rilievo. Il limite temporale è dato dalla vita utile dell’impianto pari a circa 25 anni. IN FASE DI ESERCIZIO In linea di massima il suolo occupato dall'impianto non può essere utilizzato per altri fini. L'incidenza del distanziamento delle schiere dei pannelli e degli spazi tecnici è pari a circa il 30% della superficie complessiva riferita all'impianto fotovoltaico. 63 IN FASE DI DISMISSIONE Al fine di preservare la naturalità e le caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato dall'installazione, per il fissaggio al suolo delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici saranno utilizzate fondazioni in acciaio zincato a caldo infisse sul terreno. Pertanto non sarà necessario effettuare scavi né gettate di cemento, evitando così l'impregnazione delle superfici ed assicurando la conservazione nella sua interezza del terreno circostante e la semplice, nonché economica, rinaturalizzazione del terreno. 2.3.4. Impatto su flora, fauna e microclima locale Per l’uso decentrato dei sistemi fotovoltaici l’impatto sulla fauna e sulla flora è ritenuto generalmente trascurabile, in quanto sostanzialmente riconducibile al suolo e all’habitat sottratti, data anche l’assenza di vibrazioni e rumore. L’impatto potenziale sulla fauna è da ascrivere anche alla fase di costruzione dell’impianto, ed è relativo al disturbo delle specie animali presenti nel sito. L'impatto sulla flora è strettamente legato alla copertura ed all'ombreggiamento realizzati ad opera dell'installazione dei pannelli fotovoltaici. La sottrazione di radiazione solare da parte dei pannelli all’ambiente circostante, che in linea teorica potrebbe indurre modificazioni sul microclima locale, è stimabile essere pari a circa il 15% dell’energia solare incidente nell’unità di tempo sulla superficie del campo fotovoltaico, il resto viene riflesso o passa attraverso i moduli. L’impatto sul microclima è riconducibile al campo termico generato da ciascun pannello fotovoltaico, che può raggiungere anche temperature dell’ordine dei 60 ÷ 70 °C. Tale campo termico è responsabile della variazione del microclima e del riscaldamento dell'aria. Nel sito non vi sono condizioni di interesse naturalistico, per cui gli interventi non vanno ad indebolire una condizione naturale in essere, e non vanno a sottrarre una quantità di territorio tale per cui siano modificate le condizioni attuali della zona interessata ai lavori. La zona immediatamente circostante i lavori non dovrebbe risentire, riguardo le componenti biotiche flora e fauna, di modificazioni che possano alterare le condizioni esistenti. La componente faunistica come già riferito non ha a disposizione le condizioni necessarie per cui possa stabilmente inserirsi in tale ecosistema, per cui anche questa componente non sembra 64 essere intaccata dai lavori in oggetto, tanto meno l’area immediatamente circostante. Per valutare l’eventuale interferenza negativa dei moduli fotovoltaici sulla flora locale, è bene evidenziare che i terreni utilizzati sono terreni di cava e che gli stessi risultano essere incolti, e difficilmente sfruttabili, privi di specie floristiche di interesse naturalistico. Possiamo sintetizzare in questi termini la probabilità di impatto: 1. bassa sulla fauna stanziale, poiché si tratta di poche specie diffuse in tutta la provincia e che hanno dimostrato di adattarsi facilmente ad ambienti semiantropizzati; 2. bassa sui rapaci con particolare riferimento a quelli migratori, per il disturbo indotto durante la caccia, sebbene di fatto il disturbo sia limitato alle aree in cui saranno installati i moduli fotovoltaici e le zone limitrofe; 3. bassa sulle specie appartenenti alla flora locale, perché aree destinate all’installazione del generatore fotovoltaico non presentano caratteristiche naturalistiche rilevanti e sono rappresentate da terreni incolti, distanti dai centri abitati e da unità abitative. Le scelte progettuali che avranno di fatto effetto di mitigazione di impatto su fauna e flora: - raggruppamento dei moduli fotovoltaici in file ordinate; - utilizzo di strutture di sostegno a basso impatto visivo; - interramento dei cavi di bassa e media tensione, e assenza di linee aree di alta tensione; - contenimento dei tempi di costruzione. -strutture di sostegno tali da garantire un'idonea circolazione dell'aria al disotto dei pannelli, per semplice moto convettivo o per aerazione naturale, così che il surriscaldamento di cui sopra non causi particolari modificazioni microclimatiche dell'area interessata. 