1° pilastro, AVS / AI
Garanzia
del minimo
esistenziale
La previdenza statale, nell’ambito dell’AVS/
AI, garantisce il minimo di sussistenza a
tutta la popolazione.
1.Contesto
In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità si articola su tre pilastri.
Il primo pilastro punta a garantire il minimo esistenziale
durante la vecchiaia e in caso di decesso e invalidità.
Il secondo pilastro, unitamente al primo, consente agli
assicurati di mantenere pressapoco inalterato il tenore
di vita abituale.
Il terzo pilastro completa i primi due e mira a coprire
esigenze individuali più ampie.
Previdenza in Svizzera
Previdenza
statale
Previdenza
professionale
Previdenza
privata
AVS
LPP
vincolata
AI
LAINF
libera
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Vecchiaia, decesso e invalidità
2. Scopo della previdenza statale
(1° pilastro AVS/AI)
Garanzia del minimo esistenziale per tutte le persone
in Svizzera:
• nella vecchiaia
• in caso di invalidità
• in caso di decesso
2
3. Persone assicurate
5. Eventi assicurati
Assicurazione obbligatoria per
• persone domiciliate in Svizzera
• persone che esercitano un’attività lavorativa
in Svizzera
• cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio
della Confederazione o di organizzazioni stabilite dal Consiglio federale.
L’AVS/AI copre tutte le persone assicurate contri i rischi
vecchiaia, decesso e invalidità. I rischi decesso e invalidità
sono coperti a prescindere dalla causa (infortunio o
malattia).
Possono mantenere l’assicurazione obbligatoria anche
le persone che effettuano periodi di lavoro all’estero
per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera, se
questi dà il proprio consenso.
Assicurazione facoltativa per
• cittadini svizzeri nonché cittadini dei paesi UE/EFTA che vivono al di fuori di queste aree. Possono ade
rire all’assicurazione facoltativa le persone che
siano state assicurate obbligatoriamente per
un periodo ininterrotto di almeno cinque anni immediatamente precedente l’espatrio.
4. Inizio e fine dell’assicurazione
obbligatoria
Inizio
• Dalla nascita
Fine
• In caso di trasferimento di domicilio all’estero
• In caso di abbandono dell’attività lavorativa in
Svizzera
• In caso di abbandono dell’attività lavorativa
all’estero (al servizio della Confederazione o di un’organizzazione stabilita dal Consiglio federale ai sensi del punto 3)
• Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensiona-
mento AVS, ovvero quando matura il diritto alla prestazione di vecchiaia; resta garantita la copertura in caso di decesso.
6. Contributi di lavoratori e datori
di lavoro
I contributi dei dipendenti vengono pagati per metà dai
dipendenti stessi e per metà dai datori di lavoro. La seguente tabella indica le aliquote contributive:
Dipendenti
AVS
4,20%0,70% 0,25% 5,15%
Datori di lavoro 4,20%
Totale
AI IPG*Totale
0,70%
0,25%
5,15%
8,40%1,40% 0,50%10,30%
L’obbligo contributivo per i dipendenti decorre dal 1°
gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e
decade con la cessazione dell’attività lavorativa. I contributi da versare vengono conteggiati sulla base del salario
soggetto ad AVS.
Nota: i lavoratori in età pensionabile versano contributi solo per il reddito da attività lavorativa che supera
l’importo mensile di CHF 1.400,– (pari a CHF 16.800,–
all’anno).
* indennità perdita di guadagno per servizio militare, civile o di
protezione civile e, con decorrenza 1/7/2005, per maternità
(indennità di sostituzione del salario).
3
7. Contributi lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi devono versare per intero i propri
contributi AVS, AI e IPG. Essi sono tenuti a pagare il
9,7% del reddito derivante da tale attività qualora superi
l’importo di CHF 56 400.–.
Per tutte le persone non attive, l’obbligo contributivo
decorre dal 1° gennaio successivo al compimento del
20° anno di età e cessa col raggiungimento dell’età AVS
ordinaria. I contributi da versare vengono calcolati sulla
base del patrimonio e del reddito da rendite moltiplicato per il fattore 20 (contributo minimo annuo CHF 480.–,
contributo massimo annuo CHF 24 000.–).
Se il reddito è inferiore a CHF 56 400.–, viene applicata
la cosiddetta «tavola scalare dei contributi». Per l’intera
categoria di lavoratori autonomi, l’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio successivo al compimento
del 17° anno di età. Tale obbligo cessa con l’abbandono
dell’attività lavorativa.
Nota: per le persone in età di pensionamento esercitanti un’attività lavorativa indipendente si applica la stessa
regola valida per i dipendenti.
8. Contributi per soggetti non attivi
Come i lavoratori autonomi anche chi non lavora deve
provvedere al pagamento dei contributi AVS, AI e IPG.
