Il quadro regolatorio dell’attività di
Vendita del Gas Naturale
Firenze, 23.4.2008
Gioia Poccetti
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Regolazione dei servizi nel settore gas
TRASPORTO ESTERO
GNL
TRASPORTO ITALIA
STOCCAGGIO
DISTRIBUZIONE
NORME UE E DEGLI
STATI DI TRANSITO
CODICE
Approvato
TARIFFE
Definite
CODICE
Approvato
TARIFFE
Definite
CODICE
Approvato
TARIFFE
Definite
CODICE TIPO
Approvato
TARIFFE
Definite
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Impatto della regolazione dei servizi
Codici e regole di accesso
Sviluppo
infrastrutture
Tariffe
Mercato
Prezzi
INCENTIVAZIONE TARIFFARIA
Remunerazione aggiuntiva da 1% a 3% e fino a 12 anni in relazione alla tipologia di investimento
ESENZIONE DIRITTO DI ACCESSO
Chi investe in nuove infrastrutture può richiedere l’esenzione dal diritto di accesso di terzi per un periodo di almeno 20 anni e
per almeno l’80% della nuova capacità
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Impatto della regolazione dei servizi:
il caso dei prezzi all’industria
Gli effetti della liberalizzazione del mercato sono stati molto più significativi per la piccola e
media industria: i criteri di allocazione e di pricing fortemente influenzati dalla struttura delle
tariffe dei servizi di trasporto e stoccaggio
1999 =100
Confronto tra le attuali condizioni contrattuali e quelle previste dai contratti di fornitura vigenti nel
1999 (Brent 63 $/bbl, cambio €/$ 1,29)
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
industriale 1 M(m3)/a
industriale 10 M(m3)/a
contratti 1999
contratti 2006 (min)
industriale 50 M(m3)/a
contratti 2006 (max)
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Confronto prezzi internazionali
Focus su settore industriale
Piccola industria
Euro/1000m3, Gen 07
Media =373
Prezzi istituzionali
Gen-07 (senza
imposte)
452
289
Francia
Germania
266
286
Spagna
Italia
Grande industria
Media industria
Media =318
378
259
242
I prezzi italiani
sono competitivi in
particolare per la
piccola e media
industria
UK: 285
Media =220
276
235
236
241
207
Francia
Germania
Spagna
Italia
Francia
Germania
Spagna
Italia
Fonte: Eurostat. Energy Advice per grande industria (compresa Italia); per Piccola e Media industria Italia dato
Eni La media è ponderata con i volumi dei rispettivi mercati
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Evoluzione del prezzo vendita a clienti gas “tutelati”
€/1.000 m3
materia prima
tariffe regolate
margini e costi comm.
imposte
800
700
+2,6% in termini
reali (quota dal
45% al 40%)
600
500
-3% in termini
reali (quota dal
11% al 9%)
400
-7,7% in termini
reali (quota dal
21% al 17%)
300
200
+75,9% in termini
reali (quota dal
23% al 34%)
100
0
gen-04 (€/km3)
gen-08 (€/km3)
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Confronto prezzi internazionali
Focus su settore civile
Media prezzi settore civile
Gen 07
Euro/1000m3
Con imposte
Senza imposte
691
Media =473
496
432
420
Francia
Germania
169
Spagna
406
Italia
Autorità**
420
Francia
501
282
69
76
522
688
Media =600
522
Germania
432
406
Spagna
Italia
Autorità**
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Le media sono pesate sui volumi dei mercati dei singoli paesi
**Prezzo medio civile per i clienti del mercato tutelato, pubblicato dall’AEEG
I prezzi al settore civile sono al di sotto degli altri paesi europei.