2.3.5. Impatto visivo In alcuni casi motivi estetici hanno portato al rifiuto dei sistemi fotovoltaici. In generale l’impatto visivo dipende soprattutto dalle dimensioni dell’impianto. Ricordiamo che ciò non rappresenta un problema nel caso dell’uso decentrato del fotovoltaico, dato che gli impianti possono essere bene integrati sui tetti o sulle facciate degli edifici. Un impianto fotovoltaico di media o grande dimensione può invece avere un impatto visivo non trascurabile, che dipende sensibilmente dal tipo di paesaggio (di pregio o meno). 65 Valutazione dell’impatto visivo Con il termine paesaggio si designa una determinata parte di territorio caratterizzata da una profonda interrelazione fra fattori naturali e antropici. La caratterizzazione di un paesaggio è determinata dai suoi elementi climatici, fisici, morfologici,biologiche storico-formali, ma anche dalla loro reciproca correlazione nel tempo e nello spazio, ossia dal fattore ecologico. Il paesaggio risulta quindi determinato dall'interazione tra fattori fisico-biologici e attività antropiche, viste come parte integrante del processo di evoluzione storica dell’ambiente e può essere definito come una complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati tra loro da mutui rapporti funzionali, sì da costituire un’unità organica. COMPONENTE VISUALE La percezione del paesaggio dipende da molteplici fattori, quali la profondità, l’ampiezza della veduta, l’illuminazione, l’esposizione, la posizione dell’osservatore, ecc.., elementi che contribuiscono in maniera differente alla comprensione degli elementi del paesaggio. La qualità visiva di un paesaggio dipende dall’integrità, dalla rarità dell’ambiente fisico e biologico, dall’espressività e leggibilità dei valori storici e figurativi, e dall’armonia che lega l’uso alla forma del suolo. Gli studi sulla percezione visiva del paesaggio mirano a cogliere i caratteri identificativi dei luoghi, i principali elementi connotanti il paesaggio, il rapporto tra morfologia ed insediamenti. A tal fine devono essere dapprima identificati i principali punti di vista, notevoli per panoramicità e frequentazione, i principali bacini visivi (ovvero le zone da cui l’intervento è visibile) e i corridoi visivi (visioni che si hanno percorrendo gli assi stradali), nonché gli elementi di particolare significato visivo per integrità; rappresentatività e rarità. METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO Per definire in dettaglio e misurare il grado d'interferenza che tali impianti possono provocare alla componente paesaggistica, è opportuno definire in modo oggettivo l'insieme degli elementi che costituiscono il paesaggio e le interazioni che si possono sviluppare tra le componenti e le opere progettuali che s'intendono realizzare. 66 A tal fine, in letteratura vengono proposte varie metodologie. Impatto paesaggistico (ip) Un comune approccio metodologico quantifica l’ impatto paesaggistico (IP) attraverso il calcolo di due indici: un indice VP, rappresentativo del valore del paesaggio, un indice VI, rappresentativo della visibilità dell’impianto. L’impatto paesaggistico IP viene determinato dal prodotto dei due indici di cui sopra: IP=VP*VI Valore da attribuire al paesaggio (VP) L’indice relativo al valore del paesaggio VP connesso ad un certo ambito territoriale, scaturisce dalla quantificazione di elementi quali la naturalità del paesaggio (N), la qualità attuale dell’ambiente percettibile (Q) e la presenza di zone soggette a vincolo (V). Una volta quantificati tali aspetti, l’indice VP risulta dalla somma di tali elementi: VP=N+Q+V In particolare, la naturalità di un paesaggio esprime la misura di quanto una data zona permanga nel suo stato naturale, senza cioè interferenze da parte delle attività umane. Indice di naturalità (N) L' indice di naturalità (N) deriva da una classificazione del territorio, nella quale tale indice varia su una scala da 1 a 10. AREE INDICE N Territori industriali o commerciali 1 Aree industriali o commerciali 1 Aree estrattive, discariche 1 … Qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) 67 La qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) esprime il valore da attribuire agli elementi territoriali che hanno subito una variazione del loro stato originario a causa dell'intervento dell'uomo, il quale ne ha modificato l'aspetto in funzione dei propri usi. Come evidenziato di seguito, il valore dell’indice Q è compreso fra 1 e 6, e cresce con la qualità, ossia nel caso di minore presenza dell’uomo e delle sue attività. AREE INDICE Q Aree servizi industriali, cave, ecc. 1 Tessuto urbano 2 Aree agricole 3 ….. Presenza di zone soggetta a vincolo (V) La presenza di zone soggetta a vincolo (V) definisce le zone che, essendo riconosciute meritevoli di una determinata tutela da parte dell'uomo, sono state sottoposte a una legislazione specifica. L'elenco dei vincoli ed il corrispondente valore dell’indice V è riportato nella seguente tabella. AREE INDICE V Zone con vincolo storico - archeologici 1 Zone con vincoli idrogeologici 0,5 Zone con vincoli forestali 0,5 ……. Zone non vincolate 0 68 Visibilità dell’impianto (VI) L'interpretazione della visibilità è legata alla tipologia dell'opera ed allo stato del paesaggio in cui la stessa viene introdotta. Per definire la visibilità di un parco fotovoltaico si possono analizzare i seguenti indici: • la percettibilità dell'impianto (P); • l’ indice di bersaglio (B); • la fruizione del paesaggio (F); sulla base dei quali l’indice VI risulta pari a: VI=P * (B+F) Indice di percettibilità dell’impianto (P) Per quanto riguarda la percettibilità dell’impianto P, la valutazione si basa sulla simulazione degli effetti causati dall’inserimento di nuovi componenti nel territorio considerato. A tal fine i principali ambiti territoriali sono essenzialmente divisi in categorie principali: • i versanti e le colline; • le pianure; • le fosse fluviali. ---Ad ogni categoria vengono associati i rispettivi valori di panoramicità, riferiti all'aspetto della visibilità dell'impianto, secondo quanto mostrato nella seguente tabella. AREE INDICE P Zone con panoramicità bassa (zone pianeggianti) 1 Zone con panoramicità media (zone collinari e di versante) 1,2 …. 69 Indice di bersaglio (B) Con il termine "bersaglio", si indicano quelle zone che per caratteristiche legate alla presenza di possibili osservatori, percepiscono le maggiori mutazioni del campo visivo a causa della presenza di un'opera. Sostanzialmente quindi i bersagli sono zone in cui vi sono (o vi possono essere) degli osservatori, sia stabili (città, paesi e centri abitati in generale), sia in movimento (strade e ferrovie). Dalle zone bersaglio si effettua l’analisi visiva, che si imposta su fasce di osservazione, ove la visibilità si ritiene variata per la presenza degli elementi in progetto. Indice di fruizione del paesaggio (F) L’indice di fruibilità F stima la quantità di persone che possono raggiungere, più o meno facilmente, le zone più sensibili alla presenza del campo fotovoltaico e, quindi, trovare in tale zona la visuale panoramica alterata dalla presenza dell'opera. L’assetto delle vie di comunicazione e di accesso all’impianto influenza la determinazione dell’indice di fruizione. Esso varia generalmente su una scala da 0 ad 1 e aumenta con la densità di popolazione (valori tipici sono compresi fra 0,30 e 0,50) e con il volume di traffico (valori tipici 0,20 - 0,30). Valutazione impatto paesaggistico opera proposta Quanto riportato sopra è stato utilizzato al fine di ottenere una valutazione della visibilità dell’impianto fotovoltaico in progetto. In particolare, considerato che il territorio interessato dal presente progetto è perimetro di cava, sono stati attribuiti agli indici precedentemente elencati i seguenti valori: 1. Indice di naturalità (N)= 1 - “Aree estrattive, discariche”; 2. Qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q)= 1 - “Aree servizi industriali, cave, ecc.”; 3. Presenza di zone soggetta a vincolo (V)=0 - “Zone non vincolate”. Da ciò si deduce che VP = 2 4. Indice di percettibilità dell’impianto (P)= 1,2 - “Zone collinari” 70 5. Indice di bersaglio (B) = Basso. 