In questa categoria rientrano ad esempio i soggetti
seguenti:
• beneficiari di rendite d’invalidità
• persone che hanno optato per il pensionamento anticipato
• persone economicamente indipendenti
• studenti
• globetrotter
La seguente tabella specifica l’ammontare dei contributi:
Patrimonio
AVS/AI/IPGSupplemento*
fino a 300000.–
480.– –.–
300 000.–
515.–
1 750 000.–
da 8 400 000.–
3 502.–
154.50
24 000.– –.– *per ogni ulteriori CHF 50.000,– di patrimonio
4
103.–
Nota: per le persone coniugate non attive, l’obbligo
contributivo viene soddisfatto se per l’anno di riferimento il coniuge esercita un’attività lavorativa ai sensi della
normativa AVS e ha versato contributi pari ad almeno
il doppio dell’importo minimo. Le donne divorziate, i
vedovi e le vedove che non lavorano sono sempre
soggetti all’obbligo contributivo. Qualora essi non adempiano a tale obbligo, la loro rendita subirà successivamente una riduzione (rendita parziale).
Si considerano contributi da attività lavorativa, i contributi AVS versati dal lavoratore che superino del 50%
quelli dovuti dal non lavoratore.
9. Salario assicurato per lavoratori dipendenti
Alla formazione del salario soggetto ad AVS concorrono,
ad esempio:
• i salari calcolati su base oraria, giornaliera, setti
manale e mensile
• le indennità di residenza e di carovita
• le gratifiche, i premi per anzianità di servizio, i premi di fedeltà e produzione
• le mance e il cd. prezzo del servizio, qualora costituiscano un elemento importante del salario
• le provvigioni e le commissioni
• le indennità giornaliere dell’Assicurazione federale
contro la disoccupazione e le indennità per
insolvenza
• i rimborsi per la perdita di salario a seguito di
servizio militare o di protezione civile, incluse le
indennità per perdita di guadagno previste dalla legge (indennità giornaliere IPG)
10.Adeguamento delle prestazioni all’evoluzione dei prezzi
Le rendite devono essere obbligatoriamente adeguate all’evoluzione dei prezzi. Di norma tale adeguamento viene effettuato ogni due anni. Il Consiglio federale ne
anticipa l’attuazione se nel corso di un anno il rincaro ha
superato il 4%.
11.Prestazioni di vecchiaia AVS
Rendita di vecchiaia
Il diritto a una rendita di vecchiaia matura con il raggiungimento dell’età di pensionamento, che per le
donne corrisponde a 64 anni e per gli uomini a 65. Per le
coppie di coniugi (qualora marito e moglie percepiscano
entrambi una rendita di vecchiaia), la somma delle due
rendite non può superare il 150% della rendita di vecchiaia massima. Importo della rendita completa: da un
minimo di CHF 1175.– a un massimo di CHF 2350.–
mensili. Per le coppie di coniugi la rendita complessiva
massima ammonta a CHF 3525.– mensili.
Pensionamento flessibile
Si può posticipare il percepimento della rendita di
vecchiaia da 1 a 5 anni. In tal caso essa aumenta fra il
5,2 e il 31,5%.
Si può anche anticipare il percepimento della rendita
di 1 o 2 anni: essa si riduce del 6,8% per ogni anno.
Rendita per figli
Se un genitore percepisce una rendita di vecchiaia, i figli
fino ai 18 anni (max 25 se ancora in corso di formazione)
beneficiano di una rendita supplementare.
•Importo: 40% della rendita di vecchiaia, min
CHF 470.–, max CHF 940.– mensili
• Versamento al beneficiario della rendita principale
In caso di rendita di vecchiaia per entrambi i genitori, le
rendite per figli sono due:
• Importo: ciascuna pari al 40% della rendita di
vecchiaia. La somma delle due rendite non può
superare il 60% della rendita di vecchiaia massima, ovvero CHF 1410.– mensili.
• Versamento ai beneficiari della rendita principale
Prestazioni complementari alle rendite di vecchiaia
Assegni per grandi invalidi:
• 80% rendita minima per grande invalidità di
grado elevato
• 50% rendita minima per grande invalidità di
grado medio
Mezzi ausiliari
• 75% del prezzo netto (salvo diversa disposizione) per carrozzelle, apparecchi acustici, scarpe ortope-
diche su misura, occhiali-lente, ecc.
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12.Prestazioni AVS in caso di decesso
Rendita vedovile
Gli uomini e le donne con uno o più figli hanno sempre
diritto a una rendita vedovile (rendita per vedovi fino al
compimento del 18° anno di età dell’ultimo figlio del
vedovo). Le vedove hanno diritto a una rendita se hanno
almeno 45 anni e se il loro matrimonio è durato almeno
5 anni.