Il consumatore non se ne accorge per l’alta tassazione
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Politiche per la competitività: il prezzo del gas all’industria
4%
8%
11%
Costo approvvigionamento
Trasporto (Italia/Estero)+Stoccaggio
Costi e Margini commerciali
Tasse non recuperabili
76%
Industriale tipo- contratto decorrenza ottobre 2007
durata 12 mesi
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Politiche antinflazionistiche : il prezzo del gas alle famiglie
38%
Materia prima
9%
Costi a tariffa
Costi e margini commerciali
Imposte
16%
37%
II trimestre 2008
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Regolazione vendita clienti domestici gas
principali atti
Regolazione condizione
economiche
Regolazione rapporto
contrattuale
Regolazione qualità
commerciale
Regolazione
recesso
Obbligo offerta condizioni regolate ai civili
FUI - gara
Condizioni minime di fornitura mercato tutelato
Codice di condotta commerciale
Livelli di servizio (reclami + rettifiche)
Obblighi informativi
Interfaccia con società di distribuzione
144/07 1 mese preavviso senza oneri
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Condizioni Economiche per l’attività di Vendita
Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono “idonei”
Mercato liberalizzato
e concorrenziale
Definizione su base
commerciale delle
condizioni di offerta
Mercato tutelato
• DPCM 31 ottobre 2002 (decreto
blocca tariffe): potere dell’AEEG di
definire e aggiornare le tariffe di
vendita del gas esteso dopo il 1°
gennaio 2003 per consentire un
ordinato e graduale passaggio al
mercato liberalizzato dei clienti finali
ex “vincolati”.
• Del. AEEG 134/06: a partire dal 1°
ottobre 2006 la tutela si applica solo ai
clienti domestici con consumi
annui < 200.000 m3
Obbligo di offrire
le condizioni regolate
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Regolazione sulle condizioni contrattuali
e codice di condotta commerciale
Delibera 229/01
Delibera 126/04
Condizioni contrattuali minime per il sevizio
di vendita del gas ai clienti finali
Codice di condotta commerciale per
la vendita di gas naturale ai clienti finali
Ambito di applicazione:
clienti del mercato vincolato
(clienti domestici con consumi < 200.000Smc/anno
che non esercitano il diritto di idoneità)
Ambito di applicazione:
tutti i clienti con consumi < 200.000 Smc/anno
La delibera stabilisce condizioni contrattuali
minime inderogabili per la fornitura e
integra direttamente i contratti eventualmente
non conformi; le condizioni minime sono
stabilite con riferimento alle condizioni
economiche regolate.
Principali previsioni:
• frequenze di lettura, periodicità di
fatturazione, modalità di calcolo dei consumi;
• termini di pagamento della bolletta, morosità
ed eventuale sospensione della fornitura;
• rateizzazione del pagamento dei corrispettivi
per la vendita di gas e forme di garanzia
(es:deposito cauzionale);
• reclami
Il Codice di condotta commerciale, impatta sulla
trasparenza delle offerte presentate ai clienti e
sul contenuto minimo dei contratti.
Le previsioni riguardano:
• criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura
del servizio e della spesa complessiva;
• informazioni minime obbligatorie da fornire nei
messaggi pubblicitari, riconoscibilità e regole di
comportamento del personale commerciale;
• informazioni preliminari alla conclusione dei
contratti;
• contenuto e consegna dei contratti, diritto al
ripensamento e termini per la variazione
unilaterale delle condizioni contrattuali;
• indennizzi automatici;
• nota informativa per il cliente finale da allegare
al contratto.
NB: nelle aree di sovrapposizione delle due delibere (es. indennizzi automatici e contenuto
dei contratti), la del. 126/04 non si applica al mercato vincolato
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Regolazione sulla qualità commerciale
TESTO INTEGRATO DISTRIBUZIONE + VENDITA
Ambito di applicazione:
Clienti finali allacciati a rete di distribuzione e alimentati in bassa
pressione
La delibera stabilisce, a carico dei venditori:
• standard minimi di qualità rispetto a determinate prestazioni:
1. tempo di risposta motivata a reclami scritti,
2. tempo di rettifica di fatturazione (in caso di fattura pagata e successivamente
contestata dal cliente)
NB: in caso di mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione è prevista
la corresponsione di un indennizzo automatico a favore del cliente.
• obblighi informativi nei confronti dell’AEEG e dei clienti finali sul rispetto degli
standard,
• tempistiche minime per la trasmissione delle richieste/informazioni tra
distributore e cliente finale (ruolo di interfaccia del venditore obbligatorio in
presenza di un contratto).