6. Indice di fruizione del paesaggio (F) = 0,1 Da ciò si deduce che VI = 0,40 Pertanto l’impatto sul paesaggio è complessivamente pari a IP=VP*VI~ 2, da cui può affermarsi che l’ impatto visivo prodotto dall’impianto fotovoltaico in progetto è da considerarsi basso. Per analisi dello studio di impatto sono stati effettuati dei foto inserimenti basandosi su quanto riportato nella presente relazione ed individuando i punti caratteristici di osservazione dai quali l’impianto risulti maggiormente visibile. Per la visione dei risultati si rimanda agli elaborati grafici riportati in allegato. La probabilità dell’impatto può definirsi bassa, in quanto lo stesso è localizzato lontano dal centro abitato ed è inserito in un’area perimetrale di cava, deputata ad accogliere tali iniziative. L’impianto non è visibile dalla strada provinciale 127 bis. 2.3.6. Dismissione dell’impianto proposto Gli impatti della fase di dismissione dell’impianto sono relativi alla produzione di rifiuti essenzialmente dovuti a: - dismissione dei pannelli fotovoltaici di silicio mono/policristallino; - dismissione dei telai in alluminio (supporto dei pannelli); - dismissione di eventuali cordoli in cemento armato; - dismissione di eventuali cavidotti ed altri materiali elettrici, compresa la cabina di trasformazione BT/MT. In fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, le varie parti dell’impianto saranno separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti saranno inviati in discarica autorizzata. Potrà essere stipulato con ditta fornitrice degli elementi di impianto, insieme al contratto di fornitura dei pannelli fotovoltaici, un “Recycling Agreement”, per il recupero e trattamento di tutti i componenti dei moduli fotovoltaici (vetri, materiali semiconduttori incapsulati, metalli, etc…) e lo stoccaggio degli stessi in attesa del riciclaggio. Al termine della fase di dismissione la ditta 71 fornitrice rilascerà inoltre un certificato attestante l’avvenuto recupero secondo il programma allegato al contratto. L’impianto rimarrà in esercizio per 20 anni. 2.3.7. Effetti elettromagnetici Nonostante la debolezza degli indizi che potrebbero indicare che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici possano produrre a qualsiasi frequenza un qualche effetto di carattere sanitario, a livello internazionale, così come in Italia, sono state emanate norme di tutela, indirizzate alla massima prudenza. Per le frequenze relative questo studio (50 Hz), il riferimento italiano è il D.P.C.M. del 23 aprile 1992, il quale fissa i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici definendo i seguenti valori: 5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l’intensità di campo elettrico e induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata. 10 kV/m e 1 mT rispettivamente per l’intensità di campo elettrico e induzione magnetica nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore del giorno. Studi e verifiche strumentali effettuate su impianti e cavidotti interrati di analoghe dimensioni e potenze hanno evidenziato che i valori misurati per la verifica dei contributi elettromagnetici dei cavi interrati e delle sottostazioni elettriche sono rimasti in tutti i casi abbondantemente al di sotto dei limiti suddetti, e al di sotto anche dei limiti di esposizione per i lavoratori raccomandati attualmente dall’I.C.N.I.R.P. 72 3. Misure di mitigazione dell’impatto visivo Al fine di assicurare un minore impatto sull’ambiente e di valorizzare visivamente l’area interessata dall’impianto fotovoltaico, è prevista la conservazione e l’eventuale rimpianto di specie locali autoctone (è presente Lentischio) o comunque compatibili con il modello di vegetazione potenziale dell’area. Saranno piantate specie autoctone già alte almeno 100-150 cm con la funzione di recinzione arborea lungo i confini. Le sistemazioni a verde sono pertanto orientate alla massima valorizzazione della vegetazione esistente per ottenere un sicuro effetto ambientale. L’impianto fotovoltaico non provoca fenomeni di abbagliamento, in quanto non visibile dalla strada provinciale 127 bis o da reti viarie secondarie; inoltre l’inclinazione dei moduli è di 18°, cioè bassa. 