• Importo: 80% della rendita di vecchiaia, da un minimo di CHF 940.– a un massimo CHF 1880.– mensili
Una persona divorziata è equiparata a una persona
vedova se:
• ha figli e se il matrimonio sciolto per divorzio è durato almeno 10 anni
• il matrimonio è durato almeno 10 anni e il divorzio ha avuto luogo dopo il compimento del 45° anno di età
• il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo che la persona divorziata ha compiuto 45 anni
Qualora non venga soddisfatto nessuno dei requisiti
sopra elencati, la persona divorziata ha diritto a una rendita vedovile se ha figli di età inferiore a 18 anni.
6
Rendita per orfani
In caso di decesso di un genitore, i figli fino ai 18 anni
di età (massimo 25 se ancora in corso di formazione)
hanno diritto a una rendita supplementare per orfani.
• Importo: 40% della rendita di vecchiaia, da un minimo di CHF 470.– a un massimo di CHF 940.– mensili
• Versamento al genitore superstite
Qualora siano deceduti entrambi i genitori, vengono
versate due rendite per orfani.
• Importo: ciascuna pari al 40% della rendita di
vecchiaia. La somma delle due rendite per orfani non può superare il 60% della rendita di vecchiaia massima, ovvero CHF 1410.– mensili
• Versamento al rappresentante legale
13.AI: prestazioni per l’integrazione
L’AI distingue fra prestazioni di integrazione e rendite. Le
rendite vengono erogate soltanto se non è più possibile
l’integrazione o se l’incapacità di guadagno resta limitata
anche dopo l’integrazione.
Misure mediche
L’AI paga i trattamenti finalizzati a un miglioramento
della capacità al guadagno. Le spese di cura non vengono coperte e rientrano fra le competenze delle assicurazioni contro le malattie e gli infortuni.
Misure a livello lavorativo
L’AI rifonde le spese sostenute per l’orientamento professionale, la prima formazione professionale di giovani inabili al lavoro, la riqualificazione professionale e i servizi di
collocamento.
Indennità giornaliere
L’AI corrisponde indennità giornaliere che durante il periodo di integrazione compensanoo parzialmente la
perdita di guadagno.
Mezzi ausiliari
L’AI mette a disposizione i mezzi ausiliari necessari per
l’esercizio di un’attività lavorativa. L’elenco dei mezzi
ausiliari che possono essere forniti all’assicurato viene
definito dal Consiglio federale.
Esempi: veicoli per invalidi, cani per non vedenti, montascale, occhiali, ecc.
Istruzione scolastica speciale e assistenza a minorenni grandi invalidi
L’AI riconosce sussidi per l’istruzione scolastica speciale di bambini disabili che non possano frequentare la
scuola pubblica. L’AI riconosce inoltre un assegno per
grandi invalidi a fronte delle spese di assistenza a
minorenni grandi invalidi.
14.AI: rendite
Rendita d’invalidità
Le persone con un grado di invalidità minimo del 40%
hanno diritto a una rendita d’invalidità. Per le coppie di
coniugi (entrambi invalidi) la somma delle due rendite
d’invalidità non può superare il 150% della rendita di
invalidità massima. Importo: da un minimo di
CHF 1175.– a un massimo di CHF 2350.– mensili. Per le
coppie di coniugi la rendita complessiva massima
ammonta a CHF 3525.– mensili.
Grado dell’invalidità
Nota: l’importo della rendita dipende dal grado di invalidità. L’AI prevede i seguenti scaglioni:
• per grado minimo di invalidità del 40% = un quarto della rendita
• per grado minimo di invalidità del 50% = metà
rendita
• per grado minimo di invalidità del 60% = tre quarti della rendita
• per grado minimo di invalidità del 70% = rendita intera
Rendita per i figli
Qualora un genitore percepisca una rendita d’invalidità,
i figli fino ai 18 anni di età (max 25 se ancora in corso di
formazione) hanno diritto a una rendita supplementare per figli.
• Importo: 40% della rendita d’invalidità, da un minimo di CHF 470.– a un massimo di CHF 940.– mensili
• Versamento al beneficiario della rendita principale.
Qualora entrambi i genitori percepiscano una
rendita d’invalidità, vengono corrisposte due
rendite per figli.
• Importo: ciascuna pari al 40% della rendita d’invalidità. La somma delle due rendite per figli non può superare il 60% della rendita di invalidità massima, ovvero CHF 1410.– mensili
• Versamento ai beneficiari della rendita principale
Prestazioni complementari per beneficiari di rendite d’invalidità e per minorenni grandi invalidi che
vivono in casa.
Assegno per grandi invalidi:
• importo: 80% della massima rendita di vecchiaia per i casi di grande invalidità di grado elevato
• importo: 50% della massima rendita di vecchiaia per i casi di grande invalidità di grado medio
• importo: 20% della massima rendita di vecchiaia per i casi di grande invalidità di grado esiguo
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