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Il Fornitore di Ultima Istanza – FUI
Il FUI fornisce:
• clienti finali con consumi < 200.000mc/a
• clienti finali su Reti di Distribuzione esclusi industriali e termoelettrici con consumi >200.000 mc/a
privi di fornitore per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
NB: il 1° anno fornisce anche le forniture a titolo di FGUI ancora attive
1° anno:
1° mar 07– 30 set 07
Gara deserta:
troppe criticità nella
procedura
2° anno:
1° ott 07 – 30 set 08
AEEG modifica la procedura FUI
con delibera 221/07
Il FUI su RD viene attivato direttamente dal distributore mediante una procedura coerente con
quella di switching, escludendo i pdr per cui è stata richiesta l’interruzione dei prelievi
Il FUI fornisce il gas ai clienti finali rimasti senza fornitore alle condizioni economiche e contrattuali
di riferimento stabilite dall’AEEG per il mercato tutelato
Possibilità per i clienti finali di disdire il contratto con il FUI in qualsiasi momento stipulando un
nuovo contratto: con un altro venditore o con il FUI stesso, scegliendo le condizioni regolate o quelle
proposte in alternativa dal venditore sul mercato libero
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Accesso ai dati di base per l’invio di proposte commerciali relative a
forniture di energia elettrica e/o gas naturale
AEEG introduce una disciplina in materia di accesso ai dati di base per la
formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica
e/o di gas naturale a clienti domestici
• Dal 1° ottobre 2008 possibilità per i venditori di accedere, tramite le imprese di distribuzione, ai dati di base
dei clienti domestici presenti nei diversi Comuni, per la formulazione di offerte commerciali cartacee.
• Obbligo di informativa ai clienti finali (privacy).
• Il distributore è il responsabile del trattamento dati.
• Possibilità per il cliente di rifiutare il consenso al trattamento dati per uno o più venditori sia alla prima
informazione delle nuove disposizioni, sia al momento di ogni invio cartaceo di proposte commerciali.
• La delibera si applica fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell’energia
elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni dell’Autorità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
• I dati di base relativi ai clienti finali che non hanno comunicato al il rifiuto al trattamento, devono essere
utilizzati dai venditori solo con modalità strettamente correlate all’invio di proposte commerciali cartacee. I dati
dei clienti che, decorsi non più di 6 mesi, non aderiscono alle stesse o con i quali non si instaurano rapporti di
fornitura devono essere cancellati.
• Ruolo centrale dei distributori sulle modalità di scambio dei dati di base: i distributori dovranno predisporre
una piattaforma telematica di comunicazione con accesso da parte dei venditori accreditati mediante sistemi di
autenticazione forte, in modo da garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, oltre che la certezza e non
discriminatorietà tra venditori della loro trasmissione.
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Recesso dai contratti di fornitura di ee e gas (1/2)
• Recesso non oneroso (no oneri né spese di chiusura)
• Tempistiche diverse per tipologie di clienti diverse
• Certezza e verificabilità delle comunicazioni
• Coerenza con la procedura di switching
• Inoltro del recesso tra venditori
Entrata in vigore della nuova disciplina (del. n. 144/07)
clienti E.E. domestici e PMI in BT
la delibera si applica dal 26 giugno scorso
a tutti i contratti, indipendentemente
dalla data di sottoscrizione
ALTRI clienti E.E. e clienti GAS
- la delibera si applica a contratti
conclusi POST 1 ott 2007, con
decorrenza dalla conclusione;
- per i contratti conclusi PRE 1-ott-07 si
applica dal PRIMO RINNOVO o, al max,
dal 26-giu-08
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Recesso dai contratti di fornitura di ee e gas (2/2)
CF tutelati
Altri CF
DOMESTICI
• recesso CF preavviso
max 1 mese
• recesso VENDITORE
non previsto
NON DOMESTICI TUTELATI
DA CODICI CONDOTTA
COMMERCIALE
(gas < 200.000 mc/a + e.e. in BT )
• recesso CF
preavviso max 1
mese
• recesso
VENDITORE
preavviso min 6
mesi
• recesso CF preavviso max:
- 3 mesi per SWITCHING,
- 1 mese per CESSAZIONE
• recesso VENDITORE
preavviso min 6 mesi
ALTRI NON DOMESTICI
(gas >= 200.000mc/a
+ e.e. in MT o AT)
• recesso CF preavviso max:
- 3 mesi per contratti
ANNUALI
- 6 mesi per contratti
PLURIENNALI
SALVO DIVERSI ACCORDI
• recesso VENDITORE:
preavviso min 6 mesi
SALVO DIVERSI ACCORDI
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Grazie per l’attenzione
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