4. Conclusioni generali Con riferimento allo studio preliminare ambientale e agli impatti ambientali attesi, diretti ed indiretti, sopra descritti si ritiene opportuno riportare in sintesi alcune osservazioni di carattere generale riguardo gli impatti prodotti dall’opera sul territorio. La produzione di energia elettrica prodotta dal sole è per definizione pulita, ovvero priva di emissioni a qualsiasi titolo inquinanti. Inoltre, come è noto, la produzione di energia elettrica da combustibili fossili comporta l’emissione di sostanze inquinanti e gas serra, tra questi il più rilevante è l’anidride carbonica. Assumendo il valore specifico associato alla produzione di energia elettrica da combustibili fossili di 1000 g di CO2 per ogni kWh prodotto il parco fotovoltaico in studio, con una potenza installata complessiva di 524,40 kWp, in relazione, anche, ai valori di irraggiamento caratterizzanti la latitudine prevista in progetto, evita con la sua produzione di energia elettrica pulita, l’emissione di circa 200 tonn. di CO2 ogni anno. E’ possibile pertanto concludere che sulla scala territoriale dell’area di intervento gli impianti fotovoltaici di progetto forniscono un contributo indiretto alla riduzione di emissione di gas con effetto serra. Riguardo all’ambiente idro-geomorfologico si può sottolineare che il progetto non prevede né emungimenti dalla falda acquifera profonda (se non quelli concomitanti con i lavaggi periodici, ma poco frequenti nel tempo, della superficie dei pannelli), né emissioni di sostanze 73 chimico-fisiche che possano a qualsiasi titolo provocare danni al terreno superficiale, alle acque superficiali e alle acque dolci profonde. In sintesi l’impianto sicuramente non può produrre alterazioni idrogeologiche nell’area. Inoltre le modalità di realizzazione dell’opera costituiscono di per sé garanzie atte a minimizzare o ad annullare l’impatto, infatti: • non saranno realizzati plinti in c.a; • saranno utilizzati percorsi stradali esistenti; • i cavi elettrici saranno interrati in corrispondenza delle stesse strade; • sarà ripristinato lo stato dei luoghi alla fine della vita utile dell’impianto (20 anni) Pertanto in riferimento alla caratterizzazione dell’ambiente geoidromorfologico possiamo dire che: • la stabilità dei terreni rimarrà inalterata; • sarà evitato che si verifichino nuovi fenomeni erosivi; • si eviterà di interessare aree con fenomeni geomorfologici attivi in atto. L’impianto così come dislocato, non produrrà alterazioni dell’ecosistema, perché l’area di intervento non è SIC, ZPS, IBA e “RETE NATURA 2000”, né Zona di ripopolamento e cattura; inoltre l’area sottoposta ad intervento presenta, di per sè, una naturalità ed una biodiversità estremamente bassa. La flora nell’area di intervento presenta caratteristiche di bassa naturalità (praticamente inesistente la flora selvatica), scarsa importanza conservazionistica, nessuna diversità floristica rispetto ad altre aree. In definitiva, con riferimento al sistema “copertura botanico - vegetazionale e colturale” l’area di intervento, non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo. Non si rileva sulle aree oggetto dell’intervento la presenza di specie floristiche e faunistiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse biologico- vegetazionale. L’impianto così come dislocato, pertanto, non produrrà alterazioni dell’ecosistema. Inoltre l’area sottoposta ad intervento presenta, di per sé, una naturalità ed una biodiversità bassa. La flora nell’area di intervento presenta caratteristiche di bassa naturalità, scarsa importanza conservazionistica (le specie botaniche non sono tutelate da direttive, leggi, convenzioni), nessuna diversità floristica rispetto ad altre aree della Provincia. 74 La realizzazione delle opere necessarie alla costruzione e messa in esercizio dell’impianto non potrà alterare alcuno di questi aspetti descrittivi dell’ambiente floristico che rimarrà di fatto immutato. Le specie animali presenti nell’area sono comuni a tutta la Provincia, la zona interessata dal presente progetto presenta un popolazione di specie faunistiche pressoché nulla. È opportuno evidenziare che l’intervento previsto in progetto, si configura, come un intervento compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, in quanto non produrrà alcuna modificazione significativa dell’attuale assetto geo-morfologico di insieme dell’ambito interessato, né del sistema della copertura botanico- vegetazionale esistente, né andrà ad incidere negativamente sull’ambiente dell’area. Pertanto l’attuazione delle opere previste in progetto, per le motivazioni in precedenza espresse, appare del tutto compatibile con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti. 75