COPIA COMUNE DI COMMEZZADURA PROVINCIA DI TRENTO SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE – PROGRAMMA N. 5 (DETERMINAZIONE N. 78 DEL PROGRAMMA N. 5) DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 205 di data 09 ottobre 2014 OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova rete fognaria e sostituzione dell’acquedotto comunale nella frazione di Almazzago ed in loc. Daolasa. 1° stralcio. Autorizzazione al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea – 3° e ultima tranche di pagamento. IL SEGRETARIO COMUNALE Premesso che: - con propria determinazione n. 240 di data 16 marzo 2012 il Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento ha disposto l’autorizzazione al piano delle occupazioni temporanee dei terreni inerenti i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria e sostituzione dell’acquedotto comunale nella frazione di Almazzago ed in loc. Daolasa – 1° stralcio, ai sensi dell’art. 28 della L.P. 19.02.1993 n. 6. - con propria determinazione n. 145 di data 27 giugno 2013 il Segretario Comunale disponeva l’autorizzazione al pagamento della 1° tranche dell’indennità di occupazione temporanea dei terreni occorrenti ai lavori in oggetto indicati per le particelle occupate fino a tale data; - con propria determinazione n. 117 di data 01 luglio 2014 il Segretario Comunale disponeva l’autorizzazioe al pagamento della 2° tranche dell’indennità di occupazione temporanea dei terreni occorrenti ai lavori in oggetto indicati per le particelle non liquidate con determinazione n. 145/2013 sopra citata e occupate fino a tale data; - L’Ufficio tecnico ha dato il proprio nulla osta al pagamento delle restanti indennità, quelle spettanti ai terreni utlizzati come “area cantiere”, dichiarando che dette particelle non risultano più occupate; - Ritenuto di provvedere alla liquidazione della 3° e ultima tranche di indennità di occupazione temporanea secondo quanto risulta dal prospetto allegato; Ricordato che: - il Comune di Commezzadura - Ente promotore – ha provveduto alla notifica del decreto a tutti gli interessati nelle forme previste; - entro 30 giorni dalla notifica del decreto i soggetti interessati al pagamento dell’indennità possono richiedere la rideterminazione della indennità alla Commissione Provinciale per le espropriazioni ovvero proporre opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’Appello; - in caso di mancata richiesta di rideterminazione od opposizione, le indennità si intendono accettate e saranno maggiorate dell’indennità nella misura prevista dal decreto; - al fine del pagamento dell’indennità di cui si tratta, i proprietari devono produrre al Comune espropriante, una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la proprietà e piena disponibilità e libertà dell’immobile oggetto di asservimento, nonché una dichiarazione, contenente l’obbligo di non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi, il proprio numero di codice fiscale ed i dati anagrafici; - qualora l’immobile sia gravato da ipoteca o da usufrutto, per ottenere il pagamento dell’indennità i proprietari allegano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà, la dichiarazione con l’obbligo di cui sopra nonché, in caso di ipoteca, l’autorizzazione dell’ipotecante alla riscossione delle somme; - il Comune deve provvedere al pagamento dell’indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, anche in pendenza di rideterminazione indennità o di opposizione alla stima; - qualora si tratti di proprietario tavolare deceduto, il pagamento va effettuato a favore degli eredi pro-quota sulla base della seguente documentazione: certificato ereditario, a meno che gli eredi non abbiano già ottenuto l’iscrizione della proprietà a loro nome nel qual caso sarà sufficiente effettuare la verifica al libro fondiario; modello 240 (attestante il pagamento delle imposte relativamente al bene oggetto di espropriazione); - per quanto attiene l’assogettamento alla ritenuta di cui all’art. 11 della Legge 413/1991 dovrà farsi riferimento alla circolare emanata dal Servizio Enti Locali di Trento in data 03.02.1993 n. 100/15-R avente per oggetto “Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle indennità di espropriazione”. Visto l’art. 28 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 recante norme sull’occupazione temporanea, determina 1. Di autorizzare il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e maggiorazioni alle stesse disposte con determinazione n. 240 di data 16.03.2012 del Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonchè secondo il tabulato di dettaglio pure allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 2. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore degli aventi diritto. 3. Di imputare, la spesa complessiva di Euro 3.828,76 - all’intervento cod. 2090401 cap. n. 20941.7 C/R 2010, dando atto che la presente determinazione non necessita di attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 35.2 e 35.7 del vigente regolamento di contabilità; 4. Di dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è pubblicata sul sito web del comune a cura del responsabile del procedimento all’interno della categoria “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. COMUNICAZIONE SUI RICORSI (art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23) Avverso il presente atto sono ammessi: a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Per l’impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare: - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Penasa dr. Elda REFERTO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell’albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Comunale e all’Albo Informatico per giorni 3 consecutivi dal 09.10.2014 al 12.10.2014 . Commezzadura, lì 09.10.2014 IL MESSO COMUNALE f.to Sabrina Mattarei COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO Commezzadura, lì 09.10.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Elda Penasa Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta può essere fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con firma digitale ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazoine digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richieta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato analogico.